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32.2008.66

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19 febbraio 2009Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.5. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose

une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas

matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que

le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement

dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art.

17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p.

ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on compare

les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants

[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,

en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité

de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syndrome somatoforme

douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au

motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité

aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé

mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration

ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un

changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de

l'expertise dé la Clinique X.,

en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il

s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais cela ne suffit

pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs

Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération

est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe

de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier

2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être

admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la

situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un

tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de

ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne

suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.

Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce

sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association

d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants

n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait

de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au

recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de

l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des

données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en

méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise

du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne

laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé

qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation

professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.6. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

165= RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;

ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.

3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser,

Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81

seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea

di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con

riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

A proposito dell'esame dei

criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27

gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

" (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de

recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble

somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation

de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son

examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a

constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant : d'une part,

l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif

s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la

présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan

thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de

résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En

revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la

perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que

l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes

aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la

motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des

troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le

recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence,

cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier

l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la

capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits

manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les

avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au

dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet

2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du

tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre

pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration

sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la

vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens

collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des

traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié

l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de

l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses

douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le

recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point

l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces

derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls

deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la

reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne

convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble

somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le

docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait

état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre

l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il

en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers

juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui

n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21

juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision

du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables

en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second

rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,

l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia

i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore

somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una

fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio

2007, I 384/06).

2.7. Nella

decisione del 13 febbraio 2008, l’UAI ha attribuito

all’assicurata una mezza rendita di invalidità limitatamente al periodo dal 1° giugno

2005 al 28 febbraio 2006, sopprimendo poi questa prestazione a partire dal 1° marzo

2006, ritenuto che i medici del SAM l’hanno considerata inabile al lavoro al 25%

nella sua precedente attività di cameriera ai piani, ma abile al lavoro all’80%

in attività adeguate, a partire dal 1° dicembre 2005.

Il TCA è,

quindi, chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3.,

2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI

1 a fare tempo dal 1° marzo 2006.

2.8. Per chiarire

la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al SAM il mandato di

esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno

valutato la patologia reumatologica (dr. __________), quella neurologica (dr. __________),

quella ORL (dr. __________) e quella psichiatrica (dr. __________).

L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 23 novembre 2006, ha posto le diagnosi di “▪ fibromialgia;

▪ probabile sindrome

somatoforme da dolore persistente con disadattamento e compromissione

biopsicosociale; ▪

sindrome cervicospondilogena cronica su incipiente discopatia C6/C7 con lieve

restringimento di origine ossea e discale del recesso laterale del neuroforame

C7 a destra senza neurocompressione” (doc. 27-25).

Lo specialista ha tenuto a sottolineare che il

quadro clinico dell’interessata è determinato da una sindrome del dolore

cronico che è legata solo in minima misura a dei problemi organici. Egli ha

infatti evidenziato che, dal punto di vista oggettivo, le minime alterazioni

degenerative di cui è affetta l’assicurata (peraltro comuni per la sua età) non

spiegano il quadro clinico.

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 20% nella precedente attività

di cameriera ai piani, così come in altre attività pesanti (cameriera,

aiuto-cucina, venditrice in ambiti particolari, operaia), che richiedano

movimenti ripetitivi rapidi con gli arti superiori e a volte lo spostamento di

pesi anche relativamente importanti (doc. 27-26). Lo specialista ha invece

ritenuto esigibile, nella misura del 90%, un’attività leggera adeguata (ad

esempio quale operaia di fabbrica), a condizione che si tratti di

un’occupazione prevalentemente sedentaria, con la possibilità di sgranchirsi

per qualche minuto ogni ora, che permetta il rispetto delle regole

dell’ergonomia (doc. 27-27).

Il dr. __________ ha indicato che la diminuzione

della capacità lavorativa dell’interessata, affetta da fibromialgia, è

giustificata dalla presenza di dolori cronici generalizzati, disturbi del sonno

e stanchezza, mentre la problematica cervicale incide in misura minore, in

un’attività leggera e adatta, che permetta il rispetto delle regole di

ergonomia (doc. 27-27).

