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Decisione

32.2008.7

Assenza di invalidità rilevante

2 settembre 2008Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I grado determina una parziale limitazione della capacità lavorativa come

casalinga, e che la spondilolisi L5-S1 è sicuramente di vecchia data, possiamo

presupporre che la limitazione della capacità lavorativa attualmente

determinata sia presente dal 1996, quando vi è stato probabilmente uno

scompenso della spondilolisi, con nel decorso una cronicizzazione dei dolori.

Anche secondo il nostro consulente psichiatrica, dal momento del trauma del

1996 l'A. ha mostrato quegli aspetti legati alla regressione ed alla dipendenza

dagli altri, che attualmente risultano in primo piano.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Una

riqualifica professionale non entra in alcun modo in considerazione, anche perché

l'A. non capisce e non riesce ad esprimersi in lingua italiana (gli esami

peritali sono stati effettuati con l'aiuto di una traduttrice), ciò che

impedisce già in partenza l'esecuzione di provvedimenti professionali.

Ricordiamo

che l'A. ha sempre fatto la casalinga, sia in __________, sia da quando è

giunta in Svizzera nel 1996, e che quindi non ha mai esercitato alcun'attività

lucrativa: è difficile immaginarsi che l'A. in futuro voglia iniziare

un'attività lucrativa.

Dovrebbe

trattarsi di un'attività in cui non debba trasportare / sollevare pesi sup. ai

10 kg, in cui sia evitato il mantenimento prolungato di posizioni non

ergonomiche per il tronco (eretta / seduta), con la possibilità di alternanza

regolare della posizione, in cui siano evitati movimenti ripetuti di flessione /

torsione del rachide ed in cui I'A. possa interporre delle pause. Tutt'al più

potrebbe svolgere lavori non qualificati, ad esempio come donna di pulizie, in

cui la capacità lavorativa potrebbe raggiungere il 60%, mentre invece, in

un'attività leggera, rispettando le limitazioni sopra descritte, la capacità

lavorativa globale potrebbe raggiungere l'80%.

Per

quanto riguarda la prognosi e le possibilità terapeutiche, possiamo fare le seguenti

considerazioni:

Þ Il nostro consulente reumatologo ritiene che sarà ben

difficile poter influenzare i suoi ormai cronici dolori, in considerazione

dell'ormai subentrata cronicizzazione degli stessi e dall'assenza di una

qualsiasi risposta alle molteplici terapie finora eseguite.

Þ Dal punto di vista psichiatrico, in linea teorica

l'applicazione di una terapia psicologica (ed ev. psicofarmacologica), finora

mai avvenuta, potrebbe portare a buoni risultati nella misura in cui la stessa

terapia riesca a rendere consapevole l'A. dei suoi atteggiamenti

controproducenti nell'affrontare la vita pratica. (...)" (Doc. AI 30-9+10)

L’Ufficio

AI ha quindi incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli accertamenti

eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 24 maggio 2006, con rapporto 7

giugno 2006 l’assistente sociale, osservato come le indicazioni dell’assicurata

parevano conformi alle certificazioni mediche, ha concluso per un grado

d’inabilità complessivo del 32% esponendo quanto segue:

" (...)

5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione,

ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5 %

percentuale degli impedimenti

0 %

percentuale di invalidità

0 %

Dall'insorgere

del danno alla salute la signora RI 1 afferma di aver provato un disinteresse

crescente verso la conduzione dell'economia domestica. Si sente particolarmente

demotivata dalle continue sofferenze fisiche, e l'impossibilità di partecipare

alle varie attività la rattrista. Partecipa pertanto solo in minima parte

all'organizzazione dei lavori o al controllo delle necessità. Trascorre il

maggior tempo seduta o sdraiata sul divano, afflitta dai dolori e dalle

insistenti emicranie.

Dalla lettura dell'accertamento psichiatrico, le affermazioni riportate

appaiono eccessive. Come scritto nel rapporto del Dr. __________, durante il

colloquio ho potuto osservare anch'io un marcato atteggiamento di passività,

rassegnazione e vittimismo. Ammettendo una parziale fatica nell'esercitare un

adeguato controllo delle necessità famigliari, le diagnosi mediche non

consentono di considerare degli impedimenti concreti nel controllo

dell'economia domestica.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti,

pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

45%

percentuale degli impedimenti

30 %

percentuale di invalidità

13,5 %

__________

riferisce che a mezzogiorno rientra solo il figlio minore. La signora RI 1

garantisce pertanto la preparazione del pranzo, ma cucina unicamente piatti

veloci, solitamente "fritti in padella". Può tagliare le

verdure restando seduta, ma deve alternare sovente le posizioni. Se le stoviglie

non sono numerose, le lava a mano al lavello, altrimenti se ne incaricano i

famigliari alla sera. L'attività accrescerebbe i dolori cervicali, alle spalle

e alle braccia in modo insostenibile. Si dedica alla pulizia del piano di

lavoro solo superficialmente, senza sottoporre a sforzi gli arti superiori o il

dorso. La cena viene preparata regolarmente dalla nuora o dal marito, che

assumono interamente la cura del locale. L'assicurata dichiara che alla sera i

dolori e la stanchezza sono tali da non consentirle più alcuna attività.

Dalla lettura degli atti medici all'incarto, gli importanti impedimenti

descritti sono difficilmente oggettivabili. Inoltre, la famiglia è composta da

persone adulte, che sono tenute a contribuire allo svolgimento dei lavori. In considerazione

del minor rendimento causato dalle algie risentite, del facile affaticamento e

delle difficoltà nell'assolvere le periodiche pulizie di fino del locale,

valuto una percentuale di impedimento del 30%.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei

vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

50 %

percentuale di invalidità

10 %

In

questo ambito la signora RI 1 nega ogni sua partecipazione ai lavori. Afferma

che non le è consentito chinarsi, né impiegare una forza sufficiente per

provvedere adeguatamente alle pulizie di casa. Particolarmente limitanti

sarebbero i forti dolori sempre presenti al dorso e alla gamba destra.

Riconosce tuttavia un limitato impegno nel riordino dei locali, o nel

rispolvero dei mobili se non deve chinarsi o sollevare le braccia. Se

necessario, è in grado di pulire il lavello del bagno. Ogni lavoro, quotidiano

o periodico, viene assunto dai famigliari.

Gli accertamenti reumatologici evidenziano degli impedimenti nelle

mansioni più impegnative, che permettono una valutazione del 50%. Ricordo

inoltre l'esigibilità della partecipazione alle attività da parte dei

famigliari.

5.4 Spesa e acquisti

diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni

e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

20 %

percentuale di invalidità

2 %

La

signora RI 1 afferma che i dolori alla gamba destra la limitano fortemente

nella deambulazione. Non partecipa mai alle spese ed esce di casa raramente e

solo per brevi passeggiate, accompagnata da parenti o amiche. Non sarebbe in

alcun modo in grado di raggiungere i negozi, per lei eccessivamente distanti, e

non è munita di patente. Ogni necessità è garantita dai famigliari, che non

accompagna mai a causa dell'eccessiva fatica risentita, solo in caso di

indispensabili acquisti personali.

Non

si è mai occupata di pagamenti o trattative burocratiche.

Nuovamente vi è una notevole discrepanza fra le dichiarazioni

dell'assicurata e quanto medicalmente accertato. Dalla lettura dell'incarto è

possibile oggettivare delle difficoltà nel trasporto di pesi o nel sostenere

una marcia prolungata, ma non è giustificabile l'impossibilità di recarsi nei

negozi se accompagnata e scegliere personalmente i prodotti. Valuto una

percentuale di impedimenti del 20%.

5.5 Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire,

lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

30 %

percentuale di invalidità

6 %

La

famiglia RI 1 abita al secondo piano di un immobile senza ascensore, mentre il

locale lavanderia si trova nel sottosuolo. L'assicurata afferma di non

dedicarsi ad alcuna delle attività qui considerate: incontra molte difficoltà

nel salire e scendere le scale e non può trasportare pesi senza incorrere in un

aggravamento della sintomatologia algica. Sono pertanto le nuore che si

incaricano del bucato, stendono la biancheria e riportano la cesta

nell'appartamento. La signora RI 1 evita in assoluto lo stiro, che causa un

aggravamento dei dolori, non piega neppure la biancheria e non la ripone negli

armadi. Ripete che ogni compito è interamente assolto dalle nuore o dalla figlia

__________.

L'assicurata dichiara un impedimento completo nell'ambito considerato, mentre

dalla perizia reumatologica è possibile rilevare che "...è pensabile che

questa patologia possa determinare una parziale limitazione della capacità

lavorativa per lavori fisicamente medio - pesanti." Il trasporto della

biancheria non giustifica una percentuale di impedimento elevata, e l'impegno

richiesto alla signora RI 1 nello stiro, che può essere suddiviso nel tempo, è

comunque limitato ad un nucleo famigliare di due persone. Ammettendo l'acuirsi

dei dolori in seguito a sollecitazioni fisiche e un minor rendimento, valuto

una percentuale del 30%

5.6 Cura dei bambini e

di altri membri della famiglia

compresa educazione, attività comuni,

compiti, ecc.

importanza assegnata

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

- . -

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura

degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a

favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

0 %

percentuale degli impedimenti

0 %

percentuale di invalidità

0 %

La signora RI 1 non si è

mai dedicata ad alcuna delle attività considerate.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100 %

percentuale di invalidità

33,5 %

■ Chi esegue i lavori, che a

causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente

nell'economia domestica?

Indicare il

nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

Le

nuore, la figlia, il marito.

6. GRADO ATTUALE

DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

100 %

31,5%

32 %

TOTALE

Da

quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

L'assicurata

afferma che gli impedimenti nello svolgere le mansioni domestiche sono presenti

dal mese di novembre 1996 (infortunio), e sono accresciuti nel corso degli

anni." (Doc. AI 32-4+5+6+7)

Sulla

base di questi accertamenti, l’amministrazione, con decisione 9 giugno 2006, ha

negato all’assicurata il diritto a prestazioni avendo accertato un grado

d’invalidità del 32% e, quindi, inferiore al grado minimo pensionabile del 40%

(doc. AI 33; cfr. sopra consid. 1.1).

2.9. Nell’opposizione

21 giugno 2006 l’assicurata, tramite il suo legale, ha contestato le

conclusioni dell’amministrazione chiedendo ulteriori accertamenti medici e producendo

nuovamente i due attestati del dr. __________ (già agli atti), del 10 dicembre 2003

e 13 dicembre 2004 (cfr. sopra consid. 2.8; doc. AI 24 e 35).

Con

la decisione su opposizione del 7 dicembre 2007, l’ammini-strazione ha confermato

il precedente provvedimento (doc. AI 39-1; cfr. consid. 1.2).

Nel

suo ricorso l'interessata contesta le conclusioni dell’ammini-strazione adducendo

in sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente le sue reali condizioni di

salute. La ricorrente ha prodotto un nuovo certificato della dr.ssa __________

del 7 gennaio 2008 del seguente contenuto:

" Diagnosi:

1. Fibromialgia

Considerandi

2.

Sindrome

da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva

3.

Sindrome lombo-spondilogena cronica

soprattutto destra su alterazioni degenerative rilevanti a livello L5/S1 con

osteocondrosi e leggera anterolistesi di L5 su S1 grado l nonché spondilolisi

bilaterale

4.

Sindrome cervico-brachiale su discopatia

C5-C6 con protrusione recessale/foraminale a destra con uncartrosi a destra che

provocano un restringimento del forame intervertebrale C5-C6 e possibile conflitto

con la radice C6 a destra, discreti segni di discopatia a livello C6-C7

5.

Cefalee muscolo-tensive / emicranie croniche recidivanti

6.

Ipertensione arteriosa

7.

Dislipidemia

Allegati:

- RM

colonna lombare 30.6.2006

-

Rx colonna lombare 29.3.2006

-

RM colonna cervicale 21.3.2006 - Rx colonna cervicale 17.2.2006

-

TAC cerebrale nativa 8.3.2006

-

Rapporto Dr __________ 18.9.2006

-

Rapporto Dr __________ 19.6.2006

- Rapporti

Dr __________ 13.12.2004 e 26.11.2004" (Doc. A2)

2.10

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle

prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.

Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001

p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.11

2.11.1

Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio

la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati (cfr. consid. 2.8 e 2.10).

I

periti, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata

ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di

laboratorio e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico e

reumatologico (cfr. doc. AI 30 e in esteso al consid. 2.8).

Come

detto, alla luce dei rapporti specialistici e degli esami esperiti, i medici

del SAM, poste come diagnosi invalidanti

" 5. DIAGNOSI

5.1

Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome

lombovertebrale / - spondilogena cronica su

Þ spondilolisi bilaterale, nonché - liste4si di I grado

di L5 du S1;

Þ avanzata osteocondrosi L5-S1.

Sindrome

somatoforme da dolore generalizzato persistente.

Regressione

psicologica con marcati tratti di dipendenza.

5.2

Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Ipertensione

arteriosa trattata.

Sovrappeso

con BMI 27 Kg/m2. (...)" (Doc. AI 30-7)

dopo

aver osservato che malgrado sia generalmente estremamente difficile valutare

quanto una spondilolisi e -listesi di I grado possa essere all'origine di

dolori, hanno ritenuto possibile che questa patologia potesse determinare una

parziale limitazione della capacità lavorativa per lavori fisicamente medio -

pesanti, anche se tali patologie potevano solo parzialmente spiegare il quadro

clinico presentato dall'interessata. Una certa limitazione per il sollevamento

e trasporto di pesi, nel mantenimento prolungato di posizioni non ergonomiche

del tronco e nei movimenti ripetuti di flessione / torsione del rachide,

giustificavano quindi, secondo i periti, una diminuzione nella misura del 30%

nell'attività di casalinga. Quanto poi alla valutazione psichiatrica, i periti

hanno riferito come lo specialista interpellato avesse diagnosticato una

sindrome somatoforme da dolore generalizzato persistente ed una regressione psicologica

con marcati tratti di dipendenza. A livello psichico, i limiti dell'assicurata riguardavano

principalmente la riduzione della capacità di autonomia e la lentezza nell'esecuzione

delle operazioni, fattori questi che giustificano secondo i periti una

riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20%, anche in qualità di

casalinga.

I

periti del SAM hanno inoltre concluso affermando che le incapacità lavorative determinate

dal perito reumatologo e da quello psichiatrico non dovevano venir sommate, in

quanto entrambe già tenenti in considerazione la sintomatologia dolorosa e le

limitazioni da essa derivanti. Per queste ragioni, dal punto di vista fisico e

psichico, i periti hanno valutato il grado di capacità lavorativa globale,

nell'attività da ultimo esercitata quale casalinga, nella misura del 70% (cfr.

doc. AI 30 e sopra per esteso al consid. 2.8).

Per

contro, le altre diagnosi quali “Ipertensione arteriosa trattata, soprappeso”

sono state ritenute ininfluenti sulla capacità lavorativa dell’assicurata, e

questo sulla base dei riscontri peritali dei singoli specialisti interpellati.

Questa

dettagliata ed approfondita valutazione peritale non è stata smentita, come

meglio si dirà nel prosieguo, da altri certificati di medici specialisti

attestanti una diversa valenza invalidante delle patologie diagnosticate oppure

un peggioramento delle stesse. In effetti, quanto allegato dall’assicurata al

fine di dimostrare, a suo modo di vedere, una sua maggiore inabilità al lavoro a

causa delle patologie che la affliggono, non è in grado di sovvertire le conclusioni

dei periti interpellati dall’amministrazio-ne o attestare un peggioramento

delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale. Del resto, le

critiche avanzate dalla ricorrente ai consulti peritali si esauriscono in

realtà in generici – ma non motivati né sostanziati - apprezzamenti sulle

conclusioni tratte dagli specialisti in punto alla capacità lavorativa, più che

sulle diagnosi in quanto tali.

Per

quanto riguarda innanzitutto la valutazione psichiatrica, lo specialista interpellato

dal SAM, dr. __________, dopo aver descritto l'anamnesi e le constatazioni

obiettive sul piano psicopatologico, ha osservato come l’assicurata presentasse

una sintomatologia algica diffusa, rimasta praticamente invariata negli ultimi

dieci anni, nonostante l'applicazione di diverse cure specifiche sia a livello

ambulatoriale sia a livello stazionario. Parallelamente all'evoluzione dei

dolori, l'assicurata aveva mostrato un atteggiamento di regressione

psicologica, che l'aveva praticamente portata a sottrarsi agli impegni della

vita quotidiana nel senso di una marcata passività esistenziale, colorata da

fatalismo, vittimismo e rassegnazione. Lo specialista ha quindi diagnosticato

una sindrome somatoforme da dolore generalizzato persistente ed una regressione

psicologica con marcati tratti di dipendenza, valutando il grado di capacità

lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 80% in qualunque

attività (inclusa quella di casalinga) (Doc. AI 30-8). Sulla base di queste

conclusioni i periti del SAM hanno pertinentemente osservato come la

possibilità di ritornare al lavoro non sarebbe controindicata ma anzi benefica

per la prognosi della patologia depressiva (doc. AI 20-22).

Queste

conclusioni sulla capacità lavorativa tratte dal perito psichiatra sono ben motivate

e alle stesse va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai

succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.10) e non possono quindi

essere messe in discussione da questa Corte.

Del

resto, con riferimento alla sindrome da dolore somatoforme, diagnosticata dallo

psichiatra come solo moderatamente limitante, va fatto presente che conformemente

alla giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura solo a determinate, restrittive condizioni

poste nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in

DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza

del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale

sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore

somatoforme – che in quanto tale non è, di regola, atto a determinare

una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della

capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta

una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul

mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla

vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza

del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai

principi sanciti in DTF 127 V 294).

Tale

giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del

28.

maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre

2004.

nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al

riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità,

in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).

Nell’evenienza

concreta, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati.

In effetti, considerato come lo specialista abbia in sostanza qualificato come modesto

il disturbo somatoforme lamentato dalla ricorrente, non vi è ovviamente spazio

per una presa in considerazione limitante della medesima patologia in misura

superiore a quanto concluso dalla perizia.

D’altra

parte, per quanto riguarda la valutazione reumatologica, lo specialista dr. __________, nel suo rapporto al SAM del 3

aprile 2006, posta la diagnosi di

" (...)

4.

Diagnosi:

4.1

Diagnosi

con ripercussione sulla capacità lavorativa:

1.

Sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica su:

-

Spondilolisi bilat. nonché listesi di l° grado di L5 su S1.

-

Avanzata osteocondrosi L5-S1.

2.

Sindrome del dolore cronico.

-

DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme.

3.

probabile sindrome da disadattamento. (...)" (Doc. AI 30.18)

con

riferimento alla capacità lavorativa ha affermato:

" (...)

5.

Valutazione e prognosi:

Si

tratta di un'assicurata 45enne che lamenta apparentemente già dal 1996 dolori alla

colonna vertebrale, insorti dopo essere scivolata sulle scale ed aver picchiato

il fondoschiena. Da allora presenza di costanti dolori, che mai hanno ben

reagito alle molteplici terapie più volte eseguite, siano esse state fisiatriche

(ambulatoriali e stazionarie), sia medicamentose. Al contrario nel corso degli

anni è stato possibile osservare un continuo peggioramento dei dolori con

tendenza alla loro generalizzazione. Negli atti medici è possibile leggere più

volte la diagnosi di sindrome fibromialgica e di sindrome somatoforme.

All'esame

clinico ho trovato un'assicurata molto dimostrativa, segni di Waddel fortemente

positivi; estrema difficoltà ad eseguire un corretto esame reumatologico a causa

della cattiva compliance. È possibile evocare diffusi dolori di carattere

fibromialgico sia sul tronco che alle quattro estremità (evocazione di dolori

però assai incostante, dolori non sempre ben riproducibili). Nello stato

neurologico ho rilevato una diffusa iposensibilità sull'intera gamba dx, non

corrispondente ad un singolo dermatoma.

Le

indagini radiologiche già più volte eseguite della colonna lombare hanno potuto

evidenziare un'avanzata discopatia L5-S1 in presenza di una spondilolisi con

anterolistesi di lo grado di L5 su S1 (5mm). A livello cervicale si descrive

invece un'incipiente discopatia C5-C6 e C6-C7. A mio parere queste patologie

possono solo parzialmente spiegare il quadro clinico da lei ora presentato.

Sebbene sia sempre estremamente difficile valutare quanto una spondilolisi e

listesi di 1° grado possa essere ad origine di dolori, è pensabile che questa

patologia possa determinare una parziale limitazione della capacità lavorativa

per lavori fisicamente medio-pesanti.

Per

il lavoro di casalinga da lei sempre svolto (ricordo che non ha mai esercitato

né in __________ né in __________ alcuna attività lucrativa), l'assicurata è da

considerare non oltre il 30% inabile al lavoro. Per lavori fisicamente più

pesanti che non le permettono di organizzare la giornata, come è invece il caso

quale casalinga, vi è invece un'incapacità lavorativa teorica di circa il 50%.

Una

riqualifica professionale non entra in alcun modo in considerazione, anche perché

l'assicurata non parla una parola d'italiano, ciò che impedisce già in partenza

l'esecuzione di provvedimenti di reinserimento professionale. Tuttalpiù

potrebbe svolgere lavori non qualificati, ad esempio quale donna delle pulizie.

Sempre sotto l'aspetto puramente teorico quale ausiliaria di pulizie vi è

un'incapacità lavorativa pari a circa il 40%.

Sotto

l'aspetto terapeutico sarà ben difficile poter influenzare i suoi ormai cronici

dolori, in considerazione dell'ormai subentrata cronicizzazione degli stessi e

dell'assenza di una qualsiasi risposta alle molteplici terapie già finora

eseguite. L'evoluzione dei dolori avuta nel corso degli ultimi anni, nei quali

ricordo non ha più svolto alcun lavoro fisicamente pesante, parla per una

sindrome del dolore cronico, molto probabilmente di natura somatoforme (a

questo proposito bisognerà però aspettare la valutazione psichiatrica)."

(Doc. AI 30-18+19)

A

mente dello specialista, che si è espresso sulla base di un’attenta e

approfondita valutazione clinica, l’interessata poteva dunque svolgere la

normale attività di casalinga da lei sempre svolta nella misura del 70%, in

competenze pesanti del 50% (doc. AI 20-19).

Ora,

le conclusioni sulla capacità lavorativa tratte dal perito sono ben motivate e

non possono che essere fatte proprie da questo Tribunale, il referto reumatologico

non potendo essere considerato incompleto o lacunoso.

Del

resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo

di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio

2003.

in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto

spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung

betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa -

suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad

una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse

romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9

ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso

determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und

Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I

240/01).

Nel

caso di specie, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo

eseguire un esame pluridisciplinare comprensivo anche di un accurato esame psichiatrico,

onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata

e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in particolare stabilire se

la medesima fosse affetta da un disturbo extra-somatico rilevante.

2.11.2

Nel

suo ricorso e nelle osservazioni del 24 agosto 2007 (I e VI) la ricorrente

censura le conclusioni del SAM ritenendole di fatto errate e smentite da certificati

medici esterni. Sottolinea in particolare la gravità della patologia

ansioso-depressiva.

Rinvia

in particolare a due referti di radiologia diagnostica del 17 febbraio e 21 marzo

2006, già agli atti, e ad una certificazione del 7 gennaio 2008 della dr.ssa __________,

internista, nella quale la curante si limita ad elencare diagnosi e allegati

radiologici (doc. A2) non esprimendosi per contro sulla capacità lavorativa della

paziente (cfr. sopra al consid. 2.9).

Ora,

tutto ben considerato questo TCA deve osservare che da queste certificazioni

non è possibile dedurre alcuna valida argomentazione che permetta, anche solo

lontanamente, di discostarsi dalle conclusioni peritali. In effetti i referti

diagnostici succitati già erano noti e antecedenti la perizia del SAM.

Quanto

al certificato della curante della ricorrente, a prescindere dal fatto

che detta certificazione non meriterebbe di essere presa in considerazione ai

fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziata dal

punto di vista medico (cfr. la giurisprudenza esposta al consid. 2.10), e dalle

considerazioni generali che, secondo la ricordata giurisprudenza, si impongono

sul tema dell’attendibilità delle certificazioni del medico curante (cfr. sopra

consid. 2.10), va detto che in ogni caso da tale referto non si evincono

sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un

peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato

precedentemente in sede peritale e avallato dai medici del SMR o per dipartirsi

in qualche modo dalle conclusioni dei dr. __________ e __________. Lo stesso si

limita in effetti a confermare nella loro sostanza le

conclusioni dei periti del SAM quanto a diagnosi, non apportando nuovi elementi

clinici che possano appunto in qualche modo permettere di discostarsi dalle

conclusioni peritali né, quindi, è in grado di sostanziare

un‘ulteriore riduzione della capacità lavorativa rispetto a quella riscontrata dai

periti. Quanto alla diagnosi di dislipidemia la stessa non risulta minimamente

documentata o specificata; le cefalee croniche recidivanti rientrano dal canto

loro nella diagnosi tracciata dai periti di sindrome somatoforme da dolore generalizzato

persistente.

del resto, come detto, l’assicurata, che denuncia soprattutto la gravità dei problemi

psichiatrici, si è premurata di produrre altra documentazione in grado di sovvertire

le conclusioni del dr. __________ o di attestare un peggioramento delle affezioni

psichiatriche (o reumatologiche) di cui è portatrice rispetto a quanto valutato

in sede peritale.

Va

detto ancora a titolo generale che le critiche avanzate dalla ricorrente ai

consulti specialisti del SAM si esauriscono del resto in generici – ma non

motivati né sostanziati - apprezzamenti sulle conclusioni tratte dagli specialisti

in punto alla capacità lavorativa, più che sulle diagnosi in quanto tali.

Se

ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun

certificato medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione

dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di

fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V

140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta

incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato,

con motivazioni affidabili e complete, dai periti del SAM.

A

tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti

specialistici dei dr. __________ e __________, tutti i criteri di affidabilità

e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.), alla stessa

può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da

altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione

del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;

125.

V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF

113.

V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che

sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava

una capacità lavorativa del 70%.

Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di

peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da

pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda.

2.12

2.12.1

Per

quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicu-rata quale

casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel relativo rapporto

datato 7 giugno 2006, allestito alla luce degli accertamenti medici e in

particolare delle perizie del dr. __________ e del dr. __________ che concludevano

per una modesta limitazione nello svolgimento delle faccende domestiche (del

20% rispettivamente 30%; cfr. doc. AI 34 e sopra consid. 2.9), l’assistente

sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 32% (cfr. doc. AI 32 e consid.

2.

).

2.12.2

Come

è già stato anticipato ai consid. 2.5 e 2.6, l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al

richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto

all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In

primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di

usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione

dei compiti."

La

cifra 2122 prevede che:

" Quale regola generale si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza mem- bri di famiglia che richiedono cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo

5.

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione

(preparazione

dei pasti, lavori di pulizia della

cucina) 40

4.

Pulizia

dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei

vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e

di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di

terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio)

5.

8.

Altre attività

(p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di

utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In

una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI

1997.

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni

abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in

ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle

dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia

domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo

inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),

ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base

di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette

che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono

le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare,

passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i

letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare,

stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 %

(Pratique VSI 1997 p. 298).

Di

norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli

compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di

trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione

realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata

soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).

All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In

virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto

ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es.

metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici

adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e

ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se

non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione

della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia

domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima

e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p.

143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S.

consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento

è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di

lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva

(Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid.

5).

Nella

surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un

rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die

geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den

Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur

Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu

berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine

qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen

Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich

ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person

hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen,

wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der

Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich

der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und

Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen

Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll

beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzun-gen

vorliegen.

Das

gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson

näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige

Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf

Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig

zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an

Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem

gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art.

73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das

volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den

Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie

Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung

tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I

175/01)."

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

Va

detto che nella specie, constatato come le indicazioni dell’assicurata apparissero,

secondo l’assistente sociale incaricata dell’inchiesta domiciliare, in

contrasto con gli accertamenti medici fino a quel momento esperiti, l’Ufficio

AI ha fatto esperire la perizia multidisciplinare del 15 luglio 2004 del SAM

per stabilire gli effettivi impedimenti dell’interessata.

2.12.3

Come

detto, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta

domiciliare sfociata nel rapporto del 7 giugno 2006 (cfr. doc. AI 32 e sopra

consid. 2.9). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio

dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle osservazioni del medico

SMR, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga,

l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 32%.

Va detto che in sede di valutazione dei singoli impedimenti, con motivazioni

pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata

in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.

Va

altresì rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla

giurisprudenza è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione

dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita

nella gestione dell’economia domestica da parte delle altre persone adulte che

formano la famiglia della ricorrente (DTF 123 V 233, 115 V 53, 114 V 285

consid. 3; RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I

35/00).

Non

è superfluo rilevare che nella specie, fatta eccezione per la posizione

relativa alla “Conduzione dell’economia domestica” dove l’assistente

sociale ha - peraltro incontestatamente - escluso ogni impedimento, e per

quella relativa a “spesa e acquisti diversi” dove sono stati riconosciuti

impedimenti nell’ordine – comunque non trascurabile - del 20%, nelle altre

mansioni domestiche la misura delle limitazioni attestata dall’assistente sociale

coincide con la limitazione generale fissata dai periti (30% risp. 40%) mentre

che nella mansione di “pulizia” è addirittura maggiore (e meglio del 50%) (cfr.

consid. 2.8).

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa

gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In

effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle

risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti e in

particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito

dell'inchiesta domiciliare.

Non

da ultimo, considerando che la ricorrente non ha di fatto formulato in merito alcuna

contestazione né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali

d’impedimento riferite alle singole incombenze, alla valutazione

dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare

come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni

singola mansione.

2.13

Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere

la ricorrente invalida nella misura del 32%, essendo basata su sufficienti

approfondimenti, non può che essere confermata.

Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’eroga-zione di una

rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza

rettamente negato il dirito ad una rendita. La decisione contestata deve essere

confermata e il ricorso respinto.

Si ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non

pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

su opposizione in lite.

2.14

L’assicurata

ha chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria.

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998.

pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 274;

si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4.1; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, come è stato detto (cfr. consid. 2.11) la documentazione agli

atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza.

vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione dei periti medici

o quella dell'assistente sociale, motivo per cui non appare necessario

procedere all'allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato.

2.15

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura, per fr. 200.-, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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