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Decisione

32.2008.64

Rendita dopo riformazione professionale

21 aprile 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener

conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso

perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

2.6. Nel

caso in esame, l’assicurato è stato peritato dal dr. ____________________ del __________.

Nel referto 26 luglio 2007 il citato specialista in psichiatria ha diagnosticato

un disturbo di personalità paranoide (ICD 10: F 60.0). Dopo aver valutato l’attività

di tecnico informatico non più proponibile a causa delle problematiche con

colleghi e datore di lavoro, il perito ha tuttavia ritenuto l’assicurato abile

al 100% “in ambienti tolleranti, scarsamente competitivi e con ritmi tali

da consentire pause o cambi di posizione in caso di dolore al ginocchio”

(doc. AI 56-7).

Per

accertare la problematica al ginocchio, l’assicurazione militare ha affidato al

dr. __________ l’esecuzione di una perizia. Con rapporto 22 gennaio 2007 lo

specialista in chirurgia ortopedica ha posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

● Condropatia

dolorosa postraumatica femoro-patellare con difetto osteocartilaginoso troclea

e moderata condropatia rotulea dx.

● Status dopo artroscopia

diagnostica e condroplastica abrasiva troclea ginocchio dx (1996, Dr. __________).

● Status dopo frattura femore

distale con epifisiolisi (Akinn-Salter I-II) trattata chirurgicamente con

riduzione aperta e osteosintesi placca laterale dx (1991, Dr. __________).

● Status dopo AMO placca e viti

femore distale dx (1992, Dr. ____________________). (...)" (Doc. AI 8-17)

In

merito agli impedimenti riscontrati nello svolgimento della professione di tecnico

informatico, il perito ha evidenziato:

"

(...)

La sintomatologia che il paziente presenta è

riassumibile in dolori e scroscii con bloccaggi descritti in esteso nel

paragrafo "disturbi attuali", correlabili direttamente con i segni

oggettivi ritrovati all'esame clinico descritti nel paragrafo

"status", non permettono nella sua attività professionale quale

tecnico informatico (riprendendo le descrizioni dei compiti che il paziente

deve svolgere, descritti nel documento 494 e ripresi in esteso nel documento

550) l'installazione, la connessione, la messa in esercizio con collegamenti di

cavi, trasporto di materiale come monitor, hardware, il cablaggio sotto i

tavoli in posizione accovacciata, come pure il lavoro di manutenzione che

necessita il trasporto di materiale ad un laboratorio protetto per l'isolamento

di eventuale elettricità statica, come pure l'installazione di sistemi in rete

che necessitano la posa di cavi." (...)" (Doc. AI 8-23)

Sulla

base delle considerazioni sopra descritte, il dr. __________ ha ritenuto che

l’attività di tecnico informatico sia esigibile solo al 50%. Egli ha comunque

precisato che in “un’attività sedentaria (come l’analisi dei bisogni degli

utenti, la risoluzione di problemi di funzionamento delle postazioni,

l’assistenza e la consulenza degli utenti, l’istruzione agli utenti e la

collaborazione con i gestori dei server e della rete) è esigibile almeno

all’80% (se non al 100%)” (doc. AI 8-23).

Terminati

gli accertamenti medici, l’Ufficio AI ha iniziato una procedura di aiuto al

collocamento (cfr. doc. AI 68-1).

Riguardo

all’esigibilità dell’attività di tecnico informatico, nonostante le limitazioni

fisiche e psichiche, nel rapporto 27 settembre 2007 (confermato il 14 dicembre

2007; doc. AI 86-1) il consulente in integrazione ha rilevato:

"

(...)

L'attività di informatico (come riportato anche

nella scheda in allegato) rispetti i limiti funzionali fisici dell'A. in quanto

tale attività contempla vari compiti tra cui:

analizzare i bisogni degli utenti, collaboratori,

installare e configurare gli apparecchi informatici, sistemi operativi e

programmi applicativi, aumentare o sostituire le memorie interfaccia, garantire

salvataggio dei dati, ... ...

non vi è necessità di inginocchiarsi ne rimanere

a carponi o trasportare materiale pesante da un locale all'altro.

Per quanto riguarda i limiti psichici l'attività

di informatico è esigibile ma in un ambiente che solleciti meno il suo difficile

carattere (vedi limiti funzionali riportati in sede medica). (...)" (Doc.

AI 63-2)

Con

il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione. In

sostanza, sulla scorta della perizia del dr. ____________________, egli

sostiene di poter svolgere l’attività di informatico nella misura del 50%. Inoltre,

con riferimento alla scheda tecnica relativa alla citata professione (scaricabile

dal sito www.orientamento.ch), il ricorrente rileva che può svolgere solo 5

delle 13 mansioni e che delle 8 mansioni inesigibili 5 non possono essere

svolte per la problematica alle ginocchia e 2 per carenza di formazione.

2.7. Occorre

qui ricordare che al medico compete la valutazione dello stato di salute del

peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interes-sato è incapace

al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute

limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita

in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo

la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, pag.

227, cfr. anche DTF 125 V 256, consid. 4, pag. 261; 115

V 133, consid. 2, pag. 134; 114 V 310, consid. 3c, pag. 314; 105 V 156, consid.

1, pag. 158).

La

questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è invece

di competenza del consulente in integrazione professionale (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit.,

p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, 1995,

p. 201; cfr anche STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008).

2.8. Da

un attento esame degli atti, questo TCA non può che confermare la valutazione

dell’Ufficio AI.

Innanzitutto,

dal portale svizzero dell’orientamento scolastico e professionale (www.orientamento.ch) si evince che i

tecnici d’informatica “concepiscono, realizzano, integrano, testano e utilizzano hardware,

software e procedure informatiche e si occupano pure della manutenzione.

L’attività degli informatici comprende sia l'hardware (il computer in quanto

macchina) con la parte tecnica degli ordinatori, individuali o collegati in

rete, sia il software, i programmi, i sistemi di registrazione e di

trasmissione dei dati” e che tale attività comprende le seguenti mansioni:

1.

analizzare i bisogni degli utenti,

collaborare con gli specialisti nella progettazione di concetti informatici,

assistere gli utenti nella scelta dei sistemi (in generale personal computer) e

dei programmi;

Considerandi

2.

installare e configurare gli apparecchi

informatici: scegliere, installare, connettere e mettere in esercizio le varie

componenti;

3.

installare e configurare sistemi

operativi e programmi applicativi, aggiornare i programmi con le nuove

versioni;

4.

aumentare o sostituire le memorie

interfaccia, installare i lettori di dischi o dischi rigidi supplementari,

ecc.;

5.

procedere ai lavori di manutenzione

delle apparecchiature;

6.

garantire il salvataggio dei dati, il

loro ricupero, eliminare guasti o disturbi;

7.

identificare nei dati e nei programmi

la presenza di virus, in caso di necessità essere in grado di procedere alla

loro eliminazione;

8.

installare sistemi in rete e procedere

alla manutenzione;

9.

localizzare e eliminare errori nel

materiale e nei programmi;

10.

intervenire in caso di difficoltà o

quando vengono installati nuovi programmi;

11.

saper usare alcuni linguaggi di

programmazione e gli strumenti di una banca dati, sviluppare soluzioni e renderle

operative in un programma;

12.

istruire gli utenti all’uso delle varie

apparecchiature (computer e apparecchiature periferiche quali stampanti, scanners,

ecc.) (cfr. doc. AI 78-1).

Secondo

l’assicurato le mansioni no. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 non sono esigibili perché

richiedono il trasporto di pesi e la necessità di inginocchiarsi, mentre la no.

11.

non è esigibile per carenza di formazione.

Orbene,

nella risposta di causa rettamente l’Ufficio AI ha fatto presente che oggigiorno

gli apparecchi informatici, sempre più leggeri, sono posizionati sul tavolo

dell’utente e che per il loro trasporto può essere utilizzato un carrello.

