32.2008.71
Richiesta di rendita respinta in assenza di un grado di invalidità rilevante
2 aprile 2009Italiano57 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2008.71
Data decisione, Autorità:
02.04.2009, TCA
Titolo:
Richiesta di rendita respinta in assenza di un grado di invalidità rilevante
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 29 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.71
FC/sc
Lugano
2 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 marzo
2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Nel
mese di novembre 2004, RI 1, nata nel 1958, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da “depressione nervosa reattiva
protratta, sindrome lombovertebrale e stato dopo intervento ginecologico
complicato”, presenti dal 2001/2002 (doc. AI 1-6).
Esperiti
gli accertamenti del caso, fra i quali una perizia ad opera del Servizio accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (in
seguito: SAM), con decisione del 23 febbraio 2006 l’Ufficio AI ha
respinto la domanda di prestazioni, motivando:
"
Abbiamo esaminato il diritto a
provvedimenti professionali.
Le persone assicurate hanno diritto alla formazione in
una nuova attività lucrativa, se la loro invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno può essere presumibilmente
conservata o migliorata, in modo essenziale (art. 17 della Legge federale sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI)).
Nel caso in cui in un'attività esigibile, la perdita di
guadagno a causa dell'invalidità non raggiunga in modo durevole il 20% almeno,
non c'è diritto ad una riformazione.
● Secondo le nostre verifiche non è il caso.
● Per definire l'esigibilità
lavorativa medicalmente oggettivata è stata richiesta una perizia pluridisciplinare
al Servizio accertamento medico Al (SAM) di Bellinzona. Dalla stessa si evince
che, a parte un breve periodo (10.06.02-04.11.02) dove l'inabilità lavorativa
era completa, fa stato una capacità minima dell'85% nelle attività
precedentemente svolte in qualità di cameriera ed accompagnatrice turistica,
mentre, quale casalinga non viene oggettivata alcuna inabilità.
● Quale salariata fa quindi stato un
grado d'invalidità del 15% massimo che non dà diritto a prestazioni da parte
del nostro Ufficio (grado minimo per una rendita 40% e per provvedimenti professionali
20%).
Decidiamo pertanto:
● La richiesta di prestazioni è respinta."
(Doc. AI 28-1)
1.2. A
seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA
1, l’amministrazione ha esaminato l’ulteriore documentazione medica presentata,
sottoponendola anche al SAM per osservazioni e con decisione su opposizione 7
marzo 2008 ha confermato il precedente provvedimento di diniego motivando tra
l’altro quanto segue:
"
(...)
3.2. Considerato come l'assicurata abbia tuttavia prodotto
ulteriore documentazione medica dopo la data della decisione impugnata (cfr. in
modo particolare lo scritto 30.3.2006 della curante Dr.ssa __________
rispettivamente la missiva 13.4.2006 dello psichiatra Dr. __________), per
un'adeguata valutazione l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate è stato
nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR).
Dopo aver preso atto della documentazione medica
summenzionata, il Dr. __________ del SMR dell'AZ ha ritenuto appropriato
interpellare (nuovamente) il SAM di Bellinzona per una sua presa di posizione
al riguardo (cfr. l'annotazione SMR 26.5.2006 agli atti).
(...)
In definitiva, stante quanto precede, si può affermare
che non vi sono elementi dal lato medico (compresi quelli presentati dopo la
data della decisione impugnata) che depongano per un'incapacità lavorativa
superiore a quella già attestata nelle precedenti valutazioni eseguite
all'amministrazione.
Nulla muta ai fini del presente giudizio neanche avuto
riguardo ai certificati 28.8.2006 e 2.2.2007 della Dr.ssa __________
rispettivamente allo scritto 1.2.2007 del Dr. __________ (cfr. a tal proposito
le annotazioni SMR 27.6.2007 e 7.2.2008 agli atti).
Pertanto, le dettagliate ed approfondite valutazioni
effettuate dal SAM di Bellinzona non sono state smentite da altri certificati
da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente una diversa situazione
clinica o un aggravamento significativo delle sintomatologie rilevate.
Quanto prodotto dalla qui opponente al fine di
dimostrare, a suo modo di vedere, la propria inabilità al lavoro a causa delle
patologie che la affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le
conclusioni dei periti interpellati dall'amministrazione o attestare un
peggioramento duraturo delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede
peritale.
Alla luce di quanto precede, lo scrivente ufficio
ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari
e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata in esame,
senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti medici
specialistici.
In conclusione, sulla base delle affidabili e
concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag.
57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione
(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere
dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi
citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1 c, 111 V
188 consid. 2b), che l'assicurata risulta incapace al lavoro - e di riflesso al
guadagno - in misura del 15% nella sua abituale professione di cameriera. Non
raggiungendo quindi la percentuale minima del 40% richiesta dalla legge per
poter beneficiare del diritto ad una rendita d'invalidità, la decisione
contestata merita di essere tutelata mentre l'opposizione va respinta."
(Doc. AI 50-4+5+6+7)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, tramite la sua legale, ha postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria gratuita e ha contestato le conclusioni
dell’amministrazione facendo valere:
"
(...)
a.
Come già si è avuto modo di sottolineare in sede di
opposizione, i numerosi medici che ebbero in cura la signora RI 1 hanno sempre
ritenuto la stessa inabile al lavoro al 100%. In particolare la dr. med. __________
ha sempre mantenuto le sue diagnosi ed ha sempre confermato una incapacità
lavorativa del 100%.
Anzi se con lettera di data 30 marzo 2006 (Doc. D
dell'opposizione) la dr. med. __________ ha riconfermato le diagnosi poste,
confermando l'incapacità lavorativa della ricorrente al 100% e prevedendo una
capacità lavorativa futura del 50% al massimo, successivamente la stessa ha
dovuto constatare un peggioramento dello stato di salute della
ricorrente mantenendo una incapacità lavorativa del 100% (cfr. certificati
medici agli atti dell'AI di data 28.8.2006 e di data 2.2.2007). Pure il dr.
med. __________ ha confermato le sue valutazioni circa l'incapacità lavorativa
della Signora RI 1.
Non vi sono, dunque, dubbi che a causa dei disturbi di
cui soffre la ricorrente la stessa non è in grado di riprendere e continuare
un'attività lucrativa. Di conseguenza, la sua capacità di guadagno è e rimane a
zero.
Prove:
c.s.
b.
La ricorrente soffre non solo di affezioni fisiche, ma
anche di affezioni psichiche. Infatti, tutti i medici che ebbero a visitare
l'opponente riscontrarono una componente psichiatrica, componente sempre indicata
anche dalla dr. med. __________.
Tale componente è pure stata rilevata, è vero, dal
servizio SAM ma, e lo si ribadisce, nonostante quanto indicato dalla dr. med. __________
con scritto del 13 giugno 2007 all'Ufficio AI, nell'ambito di tale relazione,
non è stata eseguita, a mente dell'opponente, una valutazione approfondita come
le circostanze imponevano, tenuto conto delle indicazioni di tutti i medici che
ebbero a visitare la signora RI 1. A questo proposito si rileva che già il dr.
med. __________ con lettera di data 7 agosto 2002 indirizzata al dr. med. __________
aveva riscontrato un'affezione psichiatrica.
A causa della sua situazione, la dr. med. __________ ha
segnalato la ricorrente al dr. med. __________, che ora segue la signora RI 1
dal 16 marzo 2006.
