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Decisione

32.2008.45

Assenza grado di invalidità sufficiente

5 febbraio 2009Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

i 10 chili ed avere posizioni stazionarie per più di 30 minuti".

- Ancora sono citate delle non correttezze, perché

sempre dalla valutazione peritale Dr. __________ sono

esigibili attività con carichi variabili (carico massimo 10 chili), e ancora

come sopra, FA può e deve alternare la posizione da seduta a quella eretta e

viceversa ogni 30 minuti. Quindi anche questa precisazione dell'Avv. RA 1 è

inesatta.

Le due certificazioni mediche pervenute agli atti:

1) Dr. med. __________ (internista)

non apporta alcun nuovo elemento che non sia già stato valutato dalla perizia

Dr. __________.

2) II certificato del Dr. med. __________ certifica una IL 100% dal 28.01.2008 al 29.02.2008. per un disturbo alla

colonna vertebrale.

3) Le citazioni e valutazioni mediche presenti nelle

osservazioni (pagina 2), sono state già prese in considerazione dal Dr. __________ al momento della perizia del 25.06.2007.

Valida la valutazione peritale del Dr. med. __________ del 25.06.2007." (Doc. AI 44)

2.7. Con

il presente ricorso l’assicurato ribadisce in sostanza che il suo stato di salute

sarebbe tale da giustificare il riconoscimento di una rendita, sottolineando in

particolare la necessità di esperire ulteriori accertamenti specialistici (I;

cfr. sopra consid. 1.2).

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento

delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.

Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne

in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.8. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo

stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha

motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal dr. __________,

da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7).

Lo specialista in reumatologia FMH, esaminata tutta la

documentazione medica esistente, nel suo rapporto all’AI del 25 giugno 2007,

poste le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra, disturbi statici del

rachide (scoliosi dorsolombare) e decondizionamento muscolare” ha

concluso esponendo come in un’attività idonea, con carichi variabili e di

massimi 10 kg, possibilmente senza movimenti di flessione e torsione del

tronco, con la possibilità di cambiare spesso le posizioni corporee (alternando

la posizione seduta e quella eretta ogni 30 minuti) ed evitando posizioni statiche,

l’assicurato era da considerare completamente abile al lavoro. Nella sua attività

di magazziniere o di idraulico invece andava considerato inabile nella misura

dei 2/3. Il perito ha pure sottolineato che la situazione del paziente era da

considerare invariata rispetto a quella da lui rilevata in occasione della precedente

visita del 22 novembre 2005 (cfr. doc. AI 26 e per esteso sopra al consid. 2.6).

Tale

referto reumatologico appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo

Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.

In particolare, questa esaustiva valutazione specialistica non è

stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti

una diversa valenza invalidante delle medesime patologie o un peggioramento

delle sintomatologie.

Quanto

prodotto dal ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, una sua maggior

inabilità al lavoro a causa delle patologie che lo affliggono, difatti, non è

in grado di sovvertire le conclusioni del perito interpellato dall'amministra-

zione o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto a quanto

valutato in sede peritale.

In

effetti il certificato del 30 gennaio 2008 della clinica __________ si limita

ad attestare un’inabilità lavorativa limitata ad un periodo di un mese senza

fornire peraltro motivazioni in proposito (doc. AI 42-14).

Quanto

poi all’attestato del 17 gennaio 2008 del dr. __________, internista che è

subentrato al dr. __________ quale medico curante dell’assicurato, lo stesso si

limita in sostanza a genericamente riferire le precedenti conclusioni del dr. __________,

le quali si esauriscono in definitiva in un apprezzamento differente – e non

motivato - delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle medesime affezioni

alla salute (doc. AI 42-13).

Del

resto nemmeno può modificare le suesposte conclusioni il certificato 18 febbraio

2008 del dr. __________ della __________, dal quale risulta unicamente che

vengono consigliati ulteriori accertamenti per valutare l’origine della sintomatologia

algica e, quindi, provvedimenti adeguati. Valutando i reperti radiologici il

medico rileva una situazione sostanzialmente invariata ad eccezione di una

lieve progressione dell’ernia mediale (doc. 1).

Con riferimento a questi due ultimi certificati del resto con pertinenza

si è espresso il medico SMR nelle sue Annotazioni del 12 febbraio 2008 (cfr.

doc. AI 44 e sopra al consid. 2.6 in fine).

Né del resto permette una diversa conclusione il certificato del 7

maggio 2008 del dr. __________, nuovo medico curante del ricorrente, prodotto

in sede ricorsuale (doc. VIbis). Questo referto, assai succinto, si limita in

effetti ad affermare il persistere di una totale inabilità al lavoro a motivo

del “peggioramento dello stato di salute del signor RI 1, il quale presenta

un’ernia discale L4-L5 con restringimento del canale spinale e compressione

delle radici sottostati” aggiungendo che “a ciò

va aggiunto che il paziente necessita anche un supporto psicologico; è stato

infatti preso appuntamento per visita specialistica dal Dr. med. __________ a __________."

Ora, risulta evidente che tale certificato non fa altro che confermare

la nota diagnosi di ernia discale senza tuttavia motivare o documentare il

giudizio sull’inabilità lavorativa che ne è tratto. Quanto poi all’osservazione,

generica, che il paziente avrebbe necessità di un supporto psicologico, la

stessa non permette evidentemente di trarre delle conclusioni diverse in merito

alla capacità lavorativa dell’assicurato, non da ultimo giacché non suffragata

da alcun rapporto allestito da un medico psichiatra.

A prescindere infatti dalle considerazioni generali che si impongono

sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli

assicurati (cfr. in proposito al consid. 2.7), il medico curante del ricorrente,

che tra l’altro non è specialista nella materia che qui interessa, non fa altro

che rielencare disturbi e diagnosi già noti traendo una valutazione diversa

della quantificazione delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle

medesime patologie di cui soffre il ricorrente. A detta differente e generica

valutazione questo TCA, ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia

fatta esperire dal dr __________, non può comunque aderire.

Infine,

nemmeno il certificato 24 giugno 2008 della __________ prodotto in corso di

causa (doc. VIIIbis) permette di dipartirsi dalle conclusioni

dell’amministrazione. In effetti lo stesso conferma le note diagnosi ribadendo

che un intervento chirurgico sarebbe indicato ma al momento rifiutato dal

paziente, non restando di conseguenza attualmente che la via di un procedere

conservativo. Contrariamente a quanto sostenuto dalla legale del ricorrente,

tale certificato non attesta un’incapacità lavorativa totale, ma si limita ad

affermare che permanendo un procedere “conservativo” (e non chirurgico), il

paziente non è al 100% capace al lavoro (“der Patient ist unter dieser

Behandlung keinesfalls zu 100% arbeitsfähig”). Del resto la conclusione di,

perlomeno parziale, inabilità non viene minimamente specificata o motivata.

infine i rapporti del prof. __________ agli atti possono in qualche modo giustificare

una diversa valutazione delle residue capacità lavorative dell’interessato. A

prescindere dal fatto che le stesse risalgono all’ottobre 2006, esse si limitano

in effetti a confermare le note diagnosi e l’opportunità di un approccio

chirurgico della problematica, definita comunque come suscettibile di

miglioramento, concludendo per una totale inabilità lavorativa nella

precedente attività lavorativa di magazziniere, conclusione questa che del

resto poco si distanzia da quella del perito dr. __________ il quale ha

dichiarato che in tale professione l’inabilità era da considerare di 2/3 (doc.

AI 14-1 e 26; e cfr. sopra consid. 2.6).

Se

ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato

medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di

diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V

4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetto incidano sulla sua

capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dal perito.

A

tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________, tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. doc. AI 26 e consid.

2.6 e 2.7), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato

affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere

ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento.

Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome

dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142

consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato

provvedimento l'assicurato presentava una capacità lavorativa del 100% in attività

leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

2.9. Per

quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è

incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla

salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si

limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che

secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

Considerandi

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,

op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.

consid. 3b).

2.10

Nel

caso in esame, nella decisione impugnata l'amministrazione, basandosi su quanto

indicato dal consulente IP nel suo rapporto 14 dicembre 2007 (doc. AI 28-1), ha

stabilito un grado d’invalidità del 10%. Gli accertamenti eseguiti

dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità

dell’assicurato meritano sostanziale conferma.

In particolare, il consulente in integrazione professionale, nel suo

rapporto finale, ha affermato quanto segue:

"

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti,

osservazioni generali, limitazioni

Dalla perizia reumatologica del Dr. med __________ del 25 giugno 2007 risulta che l'A. soffre di problemi reumatologici.

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute,

un'attività con carichi variabili (carico massimo 10 kg), possibilmente senza

movimenti di flessione e torsione del tronco, con la possibilità di cambiare

spesso le posizioni corporee, evitando posizioni statiche, l'assicurato deve

avere la possibilità di alternare la posizione seduta a quella eretta e

viceversa ogni 30 minuti.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo

del 100% a partire dal giorno dell'ultima perizia ossia dal 22.11.2005.

Come magazziniere nelle mansioni da ultimo esercitate

come pure nella sua attività professionale iniziale di idraulico, riconfermo

l'inabilità lavorativa nella misura dei 2/3 dal 10.1.2005.

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni,

specializzazioni, retribuzioni

L'A. ha frequentato le scuole elementari, le scuole

medie, seguendo in seguito un apprendistato come idraulico con certificato di

capacità, nella professione appresa ha lavorato solo per poco tempo, per

diversi periodi è poi rimasto in disoccupazione; nel 2001 ha seguito un corso

di informatica con certificato, nel 2001-2002 uno di segretariato con

certificato, dal 25.4.1998 al 30.5.2000 è stato attivo come ausiliario di

polizia nel controllo traffico fermo, dal 26.9.2000 al 30.11.2000 come agente

di sicurezza nel controllo edifici, dall'8.01.2001 al 25.3.2001 come aspirante

guardia di confine, dal 1.3.2002 al 31.12.2002 come magazziniere nel ramo delle

forniture sanitarie, dal 10.2.2003 al 30.4.2005 come magazziniere nel settore

forniture abbigliamento, preparazione e spedizione del materiale, si trattava

da ultimo di un'attività svolta quasi esclusivamente in piedi, salvo quando doveva

allestire le fatture, stando seduto per circa 30 minuti, i pesi da trasportare

variavano ed arrivavano fino ai 30 kg. A partire dal 10.1.2005 risultava

inabile al lavoro al 100%, durante la malattia la ditta terminava la propria

attività licenziando tutti i dipendenti.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Considerando la diagnosi e i limiti funzionali che l'A.

presenta sono esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e

ripetitive tipiche del settore Secondario e Terziario che rispettano i limiti invalidanti

e nel contempo il profilo attitudinale (personale e professionale) dell'A. Si

tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica

ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di

lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Esempi: l'A. potrebbe essere impiegato

in lavori di controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure operaio

generico (assemblaggio, produzione, stampa, lucidatura,...), portiere, autista,

fattorino di merce leggera, venditore non qualificato.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Reddito da valido

Fr. 3'400 x 13 = 44'200 anno 2005. Aggiornando il dato

al 2006 si ottiene Fr 44'730.

Reddito da invalido

Facendo riferimento alle tabelle RSS (TA1) con una

capacità lavorativa del 80% (abilità del 100% con riduzione del rendimento del

20% per necessità di cambiare postura ogni 30 minuti) e con riduzione del 10%

per attività leggera, 5% per lungo periodo d'inattività risulta un reddito da

invalido di Fr. 40'254

CGR

44'730 - 40'254 X 100 = 10%

44730.

L'A. presenta una capacità di guadagno residua del 90%

e un grado d'invalidità del 10%." (Doc. AI 28)

L’Ufficio

AI ha quindi stabilito un grado di invalidità del 10% (doc. AI 36 e 48).

Tali

accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti di per sé incontestati

dal ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione,

nella determinazione del reddito da invalido, dei dati salariali nazionali risultanti

dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari

edita dall’Ufficio federale di statistica in applicazione della giurisprudenza

de TF (cfr. sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04; sentenza

22.

agosto 2006 in re K, I 424/05).

Va

pure osservato che pure corretta, e senz’altro generosa, è stata in concreto

l’applicazione di riduzioni sul salario statistico teorico, in ossequio alla giurisprudenza federale per la quale occorre esaminare

le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio, nella misura

percentuale massima del 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; cfr. anche STFA del 25 luglio 2005 nella

causa J., I 147/05 e STFA del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04).

In

effetti l’amministrazione, considerata innanzitutto una capacità lavorativa dell’80%

(abilità del 100% ma riduzione del rendimento del 20% per necessità di cambiare

postura ogni 30 minuti) ha poi applicato una prima ulteriore riduzione del 10% per

attività leggera (cfr. in proposito STCA del 12 giugno 2008 nella causa P.,

32.2007

) e un’altra del 5% per il lungo periodo di inattività.

D’altra

parte, nella misura in cui la patrocinatrice del ricorrente sembra contestare

la capacità lavorativa residua dell'interessato in attività adeguate, tale

censura va respinta. In effetti, al riguardo, va rilevato che la contestazione

relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non

ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza

(cfr. consid. 2.8), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e

dettagliatamente valutate in sede medica.

Quanto

alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili,

contrariamente a quanto ritiene l'interes- sato, considerate le limitazioni

nello svolgimento dell’attività lucrativa fornite dal perito reumatologo (doc.

AI 26 e consid. 2.6), il consulente ha fatto riferimento al settore secondario

e terziario, in attività semplici, leggere e poco qualificate e confacenti al

danno alla salute. Nel suo rapporto 14 dicembre 2007 ha indicato che, viste le

limitazioni funzionali indicate dal perito, l’assicurato potrebbe ancora

svolgere attività come impiegato o operaio generico addetto a lavori d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione o produzione di prodotti, di controllo, di

stampa, di lucidatura, ecc., oppure quale autista, fattorino di merce leggera,

venditore non qualificato (doc. AI 28-2).

Il

consulente ha quindi ritenuto che sulla base di queste considerazioni il

mercato del lavoro sia ancora sufficientemente ampio da considerare

l’interessato reintegrabile nel normale ciclo produttivo.

Va

qui innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di

fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul

mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche

salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).

Inoltre,

come visto in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo

di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario, in una nuova professione.

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,

l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il

mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa

(DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi

fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti

di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum

IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Infine,

il TFA, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause P. (U 329-330/01), ha

ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del

giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste

esigenze troppo elevate:

"

(…)

4.7

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non

qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in

cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non

comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente

posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare

la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale

di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106

consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di

lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà.

Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297

consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52

consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

In quanto infondato su questo punto il ricorso di

P.________ va quindi respinto. (…)."

In

concreto, tenuto conto segnatamente degli aspetti reumatologici e vista

la giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da

parte dell’assicurato. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel

settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di

mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono

particolari attitudini intellettuali o una particolare preparazione

professionale specifica e che possono essere svolte sia in

posizione seduta che eretta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione o produzione di prodotti, di controllo, di stampa, di lucidatura, ecc.)

oppure quale autista, fattorino di merce leggera, venditore non qualificato, commesso

in un chiosco con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

A

quest’ultimo proposito va pure rilevato che egli trascura che

l’amministrazione, mediante comunicazione del 19 dicembre 2007 (doc. AI 31-1), gli

ha offerto l’opportunità di usufruire della consulenza e del sostegno nella

ricerca di un impiego adeguato tramite i collocatori dell’AI. (cfr. anche DTF

116.

V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito

cfr. anche Cattaneo, La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali, RDAT I 2003 pag. 595s). Di tale servizio

l’assicurato non ha tuttavia voluto beneficiare.

Va

detto infine che alla medesima conclusione in punto al grado di

invalidità si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i

redditi (da valido e da invalido) fino al 2008 (come visto, occorre valutare

se vi è stata una modifica di rilievo dei

dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata,

cfr. consid. 2.4. in fine).

2.11

Di

fronte al TCA il nuovo curante dr. __________ ha fatto presente che il ricorrente

necessita attualmente di un supporto psicologico per il quale sarebbe stato

annunciato presso lo psichiatra dr. __________ (VIbis).

Orbene,

ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre

tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre

mesi senza interruzione notevole, ritenuto inoltre che per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione

deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui

essa è stata resa - in concreto l’11 febbraio 2008 -, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b) -, gli

eventuali effetti sulla capacità lavorativa di una problematica psichiatrica

insorta in data non precisata ma comunque verosimilmente posteriormente all’11

febbraio 2008, non possono in casu essere presi in considerazione.

Va

ancora detto che eccezionalmente, il giudice può anche

tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti

posteriormente alla data della decisione litigiosa, a condizione che questi

ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui

essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di

facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid.

2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6

settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I

87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192

consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

In casu,

il summenzionato scritto del medico curante non è

sufficiente per poter statuire in modo completo e preciso in merito

all’eventuale esistenza rispettivamente all’eventuale natura invalidante -

successivamente al mese di febbraio 2008 (data d'emanazione del querelato

provvedimento) - dei menzionati problemi psichici. In particolare dalla

documentazione agli atti non è possibile dedurre alcunché in merito alla natura

del problema lamentato dal ricorrente, non essendo peraltro nemmeno dato di

sapere se effettivamente ha avuto luogo la paventata consultazione presso il

dr. __________, psichiatra.

Ciò

non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali

diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo

del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà

di presentare una nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante

modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente

documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che

potrebbero influire sul grado di inabilità.

2.12

Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere

il ricorrente invalido nella misura del 10%, essendo basata su sufficienti

approfondimenti, non può che essere confermata.

Non

essendo dato un grado d’invalidità giustificante l'erogazione di una rendita

d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente

negato la rendita. La decisione contestata deve essere confermata e il ricorso

respinto.

2.13

Da

ultimo, l’assicurato ha chiesto si essere sottoposto ad una “visita specialistica”.

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della vertenza (cfr. consid. 2.8). Né vi sono validi motivi

per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi

precedenti.

Non

è pertanto necessario procedere ad un accertamento medico giudiziario.

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono

poste a carico a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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