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Decisione

32.2008.63

Rifiuto di rendita per grado di invalidità insufficiente. Trasmissione degli atti all'Ufficio AI per valutare la situazione successivamente alla decisione impugnata

11 febbraio 2009Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.9. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo

stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha

motivo per mettere in dubbio le valutazioni peritali effettuate dal dr. __________

da un lato e dal dr. __________ dall’altro, da considerare dettagliate,

approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati

(cfr. consid. 2.6 e 2.8).

Per quanto riguarda innanzitutto la patologia

reumatologica, la decisione impugnata si fonda essenzialmente sul rapporto

peritale del del dr. __________, reumatologo, il quale, esaminata tutta la

documentazione medica esistente, nel suo rapporto all’AI del 24 febbraio 2006,

poste le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Panalgia dell'apparato locomotorio senza sostrato strutturale e/o

funzionale corrispondente, turbe statiche del rachide (lieve scoliosi non decompen­sata

destroconvessa in sede lombare) ed alterazioni degenerative lombari

(osteocondrosi evolutiva L4/5 e probabile spondilartrosi L5/S1); Morbo di

Forestier (spondilosi iperostotica; DISH), stato dopo recente infortunio

(12.12.2005, SUVA), secondo il paziente con distorsione del polso destro e

trauma contusivo del rachide, stato dopo resezione della parte acromiale della

clavicola sinistra e sutura del legamento coraco-clavicolare (12.12.1994) per

pregressa lussazione acromio-clavicolare. (...)",

ha osservato come l’esame clinico fosse ostacolato da un atteggiamento

difensivo del paziente, il quale cercava di bloccare qualsiasi movimento

passivo sia vertebrale che articolare, dichiarando intensi dolori sia alla

mobilizzazione che alla semplice palpazione delle parti molli con limitazioni

mostrate nei test attivi che contrastano con i movimenti spontanei. Dopo aver

rilevato una netta discrepanza tra la sintomatologia lamentata e la mancanza di

corrispondenze strumentali ai sintomi riferiti, e dopo aver elencato le varie

diagnosi (escludendo una sindrome vertebrale al livello cervicale o al livello

lombare, così come una neurocompressione al livello cervicale o lombare), ha

osservato come la presentazione clinica attuale fosse dominata da una sindrome

algica diffusa dell'apparato locomotorio che non trovava però riscontri

oggettivi al di fuori della patologia degenerativa del rachide lombare,

presente sicuramente in forma uguale anche tre mesi fa quando il paziente aveva

ancora lavorato regolarmente quale muratore. Secondo il perito, non vi

sarebbero conseguenze strutturali e/o funzionali in merito al recente infortunio

del 12.12.2005, eccezion fatta per una limitata flessione volare del polso destro

ancora in fase di accertamento (a carico della SUVA). Non essendoci quindi

nuovi aspetti in confronto a tre mesi prima, quando vi era ancora una piena

capacità lavorativa quale muratore, lo specialista ha ribadito che l’assicurato

conservava un’abilità lavorativa normale anche nella sua professione di

muratore. A causa della osteocondrosi evolutiva al livello L4/5 ha unicamente ritenuto

“auspicabile” per il paziente evitare di alzare pesi dal suolo superiori a 25

kg circa e di trasportarne di maggiori ai 35 kg circa. Il paziente non

presentava altrimenti alcun impedimento significativo (doc. AI 43-8+9; cfr.

per esteso sopra al consid. 2.6).

Tale

referto reumatologico appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo

Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.

In particolare, questa esaustiva valutazione specialistica non è

stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti

una diversa valenza invalidante delle medesime patologie o un peggioramento delle

sintomatologie.

Quanto

addotto dal ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, una sua

maggior inabilità al lavoro a causa delle patologie che lo affliggono, difatti,

non è in grado di sovvertire le conclusioni del perito interpellato dall’amministrazione

o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in

sede peritale.

In

particolare non è possibile concludere diversamente alla luce del rapporto del

dr. __________ del 31 agosto 2006 (cfr. sopra consid. 2.6). In tale referto

infatti il neurologo, sottolineato come il paziente indicasse

male dappertutto, si è limitato ad escludere la presenza di un'affezione

neurologica concludendo per una possibile sindrome del dolore cronico, associato

ad un importante sovraccarico psichico, sottolineando quindi che la

problematica era tutt’al più di competenza reumatologico-psichiatrica (Doc. AI

51-3 e sopra consid. 2.6). In effetti, proprio alla luce di tale referto, il

dr. __________ del SMR ha ritenuto opportuno procedere alla perizia

psichiatrica (doc. AI 55).

Del resto,

dal punto di vista reumatologico, non è possibile scostarsi dalle conclusioni del

perito nemmeno in base alla documentazione relativa agli accertamenti eseguiti

nel marzo 2006 alla spalla e al polso destri a seguito del trauma subito

dall’assicurato il 12 dicembre 2005 (doc. AI 53). In effetti, il dr. __________,

nel suo certificato del 17 marzo 2006, ha posto la diagnosi di “Algia di

origine non chiara al polso e alla mano a destra” sottolineando come a suo

parere v’era da chiedersi se il problema di base non fosse “un chiaro abbassamento

della soglia del dolore oppure un’intenzionalità occulta” (doc. AI 53-2 e

sopra consid. 2.6). A tale conclusione si è del resto allineato anche il dr. __________,

chirurgo ortopedico, nella sua perizia alla SUVA del 15 maggio 2006, laddove ha

escluso una patologia all’articolazione della spalla e ha sottolineato come

correttamente il dr. __________ avesse rilevato che il problema stava

probabilmente in un abbassamento della soglia del dolore e quindi, in un campo

non di competenza chirurgica (doc. AI 53-8).

L’amministrazione ha quindi

pertinentemente ritenuto opportuno

effettuare un accertamento psichiatrico

e, quindi, fare esperire una perizia dal dr. __________, specialista psichiatra

FMH.

Nel

dettagliato rapporto peritale del 6 marzo 2007, analizzati gli atti, effettuato

un consulto ambulatoriale, il dr. __________, evidenziate la presenza di una

panalgia dell’apparato locomotore e uno stato dopo distorsione del polso

destro, ha concluso escludendo la presenza di patologie psichiatriche aventi

ripercussioni sulla capacità di lavoro. In particolare, esprimendosi sulla

diagnosi, postulata dai neurologhi, di sindrome da dolore

cronico, ha affermato che in base a quanto attualmente obiettivato tale

diagnosi non apparisse giustificata per il fatto che il paziente descriveva il

dolore come variabile, a seconda cioè dell’assunzione di farmaci analgesici ed

antinfiammatori e dell’effettuazione di sedute di fisioterapia. Tale fatto

escluderebbe, a detta dello specialista, la presenza di un dolore di natura

psicogena (cioè una sindrome da dolore cronico), il quale non aumenta o

diminuisce, non è alleviato da fattori che solitamente ne modificano l'intensità

come l'assunzione di analgesici e non risente di influenze emozionali e situazionali

come invece sembra avvenga nel caso del peritando. In conclusione non essendo

stata evidenziata, per i motivi esposti, alcuna patologia di natura psichiatrica

e considerate la tendenza all'aggravamento e le tendenze manipolative, il

perito ha ritenuto il ricorrente, per esclusivi motivi psichici, abile al

lavoro in modo completo (doc. AI 59-6 e cfr. sopra per esteso al consid. 2.6).

Di

conseguenza l’Ufficio AI, sentito anche il parere del proprio medico SMR (doc.

AI 61), ha rettamente concluso, sulla base delle conclusioni del dr. __________,

che l’assicurato andava considerato da dicembre 2005 nuovamente abile nella sua

attività di muratore o in ogni altra attività. Dette

conclusioni non hanno subìto una modifica a seguito dell’inabilità lavorativa

momentanea, e di breve durata, riconosciuta all’assicurato nell’agosto 2007

per un intervento chirurgico urologico (probabilmente di

prostatectomia transuretrale) per la diagnosi di “ipertrofia prostatica

Considerandi

benigna” (doc. AI 65, 67, 68).

Quanto

poi al certificato del 18 settembre 2007 del dr. __________, curante

dell’assicurato, nel quale il sanitario ha affermato che il paziente, “in

cura medica per svariate problematiche ortopediche e urologiche”, non era

in grado di riprendere il lavoro (doc. AI 71-1), lo stesso non può modificare le suesposte conclusioni.

In effetti, tale certificato, steso peraltro da un medico non

specialista in reumatologia, è assai succinto e scevro di un’indicazione precisa

delle diagnosi, non motivando peraltro minimamente il giudizio di inabilità

lavorativa che viene tratto.

A prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul

tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati

(cfr. in proposito al consid. 2.8), a detta differente e generica valutazione

questo TCA, ribadite l’affidabilità e la completezza delle perizie fatte

esperire, non può aderire.

