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Decisione

32.2008.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 febbraio 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi determinanti necessari per il raffronto e per

stabilire il grado d’invalidità.

E’

dunque a torto che, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid.

2.5), l’Ufficio AI, per il calcolo del grado d’invalidità, ha applicato il

metodo straordinario.

Già

per questa ragione la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti

rinviati all’amministrazione affinché, in applicazione del metodo ordinario del

confronto dei redditi (cfr. consid. 2.4), si pronunci nuovamente sulla domanda

di prestazioni dell’assicurato.

2.7. Per

quel che concerne la valutazione medico teorica della capacità lavorativa in

attività lucrative dagli atti risulta quanto segue.

Il

dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia reumatologica

12 luglio 2007 (doc. AI 26/1-9) –

posta la diagnosi di “(…) sindrome lombo-vertebrale cronica con disturbi algici

e parestetici agli arti inferiori anamnestici (assenti in occasione della

visita peritale: - osteocondrosi L5/S1; - discopatia, spondilartrosi e canale

lombare stretto di grado pronunciato a livello L3/4 e L4/5, stenosi recessale

L4/5; - ipotrofia della muscolatura gluteale dx; - esiti di sindrome

lombo-radicolare S1 a sx remota con deficit sensitivo residuo – alterazioni

della statica vertebrale con abbassamento dell’emibacino dx di 1 cm. –

cervicalgie – PSH bilaterale lieve con esiti di rottura del capoluogo del

bicipite a dx (non databile) (…)” (doc. AI 26/5-6) e osservato che “(…) è

dunque difficile esprimersi sulla prognosi. Un miglioramento è tuttavia molto

improbabile, mentre un’eventuale progressione della malattia e dei disturbi è

possibile. (…)” (doc. AI 26/6) –,

circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione, si è così espresso:

"

(…)

B.1 Menomazioni

(qualitative e quantitative) dovute ai disturbi cintatati:

Il paz. è dunque limitato non quanto

per i limiti di carico (15 kg) rari nella sua professione, bensì nel tenere a

lungo la posizione seduta ed eretta, così come eseguire de frequenti movimenti

di flessione o torsione della colonna lombare. Per il momento non è ancora

limitato alla marcia.

B.2 Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale:

Considerando quanto detto sopra

ritengo senz'altro credibile che il paz. sia effettivamente limitato nella sua

attività di esercente, principalmente per quanto riguarda la presenza e il

servizio ai tavoli. Non è per contro limitato nelle attività amministrative.

Complessivamente riterrei dunque giustificata l'inabilità lavorativa del 50%.

Non esistono certificati in merito, riterrei tuttavia attendibili i riscontri

anamnestici del paz. per cui riterrei che la limitazione della capacità

lavorativa possa essere ritenuta a partire dal 01.07.2006.

C.1 É possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?

E' previsto un consulto con il Prof.

__________ nel corrente mese. Come detto sopra, ritengo che solo un intervento

decompressivo dei canale spinale sia in grado di migliorare la capacità

lavorativa del paz., pur senza poter dare delle garanzie assolute.

C.2 É possibile migliorare la

capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

No.

C.3 L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

La capacità lavorativa deve essere

valutata globalmente nel 50% anche per un'attività lavorativa generica leggera

che rispetti i limiti funzionali espressi sopra (B 1).

(…)." (doc. AI 26/7-8)

Il

dr. __________, primario del servizio cantonale di neurochirurgia dell’Ospedale

__________ di __________, nella valutazione specialistica 25 settembre 2007

all’intenzione della __________ assicurazione malattia (doc. AI 30/1-9) – posta

la diagnosi di “(…) sindrome algica radicolare/pseudoradicolare bilaterale

dominante a sinistra nei territori L4/L5 ed L5/S1 in presenza di una stenosi

serrata del canale il L3/L4 (dominante) ed in L4/L5 (…)” (doc. AI 30/7) –,

circa la capacità lavorativa nella sua abituale e in un'altra attività, ha

espresso la seguente valutazione:

"

(…)

Nell'attività abituale (padrone e responsabile di un

ristornate). Egli deve essere ritenuto abile al lavoro soltanto per quel che

concerne gli aspetti amministrativi ed organizzativi. Questa componente dell'attività,

stimabile attualmente al 50%, non può tuttavia essere assicurata in misura

completa poiché egli deve di continuo interrompersi per recrudescenza dei

dolori. In tal senso stimiamo la sua capacità lavorativa globale al 30%.

Non esistono a nostro modo di vedere alternative

professionali che gli permettano di conseguire un grado di capacità lavorativa

più elevato, poiché quella svolta, soprattutto nella posizione di padrone, gli

offre già tutti gli alleggerimenti possibili, richiesti dal suo stato di salute

attuale.

(…)." (doc. AI 30/8-9)

Vista

la diversa valutazione espressa dal dr. __________ – ritenuto anche che in ogni

caso gli atti già devono essere retrocessi all’Ufficio AI affinché, in corretta

applicazione del metodo generale del confronto dei redditi, emetta un nuovo

provvedimento –, questo Tribunale ritiene che, al fine di chiarire

compiutamente la residua capacità lavorativa nella sua e in altre attività

adeguate, le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ (visti anche i

risultati dello studio standard del segmento lombare in due incidenze con

immagini oblique e funzionale del 2 luglio 2007 e dell’esame elettroneuromiografico

del 25 luglio 2007), debbano essere sottoposte al dr. __________ per un complemento

peritale.

2.8. Il

TCA rileva inoltre che, sebbene il dr. __________ lo abbia ritenuto inabile al

lavoro al 50% in qualsiasi attività a contare dal mese di luglio 2006, nella

lettera 17 gennaio 2007 la __________ Assicurazione malattia ha comunicato

all’Ufficio AI che “(…) con la presente la informiamo che per il signor RI 1

non ci è stato annunciato alcun caso di malattia e pertanto non è stata versata

alcuna prestazione da parte nostra. (…)” (doc. AI 13/1).

L’Ufficio

AI – vista anche la lettera 8

giugno 2007 con la quale la __________ Assicurazione malattia ha chiesto la compensazione

(doc. AI 21/1) e il rapporto medico 28 dicembre 2006 nel quale il dr. __________,

FMH in medicina generale, ha, in particolare, osservato che “(…) non riesco a

capire per quale motivo il paziente ha inoltrato una domanda d’invalidità in

quanto lavora al 100%. (…)” (doc. AI 8/2) –,

per determinare l’eventuale inizio del diritto ad una rendita conformemente

all’art. 29 LAI, dovrà pertanto debitamente accertare e appurare quale è stata

l’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurato nel tempo (per un caso

in cui questo Tribunale ha ritenuto che a torto l’Ufficio AI ha concluso per un

peggioramento dello stato di salute visto che l’assicurato ha dimostrato di sapere

mantenere una abilità superiore a quella medico-teorica attestata, vedi la STCA

del 14 marzo 2007 nella causa P., inc. 32.2006.43).

2.9. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, in corretta applicazione del

metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. consid. 2.6) e effettuati i

necessari accertamenti (cfr. consid. 2.7 e 2.8), proceda ad emettere un nuovo

provvedimento.

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI e l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

La decisione impugnata è annullata e gli atti vengono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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