32.2008.68
La rinuncia a prestazioni assicurative ha il medesimo effetto dell'inesistenza del diritto. In concreto l'insorgente ha rinunciato al quarto di rendita AI in favore della rendita completiva del marito
27 aprile 2009Italiano77 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2008.68
Data decisione, Autorità:
27.04.2009, TCA
Titolo:
La rinuncia a prestazioni assicurative ha il medesimo effetto dell'inesistenza del diritto. In concreto l'insorgente ha rinunciato al quarto di rendita AI in favore della rendita completiva del marito, poi soppressa con la 5a revisione dell'AI. La nuova domanda va trattata come prima richiesta
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
RENDITA
REVISIONE
art. 23 cpv. 1 LPGA
art. 23 cpv. 2 LPGA
art. 23 cpv. 3 LPGA
art. 88a cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.68
cs
Lugano
27 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2008 di
RI 1
contro
la decisione del 4 marzo 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
il 9 maggio 1950, casalinga, ha postulato, il 7 ottobre 2003, allorquando era
domiciliata a __________ (Canton __________ __________), l’assegnazione di
prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità.
Dopo aver
acquisito alcuni atti medici ed avere esperito un’inchiesta economica a
domicilio, il 5 agosto 2004 l’Ufficio dell’assicurazione invalidità (di
seguito: UAI) del Canton __________ __________ ha posto l’interessata al
beneficio di un quarto di rendita (doc. AI 1-43).
Con
scritto del 2 dicembre 2004, dopo essere stata informata dalla Cassa di
compensazione __________ che l’ammontare del quarto di rendita sarebbe stato
inferiore rispetto all’importo della rendita completiva del marito (fr. 593 al
mese in luogo di fr. 421 nel 2002 e fr. 608 al mese, invece di fr. 431 nel
biennio seguente), già a beneficio di una rendita d’invalidità, RI 1 RI 1 ha
rinunciato alla prestazione a favore della rendita percepita dal coniuge.
La
rinuncia è stata formalizzata tramite decisione dell’UAI del Canton __________ del
3 maggio 2005 (doc. AI 1-58).
1.2. Il 20 giugno
2006, in seguito al trasferimento del domicilio in Ticino, RI 1, per il tramite
del suo medico curante, Dr. med. __________, FMH medicina generale, ha
comunicato all’UAI del Canton Ticino un peggioramento “della sintomatologia
osseo-articolare” (doc. AI 9-1).
1.3. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5.a revisione dell’AI in seguito alla quale
sono state soppresse le rendite completive per coniugi in corso, compresa
quella versata al marito di RI 1 RI 1
1.4. Con
decisione del 4 marzo 2008, preavvisata con il progetto del 14 maggio 2007
(doc. AI 23-1), dopo aver proceduto ad alcuni accertamenti, tra i quali una
valutazione del 14 febbraio 2007 ad opera dei dr. med. __________ e __________,
medici SMR (doc. AI 16) e l’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica del 20 marzo 2007 (doc. AI 18), l’UAI ha negato il
diritto ad una rendita, affermando:
" Con
decisione del 3 maggio 2005 è stata accolta la sua rinuncia al versamento della
rendita d’invalidità.
Nel corso del mese di giugno 2006 il suo medico
curante ha inoltrato una richiesta di riesame.
Il dossier è quindi stato sottoposto al vaglio
del Servizio medico regionale AI ed in seguito all’assistente sociale, la quale
ha svolto un’inchiesta al suo domicilio. Da questa inchiesta è risultato che
lei nella conduzione dell’economia domestica presenta un impedimento pari al
27,5%.
Essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%,
il diritto alla rendita non esiste.
A seguito delle osservazioni presentate in
opposizione al progetto di decisione del 14 maggio 2007 il dossier è stato
nuovamente sottoposto per competenza al vaglio del Servizio medico regionale
AI. Quest’ultimo, in un’annotazione del 25 febbraio 2008, ha in sostanza
potuto confermare che il certificato medico della Dr.ssa __________ del 25
giugno 2007 non apporta nuovi elementi rispetto a quanto precedentemente
considerato.
Si ricorda inoltre che la valutazione degli impedimenti delle
casalinghe non dipende unicamente dallo stato di salute ma anche dalle
dimensioni dell’appartamento, dagli elettrodomestici a disposizione, dall’aiuto
ricevuto dai famigliari, ecc. Per questo motivo, in presenza di uno stato di
salute identico, il grado d’impedimento può mutare a dipendenza dell’appartamento
in cui la persona vive."
(doc. AI 32)
1.5. Tramite ricorso del 14 aprile
2008, RI 1, contesta la predetta decisione. L’insorgente sostiene di aver
rinunciato all’importo della rendita d’invalidità, ma non “al grado”, e
questo solo perché l’ammontare della rendita completiva del marito, soppressa
con il 1° gennaio 2008, era superiore rispetto all’importo del quarto di
rendita riconosciutole. La ricorrente fa valere che nel corso del mese di
giugno 2006 la depressione e la fibromialgia hanno subito un notevole
peggioramento, come tra l’altro confermato dai medici SMR, e che l’inchiesta a
domicilio è durata solo 10 minuti (doc. I).
1.6. Con risposta del 28 maggio
2008 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.7. Pendente causa l’interessata
ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. VIII e seguenti).
1.8. Il 24 febbraio 2009 il TCA ha
interpellato la dr.ssa med. __________ __________ medicina generale e
biologica, che aveva attestato un aggravamento dello stato di salute
dell’interessata negli ultimi mesi (doc. XIV).
1.9. Tramite certificato del 20
marzo 2009 la curante ha affermato:
" Diagnosi
Principali: - Fibromialgia primaria
- Sindrome cronica depressiva dal
1991
- Insonnia cronica
- Disturbi digestivi
- Astenia generalizzata
Diagnosi secondarie: - Tachicardie parossistiche funzionali
recidivanti
- Stato dopo intossicazione da
amalgama
- Pollinosi
- Allergie alimentari
Si tratta di una paziente affetta da fibromialgia primaria
associata a depressione cronica con distimia importante da anni. Il
peggioramento può essere considerato dalla primavera del 2008 con aggravamento
della sintomatologia dolorosa nel quadro della fibromialgia.
La paziente accusa dolori diffusi, in particolare alla spalla
sinistra, diffusamente alla colonna vertebrale e ai piedi.
La depressione cronica si è aggravata dal mio punto di vista anche
secondariamente al suo declino fisico.
Riferisce di una graduale diminuzione della gioia di vivere, le
sue attività sono sempre più ridotte, in consultazione piange molto.
Si tratta di una donna combattiva, ma in questi ultimi mesi non ha
più le risorse psico-fisiche per reagire alle sue condizioni.
Nel mese di gennaio è stato fatto un tentativo di riabilitazione
multidisciplinare a __________ che purtroppo non ha dato gli esiti sperati.”
(doc. XVI)
1.10. Chiamato a presentare
osservazioni scritte in merito l’UAI ha rilevato che l’eventuale peggioramento
dello stato di salute dell’assicurata è avvenuto nella primavera del 2008 e che
“ritenuto che la decisione impugnata è stata emessa in inverno 2008 (più
precisamente 4.3.2008), la questione inerente un eventuale peggioramento dello
stato di salute della Signora __________ esula dalla presente disputa davanti
al TCA e dovrà, se del caso – formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo
(…)” (doc. XIX).
2.1. Oggetto del
contendere è innanzitutto la questione di sapere se l’UAI ha agito
correttamente trattando la domanda dell’assicurata alla stregua di una prima
richiesta di prestazioni AI invece di ritenerla una domanda di revisione con la
quale l’assicurata fa valere un peggioramento del suo stato di salute.
2.2. Va qui
evidenziato che l’interessata ha rinunciato al quarto di rendita AI poiché
l’importo della rendita completiva versata al marito in favore della moglie era
superiore all’ammontare del quarto di rendita AI.
Con
l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4.a revisione della LAI, le
rendite completive sono state soppresse. Tuttavia per la lett. e (garanzia dei
diritti acquisiti riguardo alle rendite completive correnti) delle disposizioni
finali della modificazione del 21 marzo 2003 (4.a revisione dell’AI), le
rendite completive correnti continuano ad essere concesse alle condizioni del
diritto anteriore anche dopo l’entrata in vigore della modifica di legge.
Questo
articolo è stato abrogato con l’entrata in vigore della 5.a revisione della
LAI, il 1° gennaio 2008, tramite la quale sono state soppresse anche le rendite
completive per i coniugi in corso.
A questo
proposito il Consiglio federale, nel Messaggio concernente la modifica della
legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (5.a revisione dell’AI; FF
2005 pag. 3989 e seguenti), a pag. 4072, ha affermato:
"
1.6.3.3 Soppressione delle rendite completive in
corso
La 10a revisione dell’AVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, sopprimeva
le rendite completive nell’AVS; le stesse sono state soppresse anche dall’AI in
occasione della sua 4a revisione
entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Da allora ai beneficiari di nuove rendite
non vengono più accordate rendite completive. Sia nel caso dell’AVS che nel
caso dell’AI, la soppressione è stata giustificata anche con il miglioramento
della previdenza per la vecchiaia. Molte persone possono richiedere, oltre alla
rendita AI, prestazioni della previdenza professionale e, perciò, non hanno bisogno
della rendita completiva dell’AI.
Le rendite completive in corso non sono state
toccate dall’entrata in vigore della 4a revisione dell’AI. Il diritto transitorio ne prevede il conferimento
purché ne sussistano le condizioni.
Oggi è legittimo chiedersi se le rendite
completive in corso siano socialmente giustificate in quanto i loro beneficiari
percepiscono spesso anche prestazioni della previdenza professionale. Per
motivi finanziari, si propone pertanto la soppressione di tutte le
rendite completive correnti dell’AI. È pur vero che la previdenza professionale
non è ancora sufficientemente sviluppata in tutto il Paese. Ma, ove occorra, le
prestazioni complementari costituiscono uno strumento adeguato per sopperire ai
problemi finanziari che la soppressione delle rendite completive potrebbe
causare.
Le rendite completive dell’AVS non sono interessate dalla
soppressione.
Nel 2004, il 31 per cento dei beneficiari di rendite AI
percepivano, oltre alla rendita principale, una rendita completiva per il loro
coniuge. L’entrata in vigore della 5a revisione
dell’AI comporterà la soppressione di 64 000 rendite completive (di cui 13 000
per il marito e 51 000 per la moglie). L’importo medio soppresso ammonta a 400
franchi al mese. Questi importi dovrebbero essere compensati in parte dal 2°
pilastro poiché gli importi soppressi del 1° pilastro in virtù della clausola
di sovrassicurazione sono sostituiti da importi del 2° pilastro. Nel complesso,
il risparmio generato dalla soppressione delle rendite in corso dell’AI
ammonta, fino al 2025, a 116 milioni di franchi l’anno in media.
La soppressione si ripercuoterà anche sull’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni (un versamento unico per l’adeguamento delle
rendite complementari stimato a 240 mio. di fr. di cui 215 mio. all’INSAI e 25
mio. agli altri assicuratori) e sull’assicurazione militare.
Sono state esaminate anche soluzioni più moderate per la
soppressione delle rendite completive, ma esse comporterebbero una
considerevole riduzione dei risparmi, compromettendo gli sforzi tesi al
consolidamento finanziario dell’AI."
2.3. A proposito
della rinuncia, va rammentato che per l’art. 23 cpv. 1 LPGA l’avente diritto
può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere revocata in
qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la
forma scritta.
La
rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di
protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure
se si propongono di eludere le prescrizioni legali (art. 23 cpv. 2 LPGA).
A norma
dell’art. 23 cpv. 3 LPGA l’assicuratore deve confermare per scritto all’avente
diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l’oggetto,
l’ampiezza e le conseguenze della rinuncia e della revoca.
Per il
marginale 1306 delle direttive sulle rendite (DR), di principio si può
rinunciare a prestazioni dell’AVS o dell’AI. La rinuncia è nulla se è
pregiudizievole per gli interessi di altre persone, di istituti assicurativi
(compresi quelli dell’AVS o dell’AI) o d’assistenza o quando tendono ad eludere
disposizioni legali (cfr. art. 23 cpv. 2 LPGA).
Per il
marginale 1307 DR, l’avente diritto non può far valere una rinuncia retroattivamente,
ma solo per prestazioni future.
Le
domande di rinuncia a prestazioni di regola vanno sottoposte all’UFAS assieme
all’incarto, ad eccezione dei casi in cui la moglie rinuncia retroattivamente
alla propria rendita di vecchiaia a favore della rendita completiva più
elevata. Le casse di compensazione possono trattare questi casi direttamente
(marg. 1308 DR).
La
decisione va messa a verbale. La persona che rinuncia dev’essere informata
sulle conseguenze del suo atto (marg. 1309 DR).
Per il
marg. 1310 DR è possibile revocare la rinuncia in qualsiasi momento. In caso di
revoca, però le prestazioni possono essere versate solo per il futuro. Sono
esclusi pagamenti di arretrati per il periodo antecedente la revoca.
2.4. Nel caso di
specie, il 5 novembre 2004 la Cassa di compensazione __________ ha informato
l’insorgente che la rendita d’invalidità sarebbe stata di fr. 421 nel 2002 e
fr. 431 nel biennio seguente, per cui, ritenuto che la rendita completiva per
coniuge sarebbe stata di fr. 593 nel 2002 e di fr. 608 nel biennio 2003/2004,
avrebbe avuto la possibilità di rinunciare alla rendita d’invalidità personale.
Con
scritto del 2 dicembre 2004 la ricorrente ha rinunciato al quarto di rendita AI,
affermando (doc. AI 1-52):
"
Signora __________ gli confermo quello che
abbiamo parlato per telefono rifiuto il grado di pensione del 40% e resto con
quello che date a mio Marito." (doc. 1-52)
Preso
atto della rinuncia della ricorrente la Cassa di compensazione __________ ha
sottoposto il caso all’UFAS che il 17 dicembre 2004 ha affermato:
"
Nach Rz 1306 RWL kann grundsätzlich auf
Leistungen der IV verzichtet werden. Der Verzicht ist nichtig, sofern
schutzwürdige Interessen von anderen Personen, von Versicherungen (inklusive
der AHV und der IV) oder Fürsorgesstellen beeinträchtigt werden oder wenn damit
die Umgehung gesetzlicher Vorschriften bezweckt wird (vergleiche Artikel 23
Absatz 2 ATSG).
Aufgrund der Aktenlage sind wir der Ansicht, dass
im vorliegenden Fall der Verzicht auf die IV-Viertelsrente der Versicherten
zugunsten der Zusatzrente ihres Ehemannes ab dem 1. März 2002 gutgeheissen
werden kann. Dabei ist Folgendes zu beachten:
Verzichtet eine Person auf ihre Leistung, ist Rz
5696 RWL sinngemäss anzuwenden. Somit bildet der Eintritt des Versicherungsfalles
beim Ehemann den ersten Versicherungsfall und dies führt folglich auch dazu,
dass keine Einkommensteilung durchzuführen ist. Im Weiteren werden die Renten
nicht plafoniert.
Die Versicherte ist darauf aufmerkam zu machen,
dass der Verzicht unter Umständen auch Auswirkungen auf die Höhe späterer
Renten haben kann. So wird für eine allfällige spätere Rente nicht auf für die
Berechnung der Invalidenrente massgebenden Grundlagen – meistens die günstigere
Variante – abgestellt. Aufgrund des Verzichtes wird in diesem Fall keine
Vergleichsrechnung gemäss Art. 33 bis Abs. 1 AHVG oder Art. 51 Abs. 3 AHVV
durchgeführt.
Der Verzichtsentscheid ist Frau RI 1
verfügungsweise mitzuteilen. Die Versicherte ist im übrigen darauf hinzuweisen,
dass der Verzicht jederzeit widerrufen kann. Bei Widerruf des Verzichts können
die Leistungen aber grundsätzlich nur für die Zukunft ausgerichtet werden."
(doc. AI 1-50)
Con decisione del 3 maggio
2005 la Cassa di compensazione __________ ha stabilito:
" Ci
riferiamo alla nostra lettera del 5 novembre 2004 in cui vi comunicavamo che la
rendita d’invalidità ha importo inferiore alla rendita complementare per
coniuge percepita da vostro marito.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha esaminato il
caso e con lettera del 17 dicembre 2004 ha confermato la rinuncia.
L’Ufficio ci ha incaricato di confermare la rinuncia tramite una
decisione.
Facciamo presente che la rinuncia potrebbe influire su una rendita
futura.
La rinuncia può essere revocata in ogni tempo, in questo caso, le
nuove prestazioni subiranno una modifica solo per le rendite future.
In base a questi presupposti emaniamo la seguente decisione:
1. La
signora RI 1 rinuncia con lettera del 3 dicembre 2004 al versamento della
rendita d’invalidità. Chiede che venga versata la rendita complementare alla
rendita di invalidità del marito, in quanto, più elevata.
2. Contro
questa decisione potete sollevare opposizione, entro 30 giorni dalla
notificazione, presso l’Ufficio AI competente; essa può essere fatta per scritto
o oralmente durante un colloquio personale. L’opposizione deve contenere una
conclusione e una motivazione. L’opposizione sottoscritta è da presentare
assieme alla decisione impugnata ed eventuali mezzi di prova. Decorso il
termine per la presentazione dell’opposizione, il quale non può essere esteso,
la decisione passa formalmente in giudicato." (doc. 1-58)
Il 15 luglio 2005,
rispondendo ad una richiesta della __________ __________, l’UAI del Canton
Ticino, nel frattempo divenuto competente in virtù del nuovo domicilio dell’assicurata,
ha comunicato all’assicuratore che l’insorgente aveva un diritto alla rendita
dal 1.3.2002 per un grado d’invalidità riconosciutole del 40% (doc. AI 8-1).
Il 3 aprile 2007, dopo
aver esperito i necessari accertamenti medici conseguenti alla segnalazione da
parte della ricorrente del peggioramento del suo stato di salute nel corso del
2006, un funzionario dell’UAI ha evidenziato che “se lo stato di salute
fosse invariato si tratterebbe di una diversa valutazione e pertanto non di un
errore in fase di decisione e pertanto non potremmo procedere verosimilmente
con la soppressione della rendita.” (doc. AI 19-1).
L’11 maggio 2007 un altro funzionario ha invece affermato che “l’assicurata non ha
mai beneficiato di rendita AI. Era intenzione dell’Ufficio AI del Ct. __________
riconoscere un quarto di rendita AI, ma l’assicurata vi ha rinunciato in quanto
per lei era più conveniente ricevere la completiva alla rendita del marito.
Vedasi a tal proposito presa di posizione UFAS del 17.12.2004 e decisione di
rinuncia del 3 maggio 2005. Non si tratta quindi di una revisione ma di un
riesame. Non si tratta di sopprimere la rendita, ma di emanare un progetto in
cui si indica che il grado AI non raggiunge il minimo richiesto del 40%.”
(doc. AI 22-1)
2.5. A proposito della revoca di
una rinuncia, Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra, 2009, 2a ed. n.
11 ad art. 23, pag. 329 rammenta che:
"
(…)
a) Art. 23 Abs. 1 ATSG erklärt den Widerruf des
Verzichts als zulässig, behält hingegen eine allfällige Nichtigkeit der
entsprechenden Erklärung ausdrücklich vor (dazu N 26 ff.). Eine solche Ordnung
ist ohne Weiteres haltbar (anders Rumo-Jungo, Haftpflicht und
Sozialversicherung, N 1118). Ebenso wie die Revision einer laufenden Dauerleistung
zulässig ist (vgl. Art. 17 ATSG), muss ein Zurückkommen auf einen Verzicht
möglich sein. Dabei nannte der Gesetzgeber als Beispiel den Fall, wo jemand
nachträglich in wirtschaftliche Bedrängnis gerät (vgl BBl 1999 4574); es wurde
zudem ausdrücklich erklärt, ein Widerruf eines Verzichts sei immer möglich
(vgl. Protokoll der nationalrätlichen Subkommission ATSG vom 3./4. September
1998, 11).
Ein Widerruf hat nur Wirkungen für die Zukunft. Leistungen
werden mithin nie rückwirkend vor den Zeitpunkt der Widerrufserklärung
zugesprochen werden können. Zu beachten ist, dass die Berechnung der Leistungen
nach den Verhältnissen im Zeitpunkt des Eintritts des versicherten Risikos
vorzunehmen ist. So werden etwa Beitragszeiten, welche wegen des Verzichts
zusätzlich anliefen, bei der Berechnung einer AHV- oder IV Rente, die wegen
eines Widerrufs des Verzichts vorzunehmen ist, nicht mehr Berücksichtigung
finden können; hingegen sind allfällige Anpassungen der Leistungen an die Lohn-
oder Preisentwicklung so vorzunehmen, wie wenn auf die Leistungen nicht
verzichtet worden wäre."
Müller,
Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, Friborgo 2003, Hrsg. P. Gauch, n. 725, pag. 194 rileva
che:
"
Die Versicherte Person verzichtet bzw. verliert
ihren Rentenanspruch, ohne dass der Invaliditätsgrad ändert. Rentenrevision und
Verzicht auf Rentenleistungen lassen sich somit klar abgrenzen."
Infine,
G. Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d’assurance sociale, pag.
335 e seguenti, in HAVE 5/2002, afferma che:
"
Si la personne assurée a renoncé à percevoir les
annuités d’une rente d’invalidité modeste due au moment de la renonciation,
elle n’a pas renoncé a toute rente d’invalidité pour l’avenir; elle pourra
révoquer sa renonciation et présenter une nouvelle demande notamment si son
invalidité devait s’aggraver."
In
DTF 101 V 261 l’allora TFA , a proposito del diritto alla rendita per orfani
dei figli elettivi adottati dal genitore elettivo superstite e all’effetto
della rinuncia alla rendita per orfani derivante dal decesso del padre naturale,
ha affermato:
"
2. Mais la seconde
question à examiner a trait aux conséquences du décès du père par le sang sur
le droit de Michel-Marcel Brielmann à la rente d'enfant recueilli.
Selon l'art. 49 al. 2 RAVS, le décès des parents nourriciers
n'ouvre droit à une rente que si l'enfant recueilli ne bénéficie pas déjà d'une
rente ordinaire d'orphelin conformément aux art. 25 à 28 LAVS. Or l'art. 25 al.
1 LAVS dispose qu'ont droit à une rente d'orphelin simple - sous réserve de
l'art. 28 al. 1 LAVS, c'est-à-dire d'adoption - les enfants dont le père par le
sang est décédé. La pratique et la jurisprudence considèrent comme père par le
sang le père légitime selon le droit civil (art. 252 ss CCS, ATFA 1953 p. 226),
même s'il ne l'est pas effectivement. C'est dire en l'espèce que le décès de
Walter Leuenberger, survenu le 4 mai 1972, a ouvert à Michel-Marcel Brielmann
droit à une rente d'orphelin dès le 1er juin 1972. Il paraît en découler que le
décès ultérieur du père nourricier ne peut donc ouvrir droit à une rente
d'enfant recueilli.
Mais pareil résultat est si choquant qu'il ne saurait correspondre
à l'intention du législateur, voire s'insérer dans le système légal. On
pourrait l'éviter en l'espèce en considérant que, l'adoption prononcée le 31
octobre 1973 entraînant extinction ce jour même de la rente d'orphelin
antérieurement acquise, comme il a été dit plus haut, l'enfant ne bénéficiait
pas d'une rente d'orphelin au moment de l'ouverture du
droit à la rente d'enfant recueilli le 1er novembre 1973 et que la rente
éteinte ne s'opposait pas à cette ouverture. Une telle
construction ne résoudrait cependant que les situations très exceptionnelles où
l'adoption par le parent nourricier survivant intervient dans le mois même du
décès de l'autre parent nourricier; elle n'offre aucun secours dans tous les
cas - de loin les plus usuels - où l'adoption intervient plus tard.
Une solution plus généralement applicable
consiste à recourir aux principes jurisprudentiels en matière de renonciation à
faire valoir un droit. Dans le domaine de l'assurance-invalidité d'abord, puis
dans celui de l'assurance-vieillesse et survivants ensuite, le Tribunal fédéral
des assurances a constaté que, encore que le droit en découle directement de la
loi, les prestations ne sont servies que sur demande; il a prononcé que la
renonciation - expresse ou tacite - à faire valoir un droit ou le retrait d'une
demande de prestations entraîne les mêmes conséquences que l'inexistence du droit
aux prestations, lorsque l'assuré justifie d'un intérêt digne d'être protégé
(voir p.ex. ATFA 1969 p. 211 et les arrêts cités; RCC 1971 p. 303). Rien ne
s'oppose à l'application de ce principe à l'enfant recueilli qui, en raison du
décès de son père par le sang par exemple, aurait en soi droit à une rente
d'orphelin: s'il y a renonciation valable à faire valoir ce droit ou retrait
licite d'une demande présentée, sans qu'il y ait par là violation des règles de
la bonne foi, il faudra le considérer comme ne bénéficiant pas d'une telle
rente, et il aura donc tous les droits de l'enfant recueilli en cas de
décès des parents nourriciers. - Les termes de l'art. 49 al. 2 RAVS incitent
même à appliquer ce principe à l'enfant recueilli tout particulièrement; car,
au contraire d'autres dispositions, cet alinéa parle non pas de l'enfant qui
"n'a pas droit" à une rente selon les art. 25 à 28 LAVS, mais de
l'enfant qui "ne bénéficie pas déjà d'une rente ordinaire" (texte
allemand: "bezieht"), ce qui peut laisser entendre que le versement
de la rente est en cours, et par conséquent que cette rente a été demandée.
En l'espèce, aucune demande de rente en faveur de
Michel-Marcel Brielmann n'a été présentée lors de la mort de Walter
Leuenberger; sans doute ce décès a-t-il alors été ignoré, mais tout permet
d'admettre - vu les liens familiaux - que les parents nourriciers et le tuteur
de l'enfant n'auraient pas demandé une telle rente s'ils
avaient eu connaissance du décès. Sans doute aussi la rente a-t-elle été versée
rétroactivement en mains d'Emma Brielmann; mais c'est l'administration qui en a
pris l'initiative, et l'on peut tenir pour certain que la mère adoptive
n'aurait pas requis rétroactivement cette rente si Michel-Marcel Brielmann
avait été mis au bénéfice d'une rente d'enfant recueilli au décès de son mari.
De l'acceptation du versement, intervenu postérieurement à la décision de refus
du 8 mai 1974, on ne saurait donc conclure que l'intéressé a sciemment fait
valoir un droit et que son intérêt à y renoncer ne serait pas digne de
protection. En bref, il faut considérer que, en pareilles
circonstances, Michel-Marcel Brielmann ne bénéficiait pas déjà d'une rente
conformément aux art. 25 à 28 LAVS au décès de son père nourricier et, par
conséquent, que ce décès lui a ouvert droit à la rente d'enfant recueilli."
(sottolineature del redattore)
Con
sentenza pubblicata in DTF 129 V 1, il Tribunale federale, prima dell’entrata
in vigore della LPGA, ha esaminato le condizioni per la rinuncia a prestazioni
assicurative, mantenendo anche sotto l’imperio delle disposizioni della 10a
revisione dell’AVS la giurisprudenza secondo la quale è possibile rinunciare a
prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o
dell’assicurazione per l’invalidità solo eccezionalmente e nella misura in cui
l’avente diritto abbia un interesse degno di protezione e la rinuncia non leda
gli interessi di altre persone o istituzioni coinvolte. In quel caso l’Alta
Corte ha inoltre affermato:
"
4.1.2 Das - bis
Ende 2002 andauernde - Fehlen einer Regelung hinsichtlich des Verzichts auf
Versicherungsleistungen im Bereich der seit 1. Januar 1997 geltenden Grundsätze
der AHV stellt offenkundig kein qualifiziertes Schweigen, sondern eine
planwidrige Unvollständigkeit dar. Mangels Beantwortung der sich in Fällen wie
dem vorliegenden stellenden Frage nach der Zulässigkeit sowie den Wirkungen
eines Verzichts liegt eine echte Lücke vor (MAURER, a.a.O., S. 311 mit
Hinweisen). Diese hat das Gericht nach jener Regel zu schliessen, die es als
Gesetzgeber aufstellen würde (BGE 127 V 41 Erw. 4b/dd mit Hinweisen).
4.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hatte Gelegenheit, sich in
EVGE 1969 S. 211 ff. in Nachachtung der Urteile EVGE 1961 S. 62 ff. und 1962 S.
298 ff. - unter Geltung der bis zum Inkrafttreten der 8. AHV-Revision per 1.
Januar 1973 gültig gewesenen AHV-Rechtsordnung - zur Frage zu äussern, ob ein
Ehemann auf die Ehepaar-Altersrente zugunsten der höheren einfachen Altersrente
der Ehefrau verzichten konnte. Es hielt dabei in Erw. 1 in grundsätzlicher
Hinsicht fest, es bestehe kein Zweifel, dass ein Versicherter auf seinen
Rentenanspruch als solchen ("au droit à la rente") nicht
verzichten und dass ein Verzicht sich nur auf die Auszahlung der Rente
("le versement des annuités de rente") beziehen könne. In
Ausnahmefällen sei dem Versicherten jedoch ein schützenswertes Interesse
zuzugestehen, seinen Rentenanspruch nicht geltend oder ein eingereichtes
Leistungsgesuch rückgängig zu machen; ein solcher Verzicht lasse sich
hinsichtlich seiner Wirkungen dem Nichtbestehen eines Anspruchs auf
Versicherungsleistungen gleichsetzen. In Anwendung dieser Rechtslage ging
das Eidgenössische Versicherungsgericht sodann in Erw. 2 - ohne indessen
nochmals ausdrücklich auf den Ausnahmecharakter des Verzichts auf den
Leistungsanspruch als solchen Bezug zu nehmen - vom Vorliegen eines
Ausnahmefalles aus. Die besonderen konkreten Verhältnisse - es handelte sich um
eine Rückforderung im für die damalige Zeit ansehnlichen Betrag von Fr. 3505.-
gegenüber zwei rechtsunkundigen __________ Ehegatten - lassen jedoch erkennen,
dass das Gericht von seiner zuvor dargelegten
Erkenntnis, wonach nur in Ausnahmefällen auf den Anspruch verzichtet werden
könne, nicht abgewichen ist. Bereits die in EVGE 1962 S. 301 Erw. 2 enthaltene
Formulierung ("les circonstances exceptionnelles") lässt im Übrigen
darauf schliessen, dass der Verzicht auf den Leistungsanspruch nur in
Ausnahmefällen statthaft sein sollte." (sottolineature del redattore)
Le
sentenze del 1962 e del 1969 sono ancora state citate nella pronunzia H 152/02
del 18 dicembre 2002 dove l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha evidenziato:
"
5.2 C'est en vain que le recourant invoque la
renonciation expresse de son épouse à toute prétention à l'égard de la caisse
intimée (confirmation de S.________ du 26 décembre 2001) pour fonder le
maintien du versement de l'indemnité forfaitaire. En
effet, selon la jurisprudence, une renonciation générale au droit à des
prestations d'assurance sociale est illicite, celle-ci ne pouvant porter que
sur le versement de prestations (ATFA 1962 p. 300 consid. 1, 1969 p. 212
consid. 1; sur la renonciation et ses conditions dans le domaine de
l'assurance-sociale, voir Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation aux
prestations d'assurance sociale [art. 23 LPGA/ATSG], in REAS 5/2002 p. 335 ss).
Comme l'a constaté à juste titre la première instance de
recours, l'épouse de W.________ ne peut donc renoncer valablement à l'avance à
des prestations futures dont l'objet et l'étendue ne sont pas encore déterminés."
2.6. Alla
luce della giurisprudenza sopra citata, la rinuncia alle prestazioni ha il
medesimo effetto dell’inesistenza del diritto alle prestazioni (“ein solcher
Verzicht lasse sich hinsichtlich seiner Wirkungen dem Nichtbestehen eines
Anspruchs auf Versicherungsleistungen gleichsetzen” e “il a prononcé que
la renonciation - expresse ou tacite - à faire valoir un droit ou le retrait
d'une demande de prestations entraîne les mêmes conséquences que l'inexistence
du droit aux prestations, lorsque l'assuré justifie d'un intérêt digne d'être
protégé”).
Ne segue che,
effettivamente, la richiesta del giugno 2006 non deve essere trattata come una
domanda di revisione della rendita accordata dalle autorità __________, bensì
come una prima richiesta di prestazioni.
Tuttavia, ciò non
significa ancora che l’UAI possa decidere, come ha fatto, di respingere la
richiesta basandosi unicamente sugli atti medici successivi alla domanda del
giugno 2006.
Infatti, come visto (cfr.
Kieser, op. cit., loc. cit.), per stabilire se vi è un diritto alla rendita
occorre comunque porsi al momento in cui il diritto è sorto.
In concreto dagli atti
emerge che l’interessata è stata ritenuta invalida dalla Cassa di compensazione
__________ dal 1° marzo 2001, ma il diritto alla rendita le è stato
riconosciuto dal 1° ottobre 2002 a causa dell’inoltro tardivo della domanda.
Nel caso di specie va
pertanto esaminato lo stato di salute dell’interessata dal 2001 e la sua,
eventuale, evoluzione fino all’emanazione della decisione impugnata del 4
marzo 2008, momento che segna il limite temporale del potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali. In particolare se nel corso del tempo lo
stato valetudinario della ricorrente ha subito un miglioramento, andranno
applicate le norme relative alla revisione.
Va
infatti a questo proposito rammentato che per costante giurisprudenza quando
l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo
periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex
art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr.
13; sentenza del 10 gennaio 2006, I 597/04; sentenza del 27 dicembre 2005, I
689/04; sentenza del 19 ottobre 2005, I 38/05; sentenza del 24 febbraio 2005, I
528/04; sentenza del 29 giugno 2004, I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 pag. 137).
In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
" (...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/
Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,
Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux
diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme
douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants
[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en
revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la
capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome
somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la
personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale
importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de
reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la
fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif
que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux
traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale
importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation
précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a
vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op.
cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration
peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en
force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est
certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable,
l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi
modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon
l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que
la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en
invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125
V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390
consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément
prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger s'il est
admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul
doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment
où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier
une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du
principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31
janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait
être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs
aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu
de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01],
consid. 3).
3.3 En l'espèce, c'est
en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se
trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du
9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente
entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau
clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses
aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne
suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.
Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce
sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association
d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants
n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait
de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant
comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré
et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données
médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire
apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner
une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du
COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait
pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût
permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né
un caso di riconsiderazione.
2.7. In concreto il 6 ottobre 2003
l’insorgente ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI a causa di una “endog.
Depression” presente dal maggio 1989 (doc. AI 1-8).
Interpellato in merito il
dr. med. __________, FMH medicina generale, medico curante dell’insorgente, il
24 novembre 2003 ha certificato la presenza dal 2001 di una “endogene
Depression” ed ha attestato un’incapacità lavorativa del 30% quale
casalinga dal mese di marzo 2001 (doc. AI 1-16). Il curante ha
indicato che “Die Patientin leidet unter depressiven Störungen wie
Schlafstörungen, Apatie, Antriebslosigkeit, Hitzewallungen, usw.” (doc. AI
1-17) ed ha aggiunto che “Eine Arbeitsfähigkeit von 50-70% ist ganztags mit
reduzierter Leistung möglich.” (doc. AI 1-19).
Il
15 giugno 2004 il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, interpellato
dall’UAI __________, ha affermato:
"
Ich beziehe mich auf den von Ihnen gewünschten
Arztbericht und teile Ihnen mit, dass ich Frau RI 1 nur zweimal (am 20.03 und
am 02.04.2003) untersucht habe. Damals zeigte sie eine mittelgradige,
depressive Episode, gepaart mit Zwangsgedanken im Rahmen einer rezidivierenden
depressiven Störung (ICD-10: F33.1) sowie Schwierigkeiten bei der kulturellen
Eingewöhnung (Z60.3).
Da die Patientin nicht mehr bei mir erschienen
ist, kann ich mich weder über den weiteren Verlauf noch über die jetzige Arbeitsfähigkeit
äussern." (doc. AI 1-27)
Il
7 giugno 2004 si è tenuta, presso l’abitazione della ricorrente, l’inchiesta a
domicilio. L’assistente sociale __________ ha affermato:
"
Frau RI 1 spricht kaum deutsch, weshalb der
Ehemann Auskunft gibt. Seit ca. 15 Jahren leidet Frau RI 1 einer starken
Depression, verbunden mit Schlafstörungen, Antriebslosigkeit und
Hitzewallungen. Es gibt Tage, an welchen sie praktisch nur herumliege. Die
Depression hat sich seit ca. 2 Jahren stark verschlimmert.
Zur Zeit leidet sie zudem an Armschmerzen. Nachts
beisse sie die Zähne zusammen, was dann zu Schmerzen im Nacken- und Armbereich
komme.
Frau RI 1 hat immer Angstgefühle. Sie fürchte
sich jeweils am Morgen vor dem Tag. Sie hat Angst, dass etwa Schlimmes
passieren könnte.
Hr. __________ ist ebenfalls invalid. Aufgrund eines
Rückenproblems bezieht er seit 1.8.2002 eine ganze Rente. Den Haushalt erledigt
das Ehepaar allein. Sie teilen sich die Arbeit etwa zur Hälfte auf."
(doc. AI 1-37)
La
funzionaria ha stabilito un grado d’invalidità del 40% (doc. AI
1-36) ed ha rilevato, tra l’altro che “Der Haushalt wird ca. zur Hälfte von
Frau RI 1 und zur Hälfte vom Ehemann erledigt. Hilfe durch Drittpersonen haben
sie nicht. 2 der Kinder leben in __________, eines lebt gleich nebenan, hat
jedoch auch gesundheitliche Probleme.“ (doc. AI 1-37).
Da una nota interna del 24
giugno 2004 dell’UAI del Canton __________ __________ emerge che “Bei dieser
Vers. wurde eine Abklärung an Ort durchgeführt. Es kann
auf den Bericht verwiesen werden. Im Haushalt ermittelte ich eine Einschränkung
von 40%. Da wir lediglich ein AZ des Hausarztes hatten, habe ich beim
Psychiater, welche mir die Vers. Angab, noch ein AZ einverlangt. Frau RI 1 hat
diesen Psychiater jedoch nur 2 X aufgesucht. Er kann zur AF keine Stellung
nehmen. Ich schlage vor, bei der Vers. eine psychiatr.
Begutachtung durchzuführen.“ (doc. AI 1-38).
Il 13
luglio 2004 un altro funzionario ha invece affermato che “ich denke, in
diesem Fall kann man die Beurteilung des Hausarztes ohne weitere psychiatrische
Abklärung übernehmen, zumal sich diese ziemlich mit der Abklärung vor Ort
deckt. Ich würde von einer 30 bis 40% Beeinträchtigung ausgehen.“(doc. AI
1-38).
Sulla base delle citate
considerazioni l’UAI del Canton __________ ha deciso per ¼ di rendita (doc. AI
1-39), cui, come visto in precedenza, l’interessata ha rinunciato.
Il 20 giugno 2006 il dr.
med. __________, FMH medicina generale, ha scritto all’UAI affermando che “soggettivamente
la paziente lamenta un peggioramento della sintomatologia osseo-articolare
(vedi referto della Dr.ssa __________)” (doc. AI 9-1). Alla lettera il
medico curante ha allegato uno scritto del 9 febbraio 2006 della dr.ssa med. __________,
FMH fisiatria e reumatologia, la quale ha evidenziato come l’interessata sia
affetta, in particolare, da una sindrome cervicale e mialgica, con tendinosi a
catena con blocco C1 e C2 (doc. AI 9-2).
Il 2 ottobre 2006
l’interessata è stata sottoposta ad una perizia medica ad opera dei medici SMR,
dr.ssa med. __________ e dr. med. __________, reumatologo.
Dal referto emerge la
diagnosi di sindrome depressiva ricorrente (ICD 10; F33) in paziente con
distimia (F34.1), sindrome fibromialgica e osteoartrosi polidistrettuale con
maggiore localizzazione al rachide cervicale, mani e polsi e osteopenia
post-menopausale, oltre alle diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
di mastopatia fibrocistica, reflusso gastro-esofageo e stato dopo intervento
per poliposi dell’utero (doc. AI 16-1).
I medici hanno indicato
che l’assicurata necessita di due pause di 15 minuti alla mattina e di due
pause di 15 minuti nelle ore pomeridiane, presenta una ridotta forza di presa
alle mani, con limitazione nello svolgere attività con le piccole articolazioni
delle mani, limite nel tagliare la carne a tavola, nello stappare le bottiglie
per una riduzione di forza. Nel rispetto delle pause di riposo la deambulazione
non presenta limiti funzionali. L’interessata è in grado di eseguire tutti i
cambi di posizione con lentezza ma senza limiti funzionali. Le attività quali
lavare i vetri oppure lavare i pavimenti possono essere svolte in tempi
maggiori ma senza altri limiti funzionali.
Dalla perizia emerge
inoltre:
" Sulla
base dell’attuale valutazione psichiatrica, dei dati anamnestici, dell’esame
psichico l’assicurata risulta essere affetta da distimia, su cui in passato si
sono verificati episodi depressivi di maggiore gravità in concomitanza ad
alcuni eventi di vita negativi (lutti, problemi famigliari).
L’assicurata risulta quindi essere affetta da una depressione
cronica del tono dell’umore, i cui sintomi non sono particolarmente
significativi da soddisfare i criteri per una sindrome depressiva ricorrente di
gravità lieve o media per quanto riguarda l’entità o la durata dei singoli
episodi. Trattasi comunque di una personalità strutturalmente fragile,
facilmente suscettibile allo stress con tendenza a reagire agli eventi negativi
della vita con scompensi ansiosodepressivi. Nel corso degli ultimi anni non
vengono ad ogni modo riportati episodi depressivi maggiori, grazie ad una
terapia antidepressiva le condizioni psichiche sono rimaste pressoché
stazionarie, con tendenza però a somatizzazioni. Oltre alla presenza di un
osteoartrosi polidistrettuale, all’esame medico attuale viene riscontrata una
sindrome fibromialgica. Lo stato attuale di salute non pare tuttavia
compromettere in maniera significativa la funzionalità a livello famigliare e
sociale dell’assicurata, non si osserva infatti una perdita di integrazione
sociale nei vari ambiti della vita. Seppur con tempi e ritmi ridotti per la
presenza di dolori, l’assicurata svolge le normali attività domestiche senza impedimenti
significativi dal lato psichico.
Dal punto di vista reumatologico l’assicurata può svolgere a
domicilio le attività domestiche con lentezza e con l’aiuto a volte del marito;
i limiti funzionali sono sostenuti dalla necessità di almeno due pause di 15
min durante le ore mattutine e le stesse pause nelle ore pomeridiane, questo
per la comparsa di un’astenia intensa che limita la capacità lavorativa, la
deambulazione prolungata e l’attività di casalinga.
La ridotta forza di presa alle mani non limita le attività in casa
se non per la forza limitata nell’aprire le bottiglie, nel tagliare la carne e
nel sollevare vassoi con un peso superiore ai 3 kg. Anche il cingolo scapolare
e il cingolo pelvico non presentano limitazioni all’attività quotidiana casalinga.
Il lavare vetri o pavimenti può essere svolto con lentezza ma senza altri
limiti." (doc. AI 16-6)
Va ancora evidenziato come
il 12 aprile 2007 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" (…)
E’ stata valutata in tandem al SMR (valutazione psichiatrica e
reumatologica, dr. __________ e dr. __________), e sono stati espressi i limiti
funzionali.
Dal lato psichiatrico non è stato constatato un peggioramento,
anzi essa sembra funzionare meglio in virtù del miglioramento della situazioni
famigliare (figli con problemi di dipendenza in passato, ora non più presenti).
Dal punto di vista reumatologico le limitazioni come casalinga
sono da ritenere non importanti.
La inchiesta a domicilio valuta una IL 27%: da notare che l’A. può
contare sull’aiuto del marito e che l’economia domestica di 2 adulti in un
appartamento piccolo richiede meno impegno.
E’ quindi giustificata la riduzione della IL e quindi anche la
soppressione della rendita." (doc. AI 20-1)
Il 25 giugno 2006 la
dr.ssa med. __________, FMH medicina fisica e riabilitazione, ha informato di
aver rilevato lo studio della dr.ssa med. __________, dal 1.1.2007 ed ha
affermato:
" (…)
Dai documenti precedenti ho potuto rilevare che la Signora
summenzionata era stata curata per poliartrosi e scoliosi:
Sindrome cervico-mialgica con tendinosi a catena in blocco C1-C2 e
osteocondrosi e spondilosi reattiva plurisegmentaria
Sindrome toracale in cifosi
Sindrome lombare in scoliosi dx-convessa toracale e sx-convessa
lombare; osteocondrosi e spondilosi reattiva plurisegmentaria
Poliartrosi alle mani con rizoartrosi bilaterale, artrosi DIP 2, 3
e 4 a dx e 3, 4, 5 a sx
Gonartrosi bilaterale
Osteopenia incipiente in sede centrale
E’ stata da me visitata per la prima volta in data 6.6.2007. La
paziente lamentava forti dolori osteoarticolari e muscolari in conosciuta
malattia artrosica e fibromialgia, inoltre sindrome depressiva.
In anamnesi intossicazione da amalgama.
All’esame obbiettivo ho potuto constatare una postura scorretta
con ipercifosi dorsali e atteggiamento in anteposizione del capo e collo.
Scoliosi dx convessa dorsale e sx convessa lombare, appianamento della lordosi
lombare. Valgismo del ginocchio dx, lieve dismetria di ca 1 cm più corta a dx.
Alla palpazione vivo dolore sulla occipito – atlantoidea, sulle spinose
cervicali – dorsali e lombari, sulla sacroiliaca dx, sui trachiti, sui
trocanteri e sulla trapezio metacarpica bilateralmente.
Alla valutazione muscolare, fibromialgia e contrattura delle masse
muscolari paravertebrali ed accessoriali, soprattutto a dx. Ipostenia diffusa
agli arti di dx.
Alla valutazione articolare marcata rigidità diffusa articolare
con limitazione multiplanare del 40% soprattutto a livello del rachide
cervicale, in disfunzione C1 – C2 e lombare.
Alla valutazione neurologica disestesia agli arti di dx, pendenza
verso dx con scarsissimo equilibrio e deficit propriocettivo.
Dolore e rigidità sulle femoro – rotulee e sul compartimento
mediale bilateralmente. Articolarità dolorosa ai gradi estremi.
Le RX eseguite 6.6.2007, hanno dimostrato un peggioramento del
quadro degenerativo cervicale, rispetto al 2006. A livello lombare netto
peggioramento del quadro degenerativo con osteocondrosi e spondilosi reattiva
diffusa ed anterolistesi di 1° grado L5-S1.
La Densitometria ossea ha dimostrato una significativa perdita a
carico del femore prossimale, rispetto all’esame del 2005 che richiederà un
inquadramento terapeutico.
Dal punto di vista farmacologico la Signora è in trattamento con
condroprottetori, antidepressivi e Calcio e Vitamina D.
Chiedo cortesemente di rivalutare il ripristino del diritto ad una
rendita di invalidità." (doc. AI 29-2)
Il 25 febbraio 2008, il
medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione sul predetto certificato
medico, affermando:
" (…)
-
è stata valutata sia dal punto di vista psichiatrico (dr.ssa __________
SMR) che dal punto di vista reumatologico (dr. __________ SMR)
-
è stata fatta un’inchiesta a domicilio (28.03.2007), per valutare le
limitazioni nell’attività di casalinga (nel caso specifico: economia domestica
di 2 persone, con l’aiuto del marito a beneficio di una rendita intera AI)
ed è stata valutata la IL a 27.5% (tenendo conto delle valutazioni
mediche e della situazione “in pratica”.
Sia le visite mediche che l’inchiesta a domicilio son state fatte
adeguatamente e le conclusioni sono coerenti, e quindi la valutazione va
confermata, non tenendo conto delle osservazioni dei curanti (a posteriori)"
(doc. AI 31-1)
2.8. Va
qui rammentato che affinché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i
punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i
mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S.,
U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997
pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004, I 355/03, consid.
5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003, U
329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in
particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.9. Chiamato a statuire sulla
domanda della ricorrente come se si trattasse della prima richiesta (cfr.
consid. 2.6), questo Tribunale deve valutare se le patologie di cui soffre la
ricorrente sono invalidanti e deve esaminare se lo stato di salute
dell’insorgente dal 2001 all’emissione della decisione formale qui impugnata ha
subito un miglioramento oppure un peggioramento.
Il TCA deve innanzitutto
evidenziare come gli atti medici e gli accertamenti effettuati dalle autorità __________
sono assai scarni.
Infatti, dalle tavole processuali
emerge unicamente che il medico curante, dr. med. __________, FMH in medicina
generale, e dunque non specialista in psichiatria, ha genericamente
diagnosticato la presenza di una “endogene Depression” senza tuttavia
utilizzare i criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.) ed ha evidenziato come
l’interessata quale casalinga sarebbe stata incapace al 30%, mentre in altre
attività lavorative è stata accertata una capacità lavorativa del 50-70% (doc.
1-19). D’altra parte lo specialista in psichiatria che ha diagnosticato la “rezidivierenden
depressiven Störung” (ICD-10: F33.1) e la “kulturellen Eingewöhnung”
(Z60.3). ha visitato la paziente solo in un paio di occasioni e non ha potuto
esprimersi circa l’incapacità lavorativa della ricorrente (doc. 1-27) ed anche
la successiva inchiesta economica al domicilio dell’interessata non è stata particolarmente
approfondita dalle autorità __________.
Da un’attenta lettura
Considerandi
della documentazione agli atti emerge che i due medici SMR, dr. med. __________
e dr. med. __________, che hanno visitato la ricorrente il 2 ottobre 2007 hanno
anch’essi posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente (ICD 10; F33),
evidenziando inoltre la presenza di una distimia (F34.1), di una sindrome
fibromialgica e di un’osteoartrosi polidistrettuale con maggiore localizzazione
al rachide cervicale, mani e polsi oltre ad un’osteopenia post-menopausale.
Rispetto alle diagnosi
poste dalle autorità __________, dal punto di vista psichico risulta una certa
stabilità dello stato di salute della ricorrente. Certo, il Dr. med. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, aveva diagnosticato anche “Schwierigkeiten
bei der kulturellen Eingewöhnung” (Z60.3), che nel frattempo sono
verosimilmente scomparse con il trasferimento del domicilio in Ticino.
Tuttavia, i medesimi medici SMR hanno evidenziato come “nel corso degli
ultimi anni non vengono ad ogni modo riportati episodi depressivi maggiori,
grazie ad una terapia antidepressiva le condizioni psichiche sono rimaste
pressoché stazionarie, con tendenza però a somatizzazioni.” (doc. AI 16-6).
I medici SMR hanno inoltre
accertato che “sulla base dell’attuale valutazione psichiatrica, dei dati
anamnesitici, dell’esame psichico, l’assicurata risulta essere affetta da distimia,
su cui in passato si sono verificati episodi depressivi di maggiore gravità in
concomitanza ad alcuni eventi di vita negativi (lutti, problemi famigliari).
L’assicurata risulta quindi essere affetta da una depressione cronica del tono
dell’umore, i cui sintomi non sono particolarmente significativi da
soddisfare i criteri per una sindrome depressiva ricorrente di gravità lieve
o media per quanto riguarda l’entità o la durata dei singoli episodi.”
(doc. AI 16-6, sottolineatura del redattore).
Ora, a proposito della
distimia, con recente sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009
il Tribunale federale ha affermato:
" (…)
4.2
In questo contesto, il Tribunale cantonale ha
giustamente esplicitato il concetto per cui un disturbo psichico non deve
necessariamente provocare un’incapacità lavorativa invalidante. Ciò vale in
particolare nel caso – come quello di specie – in cui la diagnosi
pronunciata mette in evidenza un danno di lieve entità.
4.3
Secondo il sistema di classificazione ICD-10
convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica
dell’umore che non è sufficientemente grave o nella quale singoli episodi
non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal
riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di
affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio –
a seconda delle circostanze – effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del
24.
agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I
488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su
osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica,
non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso
pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre
diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza I
653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico
evidenzia “unicamente” una distimia, ciò può anche comportare una riduzione
dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla
salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06])."
(sottolineature del redattore)
Nella sentenza cantonale
del 10 marzo 2008 (inc. 32.2007.158), il TCA aveva rammentato le
caratteristiche della distimia, e meglio:
"
F34.1 Distimia
Si tratta di una depressione cronica del tono dell'umore,
della durata di almeno alcuni anni, che non è sufficientemente grave, o nella
quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare
una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve
(F33.-).
● Nevrosi depressiva
● Disturbo di personalità depressivo
Depressione nevrotica
Depressione ansiosa persistente
Esclude:
depressione ansiosa (lieve o non persistente)
(F41.2)
Note diagnostiche
Sebbene gli attuali sintomi non giustifichino una
diagnosi di sindrome depressiva, una diagnosi di distimia può essere ancora
posta se ciò si è verificato in passato, particolarmente dall'esordio della
malattia. Il bilancio tra le singole fasi di depressione lieve e i periodi intervallari
di relativa normalità è molto variabile. La distimia ha molto in comune con i
concetti di nevrosi depressiva e di depressione nevrotica.
DCR-10
A. Vi
deve essere un periodo di almeno due anni in umore depresso costante o
costantemente ricorrente. I periodi intervallari di umore normale durano
raramente più di qualche settimana e non vi sono episodi ipomaniacali.
B. Nessuno,
o molto pochi, degli episodi depressivi, durante tale periodo di almeno due
anni, sono di gravità o durata tale da soddisfare i criteri per la sindrome
depressiva ricorrente lieve (F.33.0).
C. Durante
almeno alcuni dei periodi depressivi, debbono essere presenti almeno tre degli
aspetti seguenti:
(1) energia o attività ridotta
(2) insonnia
(3) perdita di fiducia in se stesso o
sentimenti di inadeguatezza
(4) difficoltà di concentrazione
(5) pianto frequente
(6) perdita
di interesse o di piacere nell'attività sessuale e in altre attività piacevoli
(7) sentimenti di disperazione o di
sconforto
(8) vissuto
di incapacità di far fronte alle ordinarie responsabilità della vita quotidiana
(9) pessimismo circa il futuro o
rimuginazioni sul passato
(10) isolamento sociale
(11) produzione verbale ridotta.
Note diagnostiche
Se lo si considera, si può specificare se
l'esordio è stato precoce (nella tarda adolescenza o nella terza decade di
vita) o tardivo (abitualmente tra i 30 o i 50 anni, dopo un episodio
affettivo)."
(cfr. "ICD-10. Classificazione delle
sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano
2003, pag. 136-137).”
Questo Tribunale, in una
sentenza 32.2006.7 del 31 gennaio 2007 a proposito di un’assicurata che
soffriva anche di una sindrome somatoforme dolorosa, ha stabilito che la
diagnosi di distimia non può fare concludere per l'esistenza di una comorbidità
psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata, tanto più se si considera
che la giurisprudenza federale ha già stabilito che uno stato depressivo medio
o leggero (a differenza di quello grave) non può essere ritenuto una
comorbidità psichiatrica visto che gli stati depressivi costituiscono delle
manifestazioni d'accompagnamento del disturbo da dolore somatoforme (cfr. STFA
del 16 novembre 2005 nella causa C., I 567/04; DTF 130 V 358 consid. 3.3.1.).
In una sentenza I 488/04
del 31 gennaio 2006 il Tribunale federale ha confermato la decisione dei primi
giudici, i quali, scostandosi dalle conclusioni alle quali erano giunti i
medici incaricati di esperire una perizia pluridisciplinare, avevano ritenuto
un’assicurata totalmente abile al lavoro in attività adeguate. La nostra Massima Istanza ha considerato corretto distanziarsi dalla perizia pluridisciplinare
- che giungeva alla conclusione che l’assicurata, affetta da una sindrome del
dolore somatoforme e da una distimia, fosse inabile al lavoro al 50% - dato che
non vi erano elementi sufficienti per ammettere che l’interessata presentasse
un’invalidità, da un punto di vista psichico, ai sensi della LAI.
L’Alta Corte ha infatti
ribadito che la diagnosi di distimia non è sufficiente per fare concludere per
l'esistenza di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e
durata, tale da rendere inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa
residua sul mercato del lavoro.
Non erano inoltre
presenti, a mente del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), gli altri criteri
richiesti dalla giurisprudenza per ritenere, eccezionalmente, che la sindrome
del dolore somatoforme avesse carattere invalidante.
In un’altra sentenza I 834/04 e I 46/05 del 19 aprile 2006 l’Alta
Corte, contrariamente a quanto deciso dai primi giudici – che sulla base del
parere del SMR avevano considerato un’assicurata, a causa dei suoi disturbi
psichici, abile al lavoro all’80% in attività adeguate - ha ritenuto che la
distimia che affliggeva l’assicurata non costituiva una patologia psichiatrica
sufficiente per comportare una diminuzione della capacità lavorativa residua.
In una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 il TFA ha confermato
la decisione dei primi giudici, che avevano ritenuto un’assicurata pienamente
abile al lavoro, dato che le sue affezioni psichiche (sindrome somatoforme
dolorosa e distimia a debutto tardivo) non avevano alcuna ripercussione sulla
capacità lavorativa.
In una sentenza I 649/06
del 13 marzo 2007, il Tribunale federale ha sottolineato di avere già evidenziato,
a più riprese, che la diagnosi di distimia – che corrisponde
ad una depressione cronica del tono dell'umore, che non è sufficientemente
grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di
media gravità o lieve - pur potendo dare luogo ad una diminuzione del
rendimento, non è, in quanto tale, invalidante.
L’Alta Corte si è così
espressa:
"
3.3
3.3.1
Die Vorinstanz hat das Gutachten der MEDAS
vom 16. Dezember 2004 und die sich darauf beziehende Stellungnahme des
Regionalen Ärztlichen Dienstes der Invalidenversicherung vom 17. Januar 2005
gewürdigt und das Vorhandensein eines invalidisierenden Gesundheitsschadens
verneint. Sie ist insoweit von den Schlussfolgerungen der Expertise abgewichen.
Im gesamten Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren gilt der
Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Obgleich also keine Bindung an förmliche
Beweisregeln besteht, hat die Praxis mit Bezug auf bestimmte Formen
medizinischer Berichte und Gutachten Richtlinien für die Beweiswürdigung
aufgestellt (BGE 125 V 351 E. 3 S. 352). Dazu gehört, dass
von einem Gutachten, welches alle Anforderungen hinsichtlich der
Beurteilungsgrundlagen und der Begründung erfüllt und das deshalb als schlüssig
und somit beweiswertig einzustufen ist, nur abgewichen werden darf, wenn
besondere Gründe dies rechtfertigen. Das kantonale Gericht hat in diesem
Zusammenhang zutreffend ausgeführt, dass eine psychische Störung nicht ohne
weiteres eine (invalidisierende) Arbeitsunfähigkeit bewirken muss. Dies gilt
insbesondere dann, wenn – wie vorliegend - einzig eine definitionsgemäss
leichtgradige Beeinträchtigung diagnostiziert wird (zu den körperlichen Leiden
der Versicherten vgl. E. 3.3.2 hiernach). Nach der im gebräuchlichen
Klassifikationssystem ICD-10 enthaltenen Umschreibung ist Dysthymie eine
chronische depressive Verstimmung, die weder schwer noch hinsichtlich einzelner
Episoden anhaltend genug ist, um die Kriterien einer schweren, mittelgradigen
oder leichten rezidivierenden depressiven Störung zu erfüllen (Ziff. F34.1).
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch verschiedentlich angenommen,
eine Dysthymie sei den jeweiligen Umständen nach nicht invalidisierend (Urteile
I 938/05 vom 24. August 2006, E. 4.1 und E. 5; I 834/04
vom 19. April 2006, E. 4.1; I 488/04 vom 31. Januar 2006,
E. 3.3). Diese Schlussfolgerung, die sich auf medizinische Empirie
abstützt (vgl. die Hinweise in den soeben zitierten Urteilen) und damit eine
Rechtsfrage darstellt (E. 3.2 hiervor), ist freilich nicht absolut zu
setzen; eine dysthyme Störung kann die Arbeitsfähigkeit im Einzelfall erheblich
beeinträchtigen, wenn sie zusammen mit anderen Befunden - wie etwa einer ernsthaften
Persönlichkeitsstörung - auftritt (Urteil I 653/04 vom 19. April 2006,
E. 3). Findet sich im Psychostatus indes nur eine Dysthymie, so kann das
wohl eine Einbusse an Leistungsfähigkeit mit sich bringen, kommt aber für sich
allein nicht einem Gesundheitsschaden im Sinne des Gesetzes gleich. In diesem
Sinne hat die Vorinstanz zu Recht festgestellt, dass die Expertise der MEDAS
zwar an sich uneingeschränkt beweistauglich ist, die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit
jedoch nicht mit dem für die Belange der Invalidenversicherung massgeblichen
Beweisgegenstand übereinstimmt. Mit anderen Worten haben die Sachverständigen
ihrer Beurteilung auch Elemente zugrunde gelegt, die nicht einem pathologischen
Substrat im engeren, rechtserheblichen Sinn zuzurechnen sind. Die Einschränkung
der Leistungsfähigkeit ist vielmehr offenkundig direkte Folge psychosozialer Faktoren.
Diese wirken sich allenfalls mittelbar invaliditätsbegründend aus, wenn und
insoweit sie zu einer eigentlichen Beeinträchtigung der psychischen Integrität
führen, welche ihrerseits eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit bewirkt, wenn
sie einen verselbständigten Gesundheitsschaden aufrechterhalten oder den
Wirkungsgrad seiner - unabhängig von den invaliditätsfremden Elementen
bestehenden - Folgen verschlimmern (vgl. BGE 127 V 294 E. 5a S. 299;
Thomas Locher, Die invaliditätsfremden Faktoren in der rechtlichen Anerkennung
von Arbeitsunfähigkeit und Invalidität, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,
St. Gallen 2003, S. 253).
Aus dem Gutachten ergibt sich, dass die
Beschwerdeführerin nach jahrelanger Mehrfachbeanspruchung als Mutter, Haus- und
Berufsfrau ausgebrannt und erschöpft wirke. Dieser Befund, dem nicht die
Eigenschaft eines Gesundheitsschadens im Rechtssinn zukommt, ist offenkundig hauptverantwortlich
für die Entstehung der attestierten Leistungseinschränkung.”
In una sentenza I 76/07 del 24 gennaio 2008 il TF ha negato che lo
stato depressivo di un’assicurata, affetta da distimia, costituisca una
comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata. L’Alta Corte
ha pure escluso che la fibromialgia presentata dall’assicurata abbia carattere invalidante,
difettando gli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per ritenere,
eccezionalmente, inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua
sul mercato del lavoro.
Al contrario, in una sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006 il TFA,
diversamente da quanto deciso dai primi giudici, ha ritenuto invalidante la
diagnosi di distimia posta dal perito psichiatra, in quanto associata ad altri
disturbi gravi della personalità. Dalla perizia psichiatrica era infatti emerso
che l’assicurato era affetto dalle seguenti patologie:
"
(…) l'assuré présente une dysthymie (F 34.1),
une personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec antécédents
dyssociaux (F 60.30) et utilisation d'alcool nocive pour la santé (F 10.1). Il
conclut que l'ensemble du tableau clinique peut être considéré comme une
affection psychique partiellement invalidante. En ce qui
concerne la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée du point
de vue orthopédique, il estime que les troubles psychiques énoncés ainsi que
des perturbations visibles de ses capacités d'attention lors de l'examen
clinique justifient une incapacité de travail de 40%."
Queste conclusioni del perito erano state contestate dal medico
SMR, il quale aveva ritenuto che i disturbi psichici dell’assicurato non
avessero carattere invalidante.
Al riguardo, la nostra Massima Istanza si è così espressa:
"
(…)
3.
Selon le rapport d'expertise du docteur
V.________, le recourant souffre d'une dysthymie (F 34.1); en outre, il
présente une personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec
antécédents dyssociaux (F 60.30) et utilisation d'alcool nocive pour la santé
(F 10.1). L'expert explique que la personnalité de l'assuré est avant tout
marquée par une forte impulsivité, une tendance colérique et une recherche
excessive de sensations avec une intolérance à l'ennui, permettant de parler
d'organisation de la personnalité de type psychopatique, mais sur des
fondements fragiles, laissant transparaître des angoisses plus
archaïques, de nature psychotique.
Il note encore que la perception du réel est en
général préservée, sauf lors d'épisodes de stress, où l'expertisé peut
momentanément perdre le contact avec la réalité. La recherche excessive des sensations et
le manque de tolérance à l'ennui expliqueraient pourquoi l'assuré supporte mal
l'inactivité et qu'il se laisse aller à une consommation alcoolique régulière à
la limite de l'alcoolisme chronique. Sa personnalité aurait pu s'organiser sur
un mode antisocial s'il n'avait pas bénéficié d'un cadre rassurant en Suisse,
constitué tant par l'influence positive de son épouse que par un ancrage
professionnel solide dans une activité de peintre en bâtiment qui lui
convenait. Ce contexte structurant a permis, selon l'expert, de mettre en
veilleuse la structure psychopatique sous-jacente. Les manifestations du
trouble de la personnalité se sont cependant réactivées lorsque l'équilibre
social s'est modifié, à la suite des accidents et de la perte de gain
consécutive dans la profession exercée jusque-là et dans une moindre mesure, la
maladie physique de son épouse.
Les premiers juges ont considéré que ni le
diagnostic de dysthymie, dont ils mettent en doute la présence de symptômes
chez le recourant, ni celui de personnalité émotionnellement labile de type impulsif
avec antécédents dyssociaux, ne constituent en soi une affection invalidante.
Comme le relève cependant à juste titre le recourant, l'expert explique que
l'état dysthymique a une influence significative sur la capacité de travail
parce qu'il est associé à un trouble sévère de la personnalité. C'est donc bien la conjonction de ces
troubles psychiques qui entraîne, du point de vue médico-psychiatrique, une
incapacité de travail de 40 % dans toute activité lucrative que l'on pourrait
exiger du recourant d'un point de vue orthopédique.
Sur ce point, les conclusions de l'expert ne sont
infirmées par aucune des pièces médicales versées au dossier; en particulier,
l'appréciation psychologique du docteur B.________, laquelle est antérieure à
celle de l'expert V.________, n'est pas apte à mettre en doute la pertinence de
ses déductions. Au contraire, celles-ci corroborent l'avis du docteur
H.________, lequel avait déjà évoqué une aggravation de la situation par un
état anxio-dépressif (cf. rapport du 9 juin 2001). Par ailleurs, l'expert ne
fonde pas l'incapacité de travail de l'assuré sur des facteurs étrangers à
l'invalidité. Pour le reste, le rapport d'expertise ne contient pas de
contradictions. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'écarter des
conclusions du docteur V.________ dans la mesure où celui-ci attribue au
recourant une incapacité de travail de 40 % en raison de troubles psychiques."
In un’altra sentenza 9C 127/2007 del 12 febbraio 2008 l’Alta
Corte, nel caso di un’assicurata affetta da una sindrome somatoforme dolorosa e
da una distimia, ha stabilito che la distimia, da sola, provocava una
incapacità lavorativa del 30%.
La nostra Massima Istanza ha infatti rilevato:
"
(…)
3.
3.1
Das kantonale Gericht hat aufgrund einer
umfassenden Würdigung der medizinischen Akten, namentlich des Gutachtens der
MEDAS vom 13. Februar 2004 und dessen Ergänzung vom 23. September
2005, in tatsächlicher Hinsicht für das Bundesgericht verbindlich festgestellt,
dass die Beschwerdeführerin aus allein psychischen Gründen in ihrer Arbeitsfähigkeit
um 30 % eingeschränkt ist. Dies ist eine auf Beweiswürdigung beruhende
Sachverhaltsfeststellung, welche nur in den Schranken von Art. 97 und 105 BGG
überprüft werden kann (BGE 132 V 393 E. 3.2 S. 397 ff.).
3.2
Zu Unrecht wird in der Beschwerde geltend
gemacht, die Vorinstanz habe sich nur mit dem Zeitraum ab der Begutachtung
durch die MEDAS befasst, wird doch im angefochtenen Entscheid die gesamte
Aktenlage ab August 2000 gewürdigt. Nicht gefolgt werden kann auch dem Einwand,
die Annahme einer Arbeitsunfähigkeit von 30 % sei offensichtlich unrichtig
und der Sachverhalt insoweit unvollständig festgestellt worden, als das Ausmass
der sich aus der somatoformen Schmerzstörung ergebenden Arbeitsunfähigkeit
nicht gutachterlich abgeklärt worden sei. Im Gutachten der MEDAS vom
13.
Februar 2004 wurde zwar als einzige Diagnose mit Auswirkungen auf die
Arbeitsfähigkeit eine somatoforme Störung (ICD-10 F45.9) mit Anteilen einer
somatoformen Schmerzstörung und einer dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörung
festgestellt; die Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit wurde aber ausschliesslich
gestützt auf ein dysphorisches, leicht depressives Bild mit 30 % angegeben
(vgl. Teilgutachten des Dr. med. M.________, Spezialarzt FMH für
Psychiatrie und Psychotherapie, vom 10. Dezember 2003). Auf Anfrage der IV-Stelle
erläuterte Dr. med. M.________ in seinem Schreiben vom 31. Mai 2004, dass
er im von ihm erstellten psychiatrischen Teilgutachten vom 10. Dezember
2003.
dem Umstand Rechnung getragen habe, dass eine einzig auf psychosozialen
Belastungsfaktoren beruhende somatoforme Schmerzstörung keinen invalidisierenden
Gesundheitsschaden darstelle; beeinträchtigt werde die Arbeitsfähigkeit der
Versicherten aber durch ein dysphorisches Stimmungsbild im Sinne einer anhaltenden
affektiven Störung (Dysthymia ICD-10 F34.1).
Aufgrund dieser Präzisierungen des Gutachters im
Schreiben vom 31. Mai 2004 steht fest, dass - entgegen der Auffassung der
Beschwerdeführerin und anders als im angefochtenen Entscheid wiedergegeben - aus
der somatoformen Störung (F45.9) keine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit
resultiert; die von der Beschwerdeführerin erhobene Rüge, der Sachverhalt sei
diesbezüglich unvollständig festgestellt worden, stösst damit ins Leere.
Gestützt auf die überzeugenden Aussagen des Dr. med. M.________ im
Teilgutachten vom 10. Dezember 2003 und im Schreiben vom 31. Mai 2004 ist
vielmehr davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin aufgrund der
diagnostizierten Dysthymia (ICD-10 F34.1) in ihrer Arbeitsfähigkeit um 30 %
eingeschränkt ist.
Dass die Vorinstanz bei dieser Sachlage auf die
Durchführung weiterer medizinischer Abklärungen verzichtet hat, lässt sich
nicht beanstanden."
In
concreto i medici SMR, dopo aver effettuato un’approfondita visita medica hanno
evidenziato la presenza di una distimia e di una depressione cronica del tono
dell’umore, i cui sintomi tuttavia non sono così significativi da soddisfare i
criteri per una sindrome depressiva ricorrente di gravità lieve o media per
quanto riguarda l’entità o la durata dei singoli episodi.
Inoltre, i periti hanno
rilevato che oltre la presenza di un’osteoartrosi polidistrettuale, all’esame
medico viene riscontrata una sindrome fibromialgica ma lo stato di salute
attuale “non pare tuttavia compromettere in maniera significativa la
funzionalità a livello famigliare e sociale dell’assicurata, non si osserva
infatti una perdita di integrazione sociale nei vari ambiti della vita. Seppur
con tempi e ritmi ridotti per la presenza di dolori, l’assicurata svolge le normali
attività domestiche senza impedimenti significativi dal lato psichico.”
(doc. AI 16-6).
Nel caso concreto, alla
luce della giurisprudenza federale appena illustrata, questo Tribunale deve
pertanto concludere che l’assicurata non è affetta da una patologia invalidante.
Infatti, ai sensi della giurisprudenza citata in precedenza (cfr.
STF I 649/06 del 13 marzo 2007), se anche la diagnosi di distimia può portare
ad una limitazione del rendimento, la stessa non può in ogni caso costituire un
danno alla salute invalidante ai sensi della LAI.
Tanto più che dal punto di
vista reumatologico l’assicurata può svolgere a domicilio le attività
domestiche, seppur con lentezza e con l’aiuto a volte del marito. Come rilevano
i periti “i limiti funzionali sono sostenuti dalla necessità di almeno due
pause di 15 min durante le ore mattutine e le stesse pause nelle ore
pomeridiane, questo per la comparsa di un’astenia intensa che limita la
capacità lavorativa, la deambulazione prolungata e l’attività di casalinga. La
ridotta forza di presa alle mani non limita le attività in casa se non per la
forza limitata nell’aprire le bottiglie, nel tagliare la carne e nel sollevare
vassoi con un peso superiore ai 3 kg. Anche il cingolo scapolare e il cingolo
pelvico non presentano limitazioni all’attività quotidiana casalinga. Il lavare
vetri o pavimenti può essere svolto con lentezza ma senza altri limiti.”
(doc. AI 16-6).
Del resto, dalla
successiva inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica esperita il 20 marzo 2007 emerge un’invalidità del 27.5% che non
permette comunque di poter beneficiare di una rendita d’invalidità.
Questo
Tribunale non ha del resto alcun motivo per sovvertire le pertinenti e motivate
conclusioni cui è giunta la funzionaria incaricata dell’allestimento dell’inchiesta
economica.
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad
eseguire talune mansioni domestiche.
Il TCA
ritiene che alla valutazione dell’assistente sociale vada prestata piena
adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le
difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.
Va
inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all’insieme dei lavori abituali svolti dall’assicurata
nell’ambito dell’economia domestica.
Conforme
alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, sentenza I 126/07 del 6 agosto 2007) è
del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti
all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione
dell’economia domestica da parte dei familiari.
A questo
proposito va evidenziato come l’assistente sociale ha potuto accertare che “il
marito l’aiuto essenzialmente nella preparazione dei pasti, sostituendola quando
il disagio fisico o psichico è maggiore.” (doc. AI 18-1).
La funzionaria dell’UAI ha
attribuito all’alimentazione un’importanza del 45%, con una percentuale degli
impedimenti del 30% e una percentuale di invalidità del 13,5%, affermando:
" La
signora RI 1 si dedica ancora alla preparazione dei pasti, un’attività che
anche il marito assolve con piacere sostituendola nella fasi di maggior
malessere. Lamenta dolori alle mani, che definisce comunque sopportabili
rispetto a quanto risentito al cingolo scapolare, ed è costretta a rivolgersi
al coniuge per aprire bottiglie o barattoli chiusi ermeticamente come pure per
sollevare pentole o togliere pirofile dal forno. Non incontra invece difficoltà
nel taglio delle verdure. In presenza di pietanze che richiedono una
preparazione complessa è costretta a riposarsi di frequente, alternando il
lavoro con il marito.
Sparecchia e apparecchia la tavola evitando pesi eccessivi,
eventualmente con l’aiuto dei famigliari. Inserisce piatti e posate nella
lavastoviglie e si incarica sia della cura quotidiana sia della cura più
approfondita del locale, inclusi i lavori periodici e più impegnativi quali la
pulizia del forno, del refrigerante o degli armadi. Le pulizie di fino sono
comunque particolarmente gravose e può dedicarvisi unicamente nei giorni più
favorevoli, con grande dispendio di tempo e a scapito di intensi dolori.
Il minor rendimento, i dolori risentiti e l’aiuto inevitabile
in determinate circostanze permettono una valutazione degli impedimenti del 30%."
Per quanto concerne la
pulizia dell’appartamento, è stata attribuita un’importanza del 20%, per un 30%
di impedimenti e 6% di invalidità:
" L’assicurata
non riceve pressoché alcun aiuto nell’effettuare le pulizie dell’appartamento,
un compito che assolve poco alla volta e con fatica. Si rivolge al marito solo
in occasione del cambio delle lenzuola, non disponendo di sufficiente forza per
scuotere il piumone. Spiega di avere ritmi particolarmente lenti, suddivide per
esempio la pulizia dei vetri su più giorni, e di non poter programmare le
attività in anticipo a causa dell’improvviso aggravarsi dei dolori, della
maggior stanchezza o di un calo dell’umore più importante. Non disponendo di
alcun aiuto, si impegna comunque regolarmente nel mantenere l’ordine e un’adeguata
igiene dei locali e del bagno, nonostante l’aggravarsi dei dolori. Riconosce
spontaneamente che il lavoro non è eccessivo, trattandosi di un piccolo
appartamento nel quale vivono due sole persone.
La signora RI 1 assolve personalmente ogni compito considerato,
ma con sforzi notevoli e minor rendimento. In considerazione del ridotto nucleo
famigliare, valuto una percentuale di impedimenti del 30%."
Per quanto concerne la
spesa, l’assistente sociale, ha assegnato un’importanza del 10%, un impedimento
del 20% e una percentuale d’invalidità del 2%, rilevando:
" Proprio
di fronte al palazzo in cui vive l’assicurata è situato un negozio __________
dove la signora RI 1 si serve comodamente per ogni necessità. E’ in possesso
del permesso di condurre e non incontra difficoltà neppure per recarsi in città
ed effettuare acquisti personali. I contatti sociali non sono motivo di disagio
e afferma che il compito della spesa rappresenta un diversivo ed un incentivo a
reagire al disagio psichico. Nei giorni in cui i sintomi algici sono
maggiormente intensi viene sostituita dal marito, che comunque l’accompagna in
occasione di acquisti più importanti evitandole il trasporto di pesi.
Da sempre il signor __________ si incarica dei pagamenti e di ogni
pratica amministrativa.
I limiti nel trasporto di pesi e le difficoltà talvolta più
importanti giustificano una percentuale di impedimenti del 20%."
Infine, per quanto
concerne il bucato, la confezione e la riparazione di indumenti, ha assegnato
un’importanza del 20%, ha indicato una percentuale di impedimento del 30% e di
invalidità del 6% rilevando:
" Il
locale lavanderia è situato nello scantinato. La signora RI 1 si incarica
personalmente del bucato, e quando i dolori sono particolarmente intensi viene
sostituita dal marito nel trasporto della cesta per stendere la biancheria allo
stenditoio. Sollevare le braccia oltre le spalle le procura infatti molti
dolori. Si incarica personalmente di piegare i capi asciutti e riporli
nell’armadio, limitando lo stiro unicamente allo stretto indispensabile,
un’attività alla quale può dedicarsi solo per un tempo limitato.
In passato si dedicava a lavori all’uncinetto, ai quali aveva già
rinunciato prima dell’insorgere del danno alla salute.
I dolori risentiti e il minor rendimento permettono una
valutazione degli impedimenti del 30%." (doc. AI 18-5)
Certo, l’assistente
sociale __________ aveva concluso per un’invalidità del 40%. Tuttavia, questa
valutazione, oltre ad essere assai scarna e poco motivata (cfr. doc. AI 1-33: a
proposito dell’alimentazione ”Das Ehepaar RI 1 verrichtet je ca. 50% dieser
Arbeit. Es werden eher einfache Gerichte gekocht. Früher
habe man z.B. selber Lasagne o.ä. gemacht. Dies gibt es heute nicht mehr.”, per la pulizia dell’appartamento: “auch die Wohnunspflege wird
ca. je zur Hälfte von beiden Personen erledigt.“, della spesa: „den
Klein- wie den Grosseinkauf machen die beiden zusammen. Dies sei schon früher
so gewesen“ ed infine il bucato:“ auch diese Arbeit wird in etwa zur
Hälfte von Hr. und Fr. RI 1 erledigt.“), è comunque stata effettuata in
altri locali. In precedenza la ricorrente abitava a __________ (Canton __________),
in una “3-Familienhaus (Eigentum)” (cfr. doc. AI 1-31),
“mit dem Auto ca. 5 Min. ins Zentrum von __________” (doc. AI
1-32). Inoltre l’assistente sociale __________ si è limitata ad attribuire una
percentuale del 50% agli impedimenti relativi all’alimentazione, cura della
casa e bucato, dove il marito l’aiutava al 50%, mentre avrebbe piuttosto dovuto
ritenere gli impedimenti della ricorrente stessa.
Attualmente per contro
l’interessata vive in un appartamento di 3 ½ locali, al 3° piano con ascensore
e dispone di un negozio di fronte al palazzo in cui vive. Per cui la sua
situazione è comunque cambiata.
Questo Tribunale deve
pertanto concludere che l’interessata, perlomeno fino alla valutazione dei
medici del SAM, non era affetta da una patologia invalidante e che comunque, anche
se per pura ipotesi di lavoro lo fosse stata, con il trasferimento in Ticino,
la sua situazione abitativa è mutata al punto tale da poter ritenere al massimo
un grado d’invalidità del 27.5%.
Come visto, in sede di
osservazioni al progetto di decisione, la ricorrente ha prodotto un certificato
medico della dr.ssa med. __________, FMH medicina fisica e riabilitazione, la
quale ha indicato di aver visitato l’insorgente per la prima volta il 6 giugno
2007.
e, dopo aver descritto gli esami effettuati, ha affermato che le “RX
eseguite 6.6.2007, hanno dimostrato un peggioramento del quadro
degenerativo cervicale, rispetto al 2006. A livello lombare netto
peggioramento del quadro degenerativo con ostecondrosi e spondilosi
reattiva diffusa ed anterolistesi di 1°grado L5-S1.” (doc. AI 29-2,
sottolineatura del redattore).
La successiva presa di
posizione del dr. med. __________, medico SMR, non convince, essendosi limitato
ad affermare che “sia le visite mediche che l’inchiesta a domicilio son
state fatte adeguatamente e le conclusioni sono coerenti, e quindi la
valutazione va confermata, non tenendo conto delle osservazioni dei curanti (a
posteriori).” (doc. AI 31-1) e non avendo indicato, in maniera approfondita,
per quale motivo non occorre tener conto di questa valutazione.
Tuttavia, dai successivi
atti medici, ed in particolare dai referti del 7 febbraio 2009 e dell’11
febbraio 2009 della Clinica di Riabilitazione di __________, sottoscritto dal
dr. med. __________, primario e FMH in fisiatria e riabilitazione, nonché dal
dr. med. __________ capo servizio, FMH in medicina interna, reumatologia e in
fisiatria e riabilitazione, come la dr.ssa __________, emerge che la diagnosi
principale relativa alle patologie di cui soffre l’insorgente è la “riabilitazione
multidisciplinare del dolore cronico su/con fibromialgia, sindrome depressiva
cronica dal 1991, insonnia, disturbi digestivi, astenia generalizzata,
tachicardie sintomatiche recidivanti, crampi agli arti inferiori, allergie
multiple su diversi fattori scatenanti” (cfr. doc. XV/2). Per contro, gli
specialisti della clinica di __________ non hanno ritenuto l’osteocondrosi e la
spondilosi reattiva diffusa ed anterolistesi di 1° grado L5-S1, quale diagnosi
principale o secondaria. Essi hanno del resto evidenziato che si tratta di una
“paziente nota per un sindrome del dolore cronico su fibromialgia associata
con sindrome depressiva cronica con insonnia e disturbi digestivi”, ossia
patologie prese in considerazione dai medici SMR e che “l’attuale
peggioramento sarebbe stato concomitante dalla diminuzione della rendita AI da
40.
a 37.7%” (doc. XV/2), e meglio dal marzo 2008, come del resto confermato
dalla stessa curante, dr. med. __________, la quale ha posto le medesime
diagnosi dei medici di __________ ed ha evidenziato come “il peggioramento
può essere considerato dalla primavera del 2008 con aggravamento della sintomatologia
dolorosa nel quadro della fibromialgia.” (doc. XVI).
Ne segue che il
peggioramento attestato dalla dr.ssa med. __________, FMH medicina fisica e
riabilitazione, non ha avuto conseguenze sulle diagnosi, già conosciute e
valutate in maniera approfondita dai medici SMR e quindi neppure sul grado
d’invalidità della ricorrente.
Il
successivo peggioramento dello stato di salute, attestato dalla dr.ssa __________
e dalla Clinica di riabilitazione di __________, dove l’interessata è rimasta
degente dal 18 gennaio 2009 al 7 febbraio 2009, potrà semmai essere preso in
considerazione nell’ambito di una nuova procedura amministrativa.
Infatti,
va ribadito che secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante
deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta
all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente
possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo
provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid.
1a).
In
concreto, interpellata dal TCA la curante ha fatto risalire l’asserito
peggioramento dalla “primavera del 2008” (doc. XVI).
Ora,
quando l’amministrazione ha emanato la propria decisione - momento, lo si
ripete, che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali – era ancora inverno (4 marzo 2008) e il termine di tre
mesi di cui all’art. 88a cpv. 2 OAI non era comunque scaduto,
di modo che questo Tribunale non è legittimato a procedere alla revisione della
rendita di invalidità in vigore (cfr. sentenza 32.2007.323 del 4 febbraio
2009).
Spetterà
semmai alla ricorrente inoltrare una nuova domanda all’UAI, facendo valere il
citato peggioramento dello stato di salute.
Alla luce di quanto sopra
esposto, il ricorso deve essere respinto, mentre la decisione impugnata è
annullata.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata
fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr.
200.
-- sono poste a carico della parte ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della parte
ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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