Infine,

con riferimento alle allegazioni ricorsuali e, in particolare, alla sindrome da

dolore somatoforme, va fatto presente che conformemente alla giurisprudenza

del TFA, un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità

di guadagno duratura solo a determinate, restrittive condizioni poste nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352.

Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in

lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima

Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re

N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare

una limitazione duratura della capacità lavorativa tale da comportare

un'invalidità nei casi in cui presenta una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse

insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto

in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una

comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza

qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un

ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia

(cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante

gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte,

la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da

dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e

i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti

in DTF 127 V 294).

Tale

giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del

28.

maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre

2004.

nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al

riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità,

in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).

In

una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF

131.

V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante

di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione

sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare

anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di

prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nell’evenienza

concreta, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati,

considerato come la presenza di una sindrome da dolore somatoforme sia stata

esclusa, con motivazioni approfondite e convincenti, dai periti dr. __________

e dr. __________ (doc. AI 59 e 43 e cfr. sopra consid. 2.6).

Se

ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato

medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di

diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V

4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetto incidano sulla sua

capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai periti.

A

tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando le perizie del dr. __________ e del dr. __________,

tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 2.8.), alle stesse può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo

l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere

ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento.

Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113

V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome

dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;

125.

V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF

113.

V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che

sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurato

conservava una capacità lavorativa del 100% nella sua attività di muratore e in

ogni altra, dovendo unicamente rispettare dei, pur modici, limiti funzionali

segnalati dal perito.

Si

ricorda comunque al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali

suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti

in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale,

sia nuovamente ribadito, delimita il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4 e riferimenti).

2.10

In corso di

procedura il ricorrente ha prodotto una certificazione dell’11 luglio

2008.

del dr. __________, psichiatra, il quale ha posto quale diagnosi “sindrome depressiva grave (lCD 10: F 32.2) e una sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F 45.4)” reputando la prognosi sfavorevole, vista la lunga storia clinica e

la scarsa rispondenza alle terapie e concludendo per una totale incapacità

lavorativa in qualsiasi attività lavorativa" (Doc. VIIIbis e sopra per

esteso al consid. 2.7).

Ora,

questo certificato fa riferimento ad una

situazione clinica dell’assicurato constatata successivamente alla resa del

provvedimento qui contestato (del 4 marzo 2008). In effetti posteriormente alla

perizia del dr. __________ e prima della resa del provvedimento nessun atto

medico ha segnalato la presenza di una problematica psichiatrica. Anzi, proprio

nel certificato del 18 settembre 2007 il dr. __________, curante

dell’assicurato, ha ricondotto l’inabilità lavorativa certificata

all’assicurato a ”svariate problematiche ortopediche e urologiche” non

menzionando invece alcun problema di tipo psichiatrico (doc. AI 71). Né del

resto il dr. __________ fa in qualche modo risalire la sua valutazione ad un periodo

precedente all’epoca dell’estensione medesima del certificato.

Ne

discende che tale attestazione non può essere ritenuta rilevante ai fini della

presente procedura.

Orbene,

ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre

tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre

mesi senza interruzione notevole, ribadito inoltre che per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione

deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui

essa è stata resa - in concreto il 4 marzo 2008 -, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b) -, gli

eventuali effetti di un’eventuale insorgenza di una problematica psichiatrica -

insorta in data non precisata ma comunque posteriore al mese di marzo 2008 -,

sulla capacità lavorativa del ricorrente non possono in casu essere presi in considerazione.

Alla

luce di questo certificato medico, il TCA ritiene tuttavia opportuno trasmettere

all’amministrazione gli atti affinché proceda nei suoi incombenti e in particolare

affinché valuti se la documentazione medica in oggetto vada considerata alla

stregua una nuova domanda di prestazioni presentata dall’as-sicurato.

2.11

Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di

escludere, eccezion fatta per un periodo limitato dal 15 dicembre 2005 al 30

giugno 2006, un’incapacità lavorativa rilevante e, quindi, un’invalidità

pensionabile, essendo basata su sufficienti approfondimenti, non può che essere

confermata.

Non

essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’eroga-zione di una rendita

d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente

negato la rendita. La decisione contestata deve essere confermata e il ricorso

respinto.

2.12

Da

ultimo, l’assicurato ha chiesto si essere sottoposto ad ulteriori accertamenti

medici.

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere

inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

Non

è pertanto necessario procedere ad un accertamento medico giudiziario.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Gli atti

vengono trasmessi all’UAI affinché valuti la ricevibilità di una nuova domanda

di prestazioni come indicato al consid. 2.10.

3. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

4.

Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio

con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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