L’aspetto

neurologico è invece stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in

neurologia, il quale, nel suo rapporto peritale del 21 novembre 2006, ha posto le diagnosi di “pregressa

sindrome radicolare algica C7 a destra dovuta a piccola ernia discale C6/C7 a

destra, attualmente non asintomatica; dolori diffusi di tipo fibromialgico, non

spiegabili con patologia neurologica” (doc. 27-31).

Lo specialista ha rilevato che a livello

cervicale non vi sono chiari reperti patologici focali, ma vi è una

sintomatologia dolorosa diffusa. Il dr. __________ ha evidenziato che, per il

resto, l’esame neurologico risulta normale, sottolineando in particolare come

si possa escludere una concomitante sindrome radicolare cervicale. Lo

specialista ha pure messo in rilievo il fatto che la sintomatologia dolorosa

non trova un correlato neurologico, così come il fatto che non vi sono elementi

oggettivi per ritenere che vi siano rilevanti patologie neurologiche

sottogiacenti.

Il dr. __________ ha quindi concluso che, dal

punto di vista strettamente neurologico, non vi sono motivi validi per

giustificare un’incapacità lavorativa dell’assicurata (egli ha infatti indicato

che “dal punto di vista neurologico ritengo dunque che la paziente non presenti

al momento attuale rilevanti lesioni limitanti la sua abilità lavorativa, che

può essere considerata attualmente del 100%”, cfr. doc. 27-30).

L’aspetto ORL è stato valutato dal dr. __________,

specialista FMH ORL, il quale, nel suo referto del 21 novembre 2006, ha ritenuto l’assicurata affetta da

“probabile vertigine/instabilità di origine periferica con compenso incompleto”

(doc. 27-22).

Quanto alla capacità lavorativa, nel suo consulto

peritale - allegato in toto alla perizia del SAM e privo di pagine mancanti,

come appurato dal TCA (cfr. doc. XV) - il dr. __________ non ha espresso alcuna

valutazione, limitandosi ad indicare, alla voce “proposta”, “vedi questionario

consulti SAM” (doc. 27-22).

Dal riassunto della valutazione specialistica del

dr. __________ esposta dai medici del SAM nel referto peritale SAM del 29

dicembre 2006 (cfr. doc. 27-14), emerge che lo specialista ha considerato

l’assicurata inabile al lavoro al 25% nella sua precedente attività di

cameriera ai piani, occupazione che richiede movimenti rapidi nell’alzarsi,

sedersi e chinarsi in avanti, ma abile al 100% in attività che non implichino

movimenti rapidi del tronco e della testa e abile al 90% quale casalinga (doc. 27-14+15).

Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dal

dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel

suo referto del 16 novembre 2006, ha posto le diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD10-F45.4); disfunzione vegetativa somatoforme (ICD10-F45.3); sindrome

ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)” (doc. 27-18).

Lo specialista ha evidenziato che l’interessata

presenta una costellazione sintomatologica florida in cui prevalgono la

sintomatologia algica e quella vegetativa, mentre invece la componente

depressiva ansiosa è di lieve entità.

Il dr. __________ ha poi potuto riscontrare una

importante incongruenza fra le constatazioni oggettive e le lamentele

soggettive, con “un’incongruenza fra una funzionalità biologica ancora quasi

integra e il fatto che l’assicurata dichiara di sentirsi stanca tutto il

giorno” (doc. 27-19).

Lo specialista ha osservato che “si potrebbe

ipotizzare un guadagno secondario della malattia, in considerazione della

problematica sociofinanziaria” della famiglia, “in quanto il riconoscimento di

un’eventuale invalidità potrebbe aiutare a risanare la loro condizione

economica” (doc. 27-19).

Il dr. __________ ha quindi concluso che

“complessivamente si tratta di un quadro psicopatologico lieve che incide poco

sulla capacità lavorativa medico-teorica dell’assicurata” (doc. 27-19), considerando

l’interessata, dal profilo psichiatrico, abile al lavoro al 90% nella sua

precedente attività e in altre adeguate alle sue condizioni di salute (doc. 27-20).

