32.2008.47
UAI ha negato all'assicurato il diritto ad una rendita e a provvedimenti professionali,senza avere tuttavia sufficientemente chiarito quali siano le patologie che affliggono l'assicurato e l'influsso
4 febbraio 2009Italiano48 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.47
Data decisione, Autorità:
04.02.2009, TCA
Titolo:
UAI ha negato all'assicurato il diritto ad una rendita e a provvedimenti professionali,senza avere tuttavia sufficientemente chiarito quali siano le patologie che affliggono l'assicurato e l'influsso delle stesse sulla capacità lavorativa residua.Rinvio atti per valutazione a livello universitario
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 6 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.47
cr/DC/sc
Lugano
4 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12
febbraio 2008 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1959, di professione revisore di cisterne, ma poi, dopo una riformazione
professionale accordata dall’UAI, attivo quale tecnico di riscaldamento e
controllore della combustione, in data 12 settembre 2002, ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 1/1-8).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione del 30 dicembre 2003, confermata con
decisione su opposizione del 10 settembre 2004, l’UAI ha rifiutato il diritto
ad una rendita, ritenendo che il danno alla salute dell’assicurato fosse dovuto
alle sole conseguenze infortunistiche, per le quali l’assicuratore infortuni
aveva considerato l’interessato ancora pienamente abile al lavoro a partire dal
mese di maggio del 2002.
Con
sentenza 32.2004.82 del 21 aprile 2005 (doc. 98/1-20), il TCA ha annullato la
decisione impugnata, rinviando l'incarto all'Ufficio AI al fine di esperire
ulteriori accertamenti di natura medica.
Questo
Tribunale ha infatti rilevato che l’UAI, rifacendosi alla decisione
dell’assicuratore infortuni, ha tenuto conto delle sole patologie
infortunistiche, ignorando per contro altre patologie extra-infortunistiche (in
particolare delle protrusioni discali a livello L3/L4 e L4/L5 evidenziate nella
valutazione del 25 luglio 2002 del Prof. __________ e confermate dal PD dr. __________
nel successivo rapporto del 25 novembre 2004), che a mente degli specialisti interpellati
dall’assicurato limitavano la sua capacità lavorativa nella misura del 50%.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, come stabilito nella sentenza del
TCA, tra cui una perizia reumatologica affidata al dr. __________, con
decisione del 24 aprile 2006 (doc. 109/1-3), poi confermata con decisione su
opposizione del 12 febbraio 2008 (doc. A1), l’UAI ha respinto la richiesta di
prestazioni, appurato un grado di invalidità inferiore al 40%.
1.3. Contro la
citata decisione amministrativa, l’assicurato ha presentato ricorso al TCA,
postulando il riconoscimento di una rendita di invalidità o, almeno, di una
riqualifica professionale.
Sostanzialmente
l’assicurato ha contestato la valutazione del dr. __________ relativa ad una
incapacità lavorativa del 25%, contraddetta sia dal parere del Prof. __________,
sia da quello del PD dr. __________ (I).
1.4. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso, rilevando
che l’assicurato non ha addotto elementi di valutazione nuovi dal profilo
medico, in grado di mettere in dubbio la correttezza della valutazione peritale
del dr. __________, mentre che per quanto concerne la richiesta di riformazione
professionale, ha ritenuto tale misura non giustificata, alla luce delle
argomentazioni espresse dal perito reumatologo (IV).
1.5. In data 30
giugno 2008, l’assicurato ha nuovamente contestato le conclusioni peritali del
dr. __________, trasmettendo al TCA nuovi referti medici, che mostrano un peggioramento
della protrusione discale L4/L5, che gli consente di sollevare al massimo pesi
di 10 kg (X + B1-10).
1.6. Con
osservazioni dell’11 luglio 2008 l’amministrazione - basandosi sulla presa di
posizione del medico SMR, al quale è stata sottoposta per un esame la
documentazione medica trasmessa dall’assicurato – ha ribadito la correttezza
della valutazione peritale del dr. __________, chiedendo la reiezione del
ricorso (XII + bis).
1.7. Con scritto
del 30 ottobre 2008, l’assicurato ha contestato la presa di posizione del
medico del SMR, indicando che il non poter più sollevare pesi superiori a 10 kg di fatto rende non più esigibile la
sua professione di controllore della combustione.
L’assicurato ha spiegato che dovendo, per
esercitare la sua attività, disporre di materiale che pesa almeno 20 kg (disposto in 2 borse di 10 kg l’una), da spostare continuamente dal
suo furgone all’impianto da revisionare e viceversa, per 6 volte al giorno
(pari al numero di interventi giornalieri), egli ha dovuto far ricorso, dal 2002 in poi, all’aiuto di terze persone, tramite
la __________. Egli ha sottolineato di essere l’unico controllore in Ticino a
dover disporre dell’aiuto di terzi per potere esercitare la sua professione.
L’assicurato ha pure indicato di avere dovuto
cedere parte del lavoro ad altri controllori, a causa della sua impossibilità
fisica di eseguire le sue mansioni (XVI + C1-28).
1.8. In data 2
dicembre 2008, l’UAI ha ribadito che, in base alle osservazioni del medico SMR,
anche ammettendo che l’interessato presenti una limitazione della caricabilità
a 10 kg, ciò non avrebbe comunque
conseguenze sulla sua capacità lavorativa residua, valutata dal dr. __________
al 75%. Dal confronto dei redditi, l’amministrazione ha poi stabilito un grado
di invalidità del 12%, insufficiente per ottenere il diritto a prestazioni.
L’UAI ha quindi chiesto che il ricorso venga
respinto o, in via subordinata, che gli atti vengano rinviati
all’amministrazione per ulteriori accertamenti relativi allo svolgimento
dell’attività professionale dell’assicurato (XX + bis).
1.9. Con scritto
del 30 dicembre 2008, l’assicurato ha indicato di lasciare all’apprezzamento
del Tribunale la valutazione della sua situazione medica, del suo grado di
invalidità e della possibilità di poter beneficiare di provvedimenti
reintegrativi (XXII).
1.10. In data 14
gennaio 2009, l’UAI ha constatato che, in base al tenore dello scritto del 30
dicembre 2008, l’interessato ha rifiutato la proposta dell’amministrazione di
rivalutare la sua situazione, con una verifica diretta delle sue limitazioni
nell’attività svolta, per poi emettere una nuova decisione impugnabile.
L’UAI ha quindi indicato che, tenuto conto della
corretta valutazione peritale del dr. __________, il grado di invalidità
dell’interessato va fissato, secondo il raffronto percentuale, al 25%,
chiedendo quindi nuovamente la reiezione del ricorso (XXIV).
Tale scritto è stato trasmesso all’assicurato
(XXV), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Per costante
giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la
questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione
di rinvio dei giudici di ultima istanza.
Se il
Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di
conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio
possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In
particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla
base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad
un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte
(cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U
46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF
117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando
una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,
quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.
sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità e a provvedimenti
professionali.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per
stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro
prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI
sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI),
che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione
professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il
collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
L’art.
17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha
diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige
la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa
essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i
provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la
capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo
l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa
dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in
particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a
procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente
equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti
atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno
(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid.
2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico
dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.5. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al dr. __________, specialista FMH in
malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, il mandato di esperire una
perizia specialistica.
Nel suo referto peritale del 10 aprile 2006, il
dr. __________ ha posto le diagnosi di “sindrome lombovertebrale cronica con/da
turbe statiche modiche (rachide tendenzialmente piatto); netto disequilibrio
muscolare con accorciamento degli ischiocrurali; alterazioni degenerative:
L3/L4 e L4/L5: ernie discali mediane rispettivamente paramediane sinistra senza
impegno di strutture nervali e L5/S1: osteocondrosi con piccola ernia discale
paramediana sinistra (recidiva) e restringimento del recesso corrispondente, in
stato dopo laminectomia L5/S1 per ernia discale (1989) dopo trauma assiale del
rachide nel 1986 e nuovo trauma nel 1995; segni di pregressa compressione
radicolare S1 a sinistra” (doc. 108-8).
Il dr. __________ ha spiegato che dopo un trauma
assiale del rachide subito nel 1986, con consecutiva comparsa di una sindrome
radicolare S1 a sinistra da ernia discale L5/S1, l’assicurato è stato
sottoposto a emilaminectomia L5/S1 con asportazione dell’ernia. L’evoluzione
sarebbe stata parzialmente favorevole.
Fatti
I dolori
sono poi ricomparsi dopo un ulteriore trauma subito nel 1995: dalla TAC lombare
risultavano alterazioni degenerative al livello operato (con una recidiva
erniaria) e la comparsa di alterazioni strutturali anche nei due segmenti
sovrastanti, a livello L3/L4 con una protrusione e a livello L4/L5 con una
piccola ernia discale contenuta in sede paramediana sinistra.
Tali patologie sono quindi state ritenute
incompatibili con la prosecuzione dell’attività di revisore di cisterne e
l’assicurato è stato posto al beneficio di una riformazione professionale da
parte dell’AI, esercitando, dal 1998 in poi, l’attività di controllore di combustione in proprio.
Il dr. __________ ha poi rilevato che da una RM
del novembre 2004 è emersa una lieve progressione delle alterazioni
degenerative del segmento L4/L5 senza progressione delle ernie discali tra L3 e
S1.
Nell’esame peritale del 5 aprile 2006 il dr. __________
ha potuto riscontrare quanto segue:
"
(...)
Clinicamente noto un 47.enne in condizioni
generali buone, senza particolarità internistiche, che presenta modiche turbe
statiche del rachide con un appiattimento delle curvature fisiologiche ma senza
deviazioni scoliotiche. Vi è una limitazione della funzionalità lombare
evidente in tutte le direzioni (raggio ridotto di -2/3), movimenti che
sollecitano dolori modici, al momento solo in lateroflessione sinistra. La
sindrome vertebrale appare lieve senza irritabilità significativa delle parti
molli paravertebrali o gluteali. Spicca invece un netto accorciamento della
muscolatura delle gambe con particolare riferimento agli ischiocrurali. Non vi
sono segni per una radicolopatia in atto; il deficit neurologico della gamba
sinistra riflette una pregressa compressione della radice S1 con una
persistente iposensibilità sul bordo laterale del piede ma senza paresi. Non vi
sono indizi clinici in favore di una instabilità segmentale. Il carico sugli
arti inferiori appare simmetrico con un trofismo muscolare identico tra la
gamba sinistra e quella destra.
Sul piano morfologico sono state riscontrate
delle alterazioni degenerative negli ultimi 3 segmenti lombari con una
progressione delle patologie discali paragonando le RM del 1996 a quelle seguenti, nel 2002 con
l'aggiunta di una piccola ernia discale alla già nota protrusione al livello
L4/5 ed una simile evoluzione nel segmento L3/4 nell'esame del 2004 (aggiunta
di una piccola ernia discale mediana alla già nota protrusione). Dal profilo
clinico questa evoluzione strutturale non ha avuto conseguenze significative
con particolare riferimento all'assenza di fenomeni neurocompressivi. Il
paragone della radiografia convenzionale del tratto lombare del 1995 con
l'indagine analoga effettuata al termine della visita peritale mostra una
situazione sovrapponibile a distanza di 10 anni ossia un'osteocondrosi del
segmento L5/S1 ma spazi intersomatici tutt'ora conservati nei segmenti
sovrastanti (L4/5 rispettivamente L3/4). La degenerazione riscontrata negli
esami RM si limita quindi prettamente
ai dischi; alla luce della radiografia convenzionale e senza l'impegno di
strutture nervali essa può essere giudicata lieve.
(...)"
(Doc. 108-10+11)
Il dr. __________, sulla base dei reperti clinici
constatati durante la visita peritale e tenuto conto degli atti medici a
disposizione, ha quindi così valutato la capacità funzionale dell’interessato:
"
(...)
- sollevamento e trasporti di carichi:
· molto leggeri
(fino a 5 kg): normale
· leggeri (fino a
10 kg): normale
· medi (fino a 25
kg): ridotta*
· pesanti (oltre a
25 kg): nulla
· sopra il piano
delle spalle:
- di 5 kg: normale
+ di 5 kg: ridotta
- manipolazione di
oggetti, attrezzi, pulsantiere:
· leggeri/di
precisione: normale
· medi: normale
· pesanti: ridotta
· molto pesanti:
nulla
- posizioni di lavoro o
dinamiche particolari:
· a braccia
elevate: lievemente ridotta
· con rotazione: lievemente
ridotta
· seduta e piegata
in avanti: normale
· eretta e piegata
in avanti: ridotta
· inginocchiata:
lievemente ridotta (con difficoltà nel rialzarsi)
· con le ginocchia
flesse: normale
- mantenere posizioni
statiche:
· seduta: per 1
ora senza interruzione
· eretta : per 1
ora senza interruzione
- spostarsi/camminare:
· per tragitti
corti e medi (fino a 2 km): normale
· per tragitti
lunghi: con pause
· su terreni
accidentati: lievemente ridotta
· salire/scendere
scale: normale
- diversi:
· l'impiego delle
due mani è possibile in forma normale
* A condizione che possano essere
rispettate le regole basilari per l'ergonomia della schiena. (...)" (Doc. 108-11)
Il dr. __________ ha quindi considerato
l’assicurato ancora abile al 75% nella sua ultima attività di controllore di
combustione, giustificando la diminuzione del rendimento del 25% con il ritmo
di lavoro leggermente ridotto e la necessità di compiere alcune pause sull’arco
della giornata, ciò che gli consentirà di svolgere solo circa 6 interventi di
controllo al giorno anziché 8. Lo specialista ha indicato che il lavoro dovrà
essere comunque distribuito sull’arco di una intera giornata, aggiungendo che
l’interessato, grazie allo svolgimento di un’attività di tipo indipendente, ha
la possibilità di organizzare gli impegni con un certo margine di manovra.
Il dr. __________ ha ritenuto l’attività
dell’assicurato ottimale, evidenziando che “l’attività che il signor RI 1
svolge gli permette una gestione autonoma del piano di lavoro. Le mansioni
richieste rientrano in buona parte nelle limitazioni funzionali stabilite. Non
credo che vi siano attività alternative nelle quali la capacità lavorativa
possa essere aumentata ulteriormente. Nell’ottica di ciò, non vedo un’indicazione
per misure professionali” (doc. 108-13).
Il dr. __________ ha poi sottolineato che la sua
valutazione “si situa tra quanto stabilito dal medico __________ dr. __________
ed il neurochirurgo PD dr. __________. Il primo giudicò il paziente abile in forma
normale (2002), valutazione che avrebbe preso in considerazione solo le
conseguenze post-infortunistiche del segmento L5/S1 anche se mi è difficile
immaginare come si possa valutare la funzionalità fisica del rachide
focalizzandosi su un segmento e tralasciando eventuali limitazioni dei due
segmenti sovrastanti. Il secondo ritiene l’abilità lavorativa del 50%; gli
impedimenti da lui segnalati nella sua valutazione del 25 novembre 2004 sono
ancora presenti. Ritengo comunque che con esse il rendimento sia superiore a
quanto da lui stabilito. Le condizioni attuali del paziente riflettono la
situazione di allora (settembre 2004). Non vi sono indizi a favore di
un’ulteriore progressione della presente patologia, né dal profilo morfologico,
né dal lato clinico. La presente valutazione è quindi da considerare
definitiva” (doc. 108-12).
Quanto alla possibilità di migliorare la capacità
lavorativa, il dr. __________ ha indicato di essere d’accordo con i
neurochirurghi interpellati dall’assicurato circa l’assenza di qualsiasi
indicazione operatoria. Lo specialista ha per contro ritenuto che vi sia ancora
un certo potenziale riabilitativo per migliorare le condizioni
dell’interessato, tramite un programma di stretching intenso per correggere il
disequilibrio muscolare piuttosto importante, con un accorciamento
significativo della muscolatura ischiocrurale, consigliando dunque la ripresa
di sedute di fisioterapia.
Infine, il dr. __________ ha consigliato
all’assicurato di portare un’ortesi sul posto di lavoro, per sostenere la
colonna lombare (doc. 108-13).
2.6. In sede
ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI di negargli il
diritto a prestazioni, trasmettendo al TCA i certificati medici del 25 luglio
2002 del Prof. __________ (doc. A2-1) e del 25 novembre 2004 del PD dr. __________
(doc. A2-2), già prodotti in occasione della precedente procedura ricorsuale, a
seguito della quale questo Tribunale aveva rinviato gli atti
all’amministrazione (cfr. STCA 32.2004.82 del 21 aprile 2005, doc. 98/1-20), che
a sua volta aveva affidato l’incarico peritale al dr. __________.
In corso di causa, l’assicurato ha prodotti nuovi
referti medici, successivi al rapporto peritale del dr. __________:
-
referto del 15 dicembre 2006 Prof. dr. __________,
Caposervizio di neurochirurgia della __________ del __________, indirizzato al
curante, dr. __________, del seguente tenore:
" (...)
Es besteht ein
Zustand nach operierter, lumbosakraler Diskushernie 1988.
Die mitgebrachten MRI
von Juli 06 zeigen eine grosse, paramedian nach links protrudierende und unter
dem Längsband zum Teil sequestrierte Diskushernie LW4/5 mit deutlicher
Kompression der Wurzel L5.
Der Rezessus ist dort
ebenfalls eng, so dass die Wurzeltasche nicht ausweichen kann.
Beurteilung und
Procedere:
Ohne klinisch
untersucht zu haben, besteht hier anamnestisch und bildgeberisch sicher ein zum
Teil belastungsabhängiges, nicht sicheres Kompressionssyndrom L5 links.
Als ersten Schritt
habe ich empfohlen, die Arbeitsbelastung auf 10 kg zu reduzieren, um dann, je nach
Effekt, sich für oder gegen eine mikrochirurgische Bandscheibenoperation und
Rezessotomie zu entscheiden. Entsprechende Merkblätter habe ich mitgegeben.
Diese Operation wird eigentlich in allen neurochirurgischen Kliniken der
Schweiz standerdgemäss durchgeführt. Eine Stabilisation als erster Eingriff
erscheint mir nicht nötig. Wichtig ist aber, dass die Arbeitsbelastung,
Operation hin oder her, wegen der offensichtlich konstitutionell vorhandenen multilevel
Diskopathien auf 10 kg
reduziert wird.
Postoperativ
verschreiben wir häufig ein orthopädisches Lendenmieder, nicht, um die LWS zu
stützen, aber um vor falschen Bewegungen (Rotationen, Flexion) zu schützen."
(Doc. B3)
-
referto del 5 aprile 2007 del Prof. dr. __________, Caposervizio di neurochirurgia presso il __________, indirizzato
al curante, dr. __________, del seguente tenore:
" (...)
Die
Kernspintomographie des letzten Jahres ergab bei ihm einen grösseren
überwiegend median leicht linksbetonten Bandscheibenvorfall zwischen dem 4. und.
5. Lendenwirbelkörper mit Kontakt zur Cauda equina und Kompression der
Nervenwurzel insbesondere links. Im Bereich LWK5/SWK1 zeigte sich auch ein
Kontakt der Bandscheibe mit der Nervenwurzel jedoch war dies nicht ein
kompressiver Effekt.
Ich kam nicht umhin
Herrn RI 1 eine Operation im Sinne der mikrochirurgischen Nukleotomie LWK4/5
links anzuraten. Hierbei handelt es sich um einen wenig belastenden Eingriff
mit guter Erfolgsrate und minimem Risiko. Ich denke nicht, dass er von der
Fortsetzung der Physiotherapie profitieren wird. Sofern er operiert werden
möchte kann dies innerhalb kurzer Zeit durch mich geschehen. In diesem Fall
werden wir nach Abschluss aller Massnahmen erneut berichten." (Doc. B4)
-
referto dell’11 ottobre 2007, indirizzato al curante, in cui il PD dr. __________, posta la diagnosi di protrusione discale L4/L5
sinistra, ha osservato:
" (...)
Beurteilung und
Prozedere:
Angesichts des
neurdiologischen Befunde von 2006, wo eine diskrete Zunahme der Angesichts des
neuradiologischen hat, würde ich Vorschlagen, dass ein neues MRI durchgeführt
wird. Sollte weiterhin eine Progression stattgefunden den haben, ist eine
Operation sicherlich vertretbar. Das Erfolgsresultat ist jedoch nicht sehr gut voraussagbar,
da keine aktuelle Lumboischialgie besteht." (Doc. B5)
-
referto del 5 giugno 2008, indirizzato al dr. __________ da parte del
Prof. dr. __________, del seguente tenore:
" Recht
herzlichen Dank für die erneute Zuweisung des oben genannten Patienten zur
ambulanten Beratung am 05.06.2008. Er berichtete über die bekannten Beschwerden
wie sie bereits im Brief von 05.04.2007 geschildert wurden. Hieran hat sich
nichts geändert, es ist eher eine Verschlimmerung eingetreten, besonders mit
Schmerzen im Rücken und Ausstrahlung in das linke Bein.
Ich habe mit ihm die
Situation noch einmal durchgesprochen und erneut zu Operation im Sinne der
Nukleotomie LWK4/5 links in mikrochirurgischer Technik geraten.
Eine Entscheidung ist
noch nicht gefallen, Herr RI 1 wird noch eine kernspintomographische
Untersuchung im Januar 2009 veranlassen, die wir dann gemeinsam besprechen
werden so dass ich dann erneut berichte.
Im Hinblick auf die
empfohlene Operation wäre noch festzustellen, dass es nach einem solchen
Eingriff wünschenswert wäre, dass die zu hebenden Lasten für Herrn RI 1 unterhalb
von 10 kg dauerhaft liegen." (Doc. B6)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 9 luglio 2008, il dr. __________
del SMR, specialista FMH in medicina generale (sul diritto per
gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR
2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
Prima domanda il 26.09.1996, caso infortunistico
__________, rachide lombare, assicurato riformato nel 1996-1997 quale
controllore di combustione, poi pratica archiviata senza diritto a prestazioni
di rendita né __________, né Al.
Seconda domanda inoltrata il 12.09.2002, caso
nuovamente annunciato alla __________ dalla quale l'assicurato ha beneficiato
di IG dal 15.12.2001 al 100%, dal 02.04.2002 al 50%, dal 11.11.2002 0% caso
chiuso.
Esperita l'istruttoria con l'allestimento di
un'inchiesta esterna, il caso è stato sottoposto al monitoraggio UFAS con
proposta di concedere una mezza rendita - grado 50%.
L'UFAS non ha accolto tale proposta indicando che
il danno alla salute è soltanto di natura post-infortunistica __________ e
pertanto l'assicurato deve essere considerato totalmente abile dal 11.11.2002;
in definitiva il caso va respinto.
Considerandi
II Dr. __________ - SMR - con annotazione del
24.12.2003
aderisce a questo parere, per cui con decisione formale del
30.12.2003
viene intimato il rifiuto di prestazioni.
L'assicurato presenta un'opposizione in data
23.01
, in particolare allegando dei certificati medici del Dr. __________,
del Prof. __________ ed un esame RM lombosacrale del 09.01.2002. Egli è
convinto che vi siano affezioni extra-infortunistiche, non di pertinenza __________,
che l'Al non ha tenuto in considerazione.
Ricorso 2004
Decisione TCA del 21.4.2005: ricorso accolto. Viene richiesta una perizia specialistica per
valutare la capacità lavorativa in attività abituale ed in attività adatta.
Perizia reumatologica dr. __________ del
10.4
:
DIAGNOSI
Sindrome lombovertebrale cronica con/da
● turbe statiche modiche (rachide
tendenzialmente piatto)
● netto disequilibrio muscolare con accorciamento
degli ischiocrurali
● alterazioni degenerative:
○ L3/4 ed L4/5: ernie discali mediane
rispettivamente paramediane sinistra senza impegno di strutture nervali
○ L5/S1: osteocondrosi con piccola ernia
discale paramediana sinistra (recidiva) e restringimento del recesso
corrispondente in
● stato dopo laminectomia L5/S1 per ernia discale
(1989) dopo trauma assiale del rachide nel 1986 e nuovo trauma nel 1995; segni
di pregressa compressione radicolare S1 a sinistra
Limiti funzionali:
sollevamento e trasporti di carichi:
molto leggeri (fino a 5 kg): normale
leggeri (fino a 10 kg): normale
medi (fino a 25 kg): ridotta (devono essere rispettate
le regole basilari per l'ergonomia della schiena)
pesanti (oltre a 25 kg): nulla
sopra il piano delle spalle:
- di 5 kg: normale
+ di 5 kg: ridotta
manipolazione di oggetti, attrezzi,
pulsantiere:
leggeri/di precisione: normale
medi: normale
pesanti: ridotta
molto pesanti: nulla
posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
a braccia elevate: lievemente ridotta
con rotazione: lievemente ridotta
seduta e piegata in avanti: normale
eretta e piegata in avanti: ridotta
inginocchiata: lievemente ridotta (con difficoltà
nel rialzarsi)
con le ginocchia flesse: normale
mantenere posizioni statiche:
seduta: per 1 ora senza interruzione
eretta: per 1 ora senza interruzione
spostarsi/camminare:
per tragitti corti e medi (fino a 2 km): normale
per tragitti lunghi: con pause
su terreni accidentati: lievemente ridotta
salire/scendere scale: normale
diversi:
l'impiego delle due mani è possibile in forma
normale
attività abituale esigibile al 75% (rendimento
ridotto a causa ritmo lavoro ridotto)
decisione UAI del 24.4.2006: nessun diritto a rendita in presenza di grado Al inferiore al 40%
Decisione su opposizione del 12.2.2008:
opposizione respinta
Ricorso:
vengono presentati rapporti del dr. __________ e
del dr. __________ precedenti la perizia dr. __________
vengono inoltre presentati:
- rapporto del 15.12.2006 del prof. __________ di __________:
viene in pratica indicato che i pesi da sollevare regolarmente non dovrebbero
superare i 10 kg. Non risulta invece una modifica dello stato di salute rispetto
alla perizia dr. __________.
- Rapporto del 5.4.2007 del prof. __________ di __________:
viene proposto un intervento di nucleotomia a livello L4/5. L'esame clinico
riportato risulta invariato rispetto la valutazione peritale: distanza
dita-suolo 30 cm, riflesso achilleo assente a sinistra.
- Rapporto dr. __________ del 11.10.2007: si riconferma
l'assenza di segni deficitari e/o irritativi radicolari L5. Si propone una
eventuale operazione qualora un nuovo esame RM dovesse dimostrare una ulteriore
progressione. II successo d'un tale intervento sarebbe però incerto.
- Rapporto prof. __________ del 5.6.2008: da questo
rapporto risulta situazione clinica in pratica come da visita 4.2007. Viene
indicato che si prevede l'esecuzione d'un esame RM per 1.2009. Viene indicato
che dopo l'intervento la caricabilità rimarrebbe ridotta a pesi fino a 10 kg.
Valutazione:
dall'attuale documentazione medica presentata in
sede di ricorso non risulta una modifica sostanziale dello stato di salute
dell'assicurato rispetto alla situazione presente in occasione della perizia
dr. __________.
Viene in pratica messa in dubbio la capacità di
poter sollevare pesi superiori ai 10 kg. Il perito dr. __________ riteneva
esigibile carichi fino a 25 kg in forma ridotta e nel rispetto delle regole
ergonomiche.
A livello pratico questa differente valutazione
non comporta conseguenze dato che l'apparecchiatura che deve sollevare
l'assicurato pesa 10 kg, quindi
risulta nei limiti condivisi da tutti. Nel caso che dovesse portare delle borse
con attrezzi, i pesi possono essere suddivisi (al massimo l'assicurato deve
fare più volte il percorso furgone / bruciatore; fatto del quale si tiene conto
riconoscendo un rendimento ridotto del 25%)." (Doc. XII/bis)
L’assicurato ha poi trasmesso al TCA copia della valutazione
dell’esigibilità lavorativa eseguita il 12 settembre 1996 dal
dr. __________, specialista in chirurgia e medico di __________
dell’assicuratore infortuni - il quale aveva ritenuto sussistere una ridotta
caricabilità del tratto lombosacrale, una difficoltà a mantenere la posizione
seduta per tempo prolungato con posizione fissa, rispettivamente in piedi con
posizione fissa del busto, la possibilità di portare al massimo 30 kg per tempo limitato (doc. C1) – a dimostrazione del fatto che i suoi impedimenti
funzionali sono aumentati, potendo egli ora sollevare pesi solo fino a 10 kg.
Nelle sue annotazioni del 18 novembre 2008, il dr. __________ del
SMR ha osservato:
" Ho
preso atto delle osservazioni dell’assicurato.
Tengo a precisare che non ho condiviso o stabilito un limite
massimo di caricabilità di 10 kg ma ho unicamente fatto notare che, anche
ammettendo un limite di 10 kg, questo non avrebbe in pratica conseguenze di
rilievo.
In assenza di una modifica dello stato di salute, come già
indicato nella presa di posizione del 9.7.2008, rimane tuttora valida la
valutazione peritale del dr. __________.” (Doc. XX/bis)
2.7
Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella
Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio
del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8
Attentamente
esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché
richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici
(cfr. consid. 2.7.), questo Tribunale non può confermare l’operato
dell’amministrazione, in quanto le patologie dell’interessato e l’influsso che
le stesse hanno sulla sua capacità lavorativa residua non sono state
sufficientemente chiarite.
L’assicurato
è stato sottoposto, in data 5 aprile 2006, ad un esame reumatologico, grazie al
consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che egli presenta
delle patologie a livello lombovertebrale, che lo rendono abile al lavoro al
75% nella sua professione di controllore di combustione, attività
particolarmente adeguata poiché gli consente, essendo indipendente, di
programmare i propri impegni lavorativi su tutto l’arco della giornata (cfr.
doc. 108-12).
In corso
di causa, l’assicurato ha contestato queste conclusioni peritali, trasmettendo
una serie di certificati medici, redatti da specialisti svizzero tedeschi, a
dimostrazione del fatto che le sue patologie degenerative a livello L4/L5 hanno
subito, dopo l’esame peritale del dr. __________ (di aprile 2006), ma
prima della decisione impugnata (che limita il potere cognitivo del Giudice),
un’ulteriore progressione, che ha influito sulla sua capacità lavorativa e sui
suoi limiti funzionali.
Con
scritto del 15 dicembre 2006, il Prof. dr. __________
del __________, ha riscontrato l’esistenza, in una MRI del luglio 2006,
di “eine grosse, paramedian nach links protrudierende und unter dem
Längsband zum Teil sequestrierte Diskushernie LW4/5 mit deutlicher Kompression
der Wurzel L5” (doc. B3). Il Prof. __________ ha poi indicato che “als ersten
Schritt habe ich empfohlen, die Arbeitsbelastung auf 10 kg zu reduzieren, um dann, je nach
Effekt, sich für oder gegen eine mikrochirurgische Bandscheibenoperation und
Rezessotomie zu entscheiden” e che “wichtig ist aber, dass die
Arbeitsbelastung, Operation hin oder her, wegen der offensichtlich
konstitutionell vorhandenen multilevel Diskopathien auf 10 kg reduziert wird” (doc. B3,
il corsivo è della redattrice).
Con scritto del 5 aprile
2007, il Prof. dr. __________ del __________ ha riscontrato che
“die Kernspintomographie des letzten Jahres ergab bei ihm einen grösseren
überwiegend median leicht linksbetonten Bandscheibenvorfall zwischen dem 4. und.
5.
Lendenwirbelkörper mit Kontakt zur Cauda equina und Kompression der
Nervenwurzel insbesondere links”, consigliando “ich kam nicht umhin Herrn RI 1
eine Operation im Sinne der mikrochirurgischen Nukleotomie LWK4/5 links anzuraten.
Hierbei handelt es sich um einen wenig belastenden Eingriff mit guter
Erfolgsrate und minimem Risiko” (doc. B4).
Con
scritto dell’8 ottobre 2007, il PD dr. __________ ha indicato che “angesichts
des neurdiologischen Befunde von 2006, wo eine diskrete Zunahme der Angesichts
des neuradiologischen hat, würde ich Vorschlagen, dass ein neues MRI
durchgeführt wird. Sollte weiterhin eine Progression stattgefunden den haben,
ist eine Operation sicherlich vertretbar” (doc. B5).
Con
scritto del 5 giugno 2008, il Prof. __________ ha confermato l’opportunità di
un intervento a livello L4/L5, mettendo in evidenza il limite di carico per
l’interessato a 10 kg (lo
specialista ha infatti indicato che “ich habe mit ihm die Situation noch
einmal durchgesprochen und erneut zu Operation im Sinne der Nukleotomie LWK4/5
links in mikrochirurgischer Technik geraten (…) Im Hinblick
auf die empfohlene Operation wäre noch festzustellen, dass es nach einem
solchen Eingriff wünschenswert wäre, dass die zu hebenden Lasten für Herrn RI 1
unterhalb von 10 kg
dauerhaft liegen" (doc. B6, il corsivo è della redattrice).
Per
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 12 febbraio 2008 – quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR
2003.
IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, i referti del 15 dicembre 2006 del Prof. __________
(doc. B3), del 5 aprile 2007 del Prof. __________ (doc. B4) e dell’11 ottobre
2007.
del PD dr. __________ (doc. B5) sono precedenti alla decisione impugnata e
sono quindi rilevanti ai fini del presente giudizio.
Il
referto del 5 giugno 2008 del Prof. __________ (doc. B6), è successivo alla
decisione impugnata: esso va tuttavia preso in considerazione, dato che questo
specialista ha in quell'occasione confermato l’opportunità dell’intervento a
livello L4/L5, già indicato nel suo precedente certificato del 5 aprile 2007.
Pertanto,
potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato
antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del
presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di
accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 12 febbraio 2008 (cfr. STFA U 299/02 del
2.
settembre 2003).
Da questi
referti specialistici, sembrerebbe quindi che, dopo l’esecuzione del consulto
peritale del 5 aprile 2006 da parte del dr. __________, ma prima
dell’emanazione della decisione impugnata (del 12 febbraio 2008), le condizioni di salute dell’assicurato, a
livello L4/L5, abbiano subito un peggioramento, con la presenza di una grande
ernia discale, una maggiore limitazione nella capacità di carico
(limitata a 10 kg) e l’indicazione
di un nuovo intervento microchirurgico.
Il
dr. __________, per contro, nel suo referto peritale, con
riferimento alle alterazioni degenerative a livello L3/L4 e L4/L5, ha
evidenziato che, dal paragone delle RM del 1996 con quelle successive, si nota
una progressione delle patologie discali, con l’aggiunta, nel 2002, di una piccola
ernia discale alla già nota protrusione a livello L4/L5 e, nel 2004, di una piccola
ernia discale mediana alla già nota protrusione L3/L4 (doc. 108-10, il corsivo
è della redattrice). Il dr. __________ ha ritenuto che tale evoluzione,
relativa prettamente ai dischi e senza l’impegno di strutture nervali,
costituisca una degenerazione lieve (doc. 108-11, il corsivo è della
redattrice). Quanto ai limiti funzionali, il dr. __________ ha, tra le altre
cose, indicato che l’assicurato è in grado di trasportare e sollevare
normalmente pesi fino a 10 kg;
in maniera ridotta, pesi fino a 25 kg, mentre non può sollevare e trasportare pesi oltre i 25 kg (doc. 108-11, il corsivo è della
redattrice). Infine, il dr. __________ ha espressamente osservato che “concordo
con i neurochirurghi sull’assenza di qualsiasi indicazione operatoria
del caso” (doc. 108-12, il corsivo è della redattrice).
È vero che, a fronte dei certificati degli
specialisti citati, il dr. __________ del SMR ha confermato la validità della
valutazione reumatologica effettuata dal dr. __________.
Nelle sue annotazioni del 9 luglio 2008, il dr. __________
ha infatti osservato che “dall’attuale documentazione medica presentata in sede
di ricorso non risulta una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato
rispetto alla situazione presente in occasione della perizia del dr. __________”.
Quanto alla capacità di sollevare pesi solo fino ad un massimo di 10 kg, invece dei 25 kg stabiliti dal dr. __________, il dr. __________
ha indicato che “a livello pratico questa differente valutazione non comporta
conseguenze dato che l’apparecchiatura che deve sollevare l’assicurato pesa 10 kg, quindi risulta nei limiti condivisi
da tutti. Nel caso che dovesse portare delle borse con attrezzi, i pesi possono
essere suddivisi (al massimo l’assicurato deve fare più volte il percorso
furgone / bruciatore; fatto del quale si tiene conto riconoscendo un rendimento
ridotto del 25%)” (doc. XII/bis).
Nelle annotazioni del 18 novembre 2008, poi, il
dr. __________, dopo avere indicato che anche volendo ritenere un limite di
caricabilità a 10 kg, ciò non
avrebbe comunque conseguenze di rilievo, ha nuovamente ribadito che “in assenza
di una modifica dello stato di salute, come già indicato nella presa di
posizione del 9.7.2008, rimane tuttora valida la valutazione peritale del dr. __________”
(doc. XX/bis).
Al riguardo, a prescindere dal fatto che,
contrariamente a quanto osservato dal medico SMR, dai certificati medici prodotti
emerge una progressione delle ernie lombari, il TCA rileva tuttavia che non
essendo specialista in reumatologia, l’apprezzamento della rilevanza o meno dei
certificati specialistici dei Prof. dr. __________, __________ e __________ a
fronte della valutazione del dr. __________ non era di competenza del dr. __________
(cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20
novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).
Siccome
dai certificati specialistici citati emergono degli aspetti sufficientemente
pertinenti per poter mettere in dubbio le conclusioni dell'esperto, questo
Tribunale deve prenderli in considerazione (cfr. la giurisprudenza esposta al
consid. 2.7).
Oltre
alla discordanza esistente tra le valutazioni specialistiche prodotte
dall’assicurato e quella del dr. __________, va peraltro considerato il lungo
tempo (quasi due anni) trascorso tra la valutazione peritale e l’emanazione
della decisione impugnata.
In simili
condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad
ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato
valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista reumatologico, giustifichi
una capacità lavorativa del 75%, come stabilito dal dr. __________ e confermato
dal dr. __________ del SMR.
Gli atti
vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire al più presto una
perizia specialistica a livello universitario al fine di chiarire sia l'aspetto
diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del
ricorrente.
Il TCA
evidenzia inoltre come lo stesso Ufficio AI - a fronte delle ripetute critiche
dell’interessato in merito alla presunta capacità lavorativa del 75% nella sua
attività di controllore di combustione, stabilita dal dr. __________, contraddetta
dai referti specialistici dei Professori da lui interpellati in Svizzera
interna, che hanno circoscritto il limite di caricabilità a 10 kg, circostanza in contrasto con il peso
delle apparecchiature necessarie allo svolgimento della sua attività - nello
scritto del 2 dicembre 2008, ha proposto il “rinvio degli atti per ulteriori
accertamenti relativi allo svolgimento dell’attività professionale
dell’assicurato” (doc. XX).
Alla luce
di quanto sopra esposto, questa proposta – che, contrariamente a quanto
ritenuto dall’amministrazione (cfr. doc. XXIV), non è indirizzata
all’assicurato, bensì al Tribunale – può essere fatta propria dal TCA.
L’UAI
dovrà dunque analizzare in dettaglio in cosa consiste concretamente l'attività
dell'assicurato e se essa sia compatibile con il suo danno alla salute. Se del
caso l'amministrazione verificherà se esistano altre attività esigibili,
rispettose dei suoi limiti funzionali, nelle quali egli possa sfruttare al
meglio la sua capacità lavorativa residua.
Secondo
la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il
principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti,
se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale
onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di
porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o
per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto,
nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da
una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare
una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare
generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,
ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente
accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia reumatologica a livello
universitario, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le
ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita e ad eventuali provvedimenti professionali dell’assicurato.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 12 febbraio 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.8..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster