32.2008.75
La richiesta di prestazioni derivanti dall'assicurazione per l'invalidità è stata respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile. Il Tribunale non ha motivo di scostarsi dalla perizia effet
20 febbraio 2009Italiano54 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.75
Data decisione, Autorità:
20.02.2009, TCA
Titolo:
La richiesta di prestazioni derivanti dall'assicurazione per l'invalidità è stata respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile. Il Tribunale non ha motivo di scostarsi dalla perizia effettuata in ambito amministrativo
AFFEZIONE PSICHICA
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.75
cs
Lugano
20 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 aprile 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. Con decisione del 7 aprile 2008 l'UAI ha respinto la richiesta
di RI 1, nata nel 1978, di professione aiuto venditrice ed ausiliaria di
pulizie, tendente all'ottenimento di prestazioni dell'AI, poiché dagli
accertamenti medici fatti esperire, e meglio dalla perizia del SAM, emerge che
l'interessata presenta una capacità lavorativa dell'80% sia nella precedente
attività che in qualsiasi attività lavorativa finora esercitata (doc. B).
B. RI
1, rappresentata dal consulente RA 1, è tempestivamente insorta contro la
predetta decisione. La ricorrente contesta le valutazioni mediche dell'UA,
nonché il calcolo effettuato ed allega ulteriori certificati medici a sostegno
delle sue argomentazioni (doc. I).
C. Con
risposta del 2 giugno 2008 l’UAI propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. VI).
in
diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
Fatti
I 707/00).
Nel merito
2. Oggetto
della vertenza è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto ad una
rendita AI.
3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Va
qui rilevato che con la 5.a revisione della LAI (RU 2007 5148), è entrato in
vigore l’art. 7 cpv. 2 LPGA, per il quale per valutare la presenza di un’incapacità al
guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute.
Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obiettivamente superabile.
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1°
gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra
i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza
di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è
quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella
causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti
dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da
dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per
le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia
l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità
e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es.
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi,
di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali
fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati;
cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori
psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla
salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai
principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano
psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei
criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa,
rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000
pag. 155 consid. 2c)."
Anche
in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 il TFA ha
evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo
di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta
di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure
la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1)
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario
tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole
dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi
dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora,
il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I
336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.:
pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per
l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di
fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici.
Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i
disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e
allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi
sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme
qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò
significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale
affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli
sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)).
Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in
considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro
intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I
criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la
presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua
intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni
senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una
perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la
constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate
secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della
persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener
conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un
processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un
sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella
malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si
deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto
a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino
da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I
873/05)
In
una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso
e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione
del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito
in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di
regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità
lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta
ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica
importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione)
e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott.
J.________ (DTF 132 V 165 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid.
1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358).
(...)"
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito
che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
5. Nel
caso concreto, dopo aver preso atto della richiesta di prestazioni AI dell’11
giugno 2006 (doc. AI-1), l’UAI ha richiamato dall’assicuratore infortuni e
dall’assicuratore contro le malattie l’intero incarto concernente l’insorgente,
nonché gli atti medici dei curanti.
Dalle
tavole processuali emerge che l’interessata fa risalire i propri disturbi
all’infortunio occorso all’occhio destro nel gennaio 2005 con contusione
dell’occhio da parte dello spigolo di un cartone, che avrebbe provocato, nel
corso del tempo, cefalee croniche, astenia, disturbi del sonno e patologie
psichiche.
A
questo proposito, il 24 marzo 2006 l’insorgente è stata sottoposta ad una
perizia medica, richiesta dall’assicuratore contro le malattie, ad opera della
dr.ssa __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, la quale, dopo
aver posto la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva (F 41.2 dell’ICD 10)”
e di “disturbo di personalità istero-fobico (F 61.0 dell’ICD 10)” ha
affermato:
“La causa dell’attuale
scompenso ansioso-depressivo appare il disturbo di personalità di base, che ha
compromesso l’adeguata elaborazione dell’infortunio del gennaio 2005.
Si è sviluppata la
sintomatologia, una specie di patofobia, paura che i medici non la capiscano,
paura insensata di non essere curata adeguatamente ed il convincimento di
essere incompresa e minacciata di perdere l’occhio.
Nessuna rassicurazione
medica ha portato finora a dei risultati soddisfacenti, sembra essere servita
da amplificatore della patologia psichiatrica in corso.
Persiste un’incapacità
lavorativa per malattia dalla fine di agosto 2005, con inizio della cura
specialistica da quest’anno, presso il __________, cominciando la psicoterapia
solo adesso, con una psicoterapeuta che si chiamerebbe __________, sempre al __________.
Non posso prevedere
quanto sia utile un’ulteriore investigazione dei problemi oftalmologici alla __________,
come previsto dal Dr. __________.
Tuttavia, quest’ultima
visita dovrebbe poter eventualmente rassicurare la paziente sull’evoluzione del
suo problema e sull’impossibilità di perdere la vista a causa dell’infortunio
del gennaio 2005 (l’esagerazione del vissuto e la paura insensata di perdere la
vista, sono da collegare ai processi inconsci psicodinamici, che nulla hanno a
che vedere con l’infortunio, che è stato sicuramente la “goccia che ha fatto
traboccare il vaso”).
Da quanto mi è dato di
conoscere la cultura del __________, il divorzio è molto mal tollerato nelle
famiglie e la convivenza pure: immagino che l’assicurata sia osteggiata se non
criticata dalla famiglia, per lo meno guardata con diffidenza in questo
percorso essenziale, cosicché non può che sentirsi in colpa e diversa.
L’incidente potrebbe essere l’espressione delle tensioni familiari e della
difficoltà di adattamento, nel senso di difficili compromessi tra le due
culture __________, tra desiderio di emancipazione e la dipendenza dalla
famiglia.
Ritengo opportuno un
sostegno psicologico per dare all’assicurata la possibilità di esprimere
determinati conflitti intrapsichici, rendendosi cosciente delle sue difficoltà.
La psicoterapia dovrebbe aiutarla ad intravedere la possibilità di ripresa
della capacità lavorativa, in quanto rischia di essere licenziata, il che potrebbe
creare una ferita narcisistica, soprattutto se il licenziamento avviene durante
il periodo di malattia.
Ritengo inoltre
opportuno, discutendo con l’assicurata, incoraggiarla a non superare ulteriori
tre mesi di inabilità lavorativa per malattia, per evitarle il peggioramento
della regressione.
L’inserimento
professionale alla __________ appare soddisfacente e sarebbe una ferita
importante perdere questo lavoro durante il periodo di malattia. Questo
potrebbe peggiorare l’evoluzione del caso e per questo motivo, questi temi
dovrebbero essere affrontati con una psicoterapia di sostegno settimanale, che
offra un appoggio all’assicurata ed un’elaborazione di queste problematiche.
Seguirla unicamente
con degli psicofarmaci risulta insufficiente.
Prognosi: entro e al
più tardi tre mesi a partire dalla visita medica, dovrebbe poter rientrare
l’incapacità lavorativa per malattia, con possibilità di ripresa del lavoro in
misura completa.
Visto il disturbo di
personalità, persiste il rischio di ricadute.” (doc. Cassa malati 1-35)
Dal
consulto del 13 febbraio 2006 del dr. med. __________, FMH medicina interna,
effettuato su richiesta dell’assicuratore contro le malattie, emerge che la
ricorrente “ha interrotto il suo lavoro di venditrice il 30.08.05, senza più
riprenderlo in seguito. Non presenta disturbi somatici che giustifichino
l’incapacità lavorativa. Da parte sua l’interessata esclude categoricamente la
possibilità di tornare al lavoro a causa dei suoi numerosi disturbi di salute,
a carattere soggettivo. Per le sole patologie somatiche, la paziente è da
considerare da subito normalmente abile al lavoro.” (doc. Cassa malati
1-39).
Sulla
base, in particolare, di questa documentazione, l’UAI ha ordinato una perizia
al SAM.
La
ricorrente è stata a disposizione del SAM l’11, il 12, 13, 17, 18 e 25 luglio
2007 ed è stata visitata da 4 specialisti, e meglio il dr. med. __________
(consulto psichiatrico), il dr. med. __________ (consulto reumatologico), il
dr. med. __________ (consulto neurologico) e la dr.ssa __________ (consulto oftalmologico).
I
periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di
sindrome da somatizzazione (ICD 10 F 45.0), disturbi di personalità misti (ICD
10 F61.0) isterico, immaturo, dipendente, fibromialgia (M 79.0) e una diagnosi
senza influenza sulla capacità lavorativa di sospetta ambliopia occhio ds.
(stato dopo erosione postraumatica occhio ds. nel febbraio 2005), cefalee
quotidiane miste di tipo pensionale in parte emicranico, sospetta aggravazione.
Dal
referto peritale si evince, per quanto concerne l’aspetto psichiatrico, che il
consulente dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,
ha evidenziato “un distacco emotivo, una certa indifferenza, con un contatto
affettivo che risulta difficoltoso, tono dell’umore eutimico, in nessun momento
del colloquio si è evidenziata una deflessione del tono dell’umore, la quota
d’ansia libera è minima.” Non sono state evidenziate alterazioni delle
funzioni cognitive. Le funzioni biologiche sono in parte alterate.
Lo
specialista ha posto la diagnosi di sindrome da somatizzazione (ICD 10 F 45.0),
disturbi di personalità misti (ICD 10 F61.0) isterico, immaturo, dipendente,
fibromialgia (M 79.0). Nelle conclusioni fa notare d’essere confrontato con un’assicurata
che presenta una sindrome da somatizzazione risultante da un massiccio processo
di rimozione di una sofferenza affettiva data da un conflitto intrapsichico fra
bisogni dipendenti e quelle evolutivi. Un rapporto funzionale armonico con il
suo ultimo partner, con il quale tuttora mantiene un rapporto ambiguo di
amicizia, ha minacciato un vissuto dipendente con la madre. In questo modo, la
malattia psicosomatica “giustifica” il fatto di non decidere niente che possa
compromettere una rottura con la madre e allo stesso tempo la salvaguardia dai
sensi di colpa che potrebbe avere nei confronti dell’amico. L’assicurata stessa
dice: “non sono pronta per accedere ad un rapporto serio come mi chiede il mio
amico, per colpa della malattia”. In questo contesto sia la famiglia, l’amico,
le amicizie e i terapeuti si rendono complici del guadagno secondario della
malattia, con la conseguente legittimazione della sua posizione passiva e
pseudoregressiva. Complessivamente il quadro psicopatologico è lieve in quanto
si tratta di una sintomatologia, che sebbene sia presente non intacca la
maggior parte delle funzioni dell’apparato psichico. La sintomatologia
oggettivata non è concorde alle lamentele soggettive dell’assicurata. Pertanto il
perito ritiene che la patologia psichiatrica influenzi la capacità lavorativa
nella misura del 20%, con una prognosi che dipenderà dalla presa a carico
psicoterapica in atto. La diminuzione della capacità lavorativa è data dalla
sintomatologia vegetativa che presenta, in particolare le vertigini, questo
comporta che l’assicurata si rende lenta nell’esecuzione delle mansioni,
imprecisa, incostante, con maggiora affaticabilità. Anche come casalinga
l’incapacità lavorativa è del 20% (doc. AI 17-18/19).
Il
dr. med. __________, FMH reumatologia, che ha preso in considerazione anche la
valutazione del reumatologo della dell’assicuratore infortuni del 7 settembre
2006, ha evidenziato che l’interessata lamenta dolori cronici generalizzati e
disturbi di natura funzionale a carico di diversi sistemi. Questi disturbi sono
fonte di sofferenza che hanno poi portato ad un’incapacità lavorativa di lunga
durata. In assenza di qualunque anomalia somatica rilevante, il medico ha
affermato che sono probabilmente formalmente riempiti i criteri ICD 10 per la
diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente, ma che farà stato a
riguardo la valutazione psichiatrica, la quale, come visto, ha posto la
diagnosi di fibromialgia. L’assicurata lamenta dolori cronici generalizzati. In
presenza di 18/18 punti di fibromialgia eccessivamente dolorosi ad una
pressione digitale di ca. 4 Kg, sono formalmente riempiti i criteri di
classificazione 1990 per la diagnosi di fibromialgia. Non c’è evidenza per una
malattia reumatologica infiammatoria e non è nota una severa ipotereosi. Si
tratta dunque molto probabilmente di una fibromialgia “primaria” in stretta
relazione con la probabile sindrome somatoforme. Dal punto di vista
reumatologico teorico, come aiuto venditrice e in attività simili, l’assicurata
è inabile al lavoro nella misura del 10%. Non vi sono cambiamenti di rilievo
per quanto attiene la capacità lavorativa negli ultimi anni. Pazienti con
sindromi somatoforme da dolore persistente e fibromialgia mostrano una
diminuzione della capacità lavorativa dovuta a dolori cronici costanti, ai
disturbi del sonno e alla stanchezza. Non vi sono possibilità terapeutiche per
migliorare la capacità lavorativa. Da un punto di vista reumatologico teorico
l’insorgente è in grado di svolgere un’attività pesante a mediamente pesante a
tempo pieno e con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 15%. In
un’attività leggera a mediamente pesante l’interessata può lavorare a tempo
pieno con un rendimento ridotto al massimo del 10%.
Dal
punto di vista reumatologico, come casalinga, nella situazione attuale
l’insorgente è inabile al lavoro al massimo nella misura del 5%.
Per
quanto concerne la patologia neurologica, il dr. med. __________, FMH
neurologia, ha rilevato che la ricorrente nel gennaio 2005 ha subito un trauma
alla cornea dell’occhio destro. Successivamente oltre a dolori oculari ha
sviluppato cefalee diffuse giornaliere con dolori anche più diffusi alla
colonna cervicale e verso il braccio e la gamba destra. All’esame neurologico
vi è un minimo deficit sensitivo algotattile all’emicorpo destro che, sulla
base di tutti i dati oggettivi a disposizione ed in particolare anche della RM
cerebrale e cervicale come pure dei potenziali evocati somatosensoriali e
motori, non trova un correlato organico e deve essere considerato come di
origine funzionale. Vi è pure un deficit al campo visivo all’occhio destro. Non
vi sono reperti che stiano ad indicare una rilevante lesione da parte del
sistema nervoso centrale o periferico. L’insorgente lamenta dal 2005 cefalee
ormai giornaliere. Queste hanno caratteristiche principalmente pensionali, una
componente emicranica è possibile; probabile inoltre che un abuso di
analgesici, assunti quotidianamente per i vari dolori, abbia favorito una
cronicizzazione delle cefalee. Come sempre è difficile quantificare in modo
preciso l’entità delle cefalee e il loro impatto funzionale ma tutto sommato
non si ritiene che in questo caso si tratti di dolori limitanti in modo
significativo l’interessata per un’attività lavorativa compatibile con il suo
grado di formazione. Questo soprattutto poiché non vi sono deficit oggettivi,
rispettivamente non è emersa anche anamnesticamente una chiara limitazione
dell’assicurata dovuta alle cefalee. L’insorgente soffre di cefalee quotidiane
miste di tipo pensionale e in parte emicranico e la problematica neurologica
non influenza la capacità lavorativa, non avendo potuto oggettivare deficit
oggettivi.
Infine,
per quanto concerne la patologia oftalmologica, la dr.ssa __________, FMH
oftalmologia, ha diagnosticato una sospetta ambliopia all’occhio destro (stato
dopo erosione post-traumatica occhio destro febbraio 2005). Diagnosi che ha
potuto influenzare l’attività di venditrice ma solo al massimo per alcune
settimane, altrimenti la capacità lavorativa è da ritenersi al 100%. Conclude
facendo notare come l’insorgente ha subito una lesione corneale all’occhio
destro con l’angolo di un cartone che le ha procurato sicuramente dolori
immediati e pure una diminuzione dell’acuità visiva a tale occhio, non però
compatibile con lo stato oculare attuale. In seguito nel maggio 2005 è caduta
con contusione alla colonna cervicale e dal febbraio 2006 è subentrata una
depressione. L’interessata ha lavorato come venditrice e nel 1998 presso __________,
attività che è stata svolta ad ore, dal gennaio 1999 ancora come venditrice
alla __________ di __________ sino al febbraio 2005 e da allora non ha più
lavorato, essendo in infortunio. Attualmente la cornea non presenta nessun
leucoma postraumatico, l’epitelio è perfettamente rimarginato. Pertanto la
dottoressa ritiene che la diminuzione della capacità lavorativa non è
giustificabile con l’evento oculare. E’ presente un’acuità visiva all’occhio
destro ridotta, ma probabilmente già precedente al trauma. Pertanto
l’interessata viene ritenuta abile al lavoro al 100% come venditrice.
Infine
i periti hanno affermato che le indagini cardiologiche non hanno permesso di
evidenziare patologie organiche. Pertanto anche dal punto di vista internistico
non ci sono elementi che possano giustificare un’incapacità lavorativa.
Alla
luce dei consulti specialistici i periti dell’AI hanno considerato la
ricorrente abile al lavoro all’80% nell’attività finora svolta di aiuto
venditrice ed ausiliaria di pulizia e in tutte le attività finora svolte (doc.
AI 17-21-22).
I
periti hanno evidenziato:
“La patologia
psichiatrica, con la presenza di una sindrome di somatizzazione ed un disturbo
di personalità misto, con componente isterico, immaturo e dipendente, nonché la
problematica reumatologica, in presenza di una fibromialgia ed una sindrome
somatoforme da dolore persistente influenzano la capacità lavorativa a causa
del dolore cronico, la sintomatologia vegetativa, i disturbi del sonno e la
stanchezza cronica. La problematica psichiatrica incide nella misura del 20%
sulla capacità lavorativa e quella reumatologica, che proprio sulla base delle
diagnosi poste dal nostro consulente reumatologo considera la componente
somatoforme caratterizzata a livello dell’apparato locomotorio con la
fibromialgia, incide, nell’attività finora svolta, nella misura del 10%
sull’attività lavorativa dell’A.. Pertanto la problematica psichiatrica e
reumatologica non vanno sommate, poiché entrambe prendono in considerazione la
stessa diagnosi e cioè una problematica somatoforme.
La problematica
oftalmologica e quella neurologica non concorrono a ridurre la capacità
lavorativa dell’A.
Lo stato di salute
dell’A. deve essere considerato ridotto, così come sopra descritto, a partire
dall’infortunio del gennaio 2005 in avanti.
Riteniamo di non poter
condividere la valutazione della dr.ssa __________ sulla base di quanto
evidenziato agli esami ematologici, con valori dei farmaci, che l’A. dichiara
d’assumere, nettamente al disotto della norma, anzi per lo più non
identificabili nel siero, come per esempio l’escitalopram, che l’A. dichiara
d’assumere da almeno due anni, così come la carbamazepina che non hanno potuto
essere evidenziati nel siero ed il flurazepan. L’alprazolam (Xanax) è risultato
a 4 nmol/l quando il tasso utile risulta essere da 15 a 100. Per quanto
concerne la Clomipramine il risultato è stato di 6ng/ml, mentre i suoi
metabolici non hanno potuto essere, anche in questo caso, rilevati nel sangue.
Pertanto riteniamo che questo fatto avvalori il sospetto di un’aggravazione,
con un’incongruenza tra i disturbi lamentati dall’A. e quelli oggettivati.
Questo fatto con le diagnosi poste a livello psichiatrico non possono
sicuramente giustificare un’incapacità lavorativa duratura. La diagnosi di
sindrome ansiosodepressiva e disturbo isterofobico poste dalla Dr.ssa __________
Considerandi
non possono giustificare un’incapacità lavorativa di lunga durata. Di per sé la
diagnosi di sindrome ansiosodepressiva viene posta secondo l’ICD-10, quando non
ci sono elementi tali che giustifichino una diagnosi a sé stante, depressiva o
ansiosa. Come attestato dalla dr.ssa __________, oftalmologa, per la
problematica oftalmologia si può riconoscere un’incapacità lavorativa massima
di alcune settimane.
Non ci sono patologie
che risultano rilevanti per quanto concerne l’influenza sulla capacità
lavorativa.
La prognosi è da
considerare buona. E’ necessario che l’A. elabori questa sua tendenza
regressiva e questa sua tendenza all’aggravazione prendendo coscienza della
necessità di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua.” (doc. AI
17-22)
Il
30.
novembre 2007, il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
“(…)
A. abile all’80%
nell’attività finora svolta di aiuto venditrice ed ausiliaria di pulizie.
La patologia
psichiatrica influenza per il 20% la CL, mentre la patologia reumatologica,
individuata in componente somatoforme caratterizzata a livello dell’apparato
locomotorio con la firbomialgia, incide, nell’attività finora svolta, nella
misura del 10%.
Le patologie
psichiatrica e reumatologica non vanno sommate, poiché entrambe prendono in
considerazione la stessa diagnosi e cioè una problematica somatoforme.
Le problematiche
oftalmologiche e neurologiche ed internistico non concorrono a ridurre la CL
dell’A.
Prognosi buona.” (doc.
AI 24-2)
Alla
luce di quanto sopra, l’UAI ha calcolato un grado d’invalidità del 14% che non
dà diritto ad alcuna rendita AI.
Al
ricorso l’insorgente ha allegato 3 certificati medici precedenti l’allestimento
della perizia SAM, e meglio un referto radiologico del 19 ottobre 2005 della
dr.ssa med. __________ (doc. D, citato nella perizia SAM, cfr. doc. AI 17-3),
un referto radiologico del 27 ottobre 2005 della dr.ssa med. __________ (citato
nella perizia SAM, cfr. doc. AI 17-3) e un attestato del 5 aprile 2006 del
servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________doc. E, anch’esso
citato nella perizia SAM, cfr. doc. AI 17-4), nonché un certificato medico del
dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, del 16 aprile
2008, curante dell’insorgente, da cui emerge:
“La paziente soffre di
un grave disturbo psicopatologico e clinico invalidante, caratterizzato da una
sindrome da somatizzazione nel quadro di un disturbo misto ansioso-depressivo
in disturbo di personalità N.A.S.
Situazione che
comporta uno stato invalidante cronico malgrado la presa a carico specialistica
psichiatrica e psicoterapeutica.
In particolare sono
presenti importanti deficit a livello affettivo, cognitivo e, in parte,
volitivo, che si aggiungono e aggravano il disturbo da somatizzazione che
appare immodificato nel tempo malgrado l’importante terapia medicamentosa.
Il tutto complicato
ulteriormente da un complesso disturbo di personalità N.A.S.
La prognosi lavorativa
è al momento gravemente compromessa, a medio-lungo termine. (doc. C)
Dopo
aver valutato la citata documentazione i medici SMR, dr. med. __________, FMH
medicina generale e Dr.ssa med. __________, psichiatra, hanno affermato:
“l’attuale certificato
del dr. __________ ripete la valutazione già precedentemente espressa da parte
del curante. Dal certificato non risulta una modifica dello stato di salute
psichiatrico dell’assicurata rispetto alla perizia SAM.” (doc. VI/Bis)
6.
Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti
ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002.
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125.
V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
7.
Questo
TCA chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia
pluridisciplinare del SAM del 26 settembre 2007.
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I
periti, sulla base dei 4 consulti (psichiatrico, reumatologico, neurologico e oftalmologico),
sono giunti alla convincente conclusione che l’assicurata è abile al lavoro
nella sua precedente attività all’80% e in qualsiasi professione
preceden-temente esercitata.
Gli
specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare, personale-sociale,
professionale, patologica e sistemica della ricorrente e le affezioni attuali,
dopo approfonditi esami medici, hanno accertato la presenza di una capacità
lavorativa dell’80% sin dall’infortunio del 2005.
I periti e i 4 consulenti si sono espressi su tutte le patologie
lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la
documentazione messa loro a disposizione, hanno richiamato alcuni atti medici
(doc. AI 17-6) ed hanno valutato l’abilità lavorativa della paziente sulla base
delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate l’11, il 12, 13, 17, 18 e
25.
luglio 2007 (doc. AI 179-1).
Essi
hanno in particolare spiegato dettagliatamente per quale motivo non condividono
la valutazione della dr. ssa __________ che aveva attestato un’incapacità
lavorativa del 100% dal gennaio 2005, rilevando che “sulla base di quanto
evidenziato agli esami ematologici, con valori dei farmaci, che l’A. dichiara
d’assumere, nettamente al disotto della norma, anzi per lo più non
identificabili nel siero, come per esempio l’escitalopram, che l’A. dichiara
d’assumere da almeno due anni, così come la carbamazepina che non hanno potuto
essere evidenziati nel siero ed il flurazepan. L’alprazolam (Xanax) è risultato
a 4 nmol/l quando il tasso utile risulta essere da 15 a 100. Per quanto
concerne la Clomipramine il risultato è stato di 6ng/ml, mentre i suoi
metabolici non hanno potuto essere, anche in questo caso, rilevati nel sangue.
Pertanto riteniamo che questo fatto avvalori il sospetto di un’aggravazione,
con un’incongruenza tra i disturbi lamentati dall’A. e quelli oggettivati.
Questo fatto con le diagnosi poste a livello psichiatrico non possono
sicuramente giustificare un’incapacità lavorativa duratura. La diagnosi di
sindrome ansiosodepressvia e disturbo isterofobico poste dalla Dr.ssa __________
non possono giustificare un’incapacità lavorativa di lunga durata. Di per sé la
diagnosi di sindrome ansiosodepressiva viene posta secondo l’ICD-10, quando non
ci sono elementi tali che giustifichino una diagnosi a sé stante, depressiva o
ansiosa.” (doc. AI 17-22).
I
periti del SAM hanno inoltre spiegato per quale motivo la patologia
psichiatrica e la patologia reumatologica, in presenza di una fibromialgia e di
una sindrome somatoforme da dolore persistente influenzano la capacità
lavorativa, ma come la medesima risulta essere dell’80%. Infatti le due
problematiche, psichiatrica e reumatologica, non vanno sommate giacché prendono
in considerazione la stessa diagnosi, ossia la problematica somatoforme (doc.
AI 17-22).
A
questo proposito non va dimenticato, per quanto concerne il disturbo
somatoforme da dolore persistente e la fibromialgia, che queste malattie non
sono di regola atte a determinare una limitazione di lunga durata della
capacità lavorativa suscettiva di cagionare un’invalidità ai sensi dell’art. 4
LAI e che le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non
sono date in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (sentenza
9C_35/2007 del 4 aprile 2008 consid. 3.2; DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2;
DTF 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; DTF 130 V 352 consid. 2.2.3).
Ora,
come visto, in concreto i periti del SAM e il consulente, dr. med. __________,
hanno evidenziato che complessivamente “il quadro psicopatologico è lieve in
quanto si tratta di una sintomatologia che sebbene presente non intacca la
maggior parte delle funzioni dell’apparato psichico. La sintomatologia
oggettivata non era concorde alle lamentele soggettive dell’assicurata.”
(doc. AI 17-38).
Non
è pertanto possibile ritenere la presenza di una comorbidità
psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata né degli altri criteri
qualificanti posti dalla giurisprudenza, che eccezionalmen-te possono rendere
inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa
dell’assicurato sul mercato del lavoro in presenza di una sindrome somatoforme
da dolore persistente.
Va
infatti ricordato che secondo la giurisprudenza federale in presenza di
un disturbo del dolore somatoforme e di fibromialgia si deve presumere che tale
affezione o gli effetti della stesso possano essere sormontati facendo gli
sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 49).
In
concreto, dalla perizia del SAM emerge che, malgrado la presenza di queste
patologie, la capacità lavorativa dell’interessata risulta essere dell’80%.
Per
cui, a torto, l’insorgente fa valere che l’UAI non avrebbe sufficientemente
indagato la patologia psichiatrica che è stata oggetto di una perizia
specialistica ad opera del dr. med. __________, psichiatria e psicoterapeuta
FMH, il quale ha tenuto conto di tutti i disturbi fatti valere dalla ricorrente
ed è giunto alla conclusione univoca e non contraddittoria secondo la quale
l’interessata è capace al lavoro all’80% nella sua attività abituale ed in
qualsiasi altra attività (doc. AI 17-39).
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici (consid. 6), questo Tribunale non intravede
ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni dei periti del SAM,
confermate dal dr. med. __________, medico SMR, il quale ha valutato
compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una
conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla presenza di una
capacità lavorativa dell’80% nella precedente attività. Fondandosi sulla citata
perizia, ha concluso per un grado di capacità lavorativa medico-teorica globale
dell’assicurata per la professione svolta valutabile nella misura dell’80%
(doc. AI 24-2; cfr., sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la
sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3 e sentenza 9C_376/2007 del
13.
giugno 2008, consid. 3.2).
Il certificato del
16.
aprile 2008 del medico curante (cfr. per quanto attiene la forza probatoria
dei certificati dei medici curanti il consid. 6, nonché STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01, U 330/ 01; DTF 125 V
353.
consid. 3a)cc)), dr. med. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, dove viene descritta
la presenza di un grave disturbo psicopatologico e clinico invalidante (doc. C, consid. 5), non è atto a sovvertire le
conclusioni dell’UAI. La perizia SAM ha infatti già preso in considerazione la
globalità delle patologie di cui soffre l’assicurata, si fonda su indagini
approfondite, è scevra da contraddizioni e giunge a risultati concludenti. La
perizia dispone pertanto di forza probatoria piena, non sussistendo indizi
concreti a mettere in causa la credibilità dello specialista, dr. med. __________,
che ha allestito il referto.
Inoltre
va evidenziato come il nuovo certificato medico è stato valutato dalla dr.ssa __________,
medico SMR, anch’essa psichiatra, la quale, dopo aver riesaminato la
fattispecie, ha potuto concludere che “l’attuale certificato del dr. __________
ripete la valutazione già precedentemente espressa da parte del curante. Dal
certificato non risulta una modifica dello stato di salute psichiatrico
dell’assicurata rispetto alla perizia SAM.” (doc. VI/Bis).
Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario
procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato
la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on
ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un
Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis
que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123
V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie
pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins
traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24
agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Inoltre
il curante rileva la presenza di un “grave disturbo psicopatologico e
clinico invalidante, caratterizzato da una sindrome da somatizzazione nel
quadro di un disturbo misto ansioso-depressivo in disturbo di personalità
N.A.S.”, senza tuttavia utilizzare i criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg; ICD o
DSM).
Per
quanto concerne infine gli altri tre certificati medici prodotti
dall’insorgente in sede di ricorso (referti radiologici del 19 ottobre 2005 e
del 27 ottobre 2005 della dr.ssa __________, doc. D, nonché certificato del 5
aprile 2006 del servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________,
doc. E), nonché del rapporto del medico curante, Dr. med. __________, del 28
giugno 2007 cui l’assicurata accenna nel proprio ricorso, va rilevato che si
tratta di attestati già presenti al momento della perizia del SAM e di cui i
periti hanno tenuto conto (doc. AI 17-3-5). Per cui non apportano nulla di
nuovo.
Visto
quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei periti
e dei medici SMR, questo Tribunale deve concludere che l’interessata è capace
al lavoro all’80% nella sua precedente attività svolta sino al momento
dell’infortunio del gennaio 2005, nonché in qualsiasi altra attività (cfr. doc.
AI 24-2).
In queste condizioni non risulta necessario
procedere con l’allestimento di un’ulteriore perizia, come richiesto
dall’insorgente, così come all’assunzione di ulteriori prove.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da
effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122
III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere
sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4
vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti).
8.
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230
consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400
e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione
(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).
Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la
persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Alla luce di tutto
quanto esposto, visto che l'assicurata
presentava da gennaio 2005 un tasso di capacità lavorativa ancora
dell’80% nella sua attività abituale, per ridurre il danno, l’insorgente
doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente
professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei
redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21
agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto quindi che il grado corrispondente di
incapacità lavorativa del 20% della ricorrente nella precedente attività non
raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile del 40%, non vi
sono i presupposti per concedergli il diritto ad una rendita d'invalidità (cfr. STCA dell’8 settembre
2008, inc. 32.2007.251).
Tuttavia, anche se si
volesse procedere al raffronto dei redditi, come effettuato dall’UAI,
l’interessata, come si vedrà in seguito, non raggiungerebbe il grado
d’invalidità minimo richiesto per poter beneficiare di una rendita AI.
9.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è
decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla
rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e
23.
maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.
3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito
dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002
nella causa B., I 56/02).
Nel caso in esame, dunque, va preso in considerazione il salario annuo di fr.
44'200, del resto non contestato dall’assicurata. Infatti, dal questionario del
datore di lavoro si evince che l’interessata nel 2005 (doc. AI 2-27) e nel 2006
(doc. AI 5-1) avrebbe potuto guadagnare fr. 3'400 per tredici mensilità.
10.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr.
inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.-
nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht
nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer
Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R.
vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai
2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”,
sottolineatura del redattore).
Questa
giurisprudenza è stata confermata recentemente con sentenza 9C_83/2008 del 19
gennaio 2009.
Utilizzando
i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.
347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario annuale lordo pari a fr. 50'277 (4'019 : 40 X 41.7 X 12; cfr. anche
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008).
L’assicurata,
quale aiuto-venditrice presso la __________, avrebbe guadagnato fr. 44’200.
Tale
reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cfr. Tabella TA1 p.to 52 “commercio al dettaglio e riparazioni”,
livello di qualifica 4: fr. 3’946.-- X 12 mesi = 49’364.--, riportato su 41.7
ore/settimana).
Sono,
perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido
in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio
2008.
sopra menzionata del 10%, per un importo di fr. 45'249.
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La
nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di
reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali
derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare
soltanto a tempo parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl.
Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr
nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird
sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der
leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist,
angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104, il TCA ha
fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere
applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa
T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47
anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un
fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello
retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei
servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de
l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4
), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995.
UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa
la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata
alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso
concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano
l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque
giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo
senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in
cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione
(15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività
leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in
cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle
difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella
causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del
15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della
riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003
nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA
ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al
danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Nella
presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 5%, tenuto conto della
scarsa formazione, dell’attività sempre nello stesso settore e la lunga
inattività.
Il
TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione
nell’applicazione della riduzione concessa, ritenuto che rientra nei limiti
previsti dalla giurisprudenza, vista anche la giovane età dell’assicurata.
Tenuto
conto di un’esigibilità all’80% (fr. 36’199), l’interessata potrebbe pertanto conseguire
un reddito di fr. 34’389 (36’199 – [36’199 : 100 X 5]).
Questo reddito va raffrontato con il reddito da valido di fr. 44’200, per un
tasso d’invalidità del 22%.
In
queste condizioni è a ragione che l’UAI ha rifiutato il versamento della rendita
richiesta con la domanda del 16 giugno 2006 (cfr. doc. AI 1-6).
Va
qui rilevato che la consulente in integrazione ha precisato che “l’età, la
scolarizzazione e l’anamnesi professionale non consentono di promuovere alcun
progetto formativo. Non ritengo che ci siano altri provvedimenti professionali
da applicare. Ritengo che l’A. sia direttamente integrabile nel ciclo
produttivo attraverso i normali canali di collocamento (es. rivolgendosi alla
disoccupazione).” (doc. AI 27-2). Per cui non sono neppure dati gli estremi
per provvedimenti d’integrazione.
11.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza alla luce dell'esame imposto e degli esiti degli
accertamenti dell'UAI, le spese vengono cifrate in CHF 200.-- poste a carico
della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di CHF 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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