32.2008.55
A ragione l'Ufficio AI, confermata una capacità lavorativa del 100% in un'attività adeguata dal momento della perizia, ha soppresso il diritto alla rendita intera tre mesi dopo l'appurata capacità lav
20 febbraio 2009Italiano43 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.55
Data decisione, Autorità:
20.02.2009, TCA
Titolo:
A ragione l'Ufficio AI, confermata una capacità lavorativa del 100% in un'attività adeguata dal momento della perizia, ha soppresso il diritto alla rendita intera tre mesi dopo l'appurata capacità lavorativa residua
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.55
FS/td
Lugano
20 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 marzo 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 febbraio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, in precedenza attivo quale battilamiera presso la __________ di __________
(doc. AI 8/1-3) e, come attività accessoria, tuttora quale portinaio/custode
per la __________ (doc. AI 19/1-3 e 27/1-5), nel mese di gennaio 2006 ha
inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…)
sindrome lombovertebrale – discopatia degenerativa L4/5 e L5/S1 – irritazione
radicolare L5 soprattutto S1 – problemi di reni (…)” (doc. AI 1/1-8).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici e economici del caso – tra cui una perizia reumatologica
a cura del dr. __________ e un esame medico reumatologico e psichiatrico a cura
della dr.ssa __________ e del dr. __________, medici SMR –, con decisione 13
febbraio 2008 (doc. AI 50/1-2 e le motivazioni sub doc. AI 48/1-3), preavvisata
il 2 ottobre 2007 (doc. AI 33/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato
il diritto a una rendita intera dal 1. febbraio 2006 al 30 aprile 2007, argomentando:
"
(...)
A seguito delle osservazioni presentate in opposizione
al progetto di decisione 02.10.2007, gli atti dell'incarto sono stati
completati con l'acquisizione di ulteriori elementi di natura medica, segnatamente
la relazione stilata dai medici Dr. __________ e Dr.ssa __________ del nostro Servizio
medico regionale (SMR) e fondata sugli accertamenti evidenziati nel corso della
consultazione avvenuta il 07.01.2008.
In merito alla capacità lavorativa, il SMR ha attestato
quanto segue:
- quale carrozziere: incapacità al lavoro del 70% a
decorrere dal febbraio 2005;
- in professioni adeguate allo stato di salute:
incapacità al lavoro del 70% dal febbraio 2005, tuttavia capacità lavorativa
totale a partire dal gennaio 2007 (epoca della perizia eseguita dal Dr. __________)
in attività rispettose delle indicazioni e controindicazioni mediche.
Di conseguenza ed a seguito del citato preavviso,
occorre modificare sensibilmente il contenuto del progetto di decisione, in
particolare accordando il diritto alla rendita per un periodo leggermente più
esteso, sebbene comunque limitato nel tempo.
L'esame del diritto a prestazioni, può dunque essere
riassunto nel seguente modo.
Dal febbraio 2005 (inizio dell'anno di attesa) la capacità
lavorativa dell'assicurato è stata limitata in modo rilevante e conformemente a
quanto delineato in sede di valutazione medica SMR.
Attività esigibili
Attività leggere, semplici e non qualificate come:
- autista fattorino
- operatore CNC
- venditore in una stazione di benzina o self-service
- sorvegliante, bigliettaio
- operaio addetto alla cernita, all'assemblaggio, al
controllo di qualità, all'imballaggio alla spedizione nell'industria tessile,
farmaceutica, della plastica e della microelettronica.
Salario da invalido
In conformità alla recente giurisprudenza, in
considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta,
al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far
riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi
periodicamente dall'Ufficio federale di statistica.
A seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno
2006 e sulla base di quanto imposto dalla corte plenaria del Tribunale federale
delle assicurazioni, il reddito da invalido viene ora determinato in
applicazione dei valori nazionali (tabella TA1) e non più sulla base dei valori
regionali (tabelle TA 13). Per determinare il Salario da invalido si fa quindi
riferimento ai dati statistici rilevati nella categoria professionale 4.2
(attività semplici e ripetitive) ed applicando il valore mediano.
Stando a questi criteri, l'assicurato, nel 2005,
avrebbe potuto conseguire un salario annuo di Fr. 57'830.--.
Considerando una capacità lavorativa del 100% ed
applicando una riduzione globale del 20% per i limiti rilevati in sede medica,
il salario da invalido ammonta a Fr. 46'264.--.
