32.2008.73
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
23 aprile 2009Italiano53 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.73
Data decisione, Autorità:
23.04.2009, TCA
Ricorso:
TF,9C_444/2009, 16.09.2009
Titolo:
L'UAI ha correttamente stabilito che l'A. ha diritto a una mezza rendita di invalidità a far tempo dal 1° marzo 2003. Sulla base delle risultanze mediche del SAM l'A. presenta una capacità lavorativa del 50% sia nella sua precedente attività sia in attività adeguate
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.73
LG/DC/sc
Lugano
23 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 aprile 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1947, precedentemente attivo in qualità di disegnatore del genio civile
diplomato, in data 29 agosto 2000 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per
adulti a seguito di un infortunio alla mano destra risalente al 1992 (doc. AI
3-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
specialista a cura della Dr.ssa __________ (doc. AI 22-1), l’UAI con decisione
del 18 aprile 2002 (doc. AI 37-1), preavvisata con progetto del 4 febbraio 2002
(doc. AI 29-1) ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non
essendo stata dimostrata l’esistenza di postumi invalidanti post-infortunistici
ed extra-infortunistici.
1.3. Contro
questa decisione è insorto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, con un
tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione e
l’attribuzione a RI 1 di un rendita sulla base di un grado di invalidità di
almeno il 50% (doc. AI 42-7).
Questa
Corte, con sentenza del 3 febbraio 2003 cresciuta in giudicato (inc.
32.2002.59), ha respinto il ricorso ma trasmesso comunque gli atti
all’amministrazione “affinché valuti, tramite approfonditi accertamenti, se
ed in che misura successivamente all’emanazione del querelato provvedimento sia
effettivamente intervenuto un peggioramento dello stato di salute giustificante
l’eventuale riconoscimento di una rendita d’invalidità” (doc. AI 56-23).
1.4. L’amministrazione
ha quindi sottoposto RI 1 ad una valutazione psichiatrica presso il Dr. __________
che nel proprio referto peritale del 21 aprile 2004 ha ritenuto l’insorgente inabile nella
misura del 50% dal punto di vista psichiatrico (doc. AI 73-1).
L’UAI,
sulla base di tale valutazione e dopo aver calcolato la media retrospettiva, ha
attribuito all’assicurato, con decisione del 13 ottobre 2004, confermata con
decisione su opposizione del 9 settembre 2005, un quarto di rendita a partire dal
1° dicembre 2002 (grado 41%) e una mezza rendita d’invalidità (grado 50%) a far
tempo dal 1° marzo 2003 (doc. AI 100-1).
1.5. Contro
questa decisione il rappresentante dell’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso a questo TCA postulando l’annullamento della decisione e l’erogazione a
favore dell’assicurato di una rendita intera a partire dal 1° dicembre 2002 (doc.
102-9).
Con
sentenza del 12 settembre 2006, cresciuta in giudicato (inc. 32.2005.179),
questa Corte ha accolto il ricorso e rinviato all’amministrazione gli atti affinché
“stabilisca, tenuto conto sia delle problematiche legate ai dolori alla mano
destra, sia delle patologie psichiatriche, la capacità lavorativa globale
dell’assicurato e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni”
(doc. AI 112-23).
1.6. L’amministrazione
ha dunque sottoposto l’assicurato ad una perizia pluridisciplinare presso il
Servizio Accertamento Medico dell’assicurazione invalidità (SAM) e con
decisione del 7 aprile 2008 (doc. AI 137-1), preavvisata con progetto del 23
gennaio 2008 (doc. AI 129-1) ha confermato il diritto alla mezza rendita
d’invalidità a partire dal 1° marzo 2003 (grado del 50%).
1.7. Anche contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
ribadendo la richiesta di una rendita intera dal 1° dicembre 2002,
subordinatamente l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare atta a stabilire
il grado d’invalidità di RI 1 (doc. I).
In
particolare, il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall’UAI
secondo cui le problematiche fisiche e psichiche sarebbero sovrapponibili e non
cumulabili. Secondo il rappresentante dell’assicurato RI 1 deve essere
considerato inabile al lavoro in misura totale, in ogni attività, a far tempo
dal 1° dicembre 2002. Il ricorrente ha contestato inoltre il calcolo del
reddito da invalido operato dall’amministrazione, in particolare per quanto
concerne le deduzioni sul reddito a cui avrebbe diritto l’insorgente.
A
sostegno delle proprie argomentazioni egli ha prodotto il certificato medico del
Dr. __________ (doc. B).
