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Decisione

32.2008.55

A ragione l'Ufficio AI, confermata una capacità lavorativa del 100% in un'attività adeguata dal momento della perizia, ha soppresso il diritto alla rendita intera tre mesi dopo l'appurata capacità lav

20 febbraio 2009Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 pag. 137).

2.7. Nell’evenienza

concreta, nelle annotazioni 15 settembre 2006, il dr. __________, medico SMR,

ha concluso che “(…) la ricca documentazione medica, anche peritale, non

apporta dati conclusivi circa le capacità fisiche residue, queste non sono nemmeno

desumibili dal referto conseguente a terapie riabilitative. In mancanza di dati

significativi, per prendere decisioni adeguate, si chiede una perizia

fisiatrica-reumatologica al dr. __________. (…)” (doc. AI 20/1).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato un accertamento medico a cura del dr. __________ (doc. AI

22/1-2).

Nella

perizia 16 gennaio 2007 (doc. AI 23/1-7), il dr. __________, FMH in reumatologia

e medicina interna – posta la diagnosi di “(…) sindrome lombospondilogena cronica

bilaterale, in - discopatie L4/5 ed L5/S1, - disturbi statici del rachide e

decondizionamento muscolare – sindrome fibromialgica (…)” (doc. AI 23/6) –, ha espresso

la seguente valutazione:

"

(...)

Il signor RI 1, nato il __________, Via __________, __________

lamenta da diversi anni lombalgie esacerbate nel 2004; da una risonanza

magnetica lombare del 20.1.2000 è nota una discopatia bisegmentale L4/5 ed

L5/S1. Il 9.11.2005 veniva sottoposto ad una prima valutazione reumatologica

con diagnosi di sindrome lombovertebrale e lombospondilogena cronica a sinista;

l'ultima risonanza magnetica lombare del 9.5.2006 riconfermava le discopatie

note. L'assicurato non ha risentito un miglioramento dei dolori alle cure

farmacologiche-fisiatriche anche in contesto stazionario, risultando inabile al

lavoro come carrozziere al 100% dal 28.2.2005; ora avverte dolori lombari persistenti

giorno e notte, irradianti dorsali nella coscia sinistra, laterali nel

polpaccio sinistro a tratti verso il piede interno, a tratti verso quello

esterno, lombosciatalgie presenti anche medialmente anche alla gamba destra

fino alla caviglia destra, le lombalgie prevalgono, le sciatalgie non aumentano

alle manovre di Valsalva, quando inizia a camminare "tira", con

l'avvio aumentato, peggiorano camminando, non si ricorda se vi sia un

incremento deambulando in salita o in discesa, stando seduto o in piedi

rimangono invariati; la lombare appare altamente limitata alla flessione attiva,

moderatamente alle altre escursioni passive, tendenzialmente la mobilità

lombare è migliorata rispetto al febbraio 2006, quando veniva ricoverato presso

la clinica di riabilitazione a __________, sono assenti deficit

lomboradicolari. L'assicurato lamenta pure dolori cervicotoracali, la mobilità

cervicale è libera in ogni direzione, assenti deficit cervicoradicolari.

I sintomi lamentati e la presentazione degli stessi

dall'assicurato si spiegano soltanto parzialmente con le alterazioni

degenerative riscontrate al rachide lombare, la tendenza alla generalizzazione

del dolore è dovuta ad una sindrome fibromialgica confermata con la presenza di

11 punti fibromialgici su 18 riparti simmetricamente alla parte superiore ed

inferiore del corpo.

(…)." (doc. AI 23/4-5)

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’inte-grazione il dr. __________ si

è così espresso:

"

(...)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute

attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale

residua descritta nell’allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l’assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo

del 100%, dal 19.3.2006, giorno successivo alla dimissione dalla clinica

riabilitativa di __________.

Nella sua ultima attività come carrozziere, giudico

l’assicurato inabile al lavoro nella misura dei 2/3, dal 28.2.2005, trattandosi

di un lavoro svolto prevalentemente in posizioni inergonomiche per il rachide.

(…)." (doc. AI 23/6)

Il

dr. __________, nelle annotazioni 1. febbraio 2007 (doc. AI 25/1), ha osservato

che:

"

(…)

In particolare dobbiamo notare che per il periodo dal

28.02.2005 al 19.03.06, l’assicurato ha presentato IL 100% e si è sottoposto a

cure fisiatriche, per cui in questo periodo non conteggiamo una attività

adeguata, possiamo definire che l’attività adeguata ha cominciato ad essere

presa in considerazione alla dimissione dalla Clinica di __________, ovvero

raggiunte delle condizioni cliniche ritenute stabilizzate dopo cure adeguate.

