32.2008.45
Assenza grado di invalidità sufficiente
5 febbraio 2009Italiano59 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2008.45
Data decisione, Autorità:
05.02.2009, TCA
Titolo:
Assenza grado di invalidità sufficiente
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.45
FC/td
Lugano
5 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 marzo 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 11 febbraio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
gennaio 2006 RI 1, di formazione montatore di impianti sanitari e da ultimo
attivo come magazziniere, ha presentato una domanda di prestazioni
indicando di essere inabile al lavoro dalla fine del 2004 a motivo di un’ernia
discale (doc. AI 1-5). Esperiti gli accertamenti del caso, con progetto di decisione
del 19 dicembre 2007 l’Ufficio AI ha respinto la domanda avendo accertato un
grado di invalidità del 10% e, quindi, insufficiente per riconoscere il diritto
ad una rendita (doc. AI 30).
Con
decisione 11 febbraio 2008 l’amministrazione ha confermato il rifiuto della
prestazione motivando:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria,
segnatamente sotto il profilo medico-teorico, in particolare dalla perizia
specialistica a cui è stato sottoposto, risulta giustificato riconoscere che a
decorrere dal 10.01.2005 il suo stato di salute le impedisce di svolgere
l'attività abituale di magazziniere come pure l'attività precedentemente svolta
in qualità di idraulico nella misura dei 2/3 (66.66%). Per contro, a decorrere
dal 22.11.2005, viene ritenuto abile al 100% in attività rispettosa delle
limitazioni funzionali riscontrate.
Su tali presupposti medici abbiamo richiesto il parere
del nostro consulente d' integrazione professionale, il quale indica che in
considerazione della diagnosi e i limiti funzionali che presenta, sono
esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e ripetitive tipiche
del settore Secondario e Terziario che rispettano i suoi limiti invalidanti e
nel contempo il suo profilo attitudinale (personale e professionale). Si tratta
di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono
già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un
breve periodo di rodaggio.
Esempi: potrebbe essere impiegato in lavori di
controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure operaio generico
(assemblaggio, produzione, stampa, lucidatura,...), portiere, autista,
fattorino di merce leggera, venditore non qualificato.
Qui di seguito le viene illustrato il metodo
utilizzato per calcolare il suo grado d'invalidità:
Reddito percepibile senza il danno alla
salute:
Fr. 3'400 x 13 = fr. 44'200.- anno 2005. Aggiornando il
dato al 2006 si ottiene Fr 44'730.-.
Reddito ancora percepibile nonostante il
danno alla salute:
Facendo riferimento alle tabelle RSS (TA1) con una
capacità lavorativa del 80% (abilità del 100% con riduzione del rendimento del
20% per la necessità di cambiare postura ogni 30 minuti) e con riduzione del
10% per attività leggera, 5% lungo periodo d'inattività, risulta un reddito da
"invalido" di Fr. 40'254.-.
Calcolo della capacità di guadagno residua:
44'730 - 40'254 X 100 = 10%
44'730
Risulta quindi una perdita di guadagno causata dal
danno alla salute (grado AI) pari ad un tasso del 10%.
Non essendo assolta la condizione connessa all'anno
d'incapacità lavorativa con una media almeno del 40% senza notevoli
interruzioni e con una conseguente perdita di guadagno, presupposto indispensabile
ai sensi dell'art. 29 cpv 1 lett b LAI, il diritto ad una rendita d'invalidità
non esiste.
Essendo inoltre il tasso d'invalidità inferiore al
minimo del 20%, non esistono neppure i presupposti per riconoscere una
riqualifica professionale." (Doc. AI 39)
In data 7/11
febbraio 2008 l’assicurato, assistito dall’avv. RA 1, ha fatto pervenire
all’Ufficio AI delle osservazioni con le quali, prodotte delle certificazioni
mediche, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione sostenendo di
essere inabile almeno nella misura del 70% (doc. AI 42). Con scritto 13 febbraio
2008 alla legale dell’assicurato, l’amministrazione ha comunicato che le osservazioni
non erano idonee a modificare le conclusioni del provvedimento già intimato
(doc. AI 45-1).
1.2. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, sempre assistito dall’avv. RA 1, ha
contestato il provvedimento amministrativo e chiesto il riconoscimento di una
grado di invalidità almeno del 70% e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per
accertamenti ulteriori, motivando, tra l’altro, come segue:
"
Le attività prospettate
nella decisione qui impugnata (lavoro di controllo, sorveglianza, portiere, autista,
fattorino di merce leggera, venditore non qualificato, ecc.), non rientrano
nelle possibili attività residue lavorative del signor RI 1, in quanto
implicano una posizione pressoché stazionaria che non gli consente in alcun
modo di cambiare posizione ogni 30 minuti e soprattutto di doversi coricare con
l'insorgenza dei dolori. Si sottolinea inoltre come il signor RI 1 è costretto
a far capo quotidianamente a forti analgesici e antinfiammatori per lenire i
forti dolori, ciò che compromette altresì l'attenzione e concentrazione mentale
che una regolare e normale attività richiede. E' evidente che il mercato del
lavoro non può offrire al signor RI 1 la possibilità di esercitare un lavoro
che tenga conto dei limiti funzionali suddetti e delle notorie controindicazioni
ed effetti negativi dei medicamenti che egli deve assumere, per cui il grado di
invalidità dell'interessato è da considerarsi, allo stato attuale, sicuramente
pari al 70%. Tale grado invalidante potrà evidentemente soggetto a revisione a
dipendenza dell'esito dell'eventuale operazione chirurgica prospettata, che è
ancora da valutare.
