Lexipedia

Decisione

32.2008.46

Rendita di invalidità concessa solo per un periodo limitato. Rinvio degli atti all'amministrazione per accertamenti ulteriori

22 aprile 2009Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I suoi tentativi di reintegrarsi in un'attività

lucrativa come suggerito dalla SUVA è risultato infruttuoso a causa non del

mercato del lavoro, bensì del suo stato invalidante, che porta i datori di

lavoro a rifiutargli le sue offerte di impiego.

Va innanzitutto detto che egli non ha ricevuto alcun

aiuto da parte di nessun Istituto per un suo reinserimento nel mondo del

lavoro.

Data la chiara presenza di conseguenze invalidanti era

(e rimane) necessario valutarne il grado di inabilità lavorativa.

Come detto l'esito del tentativo di riprendere

un'attività è stato assolutamente negativo.

Inoltre le problematiche di salute e i relativi dolori

da lui patiti si sono nel frattempo intensificati.

Per tutto quanto esposto per la valutazione del grado

di invalidità si deve assommare quanto imputabile agli infortuni a

quanto imputabile alle degenerative.

Dagli accertamenti medici quest'ultime appaiono quali

concause significative per le incapacità lavorative dell'opponente.

Vista l'impossibilità di svolgere in misura piena e con

regolarità una qualsiasi mansione pur se rientrante nella categoria delle

attività "leggere" secondo i criteri in vigore in campo assicurativo,

il grado di invalidità del signor RI 1 è del 100

Pertanto la rendita AI va ricalcolata di conseguenza,

in base al guadagno annuale assicurato di Fr. 70'139.00

In via subordinata si contesta comunque il salario di

riferimento considerato nella decisione impugnata, in quanto mai il signor RI 1

potrebbe beneficiare di un salario annuo di Fr. 54'939.00, poiché egli non è in

grado di svolgere autonomamente ed in misura affidabile una delle mansioni di

riferimento menzionate nella decisione (fattorino, magazziniere, agente

securitas o carellista).

Visto il suo stato fisico, nessuna di dette mansioni

può essere inoltre considerata come "leggera" e/o adeguata. A mente

di chi scrive, sembra che l'impegno fisico di dette mansioni venga sottovalutato

nella decisione.

Se prendiamo ad esempio un magazziniere, egli deve

spostare pesi e salire su scale a pioli con relativi pesi.

9. A quanto esposto finora si aggiunge quanto segue

- i problemi alle cervicali si assommano a quelli

alle anche e alla tendinite cronica ai gomiti;

- i tendini delle braccia e dei gomiti si infiammano

subito dopo il minimo lavoretto; di conseguenza non può lavorare a causa di

questa debolezza ad entrambi (principalmente ed in misura maggiore quello

destro); a causa dei suoi infortuni, aveva compromesso detti tendini i quali prima

non avevano mai dato problemi, malgrado il lavoro pesante;

- la stessa cosa vale per i problemi alle anche ed

all'osso sacro, che prima

degli infortuni pure non presentavano alcun

disturbo;

Per questi fattori, come per una valutazione generale,

si è chiesto invano all'AI un accertamento/perizia.

Tutto questo stato fisico non fa che peggiorare a causa

delle posture di reazione assunte dal corpo a seguito dei dolori e delle

difficoltà sia di deambulazione, sia anche in stato di "riposo".

A questo si aggiungono i costanti dolori.

Il tutto si ripercuote a livello celebrale e psichico.

Ne conseguono amnesie improvvise e senza preavvisi e svenimenti (ciò che impedisce l'assunzione di un lavoro

d'autista, per esempio).

I suoi nervi sono "a pezzi" e, anche senza

formazione di carattere psichiatrico, si può dubitare a ragione del suo

equilibrio psicofisico. A mente del sottoscritto legale il ricorrente non è

stabile, né affidabile e si teme per l'incolumità sua e di terzi.

Si ritiene doverosa questa segnalazione a scopo

preventivo: le cronache sono sempre più occupate da casi di gesti inconsulti

verso i familiari o terzi, da parte di persone depresse. Nella nostra fattispecie,

il sottoscritto ne ravvisa con preoccupazione le avvisaglie.

