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Decisione

32.2008.69

Richiesta di una rendita d'invalidità respinta poiché l'insorgente non raggiunge il grado invalidante richiesto dalla legge

11 febbraio 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi

deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute e che occorre, sempre, basarsi

sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato

può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la

sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U

25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita

un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che

sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato

il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

Considerandi

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

6.

In

concreto, l’interessato, a torto, chiede che venga preso in considerazione

l’importo di fr. 3'834.50, rivalutato al 100%, per tredici mensilità, pari a

quanto ha iniziato a guadagnare pochi giorni dopo aver ricevuto la decisione

formale. Sennonché questo salario non può in ogni caso essere ritenuto quale

salario da valido, trattandosi di un ammontare che l’interessato ha iniziato a

conseguire quando, dal punto di vista dell’UAI, era già incapace al lavoro.

Questo

reddito può semmai essere considerato quale salario da invalido, essendo l’ammontare

che il ricorrente riesce a conseguire in tale qualità e che ha iniziato a

percepire appena due settimane dopo aver ricevuto la decisione formale.

Per

quanto concerne il raffronto dei redditi quale salario da valido, di regola, va

preso in considerazione quello che l’interessato avrebbe potuto conseguire

senza il danno alla salute. In concreto, sia utilizzando il salario che

potrebbe conseguire quale montatore di impianti sanitari presso la ditta __________,

aggiornato al 2006, presso la quale lavorava prima dell’insorgere del primo

danno alla salute alla fine degli anni ’80, sia utilizzando quello percepito

quale rappresentante di prodotti edilizi, ossia l’attività per la quale è stato

giudicato inabile al lavoro al 100% prima del secondo danno alla salute, l’insorgente

non avrebbe comunque diritto ad una rendita.

Quale

salario da invalido può invece essere preso in considerazione l’ammontare di

fr. 3'834.50, per tredici mensilità, che l’interessato consegue concretamente

malgrado il danno alla salute.

Come

visto, nel 2005, l’interessato, secondo gli accertamenti effettuati dall’UAI,

avrebbe potuto conseguire un salario di fr. 71'500, che, aggiornato al 2006,

ammonta a fr. 72'358 (+ 1,2%, cfr. la vie économique 12-2008, tabella B 10.2,

pag. 95).

Va

qui evidenziato come per le attività di messa in servizio, regolazione e

mantenimento di macchine con conoscenze professionali e specializzate il

salario mensile lordo statistico per il Canton Ticino secondo i dati dell’Ufficio

federale di statistica, rilevazione svizzera della struttura dei salari ammontava

a fr. 5'451 al mese nel 2006 (cfr. www. bfs.admin.ch/

bfs/ portal/ it/ index/ themen/ 03/04/ blank/ key/ lohnstruktur/ nach_ taetigkeiten.htm,

nonché www.lohnrechner.bfs.admin.ch/ Pages/ SalariumWizard.aspx?lang=it)

e a fr. 5'913 in Svizzera. Ciò corrisponde a fr. 65'412 all’anno (fr. 68'192 su

41.7

ore), ossia un salario inferiore, ma non molto diverso, rispetto a quello

che avrebbe conseguito continuando a lavorare presso l’ex datore di lavoro __________.

Per contro, l’importo annuo di fr. 99'697 non trova conferma nei dati

statistici.

Da

rilevare inoltre che nel 2000 l’insorgente aveva conseguito un importo di fr.

4'300 al mese (cfr. doc. Cassa disoccupazione 1-7) e che nel biennio 2002-2003,

come si vedrà meglio in seguito, aveva percepito un salario non superiore ai

fr. 67'000.

Raffrontando

il reddito di fr. 72'358 con quello da invalido di fr. 49'848.50 (3'834.50 X

13), si ottiene un grado d’invalidità del 30%.

Nemmeno

se si prendesse in considerazione il reddito conseguito da ultimo

dall’interessato quale rappresentante di prodotti edilizi il diritto alla rendita

sarebbe dato. Dagli atti emerge infatti che nel 2002, prima dell’insorgere del

danno alla salute, da giugno a dicembre il ricorrente ha conseguito un importo

di fr. 37'598.50 (doc. AI 58-2), ossia fr. 64’455 su 12 mesi (37'598.50 : 7 X

12). Nel 2003, nei primi 5 mesi, quando era ancora abile al 100%, ha guadagnato

fr. 24'429.90, che corrisponde a fr. 58'631.70 all’anno (24'429.90 : 5 X 12).

L’interessato, nella richiesta del 24 giugno 2004, aveva indicato un salario

mensile di fr. 5'580, ossia, fr. 66’960 all’anno.

Utilizzando

il dato più favorevole all’interessato, ossia fr. 66'960 conseguito fino alla

fine del 2003, aggiornandolo al 2006, si ottiene un importo di fr. 69'058 (+

0.

; + 1.0; + 1.2; cfr. la vie économique 12-2008, tabella B 10.2, pag. 95).

Raffrontandolo con l’ammontare di fr. 49'848.50, si ottiene un grado

d’invalidità del 28%, inferiore rispetto a quello calcolato in precedenza.

Alla

luce di quanto sopra esposto, ritenuto che l’interessato, anche lavorando solo al

50%, consegue un salario annuo pari a fr. 49'848.50 e che l’invalidità è un

concetto prettamente economico e non medico, questo Tribunale deve concludere

che l’insorgente non ha diritto ad alcuna rendita dell’AI, oltre a quelle già

versate fino alla fine del mese di febbraio 2006.

7.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica di mettere l’intero importo a

carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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