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Decisione

32.2008.49

In sede di revisione,UAI,procedendo ad una riconsiderazione,ha soppresso il diritto ad 1/4 di rendita,in applicazione del metodo misto.Decisione iniziale era manifestamente errata,ma mancano sufficien

12 febbraio 2009Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52;

STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella

causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I

133/04, consid. 1.2).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3

maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi

citati).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei

fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di

principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.

4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato

(DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò è

segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità

in violazione del principio della priorità della riformazione professionale

sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere

d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare

ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA I 790/01

del 13 agosto 2003, consid. 3).

In una

sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato

manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva

riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che,

nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa

del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)

vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie

sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere

l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di

cambiare orientamento professionale, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare

se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività

sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa

residua.

Anche

nella sentenza I 302/04 28 marzo 2006 il TFA ha ritenuto come errore manifesto

l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente inabile al

lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una

rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era

stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere

alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.

Giusta

l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa

in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione (lett. a).

Essa può

però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione

determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una

prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di

informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

L’art.

88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica

del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione)

(Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 263;

Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

2003, pag. 95).

Condizione

necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante

una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La

riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene

quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro

futuro, eccezion fatta per

i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual

caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF

110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure

stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va

stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111

V 197).

2.4. L’art. 4

cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA prevede che con

invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di

rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi

un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi

che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di

guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza

del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il

raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta

Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo

all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà

pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

"

Per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende

ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in

vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003) secondo cui:

"

Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la

parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e

poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei

due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore

sino al 31 dicembre 2003):

"

Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i

principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

La

giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata nella sentenza I

156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Essa è

stata ribadita nella STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007, nella STF I 126/07 del

6 agosto 2007 (DTF 133 V 504) e 9C_536/2008 del 14 novembre 2008.

2.7. L’insorgente sostiene che non

sono dati i presupposti per procedere ad una riconsiderazione della fattispecie

poiché il suo stato di salute non è migliorato e ritenuto che ella è da

considerare ancora inabile al lavoro al 50% nella sua attività di custode e in

qualsiasi altra attività.

Da parte sua, l’UAI

ritiene che con la decisione dell’11 settembre 2003, in realtà, non è stata esperita una completa e corretta valutazione e quantificazione della

capacità lucrativa dell’assicurata, non essendo stato effettuato alcun confronto

dei redditi da valido e da invalido.

L’UAI ha infatti indicato

di avere erroneamente considerato un grado di invalidità del 50% nell’attività

salariata, dato che l’assicurata presentava un’incapacità lavorativa

medico-teorica del 50%, senza tuttavia procedere ad un confronto dei redditi.

Il TCA constata a questo

proposito che nel rapporto medico del 25 aprile 2002 all’attenzione dell’UAI,

il dr. __________, Capo servizio del Servizio di Nefrologia presso l’Ospedale

regionale di __________, poste le diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di “glomerulosclerosi focale e segmentale con sindrome nefrosica con

edemi molto pronunciati; ipertensione arteriosa, quadrupla terapia

antiipertensiva; terapia immunosoppressiva (dal 8.10.1998 con Prednisone

alto-dosato e dal 17.2.2000 con Ciclosporina e Prednisone)”, ha considerato

l’assicurata inabile al lavoro al 50% dall’8 ottobre 1998, con uno stato di

salute suscettibile di peggioramento (doc. 11-1). Il dr. __________ ha indicato

che “con questa anamnesi la paziente ha sicuramente un altissimo rischio di

sviluppare una arteriopatia generalizzata alla quale contribuisce anche

l’iperlipidemia mal controllata. L’obesità è diminuita in seguito agli sforzi

della paziente nell’assumere una dieta ipocalorica. Non vi è dubbio che la paziente

sia limitata sia nella sua attività di casalinga e madre di due figli (non può

fare i lavori pesanti in casa) che nella sua attività di portinaia (non lavori

pesanti, non pulizie pesanti). L’inabilità lavorativa corrisponde quindi, dal

punto di vista medico, al 50%” (doc. 11-4).

Nelle sue annotazioni del

5 novembre 2002, il dr. __________ del SMR, medico generico (sul

diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,

cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"

Diagnosi:

- Glomerulosclerosi focale-segmentale con: - Sindrome nefrosica

(edemi importanti).

- (Funzione renale solo lievemente ridotta).

- Ipertensione arteriosa grave (4 medicamenti

in terapia).

- Attualmente terapia immunosoppressiva con Ciclosporina e Prednisone

a basso dosaggio, 7,5 mg).

Lo specialista neurologo indica IL 50% sia come

casalinga che come salariata (portinaia 14%).

È indicata inchiesta a domicilio

(Valutando anche indicazioni del dr. __________)." (Doc. 18-1)

Dopo l’effettuazione

dell’inchiesta economica per persone che si occupano dell’economia domestica,

nello scritto del 2 giugno 2003, il funzionario incaricato, rivolgendosi al

medico SMR, ha indicato:

" Vedi

precedenti proposte del 18.10.2002 e 05.11.2002.

L'inchiesta casalinga comporta un grado AI del 28.4%.

Dal lato salariata è quindi giustificato IL 50%? Se no sono

necessari ulteriori accertamenti medici?

Se sì:

Salariata 28% 50% = 14

%

Casalinga 72% 39.5% = 28.4

%

42.4

%

MLD 08.10.1998.

Quarto di rendita - 42% - dal 01.10.1999.

Domanda tardiva - inizio versamento 01.03.2001 (art. 48 cpv. 2

LAI).

Nessuna compensazione.

Revisione 01.06.2006." (Doc. 21-1)

Il dr. __________ del SMR,

nelle sue annotazioni del 4 giugno 2003, ha risposto di essere d’accordo con la

proposta formulata dal funzionario incaricato nello scritto del 2 giugno 2003

(doc. 22-1).