Riguardo

alla questione della postura, va rilevato che con scritto 12 ottobre 2004

all’avv. __________ il segretario generale dell’__________ ha precisato che tra

i compiti affidati all’assicurato quale tecnico informatico presso __________ vi

è “lo spostamento di PC o periferiche che è di solito limitato al periodo

precedente l’inizio dell’anno accademico e a quando si verificano guasti alle

apparecchiature. Il tempo lavorativo impiegato in simile spostamenti è

difficile da quantificare in percentuale, ma sicuramente non supera il 20%”

(sottolineatura del redattore; doc. 494 del dossier assicurazione militare, documento

richiamato dal TCA, X), spostamenti che, appunto, possono essere effettuati

mediante l’utilizzo di appositi carrelli.

Che

l’attività di tecnico informatico sia essenzialmente leggera è confermata dalla

valutazione 9 novembre 2007 allestita dal responsabile del servizio informatico

__________ dell’__________ e della __________, secondo cui il sollevamento ed

il trasporto di materiali tra i 6 e 10 chili sono limitati nel tempo e che la

posizione inginocchiata viene assunta di rado (doc. 77-1). Vero che l’esperienza

lavorativa presso __________ è stata per l’assicurato negativa, in particolare

per quel che concerne il rapporto lavorativo e umano con lo stesso responsabile

del citato servizio informatico, come del resto lo è stato con i suoi colleghi

e anche durante la precedente esperienza presso l’Help Desk dell’__________

(cfr. punto no. 1.2 della perizia 26 luglio 2007 del __________; doc. AI 56-1).

Tuttavia, secondo il TCA, queste circostanze non inficiano la validità della citata

oggettiva valutazione eseguita da una persona competente nel campo professionale

in questione. Non si giustifica quindi la derubricazione di tale valutazione

chiesta dall’insorgente “per evitare sospetti di parzialità”.

Questo

TCA non misconosce che nella perizia 22 gennaio 2007 il dr. __________,

esaminato il mansionario di un tecnico informatico come pure lo scritto dell’__________,

aveva valutato la residua capacità lavorativa dell’assicurato nella misura del

50%, riduzione dovuta in particolare al trasporto di computer ed al cablaggio

richiedente una posizione accovacciata. Ciò non toglie che, sulla scorta delle

succitate risultanze professionali, i citati impedimenti incidono in misura

molto ridotta, motivo per cui sostanzialmente la professione appresa dal

ricorrente può essere equiparata non solo ad un’attività leggera ma, visto il

mansionario elencato al consid. 2.8 (in particolare i no. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11

e 12), anche sedentaria in cui la capacità lavorativa, secondo la menzionata

perizia ortopedica, è da collocare almeno all’80%.

Infine,

in merito all’asserita mancata conoscenza dei linguaggi di programmazione

(mansione no. 12), nella risposta di causa l’amministrazione ha correttamente

evidenziato che l’assicurato ha seguito una formazione da informatico di quattro

anni e conseguito l’attestato federale di capacità, motivo per cui quanto

sostenuto appare inverosimile.

Visto

quanto sopra, è da ritenere da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.

2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurato può mettere a

frutto la sua capacità lavorativa nella sua attività di tecnico informatico

almeno nella misura dell’80%.

In

questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF

114.

V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995,

pag. 154; cfr. anche STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271 nella causa B.).

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in

casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di professione, di regola

il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori

all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che

esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid.

3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E.

D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

Pertanto,

il reddito da invalido che l’assicurato potrebbe conseguire mettendo a frutto

la sua capacità lavorativa residua corrisponde all’80% del reddito realizzabile

senza il danno alla salute, ciò che non dà il diritto ad una rendita

d’invalidità.

Ne

consegue che rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.10).

2.10

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre

2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto

di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f

LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110.

V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella

causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1

Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Nel

certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria l’assicurato ha indicato

di percepire un’indennità di fr. 124,90 al giorno. Con un reddito mensile di

fr. 3’747 (124,90 x 30) egli può largamente far fronte all’affitto di fr.

1'300, ai contributi AVS di fr. 158, al premio cassa malati fr. 194,50 ed alle

imposte cantonali (fr. 2'603,10 all’anno), oltre all’importo base mensile per

persona singola pari a fr. 1'110.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale

LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza

cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001.

Disponendo

dunque di un’eccedenza, il requisito dell’indigenza non è dato. Non dovendo di

conseguenza essere esaminati gli altri requisiti, l’istanza di assistenza

giudiziaria dev’essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assi-curato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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