1.8. L’UAI, in
risposta, ha postulato la reiezione integrale del ricorso sulla base della
perizia del SAM del 5 settembre 2007 e delle conclusioni del medico del SMR,
Dr. __________.
Sottoposta
la nuova documentazione ai medici del SMR, l’UAI ha ritenuto che la
refertazione medica agli atti è sufficiente per valutare l’incapacità al
guadagno dell’assicurato (doc. IV + bis).
1.9. In data 28
luglio 2008 l’avv. RA 1 ha prodotto lo scritto del 25 luglio 2008 del Dr. med. __________
(doc. VIII + C).
Il doc.
VIII+C è stato trasmesso all’UAI per conoscenza con facoltà di presentare
osservazioni scritte (doc. IX)
1.10. Questa Corte
in data 24 marzo 2009 ha
interpellato il Dr. med. __________ in merito alla cumulabilità o meno del
grado d’inabilità lavorativa ortopedico con quello psichiatrico (doc. X),
Il perito
ha risposto in data 30 marzo 2009 (doc. XI).
Fatti
I
doc. X e XI sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XII).
1.11. In data 8
aprile 2009 l’avv. RA 1 e l’UAI hanno trasmesso le loro rispettive osservazioni
(doc. XIII, XIV).
I doc.
XIII e XIV sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XV e XVI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999
Nel
merito
2.2. Il
TCA è chiamato a pronunciarsi se a ragione o a torto l’Ufficio AI ha stabilito
che l’assicurato ha diritto a una mezza rendita di invalidità a far tempo dal
1° marzo 2003.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.5. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux
diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme
douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants
[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,
en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité
de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme
douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif
que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux
traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé
mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente
- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour
justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.
135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision
est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de
règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des
dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque
l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la
priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,
déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise
lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation
de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se
trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9
mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente
entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau
clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses
aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique
toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être
qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les
différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont
pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).
Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où
cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant
de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises
à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces
conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des
autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une
personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant
comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré
et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données
médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du
COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait
pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût
permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed
inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che "(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)" (STF del 4
luglio 2007, I 384/06).
2.7. L’UAI, con lo scopo di
accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha
affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale
ambito i medici del SAM hanno valutato sia la patologia ortopedica (Dr. __________),
sia quella psichiatrica (Dr. __________), sia infine quella cardiologica (Dr. __________)
L’aspetto
ortopedico è stato vagliato dal Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, che nel proprio referto del 31 maggio 2007 ha posto la seguente diagnosi:
"
(...)
5. Diagnosi
■ Esiti da ferita lacero-contusa della regione radio-carpica
dorsale destra del 1992.
■ Stato dopo lesione e sutura primaria dei tendini estensore lungo
del pollice destro, estensore proprio dell'indice destro, estensore del carpo
radiale lungo e breve destro.
■ Discreti segni artrosici nella
regione del carpo radiale destro.
■ Stato dopo frattura della gamba destra ed osteosintesi della
tibia destra. (...)" (Doc. AI 121-27)
Alle
domande poste dall’UAI il Dr. __________ ha così risposto:
"
(...)
10. Diagnosi
1. Diagnosi dal suo punto di vista
specialistico.
Vedasi sotto paragrafo 5.
Considerandi
2.
Influenza
di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta
dall'assicurato/a (precisare se possibile ore al giorno o la riduzione nel
rendimento sul lavoro).
Le diagnosi limitate al settore degli organi di
movimento riducono la capacità lavorativa dell'assicurato al 75% nella
professione di disegnatore del genio civile.
3.
Descrivere
l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal suo punto di vista
specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a
medio-lungo termine.
La situazione oggi appare stazionaria anche a
medio e lungo termine. Una lenta progredienza delle alterazioni artrosiche,
finora discrete, del carpo destro è possibile.
Finora però non si è delineata.
4.
Come
si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le
limitazioni funzionali constatate?
La diminuzione della capacità lavorativa si
giustifica con la presenza di una riduzione della funzione dell'articolazione
radio-carpica destra, soprattutto della flessione volare della mano destra. Vi
è inoltre una diminuzione della forza di prensione della mano destra. Si
aggiungono, come fattore meno incisivo, disturbi della sensibilità nella
regione dorsale dello spazio intermetacarpale I-II della mano destra. Si tiene
conto ovviamente della professione abitualmente esercitata.
5.
Possibilità
terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato/a? Che
effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
No.
6.
