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Decisione

32.2008.71

Richiesta di rendita respinta in assenza di un grado di invalidità rilevante

2 aprile 2009Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

I problemi d'ordine economico non sono problemi valetudinari, ma possono contribuire

a mantenerli attivi.

Sperando d'aver risposto esaurientemente e scusandoci

ancora per l'enorme ritardo con cui vi rispondiamo, porgiamo i nostri più

cordiali e collegiali saluti." (Doc. AI 44-1+2+3)

Sentito

nuovamente il medico SMR, mediante il provvedimento contestato in questa sede, del

7 marzo 2008, l’amministra-zione ha confermato il diniego di prestazioni (cfr.

sopra consid. 1.2).

Nel

suo ricorso, l’assicurata ha contestato tali conclusioni e in data 30 maggio 2008 ha prodotto un nuovo certificato medico del dr. __________, datato 30 maggio 2008, attestante

quanto segue:

"

Come da nostra

conversazione telefonica ho preso atto dei documenti che lei mi ha inviato cioè

la presa di posizione da parte del servizio medico regionale dell'assicurazione

invalidità e le confermo come non sono d'accordo sia con le valutazioni che con

le conclusioni. Le confermo che la paziente è in mio trattamento regolare dal

marzo del 2006 inviatami dal medico curante Dott.ssa __________. La paziente

presenta un quadro chiaro di depressione ricorrente che è stata già trattata in

passato da diversi specialisti sia in ambito pubblico che quello privato.

In alcune occasioni la paziente è stata anche

sottoposta a trattamenti infusionali e per os in ambito stazionario ed

ambulatoriale. Attualmente a causa del peggioramento di un nuovo episodio depressivo

grave la paziente è tutt'ora in trattamento infusionale con ansiolitici ed

antidepressivi presso il mio studio. Tra l'altro siamo in attesa di un ricovero

presso la Clinica di __________ nel reparto di psichiatria non appena ci sarà

posto disponibile.

La paziente è stata anche valutata dal servizio di

neurologia dell'Ospedale __________ a causa delle problematiche legata alla

sindrome dolorosa cronica e il mal di testa. Le allego copia del rapporto per

conoscenza. Per quanto riguarda le mie diagnosi che vengono poste come

dubitative dal Dr. med. __________ in quanto si riferiscono alla mia

certificazione iniziale, posso quindi confermarle che la diagnosi è definitiva

e quindi le riconfermo il disturbo depressivo ricorrente su un disturbo di

personalità instabile, inoltre diverse problematiche legate agli esiti di un

intervento all'addome con complicazioni di addome acuto determinato secondo la

paziente da un errore del medico.

Ritengo le conclusioni del servizio medico regionale dell'AI

non corrette e imprecise perché non tengono conto dell'anamnesi esauriente in

campo psichiatrico che denuncia la presenza da anni della patologia depressiva.

Il concomitante disturbo di personalità e gli esiti di diverse traversie

medico-chirurgiche hanno determinato il crollo totale delle difese di questa

paziente determinandone una completa incollocabilità al lavoro.

Rimango disponibile qualora necessitasse di ulteriori

chiarimenti e con l'occasione le invio gentile Avvocato RA 1 i miei più distinti

saluti." (Doc. B)

Ha

inoltre presentato un rapporto allestito il 13 maggio 2008 dai medici del servizio

di neurologia dell’EOC, concludente, tra l’altro:

"

Le riferiamo a proposito

di questa paziente esaminata ambulatorialmente il 9.05,2008.

Anamnesi

Rivediamo la paziente dopo l'ultima consultazione del

7.02.2008 a cui faremo riferimento.

La paziente ci viene inviata dopo aver consultato il

pronto soccorso dell'Ospedale Italiano in data 03.05.2008 per la seguente

sintomatologia: da alcuni mesi presenta cervicalgie per le quali ha effettuato

fisioterapia con massaggi "dolci". Tuttavia da due settimane presenta

peggioramento di tale dolore che s'irradia a livello medio-dorsale e al capo

fino al vertice. Viene descritto come gravativo, associato a lieve nausea. Dopo

la consultazione in pronto soccorso sta assumendo Novalgine 20 ggt con beneficio.

