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Decisione

32.2008.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 marzo 2009Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti per poi inevitabilmente essere delusa e quindi quasi “demonizzare”

questi rapporti interpersonali. Si è visto anche che la signora, quando lavora

nella misura del 50% ca., non riesce quasi più a gestire la propria casa e

adempiere i suoi obblighi di casalinga. Quando invece non lavora per terzi, riesce

a gestire la propria casa a pena soddisfacente. Per questo motivo, da un punto

di vista psichiatrico, la signora è da considerare inabile al lavoro nella

misura dal 50 al 60% in tutte le attività, siano attività lucrative, siano

attività da casalinga. Questa limitazione della capacità lavorativa è sicuramente

duratura nel tempo e sussiste senza dubbio da quando io conosco la paziente. Da

sottolineare che in questo momento la paziente è inabile al lavoro nella misura

del 100% fino al 31.05.2008. Già in passato si sono presentati periodi più o

meno lunghi, durante i quali la signora era completamente inabile al lavoro a

causa del suo disturbo psichiatrico. L’unica attività confacente alla paziente

potrebbe essere una piccola attività, a ore, dove non ha dei contatti intensi e

regolari con un eventuale datore di lavoro. A quasto proposito la paziente avrebbe

l’idea di poter fare una attività di “dog sitter” o una attività simile. Per

ciò che concerne la prognosi, basandomi sul decorso degli ultimi anni, non sono

da aspettarsi – anche con una cura adeguata – dei miglioramenti tali da

permettere un aumento della capacità lavorativa significativa. Sarebbe più

realistico di mirare ad una stabilizzazione al livello attuale. (…)” (doc. C,

pag. 2).

2.14. In

simili circostanze, la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli

atti rinviati all’amministrazione.

L’Ufficio

AI, aggiornata la valutazione medica e effettuati i necessari accertamenti per

stabilire compiutamente l’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurata

nel tempo e la sua capacità residua in un’attività adeguata – al perito

andranno in particolare sottoposti i rapporti 12 maggio 2008 del dr. __________

(doc. D, riprodotto in esteso al consid. 2.10 in fine) e 24 aprile rispettivamente

27 maggio 2008 del dr. __________ (doc. C e E) –, dovrà rendere un nuovo provvedimento.

Va

qui inoltre ribadito che per il calcolo del grado d’invalidità

l’amministrazione dovrà applicare il metodo ordinario del confronto dei redditi

(cfr. consid. 2.10) e non più il metodo misto.

2.15. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI e l’assicurata, patrocinata dalla __________, ha diritto ad

un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K

63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione 1. aprile 2008 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché proceda come indicato al considerando 2.14.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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