Con lettera di data 13 aprile 2006 quest'ultimo indicò
che la ricorrente soffriva di un "disturbo di personalità emotivamente
instabile (F60.3 ICD 10) secondo la classificazione internazionale, che presenta
un episodio depressivo di grado medio-grave con sintomi biologici" invalidante.
Egli riconobbe un'incapacità lavorativa della
ricorrente del 100%, ribadita l'anno successivo e che continua a confermare.
Ora, non vi è, agli atti dell'incarto AI, alcuna
indicazione da parte di un medico psichiatra che motivi un parere contrario a
quello del dr. med. __________.
A mente dell'opponente, di conseguenza, anche per
quanto concerne l'affezione psichiatrica, la sua capacità di guadagno è zero.
Prove:
c.s.
c.
Anche in questa sede la ricorrente non può non
contestare la perizia SAM relativa alla sua situazione psichica e ciò
nonostante quanto indicato dalla dr. med. __________ con scritto di data 13
giugno 2007 che non può certo sostituire né completare la valutazione del dr.
med. __________, non essendo la stessa medico-psichiatra.
(...)
Intanto si rileva e si prende atto che l'Ufficio AI,
nella persona del dr. med. __________ (cfr. annotazione del medico del 26
maggio 2006), ha ritenuto fondata la critica circa la mancanza dei codici
ICD-10 accanto alla diagnosi. Ora, già solo senza la codificazione della
diagnosi, però, non risultava possibile per l'Ufficio AI stabilire se esistesse
o meno una malattia invalidante ai sensi dell'art. 4 LAI e 8 LPGA.
Al contrario il dr. med. __________, nel suo
certificato del 13 aprile 2006 ha posto una diagnosi con la relativa
classificazione, ricordando altresì che "la paziente ha avuto diversi
problemi legati ad un intervento chirurgico con complicazioni che hanno determinato
secondo lei la comparsa dei sintomi di cui si lamenta".
Alle luce di quanto precede, l'Ufficio AI avrebbe
dovuto o seguire le indicazioni del dr. med. __________, oppure sottoporre
nuovamente la ricorrente ad una valutazione psichiatrica. Al contrario,
l'Ufficio AI si è limitato a riferirsi allo scritto della dr. med. __________,
che psichiatra non è, che ha semplicemente commentato l'opposizione della qui
ricorrente, senza aver più convocato la stessa e senza aver più contattato i
suoi medici curanti, tenuto conto oltretutto dei nuovi certificati prodotti.
Inoltre si rileva che la signora RI 1 è affetta, tra
l'altro, da fibromialgia, come indicato dai medici del SAM. Tale patologia
andava quindi esaminata anche dal punto di vista psichiatrico.
Viste, di conseguenza, le discrepanze fra la posizione
del medico specialista curante e quello dell'Ufficio AI, quest'ultimo avrebbe
dovuto procedere ad un approfondimento, convocando nuovamente la paziente, per
poi motivare, se del caso, in modo approfondito il parere diverso rispetto a
quello del dr. med. __________.
Ne consegue che qualora questo lod. Tribunale non
facesse proprie le argomentazioni della ricorrente, tenuto conto delle
indicazioni dei medici curanti della Signora RI 1, una nuova perizia pluridisciplinare
comprensiva di una perizia psichiatrica che tenga conto di quanto precede deve
imporsi." (Doc. I)
1.4. Nella
risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di respingere l gravame (V).
1.5. In
data 30 maggio 2008 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica
(VII).
Riferendosi
alle allegate Annotazioni dei medici del Servizio medico regionale dell’AI
(SMR), l’Ufficio AI, nelle sue osservazioni 12 giugno 2008, ha affermato:
"
In questa sede, l'assicurata ha
prodotto quale nuova documentazione medica lo scritto 30.5.2008 dello
psichiatra curante Dr. __________ rispettivamente la missiva 13.5.2008
dell'Ospedale Regionale di __________.
Come di consueto, l'amministrazione ha sottoposto al
vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR) la documentazione medica
summenzionata.
A giudizio di quest'ultimo (cfr. a tal proposito le
annotazioni del Dr. __________ / Dr.ssa __________ del SMR dell'AI qui
allegateVi), lo stato di salute della paziente in esame ha effettivamente
subito una modifica (perlomeno a partire dal mese di febbraio 2008) che
dovrebbe essere oggetto di approfondita valutazione; in sostanza, si ritiene
quindi corretto procedere ad ulteriori indagini di carattere medico.
In via principale, si propone pertanto a codesto
lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli
atti all'Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari
accertamenti medici del caso mediante l'allestimento sia di una perizia
neurologica sia di una perizia psichiatrica (presso il Centro peritale delle
assicurazioni sociali) atte a definire l'evoluzione dello stato valetudinario
della ricorrente dal mese di febbraio 2008 in poi. In caso di rinvio degli atti all'amministrazione, si protestano già sin d'ora tasse, spese e ripetibili.
In via subordinata, si chiede a codesto lodevole TCA di
voler confermare la decisione su opposizione del 7 marzo 2008 e,
conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. IX)
1.6. Dal
canto suo, l’assicurata, in uno scritto del 27 giugno 2008, ha fatto valere quanto segue:
"
(...)
1.
Si prende innanzitutto atto che l'Ufficio AI riconosce
ora che la ricorrente soffre di affezioni fisiche e psichiche invalidanti, e
quindi propone di sottoporre la ricorrente ad una perizia psichiatrica e neurologica.
Eppure la signora RI 1 già in sede di opposizione aveva
segnalato, con le motivazioni appropriate, la discrepanza tra la posizione del
medico specialista curante e quella del medico dell'AI, chiedendo che venisse
esperita una perizia psichiatrica. Se l'Ufficio AI avesse provveduto allora,
oggi, a più di due anni dalla presentazione dell'opposizione, con tutti i costi
che ne derivano, non ci troveremmo in questa sede a discutere il caso della
signora RI 1.
2.
L'Ufficio AI, a seguito del ricorso inoltrato in data
23 aprile 2008, ritiene ora di aver constatato un peggioramento della
situazione della signora RI 1 a far tempo dal mese di febbraio 2008 in poi.
In realtà, il grave danno alla salute della ricorrente
è già stato più volte segnalato ed accertato dai medici curanti della stessa
già prima dell'anno 2008, ma solo ora viene confermato dai medici dell'AI.
Alla luce della documentazione presentata dalla
ricorrente, una perizia psichiatrica non è, dunque, più necessaria e di
conseguenza il ricorso presentato dalla ricorrente in data 23 aprile 2008 deve
essere accolto e deve essere riconosciuta alla stessa una rendita AI intera a
far tempo dal mese di novembre 2004.
3.
Nella denegata ipotesi in cui questo lod. Tribunale
dovesse ritenere necessarie una perizia psichiatrica e una perizia neurologica,
si chiede di non retrocedere l'intero incarto della signora RI 1 all'Ufficio AI,
ma di ordinare, per sopperire alle mancanze di tale Ufficio, una perizia
pluridisciplinare, comprensiva di una perizia psichiatrica e neurologica,
affinché altri periti possano accertare quali sono le affezioni fisiche e
psichiche di cui soffre la signora RI 1 ormai dall'anno 2002, che rendono la
stessa inabile al lavoro al 100%.
A questo proposito si osserva che il dr. med. __________
ha sempre mantenuto le sue diagnosi e riconosciuto un'incapacità lavorativa
della ricorrente, con le debite motivazioni, ben prima del mese di febbraio
2008.
