32.2008.49
In sede di revisione,UAI,procedendo ad una riconsiderazione,ha soppresso il diritto ad 1/4 di rendita,in applicazione del metodo misto.Decisione iniziale era manifestamente errata,ma mancano sufficien
12 febbraio 2009Italiano67 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2008.49
Data decisione, Autorità:
12.02.2009, TCA
Titolo:
In sede di revisione,UAI,procedendo ad una riconsiderazione,ha soppresso il diritto ad 1/4 di rendita,in applicazione del metodo misto.Decisione iniziale era manifestamente errata,ma mancano sufficienti elementi per valutare se ora situazione valetudinaria giustificava il diritto a prestazioni
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
RICONSIDERAZIONE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2ter LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 53 LPGA
27bis cf. 2 OAI
88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.49
cr/DC/sc
Lugano
12 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 febbraio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, attiva a tempo parziale quale custode/portinaia di due stabili (doc.
14 e 15), nel mese di marzo 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto
affetta da “lacerazione su ambedue i reni, insufficienza renale” (doc. 3/1-7).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui un’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica, con decisioni dell’11 settembre 2003 (doc. 25)
e del 22 dicembre 2003 (doc. 26), l’Ufficio AI, applicando il metodo misto di
valutazione dell’invalidità, ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un
quarto di rendita (grado d’invalidità 42%) dal 1° marzo 2001 (doc. 23/1-3 e 25).
Tali
decisioni sono cresciute, incontestate, in giudicato.
1.2. Nell’ambito
della procedura di revisione, avviata nel mese di giugno 2006 (doc. 28),
l’Ufficio AI - dopo avere disposto l’esecuzione di una nuova inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica – con progetto di
decisione dell’11 gennaio 2007 (doc. 37/1-3), poi confermato con decisione del
13 febbraio 2008 (doc. B), procedendo ad una riconsiderazione ai sensi
dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, ha soppresso il diritto ad un quarto di rendita di
invalidità, con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando il ripristino del diritto ad un quarto di
rendita.
Ella ha
inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale (I).
Sostanzialmente
l’assicurata ha contestato la decisione dell’UAI, sottolineando che non vi è
stato un notevole mutamento della sua situazione rispetto al mese di giugno
2003, allorquando le è stato riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita.
Ella
ha inoltre criticato la valutazione del medico del SMR relativa ad una sua
presunta piena capacità lavorativa residua in attività adeguate al suo stato di
salute, di tipo leggero e prettamente sedentarie, rilevando di essere inabile
al lavoro al 50%, come indicato dal suo curante.
Tenuto
conto di una capacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività, la
patrocinatrice ha stabilito che il reddito da invalido dovrebbe essere di fr.
5'631 (ossia pari al 50% di quello ritenuto dall’UAI), per un grado di invalidità
del 41.5%, che rapportato alla quota parte salariata del 28% dà un grado di
invalidità dell’11.62%. Tale percentuale, aggiunta a quella in ambito
domestico, porta ad una invalidità complessiva del 40.5%, con diritto ad un
quarto di rendita di invalidità (I).
1.4. Con la
risposta di causa, l’Ufficio AI ha sottolineato che con la decisione impugnata
l’amministrazione non ha effettuato una revisione della rendita, come sostenuto
dalla ricorrente, bensì una riconsiderazione della decisione dell’11 settembre
2003, da considerare manifestamente errata in quanto carente di un raffronto
dei redditi in relazione all’attività salariata dell’interessata.
L’UAI ha
poi sostenuto che l’assicurata va considerata inabile al lavoro al 50% (da
intendersi come diminuzione del rendimento a causa del maggior tempo necessario
per svolgere il lavoro) sia con riferimento alla sua attività a tempo parziale,
sia in relazione ad altre attività adatte, motivo per il quale ha chiesto al
consulente IP di effettuare una nuova valutazione economica.
Sulla
base del confronto dei redditi operato dal consulente, l’UAI ha stabilito un
grado di invalidità del 9% con riferimento alla quota parte salariata che,
aggiunto alla percentuale di invalidità del 29% per la quota parte casalinga,
in applicazione del metodo misto di calcolo, porta ad un grado di invalidità
globale del 38%, insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita. Stante
tale risultato, l’amministrazione ha quindi confermato la propria decisione, chiedendo
nuovamente la reiezione del ricorso (IV + 1-4).
1.5. In data 26
maggio 2008 la patrocinatrice dell’interessata ha contestato la nuova
valutazione del consulente IP - il quale ha ritenuto opportuna una riduzione
percentuale del reddito da invalido del 5%, anziché quella del 20% accordata
dal precedente consulente – chiedendo l’attribuzione della massima riduzione
consentita, del 25% (VII).
1.6. Con scritto
del 2 giugno 2008, l’UAI, dopo avere indicato di non avere particolari
osservazioni da presentare in merito allo scritto della patrocinatrice
dell’interessata, si è riconfermato nella risposta di causa (IX).
1.7. In data 12
giugno 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (XII +
bis).
1.8. In data 17
ottobre 2008 l’amministrazione ha trasmesso al TCA copia del rapporto datato 9
ottobre 2008, redatto dal dr. __________, inviato dal curante direttamente
all’UAI (XIII + bis).
1.9. Con scritto
del 29 ottobre 2008, l’UAI ha osservato che il certificato del curante del 9
ottobre 2008 si esprime sull’attuale stato di salute dell’assicurata e non può
di conseguenza essere preso in considerazione nella presente procedura, visto
che il potere di cognizione del giudice è limitato al momento dell’emanazione
della decisione impugnata (XVI).
Tale
scritto è stato trasmesso all’assicurata (XIX), per conoscenza.
1.10. In data 19
novembre 2008 la patrocinatrice ha ribadito le richieste ricorsuali, indicando
nuovamente che lo stato di salute dell’assicurata non è migliorato, ma continua
a causare una incapacità lavorativa almeno del 50% in qualsiasi tipo di
attività (XVII).
Tale
scritto è stato trasmesso all’amministrazione (XVIII), per conoscenza.
1.11. In corso di
causa il TCA ha chiesto alla patrocinatrice di produrre copia della decisione
con la quale l’assicurata è stata posta al beneficio di prestazioni
assistenziali, come emerge dalle osservazioni redatte il 27 maggio 2008
dall’autorità cantonale in calce al certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria (doc. XII/bis-H1).
Con scritto del 5 febbraio 2009, la
patrocinatrice ha trasmesso al Tribunale copia della decisione del 22 dicembre
2008 dell’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento (USSI) con la quale
l’interessata è stata posta al beneficio di prestazioni assistenziali pari a
fr. 1’525 mensili (XX + i).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99
del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se, a ragione, l’Ufficio AI ha soppresso, in via di
riconsiderazione, dal 1° aprile 2008, il quarto di rendita d’invalidità
riconosciuto all’assicurata dal 1° marzo 2001.
Detto
altrimenti, come verrà esposto più diffusamente nel prosieguo, occorre
esaminare se la decisione dell’11 settembre 2003 è da considerare
manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una rilevante importanza.
Pacifico
è che la soppressione della rendita non è giustificata sulla base dell’art. 17
LPGA (in merito alla revisione ex art. 17 LPGA cfr: DTF 130 V 349 consid. 3.5,
113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b),
poiché nel frattempo lo stato di salute dell’assicurata non è migliorato, ma
anzi ha subito un certo peggioramento (cfr., da ultimo, doc. 33-1, annotazioni
del medico SMR, dr. __________: “dal punto di vista clinico risulta un
peggioramento della funzione renale e della proteinuria e il curante descrive
alcuni sintomi in più (stanchezza, crampi muscolari).”).
Nella
decisione impugnata, l’UAI ha così motivato la soppressione della rendita:
"
(...)
In occasione della revisione avviata d'ufficio il
07.06.2006, la pratica dell'assicurata è stata nuovamente esaminata. A seguito
del riesame, si è potuto constatare che l'amministrazione, in occasione
dell'emanazione della decisione dell'11 settembre 2003, è incorsa in errore,
conferendo un grado d'invalidità superiore a quello dell'effettivo diritto.
Correttamente l'assicurata è stata considerata
per il 28% come salariata e per il 72% come casalinga.
Innanzitutto è stato erroneo indicare una
limitazione del 50% quale salariata, in quanto si trattava di incapacità
lavorativa medico teorica. Correttamente avremmo dovuto procedere con un
confronto dei redditi dal quale probabilmente il diritto a rendita non sarebbe
stato dato. Al momento attuale, per un'attività al 28%, la signora RI 1
consegue un reddito pari a Frs. 9'661.--. Su un tempo pieno risulterebbe quindi
un reddito di Frs. 34'504.-- annui (dato sensibilmente inferiore a quello
statistico delle tabelle RSS).
Ma ancora più importante è il fatto che ad ora
l'assicurata svolge, sembra senza grosse difficoltà, l'attività di portinaia in
misura del 28%. In occasione della prima inchiesta aveva indicato di avvalersi,
in caso di necessità, dell'aiuto del marito. Dal nuovo contratto di lavoro
stipulato il 19.1.2004 risulta però che l'assicurata deve essere presente sul
posto dalle 08:00 alle 10:00 del mattino, orari in cui il marito lavora.
In sostanza, malgrado l'inabilità lavorativa del
50% attestata dai medici, per quanto riguarda la quota parte salariata,
l'assicurata non ha mai presentato incapacità al guadagno.
Con progetto di decisione dell'11 gennaio 2007 è
quindi stata proposta la soppressione della rendita d'invalidità.
Giusta l'art. 53 LPGA le decisioni e le decisioni
su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a
revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti
rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza
(cpv. 1).
L'assicuratore può tornare sulle decisioni o
sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato
che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole
importanza (cpv. 2). L'Ufficio AI può riconsiderare la sua decisione se essa è
sicuramente errata perchè contraria alle prescrizioni legali o alla
giurisprudenza costante dei tribunali oppure perchè si basa su circostanze di
fatto inesatte o incomplete.
A seguito delle osservazioni presentate in
opposizione al progetto di decisione l'amministrazione ha rivalutato sia la
parte medica che la parte economica.
Per quanto attiene all'aspetto medico il dossier
è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale AI (SMR)
il quale ha potuto confermare che in attività adeguate allo stato di salute
l'assicurata non presenta alcuna incapacità lavorativa.
Per quanto riguarda invece l'aspetto economico il
dossier è stato rivalutato anche da parte del consulente in integrazione
professionale AI per poter definire il reddito da invalida.
Considerato l'aiuto prestato dal marito
nell'attività attualmente svolta di custode, l'Ufficio AI non ritiene corretto
considerare il reddito effettivamente percepito.
La più recente giurisprudenza imposta dall'Alta
Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre
2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 22/04).
Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali
redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al
fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di
influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le
limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado
di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).
Nel caso concreto, senza il danno alla salute la
signora RI 1 nell'anno 2006 avrebbe potuto conseguire CHF 9'661.--.
Malgrado il danno alla salute avrebbe invece
potuto conseguire CHF 11'262.-- (tabelle RSS, valori federali, settore
femminile, riduzione del 20% dovuta alla necessità di svolgere unicamente
attività leggere, per il genere d'attività, la formazione e lo status).
Il confronto dei redditi non permette quindi di
determinare alcuna perdita di guadagno per quanto riguarda l'attività
salariata.
In sostanza il progetto di decisione dell'11
gennaio 2007 risulta quindi essere corretto e deve quindi essere confermato.
In effetti la situazione globale dell'assicurata
si presenta come da seguente specchietto:
salariata 28% 0% 0%
casalinga 72% 40.5%
29%
grado AI
29%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%,
il diritto alla rendita non esiste.
Si tratta quindi di riconsiderare la decisione
dell'11 settembre 2003 e sopprimere la rendita secondo i termini di legge, in
conformità con l'art. 53 della LPGA." (Doc. B)
2.3. L'art. 53
LPGA prevede che:
" 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o
nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2 L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che
erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3 L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso."
Fatti
I
principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati
dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52;
STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella
causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I
133/04, consid. 1.2).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3
maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).
Per
giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è
manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente
al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi
in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi
citati).
Mediante
la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei
fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di
principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.
4a/cc).
Una
decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base
di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni
fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato
(DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò è
segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità
in violazione del principio della priorità della riformazione professionale
sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).
Per
contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della
prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere
d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare
ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA I 790/01
del 13 agosto 2003, consid. 3).
In una
sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato
manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva
riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che,
nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa
del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)
vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie
sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere
l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di
cambiare orientamento professionale, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare
se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività
sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa
residua.
Anche
nella sentenza I 302/04 28 marzo 2006 il TFA ha ritenuto come errore manifesto
l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente inabile al
lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una
rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era
stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere
alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.
Giusta
l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa
in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione (lett. a).
Essa può
però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione
determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una
prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di
informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
L’art.
88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica
del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione)
(Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 263;
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
2003, pag. 95).
Condizione
necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante
una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La
riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene
quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro
futuro, eccezion fatta per
i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual
caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF
110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure
stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va
stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111
V 197).
2.4. L’art. 4
cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA prevede che con
invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta
Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003) secondo cui:
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003):
"
Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
La
giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata nella sentenza I
156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa è
stata ribadita nella STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007, nella STF I 126/07 del
6 agosto 2007 (DTF 133 V 504) e 9C_536/2008 del 14 novembre 2008.
2.7. L’insorgente sostiene che non
sono dati i presupposti per procedere ad una riconsiderazione della fattispecie
poiché il suo stato di salute non è migliorato e ritenuto che ella è da
considerare ancora inabile al lavoro al 50% nella sua attività di custode e in
qualsiasi altra attività.
Da parte sua, l’UAI
ritiene che con la decisione dell’11 settembre 2003, in realtà, non è stata esperita una completa e corretta valutazione e quantificazione della
capacità lucrativa dell’assicurata, non essendo stato effettuato alcun confronto
dei redditi da valido e da invalido.
L’UAI ha infatti indicato
di avere erroneamente considerato un grado di invalidità del 50% nell’attività
salariata, dato che l’assicurata presentava un’incapacità lavorativa
medico-teorica del 50%, senza tuttavia procedere ad un confronto dei redditi.
Il TCA constata a questo
proposito che nel rapporto medico del 25 aprile 2002 all’attenzione dell’UAI,
il dr. __________, Capo servizio del Servizio di Nefrologia presso l’Ospedale
regionale di __________, poste le diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di “glomerulosclerosi focale e segmentale con sindrome nefrosica con
edemi molto pronunciati; ipertensione arteriosa, quadrupla terapia
antiipertensiva; terapia immunosoppressiva (dal 8.10.1998 con Prednisone
alto-dosato e dal 17.2.2000 con Ciclosporina e Prednisone)”, ha considerato
l’assicurata inabile al lavoro al 50% dall’8 ottobre 1998, con uno stato di
salute suscettibile di peggioramento (doc. 11-1). Il dr. __________ ha indicato
che “con questa anamnesi la paziente ha sicuramente un altissimo rischio di
sviluppare una arteriopatia generalizzata alla quale contribuisce anche
l’iperlipidemia mal controllata. L’obesità è diminuita in seguito agli sforzi
della paziente nell’assumere una dieta ipocalorica. Non vi è dubbio che la paziente
sia limitata sia nella sua attività di casalinga e madre di due figli (non può
fare i lavori pesanti in casa) che nella sua attività di portinaia (non lavori
pesanti, non pulizie pesanti). L’inabilità lavorativa corrisponde quindi, dal
punto di vista medico, al 50%” (doc. 11-4).
Nelle sue annotazioni del
5 novembre 2002, il dr. __________ del SMR, medico generico (sul
diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,
cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
Diagnosi:
- Glomerulosclerosi focale-segmentale con: - Sindrome nefrosica
(edemi importanti).
- (Funzione renale solo lievemente ridotta).
- Ipertensione arteriosa grave (4 medicamenti
in terapia).
- Attualmente terapia immunosoppressiva con Ciclosporina e Prednisone
a basso dosaggio, 7,5 mg).
Lo specialista neurologo indica IL 50% sia come
casalinga che come salariata (portinaia 14%).
È indicata inchiesta a domicilio
(Valutando anche indicazioni del dr. __________)." (Doc. 18-1)
Dopo l’effettuazione
dell’inchiesta economica per persone che si occupano dell’economia domestica,
nello scritto del 2 giugno 2003, il funzionario incaricato, rivolgendosi al
medico SMR, ha indicato:
" Vedi
precedenti proposte del 18.10.2002 e 05.11.2002.
L'inchiesta casalinga comporta un grado AI del 28.4%.
Dal lato salariata è quindi giustificato IL 50%? Se no sono
necessari ulteriori accertamenti medici?
Se sì:
Salariata 28% 50% = 14
%
Casalinga 72% 39.5% = 28.4
%
42.4
%
MLD 08.10.1998.
Quarto di rendita - 42% - dal 01.10.1999.
Domanda tardiva - inizio versamento 01.03.2001 (art. 48 cpv. 2
LAI).
Nessuna compensazione.
Revisione 01.06.2006." (Doc. 21-1)
Il dr. __________ del SMR,
nelle sue annotazioni del 4 giugno 2003, ha risposto di essere d’accordo con la
proposta formulata dal funzionario incaricato nello scritto del 2 giugno 2003
(doc. 22-1).
2.8. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, a ragione, l’Ufficio
AI ha stabilito che la decisione dell’11 settembre 2003 (doc. 25), con la quale aveva riconosciuto all’assicurata il diritto
ad un quarto di rendita dal 1° marzo 2001, era manifestamente errata ai sensi
dell’art. 53 cpv. 2 LPGA e della giurisprudenza federale sviluppata al riguardo
(cfr. consid. 2.3.).
In
quell'occasione giustamente l’UAI ha calcolato il grado di invalidità
dell’assicurata, attiva al 28% come custode e al 72% in qualità di casalinga,
applicando il metodo misto (circostanza incontestata).
L’amministrazione,
dopo avere effettuato correttamente il calcolo del grado di invalidità per quanto
concerne la parte casalinga - ritenendo una percentuale di impedimenti del
39.5%, conformemente a quanto stabilito dall’assistente sociale nel rapporto
dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
redatto il 24 aprile 2003 (doc. 20/17), che, rapportata alla quota parte del
72%, dava un grado di invalidità, nella parte casalinga, del 28.4% (ciò che del
resto non è contestato) - è tuttavia incorsa in un errore di calcolo del grado
di invalidità dell’assicurata, con riferimento all’attività salariata.
L’UAI, infatti,
sulla base delle indicazioni fornite dal medico curante dell’interessata, dr. __________
(cfr. doc. 11-1), ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% nella
sua precedente attività.
Sulla
base di questa indicazione, condivisa dal medico del SMR, dr. __________, la
funzionaria incaricata ha ritenuto che il grado di incapacità lavorativa
medico-teorica del 50% corrispondesse al grado di incapacità lucrativa. Essa ha
quindi rapportato la percentuale del 50% alla quota parte salariata del 28%,
per un grado di invalidità, nella parte relativa all’attività salariata del
14%, che, aggiunto a quello del 28.4% nella parte riservata alle mansioni casalinghe,
portava ad un grado di invalidità globale del 42.4% (cfr. doc. 21-1).
Tale modo
di procedere, con riferimento alla fissazione del grado di invalidità per la
parte salariata, è errato, in quanto non rispettoso delle regole
giurisprudenziali sopra esposte (cfr. consid. 2.6.).
Per
quanto riguarda l’attività di salariata, appurato che la ricorrente era abile
al lavoro nella misura del 50% nella sua precedente occupazione di custode,
questa Corte ritiene che, continuando a svolgere la sua precedente attività, ella
potesse sfruttare pienamente la propria residua capacità lavorativa del 50%,
visto che prima dell’insorgere del danno alla salute ella lavorava già quale
custode nella misura minore del 28%. Infatti, lavorando al 50% nella sua
precedente attività di custode ella avrebbe potuto conseguire un salario
superiore (reddito da invalido) a quanto guadagnato prima del danno alla salute
lavorando al 28% (reddito da valido), senza quindi subire perdita economica
alcuna.
In tale
contesto va segnalato che in una STF 9C_293/2007 del 20
maggio 2008, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale - con la
quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata
(anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il
reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua
usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto
guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei
redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto
l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo
parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di
salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in
attività salariata.
L’Alta Corte
ha infatti rilevato che:
"
4.5 A ragione l'Ufficio
ricorrente rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al reddito da
invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta
capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e poco
qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice,
ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo
pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza
sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale per la
valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido
e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa
parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid. 5.1.2 pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale
delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del
6 febbraio 2006, consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito
senza invalidità non è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente
guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo
pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).
4.6 Dovendo, in esito a quanto precede,
correggere di conseguenza il reddito da valida in fr. 27'800.- (50% di fr.
55'600.-), la limitazione (34.67%) e l'invalidità parziale (17.33% [50% di
34.67]) in ambito lucrativo risultano effettivamente essere quelle indicate
dall'UAI. Il tasso d'invalidità complessivo si attesta pertanto, per
arrotondamento (DTF 130 V 121), al 41%
(17.33% + 23.25%) e giustifica la riduzione, per via di revisione, a un quarto
del diritto alla rendita dell'assicurata. In tali circostanze non occorre per
contro verificare ulteriormente l'eventuale limitazione residua e l'invalidità
parziale con riferimento alla specifica attività di ufficio (sull'obbligo per
l'assicurato di ridurre il danno e sull'applicabilità, per la determinazione
del reddito da invalido, dei dati forniti dalle statistiche salariali dell'ISS
se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente
esigibile la capacità lavorativa residua cfr. DTF 126 V 75 consid.
3b pag. 76 seg. con riferimenti; 123 V 230 consid. 3c
pag. 233).”
Anche
nella STF 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del 60%
come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in
attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell’attività
salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva
quota parte, ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita
intera di invalidità.
In una
sentenza 32.2007.331 del 16 ottobre 2008 il TCA ha così concluso:
" Pertanto, il reddito da invalido stabilito
secondo i dati statistici deve essere ridotto dapprima in base alla percentuale
di esigibilità lavorativa stabilita dal medico, poi della percentuale stabilita
per tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto. È solo successivamente
(e cioè al momento del calcolo complessivo, cfr. consid. 2.21.) che si tiene
conto della quota parte relativa all’attività salariata (in casu del
50%).”
Questo
Tribunale sottolinea poi che il Tribunale federale, in una STF 9C_356/2008 del
14 novembre 2008 - concernente un’assicurata, attiva a tempo parziale come
portinaia (al 25%) e per il resto occupata come casalinga (al 75%), che era
stata considerata totalmente inabile al lavoro nella sua attività, ma ancora
abile al 50% in attività adeguate ai suoi limiti funzionali e che, in ambito
domestico, aveva delle limitazioni del 40% - ha criticato l’operato dei primi
giudici, che avevano stabilito un grado di invalidità globale dell’assicurata,
in applicazione del metodo misto di calcolo, del 40%, evidenziando come i
giudici cantonali siano incorsi in un errore di calcolo nello stabilire
l’invalidità per la parte consacrata all’attività lucrativa.
L’Alta
Corte ha infatti rilevato:
" (…)
2.2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que si l'assurée
avait été en bonne santé, elle aurait consacré 25% de son temps à l'exercice de
son activité professionnelle et le reste (75%) à l'accomplissement de ses
travaux habituels, la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité étant par
conséquent applicable au présent cas. L'autorité cantonale a fixé à 40%
l'empêchement présenté par l'assurée dans l'activité ménagère et, partant, à
30% (40% x 75%) le taux d'invalidité pour les tâches ménagères. D'après les
renseignements médicaux auxquels la juridiction cantonale avait accordé pleine
valeur probante, l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de
50% dans une activité adaptée à son handicap. Procédant à l'évaluation de
l'invalidité de l'assurée pour la part consacrée à son activité lucrative, les
premiers juges ont retenu un revenu sans invalidité de 8'806 fr., lequel
correspondait au dernier salaire effectivement réalisé par l'assurée, compte
tenu de l'évolution des salaires jusqu'en 2005. Ils ont toutefois considéré que
ce salaire était très nettement inférieur à celui, pour la même année, que
réalisaient des travailleuses non qualifiées du secteur de l'hôtellerie et de
la restauration, domaine le plus proche de celui dans lequel travaillait
l'assurée, selon eux, et parmi les plus bas du secteur des services. Ce dernier
étant de 11'064 fr. 30 au taux d'activité de 25% (cf. jugement attaqué p. 20),
la différence par rapport au salaire effectivement réalisé par l'assurée (8'806
fr.) était de 20%. La juridiction cantonale a retenu qu'il y avait lieu d'en
tenir compte pour déterminer le revenu d'invalide.
Au titre du revenu d'invalide, les juges cantonaux se sont fondés
sur le salaire statistique des femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé en 2004, soit 3'893 fr. par mois ou 46'716
fr. par an. Après l'avoir adapté à l'évolution des salaires et à l'horaire de
travail en 2005 (49'237 fr. 30), puis au taux d'activité de 25% (12'309 fr.
30), les premiers juges ont ensuite réduit ce montant de 20% pour tenir compte
de la différence du même ordre existant entre le revenu réalisé avant
l'invalidité et le salaire moyen de l'époque dans la branche considérée, soit 9'847
fr. 45 (12'309 fr. 30 - 20%). En tenant compte encore d'un abattement de 25%,
la juridiction cantonale a fixé le revenu d'invalide à 7'385 fr. 60 (9'847 fr.
45 - 25%), qu'elle a comparé au montant de 12'309 fr. 30. Elle a ainsi retenu
un taux d'invalidité dans l'activité lucrative de 40% ([12'309. 30 - 7'385. 60]
/ 12'309. 30 x 100).
3.
3.1 Comme le fait valoir à juste titre le recourant, le calcul du
taux d'invalidité précité est erroné. Il ne s'agit cependant pas d'une simple
erreur de calcul ou de report du revenu sans invalidité dans le calcul du taux
d'invalidité. La juridiction cantonale n'a pas évalué l'invalidité pour la part
consacrée à l'activité lucrative de manière conforme au droit, dès lors qu'elle
n'a pas appliqué les règles jurisprudentielles rappelées ci-avant (cf. consid.
1.3).
3.2 Pour fixer le revenu d'invalide, il y a lieu de prendre en considération
le salaire auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples
et répétitives dans le secteur privé, à savoir, durant l'année 2005, 3'893 fr.
(Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, TA1, niveau de
qualification 4, tous secteurs confondus). En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, cette valeur statistique s'applique en principe à toutes
les assurées qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle
est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent
néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces
assurées, ce salaire statistique est en effet suffisamment représentatif de ce
qu'elles seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il
recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant
pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations
fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêt I 171/04 du 1er avril 2005, publié
in: REAS 2005 p. 240). Adapté à l'évolution des salaires de 2004 à 2005 (+ 1%;
La Vie économique 10-2008 p. 95, B 10.2) ainsi qu'à l'horaire hebdomadaire de
41,6 heures valable dans les entreprises en 2005 (La Vie économique 10-2008 p.
94, B 9.2), ce montant représente un revenu de 4'089 fr. 20 par mois, soit un
revenu annuel brut de 49'070 fr. 40. Compte tenu d'une capacité résiduelle de
travail de 50% (cf. consid. 1.3) et d'un abattement de 25% en raison des
limitations fonctionnelles et de l'âge de l'assurée (cf. ATF 126 V 75), le salaire d'invalide correspond à
18'401 fr. 40, soit un montant nettement supérieur au revenu sans invalidité.
On peut se demander si c'est à juste titre que la juridiction cantonale a
retenu une réduction supplémentaire du revenu d'invalide au titre d'une
rémunération avant invalidité particulièrement défavorable. Cette question peut
toutefois rester ouverte dès lors que même s'il y avait lieu de procéder à une
réduction de 20% du revenu d'invalide (18'401 fr. 40 - 20%), on obtiendrait un
montant de 14'721 fr. 10, lequel serait toujours supérieur au revenu avant
l'invalidité. Par conséquent, l'assurée ne subit aucune invalidité sur le plan
de son activité lucrative. Son degré d'invalidité globale correspond ainsi à
celui présenté dans l'exercice de ses travaux habituels, à savoir 30% (cf.
consid. 2.2), et n'ouvre pas droit à une rente.”
Alla luce
di quanto appena esposto, il TCA ritiene che l’assicurata non presentava alcun
grado d’invalidità per la parte salariata.
Poste le
quote parti tra attività salariata (28%) e casalinga (72%) e ritenute le
limitazioni del 39.5% quale casalinga e dello 0% quale salariata, il grado
d’invalidità globale era dunque del 28.4% (28 x 0% + 72 x 39.5%).
Inferiore
alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.4.), il grado d’invalidità della
ricorrente non apriva dunque il diritto ad una rendita di invalidità.
Di
conseguenza, avendo considerato erroneamente che il grado di invalidità per la
parte salariata ammontasse al 50%, percentuale che, rapportata alla quota parte
del 28%, dava un grado di invalidità del 14% e visto che una corretta
valutazione del grado d’invalidità avrebbe condotto ad un altro risultato (0%
di invalidità per la parte salariata), sono date le premesse per una
riconsiderazione della decisione dell’11 settembre 2003 dell’Ufficio AI.
2.9. L’Ufficio AI
ha in seguito valutato se la situazione valetudinaria attuale dell’assicurata
e/o la sua evoluzione giustificava il diritto a prestazioni.
Al fine
di stabilire il diritto a prestazioni, durante la procedura di revisione
del giugno 2006, l’Ufficio AI ha chiesto un rapporto di
decorso al curante, dr. __________ (doc. 31/1-3) e ha ordinato una nuova inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 35/1-6).
Con scritto del 24 luglio
2006, il dr. __________, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di “1. glomerulosclerosi focale segmentale manifestatasi nel 1996
con sindrome nefrosica nota dal 1998; terapia immunosoppressiva con Prednisone
dal 8.10.1998 al 18.8.1999, Ciclosporina dal 22.2.1999 al 2.6.1999, sospensione
della immunosoppressione dal 6/99 fino al 1/00, ripresa della terapia con
Prednisone e Ciclosporina dal gennaio 2000 a novembre 2004, passeggera
sostituzione del Sandimmun dal 5.1.2005, ipertricosi da terapia con
Ciclosporina in stato dopo fototermoepilazione; sostituzione del Sandimmun con
il Cell-Cept (5.2005); ipertensione arteriosa reno-parenchimatosa; sindrome
nefrosica con proteinuria a 6 g/dì (5.5.2005); lieve insufficienza renale
cronica creatinina 130 μmol/l e urea 25.3 mmol/l, clearance della
creatinina misurata a 56 ml/min (5.5.2005); 2. iperlipidemia secondaria
trattata; 3. tabagismo pregresso; 4. stato dopo ripetute infezioni delle vie
urinarie: batteriemia da stafilococco capitis su infezione delle vie urinarie
(luglio 2005), infezione urinaria da pseudomonas aeruginosa (febbraio 2005),
pregresse infezioni delle vie urinarie recidivanti da giovane; 5. stato da
broncopolmonite del lobo inferiore destro a germe sconosciuto (febbraio 2005)”
(doc. 31-1).
Lo specialista ha poi
indicato che lo stato di salute dell’interessata era suscettibile di
peggioramento, osservando:
" (...)
La paziente soffre di una glomerulosclerosi focale e segmentale
che dal 1998 si è manifestata con una sindrome nefrosica molto pronunciata che
in realtà non ha mai risposto in modo soddisfacente a diversi regimi di terapia
immunosoppressiva: malgrado la somministrazione di Prednisone associato a
Ciclosporina o di Prednisone associato a Micofenolato-mofetil la proteinuria è
sempre persistita attorno a 6 g/24 ore provocando un'ipoalbuminemia marcata
(attualmente 24 g/l) e degli edemi pronunciati. È stato possibile mantenere la
proteinuria a questo livello somministrando pure Atacand 16 mg e Reniten 20 mg
al giorno. È sempre stato necessario somministrare una terapia diuretica molto
potente con Metolazone 5 mg e Torem da 20 a 50 mg. Nell'ambito della sindrome
nefrosica vi è un'importante iperlipidemia tuttora mal controllata malgrado la
somministrazione di Sortis 40 mg associato a Ezetrol 10 mg. Nel corso degli
anni si è sviluppata un'ipertensione arteriosa molto ribelle. Associando all'ACE-inibitore,
all'AT1-antagonista e alla terapia diuretica potente pure un beta-bloccante, e
temporaneamente anche l'alfa-bloccante Cardura CR 4 mg, il controllo dei valori
pressori è spesso poco soddisfacente.
Questa farmacoterapia molto complessa provoca, oltre alla
stanchezza, degli effetti collaterali. A causa dei forti diuretici la paz.
soffre spesso di crampi muscolari. I medicamenti con effetto sul tono vascolare
causano frequenti attacchi di cefalee. La paz. lamenta spesso forti
epigastralgie. La terapia immunosoppressiva facilita le infezioni e infatti la
paziente soffre spesso di infezione delle vie urinarie ed ha sofferto di una
broncopolmonite, senza poi elencare le frequenti infezioni virali. La Signora RI
1 assume già da dieci anni, di continuo Prednisone. Finora l'osteoporosi non si
è manifestata clinicamente. Soffre però di discopatie a livello lombare che nel
corso di quest'anno, per parecchi mesi, le hanno impedito di muoversi
liberamente.
La prognosi non è buona. La sindrome nefrosica ultimamente sembra
meno ben controllata. Nel frattempo si è sviluppata un'insufficienza renale con
una filtrazione glomerulare al di sotto dei 40ml/min. Non vi è alcun dubbio che
persiste un'inabilità lavorativa del 50%, che in futuro potrà anche
aumentare." (Doc. 31-3)
Nelle sue annotazioni
dell’8 agosto 2006, il dr. __________ ha osservato:
" Il
nefrologo curante conferma la IL 50% nella sua attività (1 ora al giorno come
nel 2002, per 5 giorni alla settimana) di custode in un palazzo, a tempo
parziale, come risulta anche dal rapporto DL.
Dal punto di vista clinico risulta un peggioramento della funzione
renale e della proteinuria e il curante descrive alcuni sintomi in più
(stanchezza, crampi muscolari).
La terapia antiipertensiva rimane con 4 medicamenti (dei diuretici
è descritto un dosaggio aumentato).
Per la valutazione come salariata rimane una IL 50%, confermata
dal curante, tenendo conto dell'impegno molto limitato (5 ore). Per la parte
casalinga (72%) è da rivalutare con inchiesta casalinghe, un aumento della IL
appare giustificato rispetto all'inchiesta del 2002." (Doc. 33-1)
In una comunicazione del
27 novembre 2007, il funzionario incaricato ha osservato:
" Dal
mio punto di vista l'amministrazione nel caso in questione è incorsa in un
errore.
Correttamente l'assicurata è stata considerata 28% salariata e 72%
casalinga.
La decisione dell'11 settembre 2003 non è stata in alcun modo
contestata, per cui anche al momento attuale non ravvedo motivi per cambiare la
ripartizione casalinga / salariata.
Il primo errore è stato indicare una limitazione del 50% quale
salariata, in quanto si trattava di un'incapacità lavorativa medico teorica.
Correttamente avremmo dovuto procedere con un confronto dei redditi, dal quale
probabilmente il diritto a rendita non sarebbe stato dato (al momento attuale
per un'attività al 28% consegue CHF 9'661.--. Su un tempo pieno risulterebbe
quindi un reddito di CHF 34'504.-- annui, dato sensibilmente inferiore alle
tabelle RSS).
Ma ancora più importante è il fatto che sino ad ora l'assicurata
svolge, sembra senza grosse difficoltà, l'attività di portinaia in misura del
28%. In occasione della prima inchiesta aveva indicato di avvalersi, in caso di
necessità, dell'aiuto del marito. Dal nuovo contratto di lavoro stipulato il
19.1.2004 risulta però che è l'A. che deve essere presente sul posto dalle 8.00
alle 10.00 del mattino, orari in cui il marito lavora.
Da notare inoltre che nel 2004 ha registrato unicamente 15 giorni
di assenza per malattia o infortunio, nel 2005 28 giorni e nel 2006 (fino a
fine giugno) 18 giorni.
La presenza ed il rendimento sembrano quindi essere costanti.
In sostanza, malgrado la IL del 50% attestata dai medici, per
quanto riguarda la quota parte salariata l'assicurata non ha mai presentato
incapacità al guadagno.
Quindi al momento attuale abbiamo la seguente situazione:
salariata 28% 0% 0%
casalinga 72% 40,5% 29%
grado AI 29%
Si tratta quindi di riconsiderare la decisione dell'11 settembre
2003 e sopprimere la rendita secondo i termini di legge." (Doc. 36-1)
Il dr. __________,
nelle sue annotazioni del 28 febbraio 2007, ha indicato:
"
Ho preso atto del mansionario come custode di
stabili.
Per alcune attività la IL 50% è giustificata:
Trattasi in particolare delle attività di pulizia: pulizia di scale, con
lavatura 1x/settimana, pulizia delle vetrate (nel senso che sono eseguite più
lentamente, con maggior fatica e rendimento diminuito), pulizia delle rimesse e
degli accessi.
Le attività di controllo e sorveglianza (sempre
considerando il 28%) non comportano una diminuzione della CL.
Per altre attività (prevalentemente sedentarie,
leggere) considerate per il 28% non ci sarebbe una limitazione della CL, dal
punto di vista medico teorico." (Doc. 44-1)
In un’annotazione per
l’incarto del 13 febbraio 2008, il funzionario incaricato ha osservato:
" A
complemento del rapporto del consulente IP del 7.8.2007 posso ora esprimere le
seguenti considerazioni.
Innanzitutto abbiamo ora il reddito effettivo e definitivo per
l'anno 2006 relativo alle tabelle RSS: CHF 50'277.-- (cfr. tabella allegata).
Riportando il dato alla percentuale d'attività svolta (28%),
abbiamo CHF 14'077.--. Con la riduzione del 20% operata dal consulente IP
otteniamo CHF 11'262.--.
In sostanza l'assicurata, esercitando un'attività adeguata al suo
stato di salute in misura del 28%, potrebbe conseguire CHF 11'262.--.
Considerato come negli anni prima dell'insorgenza del danno alla salute (quindi
prima del 1998) non ha mai conseguito un reddito superiore (cfr. estratto del
conto individuale), anche con i dovuti aggiornamenti, quale salariata non vi è
alcuna perdita di guadagno.
Il progetto di decisione può quindi essere confermato." (Doc.
52-1)
2.10. In sede ricorsuale,
l’assicurata ha contestato di poter essere considerata abile al lavoro al 100%
in attività adeguate, trasmettendo un referto del 12 marzo 2008 del suo medico
curante, dr. __________. In tale certificato medico, il dr. __________ ha posto
le diagnosi di “1. glomerulosclerosi focale segmentale nota dal 1994 con:
terapia immunosoppressiva con Prednisone 1998/1999, Ciclosporina A 1999,
Prednisone e micofenolato 2004/2005, Prednisone e Ciclosporina 2005/2006, Prednisone
e micofenolato dal 2006, attualmente: sindrome nefrosica molto pronunciata
(albumina sierica 22.1 g/l, proteinuria 5g/24h, edemi controllabili solo con
terapia diuretica potente: metolazone e torasemide); ipertensione arteriosa mal
controllata con terapia anti-ipertensiva quadrupla; insufficienza renale
cronica (CKD stadio 3-4) con: anemia (20.8.2007 Hb 9-0) e iperparatiroidismo
secondario; 2. iperlipidemia secondaria trattata; 3. gastrite cronica; 4.
cefalea mista di tipo emicranico e tensivo; 5. stato dopo intervento per
sindrome del tunnel carpale bilaterale; 6. stato dopo infezioni urinarie
recidivanti su: stato dopo infezione delle vie urinarie con batteriemia da
stafilococco capitis; stato dopo infezione delle vie urinarie con pseudomonas
aeruginosa; pregresse infezioni delle vie urinarie recidivanti da giovane; 7.
stato dopo Pytiriasis versicolor” (doc. G).
Il dr. __________ ha poi
indicato quanto segue:
"
(...)
Come si può capire dalla lista delle diagnosi non
sono affatto d'accordo che si possa sospendere le prestazioni dell'AI per la
paziente sopra menzionata.
La signora RI 1 soffre da 12 anni di una
glomerulosclerosi focale segmentale ribelle a tutti i tentativi di terapia
immunosoppressiva con Cortisone, Ciclosporina A, Micofenolato ed alla
combinazione di questi medicamenti.
La malattia si manifesta con una sindrome
nefrosica, una ipertensione arteriosa e con una insufficienza renale cronica
progressiva:
la sindrome nefrosica ha risposto sempre solo
parzialmente alla terapia immunosoppressiva e malgrado una terapia sintomatica
molto potente (Atacand 16 mg e Enatec 20 mg) è veramente mal controllata con
una albuminemia di 22 g/I, una proteinuria di 4-6 g/24h e una
ipercolesterolemia pronunciata (colesterolo 8.64 sotto Sortis 40 mg e Ezetrol
10 mg).
Gli edemi degli arti inferiori richiedono una
terapia diuretica potente (Metolazone 5 mg, Torasemide 20 mg), una dieta povera
di sale e la necessità di fare pause per posizionare le gambe in alto. Ad ogni
potenziamento della terapia diuretica la paziente soffre di crampi ai polpacci
e alle mani.
L'ipertensione arteriosa non è controllata sempre
in modo soddisfacente malgrado una terapia quadrupla con 5 medicamenti diversi
(Atacand 16 mg, Enatec 10 mg, Atenolol 50 mg, Metolazone 5 mg, Torasemide 20
mg).
Abbiamo inoltre dovuto constatare un continuo peggioramento
della funzione renale. L'insufficienza renale è sicuramente dovuta alla
glomerulosclerosi focale segmentale ma probabilmente pure ad una
nefroangiosclerosi ipertensiva e ad una componente prerenale medicamentosa
(ACE-inibitori, AT1-antagonisti, diuretici). La nefropatia cronica ora ha
raggiunto la stadio 4 (K-DOQI CKD) con una filtrazione glomerulare (GFR)
misurata di 22 ml/min confermata dal valore della cistatina C di 2.44 mg/L, che
corrisponde ad una GFR di 23 mi/min. Quindi con una funzione renale del 22% è
facile capire che ci avviciniamo entro un periodo non troppo lungo ad una
insufficienza renale cronica dialisi-richiedente. Infatti, quale complicazione
dell'insufficienza renale cronica (ed ev. anche a seguito della terapia
medicamentosa: micofenolato, ACE-inibitori) troviamo anche dei valori
dell'emoglobina molto ridotti (Hb 9.0-10.8 g/dl). Entro breve tempo sarà
necessario iniziare con una terapia sostitutiva con eritropoietina s/c e ferro
i.v.
Si è inoltre sviluppato un iperparatiroidismo
secondario molto pronunciato con un valore del paratormone intatto elevato a
26.2 pmol/L malgrado un'inibizione con Rocaltrol.
Probabilmente l'AI non era al corrente di questi
ultimi sviluppi e prego le persone responsabili di rivalutare la loro
decisione.
Non credo sia realistico che una paziente con una
funzione renale del 22% in continuo peggioramento e con una sindrome nefrosica
non controllabile con una albumina sierica di 22 g/L, possa eseguire un lavoro
regolare.
In effetti, nell'agosto 2007, la signora RI 1
aveva lavorato in un supermercato alla cassa, quindi in posizione seduta, con
il risultato che le estremità inferiori si sono gonfiate in un modo grottesco e
che solo con riposo e diuretici ulteriormente potenziati (che hanno causato
forti crampi) hanno potuto essere controllati.
La paziente al massimo è in grado di effettuare
lavori leggeri di custode, attività che le permette di riposarsi quando è
necessario." (Doc. G)
Il dr. __________, spec.
FMH in medicina generale, nelle sue annotazioni del 14 aprile 2008, ha osservato:
"
Assicurata da valutare:
salariata 28% (assicurata svolge tuttora attività
di custode)
casalinga 72% (inchiesta del 10.10.2006:
impedimento 40.5%.
Progetto di decisione del 11.1.2007 confermata
con decisione del 13.2.2008: soppressione di rendita (nella decisione
precedente era stata per errore ritenuta una limitazione del 50% quale
salariata senza confronto redditi).
In sede di ricorso viene presentato:
rapporto dr. __________ del 12.3.2008;
Diagnosi: glomerulosclerosi focale segmentale
con
- sindrome nefrosica molto
pronunciata
- ipertensione arteriosa
mal controllata
-
insufficienza renale cronica con anemia e iperparatiroidismo.
egli conferma che l'assicurata è in grado
unicamente di svolgere attività leggera tipo custode con possibilità di
riposarsi al bisogno.
Nel rapporto precedente il dr. __________ aveva
indicato una IL del 50% quale salariata.
Valutazione:
in considerazione del tipo di patologia e della
certificazione specialistica risulta sicuramente giustificato riconoscere un
impedimento del 50% quale salariata, ossia un rendimento ridotto per attività
adatte, ossia attività fisicamente leggere. II rendimento ridotto risulta giustificato
dalla stanchezza cronica causata da una insufficienza renale, insufficienza
accompagnata da una anemia significativa. II rendimento ridotto quale custode
probabilmente viene compensato da un impegno orario superiore." (Doc. IV/2)
Nelle annotazioni del 6
maggio 2008, il dr. __________ ha aggiunto:
" Confermo
che l'inabilità lavorativa del 50%, ossia rendimento ridotto / maggior impegno
di tempo, è applicabile anche all'attività lucrativa svolta a tempo
parziale." (Doc. IV/1)
Con certificato medico del
9 ottobre 2008, il dr. __________ ha indicato:
"
Con la presente desidero
fornire alcune informazioni supplementari riguardo la paziente sovramenzionata,
la cui rendita è attualmente in revisione.
Tra l'insufficienza renale (urea 36.6 mmolll, creatinina
301 umol/l) e l'ìpoalbuminemia nell'ambito della sindrome nefrosica (albumina sierica tra 15 e 19 g/l), la
paziente è ora in un cattivo stato generale e ha dovuto essere ricoverata.
Considerandi
II 3.10.2008 è stato effettuato l'intervento di
fistola arterio-venosa al braccio sinistro e, a breve, dovremo iniziare
l'emodialisi cronica intermittente (3x4 ore/settimana). Tentiamo di spostare
l'inizio di questo trattamento di alcune settimane finché la fistola sarà
sviluppata a sufficienza (mese di novembre). Un ulteriore peggioramento della
sintomatologia ci costringerebbe invece a posizionare un catetere venoso
centrale in modo da poter iniziare il trattamento immediatamente. Una volta
iniziata la dialisi, saremo costretti a somministrare degli NSAID (Voltaren)
per ridurre la proteinuria, che ora raggiunge i 12 g/dì.
Una paziente in emodialisi ha di sicuro
un'inabilità lavorativa del 50%: bisognerà poi giudicare lo stato generale per
vedere se questa non sia addirittura più alta."
(Doc. XIII/bis)
2.11
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.12
Sulla base delle attestazioni
del dr. __________ e richiamata la giurisprudenza in materia
di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.11.), questo Tribunale non
può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto le patologie dell’interessata
e l’influsso che le stesse hanno sulla sua capacità lavorativa residua non sono
state sufficientemente chiarite.
Nella
decisione impugnata, l’UAI ha indicato che “per quanto attiene all’aspetto
medico, il dossier è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico
regionale AI (SMR), il quale ha potuto confermare che in attività adeguate allo
stato di salute l’assicurata non presenta alcuna incapacità lavorativa” (doc.
B).
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può
ritenere corretta questa affermazione dell’UAI per i motivi qui sotto esposti.
Nel suo
rapporto medico del 24 luglio 2006 indirizzato all’UAI, il dr. __________, Capo
servizio di nefrologia, dopo avere elencato le patologie dell’interessata, ha
infatti indicato che lo stato di salute dell’interessata era “suscettibile
di peggioramento” (doc. 31-2), aggiungendo che la “prognosi non è buona”,
che la “sindrome nefrosica ultimamente sembra meno ben controllata” e
che “nel frattempo si è sviluppata un’insufficienza renale” (doc. 31-3,
il corsivo è della redattrice).
Lo stesso
medico del SMR, dr. __________, del resto, nelle sue annotazioni dell’8 agosto 2006, ha confermato che lo stato di salute
dell’interessata ha subito, nel corso del tempo, un continuo peggioramento, soprattutto
a livello della funzione renale, osservando che “dal punto di vista clinico
risulta un peggioramento della funzione renale e della proteinuria e il
curante descrive alcuni sintomi in più (stanchezza, crampi muscolari” (doc.
33-1, il corsivo è della redattrice).
Il
continuo peggioramento dello stato di salute è stato in seguito ribadito a più
riprese dal dr. __________, senza che l’UAI abbia ritenuto opportuno sottoporre
l’assicurata ad un esame peritale al fine di poter determinare con precisione
le patologie dell’interessata e l’influsso delle stesse sulla sua capacità
lavorativa residua.
Il dr. __________,
nello scritto del 12 marzo 2008 prodotto dall’assicurata unitamente al ricorso,
ha riscontrato, rispetto al passato, l’esistenza di nuove patologie o un
aggravamento di quelle già esistenti.
Rispetto
al precedente rapporto del 24 luglio 2006 - in cui aveva riscontrato, fra
l’altro, una ipertensione arteriosa reno-parenchimatosa, una sindrome nefrosica
e una lieve insufficienza renale (cfr. doc. 31-1), ritenendo che lo
stato di salute era suscettibile di peggioramento (doc. 31-2) - lo
specialista ha infatti evidenziato che “attualmente” l’assicurata è affetta da
una sindrome nefrosica molto pronunciata, da una ipertensione arteriosa
mal controllata, da una insufficienza renale cronica con l’aggiunta di un
iperparatiroidismo secondario (doc. G, il corsivo è della redattrice).
Il dr. __________
ha sottolineato che l’assicurata soffre da 12 anni di una glomerulosclerosi
focale segmentale ribelle a tutti i tentativi di terapia, che si manifesta con
“una sindrome nefrosica, una ipertensione arteriosa e una insufficienza renala
cronica progressiva”.
Lo
specialista ha spiegato che malgrado una terapia sintomatica molto potente, la
sindrome nefrosica “è veramente mal controllata” e che si è dovuto constatare “un
continuo peggioramento della funzionale renale”. Il dr. __________ ha
sottolineato che “con una funzione renale del 22% è facile capire che ci
avviciniamo entro un periodo non troppo lungo ad una insufficienza renale
cronica dialisi-richiedente” (doc. G, il corsivo è della redattrice).
Il dr. __________
ha pure aggiunto che “si è inoltre sviluppato un iperparatiroidismo
secondario molto pronunciato” (doc. G, il corsivo è della redattrice).
Lo
specialista ha quindi concluso il suo scritto rilevando che “probabilmente l’AI
non era al corrente di questi ultimi sviluppi e prego le persone
responsabili di rivalutare la loro decisione” (doc. G, il corsivo è
della redattrice).
La
previsione poi di una ulteriore progressione del peggioramento della funzione
renale, che avrebbe portato alla necessità di una emodialisi, è poi stata
confermata dal dr. __________ nel suo scritto del 9 ottobre 2008 (doc.
XIII/bis).
In tale
referto, infatti, lo specialista ha indicato che a causa del suo cattivo stato
generale l’assicurata ha dovuto essere ricoverata e, in data 3 ottobre 2008, ha subito un intervento di fistola
arterio-venosa al braccio sinistro e “a breve, dovremo iniziare l’emodialisi
cronica intermittente (3x4 ore/settimana)”. Il dr. __________ ha aggiunto
che in caso di “ulteriore peggioramento della sintomatologia”,
occorrerebbe posizionare un catetere centrale, in modo da potere iniziare
immediatamente il trattamento (doc. XIII/bis, il corsivo è della redattrice).
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali
valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 13 febbraio 2008 – quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR
2003.
IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, i referti del dr. __________ del 12 marzo 2008
(doc. G) e del 9 ottobre 2008 (doc. XIII/bis) sono successivi alla decisione
impugnata.
Essi
vanno tuttavia presi in considerazione, dato che il referto del 12 marzo 2008 si
riferisce all’evoluzione delle patologie dell’interessata negli ultimi anni
(doc. G) e, quello del 9 ottobre 2008, non fa che confermare il continuo
peggioramento dello stato di salute dell’interessata.
Pertanto,
potendo questi referti permettere di accertare lo stato di salute
dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tali rapporti sono
rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in
evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la
decisione del 13 febbraio
2008.
(cfr.
STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
Da questi
referti del curante emerge quindi in maniera chiara che lo stato di salute
dell’assicurata ha subito, nel corso del tempo, un progressivo continuo
peggioramento.
In assenza tuttavia di una
esplicita indicazione in tal senso da parte del curante, non è dato sapere se
il peggioramento della sindrome nefrosica e della insufficienza renale cronica
dell’interessata, messo in evidenza nel referto del 12 marzo 2008 (cfr. doc.
G), sia intervenuto già prima dell’emissione della decisione impugnata oppure
no.
Alla luce
del continuo aggravarsi della funzione renale - iniziata con l’insorgenza di
un’insufficienza renale già nel 2006, come indicato dal dr. __________ nello
scritto del 24 luglio 2006 (cfr. doc. 31-3) e che ha portato ad una sindrome
nefrosica molto pronunciata e ad un’insufficienza renale cronica progressiva
nel marzo del 2008 (doc. G) - questo Tribunale non può escludere che il
peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata sia avvenuto ancora
prima del 13 febbraio 2008.
Inoltre,
dagli scritti dello specialista curante non è dato sapere se l’assicurata
conservi una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, come ritenuto
dal dr. __________ del SMR, oppure una incapacità lavorativa maggiore.
Nelle sue annotazioni del
14.
aprile 2008, il dr. __________ del SMR ha indicato che “in considerazione
del tipo di patologia e della certificazione specialistica risulta sicuramente
giustificato riconoscere un impedimento del 50% quale salariata” (doc. IV/2).
Il TCA
rileva, tuttavia, come il dr. __________, nel suo rapporto medico del 24 luglio
2006, aveva indicato una incapacità lavorativa residua dell’assicurata del 50%,
aggiungendo che tale percentuale “in futuro potrà anche aumentare” (doc.
31-3, il corsivo è della redattrice).
In
seguito, nel suo scritto del 12 marzo 2008, il dr. __________, dopo avere
illustrato il peggioramento dello stato di salute subito dall’interessata, non
ha indicato in che percentuale la stessa possa essere ritenuta ancora abile al
lavoro in un’attività adatta. Lo specialista ha solo rilevato che non è
“realistico che una paziente con una funzione renale del 22% in continuo
peggioramento e con una sindrome nefrosica non controllabile (…) possa eseguire
un lavoro regolare. In effetti nell’agosto 2007, la signora RI 1 aveva lavorato
in un supermercato alla cassa, quindi in posizione seduta, con il risultato che
le estremità inferiori si sono gonfiate in un modo grottesco e che solo con
riposo e diuretici ulteriormente potenziati (che hanno causato forti crampi)
hanno potuto essere controllati. La paziente al massimo è in grado di
effettuare lavori leggeri di custode, attività che le permette di riposarsi
quando è necessario” (doc. G, il corsivo è della redattrice).
In
seguito, nel suo scritto del 9 ottobre 2008, il dr. __________ ha ribadito che
una persona in emodialisi ha di sicuro una inabilità lavorativa del 50%, ma
che occorre poi giudicare anche il suo stato generale per stabilire se tale
percentuale non sia addirittura superiore (doc. XIII/bis, il corsivo è
della redattrice).
In simili
condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad
ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato
valetudinario dell’assicurata, dal punto di vista nefrologico, giustifichi una
capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, come stabilito dal dr. __________
del SMR (peraltro non specialista in materia, cfr. sul tema della specializzazione
dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31
agosto 2007).
Secondo
la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il
principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti,
se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale
onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di
porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o
per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto,
nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da
una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare
una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare
generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,
ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente
accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI affinché
faccia allestire al più presto una perizia specialistica al fine di chiarire
sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità
lavorativa della ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
Fermo restando infatti che, a ragione, l’UAI ha
concluso che l’interessata non avrebbe avuto diritto ad un quarto di rendita di
invalidità a partire dal 1° marzo 2001 (cfr. consid. 2.8.), il TCA non può, in
mancanza di sufficienti elementi medici per valutare il suo grado di invalidità,
stabilire se a partire dal 1° aprile 2008 (momento a partire dal quale, secondo
la decisione impugnata, verrebbe soppresso il diritto alla rendita),
l’interessata avrebbe ugualmente diritto ad una rendita, alla luce dell’intervenuto
peggioramento delle sue condizioni di salute.
La
richiesta di espletamento di eventuali ulteriori accertamenti medici formulata
dalla patrocinatrice dell’interessata (cfr. Doc. I) è quindi superata dal
rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti di natura medica.
2.13
Con il
ricorso l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. Doc. I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
2.14
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 13 febbraio 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.12..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’UAI
dovrà inoltre versare all’assicurata l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio del 17 marzo 2008.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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