32.2008.70
All'assicurato già beneficiario di una mezza rendita viene riconosciuta una rendita intera per periodo limitato; assicurato contesta e chiede rendita intera per tempo indeterminato; ricorso respinto
19 febbraio 2009Italiano49 min
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Numero d'incarto:
32.2008.70
Data decisione, Autorità:
19.02.2009, TCA
Titolo:
All'assicurato già beneficiario di una mezza rendita viene riconosciuta una rendita intera per periodo limitato; assicurato contesta e chiede rendita intera per tempo indeterminato; ricorso respinto
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 41 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.70
FC/sc
Lugano
19 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 marzo
2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1942, di professione venditore al banco/magazziniere, dal 1° marzo
2000 beneficia di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50%, a dipendenza
di un grado di incapacità lavorativa del 50% dovuta alle difficoltà e limitazioni
funzionali nell’eseguire lavori comportanti il sollevamento, il trasporto e lo
spostamento di oggetti pesanti a causa di una sindrome lombovertebrale e
spondilogena cronica, lieve periartropatia omero-scapolare tendinotica, arteriopatia
periferica (decisione del 24 settembre 2001, doc. AI 22-1). A seguito di una
procedura di revisione avviata d’ufficio nel luglio 2003, per decisione su opposizione
del 25 febbraio 2005, l’Ufficio AI ha confermato il diritto ad una mezza
rendita per un grado d’invalidità del 51% stabilito in base al raffronto dei
redditi. In questa sede l’amministrazione aveva riscontrato da un lato un
peggioramento delle condizioni di salute con conseguente esigibilità
dell’attività intrapresa nella misura del 25%, ma, d’altro canto, una piena
capacità in attività alternative adeguate.
Un
ricorso presentato dall’assicurato avverso a tale provvedimento è stato respinto
mediante sentenza 19 agosto 2005, con la quale il TCA ha tuttavia ordinato
all’Ufficio AI di predisporre i necessari accertamenti atti a stabilire se,
successivamente all’emanazione della contestata decisione, fosse intervenuto un
peggioramento dello stato invalidante (inc. 32.2005.41).
1.2. Con
decisione 7 novembre 2005 l’Ufficio AI ha ritenuto di non entrare nel merito
della domanda di revisione, ritenendo che dal certificato 7 aprile 2005 del dr.
__________ non risultavano elementi clinici atti a suffragare un peggioramento
delle condizioni di salute (doc. AI 61). Considerato poi come con opposizione 6
dicembre 2005 l’assicurato aveva apportato ulteriore documentazione medica,
l’Ufficio AI, ritenuti dati i presupposti per una entrata nel merito della
domanda di revisione, effettuata una visita di accertamento presso il Servizio
Medico regionale dell’AI (SMR), con decisione su opposizione 10 marzo 2006 ha
riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera, in luogo della
mezza rendita, limitatamente al periodo 1. luglio 2005 - 31 marzo 2006. Secondo
l’amministrazione infatti il peggioramento della sintomatologia dolorosa
lombo-vertebrale, con presenza d’irradiamenti dolorosi alla gamba destra, era stato
di durata transitoria (doc. AI 73).
Contro
la predetta decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1,
si è aggravato dinanzi al TCA postulando l’erogazione di una rendita intera per
tempo illimitato.
Mediante
giudizio del 28 marzo 2007 il TCA, osservato come oggetto dell’opposizione 6
dicembre 2006 avrebbe potuto essere solo la decisione dell’Ufficio AI di non
entrare nel merito della domanda di revisione, ha concluso che con il provvedimento
contestato del 10 marzo 2006 l’amministrazione aveva statuito su un diverso oggetto
e non aveva garantito all’assi-curato l’accesso a tutti i rimedi di diritto
previsti dalla legge. Di conseguenza laddove detta decisione aveva assegnato
una rendita intera per il periodo 1. luglio 2005-31 marzo 2006, essa non
configurava una decisione su opposizione bensì una decisione formale ai sensi
dell’art. 49 LPGA soggetta ad opposizione. Di conseguenza nella misura in cui
la decisione 10 marzo 2006 aveva posto fine (con pronuncia di merito) alla
procedura di revisione (con possibilità di ricorso al TCA ex art. 56 LPGA)
avviata a seguito della STCA 19 agosto 2005, essa non meritava di essere
confermata. Nella misura invece in cui il ricorso postulava il riconoscimento
di una rendita intera per tempo illimitato, il TCA l’ha dichiarato irricevibile
e ha ritrasmesso gli atti all’amministrazione affinché, ritenuta la decisione
su opposizione 10 marzo 2006 quale decisione ex art. 49 LPGA, esaminasse il
gravame alla stregua di un’opposizione (inc. 32.2006.82).
1.3. Mediante
decisione su opposizione del 17 marzo 2008 l’Ufficio AI ha respinto
l’opposizione e, quindi, confermato la decisione del 10 marzo 2006 con le
seguenti motivazioni:
"
(...)
3. In sede d'opposizione, spetta
all'assicurato presentare delle prove atte a giustificare una differente valutazione
delle circostanze.
Con
ricorso 18/20 aprile 2006 il Signor RI 1 ha sostenuto che "un'attività
al 100% per il ricorrente non è di certo esigibile, e questo poiché tutte le
attività non amministrative implicano necessariamente carichi per la schiena,
mentre quelle amministrative l'impossibilità di alternare le posizioni
monotone. Lo specialista FMH in neurochirurgia, dottor __________, ha rilevato
chiaramente che la mobilità lombare del qui ricorrente è ridotta e dolente in
ogni posizione". Sempre stando al ricorrente, "L'inesigibilità
di un'attività al 100% porta ad una drastica riduzione della capacità di
guadagno: questo significa una perdita di guadagno pari almeno al 75% e
giustifica pertanto la concessione di una rendita AI completa". "Protestate
le ripetibili".
Ora,
come rammentato in precedenza, la documentazione medica agli atti è già stata
sottoposta al giudizio del SMR.
Dopo
avere visitato il richiedente, è stato possibile concludere: "L'assicurato
da gennaio 2006 è quindi da ritenersi abile (...) al 100% (orario normale con
rendimento normale) in attività confacente".
Per
quanto riguarda l'aspetto economico del caso, in simili circostanze, già nel
luglio 2004 presso il Servizio integrazione s'è stabilito un grado massimo d'invalidità
del 51%. A questo proposito il 19 agosto 2005 il TCA ha avuto modo di osservare
si tratti di una "esaustiva valutazione del consulente in integrazione
che ha compiutamente esaminato il caso".
4. Stante quanto precede, in assenza di
prove atte a mettere in dubbio le valutazioni eseguite a suo tempo dal SMR, le
stesse continuano ad essere considerate valida base di giudizio. La decisione
impugnata risulta pertanto corretta e deve quindi essere confermata.
(...)"
1.4. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, sempre assistito dall’avv. RA 1, ha
contestato il provvedimento amministrativo e, prodotta ulteriore documentazione
medica, chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione per l’effettuazio-ne
di accertamenti ulteriori, motivando, tra l’altro, come segue:
"
(...)
1 - Da oltre
un anno dalla sentenza emessa dal Tribunale cantonale (inc. 32.2006.82) e senza
provvedere ad alcun tipo di verifica medica, con decisione su opposizione 17
marzo 2008 l'Ufficio delle assicurazioni sociali ha deciso di respingere
l'opposizione formulata dal qui ricorrente nel ricorso inoltrato in data 18
aprile 2006 a questo Tribunale il quale aveva ritrasmesso l'incarto all'Ufficio
AI perchè provvedesse a riesaminare il caso.
(...)
2 - L'Ufficio
AI nella sua decisione "liquida" il qui ricorrente imputanto a
quest'ultimo il fatto che non avrebbe reso verosimile un peggioramento quanto
lo stesso Ufficio AI ha riconosciuto una rendita al 100% per il periodo dal 1.
luglio 2005 al 20 giugno 2006 a seguito di un peggioramento.
Lo stesso ufficio indica inoltre una capacità esigibile
del 100% in un'attività confacente ma senza entrare nel merito della stessa. Si
ricorda all'ufficio AI che è compito suo indicare limitazioni, possibilità,
esigibilità, in quale ambito, professione e in quale percentuale.
Ancora
una volta l'istruzione esperita dall'Ufficio risulta essere lacunosa e pertanto
si chiede il rinvio dell'intero incarto all'ufficio perchè provveda, conformemente
alla legge, ad esperire un'adeguata istruttoria." (Doc. I)
1.5. Nella
risposta di causa del 29 aprile 2008 l’Ufficio AI, confermando il contenuto
della decisione impugnata, ha chiesto la reiezione del gravame, precisando:
"
In assenza di prove atte
a giustificare e comprovare una differente valutazione del caso e meglio
della capacità lavorativa ritenuta (si producono dei rapporti di annuali
visite di controllo, non commentati), si chiede che codesto lodevole Tribunale
voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il
ricorso in oggetto." (Doc. IV)
1.6. Il
16 maggio 2008 la legale dell’assicurato, prodotto un certificato medico del
dr. __________, si è riconfermata nelle sue domande di ricorso (VI).
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’articolo 49 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H
335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante si è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Nel
merito
2.3.
Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era
legittimata a negare all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità
(in luogo della mezza rendita già erogata dal 1. marzo 2000) dopo il 31 marzo
2006, fermo restando che non è contestata - ed esula quindi dal presente giudizio
- l’attribuzione, al termine di una procedura di revisione, di una rendita
intera dal 1. luglio 2005 al 31 marzo 2006 a seguito di un peggioramento
transitorio delle condizioni dell’assicurato.
2.4. L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Nel
suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). Per il
raffronto dei redditi ipotetici fa
stato, in linea di principio, il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla
rendita (e non quello della decisione su opposizione) (cfr. DTF 128 V 174).
2.6. Nel
caso concreto, dall’esame degli atti emerge che con decisione del 24 settembre
2001 l’amministrazione ha riconosciuto a RI 1 una mezza rendita di invalidità dal 1° marzo 2000 per un grado d’invalidità del 50%, a motivo di
difficoltà e limitazioni funzionali nell’eseguire lavori comportanti il sollevamento,
il trasporto e lo spostamento di oggetti pesanti (doc. AI 22). In particolare
risulta che tale provvedimento si era fondato sulle risultanze di una perizia
eseguita il 24 novembre 2000 dal dr. __________, reumatologo, il quale aveva diagnosticato
quanto segue:
"
(...)
4.- DIAGNOSI
- Sindrome lombovertebrale e spondilogena
cronica e recidivante, rispettivamente irritazione radicolare intermittente di
L5 e destra con/da
· turbe
statiche del rachide (cifolordosi toracolombare accentuata)
· disturbo d'assimilazione al
passaggio lombosacrale con sacralizzazione parziale di L5 a sinistra
· alterazioni
degenerative specialmente nel segmento L4/5 con un'ernia discale paramediana recessuale
L4/5 a destra ed alterazioni spondilartrotiche specialmente a destra.
- Lieve periartropatia
omero-scapolare tendinotica cronica a destra con discreto deficit funzionale in
elevazione.
- Arteriopatia periferica
asintomatica in stato da tabagismo.
- Sovrappeso (BMI 29). (...)"
(doc. AI 11-5)
e
concluso:
"
(...)
Alla luce delle constatazioni cliniche e della
documentazione radiologica le dichiarazioni del paziente concernenti dolori e
limiti della caricabilità fisica appaiono coerenti e credibili. Si tratta di
una degenerazione monosegmentale di L4/5 (possibilmente favorita da una
relativa ipomobilità del segmento sottostante dato dal disturbo
d'assimilazione) che ha portato ad una rottura del disco intersomatico con la
formazione di un'ernia discale. Sul piano morfologico la situazione appare
stabile sull'arco degli ultimi 18 mesi (vedi radiografie convenzionali).
Il paziente non può alzare pesi dal suolo superiori a
15 kg circa e non può spostare pesi dall'altezza di un tavolo superiori a 20 kg
circa, limite che può anche ridursi di altri 5 kg (a 10, rispettivamente 15)
qualora non è possibile rispettare le regole basilari dell'ergonomia. È inoltre
limitato nello spostare pesi manualmente sopra l'altezza della testa
(riordinare scaffali, ecc.) possibile solo fino ad un massimo di 10 kg (visto
la posizione in relativa iperlordosi lombare).
Il paziente non è invece limitato nell'assunzione di
posizioni corporee monotone (seduto e/o eretto), può spostarsi in pianura e su
scale senza impedimento e può del resto far uso delle sue estremità superiori
in maniera normale.
Mi è difficile valutare il reale impatto dei limiti
esposti sulla capacità lavorativa all'attuale posto di lavoro.
Il paziente lavora quale venditore e magazziniere in
una ditta d'impianti sanitari con la possibilità di farsi aiutare da terzi
qualora deve spostare pesi maggiori e di far uso di mezzi meccanici. Dalla descrizione
del signor __________ non mi risulta che l'impedimento riduca la sua capacità
lavorativa nella misura del 50%. Per un giudizio appropriato ritengo però
indispensabile una valutazione in loco da parte dell'AI (o tramite una descrizione
dettagliata delle mansioni richieste). (...)"
(Doc. AI 11-6+7)
Valutato
anche il rapporto del 10 aprile 2001 allestito dall’uffi-cio ispettorato
dell’AI, in data 27 luglio 2001 il dr. __________ del Servizio Medico Regionale
dell’AI (SMR) concludeva:
"
Trattasi di un A 59enne
che presenta una problematica lombare che causa un IL del 50%.
L'attività svolta dal A richiede di alzare dei pesi di
oltre 20 kg con una frequenza che occupa la meta della sua occupazione in
quanto lavoro pesante. Confrontando le limitazioni indicate dal perito quest'attività
non è più proponibile a tempo pieno.
Dalla perizia e dai dati forniti dall'ispettorato
possiamo convenire che esiste un IL del 50% nell'attuale professione.
Un'attività leggera , senza dovere alzare o spostare
pesi superiori a 15 kg, senza spostare pesi oltre 10 kg con le braccia in posizione
elevata sopra la testa si può ritenere l'A abile al 100%. Non penso che con il
confronto dei redditi si arriva a un grado d'inabilità inferiore.
Penso che dai documenti a disposizione possiamo
giustificare un diritto ad una mezza rendita." (Doc. AI 19-1)
Avviata
nel luglio 2003 una procedura di revisione, nell’otto-bre 2003 l’assicurato
aveva comunicato all’AI di aver ridotto la propria attività lavorativa dal 16
marzo 1999 al 50% e dal 14 luglio 2003 al 25% a causa del peggioramento delle
sue condizioni di salute (doc. AI 28-1). Nel suo rapporto all’AI del 23
febbraio 2004 il dr. __________, generalista curante dell’interessato,
sottolineato un netto peggioramento delle sue condizioni, poneva le seguenti
diagnosi:
"
Lombosciatalgia
aspecifica dx con irritazione radicolare L5 dx su:
- sindrome delle faccette articolari su alterazioni
degenerative;
- sindrome miofasciale su dysbalance muscolare e
turbe statiche;
- ernia discale paramediana-recessale dx L4-L5.
Ernia discale in passato, ora è completamente lussata
con pressione sulla radice L5 e nuova ernia discale L3-L4.
Periartrite omero-scapolare dx."
attestando
un’inabilità lavorativa sino al 12 luglio 2003 del 50% e del 75% successivamente
(doc. AI 33).
Nel
rapporto del 15 luglio 2004 il consulente IP ha dal canto suo concluso per un
grado di invalidità del 51%, ragione per cui l’amministrazione, con decisione
su opposizione del 25 febbraio 2005 ha confermato il diritto ad una mezza
rendita di invalidità affermando:
"
Nel caso specifico, l'intera
documentazione medica è stata sottoposta per competenza al vaglio del nostro
Servizio medico regionale (SMR), il quale, dopo un attento esame degli atti, ha
potuto stabilire che a partire dal luglio 2003 lo stato di salute è
effettivamente peggiorato portando ad un'incapacità lavorativa del 75%
nell'attività esercitata di magazziniere/venditore presso la ditta __________.
Ha però ritenuto l'assicurato ancora totalmente abile in attività adeguate allo
stato di salute, con carico inferiore a 10-15 kg, con il rispetto delle regole
ergonomiche per la schiena e con possibilità di alternare le posizioni
monotone. Attività sopra l'orizzontale sono ancora esigibili ma con carico
massimo di 10 kg.
Si è quindi proceduto con il consueto confronto dei
redditi. Il datore di lavoro ha indicato che senza il danno alla salute il
signor __________ nell'anno 2004 avrebbe potuto conseguire CHF 72'027.-- annui.
Il reddito da invalido è invece stato stabilito sulla base dei dati forniti
dall'Ufficio federale di statistica (tabelle RSS), così come prescritto dalla
vigente giurisprudenza. Per l'anno 2004 il reddito medio conseguito da un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive ammonta a CHF 47'324.--. Considerata
una riduzione pari al 25% al fine di considerare quei fattori che nel caso di
specie sono suscettibili di influenzare il guadagno ed in particolare le
limitazioni dovute al danno alla salute, l'età, la nuova attività (DTF 126 V 75
consid. 4b/cc, VSI 2002, pag. 64) otteniamo un reddito teorico pari a CHF
35'493.--. Dal confronto con il reddito esigibile da valido (CHF 72'027.--
indicato in precedenza), il grado d'invalidità risulta essere del 50,75%,
arrotondato al 51% secondo la giurisprudenza del TFA.
Questo grado conferma quindi l'attuale diritto ad una
mezza rendita d'invalidità.
Vi è inoltre da aggiungere che nell'evenienza concreta
non è stato prodotto alcun elemento di natura medica a sostegno delle
argomentazioni portate in fase di opposizione.
Ne discende che la decisione impugnata appare corretta
e merita pertanto conferma." (Doc. AI 47-3)
Contro
tale decisione su opposizione l’assicurato si è aggravato al TCA, chiedendo in
sostanza l’attribuzione di una rendita intera, producendo un certificato steso
il 7 aprile 2005 dal dr. __________ del seguente tenore:
"
La ringrazio per il
nuovo invio del suo soprannominato paziente che ho rivisto in data 04.04.05.
Non ritorno sull'anamnesi a lei ben nota e faccio
riferimento al mio precedente scritto.
La situazione del paziente è invariata per cui continua
ad accusare forti dolori lombari, ma soprattutto alla gamba dx lungo la fascia
laterale fino al collo del piede ed all'alluce. I dolori sono persistenti per
quel che riguarda la gamba mentre la lombalgia predomina durante l'arco della
giornata. Domina soggettivamente il dolore alla gamba dx. Il paziente lavora da
oltre un anno al 50% come magazziniere e percepisce una rendita AI del 50%.
L'esame clinico conferma una mobilità lombare ridotta e
dolente in ogni posizione. Palpazione dolente da L3 e S1 e dolenzia dei m.
glutei bilateralmente.
L'esame neurologico evidenzia un pseudolasègue
bilaterale accentuato a dx 60-70°. Nessun deficit motorio, ipoestesia lungo il
dermatoma L4 a dx.
In considerazione di quanto sopra ho proposto una nuova
TAC che avrà luogo prossimamente. Purtroppo il paziente non è in grado di
sottoporsi ad un esame RM.
La informerò sull'esito della TAC al più presto."
(Doc. AI 48-1)
Come
anticipato, con pronuncia del 19 agosto 2005 (inc. 32.2005.41) il TCA ha
confermato la decisione l’Ufficio AI ma contemporaneamente gli ha rinviato gli
atti per esperire i necessari accertamenti atti a stabilire se, successivamente
all’emanazione della contestata decisione, fosse effettivamente intervenuto un
peggioramento dello stato invalidante. Per quanto atteneva alla situazione sino
al momento del provvedimento litigioso, secondo questa Corte dall’esame degli
atti all’inserto non risultava esserci stata una rilevante modifica della
situazione invalidante dell’assicurato e, questo, sulla base della convincente
valutazione medica eseguita dal SMR, dell’ulteriore refertazione acquisita
nell’ambito della procedura di revisione, come pure dell’esaustiva valutazione
del consulente in integrazione che aveva compiutamente esaminato il caso e motivatamente
concluso per un grado d’invalidità del 51%. Di conseguenza, non essendosi
verificato un rilevante peggioramento dell’incapacità al guadagno ai sensi
dell’art. 17 LPGA, almeno sino all’emanazione della decisione contestata,
rettamente l’amministrazione aveva respinto la domanda di revisione.
Ricevuti
nuovamente gli atti, l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto al dr. __________ del
SMR la valutazione del dr. __________ del 7 aprile 2005, con decisione del 7
novembre 2005 ha ritenuto di non entrare nel merito della domanda di revisione,
adducendo che dal certificato 7 aprile 2005 del dr. __________ “risulta che
non sono stati messi in luce elementi clinici atti a suffragare un
peggioramento delle condizioni di salute” (doc. AI 61).
Con
opposizione 6 dicembre 2005 l’assicurato ha contestato tale conclusione
apportando ulteriore documentazione medica, e meglio un certificato del 10 novembre
2005 del dr. __________ del seguente tenore:
"
Ho ricevuto, per
conoscenza, la vostra decisione riguardante il rifiuto dell'aumento della
rendita AI e non penso sia una decisione appropriata, dato che si tratta di un
nuovo di 63 anni che riceve dal 2001 una mezza rendita.
Attualmente il suo stato generale ha avuto un netto
peggioramento psico-organico.
Il signor RI 1 presenta un'ernia discale L4-L5 lussata
antero-laterale facendo compressione alla radice di L5 e tutto l'insieme
peggiorato con una stenosi secondaria del canale spinale L4-L5.
Il paziente lamenta forte dolore sotto minimo sforzo
dato che nella sua attività lavorativa, come magazziniere, deve alzare pesi
pesanti.
Per questo motivo non è più in grado di svolgerla e non
vedo come lo stesso paziente possa, attualmente e anche in futuro, continuare a
svolgere la sua attività lavorativa.
Quindi penso sia opportuno rivedere il caso."
(Doc. AI 62-4)
e
un atto del dr. __________ datato 7 dicembre 2005 affermante:
"
Non ritorno
sull'anamnesi a lei ben nota e faccio riferimento al mio precedente scritto.
La situazione del paziente è più o meno invariata per
cui continua ad accusare dolori lombari alla gamba dx. Il mattino alzandosi
domina il dolore lombare mentre durante l'arco della giornata domina piuttosto
il dolore alla gamba dx lungo la fascia laterale, muscolo tibiale ed in parte
il polpaccio.
Come lei probabilmente sa, l'infiltrazione di Kenacort
a livello L4/5 a dx non ha avuto l'effetto sperato. La TAC del 2004 come
pure quella del 2005 confermano una protrusione a base larga L4/5 con stenosi
del recesso soprattutto a dx e quindi possibile irritazione radicolare L5 a dx
per effetto bulging. La nuova TAC tuttavia conferma anche una piccola
ernia L5/S1 a dx.
Date le circostanze è possibile, qualora il paziente lo
desiderasse, procedere ad una fenestrazione decompressiva dei segmenti L4/5 e
L5/S1 a dx. Il paziente desidera comunque riparlarne con lei. Ho avuto
l'occasione inoltre di leggere il suo scritto all'AI per quel che riguarda
l'inabilità lavorativa e concordo con lei sul fatto che il paziente
probabilmente non potrà più riprendere il suo lavoro, quindi risulterà senz'altro
invalido in misura superiore al 60-70%. Inoltre, tenendo conto anche l'età del
paziente di 63 anni compiuti, ritengo sia una cosa assolutamente assurda voler
insistere sulla ripresa lavorativa in una qualsiasi attività."
(Doc. AI 63-2+3)
Alla
luce di tali atti il medico SMR dr. __________ ha ritenuto dati i presupposti
per un’entrata nel merito, ordinando quindi una visita SMR, che è stata
esperita il 18 gennaio 2006. Con Rapporto d’esame clinico del 25 gennaio 2006
il dr. __________ si è quindi così espresso:
"
(...)
Diagnosi:
sindrome lombovertebrale e - spondilogena cronica e
recidivante, rispettivamente irritazione radicolare intermittente di L5 a
destra con/da
- turbe statiche del
rachide
- disturbo
d'assimilazione al passaggio lombosacrale con sacralizzazione parziale di L5 a
sinistra
- alterazioni
degenerative specialmente nel segmento L415 a destra ed alterazioni
spondilartrotiche specialmente a destra
- ernia discale
irregolare L5-S1 con stenosi recessale S1 a destra ed obliterazione importante
foraminale L5 a sinistra
- stenosi secondaria del
canale spinale L4-L5 di lieve entità.
Lieve periartropatia omero-scapolare tendinotica
cronica a destra
Ipertensione arteriosa
Arteriopatia periferica asintomatica
- pregresso tabagismo.
Valutazione/conclusione:
L'attuale visita permette di oggettivare uno stato
clinico attuale in pratica sovrapponibile a quello presente in occasione della
perizia __________. In particolare si nota l'attuale assenza di una sintomatologia
neurologica. Persiste una sindrome lombovertebrale dolorosa prevalentemente a
destra causata da alterazioni degenerative a livello del rachide dorsale. In
questo senso è confermata la capacità lavorativa residua stabilità in
precedenza e tuttora presente. Non del tutto convincente risulta essere
l'indicazione da parte dell'assicurato di necessitare di aiuto nel mettere il
calzini in presenza di un Lasègue negativo a 90° e in presenza di una motilità
articolare conservata a livello delle anche e delle ginocchia.
Dalla documentazione medica a disposizione risulta che
tra aprile 2005 e dicembre 2005 vi era un peggioramento della sintomatologia
dolorosa con presenza d'irradiamenti dolorosi nella gamba destra, disturbi
regrediti lentamente dopo le infiltrazioni eseguite. Durante questo periodo
l'assicurato non ha avuto però particolari assenze lavorative, continuando a
lavorare nella misura abituale presente da 7.2003, ossia mezza giornata con
rendimento del 50%. In considerazione dell'aumentata problematica dolorosa è
possibile riconoscere una capacità lavorativa ridotta durante tale periodo,
ossia un'inabilità lavorativa del 50% (mezza giornata con rendimento normale)
anche per attività confacenti. Da gennaio 2006 lo stato clinico risulta, come
sopra indicato, in pratica invariato rispetto al momento della decisione UAI
precedente. L'assicurato da gennaio 2006 è quindi da ritenersi abile al 25%
(mezza giornata con rendimento ridotto del 50%) nell'attività abituale e al
100% (orario normale con rendimento normale) in attività confacente.
Senza influsso sulla capacità lavorativa di lunga
durata risulta essere l'ipertensione arteriosa di recente diagnosi trattandosi
di patologia finora rimasta senza complicazioni secondarie e trattandosi
d'affezione ben trattabile con trattamento e compliance adeguata. In questo
senso l'assicurato è stato invitato a contattare il suo medico curante allo
scopo di ottimizzare il controllo pressorio.
Pure senza influsso sulla capacità lavorativa
l'arteriopatia periferica stadio 1. Si tratta di patologia asintomatica e non
progredita negli ultimi anni (già descritta in occasione della perizia __________).
Sicuramente non peggiorata rispetto alla perizia __________
risulta essere la periartropatia a livello della spalla destra, periartropatia
in pratica asintomatica in occasione dell'attuale visita (motilità delle spalle
intatta con dolori solo in posizione estrema)." (Doc. AI 71-7)
Di
conseguenza, con decisione su opposizione 10 marzo 2006, l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera, in luogo della
mezza rendita, limitatamente al periodo 1. luglio 2005 - 31 marzo 2006, ritenendo
che il peggioramento della sintomatologia dolorosa lombo-vertebrale, con
presenza d’irradiamenti dolorosi alla gamba destra, era stato di durata
transitoria (doc. AI 73).
Con
giudizio del 28 marzo 2007 il TCA ha ritenuto che laddove detta decisione aveva
assegnato una rendita intera per il periodo 1. luglio 2005 - 31 marzo 2006,
essa non configurava una decisione su opposizione bensì una decisione formale
ai sensi dell’art. 49 LPGA soggetta ad opposizione; la Corte ha quindi ritrasmesso
gli atti all’amministrazione affinché esaminasse il gravame interposto
all’assicurato contro il provvedimento 10 marzo 2006 alla stregua di
opposizione (inc. 32.2006.82).
Mediante
decisione su opposizione del 17 marzo 2008 l’Ufficio AI ha quindi respinto
l’opposizione e, quindi, confermato la decisione del 10 marzo 2006 ritenendo in
sostanza non comprovato un peggioramento delle condizioni dell’assi-curato che andava
oltre il periodo di attribuzione della rendita intera.
Al
suo attuale ricorso l’assicurato produce nuova documentazione medica e meglio
un certificato del 2 giugno 2006 del dr. __________, cardiologo, con allegato
un rapporto ecg basale e cicloergometria, che si esprime in tal senso:
"
(...)
Valutazione e procedere: si tratta di un paziente di 64
anni con fattori di rischio cardiovascolari, che lamenta dispnea da sforzo,
nega toracalgie tipiche.
Clinicamente buone condizioni generali, compenso cardiocircolatorio,
normocardico, valori pressori sistolici basali lievemente aumentati, valori
pressori diastolici basali nei limiti, non soffi cardiaci, sovrappeso.
Ecg basale in ritmo sinusale bradicardico con
alterazioni aspecifiche della ripolarizzazione.
La cicloergometria, eseguita in terapia, è risultata
clinicamente negativa ed elettrocardiograficamente positiva per ischemia, non
aritmie; risposta ipertensiva sistolica allo sforzo.
AII'ecocardiogramma ventricolo sinistro non dilatato,
spessori parietali ai limiti superiori della norma, non alterazioni della
cinesi segmentaria, buona funzione ventricolare sinistra sistolica globale, alterato
rilasciamento diastolico, lieve dilatazione del bulbo aortico e dell'aorta
ascendente, assenza di valvulopatie.
Ritengo indicato un accertamento coronarografico; prego
Considerandi
pertanto il Dr. med. __________ di convocare direttamente il paziente,
Dal lato terapeutico consiglio di aggiungere
all'attuale terapia un antiaggregante ed un antidiabetico orale." (Doc.
A2)
inoltre,
anche un certificato 14 marzo 2008 del medesimo cardiologo che conclude:
"
(...)
Valutazione e procedere: si tratta di un paziente di 65
anni con fattori di rischio cardiovascolari, nota malattia coronarica
monovasale, stenosi 80-90% eccentrica complessa e lunga RCA prossimale trattata
con PTCA e posa di stent Endeavor 3.5/33 mm, stenosi parziali dell'arteria
coronaria sinistra (coronarografia del 17.03.2006). Nota arteriopatia
periferica con occlusione dell'arteria iliaca sinistra.
Dalla procedura di PTCA con posa di stent il paziente
nega sintomi anginosi e dispnea. Il profilo lipidico non risulta adeguatamente
controllato.
Clinicamente buone condizioni generali, compenso
cardiocircolatorio, normocardico, normoteso, non soffi cardiaci, sovrappeso.
Ecg basale in ritmo sinusale regolare, blocco AV di I°
grado, alterazioni della ripolarizzazione in sede laterale, invariate rispetto
al precedente controllo.
La cicloergometria, eseguita in terapia, è risultata
clinicamente negativa ed elettrocardiograficamente non significativa per
ischemia e/o aritmie; risposta ipertensiva sistodiastolica allo sforzo.
Dal punto di vista terapeutico consiglio di proseguire
la terapia medica in atto; ho proposto al paziente di assumere 20 mg di Crestor
a giorni alterni con lo scopo di ottenere un colesterolo totale < 5.0 mmol/L
ed un LDL-colesterolo < 2.6 mmol/L (indicato un controllo delle CPK).
Rivedrei volentieri il paziente fra un anno per un controllo
cardiologico." (Doc. A4)
e
un certificato 30 gennaio 2008 del dr. __________, oftalmologo, del seguente
tenore:
"
La ringrazio per avermi
indirizzato il paziente summenzionato che ho esaminato gli scorsi 18 e 29
gennaio.
Come abbiamo già avuto modo di discutere
telefonicamente, presentava l'occlusione di una ramificazione retinica
arteriosa OD con calo dell'acutezza visiva ad 1/10. Per escludere un'arterite
gigantocellulare le avevo richiesto una presa di sangue per dosaggio della
velocità di sedimentazione e della proteina-C reattiva. Non avendo ricevuto
comunicazioni in merito presumo che questi due esami sono risultati normali.
Quale unica misura terapeutica avevo prescritto delle gocce d'Alphagan 2x/dì
nell'OD allo scopo di abbassare il più possibile la pressione Intraoculare.
Nei giorni seguenti il signor __________ ha notato un
miglioramento della situazione ed attualmente vede 6/10 parziali lentamente
all'OD, 9/10 senza difficoltà all'OS senza correzione. Pressioni intraoculari
all'applanazione nella norma. All'esame del fondo oculare OD regressione
dell'edema retinico ischemico.
Ho consigliato di proseguire li trattamento con
Alphagan gocce 2x/dì OD raccomandando un prossimo controllo tra 3 mesi.
Nell'intervallo sarebbero da rivalutare gli abituali fattori di rischio
cardio-vascolari eseguendo pure un ecodoppler cardiaco e dei vasi
precerebrali." (Doc. A5)
Infine
il curante dell’assicurato dr. __________, in data 14 maggio 2008 ha affermato:
"
Il paziente
summenzionato dal 1999 soffre di:
- Lombosciatalgia aspecifica dx con
irritazione radicolare L5 dx su:
- sindrome delle faccette
articolari su alterazioni degenerative
- sindrome miofasciale su
dysbalance muscolare e turbe statiche
- ernia discale paramediana -
recessale dx L4-L5
- Ernia discale in passato, ora è
completamente lussata con pressione sulla radice L5 e nuova ernia discale L3-L4
- Periatrite omero - scapolare destra
e il suo stato di salute mostra un netto
peggioramento.
In seguito si sono manifestati ipertensione
arteriosa, ipercolesterolemia, diabete mellito e coronopatia.
Per questo motivo nel mese di luglio 2006 è
stato ricoverato presso il __________ di __________ dove è stato sottoposto
alla posa di uno stent.
Attualmente deve essere sempre sotto
controllo regolare con terapia medica ed il suo stato attuale di salute è
soggetto al peggioramento." (Doc. VI/bis)
2.7
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U
329/01 ed S., U 330/01; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122
V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.
123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31). A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha
già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag.
110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di
principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria
decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto
riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia
essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in
favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;
DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;
Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare
i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
25.
febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571.
seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.8
L’assicurato,
da anni, è affetto da diverse patologie quali una sindrome lombovertebrale e
spondilogena cronica e recidivante, lieve periartropatia omero-scapolare
tendinotica cronica oltre a arteriopatia periferica asintomatia (cfr. perizia
del dr. __________ del 24 novembre 2000, doc. AI 11-5).
Secondo
gli accertamenti effettuati dall’amministrazione, a motivo di tali affezioni l’assicurato
era limitato nella sua attività lavorativa di venditore/magazziniere nella
misura del 50%, mentre che presentava una completa capacità lavorativa in attività
leggere compatibili con le limitazioni funzionali evidenziate in sede medica,
segnatamente non comportanti il sollevamento o lo spostamento di pesi superiori
ai 10-15 Kg. Di conseguenza gli ha attribuito, mediante provvedimento del 24
settembre 2001, rimasto incontestato, una mezza rendita di invalidità dal 1. marzo
2000.
(doc. AI 22-1; cfr. sopra consid. 2.6).
In
occasione della revisione avviata nel luglio 2003, l’assicu-rato ha fatto presente
di aver ridotto la propria attività lavorativa nella misura del 25% a causa di
un peggioramento delle sue affezioni. Il medico curante ha pure attestato, il
23.
febbraio 2004, un peggioramento della situazione, con conseguente
incapacità lavorativa del 75% dal 12 luglio 2003, da ascrivere essenzialmente
ad un aumento dei dolori alla colonna lombare (doc. AI 33).
L’amministrazione,
interpellato il medico SMR e pure il consulente IP, ha infine concluso,
mediante provvedimento su opposizione del 25 febbraio 2005, che non era
riscontrabile un rilevante peggioramento dell’incapacità al
guadagno ai sensi dell’art. 17 LPGA. Conclusione questa che questo TCA ha
confermato nella sua pronuncia del 19 agosto 2005 laddove ha esposto che, sino
al momento determinante del provvedimento contestato, l’assicurato accusava sì
una diminuzione, rispetto a quanto precedentemente accertato, della capacità lavorativa
nell’attività di venditore/magazziniere, ma presentava comunque una completa
capacità lavorativa in attività semplici e ripetitive compatibili con le
limitazioni funzionali evidenziate in sede medica. Dette conclusioni si
giustificavano sulla base di una convincente valutazione medica eseguita dal SMR,
dell’ulteriore refertazione acquisita nell’ambito della procedura di revisione,
come pure dell’esaustiva valutazione del consulente in integrazione il quale
aveva compiutamente esaminato il caso e motivatamente concluso per un grado
d’invalidità del 51%, considerando per altro già nell’ambito del suo esame una
riduzione del 25% del reddito conseguibile in attività adeguate sulla base dei
dati statistici salariali (cfr. STCA del 19 agosto 2005, 32.2005.41).
Oggetto
del presente contendere rimane dunque la questione di sapere se successivamente
al 25 febbraio 2005 sia intervenuto un cambiamento delle condizioni dell’assicurato
che giustifichi una revisione della mezza prestazione erogata, fermo restando
che non è contestata l’attribuzione di una rendita intera dal
1.
luglio 2005 al 31 marzo 2006 a seguito di un aumento temporaneo dell’incapacità
lavorativa.
Ora,
tutto ben esaminato, a ragione l’amministrazione ha negato tale circostanza rifiutando
quindi l’attribuzione della prestazione intera dopo il 1. aprile 2006.
In
effetti la situazione dell’assicurato è stata accuratamente vagliata alla luce
della documentazione medica agli atti e non da ultimo anche dai rapporti medici
allestiti dal medico SMR.
In
particolare nelle sue Annotazioni del 25 aprile 2005 il dr. __________,
valutate le nuove certificazioni versate agli atti e in particolare il
certificato 7 aprile 2005 del dr. __________, aveva già osservato come la
documentazione medica acquisita in sede di revisione mostrasse una situazione
radiologica e clinica sostanzialmente sovrapponibile a quella presente nel 1999,
con presenza di un’ernia discale L4/5 con contatto con la radice di L5 a
destra. Ha tuttavia ritenuto opportuno valutare, alla luce degli accertamenti
radiologici paventati dal dr. __________, un eventuale peggioramento
intervenuto dopo la decisione del 25 febbraio 2005 con specifico riferimento
alla sintomatologia neurologica per la prima volta menzionata nel certificato
del 7 aprile 2005 del dr. __________ (doc. AI 52).
Riesaminata
ulteriormente la situazione, nel “Rapporto d’esame clinico” del 25 gennaio
2006, allestito a seguito di una visita eseguita il 18 gennaio precedente, sempre
il medico SMR, riferendosi anche alle certificazioni del 26 aprile 2005 e 7
dicembre 2005 del dr. __________, con motivazioni convincenti e pertinenti ha
osservato come la documentazione medica acquisita in sede di revisione mostrasse
una situazione clinica e radiologica sostanzialmente sovrapponibile a quella
presente all’epoca dell’attribuzione della mezza rendita, con assenza di
sintomatologia neurologica, eccezion fatta per il periodo dall’aprile al dicembre
2005, dove era stato riscontrato un peggioramento della sintomatologia dolorosa
con presenza di irradiamenti dolorosi alla gamba destra. Tali disturbi
risultavano poi regrediti a seguito dell’effettuazione di una serie di
infiltrazioni e, quindi, da gennaio 2006 la situazione si presentava nuovamente
sovrapponibile a quella dell’epoca di attribuzione della mezza rendita con
conseguente riconoscimento di un’abilità completa in attività leggere
confacenti. Quanto alle altre patologie desumibili dai certificati medici e
meglio l’ipertensione arteriosa, l’arteriopatia periferica e la periartropatia
alla spalla destra, con motivazioni convincenti il dr. __________ ha osservato
come le stesse, peraltro già individuate all’epoca della perizia del dr. __________
e del resto asintomatiche, non avevano un influsso invalidante (doc. AI 71; e
sopra per esteso al consid. 2.6).
Sulla
base di queste conclusioni, che non prestano il fianco a censura alcuna ma
appaiono sorrette da validi e pertinenti accertamenti medici, a ragione quindi
l’Ufficio AI, attribuita una rendita intera dal 1. luglio 2005 al 31 marzo 2006
per le conseguenze dell’acutizzarsi della sintomatologia dolorosa alla gamba destra,
a partire dal 1. aprile 2006 (tre mesi dopo l’accertato intervento del
miglioramento da situare al mese di gennaio 2006; cfr. l’art. 88 OAI) ha
confermato la concessione della mezza rendita di invalidità in luogo della
prestazione intera riconosciuta a titolo transitorio (doc. AI 73 e 89).
Questo
TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici, non intravede ragioni che impediscano di far proprie tali
conclusioni dell’amministrazione, laddove ha concluso che dagli atti emerge che
rispetto alla situazione esistente al momento dell’attribuzione della mezza
rendita di invalidità, vale a dire nel mese di settembre 2001, situazione
descritta nella perizia del dr. __________ del 24 novembre 2000 (doc. AI 11;
cfr. consid. 2.6), si è assistito ad un temporaneo peggioramento delle
condizioni di salute dell’assicurato a motivo del manifestarsi di una
sintomatologia dolorosa acuta alla gamba destra. Grazie alle terapie
intraprese, nel corso del mese di gennaio 2006 la situazione si è però
nuovamente stabilizzata, i menzionati disturbi essendo regrediti.
D’altra
parte, l’assicurato, pur contestando le conclusioni dell’amministrazione, non
ha prodotto certificazioni idonee a apportare elementi nuovi di valutazione o a
permettere di stabilire con chiarezza un peggioramento duraturo (vale a dire
permanente, anche dopo il mese di gennaio 2006) del suo stato di salute intervenuto
tra la perizia del dr. __________ del 24 novembre 2000, rispettivamente
la resa del provvedimento dell’Ufficio AI del 25 febbraio 2005 (confermato
nella sostanza dal TCA, cfr. doc. AI 41 e sopra consid. 2.6) e la decisione
impugnata del 17 marzo 2008. Decisione quest’ultima che, sia ribadito, delimita
il potere cognitivo di questa Corte (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in
cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4; cfr. anche DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248
consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
In
effetti, le, vaghe e poco circostanziate, certificazioni del dr. __________ del
10.
novembre 2005 (doc. AI 62-4) e quella, prodotta in corso di causa, del 14
maggio 2008 (doc. VIbis), non possono mutare alle predette conclusioni. A
prescindere infatti dalle considerazioni che si impongono, giusta la richiamata
giurisprudenza, in punto alle certificazioni rese dai medici curanti (cfr.
sopra consid. 2.7), bisogna osservare che dalle attestazioni del curante
dell’assicurato, che oltretutto non è specialista nelle materie che qui
interessano, non si rilevano elementi suscettibili di modificare le conclusioni
cui è giunta l’amministrazione nel provvedimento censurato limitandosi ad
attestare le note diagnosi e, in quella del novembre 2005, esprimendo un
giudizio di inabilità che si fonda più sulle lamentele espresse dall’assicurato
che su motivazioni obiettive e convincenti. Del resto tali certificazioni
nemmeno sono corredate da altre attestazioni specialistiche a
sostegno delle diagnosi e delle conclusioni esposte. Con riferimento alle ulteriori
diagnosi di ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e diabete mellito, va detto altresì che in assenza di elementi specifici che ne
caratterizzino una particolare gravità, alle stesse non può manifestamente
essere riconosciuta valenza invalidante, non essendoci del resto elementi per
ritenere che le stesse siano sintomatiche o non adeguatamente trattabili con
farmaci.
Quanto
invece alla menzionata coronopatia e al ricovero subito dall’assicurato nel
2006.
presso il __________, la situazione appare ben descritta dal certificato
14.
marzo 2008 del dr. __________, cardiologo, pure prodotto in sede ricorsuale.
In tale certificato lo specialista riferisce di una malattia coronaria
monovasale con posa di uno stent nel 2006, oltre alla già ben nota arteriopatia
periferica con occlusione dell’arteria iliaca sinistra. Lo specialista
riferisce che successivamente alla posa dello stent il paziente non soffre più
di sintomi anginosi o dispnea, né di toracalgie, cardiopalmo, sincopi e presincopi,
descrivendo per il resto “buone” le condizioni generali del paziente, con compenso
cardiocircolatorio, normocardico senza soffi cardiaci.
Dopo
aver riferito di aver constatato un Ecg basale in ritmo sinusale regolare, ha
esposto come anche “la cicloergometria, eseguita in
terapia, è risultata clinicamente negativa ed elettrocardiograficamente non
significativa per ischemia e/o aritmie; risposta ipertensiva sistodiastolica
allo sforzo” (doc. A4). Per il resto, confermata la
terapia medicamentosa già in atto, mirata essenzialmente alla riduzione del
colesterolo, lo specialista non si pronuncia su un’eventuale valenza
invalidante di tali problematiche e conclude auspicando un nuovo controllo dopo
un anno. Ora, tutto ben ponderato è da ritenere che tale certificato non
permette di stabilire con chiarezza un - duraturo - peggioramento dello stato
di salute del richiedente intervenuto tra la decisione amministrativa del 25
febbraio 2005 e la decisione qui contestata; né da esso è possibile dedurre
elementi idonei a riconoscere al ricorrente, dal punto di vista strettamente
cardiologico, una inabilità lavorativa idonea a modificare il giudizio
complessivo di inabilità cui è giunta l’amministrazione. In effetti lo stesso
non solo non attesta la minima inabilità, ma riferisce di una situazione ben
compensata e sotto controllo, anche grazie alla terapia medicamentosa, al punto
tale che la frequenza dei controlli medici indicati dallo specialista è “solo” annuale.
Né del resto il ricorrente fornisce elementi o indicazioni che potrebbero in
qualche modo lasciar ipotizzare l’esistenza di un’inabilità lavorativa dal
punto di vista cardiologico. Del resto si osservi che mai prima d’ora, nemmeno
in occasione della visita del 18 gennaio 2006 presso il SMR né nel corso della
procedura ricorsuale sfociata nella STCA del 28 marzo 2007, il ricorrente ha
fatto, pur vagamente, accenno a problemi di natura cardiologica.
Quanto
infine al certificato del 30 gennaio 2008 indirizzato al dr. __________ dal dr.
__________, oftalmologo, lo stesso si limita a riferire di una problematica
oculare (occlusione di una ramificazione retinica arteriosa OD) che si sarebbe
comunque in buona parte risolta grazie alla somministrazione di gocce oculari.
Per il resto lo specialista non riferisce di una problematica maggiore o che possa
in qualche modo influire sulla capacità lavorativa del paziente. Del resto, nel
suo certificato 14 maggio 2008 il medico curante nemmeno menziona l’esi-stenza
di una problematica agli occhi (doc. VIbis). Bisogna quindi concludere che nemmeno
tale certificato apporta elementi oggettivamente apprezzabili e atti a
giustificare una differente interpretazione dello stato valetudinario rispetto
a quanto valutato dall’Ufficio AI.
D’altra
parte, va ricordato all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione
del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento
di ulteriori accertamenti.
D’altra
parte già si è detto che il ricorrente non ha in sostanza prodotto documentazione
medica atta a dimostrare che, sino al momento dell’emanazione del provvedimento
impugnato (cfr. DTF 130 V 140), i disturbi
di cui egli è affetto incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera
superiore a quanto accertato dall’amministrazione.
Infine, prive di rilievo, in quanto essenzialmente destituite da
supporto probatorio e concreto, risultano essere anche le altre allegazioni
ricorsuali miranti a censurare le conclusioni dell’Ufficio AI.
Non da ultimo con riferimento alle censure mosse, pur velatamente,
dall’assicurato in merito ai pareri espressi dai medici SMR, va osservato che il
TFA in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato
il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che
in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors
aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
Alle
valutazioni agli atti del medico del SMR dr. __________, eseguite dopo approfondito
esame degli atti e supportate da esame medico in loco, che non evidenziano
contraddizioni e non si possono affermare essere fondate su accertamenti di
fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena
conformemente ai ricordati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprin-zip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze
ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;
DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V
323.
consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che successivamente al mese di gennaio 2006 e sino al momento
dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurato, pur accusando una
diminuzione della capacità nell’attività di venditore/magazziniere, presentava
comunque, di nuovo, una completa capacità lavorativa in attività semplici e
ripetitive compatibili con le limitazioni funzionali evidenziate in sede
medica.
Si ribadisce tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non
pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140
e 129 V 4). In caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute,
debitamente comprovato da pertinente documentazione medica relativa ad
eventuali nuovi o maggiori disturbi somatici che potrebbero influire sul grado
di inabilità, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di revisione.
2.9
L’assicurato
ha altresì chiesto al TCA l’esecuzione di accertamenti ulteriori (I).
Al
proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtsp-flege des Bundes,
Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274;
si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V
344.
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162.
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.10
Visto quanto precede, la conclusione dell’Ufficio AI essendo basata su
sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata. Ne discende la
reiezione del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
Per
quanto riguarda le spese della presente procedura, secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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