Ritiene
possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso
quest'assicurato/a? Descrivere le risorse di cui l'assicurato ancora dispone.
Provvedimenti d'integrazione professionale in
questo caso non sono indicati.
7.
Ritiene
che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i
limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o
riduzione del rendimento).
L'assicurato è certamente in grado di svolgere
altre attività. Si ricorda il lavoro svolto a favore del comune di __________
nel settore della manutenzione.
In questo caso però la capacità lavorativa, non
essendo evitabili alcuni lavori anche fisicamente pesanti, scenderebbe al 50%.
Entrano in considerazione anche attività di sorveglianza, attività in magazzino
ed in ufficio. Fattori limitanti sono i lavori fisicamente assai pesanti, i
lavori che richiedono una presa vigorosa bimanuale ed i lavori con attrezzi assai
pesanti che chiedono una presa ferma e sicura. Anche nella più favorevole delle
situazioni la capacità lavorativa, sotto il profilo strettamente ortopedico,
non supererebbe il 80%. Rimarrebbe comunque una riduzione dell'efficienza sul
posto di lavoro. Per un riorientamento professionale vi sono certamente alcuni
elementi sfavorevoli: la durata dell'inattività lavorativa, l'età
dell'assicurato e la concomitanza di altre patologie." (Doc. AI
121-28+29+30)
L’aspetto
psichiatrico è stato approfondito dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia, che nella sua valutazione del 21 giugno 2007 ha posto la diagnosi di “Sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD 10-F33.1) dopo
sindrome da disadattamento; sindrome da dipendenza d’alcol, uso senza
manifestazioni somatiche (ICD 10-F10.249)”.
Il Dr. __________
ha poi espresso la seguente valutazione e fornito le risposte qui esposte alle
domande dell’UAI:
"
(...)
VALUTAZIONE:
Siamo di fronte ad un assicurato che presenta una
sindrome depressiva, con aspetti ansiosi che si sono presentati dopo essere
stato licenziato dal suo ultimo posto di lavoro nel 2000.
Allora aveva presentato una sindrome da
disadattamento con una reazione mista ansiosa depressiva, ma il decorso prolungato
oltre al limite degli items stabiliti dal ICD 10, hanno giustificato la
diagnosi, inizialmente di episodio depressivo e attualmente di sindrome
depressiva ricorrente.
Il decorso è stato stazionario, senza che si sia
constatato un peggioramento clinico. Come dichiarato dallo stesso assicurato
egli conduce una vita con una certa attività sia dentro che fuori casa,
mantiene i contatti sociali e con i parenti. Al momento attuale si constata un
appiattimento dell'umore con una componente asteniforme e una quota d'angoscia
media.
Mantiene ancora attive le funzioni cognitive e
parzialmente quelle fisiologiche.
Per quanto concerne la dipendenza dell'alcol che
presenta, si tratta di una dipendenza secondaria dopo un periodo di astinenza
totale nel 2005. Dal 2006 mantiene un regolare consumo di etile ma a quanto
pare non incide sulla sua vita quotidiana in modo grave.
La sintomatologia espressa soggettiva
dell'assicurato non presenta grandi discrepanze con la valutazione oggettiva
eseguita dal sottoscritto.
CONCLUSIONE:
1.
Diagnosi
Vedi sopra.
2.
Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa
nell'attività da ultimo svolta dall'assicurata.
Il quadro psicopatologico attuale comporta una
incapacità lavorativa del 50% nell'ultima attività svolta.
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurata
dal punto di vista specialistico. Prognosi.
L'evoluzione dello stato di salute
dell'assicurato è stazionaria e la prognosi a lungo termine è stazionaria.
4.
Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?
Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
L'appiattimento del tono dell'umore, così come
il livello d'angoscia, nonché l'ideazione ripetitiva riguardanti temi del
licenziamento influiscono rendendolo lento, incostante, inaffidabile e con una
maggiore esauribilità.
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa.
Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
L'assicurato è seguito correttamente dallo
psichiatra curante.
6.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione
professionale?
No.
7.
Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre
attività? Se sì descrivere il limite funzionale e la capacità lavorativa in
altre attività adatte.
Sì, sempre nella misura del 50%." (Doc.
AI 121-33+34)
Infine,
la patologia cardiologica è stata oggetto di valutazione da parte del Dr. med. __________
del Servizio di cardiologia ed angiologia dell’Ospedale Regionale di __________
che nel suo referto peritale del 21 maggio 2007 ha posto la seguente valutazione:
"
(...)
Valutazione:
1.
Diagnosi dal punto di vista cardiologico.
