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Decisione

32.2008.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 febbraio 2009Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi statistico entrando in considerazione quando l'assicurato in seguito

dal danno alla salute non svolge un'attività lavorativa o comunque non svolge

un'attività lavorativa da lui esigibile (Meyer-Blaser, BG über die IV, Zürich,

1997, p. 209). Nel caso in esame risulta quindi corretto far riferimento al

reddito nell'attività effettivamente svolta, la quale, con una riduzione del rendimento

del 25% per limitazioni fisiche, rappresenta l'attività esigibile che permette

la migliore valorizzazione della capacità lavorativa residua dell'assicurato e

quindi la miglior riduzione del danno economico.

Alla luce della valutazione medica peritale

dell'incapacità lavorativa e dell'attività lavorativa effettiva è quindi corretta

l'invalidità del 27% definita nella decisione impugnata.

(…)." (IV, pag. 3-5)

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00

del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante

(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente

al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.

Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al

tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il

diritto a prestazioni.

L’assicurato

postula il diritto, in via principale, ad una mezza rendita e, in via subordinata,

ad un quarto di rendita, dal 17 giugno 2005.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di

regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i

due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr.

74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA

inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003

nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Va poi ricordato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire

ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti

un’atti-vità lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (DTF 128 V 29; Pratique

VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996

p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF

104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse,

Losanna 1995, pag. 456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata

considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento

sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto

invalido (DTF 128 V 31).

In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo

la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico

applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI;

Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con

quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene

stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima,

infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedi-mento dovuto al

danno, e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento

sulla capacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid.

1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss consid. 2b; DTF 105 V

151, 104 V 138). Una determinata limitazione della

capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre

una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123

consid. 1a).

Se

si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato

ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale

secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere

stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in

particolare STFA 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04; STFA 24 maggio 2006

nella causa C., I 782/03; STFA 27 agosto 2004 nella causa I, I 543/03 e STFA 12

maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

Secondo

giurisprudenza tuttavia, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente

(RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il

raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA 27

agosto 2004 in re I, I 543/03,

consid. 4.2 e STFA 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 2b;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel

caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile

realizzato prima e quello conseguito dopo l’inci-dente, non conduce a

conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende

dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di

un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale,

di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei

all’invalidità.

Di

conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi

idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag.

34, pag. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.6. Il

TCA rileva innanzitutto che dagli atti di causa risulta quanto segue.

Dalle

schede dei salari (documenti questi presenti nell’inc. 32.2008.50 concernente

il fratello __________) emerge che il salario lordo dell’assicurato è passato

dai fr. 6'100.-- del 2003 (doc. AI 23/38, inc. 32.2008.50) ai fr. 6'500.-- nel

2004 (doc. AI 23/80, inc. 32.2008.50) e ai fr. 6'550.-- nel 2005 e 2006 (fatti

salvi i mesi di gennaio 2005 e da giugno 2005 a dicembre 2006 nei quali il

salario è stato di fr. 6'500.-- e in seguito calcolato in base a un grado di

capacità lavorativa oscillante tra il 50% e il 75%, doc. AI 23/19 e 23/57 inc.

32.2008.50).

Nei

certificati di salario 2005 e 2004 dell’assicurato è riportato un salario netto

di fr. 66'177.-- rispettivamente fr. 68'269.-- (doc. AI 33/16 e 36/27).

Dagli

“elementi della tassazione” si evince che l’assicurato è stato tassato negli

anni 1995/1996, 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2003 e 2004 per dei redditi

netti da attività dipendente di fr. 66'932.--, fr. 79’576.--, fr. 78'446.--,

fr. 76'250.--, fr. 63'410.-- e fr. 68’269 (doc. AI 36/1-7).

Nel

2005 il reddito da attività dipendente dell’assicurato, accertato dall’Ufficio

di tassazione di __________, è stato poi di fr. 66'177.-- (doc. C/1).

La

__________ Assicurazione malattia, nella lettera 6 luglio 2007, riguardo alla

sua inabilità lavorativa dal 17 giugno 2005, ha comunicato all’assicurato che

“(…) ci riferiamo a quanto sopra ed al nostro scritto del 19.07.2006 con il

quale la informavamo che secondo il nostro medico di fiducia era da ritenere

abile al lavoro in misura del 75% e di conseguenza le riducevamo le prestazioni

a partire dal 24.07.2006. In data 02.07.2007 abbiamo ricevuto un rapporto da

parte del Prof. Dr. med. __________ nel quale viene dichiarato che nel caso in

cui la situazione non sia sostanzialmente mutata rispetto alla visita del

29.01.2007, l’incapacità lavorativa del 50% deve essere mantenuta. In base a

quanto sopra la informiamo che riconosceremo le nostre prestazioni

retroattivamente al 24.07.2006 in misura del 50%. Le ricordiamo inoltre che con

il 06.06.2007 ha esaurito il diritto dei 720 giorni d’indennità. (…)” (doc. AI

50/1).

Sempre

la __________ Assicurazione malattia, con “domanda di compensazione” 7 giugno

2006 e 19 dicembre 2007 (doc. AI 19/1 e 61/1), ha comunicato all’Ufficio AI che

l’assicurato percepisce un’indennità giornaliera e che “(…) in caso di

concessione di un’indennità giornaliera AI eserciteremo il diritto di rivalsa

nei vostri confronti (…)”

Viste

le risultanze appena esposte si deve concludere che l’assicurato è da considerare

quale dipendente e che, ritenute le schede dei salari, la documentazione

fiscale (che va aggiornata) e dopo precise informazioni in merito agli stipendi

versati dal datore di lavoro, nonché accertamenti presso la Cassa di compensazione,

è possibile accertare e/o stimare in maniera affidabile

i redditi determinanti necessari per il raffronto e per

stabilire il grado d’invalidità.

E’

dunque a torto che, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid.

2.5), l’Ufficio AI, per il calcolo del grado d’invalidità, ha applicato il

metodo straordinario.

Già

per questa ragione la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti

rinviati all’amministrazione affinché, in applicazione del metodo ordinario del

confronto dei redditi (cfr. consid. 2.4), si pronunci nuovamente sulla domanda

di prestazioni dell’assicurato.

2.7. Per

quel che concerne la valutazione medico teorica della capacità lavorativa in

attività lucrative dagli atti risulta quanto segue.

Il

dr. __________, FMH in reumatologia, nel rapporto della visita medico fiduciaria

21 novembre 2005 indirizzata alla __________ (doc. 1/1-4) – posta la diagnosi

di “(…) sindrome toracovertebrale cronica in – disfunzioni plurisegmentali bilaterali

alla colonna dorsale alta-intermedia – appiattimento della dorsale con minima

scoliosi sinistroconvessa; sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in – minime

alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatia L4/5 e L5/S1 con protusione

discale nel recesso foraminale sinistro con probabile conflitto con la radice

S1, discreti segni di spondilartrosi da L4 a S1) – sbilanciamento e

decondizionamento muscolare (…)” (doc. AI 1/1) – ha espresso la seguente

valutazione della capacità lavorativa sia nell’abituale che in un'altra attività:

"

(…)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute

attuale, un'attività con carichi variabili (carico massimo: 15 kg), che non

implichi soltanto movimenti ripetitivi di flessione/torsione del rachide e che

permetta al signor RI 1 di modificare frequentemente la posizione corporea. In

un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro

nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% da subito.

L'attuale attività di cuoco richiede una posizione di

lavoro eretta, con frequenti movimenti di anteflessione e rotazione del tronco,

per cui per questo tipo di lavoro sussiste una diminuzione del rendimento:

sull'arco di una giornata lavorativa normale, la diminuzione del rendimento

viene da me giudicata del 40%; al termine della degenza prevista, con una

muscolatura ricondizionata, la diminuzione del rendimento sarà del 25%.

Dato che la valutazione della capacità lavorativa è al

momento leggermente più ottimistica rispetto a quella formulata dall'ortopedico

curante, sarà utile a fine degenza presso la clinica di riabilitazione,

oggettivare i limiti funzionali tramite una valutazione della capacità

funzionale EFL. Rimango naturalmente a disposizione per rivedere la mia

valutazione quando disporremo del EFL. In seguito bisognerà valutare

l'opportunità di orientare l'assicurato verso un'attività lavorativa più consone

alla capacità funzionale residua, eventualmente annunciandolo presso l'assicurazione

invalidità.

(…)." (doc. AI 1/4)

I

medici della __________, Clinica __________, __________, dr.ssa __________,

medico responsabile EFL e __________, fisioterapista/ergonomia, nella

valutazione della capacità funzionale (EFL) 24 febbraio 2006 (doc. AI 1/5-7) –

posta la diagnosi di “(…) sindrome lombovertebrale su spondilartrosi e lesione

dell’anello fibroso a livello L4-L5 ed L5-S1 con protrusione nel recesso

foraminale sinistro e conflitto con la radice S1. (…)” (doc. AI 1/5) –, circa

l’esigibilità dell’attività professionale come responsabile cucina, hanno

concluso che:

"

(…)

Tenendo conto della problematica alla colonna lombare,

dei dolori e del decondizionamento muscolare generale, riteniamo realistica

attualmente una ripresa lavorativa al 50% con le seguenti condizioni:

Difficoltà durante il lavoro si riscontrano nel

sollevamento di pesi al di sopra di 15 kg (polipi congelati) da terra alla vita

e poi trasportarli per lunghe distanze (dalla cantina alla cucina). Proponiamo

al cliente di farsi aiutare dai colleghi per questi trasporti, possibilità

realistica anche secondo il cliente. Inoltre difficoltà si riscontrano durante

le rotazioni ripetute della colonna, proponiamo un buon allenamento ergonomico

specifico nella rotazione ripetuta della colonna come abbiamo già visto durante

i test.

In futuro sarà possibile aumentare progressivamente

l'attività tenendo in considerazione l'evoluzione della problematica alla

colonna lombare.

x sì x mezza giornata, per poi abituarsi (secondo l'evoluzione

della problematica della colonna) ad aumentare progressivamente l'attività.

x riduzione del

carico, l'aiuto di un collega durante il sollevamento e il trasporto di pesi,

può aiutare il cliente a non sollevare pesi sopra i suoi limiti (15 kg da terra

alla vita).

Proposte in relazione ad ulteriori

trattamenti

Proponiamo di effettuare un training intensivo di

rinforzo muscolare mirato e ricondizionamento cardiovascolare 3 volte alla

settimana in ambito ambulatoriale per ottenere un potenziamento delle sue

prestazioni. Inoltre consigliamo al cliente di continuare il rinforzo in una

palestra almeno 2 volte alla settimana e in piscina 1 volta alla settimana per

tutto l’anno. Questo sarebbe favorito dagli orari di lavoro del cliente che

presentano una lunga pausa al pomeriggio (dalle ore 14 alle ore 18).

(…)." (doc. AI 1/6)

Al

riguardo il dr. __________, nel rapporto 10 marzo 2006 al servizio medio fiduciario

della __________ (doc. AI 1/4-5 dell’incarto cassa malati), ha concluso:

"

(…)

Penso che avendo predisposto l'esame citato, sia ora

opportuno aderire completamente alle conclusioni e proposte descritte a pagina

2 e 3 del rapporto EFL datato 24.2.2006.

Dopo un programma intenso di ricondizionamento

muscolare come formulato al punto "proposte in relazione ad ulteriori

trattamenti" del rispettivo rapporto a pagina 2, sull'arco dei prossimi 3

mesi, il signor RI 1 potrà di nuovo lavorare come cuoco sull'arco di una

giornata lavorativa normale, ma con una persistente diminuzione del rendimento

del 25% a causa dei limiti funzionali dettati dalle alterazioni degenerative al

rachide lombare note.

In un lavoro adatto allo stato di salute, come quello

descritto a pagina 4 del mio rapporto medico fiduciario datato 21.11.2005,

l'assicurato risulta abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento

massimo del 100%.

A mio avviso il signor RI 1, deve annunciarsi a partire

da subito, per un collocamento in altra professione, presso l'assicurazione

invalidità del cantone Ticino, alla quale prego di trasmettere l'incarto medico

finora allestito inclusa la valutazione e EFL.

(…)." (doc. 1/4-5 dell’incarto cassa malati)

Dal

rapporto medico 29 aprile 2006 (doc. AI 9/2-5) della __________, Clinica __________,

risulta che l’assicurato è incapace al lavoro nella sua attività di cuoco al

50% dal 17 luglio 2005 e che anche un’altra attività potrebbe essere svolta al

“(…) 50% ed in posizioni ergonomiche (…)” (doc. AI 9/4).

Il

dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico 8 maggio 2006

(doc. AI 15/1-2), – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di “(…) sindrome lombospondilogena cronica bilaterale su alterazioni

degenerativa del rachide, sbilancio e decondizionamento muscolare – sindrome

toraco-vertebrale cronica con disfunzioni poli-segmen-tali bilaterali della

colonna dorsale (…)” e certificati i seguenti periodi e gradi di incapacità

lavorativa nell’attività esercitata: “(…) 50% dal 17.06.05 al 08.01.06, 100%

dal 9.01.06 al 29.01.06 e 50% dal 30.01 06 al continua (…)” (doc. AI 15/1) – ha

concluso che “(…) attualmente il paziente continua la sua attività lavorativa

nella misura del 50%. Un aumento della sua capacità lavorativa non appare per

ora proponibile. (…)”.

Nella

“perizia medica particolareggiata” 15 maggio 2006 (doc. AI 14/1-15), il dr. __________

ha inoltre attestato una capacità lavorativa del 50% anche in un’attività

adeguata: “(…) è in grado di svolgere un lavoro adeguato alle seguenti condizioni?

Sì al 50% (…)” (doc. AI 14/11).

Il

dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 22 agosto 2006, ha concluso per

una “(…) IL 50% dal giugno 2005 a dicembre 2005, IL 100% a gennaio 2006, IL 50%

a febbraio 2006, CL 100% con riduzione del 25% del rendimento in attività a

tempo pieno da marzo 2006 nell’abituale attività di cuoco, CL 100% in attività

adeguata secondo i limiti espressi nella valutazione del dr. __________ e più

specificatamente nella EFL da marzo 2006. (…)” (doc. AI 20/1).

Il

dr. __________, nel certificato medico 29 gennaio 2007 (doc. AI 32/3-4), ha attestato

che “(…) i colleghi della Clinica di __________ sostenevano una ripresa del

lavoro al 50% proseguendo la fisioterapia ambulatorialmente. Il miglioramento

che si era constatato durante il ricovero presso la Clinica di __________ è

andato rapidamente scemando con la ripresa del lavoro al 50% che, a mio modo di

vedere, per ora non può essere aumentata. Visto il persistere della sintomatologia

dolorosa abbiamo indirizzato il paziente al Prof. __________ che lo esaminerà

il 29.01.2007. (…)” (doc. AI 32/4).

Il

dr. __________, primario del servizio cantonale di neurochirurgia dell’Ospedale

__________ di __________, nel rapporto 30 gennaio 2007 indirizzato al dr. __________

(doc. AI 35/2-3), ha rilevato che:

"

(…)

Non ritorneremo sull'anamnesi né sui risultati delle

valutazioni precedenti, limitandoci a ricordare che questo paziente presenta da

molti anni disturbi nel rachide lombare inferiore e alla transizione

lombosacrale, che negli ultimi 2 anni hanno assunto le caratteristiche di un'insufficienza/instabilità

segmetaria. Egli fatica infatti a mantenere a lungo una determinata posizione,

ed effettuare movimenti di antero/retroflessione del tronco, si raddrizza

"en bloc" dall'anteroflessione e constata un'accentuazione dei dolori

irradiazioni pseudoradicolari negli arti inferiori con disestesie distali. Ha

avuto un unico episodio di blocco funzionale iperalgico inizio gennaio 2007.

Attivo quale cuoco, lavora nella misura del 50%, da

intendere come tutto il giorno con attività leggere.

In tal senso egli non esercita più la professione, ma

si limita a sorvegliare l'attività e ad effettuare piccoli lavori nei momenti

di punta.

Lo studio recente di RM è molto suggestivo per

un'insufficienza bisegmentaria in L4/L5 ed L5/S1, dove vi è una rottura

annulare interna, ben documentata da una HIZ in entrambi le sedi.

Riprendendo il discorso iniziato dal Collega __________,

abbiamo discusso l'indicazione per una discografia provocativa, un esame il cui

senso è di precisare l'indicazione per un intervento di decompressione/stabilizzazione.

Poiché il signor RI 1 ha malgrado tutto trovato un

equilibrio tra il quadro sintomatico e la vita privata e professionale con la

soluzione descritta di un lavoro sull'arco della giornata con un rendimento di

50% e questa soluzione gli sembra attualmente adeguata, non vediamo ragioni di

approfondite attualmente il problema in senso chirurgico.

Pensiamo infatti che anche con un intervento, non si

conseguirebbe probabilmente un miglioramento significativo della capacità

lavorativa e che questo debba quindi essere riservato ad un peggioramento delle

condizioni cliniche.

(…)." (doc. AI 35/2-3)

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 9 febbraio 2007, ha

osservato che:

"

(…)

L'ultimo rapporto del dr. __________ ricalca dal punto

di vista diagnostico le stesse conclusioni cui erano precedentemente pervenuti

il dr. __________ e il dr. __________ (nella perizia), in pratica non vi sono

variazioni diagnostiche e prognostiche.

Le conclusioni cui siamo pervenuti in sede di decisioni

si basavano sia sul giudizio del dr. __________ che su una valutazione EFL.

Le valutazioni del dr. __________ si basavano sui

medesimi elementi del dr. __________ e del dr. __________, e venivano anche

riportati nel testo.

Rispetto alle conclusioni, in merito alla IL, di questi

ultimi dobbiamo ritenere le nostre più approfondite e precise in quanto vi

siamo giunti attraverso una valutazione specifica della capacità prestativa

(EFL) e non solo attraverso una considerazione medico-teorica.

Da ultimo il dr. __________, nella sua ultima missiva,

recita:

"Poiché il signor RI 1 ha malgrado tutto trovato

un equilibrio tra il quadro sintomatico e la vita privata e professionale con

la soluzione descritta di un lavoro sull'arco della giornata con un rendimento

del 50% e questa condizione gli sembra attualmente adeguata, non vediamo

ragioni di approfondire attualmente il problema in senso chirurgico."

Dobbiamo dedurre un quadro stabilizzato, una

valutazione medico-teorica adeguata che a prescindere dal grado riferito (50%)

è collegata invece alla capacità reale di attività come valutato in ambito EFL

e che da quanto agli atti appare proprio quella praticata (attività leggera e

prevalentemente di controllo, così come descritto nel suo rapporto).

(…)." (doc. AI 39/1)

Il

dr. __________, nella lettera 27 giugno 2007, ha comunicato alla __________ che

“(…) la stima della capacità lavorativa di questo assicurato si basa sulle

constatazioni della nostra valutazione specialistica unica del

29.01.2007. Nel caso in cui la situazione non sia sostanzialmente mutata,

pensiamo che essa debba essere mantenuta. In questo caso e non da ultimo tenuto

conto del profilo del paziente, esiste infatti il rischio che un tentativo di

ulteriore incremento porti ad un’incapacità lavorativa completa a medio-lungo

termine. (…)”(doc. AI 50/2).

Va

qui evidenziato che, come visto sopra, la __________ – che in un primo tempo aveva

ridotto l’indennità giornaliera – sulla base dei referti del dr. __________ ha

riconosciuto all’assicurato delle indennità giornaliere sulla base di

un’incapacità lavorativa del 50% dal 24 luglio 2006 fino all’esaurimento

del diritto ai 720 giorni d’indennità al 6 giugno 2007.

Viste

le diverse valutazione espresse dal dr. __________, dal dr. __________, dal dr.

__________ e dai medici dell’__________, Clinica __________ – ritenuto anche

che in ogni caso gli atti già devono essere retrocessi all’Ufficio AI affinché,

in corretta applicazione del metodo generale del confronto dei redditi, emetta

un nuovo provvedimento –, questo Tribunale ritiene che, per poter valutare con

la sufficiente tranquillità la capacità lavorativa nel tempo nella sua e in un'altra

attività, l’Ufficio AI debba predisporre i necessari accertamenti medici (nuova

perizia e/o coinvolgimento dei medici intervenuti e domande di delucidazioni

sulle divergenze).

2.8. Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

In

ogni caso, al riguardo, il TCA ricorda qui quanto segue.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997,

pag. 227, cfr. anche DTF 125 V 256, consid. 4, pag. 261; 115 V 133, consid. 2,

pag. 134; 114 V 310, consid. 3c, pag. 314; 105 V 156, consid. 1, pag. 158).

Compito

del consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, è

invece quello di valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (STF del 31 marzo 2008 nella causa P.,9C_13/2007; Meyer-Blaser,

op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, pag. 201).

In

concreto, alla luce delle risultanze di tutti gli ulteriori accertamenti da

effettuarsi, il consulente in integrazione professionale dovrà valutare quali

attività lavorative sono concretamente realizzabili e stabilire se e in quale

misura, vista la situazione

personale e/o professionale, al salario teorico statistico vada o meno applicata

una deduzione conformemente alla giurisprudenza sviluppata in DTF 126 V 75.

2.9. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, in corretta applicazione del

metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. consid. 2.6) e effettuati i

necessari accertamenti (cfr. consid. 2.7 e 2.8), proceda ad emettere un nuovo

provvedimento.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI e l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

La decisione impugnata è annullata e gli atti vengono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid. 2.9.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente

fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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