Quest'ultimo farmaco tuttavia determina ipotensione e

stanchezza marcata. Il Dafalgan invece non funzionava.

La paziente riferisce di dormire bene durante la notte

grazie all'assunzione di Temesta a posologia imprecisata. Riferisce che sta

attraversando un periodo difficile e che ha in programma la prossima settimana

ricovero presso l'Ospedale di __________ per l'aggravamento della nota

patologia depressiva.

Terapia attuale

Fluctine 20 mg 4-0-0

Trittico 100 mg 0-0-1

Efexor ER 65 mg 1-0-0

Topamax 100 mg 1-0-1

Temesta in riserva

Esame neurologico

Cervicalgia accentuata alla compressione dei muscoli

paravertebrali e trapezi in assenza di rigidità nucale e di contrattura

significativa.

Nervi cranici nella norma.

Ai 4 arti: forza, sensibilità tatto-algica,

senso posturale, pallestesia e coordinazione tutti nella norma. ROT

normoevocabilì e simmetrici. RCP corretto.

Marcia senza caratteri patologici. Romberg negativo.

Conclusione

La paziente presenta una cervicalgia associata ad una

cefalea a carattere tensivo ed è in una condizione attuale di peggioramento

della nota depressione motivo per cui ha in programma ricovero stazionario a

breve.

AI momento dunque non modifichiamo la terapia attuale.

Abbiamo suggerito alla paziente di non assumere in

maniera continua Novalgine poiché determina ipotensione arteriosa. Le abbiamo

prescritto del Brufen 600 mg da mantenere in riserva.

La paziente riferisce di aver già assunto in passato

miorilassanti di cui non sa precisare il nome, che avevano determinato effetti

collaterali e pertanto si rifiuta di tentare con del Sirdalud.

Proponiamo di sfruttare il periodo del ricovero per

effettuare della fisioterapia.

Abbiamo proposto anche alla paziente, al termine del

ricovero, un corso di training autogeno." (Doc. C)

In

proposito, nelle loro “Annotazioni” del 5 giugno 2008, il dr. __________, generalista,

e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR hanno ritenuto indispensabile una

rivalutazione peritale di natura psichica e neurologica osservando:

"

(...)

Perizia SAM 2.2006

Diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa

Incremento della quota ansiosa nell'ambito di tratti

simbiotici di personalità.

Diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa

Fibromialgia.

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica, con

leggera sintomatologia d'impingement a livello della spalla ds..

Lombalgie su alterazioni statiche della colonna

vertebrale e minime alterazioni di tipo degenerativo a livello dei segmenti

lombari, soprattutto L4-5 e L5-S1.

Anamnesticamente sindrome delle gambe irrequiete.

Lievi cefalee di origine verosimilmente tensiva.

Sospetto stato aderenziale in stato dopo

appendicectomia,

● stato dopo gravidanza extrauterina;

● stato dopo laparoscopia per adesiolisi con

perforazione iatrogena del cieco;

● stato dopo rilaparotomia e sutura del cieco.

Stato da vestibolopatia periferica acuta.

Viene valutato un impedimento dal lato psichiatrico del

15% (Dr. __________) con un periodo di IL completa dal 10.6.2002 al 4.11.2002.

Opposizione:

con certificato del 13.4.2006 il dr. __________ attesta la presenza d'un disturbo di

personalità emotivamente instabile F 60.3 con inoltre episodio depressivo di

grado medio-grave con sintomi biologici. Egli si discosta dalla valutazione del

dr. __________ ritenuta sommaria.

La critica viene sottoposta al SAM, il quale conferma

(vedi risposta del 18.6.2007) la validità della perizia.

Decisione su opposizione del 7.3.2008: si conferma rifiuto di prestazioni.

Ricorso:

lettera dr. __________ del 30.5.2008: egli afferma di

aver in cura l'assicurata da 3.2006 e riconferma la sua valutazione

psichiatrica.

Rapporto servizio di neurologia del 13.5.2008,

assicurata in cura con

Fluctine 4 x 20 mg

Trittico 100 0-0-1

Efexor ER 75 1-0-0

Topamax 100 1-0-1

Viene riscontrata una cervicalgia associata a cefalea a

carattere tensivo, previsto ricovero stazionario.

Valutazione:

dalla documentazione presentata risulta una probabile

modifica dello stato di salute sia psichiatrico che somatico, peggioramento

somatico documentato da 2.2008, quindi precedente la decisione impugnata (vedi

rapporti del servizio di neurologia).

Dal rapporto del servizio di neurologia risulta pure

che l'assicurata è sotto trattamento con psicofarmaci in dosi massicce.

Procedere:

si propone un complemento istruttoria comprendente una

valutazione peritale psichiatrica (centro peritale) oltre ad una valutazione

neurologica." (Doc. IX/bis)

Infine, in

data 27 marzo 2009 l’assicurata ha fatto pervenire un’ulteriore certificazione

del dr. __________ del seguente tenore:

"

In riferimento alla sua lettera del

26.2., la aggiorno sul caso della signora RI 1.

La paziente è sempre sotto un importante e costante

trattamento psicofarmacologico ambulatoriale che nell'ultimo periodo ha

necessitato di essere rinforzato causa un ulteriore aggravamento delle

condizioni timiche della signora, procedendo con delle infusioni ambulatoriali

quotidiane effettuate presso il mio studio.

In sostanza, le condizioni della paziente appaiono

tuttora in condizione di grave instabilità, nonostante gli sforzi

psicofarmacologici e psicoterapeutici proposti, con una chiara progressione

peggiorativa delle affezioni che la riguardano.

A questo proposito stiamo valutando con l'accordo della

paziente un possibile ricovero stazionario in clinica, per un'intensificazione

e/o revisione farmacologica proposta." (Doc. D)

2.8. Va

Considerandi

qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante

occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si

fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.

108.

consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.9

Nella

fattispecie, l’Ufficio AI aveva sostanzialmente negato l’attribuzione di una

rendita di invalidità oltre che di ogni provvedimento professionale ritenendo

non adempiuto il periodo di carenza di un anno prescritto dall’art. 29 cpv. 1

lett. b LAI, considerato come l’assicurata fosse stata incapace al lavoro nella

misura del 100% nel periodo dal 10 giugno al 4 novembre 2002, mentre che in

seguito andava considerata nuovamente abile al lavoro in misura dell’85% (consid.

1.

). L’amministrazione si è basata essenzialmente sulla conclusioni della

perizia eseguita dal SAM in data 14 febbraio 2006 (cfr. doc. AI 27-18 e sopra

consid. 2.7).

Tale tesi è

stata contestata dalla ricorrente, la quale, sulla base dei certificati

prodotti, ha in sostanza sostenuto di essere inabile al lavoro in misura

totale.

Ora,

ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in

concreto il 7 marzo 2008 (doc. A) - quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V

467.

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici prodotti

dall’interessata in sede ricorsuale possono essere presi in considerazione

poiché quanto descritto dagli specialisti si riferisce anche alla situazione psichiatrica,

e neurologica, dell’assicurata antecedente all’emissione della decisione

contestata.

Al riguardo, viste

le citate attestazioni degli specialisti (doc. B e C, D), segnatamente quelle

del dr. __________, psichiatra che ha in cura la ricorrente dal 16 marzo 2006, appare

in particolare verosimile che i problemi psichiatrici che affliggono

l’assicurata abbiano limitato la sua capacità lavorativa, quantomeno nel

periodo successivo alla presa a carico della paziente da parte di questo sanitario,

in misura non trascurabile, anche considerato il trattamento con psicofarmaci

in dosi massicce (anche in forma di trattamenti infusionali in ambito

stazionario e ambulatoriale) segnalato dallo psichiatra curante

dell’assicurata, e che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso

lo stato di salute dell’assicurata e gli effetti invalidanti ad esso

riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini

mediche. Inoltre, anche dal rapporto medico del 13 maggio 2008 steso dai dr. __________

e dr. __________ del Servizio di neurologia dell’EOC, si evince che

l’assicurata soffre di una cervicalgia associata a cefalea a carattere tensivo (doc.

C).

Non si può del

resto tralasciare di osservare che il giudizio di inabilità lavorativa nella

misura del 15% è stato tratto dall’amministrazione, mediante il provvedimento

contestato del 7 marzo 2008, sulla base di una perizia eseguita dal SAM in data

14.

febbraio 2006 e, quindi, oltre due anni prima. Del resto, le osservazioni

aggiuntive presentate dal SAM in data 13 giugno 2007 sono state formulate sulla

base di un semplice esame degli atti senza un nuovo esame clinico e personale

della paziente (doc. 44-1; cfr. sopra consid. 2.7). Va altresì rilevato che

sulle critiche mosse dall’interessata alle conclusioni dei sanitari del SAM, in

particolare in materia psichiatrica, in sede di opposizione non è stato nemmeno

chiamato ad esprimersi direttamente il dr. __________, psichiatra, nella sua

qualità di estensore del referto psichiatrico facente parte della perizia del

SAM (doc. 44-1 e cfr. sopra 2.7).

Del

resto, esaminate le certificazioni prodotte in sede ricorsuale, anche

l’amministrazione, sentito il preavviso dei medici SMR, nelle sue osservazioni

12.

giugno 2008 (IX) ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti

psichici e neurologici, posto come dall’inserto non fosse possibile desumere

l’evoluzione esatta delle varie problematiche di cui è sofferente la richiedente

(cfr. IX e IXbis; cfr. sopra consid. 1.5). Va detto in proposito che la certificazione

del 24 marzo 2009 del dr. __________, prodotta dalla ricorrente successivamente

alla presa di posizione 12 giugno 2008 dell’Ufficio AI (IX), non fa che

confermare ulteriormente la necessità di istruire la pratica, lo psichiatra che

ha in cura la ricorrente confermando la gravità delle sue condizioni “nonostante

gli sforzi psicofarmacologici e psicoterapeutici” intrapresi (doc. D e cfr.

sopra consid. 2.7).

Questa Corte deve

quindi condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di natura

specialistica, ritenuto come la documentazione acquisita all’inserto non

consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio

sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni

invalidanti sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento

amministrativo querelato (cfr. DTF 121 V 362). Considerate le varie patologie

di cui soffre l’assicurata e la probabile interazione tra le stesse, rilevato

come la perizia del SAM risalga al febbraio 2006, a mente di questo TCA è indispensabile procedere ad una perizia interdisciplinare che si

esprima in maniera globale sulla situazione della ricorrente e, quindi, sulle

varie patologie che la interessano.

2.10

Mentre

RI 1 ha chiesto in sostanza l’effettuazio-ne di una perizia medica ordinata dal

Tribunale (cfr. XI), l’amministrazione, postulata la retrocessione degli atti,

ha indicato che avrebbe proceduto direttamente ad effettuare gli opportuni approfondimenti

medici ordinando in particolare una perizia psichiatrica e una neurologica (IX).

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che

pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i

fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo

Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente

o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto,

nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da

una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare

una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato

di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e,

quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

del 9 marzo 2005 nella causa G., 35.2004.100).

D’altra

parte, in una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00,

pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo

riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il

rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato

i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

In

concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto,

si rileva lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto

rinviato all'Ufficio AI, affinché predisponga i necessari accertamenti medici,

segnatamente di natura pluridisciplinare, intesi a valutare l’evoluzione delle varie

patologie (di natura psichiatrica e non) di cui soffre la ricorrente e la loro

ripercussione sulla sua capacità lavorativa.

In

esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi

nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Inoltre

l'assicurata, patrocinata da un

legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a

titolo di ripetibili.

Secondo la costante giurisprudenza del TFA

l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA

del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.9 e 2.10 e

renda una nuova decisione.

2. Le

spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata

in sede di ricorso.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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