Semmai, dunque, questo lodevole Tribunale dovesse
ritenere di dover sottoporre la ricorrente ad una perizia psichiatrica e
neurologica, i periti dovranno valutare lo stato di salute della signora RI 1
anche durante il periodo precedente il mese di febbraio 2008.
4.
La ricorrente, di conseguenza, si riconferma nel
proprio ricorso e chiede che la decisione su opposizione dell'Ufficio AI del 7
marzo 2008 venga annullata e le venga riconosciuta un'invalidità del 100% e conseguentemente
le venga concessa una rendita AI intera a far tempo dal mese di novembre 2004.
Nella denegata ipotesi in cui questo lod. Tribunale
ritenesse dover ritornare gli atti all'Ufficio AI per una nuova valutazione, si
chiede che il ricorso della signora RI 1 venga comunque accolto e
che venga, però, da un lato invitato l'Ufficio AI a valutare lo stato di salute
della ricorrente anche per il periodo precedente il mese di febbraio 2008 e
d'altro lato che vengano caricate all'Ufficio AI, oltre le spese, congrue
ripetibili a favore della signora RI 1, la quale è da ben 4 anni che attende
che l'Ufficio AI approfondisca in modo appropriato il suo caso." (Doc. XI)
In data 27
marzo 2009 ha inoltre fatto pervenire un’ulteriore certificazione datata 24 marzo
2009 del dr. __________ (XV, doc. D).
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’articolo 49 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H
335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante si
è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Nel merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita
d’invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzi-
ni, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.
216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e
ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione
di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI
2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit,
pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10,
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Ricevuta
la domanda di prestazioni presentata da __________, l’amministrazione,
acquisito agli atti l’incarto dell’as-sicurazione malattia e disoccupazione
dell’assicurata, ha interpellato il medico curante dell’assicurata, dr. __________,
generalista, la quale nel suo rapporto medico 7 dicembre 2004, poste le
diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Depressione nervosa
reattiva protratta, sindrome lombo-vertebrale cronica, anemia feripriva grave
su disturbo verosimilmente ginecologico, stato da più interventi ginecologici,
periartropatia delle anche, emorroidi, ipotensione arteriosa”, ha attestato
un’inabilità lavorativa completa dal gennaio 2004, allegando diversa documentazione
medica relativa alla paziente e precisando:
"
1.1 La profonda astenia
non le permette di eseguire lavori che richiedano
un impegno fisico inoltre lamenta sonnolenza
e dolori articolari specie a livello lombare e cervicale.
1.2 La paziente che era cameriera/barista non può
più svolgere quel lavoro.
2.1 Non
si può migliorare la capacità lavorativa in un ambiente come quello della ristorazione.
2.2 L'assicurata
potrebbe svolgere l'attività di commessa magari a tempo parziale per cominciare
poi a seguire. Potrebbe esporre delle merci/vetrinista (è creativa) nei grandi
magazzini/negozi; oppure potrebbe occuparsi dell'animazione in servizi sociali
(ha un buon contatto con le persone).
2.2.1 Bisognerebbe tener conto di farla
stare anche un po' seduta non 4 ore di fila in piedi." (Doc. AI 7-5)
Valutata
altresì la documentazione richiamata dall’assicura-zione malattia e disoccupazione,
sentito il preavviso del medico SMR, l’amministrazione ha quindi
ordinato una perizia pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico
dell'Assicurazione Invalidità (in seguito: SAM).
Nella
corposa e approfondita perizia multidisciplinare del 14 febbraio 2006, i sanitari
del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI, fatti esperire consulti
di natura psichiatrica, neurologica, chirurgica e reumatologica, oltre che esami di laboratorio e radiologici, hanno, tra l’altro,
concluso:
"
(...)
5. DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa
Incremento della quota ansiosa nell'ambito di tratti
simbiotici di personalità.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa
Fibromialgia.
Periartropatia omeroscapolare tendinopatica, con
leggera sintomatologia d'impingement a livello della spalla ds..
Lombalgie su alterazioni statiche della colonna
vertebrale e minime alterazioni di tipo degenerativo a livello dei segmenti
lombari, soprattutto L4-5 e L5-S1.
Anamnesticamente sindrome delle gambe irrequiete.
Sospetto stato aderenziale in stato dopo
appendicectomia.
● stato dopo gravidanza extrauterina;
● stato dopo
laparoscopia per adesiolisi con perforazione iatrogena del cieco;
● stato dopo rilaparotomia e sutura
del cieco.
Stato da vestibolopatia periferica acuta. (...)"
(Doc. AI 27-14)
osservando
tra l’altro quanto segue:
"
(...)
Durante il soggiorno presso il SAM abbiamo così potuto
evidenziare le seguenti patologie decisive per la valutazione del caso:
Patologia psichiatrica
In considerazione delle diagnosi agli atti, l'A. è
stata sottoposta a valutazione specialistica da parte del dr. __________, il
quale nel suo rapporto riassume l'anamnesi e descrive l'esame psichico. Segnala
una quota ansiosa leggermente incrementata, una certa difficoltà ad esprimersi
spontaneamente; le comunicazioni devono essere stimolate. In conclusione,
ritiene essere confrontato con una donna abbandonata dal padre durante
l'infanzia e successivamente con la sorella è istituzionalizzata presso l'Ist. __________
di __________, dove ha trascorso quasi tutta la sua giovinezza. Non è difficile
pensare che abbia subito una ferita dell'abbandono, che ha lasciato evidenti
cicatrici emotive che hanno caratterizzato significativamente la struttura della
sua personalità. L'A. si è quindi accostata al matrimonio con un fortissimo
bisogno di attaccamento, frustrato però sia dal marito sia dai partner
successivi, con il risultato di trovare completamente deluse le sue
aspettative. Dopo l'intervento chirurgico l'A. ha mostrato una flessione sul
piano energetico, mentre l'assistenza alla sorella malata di cancro,
protrattasi per un anno, ha contribuito a prosciugare ulteriormente le riserve
energetiche ed a fiaccarne la resistenza. L'A. avverte così il peso della
situazione venutasi a creare come una gravosa ed insopportabile limitazione.
Profondamente delusa, si è scoraggiata ed ha mostrato una tendenza
all'isolamento interiore, dal quale è riuscita a sottrarsi unicamente
ricorrendo all'influsso beneficio della sua migliore amica, vissuta come una
reincarnazione dell'amatissima sorella deceduta per tumore alta lingua. Il
nostro consulente pone le diagnosi, da noi riassunte al capitolo 5 della
perizia. Ritiene che nelle condizioni attuali sia ravvisabile un'inabilità
lavorativa psichiatrica nell'ordine del 10 - 20%. A parte l'introduzione di una
blanda ansiolisi farmacologica per detendere la tensione endopsichica
lievemente incrementata, non entrano in linea di conto misure terapeutiche
particolari.
Patologia reumatologica
In considerazione dei disturbi lamentati dall'A. a
carico dell'apparato locomotorio, ella è stata sottoposta a valutazione
specialistica da parte del dr. __________, il quale nel suo consulto riassume
l'anamnesi nei dettagli, descrive i dati soggettivi e lo status reumatologico.
Riassume le radiografie in suo possesso e pone le diagnosi, da noi riassunte al
capitolo 5 della perizia. Lo specialista ritiene che l'A. presenti, dal punto
di vista reumatologico, un quadro anamnestico e clinico riferibile a fibromialgia.
Sono presenti dolori piuttosto cronici a livello della colonna vertebrale, alle
gambe, ma anche a livello delle estremità superiori, con predominanza del lato
ds.. I disturbi hanno mostrato un'evoluzione con persistenza della sintomatologia
nonostante tutte le terapie fino ad oggi instaurate. Sono presenti, dal punto
di vista clinico, tutti i tender points necessari per la diagnosi di
fibromialgia. Vi è inoltre un'iniziale periartropatia omeroscapolare
tendinopatica a livello della spalla ds. con leggera sintomatologia
d'impingement, con reperto radiologico comunque nella norma per quanto riguarda
la spalla ds.. Assenza di calcificazioni periarticolari o di omartrosi od
artrosi acromioclavicolare. L'A. risente di dolori soprattutto nella zona
lombare, ai glutei ed a livello dell'estremità inf., da riferire principalmente
al quadro fibromialgico. Vi sono delle minime alterazioni di tipo statico della
colonna vertebrale, con una scoliosi a forma di S ds.-convessa nella zona
lombare, nonché iniziali alterazioni degenerative in particolar modo ai segmenti
L4-5 e L5-S1.
Non è presente una vera e propria sindrome
lombovertebrale spondilogena. Non vi sono segni compressivi radicolari. Vi è il
sospetto della presenza di una sintomatologia da restiess legs alle estremità
inferiori, disturbi che si manifestano comunque con un'irrequietezza delle
gambe, soprattutto serale, e non tipicamente durante la notte. Il nostro
consulente conclude ritenendo che questi reperti clinici e radiologici piuttosto
modesti non giustifichino un'incapacità lavorativa alcuna per qualsiasi
attività lavorativa svolta, in particolare per quella di barista o di cameriera.
Pertanto l'A., dal punto di vista reumatologico, è totalmente abile al lavoro.
Patologia neurologica
Segnaliamo come il consulto neurologico abbia avuto
luogo solo nel mese di febbraio per vari motivi e non da ultimo per impedimenti
vari da parte dell'A,. In considerazione delle diagnosi lamentate dall'A.,
quest'ultima è stata sottoposta a valutazione specialistica neurologica da
parte del dr. __________, il quale, nel suo rapporto, riassume l'anamnesi. L'A.
lamenta principalmente stanchezza, dolore alle gambe, nausea, vomito,
sensazione di capogiro e cefalee. Descrive lo stato neurologico nei dettagli.
Nelle conclusioni fa notare come in seguito ad un intervento ginecologico in
laparoscopia e lesione del cieco, che aveva necessitato un secondo intervento
urgente per addome acuto, l'A. inizia ad accusare vari sintomi, tra cui dolori
addominali, dolori agli arti inf., cefalee lievi bilaterali e dolori lombari.
L'esame neurologico dettagliato evidenzia una lieve ipoestesia a tutto
l'emicorpo ds., che in assenza di altri reperti più netti non è particolarmente
sospetta per una lesione da parte del sistema nervoso centrale o periferico e
dunque non necessita di ulteriori indagini. Per altro, l'esame neurologico
risulta nella norma, senza reperti significativi. E' presente una sindrome
delle gambe irrequiete, ben controllata con Sifrol, dunque non all'origine di
rilevanti limitazioni. Non ritiene, da quanto descritto agli atti a livello
lombare alla MRI, che vi siano reperti tali da provocare lesioni radicolari
maggiori. Non ha alcuna spiegazione neurologica dei disturbi descritti dall'A.
agli arti inf., e in generale dei suoi dolori. Pertanto ritiene l'A. totalmente
abile al lavoro dal punto di vista strettamente neurologico. Non ha proposte
terapeutiche.
Patologia addominale
In considerazione dei dolori addominali in stato da
vari interventi in sede, l'A. è stata sottoposta a valutazione specialistica
chirurgica da parte del dr. __________, il quale riassume i disturbi lamentati
dall'A., dolori addominali non crampiformi, dolori irradianti agli arti inf.
nella regione lombare e toracica, che provocano ogni tanto iperventilazione.
Lamenta stitichezza, con defecazione ogni quattro giorni; non sopporta i latticini,
mangia molta verdura. Il peso è stabile a ca. 74 kg.
Lo specialista descrive l'esame clinico addominale.
L'addome alla palpazione è molle, senza difese, senza resistenza palpabile;
rumori intestinali normali, assenza di ernie cicatriziali. Il dr. __________
riprende le diagnosi, da noi riassunte al capitolo 5. Trattasi di un'A.
quarantasettenne, che inseguito ad un intervento addominale con complicazioni
lamenta dolori persistenti. I dolori sono piuttosto atipici, con irradiazione
sia nelle spalle sia nelle gambe. Inoltre, perdite vaginali ca. tre volte ai
mese, con anemizzazione e necessità di somministrazione di ferro. L'A. si sente
anche molto debole e distrutta a partire dall'intervento del 2002. I disturbi
accusati da quest'ultima possono essere solo minimamente attribuiti ad uno
stato aderenziale. Dal punto di vista strettamente chirurgico non vi è possibilità
alcuna di migliorare i disturbi. Un'ulteriore laparotomia con adesiolisi è vivamente
sconsigliata. L'unica possibilità di migliorare la sintomatologia sarebbe
probabilmente una psicoterapia. Pertanto, dal punto di vista chirurgico addominale
I'A. è totalmente abile al lavoro.
Patologia internistica
La sonografia addominale evidenzia la presenza di un
piccolo emangioma epatico. In considerazione di esami di labor con
transaminasi, y-GT e fosfatasi alcalina, nonché bilirubina totale completamente
nella norma, non riteniamo che i disturbi lamentati dall'A. debbano essere
messi in relazione con una problematica epatica. Ricordiamo come l'A. presenti
un'Hb nei limiti di norma a conferma che il trattamento intrapreso a base
di ferro ha portato alla risoluzione dell'anemia ferripriva diagnosticata in
precedenza.
L'A. è stata valutata sia da gastroenterologi che da chirurghi
che non hanno mai oggettivato patologia alcuna.
Anche dal punto di vista ginecologico, ad eccezione di
infetti ricorrenti, non si è mai potuto oggettivare un problema organico. (...)"
(Doc. AI 27-16+17+18)
e concludendo come segue:
"
(...)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA
L'A. è da considerare abile al lavoro nella misura di
almeno l'85% nelle attività finora svolte quale cameriera, operatrice turistica
ecc..
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Le patologie reumatologica, neurologica e addominale
non concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell'A., non avendo potuto
oggettivare patologia alcuna.
La sindrome di restless legs anamnestica è ben
controllata con il trattamento a base di Sifrol. I disturbi vertiginosi non
sono in relazione ad una patologia del sistema nervoso centrale o - periferico.
La patologia psichiatrica è caratterizzata da un
incremento della quota ansiosa nell'ambito di tratti simbiotici di personalità.
Tale patologia concorre a ridurre la capacità lavorativa nella misura del 15%
ca..
Non abbiamo potuto evidenziare altre patologie che
possano giustificare una riduzione della capacità lavorativa dell'A..
Lo stato di salute può essere considerato ridotto nella
misura summenzionata a partire dal 5.11.2002 in poi.
In precedenza i postumi dell'intervento e la
sintomatologia psichiatrica hanno giustificato un'incapacità lavorativa del
100% dal 10.06.2002 al 4.11.2002, quando si attesta un miglioramento clinico.
Da allora lo stato di salute non ha mostrato modifiche
importanti ed in futuro non ci si deve attendere a cambiamenti di rilievo dello
stato di salute dell'A..