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo
nella professione svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute (fr.
54'266.- + Fr. 11'645.- portineria = Fr. 65'911.-) e quello ottenibile in
un'attività adeguata allo stato di salute (Fr. 46'264.- + Fr. 11'645.-
portineria =Fr. 57'909.-), risulta una perdita di guadagno del 12%.
Misure d'ordine professionali, volte al conseguimento ad
una qualifica di base, non risultano attuabili.
Si resta a disposizione, su specifica richiesta, per un
aiuto al collocamento.
Decidiamo pertanto:
Dal 01.02.2006 (dopo un anno di attesa, art. 29 cpv. 1
lett. b LAI) nasce il diritto a una rendita intera d'invalidità, posto un grado
del 70%.
Con effetto dal 30.04.2007, giusta i disposti dell'art.
88 OAI (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute), non sussiste più
diritto a rendita alcuna essendo il grado d'invalidità del 12%.
(…)." (doc. AI 48/2-3)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni
di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:
"
(…)
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza la decisione impugnata è
annullata e al signor RI 1 viene attribuita una rendita intera d’invalidità
anche oltre il 30 aprile 2007.
2. Protestate tasse, spese e congrue
ripetibili.
3. Il ricorrente RI 1, __________, è ammesso
al beneficio dell’assistenza giudiziaria nella misura più ampia possibile, con
il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, __________.
(…)." (doc. AI 56/8)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla base delle annotazioni 16 aprile 2008
del dr. __________ (IV/Bis) – ha chiesto di respingere il ricorso e, in
particolare, osservato che “(…) la decisione impugnata, sulla scorta della
presa di posizione 11.1.2008 del Servizio medico regionale dell’AI, ha ritenuto
una piena abilità lavorativa in attività adatta a far tempo dalla perizia,
quindi gennaio 2007, con effetto tre mesi dopo. In ogni caso da gennaio 2007,
come accertato dalla perizia, l’assicurato era senz’altro abile al 100% in
attività adatta. La decisione, che considera una sua piena abilità lavorativa
dal gennaio 2007, è quindi corretta. (…)” (IV, pag. 3).
1.5. Con
scritti 22 aprile, 6 e 13 maggio e 30 giugno 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al
TCA ulteriore documentazione medica, il Certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria e, tramite il dr. __________, preso posizione in
merito alle annotazioni 16 aprile 2008 del dr. __________ (V e allegati doc.
C/1 e C/2, IX e allegato doc. D, XI e allegato doc. E/1-6 e XV più XV/1, XV/2 e
XV/3).
1.6. Con
osservazioni 15 maggio e 16 luglio 2008 – sulla base delle annotazioni 14
maggio e 11 luglio 2008 (XII/Bis e XVII/Bis) del dr. __________ – l’Ufficio AI
ha confermato la richiesta di respingere il ricorso.
1.7. Con
decreto 29 maggio 2008 il vicepresidente del TCA ha accolto la domanda di assistenza
giudiziaria formulata contestualmente al ricorso (XII).
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto a una rendita intera dal 1. febbraio 2006 al 30 aprile
2007 (doc. AI 50/1-2).
L’assicurato,
contestata esclusivamente la valutazione medica, postula il diritto ad una
rendita intera anche dopo il 30 aprile 2007.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nella STF del 29 luglio 2008 nella causa M., 9_C830/2007),
l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata
oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti
ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I
702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., [I 873/05]).
In
una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
"
(…)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia,
invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla
scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in
analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore
persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di
lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente
ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza
di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva
descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza
all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e
4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag.
353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358).
(...)" (STFA del 4 aprile 2008 nella causa U.,
9C_35/2007)
2.6. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 pag. 137).
2.7. Nell’evenienza
concreta, nelle annotazioni 15 settembre 2006, il dr. __________, medico SMR,
ha concluso che “(…) la ricca documentazione medica, anche peritale, non
apporta dati conclusivi circa le capacità fisiche residue, queste non sono nemmeno
desumibili dal referto conseguente a terapie riabilitative. In mancanza di dati
significativi, per prendere decisioni adeguate, si chiede una perizia
fisiatrica-reumatologica al dr. __________. (…)” (doc. AI 20/1).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato un accertamento medico a cura del dr. __________ (doc. AI
22/1-2).