In conclusione:

IL 66,6% dal 28.02.05 in attività di carrozziere

CL 100% dal 19.03.06 in attività adeguata secondo i

limiti espressi nell’allegata “capacità funzionale residua” alla perizia del

dr. __________." (doc. AI 25/1)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze delle perizia reumatologica e ritenuti il

rapporto finale 1. giugno 2007 della consulente in integrazione e la tabella

allestita il 19 settembre 2007 (doc. AI 31/1-4 e 32/1-3) –, con progetto

2 ottobre 2007 (doc. AI 33/1-3), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad

una rendita intera dal 1. febbraio al 1. luglio 2006.

Con

osservazioni 2 novembre 2007 (doc. AI 40/1-3) l’assicu-rato, sempre tramite

l’avv. RA 1 – contestata la valutazione medica, sostenuto di non essere in

grado di svolgere alcuna attività lavorativa e prodotto l’esame RM colonna

lombare del 24 ottobre 2007 –, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla

rendita intera anche dopo il 30 giugno 2006.

Il

dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 22 novembre 2007 (doc. AI 42/1),

ha osservato che:

"

(…)

Attualmente vengono presentati:

Referto RM colonna lombare del 24.10.2007:

- discopatia L4-S1 invariata (si parla

di sfioramento della radice senza vera e propria compressione)

Valutazione:

l’attuale referto RM non evidenzia una modifica

sostanziale radiologica a livello lombare, permane quindi valido

l’apprezzamento del dr. __________, perito reumatologico.

In presenza d’una diagnosi di fibromialgia

risulta indispensabile disporre d’una valutazione psichiatrica, urge quindi una

valutazione psichiatrica in ambito SMR per valutare presenza di problematica

psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa residua. In considerazione

del tempo trascorso dalla valutazione peritale dr. __________ è indicata una

valutazione mista reumatologica/psichiatrica sempre in ambito SMR per poter

stabilire una eventuale modifica della situazione reumatologica rispetto a

1.2007."

(doc. AI 42/1)

Nel

rapporto medico 11 gennaio 2008 (doc. AI 45/1-7) la dr.ssa __________, spec. in

psichiatria e il dr. __________, Spec. medicina interna-reumatologo, medici SMR

– posta la diagnosi principale di “(…) discopatia L4-L5 e L5-S1 –

disturbi statici del rachide con decondizionamento muscolare – non disturbo psichiatrico

(…)” e quella, senza influsso sulla capacità lavorativa, di “(…) ipotiroidismo

secondario a malattia di Basedow – nefrolitiasi – sindrome fibromialgica (…)”,

considerati i seguenti limiti funzionali: “(…) può sollevare abitualmente fino

a un massimo di 15 kg – può sollevare solo saltuariamente massimo 20 kg – deve

evitare la deambulazione su terreni sconnessi – deve evitare movimenti ripetitivi

di flessione ed estensione del rachide – deve evitare situazioni di precario

equilibrio – deve limitare il salire e scendere le scale – può mantenere la posizione

statica seduta per 30 minuti – può mantenere la posizione statica in piedi per

45 minuti (…)” e ritenuta un’incapacità lavorativa del 70% quale carrozziere

dal febbraio 2005 e una capacità lavorativa del 100% in un’attivi-tà adeguata

dal gennaio 2007 – hanno espresso la seguente valutazione:

"

(...)

Trattasi di un A di 49 anni, sposato, di origine __________

che ha sempre svolto la professione di carrozziere. Assicurato in discrete

condizioni generali. Dal 2000 presenta lombalgia ricorrente con riscontro in

RMN nel gennaio 2000 di discopatia bi segmentale L4-L5 e L5-S1. Nel febbraio

2005 viene giudicato totalmente inabile al lavoro a causa di una sindrome

lombovertebrale e dal dicembre 2005 è stato licenziato. Nel novembre 2005

visita reumatologica con diagnosi di sindrome lombovertebrale e

lombospondilogena cronica a sinistra. Le cure mediche e fisiatriche vengono

riferite dall'assicurato come di scarso beneficio. Già proposto intervento di

stabilizzazione lombosacrale. Alla valutazione funzionale odierna si stabilisce

un limite di 15 kg nel sollevare pesi; evitare movimenti ripetitivi di flessione

ed estensione del rachide; evitare la deambulazione su terreni sconnessi; eseguire

il salire e scendere le scale con aiuto; evitare situazioni di instabilità .

L'A. è stato sottoposto ad un valutazione peritale del

Dr. __________ del 16.1.2007 il quale riporta che i sintomi lamentati e la

presentazione degli stessi si spiegano soltanto parzialmente con le alterazioni

degenerative riscontrate al rachide lombare, la tendenza alla generalizzazione

del dolore è dovuta ad una sindrome fibromialgica.

In anamnesi psichiatrica remota e attuale non vengono

riferiti sintomi inquadrabili in disturbi psichiatrici di asse I o II secondo

DSM IV TR. L'A. inoltre non è mai stato in cura psichiatrica.

L'A lamenta uno stato di irritabilità che medica al

bisogno con una compromessa di Temesta da 1 mg e di insonnia secondari alla

patologia algica. I rapporti sociali sono descritti come integri: la famiglia lo

supporta anche dal punto di vista economico, in particolare il figlio e la rete

sociale è presente. Anche i contatti con i fratelli sono mantenuti e sono

buoni. A livello sociale mantiene quindi una buona integrazione; lo stesso A

afferma di adoperarsi anche ora che è malato a mantenere un contatto con il

mondo esterno in modo da non isolarsi. Non si evidenziano quindi perdita

dell'integrazione sociali in tutti gli ambiti.

La valutazione reumatologica e funzionale odierna non

permette di evidenziare un peggioramento delle capacità funzionali rispetto

alla perizia reumatologica eseguita dal Dr. __________ nel gennaio 2007. Si

stabilisce una capacità lavorativa del 100% con rendimento massimo del 100% in

attività che rispetta i limiti sopra elencati. In attività come carrozziere si

stabilisce incapacità lavorativa del 70% (dal 28.02.2005).

L'assicurato non necessita di ausili ortopedici.

L'intervento di stabilizzazione del rachide

lombosacrale può portare ad un discreto miglioramento delle capacità funzionali

complessive. Buona parte della sintomatologia riferita dall'assicurato può

essere imputata alla presenza di una sindrome fibromialgica.

Dal punto di vita psichiatrico la CL è da considerarsi

completa.

(…)." (doc. AI 45/6-7)

L’Ufficio

AI, con decisione 1 febbraio 2008 (doc. AI 50/1-2 e le motivazioni sub doc. AI

48/1-3) – sulla base delle risultanze del rapporto medico 11 gennaio 2008 (doc.

AI 45/1-7) –, ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera

dal 1. febbraio 2006 al 30 aprile 2007.

2.8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già

di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza

di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite

dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Nella presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza

in materia di valore probatorio di rapporto medici, questo Tribunale ritiene

che le conclusioni a cui sono giunti i medici del SMR, secondo cui l’assicurato

dal febbraio 2005 è inabile al lavoro nella misura del 70% e da gennaio 2007 è abile

al lavoro al 100% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti,

possano validamente costituire da supporto probatorio al giudizio senza che si

riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

Il

dr. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, nella perizia

9 novembre 2005 all’intenzione della __________ (doc. AI 14/13-22), aveva, in

particolare, osservato che “(…) concordo con il neurochirurgo Dr. __________

(sua valutazione del maggio 2005) sulla necessità di un potenziamento della

riabilitazione tramite l’invio del paziente in un Centro Specialistico il che permetterà

anche una valutazione più dettagliata della caricabilità fisica in vista di una

eventuale ripresa lavorativa, al momento non proponibile. (…)” (doc. AI 14/19).

Nel

rapporto medico 30 gennaio 2006 (doc. AI 6/1-2) il dr. __________ ha puntualizzato

che “(…) ho esaminato il paziente una sola volta (28.10.2005) per una

valutazione peritale richiesta dalla __________z

Assicurazioni, __________, dove va richiesto il mio rapporto. Da segnalare che

al momento della perizia le condizioni di salute del paziente erano a mio

parere non ancora stabilizzate. Una valutazione definitiva dell’esigibilità non

era allora possibile. (…)” (doc. AI 6/2).

Il

dr. __________, FMH in medicina interna, reumatologia, fisiatria e riabilitazione,

e il dr. __________, primario rispettivamente medico assistente della Clinica

di riabilitazione di __________, nel rapporto 30 marzo 2006 della degenza dal

19.02.2006 al 18.03.2006 (doc. AI 14/25-28), non si sono espressi sulla

capacità lavorativa residua in un’attività adeguata e hanno concluso che “(…)

fino all’ultima settimana della degenza potevamo esprimerci sulla capacità

lavorativa per raccomandare un’attività nella misura del 50% (in qualità di

carrozziere); il paziente riusciva a partecipare all’allenamento regolare per

poi interrompere per i dolori lombari riaccentuati. Purtroppo non si poteva

diminuire la sintomatologia dolorosa in modo significativo durante l’ultima

settimana di ricovero, per questo motivo non proponiamo di riprendere al

momento la sua attività professionale. (…)” (doc. AI 14/27).

Il

dr. __________, FMH in neurochirurgia, nel rapporto 24 febbraio 2006 (doc. AI

10/1-4), osservato che ha visto il paziente un’unica volta il 3 maggio 2005, ha

concluso che “(…) in considerazione della situazione clinica e neuroradiologica

in maggio 2005, ritengo che nell’attività come carrozziere evidentemente il paziente

presenti una limitazione della capacità lavorativa decisamente superiore al

50%. Mentre in attività leggere ed ergonomicamente favorevoli, il paziente potrebbe

svolgere un lavoro anche in misura superiore al 50%. Riterrei comunque una

valutazione medico supplementare opportuna. (…)” (doc. AI 10/2).

Il

dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 2 maggio 2006

(doc. AI 14/1-3), poste le diagnosi note, ha attestato un’inabilità lavorativa

del 100% nella sua ultima attività esercitata dal 28 febbraio 2005 e

l’impossibilità di svolgere altre attività.

Il

dr. __________, nella perizia 16 gennaio 2007 (doc. AI 23/1-7), ha concluso,

tra l’altro, per una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti dal 19 marzo 2006, ovvero il giorno

successivo alla dimissione dalla clinica di riabilitazione di __________.

Viste

le risultanze appena sopra esposte, questo Tribunale ritiene che non è

possibile concludere, come ha fatto il dr. __________, per una capacità

lavorativa in un’attività adeguata già dal 19 marzo 2006.

Infatti,

il dr. __________, da una parte ha effettuato una valutazione retrospettiva

senza motivarla in modo soddisfacente, d’altra parte va ricordato che nel caso

di una valutazione retrospettiva della capacità lavorativa di un assicurato, in

assenza di più attendibili elementi, va data particolare importanza alle

certificazioni rese dal medico curante (su questo punto vedi Boltshauser,

“Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden Dauerinvalidität” in: Rechtsfragen

der Invalidität in der Sozialversicherung, Band 45, St. Gallen 1999).

E’

dunque a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto l’assicurato abile al lavoro

al 100% in un’attività adeguata a contare dal gennaio 2007, ovvero dal momento

della perizia del dr. __________.

Questa

valutazione è stata poi ulteriormente confermata dal rapporto 11 gennaio 2008

(doc. AI 45/1-7) nel quale la dr.ssa __________ e il dr. __________ hanno

potuto, da una parte, escludere una patologia psichiatrica con effetto sulla

capacità lavorativa e, d’altra parte, confermare la perizia del dr. __________

adducendo che “(…) la valutazione reumatologica e funzionale odierna non

permette di evidenziare un peggioramento delle capacità funzionali rispetto

alla perizia eseguita dal Dr. __________ nel gennaio 2007. (…)” (doc. AI 45/7).

Non

è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo alla lettera 6

marzo 2008, indirizzata all’avv. RA 1, nella quale il dr. __________, FMH in medicina

interna, senza porre delle diagnosi nuove e precisare se nella sua o in

qualsiasi attività, ha concluso, in modo del tutto generico, che “(…) a mio

modo di vedere è assolutamente improponibile attualmente una ripresa

dell’attività lavorativa. (…)” (doc. AI 56/13). Nel rapporto 27 novembre 2007

(doc. AI 29/11-12), richiamato dal dr. __________ nella lettera sopra in

parola, il dr. __________ non ha poi espresso alcuna valutazione sulla capacità

lavorativa.

Anche

nell’ulteriore documentazione medica prodotta in sede di procedura – e meglio i

certificati: 27 marzo 2008 del dr. __________ (doc. C/2); 10 aprile e 19 giugno

2008 del dr. __________, FMH in neurochirurgia (doc. C/1 e XV/1) e 13 maggio

2008 del dr. __________, FMH in neurologia (XV/2) – gli specialisti menzionati

non si sono espressi sulla capacità lavorativa.

Al

riguardo, il dr. __________, nelle annotazioni 14 maggio e 11 luglio 2008, ha

osservato che “(…) l’attuale documentazione medica non permette di documentare

una modifica dello stato di salute. Prevale tuttora una problematica dolorosa

soggettivamente invalidante che non trova completa spiegazione oggettivabile.

Permane quindi valida, in assenza d’una modifica, la precedente valutazione valetudinaria

basata su valutazione specialistica reumatologica e psichiatrica” (XII/Bis) e

che “(…) la presente documentazione non evidenzia una modifica dello stato di

salute dell’assicurato. Prevale il sospetto per una problematica funzionale. In

particolare è stata esclusa una problematica neurologica ed un dolore discogeno.

Permane al momento il sospetto per una componente articolare del dolore,

componente che sicuramente non può spiegare la molteplicità dei disturbi

lamentati dall’assicurato ritenuti dai vari medici consultati essere di origine

prevalentemente funzionale. In conclusione si conferma la valutazione espressa

in precedenza, valutazione basata su adeguata e ripetuta valutazione reumatologica

e pure psichiatrica.” (XVII/Bis).

In

esito alle considerazioni appena esposte, questa Corte deve dunque concludere

che – dal punto di vista medico – l'assicurato, nella sua attività di carrozziere,

è inabile al lavoro al 70% da febbraio 2005 e, in un’attività adeguata, abile

al lavoro al 100% da gennaio 2007.

2.10. Quanto

alla valutazione economica, rimasta incontestata, il TCA si limita qui a rilevare

quanto segue.

Ritenuti

determinanti i dati del 2006 (il diritto alla rendita intera è stato riconosciuto

dal febbraio 2006; cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI e DTF 129 V 222) il

reddito da valido ammonterebbe a fr. 54'917.48 (fr. 53'729.-- [fr. 4'133.-- x

13, cfr. doc. AI 8/1-3] moltiplicati per le rispettive

variazioni percentuali dei salari del 1,0% e 1,2% negli anni 2005 e 2006; cfr.

tabella B10.2 pubblicata in La vie économique 12-2008, pag. 95).

Dall’attività

accessoria (la cui indennità non è cambiata nel corso degli anni e i cui

compiti sono stati divisi con la moglie dal gennaio 2006, cfr. doc. AI 27/1-5)

risulta un reddito annuo soggetto all’AVS di fr. 11'645.-- (doc. AI 19/1-3).

Nel

2006 il reddito ipotetico da invalido ammonterebbe poi a fr. 47'357.85 (fr.

4’732.-- riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.1 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2008, pag. 94-95]

moltiplicati per 12 [la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e ridotti del 20% [5% per la

limitazione del porto di pesi e 15% per le limitazioni ergonomiche; cfr. doc.

AI 31/3]).

Ora,

non conoscendo l’esatta ripartizione con la moglie dei compiti quale portinaio/custode,

anche volendo ritenere, per pura ipotesi, che, a differenza degli anni

precedenti, nel 2006 non ha ottenuto alcun reddito dall’attività accessoria

esercitata in precedenza regolarmente (in merito ai redditi da attività

accessoria vedi la STF del 31 maggio 2007 nella causa F., I 788/06, consid. 4.1

e la STF del 9 maggio 2007 nella causa D., I 130/06, consid. 6), il grado

d’invalidità non raggiungerebbe il 40%.

Infatti,

anche in questa eventualità (ovvero la più favorevole) – considerato

il reddito da valido pari a fr. 66'562.48 (fr. 54'917.48 + fr. 11'645.--) e quello da invalido di fr. 47'357.85 –, il grado d’invalidità

sarebbe del 29% ([66'562.48 - 47'357.85] x 100 : 66'562.48 = 28.85% arrotondato

al 29% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) e quindi

inferiore al grado minimo pensionabile del 40% (art. 28 LAI).

2.11. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio 2006 (un anno

dopo l’incapacità lavorativa del 70%, art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 aprile

2007 (tre mesi dopo la capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata da

gennaio 2007, art. 88a OAI).

La

decisione impugnata va quindi confermata.

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale è stato tuttavia posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (XII, cfr. consid. 1.7).

Pertanto,

l’assicurato è pure per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (STF del 20 giugno 2007 nella causa S., I 885/06), riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse

più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003,

ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per complessivi fr. 200.--, sono poste a carico dell’assicurato. A seguito

della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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