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Riteniamo che l'A. possa svolgere l'attività di
cameriera, accompagnatrice turistica ecc. almeno nella misura del 85%.
Come casalinga I'A. va considerata totalmente abile al
lavoro. (...)"
(Doc. AI 27-18)
Di conseguenza,
l’Ufficio AI, con provvedimento del 23 febbraio 2006 (doc. AI 28), ha statuito
il diniego delle prestazioni ritenendo che la documentazione all’inserto aveva
evidenziato un’incapacità lavorativa completa circoscritta al periodo dal 10 giugno
al 4 novembre 2002 e, quindi, a un periodo insufficiente per fondare il diritto
a prestazioni dell’AI. In effetti, secondo l’amministrazione nel mese di
novembre 2002 si era attestato un miglioramento delle condizioni
dell’assicurata in ragione del quale l’interessata andava considerata abile
nella sua attività di cameriera e accompagnatrice turistica nella misura
dell’85% (doc. AI 28 e sopra consid. 1.1).
2.7. Unitamente
alla sua opposizione l’assicurata ha prodotto un certificato 30 marzo 2006
della dr.ssa __________ del seguente tenore:
"
Diagnosi:
1) stato da intervento per addome
acuto su perforazione del colon-cieco dopo adesiolisi laparoscopica
(20.06.2002)
2) depressione reattiva ad 1) e alla
perdita della sorella per tumore complicata da:sindrome ansiosa e attacchi di
panico
3) discopatia L5 S1 e sindrome lomboradicolare
destra
4) periartropatia di entrambe le anche;
5) anemia microcitica ipocromica e
iporigenerativa
6) cefalea
7) gastrite.
Capacità lavorativa passata:
prima del giugno 2002 la capacità lavorativa era del
100%; successivamente si è azzerata 0% dopo il 20.06.2002.
Capacità lavorativa presente:
0% a motivo della importante depressione e dei dolori
lombari e alle anche, persiste inoltre il problema legato all'anemia che la
paziente fatica a curare.
Capacità lavorativa futura:
è da prevedere, con una terapia psichiatrica e
internistica in ricovero stazionario, un miglioramento fino al 50% entro un
anno.
Attualmente è allo 0% di capacità; è probabile che
entro un anno possa riprendere al 50%, ma non prima.
La prognosi è dunque solo parzialmente favorevole."
(Doc. AI 34-12)
Inoltre,
anche un certificato 13 aprile 2006 del dr. __________, psichiatra curante
dell’assicurata dal marzo 2006, che ha affermato quanto segue:
"
Gentile Signora
Avvocato,
le rispondo in relazione alla sua lettera del 11 aprile
2006, per confermarle che sto seguendo la signora dal 16 marzo di quest'anno su
segnalazione del medico curante Dottoressa __________.
Come già discusso telefonicamente da questi primi
incontri ho come prima impressione diagnostica quella di trovarmi confrontato
con un disturbo di personalità emotivamente instabile (F 60.3 ICD 10) secondo
la classificazione internazionale, che presenta un episodio depressivo di grado
mediograve con sintomi biologici.
Ho preso conoscenza della valutazione psichiatrica
effettuata per la Assicurazione Invalidità dal collega Dottor __________, che
ritengo come valutazione psichiatrica sommaria nell'ambito di una richiesta
d'invalidità per motivi fisici.
Le ricordo infatti che la paziente ha avuto diversi
problemi legati ad un intervento chirurgico con complicazioni che hanno
determinato secondo lei la comparsa dei disturbi di cui si lamenta.
Ritengo invece che a una valutazione più approfondita
emergano chiaramente i termini diagnostici da me citati all'inizio." (Doc.
AI 34-13)
Nella
sua presa di posizione del 26 maggio 2006 il dr. __________ del SMR ha
affermato:
"
Presa di posizione
nel corso di OPPOSIZIONE
Per quanto riguarda l'osservazione del dr. __________
sulla valutazione del Dr. __________ nell'ambito della perizia SAM:
" che ritengo come valutazione
psichiatrica sommaria nell'ambito di una richiesta di invalidità per motivi
fisici."
Possiamo dire che l'A. è stata valutata globalmente
perché presentava numerosi sintomi riconducibili a diverse patologie, tra le
quali quella psichiatrica che è stata debitamente tenuta in conto con una
valutazione specialistica.
Per questo motivo l'A. è stata valutata nell'ambito di
una perizia pluridisciplinare, cui hanno preso parte oltre al perito SAM anche
altri specialisti esterni, tra cui il dr. __________, psichiatra, la cui valutazione
non è affatto sommaria, ma circostanziata e tiene conto di anamnesi, stato
psichico dell'A. e influsso sul funzionamento sociale nonché risorse a
disposizione.
Concordo sul fatto che la diagnosi non sia stata
espressa secondo un codice diagnostico (p.es ICD 10), questo dovrebbe essere
fatto nell'abito peritale, ma non sempre è possibile ricondurre una sintomatologia
sotto un cappello definito in una classificazione. La diagnosi è
"descrittiva".
Per questo richiedo al dr. __________, via
periti SAM,che si esprima a questo proposito. Inoltre chiedo che formuli le sue
osservazioni in merito alle annotazione del suo Collega.
D'altra parte devo anche annotare che lo psichiatra
"ricorrente" non è molto preciso nella sua diagnostica:
" ho come prima impressione di trovarmi
confrontato con un disturbo di personalità instabile(F60.3) che presenta un
episodio depressivo di grado medio-grave con sintomi biologici."
Faccio da ultimo notare che fino all'esito della
perizia la curante non ha ritenuto indicato far seguire l'A. da uno
specialista.
Per quanto riguarda la lettera della curante, le
diagnosi sono le stesse e sono state prese in considerazione dai periti per la
valutazione globale. Quello che non concorda è il giudizio sulla CL,(per la
curante l'A. è oggi inabile al 100% in ogni attività, nei rapporti prima della
perizia riteneva che potesse svolgere un'attività e richiedeva una valutazione)
ma quello espresso dai periti è motivato, dopo valutazione di tutte le
diagnosi." (Doc. AI 38-1)
In
data 13 giugno 2007 i medici del SAM hanno come segue preso posizione sui
certificati medici prodotti dall’assicurata:
"
Innanzitutto mi scuso
per l'enorme ritardo con cui rispondo alle vostre osservazioni.
Mi riferisco alla presa di posizione dell'Avvocatessa RA
1, al certificato medico del dr. __________ ed a quello della dr.ssa __________.
Per rispondere mi avvalgo della presa di posizione del
dr. __________, psichiatra, riguardo alle vostre osservazioni.
Innanzitutto rispondo alla presa di posizione
dell'Avvocatessa che nel suo complemento all'opposizione pone alcuni punti. Al
punto 3a l'Avvocatessa segnala come vari medici, cosi come la stessa dr.ssa __________,
medico curante, abbia sempre descritto le diagnosi psichiatriche e confermato
un'incapacità lavorativa totale. A queste osservazioni facciamo notare come la
problematica psichiatrica non deve essere stata ritenuta tanto grave, poiché né
l'A. stessa e neppure la curante hanno mai ritenuto necessaria una presa a
carico psichiatrica durante il periodo dal 03/2003 fino a 03/2006 (stranamente
in fase d'opposizione l'A. entra in cura psichiatrica). Se la patologia fosse
stata ritenuta tale, l'A. sarebbe stata presa a carico dal punto di vista
specialistico, come è avvenuto peraltro nel corso del 2003, quando l'A. è stata
in cura presso I'SPS, il quale ha attestato un'incapacità lavorativa per un
breve periodo. L'A. dal 03/2003 non è più seguita dal servizio e non è più
stata presa a carico dal punto di vista specialistico in maniera assidua e
protratta. È stata ricoverata per un soggiorno a __________, da dove veniva
dimessa con stato di salute migliorato. Ora di fatto i dati anamnestici, in
assenza di un progetto di cura in ambito psichiatrico, la mancanza di un
trattamento farmacologico assiduo e costante, considerando che l'A. stessa
dichiara di assumere i farmaci solo "quando è ansiosa", stanno ad
indicare e confermare l'assenza di una patologia grave e determinante una sofferenza
tale da inficiare la capacità lavorativa.