Il perito ha sottolineato che la limitazione

funzionale è data soprattutto dalla posizione pseudoregressiva che presenta

l’assicurata e che influisce sui suoi numerosi sintomi corporei, rendendola più

lenta, inefficace e meno precisa (doc. 27-19).

Quanto all’evoluzione dello stato di salute, lo

specialista ha indicato che “si potrebbe ipotizzare che l’insorgenza della

sintomatologia complessiva abbia giustificato un’incapacità lavorativa del 70%

dal mese di aprile del 2004 fino al mese di maggio del 2005. Da allora la sua

incapacità era del 50% fino al mese di novembre 2005 e dal 1° dicembre 2005 la

sua incapacità è del 10% a tuttora. Questa data viene considerata in quanto nel

mese di dicembre 2005 ha realizzato

un viaggio in __________ e la stessa assicurata ha riconosciuto che allora

stava meglio” (doc. 27-19).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 29 dicembre 2006, i medici del SAM, sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “▪ sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4); ▪ disfunzione vegetativa somatoforme (ICD10-F45.3); ▪ sindrome

ansiosodepressiva (ICD10-F41.2);

Considerandi

fibromialgia; ▪ sindrome cervicospondilogena cronica con incipiente

discopatia C6-C7 con lieve restringimento di origine ossea e discale del

recesso laterale del neuroforame C7 a destra, senza neurocompressione con

pregressa sindrome radicolare algica C7 a destra, dovuta a piccola ernia

discale C6-C7 a destra attualmente non sintomatica”, non ritenendo per contro

che vi siano delle diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa (doc. 27-10).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 75% nella sua precedente

attività di cameriera ai piani e in altre attività simili, di tipo pesante, che

richiedono movimenti ripetitivi e rapidi con gli arti superiori e a volte lo

spostamento di pesi anche relativamente importanti, a partire dal 1° dicembre

2005.

(doc. 27-14). Essi hanno infatti rilevato che la capacità lavorativa

dell’assicurata deve essere considerata ridotta a partire da aprile 2004 fino a

maggio 2005 nella misura del 70%, a causa della problematica psichiatrica; in

seguito, da maggio 2005 fino a novembre 2005, la capacità lavorativa, dal punto

di vista psichiatrico, è limitata nella misura del 50%; infine, a partire dal

1° dicembre 2005, l’assicurata deve essere considerata inabile al lavoro nella

misura del 25%, ritenuto che in quel periodo ella ha potuto effettuare un

viaggio in __________, a seguito di un intervenuto miglioramento, da allora,

delle sue condizioni di salute (doc. 27-15).

I medici del SAM hanno per contro considerato

l’interessata abile al lavoro all’80% in un’attività leggera adeguata ai suoi

limiti funzionali di natura reumatologica, in cui non debba eseguire movimenti

rapidi del tronco o della testa (doc. 27-15).

A seguito

delle osservazioni presentate dall’assicurata contro il progetto di decisione

dell’UAI di attribuzione di una rendita solo per un periodo limitato nel tempo,

poi soppressa, il dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei

medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"

In data odierna ho letto attentamente la

valutazione clinica, gli status specialistici con le limitazioni funzionali

presenti e le conclusioni sulle esigibilità residuali citate nel SAM 12.2008

(reumatologico, psichiatrico, ORL e neurologico) e personalmente le ritengo

coerenti e ben redatte ed ottemperanti i criteri di qualità richiesti ad una

perizia neutrale pluridisciplinare quale un SAM e ritengo per noi vincolanti le

date ivi esposte di inabilità lavorative.

Per quanto riguarda le osservazioni in fase di

opposizione e riportate il 7.2007 dalla RA 1 riguardo le osservazioni alla

valutazione psichiatrica dr. __________: personalmente ritengo che l'Ata ha di

sua spontaneità acconsentito alla presenza del marito alla visita specialistica

e questo induce a ritenere che ella si fidi del coniuge e pertanto

personalmente non ritengo che questo sia fuorviante alle conclusioni ai fini

assicurativi da parte del perito che inoltre ha potuto giovare di questa

presenza per motivi evt. linguistici.