Del resto, nel rapporto medico 4.1.2006 del dott. __________,
viene confermato il peggioramento della grave discopatia a far tempo
dall'autunno 2006 con conseguente riduzione della capacità lavorativa del
paziente, tanto è vero che il dott. __________ attesta un'incapacità lavorativa
del 100% a far tempo dal 21.2.2006, ancorché riferita all'attività di
magazziniere, del resto pure nel rapporto 6.3.2007 (nell'incarto AI) della __________
di __________, viene confermata l'impossibilità di miglioramento delle
condizioni di salute dell'interessato, nonché la persistenza di dolori cronici.
Allo stato attuale, il primario della __________ di __________,
dott. __________ ha pure confermato l'inabilità lavorativa totale (vd. certificato
30.1.2001, doc. 2).
Ad analoga conclusione giunge il rapporto 17.1.2008 del
dott. __________ __________ (doc. 3), il quale ha confermato che nonostante gli
esami vari, i ricoveri presso la clinica di riabilitazione e le sedute di
fisioterapia, ecc. non vi possa essere una risoluzione della sintomatologia
algica invalidante, e che pertanto il signor RI 1, allo stato attuale, rimane
inabile al lavoro in misura del 100%, e sempre dipendente da farmaci
antinfiammatori ed antidolorifici.
Per questi motivi, si chiede che al signor RI 1 venga
riconosciuto un grado invalidante di almeno il 70% e che vengano acquisiti agli
atti i prossimi rapporti e referti della __________ di __________, affinché vi
sia un quadro completo ed esaustivo dello stato di salute dell'interessato. In
particolare è doveroso osservare come la decisione in esame si basi su una
perizia di natura reumatologica, che non può certo supplire le risultanze degli
esami più specialistici in materia quali, i referti dell'__________ di __________
già acquisiti nell'incarto AI, nonché i rapporti della __________ di __________."
(Doc. I)
1.3. Nella
risposta di causa del 24 aprile 2008 l’Ufficio AI, confermando il contenuto
della decisione impugnata anche sulla base delle annotazioni del 31 marzo 2008
del dr. __________ del Servizio medico Regionale dell’AI (in seguito: SMR), ha
chiesto la reiezione del gravame, precisando:
"
(…)
La documentazione medica prodotta dall'assicurato con
osservazioni del 7 febbraio 2008 al progetto di decisione del 19 dicembre 2007
(rapporto del 17 gennaio 2008 del dr. med. __________ e certificato del 30
gennaio 2008 del dr. med. __________) è stata sottoposta al vaglio del Servizio
medico regionale (SMR), il quale ha confermato la validità della perizia,
ritenendo non fondate le obiezioni sollevate (cfr. annotazioni del medico SMR
del 12 febbraio 2008).
Dal referto del 18 febbraio 2008 del dr. med. __________,
pure esaminato dal SMR, non risulta invece alcuna modifica sostanziale dello
stato di salute dell'assicurato rispetto alla valutazione peritale (cfr.
annotazioni SMR del 31 marzo 2008).
La perizia reumatologica del 25 giugno 2007, che ha
compiutamente valutato le affezioni di cui l'assicurato è portatore, giunge ad
una conclusione logica e priva di contraddizioni. In particolare, il limite
funzionale relativo all'esigenza del cambiamento di posizione ogni 30 minuti è
stato chiaramente riconosciuto ed indicato ed è stato ritenuto compatibile con
lo svolgimento di un'attività lavorativa rispettosa dello stesso, avuto
riguardo allo stato di salute dell'assicurato.
In definitiva, la perizia in questione adempie i
requisiti di affidabilità posti dalla giurisprudenza del Tribunale federale in
materia. Motivo per cui alla stessa deve essere riconosciuto pieno valore probante.
Quanto alle attività lavorative ancora concretamente
ammissibili per l'invalido, è compito dell'ostentatore professionale
stabilirle, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora
possibili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 228).
Occorre peraltro rammentare che conformemente ad un
principio generale applicabile anche nel campo delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno. In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 230 consid. 3c).
Nell'evenienza concreta, la consulente in integrazione
professionale (CIP) ha tenuto conto della diagnosi e dei limiti funzionali posti
dal perito. Sono state quindi considerate esigibili tutte quelle attività non
qualificate semplici e ripetitive, tipiche del settore secondario e terziario,
rispettose dei limiti invalidanti nonché del profilo delle attitudini personali
e professionali dell'assicurato. A titolo di esempio, sono stati citati lavori
di controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure di operaio generico,
portiere, autista, fattorino di merce leggera, venditore non qualificato.
Il calcolo della capacità di guadagno residua ha tenuto
conto di tutti gli elementi del caso concreto, comprese le limitazioni di natura
medica sopra evocate. Sono state operate, infatti, diverse riduzioni sul
reddito da invalido stabilito su base statistica. In particolare deve essere
evidenziato che la consulente ha applicato, in ragione della diminuzione di
rendimento dovuta alla necessità di cambiare la postura ogni mezz'ora, una
riduzione del 20% sull'abilità medico-teorica del 100%, ritenendo così una
capacità lavorativa soltanto dell'80%. Inoltre sono state effettuate riduzioni
per attività leggere (10%) e per lungo periodo d'inattività (5%).
Dal raffronto dei redditi è infine scaturito, stante
una capacità di guadagno residua del 90%, un grado d'invalidità del 10% (cfr.
rapporto finale CIP del 14 dicembre 2007).
Alla luce di quanto precede, si ritiene che la
valutazione operata dalla consulente in integrazione professionale e ripresa
nel provvedimento contestato sia corretta e che non siano stati addotti motivi
sufficienti per rimetterla in discussione.
A titolo abbondanziale, si rileva che la consulente
aveva pure previsto un aiuto al collocamento, che non ha però avuto seguito
concreto, data ('indisponibilità dell'assicurato." (Doc. IV)
1.4. Il
15 maggio 2008 la rappresentante dell’assicurato si è in sostanza riconfermata
nelle sue allegazioni e domande producendo un certificato medico del 15 maggio
2008 del dr. __________ (doc. VI).