1.
Possibile angina pectoris da sforzo CCS classe II. Fattori di
rischio cardiovascolari: ipertensione, diabete tipo II, iperlipidemia,
tabagismo, familiarità.
2.
Blocco bifascicolare (blocco di branca destra ed emiblocco
anteriore sinistro) cronico e asintomatico.
3.
Pregresso flutter atriale nel 2001.
4.
Possibile
claudicazione intermittente degli arti inferiori classe IIa."(doc. AI
121-36).
Per
quanto riguarda l’influenza della patologia cardiologica sulla capacità
lavorativa dall'assicurato lo specialista ha indicato che nella professione di disegnatore
del genio civile la possibile angina pectoris cronica, così come il blocco
bifascicolare e il pregresso flutter atriale nel 2001, non hanno influsso sulla
capacità lavorativa, per cui va considerato nella sua precedente professione
dal lato cardiologico abile al 100% (doc. AI 121-38).
Al
quesito posto dall’Ufficio AI circa la possibilità per l’assicurato di svolgere
altre attività, il Dr. __________ ha precisato quanto segue:
"
(…)
Dal lato strettamente cardiologico l'assicurato è
in grado di svolgere altre attività. Per la possibile angina pectoris allo
sforzo allo stadio attuale sono possibili attività che implicano sforzi fisici
di grado leggero a moderato mentre è da considerarsi non idoneo allo
svolgimento di attività fisiche prevalentemente pesanti e questo affinché si
dimostra l'assenza di coronaropatia significativa (per esempio tramite
scintigrafia miocardica sotto sforzo).Per quanto concerne il pregresso flutter
atriale e in particolare il blocco bifascicolare asintomatico (incidenza
statistica 1-2% all'anno di blocco AV completo) vi è teoricamente una
restrizione alla guida professionale fintanto che un holter non dimostri
l'assenza di blocco atrioventricolare avanzato intermittente, holter che
andrebbe ripetuto annualmente. Sempre per questi disturbi del ritmo e anche
considerando un'anamnesi occasionale d'ipotensione ortostatica, in paziente iperteso
sottomesso ad una multipla terapia antipertensiva, ritengo vada comunque
considerato non idoneo allo svolgimento di attività pericolose in altezza o in
equilibrio. Questi disturbi del ritmo allo stato attuale non costituiscono
invece fattori limitanti per lo svolgimento di professioni con impegno fisico
leggero, moderato e anche relativamente pesante ma che tengano conto delle
limitazioni sopradescritte." (Doc. AI 121-38+39)
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 5 settembre 2007, i medici del SAM, sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di “ ▪ Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità
(ICD-10 F33.1) dopo sindrome da disadattamento. ▪
Esiti da ferita lacerocontusa della regione radiocarpale dorsale ds. del 1992;
▪ status dopo lesione e sutura primaria dei tendini estensore lungo del
pollice ds. estensore proprio dell’indice ds., estensore del carpo radiale
lungo e breve ds.; ▪ Discreti segni artrosici nella regione del carpo
radiale ds.” (doc. AI 121-16).
Quanto
alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato
abile nella misura del 50% nella sua attività da ultimo svolta
di disegnatore del genio civile (doc. AI 121-21).
In merito
alle conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione i medici del SAM
hanno espresso la seguente valutazione:
"
(…)
8.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Le conseguenze sulla capacità lavorativa si
manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a
livello psicologico e mentale, nonché fisico.
Sul piano psicologico e mentale, i disturbi
constatati rendono l'A. lento, incostante, inaffidabile, con una maggiore
affaticabilità.
Sul piano muscoloscheletrico la funzione
dell'articolazione radiocarpica ds., e soprattutto la flessione volare della
mano ds., che riducono la capacità lavorativa dell'A..
Vi è una diminuzione della forza di prensione
della mano ds. ed inoltre sono presenti disturbi di sensibilità nella regione
dorsale dello spazio intermetacarpale I-II della mano ds.
Le limitazioni evidenziate a livello psicologico
e mentale, nonché a livello muscoloscheletrico, si riferiscono entrambe in
maniera preponderante alla diminuzione della resistenza e del rendimento e
prendono in considerazione la sintomatologia dolorosa, per cui non vanno
acccumulate in quanto si sovrappongono.
La limitazione della capacità lavorativa sussiste
a partire dal 1.03.2003 al 50% ed è rimasta stazionaria.
9.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
L'A. in grado di svolgere attività simili
all'impiego da ultimo svolto, come disegnatore del genio civile, nella misura
del 50%.
Nello svolgimento di attività fisiche
prevalentemente pesanti, l'A. è da considerare non idoneo, finché dimostra
l'assenza di una coronaropatia significativa.
Per quanto concerne il pregresso flutter atriale,
in particolare il blocco bifascicolare asimtomatico, vi è teoricamente una
restrizione alla guida professionale, fino alla dimostrazione all'holter
dell'assenza di un blocco atrioventricolare avanzato intermittente, holter che
andrebbe ripetuto annualmente.
Suggeriamo, come già esposto dal nostro
consulente cardiologico dr. __________, data la sintomatologia di un'angina da
sforzo CCS classe II cronica e stabile, di eseguire una nuovo scintigrafia
miocardica con stress fisico, per confermare o meno la presenza di una coronaropatia.
È inoltre indicato uno stretto controllo dei
fattori di rischio cardiovascolari, tra cui l'ipertensione arteriosa, il
diabete mellito e la dislipidemia.
Per quanto riguarda le patologie psichiatrica ed
ortopedica, provvedimenti terapeutici non possono migliorare la capacità
lavorativa dell'A.. L'A. è seguito correttamente dallo psichiatra curante.
L'A. può svolgere altre attività leggere e
moderate, che non richiedano una presa vigorosa bimanuale e lavori con attrezzi
assai pesanti richiedenti una presa ferma e sicura; attività non pericolose in
altezza o che richiedano equilibrio. Per queste attività vi è pure una capacità
lavorativa del 50%.” (Doc. AI 121-21+22+23)
Il
ricorrente da parte sua ha prodotto la certificazione del Dr. med. __________
del 21 aprile 2008 dal seguente tenore:
"
In riferimento alla sua ultima lettera e
scusandomi per il ritardo determinato dall'assenza per malattia della mia
segretaria, le riconfermo di avere sempre regolarmente in cura il signor __________,
trattamento iniziato il 15 maggio 2002.
Non ritorno sulla complessa anamnesi del caso da
lei già ben conosciuta e già descritta in diversi rapporti specialistici per
l'assicurazione invalidità.
Il paziente presenta da anni una sintomatologia
depressiva che è apparentemente esordita alla perdita del posto di lavoro dopo
circa 30 anni di attività. Questa condizione in concomitanza con altre
problematiche fisiche particolarmente al polso ha determinato anche un
incremento dell'abuso di etile con i problemi che ne conseguono. Questo abuso è
chiaramente da interpretare come tentativo di automedicazione ansiolitica.
Il paziente è sempre stato visto regolarmente ed
appare ultimamente ai nostri incontri con una caratteristica depressiva marcata,
con un aspetto biologico che sempre di più appare senescente rispetto alla
reale età cronologica con una certa trascuratezza nell'abbigliamento e nella
presentazione personale ed un'espressione estremamente rigida del viso, bloccata
in un' espressione perplessa, di sofferenza, umiliata.
Anche la mimica del paziente è estremamente
rallentata così come la gestualità mettendo in evidenza una ansia molto marcata
difficilmente controllata. Il paziente tra l'altro ha perso peso nel corso di
questi anni di controllo, mostrandosi sempre più anedonico e con un
atteggiamento passivo e rinunciatario rispetto alla propria esistenza.
Il pensiero del paziente è centrato sulle
preoccupazioni legate alla sua perdita di ruolo all'interno della famiglia e
alle ovvie difficoltà economiche a cui dovrà far fronte, anche in relazione al
contenzioso con l'assicurazione invalidità che oramai lo hanno esaurito ed
avvilito. Per quanto riguarda gli aspetti biologici della depressione che
affligge il paziente le ricordo che sono quasi tutte disturbate a cominciare
dalla libido e dal sonno che è sempre assolutamente non soddisfacente.
Sulla base di queste osservazioni posso
riconfermarle che il paziente presenta un episodio depressivo grave nell'ambito
di un disturbo depressivo ricorrente con sintomi biologici di carattere persistente
ed involutivo.
Inoltre esiste un disturbo di personalità di tipo
ansioso ed un disturbo da dipendenza alcolica da inquadrare come
automedicazione ansiolitica.
Dopo queste precisazioni posso riconfermarle che
l'evoluzione della malattia è stata progressivamente peggiorativa ed
invalidante, notandosi tratti oramai come già citato di carattere persistente
ed involutivo con possibile modificazione duratura della personalità (F62.1 ICD
10) determinata dalla malattia psichica.
