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Decisione

32.2008.53

Indennità giornaliera. Rinvio atti per stabilire compiutamente il reddito determinante. Accertamento lacunoso dei fatti

27 gennaio 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i fogli paga dei mesi da gennaio a aprile 2005 riportano invece, oltre al "Tronc", un salario mensile pari a fr. 4'900.--.

2.6. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che

considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di

principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore

per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

Un

rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della

rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

In

una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, pag. 136ss., il TFA ha comunque

stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in

particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione

puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, pag. 560.

L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio

secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se

necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è – secondo l'autore – quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato – a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza – costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In

una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA

2001, pag. 196s., la Corte federale ha ricordato – facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, pag. 87 – che il rinvio all'amministrazione

appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera

sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque

puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI

(come del resto così auspicato dalla medesima amministrazione, cfr. V e XIII) affinché

– esperiti al più presto i necessari accertamenti per stabilire il reddito del lavoro conseguito

dall'assicurato nell'ultimo periodo di attività esercitata e conformemente alle

norme indicate al consid. 2.4 – si pronunci nuovamente sull’importo

dell’indennità a cui ha diritto l’assicurato.

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata

é annullata.

§§ Gli

atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid.

2.6.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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