Nella
perizia 16 gennaio 2007 (doc. AI 23/1-7), il dr. __________, FMH in reumatologia
e medicina interna – posta la diagnosi di “(…) sindrome lombospondilogena cronica
bilaterale, in - discopatie L4/5 ed L5/S1, - disturbi statici del rachide e
decondizionamento muscolare – sindrome fibromialgica (…)” (doc. AI 23/6) –, ha espresso
la seguente valutazione:
"
(...)
Il signor RI 1, nato il __________, Via __________, __________
lamenta da diversi anni lombalgie esacerbate nel 2004; da una risonanza
magnetica lombare del 20.1.2000 è nota una discopatia bisegmentale L4/5 ed
L5/S1. Il 9.11.2005 veniva sottoposto ad una prima valutazione reumatologica
con diagnosi di sindrome lombovertebrale e lombospondilogena cronica a sinista;
l'ultima risonanza magnetica lombare del 9.5.2006 riconfermava le discopatie
note. L'assicurato non ha risentito un miglioramento dei dolori alle cure
farmacologiche-fisiatriche anche in contesto stazionario, risultando inabile al
lavoro come carrozziere al 100% dal 28.2.2005; ora avverte dolori lombari persistenti
giorno e notte, irradianti dorsali nella coscia sinistra, laterali nel
polpaccio sinistro a tratti verso il piede interno, a tratti verso quello
esterno, lombosciatalgie presenti anche medialmente anche alla gamba destra
fino alla caviglia destra, le lombalgie prevalgono, le sciatalgie non aumentano
alle manovre di Valsalva, quando inizia a camminare "tira", con
l'avvio aumentato, peggiorano camminando, non si ricorda se vi sia un
incremento deambulando in salita o in discesa, stando seduto o in piedi
rimangono invariati; la lombare appare altamente limitata alla flessione attiva,
moderatamente alle altre escursioni passive, tendenzialmente la mobilità
lombare è migliorata rispetto al febbraio 2006, quando veniva ricoverato presso
la clinica di riabilitazione a __________, sono assenti deficit
lomboradicolari. L'assicurato lamenta pure dolori cervicotoracali, la mobilità
cervicale è libera in ogni direzione, assenti deficit cervicoradicolari.
I sintomi lamentati e la presentazione degli stessi
dall'assicurato si spiegano soltanto parzialmente con le alterazioni
degenerative riscontrate al rachide lombare, la tendenza alla generalizzazione
del dolore è dovuta ad una sindrome fibromialgica confermata con la presenza di
11 punti fibromialgici su 18 riparti simmetricamente alla parte superiore ed
inferiore del corpo.
(…)." (doc. AI 23/4-5)
Circa
le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’inte-grazione il dr. __________ si
è così espresso:
"
(...)
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute
attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale
residua descritta nell’allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l’assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo
del 100%, dal 19.3.2006, giorno successivo alla dimissione dalla clinica
riabilitativa di __________.
Nella sua ultima attività come carrozziere, giudico
l’assicurato inabile al lavoro nella misura dei 2/3, dal 28.2.2005, trattandosi
di un lavoro svolto prevalentemente in posizioni inergonomiche per il rachide.
(…)." (doc. AI 23/6)
Il
dr. __________, nelle annotazioni 1. febbraio 2007 (doc. AI 25/1), ha osservato
che:
"
(…)
In particolare dobbiamo notare che per il periodo dal
28.02.2005 al 19.03.06, l’assicurato ha presentato IL 100% e si è sottoposto a
cure fisiatriche, per cui in questo periodo non conteggiamo una attività
adeguata, possiamo definire che l’attività adeguata ha cominciato ad essere
presa in considerazione alla dimissione dalla Clinica di __________, ovvero
raggiunte delle condizioni cliniche ritenute stabilizzate dopo cure adeguate.
In conclusione:
IL 66,6% dal 28.02.05 in attività di carrozziere
CL 100% dal 19.03.06 in attività adeguata secondo i
limiti espressi nell’allegata “capacità funzionale residua” alla perizia del
dr. __________." (doc. AI 25/1)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze delle perizia reumatologica e ritenuti il
rapporto finale 1. giugno 2007 della consulente in integrazione e la tabella
allestita il 19 settembre 2007 (doc. AI 31/1-4 e 32/1-3) –, con progetto
2 ottobre 2007 (doc. AI 33/1-3), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad
una rendita intera dal 1. febbraio al 1. luglio 2006.
Con
osservazioni 2 novembre 2007 (doc. AI 40/1-3) l’assicu-rato, sempre tramite
l’avv. RA 1 – contestata la valutazione medica, sostenuto di non essere in
grado di svolgere alcuna attività lavorativa e prodotto l’esame RM colonna
lombare del 24 ottobre 2007 –, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla
rendita intera anche dopo il 30 giugno 2006.
Il
dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 22 novembre 2007 (doc. AI 42/1),
ha osservato che:
"
(…)
Attualmente vengono presentati:
Referto RM colonna lombare del 24.10.2007:
- discopatia L4-S1 invariata (si parla
di sfioramento della radice senza vera e propria compressione)
Valutazione:
l’attuale referto RM non evidenzia una modifica
sostanziale radiologica a livello lombare, permane quindi valido
l’apprezzamento del dr. __________, perito reumatologico.
In presenza d’una diagnosi di fibromialgia
risulta indispensabile disporre d’una valutazione psichiatrica, urge quindi una
valutazione psichiatrica in ambito SMR per valutare presenza di problematica
psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa residua. In considerazione
del tempo trascorso dalla valutazione peritale dr. __________ è indicata una
valutazione mista reumatologica/psichiatrica sempre in ambito SMR per poter
stabilire una eventuale modifica della situazione reumatologica rispetto a
1.2007."
(doc. AI 42/1)
Nel
rapporto medico 11 gennaio 2008 (doc. AI 45/1-7) la dr.ssa __________, spec. in
psichiatria e il dr. __________, Spec. medicina interna-reumatologo, medici SMR
– posta la diagnosi principale di “(…) discopatia L4-L5 e L5-S1 –
disturbi statici del rachide con decondizionamento muscolare – non disturbo psichiatrico
(…)” e quella, senza influsso sulla capacità lavorativa, di “(…) ipotiroidismo
secondario a malattia di Basedow – nefrolitiasi – sindrome fibromialgica (…)”,
considerati i seguenti limiti funzionali: “(…) può sollevare abitualmente fino
a un massimo di 15 kg – può sollevare solo saltuariamente massimo 20 kg – deve
evitare la deambulazione su terreni sconnessi – deve evitare movimenti ripetitivi
di flessione ed estensione del rachide – deve evitare situazioni di precario
equilibrio – deve limitare il salire e scendere le scale – può mantenere la posizione
statica seduta per 30 minuti – può mantenere la posizione statica in piedi per
45 minuti (…)” e ritenuta un’incapacità lavorativa del 70% quale carrozziere
dal febbraio 2005 e una capacità lavorativa del 100% in un’attivi-tà adeguata
dal gennaio 2007 – hanno espresso la seguente valutazione:
"
(...)
Trattasi di un A di 49 anni, sposato, di origine __________
che ha sempre svolto la professione di carrozziere. Assicurato in discrete
condizioni generali. Dal 2000 presenta lombalgia ricorrente con riscontro in
RMN nel gennaio 2000 di discopatia bi segmentale L4-L5 e L5-S1. Nel febbraio
2005 viene giudicato totalmente inabile al lavoro a causa di una sindrome
lombovertebrale e dal dicembre 2005 è stato licenziato. Nel novembre 2005
visita reumatologica con diagnosi di sindrome lombovertebrale e
lombospondilogena cronica a sinistra. Le cure mediche e fisiatriche vengono
riferite dall'assicurato come di scarso beneficio. Già proposto intervento di
stabilizzazione lombosacrale. Alla valutazione funzionale odierna si stabilisce
un limite di 15 kg nel sollevare pesi; evitare movimenti ripetitivi di flessione
ed estensione del rachide; evitare la deambulazione su terreni sconnessi; eseguire
il salire e scendere le scale con aiuto; evitare situazioni di instabilità .
L'A. è stato sottoposto ad un valutazione peritale del
Dr. __________ del 16.1.2007 il quale riporta che i sintomi lamentati e la
presentazione degli stessi si spiegano soltanto parzialmente con le alterazioni
degenerative riscontrate al rachide lombare, la tendenza alla generalizzazione
del dolore è dovuta ad una sindrome fibromialgica.
In anamnesi psichiatrica remota e attuale non vengono
riferiti sintomi inquadrabili in disturbi psichiatrici di asse I o II secondo
DSM IV TR. L'A. inoltre non è mai stato in cura psichiatrica.
L'A lamenta uno stato di irritabilità che medica al
bisogno con una compromessa di Temesta da 1 mg e di insonnia secondari alla
patologia algica. I rapporti sociali sono descritti come integri: la famiglia lo
supporta anche dal punto di vista economico, in particolare il figlio e la rete
sociale è presente. Anche i contatti con i fratelli sono mantenuti e sono
buoni. A livello sociale mantiene quindi una buona integrazione; lo stesso A
afferma di adoperarsi anche ora che è malato a mantenere un contatto con il
mondo esterno in modo da non isolarsi. Non si evidenziano quindi perdita
dell'integrazione sociali in tutti gli ambiti.
La valutazione reumatologica e funzionale odierna non
permette di evidenziare un peggioramento delle capacità funzionali rispetto
alla perizia reumatologica eseguita dal Dr. __________ nel gennaio 2007. Si
stabilisce una capacità lavorativa del 100% con rendimento massimo del 100% in
attività che rispetta i limiti sopra elencati. In attività come carrozziere si
stabilisce incapacità lavorativa del 70% (dal 28.02.2005).
L'assicurato non necessita di ausili ortopedici.
L'intervento di stabilizzazione del rachide
lombosacrale può portare ad un discreto miglioramento delle capacità funzionali
complessive. Buona parte della sintomatologia riferita dall'assicurato può
essere imputata alla presenza di una sindrome fibromialgica.
Dal punto di vita psichiatrico la CL è da considerarsi
completa.
(…)." (doc. AI 45/6-7)
L’Ufficio
AI, con decisione 1 febbraio 2008 (doc. AI 50/1-2 e le motivazioni sub doc. AI
48/1-3) – sulla base delle risultanze del rapporto medico 11 gennaio 2008 (doc.
AI 45/1-7) –, ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera
dal 1. febbraio 2006 al 30 aprile 2007.
2.8. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già
di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza
di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite
dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nella presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza
in materia di valore probatorio di rapporto medici, questo Tribunale ritiene
che le conclusioni a cui sono giunti i medici del SMR, secondo cui l’assicurato
dal febbraio 2005 è inabile al lavoro nella misura del 70% e da gennaio 2007 è abile
al lavoro al 100% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti,
possano validamente costituire da supporto probatorio al giudizio senza che si
riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
Il
dr. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, nella perizia
9 novembre 2005 all’intenzione della __________ (doc. AI 14/13-22), aveva, in
particolare, osservato che “(…) concordo con il neurochirurgo Dr. __________
(sua valutazione del maggio 2005) sulla necessità di un potenziamento della
riabilitazione tramite l’invio del paziente in un Centro Specialistico il che permetterà
anche una valutazione più dettagliata della caricabilità fisica in vista di una
eventuale ripresa lavorativa, al momento non proponibile. (…)” (doc. AI 14/19).
Nel
rapporto medico 30 gennaio 2006 (doc. AI 6/1-2) il dr. __________ ha puntualizzato
che “(…) ho esaminato il paziente una sola volta (28.10.2005) per una
valutazione peritale richiesta dalla __________z
Assicurazioni, __________, dove va richiesto il mio rapporto. Da segnalare che
al momento della perizia le condizioni di salute del paziente erano a mio
parere non ancora stabilizzate. Una valutazione definitiva dell’esigibilità non
era allora possibile. (…)” (doc. AI 6/2).
Il
dr. __________, FMH in medicina interna, reumatologia, fisiatria e riabilitazione,
e il dr. __________, primario rispettivamente medico assistente della Clinica
di riabilitazione di __________, nel rapporto 30 marzo 2006 della degenza dal
19.02.2006 al 18.03.2006 (doc. AI 14/25-28), non si sono espressi sulla
capacità lavorativa residua in un’attività adeguata e hanno concluso che “(…)
fino all’ultima settimana della degenza potevamo esprimerci sulla capacità
lavorativa per raccomandare un’attività nella misura del 50% (in qualità di
carrozziere); il paziente riusciva a partecipare all’allenamento regolare per
poi interrompere per i dolori lombari riaccentuati. Purtroppo non si poteva
diminuire la sintomatologia dolorosa in modo significativo durante l’ultima
settimana di ricovero, per questo motivo non proponiamo di riprendere al
momento la sua attività professionale. (…)” (doc. AI 14/27).
Il
dr. __________, FMH in neurochirurgia, nel rapporto 24 febbraio 2006 (doc. AI
10/1-4), osservato che ha visto il paziente un’unica volta il 3 maggio 2005, ha
concluso che “(…) in considerazione della situazione clinica e neuroradiologica
in maggio 2005, ritengo che nell’attività come carrozziere evidentemente il paziente
presenti una limitazione della capacità lavorativa decisamente superiore al
50%. Mentre in attività leggere ed ergonomicamente favorevoli, il paziente potrebbe
svolgere un lavoro anche in misura superiore al 50%. Riterrei comunque una
valutazione medico supplementare opportuna. (…)” (doc. AI 10/2).
Il
dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 2 maggio 2006
(doc. AI 14/1-3), poste le diagnosi note, ha attestato un’inabilità lavorativa
del 100% nella sua ultima attività esercitata dal 28 febbraio 2005 e
l’impossibilità di svolgere altre attività.
Il
dr. __________, nella perizia 16 gennaio 2007 (doc. AI 23/1-7), ha concluso,
tra l’altro, per una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata
rispettosa dei limiti funzionali posti dal 19 marzo 2006, ovvero il giorno
successivo alla dimissione dalla clinica di riabilitazione di __________.
Viste
le risultanze appena sopra esposte, questo Tribunale ritiene che non è
possibile concludere, come ha fatto il dr. __________, per una capacità
lavorativa in un’attività adeguata già dal 19 marzo 2006.
Infatti,
il dr. __________, da una parte ha effettuato una valutazione retrospettiva
senza motivarla in modo soddisfacente, d’altra parte va ricordato che nel caso
di una valutazione retrospettiva della capacità lavorativa di un assicurato, in
assenza di più attendibili elementi, va data particolare importanza alle
certificazioni rese dal medico curante (su questo punto vedi Boltshauser,
“Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden Dauerinvalidität” in: Rechtsfragen
der Invalidität in der Sozialversicherung, Band 45, St. Gallen 1999).
E’
dunque a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto l’assicurato abile al lavoro
al 100% in un’attività adeguata a contare dal gennaio 2007, ovvero dal momento
della perizia del dr. __________.
Questa
valutazione è stata poi ulteriormente confermata dal rapporto 11 gennaio 2008
(doc. AI 45/1-7) nel quale la dr.ssa __________ e il dr. __________ hanno
potuto, da una parte, escludere una patologia psichiatrica con effetto sulla
capacità lavorativa e, d’altra parte, confermare la perizia del dr. __________
adducendo che “(…) la valutazione reumatologica e funzionale odierna non
permette di evidenziare un peggioramento delle capacità funzionali rispetto
alla perizia eseguita dal Dr. __________ nel gennaio 2007. (…)” (doc. AI 45/7).
Non
è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo alla lettera 6
marzo 2008, indirizzata all’avv. RA 1, nella quale il dr. __________, FMH in medicina
interna, senza porre delle diagnosi nuove e precisare se nella sua o in
qualsiasi attività, ha concluso, in modo del tutto generico, che “(…) a mio
modo di vedere è assolutamente improponibile attualmente una ripresa
dell’attività lavorativa. (…)” (doc. AI 56/13). Nel rapporto 27 novembre 2007
(doc. AI 29/11-12), richiamato dal dr. __________ nella lettera sopra in
parola, il dr. __________ non ha poi espresso alcuna valutazione sulla capacità
lavorativa.
Anche
nell’ulteriore documentazione medica prodotta in sede di procedura – e meglio i
certificati: 27 marzo 2008 del dr. __________ (doc. C/2); 10 aprile e 19 giugno
2008 del dr. __________, FMH in neurochirurgia (doc. C/1 e XV/1) e 13 maggio
2008 del dr. __________, FMH in neurologia (XV/2) – gli specialisti menzionati
non si sono espressi sulla capacità lavorativa.
Al
riguardo, il dr. __________, nelle annotazioni 14 maggio e 11 luglio 2008, ha
osservato che “(…) l’attuale documentazione medica non permette di documentare
una modifica dello stato di salute. Prevale tuttora una problematica dolorosa
soggettivamente invalidante che non trova completa spiegazione oggettivabile.
Permane quindi valida, in assenza d’una modifica, la precedente valutazione valetudinaria
basata su valutazione specialistica reumatologica e psichiatrica” (XII/Bis) e
che “(…) la presente documentazione non evidenzia una modifica dello stato di
salute dell’assicurato. Prevale il sospetto per una problematica funzionale. In
particolare è stata esclusa una problematica neurologica ed un dolore discogeno.
Permane al momento il sospetto per una componente articolare del dolore,
componente che sicuramente non può spiegare la molteplicità dei disturbi
lamentati dall’assicurato ritenuti dai vari medici consultati essere di origine
prevalentemente funzionale. In conclusione si conferma la valutazione espressa
in precedenza, valutazione basata su adeguata e ripetuta valutazione reumatologica
e pure psichiatrica.” (XVII/Bis).
In
esito alle considerazioni appena esposte, questa Corte deve dunque concludere
che – dal punto di vista medico – l'assicurato, nella sua attività di carrozziere,
è inabile al lavoro al 70% da febbraio 2005 e, in un’attività adeguata, abile
al lavoro al 100% da gennaio 2007.
2.10. Quanto
alla valutazione economica, rimasta incontestata, il TCA si limita qui a rilevare
quanto segue.
Ritenuti
determinanti i dati del 2006 (il diritto alla rendita intera è stato riconosciuto
dal febbraio 2006; cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI e DTF 129 V 222) il
reddito da valido ammonterebbe a fr. 54'917.48 (fr. 53'729.-- [fr. 4'133.-- x
13, cfr. doc. AI 8/1-3] moltiplicati per le rispettive
variazioni percentuali dei salari del 1,0% e 1,2% negli anni 2005 e 2006; cfr.
tabella B10.2 pubblicata in La vie économique 12-2008, pag. 95).
Dall’attività
accessoria (la cui indennità non è cambiata nel corso degli anni e i cui
compiti sono stati divisi con la moglie dal gennaio 2006, cfr. doc. AI 27/1-5)
risulta un reddito annuo soggetto all’AVS di fr. 11'645.-- (doc. AI 19/1-3).
Nel
2006 il reddito ipotetico da invalido ammonterebbe poi a fr. 47'357.85 (fr.
4’732.-- riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.1 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2008, pag. 94-95]
moltiplicati per 12 [la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e ridotti del 20% [5% per la
limitazione del porto di pesi e 15% per le limitazioni ergonomiche; cfr. doc.
AI 31/3]).
Ora,
non conoscendo l’esatta ripartizione con la moglie dei compiti quale portinaio/custode,
anche volendo ritenere, per pura ipotesi, che, a differenza degli anni
precedenti, nel 2006 non ha ottenuto alcun reddito dall’attività accessoria
esercitata in precedenza regolarmente (in merito ai redditi da attività
accessoria vedi la STF del 31 maggio 2007 nella causa F., I 788/06, consid. 4.1
e la STF del 9 maggio 2007 nella causa D., I 130/06, consid. 6), il grado
d’invalidità non raggiungerebbe il 40%.
Infatti,
anche in questa eventualità (ovvero la più favorevole) – considerato
il reddito da valido pari a fr. 66'562.48 (fr. 54'917.48 + fr. 11'645.--) e quello da invalido di fr. 47'357.85 –, il grado d’invalidità
sarebbe del 29% ([66'562.48 - 47'357.85] x 100 : 66'562.48 = 28.85% arrotondato
al 29% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) e quindi
inferiore al grado minimo pensionabile del 40% (art. 28 LAI).
2.11. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio 2006 (un anno
dopo l’incapacità lavorativa del 70%, art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 aprile
2007 (tre mesi dopo la capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata da
gennaio 2007, art. 88a OAI).
La
decisione impugnata va quindi confermata.
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--andrebbero poste a
carico dell’assicurato, il quale è stato tuttavia posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (XII, cfr. consid. 1.7).
Pertanto,
l’assicurato è pure per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (STF del 20 giugno 2007 nella causa S., I 885/06), riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse
più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003,
ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella
causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U
234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.
6).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per complessivi fr. 200.--, sono poste a carico dell’assicurato. A seguito
della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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