Per quanto riguarda la quarta domanda le confermo
di essere in parziale disaccordo con la valutazione psichiatrica del SAM
effettuata dal collega Dr. med. __________ perché a fronte di una
oggettivazione di diversi disturbi gravi, la valutazione dell'incapacità
lavorativa determinata da essi e secondo me sottostimata e dove non viene
notato il tratto caratteristico della modificazione duratura della personalità,
determinato dalla malattia mentale.
Per quanto riguarda il punto 5 vi sono anche
delle osservazioni da fare sull'aspetto somatico del paziente che mi sembra al
quanto compromesso e dove ancora una volta non capisco su quale argomentazioni
i colleghi del SAM ritengano che le diverse patologie presentate dal paziente
siano tutto sommato una sola (fisica e psichica). Tra l'altro non penso che si
sia risposto alla domanda formulata dal giudice del TCA circa la possibilità di
cumulare o meno i diversi gradi d'inabilità lavorativa per gli aspetti
psichiatrici e quelli somatici. Le ricordo che il paziente presenta diverse
patologie di carattere internistico oltre a quelle psichiche.
In conclusione riconfermo la valutazione di un
disturbo depressivo grave con carattere ricorrente/persistente ed involutivo
con una modificazione duratura della personalità conseguente a questa malattia
oramai cronica, e la mia perplessità sulle valutazione di cumulabilità o meno
dalla parte del SAM essendo dal mio punto di vista già solo la patologia
psichiatrica molto complessa, sufficiente a determinare una completa e duratura
incapacità lavorativa per questo paziente.
Rimango volentieri disponibile qualora
necessitasse di ulteriori chiarimenti e nell'occasione le invio, egregio Avvocato RA 1, i miei più
distinti saluti." (Doc. B)
2.8
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.9
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale pluridisciplinare effettuata dai medici del SAM, da considerare
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati.
Quanto
alla patologia cardiologica di cui è affetto l’assicurato, alla perizia
del Dr. Med. __________ del 21 maggio 2007, completa e priva di contraddizioni,
va riconosciuta forza probatoria piena.
Nel suo
referto il Dr. __________, poste le diagnosi di “ 1. Possibile angina pectoris
da sforzo CCS classe II. Fattori di rischio cardiovascolari: ipertensione,
diabete tipo II, iperlipidemia, tabagismo, familiarità. 2. Blocco bifascicolare
(blocco di branca destra ed emiblocco anteriore sinistro) cronico e
asintomatico. 3. Pregresso flutter atriale nel 2001. 4. Possibile claudicazione
intermittente degli arti inferiori classe IIa." ha evidenziato che la
capacità lavorativa dell’assicurato quale disegnatore del genio civile è del
100%. (doc. AI 121- 36/38)
Questa
conclusione specialistica, che del resto non è stata contestata attraverso dei
referti medico-specialistici attestanti delle patologie cardiologiche con
influsso sulla capacità lavorativa residua, può essere fatta propria dal TCA.
Per quanto
concerne la patologia ortopedica, nel suo consulto peritale del 31
maggio 2007 il Dr. Med. __________ posta la diagnosi di “Esiti da ferita lacero-contusa della regione radio-carpica dorsale
destra del 1992; Stato dopo lesione e sutura primaria dei tendini estensore
lungo del pollice destro, estensore proprio dell'indice destro, estensore del
carpo radiale lungo e breve destro; discreti segni artrosici nella regione del
carpo radiale destro; stato dopo frattura della gamba destra ed osteosintesi
della tibia destra”, ha considerato l’assicurato abile nella professione di
disegnatore del genio civile nella misura del 75%, come pure in altre attività
quali lavori di sorveglianza, in magazzino e in ufficio. Per contro, in
attività fisicamente pesanti, come quelle svolte dall’assicurato per il Comune
di __________, ove è richiesta una presa vigorosa bimanuale, e in lavori con
attrezzi pesanti che richiedono una presa ferma e sicura, la capacità
lavorativa residua scende al 50%. A mente dello specialista, anche nella più
favorevole delle situazioni la capacità lavorativa dell’assicurato, sotto il
profilo ortopedico, non supererebbe l’80% (doc. AI 121- 29/30)
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi nemmeno da queste conclusioni del perito
ortopedico, che non sono del resto state smentite da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
L’aspetto
psichiatrico è stato invece valutato nel contesto della perizia del SAM,
tramite il consulto specialistico del Dr. __________, il quale, nel suo
rapporto peritale del 21 giugno 2007, dopo aver diagnosticato una “Sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD 10-F33.1) dopo
sindrome da disadattamento; sindrome da dipendenza d’alcol, uso senza
manifestazioni somatiche (ICD 10-F10.249)” ha rilevato che il quadro
psicopatologico attuale comporta una incapacità lavorativa del 50% nell’ultima
attività svolta (doc. AI 121-33/34).