2.8. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, a ragione, l’Ufficio

AI ha stabilito che la decisione dell’11 settembre 2003 (doc. 25), con la quale aveva riconosciuto all’assicurata il diritto

ad un quarto di rendita dal 1° marzo 2001, era manifestamente errata ai sensi

dell’art. 53 cpv. 2 LPGA e della giurisprudenza federale sviluppata al riguardo

(cfr. consid. 2.3.).

In

quell'occasione giustamente l’UAI ha calcolato il grado di invalidità

dell’assicurata, attiva al 28% come custode e al 72% in qualità di casalinga,

applicando il metodo misto (circostanza incontestata).

L’amministrazione,

dopo avere effettuato correttamente il calcolo del grado di invalidità per quanto

concerne la parte casalinga - ritenendo una percentuale di impedimenti del

39.5%, conformemente a quanto stabilito dall’assistente sociale nel rapporto

dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

redatto il 24 aprile 2003 (doc. 20/17), che, rapportata alla quota parte del

72%, dava un grado di invalidità, nella parte casalinga, del 28.4% (ciò che del

resto non è contestato) - è tuttavia incorsa in un errore di calcolo del grado

di invalidità dell’assicurata, con riferimento all’attività salariata.

L’UAI, infatti,

sulla base delle indicazioni fornite dal medico curante dell’interessata, dr. __________

(cfr. doc. 11-1), ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% nella

sua precedente attività.

Sulla

base di questa indicazione, condivisa dal medico del SMR, dr. __________, la

funzionaria incaricata ha ritenuto che il grado di incapacità lavorativa

medico-teorica del 50% corrispondesse al grado di incapacità lucrativa. Essa ha

quindi rapportato la percentuale del 50% alla quota parte salariata del 28%,

per un grado di invalidità, nella parte relativa all’attività salariata del

14%, che, aggiunto a quello del 28.4% nella parte riservata alle mansioni casalinghe,

portava ad un grado di invalidità globale del 42.4% (cfr. doc. 21-1).

Tale modo

di procedere, con riferimento alla fissazione del grado di invalidità per la

parte salariata, è errato, in quanto non rispettoso delle regole

giurisprudenziali sopra esposte (cfr. consid. 2.6.).

Per

quanto riguarda l’attività di salariata, appurato che la ricorrente era abile

al lavoro nella misura del 50% nella sua precedente occupazione di custode,

questa Corte ritiene che, continuando a svolgere la sua precedente attività, ella

potesse sfruttare pienamente la propria residua capacità lavorativa del 50%,

visto che prima dell’insorgere del danno alla salute ella lavorava già quale

custode nella misura minore del 28%. Infatti, lavorando al 50% nella sua

precedente attività di custode ella avrebbe potuto conseguire un salario

superiore (reddito da invalido) a quanto guadagnato prima del danno alla salute

lavorando al 28% (reddito da valido), senza quindi subire perdita economica

alcuna.

In tale

contesto va segnalato che in una STF 9C_293/2007 del 20

maggio 2008, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale - con la

quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata

(anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il

reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua

usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto

guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei

redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto

l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo

parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di

salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in

attività salariata.

L’Alta Corte

ha infatti rilevato che:

"

4.5 A ragione l'Ufficio

ricorrente rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al reddito da

invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta

capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e poco

qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice,

ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo

pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza

sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale per la

valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido

e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa

parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid. 5.1.2 pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del

6 febbraio 2006, consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito

senza invalidità non è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente

guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo

pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).

4.6 Dovendo, in esito a quanto precede,

correggere di conseguenza il reddito da valida in fr. 27'800.- (50% di fr.

55'600.-), la limitazione (34.67%) e l'invalidità parziale (17.33% [50% di

34.67]) in ambito lucrativo risultano effettivamente essere quelle indicate

dall'UAI. Il tasso d'invalidità complessivo si attesta pertanto, per

arrotondamento (DTF 130 V 121), al 41%

(17.33% + 23.25%) e giustifica la riduzione, per via di revisione, a un quarto

del diritto alla rendita dell'assicurata. In tali circostanze non occorre per

contro verificare ulteriormente l'eventuale limitazione residua e l'invalidità

parziale con riferimento alla specifica attività di ufficio (sull'obbligo per

l'assicurato di ridurre il danno e sull'applicabilità, per la determinazione

del reddito da invalido, dei dati forniti dalle statistiche salariali dell'ISS

se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente

esigibile la capacità lavorativa residua cfr. DTF 126 V 75 consid.

3b pag. 76 seg. con riferimenti; 123 V 230 consid. 3c

pag. 233).”

Anche

nella STF 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del 60%

come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in

attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell’attività

salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva

quota parte, ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita

intera di invalidità.

In una

sentenza 32.2007.331 del 16 ottobre 2008 il TCA ha così concluso:

" Pertanto, il reddito da invalido stabilito

secondo i dati statistici deve essere ridotto dapprima in base alla percentuale

di esigibilità lavorativa stabilita dal medico, poi della percentuale stabilita

per tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto. È solo successivamente

(e cioè al momento del calcolo complessivo, cfr. consid. 2.21.) che si tiene

conto della quota parte relativa all’attività salariata (in casu del

50%).”

Questo

Tribunale sottolinea poi che il Tribunale federale, in una STF 9C_356/2008 del

14 novembre 2008 - concernente un’assicurata, attiva a tempo parziale come

portinaia (al 25%) e per il resto occupata come casalinga (al 75%), che era

stata considerata totalmente inabile al lavoro nella sua attività, ma ancora

abile al 50% in attività adeguate ai suoi limiti funzionali e che, in ambito

domestico, aveva delle limitazioni del 40% - ha criticato l’operato dei primi

giudici, che avevano stabilito un grado di invalidità globale dell’assicurata,

in applicazione del metodo misto di calcolo, del 40%, evidenziando come i

giudici cantonali siano incorsi in un errore di calcolo nello stabilire

l’invalidità per la parte consacrata all’attività lucrativa.

L’Alta

Corte ha infatti rilevato:

" (…)

2.2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que si l'assurée

avait été en bonne santé, elle aurait consacré 25% de son temps à l'exercice de

son activité professionnelle et le reste (75%) à l'accomplissement de ses

travaux habituels, la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité étant par

conséquent applicable au présent cas. L'autorité cantonale a fixé à 40%

l'empêchement présenté par l'assurée dans l'activité ménagère et, partant, à

30% (40% x 75%) le taux d'invalidité pour les tâches ménagères. D'après les

renseignements médicaux auxquels la juridiction cantonale avait accordé pleine

valeur probante, l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de

50% dans une activité adaptée à son handicap. Procédant à l'évaluation de

l'invalidité de l'assurée pour la part consacrée à son activité lucrative, les

premiers juges ont retenu un revenu sans invalidité de 8'806 fr., lequel

correspondait au dernier salaire effectivement réalisé par l'assurée, compte

tenu de l'évolution des salaires jusqu'en 2005. Ils ont toutefois considéré que

ce salaire était très nettement inférieur à celui, pour la même année, que

réalisaient des travailleuses non qualifiées du secteur de l'hôtellerie et de

la restauration, domaine le plus proche de celui dans lequel travaillait

l'assurée, selon eux, et parmi les plus bas du secteur des services. Ce dernier

étant de 11'064 fr. 30 au taux d'activité de 25% (cf. jugement attaqué p. 20),

la différence par rapport au salaire effectivement réalisé par l'assurée (8'806

fr.) était de 20%. La juridiction cantonale a retenu qu'il y avait lieu d'en

tenir compte pour déterminer le revenu d'invalide.

Au titre du revenu d'invalide, les juges cantonaux se sont fondés

sur le salaire statistique des femmes effectuant des activités simples et

répétitives dans le secteur privé en 2004, soit 3'893 fr. par mois ou 46'716

fr. par an. Après l'avoir adapté à l'évolution des salaires et à l'horaire de

travail en 2005 (49'237 fr. 30), puis au taux d'activité de 25% (12'309 fr.

30), les premiers juges ont ensuite réduit ce montant de 20% pour tenir compte

de la différence du même ordre existant entre le revenu réalisé avant

l'invalidité et le salaire moyen de l'époque dans la branche considérée, soit 9'847

fr. 45 (12'309 fr. 30 - 20%). En tenant compte encore d'un abattement de 25%,

la juridiction cantonale a fixé le revenu d'invalide à 7'385 fr. 60 (9'847 fr.

45 - 25%), qu'elle a comparé au montant de 12'309 fr. 30. Elle a ainsi retenu

un taux d'invalidité dans l'activité lucrative de 40% ([12'309. 30 - 7'385. 60]

/ 12'309. 30 x 100).

3.

3.1 Comme le fait valoir à juste titre le recourant, le calcul du

taux d'invalidité précité est erroné. Il ne s'agit cependant pas d'une simple

erreur de calcul ou de report du revenu sans invalidité dans le calcul du taux

d'invalidité. La juridiction cantonale n'a pas évalué l'invalidité pour la part

consacrée à l'activité lucrative de manière conforme au droit, dès lors qu'elle

n'a pas appliqué les règles jurisprudentielles rappelées ci-avant (cf. consid.

1.3).

3.2 Pour fixer le revenu d'invalide, il y a lieu de prendre en considération

le salaire auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples

et répétitives dans le secteur privé, à savoir, durant l'année 2005, 3'893 fr.

(Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, TA1, niveau de

qualification 4, tous secteurs confondus). En l'absence d'un revenu

effectivement réalisé, cette valeur statistique s'applique en principe à toutes

les assurées qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle

est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent

néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces

assurées, ce salaire statistique est en effet suffisamment représentatif de ce

qu'elles seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il

recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant

pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations

fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêt I 171/04 du 1er avril 2005, publié

in: REAS 2005 p. 240). Adapté à l'évolution des salaires de 2004 à 2005 (+ 1%;

La Vie économique 10-2008 p. 95, B 10.2) ainsi qu'à l'horaire hebdomadaire de

41,6 heures valable dans les entreprises en 2005 (La Vie économique 10-2008 p.

94, B 9.2), ce montant représente un revenu de 4'089 fr. 20 par mois, soit un

revenu annuel brut de 49'070 fr. 40. Compte tenu d'une capacité résiduelle de

travail de 50% (cf. consid. 1.3) et d'un abattement de 25% en raison des

limitations fonctionnelles et de l'âge de l'assurée (cf. ATF 126 V 75), le salaire d'invalide correspond à

18'401 fr. 40, soit un montant nettement supérieur au revenu sans invalidité.

On peut se demander si c'est à juste titre que la juridiction cantonale a

retenu une réduction supplémentaire du revenu d'invalide au titre d'une

rémunération avant invalidité particulièrement défavorable. Cette question peut

toutefois rester ouverte dès lors que même s'il y avait lieu de procéder à une

réduction de 20% du revenu d'invalide (18'401 fr. 40 - 20%), on obtiendrait un

montant de 14'721 fr. 10, lequel serait toujours supérieur au revenu avant

l'invalidité. Par conséquent, l'assurée ne subit aucune invalidité sur le plan

de son activité lucrative. Son degré d'invalidité globale correspond ainsi à

celui présenté dans l'exercice de ses travaux habituels, à savoir 30% (cf.

consid. 2.2), et n'ouvre pas droit à une rente.”

Alla luce

di quanto appena esposto, il TCA ritiene che l’assicurata non presentava alcun

grado d’invalidità per la parte salariata.

Poste le

quote parti tra attività salariata (28%) e casalinga (72%) e ritenute le

limitazioni del 39.5% quale casalinga e dello 0% quale salariata, il grado

d’invalidità globale era dunque del 28.4% (28 x 0% + 72 x 39.5%).

Inferiore

alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.4.), il grado d’invalidità della

ricorrente non apriva dunque il diritto ad una rendita di invalidità.

Di

conseguenza, avendo considerato erroneamente che il grado di invalidità per la

parte salariata ammontasse al 50%, percentuale che, rapportata alla quota parte

del 28%, dava un grado di invalidità del 14% e visto che una corretta

valutazione del grado d’invalidità avrebbe condotto ad un altro risultato (0%

di invalidità per la parte salariata), sono date le premesse per una

riconsiderazione della decisione dell’11 settembre 2003 dell’Ufficio AI.

2.9. L’Ufficio AI

ha in seguito valutato se la situazione valetudinaria attuale dell’assicurata

e/o la sua evoluzione giustificava il diritto a prestazioni.

Al fine

di stabilire il diritto a prestazioni, durante la procedura di revisione

del giugno 2006, l’Ufficio AI ha chiesto un rapporto di

decorso al curante, dr. __________ (doc. 31/1-3) e ha ordinato una nuova inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 35/1-6).

Con scritto del 24 luglio

2006, il dr. __________, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di “1. glomerulosclerosi focale segmentale manifestatasi nel 1996

con sindrome nefrosica nota dal 1998; terapia immunosoppressiva con Prednisone

dal 8.10.1998 al 18.8.1999, Ciclosporina dal 22.2.1999 al 2.6.1999, sospensione

della immunosoppressione dal 6/99 fino al 1/00, ripresa della terapia con

Prednisone e Ciclosporina dal gennaio 2000 a novembre 2004, passeggera

sostituzione del Sandimmun dal 5.1.2005, ipertricosi da terapia con

Ciclosporina in stato dopo fototermoepilazione; sostituzione del Sandimmun con

il Cell-Cept (5.2005); ipertensione arteriosa reno-parenchimatosa; sindrome

nefrosica con proteinuria a 6 g/dì (5.5.2005); lieve insufficienza renale

cronica creatinina 130 μmol/l e urea 25.3 mmol/l, clearance della

creatinina misurata a 56 ml/min (5.5.2005); 2. iperlipidemia secondaria

trattata; 3. tabagismo pregresso; 4. stato dopo ripetute infezioni delle vie

urinarie: batteriemia da stafilococco capitis su infezione delle vie urinarie

(luglio 2005), infezione urinaria da pseudomonas aeruginosa (febbraio 2005),

pregresse infezioni delle vie urinarie recidivanti da giovane; 5. stato da

broncopolmonite del lobo inferiore destro a germe sconosciuto (febbraio 2005)”

(doc. 31-1).

Lo specialista ha poi

indicato che lo stato di salute dell’interessata era suscettibile di

peggioramento, osservando:

" (...)

La paziente soffre di una glomerulosclerosi focale e segmentale

che dal 1998 si è manifestata con una sindrome nefrosica molto pronunciata che

in realtà non ha mai risposto in modo soddisfacente a diversi regimi di terapia

immunosoppressiva: malgrado la somministrazione di Prednisone associato a

Ciclosporina o di Prednisone associato a Micofenolato-mofetil la proteinuria è

sempre persistita attorno a 6 g/24 ore provocando un'ipoalbuminemia marcata

(attualmente 24 g/l) e degli edemi pronunciati. È stato possibile mantenere la

proteinuria a questo livello somministrando pure Atacand 16 mg e Reniten 20 mg

al giorno. È sempre stato necessario somministrare una terapia diuretica molto

potente con Metolazone 5 mg e Torem da 20 a 50 mg. Nell'ambito della sindrome

nefrosica vi è un'importante iperlipidemia tuttora mal controllata malgrado la

somministrazione di Sortis 40 mg associato a Ezetrol 10 mg. Nel corso degli

anni si è sviluppata un'ipertensione arteriosa molto ribelle. Associando all'ACE-inibitore,

all'AT1-antagonista e alla terapia diuretica potente pure un beta-bloccante, e

temporaneamente anche l'alfa-bloccante Cardura CR 4 mg, il controllo dei valori

pressori è spesso poco soddisfacente.

Questa farmacoterapia molto complessa provoca, oltre alla

stanchezza, degli effetti collaterali. A causa dei forti diuretici la paz.

soffre spesso di crampi muscolari. I medicamenti con effetto sul tono vascolare

causano frequenti attacchi di cefalee. La paz. lamenta spesso forti

epigastralgie. La terapia immunosoppressiva facilita le infezioni e infatti la

paziente soffre spesso di infezione delle vie urinarie ed ha sofferto di una

broncopolmonite, senza poi elencare le frequenti infezioni virali. La Signora RI

1 assume già da dieci anni, di continuo Prednisone. Finora l'osteoporosi non si

è manifestata clinicamente. Soffre però di discopatie a livello lombare che nel

corso di quest'anno, per parecchi mesi, le hanno impedito di muoversi

liberamente.

La prognosi non è buona. La sindrome nefrosica ultimamente sembra

meno ben controllata. Nel frattempo si è sviluppata un'insufficienza renale con

una filtrazione glomerulare al di sotto dei 40ml/min. Non vi è alcun dubbio che

persiste un'inabilità lavorativa del 50%, che in futuro potrà anche

aumentare." (Doc. 31-3)

Nelle sue annotazioni

dell’8 agosto 2006, il dr. __________ ha osservato:

" Il

nefrologo curante conferma la IL 50% nella sua attività (1 ora al giorno come

nel 2002, per 5 giorni alla settimana) di custode in un palazzo, a tempo

parziale, come risulta anche dal rapporto DL.

Dal punto di vista clinico risulta un peggioramento della funzione

renale e della proteinuria e il curante descrive alcuni sintomi in più

(stanchezza, crampi muscolari).

La terapia antiipertensiva rimane con 4 medicamenti (dei diuretici

è descritto un dosaggio aumentato).

Per la valutazione come salariata rimane una IL 50%, confermata

dal curante, tenendo conto dell'impegno molto limitato (5 ore). Per la parte

casalinga (72%) è da rivalutare con inchiesta casalinghe, un aumento della IL

appare giustificato rispetto all'inchiesta del 2002." (Doc. 33-1)

In una comunicazione del

27 novembre 2007, il funzionario incaricato ha osservato:

" Dal

mio punto di vista l'amministrazione nel caso in questione è incorsa in un

errore.

Correttamente l'assicurata è stata considerata 28% salariata e 72%

casalinga.

La decisione dell'11 settembre 2003 non è stata in alcun modo

contestata, per cui anche al momento attuale non ravvedo motivi per cambiare la

ripartizione casalinga / salariata.

Il primo errore è stato indicare una limitazione del 50% quale

salariata, in quanto si trattava di un'incapacità lavorativa medico teorica.

Correttamente avremmo dovuto procedere con un confronto dei redditi, dal quale

probabilmente il diritto a rendita non sarebbe stato dato (al momento attuale

per un'attività al 28% consegue CHF 9'661.--. Su un tempo pieno risulterebbe

quindi un reddito di CHF 34'504.-- annui, dato sensibilmente inferiore alle

tabelle RSS).

Ma ancora più importante è il fatto che sino ad ora l'assicurata

svolge, sembra senza grosse difficoltà, l'attività di portinaia in misura del

28%. In occasione della prima inchiesta aveva indicato di avvalersi, in caso di

necessità, dell'aiuto del marito. Dal nuovo contratto di lavoro stipulato il

19.1.2004 risulta però che è l'A. che deve essere presente sul posto dalle 8.00

alle 10.00 del mattino, orari in cui il marito lavora.

Da notare inoltre che nel 2004 ha registrato unicamente 15 giorni

di assenza per malattia o infortunio, nel 2005 28 giorni e nel 2006 (fino a

fine giugno) 18 giorni.

La presenza ed il rendimento sembrano quindi essere costanti.

In sostanza, malgrado la IL del 50% attestata dai medici, per

quanto riguarda la quota parte salariata l'assicurata non ha mai presentato

incapacità al guadagno.

Quindi al momento attuale abbiamo la seguente situazione:

salariata 28% 0% 0%

casalinga 72% 40,5% 29%

grado AI 29%

Si tratta quindi di riconsiderare la decisione dell'11 settembre

2003 e sopprimere la rendita secondo i termini di legge." (Doc. 36-1)

Il dr. __________,

nelle sue annotazioni del 28 febbraio 2007, ha indicato:

"

Ho preso atto del mansionario come custode di

stabili.

Per alcune attività la IL 50% è giustificata:

Trattasi in particolare delle attività di pulizia: pulizia di scale, con

lavatura 1x/settimana, pulizia delle vetrate (nel senso che sono eseguite più

lentamente, con maggior fatica e rendimento diminuito), pulizia delle rimesse e

degli accessi.

Le attività di controllo e sorveglianza (sempre

considerando il 28%) non comportano una diminuzione della CL.

Per altre attività (prevalentemente sedentarie,

leggere) considerate per il 28% non ci sarebbe una limitazione della CL, dal

punto di vista medico teorico." (Doc. 44-1)

In un’annotazione per

l’incarto del 13 febbraio 2008, il funzionario incaricato ha osservato:

" A

complemento del rapporto del consulente IP del 7.8.2007 posso ora esprimere le

seguenti considerazioni.

Innanzitutto abbiamo ora il reddito effettivo e definitivo per

l'anno 2006 relativo alle tabelle RSS: CHF 50'277.-- (cfr. tabella allegata).

Riportando il dato alla percentuale d'attività svolta (28%),

abbiamo CHF 14'077.--. Con la riduzione del 20% operata dal consulente IP

otteniamo CHF 11'262.--.

In sostanza l'assicurata, esercitando un'attività adeguata al suo

stato di salute in misura del 28%, potrebbe conseguire CHF 11'262.--.

Considerato come negli anni prima dell'insorgenza del danno alla salute (quindi

prima del 1998) non ha mai conseguito un reddito superiore (cfr. estratto del

conto individuale), anche con i dovuti aggiornamenti, quale salariata non vi è

alcuna perdita di guadagno.

Il progetto di decisione può quindi essere confermato." (Doc.

52-1)

2.10. In sede ricorsuale,

l’assicurata ha contestato di poter essere considerata abile al lavoro al 100%

in attività adeguate, trasmettendo un referto del 12 marzo 2008 del suo medico

curante, dr. __________. In tale certificato medico, il dr. __________ ha posto

le diagnosi di “1. glomerulosclerosi focale segmentale nota dal 1994 con:

terapia immunosoppressiva con Prednisone 1998/1999, Ciclosporina A 1999,

Prednisone e micofenolato 2004/2005, Prednisone e Ciclosporina 2005/2006, Prednisone

e micofenolato dal 2006, attualmente: sindrome nefrosica molto pronunciata

(albumina sierica 22.1 g/l, proteinuria 5g/24h, edemi controllabili solo con

terapia diuretica potente: metolazone e torasemide); ipertensione arteriosa mal

controllata con terapia anti-ipertensiva quadrupla; insufficienza renale

cronica (CKD stadio 3-4) con: anemia (20.8.2007 Hb 9-0) e iperparatiroidismo

secondario; 2. iperlipidemia secondaria trattata; 3. gastrite cronica; 4.

cefalea mista di tipo emicranico e tensivo; 5. stato dopo intervento per

sindrome del tunnel carpale bilaterale; 6. stato dopo infezioni urinarie

recidivanti su: stato dopo infezione delle vie urinarie con batteriemia da

stafilococco capitis; stato dopo infezione delle vie urinarie con pseudomonas

aeruginosa; pregresse infezioni delle vie urinarie recidivanti da giovane; 7.

stato dopo Pytiriasis versicolor” (doc. G).

Il dr. __________ ha poi

indicato quanto segue:

"

(...)

Come si può capire dalla lista delle diagnosi non

sono affatto d'accordo che si possa sospendere le prestazioni dell'AI per la

paziente sopra menzionata.

La signora RI 1 soffre da 12 anni di una

glomerulosclerosi focale segmentale ribelle a tutti i tentativi di terapia

immunosoppressiva con Cortisone, Ciclosporina A, Micofenolato ed alla

combinazione di questi medicamenti.

La malattia si manifesta con una sindrome

nefrosica, una ipertensione arteriosa e con una insufficienza renale cronica

progressiva:

la sindrome nefrosica ha risposto sempre solo

parzialmente alla terapia immunosoppressiva e malgrado una terapia sintomatica

molto potente (Atacand 16 mg e Enatec 20 mg) è veramente mal controllata con

una albuminemia di 22 g/I, una proteinuria di 4-6 g/24h e una

ipercolesterolemia pronunciata (colesterolo 8.64 sotto Sortis 40 mg e Ezetrol

10 mg).

Gli edemi degli arti inferiori richiedono una

terapia diuretica potente (Metolazone 5 mg, Torasemide 20 mg), una dieta povera

di sale e la necessità di fare pause per posizionare le gambe in alto. Ad ogni

potenziamento della terapia diuretica la paziente soffre di crampi ai polpacci

e alle mani.

L'ipertensione arteriosa non è controllata sempre

in modo soddisfacente malgrado una terapia quadrupla con 5 medicamenti diversi

(Atacand 16 mg, Enatec 10 mg, Atenolol 50 mg, Metolazone 5 mg, Torasemide 20

mg).

Abbiamo inoltre dovuto constatare un continuo peggioramento

della funzione renale. L'insufficienza renale è sicuramente dovuta alla

glomerulosclerosi focale segmentale ma probabilmente pure ad una

nefroangiosclerosi ipertensiva e ad una componente prerenale medicamentosa

(ACE-inibitori, AT1-antagonisti, diuretici). La nefropatia cronica ora ha

raggiunto la stadio 4 (K-DOQI CKD) con una filtrazione glomerulare (GFR)

misurata di 22 ml/min confermata dal valore della cistatina C di 2.44 mg/L, che

corrisponde ad una GFR di 23 mi/min. Quindi con una funzione renale del 22% è

facile capire che ci avviciniamo entro un periodo non troppo lungo ad una

insufficienza renale cronica dialisi-richiedente. Infatti, quale complicazione

dell'insufficienza renale cronica (ed ev. anche a seguito della terapia

medicamentosa: micofenolato, ACE-inibitori) troviamo anche dei valori

dell'emoglobina molto ridotti (Hb 9.0-10.8 g/dl). Entro breve tempo sarà

necessario iniziare con una terapia sostitutiva con eritropoietina s/c e ferro

i.v.

Si è inoltre sviluppato un iperparatiroidismo

secondario molto pronunciato con un valore del paratormone intatto elevato a

26.2 pmol/L malgrado un'inibizione con Rocaltrol.

Probabilmente l'AI non era al corrente di questi

ultimi sviluppi e prego le persone responsabili di rivalutare la loro

decisione.

Non credo sia realistico che una paziente con una

funzione renale del 22% in continuo peggioramento e con una sindrome nefrosica

non controllabile con una albumina sierica di 22 g/L, possa eseguire un lavoro

regolare.

In effetti, nell'agosto 2007, la signora RI 1

aveva lavorato in un supermercato alla cassa, quindi in posizione seduta, con

il risultato che le estremità inferiori si sono gonfiate in un modo grottesco e

che solo con riposo e diuretici ulteriormente potenziati (che hanno causato

forti crampi) hanno potuto essere controllati.

La paziente al massimo è in grado di effettuare

lavori leggeri di custode, attività che le permette di riposarsi quando è

necessario." (Doc. G)

Il dr. __________, spec.

FMH in medicina generale, nelle sue annotazioni del 14 aprile 2008, ha osservato:

"

Assicurata da valutare:

salariata 28% (assicurata svolge tuttora attività

di custode)

casalinga 72% (inchiesta del 10.10.2006:

impedimento 40.5%.

Progetto di decisione del 11.1.2007 confermata

con decisione del 13.2.2008: soppressione di rendita (nella decisione

precedente era stata per errore ritenuta una limitazione del 50% quale

salariata senza confronto redditi).

In sede di ricorso viene presentato:

rapporto dr. __________ del 12.3.2008;

Diagnosi: glomerulosclerosi focale segmentale

con

- sindrome nefrosica molto

pronunciata

- ipertensione arteriosa

mal controllata

-

insufficienza renale cronica con anemia e iperparatiroidismo.

egli conferma che l'assicurata è in grado

unicamente di svolgere attività leggera tipo custode con possibilità di

riposarsi al bisogno.

Nel rapporto precedente il dr. __________ aveva

indicato una IL del 50% quale salariata.

Valutazione:

in considerazione del tipo di patologia e della

certificazione specialistica risulta sicuramente giustificato riconoscere un

impedimento del 50% quale salariata, ossia un rendimento ridotto per attività

adatte, ossia attività fisicamente leggere. II rendimento ridotto risulta giustificato

dalla stanchezza cronica causata da una insufficienza renale, insufficienza

accompagnata da una anemia significativa. II rendimento ridotto quale custode

probabilmente viene compensato da un impegno orario superiore." (Doc. IV/2)

Nelle annotazioni del 6

maggio 2008, il dr. __________ ha aggiunto:

" Confermo

che l'inabilità lavorativa del 50%, ossia rendimento ridotto / maggior impegno

di tempo, è applicabile anche all'attività lucrativa svolta a tempo

parziale." (Doc. IV/1)

Con certificato medico del

9 ottobre 2008, il dr. __________ ha indicato:

"

Con la presente desidero

fornire alcune informazioni supplementari riguardo la paziente sovramenzionata,

la cui rendita è attualmente in revisione.

Tra l'insufficienza renale (urea 36.6 mmolll, creatinina

301 umol/l) e l'ìpoalbuminemia nell'ambito della sindrome nefrosica (albumina sierica tra 15 e 19 g/l), la

paziente è ora in un cattivo stato generale e ha dovuto essere ricoverata.

Considerandi

II 3.10.2008 è stato effettuato l'intervento di

fistola arterio-venosa al braccio sinistro e, a breve, dovremo iniziare

l'emodialisi cronica intermittente (3x4 ore/settimana). Tentiamo di spostare

l'inizio di questo trattamento di alcune settimane finché la fistola sarà

sviluppata a sufficienza (mese di novembre). Un ulteriore peggioramento della

sintomatologia ci costringerebbe invece a posizionare un catetere venoso

centrale in modo da poter iniziare il trattamento immediatamente. Una volta

iniziata la dialisi, saremo costretti a somministrare degli NSAID (Voltaren)

per ridurre la proteinuria, che ora raggiunge i 12 g/dì.

Una paziente in emodialisi ha di sicuro

un'inabilità lavorativa del 50%: bisognerà poi giudicare lo stato generale per

vedere se questa non sia addirittura più alta."

(Doc. XIII/bis)

2.11

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.12

Sulla base delle attestazioni

del dr. __________ e richiamata la giurisprudenza in materia

di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.11.), questo Tribunale non

può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto le patologie dell’interessata

e l’influsso che le stesse hanno sulla sua capacità lavorativa residua non sono

state sufficientemente chiarite.

Nella

decisione impugnata, l’UAI ha indicato che “per quanto attiene all’aspetto

medico, il dossier è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico

regionale AI (SMR), il quale ha potuto confermare che in attività adeguate allo

stato di salute l’assicurata non presenta alcuna incapacità lavorativa” (doc.

B).

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può

ritenere corretta questa affermazione dell’UAI per i motivi qui sotto esposti.

Nel suo

rapporto medico del 24 luglio 2006 indirizzato all’UAI, il dr. __________, Capo

servizio di nefrologia, dopo avere elencato le patologie dell’interessata, ha

infatti indicato che lo stato di salute dell’interessata era “suscettibile

di peggioramento” (doc. 31-2), aggiungendo che la “prognosi non è buona”,

che la “sindrome nefrosica ultimamente sembra meno ben controllata” e

che “nel frattempo si è sviluppata un’insufficienza renale” (doc. 31-3,

il corsivo è della redattrice).

Lo stesso

medico del SMR, dr. __________, del resto, nelle sue annotazioni dell’8 agosto 2006, ha confermato che lo stato di salute

dell’interessata ha subito, nel corso del tempo, un continuo peggioramento, soprattutto

a livello della funzione renale, osservando che “dal punto di vista clinico

risulta un peggioramento della funzione renale e della proteinuria e il

curante descrive alcuni sintomi in più (stanchezza, crampi muscolari” (doc.

33-1, il corsivo è della redattrice).

Il

continuo peggioramento dello stato di salute è stato in seguito ribadito a più

riprese dal dr. __________, senza che l’UAI abbia ritenuto opportuno sottoporre

l’assicurata ad un esame peritale al fine di poter determinare con precisione

le patologie dell’interessata e l’influsso delle stesse sulla sua capacità

lavorativa residua.

Il dr. __________,

nello scritto del 12 marzo 2008 prodotto dall’assicurata unitamente al ricorso,

ha riscontrato, rispetto al passato, l’esistenza di nuove patologie o un

aggravamento di quelle già esistenti.

Rispetto

al precedente rapporto del 24 luglio 2006 - in cui aveva riscontrato, fra

l’altro, una ipertensione arteriosa reno-parenchimatosa, una sindrome nefrosica

e una lieve insufficienza renale (cfr. doc. 31-1), ritenendo che lo

stato di salute era suscettibile di peggioramento (doc. 31-2) - lo

specialista ha infatti evidenziato che “attualmente” l’assicurata è affetta da

una sindrome nefrosica molto pronunciata, da una ipertensione arteriosa

mal controllata, da una insufficienza renale cronica con l’aggiunta di un

iperparatiroidismo secondario (doc. G, il corsivo è della redattrice).

Il dr. __________

ha sottolineato che l’assicurata soffre da 12 anni di una glomerulosclerosi

focale segmentale ribelle a tutti i tentativi di terapia, che si manifesta con

“una sindrome nefrosica, una ipertensione arteriosa e una insufficienza renala

cronica progressiva”.

Lo

specialista ha spiegato che malgrado una terapia sintomatica molto potente, la

sindrome nefrosica “è veramente mal controllata” e che si è dovuto constatare “un

continuo peggioramento della funzionale renale”. Il dr. __________ ha

sottolineato che “con una funzione renale del 22% è facile capire che ci

avviciniamo entro un periodo non troppo lungo ad una insufficienza renale

cronica dialisi-richiedente” (doc. G, il corsivo è della redattrice).

Il dr. __________

ha pure aggiunto che “si è inoltre sviluppato un iperparatiroidismo

secondario molto pronunciato” (doc. G, il corsivo è della redattrice).

Lo

specialista ha quindi concluso il suo scritto rilevando che “probabilmente l’AI

non era al corrente di questi ultimi sviluppi e prego le persone

responsabili di rivalutare la loro decisione” (doc. G, il corsivo è

della redattrice).

La

previsione poi di una ulteriore progressione del peggioramento della funzione

renale, che avrebbe portato alla necessità di una emodialisi, è poi stata

confermata dal dr. __________ nel suo scritto del 9 ottobre 2008 (doc.

XIII/bis).

In tale

referto, infatti, lo specialista ha indicato che a causa del suo cattivo stato

generale l’assicurata ha dovuto essere ricoverata e, in data 3 ottobre 2008, ha subito un intervento di fistola

arterio-venosa al braccio sinistro e “a breve, dovremo iniziare l’emodialisi

cronica intermittente (3x4 ore/settimana)”. Il dr. __________ ha aggiunto

che in caso di “ulteriore peggioramento della sintomatologia”,

occorrerebbe posizionare un catetere centrale, in modo da potere iniziare

immediatamente il trattamento (doc. XIII/bis, il corsivo è della redattrice).

Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali

valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di

fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 13 febbraio 2008 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid.

1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, i referti del dr. __________ del 12 marzo 2008

(doc. G) e del 9 ottobre 2008 (doc. XIII/bis) sono successivi alla decisione

impugnata.

Essi

vanno tuttavia presi in considerazione, dato che il referto del 12 marzo 2008 si

riferisce all’evoluzione delle patologie dell’interessata negli ultimi anni

(doc. G) e, quello del 9 ottobre 2008, non fa che confermare il continuo

peggioramento dello stato di salute dell’interessata.

Pertanto,

potendo questi referti permettere di accertare lo stato di salute

dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tali rapporti sono

rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in

evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la

decisione del 13 febbraio

2008.

(cfr.

STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Da questi

referti del curante emerge quindi in maniera chiara che lo stato di salute

dell’assicurata ha subito, nel corso del tempo, un progressivo continuo

peggioramento.

In assenza tuttavia di una

esplicita indicazione in tal senso da parte del curante, non è dato sapere se

il peggioramento della sindrome nefrosica e della insufficienza renale cronica

dell’interessata, messo in evidenza nel referto del 12 marzo 2008 (cfr. doc.

G), sia intervenuto già prima dell’emissione della decisione impugnata oppure

no.

Alla luce

del continuo aggravarsi della funzione renale - iniziata con l’insorgenza di

un’insufficienza renale già nel 2006, come indicato dal dr. __________ nello

scritto del 24 luglio 2006 (cfr. doc. 31-3) e che ha portato ad una sindrome

nefrosica molto pronunciata e ad un’insufficienza renale cronica progressiva

nel marzo del 2008 (doc. G) - questo Tribunale non può escludere che il

peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata sia avvenuto ancora

prima del 13 febbraio 2008.

Inoltre,

dagli scritti dello specialista curante non è dato sapere se l’assicurata

conservi una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, come ritenuto

dal dr. __________ del SMR, oppure una incapacità lavorativa maggiore.

Nelle sue annotazioni del

14.

aprile 2008, il dr. __________ del SMR ha indicato che “in considerazione

del tipo di patologia e della certificazione specialistica risulta sicuramente

giustificato riconoscere un impedimento del 50% quale salariata” (doc. IV/2).

Il TCA

rileva, tuttavia, come il dr. __________, nel suo rapporto medico del 24 luglio

2006, aveva indicato una incapacità lavorativa residua dell’assicurata del 50%,

aggiungendo che tale percentuale “in futuro potrà anche aumentare” (doc.

31-3, il corsivo è della redattrice).

In

seguito, nel suo scritto del 12 marzo 2008, il dr. __________, dopo avere

illustrato il peggioramento dello stato di salute subito dall’interessata, non

ha indicato in che percentuale la stessa possa essere ritenuta ancora abile al

lavoro in un’attività adatta. Lo specialista ha solo rilevato che non è

“realistico che una paziente con una funzione renale del 22% in continuo

peggioramento e con una sindrome nefrosica non controllabile (…) possa eseguire

un lavoro regolare. In effetti nell’agosto 2007, la signora RI 1 aveva lavorato

in un supermercato alla cassa, quindi in posizione seduta, con il risultato che

le estremità inferiori si sono gonfiate in un modo grottesco e che solo con

riposo e diuretici ulteriormente potenziati (che hanno causato forti crampi)

hanno potuto essere controllati. La paziente al massimo è in grado di

effettuare lavori leggeri di custode, attività che le permette di riposarsi

quando è necessario” (doc. G, il corsivo è della redattrice).

In

seguito, nel suo scritto del 9 ottobre 2008, il dr. __________ ha ribadito che

una persona in emodialisi ha di sicuro una inabilità lavorativa del 50%, ma

che occorre poi giudicare anche il suo stato generale per stabilire se tale

percentuale non sia addirittura superiore (doc. XIII/bis, il corsivo è

della redattrice).

In simili

condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad

ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato

valetudinario dell’assicurata, dal punto di vista nefrologico, giustifichi una

capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, come stabilito dal dr. __________

del SMR (peraltro non specialista in materia, cfr. sul tema della specializzazione

dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31

agosto 2007).

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il

principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti,

se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale

onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di

porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o

per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto,

nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da

una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare

una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI affinché

faccia allestire al più presto una perizia specialistica al fine di chiarire

sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità

lavorativa della ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

Fermo restando infatti che, a ragione, l’UAI ha

concluso che l’interessata non avrebbe avuto diritto ad un quarto di rendita di

invalidità a partire dal 1° marzo 2001 (cfr. consid. 2.8.), il TCA non può, in

mancanza di sufficienti elementi medici per valutare il suo grado di invalidità,

stabilire se a partire dal 1° aprile 2008 (momento a partire dal quale, secondo

la decisione impugnata, verrebbe soppresso il diritto alla rendita),

l’interessata avrebbe ugualmente diritto ad una rendita, alla luce dell’intervenuto

peggioramento delle sue condizioni di salute.

La

richiesta di espletamento di eventuali ulteriori accertamenti medici formulata

dalla patrocinatrice dell’interessata (cfr. Doc. I) è quindi superata dal

rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti di natura medica.

2.13

Con il

ricorso l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. Doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 13 febbraio 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.12..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’UAI

dovrà inoltre versare all’assicurata l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio del 17 marzo 2008.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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