La dr.ssa __________ peraltro, non specialista
psichiatra. ha descritto disturbi della sfera psichica. È ben possibile che
l'A. abbia presentato in passato episodi d'incremento della quota ansiosa ed
uno stato depressivo reattivo soprattutto dopo la morte della sorella;
quest'ultima diagnosi per definizione non giustifica un'incapacità lavorativa
prolungata se non evolve in uno stato depressivo, per l'appunto da noi non
evidenziato.
Sempre nel 11/2003, quando I'A. è stata ricoverata al __________,
si descrive uno stato ansioso-depressivo e si propone l'introduzione di un
trattamento a base di Amitriptilina, cito "per innalzare la soglia del
dolore". L'A. ha poi interrotto la presa a carico psichiatrica presso
I'SPS di Lugano nel 0312003, cioè quando lo stesso servizio attestava
un'incapacità al 50% a partire dall'01.03 al 30.04 con capacità lavorativa
totale a partire dall'01.05.2003 in avanti (vedasi atto del 15.05.2003 nella
perizia).
L'A. stessa ha attestato durante la visita peritale di
assumere "quando è agitata" il trattamento a base di Fluctin e
Temesta, con beneficio clinico e miglioramento dello stato timico. Appurato che
dal 2003 in avanti non abbiamo documenti specialistici che possano giustificare
un'incapacità lavorativa significativa dal punto di vista psichiatrico,
possiamo ritenere la nostra valutazione assolutamente valida. Ricordiamo che la
valutazione del dr. __________ è avvenuta ben 3 mesi dopo la valutazione psichiatrica
nell'ambito della perizia SAM ed in fase d'opposizione alla decisione
dell'Ufficio Al.
Osservazioni al punto 3b: l'Avvocatessa dichiara come
il dr. __________ nel 0812002 abbia evidenziato una patologia psichiatrica. In
questo periodo l'A. soffre di uno stato depressivo reattivo alla morte della
sorella avvenuta proprio a quell'epoca per una grave malattia.
Alle osservazioni del dr. __________, il nostro
consulente dr. __________ risponde ribadendo d'aver eseguito un esame
specialistico approfondito, cosa che possiamo attestare, e secondariamente fa
notare come le sue conclusioni diagnostiche divergono da quelle del collega sia
per quanto riguarda l'asse I, sia per quanto riguarda l'asse lI. Per quanto
concerne l'asse I il dr. __________ ha evidenziato unicamente un incremento
della quota ansiosa, mentre il dr. __________ evidenzia uno stato depressivo di
grado medio-grave con sintomi biologici. A riguardo dell'asse lI, il dr. __________
evidenzia la presenza di tratti simbiotici a testimonianza di un'identità
trovata negli altri, non nel proprio sé, situazione che si avvicina al disturbo
di personalità dipendente F60.7 dell'ICD10, che si distingue però per un
livello di sviluppo inferiore, mentre il collega dr. __________ diagnostica un
disturbo emotivamente instabile di personalità. Anche il dr. __________
concorda riguardo alla valutazione della dr.ssa __________ che descriveva una
depressione reattiva alla perdita della sorella per tumore ed una sindrome
ansiosa, risoltasi nel tempo. II nostro consulente non ha potuto per contro
riscontrare sindrome d'attacchi di panico.
Non possiamo comunque accettare l'accusa di una
valutazione sommaria dal punto di vista psichiatrico, semplicemente perché
riferito dall'A. Il consulto del dr. __________ è stato eseguito approfonditamente
con un esame psichico che però non ha evidenziato particolarità degne di nota,
ad eccezione di un incremento della quota ansiosa nell'ambito di tratti
simbiotici di personalità.
Ricordiamo che il fatto d'avere dei disturbi (pag. 4
dell'opposizione dell'Avvocatessa) non è sinonimo di patologia. Se così fosse
non sarebbero necessarie delle perizie.
In conclusione abbiamo evidenziato una quota d'ansia
incrementata nell'ambito di tratti di personalità simbiotici non tale
d'assumere una patologia codificata dall'ICD10.
Al punto 3c delle osservazioni dell'Avvocatessa RA 1,
facciamo notare come i criteri che I'Avvocatessa stessa ritiene non siano stati
esaminati, non sono descritti perché semplicemente non sono stati riscontrati.
Non possiamo citare ciò che non esiste.
Per rispondere alle osservazioni al punto 3d da parte
dell'Avvocatessa RA 1 segnaliamo come la valutazione pluridisciplinare SAM
consta di ben 4 valutazioni specialistiche e di una raccolta anamnestica
avvenuta sull'arco di 5 ore. Vi è stata un'integrazione pure delle
problematiche internistiche in fase di discussione e come da consuetudine le
conclusioni sono state discusse sia con i colleghi periti, sia con i vari
consulenti. La patrocinatrice chiede una valutazione globale che non può essere
altro che determinata dalla patologia psichiatrica, poiché tutti gli altri
disturbi lamentati dall'A. non sono stati oggettivati oppure la loro entità non
ha giustificato una limitazione funzionale.
Pertanto non possiamo inglobare in termini d'incapacità
lavorativa ciò che non giustifica una limitazione funzionale o che non è
oggettivabile. È infatti difficile inglobare ciò che non esiste. Al contrario,
nella perizia sono descritti tutti i disturbi lamentati dall'A.
In conclusione riteniamo la nostra valutazione corretta
e coerente.
Segnaliamo peraltro che la perizia ha subito vari
ritardi, poiché l'A. stessa, per ben 2 volte, non si è presentata
all'appuntamento dal neurologo disdicendo sempre all'ultimo momento e tramite
terze persone (madre). La nostra valutazione conferma l'opinione di tutti i
periti e consulenti, cioè d'essere di fronte ad una sofferenza di lieve entità.
Fatti
I problemi d'ordine economico non sono problemi valetudinari, ma possono contribuire
a mantenerli attivi.
Sperando d'aver risposto esaurientemente e scusandoci
ancora per l'enorme ritardo con cui vi rispondiamo, porgiamo i nostri più
cordiali e collegiali saluti." (Doc. AI 44-1+2+3)
Sentito
nuovamente il medico SMR, mediante il provvedimento contestato in questa sede, del
7 marzo 2008, l’amministra-zione ha confermato il diniego di prestazioni (cfr.
sopra consid. 1.2).
