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Decisione

32.2008.54

A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a una rendita per grado d'invalidità non pensionabile. Il risultato non cambia anche se non si volesse applicare il gap salariale del 4.51% in quanto troppo

12 febbraio 2009Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), nel caso concreto

sono determinanti i dati del 2007 visto l’inizio dell’inabilità totale nella

sua precedente professione di massaggiatore sportivo dal mese di novembre 2006

(anno in cui conformemente all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla

rendita potrebbe nascere).

2.8.1. Riguardo

all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella

causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure

delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali

la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi

sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635

consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato

come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe

continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno

conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari

(RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Dagli

atti risulta che nel 2002, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe potuto

conseguire un reddito annuo pari a fr. 52'000.-- (fr. 4'000.-- x 13; cfr. doc.

AI 16/2 e 17/2).

Di

conseguenza il reddito da valido per l’anno 2007 è pari a fr. 55'249.46 (fr. 52'000.--

moltiplicati per le rispettive variazioni percentuali dei

salari del 1.4%, 0,9%, 1,0%, 1,2% e 1.6% negli anni dal 2003 al 2007; cfr.

tabella B10.2 pubblicata in La vie économique 12-2008, pag. 95).

2.8.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la

giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata

in DTF 126 V 75 seg..

Tale

reddito va segnatamente determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Questa

Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi

sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U

8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Il

TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato

aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui

il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.

45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

2.8.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media,

un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 12-2008, pag. 94), esso ammonta a fr.

4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

Aggiornato

al 2007 il reddito ipotetico da invalido ammonta poi a fr. 60'165.50 (fr.

59'197.32 x 2175 : 2140; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in

La Vie économique, 12-2008, pag. 95).

L’assicurato,

quale massaggiatore sportivo presso il suo ultimo datore di lavoro, avrebbe

guadagnato nel 2007 fr. 55'249.46 (cfr. consid. 2.9.1).

Tale

reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei

salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 57’856.64; Tabella TA1

2006, p.to 85, livello di qualifica 4: fr. 4'552.-- riportato su 41.7

ore/settimana x 12 mesi e moltiplicato per la variazione percentuale dei salari

dell’1.6% nell’anno 2007; cfr. tabella B10.2 pubblicata in La vie économique

12-2008, pag. 95).

Sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido,

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008 sopra menzionata (cfr. consid. 2.9.2), della

stessa percentuale, ossia del 4,51% (fr. 55'249.46 contro fr. 57’856.64), per

un importo di fr. 57’452.03 (fr. 60'165.50 ridotti del 4.51%).

Vista

la capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221) – e applicata la riduzione riconosciuta dalla consulente in integrazione

professionale del 15% – “(…) riduzione del 15% per lungo [periodo]

d’inattività, attività sempre nello stesso settore, necessità di alternare la

postura (…)” (doc. AI 16/2) –, il reddito statistico da invalido corrisponde infine

a fr. 48'834.22 (fr. 57’452.03 ridotti

del 15% = fr. 48'834.22).

2.8.4. In

simili circostanze, ritenuti i redditi da valido e da invalido (anno 2007) di fr.

55'249.46 rispettivamente di fr. 48'834.22, il grado

d’invalidità deve essere cifrato al 12% ([55'249.46 –

48'834.22] : 55'249.46 x 100 = 11.61% arrotondato al

12% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Di

conseguenza, a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicura-to sia il diritto ad

una rendita (grado d’invalidità non pensionabile; cfr. consid. 2.4) che ad una

riformazione (grado d’in-validità inferiore al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Il

risultato finale (nessun diritto a prestazioni) non cambierebbe anche se si volesse

utilizzare, quale reddito da invalido, l’importo di fr. 60'165.50, senza apportare

la riduzione del 4,51% in quanto troppo esigua (cfr. consid. 2.9.2).

2.9. In

simili circostanze, visto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata

e il ricorso respinto.

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in

vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

2.11. L’assicurato

ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”,

ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno

(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA

del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella

causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA

del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella

causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P

281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza

doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso

già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali

emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere al ricorrente il diritto a

prestazioni ritenuto come il dr. __________, medico SMR, dal mese di gennaio

2007 lo ha ritenuto abile al 50% nella sua precedente occupazione e al 100% in

un’attività adeguata.

La

conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole

si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessato

non ha prodotto la benché minima documentazione medica che potesse attestare il

contrario.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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