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Decisione

32.2008.47

UAI ha negato all'assicurato il diritto ad una rendita e a provvedimenti professionali,senza avere tuttavia sufficientemente chiarito quali siano le patologie che affliggono l'assicurato e l'influsso

4 febbraio 2009Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori

sono poi ricomparsi dopo un ulteriore trauma subito nel 1995: dalla TAC lombare

risultavano alterazioni degenerative al livello operato (con una recidiva

erniaria) e la comparsa di alterazioni strutturali anche nei due segmenti

sovrastanti, a livello L3/L4 con una protrusione e a livello L4/L5 con una

piccola ernia discale contenuta in sede paramediana sinistra.

Tali patologie sono quindi state ritenute

incompatibili con la prosecuzione dell’attività di revisore di cisterne e

l’assicurato è stato posto al beneficio di una riformazione professionale da

parte dell’AI, esercitando, dal 1998 in poi, l’attività di controllore di combustione in proprio.

Il dr. __________ ha poi rilevato che da una RM

del novembre 2004 è emersa una lieve progressione delle alterazioni

degenerative del segmento L4/L5 senza progressione delle ernie discali tra L3 e

S1.

Nell’esame peritale del 5 aprile 2006 il dr. __________

ha potuto riscontrare quanto segue:

"

(...)

Clinicamente noto un 47.enne in condizioni

generali buone, senza particolarità internistiche, che presenta modiche turbe

statiche del rachide con un appiattimento delle curvature fisiologiche ma senza

deviazioni scoliotiche. Vi è una limitazione della funzionalità lombare

evidente in tutte le direzioni (raggio ridotto di -2/3), movimenti che

sollecitano dolori modici, al momento solo in lateroflessione sinistra. La

sindrome vertebrale appare lieve senza irritabilità significativa delle parti

molli paravertebrali o gluteali. Spicca invece un netto accorciamento della

muscolatura delle gambe con particolare riferimento agli ischiocrurali. Non vi

sono segni per una radicolopatia in atto; il deficit neurologico della gamba

sinistra riflette una pregressa compressione della radice S1 con una

persistente iposensibilità sul bordo laterale del piede ma senza paresi. Non vi

sono indizi clinici in favore di una instabilità segmentale. Il carico sugli

arti inferiori appare simmetrico con un trofismo muscolare identico tra la

gamba sinistra e quella destra.

Sul piano morfologico sono state riscontrate

delle alterazioni degenerative negli ultimi 3 segmenti lombari con una

progressione delle patologie discali paragonando le RM del 1996 a quelle seguenti, nel 2002 con

l'aggiunta di una piccola ernia discale alla già nota protrusione al livello

L4/5 ed una simile evoluzione nel segmento L3/4 nell'esame del 2004 (aggiunta

di una piccola ernia discale mediana alla già nota protrusione). Dal profilo

clinico questa evoluzione strutturale non ha avuto conseguenze significative

con particolare riferimento all'assenza di fenomeni neurocompressivi. Il

paragone della radiografia convenzionale del tratto lombare del 1995 con

l'indagine analoga effettuata al termine della visita peritale mostra una

situazione sovrapponibile a distanza di 10 anni ossia un'osteocondrosi del

segmento L5/S1 ma spazi intersomatici tutt'ora conservati nei segmenti

sovrastanti (L4/5 rispettivamente L3/4). La degenerazione riscontrata negli

esami RM si limita quindi prettamente

ai dischi; alla luce della radiografia convenzionale e senza l'impegno di

strutture nervali essa può essere giudicata lieve.

(...)"

(Doc. 108-10+11)

Il dr. __________, sulla base dei reperti clinici

constatati durante la visita peritale e tenuto conto degli atti medici a

disposizione, ha quindi così valutato la capacità funzionale dell’interessato:

"

(...)

- sollevamento e trasporti di carichi:

· molto leggeri

(fino a 5 kg): normale

· leggeri (fino a

10 kg): normale

· medi (fino a 25

kg): ridotta*

· pesanti (oltre a

25 kg): nulla

· sopra il piano

delle spalle:

- di 5 kg: normale

+ di 5 kg: ridotta

- manipolazione di

oggetti, attrezzi, pulsantiere:

· leggeri/di

precisione: normale

· medi: normale

· pesanti: ridotta

· molto pesanti:

nulla

- posizioni di lavoro o

dinamiche particolari:

· a braccia

elevate: lievemente ridotta

· con rotazione: lievemente

ridotta

· seduta e piegata

in avanti: normale

· eretta e piegata

in avanti: ridotta

· inginocchiata:

lievemente ridotta (con difficoltà nel rialzarsi)

· con le ginocchia

flesse: normale

- mantenere posizioni

statiche:

· seduta: per 1

ora senza interruzione

· eretta : per 1

ora senza interruzione

- spostarsi/camminare:

· per tragitti

corti e medi (fino a 2 km): normale

· per tragitti

lunghi: con pause

· su terreni

accidentati: lievemente ridotta

· salire/scendere

scale: normale

- diversi:

· l'impiego delle

due mani è possibile in forma normale

* A condizione che possano essere

rispettate le regole basilari per l'ergonomia della schiena. (...)" (Doc. 108-11)

Il dr. __________ ha quindi considerato

l’assicurato ancora abile al 75% nella sua ultima attività di controllore di

combustione, giustificando la diminuzione del rendimento del 25% con il ritmo

di lavoro leggermente ridotto e la necessità di compiere alcune pause sull’arco

della giornata, ciò che gli consentirà di svolgere solo circa 6 interventi di

controllo al giorno anziché 8. Lo specialista ha indicato che il lavoro dovrà

essere comunque distribuito sull’arco di una intera giornata, aggiungendo che

l’interessato, grazie allo svolgimento di un’attività di tipo indipendente, ha

la possibilità di organizzare gli impegni con un certo margine di manovra.

Il dr. __________ ha ritenuto l’attività

dell’assicurato ottimale, evidenziando che “l’attività che il signor RI 1

svolge gli permette una gestione autonoma del piano di lavoro. Le mansioni

richieste rientrano in buona parte nelle limitazioni funzionali stabilite. Non

credo che vi siano attività alternative nelle quali la capacità lavorativa

possa essere aumentata ulteriormente. Nell’ottica di ciò, non vedo un’indicazione

per misure professionali” (doc. 108-13).

Il dr. __________ ha poi sottolineato che la sua

valutazione “si situa tra quanto stabilito dal medico __________ dr. __________

ed il neurochirurgo PD dr. __________. Il primo giudicò il paziente abile in forma

normale (2002), valutazione che avrebbe preso in considerazione solo le

conseguenze post-infortunistiche del segmento L5/S1 anche se mi è difficile

immaginare come si possa valutare la funzionalità fisica del rachide

focalizzandosi su un segmento e tralasciando eventuali limitazioni dei due

segmenti sovrastanti. Il secondo ritiene l’abilità lavorativa del 50%; gli

impedimenti da lui segnalati nella sua valutazione del 25 novembre 2004 sono

ancora presenti. Ritengo comunque che con esse il rendimento sia superiore a

quanto da lui stabilito. Le condizioni attuali del paziente riflettono la

situazione di allora (settembre 2004). Non vi sono indizi a favore di

un’ulteriore progressione della presente patologia, né dal profilo morfologico,

né dal lato clinico. La presente valutazione è quindi da considerare

definitiva” (doc. 108-12).

Quanto alla possibilità di migliorare la capacità

lavorativa, il dr. __________ ha indicato di essere d’accordo con i

neurochirurghi interpellati dall’assicurato circa l’assenza di qualsiasi

indicazione operatoria. Lo specialista ha per contro ritenuto che vi sia ancora

un certo potenziale riabilitativo per migliorare le condizioni

dell’interessato, tramite un programma di stretching intenso per correggere il

disequilibrio muscolare piuttosto importante, con un accorciamento

significativo della muscolatura ischiocrurale, consigliando dunque la ripresa

di sedute di fisioterapia.

Infine, il dr. __________ ha consigliato

all’assicurato di portare un’ortesi sul posto di lavoro, per sostenere la

colonna lombare (doc. 108-13).

2.6. In sede

ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI di negargli il

diritto a prestazioni, trasmettendo al TCA i certificati medici del 25 luglio

2002 del Prof. __________ (doc. A2-1) e del 25 novembre 2004 del PD dr. __________

(doc. A2-2), già prodotti in occasione della precedente procedura ricorsuale, a

seguito della quale questo Tribunale aveva rinviato gli atti

all’amministrazione (cfr. STCA 32.2004.82 del 21 aprile 2005, doc. 98/1-20), che

a sua volta aveva affidato l’incarico peritale al dr. __________.

In corso di causa, l’assicurato ha prodotti nuovi

referti medici, successivi al rapporto peritale del dr. __________:

-

referto del 15 dicembre 2006 Prof. dr. __________,

Caposervizio di neurochirurgia della __________ del __________, indirizzato al

curante, dr. __________, del seguente tenore:

" (...)

Es besteht ein

Zustand nach operierter, lumbosakraler Diskushernie 1988.

Die mitgebrachten MRI

von Juli 06 zeigen eine grosse, paramedian nach links protrudierende und unter

dem Längsband zum Teil sequestrierte Diskushernie LW4/5 mit deutlicher

Kompression der Wurzel L5.

Der Rezessus ist dort

ebenfalls eng, so dass die Wurzeltasche nicht ausweichen kann.

Beurteilung und

Procedere:

Ohne klinisch

untersucht zu haben, besteht hier anamnestisch und bildgeberisch sicher ein zum

Teil belastungsabhängiges, nicht sicheres Kompressionssyndrom L5 links.

Als ersten Schritt

habe ich empfohlen, die Arbeitsbelastung auf 10 kg zu reduzieren, um dann, je nach

Effekt, sich für oder gegen eine mikrochirurgische Bandscheibenoperation und

Rezessotomie zu entscheiden. Entsprechende Merkblätter habe ich mitgegeben.

Diese Operation wird eigentlich in allen neurochirurgischen Kliniken der

Schweiz standerdgemäss durchgeführt. Eine Stabilisation als erster Eingriff

erscheint mir nicht nötig. Wichtig ist aber, dass die Arbeitsbelastung,

Operation hin oder her, wegen der offensichtlich konstitutionell vorhandenen multilevel

Diskopathien auf 10 kg

reduziert wird.

Postoperativ

verschreiben wir häufig ein orthopädisches Lendenmieder, nicht, um die LWS zu

stützen, aber um vor falschen Bewegungen (Rotationen, Flexion) zu schützen."

(Doc. B3)

-

referto del 5 aprile 2007 del Prof. dr. __________, Caposervizio di neurochirurgia presso il __________, indirizzato

al curante, dr. __________, del seguente tenore:

" (...)

Die

Kernspintomographie des letzten Jahres ergab bei ihm einen grösseren

überwiegend median leicht linksbetonten Bandscheibenvorfall zwischen dem 4. und.

5. Lendenwirbelkörper mit Kontakt zur Cauda equina und Kompression der

Nervenwurzel insbesondere links. Im Bereich LWK5/SWK1 zeigte sich auch ein

Kontakt der Bandscheibe mit der Nervenwurzel jedoch war dies nicht ein

kompressiver Effekt.

Ich kam nicht umhin

Herrn RI 1 eine Operation im Sinne der mikrochirurgischen Nukleotomie LWK4/5

links anzuraten. Hierbei handelt es sich um einen wenig belastenden Eingriff

mit guter Erfolgsrate und minimem Risiko. Ich denke nicht, dass er von der

Fortsetzung der Physiotherapie profitieren wird. Sofern er operiert werden

möchte kann dies innerhalb kurzer Zeit durch mich geschehen. In diesem Fall

werden wir nach Abschluss aller Massnahmen erneut berichten." (Doc. B4)

-

referto dell’11 ottobre 2007, indirizzato al curante, in cui il PD dr. __________, posta la diagnosi di protrusione discale L4/L5

sinistra, ha osservato:

" (...)

Beurteilung und

Prozedere:

Angesichts des

neurdiologischen Befunde von 2006, wo eine diskrete Zunahme der Angesichts des

neuradiologischen hat, würde ich Vorschlagen, dass ein neues MRI durchgeführt

wird. Sollte weiterhin eine Progression stattgefunden den haben, ist eine

Operation sicherlich vertretbar. Das Erfolgsresultat ist jedoch nicht sehr gut voraussagbar,

da keine aktuelle Lumboischialgie besteht." (Doc. B5)

-

referto del 5 giugno 2008, indirizzato al dr. __________ da parte del

Prof. dr. __________, del seguente tenore:

" Recht

herzlichen Dank für die erneute Zuweisung des oben genannten Patienten zur

ambulanten Beratung am 05.06.2008. Er berichtete über die bekannten Beschwerden

wie sie bereits im Brief von 05.04.2007 geschildert wurden. Hieran hat sich

nichts geändert, es ist eher eine Verschlimmerung eingetreten, besonders mit

Schmerzen im Rücken und Ausstrahlung in das linke Bein.

Ich habe mit ihm die

Situation noch einmal durchgesprochen und erneut zu Operation im Sinne der

Nukleotomie LWK4/5 links in mikrochirurgischer Technik geraten.

Eine Entscheidung ist

noch nicht gefallen, Herr RI 1 wird noch eine kernspintomographische

Untersuchung im Januar 2009 veranlassen, die wir dann gemeinsam besprechen

werden so dass ich dann erneut berichte.

Im Hinblick auf die

empfohlene Operation wäre noch festzustellen, dass es nach einem solchen

Eingriff wünschenswert wäre, dass die zu hebenden Lasten für Herrn RI 1 unterhalb

von 10 kg dauerhaft liegen." (Doc. B6)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 9 luglio 2008, il dr. __________

del SMR, specialista FMH in medicina generale (sul diritto per

gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR

2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"

Prima domanda il 26.09.1996, caso infortunistico

__________, rachide lombare, assicurato riformato nel 1996-1997 quale

controllore di combustione, poi pratica archiviata senza diritto a prestazioni

di rendita né __________, né Al.

Seconda domanda inoltrata il 12.09.2002, caso

nuovamente annunciato alla __________ dalla quale l'assicurato ha beneficiato

di IG dal 15.12.2001 al 100%, dal 02.04.2002 al 50%, dal 11.11.2002 0% caso

chiuso.

Esperita l'istruttoria con l'allestimento di

un'inchiesta esterna, il caso è stato sottoposto al monitoraggio UFAS con

proposta di concedere una mezza rendita - grado 50%.

L'UFAS non ha accolto tale proposta indicando che

il danno alla salute è soltanto di natura post-infortunistica __________ e

pertanto l'assicurato deve essere considerato totalmente abile dal 11.11.2002;

in definitiva il caso va respinto.

Considerandi

II Dr. __________ - SMR - con annotazione del

24.12.2003

aderisce a questo parere, per cui con decisione formale del

30.12.2003

viene intimato il rifiuto di prestazioni.

L'assicurato presenta un'opposizione in data

23.01

, in particolare allegando dei certificati medici del Dr. __________,

del Prof. __________ ed un esame RM lombosacrale del 09.01.2002. Egli è

convinto che vi siano affezioni extra-infortunistiche, non di pertinenza __________,

che l'Al non ha tenuto in considerazione.

Ricorso 2004

Decisione TCA del 21.4.2005: ricorso accolto. Viene richiesta una perizia specialistica per

valutare la capacità lavorativa in attività abituale ed in attività adatta.

Perizia reumatologica dr. __________ del

10.4

:

DIAGNOSI

Sindrome lombovertebrale cronica con/da

● turbe statiche modiche (rachide

tendenzialmente piatto)

● netto disequilibrio muscolare con accorciamento

degli ischiocrurali

● alterazioni degenerative:

○ L3/4 ed L4/5: ernie discali mediane

rispettivamente paramediane sinistra senza impegno di strutture nervali

○ L5/S1: osteocondrosi con piccola ernia

discale paramediana sinistra (recidiva) e restringimento del recesso

corrispondente in

● stato dopo laminectomia L5/S1 per ernia discale

(1989) dopo trauma assiale del rachide nel 1986 e nuovo trauma nel 1995; segni

di pregressa compressione radicolare S1 a sinistra

Limiti funzionali:

sollevamento e trasporti di carichi:

molto leggeri (fino a 5 kg): normale

leggeri (fino a 10 kg): normale

medi (fino a 25 kg): ridotta (devono essere rispettate

le regole basilari per l'ergonomia della schiena)

pesanti (oltre a 25 kg): nulla

sopra il piano delle spalle:

- di 5 kg: normale

+ di 5 kg: ridotta

manipolazione di oggetti, attrezzi,

pulsantiere:

leggeri/di precisione: normale

medi: normale

pesanti: ridotta

molto pesanti: nulla

posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

a braccia elevate: lievemente ridotta

con rotazione: lievemente ridotta

seduta e piegata in avanti: normale

eretta e piegata in avanti: ridotta

inginocchiata: lievemente ridotta (con difficoltà

nel rialzarsi)

con le ginocchia flesse: normale

mantenere posizioni statiche:

seduta: per 1 ora senza interruzione

eretta: per 1 ora senza interruzione

spostarsi/camminare:

per tragitti corti e medi (fino a 2 km): normale

per tragitti lunghi: con pause

su terreni accidentati: lievemente ridotta

salire/scendere scale: normale

diversi:

l'impiego delle due mani è possibile in forma

normale

attività abituale esigibile al 75% (rendimento

ridotto a causa ritmo lavoro ridotto)

decisione UAI del 24.4.2006: nessun diritto a rendita in presenza di grado Al inferiore al 40%

Decisione su opposizione del 12.2.2008:

opposizione respinta

Ricorso:

vengono presentati rapporti del dr. __________ e

del dr. __________ precedenti la perizia dr. __________

vengono inoltre presentati:

- rapporto del 15.12.2006 del prof. __________ di __________:

viene in pratica indicato che i pesi da sollevare regolarmente non dovrebbero

superare i 10 kg. Non risulta invece una modifica dello stato di salute rispetto

alla perizia dr. __________.

- Rapporto del 5.4.2007 del prof. __________ di __________:

viene proposto un intervento di nucleotomia a livello L4/5. L'esame clinico

riportato risulta invariato rispetto la valutazione peritale: distanza

dita-suolo 30 cm, riflesso achilleo assente a sinistra.

- Rapporto dr. __________ del 11.10.2007: si riconferma

l'assenza di segni deficitari e/o irritativi radicolari L5. Si propone una

eventuale operazione qualora un nuovo esame RM dovesse dimostrare una ulteriore

progressione. II successo d'un tale intervento sarebbe però incerto.

- Rapporto prof. __________ del 5.6.2008: da questo

rapporto risulta situazione clinica in pratica come da visita 4.2007. Viene

indicato che si prevede l'esecuzione d'un esame RM per 1.2009. Viene indicato

che dopo l'intervento la caricabilità rimarrebbe ridotta a pesi fino a 10 kg.

Valutazione:

dall'attuale documentazione medica presentata in

sede di ricorso non risulta una modifica sostanziale dello stato di salute

dell'assicurato rispetto alla situazione presente in occasione della perizia

dr. __________.

Viene in pratica messa in dubbio la capacità di

poter sollevare pesi superiori ai 10 kg. Il perito dr. __________ riteneva

esigibile carichi fino a 25 kg in forma ridotta e nel rispetto delle regole

ergonomiche.

A livello pratico questa differente valutazione

non comporta conseguenze dato che l'apparecchiatura che deve sollevare

l'assicurato pesa 10 kg, quindi

risulta nei limiti condivisi da tutti. Nel caso che dovesse portare delle borse

con attrezzi, i pesi possono essere suddivisi (al massimo l'assicurato deve

fare più volte il percorso furgone / bruciatore; fatto del quale si tiene conto

riconoscendo un rendimento ridotto del 25%)." (Doc. XII/bis)

L’assicurato ha poi trasmesso al TCA copia della valutazione

dell’esigibilità lavorativa eseguita il 12 settembre 1996 dal

dr. __________, specialista in chirurgia e medico di __________

dell’assicuratore infortuni - il quale aveva ritenuto sussistere una ridotta

caricabilità del tratto lombosacrale, una difficoltà a mantenere la posizione

seduta per tempo prolungato con posizione fissa, rispettivamente in piedi con

posizione fissa del busto, la possibilità di portare al massimo 30 kg per tempo limitato (doc. C1) – a dimostrazione del fatto che i suoi impedimenti

funzionali sono aumentati, potendo egli ora sollevare pesi solo fino a 10 kg.

Nelle sue annotazioni del 18 novembre 2008, il dr. __________ del

SMR ha osservato:

" Ho

preso atto delle osservazioni dell’assicurato.

Tengo a precisare che non ho condiviso o stabilito un limite

massimo di caricabilità di 10 kg ma ho unicamente fatto notare che, anche

ammettendo un limite di 10 kg, questo non avrebbe in pratica conseguenze di

rilievo.

In assenza di una modifica dello stato di salute, come già

indicato nella presa di posizione del 9.7.2008, rimane tuttora valida la

valutazione peritale del dr. __________.” (Doc. XX/bis)

2.7

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella

Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio

del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8

Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(cfr. consid. 2.7.), questo Tribunale non può confermare l’operato

dell’amministrazione, in quanto le patologie dell’interessato e l’influsso che

le stesse hanno sulla sua capacità lavorativa residua non sono state

sufficientemente chiarite.

L’assicurato

è stato sottoposto, in data 5 aprile 2006, ad un esame reumatologico, grazie al

consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che egli presenta

delle patologie a livello lombovertebrale, che lo rendono abile al lavoro al

75% nella sua professione di controllore di combustione, attività

particolarmente adeguata poiché gli consente, essendo indipendente, di

programmare i propri impegni lavorativi su tutto l’arco della giornata (cfr.

doc. 108-12).

In corso

di causa, l’assicurato ha contestato queste conclusioni peritali, trasmettendo

una serie di certificati medici, redatti da specialisti svizzero tedeschi, a

dimostrazione del fatto che le sue patologie degenerative a livello L4/L5 hanno

subito, dopo l’esame peritale del dr. __________ (di aprile 2006), ma

prima della decisione impugnata (che limita il potere cognitivo del Giudice),

un’ulteriore progressione, che ha influito sulla sua capacità lavorativa e sui

suoi limiti funzionali.

Con

scritto del 15 dicembre 2006, il Prof. dr. __________

del __________, ha riscontrato l’esistenza, in una MRI del luglio 2006,

di “eine grosse, paramedian nach links protrudierende und unter dem

Längsband zum Teil sequestrierte Diskushernie LW4/5 mit deutlicher Kompression

der Wurzel L5” (doc. B3). Il Prof. __________ ha poi indicato che “als ersten

Schritt habe ich empfohlen, die Arbeitsbelastung auf 10 kg zu reduzieren, um dann, je nach

Effekt, sich für oder gegen eine mikrochirurgische Bandscheibenoperation und

Rezessotomie zu entscheiden” e che “wichtig ist aber, dass die

Arbeitsbelastung, Operation hin oder her, wegen der offensichtlich

konstitutionell vorhandenen multilevel Diskopathien auf 10 kg reduziert wird” (doc. B3,

il corsivo è della redattrice).

Con scritto del 5 aprile

2007, il Prof. dr. __________ del __________ ha riscontrato che

“die Kernspintomographie des letzten Jahres ergab bei ihm einen grösseren

überwiegend median leicht linksbetonten Bandscheibenvorfall zwischen dem 4. und.

5.

Lendenwirbelkörper mit Kontakt zur Cauda equina und Kompression der

Nervenwurzel insbesondere links”, consigliando “ich kam nicht umhin Herrn RI 1

eine Operation im Sinne der mikrochirurgischen Nukleotomie LWK4/5 links anzuraten.

Hierbei handelt es sich um einen wenig belastenden Eingriff mit guter

Erfolgsrate und minimem Risiko” (doc. B4).

Con

scritto dell’8 ottobre 2007, il PD dr. __________ ha indicato che “angesichts

des neurdiologischen Befunde von 2006, wo eine diskrete Zunahme der Angesichts

des neuradiologischen hat, würde ich Vorschlagen, dass ein neues MRI

durchgeführt wird. Sollte weiterhin eine Progression stattgefunden den haben,

ist eine Operation sicherlich vertretbar” (doc. B5).

Con

scritto del 5 giugno 2008, il Prof. __________ ha confermato l’opportunità di

un intervento a livello L4/L5, mettendo in evidenza il limite di carico per

l’interessato a 10 kg (lo

specialista ha infatti indicato che “ich habe mit ihm die Situation noch

einmal durchgesprochen und erneut zu Operation im Sinne der Nukleotomie LWK4/5

links in mikrochirurgischer Technik geraten (…) Im Hinblick

auf die empfohlene Operation wäre noch festzustellen, dass es nach einem

solchen Eingriff wünschenswert wäre, dass die zu hebenden Lasten für Herrn RI 1

unterhalb von 10 kg

dauerhaft liegen" (doc. B6, il corsivo è della redattrice).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 12 febbraio 2008 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, i referti del 15 dicembre 2006 del Prof. __________

(doc. B3), del 5 aprile 2007 del Prof. __________ (doc. B4) e dell’11 ottobre

2007.

del PD dr. __________ (doc. B5) sono precedenti alla decisione impugnata e

sono quindi rilevanti ai fini del presente giudizio.

Il

referto del 5 giugno 2008 del Prof. __________ (doc. B6), è successivo alla

decisione impugnata: esso va tuttavia preso in considerazione, dato che questo

specialista ha in quell'occasione confermato l’opportunità dell’intervento a

livello L4/L5, già indicato nel suo precedente certificato del 5 aprile 2007.

Pertanto,

potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato

antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del

presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di

accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 12 febbraio 2008 (cfr. STFA U 299/02 del

2.

settembre 2003).

Da questi

referti specialistici, sembrerebbe quindi che, dopo l’esecuzione del consulto

peritale del 5 aprile 2006 da parte del dr. __________, ma prima

dell’emanazione della decisione impugnata (del 12 febbraio 2008), le condizioni di salute dell’assicurato, a

livello L4/L5, abbiano subito un peggioramento, con la presenza di una grande

ernia discale, una maggiore limitazione nella capacità di carico

(limitata a 10 kg) e l’indicazione

di un nuovo intervento microchirurgico.

Il

dr. __________, per contro, nel suo referto peritale, con

riferimento alle alterazioni degenerative a livello L3/L4 e L4/L5, ha

evidenziato che, dal paragone delle RM del 1996 con quelle successive, si nota

una progressione delle patologie discali, con l’aggiunta, nel 2002, di una piccola

ernia discale alla già nota protrusione a livello L4/L5 e, nel 2004, di una piccola

ernia discale mediana alla già nota protrusione L3/L4 (doc. 108-10, il corsivo

è della redattrice). Il dr. __________ ha ritenuto che tale evoluzione,

relativa prettamente ai dischi e senza l’impegno di strutture nervali,

costituisca una degenerazione lieve (doc. 108-11, il corsivo è della

redattrice). Quanto ai limiti funzionali, il dr. __________ ha, tra le altre

cose, indicato che l’assicurato è in grado di trasportare e sollevare

normalmente pesi fino a 10 kg;

in maniera ridotta, pesi fino a 25 kg, mentre non può sollevare e trasportare pesi oltre i 25 kg (doc. 108-11, il corsivo è della

redattrice). Infine, il dr. __________ ha espressamente osservato che “concordo

con i neurochirurghi sull’assenza di qualsiasi indicazione operatoria

del caso” (doc. 108-12, il corsivo è della redattrice).

È vero che, a fronte dei certificati degli

specialisti citati, il dr. __________ del SMR ha confermato la validità della

valutazione reumatologica effettuata dal dr. __________.

Nelle sue annotazioni del 9 luglio 2008, il dr. __________

ha infatti osservato che “dall’attuale documentazione medica presentata in sede

di ricorso non risulta una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato

rispetto alla situazione presente in occasione della perizia del dr. __________”.

Quanto alla capacità di sollevare pesi solo fino ad un massimo di 10 kg, invece dei 25 kg stabiliti dal dr. __________, il dr. __________

ha indicato che “a livello pratico questa differente valutazione non comporta

conseguenze dato che l’apparecchiatura che deve sollevare l’assicurato pesa 10 kg, quindi risulta nei limiti condivisi

da tutti. Nel caso che dovesse portare delle borse con attrezzi, i pesi possono

essere suddivisi (al massimo l’assicurato deve fare più volte il percorso

furgone / bruciatore; fatto del quale si tiene conto riconoscendo un rendimento

ridotto del 25%)” (doc. XII/bis).

Nelle annotazioni del 18 novembre 2008, poi, il

dr. __________, dopo avere indicato che anche volendo ritenere un limite di

caricabilità a 10 kg, ciò non

avrebbe comunque conseguenze di rilievo, ha nuovamente ribadito che “in assenza

di una modifica dello stato di salute, come già indicato nella presa di

posizione del 9.7.2008, rimane tuttora valida la valutazione peritale del dr. __________”

(doc. XX/bis).

Al riguardo, a prescindere dal fatto che,

contrariamente a quanto osservato dal medico SMR, dai certificati medici prodotti

emerge una progressione delle ernie lombari, il TCA rileva tuttavia che non

essendo specialista in reumatologia, l’apprezzamento della rilevanza o meno dei

certificati specialistici dei Prof. dr. __________, __________ e __________ a

fronte della valutazione del dr. __________ non era di competenza del dr. __________

(cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20

novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).

Siccome

dai certificati specialistici citati emergono degli aspetti sufficientemente

pertinenti per poter mettere in dubbio le conclusioni dell'esperto, questo

Tribunale deve prenderli in considerazione (cfr. la giurisprudenza esposta al

consid. 2.7).

Oltre

alla discordanza esistente tra le valutazioni specialistiche prodotte

dall’assicurato e quella del dr. __________, va peraltro considerato il lungo

tempo (quasi due anni) trascorso tra la valutazione peritale e l’emanazione

della decisione impugnata.

In simili

condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad

ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato

valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista reumatologico, giustifichi

una capacità lavorativa del 75%, come stabilito dal dr. __________ e confermato

dal dr. __________ del SMR.

Gli atti

vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire al più presto una

perizia specialistica a livello universitario al fine di chiarire sia l'aspetto

diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del

ricorrente.

Il TCA

evidenzia inoltre come lo stesso Ufficio AI - a fronte delle ripetute critiche

dell’interessato in merito alla presunta capacità lavorativa del 75% nella sua

attività di controllore di combustione, stabilita dal dr. __________, contraddetta

dai referti specialistici dei Professori da lui interpellati in Svizzera

interna, che hanno circoscritto il limite di caricabilità a 10 kg, circostanza in contrasto con il peso

delle apparecchiature necessarie allo svolgimento della sua attività - nello

scritto del 2 dicembre 2008, ha proposto il “rinvio degli atti per ulteriori

accertamenti relativi allo svolgimento dell’attività professionale

dell’assicurato” (doc. XX).

Alla luce

di quanto sopra esposto, questa proposta – che, contrariamente a quanto

ritenuto dall’amministrazione (cfr. doc. XXIV), non è indirizzata

all’assicurato, bensì al Tribunale – può essere fatta propria dal TCA.

L’UAI

dovrà dunque analizzare in dettaglio in cosa consiste concretamente l'attività

dell'assicurato e se essa sia compatibile con il suo danno alla salute. Se del

caso l'amministrazione verificherà se esistano altre attività esigibili,

rispettose dei suoi limiti funzionali, nelle quali egli possa sfruttare al

meglio la sua capacità lavorativa residua.

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il

principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti,

se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale

onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di

porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o

per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto,

nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da

una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare

una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia reumatologica a livello

universitario, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le

ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita e ad eventuali provvedimenti professionali dell’assicurato.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 12 febbraio 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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