32.2008.64
Rendita dopo riformazione professionale
21 aprile 2009Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2008.64
Data decisione, Autorità:
21.04.2009, TCA
Ricorso:
TF,9C_443/2009, 19.08.2009
Titolo:
Rendita dopo riformazione professionale
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.64
BS/sc
Lugano
21 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 febbraio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1974, di professione montatore di impianti sanitari e di riscaldamento,
nel settembre 1997 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI per adulti
a causa delle sequele di un trauma agli arti inferiori, occorso nel 1991 durante
una partita svolta nell’ambito di “Gioventù e Sport”, infortunio coperto
dell’assicurazione militare (doc. AI 1-1).
L’assicurato
è stato posto al beneficio di una riqualifica professionale (1999 – 2003) come
informatico, conclusa con l’ottenimento del relativo attestato federale di
capacità.
Con
decisione 9 settembre 2003 l’Ufficio AI, ritenuto come l’assicurato abbia
terminato con successo i provvedimenti professionali intrapresi, ha di conseguenza
accertato la riuscita integrazione senza diritto ad una rendita (doc. AI 33-1).
Terminata
la riformazione professionale, l’assicurato ha lavorato quale tecnico
informatico per l’__________, dapprima presso l’“Help desk” dell’__________ (__________)
e in seguito presso __________ a __________, attività terminata nel giugno 2006
(cfr. questionario 26 gennaio 2007 del datore di lavoro; doc. AI 41-1).
1.2. Nel
dicembre 2006 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI
per adulti (doc. AI 34-1) indicando, quale danno alla salute, delle problematiche
somatiche (ginocchio) e psichiche (depressione).
Esperiti
gli accertamenti economici e medici del caso, con decisioni 25 febbraio 2008 (preavvisate
il 18 ottobre 2007) l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una
rendita intera dal 1° dicembre 2006 al 31 ottobre 2007. La soppressione della
rendita è stata motivata dal fatto che l’assicurato, a decorrere dal 17 luglio
2007, presenta una capacità lavorativa dell’80-100% nella sua professione appresa
di tecnico informatico (cfr. doc. AI 92 e 95).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato
il presente tempestivo ricorso. Postulando l’erogazione di una rendita anche
dopo il 1° novembre 2007, egli contesta di poter svolgere la professione di
tecnico informatico nella misura valutata dall’Ufficio AI, sostenendo che, per
motivi medici, la sua residua capacità lavorativa è da valutare almeno al 50%. Dei
singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
Contestualmente
l’insorgente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la confermata della decisione
impugnata e la conseguente reiezione del ricorso. Secondo l’amministrazione,
sulla base delle valutazioni del consulente in integrazione professionale, l’insorgente
può esercitare l’attività appresa di tecnico informatico senza sostanziali limitazioni.
1.5. Su
richiesta del TCA, il 17 febbraio 2009 la SUVA/Divisione assicurazione militare
ha trasmesso i doc. 494 e 550 menzionati nella perizia 22 gennaio 2007 del dr. __________,
confermando in sostanza di attendere l’esito della vertenza AI prima di
decidere sul diritto dell’assicurato ad un’eventuale rendita d’invalidità (X).
considerando in diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99
del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se dal 17 luglio 2007 l’assicurato può esercitare
l’attività appresa di tecnico informatico almeno nella misura dell’80%, circostanza
che esclude il diritto alla rendita.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA,
con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
2.6. Nel
caso in esame, l’assicurato è stato peritato dal dr. ____________________ del __________.
Nel referto 26 luglio 2007 il citato specialista in psichiatria ha diagnosticato
un disturbo di personalità paranoide (ICD 10: F 60.0). Dopo aver valutato l’attività
di tecnico informatico non più proponibile a causa delle problematiche con
colleghi e datore di lavoro, il perito ha tuttavia ritenuto l’assicurato abile
al 100% “in ambienti tolleranti, scarsamente competitivi e con ritmi tali
da consentire pause o cambi di posizione in caso di dolore al ginocchio”
(doc. AI 56-7).
Per
accertare la problematica al ginocchio, l’assicurazione militare ha affidato al
dr. __________ l’esecuzione di una perizia. Con rapporto 22 gennaio 2007 lo
specialista in chirurgia ortopedica ha posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
● Condropatia
dolorosa postraumatica femoro-patellare con difetto osteocartilaginoso troclea
e moderata condropatia rotulea dx.
● Status dopo artroscopia
diagnostica e condroplastica abrasiva troclea ginocchio dx (1996, Dr. __________).
● Status dopo frattura femore
distale con epifisiolisi (Akinn-Salter I-II) trattata chirurgicamente con
riduzione aperta e osteosintesi placca laterale dx (1991, Dr. __________).
● Status dopo AMO placca e viti
femore distale dx (1992, Dr. ____________________). (...)" (Doc. AI 8-17)
In
merito agli impedimenti riscontrati nello svolgimento della professione di tecnico
informatico, il perito ha evidenziato:
"
(...)
La sintomatologia che il paziente presenta è
riassumibile in dolori e scroscii con bloccaggi descritti in esteso nel
paragrafo "disturbi attuali", correlabili direttamente con i segni
oggettivi ritrovati all'esame clinico descritti nel paragrafo
"status", non permettono nella sua attività professionale quale
tecnico informatico (riprendendo le descrizioni dei compiti che il paziente
deve svolgere, descritti nel documento 494 e ripresi in esteso nel documento
550) l'installazione, la connessione, la messa in esercizio con collegamenti di
cavi, trasporto di materiale come monitor, hardware, il cablaggio sotto i
tavoli in posizione accovacciata, come pure il lavoro di manutenzione che
necessita il trasporto di materiale ad un laboratorio protetto per l'isolamento
di eventuale elettricità statica, come pure l'installazione di sistemi in rete
che necessitano la posa di cavi." (...)" (Doc. AI 8-23)
Sulla
base delle considerazioni sopra descritte, il dr. __________ ha ritenuto che
l’attività di tecnico informatico sia esigibile solo al 50%. Egli ha comunque
precisato che in “un’attività sedentaria (come l’analisi dei bisogni degli
utenti, la risoluzione di problemi di funzionamento delle postazioni,
l’assistenza e la consulenza degli utenti, l’istruzione agli utenti e la
collaborazione con i gestori dei server e della rete) è esigibile almeno
all’80% (se non al 100%)” (doc. AI 8-23).
Terminati
gli accertamenti medici, l’Ufficio AI ha iniziato una procedura di aiuto al
collocamento (cfr. doc. AI 68-1).
Riguardo
all’esigibilità dell’attività di tecnico informatico, nonostante le limitazioni
fisiche e psichiche, nel rapporto 27 settembre 2007 (confermato il 14 dicembre
2007; doc. AI 86-1) il consulente in integrazione ha rilevato:
"
(...)
L'attività di informatico (come riportato anche
nella scheda in allegato) rispetti i limiti funzionali fisici dell'A. in quanto
tale attività contempla vari compiti tra cui:
analizzare i bisogni degli utenti, collaboratori,
installare e configurare gli apparecchi informatici, sistemi operativi e
programmi applicativi, aumentare o sostituire le memorie interfaccia, garantire
salvataggio dei dati, ... ...
non vi è necessità di inginocchiarsi ne rimanere
a carponi o trasportare materiale pesante da un locale all'altro.
Per quanto riguarda i limiti psichici l'attività
di informatico è esigibile ma in un ambiente che solleciti meno il suo difficile
carattere (vedi limiti funzionali riportati in sede medica). (...)" (Doc.
AI 63-2)
Con
il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione. In
sostanza, sulla scorta della perizia del dr. ____________________, egli
sostiene di poter svolgere l’attività di informatico nella misura del 50%. Inoltre,
con riferimento alla scheda tecnica relativa alla citata professione (scaricabile
dal sito www.orientamento.ch), il ricorrente rileva che può svolgere solo 5
delle 13 mansioni e che delle 8 mansioni inesigibili 5 non possono essere
svolte per la problematica alle ginocchia e 2 per carenza di formazione.
