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Decisione

32.2008.75

La richiesta di prestazioni derivanti dall'assicurazione per l'invalidità è stata respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile. Il Tribunale non ha motivo di scostarsi dalla perizia effet

20 febbraio 2009Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00).

Nel merito

2. Oggetto

della vertenza è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto ad una

rendita AI.

3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Va

qui rilevato che con la 5.a revisione della LAI (RU 2007 5148), è entrato in

vigore l’art. 7 cpv. 2 LPGA, per il quale per valutare la presenza di un’incapacità al

guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute.

Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è

obiettivamente superabile.

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1°

gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra

i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza

di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è

quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella

causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti

dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da

dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per

le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla

pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).

Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto

tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare

luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San

Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia

l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità

e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es.

l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi,

di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali

fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati;

cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori

psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla

salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai

principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano

psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei

criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa,

rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000

pag. 155 consid. 2c)."

Anche

in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 il TFA ha

evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo

di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta

di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure

la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1)

l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la

liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario

tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)

l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole

dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi

dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora,

il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I

336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.:

pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per

l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di

fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici.

Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i

disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e

allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi

sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme

qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò

significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale

affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli

sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)).

Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in

considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro

intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I

criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la

presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua

intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni

senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una

perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la

constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate

secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della

persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener

conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un

processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un

sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella

malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si

deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto

a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino

da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I

873/05)

In

una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso

e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione

del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito

in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di

regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità

lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta

ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica

importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione)

e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott.

J.________ (DTF 132 V 165 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid.

1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358).

(...)"

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito

che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

5. Nel

caso concreto, dopo aver preso atto della richiesta di prestazioni AI dell’11

giugno 2006 (doc. AI-1), l’UAI ha richiamato dall’assicuratore infortuni e

dall’assicuratore contro le malattie l’intero incarto concernente l’insorgente,

nonché gli atti medici dei curanti.

Dalle

tavole processuali emerge che l’interessata fa risalire i propri disturbi

all’infortunio occorso all’occhio destro nel gennaio 2005 con contusione

dell’occhio da parte dello spigolo di un cartone, che avrebbe provocato, nel

corso del tempo, cefalee croniche, astenia, disturbi del sonno e patologie

psichiche.

A

questo proposito, il 24 marzo 2006 l’insorgente è stata sottoposta ad una

perizia medica, richiesta dall’assicuratore contro le malattie, ad opera della

dr.ssa __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, la quale, dopo

aver posto la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva (F 41.2 dell’ICD 10)”

e di “disturbo di personalità istero-fobico (F 61.0 dell’ICD 10)” ha

affermato:

“La causa dell’attuale

scompenso ansioso-depressivo appare il disturbo di personalità di base, che ha

compromesso l’adeguata elaborazione dell’infortunio del gennaio 2005.

Si è sviluppata la

sintomatologia, una specie di patofobia, paura che i medici non la capiscano,

paura insensata di non essere curata adeguatamente ed il convincimento di

essere incompresa e minacciata di perdere l’occhio.

Nessuna rassicurazione

medica ha portato finora a dei risultati soddisfacenti, sembra essere servita

da amplificatore della patologia psichiatrica in corso.

Persiste un’incapacità

lavorativa per malattia dalla fine di agosto 2005, con inizio della cura

specialistica da quest’anno, presso il __________, cominciando la psicoterapia

solo adesso, con una psicoterapeuta che si chiamerebbe __________, sempre al __________.

Non posso prevedere

quanto sia utile un’ulteriore investigazione dei problemi oftalmologici alla __________,

come previsto dal Dr. __________.

Tuttavia, quest’ultima

visita dovrebbe poter eventualmente rassicurare la paziente sull’evoluzione del

suo problema e sull’impossibilità di perdere la vista a causa dell’infortunio

del gennaio 2005 (l’esagerazione del vissuto e la paura insensata di perdere la

vista, sono da collegare ai processi inconsci psicodinamici, che nulla hanno a

che vedere con l’infortunio, che è stato sicuramente la “goccia che ha fatto

traboccare il vaso”).

Da quanto mi è dato di

conoscere la cultura del __________, il divorzio è molto mal tollerato nelle

famiglie e la convivenza pure: immagino che l’assicurata sia osteggiata se non

criticata dalla famiglia, per lo meno guardata con diffidenza in questo

percorso essenziale, cosicché non può che sentirsi in colpa e diversa.

L’incidente potrebbe essere l’espressione delle tensioni familiari e della

difficoltà di adattamento, nel senso di difficili compromessi tra le due

culture __________, tra desiderio di emancipazione e la dipendenza dalla

famiglia.

Ritengo opportuno un

sostegno psicologico per dare all’assicurata la possibilità di esprimere

determinati conflitti intrapsichici, rendendosi cosciente delle sue difficoltà.

La psicoterapia dovrebbe aiutarla ad intravedere la possibilità di ripresa

della capacità lavorativa, in quanto rischia di essere licenziata, il che potrebbe

creare una ferita narcisistica, soprattutto se il licenziamento avviene durante

il periodo di malattia.

Ritengo inoltre

opportuno, discutendo con l’assicurata, incoraggiarla a non superare ulteriori

tre mesi di inabilità lavorativa per malattia, per evitarle il peggioramento

della regressione.

L’inserimento

professionale alla __________ appare soddisfacente e sarebbe una ferita

importante perdere questo lavoro durante il periodo di malattia. Questo

potrebbe peggiorare l’evoluzione del caso e per questo motivo, questi temi

dovrebbero essere affrontati con una psicoterapia di sostegno settimanale, che

offra un appoggio all’assicurata ed un’elaborazione di queste problematiche.

Seguirla unicamente

con degli psicofarmaci risulta insufficiente.

Prognosi: entro e al

più tardi tre mesi a partire dalla visita medica, dovrebbe poter rientrare

l’incapacità lavorativa per malattia, con possibilità di ripresa del lavoro in

misura completa.

Visto il disturbo di

personalità, persiste il rischio di ricadute.” (doc. Cassa malati 1-35)

Dal

consulto del 13 febbraio 2006 del dr. med. __________, FMH medicina interna,

effettuato su richiesta dell’assicuratore contro le malattie, emerge che la

ricorrente “ha interrotto il suo lavoro di venditrice il 30.08.05, senza più

riprenderlo in seguito. Non presenta disturbi somatici che giustifichino

l’incapacità lavorativa. Da parte sua l’interessata esclude categoricamente la

possibilità di tornare al lavoro a causa dei suoi numerosi disturbi di salute,

a carattere soggettivo. Per le sole patologie somatiche, la paziente è da

considerare da subito normalmente abile al lavoro.” (doc. Cassa malati

1-39).

Sulla

base, in particolare, di questa documentazione, l’UAI ha ordinato una perizia

al SAM.

La

ricorrente è stata a disposizione del SAM l’11, il 12, 13, 17, 18 e 25 luglio

2007 ed è stata visitata da 4 specialisti, e meglio il dr. med. __________

(consulto psichiatrico), il dr. med. __________ (consulto reumatologico), il

dr. med. __________ (consulto neurologico) e la dr.ssa __________ (consulto oftalmologico).

I

periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di

sindrome da somatizzazione (ICD 10 F 45.0), disturbi di personalità misti (ICD

10 F61.0) isterico, immaturo, dipendente, fibromialgia (M 79.0) e una diagnosi

senza influenza sulla capacità lavorativa di sospetta ambliopia occhio ds.

(stato dopo erosione postraumatica occhio ds. nel febbraio 2005), cefalee

quotidiane miste di tipo pensionale in parte emicranico, sospetta aggravazione.

Dal

referto peritale si evince, per quanto concerne l’aspetto psichiatrico, che il

consulente dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,

ha evidenziato “un distacco emotivo, una certa indifferenza, con un contatto

affettivo che risulta difficoltoso, tono dell’umore eutimico, in nessun momento

del colloquio si è evidenziata una deflessione del tono dell’umore, la quota

d’ansia libera è minima.” Non sono state evidenziate alterazioni delle

funzioni cognitive. Le funzioni biologiche sono in parte alterate.

Lo

specialista ha posto la diagnosi di sindrome da somatizzazione (ICD 10 F 45.0),

disturbi di personalità misti (ICD 10 F61.0) isterico, immaturo, dipendente,

fibromialgia (M 79.0). Nelle conclusioni fa notare d’essere confrontato con un’assicurata

che presenta una sindrome da somatizzazione risultante da un massiccio processo

di rimozione di una sofferenza affettiva data da un conflitto intrapsichico fra

bisogni dipendenti e quelle evolutivi. Un rapporto funzionale armonico con il

suo ultimo partner, con il quale tuttora mantiene un rapporto ambiguo di

amicizia, ha minacciato un vissuto dipendente con la madre. In questo modo, la

malattia psicosomatica “giustifica” il fatto di non decidere niente che possa

compromettere una rottura con la madre e allo stesso tempo la salvaguardia dai

sensi di colpa che potrebbe avere nei confronti dell’amico. L’assicurata stessa

dice: “non sono pronta per accedere ad un rapporto serio come mi chiede il mio

amico, per colpa della malattia”. In questo contesto sia la famiglia, l’amico,

le amicizie e i terapeuti si rendono complici del guadagno secondario della

malattia, con la conseguente legittimazione della sua posizione passiva e

pseudoregressiva. Complessivamente il quadro psicopatologico è lieve in quanto

si tratta di una sintomatologia, che sebbene sia presente non intacca la

maggior parte delle funzioni dell’apparato psichico. La sintomatologia

oggettivata non è concorde alle lamentele soggettive dell’assicurata. Pertanto il

perito ritiene che la patologia psichiatrica influenzi la capacità lavorativa

nella misura del 20%, con una prognosi che dipenderà dalla presa a carico

psicoterapica in atto. La diminuzione della capacità lavorativa è data dalla

sintomatologia vegetativa che presenta, in particolare le vertigini, questo

comporta che l’assicurata si rende lenta nell’esecuzione delle mansioni,

imprecisa, incostante, con maggiora affaticabilità. Anche come casalinga

l’incapacità lavorativa è del 20% (doc. AI 17-18/19).

Il

dr. med. __________, FMH reumatologia, che ha preso in considerazione anche la

valutazione del reumatologo della dell’assicuratore infortuni del 7 settembre

2006, ha evidenziato che l’interessata lamenta dolori cronici generalizzati e

disturbi di natura funzionale a carico di diversi sistemi. Questi disturbi sono

fonte di sofferenza che hanno poi portato ad un’incapacità lavorativa di lunga

durata. In assenza di qualunque anomalia somatica rilevante, il medico ha

affermato che sono probabilmente formalmente riempiti i criteri ICD 10 per la

diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente, ma che farà stato a

riguardo la valutazione psichiatrica, la quale, come visto, ha posto la

diagnosi di fibromialgia. L’assicurata lamenta dolori cronici generalizzati. In

presenza di 18/18 punti di fibromialgia eccessivamente dolorosi ad una

pressione digitale di ca. 4 Kg, sono formalmente riempiti i criteri di

classificazione 1990 per la diagnosi di fibromialgia. Non c’è evidenza per una

malattia reumatologica infiammatoria e non è nota una severa ipotereosi. Si

tratta dunque molto probabilmente di una fibromialgia “primaria” in stretta

relazione con la probabile sindrome somatoforme. Dal punto di vista

reumatologico teorico, come aiuto venditrice e in attività simili, l’assicurata

è inabile al lavoro nella misura del 10%. Non vi sono cambiamenti di rilievo

per quanto attiene la capacità lavorativa negli ultimi anni. Pazienti con

sindromi somatoforme da dolore persistente e fibromialgia mostrano una

diminuzione della capacità lavorativa dovuta a dolori cronici costanti, ai

disturbi del sonno e alla stanchezza. Non vi sono possibilità terapeutiche per

migliorare la capacità lavorativa. Da un punto di vista reumatologico teorico

l’insorgente è in grado di svolgere un’attività pesante a mediamente pesante a

tempo pieno e con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 15%. In

un’attività leggera a mediamente pesante l’interessata può lavorare a tempo

pieno con un rendimento ridotto al massimo del 10%.

Dal

punto di vista reumatologico, come casalinga, nella situazione attuale

l’insorgente è inabile al lavoro al massimo nella misura del 5%.

Per

quanto concerne la patologia neurologica, il dr. med. __________, FMH

neurologia, ha rilevato che la ricorrente nel gennaio 2005 ha subito un trauma

alla cornea dell’occhio destro. Successivamente oltre a dolori oculari ha

sviluppato cefalee diffuse giornaliere con dolori anche più diffusi alla

colonna cervicale e verso il braccio e la gamba destra. All’esame neurologico

vi è un minimo deficit sensitivo algotattile all’emicorpo destro che, sulla

base di tutti i dati oggettivi a disposizione ed in particolare anche della RM

cerebrale e cervicale come pure dei potenziali evocati somatosensoriali e

motori, non trova un correlato organico e deve essere considerato come di

origine funzionale. Vi è pure un deficit al campo visivo all’occhio destro. Non

vi sono reperti che stiano ad indicare una rilevante lesione da parte del

sistema nervoso centrale o periferico. L’insorgente lamenta dal 2005 cefalee

ormai giornaliere. Queste hanno caratteristiche principalmente pensionali, una

componente emicranica è possibile; probabile inoltre che un abuso di

analgesici, assunti quotidianamente per i vari dolori, abbia favorito una

cronicizzazione delle cefalee. Come sempre è difficile quantificare in modo

preciso l’entità delle cefalee e il loro impatto funzionale ma tutto sommato

non si ritiene che in questo caso si tratti di dolori limitanti in modo

significativo l’interessata per un’attività lavorativa compatibile con il suo

grado di formazione. Questo soprattutto poiché non vi sono deficit oggettivi,

rispettivamente non è emersa anche anamnesticamente una chiara limitazione

dell’assicurata dovuta alle cefalee. L’insorgente soffre di cefalee quotidiane

miste di tipo pensionale e in parte emicranico e la problematica neurologica

non influenza la capacità lavorativa, non avendo potuto oggettivare deficit

oggettivi.

Infine,

per quanto concerne la patologia oftalmologica, la dr.ssa __________, FMH

oftalmologia, ha diagnosticato una sospetta ambliopia all’occhio destro (stato

dopo erosione post-traumatica occhio destro febbraio 2005). Diagnosi che ha

potuto influenzare l’attività di venditrice ma solo al massimo per alcune

settimane, altrimenti la capacità lavorativa è da ritenersi al 100%. Conclude

facendo notare come l’insorgente ha subito una lesione corneale all’occhio

destro con l’angolo di un cartone che le ha procurato sicuramente dolori

immediati e pure una diminuzione dell’acuità visiva a tale occhio, non però

compatibile con lo stato oculare attuale. In seguito nel maggio 2005 è caduta

con contusione alla colonna cervicale e dal febbraio 2006 è subentrata una

depressione. L’interessata ha lavorato come venditrice e nel 1998 presso __________,

attività che è stata svolta ad ore, dal gennaio 1999 ancora come venditrice

alla __________ di __________ sino al febbraio 2005 e da allora non ha più

lavorato, essendo in infortunio. Attualmente la cornea non presenta nessun

leucoma postraumatico, l’epitelio è perfettamente rimarginato. Pertanto la

dottoressa ritiene che la diminuzione della capacità lavorativa non è

giustificabile con l’evento oculare. E’ presente un’acuità visiva all’occhio

destro ridotta, ma probabilmente già precedente al trauma. Pertanto

l’interessata viene ritenuta abile al lavoro al 100% come venditrice.

Infine

i periti hanno affermato che le indagini cardiologiche non hanno permesso di

evidenziare patologie organiche. Pertanto anche dal punto di vista internistico

non ci sono elementi che possano giustificare un’incapacità lavorativa.

Alla

luce dei consulti specialistici i periti dell’AI hanno considerato la

ricorrente abile al lavoro all’80% nell’attività finora svolta di aiuto

venditrice ed ausiliaria di pulizia e in tutte le attività finora svolte (doc.

AI 17-21-22).

I

periti hanno evidenziato:

“La patologia

psichiatrica, con la presenza di una sindrome di somatizzazione ed un disturbo

di personalità misto, con componente isterico, immaturo e dipendente, nonché la

problematica reumatologica, in presenza di una fibromialgia ed una sindrome

somatoforme da dolore persistente influenzano la capacità lavorativa a causa

del dolore cronico, la sintomatologia vegetativa, i disturbi del sonno e la

stanchezza cronica. La problematica psichiatrica incide nella misura del 20%

sulla capacità lavorativa e quella reumatologica, che proprio sulla base delle

diagnosi poste dal nostro consulente reumatologo considera la componente

somatoforme caratterizzata a livello dell’apparato locomotorio con la

fibromialgia, incide, nell’attività finora svolta, nella misura del 10%

sull’attività lavorativa dell’A.. Pertanto la problematica psichiatrica e

reumatologica non vanno sommate, poiché entrambe prendono in considerazione la

stessa diagnosi e cioè una problematica somatoforme.

La problematica

oftalmologica e quella neurologica non concorrono a ridurre la capacità

lavorativa dell’A.

Lo stato di salute

dell’A. deve essere considerato ridotto, così come sopra descritto, a partire

dall’infortunio del gennaio 2005 in avanti.

Riteniamo di non poter

condividere la valutazione della dr.ssa __________ sulla base di quanto

evidenziato agli esami ematologici, con valori dei farmaci, che l’A. dichiara

d’assumere, nettamente al disotto della norma, anzi per lo più non

identificabili nel siero, come per esempio l’escitalopram, che l’A. dichiara

d’assumere da almeno due anni, così come la carbamazepina che non hanno potuto

essere evidenziati nel siero ed il flurazepan. L’alprazolam (Xanax) è risultato

a 4 nmol/l quando il tasso utile risulta essere da 15 a 100. Per quanto

concerne la Clomipramine il risultato è stato di 6ng/ml, mentre i suoi

metabolici non hanno potuto essere, anche in questo caso, rilevati nel sangue.

Pertanto riteniamo che questo fatto avvalori il sospetto di un’aggravazione,

con un’incongruenza tra i disturbi lamentati dall’A. e quelli oggettivati.

Questo fatto con le diagnosi poste a livello psichiatrico non possono

sicuramente giustificare un’incapacità lavorativa duratura. La diagnosi di

sindrome ansiosodepressiva e disturbo isterofobico poste dalla Dr.ssa __________

Considerandi

non possono giustificare un’incapacità lavorativa di lunga durata. Di per sé la

diagnosi di sindrome ansiosodepressiva viene posta secondo l’ICD-10, quando non

ci sono elementi tali che giustifichino una diagnosi a sé stante, depressiva o

ansiosa. Come attestato dalla dr.ssa __________, oftalmologa, per la

problematica oftalmologia si può riconoscere un’incapacità lavorativa massima

di alcune settimane.

Non ci sono patologie

che risultano rilevanti per quanto concerne l’influenza sulla capacità

lavorativa.

La prognosi è da

considerare buona. E’ necessario che l’A. elabori questa sua tendenza

regressiva e questa sua tendenza all’aggravazione prendendo coscienza della

necessità di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua.” (doc. AI

17-22)

Il

30.

novembre 2007, il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

“(…)

A. abile all’80%

nell’attività finora svolta di aiuto venditrice ed ausiliaria di pulizie.

La patologia

psichiatrica influenza per il 20% la CL, mentre la patologia reumatologica,

individuata in componente somatoforme caratterizzata a livello dell’apparato

locomotorio con la firbomialgia, incide, nell’attività finora svolta, nella

misura del 10%.

Le patologie

psichiatrica e reumatologica non vanno sommate, poiché entrambe prendono in

considerazione la stessa diagnosi e cioè una problematica somatoforme.

Le problematiche

oftalmologiche e neurologiche ed internistico non concorrono a ridurre la CL

dell’A.

Prognosi buona.” (doc.

AI 24-2)

Alla

luce di quanto sopra, l’UAI ha calcolato un grado d’invalidità del 14% che non

dà diritto ad alcuna rendita AI.

Al

ricorso l’insorgente ha allegato 3 certificati medici precedenti l’allestimento

della perizia SAM, e meglio un referto radiologico del 19 ottobre 2005 della

dr.ssa med. __________ (doc. D, citato nella perizia SAM, cfr. doc. AI 17-3),

un referto radiologico del 27 ottobre 2005 della dr.ssa med. __________ (citato

nella perizia SAM, cfr. doc. AI 17-3) e un attestato del 5 aprile 2006 del

servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________doc. E, anch’esso

citato nella perizia SAM, cfr. doc. AI 17-4), nonché un certificato medico del

dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, del 16 aprile

2008, curante dell’insorgente, da cui emerge:

“La paziente soffre di

un grave disturbo psicopatologico e clinico invalidante, caratterizzato da una

sindrome da somatizzazione nel quadro di un disturbo misto ansioso-depressivo

in disturbo di personalità N.A.S.

Situazione che

comporta uno stato invalidante cronico malgrado la presa a carico specialistica

psichiatrica e psicoterapeutica.

In particolare sono

presenti importanti deficit a livello affettivo, cognitivo e, in parte,

volitivo, che si aggiungono e aggravano il disturbo da somatizzazione che

appare immodificato nel tempo malgrado l’importante terapia medicamentosa.

Il tutto complicato

ulteriormente da un complesso disturbo di personalità N.A.S.

La prognosi lavorativa

è al momento gravemente compromessa, a medio-lungo termine. (doc. C)

Dopo

aver valutato la citata documentazione i medici SMR, dr. med. __________, FMH

medicina generale e Dr.ssa med. __________, psichiatra, hanno affermato:

“l’attuale certificato

del dr. __________ ripete la valutazione già precedentemente espressa da parte

del curante. Dal certificato non risulta una modifica dello stato di salute

psichiatrico dell’assicurata rispetto alla perizia SAM.” (doc. VI/Bis)

6.

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti

ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

7.

Questo

TCA chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia

pluridisciplinare del SAM del 26 settembre 2007.

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

periti, sulla base dei 4 consulti (psichiatrico, reumatologico, neurologico e oftalmologico),

sono giunti alla convincente conclusione che l’assicurata è abile al lavoro

nella sua precedente attività all’80% e in qualsiasi professione

preceden-temente esercitata.

Gli

specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare, personale-sociale,

professionale, patologica e sistemica della ricorrente e le affezioni attuali,

dopo approfonditi esami medici, hanno accertato la presenza di una capacità

lavorativa dell’80% sin dall’infortunio del 2005.

I periti e i 4 consulenti si sono espressi su tutte le patologie

lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa loro a disposizione, hanno richiamato alcuni atti medici

(doc. AI 17-6) ed hanno valutato l’abilità lavorativa della paziente sulla base

delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate l’11, il 12, 13, 17, 18 e

25.

luglio 2007 (doc. AI 179-1).

Essi

hanno in particolare spiegato dettagliatamente per quale motivo non condividono

la valutazione della dr. ssa __________ che aveva attestato un’incapacità

lavorativa del 100% dal gennaio 2005, rilevando che “sulla base di quanto

evidenziato agli esami ematologici, con valori dei farmaci, che l’A. dichiara

d’assumere, nettamente al disotto della norma, anzi per lo più non

identificabili nel siero, come per esempio l’escitalopram, che l’A. dichiara

d’assumere da almeno due anni, così come la carbamazepina che non hanno potuto

essere evidenziati nel siero ed il flurazepan. L’alprazolam (Xanax) è risultato

a 4 nmol/l quando il tasso utile risulta essere da 15 a 100. Per quanto

concerne la Clomipramine il risultato è stato di 6ng/ml, mentre i suoi

metabolici non hanno potuto essere, anche in questo caso, rilevati nel sangue.

Pertanto riteniamo che questo fatto avvalori il sospetto di un’aggravazione,

con un’incongruenza tra i disturbi lamentati dall’A. e quelli oggettivati.

Questo fatto con le diagnosi poste a livello psichiatrico non possono

sicuramente giustificare un’incapacità lavorativa duratura. La diagnosi di

sindrome ansiosodepressvia e disturbo isterofobico poste dalla Dr.ssa __________

non possono giustificare un’incapacità lavorativa di lunga durata. Di per sé la

diagnosi di sindrome ansiosodepressiva viene posta secondo l’ICD-10, quando non

ci sono elementi tali che giustifichino una diagnosi a sé stante, depressiva o

ansiosa.” (doc. AI 17-22).

I

periti del SAM hanno inoltre spiegato per quale motivo la patologia

psichiatrica e la patologia reumatologica, in presenza di una fibromialgia e di

una sindrome somatoforme da dolore persistente influenzano la capacità

lavorativa, ma come la medesima risulta essere dell’80%. Infatti le due

problematiche, psichiatrica e reumatologica, non vanno sommate giacché prendono

in considerazione la stessa diagnosi, ossia la problematica somatoforme (doc.

AI 17-22).

A

questo proposito non va dimenticato, per quanto concerne il disturbo

somatoforme da dolore persistente e la fibromialgia, che queste malattie non

sono di regola atte a determinare una limitazione di lunga durata della

capacità lavorativa suscettiva di cagionare un’invalidità ai sensi dell’art. 4

LAI e che le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non

sono date in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (sentenza

9C_35/2007 del 4 aprile 2008 consid. 3.2; DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2;

DTF 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; DTF 130 V 352 consid. 2.2.3).

Ora,

come visto, in concreto i periti del SAM e il consulente, dr. med. __________,

hanno evidenziato che complessivamente “il quadro psicopatologico è lieve in

quanto si tratta di una sintomatologia che sebbene presente non intacca la

maggior parte delle funzioni dell’apparato psichico. La sintomatologia

oggettivata non era concorde alle lamentele soggettive dell’assicurata.”

(doc. AI 17-38).

Non

è pertanto possibile ritenere la presenza di una comorbidità

psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata né degli altri criteri

qualificanti posti dalla giurisprudenza, che eccezionalmen-te possono rendere

inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa

dell’assicurato sul mercato del lavoro in presenza di una sindrome somatoforme

da dolore persistente.

Va

infatti ricordato che secondo la giurisprudenza federale in presenza di

un disturbo del dolore somatoforme e di fibromialgia si deve presumere che tale

affezione o gli effetti della stesso possano essere sormontati facendo gli

sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 49).

In

concreto, dalla perizia del SAM emerge che, malgrado la presenza di queste

patologie, la capacità lavorativa dell’interessata risulta essere dell’80%.

Per

cui, a torto, l’insorgente fa valere che l’UAI non avrebbe sufficientemente

indagato la patologia psichiatrica che è stata oggetto di una perizia

specialistica ad opera del dr. med. __________, psichiatria e psicoterapeuta

FMH, il quale ha tenuto conto di tutti i disturbi fatti valere dalla ricorrente

ed è giunto alla conclusione univoca e non contraddittoria secondo la quale

l’interessata è capace al lavoro all’80% nella sua attività abituale ed in

qualsiasi altra attività (doc. AI 17-39).

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici (consid. 6), questo Tribunale non intravede

ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni dei periti del SAM,

confermate dal dr. med. __________, medico SMR, il quale ha valutato

compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una

conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla presenza di una

capacità lavorativa dell’80% nella precedente attività. Fondandosi sulla citata

perizia, ha concluso per un grado di capacità lavorativa medico-teorica globale

dell’assicurata per la professione svolta valutabile nella misura dell’80%

(doc. AI 24-2; cfr., sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la

sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3 e sentenza 9C_376/2007 del

13.

giugno 2008, consid. 3.2).

Il certificato del

16.

aprile 2008 del medico curante (cfr. per quanto attiene la forza probatoria

dei certificati dei medici curanti il consid. 6, nonché STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01, U 330/ 01; DTF 125 V

353.

consid. 3a)cc)), dr. med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, dove viene descritta

la presenza di un grave disturbo psicopatologico e clinico invalidante (doc. C, consid. 5), non è atto a sovvertire le

conclusioni dell’UAI. La perizia SAM ha infatti già preso in considerazione la

globalità delle patologie di cui soffre l’assicurata, si fonda su indagini

approfondite, è scevra da contraddizioni e giunge a risultati concludenti. La

perizia dispone pertanto di forza probatoria piena, non sussistendo indizi

concreti a mettere in causa la credibilità dello specialista, dr. med. __________,

che ha allestito il referto.

Inoltre

va evidenziato come il nuovo certificato medico è stato valutato dalla dr.ssa __________,

medico SMR, anch’essa psichiatra, la quale, dopo aver riesaminato la

fattispecie, ha potuto concludere che “l’attuale certificato del dr. __________

ripete la valutazione già precedentemente espressa da parte del curante. Dal

certificato non risulta una modifica dello stato di salute psichiatrico

dell’assicurata rispetto alla perizia SAM.” (doc. VI/Bis).

Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato

la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on

ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un

Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis

que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123

V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24

agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Inoltre

il curante rileva la presenza di un “grave disturbo psicopatologico e

clinico invalidante, caratterizzato da una sindrome da somatizzazione nel

quadro di un disturbo misto ansioso-depressivo in disturbo di personalità

N.A.S.”, senza tuttavia utilizzare i criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg; ICD o

DSM).

Per

quanto concerne infine gli altri tre certificati medici prodotti

dall’insorgente in sede di ricorso (referti radiologici del 19 ottobre 2005 e

del 27 ottobre 2005 della dr.ssa __________, doc. D, nonché certificato del 5

aprile 2006 del servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________,

doc. E), nonché del rapporto del medico curante, Dr. med. __________, del 28

giugno 2007 cui l’assicurata accenna nel proprio ricorso, va rilevato che si

tratta di attestati già presenti al momento della perizia del SAM e di cui i

periti hanno tenuto conto (doc. AI 17-3-5). Per cui non apportano nulla di

nuovo.

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei periti

e dei medici SMR, questo Tribunale deve concludere che l’interessata è capace

al lavoro all’80% nella sua precedente attività svolta sino al momento

dell’infortunio del gennaio 2005, nonché in qualsiasi altra attività (cfr. doc.

AI 24-2).

In queste condizioni non risulta necessario

procedere con l’allestimento di un’ulteriore perizia, come richiesto

dall’insorgente, così come all’assunzione di ulteriori prove.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da

effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere

sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4

vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti).

8.

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230

consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).

Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la

persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Alla luce di tutto

quanto esposto, visto che l'assicurata

presentava da gennaio 2005 un tasso di capacità lavorativa ancora

dell’80% nella sua attività abituale, per ridurre il danno, l’insorgente

doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente

professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei

redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21

agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto quindi che il grado corrispondente di

incapacità lavorativa del 20% della ricorrente nella precedente attività non

raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile del 40%, non vi

sono i presupposti per concedergli il diritto ad una rendita d'invalidità (cfr. STCA dell’8 settembre

2008, inc. 32.2007.251).

Tuttavia, anche se si

volesse procedere al raffronto dei redditi, come effettuato dall’UAI,

l’interessata, come si vedrà in seguito, non raggiungerebbe il grado

d’invalidità minimo richiesto per poter beneficiare di una rendita AI.

9.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e

23.

maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.

3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito

dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002

nella causa B., I 56/02).

Nel caso in esame, dunque, va preso in considerazione il salario annuo di fr.

44'200, del resto non contestato dall’assicurata. Infatti, dal questionario del

datore di lavoro si evince che l’interessata nel 2005 (doc. AI 2-27) e nel 2006

(doc. AI 5-1) avrebbe potuto guadagnare fr. 3'400 per tredici mensilità.

10.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr.

inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.-

nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht

nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer

Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R.

vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai

2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”,

sottolineatura del redattore).

Questa

giurisprudenza è stata confermata recentemente con sentenza 9C_83/2008 del 19

gennaio 2009.

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.

347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario annuale lordo pari a fr. 50'277 (4'019 : 40 X 41.7 X 12; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008).

L’assicurata,

quale aiuto-venditrice presso la __________, avrebbe guadagnato fr. 44’200.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 52 “commercio al dettaglio e riparazioni”,

livello di qualifica 4: fr. 3’946.-- X 12 mesi = 49’364.--, riportato su 41.7

ore/settimana).

Sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio

2008.

sopra menzionata del 10%, per un importo di fr. 45'249.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La

nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di

reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali

derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare

soltanto a tempo parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl.

Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr

nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird

sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der

leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist,

angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104, il TCA ha

fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere

applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa

T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47

anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un

fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei

servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de

l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4

), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995.

UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa

la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata

alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso

concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano

l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque

giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo

senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in

cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione

(15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività

leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in

cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle

difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella

causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del

15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della

riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003

nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA

ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al

danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Nella

presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 5%, tenuto conto della

scarsa formazione, dell’attività sempre nello stesso settore e la lunga

inattività.

Il

TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione

nell’applicazione della riduzione concessa, ritenuto che rientra nei limiti

previsti dalla giurisprudenza, vista anche la giovane età dell’assicurata.

Tenuto

conto di un’esigibilità all’80% (fr. 36’199), l’interessata potrebbe pertanto conseguire

un reddito di fr. 34’389 (36’199 – [36’199 : 100 X 5]).

Questo reddito va raffrontato con il reddito da valido di fr. 44’200, per un

tasso d’invalidità del 22%.

In

queste condizioni è a ragione che l’UAI ha rifiutato il versamento della rendita

richiesta con la domanda del 16 giugno 2006 (cfr. doc. AI 1-6).

Va

qui rilevato che la consulente in integrazione ha precisato che “l’età, la

scolarizzazione e l’anamnesi professionale non consentono di promuovere alcun

progetto formativo. Non ritengo che ci siano altri provvedimenti professionali

da applicare. Ritengo che l’A. sia direttamente integrabile nel ciclo

produttivo attraverso i normali canali di collocamento (es. rivolgendosi alla

disoccupazione).” (doc. AI 27-2). Per cui non sono neppure dati gli estremi

per provvedimenti d’integrazione.

11.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza alla luce dell'esame imposto e degli esiti degli

accertamenti dell'UAI, le spese vengono cifrate in CHF 200.-- poste a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di CHF 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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