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Decisione

32.2008.61

Valida notifica della decisione in quanto inviata al recapito del rappresentante dell'assicurato. Ricorso non ricevibile perché tardivo

15 ottobre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.

2.2. Per

quel che concerne la tempestività del ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in

deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisione degli uffici AI cantonali sono impugnabili

direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In

virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30

giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione

è esclusa.

L'art.

38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è

computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a

decorrere il giorno dopo la notifica-zione. Se l'ultimo giorno del termine è un

sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede

la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale

seguente (DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a). I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso,

dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art.

38 cpv. 4 LPGA).

Un

invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha

ricevuto. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano

tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid.

4b/aa con riferimenti).

Giusta l’art. 37 LPGA una parte può farsi rappresentare, se non deve

agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di

un’inchiesta non lo escluda (cpv. 1). L’assicuratore può esigere che il

rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2).

Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante

(cpv. 3) (sul punto RCC 1991 p. 393; RAMI 1997 p. 444, 1996 p. 329; DTF 99 V

182). Il concetto di comunicazione di cui al cpv. 3 comprende anche le

decisioni (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 11). La notifica di una

decisione avviene quindi in forma corretta se è fatta al rappre-sentante

dell’assicurato fintanto che la procura non gli è stata revocata (STFA 6 maggio

2003 nella causa R. [I 565/02]).

Una

decisione è considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente

il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra

nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12, 113 Ib 297

consid. 2a; RAMI 1997 UV p. 444).

2.3. Nel caso in esame, dagli atti prodotti con la risposta di causa

emerge che, conformemente al succitato art. 37 cpv. 3 LPGA, in data 7 febbraio

2008 l’Ufficio AI ha inviato per raccomandata la decisione 4 febbraio 2008

all’allora rappresentante dell’assicurato, __________, __________, __________.

Il rappresentante era munito di regolare procura (doc. AI 2), revocata – successivamente

alla decisione contestata – il 4 aprile 2008 (doc. AI 54-16). La raccomandata è

stata ritirata allo sportello postale il 12 febbraio 2008 (IV/2). Il termine di

ricorso di 30 giorni è di conseguenza iniziato a decorrere il 13 febbraio 2008

ed è scaduto il 14 marzo 2008. Il presente ricorso è invece del 4 aprile 2008.

Con

Considerandi

il ricorso l’assicurato sostiene di non aver mai preso visione della decisione

4.

febbraio 2008 inviata alla __________, precisando, nelle successive osservazioni,

che il “precedente rappresentante” era deceduto e che non ha di conseguenza

potuto avvisarlo e/o trasmettergli la decisione.

Dalle

ricerche intraprese dalla scrivente Corte è risultato che __________, operatore

sociale in seno alla __________ (doc. AI 1-1, 24-1, 29-1), è deceduto il 3

novembre 2005. Ciò non toglie che successivamente a tale data l’Ufficio AI

sulla base, come detto, di una valida procura, ha notificato alla __________

sia la decisione 4 febbraio 2008 sia, in precedenza, diversi altri atti (doc.

AI 45-1, 47-1 e 51-1). Va al riguardo precisato che il mandato di patrocinio

era stato infatti affidato alla società - e ad essa è stato nell’aprile 2008

revocato da parte dell’assi-curato (doc. AI 54-16) - e non al suo operatore

sociale perso-nalmente (doc. AI 2-1).

Inoltre,

interpellato dal TCA in merito al cambiamento del recapito della rappresentante

da “__________, __________” (doc. AI 31-1) a “__________, __________,

__________” (doc. AI 45-1), luogo dove, come visto, la decisione 4 febbraio

2008.

è stata notificata, con scritto 22 settembre 2008 l’Ufficio AI ha spiegato

che:

"

…il cambiamento in

oggetto è verosimilmente avvenuto in seguito ad una comunicazione telefonica in

tal senso da parte della stessa rappresentante e ciò a causa della morte del

signor __________ – l’operatore sociale che si occupava della pratica dell’assicurato

- avvenuto nel novembre 2005.

Da noi contattata (al numero indicato sulla procura –

doc. 2 incarto AI), la __________ ha confermato di aver da quel momento

trasferito la gestione degli incarti presso il __________ a __________. La

decisione avversata è quindi stata validamente notificata all’allora

rappresentante il giorno 12 febbraio 2008 (data del ritiro della raccomandata) …

“ (XIII)

Accertato

dunque il corretto invio della decisione 4 febbraio 2008, va qui rilevato che determinante

è comunque che la stessa decisione sia entrata nella sfera d’azione della __________

(anzi, la raccomandata è stata re-golarmente ritirata il 12 febbraio 2008), indipendentemente

dal fatto che l’assicurato ne abbia preso conoscenza o meno (cfr. consid 2.2).

In

conclusione, ritenuto che la decisione contestata è stata regolarmente notificata

il 12 febbraio 2008, che il successivo invio dell’11 marzo 2008 non è giuridicamente

rilevante, il presente ricorso risulta essere tardivo e va pertanto dichiarato

irricevibile.

Rilevasi

abbondanzialmente che l’eventuale pregiudizio che il ricorrente può o potrà in

casu subire a dipendenza della man-cata tempestiva impugnazione della decisione

4.

febbraio 2008 - questione che interessa il rapporto contrattuale tra es-so e

l’allora mandataria __________ (società cui si iscrive, con versamento di una

tassa sociale, chi ad essa conferisce mandato di patrocinio; doc. AI 2-1) - è

semmai imputabile all’(in)agire di quest’ultima, cui incombeva (in virtù del mandato

revocato solo il 4 aprile 2008) la messa in atto delle opportune misure a salvaguardia

degli interessi del mandante (per lo meno la tempestiva trasmissione ad esso di

detta decisione) e ciò nella misura in cui il decesso dell'operatore sociale (__________),

risalente al mese di novembre 2005, abbia effettivamente costituito motivo che

ha reso impossibile la trattazione della pratica. In simili circostanze,

ritenuto che la parte rappresentata deve lasciarsi imputare il comportamento del

proprio rappresentante, un’eventuale restituzione in intero ex art. 41 LPGA del

termine ricorsuale scaduto (nella misura in cui è da ritenere essere stata

implicitamente invocata dall’insorgente) appare esclusa (sul punto Kieser, cit.,

ad art. 41 n. 5; Kölz/ Bosshart/Röhl,

Kommentar zum Verwaltungsrechtspflege des Kantons Zürich, 1999, p. 228).

2.4

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è irricevibile.

2.- Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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