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Decisione

32.2008.70

All'assicurato già beneficiario di una mezza rendita viene riconosciuta una rendita intera per periodo limitato; assicurato contesta e chiede rendita intera per tempo indeterminato; ricorso respinto

19 febbraio 2009Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de

la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Nel

suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000 p. 84 consid. 1b).

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). Per il

raffronto dei redditi ipotetici fa

stato, in linea di principio, il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla

rendita (e non quello della decisione su opposizione) (cfr. DTF 128 V 174).

2.6. Nel

caso concreto, dall’esame degli atti emerge che con decisione del 24 settembre

2001 l’amministrazione ha riconosciuto a RI 1 una mezza rendita di invalidità dal 1° marzo 2000 per un grado d’invalidità del 50%, a motivo di

difficoltà e limitazioni funzionali nell’eseguire lavori comportanti il sollevamento,

il trasporto e lo spostamento di oggetti pesanti (doc. AI 22). In particolare

risulta che tale provvedimento si era fondato sulle risultanze di una perizia

eseguita il 24 novembre 2000 dal dr. __________, reumatologo, il quale aveva diagnosticato

quanto segue:

"

(...)

4.- DIAGNOSI

- Sindrome lombovertebrale e spondilogena

cronica e recidivante, rispettivamente irritazione radicolare intermittente di

L5 e destra con/da

· turbe

statiche del rachide (cifolordosi toracolombare accentuata)

· disturbo d'assimilazione al

passaggio lombosacrale con sacralizzazione parziale di L5 a sinistra

· alterazioni

degenerative specialmente nel segmento L4/5 con un'ernia discale paramediana recessuale

L4/5 a destra ed alterazioni spondilartrotiche specialmente a destra.

- Lieve periartropatia

omero-scapolare tendinotica cronica a destra con discreto deficit funzionale in

elevazione.

- Arteriopatia periferica

asintomatica in stato da tabagismo.

- Sovrappeso (BMI 29). (...)"

(doc. AI 11-5)

e

concluso:

"

(...)

Alla luce delle constatazioni cliniche e della

documentazione radiologica le dichiarazioni del paziente concernenti dolori e

limiti della caricabilità fisica appaiono coerenti e credibili. Si tratta di

una degenerazione monosegmentale di L4/5 (possibilmente favorita da una

relativa ipomobilità del segmento sottostante dato dal disturbo

d'assimilazione) che ha portato ad una rottura del disco intersomatico con la

formazione di un'ernia discale. Sul piano morfologico la situazione appare

stabile sull'arco degli ultimi 18 mesi (vedi radiografie convenzionali).

Il paziente non può alzare pesi dal suolo superiori a

15 kg circa e non può spostare pesi dall'altezza di un tavolo superiori a 20 kg

circa, limite che può anche ridursi di altri 5 kg (a 10, rispettivamente 15)

qualora non è possibile rispettare le regole basilari dell'ergonomia. È inoltre

limitato nello spostare pesi manualmente sopra l'altezza della testa

(riordinare scaffali, ecc.) possibile solo fino ad un massimo di 10 kg (visto

la posizione in relativa iperlordosi lombare).

Il paziente non è invece limitato nell'assunzione di

posizioni corporee monotone (seduto e/o eretto), può spostarsi in pianura e su

scale senza impedimento e può del resto far uso delle sue estremità superiori

in maniera normale.

Mi è difficile valutare il reale impatto dei limiti

esposti sulla capacità lavorativa all'attuale posto di lavoro.

Il paziente lavora quale venditore e magazziniere in

una ditta d'impianti sanitari con la possibilità di farsi aiutare da terzi

qualora deve spostare pesi maggiori e di far uso di mezzi meccanici. Dalla descrizione

del signor __________ non mi risulta che l'impedimento riduca la sua capacità

lavorativa nella misura del 50%. Per un giudizio appropriato ritengo però

indispensabile una valutazione in loco da parte dell'AI (o tramite una descrizione

dettagliata delle mansioni richieste). (...)"

(Doc. AI 11-6+7)

Valutato

anche il rapporto del 10 aprile 2001 allestito dall’uffi-cio ispettorato

dell’AI, in data 27 luglio 2001 il dr. __________ del Servizio Medico Regionale

dell’AI (SMR) concludeva:

"

Trattasi di un A 59enne

che presenta una problematica lombare che causa un IL del 50%.

L'attività svolta dal A richiede di alzare dei pesi di

oltre 20 kg con una frequenza che occupa la meta della sua occupazione in

quanto lavoro pesante. Confrontando le limitazioni indicate dal perito quest'attività

non è più proponibile a tempo pieno.

Dalla perizia e dai dati forniti dall'ispettorato

possiamo convenire che esiste un IL del 50% nell'attuale professione.

Un'attività leggera , senza dovere alzare o spostare

pesi superiori a 15 kg, senza spostare pesi oltre 10 kg con le braccia in posizione

elevata sopra la testa si può ritenere l'A abile al 100%. Non penso che con il

confronto dei redditi si arriva a un grado d'inabilità inferiore.

Penso che dai documenti a disposizione possiamo

giustificare un diritto ad una mezza rendita." (Doc. AI 19-1)

Avviata

nel luglio 2003 una procedura di revisione, nell’otto-bre 2003 l’assicurato

aveva comunicato all’AI di aver ridotto la propria attività lavorativa dal 16

marzo 1999 al 50% e dal 14 luglio 2003 al 25% a causa del peggioramento delle

sue condizioni di salute (doc. AI 28-1). Nel suo rapporto all’AI del 23

febbraio 2004 il dr. __________, generalista curante dell’interessato,

sottolineato un netto peggioramento delle sue condizioni, poneva le seguenti

diagnosi:

"

Lombosciatalgia

aspecifica dx con irritazione radicolare L5 dx su:

- sindrome delle faccette articolari su alterazioni

degenerative;

- sindrome miofasciale su dysbalance muscolare e

turbe statiche;

- ernia discale paramediana-recessale dx L4-L5.

Ernia discale in passato, ora è completamente lussata

con pressione sulla radice L5 e nuova ernia discale L3-L4.

Periartrite omero-scapolare dx."

attestando

un’inabilità lavorativa sino al 12 luglio 2003 del 50% e del 75% successivamente

(doc. AI 33).

Nel

rapporto del 15 luglio 2004 il consulente IP ha dal canto suo concluso per un

grado di invalidità del 51%, ragione per cui l’amministrazione, con decisione

su opposizione del 25 febbraio 2005 ha confermato il diritto ad una mezza

rendita di invalidità affermando:

"

Nel caso specifico, l'intera

documentazione medica è stata sottoposta per competenza al vaglio del nostro

Servizio medico regionale (SMR), il quale, dopo un attento esame degli atti, ha

potuto stabilire che a partire dal luglio 2003 lo stato di salute è

effettivamente peggiorato portando ad un'incapacità lavorativa del 75%

nell'attività esercitata di magazziniere/venditore presso la ditta __________.

Ha però ritenuto l'assicurato ancora totalmente abile in attività adeguate allo

stato di salute, con carico inferiore a 10-15 kg, con il rispetto delle regole

ergonomiche per la schiena e con possibilità di alternare le posizioni

monotone. Attività sopra l'orizzontale sono ancora esigibili ma con carico

massimo di 10 kg.

Si è quindi proceduto con il consueto confronto dei

redditi. Il datore di lavoro ha indicato che senza il danno alla salute il

signor __________ nell'anno 2004 avrebbe potuto conseguire CHF 72'027.-- annui.

Il reddito da invalido è invece stato stabilito sulla base dei dati forniti

dall'Ufficio federale di statistica (tabelle RSS), così come prescritto dalla

vigente giurisprudenza. Per l'anno 2004 il reddito medio conseguito da un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive ammonta a CHF 47'324.--. Considerata

una riduzione pari al 25% al fine di considerare quei fattori che nel caso di

specie sono suscettibili di influenzare il guadagno ed in particolare le

limitazioni dovute al danno alla salute, l'età, la nuova attività (DTF 126 V 75

consid. 4b/cc, VSI 2002, pag. 64) otteniamo un reddito teorico pari a CHF

35'493.--. Dal confronto con il reddito esigibile da valido (CHF 72'027.--

indicato in precedenza), il grado d'invalidità risulta essere del 50,75%,

arrotondato al 51% secondo la giurisprudenza del TFA.

Questo grado conferma quindi l'attuale diritto ad una

mezza rendita d'invalidità.

Vi è inoltre da aggiungere che nell'evenienza concreta

non è stato prodotto alcun elemento di natura medica a sostegno delle

argomentazioni portate in fase di opposizione.

Ne discende che la decisione impugnata appare corretta

e merita pertanto conferma." (Doc. AI 47-3)

Contro

tale decisione su opposizione l’assicurato si è aggravato al TCA, chiedendo in

sostanza l’attribuzione di una rendita intera, producendo un certificato steso

il 7 aprile 2005 dal dr. __________ del seguente tenore:

"

La ringrazio per il

nuovo invio del suo soprannominato paziente che ho rivisto in data 04.04.05.

Non ritorno sull'anamnesi a lei ben nota e faccio

riferimento al mio precedente scritto.

La situazione del paziente è invariata per cui continua

ad accusare forti dolori lombari, ma soprattutto alla gamba dx lungo la fascia

laterale fino al collo del piede ed all'alluce. I dolori sono persistenti per

quel che riguarda la gamba mentre la lombalgia predomina durante l'arco della

giornata. Domina soggettivamente il dolore alla gamba dx. Il paziente lavora da

oltre un anno al 50% come magazziniere e percepisce una rendita AI del 50%.

L'esame clinico conferma una mobilità lombare ridotta e

dolente in ogni posizione. Palpazione dolente da L3 e S1 e dolenzia dei m.

glutei bilateralmente.

L'esame neurologico evidenzia un pseudolasègue

bilaterale accentuato a dx 60-70°. Nessun deficit motorio, ipoestesia lungo il

dermatoma L4 a dx.

In considerazione di quanto sopra ho proposto una nuova

TAC che avrà luogo prossimamente. Purtroppo il paziente non è in grado di

sottoporsi ad un esame RM.

La informerò sull'esito della TAC al più presto."

(Doc. AI 48-1)

Come

anticipato, con pronuncia del 19 agosto 2005 (inc. 32.2005.41) il TCA ha

confermato la decisione l’Ufficio AI ma contemporaneamente gli ha rinviato gli

atti per esperire i necessari accertamenti atti a stabilire se, successivamente

all’emanazione della contestata decisione, fosse effettivamente intervenuto un

peggioramento dello stato invalidante. Per quanto atteneva alla situazione sino

al momento del provvedimento litigioso, secondo questa Corte dall’esame degli

atti all’inserto non risultava esserci stata una rilevante modifica della

situazione invalidante dell’assicurato e, questo, sulla base della convincente

valutazione medica eseguita dal SMR, dell’ulteriore refertazione acquisita

nell’ambito della procedura di revisione, come pure dell’esaustiva valutazione

del consulente in integrazione che aveva compiutamente esaminato il caso e motivatamente

concluso per un grado d’invalidità del 51%. Di conseguenza, non essendosi

verificato un rilevante peggioramento dell’incapacità al guadagno ai sensi

dell’art. 17 LPGA, almeno sino all’emanazione della decisione contestata,

rettamente l’amministrazione aveva respinto la domanda di revisione.

Ricevuti

nuovamente gli atti, l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto al dr. __________ del

SMR la valutazione del dr. __________ del 7 aprile 2005, con decisione del 7

novembre 2005 ha ritenuto di non entrare nel merito della domanda di revisione,

adducendo che dal certificato 7 aprile 2005 del dr. __________ “risulta che

non sono stati messi in luce elementi clinici atti a suffragare un

peggioramento delle condizioni di salute” (doc. AI 61).

Con

opposizione 6 dicembre 2005 l’assicurato ha contestato tale conclusione

apportando ulteriore documentazione medica, e meglio un certificato del 10 novembre

2005 del dr. __________ del seguente tenore:

"

Ho ricevuto, per

conoscenza, la vostra decisione riguardante il rifiuto dell'aumento della

rendita AI e non penso sia una decisione appropriata, dato che si tratta di un

nuovo di 63 anni che riceve dal 2001 una mezza rendita.

Attualmente il suo stato generale ha avuto un netto

peggioramento psico-organico.

Il signor RI 1 presenta un'ernia discale L4-L5 lussata

antero-laterale facendo compressione alla radice di L5 e tutto l'insieme

peggiorato con una stenosi secondaria del canale spinale L4-L5.

Il paziente lamenta forte dolore sotto minimo sforzo

dato che nella sua attività lavorativa, come magazziniere, deve alzare pesi

pesanti.

Per questo motivo non è più in grado di svolgerla e non

vedo come lo stesso paziente possa, attualmente e anche in futuro, continuare a

svolgere la sua attività lavorativa.

Quindi penso sia opportuno rivedere il caso."

(Doc. AI 62-4)

e

un atto del dr. __________ datato 7 dicembre 2005 affermante:

"

Non ritorno

sull'anamnesi a lei ben nota e faccio riferimento al mio precedente scritto.

La situazione del paziente è più o meno invariata per

cui continua ad accusare dolori lombari alla gamba dx. Il mattino alzandosi

domina il dolore lombare mentre durante l'arco della giornata domina piuttosto

il dolore alla gamba dx lungo la fascia laterale, muscolo tibiale ed in parte

il polpaccio.

Come lei probabilmente sa, l'infiltrazione di Kenacort

a livello L4/5 a dx non ha avuto l'effetto sperato. La TAC del 2004 come

pure quella del 2005 confermano una protrusione a base larga L4/5 con stenosi

del recesso soprattutto a dx e quindi possibile irritazione radicolare L5 a dx

per effetto bulging. La nuova TAC tuttavia conferma anche una piccola

ernia L5/S1 a dx.

Date le circostanze è possibile, qualora il paziente lo

desiderasse, procedere ad una fenestrazione decompressiva dei segmenti L4/5 e

L5/S1 a dx. Il paziente desidera comunque riparlarne con lei. Ho avuto

l'occasione inoltre di leggere il suo scritto all'AI per quel che riguarda

l'inabilità lavorativa e concordo con lei sul fatto che il paziente

probabilmente non potrà più riprendere il suo lavoro, quindi risulterà senz'altro

invalido in misura superiore al 60-70%. Inoltre, tenendo conto anche l'età del

paziente di 63 anni compiuti, ritengo sia una cosa assolutamente assurda voler

insistere sulla ripresa lavorativa in una qualsiasi attività."

(Doc. AI 63-2+3)

Alla

luce di tali atti il medico SMR dr. __________ ha ritenuto dati i presupposti

per un’entrata nel merito, ordinando quindi una visita SMR, che è stata

esperita il 18 gennaio 2006. Con Rapporto d’esame clinico del 25 gennaio 2006

il dr. __________ si è quindi così espresso:

"

(...)

Diagnosi:

sindrome lombovertebrale e - spondilogena cronica e

recidivante, rispettivamente irritazione radicolare intermittente di L5 a

destra con/da

- turbe statiche del

rachide

- disturbo

d'assimilazione al passaggio lombosacrale con sacralizzazione parziale di L5 a

sinistra

- alterazioni

degenerative specialmente nel segmento L415 a destra ed alterazioni

spondilartrotiche specialmente a destra

- ernia discale

irregolare L5-S1 con stenosi recessale S1 a destra ed obliterazione importante

foraminale L5 a sinistra

- stenosi secondaria del

canale spinale L4-L5 di lieve entità.

Lieve periartropatia omero-scapolare tendinotica

cronica a destra

Ipertensione arteriosa

Arteriopatia periferica asintomatica

- pregresso tabagismo.

Valutazione/conclusione:

L'attuale visita permette di oggettivare uno stato

clinico attuale in pratica sovrapponibile a quello presente in occasione della

perizia __________. In particolare si nota l'attuale assenza di una sintomatologia

neurologica. Persiste una sindrome lombovertebrale dolorosa prevalentemente a

destra causata da alterazioni degenerative a livello del rachide dorsale. In

questo senso è confermata la capacità lavorativa residua stabilità in

precedenza e tuttora presente. Non del tutto convincente risulta essere

l'indicazione da parte dell'assicurato di necessitare di aiuto nel mettere il

calzini in presenza di un Lasègue negativo a 90° e in presenza di una motilità

articolare conservata a livello delle anche e delle ginocchia.

Dalla documentazione medica a disposizione risulta che

tra aprile 2005 e dicembre 2005 vi era un peggioramento della sintomatologia

dolorosa con presenza d'irradiamenti dolorosi nella gamba destra, disturbi

regrediti lentamente dopo le infiltrazioni eseguite. Durante questo periodo

l'assicurato non ha avuto però particolari assenze lavorative, continuando a

lavorare nella misura abituale presente da 7.2003, ossia mezza giornata con

rendimento del 50%. In considerazione dell'aumentata problematica dolorosa è

possibile riconoscere una capacità lavorativa ridotta durante tale periodo,

ossia un'inabilità lavorativa del 50% (mezza giornata con rendimento normale)

anche per attività confacenti. Da gennaio 2006 lo stato clinico risulta, come

sopra indicato, in pratica invariato rispetto al momento della decisione UAI

precedente. L'assicurato da gennaio 2006 è quindi da ritenersi abile al 25%

(mezza giornata con rendimento ridotto del 50%) nell'attività abituale e al

100% (orario normale con rendimento normale) in attività confacente.

Senza influsso sulla capacità lavorativa di lunga

durata risulta essere l'ipertensione arteriosa di recente diagnosi trattandosi

di patologia finora rimasta senza complicazioni secondarie e trattandosi

d'affezione ben trattabile con trattamento e compliance adeguata. In questo

senso l'assicurato è stato invitato a contattare il suo medico curante allo

scopo di ottimizzare il controllo pressorio.

Pure senza influsso sulla capacità lavorativa

l'arteriopatia periferica stadio 1. Si tratta di patologia asintomatica e non

progredita negli ultimi anni (già descritta in occasione della perizia __________).

Sicuramente non peggiorata rispetto alla perizia __________

risulta essere la periartropatia a livello della spalla destra, periartropatia

in pratica asintomatica in occasione dell'attuale visita (motilità delle spalle

intatta con dolori solo in posizione estrema)." (Doc. AI 71-7)

Di

conseguenza, con decisione su opposizione 10 marzo 2006, l’Ufficio AI ha

riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera, in luogo della

mezza rendita, limitatamente al periodo 1. luglio 2005 - 31 marzo 2006, ritenendo

che il peggioramento della sintomatologia dolorosa lombo-vertebrale, con

presenza d’irradiamenti dolorosi alla gamba destra, era stato di durata

transitoria (doc. AI 73).

Con

giudizio del 28 marzo 2007 il TCA ha ritenuto che laddove detta decisione aveva

assegnato una rendita intera per il periodo 1. luglio 2005 - 31 marzo 2006,

essa non configurava una decisione su opposizione bensì una decisione formale

ai sensi dell’art. 49 LPGA soggetta ad opposizione; la Corte ha quindi ritrasmesso

gli atti all’amministrazione affinché esaminasse il gravame interposto

all’assicurato contro il provvedimento 10 marzo 2006 alla stregua di

opposizione (inc. 32.2006.82).

Mediante

decisione su opposizione del 17 marzo 2008 l’Ufficio AI ha quindi respinto

l’opposizione e, quindi, confermato la decisione del 10 marzo 2006 ritenendo in

sostanza non comprovato un peggioramento delle condizioni dell’assi-curato che andava

oltre il periodo di attribuzione della rendita intera.

Al

suo attuale ricorso l’assicurato produce nuova documentazione medica e meglio

un certificato del 2 giugno 2006 del dr. __________, cardiologo, con allegato

un rapporto ecg basale e cicloergometria, che si esprime in tal senso:

"

(...)

Valutazione e procedere: si tratta di un paziente di 64

anni con fattori di rischio cardiovascolari, che lamenta dispnea da sforzo,

nega toracalgie tipiche.

Clinicamente buone condizioni generali, compenso cardiocircolatorio,

normocardico, valori pressori sistolici basali lievemente aumentati, valori

pressori diastolici basali nei limiti, non soffi cardiaci, sovrappeso.

Ecg basale in ritmo sinusale bradicardico con

alterazioni aspecifiche della ripolarizzazione.

La cicloergometria, eseguita in terapia, è risultata

clinicamente negativa ed elettrocardiograficamente positiva per ischemia, non

aritmie; risposta ipertensiva sistolica allo sforzo.

AII'ecocardiogramma ventricolo sinistro non dilatato,

spessori parietali ai limiti superiori della norma, non alterazioni della

cinesi segmentaria, buona funzione ventricolare sinistra sistolica globale, alterato

rilasciamento diastolico, lieve dilatazione del bulbo aortico e dell'aorta

ascendente, assenza di valvulopatie.

Ritengo indicato un accertamento coronarografico; prego

Considerandi

pertanto il Dr. med. __________ di convocare direttamente il paziente,

Dal lato terapeutico consiglio di aggiungere

all'attuale terapia un antiaggregante ed un antidiabetico orale." (Doc.

A2)

inoltre,

anche un certificato 14 marzo 2008 del medesimo cardiologo che conclude:

"

(...)

Valutazione e procedere: si tratta di un paziente di 65

anni con fattori di rischio cardiovascolari, nota malattia coronarica

monovasale, stenosi 80-90% eccentrica complessa e lunga RCA prossimale trattata

con PTCA e posa di stent Endeavor 3.5/33 mm, stenosi parziali dell'arteria

coronaria sinistra (coronarografia del 17.03.2006). Nota arteriopatia

periferica con occlusione dell'arteria iliaca sinistra.

Dalla procedura di PTCA con posa di stent il paziente

nega sintomi anginosi e dispnea. Il profilo lipidico non risulta adeguatamente

controllato.

Clinicamente buone condizioni generali, compenso

cardiocircolatorio, normocardico, normoteso, non soffi cardiaci, sovrappeso.

Ecg basale in ritmo sinusale regolare, blocco AV di I°

grado, alterazioni della ripolarizzazione in sede laterale, invariate rispetto

al precedente controllo.

La cicloergometria, eseguita in terapia, è risultata

clinicamente negativa ed elettrocardiograficamente non significativa per

ischemia e/o aritmie; risposta ipertensiva sisto­diastolica allo sforzo.

Dal punto di vista terapeutico consiglio di proseguire

la terapia medica in atto; ho proposto al paziente di assumere 20 mg di Crestor

a giorni alterni con lo scopo di ottenere un colesterolo totale < 5.0 mmol/L

ed un LDL-colesterolo < 2.6 mmol/L (indicato un controllo delle CPK).

Rivedrei volentieri il paziente fra un anno per un controllo

cardiologico." (Doc. A4)

e

un certificato 30 gennaio 2008 del dr. __________, oftalmologo, del seguente

tenore:

"

La ringrazio per avermi

indirizzato il paziente summenzionato che ho esaminato gli scorsi 18 e 29

gennaio.

Come abbiamo già avuto modo di discutere

telefonicamente, presentava l'occlusione di una ramificazione retinica

arteriosa OD con calo dell'acutezza visiva ad 1/10. Per escludere un'arterite

gigantocellulare le avevo richiesto una presa di sangue per dosaggio della

velocità di sedimentazione e della proteina-C reattiva. Non avendo ricevuto

comunicazioni in merito presumo che questi due esami sono risultati normali.

Quale unica misura terapeutica avevo prescritto delle gocce d'Alphagan 2x/dì

nell'OD allo scopo di abbassare il più possibile la pressione Intraoculare.

Nei giorni seguenti il signor __________ ha notato un

miglioramento della situazione ed attualmente vede 6/10 parziali lentamente

all'OD, 9/10 senza difficoltà all'OS senza correzione. Pressioni intraoculari

all'applanazione nella norma. All'esame del fondo oculare OD regressione

dell'edema retinico ischemico.

Ho consigliato di proseguire li trattamento con

Alphagan gocce 2x/dì OD raccomandando un prossimo controllo tra 3 mesi.

Nell'intervallo sarebbero da rivalutare gli abituali fattori di rischio

cardio-vascolari eseguendo pure un ecodoppler cardiaco e dei vasi

precerebrali." (Doc. A5)

Infine

il curante dell’assicurato dr. __________, in data 14 maggio 2008 ha affermato:

"

Il paziente

summenzionato dal 1999 soffre di:

- Lombosciatalgia aspecifica dx con

irritazione radicolare L5 dx su:

- sindrome delle faccette

articolari su alterazioni degenerative

- sindrome miofasciale su

dysbalance muscolare e turbe statiche

- ernia discale paramediana -

recessale dx L4-L5

- Ernia discale in passato, ora è

completamente lussata con pressione sulla radice L5 e nuova ernia discale L3-L4

- Periatrite omero - scapolare destra

e il suo stato di salute mostra un netto

peggioramento.

In seguito si sono manifestati ipertensione

arteriosa, ipercolesterolemia, diabete mellito e coronopatia.

Per questo motivo nel mese di luglio 2006 è

stato ricoverato presso il __________ di __________ dove è stato sottoposto

alla posa di uno stent.

Attualmente deve essere sempre sotto

controllo regolare con terapia medica ed il suo stato attuale di salute è

soggetto al peggioramento." (Doc. VI/bis)

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U

329/01 ed S., U 330/01; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122

V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.

123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31). A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha

già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte

in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag.

110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di

principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria

decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto

riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia

essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in

favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;

DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;

Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

25.

febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571.

seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.8

L’assicurato,

da anni, è affetto da diverse patologie quali una sindrome lombovertebrale e

spondilogena cronica e recidivante, lieve periartropatia omero-scapolare

tendinotica cronica oltre a arteriopatia periferica asintomatia (cfr. perizia

del dr. __________ del 24 novembre 2000, doc. AI 11-5).

Secondo

gli accertamenti effettuati dall’amministrazione, a motivo di tali affezioni l’assicurato

era limitato nella sua attività lavorativa di venditore/magazziniere nella

misura del 50%, mentre che presentava una completa capacità lavorativa in attività

leggere compatibili con le limitazioni funzionali evidenziate in sede medica,

segnatamente non comportanti il sollevamento o lo spostamento di pesi superiori

ai 10-15 Kg. Di conseguenza gli ha attribuito, mediante provvedimento del 24

settembre 2001, rimasto incontestato, una mezza rendita di invalidità dal 1. marzo

2000.

(doc. AI 22-1; cfr. sopra consid. 2.6).

In

occasione della revisione avviata nel luglio 2003, l’assicu-rato ha fatto presente

di aver ridotto la propria attività lavorativa nella misura del 25% a causa di

un peggioramento delle sue affezioni. Il medico curante ha pure attestato, il

23.

febbraio 2004, un peggioramento della situazione, con conseguente

incapacità lavorativa del 75% dal 12 luglio 2003, da ascrivere essenzialmente

ad un aumento dei dolori alla colonna lombare (doc. AI 33).

L’amministrazione,

interpellato il medico SMR e pure il consulente IP, ha infine concluso,

mediante provvedimento su opposizione del 25 febbraio 2005, che non era

riscontrabile un rilevante peggioramento dell’incapacità al

guadagno ai sensi dell’art. 17 LPGA. Conclusione questa che questo TCA ha

confermato nella sua pronuncia del 19 agosto 2005 laddove ha esposto che, sino

al momento determinante del provvedimento contestato, l’assicurato accusava sì

una diminuzione, rispetto a quanto precedentemente accertato, della capacità lavorativa

nell’attività di venditore/magazziniere, ma presentava comunque una completa

capacità lavorativa in attività semplici e ripetitive compatibili con le

limitazioni funzionali evidenziate in sede medica. Dette conclusioni si

giustificavano sulla base di una convincente valutazione medica eseguita dal SMR,

dell’ulteriore refertazione acquisita nell’ambito della procedura di revisione,

come pure dell’esaustiva valutazione del consulente in integrazione il quale

aveva compiutamente esaminato il caso e motivatamente concluso per un grado

d’invalidità del 51%, considerando per altro già nell’ambito del suo esame una

riduzione del 25% del reddito conseguibile in attività adeguate sulla base dei

dati statistici salariali (cfr. STCA del 19 agosto 2005, 32.2005.41).

Oggetto

del presente contendere rimane dunque la questione di sapere se successivamente

al 25 febbraio 2005 sia intervenuto un cambiamento delle condizioni dell’assicurato

che giustifichi una revisione della mezza prestazione erogata, fermo restando

che non è contestata l’attribuzione di una rendita intera dal

1.

luglio 2005 al 31 marzo 2006 a seguito di un aumento temporaneo dell’incapacità

lavorativa.

Ora,

tutto ben esaminato, a ragione l’amministrazione ha negato tale circostanza rifiutando

quindi l’attribuzione della prestazione intera dopo il 1. aprile 2006.

In

effetti la situazione dell’assicurato è stata accuratamente vagliata alla luce

della documentazione medica agli atti e non da ultimo anche dai rapporti medici

allestiti dal medico SMR.

In

particolare nelle sue Annotazioni del 25 aprile 2005 il dr. __________,

valutate le nuove certificazioni versate agli atti e in particolare il

certificato 7 aprile 2005 del dr. __________, aveva già osservato come la

documentazione medica acquisita in sede di revisione mostrasse una situazione

radiologica e clinica sostanzialmente sovrapponibile a quella presente nel 1999,

con presenza di un’ernia discale L4/5 con contatto con la radice di L5 a

destra. Ha tuttavia ritenuto opportuno valutare, alla luce degli accertamenti

radiologici paventati dal dr. __________, un eventuale peggioramento

intervenuto dopo la decisione del 25 febbraio 2005 con specifico riferimento

alla sintomatologia neurologica per la prima volta menzionata nel certificato

del 7 aprile 2005 del dr. __________ (doc. AI 52).

Riesaminata

ulteriormente la situazione, nel “Rapporto d’esame clinico” del 25 gennaio

2006, allestito a seguito di una visita eseguita il 18 gennaio precedente, sempre

il medico SMR, riferendosi anche alle certificazioni del 26 aprile 2005 e 7

dicembre 2005 del dr. __________, con motivazioni convincenti e pertinenti ha

osservato come la documentazione medica acquisita in sede di revisione mostrasse

una situazione clinica e radiologica sostanzialmente sovrapponibile a quella

presente all’epoca dell’attribuzione della mezza rendita, con assenza di

sintomatologia neurologica, eccezion fatta per il periodo dall’aprile al dicembre

2005, dove era stato riscontrato un peggioramento della sintomatologia dolorosa

con presenza di irradiamenti dolorosi alla gamba destra. Tali disturbi

risultavano poi regrediti a seguito dell’effettuazione di una serie di

infiltrazioni e, quindi, da gennaio 2006 la situazione si presentava nuovamente

sovrapponibile a quella dell’epoca di attribuzione della mezza rendita con

conseguente riconoscimento di un’abilità completa in attività leggere

confacenti. Quanto alle altre patologie desumibili dai certificati medici e

meglio l’ipertensione arteriosa, l’arteriopatia periferica e la periartropatia

alla spalla destra, con motivazioni convincenti il dr. __________ ha osservato

come le stesse, peraltro già individuate all’epoca della perizia del dr. __________

e del resto asintomatiche, non avevano un influsso invalidante (doc. AI 71; e

sopra per esteso al consid. 2.6).

Sulla

base di queste conclusioni, che non prestano il fianco a censura alcuna ma

appaiono sorrette da validi e pertinenti accertamenti medici, a ragione quindi

l’Ufficio AI, attribuita una rendita intera dal 1. luglio 2005 al 31 marzo 2006

per le conseguenze dell’acutizzarsi della sintomatologia dolorosa alla gamba destra,

a partire dal 1. aprile 2006 (tre mesi dopo l’accertato intervento del

miglioramento da situare al mese di gennaio 2006; cfr. l’art. 88 OAI) ha

confermato la concessione della mezza rendita di invalidità in luogo della

prestazione intera riconosciuta a titolo transitorio (doc. AI 73 e 89).

Questo

TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici, non intravede ragioni che impediscano di far proprie tali

conclusioni dell’amministrazione, laddove ha concluso che dagli atti emerge che

rispetto alla situazione esistente al momento dell’attribuzione della mezza

rendita di invalidità, vale a dire nel mese di settembre 2001, situazione

descritta nella perizia del dr. __________ del 24 novembre 2000 (doc. AI 11;

cfr. consid. 2.6), si è assistito ad un temporaneo peggioramento delle

condizioni di salute dell’assicurato a motivo del manifestarsi di una

sintomatologia dolorosa acuta alla gamba destra. Grazie alle terapie

intraprese, nel corso del mese di gennaio 2006 la situazione si è però

nuovamente stabilizzata, i menzionati disturbi essendo regrediti.

D’altra

parte, l’assicurato, pur contestando le conclusioni dell’amministrazione, non

ha prodotto certificazioni idonee a apportare elementi nuovi di valutazione o a

permettere di stabilire con chiarezza un peggioramento duraturo (vale a dire

permanente, anche dopo il mese di gennaio 2006) del suo stato di salute intervenuto

tra la perizia del dr. __________ del 24 novembre 2000, rispettivamente

la resa del provvedimento dell’Ufficio AI del 25 febbraio 2005 (confermato

nella sostanza dal TCA, cfr. doc. AI 41 e sopra consid. 2.6) e la decisione

impugnata del 17 marzo 2008. Decisione quest’ultima che, sia ribadito, delimita

il potere cognitivo di questa Corte (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in

cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4; cfr. anche DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248

consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

In

effetti, le, vaghe e poco circostanziate, certificazioni del dr. __________ del

10.

novembre 2005 (doc. AI 62-4) e quella, prodotta in corso di causa, del 14

maggio 2008 (doc. VIbis), non possono mutare alle predette conclusioni. A

prescindere infatti dalle considerazioni che si impongono, giusta la richiamata

giurisprudenza, in punto alle certificazioni rese dai medici curanti (cfr.

sopra consid. 2.7), bisogna osservare che dalle attestazioni del curante

dell’assicurato, che oltretutto non è specialista nelle materie che qui

interessano, non si rilevano elementi suscettibili di modificare le conclusioni

cui è giunta l’amministrazione nel provvedimento censurato limitandosi ad

attestare le note diagnosi e, in quella del novembre 2005, esprimendo un

giudizio di inabilità che si fonda più sulle lamentele espresse dall’assicurato

che su motivazioni obiettive e convincenti. Del resto tali certificazioni

nemmeno sono corredate da altre attestazioni specialistiche a

sostegno delle diagnosi e delle conclusioni esposte. Con riferimento alle ulteriori

diagnosi di ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e diabete mellito, va detto altresì che in assenza di elementi specifici che ne

caratterizzino una particolare gravità, alle stesse non può manifestamente

essere riconosciuta valenza invalidante, non essendoci del resto elementi per

ritenere che le stesse siano sintomatiche o non adeguatamente trattabili con

farmaci.

Quanto

invece alla menzionata coronopatia e al ricovero subito dall’assicurato nel

2006.

presso il __________, la situazione appare ben descritta dal certificato

14.

marzo 2008 del dr. __________, cardiologo, pure prodotto in sede ricorsuale.

In tale certificato lo specialista riferisce di una malattia coronaria

monovasale con posa di uno stent nel 2006, oltre alla già ben nota arteriopatia

periferica con occlusione dell’arteria iliaca sinistra. Lo specialista

riferisce che successivamente alla posa dello stent il paziente non soffre più

di sintomi anginosi o dispnea, né di toracalgie, cardiopalmo, sincopi e presincopi,

descrivendo per il resto “buone” le condizioni generali del paziente, con compenso

cardiocircolatorio, normocardico senza soffi cardiaci.

Dopo

aver riferito di aver constatato un Ecg basale in ritmo sinusale regolare, ha

esposto come anche “la cicloergometria, eseguita in

terapia, è risultata clinicamente negativa ed elettrocardiograficamente non

significativa per ischemia e/o aritmie; risposta ipertensiva sisto­diastolica

allo sforzo” (doc. A4). Per il resto, confermata la

terapia medicamentosa già in atto, mirata essenzialmente alla riduzione del

colesterolo, lo specialista non si pronuncia su un’eventuale valenza

invalidante di tali problematiche e conclude auspicando un nuovo controllo dopo

un anno. Ora, tutto ben ponderato è da ritenere che tale certificato non

permette di stabilire con chiarezza un - duraturo - peggioramento dello stato

di salute del richiedente intervenuto tra la decisione amministrativa del 25

febbraio 2005 e la decisione qui contestata; né da esso è possibile dedurre

elementi idonei a riconoscere al ricorrente, dal punto di vista strettamente

cardiologico, una inabilità lavorativa idonea a modificare il giudizio

complessivo di inabilità cui è giunta l’amministrazione. In effetti lo stesso

non solo non attesta la minima inabilità, ma riferisce di una situazione ben

compensata e sotto controllo, anche grazie alla terapia medicamentosa, al punto

tale che la frequenza dei controlli medici indicati dallo specialista è “solo” annuale.

Né del resto il ricorrente fornisce elementi o indicazioni che potrebbero in

qualche modo lasciar ipotizzare l’esistenza di un’inabilità lavorativa dal

punto di vista cardiologico. Del resto si osservi che mai prima d’ora, nemmeno

in occasione della visita del 18 gennaio 2006 presso il SMR né nel corso della

procedura ricorsuale sfociata nella STCA del 28 marzo 2007, il ricorrente ha

fatto, pur vagamente, accenno a problemi di natura cardiologica.

Quanto

infine al certificato del 30 gennaio 2008 indirizzato al dr. __________ dal dr.

__________, oftalmologo, lo stesso si limita a riferire di una problematica

oculare (occlusione di una ramificazione retinica arteriosa OD) che si sarebbe

comunque in buona parte risolta grazie alla somministrazione di gocce oculari.

Per il resto lo specialista non riferisce di una problematica maggiore o che possa

in qualche modo influire sulla capacità lavorativa del paziente. Del resto, nel

suo certificato 14 maggio 2008 il medico curante nemmeno menziona l’esi-stenza

di una problematica agli occhi (doc. VIbis). Bisogna quindi concludere che nemmeno

tale certificato apporta elementi oggettivamente apprezzabili e atti a

giustificare una differente interpretazione dello stato valetudinario rispetto

a quanto valutato dall’Ufficio AI.

D’altra

parte, va ricordato all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione

del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento

di ulteriori accertamenti.

D’altra

parte già si è detto che il ricorrente non ha in sostanza prodotto documentazione

medica atta a dimostrare che, sino al momento dell’emanazione del provvedimento

impugnato (cfr. DTF 130 V 140), i disturbi

di cui egli è affetto incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera

superiore a quanto accertato dall’amministrazione.

Infine, prive di rilievo, in quanto essenzialmente destituite da

supporto probatorio e concreto, risultano essere anche le altre allegazioni

ricorsuali miranti a censurare le conclusioni dell’Ufficio AI.

Non da ultimo con riferimento alle censure mosse, pur velatamente,

dall’assicurato in merito ai pareri espressi dai medici SMR, va osservato che il

TFA in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato

il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che

in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors

aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Alle

valutazioni agli atti del medico del SMR dr. __________, eseguite dopo approfondito

esame degli atti e supportate da esame medico in loco, che non evidenziano

contraddizioni e non si possono affermare essere fondate su accertamenti di

fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena

conformemente ai ricordati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprin-zip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze

ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,

Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;

DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V

323.

consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che successivamente al mese di gennaio 2006 e sino al momento

dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurato, pur accusando una

diminuzione della capacità nell’attività di venditore/magazziniere, presentava

comunque, di nuovo, una completa capacità lavorativa in attività semplici e

ripetitive compatibili con le limitazioni funzionali evidenziate in sede

medica.

Si ribadisce tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non

pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140

e 129 V 4). In caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute,

debitamente comprovato da pertinente documentazione medica relativa ad

eventuali nuovi o maggiori disturbi somatici che potrebbero influire sul grado

di inabilità, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di revisione.

2.9

L’assicurato

ha altresì chiesto al TCA l’esecuzione di accertamenti ulteriori (I).

Al

proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtsp-flege des Bundes,

Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274;

si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V

344.

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.10

Visto quanto precede, la conclusione dell’Ufficio AI essendo basata su

sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata. Ne discende la

reiezione del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.

Per

quanto riguarda le spese della presente procedura, secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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