Da qui l'accorato appello a sottoporre il ricorrente ad

una perizia completa ed approfondita." (Doc. I)

1.3. Nella

risposta di causa del 1. aprile 2008 l’Ufficio AI, confermando il contenuto

della decisione impugnata, ha chiesto la reiezione del gravame, precisando:

"

(…)

Con il ricorso l'assicurato contesta la decisione e

chiede misure di reintegrazione professionale e una rendita intera

d'invalidità, con effetto retroattivo dal 1.9.2005. II ricorrente contesta la

capacità lavorativa in attività adatta stabilita nella decisione. Egli indica

che il danno alla salute non gli permette di svolgere le attività considerate

dalla decisione impugnata al fine di stabilire il suo reddito da invalido, in

quanto anche in un'attività leggera è pienamente inabile, con un reddito da

invalido pari a zero. Osserva che vari datori di lavoro non l'hanno assunto per

i suoi problemi di salute

Giova ricordare che l'invalidità è la perdita di

capacità di guadagno dovuta al danno alla salute. Occorre valutare quale sia la

capacità lavorativa residua massima in attività adeguata dal punto di vista

medico e quindi definire la perdita economica. Il fatto di svolgere

effettivamente tale attività nella misura esigibile non è rilevante.

In concreto la capacità lavorativa residua

dell'assicurato è stata approfonditamente valutata dalla Suva, valutazioni poi

confermate, per quanto attiene alla valenza invalidante del danno alla salute

dell'assicurato in ambito Al, dal Servizio medico regionale dell'Assicurazione

invalidità, in particolare con annotazioni 18.4.2007. II ricorso non porta

elementi idonei a sovvertire tale valutazione. La citata valutazione medica è

alla base della decisione impugnata, la quale risulta dunque corretta e può

essere confermata.

Relativamente alla contestazione del ricorrente per il

reddito da invalido stabilito nella decisione impugnata, si osserva che con

reddito da invalido s'intende il reddito del lavoro che una persona invalida,

dopo eventuali provvedimenti d'integrazione, potrebbe ancora conseguire

esercitando un'attività esigibile in condizioni normali di mercato del lavoro.

La possibilità di guadagno è determinata in primo luogo

in base alla capacità lavorativa residua, ossia alla capacità di svolgere una

determinata attività in una determinata misura.

In concreto dopo valutazione delle attitudini

dell'assicurato la Consulente in integrazione professionale ha individuato le

professioni che egli potrebbe ancora svolgere e presenti in misura rappresentativa

sul mercato del lavoro, p.es. autista, fattorino, impiegato in logistica,

venditore di materiale leggero ecc. (doc. 41, inc. AI). Ritenuta l'interruzione del

lavoro da parte dell'assicurato la Consulente ha considerato conformemente alla

giurisprudenza vigente il salario statistico annuo per attività semplice e

ripetitiva di fr. 57'806.-- al quale, ponderata le specificità

del caso dell'assicurato, ha applicato la riduzione medico teorica dello 0% e

un'adeguata riduzione del 5% per attività leggera, giungendo ad un salario potenziale

da invalido di fr. 54'939.--, con una perdita economica ed

un'invalidità del 14% (doc. 41, inc. AI). Tale valutazione, basata sulla specifica competenza

ed esperienza della Consulente non si presta a critiche, essendo conforme alle

limitazioni stabilite a livello medico. Alla luce degli accertamenti agli atti

l'assicurato risulta avere una piena capacità lavorativa in attività idonea e

non sono quindi dati i presupposti per misure di reintegrazione (cfr. doc. 41, inc. AI).

Le decisioni impugnate possono quindi essere

confermate." (Doc. IV)

1.4. Il

6 maggio 2008 il legale dell’assicurato ha nuovamente sottolineato la necessità

di esperire “una perizia complementare sullo stato psichico e fisico del

ricorrente” (doc. VIII).

Dal

canto suo l’amministrazione, con osservazioni del 16 maggio 2008, si è ribadita

nelle proprie posizioni (X).

1.5. Pronunciandosi

in materia di assicurazione contro gli infortuni, mediante giudizio del 5 marzo

2008 il TCA ha respinto un ricorso di RI 1, sempre assistito dall’avv. RA 1,

avverso una decisione su opposizione del 3 ottobre 2007 con la quale l’INSAI

aveva riconosciuto all’assicurato, vittima di molteplici infortuni, una rendita

di invalidità del 16% a dipendenza delle limitazioni causate dai disturbi post

infortunistici al gomito e all’osso sacro (inc. 35.2007.108). In sostanza il

TCA ha confermato l’assunto dell’INSAI, il quale, qualificati come leggeri gli

infortuni, aveva tra l’altro negato il nesso di causalità tra gli infortuni e i

lamentati disturbi psichici. Detta pronuncia del TCA è stata deferita

dall’assicurato al Tribunale Federale, il quale, con sentenza 26 novembre 2008,

ne ha respinto l’impugnativa (inc. 8C-334/2008).

