32.2008.5
Domanda di revisione. Perizia multidisciplinare
9 gennaio 2009Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2008.5
Data decisione, Autorità:
09.01.2009, TCA
Titolo:
Domanda di revisione. Perizia multidisciplinare
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.5
BS/sc
Lugano
9 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 novembre 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1961 e già professionalmente attiva quale infermiera, nel novembre 2001
ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito delle ripercussioni
alla spalla sinistra dovute ad un infortunio occorsole nel gennaio 1998 (doc.
AI 1).
Con
decisioni 1 novembre 2002 l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di
una rendita intera dal 1° novembre 2000, ridotta a mezza rendita dal 1°
febbraio 2002 sulla scorta delle seguenti motivazioni:
"
(...)
Dal 01.12.2001 è al beneficio di una rendita __________
con un grado del 50%.
Dalla documentazione acquisita all'incarto risulta che
non sussistono elementi extrainfortunistici, di conseguenza in base
alla documentazione della __________ riconosciamo i seguenti periodi
d'inabilità lavorativa:
50% dal 01.01.1999 (dopo un anno di attesa)
100% dal 01.06.2000 (art. 88 OAI)
50% dal 01.02.2002 (art. 88 OAI)
Trattandosi di una richiesta tardiva, il diritto nasce
il 01.11.2000 (un anno prima della data di presentazione della richiesta art.
48 cpv. 2 LAI). (Doc. AI 16-2)
La
mezza rendita è stata confermata d’ufficio, in via di revisione, il 26 maggio
2004 (doc. AI 25-1)
1.2. Tramite
il medico curante, l’assicurata ha inoltrato una domanda di revisione. Non
essendo stati prodotti atti medici comprovanti un peggioramento delle
condizioni di salute, il 28 aprile 2006 l’Ufficio AI ha emesso una decisione di
non entrata in materia (doc. AI 34).
Avendo
in seguito l’assicurata trasmesso della documentazione medica, l’Ufficio AI,
con decisione 3 agosto 2006, ha accolto l’opposizione ed è entrato nel merito
della succitata domanda di revisione (doc. AI 48).
1.3.
Dopo aver ordinato una perizia multidisciplinare affidata al Servizio di
accertamento medico dell’AI (in seguito: SAM) – che ha concluso per
un’incapacità lavorativa globale del 50% quale infermiera e dell’80% in
attività adeguate (doc. AI 51) – con decisione 28 novembre 2007, preavvisata il
6 agosto 2007, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione sulla base
delle seguenti motivazioni:
"
(...)
Dalla documentazione acquisita all'incarto, con
particolare riferimento alla perizia del Servizio accertamento Medico del
28.02.2007, risulta che il suo stato di salute è da ritenersi invariato, motivo
per cui non sono dati i presupposti per l'aumento della rendita finora
percepita.
A seguito delle osservazioni presentate dal
rappresentante legale, corredate dalla certificazione medica del curante Dr. __________,
abbiamo riesaminato il progetto di decisione datato 06.08.2007 e trasmesso la
documentazione componente l'incarto al nostro Servizio medico regionale (SMR).
Con relazione 26.11.2007, il SMR ha tuttavia
sottolineato come la lettera redatta il 01.10.2007, a firma del curante Dr. __________,
non contenga elementi in favore di una modifica sostanziale dello stato di salute
rispetto al gennaio 2007, momento in cui sono avvenute le consultazioni
peritali pluridisciplinali predisposte dal Servizio di accertamento medico
dell'AI (SAM).
Il SMR ha inoltre nuovamente apprezzato il rapporto
peritale SAM del 28.02.2007 esaustivo e conclusivo, dunque rispondente ai
criteri fondamentali e necessari affinché una perizia possa assumere forza probatoria."
" (Doc. AI 73-2)
1.4. Avverso
la succitata decisione amministrativa, l’assicurata, rappresentata RA 1, ha
inoltrato tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento del diritto a
percepire una rendita intera d’invalidità. In sostanza, con riferimento ai
certificati del medico curante, essa sostiene la presenza di un peggioramento
delle condizioni di salute, evidenziando in particolare la teoricità e
parzialità delle perizie eseguite.
Delle
singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo esame della nuova documentazione eseguita
dal proprio servizio medico (SMR), ha invece chiesto la reiezione del ricorso e
la conferma della decisione contestata.
considerato In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99
del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a
revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della
LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre
2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto, in via di revisione, ad
una rendita intera d’invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990
p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P.
P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia
possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
2.6. Nel
caso in esame, nell’ambito della domanda di revisione l’Ufficio AI ha ordinato
una perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 28 febbraio 2007 (doc.
Al 51) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi,
riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto
capo a consultazioni specialistiche d’ordine psichiatrico (dr. __________),
reumatologico (dr. __________) e neurologico (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti specialistici nonché dei rilevamenti
eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti
diagnosi:
"
(...)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Fibromialgia.
Cervicotoracolombalgia nell'ambito della problematica
fibromialgica, nonché su minime alterazioni di tipo degenerativo in particolar
modo una discopatia L4-L5 lombare.
Stato dopo interventi a livello della spalla sinistra
per lussazione recidivante, il 23.02.1998 con refissazione secondo Banckhart,
nonché intervento artroscopico di adesiolisi, capsulotomia e borsectomia alla
spalla sinistra in data 09.03.2000.
Tendinosi dell'inserzione del gluteo medio con
possibile lesione dell'inserzione del tendine nella sua porzione
anterolaterale.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Cefalee probabîlmente in parte emicraniche.
Vitiligo.
Ipercolesterolemia.
Stato dopo pancreatite acuta idiopatica (1999, OSG
Bellinzona).
Stato dopo apprendicectomia e tonsillectomia."
(Doc. AI 51-14)
Valutata
la capacità medico-teorica globale del 50% nell’attività d’infermiera e come
casalinga e dell’80% in attività adeguate, riguardo al merito alle conseguenze
del danno alla salute sulla residua capacità lavorativa i periti hanno concluso:
"
(...)
Predominante appare la patologia reumatologica,
caratterizzata soprattutto dalla problematica postraumatica a livello della
spalla sinistra (a seguito della quale l'A. è a beneficio di una rendita __________
e d'invalidità del 50%). In associazione si sono poi sviluppati dei dolori a
carattere generalizzato nell'ambito di un quadro fibromialgico, associato a
disturbi del sonno, emicrania cronica ed altri disturbi di tipo funzionale.
Pertanto vi sono delle limitazioni funzionali per
quanto riguarda l'attività lavorativa svolta, in particolar modo da riferire
alla problematica della spalla sinistra, che vanno ritenute invariate rispetto
alle valutazioni antecedentemente eseguite, persistendo quindi dei disturbi
nell'utilizzo del braccio sinistro, in particolar modo nei lavori da svolgere
con il braccio alzato sopra l'orizzontale, nei lavori ripetitivi di movimento
del braccio sinistro, nel fare forza con il braccio sinistro e nel tenere gli
oggetti.
La capacità lavorativa quale infermiera è ridotta dal
13.01.1998 (all'ultimo episodio di lussazione della spalla destra). In seguito
la capacità lavorativa è stata nella misura del 50% fino a giugno 2000 (peggioramento
e ricovero presso la Clinica __________ di __________), dopodiché è stata nella
misura dello 0% fino al 01.02.2002, quando è ritornata al 50%.
Da allora lo stato di salute non ha mostrato modifiche
importanti ed in futuro non ci si può attendere a cambiamenti significativi.
Le patologie psichiatrica e neurologica non concorrono
a ridurre la capacità lavorativa dell'A. (...)" (sottolineatura del
redattore; doc. AI 51-19)
Con
il presente ricorso l’assicurata contesta la esposta valutazione medico-teorica
della residua capacità lavorativa, facendo in particolare riferimento ai
certificati 1° ottobre 2007 (presentato in sede amministrativa; doc. AI 75-8) e
7 gennaio 2007 (recte: 2008; doc. A3) del medico curante dr. __________.
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 31; Pratique VSI
2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre
1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986
p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il
l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel
senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178;
Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle
prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare
la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
Considerandi
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gu-tachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12
marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23
settembre 2004, I 384/04).
2.8
Ritornando
alla fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per
mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno
debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurata è portatrice,
giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la capacità
lavorativa del 50% nella sua abituale attività lucrativa, ciò che conferma
l’assenza di un peggioramento dell’incapacità lucrativa.
Con
scritto 1° ottobre 2007 il medico curante, dopo aver preso visione della
perizia SAM – della quale egli ha condiviso la valutazione neurologica e
psichiatrica - ha rimarcato come il perito reumatologico abbia descritto
unicamente i deficit funzionali, sottolineando:
"
(...)
Ma la sua vera sofferenza, i dolori continui e pesanti,
i suoi continui e ripetuti tentativi terapeutici (fisioterapia, ergoterapia,
terapie termali in __________), il consumo molto elevato di analgesici,
antiinfiammatori e calmanti, non vengono considerati.
È assolutamente impensabile che la paziente venga
nuovamente inserita in un processo lavorativo al 50% come infermiera.
Potrebbe marcare presenza, ma non svolgere il lavoro
costante e fisicamente molto pesante come il suo.
Conosco la paziente dal 1992 e la considero una persona
molto forte che non simula mai.
Ex - colleghi sul lavoro e parenti mi confermano la volontà
della paziente di voler stare bene, ma il fisico non regge più.
Mi rendo conto delle difficoltà di oggettivare il
dolore di una persona.
Ma l'anamnesi così complessa (esami, consultazioni,
terapie, medicamenti) non può che confermare la credibilità della
paziente." (Doc. AI 68-1+2)
Orbene,
quanto scritto dal dr. __________ non permette di evidenziare elementi medici idonei
a mettere in discussione la perizia del SAM né tantomeno di oggettivare una
modifica sostanziale dello stato di salute rispetto alla citata valutazione
multidisciplinare. La differente valutazione circa il grado d’incapacità
lavorativa si scontra con la dettagliata ed esaustiva perizia multidisciplinare,
alla quale, come verrà detto in seguito, va dato valore probatorio pieno essendo
esaustiva e priva di contraddizioni. Va poi ricordato che per quel che riguarda i rapporti concernenti il
medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve
tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (cfr. consid. 2.7).
Nemmeno il successivo rapporto 7 gennaio 2008 del dr. __________,
prodotto con il ricorso, apporta ulteriori e nuovi validi elementi oggettivi.
In quello scritto egli ha evidenziato:
"
Con la presente contesto
la decisione AI di non aumentare il grado di rendita.
Conosco la paziente dal 1992.
L'ho conosciuta anche nella funzione di infermiera
dinamica e apprezzata presso la casa per anziani a __________.
Vedendo la signora RI 1 adesso, sembra un'altra
persona.
La fibromialgia, gli interventi alla spalla sinistra,
la tendinosi d'inserzione del gluteo, la pancreatite, l'insonnia e l'emicrania
e la durata di questi disturbi hanno cambiato la persona.
Non ci sono più riserve.
Ho potuto osservare la paziente più volte (parcheggi,
in città) con le sue difficoltà alla deambulazione.
Non ha più un passo normale.
Non può più alzare un peso, neanche uno leggero.
Le difficoltà di una perizia sono evidenti.
Ogni specialista guarda il suo campo e cerca di dare un
giudizio teorico con una percentuale.
Ma rimane sempre una valutazione sulle capacità
funzionali.
Una valutazione della sofferenza reale e vera non può
essere fatta dallo specialista.
Quale medico curante non posso immaginarmi la signora RI
1.
a fare l'infermiera a tempo parziale o in un'altra occupazione lavorativa
qualsiasi." (Doc. A3)
Il
medico curante sostiene, basandosi su quanto da lui osservato, che “vedendo
la signora RI 1 adesso, sembra un’altra persona….”, senza tuttavia spiegare,
dal punto di vista oggettivo, il motivo per cui la sua paziente non abbia “più
riserve”. Va al riguardo va fatto presente che nell’ambito della perizia
SAM l’assicurata è stata visitata da tre specialisti. Inoltre, va ricordato che
dalla perizia psichiatrica – tra l’altro, come evidenziato sopra, condivisa dal
medico curante – non risulta che la fibromialgia abbia delle ripercussioni
invalidanti, motivo per cui le limitazioni alla capacità lavorativa risultano essere
d’origine somatica. Né d’altronde la ricorrente ha prodotto documentazione
medica specialistica comprovante un aggravamento dello status psichico.
Inoltre,
secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa
di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente
sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale
che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti
interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i
singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è
una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette
in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01,
pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485, confermata nella STFA del 19 agosto
2005.
nella causa D., I 606/03), ciò che i periti del SAM hanno fatto. Per
questi motivi non può essere data adesione a quanto sostenuto nel ricorso,
ossia che “le conseguenze di ogni problema di salute della paziente sommati
tra loro rendono completamente e totalmente debilitato il soggetto”.
Quanto
alla censura di parzialità, va ricordato che, come evidenziato al consid. 2.6,
secondo la giurisprudenza del TFA, il SAM non può essere considerato parte in
causa, nel senso che
sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178;
Pratique VSI 2001 p. 110).
In
conclusione, sulla base della perizia del SAM, alla quale va
dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo
che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.
8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che
l’insorgente, sino al momento della decisione contestata (per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle
decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione
impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato
questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto
amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), presenta un’abilità
lavorativa del 50% nella sua abituale professione d’infermiera.
Non
presentando dunque l’assicurata una modifica della residua capacità lavorativa,
rispettivamente al guadagno, la domanda di revisione è stata correttamente respinta.
Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.9
Infine,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; si veda pure DTF
122.
II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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