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32.2008.57

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 marzo 2009Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 pag. 137).

2.7. Nell’evenienza

concreta, nel rapporto 20 settembre 2006 (doc. AI 18/1-3), il dr. __________,

medico SMR, ha posto la seguente raccomandazione: “(…) direttore tecnico commerciale.

Procedere: in considerazione polipatologia (reumatologica, cardiologica ed

ev. psichiatrica) indicata perizia SAM onde stabilire limiti funzionali esatti

e capacità lavorativa oggettiva nell’attività abituale in sè leggera. (…)”

(doc. AI 18/2).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 19/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 3 luglio 2007 (doc. AI 23/1-16) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno

fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica

(dr. __________, doc. AI 20/3-11), cardiologica (dr. __________, doc. AI

20/15-16), neurologica (dr. __________, doc. AI 20/17-20) e psichiatrica (dr. __________,

doc. AI 20/21-22 e 20/12-14).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

5.1 Diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena a

sinistra più accentuata che a destra con stato dopo probabile irritazione

radicolare S1 a sinistra, senza deficit sensitivo-motorici residui, su

alterazioni degenerative significative a livello della colonna lombare dal L3

fino a S1, con soprattutto osteocondrosi e spondilosi a carattere in parte

iperostotica a livello del segmento L5/S1, in minor misura L3/L4 e L4/L5.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Cefalee in parte tensionali ed in parte emicraniche.

Malattia coronarica monovasale con:

- stenosi emodinamicamente

significativa del RIVA medio e del RIVA distale con punte muscolari

(coronografia del 17.08.1999),

- tabagismo (30P/Y),

- ipertensione arteriosa.

Cardiopatia ipertensiva con:

- ipertrofia ventricolare relativa,

- disfunzione distolica stadio I°.

Malattia da reflusso gastroesofageo.

Tratti assertivi di personalità con segni di scompenso

psicologico.

Stato dopo idromele e varicocele operato al testicolo

destro nel 1998 (Clinica di __________ di __________).

Tonsillectomia a 17 anni."

(doc. AI 23/10)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti

del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale

capacità lavorativa: “(…) l’attua-le grado di capacità lavorativa medico –

teorica globale dell’A. è valutabile nella misura dell’80% nella professione di

direttore generale e commerciale della sua stessa ditta. (…)” (doc. AI 23/15),

hanno concluso:

"

(...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

Predominante appare la patologia reumatologica

caratterizzata soprattutto da disturbi cronici persistenti a livello della

colonna vertebrale con irradiazione a livello della gamba sinistra ed in minor

misura a quella destra, con evoluzione a carattere altalenante e attualmente di

tipo spondilogeno senza compressione o irritazione di tipo radicolare e senza

deficit sensitivo-motorici. All'origine vi è una discopatia plurisegmentale a

livello della colonna lombare di una certa rilevanza in particolar modo ai

segmenti L3/L4, L4/L5 e soprattutto L5/S1, con osteocondrosi a questi segmenti

e riduzione notevole dello spazio intervertebrale al segmento L5/S1 con

presenza di spondilosi a carattere iperostotico e spondilartrosi radiologicamente

evidenziata. Inoltre è possibile un'irritazione della radice di S1 a sinistra

per una protrusione-ernia medio-laterale sinistra evidenziata ad un'indagine

RM.

L'A. pertanto presenta necessità di cambiamenti

frequenti della posizione sul posto di lavoro ed eventualmente di pause più

prolungate, durante le quali egli deve anche potersi sdraiare alle volte. Le limitazioni

sono dettate inoltre dagli spostamenti in automobile se questi sono troppo

frequenti oppure da interventi di durata prolungata da svolgere sui cantieri.

Le patologie psichiatrica, neurologica e cardiologica

non concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell'A..

L'A. è inabile al lavoro dal 09.05.2005 al 29.05.2005

nella forma completa, al 50% dal 30.05.2005.

L'ulteriore decorso dei disturbi è stato piuttosto a

carattere altalenante, in occasione di un trattamento intensivo stazionario

presso la Clinica di __________ non si sono ottenuti miglioramenti ed alla

dimissione viene confermata una capacità lavorativa del 50%, come pure dal

reumatologo curante e dal medico fiduciario dell'Assicurazione __________. Gli

accertamenti attuali (vedasi consulto reumatologico) non ci permettono di

confermare la pregressa valutazione dell'A. quale direttore generale.

Pertanto possiamo considerare la capacità lavorativa

ridotta del 20% a partire dall'attuale perizia. Attualmente lo stato di salute

non mostra modifiche importanti ed in futuro non ci si può attendere a cambiamenti

significativi.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Tenendo in considerazione i reperti reumatologici sopra

descritti, riteniamo che l'A. presenti delle limitazioni funzionali, in

particolar modo nel mantenere per un periodo prolungato a 1-11/2/2

ore la posizione seduta, soprattutto se con la parte del corpo leggermente

piegata in avanti. Vi sono delle limitazioni nel mantenere per 30 minuti la

posizione statica ferma in piedi con la parte superiore del corpo leggermente

piegata in avanti. Difficoltà alla deambulazione soprattutto su terreni

sconnessi in maniera continua per più di 30-40 minuti. L'A. presenta delle

limitazione nel piegarsi in avanti e nel rialzarsi dalla posizione flessa e nel

dover alzare dei pesi superiori ai 5-7,5kg. Inoltre, come già detto, l'A.

necessita di cambiamenti frequenti della posizione sul posto di lavoro ed eventualmente

di pause prolungate durante le quali deve anche potersi sdraiare alle volte.

Nel rispetto delle limitazioni funzionali sopra

descritte vi è comunque una riduzione della redditività che può essere valutata

nella misura del 20%.

Non riteniamo utili provvedimenti di formazione

professionale in quanto destinati al fallimento.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente

discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(…)." (doc. AI 23/15-16)

I

periti del SAM – invitati dal dr. __________ a precisare se “(…) questa valutazione

si basa su una modifica dello stato di salute, quindi vi è stato un miglioramento

dello stato di salute in occasione della perizia SAM, o si tratta semplicemente

d’un riconoscimento d’una inabilità lavorativa stabilita da altri medici in precedenza

(differente valutazione dello stesso danno alla salute)? (…)” (doc. AI 26/1) –,

con lettera 15 giugno 2007 (doc. AI 28/1), hanno osservato che:

"

(...)

L'A. in questione, dopo l'evoluzione della

sintomatologia reumatologica-neurolo-gica altalenante con una incapacità

lavorativa del 50% certificata a partire dal 29.01.2006, è stato nuovamente

sottoposto a trattamenti d'infiltrazioni peridurali (ultimo dei quali sotto TAC

- vedasi atto del 02.01.2007) che ne hanno migliorato sensibilmente la

sintomatologia. La stessa TAC di controllo riferiva che non erano presenti

ernie discali ma solo noduli di Schmorl negli ultimi 4 metameri del rachide

dorsale e segni di parziale degenerazione del disco a livello D9-D10 e D11-D12.

L'esame clinico ci ha permesso di escludere comunque la presenza di una

compromissione o irritazione di tipo radicolare, senza deficit

sensitivo-motorici (evidenziata nella RMI del 2005 -vedasi atto del

30.05.2005).

Tenendo in considerazione le patologie riscontrate a livello

dell'apparato muscolo-scheletrico e della clinica, nonché dal punto di vista

radiologico, il nostro consulente reumatologo Dr. __________, ha ritenuto che,

attualmente (dalla data della perizia) la capacità lavorativa di questo A. sia

nella misura del 20% nella sua attività dirigenziale dove s'intende un'attività

lavorativa fisicamente leggera, comunque con le sue limitazioni funzionali

consigliate al capitolo 9 della perizia stessa.

Possiamo quindi affermare che abbiamo constatato un

miglioramento dello stato di salute in occasione della perizia SAM.

(…)." (doc. AI 28/1)

L’Ufficio

AI – considerate le risultanze della perizia del SAM e ritenute le precisazioni

del 15 giugno 2007 – con progetto 22 giugno 2007 (doc. AI 29/1-3), ha preavvisato

all’assicurato il diritto il diritto a una mezza rendita dal 1. maggio 2006 al

30 giugno 2007.

Viste

le osservazioni 30 luglio 2007 dell’avv. RA 1 (doc. AI 35/1-5), corredate dal

memoriale 5 luglio 2007 dell’assicu-rato (doc. AI 35/6-7), l’Ufficio AI ha

ordinato un’inchiesta a domicilio a cura del suo ispettorato volta a verificare

le esatte mansioni del ricorrente all’interno della ditta __________ (doc. AI

38/1).

L’Ufficio

AI – sulla base delle risultanze del verbale 12 dicembre 2007 dell’ispettore AI

(doc. AI 43/1-3) e delle annotazioni 14 dicembre 2007 del dr. __________ (doc.

AI 46/1) –, con decisioni 13 febbraio 2008, ha infine riconosciuto

all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1. maggio 2006 al 30 giugno

2007 (doc. AI 51/1-2) e a un quarto di rendita dal 1. luglio 2007 (doc. AI

50/1-2).

2.8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti

contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e

riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato

è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua incapacità lavorativa del 20% nella professione di direttore

generale e commerciale della sua stessa ditta dal marzo 2007 (mese in cui in diversi

giorni l’assicurato è stato a disposizione dei servizi del SAM, doc. AI 23/1).

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.

Inoltre,

nel complemento peritale 15 giugno 2007 (doc. AI 28/1-2), i periti del SAM

hanno chiaramente concluso che: “(…) possiamo quindi affermare che abbiamo

constatato un miglioramento dello stato di salute in occasione della perizia

SAM. (…)” (doc. AI 28/1).

Va

qui tuttavia evidenziato che i periti del SAM si sono pronunciati unicamente in

merito alla capacità lavorativa dell’as-sicurato nella sua professione di “(…)

direttore generale e commerciale della sua stessa ditta. (…)” (doc. AI 23/15),

attività questa che il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione,

nel consulto 16 aprile 2007 (doc. AI 20/3-11), ha così descritto: “(…) si

tratta di un’attività lavorativa fisicamente leggera in cui prevalgono i lavori

dirigenziali ed amministrativi, nonché di controllo e stesura di piani

elettrici da svolgere al computer. (…)” (doc. AI 20/11).

L’ispettore

__________, nel rapporto di visita esterna 12 dicembre 2007 (doc. AI 43/1-3),

ha, in particolare, riportato che: “(…) il signor RI 1 dal canto suo, trattandosi

di una piccola ditta familiare, nella quale riveste la funzione di perno centrale,

si è sempre occupato dell’esecuzione di tutte le mansioni che il ramo d’attività

comporta. Impegnato quindi a livello di acquisizione, contatto con la

clientela, sopralluogo e valutazione sul posto in stretta collaborazione con

gli altri artigiani coinvolti, vedi elettricisti, idraulici, specialisti della

ventilazione, tecnici, ecc. Mantiene il contatto con la clientela acquisita.

Una parte del lavoro è in abbonamento su lavori precedenti. I sopralluoghi/rilevamenti

comportano trasferte talvolta anche lunghe in quanto l’azienda opera a livello

cantonale e occasionalmente anche oltre Gottardo. Deve portarsi appresso la

borsa degli attrezzi, il materiale per le riparazioni o le nuove installazioni,

il portatile per allacciamenti su impianti in vista dei tests da effettuare. Il

lavoro si svolge in scantinati, sui tetti, nei solai, a dipendenza del tipo

d’intervento (principalmente su caldaie, impianti di ventilazione,

refrigerazione, solari, ecc): Vedi foto allegate. Il lavoro interno prevede la

preparazione dei disegni e schemi elettrici mediante lavoro al PC, la comanda

del materiale, la stesura di offerte, la fatturazione, ecc., la teleregolazione

e sorveglianza. L’interessato infine, ha inoltre sempre collaborato con i dipendenti

nei lavori preparatori o di riparazione in laboratorio, quindi

nell’allestimento e testaggio dei quadri di comando, rispettivamente nuovamente

sul cantiere per il montaggio degli stessi e messa in funzione. (…)” (doc. AI

43/1).

In

simili circostanze – vista la manifesta differenza tra l’attività effettivamente

esercitata dall’assicurato in seno alla __________ e quella ritenuta dai periti

del SAM nella perizia –, per una corretta valutazione della capacità lavorativa

nella sua attività, le risultanze degli accertamenti effettuati dall’Is-pettorato

dell’AI dovevano essere in ogni caso sottoposte al SAM.

Al

medico compete infatti la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interes-sato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997,

pag. 227, cfr. anche DTF 125 V 256, consid. 4, pag.

261; 115 V 133, consid. 2, pag. 134; 114 V 310, consid. 3c, pag. 314; 105 V

156, consid. 1, pag. 158).

In

ogni caso esula dalle competenze dell’ispettore stabilire in che misura delle

limitazioni funzionali incidano sulla capacità lavorativa da un punto di vista

medico.

Le

conclusioni dell’ispettore __________ (doc. AI 43/1-3) – che oltretutto, senza

alcuna motivazione e a differenza dell’Ufficio AI che in sede di progetto aveva

applicato il metodo ordinario del confronto dei redditi (confronto percentuale

dei redditi visto che nella sua attività sfruttava al meglio la capacità di

guadagno residua), sembrerebbe proporre l’applicazione del metodo straordinario

– non possono dunque essere ritenute.

Questo

vale anche se il dr. __________, nelle annotazioni 14 dicembre 2007, ha

concluso che “(…) le conclusioni dell’ispettore possono essere condivise dal punto

di vista medico. (…)” (doc. AI 46/1). Infatti, a prescindere dal fatto che il

dr. __________ non motiva in alcun modo le sue conclusioni, va qui ricordato

che il medesimo sanitario, nel precedente rapporto 20 settembre 2006 (doc. AI

18/1-3), viste le polipatologie di cui soffre, aveva ritenuto necessaria una

perizia pluridisciplinare a cura del SAM per stabilire la capacità lavorativa

nella sua attività.

Visto

tutto quanto precede la decisione 13 febbraio 2008, con la quale all’assicurato

è stato riconosciuto il diritto a un quarto di rendita d’invalidità a contare dal

1. luglio 2007 (doc. AI 50/1-2), va annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché, effettuato il necessario complemento peritale per

chiarire compiutamente la capacità lavorativa nella sua e in un’at-tività

adeguata, proceda ad emettere un nuovo provvedimento.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI e l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

La decisione 13 febbraio 2008, con la quale all’assicurato è stato

riconosciuto il diritto a un quarto di rendita d’invalidità a contare dal 1.

luglio 2007, è annullata e gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché

proceda come indicato al consid. 2.9.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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