Nel
suo ricorso, l’assicurata ha contestato tali conclusioni e in data 30 maggio 2008 ha prodotto un nuovo certificato medico del dr. __________, datato 30 maggio 2008, attestante
quanto segue:
"
Come da nostra
conversazione telefonica ho preso atto dei documenti che lei mi ha inviato cioè
la presa di posizione da parte del servizio medico regionale dell'assicurazione
invalidità e le confermo come non sono d'accordo sia con le valutazioni che con
le conclusioni. Le confermo che la paziente è in mio trattamento regolare dal
marzo del 2006 inviatami dal medico curante Dott.ssa __________. La paziente
presenta un quadro chiaro di depressione ricorrente che è stata già trattata in
passato da diversi specialisti sia in ambito pubblico che quello privato.
In alcune occasioni la paziente è stata anche
sottoposta a trattamenti infusionali e per os in ambito stazionario ed
ambulatoriale. Attualmente a causa del peggioramento di un nuovo episodio depressivo
grave la paziente è tutt'ora in trattamento infusionale con ansiolitici ed
antidepressivi presso il mio studio. Tra l'altro siamo in attesa di un ricovero
presso la Clinica di __________ nel reparto di psichiatria non appena ci sarà
posto disponibile.
La paziente è stata anche valutata dal servizio di
neurologia dell'Ospedale __________ a causa delle problematiche legata alla
sindrome dolorosa cronica e il mal di testa. Le allego copia del rapporto per
conoscenza. Per quanto riguarda le mie diagnosi che vengono poste come
dubitative dal Dr. med. __________ in quanto si riferiscono alla mia
certificazione iniziale, posso quindi confermarle che la diagnosi è definitiva
e quindi le riconfermo il disturbo depressivo ricorrente su un disturbo di
personalità instabile, inoltre diverse problematiche legate agli esiti di un
intervento all'addome con complicazioni di addome acuto determinato secondo la
paziente da un errore del medico.
Ritengo le conclusioni del servizio medico regionale dell'AI
non corrette e imprecise perché non tengono conto dell'anamnesi esauriente in
campo psichiatrico che denuncia la presenza da anni della patologia depressiva.
Il concomitante disturbo di personalità e gli esiti di diverse traversie
medico-chirurgiche hanno determinato il crollo totale delle difese di questa
paziente determinandone una completa incollocabilità al lavoro.
Rimango disponibile qualora necessitasse di ulteriori
chiarimenti e con l'occasione le invio gentile Avvocato RA 1 i miei più distinti
saluti." (Doc. B)
Ha
inoltre presentato un rapporto allestito il 13 maggio 2008 dai medici del servizio
di neurologia dell’EOC, concludente, tra l’altro:
"
Le riferiamo a proposito
di questa paziente esaminata ambulatorialmente il 9.05,2008.
Anamnesi
Rivediamo la paziente dopo l'ultima consultazione del
7.02.2008 a cui faremo riferimento.
La paziente ci viene inviata dopo aver consultato il
pronto soccorso dell'Ospedale Italiano in data 03.05.2008 per la seguente
sintomatologia: da alcuni mesi presenta cervicalgie per le quali ha effettuato
fisioterapia con massaggi "dolci". Tuttavia da due settimane presenta
peggioramento di tale dolore che s'irradia a livello medio-dorsale e al capo
fino al vertice. Viene descritto come gravativo, associato a lieve nausea. Dopo
la consultazione in pronto soccorso sta assumendo Novalgine 20 ggt con beneficio.
Quest'ultimo farmaco tuttavia determina ipotensione e
stanchezza marcata. Il Dafalgan invece non funzionava.
La paziente riferisce di dormire bene durante la notte
grazie all'assunzione di Temesta a posologia imprecisata. Riferisce che sta
attraversando un periodo difficile e che ha in programma la prossima settimana
ricovero presso l'Ospedale di __________ per l'aggravamento della nota
patologia depressiva.
Terapia attuale
Fluctine 20 mg 4-0-0
Trittico 100 mg 0-0-1
Efexor ER 65 mg 1-0-0
Topamax 100 mg 1-0-1
Temesta in riserva
Esame neurologico
Cervicalgia accentuata alla compressione dei muscoli
paravertebrali e trapezi in assenza di rigidità nucale e di contrattura
significativa.
Nervi cranici nella norma.
Ai 4 arti: forza, sensibilità tatto-algica,
senso posturale, pallestesia e coordinazione tutti nella norma. ROT
normoevocabilì e simmetrici. RCP corretto.
Marcia senza caratteri patologici. Romberg negativo.
Conclusione
La paziente presenta una cervicalgia associata ad una
cefalea a carattere tensivo ed è in una condizione attuale di peggioramento
della nota depressione motivo per cui ha in programma ricovero stazionario a
breve.
AI momento dunque non modifichiamo la terapia attuale.
Abbiamo suggerito alla paziente di non assumere in
maniera continua Novalgine poiché determina ipotensione arteriosa. Le abbiamo
prescritto del Brufen 600 mg da mantenere in riserva.
La paziente riferisce di aver già assunto in passato
miorilassanti di cui non sa precisare il nome, che avevano determinato effetti
collaterali e pertanto si rifiuta di tentare con del Sirdalud.
Proponiamo di sfruttare il periodo del ricovero per
effettuare della fisioterapia.
Abbiamo proposto anche alla paziente, al termine del
ricovero, un corso di training autogeno." (Doc. C)
In
proposito, nelle loro “Annotazioni” del 5 giugno 2008, il dr. __________, generalista,
e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR hanno ritenuto indispensabile una
rivalutazione peritale di natura psichica e neurologica osservando:
"
(...)
Perizia SAM 2.2006
Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Incremento della quota ansiosa nell'ambito di tratti
simbiotici di personalità.
Diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa
Fibromialgia.
Periartropatia omeroscapolare tendinopatica, con
leggera sintomatologia d'impingement a livello della spalla ds..
Lombalgie su alterazioni statiche della colonna
vertebrale e minime alterazioni di tipo degenerativo a livello dei segmenti
lombari, soprattutto L4-5 e L5-S1.
Anamnesticamente sindrome delle gambe irrequiete.
Lievi cefalee di origine verosimilmente tensiva.
Sospetto stato aderenziale in stato dopo
appendicectomia,
● stato dopo gravidanza extrauterina;
● stato dopo laparoscopia per adesiolisi con
perforazione iatrogena del cieco;
● stato dopo rilaparotomia e sutura del cieco.
Stato da vestibolopatia periferica acuta.
Viene valutato un impedimento dal lato psichiatrico del
15% (Dr. __________) con un periodo di IL completa dal 10.6.2002 al 4.11.2002.
Opposizione:
con certificato del 13.4.2006 il dr. __________ attesta la presenza d'un disturbo di
personalità emotivamente instabile F 60.3 con inoltre episodio depressivo di
grado medio-grave con sintomi biologici. Egli si discosta dalla valutazione del
dr. __________ ritenuta sommaria.
La critica viene sottoposta al SAM, il quale conferma
(vedi risposta del 18.6.2007) la validità della perizia.
Decisione su opposizione del 7.3.2008: si conferma rifiuto di prestazioni.
Ricorso:
lettera dr. __________ del 30.5.2008: egli afferma di
aver in cura l'assicurata da 3.2006 e riconferma la sua valutazione
psichiatrica.
Rapporto servizio di neurologia del 13.5.2008,
assicurata in cura con
Fluctine 4 x 20 mg
Trittico 100 0-0-1
Efexor ER 75 1-0-0
Topamax 100 1-0-1
Viene riscontrata una cervicalgia associata a cefalea a
carattere tensivo, previsto ricovero stazionario.
Valutazione:
dalla documentazione presentata risulta una probabile
modifica dello stato di salute sia psichiatrico che somatico, peggioramento
somatico documentato da 2.2008, quindi precedente la decisione impugnata (vedi
rapporti del servizio di neurologia).
Dal rapporto del servizio di neurologia risulta pure
che l'assicurata è sotto trattamento con psicofarmaci in dosi massicce.
Procedere:
si propone un complemento istruttoria comprendente una
valutazione peritale psichiatrica (centro peritale) oltre ad una valutazione
neurologica." (Doc. IX/bis)
Infine, in
data 27 marzo 2009 l’assicurata ha fatto pervenire un’ulteriore certificazione
del dr. __________ del seguente tenore:
"
In riferimento alla sua lettera del
26.2., la aggiorno sul caso della signora RI 1.
La paziente è sempre sotto un importante e costante
trattamento psicofarmacologico ambulatoriale che nell'ultimo periodo ha
necessitato di essere rinforzato causa un ulteriore aggravamento delle
condizioni timiche della signora, procedendo con delle infusioni ambulatoriali
quotidiane effettuate presso il mio studio.
In sostanza, le condizioni della paziente appaiono
tuttora in condizione di grave instabilità, nonostante gli sforzi
psicofarmacologici e psicoterapeutici proposti, con una chiara progressione
peggiorativa delle affezioni che la riguardano.
A questo proposito stiamo valutando con l'accordo della
paziente un possibile ricovero stazionario in clinica, per un'intensificazione
e/o revisione farmacologica proposta." (Doc. D)
2.8. Va
Considerandi
qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante
occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.
108.
consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile
1998.
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.9
Nella
fattispecie, l’Ufficio AI aveva sostanzialmente negato l’attribuzione di una
rendita di invalidità oltre che di ogni provvedimento professionale ritenendo
non adempiuto il periodo di carenza di un anno prescritto dall’art. 29 cpv. 1
lett. b LAI, considerato come l’assicurata fosse stata incapace al lavoro nella
misura del 100% nel periodo dal 10 giugno al 4 novembre 2002, mentre che in
seguito andava considerata nuovamente abile al lavoro in misura dell’85% (consid.
1.
). L’amministrazione si è basata essenzialmente sulla conclusioni della
perizia eseguita dal SAM in data 14 febbraio 2006 (cfr. doc. AI 27-18 e sopra
consid. 2.7).
Tale tesi è
stata contestata dalla ricorrente, la quale, sulla base dei certificati
prodotti, ha in sostanza sostenuto di essere inabile al lavoro in misura
totale.
Ora,
ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base
della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in
concreto il 7 marzo 2008 (doc. A) - quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V
467.
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici prodotti
dall’interessata in sede ricorsuale possono essere presi in considerazione
poiché quanto descritto dagli specialisti si riferisce anche alla situazione psichiatrica,
e neurologica, dell’assicurata antecedente all’emissione della decisione
contestata.
Al riguardo, viste
le citate attestazioni degli specialisti (doc. B e C, D), segnatamente quelle
del dr. __________, psichiatra che ha in cura la ricorrente dal 16 marzo 2006, appare
in particolare verosimile che i problemi psichiatrici che affliggono
l’assicurata abbiano limitato la sua capacità lavorativa, quantomeno nel
periodo successivo alla presa a carico della paziente da parte di questo sanitario,
in misura non trascurabile, anche considerato il trattamento con psicofarmaci
in dosi massicce (anche in forma di trattamenti infusionali in ambito
stazionario e ambulatoriale) segnalato dallo psichiatra curante
dell’assicurata, e che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso
lo stato di salute dell’assicurata e gli effetti invalidanti ad esso
riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini
mediche. Inoltre, anche dal rapporto medico del 13 maggio 2008 steso dai dr. __________
e dr. __________ del Servizio di neurologia dell’EOC, si evince che
l’assicurata soffre di una cervicalgia associata a cefalea a carattere tensivo (doc.
C).
Non si può del
resto tralasciare di osservare che il giudizio di inabilità lavorativa nella
misura del 15% è stato tratto dall’amministrazione, mediante il provvedimento
contestato del 7 marzo 2008, sulla base di una perizia eseguita dal SAM in data
14.
febbraio 2006 e, quindi, oltre due anni prima. Del resto, le osservazioni
aggiuntive presentate dal SAM in data 13 giugno 2007 sono state formulate sulla
base di un semplice esame degli atti senza un nuovo esame clinico e personale
della paziente (doc. 44-1; cfr. sopra consid. 2.7). Va altresì rilevato che
sulle critiche mosse dall’interessata alle conclusioni dei sanitari del SAM, in
particolare in materia psichiatrica, in sede di opposizione non è stato nemmeno
chiamato ad esprimersi direttamente il dr. __________, psichiatra, nella sua
qualità di estensore del referto psichiatrico facente parte della perizia del
SAM (doc. 44-1 e cfr. sopra 2.7).
Del
resto, esaminate le certificazioni prodotte in sede ricorsuale, anche
l’amministrazione, sentito il preavviso dei medici SMR, nelle sue osservazioni
12.
giugno 2008 (IX) ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti
psichici e neurologici, posto come dall’inserto non fosse possibile desumere
l’evoluzione esatta delle varie problematiche di cui è sofferente la richiedente
(cfr. IX e IXbis; cfr. sopra consid. 1.5). Va detto in proposito che la certificazione
del 24 marzo 2009 del dr. __________, prodotta dalla ricorrente successivamente
alla presa di posizione 12 giugno 2008 dell’Ufficio AI (IX), non fa che
confermare ulteriormente la necessità di istruire la pratica, lo psichiatra che
ha in cura la ricorrente confermando la gravità delle sue condizioni “nonostante
gli sforzi psicofarmacologici e psicoterapeutici” intrapresi (doc. D e cfr.
sopra consid. 2.7).
Questa Corte deve
quindi condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di natura
specialistica, ritenuto come la documentazione acquisita all’inserto non
consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio
sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni
invalidanti sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento
amministrativo querelato (cfr. DTF 121 V 362). Considerate le varie patologie
di cui soffre l’assicurata e la probabile interazione tra le stesse, rilevato
come la perizia del SAM risalga al febbraio 2006, a mente di questo TCA è indispensabile procedere ad una perizia interdisciplinare che si
esprima in maniera globale sulla situazione della ricorrente e, quindi, sulle
varie patologie che la interessano.
2.10
Mentre
RI 1 ha chiesto in sostanza l’effettuazio-ne di una perizia medica ordinata dal
Tribunale (cfr. XI), l’amministrazione, postulata la retrocessione degli atti,
ha indicato che avrebbe proceduto direttamente ad effettuare gli opportuni approfondimenti
medici ordinando in particolare una perizia psichiatrica e una neurologica (IX).
Secondo
la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che
pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i
fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo
Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente
o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto,
nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da
una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare
una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato
di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e,
quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
del 9 marzo 2005 nella causa G., 35.2004.100).
D’altra
parte, in una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00,
pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo
riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il
rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato
i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
In
concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto,
si rileva lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto
rinviato all'Ufficio AI, affinché predisponga i necessari accertamenti medici,
segnatamente di natura pluridisciplinare, intesi a valutare l’evoluzione delle varie
patologie (di natura psichiatrica e non) di cui soffre la ricorrente e la loro
ripercussione sulla sua capacità lavorativa.
In
esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi
nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Inoltre
l'assicurata, patrocinata da un
legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a
titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA
l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA
del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.9 e 2.10 e
renda una nuova decisione.
2. Le
spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),
ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata
in sede di ricorso.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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