Per
contro, l’assicurato ha prodotto in sede ricorsuale lo scritto del 21 aprile 2008
del Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha
diagnosticato un episodio depressivo grave nell’ambito di un disturbo
depressivo ricorrente con sintomi biologici di carattere persistente ed
involutivo.
Esiste
inoltre – a mente dello specialista – un disturbo di personalità di tipo
ansioso ed un disturbo da dipendenza alcolica da inquadrare come
automedicazione ansiolitica (doc. B).
Il medico
curante ha poi precisato che l’evoluzione della malattia è stata progressivamente
peggiorativa ed invalidante con tratti di carattere persistente ed evolutivo
con possibile modificazione duratura della personalità (F62.1 ICD 10)
determinato dalla malattia psichica. In merito al grado d’inabilità dal profilo
psichiatrico il Dr. __________ ha indicato una completa e duratura incapacità lavorativa
per RI 1 (doc. B).
Nel
successivo scritto del 27 luglio 2008 il Dr. __________ si è poi riconfermato nella
propria precedente valutazione medica (doc. C).
Il TCA
rileva che entrambi gli specialisti hanno confermato che la sintomatologia
depressiva del ricorrente è stata scatenata dal licenziamento dopo trent’anni
di attività presso la __________ di __________. Evento che ha determinato poi l’aumento
del consumo di etile e la conseguente sindrome di dipendenza d’alcol (cfr. doc.
B, doc. AI 121-33).
Diverge
per contro parzialmente la diagnosi posta dai due specialisti. Secondo il Dr. __________,
RI 1 soffre di una sindrome depressiva ricorrente con episodio attuale di media
gravità, mentre il medico curante ha diagnosticato un episodio depressivo grave
nell’ambito di un disturbo depressivo ricorrente con sintomi biologici di
carattere persistente ed evolutivo.
A mente
del Dr. __________ vi è inoltre un disturbo di personalità di tipo ansioso. Il
medico curante ha poi valutato l’insorgente inabile al lavoro in misura
completa (doc. B).
Va a
questo punto evidenziato che la diagnosi e la valutazione della capacità
lavorativa dell’assicurato fatta dal Dr. __________ sostanzialmente si sovrappone
a quanto aveva già valutato nel 2004 il Dr. Med. __________. Nel referto del 21
aprile 2004 il precedente perito interpellato dall’amministrazione aveva
diagnosticato un “episodio depressivo di media gravità, con sintomi “biologici”
(ICD-10:F32.11); sindromi e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso
di alcool (ICD-10:F10.25); probabile disturbo di personalità ansioso (doc. AI
73-5) ”.
Nella
valutazione della capacità lavorativa anche il Dr. __________, come il Dr. __________,
aveva indicato il 50%.
La
valutazione del Dr. Med. __________ è stata inoltre avallata dal Dr. __________
del SMR (rapporto medico del 22 novembre 2007, doc. AI 127-1) e dal Dr. Med. __________
e dalla psichiatra Dr. __________ del SMR, i quali nelle loro annotazioni del 9
maggio 2008, in merito allo
scritto datato 7 aprile 2008 del Dr. Med. __________, hanno rilevato che da quest’ultimo
“…non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurato” (doc.
IV bis).
È utile inoltre
ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente
deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.
STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un
valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al
suo paziente (cfr. RAMI
2001.
U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; STFA
del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Alla luce di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di
valore probatorio (consid. 2.8) il TCA ritiene che lo stato di salute
dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed
approfonditamente vagliato dal Dr. __________ e che i referti del Dr. Med. __________
non apportano nuovi elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di
influire sulla valutazione specialistica del perito dell’amministrazione. Le
conclusioni del medico curante seppur parzialmente divergenti per quanto
riguarda la diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente
non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dai referti peritali del SAM e vanno
quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le
patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.
Quanto
infine alla critica mossa dall’assicurato in merito al mancato cumulo da parte
dei periti del SAM del grado di inabilità lavorativa della patologia somatica e
di quella psichiatrica, oggetto del rinvio nella sentenza del 12 settembre
2006, pag. 22-23 (inc. 32.2005.179), va qui ricordato che secondo l’Alta Corte,
per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di
diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,
bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata
discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,
ciò che nella causa in esame è stato fatto.
In una sentenza
I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il
Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse
inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Nel
referto peritale del 5 settembre 2007 la Dr.ssa __________ e la Dr.ssa __________
hanno evidenziato che le conseguenze sulla capacità lavorativa si manifestano
nell’ambito delle menomazioni dovute ai disturbi a livello psichico e fisico.
Sul piano psicologico e mentale, i disturbi constatati rendono l’assicurato
lento, incostante, inaffidabile e con una maggiore affaticabilità. Mentre sul
piano muscoloscheletrico la funzione dell'articolazione radiocarpica
destra e soprattutto la flessione volare della mano destra riducono la capacità
lavorativa dell'A.
Le
limitazioni evidenziate a livello psicologico e mentale, nonché a livello
muscoloscheletrico, si riferiscono entrambe in maniera preponderante
alla diminuzione della resistenza e del rendimento e prendono in considerazione
la sintomatologia dolorosa, per cui non vanno cumulate in quanto si
sovrappongono.
I medici
del SAM hanno dunque valutato globalmente la limitazione della capacità
lavorativa a partire dal 1° marzo 2003 nella misura del 50% (doc. AI 121-21/22).
Tale
valutazione è stata confermata prima dal medico del SMR Dr. __________, nel
rapporto del 22 novembre 2007 (doc. AI 127-1), e poi dal Dr. __________ e dalla
psichiatra Dr.ssa __________ del SMR, i quali, nelle annotazioni del 9 maggio
2008, hanno precisato che la valutazione SAM per definizione è una valutazione
pluridisciplinare e che quindi la conclusione circa la capacità lavorativa
tiene conto di tutte le affezioni invalidanti in modo globale (doc. IV bis)
Al
fine di chiarire la questione di un’eventuale cumulabilità questa Corte ha
interpellato il Dr. __________ in data 24 marzo 2009 (doc. X). Al quesito posto
dal Tribunale circa la cumulabilità o meno del grado di inabilità lavorativa
dal profilo ortopedico e dal lato psichiatrico il Dr. __________ ha chiaramente
indicato che “Le rispettive incapacità lavorative non devono essere
cumulate ma si sovrappongono. La capacità lavorativa per le patologie degli
organi di movimento dipende in maniera assai proporzionale dalla pesantezza
fisica o meno dell’attività lavorativa svolta o in discussione. Questa
relazione è molto meno lineare ed evidente per le patologie di tipo psichico o
psichiatrico.
Nel
caso particolare e nella maggioranza delle situazioni è determinante la
capacità lavorativa più bassa. In questo caso permane una capacità lavorativa
del 50% per qualsiasi attività lavorativa. Infatti non è giustificata
un’incapacità lavorativa completa né dal profilo ortopedico e neppure da quello
psichiatrico” (doc. XI)
La
risposta del Dr. __________ ha dunque permesso di chiarire la questione
controversa (cfr. STF 9C_2003/2008 del 26 marzo 2009).
Il
TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM, che
si basa su un’esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.
Ne
discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche SAM,
richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe
all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117.
V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die
Pflicht zur Selbstve-rantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche
Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221),
è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento
determinante dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr. DTF 130 V 140)
l'assicurato presentava una residua capacità lavorativa del 50% sia nella sua precedente
attività di disegnatore del genio civile, sia in attività adeguate (lavori che
non richiedono una presa vigorosa bimanuale, con attrezzi assai pesanti
richiedenti una presa ferma e sicura e attività non pericolose in altezza o che
richiedono equilibrio).
In queste
condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurato conserva a partire dal
1° marzo 2003 una capacità lavorativa residua del 50% nella sua precedente
attività di disegnatore del genio civile, nella quale è in grado di conseguire,
mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente
al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene che,
come indicato dall’UAI, l’incapacità lucrativa del ricorrente ammonta al 50%
(cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF
9C_776/2007 del 14 agosto 2008), ciò che consente di confermare il
diritto dell’assicurato ad una mezza rendita d’invalidità.
Va qui
rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto
considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella
sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità
del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza
8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella
sua professione.
Nella
misura in cui l’UAI ha confermato il diritto dell’assicurato ad una mezza
rendita d’invalidità (grado del 50%), la decisione del 7 aprile 2008 deve,
perciò, essere confermata.
2.10
L’assicurato
ha chiesto l’esperimento di una perizia giudiziaria pluridisciplinare atta a
stabilire il grado d’invalidità, nonché l’audizione del teste Dr. __________
(doc. I).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese
per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster