32.2008.46
Rendita di invalidità concessa solo per un periodo limitato. Rinvio degli atti all'amministrazione per accertamenti ulteriori
22 aprile 2009Italiano44 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.46
Data decisione, Autorità:
22.04.2009, TCA
Titolo:
Rendita di invalidità concessa solo per un periodo limitato. Rinvio degli atti all'amministrazione per accertamenti ulteriori
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
RENDITA LIMITATA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
LPGA
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.46
FC/td
Lugano
22 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 13 febbraio 2008 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
gennaio 2005 RI 1, nato nel 1962, di professione aiuto-gessatore, ha
presentato una domanda di prestazioni indicando di essere inabile al lavoro
dalla fine del 2003 a motivo di problemi alla spalla destra e leggera
lombaggine (doc. AI 1-5). Esperiti gli accertamenti del caso, con progetto di
decisione del 6 settembre 2007 l’Ufficio AI ha accolto la domanda nel senso che
ha attribuito all’assicurato una rendita intera per il periodo dal 1° dicembre
2004 al 31 agosto 2005 e una mezza rendita dal 1° settembre 2005 al 31 maggio
2006, mentre che dal 1° giugno 2006 ha negato ogni prestazione avendo accertato
un grado di invalidità del 13% e, quindi, insufficiente per riconoscere il
diritto ad una rendita (doc. AI 50).
Esaminate
le osservazioni presentate in data 11 ottobre 2007 dall’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, con due decisioni del 13 febbraio 2008
l’amministrazione ha confermato il progetto di decisione motivando:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, così
come da quella assicurativo - infortunistica, risulta che il danno alla salute,
di cui l'assicurato è portatore, gli ha comportato i seguenti periodi di incapacità
al lavoro e, dunque, al guadagno, ossia:
100% dal 29.12.2003
50% dal 01.05.2005 100% dal 28.09.2005
50% dal 10.10.2005 al 28.02.2006
In seguito, dal mese di marzo del 2006, secondo il
parere medico il Signor RI 1 è stato ritenuto totalmente inabile nella sua
abituale attività di gessatore, per contro, in attività adeguate rispettose delle
limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute, lo stesso risulta abile
nella misura del 100%.
Ciò nonostante confrontando il guadagno che lo stesso
avrebbe potuto percepire senza il danno alla salute, ossia Fr. 63'492 annui,
con quello che può raggiungere in attività adeguate, vale a dire Fr. 54'939
all'anno, si ottiene un grado di invalidità massimo pari al 13%, o meglio come
dallo schema seguente.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 63'492.00
con invalidità CHF 54'939.00
Perdita di guadagno CHF 8'553.00 =
Grado d'invalidità 13 %
Decidiamo pertanto:
Le osservazioni presentate in seguito al progetto di
decisione del 06.09.2007 non apportano elementi nuovi ed oggettivi per i quali
è possibile modificare la nostra presa di posizione.
Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal
01.12.2004, ossia trascorso l'anno d'attesa dall'insorgere del danno alla
salute (art. 29 cpv. 1 lett. b OAI), sino al 31.08.2005, per 3 mesi dal miglioramento
(art. 88 OAI), il Signor RI 1 ha diritto alla rendita intera d'invalidità. In
seguito, dal 01.09.2005 al 31.05.2006, allo stesso è riconosciuto il diritto
alla mezza rendita AI." (Doc. AI 61)
1.2. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, sempre assistito dall’avv. RA 1, ha contestato il provvedimento amministrativo e chiesto il riconoscimento di una rendita intera di
invalidità anche successivamente al 1. settembre 2005 e, in via subordinata, il
rinvio degli atti all’Ufficio AI per accertamenti ulteriori, motivando, tra
l’altro, come segue:
"
D.
Come detto in precedenza, si rinvia a quanto già
esposto dal ricorrente nei precedenti scambi epistolari e personali con l'AI.
Qui di seguito ecco un estratto dalle osservazioni doc.
R/ C
Già la SUVA ha sottovalutato i postumi invalidanti
conseguenti agli infortuni, nel calcolo del grado di invalidità.
La SUVA non nega che possa esserci uno stato psichico
negativo, ma ne nega semplicemente il nesso di causalità con gli incidenti.
L'AI deve però tenerne conto in ogni caso. Esso va ad
aggiungersi ai problemi fisici.
Ne consegue che il pregiudizio sulle sue possibilità di
guadagno è di gran lunga superiore al 14 %.
Fatti
I suoi tentativi di reintegrarsi in un'attività
lucrativa come suggerito dalla SUVA è risultato infruttuoso a causa non del
mercato del lavoro, bensì del suo stato invalidante, che porta i datori di
lavoro a rifiutargli le sue offerte di impiego.
Va innanzitutto detto che egli non ha ricevuto alcun
aiuto da parte di nessun Istituto per un suo reinserimento nel mondo del
lavoro.
Data la chiara presenza di conseguenze invalidanti era
(e rimane) necessario valutarne il grado di inabilità lavorativa.
Come detto l'esito del tentativo di riprendere
un'attività è stato assolutamente negativo.
Inoltre le problematiche di salute e i relativi dolori
da lui patiti si sono nel frattempo intensificati.
Per tutto quanto esposto per la valutazione del grado
di invalidità si deve assommare quanto imputabile agli infortuni a
quanto imputabile alle degenerative.
Dagli accertamenti medici quest'ultime appaiono quali
concause significative per le incapacità lavorative dell'opponente.
Vista l'impossibilità di svolgere in misura piena e con
regolarità una qualsiasi mansione pur se rientrante nella categoria delle
attività "leggere" secondo i criteri in vigore in campo assicurativo,
il grado di invalidità del signor RI 1 è del 100
Pertanto la rendita AI va ricalcolata di conseguenza,
in base al guadagno annuale assicurato di Fr. 70'139.00
In via subordinata si contesta comunque il salario di
riferimento considerato nella decisione impugnata, in quanto mai il signor RI 1
potrebbe beneficiare di un salario annuo di Fr. 54'939.00, poiché egli non è in
grado di svolgere autonomamente ed in misura affidabile una delle mansioni di
riferimento menzionate nella decisione (fattorino, magazziniere, agente
securitas o carellista).
Visto il suo stato fisico, nessuna di dette mansioni
può essere inoltre considerata come "leggera" e/o adeguata. A mente
di chi scrive, sembra che l'impegno fisico di dette mansioni venga sottovalutato
nella decisione.
Se prendiamo ad esempio un magazziniere, egli deve
spostare pesi e salire su scale a pioli con relativi pesi.
9. A quanto esposto finora si aggiunge quanto segue
- i problemi alle cervicali si assommano a quelli
alle anche e alla tendinite cronica ai gomiti;
- i tendini delle braccia e dei gomiti si infiammano
subito dopo il minimo lavoretto; di conseguenza non può lavorare a causa di
questa debolezza ad entrambi (principalmente ed in misura maggiore quello
destro); a causa dei suoi infortuni, aveva compromesso detti tendini i quali prima
non avevano mai dato problemi, malgrado il lavoro pesante;
- la stessa cosa vale per i problemi alle anche ed
all'osso sacro, che prima
degli infortuni pure non presentavano alcun
disturbo;
Per questi fattori, come per una valutazione generale,
si è chiesto invano all'AI un accertamento/perizia.
Tutto questo stato fisico non fa che peggiorare a causa
delle posture di reazione assunte dal corpo a seguito dei dolori e delle
difficoltà sia di deambulazione, sia anche in stato di "riposo".
A questo si aggiungono i costanti dolori.
Il tutto si ripercuote a livello celebrale e psichico.
Ne conseguono amnesie improvvise e senza preavvisi e svenimenti (ciò che impedisce l'assunzione di un lavoro
d'autista, per esempio).
I suoi nervi sono "a pezzi" e, anche senza
formazione di carattere psichiatrico, si può dubitare a ragione del suo
equilibrio psicofisico. A mente del sottoscritto legale il ricorrente non è
stabile, né affidabile e si teme per l'incolumità sua e di terzi.
Si ritiene doverosa questa segnalazione a scopo
preventivo: le cronache sono sempre più occupate da casi di gesti inconsulti
verso i familiari o terzi, da parte di persone depresse. Nella nostra fattispecie,
il sottoscritto ne ravvisa con preoccupazione le avvisaglie.
Da qui l'accorato appello a sottoporre il ricorrente ad
una perizia completa ed approfondita." (Doc. I)
1.3. Nella
risposta di causa del 1. aprile 2008 l’Ufficio AI, confermando il contenuto
della decisione impugnata, ha chiesto la reiezione del gravame, precisando:
"
(…)
Con il ricorso l'assicurato contesta la decisione e
chiede misure di reintegrazione professionale e una rendita intera
d'invalidità, con effetto retroattivo dal 1.9.2005. II ricorrente contesta la
capacità lavorativa in attività adatta stabilita nella decisione. Egli indica
che il danno alla salute non gli permette di svolgere le attività considerate
dalla decisione impugnata al fine di stabilire il suo reddito da invalido, in
quanto anche in un'attività leggera è pienamente inabile, con un reddito da
invalido pari a zero. Osserva che vari datori di lavoro non l'hanno assunto per
i suoi problemi di salute
Giova ricordare che l'invalidità è la perdita di
capacità di guadagno dovuta al danno alla salute. Occorre valutare quale sia la
capacità lavorativa residua massima in attività adeguata dal punto di vista
medico e quindi definire la perdita economica. Il fatto di svolgere
effettivamente tale attività nella misura esigibile non è rilevante.
In concreto la capacità lavorativa residua
dell'assicurato è stata approfonditamente valutata dalla Suva, valutazioni poi
confermate, per quanto attiene alla valenza invalidante del danno alla salute
dell'assicurato in ambito Al, dal Servizio medico regionale dell'Assicurazione
invalidità, in particolare con annotazioni 18.4.2007. II ricorso non porta
elementi idonei a sovvertire tale valutazione. La citata valutazione medica è
alla base della decisione impugnata, la quale risulta dunque corretta e può
essere confermata.
Relativamente alla contestazione del ricorrente per il
reddito da invalido stabilito nella decisione impugnata, si osserva che con
reddito da invalido s'intende il reddito del lavoro che una persona invalida,
dopo eventuali provvedimenti d'integrazione, potrebbe ancora conseguire
esercitando un'attività esigibile in condizioni normali di mercato del lavoro.
La possibilità di guadagno è determinata in primo luogo
in base alla capacità lavorativa residua, ossia alla capacità di svolgere una
determinata attività in una determinata misura.
In concreto dopo valutazione delle attitudini
dell'assicurato la Consulente in integrazione professionale ha individuato le
professioni che egli potrebbe ancora svolgere e presenti in misura rappresentativa
sul mercato del lavoro, p.es. autista, fattorino, impiegato in logistica,
venditore di materiale leggero ecc. (doc. 41, inc. AI). Ritenuta l'interruzione del
lavoro da parte dell'assicurato la Consulente ha considerato conformemente alla
giurisprudenza vigente il salario statistico annuo per attività semplice e
ripetitiva di fr. 57'806.-- al quale, ponderata le specificità
del caso dell'assicurato, ha applicato la riduzione medico teorica dello 0% e
un'adeguata riduzione del 5% per attività leggera, giungendo ad un salario potenziale
da invalido di fr. 54'939.--, con una perdita economica ed
un'invalidità del 14% (doc. 41, inc. AI). Tale valutazione, basata sulla specifica competenza
ed esperienza della Consulente non si presta a critiche, essendo conforme alle
limitazioni stabilite a livello medico. Alla luce degli accertamenti agli atti
l'assicurato risulta avere una piena capacità lavorativa in attività idonea e
non sono quindi dati i presupposti per misure di reintegrazione (cfr. doc. 41, inc. AI).
Le decisioni impugnate possono quindi essere
confermate." (Doc. IV)
1.4. Il
6 maggio 2008 il legale dell’assicurato ha nuovamente sottolineato la necessità
di esperire “una perizia complementare sullo stato psichico e fisico del
ricorrente” (doc. VIII).
Dal
canto suo l’amministrazione, con osservazioni del 16 maggio 2008, si è ribadita
nelle proprie posizioni (X).
1.5. Pronunciandosi
in materia di assicurazione contro gli infortuni, mediante giudizio del 5 marzo
2008 il TCA ha respinto un ricorso di RI 1, sempre assistito dall’avv. RA 1,
avverso una decisione su opposizione del 3 ottobre 2007 con la quale l’INSAI
aveva riconosciuto all’assicurato, vittima di molteplici infortuni, una rendita
di invalidità del 16% a dipendenza delle limitazioni causate dai disturbi post
infortunistici al gomito e all’osso sacro (inc. 35.2007.108). In sostanza il
TCA ha confermato l’assunto dell’INSAI, il quale, qualificati come leggeri gli
infortuni, aveva tra l’altro negato il nesso di causalità tra gli infortuni e i
lamentati disturbi psichici. Detta pronuncia del TCA è stata deferita
dall’assicurato al Tribunale Federale, il quale, con sentenza 26 novembre 2008,
ne ha respinto l’impugnativa (inc. 8C-334/2008).
1.6. Il
TCA ha ritenuto opportuno richiamare l’incarto dall’INSAI (XII, XIV) conferendo
quindi alle parti la facoltà di prendere visione dell’incarto e presentare
osservazioni.
In
data 5 marzo 2009 l’avv. RA 1 ha prodotto un certificato 23 febbraio 2009 del
dr. __________ e del dr. __________, entrambi psichiatri curanti
dell’assicurato, attestante gravi problemi psichici e una conseguente totale
inabilità lavorativa (G).
Preso
atto di tale certificazione l’amministrazione, sentito il medico del Servizio
Medico Regionale dell’AI (SMR), ha postulato il rinvio degli atti per procedere
ad ulteriori accertamenti medici e successiva nuova decisione (XXII), proposta
questa alla quale il ricorrente ha aderito (XXIV).
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’articolo 49 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H
335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1). Dal momento che
nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato
antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI
non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito
fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Nel
merito
2.3. Tema
della presente causa è stabilire se l’amministrazione, con i
provvedimenti contestati del 13 febbraio 2008, era legittimata a sostituire, a
far tempo dal 1.settembre 2005 e sino al 31 maggio 2006, la rendita intera di
invalidità con una mezza rendita e, quindi, a sopprimerla dal 1 giugno 2006 avendo
accertato un grado di invalidità del 13%, fermo restando che non è contestata -
ed esula quindi dal presente giudizio - l’attribuzione di una rendita intera
dal 1° dicembre 2004 al 31 agosto 2005 a seguito di una riconosciuta incapacità
lavorativa totale (cfr. consid. 1.1).
Occorre premettere che mediante giudizio 5 marzo 2008, confermato
dalla pronuncia del 26 novembre 2008 del TF, il TCA, pronunciandosi nella
vertenza LAINF, si è già espresso in maniera definitiva e vincolante sulle
ripercussioni invalidanti delle affezioni postinforunistiche lamentate
dall’assicurato alle anche, al gomito destro, all’osso sacro, e alla spalla, concludendo
per un’inabilità (grado di invalidità del 16%) esclusivamente da ricondurre
alle sequele derivanti dai problemi al gomito destro e all’osso sacro (consid.
1.5).
Aperta resta invece (e unicamente) la valutazione di un’eventuale maggior
inabilità cagionata dai disturbi alle anche, alle spalle, alla colonna
cervicale e soprattutto dai disturbi psichici, considerato come l’assicuratore
infortuni abbia negato il nesso di causalità adeguato tra tali disturbi e i
vari infortuni subiti dall’assicurato e non abbia di conseguenza esaminato
l’eventuale valenza invalidante di tali affezioni.
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV
Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre
2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I
38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005
nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
2.5. L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.6. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1
LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA:
metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op.
cit, pag. 232).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.7. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla
salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10
consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in
ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri
criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con
sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante
simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del
conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130
V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e
del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique
VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommens- vergleich in der Invaliditätsbemessung,
in: René Schaffhau- ser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und
Arbeitsunfä-higkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
2.8. Dagli atti emerge che l’assicurato ha subito quattro infortuni
(nel periodo dal 23 dicembre 2003 al 7 aprile 2006) qualificati come leggeri
dall’INSAI, riportando danni alla mano, al polso, al gomito e alla spalla
destri e all’osso sacro. L’INSAI ha erogato le prestazioni di legge chiudendo
quindi il caso mediante un provvedimento su opposizione del 3 ottobre 2007, confermato
dal TCA e dal TF, con il quale ha assegnato all’assicurato una rendita per un
grado di invalidità del 16% in relazione alle limitazioni causate dai danni
subiti al gomito destro e all’osso sacro, negando nel contempo il nesso di
causalità adeguato tra gli infortuni e le affezioni psichiche e ritenendo i
disturbi alle anche, alle spalle e alla colonna cervicale di origine morbosa
(cfr. sopra al consid. 1.3).
L’Ufficio
AI, dal canto suo, ricevuta la domanda di prestazioni nel gennaio 2005, ha dapprima interpellato il medico curante dell’assicurato, dr. __________, il quale, nel
rapporto medico all’Ufficio AI del 26 gennaio 2005, ha posto quali diagnosi invalidanti “Dolori cervicali su discopatia C6-C7 oltre a spondilocitosi
degenerativa, lombalgia cronica su discopatia, epicondilite ai due gomiti”
concludendo per un’inabilità completa dal 1 gennaio 2003 (doc. AI 8-1).
L’amministrazione ha quindi proceduto a richiamare gli atti del
ricorrente dall’assicurazione malattia, dall’assicurazione disoccupazione e dall’assicurazione
infortuni.
Fra
questi ultimi emergono diverse certificazioni relative ai postumi - al gomito e
alla spalla destri - dell’infortunio del 29 dicembre 2003, i quali hanno
inizialmente causato un’inabilità totale riconosciuta anche dall’INSAI.
In
data 2 febbraio 2006 l’assicurato è stato sottoposto ad una visita medica circondariale
presso l’agenzia INSAI. Con rapporto 7 febbraio 2006 il medico di circondario
dr. __________, chirurgo ortopedico, ha posto le seguenti diagnosi:
"
DIAGNOSI
- Stato
dopo contusione del gomito destro (29.12.2003), attualmente asseriti dolori al
due epicondili.
- Contusione lombo-sacrale senza nessuna
lesione post-traumatica (infortunio del 7.7.2005, con risonanza magnetica lombare e TAC del bacino assolutamente nella
norma).
- Stato da contusione dell'indice della
mano destra e distorsione dell'interfalangea prossimale senza nessuna
conseguenza (infortunio de 29.4.2005).
Diagnosi non di
pertinenza Suva;
- Periartropatia
omero-scapolare della spalla destra con attrito sotto-acromiale senza lesioni transmurali della cuffia dei rotatori.
- Dolori
alla colonna cervicale Insorti già molto prima dell'ultimo infortunio con
caduta e contusione assiale del
rachide cervicale, lesioni degenerative della colonna cervicale. -
Sindrome depressiva.
- Calcaneodinia."
(Doc. AI 2-16)
osservando:
"
VALUTAZIONE
In conclusione, l'assicurato ha subito un infortunio il
29.12.2003 con contusione del gomito destro. Durante due anni ha continuato ad
asserire di avere forti problemi al gomito destro, facendo valere sintomi per
epicondilite sia ulnare che radiale.
Le circonferenze delle masse muscolari non mostrano
oggi però, a due anni dall'infortunio, segni di risparmio muscolare all'arto superiore
destro, In più i tests per l'epicondilite sono oggi chiaramente negativi, se
testati con manovre di sviamento.
Se invece questi tests sono fatti riferendosi
direttamente al gomito, in data odierna questi sono positivi al contrario,
vale a dire la flessione contro-resistenza provoca dolori all'epicondilo
radiale e l'estensione contro-resistenza provoca dolori all'epicondilo ulnare,
cosa che assolutamente non è possibile e quindi dimostra la mancanza di
affidabilità dell'assicurato e la sua volontà di far valere sintomi ormai non
più esistenti.
Anche l'estensione del gomito quando si valuta Il
gomito non è completa, osservando l'assicurato quando sta In piedi, però il
gomito raggiunge un'estensione completa.
Anche alla prova di prensione delle due mani
l'assicurato non si dimostra per nulla affidabile, infatti quando si chiede di
stringere al massimo il JAMAR con la mano destra egli raggiunge una forza massima
di 40 pounds, in alternato-veloce, dove però il controllo non è possibile, egli
raggiunge una forza fino a 80 pounds alla mano destra.
Considerandi
II secondo infortunio ha portato una distorsione
dell'indice della mano destra, oggi la chiusura del pugno è completa, alla
prova del JAMAR abbiamo visto che come manovra di sviamento riesce a sviluppare
una forza più che discreta, per cui si può asserire che questo secondo infortunio
non ha lasciato postumi infortunistici rilevanti e Invalidanti.
II terzo infortunio, quando l'assicurato è caduto
battendo Il sedere, ha provocato dolori all'osso sacro. Una risonanza magnetica
come pure una TAC della regione lombo-sacrale e del bacino sono risultate
completamente normali, non vi è nulla di oggettivabile a questo livello se non
i dolori lamentati dall'assicurato alla palpazione. Questi dolori sono comunque
un criterio semi-oggettivabile, in quanto quando si palpa una persona è libera
di dire che gli fa male oppure no.
Considerati tutti i vari tests effettuati con
l'assicurato e la mancanza di collaborazione, la mancanza di affidabilità,
ritengo che a livello della schiena, rispettivamente dell'osso sacro, non vi
siano postumi infortunistici oggettivabili.
I problemi lamentati all'anca da parte dell'assicurato
nulla hanno a che vedere con l'infortunio in parola, quando l'assicurato è
caduto direttamente battendo il sedere e non battendo le anche.
La calcaneodinia insorta poco tempo fa, è bilaterale e
non è di origine post-traumatica.
La periartropatia omero-scapolare con lesioni
degenerative della spalla non è di origine posttraumatica, faccio notare però
anche in questo caso, che pur non essendo di competenza Suva, che si nota una
chiara mancanza di collaborazione, Infatti con manovre di sviamento l'abduzione
raggiunge almeno i 120°, mentre quando si valuta direttamente la spalla,
l'abduzione è al massimo di 90°. Quando si prova a valutare la mobilità della
spalla l'assicurato fa dei movimenti di torsione di tutto il tronco e della
colonna lombare per dimostrare la presenza di importanti dolori alla spalla che
poco sono conciliabili con gli asseriti dolori alla schiena.
Per quanto attiene alla cervicale, abbiamo lesioni di
tipo degenerativo, l'assicurato mai si è ferito alla colonna cervicale e quindi
anche questa patologia non è a carico della Suva, anche in questo caso con
manovre di sviamento la mobilità della cervicale è ben migliore di quella che
l'assicurato ci vuole far credere.
In conclusione, i soli postumi infortunistici al quali
ci possiamo riferire sono quelli della contusione al gomito destro e alla
contusione dell'osso sacro." (Doc. AI 2-17).
L’assicurato cammina però in modo molto sciolto, sta
seduto senza nessun problema durante la rilevazione dell’anamnesi, senza mai
cambiare posizione.
La risonanza magnetica e la TAC non hanno evidenziato
lesioni post-traumatiche, per cui possiamo sicuramente accettare che vi siano
ancora dei dolori residui dopo tale contusione, ma questi non sono sicuramente
di intensità tale da essere invalidanti.
Anche per quanto attiene al gomito destro, sembra
proprio che in data odierna l’assicurato si sia dimenticato i sintomi tipici
dell’epicondilopatia ulnare e radiale e arriva al punto di invertire la
clinica, cosa dal punto di vista medico assolutamente impossibile.
Quindi anche a questo livello non vi è praticamente più
nulla di oggettivabile.
L’assicurato asserisce di avere dolori, questi non
possono essere né provati, né smentiti, ma i test effettuati mostrano comunque
una chiara tendenza per dir poco almeno all’esagerazione.
Per i soli postumi infortunistici, l’assicurato è da
considerare abile al lavoro in misura completa sul mercato generale del lavoro."
(doc.
123, p. 5s. - il corsivo è della redattrice)
In
conclusione quindi il medico, riferendosi anche ad un rapporto
di uscita della Clinica di riabilitazione di __________, ha concluso che RI 1 doveva
essere considerato totalmente abile in (perlomeno) attività leggere sino a
medio-pesanti.
Con
scritto 4 marzo 2008 l’INSAI ha così riassunto all’Ufficio AI le percentuali di
inabilità lavorativa riconosciute all'assicu- rato:
"
Come al colloquio telefonico
confermiamo che all'assicurato in oggetto sono state riconosciute, oltre a
quelle riconosciute per il caso del 29.12.2003 (10.28044.04.2) le seguenti
percentuali di incapacità lavorativa dovuti agli infortuni subiti:
10.28598.05.6
Infortunio del 29.4.2005
50% dal 29.04.05
0% dal 17.05.05
10.29189.05.2
Infortunio del 7.7.2005
50% dal 07.07.05
0% dal 28.09.05
50% dal 10.10.05
0% dal 01.03.06
10.17119.06.7
Infortunio del 7.4.2006
100% dal 07.04.06
60% dal 01.05.06
0% dal 22.05.06." (Doc. AI 4)
Nelle sue Annotazioni del 18 aprile 2007 il medico SMR dr. __________
ha affermato quanto segue:
"
A 45enne, gessatore,
vittima di infortuni, riportando
Diagnosi SUVA (07.02.2006)
- Stato dopo contusione del gomito destro (29.12.2003), attualmente asseriti dolori
ai due epicondili
- Contusione lombo-sacrale senza nessuna lesione post-traumatica (infortunio
07.07
), con RM lombare
e TAC del bacino assolutamente normali
- Stato da contusione dell'indice della
mano destra
e distorsione
dell'interfalangea prossimale senza nessuna conseguenza (infortunio 20.04.2005)
Conseguenze sulla capacità di lavoro
Per i postumi infortunistici, l'A è da considerare
abile al lavoro in misura completa nel mercato generale del lavoro.
Il perito è del parere che i disturbi riferiti dall'A a
livello della schiena, rispettivamente dell'osso sacro siano poco credibili,
vista la mancanza di collaborazione e di affidabilità dell'A nell'esecuzione
dei tests diagnostici. La stessa osservazione vale per quanto concerne la periartropatia
omero-scapolare con manovre di sviamento l'abduzione raggiunge almeno 120°,
mentre alla valutazione diretta della spalla, l'abduzione è al massimo di
90°. La stessa osservazione vale anche per la colonna cervicale dove, con
manovre di sviamento, si ottiene una mobilità ben migliore di quella che l'A ci
vuole fare credere.
Diagnosi non di pertinenza SUVA - Prof. __________
(07.07.2006)
- Moderata scoliosi dorso-lombare ad
ampio raggio, dorsale dx convessa
- Spondilartrosi cervicale con ernia
paramediana sin C5-C6 e discopatia C6-C7
- Spondilartrosi lombosacrale e protrusioni dei
dischi lombari L3-L4, L4-L5 e L5-S1
- Periartropatia scapolo-omerale dx, con attrito
sottoacromiale
- Epicondilite gomiti, bilateralmente
- Sindrome depressiva con somatizzazioni
e disturbi del sonno, prevalentemente reattiva a difficoltoso adattamento
sociale
- Ipoacusia bilaterale, meritevole di ulteriori
accertamenti
- Manifestazioni simil-eczematose con fissurazioni
al malleolo tibiale dx, meritevoli di valutazione allergologica con particolare
riferimento alle sostanze in uso lavorativo
Conseguenze sulla capacità di lavoro
- IL totale come gessatore ed intonacatore
Stante il background scolastico di rilievo, si
consiglia di intraprendere percorso formativo di riqualificazione professionale
per mansioni quali manutentore edile, elettrico e meccanico
- CL totale in attività lavorative con sforzo fisico
leggero-moderato, inclusa la movimentazione manuale di carichi fino a 7-8 kg.
Evitare per ora attività che prevedano turni notturni anche a rotazione
Valutazione
L'A ha dunque presentato una patologia infortunistica,
le cui sequele attuali non sono invalidanti, permettendo all'A di essere
reinserito in misura completa nel mercato del lavoro, alle condizioni descritte
dalla SUVA, che condividiamo.
Le patologie extra infortunistiche, benché non di
competenza SUVA, sono state ugualmente valutate da questo istituto e ritenute
non invalidanti.
La perizia effettuata dal Prof. __________ riferisce i
dati soggettivi ed elenca una lista di diagnosi, senza fornire un esame
oggettivo con descrizione dell'entità delle patologie a livello delle diverse articolazioni
e dei segmenti del rachide. In particolare l'A viene giudicato inidoneo
nell'attività di gessatore ed intonacatore, senza nessuna indicazione delle
limitazioni funzionali all'origine di questa valutazione: non viene definita la
mobilità delle spalle, dei gomiti.
Vengono menzionate le diagnosi di sindrome depressiva e
di effezione dermatologica, senza prova di precedenti visite specialistiche al
riguardo." (Doc. AI 34)
Agli
atti figura inoltre un rapporto d’uscita relativo ad una degenza all’Ospedale __________
di __________ nell’aprile 2007 (doc. AI 37), che il medico SMR non ha ritenuto
idoneo a modificare le precedenti conclusioni (doc. AI 40).
Nel
suo rapporto finale del 5 giugno 2007 la consulente in integrazione professionale,
considerata un’abilità totale per l’assicurato in attività leggere e adeguate,
operato il confronto dei redditi, ha stabilito una perdita di guadagno del 14%
(doc. AI 41-2).
Con
le decisioni contestate del 13 febbraio 2008 l’Ufficio AI ha accolto la domanda
nel senso che ha attribuito all’assicurato una rendita intera per il periodo
dal 1. dicembre 2004 al 31 agosto 2005 e una mezza rendita dal 1. settembre
2005.
al 31 maggio 2006, mentre che dal 1 giugno 2006 ha negato ogni prestazione
avendo accertato un grado di invalidità del 13% e, quindi, insufficiente per
riconoscere il diritto ad una rendita (doc. AI 61 e sopra consid. 1-1).
Nel
suo ricorso, l’assicurato ha contestato tali conclusioni e in data 5 marzo 2009 ha prodotto un nuovo certificato medico reso il 23 febbraio 2009 dai dr. __________ e __________,
psichiatri, attestante quanto segue:
"
Si certifica che il
signor RI 1, 1962, di __________, è seguito regolarmente
per gravi problemi psichici di tipo depressivo.
La psicopatologia in atto si
manifesta con un corteo sintomatologico caratterizzato da tono dell'umore
gravemente deflesso, stati d'ansia e tensione nervosa, disturbi del sonno, isolamento
sociale, defuturizzazione ed assenza completa di prospettive, perdita completa di
capacità reattive ed importante compromissione delle funzioni cognitive.
Per tali motivi egli è da
considerarsi inabile all'attività lavorativa in misura completa." (Doc. G)
In
proposito, nelle sue “Annotazioni” del 20 marzo 2009, il dr. __________ del SMR
ha ritenuto indispensabile una rivalutazione peritale di natura psichica osservando:
"
(...)
DIAGNOSI
- Stato dopo contusione del gomito destro
(29.12.2003), attualmente assenti dolori ai due epicondili.
- Contusione lombo-sacrale senza nessuna
lesione post-traumatica (infortunio del 7.7.2005, con risonanza magnetica
lombare e TAC del bacino assolutamente nella norma).
- Stato da contusione dell'indice della
mano destra e distorsione dell'interfalangea prossimale senza nessuna
conseguenza (infortunio de 29.4.2005).
Diagnosi non di pertinenza Suva:
- Periartropatia omero-scapolare della
spalla destra con attrito sotto-acromiale senza lesioni transmurali della cuffia
dei rotatori.
- Dolori alla colonna cervicale insorti
già molto prima dell'ultimo infortunio con caduta e contusione assiale del
rachide cervicale, lesioni degenerative della colonna cervicale. - Sindrome depressiva.
- Calcaneodinia.
Viene costatato una tendenza all'esacerbazione
Apprezzamento SMR sulla base della
documentazione dei curanti:
viene valutato abile al 100% in attività adatta da 7.2006 mentre si riconosce
una IL 100% quale gessatore, viene calcolato un grado Al del 13,5%
Da notare che il curante dr. __________ con
certificato verso la diso attesta una capacità lavorativa piena dal 1.3.2006
per lavori leggeri.
breve certificato firmato dal dr. __________ e dal dr. __________el
23.2
: vengono attestati gravi problemi psichici di tipo depressivo con
seguente IL completa.
Valutazione:
nel presente caso risulta necessario procedere ad
accertamento psichiatrico (centro peritale) onde meglio definire la
problematica psichiatrica. Sorprende il fatto che unicamente in sede di ricorso
venga fatta valere una problematica psichiatrica con influsso sulla CL mentre
prima prevaleva una problematica somatoforme con sospetto di ampliamento dei
disturbi fisici." (Doc. XXIIbis)
2.9
Va
qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante
occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.
108.
consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile
1998.
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10
Nella
fattispecie, l’Ufficio AI aveva sostanzialmente concluso che l’assicurato, a
dipendenza delle affezioni di cui è portatore, aveva presentato un’incapacità lavorativa
totale dal primo infortunio (29 dicembre 2003) al 1. maggio 2005 e in seguito
dal 28 settembre al 9 ottobre 2005, un’inabilità del 50% dal 1. maggio al 27
settembre 2005 e dal 10 ottobre 2005 al 28 febbraio 2006. Dal mese di marzo
2006.
secondo l'amministra- zione egli era per contro da considerare nuovamente
abile in misura completa in attività leggere adatte. Di conseguenza ha
stabilito la cessazione della mezza rendita di invalidità dal 1. giugno 2006
(tre mesi dopo l’intervenuto miglioramento) (doc. AI 61 e sopra consid. 1.1).
Tale tesi è
stata contestata dal ricorrente, il quale, sulla base anche del certificato medico
prodotto, ha in sostanza sostenuto di essere rimasto inabile al lavoro in
misura totale e ha postulato l’effettuazione di ulteriori accertamenti medici.
Ora,
ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base
della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in
concreto il 13 febbraio 2008 (doc. A) - quando si ritenga che fatti
verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 132 V 220 consid. 3, 129 V
4.
consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), il rapporto medico
prodotto dall’interessato in sede ricorsuale può essere preso in considerazione
poiché quanto descritto dagli specialisti in psichiatria potrebbe riferirsi
anche alla situazione psichiatrica dell’assicurato antecedente all’emissione
delle decisioni contestate.
Al riguardo, viste
le citate attestazioni degli specialisti dr. __________ e dr. __________ (doc. G),
appare in particolare verosimile che i problemi psichiatrici che affliggono
l’assicurato abbiano limitato la sua capacità lavorativa in misura non
trascurabile, e che, al momento della resa degli atti amministrativi litigiosi,
lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso
riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini
mediche. Va del resto sottolineato che il ricorrente ha ripetutamente fatto
valere la sua sofferenza psichica già durante la procedura amministrativa.
Non si può nemmeno tralasciare
di osservare che il giudizio di inabilità lavorativa nella misura del 14% è
stato tratto dall’amministrazione, mediante i provvedimenti contestati del 13
febbraio 2008, essenzialmente sulla base degli accertamenti esperiti
dall’INSAI, i quali tuttavia non si sono chinati approfonditamente sulla
problematica psichica dal momento che era comunque stata appurata l’assenza del
nesso di causalità adeguato tra gli infortuni subiti e i disturbi psichici
lamentati dall’assicurato.
Del
resto, esaminata la certificazione medica prodotta in sede ricorsuale, anche l’Ufficio
AI, sentito il preavviso del medico SMR, nelle sue osservazioni 23 marzo 2009 (XXII)
ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti psichici,
posto come dall’inserto non fosse possibile desumere l’evoluzione esatta delle
problematiche psichiche di cui è sofferente il richiedente (cfr. XXII; cfr.
sopra consid. 1.6).
Questa Corte deve
quindi condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di natura
specialistica, ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute
dell'assicurato e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti sino al
momento determinante della pronuncia dei provvedimenti amministrativi querelati
(cfr. DTF 121 V 362). Considerate le varie patologie di cui soffre l’assicurato
e la possibile interazione tra le stesse, rilevato come comunque difetti
nell’incarto anche un approfondito esame delle altre patologie non di pertinenza
dell’INSAI emerse nel corso dell’istruttoria (quali segnatamente la periartropatia
alla spalla destra, i dolori alla colonna cervicale e alle anche, la
calcaneodinia), a mente di questo TCA è indispensabile procedere non solo ad un
accurato esame psichiatrico, ma anche ad una perizia interdisciplinare
che si esprima in maniera globale sulla situazione del ricorrente e, quindi,
sulle varie patologie che lo interessano e i cui eventuali effetti invalidanti
non sono stati adeguatamente valutati dall’INSAI.
2.11
Secondo
la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
del 9 marzo 2005 nella causa G., 35.2004.100).
D’altra
parte, in una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00,
pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo
riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il
rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato
i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
In
concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto,
si rileva lacunoso. Le decisioni impugnate vanno quindi annullate, nella
misura in cui hanno soppresso la rendita intera dal 1. settembre 2005, e
l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché predisponga i necessari
accertamenti medici, segnatamente di natura pluridisciplinare, intesi a valutare
l’evoluzione delle varie patologie (di natura psichiatrica e non) di cui soffre
il ricorrente e la loro ripercussione sulla sua capacità lavorativa.
In
esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi
nuovamente sull’eventuale diritto a prestazioni dell’assicurato per il periodo
successivo al 1. settembre 2005.
Va
invece confermato il provvedimento contestato nella misura in cui ha assegnato
al ricorrente una rendita intera dal 1° dicembre 2004 al 31 agosto 2005 a
seguito di una riconosciuta incapacità lavorativa totale.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Inoltre
l'assicurato, patrocinato da un
legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a
titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ Le decisioni 13
febbraio 2008 sono annullate nella misura in cui disciplinano i diritti
dell’assicurato dal 1° settembre 2005.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.10 e 2. 11
e renda una nuova decisione.
2. Le
spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster