32.2008.7
Assenza di invalidità rilevante
2 settembre 2008Italiano59 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2008.7
Data decisione, Autorità:
02.09.2008, TCA
Titolo:
Assenza di invalidità rilevante
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
OAI
art. 27 OAI
art. 27bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.7
FC/sc
Lugano
2 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7
dicembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Mediante
provvedimenti, cresciuti incontestati in giudicato, del 9 giugno 1998 e del 4
gennaio 2001 l’Ufficio AI ha respinto due richieste di prestazioni inoltrate
nel gennaio 1998 e nel febbraio 1999 da RI 1,casalinga nata nel 1960, per
mancato adempimento delle condizioni assicurative (doc. AI 9, 11,17).
Nell'ottobre
2004 RI 1 ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti
tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetta da “dolori cervicali
e lombari cronici, mal di testa cronico”, indicando il danno esistente dal 1997
(doc. AI 19).
Esperiti
gli accertamenti del caso, segnatamente fatta esperire una perizia pluridisciplinare,
per decisione 9 giugno 2006 l’Ufficio AI, fissato un grado di invalidità del 32%,
ha negato alla richiedente il diritto a prestazioni motivando:
"
(...)
Esito
degli accertamenti
● Dall'esame
della documentazione medico-specialistica acquisita agli atti, nonché
dall'inchiesta per casalinghe esperita al suo domicilio in data 24.05.2006,
risulta oggettivata una limitazione pari al 32% nel compimento delle abituali
mansioni svolte nell'ambito della propria economia domestica.
Questa
limitazione determina il grado d'invalidità.
Essendo
il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Decidiamo
pertanto:
● La
richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 33-1+2)
1.2. A
seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA
1, con la quale ha chiesto una rivalutazione del caso previa perizia medica sulla
base di due certificati medici del dr. __________ (doc. AI 35), in data 7 dicembre
2007 l’Ufficio AI ha emanato una decisione su opposizione confermativa del
precedente provvedimento motivata come segue:
" (...)
4. Per valutare il grado d'invalidità
nell'economia domestica, bisogna basarsi sulle indicazioni menzionate nel
rapporto d'inchiesta allestito dall'assicurazione invalidità, in quanto
stabilito sulla base di criteri ampiamente riconosciuti per quanto attiene ai
lavori casalinghi in particolare e quindi offre la garanzia di un apprezzamento
affidabile quanto alla capacità di compierli. I dati contenuti nel rapporto sono
raccolti sul posto da persone esperte e specializzate che prendono in considerazione
anche le dichiarazioni delle persone assicurate.
Nella concreta fattispecie, l'UAI ha correttamente
disposto un'inchiesta a domicilio per l'accertamento dell'invalidità nelle
attività domestiche. L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in
considerazione sia il danno alla salute patito dall'assicurata, sia le
dichiarazioni rilasciate dalla medesima, ammettendo delle riduzioni della
capacità laddove l'assicurata si trova confrontata con concrete limitazioni addebitabili
al danno alla salute. Gli impedimenti indicati dall'opponente sono stati così
adeguatamente valutati.
5. In sede d'opposizione, spetta
all'assicurato presentare delle prove atte a giustificare una differente valutazione
delle circostanze. Nella concreta fattispecie, l'opponente si è limitata a
ripresentare della documentazione medica già agli atti e presa in
considerazione in occasione della perizia pluridisciplinare 28 aprile 2006.
In occasione di tale perizia, lo psichiatra Dott. __________
dopo un'esauriente discussione tra tutti i periti, ha concordato come
nell'attività di casalinga vada stabilita una globale incapacità lavorativa del
30%.
Stante quanto precede, in assenza di prove od
argomentazioni atte a mettere in dubbio le valutazioni eseguite a suo tempo dal
SAM rispettivamente dall'assistente sociale incaricata (dove la valutazione medico-teorica
ha trovato conferma), le stesse continuano ad essere considerate valida base di
giudizio. La decisione impugnata risulta pertanto corretta e deve quindi essere
confermata. (...)"
(Doc. AI 39-4)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA, prodotti ulteriori certificati medici, l'assicurata,
tramite il suo legale, ha contestato il provvedimento amministrativo chiedendo la
concessione di una mezza rendita di invalidità oltre che il riconoscimento dell’assistenza
giudiziaria precisando, tra l’altro, quanto segue:
" (...)
4.
Ora,
nella specie lo stato di salute dell'assicurata è stato accertato dal SAM in
modo incompleto.
A
questa conclusione giungono due distinti accertamento medici esterni che hanno
accertato in particolare la persistenza e l'aggravamento di una sindrome
ansioso-depressiva:
" ... paziente con netto
atteggiamento depressivo" (rapporto medico dr. __________ del 10.12.2003)
" ... a mio avviso i dolori di
sua madre sono l'espressione di un disturbo somatiforme nell'ambito di una
depressione cronica (...) sembra che vi sia una certa resistenza dei genitori
ad accettare una malattia psicologica"
(rapporto
medico dr. __________ del 13.12.2004)
" Diagnosi:
1. Fibromialgia
2.
Sindrome di disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva
3. Sindrome
lombo-spondilgena cronica con alterazione degenerative rilevanti con osteocondrosi
e leggera anterolistesi nonché spondilosi bilaterale
4.
Sindrome cervico-brachiale (...)
5.
Cefalee muscolo-tensive / emicranie croniche recidivanti
6.
Ipertensione arteriosa 7. Dislipidemia"
(rapporto
medico dr.ssa __________ del 7.01.2008)
5.
In
ben tre occasioni - e la più palese è quella relativa al rapporto medico della
dottoressa __________ - le conclusioni del SAM risultano smentite da verifiche
mediche esterne.
Lo
stesso scrivente legale - già in occasione della formulazione dell'opposizione
21 giugno 2006 - ha avuto modo di vedere in prima persona il grave stato
clinico dell'assicurata. In particolare il suo stato ansiosodepressivo la
rende palesemente incapace di svolgere la benché minima mansione domestica.
Vi
sono pertanto evidenti e validi motivi per fare fede agli accertamenti medici
esterni o perlomeno per ordinare una perizia giudiziale che possa sgombrare il
campo ad ogni dubbio.
6.
Le
persone che non esercitano un'attività lucrativa vengono valutate per la misura
in cui riescono a svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI e 27
OAI).
L'accertamento
presso il domicilio ha condotto a concludere che vi sono "riduzioni della
capacità laddove l'assicurata si trova confrontata con concrete limitazioni addebitabili
al danno alla salute" (decisione su opposizione, ad 4).
Malgrado
queste chiare conclusioni - laddove per l'assicurata, casalinga, doveva essere
questo accertamento concreto a domicilio prioritario rispetto alle valutazioni
mediche - l'Ufficio Al ha erroneamente voluto affidarsi unicamente "alla
discussione tra tutti i periti" interni, le cui conclusioni - lo
ricordiamo - sono in evidente contrasto con il parere di almeno due medici
esterni ed indipendenti.
E
le conclusioni dell'Ufficio AI sono in ogni caso in contrasto con lo stato
fisico e psichico dell'assicurata, stato che può essere constatato anche da un
profano.
Si
ribadisce pertanto la necessità di un accertamento peritale aggiornato ed
indipendente.
Prove:
perizia medica, documenti, sopralluogo." (...) (Doc. I)
1.4. Nella
risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma del provvedimento litigioso
(IV).
1.5. In
data 6 marzo 2008 la ricorrente ha dichiarato di ritirare l’istanza di
assistenza giudiziaria (IX).
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 LPTCA
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita
d’invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000
pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei
redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche
e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V
21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministra-zione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S.
consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G.
consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le
proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’econo-mia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158
consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundesso-zialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio,
op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa
torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a
tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità
per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche
le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il
capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il
grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V
146.
2.7. Nella
fattispecie, al fine di valutare l’invalidità dell’assicurata l’Ufficio AI ha
applicato il metodo di calcolo specifico per le persone non esercitanti
un’attività lucrativa in quanto ha appurato che l’interessata, prima
dell’insorgere del danno alla salute, non svolgeva alcuna attività lavorativa.
Alla
luce delle conclusioni tratte dalla perizia medica fatta esperire e di quelle
dell'assistente sociale - che ha effettuato un’inchie-sta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica al domicilio dell’interessata
-, l’amministrazione ha concluso per il diniego di ogni prestazione in difetto
di invalidità rilevante.
L'assicurata
contesta queste conclusioni.
2.8. Dopo
aver ricevuto la richiesta di prestazioni, l’amministrazione ha interpellato la
dr.ssa __________, __________ in medica interna e medico curante
dell’assicurata, la quale nel suo rapporto medico all’Ufficio AI del 21 ottobre
2004/8 marzo 2005 ha posto come diagnosi:
" 1. Sindrome lombo vertebrale cronica su una
spondilolisi bilaterale con spondilolistesi
L5-S1
e un'affezione degenerativa a livello L5-S1 con stabilità segmentale 1996
2. Sindrome
cervico-brachiale bilaterale
3. Cefalea
muscolo-tensiva 2003
4. Sindrome
fibromialgica nel contesto di una sindrome ansioso-depressiva (...)" (Doc.
AI 24-2)
dichiarando
che
" (...)
7.
Le
terapie medicamentose e fisioterapiche intraprese finora non ha portato a
nessun beneficio.
La
prognosi a mio avviso non è favorevole. La paziente non è più autonoma nelle attività
quotidiane. Necessita di aiuto per i lavori domestici (pulizia
dell'appartamento, stirare, portare la borsa della spese)." (Doc. AI 24-3)
La curante ha allegato certificati medici precedenti di altri
specialisti, fra i quali quello del dr. __________, neurologo, il quale il 13 dicembre
2004 ha affermato:
" Ti riferisco brevemente in merito alla tua paziente
summenzionata che ho nuovamente visto in data 06.12.2004.
Anche
il trattamento con Siedalud® non ha portato a benefici per cui abbiamo deciso
di sospendere il farmaco. Ho poi avuto un lungo colloquio con il figlio della
paziente, gli ho spiegato che a mio avviso i dolori di sua madre sono
l'espressione di un disturbo somatiforme nell'ambito di una depressione, cronica,
il figlio la pensa allo stesso modo, sembra però che vi sia una certa
resistenza da parte dei genitori nell'accettare una malattia psicologica.
Teoricamente
sarebbe ideale una presa a carico psicologica o psichiatrica nella madrelingua
della paziente, purtroppo non sono a conoscenza di uno psichiatra o psicologo
in Ticino, che parli l'albanese." (Doc. AI 24-15)
Dopo
aver sentito il parere del medico del Servizio Medico Regionale
dell’AI (SMR), dr. __________ (doc. AI 26), l’Ufficio AI ha ordinato una
perizia pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico
dell'Assicurazione Invalidità (SAM).
Nella
corposa e approfondita perizia multidisciplinare del 28 aprile 2006, i sanitari
del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI, fatti esperire consulti
di natura psichiatrica e reumatologica, oltre che esami di laboratorio e
radiologici, hanno, tra l’altro, concluso:
" (...)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome
lombovertebrale / spondilogena cronica su:
Þ spondilolisi bilaterale, nonché listesi di I grado di
L5 su S1;
Þ avanzata osteocondrosi L5-S1.
Sindrome
somatoforme da dolore generalizzato persistente.
Regressione
psicologica con marcati tratti di dipendenza.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Ipertensione
arteriosa trattata.
Sovrappeso
con BMI 27 kg/m2. (...)" (Doc. AI 30-7)
esprimendosi
come segue:
" (...)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'attuale
grado di capacità lavorativa medico - teorica dell'A., nell'attività da ultimo
esercitata come casalinga, è da considerare nella misura del 70%, intesa come
riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un'intera giornata
lavorativa.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze
sulla capacità lavorativa derivano sia dalle patologie reumatologiche sia da
quelle psichiatriche esaminate.
Dal
punto di vista reumatologico si diagnostica una sindrome lombovertebrale / spondilogena
cronica su un'avanzata discopatia L5-S1 in presenza di una spondilolisi con
anterolistesi di I grado di L5 su S1 (5 mm). Sebbene sia sempre estremamente
difficile valutare quanto una spondilolisi e -listesi di I grado possa essere
all'origine di dolori, è pensabile che questa patologia possa determinare una
parziale limitazione della capacità lavorativa per lavori fisicamente medio -
pesanti, anche se queste patologie possono solo spiegare parzialmente il quadro
clinico presentato dall'A.. Una certa limitazione per il sollevamento e
trasporto di pesi, nel mantenimento prolungato di posizioni non ergonomiche del
tronco e nei movimenti ripetuti di flessione / torsione del rachide,
giustificano una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 30% nell'attività
di casalinga.
Dal
punto di vista psichiatrico il nostro consulente diagnostica una sindrome somatoforme
da dolore generalizzato persistente ed una regressione psicologica con marcati
tratti di dipendenza: i limiti dell'A. riguardano principalmente la riduzione
della capacità di autonomia e la lentezza nell'esecuzione delle operazioni, che
giustifichino una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20%,
anche in qualità di casalinga.
Riteniamo
che le incapacità lavorative determinate dai nostri consulenti reumatologo e
psichiatra non debbano essere sommate, in quanto entrambe tengono in considerazione
la sintomatologia dolorosa e le limitazioni che da essa derivano.
Concludendo,
per le ragioni su esposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il
grado di capacità lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata quale
casalinga, nella misura del 70%.
Per
quanto riguarda l'evoluzione e la valutazione temporale della limitazione della
capacità lavorativa, partendo dal presupposto che la spondilolisi e -listesi di
Fatti
I grado determina una parziale limitazione della capacità lavorativa come
casalinga, e che la spondilolisi L5-S1 è sicuramente di vecchia data, possiamo
presupporre che la limitazione della capacità lavorativa attualmente
determinata sia presente dal 1996, quando vi è stato probabilmente uno
scompenso della spondilolisi, con nel decorso una cronicizzazione dei dolori.
Anche secondo il nostro consulente psichiatrica, dal momento del trauma del
1996 l'A. ha mostrato quegli aspetti legati alla regressione ed alla dipendenza
dagli altri, che attualmente risultano in primo piano.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Una
riqualifica professionale non entra in alcun modo in considerazione, anche perché
l'A. non capisce e non riesce ad esprimersi in lingua italiana (gli esami
peritali sono stati effettuati con l'aiuto di una traduttrice), ciò che
impedisce già in partenza l'esecuzione di provvedimenti professionali.
Ricordiamo
che l'A. ha sempre fatto la casalinga, sia in __________, sia da quando è
giunta in Svizzera nel 1996, e che quindi non ha mai esercitato alcun'attività
lucrativa: è difficile immaginarsi che l'A. in futuro voglia iniziare
un'attività lucrativa.
Dovrebbe
trattarsi di un'attività in cui non debba trasportare / sollevare pesi sup. ai
10 kg, in cui sia evitato il mantenimento prolungato di posizioni non
ergonomiche per il tronco (eretta / seduta), con la possibilità di alternanza
regolare della posizione, in cui siano evitati movimenti ripetuti di flessione /
torsione del rachide ed in cui I'A. possa interporre delle pause. Tutt'al più
potrebbe svolgere lavori non qualificati, ad esempio come donna di pulizie, in
cui la capacità lavorativa potrebbe raggiungere il 60%, mentre invece, in
un'attività leggera, rispettando le limitazioni sopra descritte, la capacità
lavorativa globale potrebbe raggiungere l'80%.
Per
quanto riguarda la prognosi e le possibilità terapeutiche, possiamo fare le seguenti
considerazioni:
Þ Il nostro consulente reumatologo ritiene che sarà ben
difficile poter influenzare i suoi ormai cronici dolori, in considerazione
dell'ormai subentrata cronicizzazione degli stessi e dall'assenza di una
qualsiasi risposta alle molteplici terapie finora eseguite.
Þ Dal punto di vista psichiatrico, in linea teorica
l'applicazione di una terapia psicologica (ed ev. psicofarmacologica), finora
mai avvenuta, potrebbe portare a buoni risultati nella misura in cui la stessa
terapia riesca a rendere consapevole l'A. dei suoi atteggiamenti
controproducenti nell'affrontare la vita pratica. (...)" (Doc. AI 30-9+10)
L’Ufficio
AI ha quindi incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli accertamenti
eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 24 maggio 2006, con rapporto 7
giugno 2006 l’assistente sociale, osservato come le indicazioni dell’assicurata
parevano conformi alle certificazioni mediche, ha concluso per un grado
d’inabilità complessivo del 32% esponendo quanto segue:
" (...)
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione,
ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5 %
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0 %
Dall'insorgere
del danno alla salute la signora RI 1 afferma di aver provato un disinteresse
crescente verso la conduzione dell'economia domestica. Si sente particolarmente
demotivata dalle continue sofferenze fisiche, e l'impossibilità di partecipare
alle varie attività la rattrista. Partecipa pertanto solo in minima parte
all'organizzazione dei lavori o al controllo delle necessità. Trascorre il
maggior tempo seduta o sdraiata sul divano, afflitta dai dolori e dalle
insistenti emicranie.
Dalla lettura dell'accertamento psichiatrico, le affermazioni riportate
appaiono eccessive. Come scritto nel rapporto del Dr. __________, durante il
colloquio ho potuto osservare anch'io un marcato atteggiamento di passività,
rassegnazione e vittimismo. Ammettendo una parziale fatica nell'esercitare un
adeguato controllo delle necessità famigliari, le diagnosi mediche non
consentono di considerare degli impedimenti concreti nel controllo
dell'economia domestica.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti,
pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
45%
percentuale degli impedimenti
30 %
percentuale di invalidità
13,5 %
__________
riferisce che a mezzogiorno rientra solo il figlio minore. La signora RI 1
garantisce pertanto la preparazione del pranzo, ma cucina unicamente piatti
veloci, solitamente "fritti in padella". Può tagliare le
verdure restando seduta, ma deve alternare sovente le posizioni. Se le stoviglie
non sono numerose, le lava a mano al lavello, altrimenti se ne incaricano i
famigliari alla sera. L'attività accrescerebbe i dolori cervicali, alle spalle
e alle braccia in modo insostenibile. Si dedica alla pulizia del piano di
lavoro solo superficialmente, senza sottoporre a sforzi gli arti superiori o il
dorso. La cena viene preparata regolarmente dalla nuora o dal marito, che
assumono interamente la cura del locale. L'assicurata dichiara che alla sera i
dolori e la stanchezza sono tali da non consentirle più alcuna attività.
Dalla lettura degli atti medici all'incarto, gli importanti impedimenti
descritti sono difficilmente oggettivabili. Inoltre, la famiglia è composta da
persone adulte, che sono tenute a contribuire allo svolgimento dei lavori. In considerazione
del minor rendimento causato dalle algie risentite, del facile affaticamento e
delle difficoltà nell'assolvere le periodiche pulizie di fino del locale,
valuto una percentuale di impedimento del 30%.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei
vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
50 %
percentuale di invalidità
10 %
In
questo ambito la signora RI 1 nega ogni sua partecipazione ai lavori. Afferma
che non le è consentito chinarsi, né impiegare una forza sufficiente per
provvedere adeguatamente alle pulizie di casa. Particolarmente limitanti
sarebbero i forti dolori sempre presenti al dorso e alla gamba destra.
Riconosce tuttavia un limitato impegno nel riordino dei locali, o nel
rispolvero dei mobili se non deve chinarsi o sollevare le braccia. Se
necessario, è in grado di pulire il lavello del bagno. Ogni lavoro, quotidiano
o periodico, viene assunto dai famigliari.
Gli accertamenti reumatologici evidenziano degli impedimenti nelle
mansioni più impegnative, che permettono una valutazione del 50%. Ricordo
inoltre l'esigibilità della partecipazione alle attività da parte dei
famigliari.
5.4 Spesa e acquisti
diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni
e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
20 %
percentuale di invalidità
2 %
La
signora RI 1 afferma che i dolori alla gamba destra la limitano fortemente
nella deambulazione. Non partecipa mai alle spese ed esce di casa raramente e
solo per brevi passeggiate, accompagnata da parenti o amiche. Non sarebbe in
alcun modo in grado di raggiungere i negozi, per lei eccessivamente distanti, e
non è munita di patente. Ogni necessità è garantita dai famigliari, che non
accompagna mai a causa dell'eccessiva fatica risentita, solo in caso di
indispensabili acquisti personali.
Non
si è mai occupata di pagamenti o trattative burocratiche.
Nuovamente vi è una notevole discrepanza fra le dichiarazioni
dell'assicurata e quanto medicalmente accertato. Dalla lettura dell'incarto è
possibile oggettivare delle difficoltà nel trasporto di pesi o nel sostenere
una marcia prolungata, ma non è giustificabile l'impossibilità di recarsi nei
negozi se accompagnata e scegliere personalmente i prodotti. Valuto una
percentuale di impedimenti del 20%.
5.5 Bucato, confezione e
riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire,
lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
30 %
percentuale di invalidità
6 %
La
famiglia RI 1 abita al secondo piano di un immobile senza ascensore, mentre il
locale lavanderia si trova nel sottosuolo. L'assicurata afferma di non
dedicarsi ad alcuna delle attività qui considerate: incontra molte difficoltà
nel salire e scendere le scale e non può trasportare pesi senza incorrere in un
aggravamento della sintomatologia algica. Sono pertanto le nuore che si
incaricano del bucato, stendono la biancheria e riportano la cesta
nell'appartamento. La signora RI 1 evita in assoluto lo stiro, che causa un
aggravamento dei dolori, non piega neppure la biancheria e non la ripone negli
armadi. Ripete che ogni compito è interamente assolto dalle nuore o dalla figlia
__________.
L'assicurata dichiara un impedimento completo nell'ambito considerato, mentre
dalla perizia reumatologica è possibile rilevare che "...è pensabile che
questa patologia possa determinare una parziale limitazione della capacità
lavorativa per lavori fisicamente medio - pesanti." Il trasporto della
biancheria non giustifica una percentuale di impedimento elevata, e l'impegno
richiesto alla signora RI 1 nello stiro, che può essere suddiviso nel tempo, è
comunque limitato ad un nucleo famigliare di due persone. Ammettendo l'acuirsi
dei dolori in seguito a sollecitazioni fisiche e un minor rendimento, valuto
una percentuale del 30%
5.6 Cura dei bambini e
di altri membri della famiglia
compresa educazione, attività comuni,
compiti, ecc.
importanza assegnata
percentuale degli impedimenti
percentuale di invalidità
- . -
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura
degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a
favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
0 %
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0 %
La signora RI 1 non si è
mai dedicata ad alcuna delle attività considerate.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100 %
percentuale di invalidità
33,5 %
■ Chi esegue i lavori, che a
causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente
nell'economia domestica?
Indicare il
nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
Le
nuore, la figlia, il marito.
6. GRADO ATTUALE
DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
100 %
31,5%
32 %
TOTALE
Da
quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
L'assicurata
afferma che gli impedimenti nello svolgere le mansioni domestiche sono presenti
dal mese di novembre 1996 (infortunio), e sono accresciuti nel corso degli
anni." (Doc. AI 32-4+5+6+7)
Sulla
base di questi accertamenti, l’amministrazione, con decisione 9 giugno 2006, ha
negato all’assicurata il diritto a prestazioni avendo accertato un grado
d’invalidità del 32% e, quindi, inferiore al grado minimo pensionabile del 40%
(doc. AI 33; cfr. sopra consid. 1.1).
2.9. Nell’opposizione
21 giugno 2006 l’assicurata, tramite il suo legale, ha contestato le
conclusioni dell’amministrazione chiedendo ulteriori accertamenti medici e producendo
nuovamente i due attestati del dr. __________ (già agli atti), del 10 dicembre 2003
e 13 dicembre 2004 (cfr. sopra consid. 2.8; doc. AI 24 e 35).
Con
la decisione su opposizione del 7 dicembre 2007, l’ammini-strazione ha confermato
il precedente provvedimento (doc. AI 39-1; cfr. consid. 1.2).
Nel
suo ricorso l'interessata contesta le conclusioni dell’ammini-strazione adducendo
in sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente le sue reali condizioni di
salute. La ricorrente ha prodotto un nuovo certificato della dr.ssa __________
del 7 gennaio 2008 del seguente contenuto:
" Diagnosi:
1. Fibromialgia
Considerandi
2.
Sindrome
da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva
3.
Sindrome lombo-spondilogena cronica
soprattutto destra su alterazioni degenerative rilevanti a livello L5/S1 con
osteocondrosi e leggera anterolistesi di L5 su S1 grado l nonché spondilolisi
bilaterale
4.
Sindrome cervico-brachiale su discopatia
C5-C6 con protrusione recessale/foraminale a destra con uncartrosi a destra che
provocano un restringimento del forame intervertebrale C5-C6 e possibile conflitto
con la radice C6 a destra, discreti segni di discopatia a livello C6-C7
5.
Cefalee muscolo-tensive / emicranie croniche recidivanti
6.
Ipertensione arteriosa
7.
Dislipidemia
Allegati:
- RM
colonna lombare 30.6.2006
-
Rx colonna lombare 29.3.2006
-
RM colonna cervicale 21.3.2006 - Rx colonna cervicale 17.2.2006
-
TAC cerebrale nativa 8.3.2006
-
Rapporto Dr __________ 18.9.2006
-
Rapporto Dr __________ 19.6.2006
- Rapporti
Dr __________ 13.12.2004 e 26.11.2004" (Doc. A2)
2.10
Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle
prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.
Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125.
V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001
p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.11
2.11.1
Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio
la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati (cfr. consid. 2.8 e 2.10).
I
periti, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata
ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di
laboratorio e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico e
reumatologico (cfr. doc. AI 30 e in esteso al consid. 2.8).
Come
detto, alla luce dei rapporti specialistici e degli esami esperiti, i medici
del SAM, poste come diagnosi invalidanti
" 5. DIAGNOSI
5.1
Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome
lombovertebrale / - spondilogena cronica su
Þ spondilolisi bilaterale, nonché - liste4si di I grado
di L5 du S1;
Þ avanzata osteocondrosi L5-S1.
Sindrome
somatoforme da dolore generalizzato persistente.
Regressione
psicologica con marcati tratti di dipendenza.
5.2
Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Ipertensione
arteriosa trattata.
Sovrappeso
con BMI 27 Kg/m2. (...)" (Doc. AI 30-7)
dopo
aver osservato che malgrado sia generalmente estremamente difficile valutare
quanto una spondilolisi e -listesi di I grado possa essere all'origine di
dolori, hanno ritenuto possibile che questa patologia potesse determinare una
parziale limitazione della capacità lavorativa per lavori fisicamente medio -
pesanti, anche se tali patologie potevano solo parzialmente spiegare il quadro
clinico presentato dall'interessata. Una certa limitazione per il sollevamento
e trasporto di pesi, nel mantenimento prolungato di posizioni non ergonomiche
del tronco e nei movimenti ripetuti di flessione / torsione del rachide,
giustificavano quindi, secondo i periti, una diminuzione nella misura del 30%
nell'attività di casalinga. Quanto poi alla valutazione psichiatrica, i periti
hanno riferito come lo specialista interpellato avesse diagnosticato una
sindrome somatoforme da dolore generalizzato persistente ed una regressione psicologica
con marcati tratti di dipendenza. A livello psichico, i limiti dell'assicurata riguardavano
principalmente la riduzione della capacità di autonomia e la lentezza nell'esecuzione
delle operazioni, fattori questi che giustificano secondo i periti una
riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20%, anche in qualità di
casalinga.
I
periti del SAM hanno inoltre concluso affermando che le incapacità lavorative determinate
dal perito reumatologo e da quello psichiatrico non dovevano venir sommate, in
quanto entrambe già tenenti in considerazione la sintomatologia dolorosa e le
limitazioni da essa derivanti. Per queste ragioni, dal punto di vista fisico e
psichico, i periti hanno valutato il grado di capacità lavorativa globale,
nell'attività da ultimo esercitata quale casalinga, nella misura del 70% (cfr.
doc. AI 30 e sopra per esteso al consid. 2.8).
Per
contro, le altre diagnosi quali “Ipertensione arteriosa trattata, soprappeso”
sono state ritenute ininfluenti sulla capacità lavorativa dell’assicurata, e
questo sulla base dei riscontri peritali dei singoli specialisti interpellati.
Questa
dettagliata ed approfondita valutazione peritale non è stata smentita, come
meglio si dirà nel prosieguo, da altri certificati di medici specialisti
attestanti una diversa valenza invalidante delle patologie diagnosticate oppure
un peggioramento delle stesse. In effetti, quanto allegato dall’assicurata al
fine di dimostrare, a suo modo di vedere, una sua maggiore inabilità al lavoro a
causa delle patologie che la affliggono, non è in grado di sovvertire le conclusioni
dei periti interpellati dall’amministrazio-ne o attestare un peggioramento
delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale. Del resto, le
critiche avanzate dalla ricorrente ai consulti peritali si esauriscono in
realtà in generici – ma non motivati né sostanziati - apprezzamenti sulle
conclusioni tratte dagli specialisti in punto alla capacità lavorativa, più che
sulle diagnosi in quanto tali.
Per
quanto riguarda innanzitutto la valutazione psichiatrica, lo specialista interpellato
dal SAM, dr. __________, dopo aver descritto l'anamnesi e le constatazioni
obiettive sul piano psicopatologico, ha osservato come l’assicurata presentasse
una sintomatologia algica diffusa, rimasta praticamente invariata negli ultimi
dieci anni, nonostante l'applicazione di diverse cure specifiche sia a livello
ambulatoriale sia a livello stazionario. Parallelamente all'evoluzione dei
dolori, l'assicurata aveva mostrato un atteggiamento di regressione
psicologica, che l'aveva praticamente portata a sottrarsi agli impegni della
vita quotidiana nel senso di una marcata passività esistenziale, colorata da
fatalismo, vittimismo e rassegnazione. Lo specialista ha quindi diagnosticato
una sindrome somatoforme da dolore generalizzato persistente ed una regressione
psicologica con marcati tratti di dipendenza, valutando il grado di capacità
lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 80% in qualunque
attività (inclusa quella di casalinga) (Doc. AI 30-8). Sulla base di queste
conclusioni i periti del SAM hanno pertinentemente osservato come la
possibilità di ritornare al lavoro non sarebbe controindicata ma anzi benefica
per la prognosi della patologia depressiva (doc. AI 20-22).
Queste
conclusioni sulla capacità lavorativa tratte dal perito psichiatra sono ben motivate
e alle stesse va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai
succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.10) e non possono quindi
essere messe in discussione da questa Corte.
Del
resto, con riferimento alla sindrome da dolore somatoforme, diagnosticata dallo
psichiatra come solo moderatamente limitante, va fatto presente che conformemente
alla giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura solo a determinate, restrittive condizioni
poste nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in
DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza
del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale
sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore
somatoforme – che in quanto tale non è, di regola, atto a determinare
una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della
capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta
una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul
mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla
vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza
del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai
principi sanciti in DTF 127 V 294).
Tale
giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del
28.
maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre
2004.
nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al
riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità,
in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).
Nell’evenienza
concreta, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati.
In effetti, considerato come lo specialista abbia in sostanza qualificato come modesto
il disturbo somatoforme lamentato dalla ricorrente, non vi è ovviamente spazio
per una presa in considerazione limitante della medesima patologia in misura
superiore a quanto concluso dalla perizia.
D’altra
parte, per quanto riguarda la valutazione reumatologica, lo specialista dr. __________, nel suo rapporto al SAM del 3
aprile 2006, posta la diagnosi di
" (...)
4.
Diagnosi:
4.1
Diagnosi
con ripercussione sulla capacità lavorativa:
1.
Sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica su:
-
Spondilolisi bilat. nonché listesi di l° grado di L5 su S1.
-
Avanzata osteocondrosi L5-S1.
2.
Sindrome del dolore cronico.
-
DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme.
3.
probabile sindrome da disadattamento. (...)" (Doc. AI 30.18)
con
riferimento alla capacità lavorativa ha affermato:
" (...)
5.
Valutazione e prognosi:
Si
tratta di un'assicurata 45enne che lamenta apparentemente già dal 1996 dolori alla
colonna vertebrale, insorti dopo essere scivolata sulle scale ed aver picchiato
il fondoschiena. Da allora presenza di costanti dolori, che mai hanno ben
reagito alle molteplici terapie più volte eseguite, siano esse state fisiatriche
(ambulatoriali e stazionarie), sia medicamentose. Al contrario nel corso degli
anni è stato possibile osservare un continuo peggioramento dei dolori con
tendenza alla loro generalizzazione. Negli atti medici è possibile leggere più
volte la diagnosi di sindrome fibromialgica e di sindrome somatoforme.
All'esame
clinico ho trovato un'assicurata molto dimostrativa, segni di Waddel fortemente
positivi; estrema difficoltà ad eseguire un corretto esame reumatologico a causa
della cattiva compliance. È possibile evocare diffusi dolori di carattere
fibromialgico sia sul tronco che alle quattro estremità (evocazione di dolori
però assai incostante, dolori non sempre ben riproducibili). Nello stato
neurologico ho rilevato una diffusa iposensibilità sull'intera gamba dx, non
corrispondente ad un singolo dermatoma.
Le
indagini radiologiche già più volte eseguite della colonna lombare hanno potuto
evidenziare un'avanzata discopatia L5-S1 in presenza di una spondilolisi con
anterolistesi di lo grado di L5 su S1 (5mm). A livello cervicale si descrive
invece un'incipiente discopatia C5-C6 e C6-C7. A mio parere queste patologie
possono solo parzialmente spiegare il quadro clinico da lei ora presentato.
Sebbene sia sempre estremamente difficile valutare quanto una spondilolisi e
listesi di 1° grado possa essere ad origine di dolori, è pensabile che questa
patologia possa determinare una parziale limitazione della capacità lavorativa
per lavori fisicamente medio-pesanti.
Per
il lavoro di casalinga da lei sempre svolto (ricordo che non ha mai esercitato
né in __________ né in __________ alcuna attività lucrativa), l'assicurata è da
considerare non oltre il 30% inabile al lavoro. Per lavori fisicamente più
pesanti che non le permettono di organizzare la giornata, come è invece il caso
quale casalinga, vi è invece un'incapacità lavorativa teorica di circa il 50%.
Una
riqualifica professionale non entra in alcun modo in considerazione, anche perché
l'assicurata non parla una parola d'italiano, ciò che impedisce già in partenza
l'esecuzione di provvedimenti di reinserimento professionale. Tuttalpiù
potrebbe svolgere lavori non qualificati, ad esempio quale donna delle pulizie.
Sempre sotto l'aspetto puramente teorico quale ausiliaria di pulizie vi è
un'incapacità lavorativa pari a circa il 40%.
Sotto
l'aspetto terapeutico sarà ben difficile poter influenzare i suoi ormai cronici
dolori, in considerazione dell'ormai subentrata cronicizzazione degli stessi e
dell'assenza di una qualsiasi risposta alle molteplici terapie già finora
eseguite. L'evoluzione dei dolori avuta nel corso degli ultimi anni, nei quali
ricordo non ha più svolto alcun lavoro fisicamente pesante, parla per una
sindrome del dolore cronico, molto probabilmente di natura somatoforme (a
questo proposito bisognerà però aspettare la valutazione psichiatrica)."
(Doc. AI 30-18+19)
A
mente dello specialista, che si è espresso sulla base di un’attenta e
approfondita valutazione clinica, l’interessata poteva dunque svolgere la
normale attività di casalinga da lei sempre svolta nella misura del 70%, in
competenze pesanti del 50% (doc. AI 20-19).
Ora,
le conclusioni sulla capacità lavorativa tratte dal perito sono ben motivate e
non possono che essere fatte proprie da questo Tribunale, il referto reumatologico
non potendo essere considerato incompleto o lacunoso.
Del
resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo
di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio
2003.
in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto
spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung
betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa -
suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad
una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse
romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9
ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso
determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und
Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I
240/01).
Nel
caso di specie, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo
eseguire un esame pluridisciplinare comprensivo anche di un accurato esame psichiatrico,
onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata
e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in particolare stabilire se
la medesima fosse affetta da un disturbo extra-somatico rilevante.
2.11.2
Nel
suo ricorso e nelle osservazioni del 24 agosto 2007 (I e VI) la ricorrente
censura le conclusioni del SAM ritenendole di fatto errate e smentite da certificati
medici esterni. Sottolinea in particolare la gravità della patologia
ansioso-depressiva.
Rinvia
in particolare a due referti di radiologia diagnostica del 17 febbraio e 21 marzo
2006, già agli atti, e ad una certificazione del 7 gennaio 2008 della dr.ssa __________,
internista, nella quale la curante si limita ad elencare diagnosi e allegati
radiologici (doc. A2) non esprimendosi per contro sulla capacità lavorativa della
paziente (cfr. sopra al consid. 2.9).
Ora,
tutto ben considerato questo TCA deve osservare che da queste certificazioni
non è possibile dedurre alcuna valida argomentazione che permetta, anche solo
lontanamente, di discostarsi dalle conclusioni peritali. In effetti i referti
diagnostici succitati già erano noti e antecedenti la perizia del SAM.
Quanto
al certificato della curante della ricorrente, a prescindere dal fatto
che detta certificazione non meriterebbe di essere presa in considerazione ai
fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziata dal
punto di vista medico (cfr. la giurisprudenza esposta al consid. 2.10), e dalle
considerazioni generali che, secondo la ricordata giurisprudenza, si impongono
sul tema dell’attendibilità delle certificazioni del medico curante (cfr. sopra
consid. 2.10), va detto che in ogni caso da tale referto non si evincono
sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un
peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato
precedentemente in sede peritale e avallato dai medici del SMR o per dipartirsi
in qualche modo dalle conclusioni dei dr. __________ e __________. Lo stesso si
limita in effetti a confermare nella loro sostanza le
conclusioni dei periti del SAM quanto a diagnosi, non apportando nuovi elementi
clinici che possano appunto in qualche modo permettere di discostarsi dalle
conclusioni peritali né, quindi, è in grado di sostanziare
un‘ulteriore riduzione della capacità lavorativa rispetto a quella riscontrata dai
periti. Quanto alla diagnosi di dislipidemia la stessa non risulta minimamente
documentata o specificata; le cefalee croniche recidivanti rientrano dal canto
loro nella diagnosi tracciata dai periti di sindrome somatoforme da dolore generalizzato
persistente.
Né
del resto, come detto, l’assicurata, che denuncia soprattutto la gravità dei problemi
psichiatrici, si è premurata di produrre altra documentazione in grado di sovvertire
le conclusioni del dr. __________ o di attestare un peggioramento delle affezioni
psichiatriche (o reumatologiche) di cui è portatrice rispetto a quanto valutato
in sede peritale.
Va
detto ancora a titolo generale che le critiche avanzate dalla ricorrente ai
consulti specialisti del SAM si esauriscono del resto in generici – ma non
motivati né sostanziati - apprezzamenti sulle conclusioni tratte dagli specialisti
in punto alla capacità lavorativa, più che sulle diagnosi in quanto tali.
Se
ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun
certificato medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione
dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di
fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V
140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta
incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato,
con motivazioni affidabili e complete, dai periti del SAM.
A
tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura
della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover
sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con
riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti
specialistici dei dr. __________ e __________, tutti i criteri di affidabilità
e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.), alla stessa
può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da
altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione
del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;
125.
V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF
113.
V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che
sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava
una capacità lavorativa del 70%.
Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di
peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da
pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda.
2.12
2.12.1
Per
quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicu-rata quale
casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel relativo rapporto
datato 7 giugno 2006, allestito alla luce degli accertamenti medici e in
particolare delle perizie del dr. __________ e del dr. __________ che concludevano
per una modesta limitazione nello svolgimento delle faccende domestiche (del
20% rispettivamente 30%; cfr. doc. AI 34 e sopra consid. 2.9), l’assistente
sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 32% (cfr. doc. AI 32 e consid.
2.
).
2.12.2
Come
è già stato anticipato ai consid. 2.5 e 2.6, l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita
confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al
richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss
nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°
gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto
all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In
primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di
usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione
dei compiti."
La
cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza mem- bri di famiglia che richiedono cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo
5.
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione
(preparazione
dei pasti, lavori di pulizia della
cucina) 40
4.
Pulizia
dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei
vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e
di altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di
terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio)
5.
8.
Altre attività
(p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di
utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In
una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI
1997.
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni
abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in
ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle
dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia
domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo
inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base
di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette
che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono
le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti,
cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare,
passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i
letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare,
stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i
malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire
abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 %
(Pratique VSI 1997 p. 298).
Di
norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli
compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di
trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione
realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata
soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).
All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In
virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto
ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es.
metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici
adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e
ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se
non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà
tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione
della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha
avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in
quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato
valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia
domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima
e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori
specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste
(AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p.
143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S.
consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento
è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di
lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva
(Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid.
5).
Nella
surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un
rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:
"
(…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die
geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den
Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur
Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu
berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine
qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen
Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich
ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person
hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen,
wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der
Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich
der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und
Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen
Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll
beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzun-gen
vorliegen.
Das
gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson
näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige
Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf
Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig
zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an
Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem
gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art.
73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das
volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den
Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie
Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung
tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I
175/01)."
Il
TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
Va
detto che nella specie, constatato come le indicazioni dell’assicurata apparissero,
secondo l’assistente sociale incaricata dell’inchiesta domiciliare, in
contrasto con gli accertamenti medici fino a quel momento esperiti, l’Ufficio
AI ha fatto esperire la perizia multidisciplinare del 15 luglio 2004 del SAM
per stabilire gli effettivi impedimenti dell’interessata.
2.12.3
Come
detto, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta
domiciliare sfociata nel rapporto del 7 giugno 2006 (cfr. doc. AI 32 e sopra
consid. 2.9). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio
dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle osservazioni del medico
SMR, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga,
l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 32%.
Va detto che in sede di valutazione dei singoli impedimenti, con motivazioni
pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata
in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.
Va
altresì rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla
giurisprudenza è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione
dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita
nella gestione dell’economia domestica da parte delle altre persone adulte che
formano la famiglia della ricorrente (DTF 123 V 233, 115 V 53, 114 V 285
consid. 3; RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I
35/00).
Non
è superfluo rilevare che nella specie, fatta eccezione per la posizione
relativa alla “Conduzione dell’economia domestica” dove l’assistente
sociale ha - peraltro incontestatamente - escluso ogni impedimento, e per
quella relativa a “spesa e acquisti diversi” dove sono stati riconosciuti
impedimenti nell’ordine – comunque non trascurabile - del 20%, nelle altre
mansioni domestiche la misura delle limitazioni attestata dall’assistente sociale
coincide con la limitazione generale fissata dai periti (30% risp. 40%) mentre
che nella mansione di “pulizia” è addirittura maggiore (e meglio del 50%) (cfr.
consid. 2.8).
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa
gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In
effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle
risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti e in
particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito
dell'inchiesta domiciliare.
Non
da ultimo, considerando che la ricorrente non ha di fatto formulato in merito alcuna
contestazione né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali
d’impedimento riferite alle singole incombenze, alla valutazione
dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare
come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni
singola mansione.
2.13
Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere
la ricorrente invalida nella misura del 32%, essendo basata su sufficienti
approfondimenti, non può che essere confermata.
Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’eroga-zione di una
rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza
rettamente negato il dirito ad una rendita. La decisione contestata deve essere
confermata e il ricorso respinto.
Si ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non
pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
su opposizione in lite.
2.14
L’assicurata
ha chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria.
A
tal proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998.
pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 274;
si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4.1; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162.
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel
caso in esame, come è stato detto (cfr. consid. 2.11) la documentazione agli
atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza.
Né
vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione dei periti medici
o quella dell'assistente sociale, motivo per cui non appare necessario
procedere all'allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato.
2.15
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura, per fr. 200.-, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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