2.7. Occorre
qui ricordare che al medico compete la valutazione dello stato di salute del
peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interes-sato è incapace
al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute
limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita
in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo
la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, pag.
227, cfr. anche DTF 125 V 256, consid. 4, pag. 261; 115
V 133, consid. 2, pag. 134; 114 V 310, consid. 3c, pag. 314; 105 V 156, consid.
1, pag. 158).
La
questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è invece
di competenza del consulente in integrazione professionale (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit.,
p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, 1995,
p. 201; cfr anche STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008).
2.8. Da
un attento esame degli atti, questo TCA non può che confermare la valutazione
dell’Ufficio AI.
Innanzitutto,
dal portale svizzero dell’orientamento scolastico e professionale (www.orientamento.ch) si evince che i
tecnici d’informatica “concepiscono, realizzano, integrano, testano e utilizzano hardware,
software e procedure informatiche e si occupano pure della manutenzione.
L’attività degli informatici comprende sia l'hardware (il computer in quanto
macchina) con la parte tecnica degli ordinatori, individuali o collegati in
rete, sia il software, i programmi, i sistemi di registrazione e di
trasmissione dei dati” e che tale attività comprende le seguenti mansioni:
1.
analizzare i bisogni degli utenti,
collaborare con gli specialisti nella progettazione di concetti informatici,
assistere gli utenti nella scelta dei sistemi (in generale personal computer) e
dei programmi;
Considerandi
2.
installare e configurare gli apparecchi
informatici: scegliere, installare, connettere e mettere in esercizio le varie
componenti;
3.
installare e configurare sistemi
operativi e programmi applicativi, aggiornare i programmi con le nuove
versioni;
4.
aumentare o sostituire le memorie
interfaccia, installare i lettori di dischi o dischi rigidi supplementari,
ecc.;
5.
procedere ai lavori di manutenzione
delle apparecchiature;
6.
garantire il salvataggio dei dati, il
loro ricupero, eliminare guasti o disturbi;
7.
identificare nei dati e nei programmi
la presenza di virus, in caso di necessità essere in grado di procedere alla
loro eliminazione;
8.
installare sistemi in rete e procedere
alla manutenzione;
9.
localizzare e eliminare errori nel
materiale e nei programmi;
10.
intervenire in caso di difficoltà o
quando vengono installati nuovi programmi;
11.
saper usare alcuni linguaggi di
programmazione e gli strumenti di una banca dati, sviluppare soluzioni e renderle
operative in un programma;
12.
istruire gli utenti all’uso delle varie
apparecchiature (computer e apparecchiature periferiche quali stampanti, scanners,
ecc.) (cfr. doc. AI 78-1).
Secondo
l’assicurato le mansioni no. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 non sono esigibili perché
richiedono il trasporto di pesi e la necessità di inginocchiarsi, mentre la no.
11.
non è esigibile per carenza di formazione.
Orbene,
nella risposta di causa rettamente l’Ufficio AI ha fatto presente che oggigiorno
gli apparecchi informatici, sempre più leggeri, sono posizionati sul tavolo
dell’utente e che per il loro trasporto può essere utilizzato un carrello.
Riguardo
alla questione della postura, va rilevato che con scritto 12 ottobre 2004
all’avv. __________ il segretario generale dell’__________ ha precisato che tra
i compiti affidati all’assicurato quale tecnico informatico presso __________ vi
è “lo spostamento di PC o periferiche che è di solito limitato al periodo
precedente l’inizio dell’anno accademico e a quando si verificano guasti alle
apparecchiature. Il tempo lavorativo impiegato in simile spostamenti è
difficile da quantificare in percentuale, ma sicuramente non supera il 20%”
(sottolineatura del redattore; doc. 494 del dossier assicurazione militare, documento
richiamato dal TCA, X), spostamenti che, appunto, possono essere effettuati
mediante l’utilizzo di appositi carrelli.
Che
l’attività di tecnico informatico sia essenzialmente leggera è confermata dalla
valutazione 9 novembre 2007 allestita dal responsabile del servizio informatico
__________ dell’__________ e della __________, secondo cui il sollevamento ed
il trasporto di materiali tra i 6 e 10 chili sono limitati nel tempo e che la
posizione inginocchiata viene assunta di rado (doc. 77-1). Vero che l’esperienza
lavorativa presso __________ è stata per l’assicurato negativa, in particolare
per quel che concerne il rapporto lavorativo e umano con lo stesso responsabile
del citato servizio informatico, come del resto lo è stato con i suoi colleghi
e anche durante la precedente esperienza presso l’Help Desk dell’__________
(cfr. punto no. 1.2 della perizia 26 luglio 2007 del __________; doc. AI 56-1).
Tuttavia, secondo il TCA, queste circostanze non inficiano la validità della citata
oggettiva valutazione eseguita da una persona competente nel campo professionale
in questione. Non si giustifica quindi la derubricazione di tale valutazione
chiesta dall’insorgente “per evitare sospetti di parzialità”.
Questo
TCA non misconosce che nella perizia 22 gennaio 2007 il dr. __________,
esaminato il mansionario di un tecnico informatico come pure lo scritto dell’__________,
aveva valutato la residua capacità lavorativa dell’assicurato nella misura del
50%, riduzione dovuta in particolare al trasporto di computer ed al cablaggio
richiedente una posizione accovacciata. Ciò non toglie che, sulla scorta delle
succitate risultanze professionali, i citati impedimenti incidono in misura
molto ridotta, motivo per cui sostanzialmente la professione appresa dal
ricorrente può essere equiparata non solo ad un’attività leggera ma, visto il
mansionario elencato al consid. 2.8 (in particolare i no. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11
e 12), anche sedentaria in cui la capacità lavorativa, secondo la menzionata
perizia ortopedica, è da collocare almeno all’80%.
Infine,
in merito all’asserita mancata conoscenza dei linguaggi di programmazione
(mansione no. 12), nella risposta di causa l’amministrazione ha correttamente
evidenziato che l’assicurato ha seguito una formazione da informatico di quattro
anni e conseguito l’attestato federale di capacità, motivo per cui quanto
sostenuto appare inverosimile.
Visto
quanto sopra, è da ritenere da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.
2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurato può mettere a
frutto la sua capacità lavorativa nella sua attività di tecnico informatico
almeno nella misura dell’80%.
In
questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF
114.
V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995,
pag. 154; cfr. anche STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271 nella causa B.).
In
effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in
casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di professione, di regola
il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori
all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che
esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno
della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid.
3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E.
D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).
Pertanto,
il reddito da invalido che l’assicurato potrebbe conseguire mettendo a frutto
la sua capacità lavorativa residua corrisponde all’80% del reddito realizzabile
senza il danno alla salute, ciò che non dà il diritto ad una rendita
d’invalidità.
Ne
consegue che rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria
(cfr. consid. 2.10).
2.10
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre
2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto
di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f
LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF
110.
V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella
causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova
nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il
processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1
Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Nel
certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria l’assicurato ha indicato
di percepire un’indennità di fr. 124,90 al giorno. Con un reddito mensile di
fr. 3’747 (124,90 x 30) egli può largamente far fronte all’affitto di fr.
1'300, ai contributi AVS di fr. 158, al premio cassa malati fr. 194,50 ed alle
imposte cantonali (fr. 2'603,10 all’anno), oltre all’importo base mensile per
persona singola pari a fr. 1'110.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale
LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza
cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001.
Disponendo
dunque di un’eccedenza, il requisito dell’indigenza non è dato. Non dovendo di
conseguenza essere esaminati gli altri requisiti, l’istanza di assistenza
giudiziaria dev’essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assi-curato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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