Inoltre,
in data 3 luglio 2008 l’assicurato ha fatto pervenire un ulteriore certificato
del 24 giugno 2008 della __________ di __________ (VIII).
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’articolo 49 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H
335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d'invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1
LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA:
metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op.
cit, pag. 232).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla
salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10
consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in
ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri
criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante
simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del
conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130
V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e
del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique
VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommens- vergleich in der Invaliditätsbemessung,
in: René Schaffhau- ser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und
Arbeitsunfä-higkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
2.6. Unitamente alla domanda di prestazioni presentata nel gennaio
2006, l’assicurato, di professione montatore di impianti sanitari ma da ultimo,
e fino al 30 dicembre 2004, attivo come magazziniere in una ditta
d’abbigliamento (doc. AI 6), ha presentato dei certificati medici attestanti la
presenza di un’ernia del disco. L’amministrazione ha richiamato gli atti
dell’assicurazione malattia e perdita di guadagno dell'assicu- rato, fra i
quali una perizia 23 novembre 2005 eseguita dal dr. __________, reumatologo,
per la __________ che così si esprimeva in merito alla capacità lavorativa di RI
1:
"
Il signor RI 1, nato
1126.5.1977, __________ e, __________, lamenta dal 2003 una
lombosciatalgia a sinistra; una risonanza magnetica dei rachide lombare del
31.12.2004 evidenziava un canale lombare ristretto degenerativo su grossa ernia
discale paramediana sinistra L4/5
con compressione delle radici
di L5 bilateralmente; la sintomatologia sciatalgica regrediva ad un'istillazione
periradicolare transforaminale di L5 a sinistra il 23.2.2005, permanevano i
dolori lombari variabili nella loro intensità di tipo meccanico attualmente
presenti. All'esame clinico trovo una scoliosi sinistroconvessa dorsale e
destroconvessa lombare scompensata del rachide con leggera ipercifosi della
dorsale alta, la muscolatura è decondizionata, la mobilità lombare risulta
libera in ogni direzione, con dolori continui che aumentano soprattutto
rialzandosi da flessione, elemento clinico compatibile con un'instabilità
segmentale, come segno radicolare sicuro abbiamo la positività della manovra di
Lasègue a 60 ° a sinistra.
Sulla base della documentazione messami a disposizione,
dell'anamnesi, dell'esame clinico e dell'incarto radiologico, possiamo porre la
diagnosi di sindrome lomboradicolare irritativa L5 cronica sinistra in nota
grossa ernia discale mediana leggermente paramediana a sinistra L4/5 a contatto
con le radici di L5 bilateralmente, con conseguente importante restringimento
del canale spinale, leggera protrusione discale mediana L3/4, disturbi statici del rachide (scoliosi sinistroconvessa
dorsale, destroconvessa lombare scompensata, ipercifosi della dorsale alta con
leggera protrazione del capo) / decondizionamento muscolare.
L'assicurato attualmente non è sottoposto ad una
terapia specifica, non assume farmaci analgesici, non segue un programma di
fisioterapia, stando alle sue indicazioni attende di essere convocato presso i
servizi di neurochirurgia dell'Ospedale __________, dalla primavera 2005.
Propongo dunque alla spettabile assicurazione di voler richiedere una visita di
decorso al neurochirurgo curante, anche per definire un eventuale procedere
chirurgico, qualora indicato. Dal punto di visto reumatologico, proporrei una
ginnastica di ricondizionamento del manto muscolare rivolta a stabilizzare il rachide
lombare.
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute,
un'attività con carichi variabili (carico massimo: 10 kg), possibilmente senza
movimenti di flessione e torsione del tronco, con la possibilità di cambiare
spesso le posizioni corporee, evitando posizioni statiche; l'assicurato
dovrebbe avere la possibilità di alternare dalla posizione seduta a quella
eretta o viceversa ogni 30 minuti.
In un lavoro adatto allo stato di salute,
giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 % a
partire da subito.
L'ultima attività professionale di magazziniere in una
ditta di vestiti, viene descritta statica, svolta quasi esclusivamente in
posizione eretta, con la necessità di portare carichi varianti da I a 30 kg: premesso
che le indicazioni dell'assicurato corrispondano effettivamente al lavoro
eseguito, giudico questa attività soltanto parzialmente adatta allo stato di
salute attuale; a condizione che l'assicurato possa svolgere quest'ultimo
lavoro con le indicazioni ergonomiche sopraccitate, potrebbe rientrare nel
processo lavorativo anche in misura totale.
Nell'attività come magazziniere con le
mansioni descritte dall'assicurato, lo giudico inabile al lavoro nella
misura di 2/3 a partire dal 10 gennaio 2005. Nella professione appresa come
idraulico, attività svolta prevalentemente in posizioni
inergonomiche del rachide con la necessità di sollevare
carichi pesanti, giudico l'assicurato inabile al lavoro nella misura dei 2/3
sempre a partire dal 10 gennaio 2005." (Doc. AI 1-5, 1-6)
Dal
canto suo il medico curante dell’assicurato, dr. __________, generalista, nel
suo rapporto medico all’AI del 19 gennaio 2006, ha attestato un’inabilità
totale dal 21 gennaio 2005 a motivo di una grossa ernia discale L4-L5 in sede
mediana, precisando tuttavia che esisteva un’abilità lavorativa in un’attività
leggera (doc. AI 7).
Interpellato
dall’AI, in data 5 ottobre 2006 il prof. __________, neurochirurgo, ha concluso
per una totale inabilità lavorativa come magazziniere dal 21 febbraio 2006 a
motivo di un’instabilità segmentaria L4/L5 con aggravamento nell'autunno 2005,
attestando quanto segue:
"
Periodo di osservazione:
20.1.2005 - 13.6.2006
Questo assicurato è noto per una sindrome
d'insufficienza/instabilità segmentaria lombare, responsabile di dolori lombari
cronici ingravescenti, a tratti irradiati agli arti inferiori, associati a
parestesie distali ed esacerbati dal mantenimento prolungato della posizione
seduta o dell'ortostatismo. Da ultimo ricordiamo che in febbraio 2005 il
paziente è stato sottoposto ad una procedura d'istillazione transforaminale
periradicolare L5 sin. dopo insorgenza acuta di sciatalgia con interessamento
di tale dermatomero. Le risonanze magnetiche della colonna lombosacrale,
rispettivamente dicembre 2004 e febbraio 2006 mostrano la presenza di una
discopatia a livello L4/L5. II 18.04.2006 è stata eseguita una discografia provocativa,
risultata positiva in L4/L5; tale dato è stato supportato anche dalle immagini
TAC post-discografia che hanno mostrato la rottura anulare con fuoriuscita del
mezzo di contrasto nello spazio epidurale appunto L4/L5. All'ultimo consulto i
dolori permanevano pressoché invariati pur non associandosi a deficit sensitivi
e/o motori agli arti inferiori.
In considerazione di una sintomatologia che condiziona
gravemente la qualità di vita del paziente e tenuto conto del fatto che
sussiste una buona correlazione tra i dati clinici e le indagini radiologiche e
lo studio d'immagine, abbiamo proposto in occasione dell'ultima consultazione
(13.6.2006) intervento chirurgico di fusione intersomatica L4/L5 con
strumentazione posterolaterale.
Il paziente ha richiesto una pausa di riflessione ed
una seconda opinione, che ha previsto di organizzare personalmente.
Poiché esistono possibilità di miglioramento delle
condizioni cliniche con provvedimenti terapeutici, pensiamo sia prematuro
discutere una riformazione professionale . (doc. AI 14)
Con
scritto all’AI del 6 marzo 2007 i sanitari della __________ hanno confermato la
diagnosi posta dal prof.__________ giudicando le condizioni del paziente suscettibili
di miglioramento (doc. AI 19).
Alla
luce di questi atti, nelle sue Annotazioni del 20 aprile 2007, il dr. __________
del SMR ha reputato indicato procedere ad una perizia reumatologica (doc. AI 22).
L’Ufficio
AI ha quindi affidato il compito di esperire una perizia al dr. __________, specialista
FMH in reumatologia, il quale, nel dettagliato rapporto peritale del 25 giugno
2007, analizzati gli atti, ha posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
4. Diagnosi
Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra, su
- instabilità segmentale in discopatie plurisegmentali
(osteocondrosi L3/4 con protrusione discale mediana, osteocondrosi L4/5, con
grossa ernia discale mediana leggermente paramediana a sinistra con importante
restringimento del canale spinale e compressione delle radici sottostanti in particolare
L5 bilateralmente, alla risonanza lombare del 31.12.2004),
- disturbi statici del rachide (scoliosi dorsolombare),
- decondizionamento muscolare." (Doc. AI 26-6)
esponendo
le seguenti valutazioni e conclusioni:
"
Valutazione:
(…)
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,
dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome
lombospondilogena cronica a sinistra, su instabilità segmentale in discopatie
plurisegmentali (osteocondrosi L3/4 con protrusione discale mediana,
osteocondrosi L4/5, con grossa ernia discale mediana leggermente paramediana a
sinistra con importante restringimento del canale spinale e compressione delle
radici sottostanti in particolare L5 bilateralmente, alla risonanza magnetica
lombare del 31.12.2004), disturbi statici del rachide (scoliosi dorsolombare),
decondizionamento muscolare.
E'auspicabile un rinforzo del corsetto muscolare onde
stabilizzare i segmenti lombari. L,e misure terapeutiche saranno in grado di
migliorare la resistenza agli sforzi fisici, ma non necessariamente la capacità
lavorativa.
La valutazione della capacità lavorativa è paragonabile
a quella da me formulata alla visita peritale precedente il 22.11.2005, in
quanto lo stato di salute è rimasto sostanzialmente invariato.
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute,
un'attività con carichi variabili (carico massimo: 10 kg), possibilmente senza
movimenti di flessione e torsione del tronco, con la possibilità di cambiare
spesso le posizioni corporee, evitando posizioni statiche; l'assicurato deve
avere la possibilità di alternare la posizione seduta a quella eretta e
viceversa ogni 30 minuti.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo
del 100% a partire dal giorno dell'ultima perizia, ossia dal ! 2 11.2005.
Come magazziniere nelle mansioni da ultimo esercitate
come pure nella sua attività professionale iniziale di idraulico, riconfermo
l'inabilità lavorativa nella misura dei 2/3, dal 10.1.2005.
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute,
un'attività con carichi variabili (carico massimo: 10 kg), possibilmente senza
movimenti di flessione e torsione del tronco, con la possibilità di cambiare
spesso le posizioni corporee, evitando posizioni statiche; l'assicurato deve
avere la possibilità di alternare la posizione seduta a quella eretta e
viceversa ogni 30 minuti.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo
del 100% a partire dal giorno dell'ultima perizia, ossia dal 22.11.2005.
Come magazziniere nelle mansioni da ultimo esercitate
come pure nella sua attività professionale iniziale di idraulico, riconfermo
l'inabilità lavorativa nella misura dei 2/3, dal 10.1.2005." (Doc. AI 26)
Chiamato
a pronunciarsi, nel rapporto finale del 14 dicembre 2007 il consulente in
integrazione professionale, basandosi sulle risultanze peritali, ha concluso
per una perdita di guadagno del 10% calcolata come segue:
" (…)
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Reddito da valido
Fr. 3'400 x 13 = 44'200 anno 2005. Aggiornando il dato
al 2006 si ottiene Fr 44'730.
Reddito da invalido
Facendo riferimento alle tabelle RSS (TA1) con una
capacità lavorativa del 80% (abilità del 100% con riduzione del rendimento del
20% per necessità di cambiare postura ogni 30 minuti) e con riduzione del 10%
per attività leggera, 5% lungo periodo d'inattività risulta un reddito da
invalido di Fr. 40'254
CGR
44'730 - 40'254 X 100 = 10%
44730
L'A. presenta una capacità di guadagno residua del 90%
e un grado d'invalidità del 10%." (Doc. AI 28 e per esteso al
consid. 2.10)
Di
conseguenza, con il provvedimento contestato, confermativo di un progetto di
decisione del 19 dicembre 2007, l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una
rendita di invalidità concludendo per un grado di invalidità del 10% (doc. AI
30-3 e 39 e cfr. sopra consid. 1.1).
Con
comunicazione del 19 dicembre 2007 l’amministrazione AI ha inoltre comunicato
all’assicurato che egli aveva diritto al collocamento (doc. AI 31). Tuttavia, in
data 11 gennaio 2008 il padre ha comunicato telefonicamente all’Ufficio AI che
il figlio non avrebbe partecipato al previsto colloquio per chiarire gli
aspetti professionali (doc. AI 34).
Unitamente
alle osservazioni del 7 febbraio 2008 la legale del richiedente ha prodotto un
attestato di inabilità totale della durata di un mese a decorrere dal 28
gennaio 2008 della __________ (doc. AI 42) oltre a una certificazione del 17
gennaio 2008 del dr. __________, internista, del seguente tenore:
"
Con la presente riassumo ben volentieri la cartella
medica allestita dal Dr. __________ fino al 3d novembre 2007, data del trapasso
dello studio medico a me.
Il Dr. __________ seguiva il paziente dal 30.12.2004
per una lombosciatalgia sinistra accusata dal paziente a causa di un'ernia del
disco L4-L5 con restringimento del canale spinale e compressione delle radici
sottostanti (documentata tramite risonanza magnetica). Da questo primo contatto
il Sig. RI 1 si presenta mensilmente per controlli e proposte terapeutiche, ma
rimane inabile al lavoro al 100%. Vari esami, valutazioni specialistiche da
parte dei reumatologo, neurochirurgo dell'Ospedale __________ e della __________ di __________, ricoveri presso la clinica di riabilitazione di __________
ecc. non portano ad una risoluzione della
Isintomatologia algica invalidante. Il Sig. RI 1 riamane
inabile al lavoro al 100% e dipendente da farmaci
anti-infiammatori/anti-dolorifici nonostante una fisioterapia regolare.
Vedendo questi atti con un decorso poco favorevole
degli ultimi anni e dalla mia esperienza di casi simili, posso senz'altro
confermare che questa malattia cronicizzata ha una prognosi incerta. Visto però
l'età giovane del paziente e la valutazione finale dell'ultima perizia eseguita
dal Dr. __________ per incarico dell'Al, propongo e sostengo
una riqualifica professionale e consiglio una reintegrazione professionale per
evitare ulteriori conseguenze negative per la salute psicofisica del paziente."
(Doc. AI 42)
Nelle
sue Annotazioni 12 febbraio 2008 il medico SMR dr. __________ ha affermato
quanto segue:
"
La valutazione peritale
reumatologica del Dr. __________
dei 25.06.2007, non presenta
alcuna discordanza con le valutazioni oppositive dell'Avv. RA 1 del 11.02.2008.
In particolare nelle osservazioni dell'Avvocato stesso si mette in luce: 1) Si
cita che (vedere pagina 4): "i dolori lamentati…sono invalidanti e persistenti
che lo obbligano, non solo a continui cambiamenti di posizione ogni 30 minuti"
- Difatti ogni trenta minuti nella valutazione peritale
reumatologica Dr. __________ l'A può alternare la posizione ogni 30
minuti.
2) Si cita (sempre pagina 4): " è escluso che egli
possa esercitare un'attività lavorativa che lo obblighi a sollevare pesi oltre
Fatti
i 10 chili ed avere posizioni stazionarie per più di 30 minuti".
- Ancora sono citate delle non correttezze, perché
sempre dalla valutazione peritale Dr. __________ sono
esigibili attività con carichi variabili (carico massimo 10 chili), e ancora
come sopra, FA può e deve alternare la posizione da seduta a quella eretta e
viceversa ogni 30 minuti. Quindi anche questa precisazione dell'Avv. RA 1 è
inesatta.
Le due certificazioni mediche pervenute agli atti:
1) Dr. med. __________ (internista)
non apporta alcun nuovo elemento che non sia già stato valutato dalla perizia
Dr. __________.
2) II certificato del Dr. med. __________ certifica una IL 100% dal 28.01.2008 al 29.02.2008. per un disturbo alla
colonna vertebrale.
3) Le citazioni e valutazioni mediche presenti nelle
osservazioni (pagina 2), sono state già prese in considerazione dal Dr. __________ al momento della perizia del 25.06.2007.
Valida la valutazione peritale del Dr. med. __________ del 25.06.2007." (Doc. AI 44)
2.7. Con
il presente ricorso l’assicurato ribadisce in sostanza che il suo stato di salute
sarebbe tale da giustificare il riconoscimento di una rendita, sottolineando in
particolare la necessità di esperire ulteriori accertamenti specialistici (I;
cfr. sopra consid. 1.2).
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento
delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.
Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.8. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo
stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha
motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal dr. __________,
da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7).
Lo specialista in reumatologia FMH, esaminata tutta la
documentazione medica esistente, nel suo rapporto all’AI del 25 giugno 2007,
poste le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra, disturbi statici del
rachide (scoliosi dorsolombare) e decondizionamento muscolare” ha
concluso esponendo come in un’attività idonea, con carichi variabili e di
massimi 10 kg, possibilmente senza movimenti di flessione e torsione del
tronco, con la possibilità di cambiare spesso le posizioni corporee (alternando
la posizione seduta e quella eretta ogni 30 minuti) ed evitando posizioni statiche,
l’assicurato era da considerare completamente abile al lavoro. Nella sua attività
di magazziniere o di idraulico invece andava considerato inabile nella misura
dei 2/3. Il perito ha pure sottolineato che la situazione del paziente era da
considerare invariata rispetto a quella da lui rilevata in occasione della precedente
visita del 22 novembre 2005 (cfr. doc. AI 26 e per esteso sopra al consid. 2.6).
Tale
referto reumatologico appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo
Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.
In particolare, questa esaustiva valutazione specialistica non è
stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti
una diversa valenza invalidante delle medesime patologie o un peggioramento
delle sintomatologie.
Quanto
prodotto dal ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, una sua maggior
inabilità al lavoro a causa delle patologie che lo affliggono, difatti, non è
in grado di sovvertire le conclusioni del perito interpellato dall'amministra-
zione o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto a quanto
valutato in sede peritale.
In
effetti il certificato del 30 gennaio 2008 della clinica __________ si limita
ad attestare un’inabilità lavorativa limitata ad un periodo di un mese senza
fornire peraltro motivazioni in proposito (doc. AI 42-14).
Quanto
poi all’attestato del 17 gennaio 2008 del dr. __________, internista che è
subentrato al dr. __________ quale medico curante dell’assicurato, lo stesso si
limita in sostanza a genericamente riferire le precedenti conclusioni del dr. __________,
le quali si esauriscono in definitiva in un apprezzamento differente – e non
motivato - delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle medesime affezioni
alla salute (doc. AI 42-13).
Del
resto nemmeno può modificare le suesposte conclusioni il certificato 18 febbraio
2008 del dr. __________ della __________, dal quale risulta unicamente che
vengono consigliati ulteriori accertamenti per valutare l’origine della sintomatologia
algica e, quindi, provvedimenti adeguati. Valutando i reperti radiologici il
medico rileva una situazione sostanzialmente invariata ad eccezione di una
lieve progressione dell’ernia mediale (doc. 1).
Con riferimento a questi due ultimi certificati del resto con pertinenza
si è espresso il medico SMR nelle sue Annotazioni del 12 febbraio 2008 (cfr.
doc. AI 44 e sopra al consid. 2.6 in fine).
Né del resto permette una diversa conclusione il certificato del 7
maggio 2008 del dr. __________, nuovo medico curante del ricorrente, prodotto
in sede ricorsuale (doc. VIbis). Questo referto, assai succinto, si limita in
effetti ad affermare il persistere di una totale inabilità al lavoro a motivo
del “peggioramento dello stato di salute del signor RI 1, il quale presenta
un’ernia discale L4-L5 con restringimento del canale spinale e compressione
delle radici sottostati” aggiungendo che “a ciò
va aggiunto che il paziente necessita anche un supporto psicologico; è stato
infatti preso appuntamento per visita specialistica dal Dr. med. __________ a __________."
Ora, risulta evidente che tale certificato non fa altro che confermare
la nota diagnosi di ernia discale senza tuttavia motivare o documentare il
giudizio sull’inabilità lavorativa che ne è tratto. Quanto poi all’osservazione,
generica, che il paziente avrebbe necessità di un supporto psicologico, la
stessa non permette evidentemente di trarre delle conclusioni diverse in merito
alla capacità lavorativa dell’assicurato, non da ultimo giacché non suffragata
da alcun rapporto allestito da un medico psichiatra.
A prescindere infatti dalle considerazioni generali che si impongono
sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli
assicurati (cfr. in proposito al consid. 2.7), il medico curante del ricorrente,
che tra l’altro non è specialista nella materia che qui interessa, non fa altro
che rielencare disturbi e diagnosi già noti traendo una valutazione diversa
della quantificazione delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle
medesime patologie di cui soffre il ricorrente. A detta differente e generica
valutazione questo TCA, ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia
fatta esperire dal dr __________, non può comunque aderire.
Infine,
nemmeno il certificato 24 giugno 2008 della __________ prodotto in corso di
causa (doc. VIIIbis) permette di dipartirsi dalle conclusioni
dell’amministrazione. In effetti lo stesso conferma le note diagnosi ribadendo
che un intervento chirurgico sarebbe indicato ma al momento rifiutato dal
paziente, non restando di conseguenza attualmente che la via di un procedere
conservativo. Contrariamente a quanto sostenuto dalla legale del ricorrente,
tale certificato non attesta un’incapacità lavorativa totale, ma si limita ad
affermare che permanendo un procedere “conservativo” (e non chirurgico), il
paziente non è al 100% capace al lavoro (“der Patient ist unter dieser
Behandlung keinesfalls zu 100% arbeitsfähig”). Del resto la conclusione di,
perlomeno parziale, inabilità non viene minimamente specificata o motivata.
Né
infine i rapporti del prof. __________ agli atti possono in qualche modo giustificare
una diversa valutazione delle residue capacità lavorative dell’interessato. A
prescindere dal fatto che le stesse risalgono all’ottobre 2006, esse si limitano
in effetti a confermare le note diagnosi e l’opportunità di un approccio
chirurgico della problematica, definita comunque come suscettibile di
miglioramento, concludendo per una totale inabilità lavorativa nella
precedente attività lavorativa di magazziniere, conclusione questa che del
resto poco si distanzia da quella del perito dr. __________ il quale ha
dichiarato che in tale professione l’inabilità era da considerare di 2/3 (doc.
AI 14-1 e 26; e cfr. sopra consid. 2.6).
Se
ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato
medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V
4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetto incidano sulla sua
capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dal perito.
A
tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla
natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di
dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.
3b con riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________, tutti i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. doc. AI 26 e consid.
2.6 e 2.7), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato
affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere
ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica
agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al
guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento.
Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere
tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome
dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato
provvedimento l'assicurato presentava una capacità lavorativa del 100% in attività
leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.9. Per
quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16
LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute
del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è
incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla
salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si
limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che
secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
Considerandi
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
ogni modo, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,
op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984.
p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è
decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000.
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.
consid. 3b).
2.10
Nel
caso in esame, nella decisione impugnata l'amministrazione, basandosi su quanto
indicato dal consulente IP nel suo rapporto 14 dicembre 2007 (doc. AI 28-1), ha
stabilito un grado d’invalidità del 10%. Gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità
dell’assicurato meritano sostanziale conferma.
In particolare, il consulente in integrazione professionale, nel suo
rapporto finale, ha affermato quanto segue:
"
Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti,
osservazioni generali, limitazioni
Dalla perizia reumatologica del Dr. med __________ del 25 giugno 2007 risulta che l'A. soffre di problemi reumatologici.
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute,
un'attività con carichi variabili (carico massimo 10 kg), possibilmente senza
movimenti di flessione e torsione del tronco, con la possibilità di cambiare
spesso le posizioni corporee, evitando posizioni statiche, l'assicurato deve
avere la possibilità di alternare la posizione seduta a quella eretta e
viceversa ogni 30 minuti.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo
del 100% a partire dal giorno dell'ultima perizia ossia dal 22.11.2005.
Come magazziniere nelle mansioni da ultimo esercitate
come pure nella sua attività professionale iniziale di idraulico, riconfermo
l'inabilità lavorativa nella misura dei 2/3 dal 10.1.2005.
Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni,
specializzazioni, retribuzioni
L'A. ha frequentato le scuole elementari, le scuole
medie, seguendo in seguito un apprendistato come idraulico con certificato di
capacità, nella professione appresa ha lavorato solo per poco tempo, per
diversi periodi è poi rimasto in disoccupazione; nel 2001 ha seguito un corso
di informatica con certificato, nel 2001-2002 uno di segretariato con
certificato, dal 25.4.1998 al 30.5.2000 è stato attivo come ausiliario di
polizia nel controllo traffico fermo, dal 26.9.2000 al 30.11.2000 come agente
di sicurezza nel controllo edifici, dall'8.01.2001 al 25.3.2001 come aspirante
guardia di confine, dal 1.3.2002 al 31.12.2002 come magazziniere nel ramo delle
forniture sanitarie, dal 10.2.2003 al 30.4.2005 come magazziniere nel settore
forniture abbigliamento, preparazione e spedizione del materiale, si trattava
da ultimo di un'attività svolta quasi esclusivamente in piedi, salvo quando doveva
allestire le fatture, stando seduto per circa 30 minuti, i pesi da trasportare
variavano ed arrivavano fino ai 30 kg. A partire dal 10.1.2005 risultava
inabile al lavoro al 100%, durante la malattia la ditta terminava la propria
attività licenziando tutti i dipendenti.
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Considerando la diagnosi e i limiti funzionali che l'A.
presenta sono esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e
ripetitive tipiche del settore Secondario e Terziario che rispettano i limiti invalidanti
e nel contempo il profilo attitudinale (personale e professionale) dell'A. Si
tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica
ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di
lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Esempi: l'A. potrebbe essere impiegato
in lavori di controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure operaio
generico (assemblaggio, produzione, stampa, lucidatura,...), portiere, autista,
fattorino di merce leggera, venditore non qualificato.
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Reddito da valido
Fr. 3'400 x 13 = 44'200 anno 2005. Aggiornando il dato
al 2006 si ottiene Fr 44'730.
Reddito da invalido
Facendo riferimento alle tabelle RSS (TA1) con una
capacità lavorativa del 80% (abilità del 100% con riduzione del rendimento del
20% per necessità di cambiare postura ogni 30 minuti) e con riduzione del 10%
per attività leggera, 5% per lungo periodo d'inattività risulta un reddito da
invalido di Fr. 40'254
CGR
44'730 - 40'254 X 100 = 10%
44730.
L'A. presenta una capacità di guadagno residua del 90%
e un grado d'invalidità del 10%." (Doc. AI 28)
L’Ufficio
AI ha quindi stabilito un grado di invalidità del 10% (doc. AI 36 e 48).
Tali
accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti di per sé incontestati
dal ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione,
nella determinazione del reddito da invalido, dei dati salariali nazionali risultanti
dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari
edita dall’Ufficio federale di statistica in applicazione della giurisprudenza
de TF (cfr. sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04; sentenza
22.
agosto 2006 in re K, I 424/05).
Va
pure osservato che pure corretta, e senz’altro generosa, è stata in concreto
l’applicazione di riduzioni sul salario statistico teorico, in ossequio alla giurisprudenza federale per la quale occorre esaminare
le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio, nella misura
percentuale massima del 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; cfr. anche STFA del 25 luglio 2005 nella
causa J., I 147/05 e STFA del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04).
In
effetti l’amministrazione, considerata innanzitutto una capacità lavorativa dell’80%
(abilità del 100% ma riduzione del rendimento del 20% per necessità di cambiare
postura ogni 30 minuti) ha poi applicato una prima ulteriore riduzione del 10% per
attività leggera (cfr. in proposito STCA del 12 giugno 2008 nella causa P.,
32.2007
) e un’altra del 5% per il lungo periodo di inattività.
D’altra
parte, nella misura in cui la patrocinatrice del ricorrente sembra contestare
la capacità lavorativa residua dell'interessato in attività adeguate, tale
censura va respinta. In effetti, al riguardo, va rilevato che la contestazione
relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non
ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza
(cfr. consid. 2.8), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e
dettagliatamente valutate in sede medica.
Quanto
alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili,
contrariamente a quanto ritiene l'interes- sato, considerate le limitazioni
nello svolgimento dell’attività lucrativa fornite dal perito reumatologo (doc.
AI 26 e consid. 2.6), il consulente ha fatto riferimento al settore secondario
e terziario, in attività semplici, leggere e poco qualificate e confacenti al
danno alla salute. Nel suo rapporto 14 dicembre 2007 ha indicato che, viste le
limitazioni funzionali indicate dal perito, l’assicurato potrebbe ancora
svolgere attività come impiegato o operaio generico addetto a lavori d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione o produzione di prodotti, di controllo, di
stampa, di lucidatura, ecc., oppure quale autista, fattorino di merce leggera,
venditore non qualificato (doc. AI 28-2).
Il
consulente ha quindi ritenuto che sulla base di queste considerazioni il
mercato del lavoro sia ancora sufficientemente ampio da considerare
l’interessato reintegrabile nel normale ciclo produttivo.
Va
qui innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di
fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul
mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche
salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).
Inoltre,
come visto in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo
di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario, in una nuova professione.
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,
l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il
mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa
(DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi
fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti
di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum
IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984.
pag. 347).
Ciò non
è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,
che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo
esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un
datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Infine,
il TFA, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause P. (U 329-330/01), ha
ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del
giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste
esigenze troppo elevate:
"
(…)
4.7
La tesi cantonale, in quanto conforme alla
giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a
quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi
con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non
qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in
cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non
comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente
posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare
la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale
di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106
consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di
lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate.
È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto
il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296
consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli
inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa
dell'interessata comporterà.
Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né
inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297
consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52
consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).
In quanto infondato su questo punto il ricorso di
P.________ va quindi respinto. (…)."
In
concreto, tenuto conto segnatamente degli aspetti reumatologici e vista
la giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da
parte dell’assicurato. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel
settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di
mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono
particolari attitudini intellettuali o una particolare preparazione
professionale specifica e che possono essere svolte sia in
posizione seduta che eretta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione o produzione di prodotti, di controllo, di stampa, di lucidatura, ecc.)
oppure quale autista, fattorino di merce leggera, venditore non qualificato, commesso
in un chiosco con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
A
quest’ultimo proposito va pure rilevato che egli trascura che
l’amministrazione, mediante comunicazione del 19 dicembre 2007 (doc. AI 31-1), gli
ha offerto l’opportunità di usufruire della consulenza e del sostegno nella
ricerca di un impiego adeguato tramite i collocatori dell’AI. (cfr. anche DTF
116.
V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito
cfr. anche Cattaneo, La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali, RDAT I 2003 pag. 595s). Di tale servizio
l’assicurato non ha tuttavia voluto beneficiare.
Va
detto infine che alla medesima conclusione in punto al grado di
invalidità si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i
redditi (da valido e da invalido) fino al 2008 (come visto, occorre valutare
se vi è stata una modifica di rilievo dei
dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata,
cfr. consid. 2.4. in fine).
2.11
Di
fronte al TCA il nuovo curante dr. __________ ha fatto presente che il ricorrente
necessita attualmente di un supporto psicologico per il quale sarebbe stato
annunciato presso lo psichiatra dr. __________ (VIbis).
Orbene,
ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre
tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre
mesi senza interruzione notevole, ritenuto inoltre che per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione
deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa - in concreto l’11 febbraio 2008 -, quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25
consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V
366.
consid. 1b) -, gli
eventuali effetti sulla capacità lavorativa di una problematica psichiatrica
insorta in data non precisata ma comunque verosimilmente posteriormente all’11
febbraio 2008, non possono in casu essere presi in considerazione.
Va
ancora detto che eccezionalmente, il giudice può anche
tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente alla data della decisione litigiosa, a condizione che questi
ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui
essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di
facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid.
2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6
settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I
87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192
consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
In casu,
il summenzionato scritto del medico curante non è
sufficiente per poter statuire in modo completo e preciso in merito
all’eventuale esistenza rispettivamente all’eventuale natura invalidante -
successivamente al mese di febbraio 2008 (data d'emanazione del querelato
provvedimento) - dei menzionati problemi psichici. In particolare dalla
documentazione agli atti non è possibile dedurre alcunché in merito alla natura
del problema lamentato dal ricorrente, non essendo peraltro nemmeno dato di
sapere se effettivamente ha avuto luogo la paventata consultazione presso il
dr. __________, psichiatra.
Ciò
non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali
diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo
del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà
di presentare una nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante
modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente
documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che
potrebbero influire sul grado di inabilità.
2.12
Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere
il ricorrente invalido nella misura del 10%, essendo basata su sufficienti
approfondimenti, non può che essere confermata.
Non
essendo dato un grado d’invalidità giustificante l'erogazione di una rendita
d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente
negato la rendita. La decisione contestata deve essere confermata e il ricorso
respinto.
2.13
Da
ultimo, l’assicurato ha chiesto si essere sottoposto ad una “visita specialistica”.
A
tal proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per
statuire nel merito della vertenza (cfr. consid. 2.8). Né vi sono validi motivi
per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi
precedenti.
Non
è pertanto necessario procedere ad un accertamento medico giudiziario.
2.14
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono
poste a carico a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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