1.6. Il

TCA ha ritenuto opportuno richiamare l’incarto dall’INSAI (XII, XIV) conferendo

quindi alle parti la facoltà di prendere visione dell’incarto e presentare

osservazioni.

In

data 5 marzo 2009 l’avv. RA 1 ha prodotto un certificato 23 febbraio 2009 del

dr. __________ e del dr. __________, entrambi psichiatri curanti

dell’assicurato, attestante gravi problemi psichici e una conseguente totale

inabilità lavorativa (G).

Preso

atto di tale certificazione l’amministrazione, sentito il medico del Servizio

Medico Regionale dell’AI (SMR), ha postulato il rinvio degli atti per procedere

ad ulteriori accertamenti medici e successiva nuova decisione (XXII), proposta

questa alla quale il ricorrente ha aderito (XXIV).

considerato in diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell’articolo 49 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H

335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00

del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26

ottobre 1999).

2.2. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1). Dal momento che

nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato

antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI

non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito

fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

Nel

merito

2.3. Tema

della presente causa è stabilire se l’amministrazione, con i

provvedimenti contestati del 13 febbraio 2008, era legittimata a sostituire, a

far tempo dal 1.settembre 2005 e sino al 31 maggio 2006, la rendita intera di

invalidità con una mezza rendita e, quindi, a sopprimerla dal 1 giugno 2006 avendo

accertato un grado di invalidità del 13%, fermo restando che non è contestata -

ed esula quindi dal presente giudizio - l’attribuzione di una rendita intera

dal 1° dicembre 2004 al 31 agosto 2005 a seguito di una riconosciuta incapacità

lavorativa totale (cfr. consid. 1.1).

Occorre premettere che mediante giudizio 5 marzo 2008, confermato

dalla pronuncia del 26 novembre 2008 del TF, il TCA, pronunciandosi nella

vertenza LAINF, si è già espresso in maniera definitiva e vincolante sulle

ripercussioni invalidanti delle affezioni postinforunistiche lamentate

dall’assicurato alle anche, al gomito destro, all’osso sacro, e alla spalla, concludendo

per un’inabilità (grado di invalidità del 16%) esclusivamente da ricondurre

alle sequele derivanti dai problemi al gomito destro e all’osso sacro (consid.

1.5).

Aperta resta invece (e unicamente) la valutazione di un’eventuale maggior

inabilità cagionata dai disturbi alle anche, alle spalle, alla colonna

cervicale e soprattutto dai disturbi psichici, considerato come l’assicuratore

infortuni abbia negato il nesso di causalità adeguato tra tali disturbi e i

vari infortuni subiti dall’assicurato e non abbia di conseguenza esaminato

l’eventuale valenza invalidante di tali affezioni.

2.4. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV

Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre

2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I

38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005

nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

2.5. L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.6. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1

LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o

di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, pag. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.

543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA:

metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op.

cit, pag. 232).

La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata

una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.7. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla

salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile

per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.

1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi

citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10

consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Va

altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo

specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità

della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in

ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri

criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita

d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico

consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante

simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del

conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali

o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti

riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130

V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e

del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommens- vergleich in der Invaliditätsbemessung,

in: René Schaffhau- ser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und

Arbeitsunfä-higkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

2.8. Dagli atti emerge che l’assicurato ha subito quattro infortuni

(nel periodo dal 23 dicembre 2003 al 7 aprile 2006) qualificati come leggeri

dall’INSAI, riportando danni alla mano, al polso, al gomito e alla spalla

destri e all’osso sacro. L’INSAI ha erogato le prestazioni di legge chiudendo

quindi il caso mediante un provvedimento su opposizione del 3 ottobre 2007, confermato

dal TCA e dal TF, con il quale ha assegnato all’assicurato una rendita per un

grado di invalidità del 16% in relazione alle limitazioni causate dai danni

subiti al gomito destro e all’osso sacro, negando nel contempo il nesso di

causalità adeguato tra gli infortuni e le affezioni psichiche e ritenendo i

disturbi alle anche, alle spalle e alla colonna cervicale di origine morbosa

(cfr. sopra al consid. 1.3).