Per le date del periodo natalizio 2005 de facto

l'Ata si è recata all'estero con la famiglia con un viaggio prolungato per le

Festività ... e questo induce giustamente a ritenere che vi sia stato un

miglioramento almeno parziale delle capacità che esse siano di tipo puramente

somatico o/e anche psicologico e pertanto ritengo giudizioso aver ritenuto,

come esposto dallo specialista psichiatrico, essere intervenuta una diminuzione

dell'inabilità lavorativa per malattia a partire da questo periodo.

Il non descrivere nel dettaglio il comportamento

con tic... da parte dell'Ata, come asserito dalla RA 1, non preclude a mio

giudizio la buona esecuzione di un esame peritale che si basa su un colloquio e

status oltre alla descrizione di abitudini e limitazioni e che porta alla

definizione delle esigibilità da parte di un medico specialista neutrale ed

esperto come il dr. __________.

In definitiva a livello medico assicurativo

ritengo personalmente le conclusioni del SAM per noi vincolanti ai fini

assicurativi e le condivido pienamente e ritengo le osservazioni riportate in fase

di opposizione dalla parte in causa non sufficienti per motivare una

rivalutazione con nuovi accertamenti medico assicurativi."

(Doc. 54-1)

Sulla

base di queste conclusioni mediche, l’UAI ha quindi attribuito all’interessata

una mezza rendita di invalidità (grado AI del 50%) dal 1° giugno 2005 al 28

febbraio 2006 (doc. B).

In sede

ricorsuale, l’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione di sopprimere

la rendita dopo il 28 febbraio 2006, criticando in particolare le conclusioni

alle quali è giunto il perito psichiatra, dr. __________, senza tuttavia

produrre nuovi referti medici specialistici.

2.9

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta

di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e

quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.10

Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(cfr. consid. 2.9.), questo Tribunale non può confermare l’operato

dell’amministrazione, in quanto la problematica psichica non è stata

sufficientemente chiarita.

2.10.1

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame reumatologico,

grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che

ella è affetta da “fibromialgia, probabile sindrome somatoforme da dolore

persistente con disadattamento e compromissione biopsicosociale; sindrome

cervicospondilogena cronica su incipiente discopatia C6/C7 con lieve

restringimento di origine ossea e discale del recesso laterale del neuroforame

C7 a destra senza neurocompressione”. A causa di tali patologie, il dr. __________

ha considerato l’interessata, dal profilo reumatologico, abile al lavoro all’80%

nella sua attività di cameriera ai piani e in altre attività pesanti, ma abile

al lavoro al 90% in attività leggere adeguate, eventualmente prevalentemente

sedentarie, ma con la possibilità di sgranchirsi per alcuni minuti ogni ora,

rispettose delle regole di ergonomia (cfr. doc. 27-26+27).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessata.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.10.2

Sempre nel

contesto della perizia SAM, l’aspetto neurologico è stato vagliato dal dr. __________,

il quale ha posto le diagnosi di “pregressa sindrome radicolare algica C7 a

destra dovuta a piccola ernia discale C6/C7 a destra, attualmente non

asintomatica; dolori diffusi di tipo fibromialgico, non spiegabili con una

patologia neurologica”. Lo specialista ha ritenuto che, dal profilo

strettamente neurologico, non vi è una diminuzione della capacità lavorativa

(doc. 27-31).

Anche queste conclusioni specialistiche, che del

resto non sono state contestate attraverso dei referti medico-specialistici

attestanti delle patologie neurologiche con influsso sulla capacità lavorativa

residua, possono essere fatte proprie dal TCA.

2.10.3

L’aspetto ORL

è stato vagliato, nell’ambito della perizia SAM, dal dr. __________, il quale,

posta la diagnosi di “probabile vertigine/instabilità d’origine periferica con

compenso incompleto” (doc. 27-22), ha considerato l’assicurata abile al lavoro

al 75% nella sua precedente attività di cameriera ai piani, ma pienamente abile

al lavoro in attività adeguate, in cui non debba compiere movimenti rapidi del

tronco e della testa (doc. 27-14).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale, che non è

del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato.

2.10.4

Infine,

nell’ambito della perizia del SAM, l’aspetto psichiatrico è stato valutato dal

dr. __________, il quale, dopo avere riscontrato la presenza di una sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), di una disfunzione vegetativa

somatoforme (ICD10-F45.3) e di una sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2), ha

ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 10% dal 1° dicembre 2005 (doc. 27-19).

L’assicurata ha contestato le conclusioni alle

quali è giunto il dr. __________, rilevando in particolare che il perito,

nonostante abbia posta la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD10-F45.4), non ha proceduto, contrariamente alla costante

giurisprudenza federale in materia, ad un esame dei criteri richiesti per

poter, eccezionalmente, considerare invalidante questo tipo di patologia.

Al riguardo, il TCA rileva innanzitutto che nel

suo referto peritale il dr. __________ ha concluso per un’incapacità lavorativa

del 10%, senza tuttavia precisare a quale delle affezioni diagnosticate si

riferisca tale diminuzione dell’abilità lavorativa. Come fattori che riducono

la capacità lavorativa, lo specialista ha semplicemente indicato che “la

limitazione funzionale è data soprattutto dalla posizione pseudoregressiva che

presenta e che influisce sui numerosi sintomi corporei che presenta” rendendola

complessivamente “più lenta, inefficace e meno precisa” (doc. 27-19).

Questo Tribunale, concordando con le critiche

espresse dalla patrocinatrice dell’interessata, constata in particolare che,

nonostante abbia posto, tra le altre, la diagnosi di sindrome somatoforme da

dolore persistente, il dr. __________ non ha specificato se tale diagnosi sia

da considerare invalidante o meno.

Il perito non ha in ogni caso proceduto ad

un esame dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza federale per ritenere eccezionalmente

inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del

lavoro, nonostante la costante giurisprudenza federale in materia

(sull’applicabilità dei principi restrittivi sviluppati dalla giurisprudenza

per ammettere, a titolo eccezionale, che un disturbo del dolore somatoforme

comporti una limitazione duratura della capacità

lavorativa suscettiva di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, cfr. consid. 2.6.

e in particolare la sentenza del Tribunale federale I 683/03 del 12

marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352 e le successive STF I 1093/06 del 3

dicembre 2007; STF I 404/03 del 23 aprile 2004 e I 702/03 del

28.

maggio 2004. Sulla non applicabilità di tali principi in caso di revisione

della rendita, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 901/06 del 23 novembre

2007).

Va infatti sottolineato che, secondo la

giurisprudenza federale, la diagnosi di sindrome del dolore somatoforme

persistente non costituisce, di per sé, una base sufficiente per concludere ad

un’invalidità. Esiste per contro una presunzione che i disturbi derivanti da

una sindrome somatoforme dolorosa possano essere superati tramite uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.6. e STF

I 1093/2006 del 3 dicembre 2007).

Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), per

ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa

da parte di un assicurato che soffre di una sindrome del dolore somatoforme, la

giurisprudenza esige l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate

da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.

Il TCA sottolinea, inoltre, come la necessità di

procedere, in caso di esistenza di una diagnosi di sindrome da dolore somatoforme,

ad un accurato esame dei criteri appena ricordati è stata più volte evidenziata

anche da questa Corte in numerose sentenze (cfr. al riguardo, solo per citarne

alcune, STCA 32.2007.394 dell’11 dicembre 2008; 32.2007.367 del 6 novembre

2008; 32.2007.250 dell’8 ottobre 2008; 32.2007.277 del 6 agosto 2008; 32.2007.132

del 29 maggio 2008; 32.2007.162 dell’8 maggio 2008; 32.2007.167 del 20 marzo

2008; 32.2007.130 del 18 febbraio 2008; 32.2007.43 del 24 gennaio 2008).

Da notare, inoltre, che in una sentenza 8C_348/2008

del 7 gennaio 2009, il Tribunale federale ha annullato la valutazione espressa

dai primi giudici circa il carattere invalidante dei disturbi derivanti dalla

sindrome somatoforme da dolore persistente di cui era affetto un assicurato,

ritenendo corretto rinviare gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti

riguardo a tale argomento. L’Alta Corte ha infatti considerato che nella

perizia pluridisciplinare effettuata per conto dell’amministrazione non fossero

stati analizzati i criteri richiesti dalla giurisprudenza per ritenere

eccezionalmente invalidanti i disturbi somatoformi dell’assicurato, osservando:

"

(…)

4.1

Das kantonale Gericht hat erwogen, die

MEDAS-Experten hätten bei der Einschätzung der Arbeitsunfähigkeit auf die

Vorgaben der höchstrichterlichen Rechtsprechung (E. 3.1 hievor) abgestellt. Zu

prüfen sei, ob die Gutachter diese Vorgaben falsch angewendet hätten. Diese

Prüfung ergebe Folgendes: Der Versicherte leide an chronischen

Begleiterkrankungen. Diese seien so ausgeprägt, dass sie die Ausübung einer

körperlichen schweren Arbeit ausschlössen. Sie seien hingegen nicht geeignet,

die Arbeitsfähigkeit in einer körperlich leichten bis mittelschweren Tätigkeit

einzuschränken. Das bedeute aber nicht, dass sie im Alltag keine Schmerzen und

keine anderen Einschränkungen bewirkten. Auch die Überwindung der Folgen der

Beeinträchtigung der körperlichen Gesundheit setze eine ständige

Willensanstrengung voraus. Im MEDAS-Gutachten sei zudem dargelegt worden, eine

Therapie der Somatisierungsstörung hätte sehr wenig Aussicht auf Erfolg und die

Prognose sei ungünstig. Es liege also auch ein verfestigter, therapeutisch

nicht mehr beeinflussbarer innerseelischer Verlauf einer missglückten

Konfliktbewältigung vor. Aufgrund dieser beiden zusätzlichen Faktoren - nebst

der Diagnose einer Somatisierungsstörung - sei die Arbeitsfähigkeitsschätzung

der MEDAS-Experten als überzeugend, ja sogar als eher streng zu qualifizieren.

Damit stehe gestützt auf das MEDAS-Gutachten mit dem Beweisgrad der

überwiegenden Wahrscheinlichkeit fest, dass der Versicherte in einer seinen

körperlichen Beschwerden angepassten Erwerbstätigkeit nur noch zu 50 %

arbeitsfähig sei. Hingegen stehe des Ausmass der Behinderung in der bisherigen

Tätigkeit eines Bauführers nicht fest, weshalb die IV-Stelle hiezu ergänzende

psychische Abklärungen zu treffen habe. Gegebenenfalls habe dies auch für die

Tätigkeit eines Verkaufskoordinators zu erfolgen. Komme keine dieser

Tätigkeiten mehr in Frage, sei entweder das zumutbare Invalideneinkommen anhand

einer Hilfsarbeit festzulegen oder auf die ablehnende Verfügung betreffend

berufliche Massnahmen zurückzukommen.

4.2

Im MEDAS-Gutachten vom 15. August 2006 wird

aus psychiatrischer Sicht eine Somatisierungsstörung diagnostiziert, welche

nach Auffassung der Experten eine Arbeitsunfähigkeit von 50 % bewirkt. Das

Gutachten setzt sich aber nicht mit der Frage der Überwindbarkeit einer

somatoformen Störung und den hiebei rechtsprechungsgemäss (E. 3.1 hievor) zu

beachtenden Zusatzfaktoren auseinander. Wie oben dargelegt betrachtet das

kantonale Gericht dennoch gestützt auf das MEDAS-Gutachten zwei dieser

Kriterien als in genügender Weise erfüllt und bejaht deswegen einen

invalidisierenden psychischen Gesundheitsschaden im Sinne der Rechtsprechung.

Die diesbezüglichen Erwägungen überzeugen nicht. Chronische körperliche

Begleiterkrankungen müssen ein erhebliches Ausmass aufweisen, um als relevantes

Zusatzkriterium Berücksichtigung zu finden. Dass dies hier zutrifft, erscheint

mit Blick auf die gemäss MEDAS-Gutachten vom 15. August 2006 nur bescheidenen

organischen Befunde und den Umstand, dass körperlich leichte bis mittelschwere

Arbeiten aus somatischer Sicht vollumfänglich zumutbar sind, zumindest

fraglich. Es ergeben sich sodann weder aus der MEDAS-Expertise noch anderweitig

genügende Sachverhaltsmerkmale, um auf das Vorhandensein oder Fehlen eines

innerseelischen Verlaufs im verlangten Sinne und Ausmass (E. 3.1 hievor)

schliessen zu können. Soweit die Vorinstanz dieses Kriterium bejaht und ihm

zusammen mit dem Faktor der körperlichen Begleiterkrankungen entscheidendes

Gewicht beimisst, stützt sie sich auf diskutable Interpretationen der

gutachterlichen Aussagen. Eine verlässliche Grundlage für die Bejahung (oder

Verneinung) eines invalidisierenden psychischen Gesundheitsschadens kann darin

nicht gesehen werden. Zutreffend ist sodann zwar, dass es weiterer

psychiatrischer Abklärungen bedarf. Diese haben sich aber entgegen dem

angefochtenen Entscheid nicht auf das Ausmass einer psychisch bedingten

Arbeitsunfähigkeit zu beschränken. Vielmehr sollen sie die notwendigen

Erkenntnisse für die zuverlässige Beantwortung der Frage erbringen, ob die

festgestellte Somatisierungsstörung überhaupt Folgen für die Arbeitsfähigkeit

hat, welche mit zumutbarer Willensanstrengung nicht überwindbar sind. Dabei

wird den bisher ausgeübten Berufen, aber auch Verweistätigkeiten Rechnung zu

tragen sein. Entgegen dem angefochtenen Entscheid ist indessen nicht

erforderlich, dass die Berufsberatung der IV-Stelle vorab entsprechende

Berufsprofile erstellt. Von einem psychiatrischen Experten kann erwartet

werden, dass er sich auch ohne solche Profile zuverlässig zur Frage der

psychischen Belastbarkeit in verschiedenen Berufen äussern kann.

Die Beschwerde ist somit in dem Sinne

gutzuheissen, dass die vorinstanzliche Feststellung eines invalidisierenden

psychischen Gesundheitsschadens aufgehoben wird. Ansonsten bleibt es bei der

Rückweisung zur ergänzenden Abklärung - mit den genannten Präzisierungen - und

zur neuen Verfügung an die IV-Stelle. Bestand hat daher auch der

Kostenentscheid.”

Nel caso di specie, a fronte quindi di una

perizia psichiatrica priva di un accurato approfondimento a proposito del

carattere invalidante o meno della sindrome somatoforme dell’interessata, l’UAI,

vista la chiara giurisprudenza federale in materia, più volte ricordata dal

TCA, non poteva ritenere esaustiva la relazione peritale del dr. __________ e

avrebbe dovuto procedere ad un complemento peritale, come del resto richiesto a

più riprese dalla patrocinatrice dell’assicurata.

Già solo per tale aspetto la perizia psichiatrica

del dr. __________ non può essere ritenuta completa ed approfondita e l’incarto

deve quindi essere rinviato all’UAI per nuovi accertamenti medici

specialistici.

Il TCA constata poi che il dr. __________ ha considerato

l’assicurata inabile al lavoro al 10%, dal profilo psichico, a partire da

dicembre 2005, indicando che “l’anno scorso per natale (2005) si è recata in __________,

con suo marito e sua figlia, per festeggiare le feste con i suoi parenti. A

questo proposito ha detto al marito, il quale asseriva che la data della loro

permanenza in __________ era stata nel 2004: “non è possibile … sono andata nel

2005.

… perché prima non stavo bene”. Questa affermazione contrasta con la

dichiarazione della stessa in cui dice che ancora oggi non sta bene” (doc.

27-17). Lo specialista ha quindi dedotto che vi è stato un miglioramento dello

stato di salute dell’assicurata a partire dal 1° dicembre 2005, in quanto “nel mese di dicembre ha

realizzato il viaggio in __________ e la stessa assicurata ha riconosciuto che

allora stava meglio” (doc. 27-19).

Per tale motivo, lo specialista ha considerato

l’interessata inabile al lavoro al 50% fino al mese di novembre 2005 e poi

inabile al lavoro al 10% a partire dal 1° dicembre 2005 (cfr. doc. 27-19).

La patrocinatrice ha contestato che vi sia stato

un miglioramento delle condizioni psichiche dell’assicurata a partire dal mese

di dicembre 2005, rilevando che in quel periodo l’interessata era in cura

psichiatrica presso la dr.ssa __________, la quale ha attestato, durante tutto

il periodo della presa a carico, un’incapacità lavorativa del 100%.

Nel suo referto del 14 novembre 2006, la dr.ssa __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato quanto segue:

"

Con la presente si certifica che la paziente

summenzionata è stata seguita da me dal 10.11.2005 fino al 24.04.2006.

Si tratta di una paziente che presentava un

episodio depressivo di grado medio con aspetti ansiosi in relazione in parte a:

a) alla sua sindrome somatoforme da dolore

persistente - fibromialgia;

b) un conflitto coniugale;

c) una sindrome di disadattamento.

Durante questo periodo di trattamento la paziente

era inabile al lavoro nella misura del 100%." (Doc. 27-33)

È vero che il dr. __________ del SMR ha

confermato la validità della valutazione effettuata dal dr. __________,

indicando, nelle sue annotazioni del 24 ottobre 2007, che le critiche sollevate

dalla patrocinatrice dell’interessata in merito alla perizia del dr. __________

non avevano ragione d’essere, in quanto l’assicurata ha acconsentito

spontaneamente alla presenza del marito durante la visita peritale “e questo

induce a ritenere che ella si fidi del coniuge e pertanto personalmente non

ritengo che questo sia fuorviante”; quanto al miglioramento dello stato di

salute, da far risalire al dicembre 2005, allorquando l’assicurata si è recata

con la famiglia in __________ per le festività, ha indicato che “ritengo

giudizioso aver ritenuto come esposto dallo specialista psichiatrico essere

intervenuta una diminuzione dell’inabilità lavorativa per malattia a partire da

questo periodo”; infine, a proposito della mancata descrizione di alcuni tic,

ha osservato che ciò “non preclude a mio giudizio la buona esecuzione di un

esame peritale che si basa su un colloquio e status, oltre alla descrizione di

abitudini e limitazioni e che porta alla definizione delle esigibilità da parte

di un medico specialista neutrale ed esperto come il dr. __________”. Il dr. __________

ha quindi concluso che “a livello medico assicurativo ritengo personalmente le

conclusioni del SAM per noi vincolanti ai fini assicurativi e le condivido

pienamente e ritengo le osservazioni riportate in fase di opposizione dalla

parte in causa non sufficienti per motivare una rivalutazione con nuovi

accertamenti medico assicurativi” (doc. 54-1).

Al riguardo, il TCA rileva tuttavia che non

essendo specialista in psichiatria, l’apprezzamento della rilevanza o meno delle

critiche della patrocinatrice, avvalorate dall’attestazione della dr.ssa __________,

a fronte della valutazione del dr. __________, non era di competenza del dr. __________

(cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20

novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discordanza

esistente tra la curante e il dr. __________, il TCA ritiene che non è

possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con

sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata, dal punto

di vista psichiatrico, sia da ritenere effettivamente migliorato a partire dal

mese di dicembre 2005, come stabilito dal dr. __________ e confermato dal dr. __________

del SMR.

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego

di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una

misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro

peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire l'aspetto

diagnostico, le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della

ricorrente e, infine, l’evoluzione nel tempo dei disturbi dell’assicurata e

della sua capacità lavorativa residua.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto delle altre patologie

oggetto di valutazione peritale dal parte del SAM, l’amministrazione si

determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

La

richiesta di espletamento di una perizia psichiatrica giudiziaria formulata

dalla patrocinatrice dell’interessata (IV) è quindi superata dal rinvio degli

atti all’amministrazione per nuovi accertamenti di natura medica.

2.11

L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio a partire dall’8

maggio 2008 (cfr. doc. X).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata dall’avv. __________ della RA 1 – avvocato

patentato, dato che con decisione dell’8 maggio 2008 la Camera per l’avvocatura e il notariato del

Tribunale d’Appello ha iscritto l’avv. __________ con indirizzo professionale

presso la RA 1 (cfr. doc. X/2) - ha

diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’000.-- a titolo di

ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 13 febbraio 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.10.4..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria

e gratuito patrocinio del 5 giugno 2008.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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