32.2008.67
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16 febbraio 2009Italiano29 min
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Numero d'incarto:
32.2008.67
Data decisione, Autorità:
16.02.2009, TCA
Titolo:
Visto che dagli atti e con i necessari accertamenti é possibile accertare e/o stimare i redditi determinanti, l'Ufficio AI, per il calcolo del grado d'invalidità, avrebbe dovuto applicare il metodo ordinario e non quello straordinario. Rinvio atti per nuova decisione
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RIPETIBILI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.67
FS/td
Lugano
16 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 febbraio 2008 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, professionalmente attivo quale cuoco responsabile presso
il ristorante __________ di __________ (doc. AI 12/1-3), nel mese di aprile
2006 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto
da “(…) sindrome lombovertebrale su spondilartrosi e lesione dell’anello fibroso
a livello di L4-L5 e L5-S1 con protrusione foraminale sinistra e conflitto con
la radice S1 (…)” (doc. AI 2/1-8).
Esperiti
gli accertamenti del caso – tra cui un’inchiesta economica per gli indipendenti
–, con decisione 22 febbraio 2008 (doc. AI 69/1-5), preavvisata con progetto 8
gennaio 2008 (doc. AI 64/1-5; con il quale è stato annullato il precedente
progetto 4 gennaio 2007 sub doc. AI 29/1-4), l’Ufficio AI, in applicazione del
metodo straordinario, ha negato all’assicura-to il diritto a una rendita non essendo
il grado d’invalidità pensionabile.
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica,
l’applicazione del metodo straordinario, la valutazione economica e meglio:
l’esigibilità di attività adeguate e la riduzione sul reddito ipotetico da invalido
– ha chiesto:
"
(…)
In via principale
1. Il ricorso è accolto.
2. Di conseguenza, la decisione 22
febbraio 2008 dell’Ufficio invalidità del Canton Ticino è annullata.
3. Di conseguenza, tenuto conto di
un’incapacità lavorativa del 50%, al signor RI 1, __________, viene
riconosciuta una rendita per invalidità nella misura di ½ a partire dal 17
giugno 2005.
4. Protestate tasse, spese e
ripetibili.
In via subordinata
1. Il ricorso è accolto.
2. Di conseguenza, tenuto conto di
una capacità lavorativa in attività adeguate del 100%, al signor RI 1, __________,
viene riconosciuta una rendita per invalidità nella misura di ¼ a partire dal
17 giugno 2005.
3. Protestate tasse, spese e
ripetibili.
(…)." (I, pag. 12 e 13)
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso
rilevando, in particolare, che:
"
(…)
Occorre osservare che l'applicazione del metodo
straordinario nel caso in oggetto è stata ritenuta necessaria per la difficoltà
di ricondurre l'andamento dell'attività economica dell'assicurato al suo danno
alla salute. In effetti l'andamento del reddito annuo dell'assicurato (fr.
66'932.- nel 1995/06, fr. 79'576.- nel 1997/98 e fr. 66'177.- nel 2005, doc. 36
inc. AI) non è immediatamente riconducibile al danno alla salute.
L'inchiesta economica esperita dall'AI direttamente
presso l'esercizio pubblico, ha permesso di chiarire l'effettiva gestione
direttamente con l'interessato. I dati ripresi sono stati valutati con
l'assicurato stesso, che li ha sostanzialmente condivisi.
L'applicazione del metodo straordinario e la
suddivisione percentuale delle singole componenti della sua attività, sono
quindi da ritenere corretti.
Concretamente la decisione verte sulla valutazione
dell'inchiesta a domicilio che ha in un primo tempo considerato una capacità
lavorativa del 50% nell'attività culinaria (con un'invalidità totale del 41%),
ridotta con successiva ponderazione al 30% (con un'invalidità totale del 27%),
indicando che l'assicurato può farsi aiutare nella citata mansione dove non può
sollevare pesi superiori ai 15 kg né ruotare il tronco.
Per quanto concerne la valutazione dell'incapacità
lavorativa la decisione ha fatto riferimento alla perizia 21.11.2005 svolta per
l'assicuratore malattia dal perito dr. __________, specialista FMH in reumatologia.
Per il valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante
giurisprudenza le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena
se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
In casu, la perizia dal perito reumatologico dr. __________
è completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando
del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali summenzionati. Di seguito,
sulla scorta della valutazione della capacità funzionale (EFL), con referto
10.3.2006 il perito ha potuto definire una capacità lavorativa nell'attività di
cuoco su un'intera giornata con riduzione del rendimento del 25% (doc. 1-5 inc.
AI/CM).
Volendo ritenere il ricorrente quale dipendente e
quindi applicare il metodo ordinario del confronto dei redditi, considerati i
dati agli atti il Consulente in integrazione professionale ha stabilito un
reddito da valido di fr. 78'600.-- e, ritenuto che l'assicurato continua
l'attività abituale, ha applicato la riduzione del 25% (rendimento ridotto),
quindi con un'invalidità del 25%. Per contro volendo considerare l'attività
idonea (leggera) secondo i redditi statistici nazionali (fr. 57'396.--) senza
incapacità lavorativa e ridotto nella misura massima richiesta dal ricorrente
del 25% per caratteristiche personali, si presenta un reddito da invalido di
fr. 43'047, con una perdita che ammonterebbe al 45%.
Ora, si rileva che nella determinazione del reddito da
invalido esso deve essere stabilito nel modo più concreto possibile e pertanto
si deve partire dalla situazione professionale concreta dell'assicurato, mentre
Fatti
i redditi statistico entrando in considerazione quando l'assicurato in seguito
dal danno alla salute non svolge un'attività lavorativa o comunque non svolge
un'attività lavorativa da lui esigibile (Meyer-Blaser, BG über die IV, Zürich,
1997, p. 209). Nel caso in esame risulta quindi corretto far riferimento al
reddito nell'attività effettivamente svolta, la quale, con una riduzione del rendimento
del 25% per limitazioni fisiche, rappresenta l'attività esigibile che permette
la migliore valorizzazione della capacità lavorativa residua dell'assicurato e
quindi la miglior riduzione del danno economico.
Alla luce della valutazione medica peritale
dell'incapacità lavorativa e dell'attività lavorativa effettiva è quindi corretta
l'invalidità del 27% definita nella decisione impugnata.
(…)." (IV, pag. 3-5)
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni.
L’assicurato
postula il diritto, in via principale, ad una mezza rendita e, in via subordinata,
ad un quarto di rendita, dal 17 giugno 2005.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr.
74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un’atti-vità lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (DTF 128 V 29; Pratique
VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996
p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF
104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse,
Losanna 1995, pag. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 128 V 31).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo
la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico
applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI;
Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con
quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene
stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima,
infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedi-mento dovuto al
danno, e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento
sulla capacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid.
1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss consid. 2b; DTF 105 V
151, 104 V 138). Una determinata limitazione della
capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre
una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123
consid. 1a).
Se
si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale
secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in
particolare STFA 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04; STFA 24 maggio 2006
nella causa C., I 782/03; STFA 27 agosto 2004 nella causa I, I 543/03 e STFA 12
maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza tuttavia, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente
(RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il
raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA 27
agosto 2004 in re I, I 543/03,
consid. 4.2 e STFA 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile
realizzato prima e quello conseguito dopo l’inci-dente, non conduce a
conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende
dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di
un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale,
di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei
all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi
idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag.
34, pag. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.6. Il
TCA rileva innanzitutto che dagli atti di causa risulta quanto segue.
Dalle
schede dei salari (documenti questi presenti nell’inc. 32.2008.50 concernente
il fratello __________) emerge che il salario lordo dell’assicurato è passato
dai fr. 6'100.-- del 2003 (doc. AI 23/38, inc. 32.2008.50) ai fr. 6'500.-- nel
2004 (doc. AI 23/80, inc. 32.2008.50) e ai fr. 6'550.-- nel 2005 e 2006 (fatti
salvi i mesi di gennaio 2005 e da giugno 2005 a dicembre 2006 nei quali il
salario è stato di fr. 6'500.-- e in seguito calcolato in base a un grado di
capacità lavorativa oscillante tra il 50% e il 75%, doc. AI 23/19 e 23/57 inc.
32.2008.50).
Nei
certificati di salario 2005 e 2004 dell’assicurato è riportato un salario netto
di fr. 66'177.-- rispettivamente fr. 68'269.-- (doc. AI 33/16 e 36/27).
Dagli
“elementi della tassazione” si evince che l’assicurato è stato tassato negli
anni 1995/1996, 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2003 e 2004 per dei redditi
netti da attività dipendente di fr. 66'932.--, fr. 79’576.--, fr. 78'446.--,
fr. 76'250.--, fr. 63'410.-- e fr. 68’269 (doc. AI 36/1-7).
Nel
2005 il reddito da attività dipendente dell’assicurato, accertato dall’Ufficio
di tassazione di __________, è stato poi di fr. 66'177.-- (doc. C/1).
La
__________ Assicurazione malattia, nella lettera 6 luglio 2007, riguardo alla
sua inabilità lavorativa dal 17 giugno 2005, ha comunicato all’assicurato che
“(…) ci riferiamo a quanto sopra ed al nostro scritto del 19.07.2006 con il
quale la informavamo che secondo il nostro medico di fiducia era da ritenere
abile al lavoro in misura del 75% e di conseguenza le riducevamo le prestazioni
a partire dal 24.07.2006. In data 02.07.2007 abbiamo ricevuto un rapporto da
parte del Prof. Dr. med. __________ nel quale viene dichiarato che nel caso in
cui la situazione non sia sostanzialmente mutata rispetto alla visita del
29.01.2007, l’incapacità lavorativa del 50% deve essere mantenuta. In base a
quanto sopra la informiamo che riconosceremo le nostre prestazioni
retroattivamente al 24.07.2006 in misura del 50%. Le ricordiamo inoltre che con
il 06.06.2007 ha esaurito il diritto dei 720 giorni d’indennità. (…)” (doc. AI
50/1).
Sempre
la __________ Assicurazione malattia, con “domanda di compensazione” 7 giugno
2006 e 19 dicembre 2007 (doc. AI 19/1 e 61/1), ha comunicato all’Ufficio AI che
l’assicurato percepisce un’indennità giornaliera e che “(…) in caso di
concessione di un’indennità giornaliera AI eserciteremo il diritto di rivalsa
nei vostri confronti (…)”
Viste
le risultanze appena esposte si deve concludere che l’assicurato è da considerare
quale dipendente e che, ritenute le schede dei salari, la documentazione
fiscale (che va aggiornata) e dopo precise informazioni in merito agli stipendi
versati dal datore di lavoro, nonché accertamenti presso la Cassa di compensazione,
è possibile accertare e/o stimare in maniera affidabile
i redditi determinanti necessari per il raffronto e per
stabilire il grado d’invalidità.
E’
dunque a torto che, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid.
2.5), l’Ufficio AI, per il calcolo del grado d’invalidità, ha applicato il
metodo straordinario.
Già
per questa ragione la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti
rinviati all’amministrazione affinché, in applicazione del metodo ordinario del
confronto dei redditi (cfr. consid. 2.4), si pronunci nuovamente sulla domanda
di prestazioni dell’assicurato.
2.7. Per
quel che concerne la valutazione medico teorica della capacità lavorativa in
attività lucrative dagli atti risulta quanto segue.
Il
dr. __________, FMH in reumatologia, nel rapporto della visita medico fiduciaria
21 novembre 2005 indirizzata alla __________ (doc. 1/1-4) – posta la diagnosi
di “(…) sindrome toracovertebrale cronica in – disfunzioni plurisegmentali bilaterali
alla colonna dorsale alta-intermedia – appiattimento della dorsale con minima
scoliosi sinistroconvessa; sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in – minime
alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatia L4/5 e L5/S1 con protusione
discale nel recesso foraminale sinistro con probabile conflitto con la radice
S1, discreti segni di spondilartrosi da L4 a S1) – sbilanciamento e
decondizionamento muscolare (…)” (doc. AI 1/1) – ha espresso la seguente
valutazione della capacità lavorativa sia nell’abituale che in un'altra attività:
"
(…)
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute
attuale, un'attività con carichi variabili (carico massimo: 15 kg), che non
implichi soltanto movimenti ripetitivi di flessione/torsione del rachide e che
permetta al signor RI 1 di modificare frequentemente la posizione corporea. In
un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro
nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% da subito.
L'attuale attività di cuoco richiede una posizione di
lavoro eretta, con frequenti movimenti di anteflessione e rotazione del tronco,
per cui per questo tipo di lavoro sussiste una diminuzione del rendimento:
sull'arco di una giornata lavorativa normale, la diminuzione del rendimento
viene da me giudicata del 40%; al termine della degenza prevista, con una
muscolatura ricondizionata, la diminuzione del rendimento sarà del 25%.
Dato che la valutazione della capacità lavorativa è al
momento leggermente più ottimistica rispetto a quella formulata dall'ortopedico
curante, sarà utile a fine degenza presso la clinica di riabilitazione,
oggettivare i limiti funzionali tramite una valutazione della capacità
funzionale EFL. Rimango naturalmente a disposizione per rivedere la mia
valutazione quando disporremo del EFL. In seguito bisognerà valutare
l'opportunità di orientare l'assicurato verso un'attività lavorativa più consone
alla capacità funzionale residua, eventualmente annunciandolo presso l'assicurazione
invalidità.
(…)." (doc. AI 1/4)
I
medici della __________, Clinica __________, __________, dr.ssa __________,
medico responsabile EFL e __________, fisioterapista/ergonomia, nella
valutazione della capacità funzionale (EFL) 24 febbraio 2006 (doc. AI 1/5-7) –
posta la diagnosi di “(…) sindrome lombovertebrale su spondilartrosi e lesione
dell’anello fibroso a livello L4-L5 ed L5-S1 con protrusione nel recesso
foraminale sinistro e conflitto con la radice S1. (…)” (doc. AI 1/5) –, circa
l’esigibilità dell’attività professionale come responsabile cucina, hanno
concluso che:
"
(…)
Tenendo conto della problematica alla colonna lombare,
dei dolori e del decondizionamento muscolare generale, riteniamo realistica
attualmente una ripresa lavorativa al 50% con le seguenti condizioni:
Difficoltà durante il lavoro si riscontrano nel
sollevamento di pesi al di sopra di 15 kg (polipi congelati) da terra alla vita
e poi trasportarli per lunghe distanze (dalla cantina alla cucina). Proponiamo
al cliente di farsi aiutare dai colleghi per questi trasporti, possibilità
realistica anche secondo il cliente. Inoltre difficoltà si riscontrano durante
le rotazioni ripetute della colonna, proponiamo un buon allenamento ergonomico
specifico nella rotazione ripetuta della colonna come abbiamo già visto durante
i test.
In futuro sarà possibile aumentare progressivamente
l'attività tenendo in considerazione l'evoluzione della problematica alla
colonna lombare.
x sì x mezza giornata, per poi abituarsi (secondo l'evoluzione
della problematica della colonna) ad aumentare progressivamente l'attività.
x riduzione del
carico, l'aiuto di un collega durante il sollevamento e il trasporto di pesi,
può aiutare il cliente a non sollevare pesi sopra i suoi limiti (15 kg da terra
alla vita).
Proposte in relazione ad ulteriori
trattamenti
Proponiamo di effettuare un training intensivo di
rinforzo muscolare mirato e ricondizionamento cardiovascolare 3 volte alla
settimana in ambito ambulatoriale per ottenere un potenziamento delle sue
prestazioni. Inoltre consigliamo al cliente di continuare il rinforzo in una
palestra almeno 2 volte alla settimana e in piscina 1 volta alla settimana per
tutto l’anno. Questo sarebbe favorito dagli orari di lavoro del cliente che
presentano una lunga pausa al pomeriggio (dalle ore 14 alle ore 18).
(…)." (doc. AI 1/6)
Al
riguardo il dr. __________, nel rapporto 10 marzo 2006 al servizio medio fiduciario
della __________ (doc. AI 1/4-5 dell’incarto cassa malati), ha concluso:
"
(…)
Penso che avendo predisposto l'esame citato, sia ora
opportuno aderire completamente alle conclusioni e proposte descritte a pagina
2 e 3 del rapporto EFL datato 24.2.2006.
Dopo un programma intenso di ricondizionamento
muscolare come formulato al punto "proposte in relazione ad ulteriori
trattamenti" del rispettivo rapporto a pagina 2, sull'arco dei prossimi 3
mesi, il signor RI 1 potrà di nuovo lavorare come cuoco sull'arco di una
giornata lavorativa normale, ma con una persistente diminuzione del rendimento
del 25% a causa dei limiti funzionali dettati dalle alterazioni degenerative al
rachide lombare note.
In un lavoro adatto allo stato di salute, come quello
descritto a pagina 4 del mio rapporto medico fiduciario datato 21.11.2005,
l'assicurato risulta abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento
massimo del 100%.
A mio avviso il signor RI 1, deve annunciarsi a partire
da subito, per un collocamento in altra professione, presso l'assicurazione
invalidità del cantone Ticino, alla quale prego di trasmettere l'incarto medico
finora allestito inclusa la valutazione e EFL.
(…)." (doc. 1/4-5 dell’incarto cassa malati)
Dal
rapporto medico 29 aprile 2006 (doc. AI 9/2-5) della __________, Clinica __________,
risulta che l’assicurato è incapace al lavoro nella sua attività di cuoco al
50% dal 17 luglio 2005 e che anche un’altra attività potrebbe essere svolta al
“(…) 50% ed in posizioni ergonomiche (…)” (doc. AI 9/4).
Il
dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico 8 maggio 2006
(doc. AI 15/1-2), – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa di “(…) sindrome lombospondilogena cronica bilaterale su alterazioni
degenerativa del rachide, sbilancio e decondizionamento muscolare – sindrome
toraco-vertebrale cronica con disfunzioni poli-segmen-tali bilaterali della
colonna dorsale (…)” e certificati i seguenti periodi e gradi di incapacità
lavorativa nell’attività esercitata: “(…) 50% dal 17.06.05 al 08.01.06, 100%
dal 9.01.06 al 29.01.06 e 50% dal 30.01 06 al continua (…)” (doc. AI 15/1) – ha
concluso che “(…) attualmente il paziente continua la sua attività lavorativa
nella misura del 50%. Un aumento della sua capacità lavorativa non appare per
ora proponibile. (…)”.
Nella
“perizia medica particolareggiata” 15 maggio 2006 (doc. AI 14/1-15), il dr. __________
ha inoltre attestato una capacità lavorativa del 50% anche in un’attività
adeguata: “(…) è in grado di svolgere un lavoro adeguato alle seguenti condizioni?
Sì al 50% (…)” (doc. AI 14/11).
Il
dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 22 agosto 2006, ha concluso per
una “(…) IL 50% dal giugno 2005 a dicembre 2005, IL 100% a gennaio 2006, IL 50%
a febbraio 2006, CL 100% con riduzione del 25% del rendimento in attività a
tempo pieno da marzo 2006 nell’abituale attività di cuoco, CL 100% in attività
adeguata secondo i limiti espressi nella valutazione del dr. __________ e più
specificatamente nella EFL da marzo 2006. (…)” (doc. AI 20/1).
Il
dr. __________, nel certificato medico 29 gennaio 2007 (doc. AI 32/3-4), ha attestato
che “(…) i colleghi della Clinica di __________ sostenevano una ripresa del
lavoro al 50% proseguendo la fisioterapia ambulatorialmente. Il miglioramento
che si era constatato durante il ricovero presso la Clinica di __________ è
andato rapidamente scemando con la ripresa del lavoro al 50% che, a mio modo di
vedere, per ora non può essere aumentata. Visto il persistere della sintomatologia
dolorosa abbiamo indirizzato il paziente al Prof. __________ che lo esaminerà
il 29.01.2007. (…)” (doc. AI 32/4).
Il
dr. __________, primario del servizio cantonale di neurochirurgia dell’Ospedale
__________ di __________, nel rapporto 30 gennaio 2007 indirizzato al dr. __________
(doc. AI 35/2-3), ha rilevato che:
"
(…)
Non ritorneremo sull'anamnesi né sui risultati delle
valutazioni precedenti, limitandoci a ricordare che questo paziente presenta da
molti anni disturbi nel rachide lombare inferiore e alla transizione
lombosacrale, che negli ultimi 2 anni hanno assunto le caratteristiche di un'insufficienza/instabilità
segmetaria. Egli fatica infatti a mantenere a lungo una determinata posizione,
ed effettuare movimenti di antero/retroflessione del tronco, si raddrizza
"en bloc" dall'anteroflessione e constata un'accentuazione dei dolori
irradiazioni pseudoradicolari negli arti inferiori con disestesie distali. Ha
avuto un unico episodio di blocco funzionale iperalgico inizio gennaio 2007.
Attivo quale cuoco, lavora nella misura del 50%, da
intendere come tutto il giorno con attività leggere.
In tal senso egli non esercita più la professione, ma
si limita a sorvegliare l'attività e ad effettuare piccoli lavori nei momenti
di punta.
Lo studio recente di RM è molto suggestivo per
un'insufficienza bisegmentaria in L4/L5 ed L5/S1, dove vi è una rottura
annulare interna, ben documentata da una HIZ in entrambi le sedi.
Riprendendo il discorso iniziato dal Collega __________,
abbiamo discusso l'indicazione per una discografia provocativa, un esame il cui
senso è di precisare l'indicazione per un intervento di decompressione/stabilizzazione.
Poiché il signor RI 1 ha malgrado tutto trovato un
equilibrio tra il quadro sintomatico e la vita privata e professionale con la
soluzione descritta di un lavoro sull'arco della giornata con un rendimento di
50% e questa soluzione gli sembra attualmente adeguata, non vediamo ragioni di
approfondite attualmente il problema in senso chirurgico.
Pensiamo infatti che anche con un intervento, non si
conseguirebbe probabilmente un miglioramento significativo della capacità
lavorativa e che questo debba quindi essere riservato ad un peggioramento delle
condizioni cliniche.
(…)." (doc. AI 35/2-3)
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 9 febbraio 2007, ha
osservato che:
"
(…)
L'ultimo rapporto del dr. __________ ricalca dal punto
di vista diagnostico le stesse conclusioni cui erano precedentemente pervenuti
il dr. __________ e il dr. __________ (nella perizia), in pratica non vi sono
variazioni diagnostiche e prognostiche.
Le conclusioni cui siamo pervenuti in sede di decisioni
si basavano sia sul giudizio del dr. __________ che su una valutazione EFL.
Le valutazioni del dr. __________ si basavano sui
medesimi elementi del dr. __________ e del dr. __________, e venivano anche
riportati nel testo.
Rispetto alle conclusioni, in merito alla IL, di questi
ultimi dobbiamo ritenere le nostre più approfondite e precise in quanto vi
siamo giunti attraverso una valutazione specifica della capacità prestativa
(EFL) e non solo attraverso una considerazione medico-teorica.
Da ultimo il dr. __________, nella sua ultima missiva,
recita:
"Poiché il signor RI 1 ha malgrado tutto trovato
un equilibrio tra il quadro sintomatico e la vita privata e professionale con
la soluzione descritta di un lavoro sull'arco della giornata con un rendimento
del 50% e questa condizione gli sembra attualmente adeguata, non vediamo
ragioni di approfondire attualmente il problema in senso chirurgico."
Dobbiamo dedurre un quadro stabilizzato, una
valutazione medico-teorica adeguata che a prescindere dal grado riferito (50%)
è collegata invece alla capacità reale di attività come valutato in ambito EFL
e che da quanto agli atti appare proprio quella praticata (attività leggera e
prevalentemente di controllo, così come descritto nel suo rapporto).
(…)." (doc. AI 39/1)
Il
dr. __________, nella lettera 27 giugno 2007, ha comunicato alla __________ che
“(…) la stima della capacità lavorativa di questo assicurato si basa sulle
constatazioni della nostra valutazione specialistica unica del
29.01.2007. Nel caso in cui la situazione non sia sostanzialmente mutata,
pensiamo che essa debba essere mantenuta. In questo caso e non da ultimo tenuto
conto del profilo del paziente, esiste infatti il rischio che un tentativo di
ulteriore incremento porti ad un’incapacità lavorativa completa a medio-lungo
termine. (…)”(doc. AI 50/2).
Va
qui evidenziato che, come visto sopra, la __________ – che in un primo tempo aveva
ridotto l’indennità giornaliera – sulla base dei referti del dr. __________ ha
riconosciuto all’assicurato delle indennità giornaliere sulla base di
un’incapacità lavorativa del 50% dal 24 luglio 2006 fino all’esaurimento
del diritto ai 720 giorni d’indennità al 6 giugno 2007.
Viste
le diverse valutazione espresse dal dr. __________, dal dr. __________, dal dr.
__________ e dai medici dell’__________, Clinica __________ – ritenuto anche
che in ogni caso gli atti già devono essere retrocessi all’Ufficio AI affinché,
in corretta applicazione del metodo generale del confronto dei redditi, emetta
un nuovo provvedimento –, questo Tribunale ritiene che, per poter valutare con
la sufficiente tranquillità la capacità lavorativa nel tempo nella sua e in un'altra
attività, l’Ufficio AI debba predisporre i necessari accertamenti medici (nuova
perizia e/o coinvolgimento dei medici intervenuti e domande di delucidazioni
sulle divergenze).
2.8. Per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente.
In
ogni caso, al riguardo, il TCA ricorda qui quanto segue.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997,
pag. 227, cfr. anche DTF 125 V 256, consid. 4, pag. 261; 115 V 133, consid. 2,
pag. 134; 114 V 310, consid. 3c, pag. 314; 105 V 156, consid. 1, pag. 158).
Compito
del consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, è
invece quello di valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (STF del 31 marzo 2008 nella causa P.,9C_13/2007; Meyer-Blaser,
op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
Friborgo 1995, pag. 201).
In
concreto, alla luce delle risultanze di tutti gli ulteriori accertamenti da
effettuarsi, il consulente in integrazione professionale dovrà valutare quali
attività lavorative sono concretamente realizzabili e stabilire se e in quale
misura, vista la situazione
personale e/o professionale, al salario teorico statistico vada o meno applicata
una deduzione conformemente alla giurisprudenza sviluppata in DTF 126 V 75.
2.9. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata
e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, in corretta applicazione del
metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. consid. 2.6) e effettuati i
necessari accertamenti (cfr. consid. 2.7 e 2.8), proceda ad emettere un nuovo
provvedimento.
2.10. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI e l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è annullata e gli atti vengono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid. 2.9.
Considerandi
2.
Le
spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente
fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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