L’Ufficio

AI, dal canto suo, ricevuta la domanda di prestazioni nel gennaio 2005, ha dapprima interpellato il medico curante dell’assicurato, dr. __________, il quale, nel

rapporto medico all’Ufficio AI del 26 gennaio 2005, ha posto quali diagnosi invalidanti “Dolori cervicali su discopatia C6-C7 oltre a spondilocitosi

degenerativa, lombalgia cronica su discopatia, epicondilite ai due gomiti”

concludendo per un’inabilità completa dal 1 gennaio 2003 (doc. AI 8-1).

L’amministrazione ha quindi proceduto a richiamare gli atti del

ricorrente dall’assicurazione malattia, dall’assicurazione disoccupazione e dall’assicurazione

infortuni.

Fra

questi ultimi emergono diverse certificazioni relative ai postumi - al gomito e

alla spalla destri - dell’infortunio del 29 dicembre 2003, i quali hanno

inizialmente causato un’inabilità totale riconosciuta anche dall’INSAI.

In

data 2 febbraio 2006 l’assicurato è stato sottoposto ad una visita medica circondariale

presso l’agenzia INSAI. Con rapporto 7 febbraio 2006 il medico di circondario

dr. __________, chirurgo ortopedico, ha posto le seguenti diagnosi:

"

DIAGNOSI

- Stato

dopo contusione del gomito destro (29.12.2003), attualmente asseriti dolori al

due epi­condili.

- Contusione lombo-sacrale senza nessuna

lesione post-traumatica (infortunio del 7.7.2005, con risonanza magnetica lombare e TAC del bacino assolutamente nella

norma).

- Stato da contusione dell'indice della

mano destra e distorsione dell'interfalangea prossimale senza nessuna

conseguenza (infortunio de 29.4.2005).

Diagnosi non di

pertinenza Suva;

- Periartropatia

omero-scapolare della spalla destra con attrito sotto-acromiale senza lesioni transmurali della cuffia dei rotatori.

- Dolori

alla colonna cervicale Insorti già molto prima dell'ultimo infortunio con

caduta e contu­sione assiale del

rachide cervicale, lesioni degenerative della colonna cervicale. -

Sindrome depressiva.

- Calcaneodinia."

(Doc. AI 2-16)

osservando:

"

VALUTAZIONE

In conclusione, l'assicurato ha subito un infortunio il

29.12.2003 con contusione del gomito destro. Durante due anni ha continuato ad

asserire di avere forti problemi al gomito destro, facendo valere sintomi per

epicondilite sia ulnare che radiale.

Le circonferenze delle masse muscolari non mostrano

oggi però, a due anni dall'infortunio, segni di risparmio muscolare all'arto superiore

destro, In più i tests per l'epicondilite sono oggi chiaramente negativi, se

testati con manovre di sviamento.

Se invece questi tests sono fatti riferendosi

direttamente al gomito, in data odierna questi sono posi­tivi al contrario,

vale a dire la flessione contro-resistenza provoca dolori all'epicondilo

radiale e l'estensione contro-resistenza provoca dolori all'epicondilo ulnare,

cosa che assolutamente non è possibile e quindi dimostra la mancanza di

affidabilità dell'assicurato e la sua volontà di far valere sintomi ormai non

più esistenti.

Anche l'estensione del gomito quando si valuta Il

gomito non è completa, osservando l'assicurato quando sta In piedi, però il

gomito raggiunge un'estensione completa.

Anche alla prova di prensione delle due mani

l'assicurato non si dimostra per nulla affidabile, infatti quando si chiede di

stringere al massimo il JAMAR con la mano destra egli raggiunge una forza mas­sima

di 40 pounds, in alternato-veloce, dove però il controllo non è possibile, egli

raggiunge una for­za fino a 80 pounds alla mano destra.

Considerandi

II secondo infortunio ha portato una distorsione

dell'indice della mano destra, oggi la chiusura del pugno è completa, alla

prova del JAMAR abbiamo visto che come manovra di sviamento riesce a svi­luppare

una forza più che discreta, per cui si può asserire che questo secondo infortunio

non ha la­sciato postumi infortunistici rilevanti e Invalidanti.

II terzo infortunio, quando l'assicurato è caduto

battendo Il sedere, ha provocato dolori all'osso sacro. Una risonanza magnetica

come pure una TAC della regione lombo-sacrale e del bacino sono risultate

completamente normali, non vi è nulla di oggettivabile a questo livello se non

i dolori lamentati dall'assicurato alla palpazione. Questi dolori sono comunque

un criterio semi-oggettivabile, in quanto quando si palpa una persona è libera

di dire che gli fa male oppure no.

Considerati tutti i vari tests effettuati con

l'assicurato e la mancanza di collaborazione, la mancanza di affidabilità,

ritengo che a livello della schiena, rispettivamente dell'osso sacro, non vi

siano po­stumi infortunistici oggettivabili.

I problemi lamentati all'anca da parte dell'assicurato

nulla hanno a che vedere con l'infortunio in pa­rola, quando l'assicurato è

caduto direttamente battendo il sedere e non battendo le anche.

La calcaneodinia insorta poco tempo fa, è bilaterale e

non è di origine post-traumatica.

La periartropatia omero-scapolare con lesioni

degenerative della spalla non è di origine post­traumatica, faccio notare però

anche in questo caso, che pur non essendo di competenza Suva, che si nota una

chiara mancanza di collaborazione, Infatti con manovre di sviamento l'abduzione

rag­giunge almeno i 120°, mentre quando si valuta direttamente la spalla,

l'abduzione è al massimo di 90°. Quando si prova a valutare la mobilità della

spalla l'assicurato fa dei movimenti di torsione di tutto il tronco e della

colonna lombare per dimostrare la presenza di importanti dolori alla spalla che

poco sono conciliabili con gli asseriti dolori alla schiena.

Per quanto attiene alla cervicale, abbiamo lesioni di

tipo degenerativo, l'assicurato mai si è ferito alla colonna cervicale e quindi

anche questa patologia non è a carico della Suva, anche in questo caso con

manovre di sviamento la mobilità della cervicale è ben migliore di quella che

l'assicurato ci vuole far credere.

In conclusione, i soli postumi infortunistici al quali

ci possiamo riferire sono quelli della contusione al gomito destro e alla

contusione dell'osso sacro." (Doc. AI 2-17).

L’assicurato cammina però in modo molto sciolto, sta

seduto senza nessun problema durante la rilevazione dell’anamnesi, senza mai

cambiare posizione.

La risonanza magnetica e la TAC non hanno evidenziato

lesioni post-traumatiche, per cui possiamo sicuramente accettare che vi siano

ancora dei dolori residui dopo tale contusione, ma questi non sono sicuramente

di intensità tale da essere invalidanti.

Anche per quanto attiene al gomito destro, sembra

proprio che in data odierna l’assicurato si sia dimenticato i sintomi tipici

dell’epicondilopatia ulnare e radiale e arriva al punto di invertire la

clinica, cosa dal punto di vista medico assolutamente impossibile.

Quindi anche a questo livello non vi è praticamente più

nulla di oggettivabile.

L’assicurato asserisce di avere dolori, questi non

possono essere né provati, né smentiti, ma i test effettuati mostrano comunque

una chiara tendenza per dir poco almeno all’esagerazione.

Per i soli postumi infortunistici, l’assicurato è da

considerare abile al lavoro in misura completa sul mercato generale del lavoro."

(doc.

123, p. 5s. - il corsivo è della redattrice)

In

conclusione quindi il medico, riferendosi anche ad un rapporto

di uscita della Clinica di riabilitazione di __________, ha concluso che RI 1 doveva

essere considerato totalmente abile in (perlomeno) attività leggere sino a

medio-pesanti.

Con

scritto 4 marzo 2008 l’INSAI ha così riassunto all’Ufficio AI le percentuali di

inabilità lavorativa riconosciute all'assicu- rato:

"

Come al colloquio telefonico

confermiamo che all'assicurato in oggetto sono state riconosciute, oltre a

quelle riconosciute per il caso del 29.12.2003 (10.28044.04.2) le seguenti

percentuali di incapacità lavorativa dovuti agli infortuni subiti:

10.28598.05.6

Infortunio del 29.4.2005

50% dal 29.04.05

0% dal 17.05.05

10.29189.05.2

Infortunio del 7.7.2005

50% dal 07.07.05

0% dal 28.09.05

50% dal 10.10.05

0% dal 01.03.06

10.17119.06.7

Infortunio del 7.4.2006

100% dal 07.04.06

60% dal 01.05.06

0% dal 22.05.06." (Doc. AI 4)

Nelle sue Annotazioni del 18 aprile 2007 il medico SMR dr. __________

ha affermato quanto segue:

"

A 45enne, gessatore,

vittima di infortuni, riportando

Diagnosi SUVA (07.02.2006)

- Stato dopo contusione del gomito destro (29.12.2003), attualmente asseriti dolori

ai due epicondili

- Contusione lombo-sacrale senza nessuna lesione post-traumatica (infortunio

07.07

), con RM lombare

e TAC del bacino assolutamente normali

- Stato da contusione dell'indice della

mano destra

e distorsione

dell'interfalangea prossimale senza nessuna conseguenza (infortunio 20.04.2005)

Conseguenze sulla capacità di lavoro

Per i postumi infortunistici, l'A è da considerare

abile al lavoro in misura completa nel mercato generale del lavoro.

Il perito è del parere che i disturbi riferiti dall'A a

livello della schiena, rispettivamente dell'osso sacro siano poco credibili,

vista la mancanza di collaborazione e di affidabilità dell'A nell'esecuzione

dei tests diagnostici. La stessa osservazione vale per quanto concerne la periartropatia

omero-scapolare con manovre di sviamento l'abduzione raggiunge almeno 120°,

mentre alla valutazione diretta della spalla, l'abduzione è al massimo di

90°. La stessa osservazione vale anche per la colonna cervicale dove, con

manovre di sviamento, si ottiene una mobilità ben migliore di quella che l'A ci

vuole fare credere.

Diagnosi non di pertinenza SUVA - Prof. __________

(07.07.2006)

- Moderata scoliosi dorso-lombare ad

ampio raggio, dorsale dx convessa

- Spondilartrosi cervicale con ernia

paramediana sin C5-C6 e discopatia C6-C7

- Spondilartrosi lombosacrale e protrusioni dei

dischi lombari L3-L4, L4-L5 e L5-S1

- Periartropatia scapolo-omerale dx, con attrito

sottoacromiale

- Epicondilite gomiti, bilateralmente

- Sindrome depressiva con somatizzazioni

e disturbi del sonno, prevalentemente reattiva a difficoltoso adattamento

sociale

- Ipoacusia bilaterale, meritevole di ulteriori

accertamenti

- Manifestazioni simil-eczematose con fissurazioni

al malleolo tibiale dx, meritevoli di valutazione allergologica con particolare

riferimento alle sostanze in uso lavorativo

Conseguenze sulla capacità di lavoro

- IL totale come gessatore ed intonacatore

Stante il background scolastico di rilievo, si

consiglia di intraprendere percorso formativo di riqualificazione professionale

per mansioni quali manutentore edile, elettrico e meccanico

- CL totale in attività lavorative con sforzo fisico

leggero-moderato, inclusa la movimentazione manuale di carichi fino a 7-8 kg.

Evitare per ora attività che prevedano turni notturni anche a rotazione

Valutazione

L'A ha dunque presentato una patologia infortunistica,

le cui sequele attuali non sono invalidanti, permettendo all'A di essere

reinserito in misura completa nel mercato del lavoro, alle condizioni descritte

dalla SUVA, che condividiamo.

Le patologie extra infortunistiche, benché non di

competenza SUVA, sono state ugualmente valutate da questo istituto e ritenute

non invalidanti.

La perizia effettuata dal Prof. __________ riferisce i

dati soggettivi ed elenca una lista di diagnosi, senza fornire un esame

oggettivo con descrizione dell'entità delle patologie a livello delle diverse articolazioni

e dei segmenti del rachide. In particolare l'A viene giudicato inidoneo

nell'attività di gessatore ed intonacatore, senza nessuna indicazione delle

limitazioni funzionali all'origine di questa valutazione: non viene definita la

mobilità delle spalle, dei gomiti.

Vengono menzionate le diagnosi di sindrome depressiva e

di effezione dermatologica, senza prova di precedenti visite specialistiche al

riguardo." (Doc. AI 34)

Agli

atti figura inoltre un rapporto d’uscita relativo ad una degenza all’Ospedale __________

di __________ nell’aprile 2007 (doc. AI 37), che il medico SMR non ha ritenuto

idoneo a modificare le precedenti conclusioni (doc. AI 40).

Nel

suo rapporto finale del 5 giugno 2007 la consulente in integrazione professionale,

considerata un’abilità totale per l’assicurato in attività leggere e adeguate,

operato il confronto dei redditi, ha stabilito una perdita di guadagno del 14%

(doc. AI 41-2).

Con

le decisioni contestate del 13 febbraio 2008 l’Ufficio AI ha accolto la domanda

nel senso che ha attribuito all’assicurato una rendita intera per il periodo

dal 1. dicembre 2004 al 31 agosto 2005 e una mezza rendita dal 1. settembre

2005.

al 31 maggio 2006, mentre che dal 1 giugno 2006 ha negato ogni prestazione

avendo accertato un grado di invalidità del 13% e, quindi, insufficiente per

riconoscere il diritto ad una rendita (doc. AI 61 e sopra consid. 1-1).

Nel

suo ricorso, l’assicurato ha contestato tali conclusioni e in data 5 marzo 2009 ha prodotto un nuovo certificato medico reso il 23 febbraio 2009 dai dr. __________ e __________,

psichiatri, attestante quanto segue:

"

Si certifica che il

signor RI 1, 1962, di __________, è seguito regolarmente

per gravi problemi psichici di tipo depressivo.

La psicopatologia in atto si

manifesta con un corteo sintomatologico caratterizzato da tono dell'umore

gravemente deflesso, stati d'ansia e tensione nervosa, disturbi del sonno, isolamento

sociale, defuturizzazione ed assenza completa di prospettive, perdita completa di

capacità reattive ed importante compromissione delle funzioni cognitive.

Per tali motivi egli è da

considerarsi inabile all'attività lavorativa in misura completa." (Doc. G)

In

proposito, nelle sue “Annotazioni” del 20 marzo 2009, il dr. __________ del SMR

ha ritenuto indispensabile una rivalutazione peritale di natura psichica osservando:

"

(...)

DIAGNOSI

- Stato dopo contusione del gomito destro

(29.12.2003), attualmente assenti dolori ai due epicondili.

- Contusione lombo-sacrale senza nessuna

lesione post-traumatica (infortunio del 7.7.2005, con risonanza magnetica

lombare e TAC del bacino assolutamente nella norma).

- Stato da contusione dell'indice della

mano destra e distorsione dell'interfalangea prossimale senza nessuna

conseguenza (infortunio de 29.4.2005).

Diagnosi non di pertinenza Suva:

- Periartropatia omero-scapolare della

spalla destra con attrito sotto-acromiale senza lesioni transmurali della cuffia

dei rotatori.

- Dolori alla colonna cervicale insorti

già molto prima dell'ultimo infortunio con caduta e contusione assiale del

rachide cervicale, lesioni degenerative della colonna cervicale. - Sindrome depressiva.

- Calcaneodinia.

Viene costatato una tendenza all'esacerbazione

Apprezzamento SMR sulla base della

documentazione dei curanti:

viene valutato abile al 100% in attività adatta da 7.2006 mentre si riconosce

una IL 100% quale gessatore, viene calcolato un grado Al del 13,5%

Da notare che il curante dr. __________ con

certificato verso la diso attesta una capacità lavorativa piena dal 1.3.2006

per lavori leggeri.

breve certificato firmato dal dr. __________ e dal dr. __________el

23.2

: vengono attestati gravi problemi psichici di tipo depressivo con

seguente IL completa.

Valutazione:

nel presente caso risulta necessario procedere ad

accertamento psichiatrico (centro peritale) onde meglio definire la

problematica psichiatrica. Sorprende il fatto che unicamente in sede di ricorso

venga fatta valere una problematica psichiatrica con influsso sulla CL mentre

prima prevaleva una problematica somatoforme con sospetto di ampliamento dei

disturbi fisici." (Doc. XXIIbis)

2.9

Va

qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante

occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si

fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.

108.

consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.10

Nella

fattispecie, l’Ufficio AI aveva sostanzialmente concluso che l’assicurato, a

dipendenza delle affezioni di cui è portatore, aveva presentato un’incapacità lavorativa

totale dal primo infortunio (29 dicembre 2003) al 1. maggio 2005 e in seguito

dal 28 settembre al 9 ottobre 2005, un’inabilità del 50% dal 1. maggio al 27

settembre 2005 e dal 10 ottobre 2005 al 28 febbraio 2006. Dal mese di marzo

2006.

secondo l'amministra- zione egli era per contro da considerare nuovamente

abile in misura completa in attività leggere adatte. Di conseguenza ha

stabilito la cessazione della mezza rendita di invalidità dal 1. giugno 2006

(tre mesi dopo l’intervenuto miglioramento) (doc. AI 61 e sopra consid. 1.1).

Tale tesi è

stata contestata dal ricorrente, il quale, sulla base anche del certificato medico

prodotto, ha in sostanza sostenuto di essere rimasto inabile al lavoro in

misura totale e ha postulato l’effettuazione di ulteriori accertamenti medici.

Ora,

ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in

concreto il 13 febbraio 2008 (doc. A) - quando si ritenga che fatti

verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 132 V 220 consid. 3, 129 V

4.

consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), il rapporto medico

prodotto dall’interessato in sede ricorsuale può essere preso in considerazione

poiché quanto descritto dagli specialisti in psichiatria potrebbe riferirsi

anche alla situazione psichiatrica dell’assicurato antecedente all’emissione

delle decisioni contestate.

Al riguardo, viste

le citate attestazioni degli specialisti dr. __________ e dr. __________ (doc. G),

appare in particolare verosimile che i problemi psichiatrici che affliggono

l’assicurato abbiano limitato la sua capacità lavorativa in misura non

trascurabile, e che, al momento della resa degli atti amministrativi litigiosi,

lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso

riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini

mediche. Va del resto sottolineato che il ricorrente ha ripetutamente fatto

valere la sua sofferenza psichica già durante la procedura amministrativa.

Non si può nemmeno tralasciare

di osservare che il giudizio di inabilità lavorativa nella misura del 14% è

stato tratto dall’amministrazione, mediante i provvedimenti contestati del 13

febbraio 2008, essenzialmente sulla base degli accertamenti esperiti

dall’INSAI, i quali tuttavia non si sono chinati approfonditamente sulla

problematica psichica dal momento che era comunque stata appurata l’assenza del

nesso di causalità adeguato tra gli infortuni subiti e i disturbi psichici

lamentati dall’assicurato.

Del

resto, esaminata la certificazione medica prodotta in sede ricorsuale, anche l’Ufficio

AI, sentito il preavviso del medico SMR, nelle sue osservazioni 23 marzo 2009 (XXII)

ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti psichici,

posto come dall’inserto non fosse possibile desumere l’evoluzione esatta delle

problematiche psichiche di cui è sofferente il richiedente (cfr. XXII; cfr.

sopra consid. 1.6).

Questa Corte deve

quindi condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di natura

specialistica, ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute

dell'assicurato e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti sino al

momento determinante della pronuncia dei provvedimenti amministrativi querelati

(cfr. DTF 121 V 362). Considerate le varie patologie di cui soffre l’assicurato

e la possibile interazione tra le stesse, rilevato come comunque difetti

nell’incarto anche un approfondito esame delle altre patologie non di pertinenza

dell’INSAI emerse nel corso dell’istruttoria (quali segnatamente la periartropatia

alla spalla destra, i dolori alla colonna cervicale e alle anche, la

calcaneodinia), a mente di questo TCA è indispensabile procedere non solo ad un

accurato esame psichiatrico, ma anche ad una perizia interdisciplinare

che si esprima in maniera globale sulla situazione del ricorrente e, quindi,

sulle varie patologie che lo interessano e i cui eventuali effetti invalidanti

non sono stati adeguatamente valutati dall’INSAI.

2.11

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

del 9 marzo 2005 nella causa G., 35.2004.100).

D’altra

parte, in una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00,

pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo

riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il

rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato

i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

In

concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto,

si rileva lacunoso. Le decisioni impugnate vanno quindi annullate, nella

misura in cui hanno soppresso la rendita intera dal 1. settembre 2005, e

l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché predisponga i necessari

accertamenti medici, segnatamente di natura pluridisciplinare, intesi a valutare

l’evoluzione delle varie patologie (di natura psichiatrica e non) di cui soffre

il ricorrente e la loro ripercussione sulla sua capacità lavorativa.

In

esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi

nuovamente sull’eventuale diritto a prestazioni dell’assicurato per il periodo

successivo al 1. settembre 2005.

Va

invece confermato il provvedimento contestato nella misura in cui ha assegnato

al ricorrente una rendita intera dal 1° dicembre 2004 al 31 agosto 2005 a

seguito di una riconosciuta incapacità lavorativa totale.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Inoltre

l'assicurato, patrocinato da un

legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a

titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§ Le decisioni 13

febbraio 2008 sono annullate nella misura in cui disciplinano i diritti

dell’assicurato dal 1° settembre 2005.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.10 e 2. 11

e renda una nuova decisione.

2. Le

spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster