32.2008.76
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9 marzo 2009Italiano52 min
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Numero d'incarto:
32.2008.76
Data decisione, Autorità:
09.03.2009, TCA
Titolo:
Rifiuto rendita AI.Alcuni certificati dei curanti non sono dettagliati,altri non attestano l'incapacità lavorativa,altri sono ininfluenti.Vale la perizia pluridisciplinare SAM: 80% abile in vecchia attività.Raffronto percentuale dei redditi: 20% inabile al lavoro,quindi AI rifiutata (<40%).AG negata
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.76
TB
Lugano
9 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 marzo
2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nata nel 1965 e risposatasi nel 2007 con il primo marito __________ da cui
ha avuto quattro figli, il 2 febbraio 2005 (doc. AI 1) ha formulato domanda di
prestazioni dall'assicurazione
invalidità indicando che dal 23 febbraio 2004 esiste un danno alla salute, ma non
ha specificato né di cosa si tratti né in che misura questo danno la renderebbe
inabile al lavoro.
B. Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medici, con decisione del 20 settembre 2005 (doc. AI
29) l'Ufficio assicurazione
invalidità ha respinto la domanda dell'assicurata, poiché l'inabilità totale al lavoro è stata inferiore ad un anno (dal 23
febbraio 2004 al 17 maggio 2004), dopodiché la perizia pluridisciplinare
esperita dal Servizio Accertamento Medico l'ha ritenuta abile all'80% nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizia
rispettivamente abile al 90% in un'attività adeguata e come casalinga. Essendo quindi il grado d'invalidità inferiore al minimo legale del
40%, le ha negato il diritto ad una rendita d'invalidità.
Il 9 ottobre 2006
(doc. AI 49) questo Tribunale (inc. n. 32.2006.2) ha ritenuto tempestiva l'opposizione del 15 novembre 2005 (doc. AI
31) ed ha quindi annullato la decisione su opposizione dell'Amministrazione che l'aveva ritenuta irricevibile per tardività.
C. L'Ufficio assicurazione invalidità ha
esaminato sia la documentazione medica prodotta con l'opposizione sia quella trasmessa successivamente (docc. AI 31, 32, 38,
54, 55, 59) ed ha deciso di risottoporre l'assicurata ad un esame psichiatrico, apparendo esserci stato un
peggioramento intervenuto posteriormente alla perizia SAM del 2005 (docc. AI 61,
64 e 65).
Sulla scorta del
rapporto peritale del 13 luglio 2007 (doc. AI 71) allestito dal medico psichiatra
SMR, di nuovi rapporti del medico curante (doc. AI 77) e del rapporto del 6
febbraio 2008 (doc. AI 79) del medico AI, il 18 marzo 2008 (doc. AI 80) l'Amministrazione ha emesso la decisione su
opposizione che ha respinto l'opposizione
del 15 novembre 2005. L'Ufficio
AI ha ritenuto che non vi fossero prove atte a mettere in dubbio le valutazioni
eseguite dai periti del SAM nel 2005 e dai medici SMR interpellati, che quindi continuano
ad essere valide. Pertanto, ha confermato il contenuto della decisione formale
del 20 settembre 2005, con cui ha negato le prestazioni AI all'assicurata.
D. Il
28 aprile 2008 (doc. I) RI 1, rappresentata dall'avv. RA 1, ha
inoltrato un ricorso "a titolo cautelare", postulando il
diritto ad una rendita AI intera dopo esperimento di una "perizia
giudiziaria equanime" e, in ogni caso, una rendita AI non inferiore al
50%. Dopo avere riassunto schematicamente i passi intrapresi dall'UAI, la
ricorrente ha evidenziato "il persistere dell'importante
sintomatologia oggettiva", che il suo medico curante ha approfondito
presso tre specialisti i cui referti sarebbero stati trasmessi pendente causa.
L'insorgente ha chiesto di approfondire l'aspetto psicologico e si è riservata
di completare il suo ricorso, aspetto, questo, a cui non ha tuttavia dato
seguito.
Nella risposta del 9 maggio 2008 (doc.
V) l'UAI, considerata l'assenza di motivazione e delle conclusioni, ha chiesto
che il ricorso fosse completato o dichiarato irricevibile.
Il 27 maggio 2008
(doc. VIII) la ricorrente ha prodotto due (e non tre come preannunciato) certificati:
uno del 15 aprile 2008 (doc. B1) del dr. med. __________, chirurgo ortopedico e
l'altro del 30 aprile 2008
(doc. B2) del dr. med. __________, reumatologo e medicina interna, sui quali l'Ufficio AI si è pronunciato il 3 marzo 2009
(doc. XVIII) ritenendo che essi non attestano una diversa capacità lavorativa
rispetto a quanto stabilito con la decisione.
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
Considerandi
2.
Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare
che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel
caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
nel
merito
3.
Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente negando alla ricorrente il diritto
ad una rendita AI per non raggiungimento del grado minimo d'invalidità del 40%.
4.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv.
1.
LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30.
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21
consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità
non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di
una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dall'allora TFA [dal
1° gennaio 2007: TF] con sentenza del
14.
luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996.
IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).
5.
Con la decisione impugnata l'UAI ha ritenuto che l'assicurata
non avesse comprovato che le valutazioni eseguite dai periti SAM e dai medici
SMR fossero errate, perciò le ha riconfermate, negandole così il diritto ad una
rendita d'invalidità.
Dal lato medico, il perito reumatologo
(doc. AI 28-17) incaricato dall'Ufficio AI ha accertato nel 2005 che l'incapacità
lavorativa nella sua professione di ausiliaria di pulizie era del 20%,
mentre come operaia in un'attività da leggera a mediamente pesante l'inabilità
si riduceva al 10%.
Il perito psichiatra (doc. AI 28-14) non
ha invece individuato controindicazioni a continuare a svolgere l'attività
precedente, mentre visti i problemi di adattamento difficilmente l'assicurata
si sarebbe inserita a medio lungo termine in un processo lavorativo.
La ricorrente pretende che le sia
concessa una rendita intera d'invalidità, ma in ogni caso una rendita non
inferiore al 50%. Sostiene che v'è un'importante sintomatologia oggettiva, che
è stata ulteriormente indagata da tre specialisti curanti (in realtà, solo
due).
In un secondo tempo, l'assicurata ha prodotto per l'appunto i rapporti allestiti il 15 aprile 2008 (doc. B1) dal dr.
med. __________, ortopedico ed il 30 aprile 2008 (doc. B2) dal dr. med. __________,
reumatologo, mentre il preannunciato referto dello psichiatra (doc. XV) non è
mai giunto, non essendosi egli pronunciato sulla questione.
Sulla scorta della
valutazione finale del 6 febbraio 2008 (doc. AI 79) del
dr. med. __________, medico presso il Servizio Medico
Regionale, con decisione su opposizione del 18 marzo 2008 (doc. A1) l'Ufficio AI ha ribadito le conclusioni a cui
era giunto il 20 settembre 2005 con la decisione formale e quindi ha negato il
diritto alla rendita.
6.
Il
23.
febbraio 2004 (doc. AI 1-73) la ricorrente è caduta dalle scale ed ha subìto
una contusione a livello del rachide lombo-sacrale, per il quale la __________ ha
riconosciuto delle indennità giornaliere fino al 18 giugno 2004 (doc. AI 1-7).
L'11 febbraio 2005 (doc. AI 2-3) l'assicurata, passeggera di un'automobile, è stata tamponata da un'altra vettura ed ha riportato un trauma di
accelerazione laterale della colonna cervicale di grado 0 secondo classe Québec
senza componenti di natura post-traumatica. Il perito della __________ (doc. AI
2-7) ha ammesso il nesso causale tra i disturbi lamentati e l'infortunio, riconoscendo un'inabilità lavorativa totale dall'11 febbraio 2005 al 31 luglio 2005, poi del
50% dal 1° agosto al 5 settembre 2005. Dopodiché, il caso è stato chiuso.
L'Ufficio assicurazione invalidità ha
sottoposto la ricorrente ad una perizia pluridisciplinare in ambito
reumatologico e psichiatrico (doc. AI 25). Essa riporta gli atti medici sui
quali si sono basati i periti, l'anamnesi familiare, personale-sociale, professionale, patologica,
sistemica, le affezioni attuali, le constatazioni obiettive, la diagnosi con e
senza influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurata, la discussione che riassume i referti specialistici di
cui viene fatta menzione in seguito, la valutazione medico-teorica globale dell'attuale capacità lavorativa, le conseguenze
sulla capacità lavorativa e di integrazione, nonché le risposte alle domande
presentate dall'Ufficio AI ai
medici SAM.
Il 22 agosto 2005
(doc. AI 28-17) il dr. med. __________, FMH in reumatologia, ha visitato l'assicurata e nel referto di pari data ha
esposto l'anamnesi attuale,
remota, per sistemi, familiare di rilevanza reumatologica, sociale recente, lo
status (segni comportamentali, status internistico, status neurologico,
rachide, articolazioni sacroiliache, spalle, gomiti, polsi, mani, anche, ginocchia,
caviglie, piedi, criteri di iperlassità secondo Beighton e punti di fibromialgia),
la radiologia (colonna lombare e colonna cervicale). Ha posto poi la diagnosi:
sindrome somatoforme da dolore persistente; lombosciatalgia cronica a sinistra
con probabile sindrome lombospondilogena: stato dopo contusione lombare il 23
febbraio 2004 senza lesioni strutturali significative, con risonanza magnetica
lombare del 18 giugno 2004: assenza di neurocompressione, con osteocondrosi
L5/S1 con pseudospondilolistesi grado I; sindrome cervicospondilogena cronica
con minime alterazioni degenerative; obesità severa (BMI 40 kg/mq).
Nella discussione, l'esperto ha rilevato che il quadro clinico è
caratterizzato da importanti segni comportamentali e da una discrepanza tra l'importanza dei dolori riferiti dalla
paziente con le rispettive apparenti limitazioni funzionali e l'assenza di lesioni strutturali di entità
conforme ai disturbi della paziente. Si tratta di una sindrome somatoforme da
dolore persistente secondo i criteri ICD 10. Una problematica di somatizzazione
è nota da un pregresso ricovero nel 1993, ma dovrà essere confermata dalla
valutazione psichiatrica.
La lombosciatalgia
cronica a sinistra è stata diagnosticata con difficoltà, poiché la ricorrente
non collaborava. Non v'è
evidenza per una problematica radicolare irritativa o deficitaria ed anche la
risonanza magnetica del giugno 2004 avrebbe escluso una neurocompressione.
Il reumatologo ha
specificato che in assenza di dolori generalizzati, nonostante 18/18 punti di
fibromialgia siano eccessivamente dolorosi ad una pressione digitale di ca. 4
kg, non può essere formalmente ritenuta la diagnosi di fibromialgia secondo i
criteri diagnostici ACR 1990.
L'esperto ha risposto ai quesiti formulati
dall'UAI, ritenendo che dal
profilo reumatologico teorico, come ausiliaria di pulizia l'assicurata è inabile al lavoro al 20%
a causa delle modiche alterazioni degenerative lombari, mentre come operaia in
un'attività da leggera a
mediamente pesante, che le permetta il rispetto delle regole d'ergonomia della schiena ed eviti movimenti
eccessivamente ripetitivi con il tronco e la colonna cervicale, è inabile al
lavoro al massimo nella misura del 10%.
A suo parere, la
sindrome somatoforme è stata probabilmente accentuata dalla caduta, che non ha
provocato lesioni strutturali significative, ma che ha provocato una cesura
nella situazione psicosociale della ricorrente, già precaria.
Per lo specialista,
non vi sono possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa,
mentre dei provvedimenti di integrazione sono teoricamente possibili. Egli ha
poi descritto i limiti funzionali nella capacità funzionale residua: nel
sollevamento e trasporto di carichi, questa capacità è normale per carichi
molto leggeri e leggeri, è lievemente ridotta per carichi medi ed è molto ridotta
per carichi pesanti rispettivamente nulla per carichi molto pesanti. Anche la
capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle con pesi inferiori a
5.
kg è lievemente ridotta, mentre con pesi superiori è ridotta. Nella
manipolazione di oggetti leggeri e lavori di precisione, la capacità residua è
normale, mentre è lievemente ridotta per lavori medi rispettivamente molto
ridotta per lavori pesanti e di manovalanza; la rotazione della mano è normale.
Per posizioni di lavoro a braccia elevate, la capacità funzionale è lievemente
ridotta, la rotazione del tronco è ridotta, seduta e piegata in avanti è
ridotta, eretta e piegata in avanti è ridotta, inginocchiata normale e con
ginocchia in flessione è normale. L'assicurata può mantenere la posizione eretta e seduta con una
capacità funzionale da normale a lievemente ridotta. Può spostarsi per brevi
tragitti con una capacità funzionale lievemente ridotta, mentre per lunghi
tragitti con una capacità funzionale ridotta. Nella deambulazione su terreno accidentato
la capacità residua è ridotta, così pure per salire e scendere le scale, mentre
lavori su ponteggi e scale a pioli non sono esigibili, così come lavori in
equilibrio. Entrambe le mani possono essere impiegate normalmente.
Come casalinga, la ricorrente
è inabile al lavoro al massimo nella misura del 10%.
Il perito psichiatra,
dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha esaminato l'insorgente il 23 agosto 2005 ed il 5
settembre 2005 (doc. AI 28-14) ha reso il suo referto medico. Quali disturbi
soggettivi manifestati dall'assicurata,
l'esperto ha evidenziato
persistenti dolori alla schiena, ad una spalla, alle gambe e la fatica a
muoversi. Nelle sue constatazioni obiettive, invece, lo psichiatra ha rilevato
che la paziente si è presentata all'appuntamento accompagnata da una figlia nelle vesti di traduttrice presentando
apparentemente dei problemi di comprensione soprattutto linguistica - anche se
il perito riteneva che parlasse sufficientemente italiano -, camminava a fatica
sostenuta da una stampella e le capacità di orientamento temporale e personale
sono state difficili da definire, poiché il discorso biografico della paziente
era incongruo. Anche il corso del suo pensiero era digressivo ed a tratti
incoerente. L'ideazione prevalente
si permeava attorno alla sua incapacità di riprendere un'azione lavorativa. Affettivamente l'assicurata era impoverita con un tono
vitale sul depressivo. L'esperto
ha rilevato una diffidenza, un'inquietudine,
che tende a manifestare un sentimento di rovina immanente. È adinamica, inibita
a livello psicomotorio. Lo psichiatra ha osservato che è difficile definire le
sue competenze di socializzazione; la paziente ha un forte sentimento di
malattia soprattutto post traumatica. Conclude le sue constatazioni oggettive
affermando che si tratta di una donna psico-intellettualmente semplice che
aggrava in modo dimostrativo una sua patologia somatica.
La sua diagnosi è di
disturbo da dolore somatoforme in personalità ipoevoluta con problemi di
adattamento, che però non comporta controindicazioni psichiatriche per l'assicurata per poter svolgere l'attività di ausiliaria. Tuttavia, data la
sintomatologia evidenziata, lo psichiatra ha ritenuto difficile che la paziente
a medio lungo termine possa essere inserita in un processo lavorativo, a causa
dei suoi problemi di adattamento cronico e la sua scarsa acculturazione. Sul
piano sintomatico, la ricorrente manifestava algie a
svariato livello, non tendeva a comprendere l'italiano e si appoggiava alla
figlia per esprimere il suo disagio. Perciò, dal profilo psichiatrico non
intravede come possa esserle dato un aiuto riadattativo e professionale, né
tanto meno terapeutico. Infatti, la sua patologia ha soprattutto un'incidenza
somatica e psicosomatica reattiva ai problemi di adattamento.
Dispositivo
Per questi motivi,
ritiene che l'assicurata non sia in grado di svolgere altre attività.
Quanto all'attività di
casalinga, il perito ha ritenuto difficile determinarne la capacità lavorativa,
perché la paziente era circondata da familiari che vedevano in lei una grave
patologia.
Lo psichiatra ha
concluso il suo referto affermando "Non voglio parlare di un disturbo
fittizio ma mi sembra che sia a livello anamnestico che evolutivo ci si
avvicina a questo tipo di problematica. Secondo me il disturbo fittizio
descritto a livello di ICD 10 è in relazione ai problemi di adattamento.
Ritengo effettivamente che l'A. presenti una notevole aggravazione della sua
sintomatologia somatica tale da renderle appetitosa una rendita per incapacità
lavorativa da parte dell'AI.".
Nella valutazione
medico-teorica globale dell'attuale capacità lavorativa dell'interessata,
i medici SAM hanno concluso che nell'attività di ausiliaria di pulizia essa è valutabile
nella misura dell'80%, mentre in qualità di operaia non qualificata in
attività adatte e come casalinga nella misura del 90%.
Le conseguenze sulla
capacità lavorativa sono minime e si riferiscono ai disturbi constatati a
livello muscoloscheletrico. A livello psicologico e mentale non vi sono limitazioni
della capacità di lavoro, anzi, è stato rilevato un notevole aggravamento della
sua sintomatologia somatica, tale da rendere appetitosa all'assicurata una
rendita per incapacità lavorativa da parte dell'AI. Il perito responsabile, dr.
med. __________, ha evidenziato la presenza di sicuri elementi estranei all'AI
(carenza di conoscenze linguistiche, di formazione professionale, cattiva
situazione economica, situazione di stress legate all'immigrazione, problemi
familiari, ecc.). In mancanza di dati precisi, risulta difficile stabilire l'inizio
della limitazione della capacità di lavoro quale ausiliaria di pulizia. Visto
che questa attività è iniziata nel 2002, i medici interpellati dall'Ufficio AI
hanno confermato quanto risultava dagli atti messi loro a disposizione, ovvero
che dal 23 febbraio 2004 al 17 maggio 2004 l'inabilità è stata totale,
dopodiché l'interessata è da considerare abile al lavoro all'80% e da
allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro non ha presentato
cambiamenti.
Dati gli aspetti
psicologici e mentali, nonché quelli somatici, non ritengono possibile
effettuare provvedimenti di integrazione professionale, poiché l'attuale stato
valetudinario non è migliorabile, sebbene l'insorgente possa comunque svolgere
altre attività leggere - con le limitazioni evidenziate - al 90% e nella
stessa misura in qualità di casalinga.
Alla luce di quanto
esposto, i periti SAM hanno concluso che i molteplici disturbi (o, meglio, dolori
che vengono notevolmente aggravati dall'assicurata) di cui soffre attualmente
non sono da mettere in relazione di nesso di causalità con l'infortunio automobilistico,
ma sono fattori preesistenti.
La ricorrente, invece,
nella sua opposizione del 15 novembre 2005 alla decisione del 20 settembre
precedente che si è basata sull'esposta perizia pluridisciplinare, ha affermato
di essere totalmente inabile al lavoro dal momento del citato incidente.
Tuttavia, ella ha
prodotto sia il certificato medico del 25 gennaio 2005 (doc. AI 31-2) del suo
medico curante, dr. med. __________, FMH in medicina generale, che, per contro,
attesta che a seguito dell'infortunio del 23 febbraio 2004 alla schiena la paziente
è inabile al 50% dal 1° febbraio 2005 per lavori leggeri che non la costringono
ad alzare pesi o a rimanere a lungo nella stessa posizione, sia il referto
della risonanza magnetica della colonna lombare eseguita il 18 giugno 2004.
Entrambi questi
certificati sono quindi antecedenti l'infortunio dell'11 febbraio 2005.
Nell'attestato del 16
novembre 2005 (doc. AI 31-5) – quindi postdatato all'opposizione – lo
stesso curante ha riassunto le sintomatologie attuali derivanti dall'incidente
del 2004 ed in merito a quello del 2005 ha precisato che il trauma d'accelerazione
laterale della colonna cervicale ha peggiorato le poliartralgie e polimialgie
preesistenti. Ha poi menzionato il parere del medico fiduciario dell'assicuratore,
che ha ritenuto l'interessata inabile completamente dal giorno dell'incidente
al 31 luglio 2007, poi inabile al 50% fino al 5 settembre 2005.
Nel successivo
certificato del 6 dicembre 2005 (doc. AI 38-2), il dr. med. __________ ha ricordato
che la ricorrente è sua paziente dal 1993, che il 23 febbraio 2004 ha avuto il
primo incidente che l'ha portata a continuare a lamentare dei dolori diffusi
alla schiena irradianti in parte alla gamba sinistra indipendenti dalla posizione
o dalla sollecitazione della colonna, tanto che la sintomatica le impediva di
svolgere qualsiasi attività, anche quella di casalinga. Perciò, ella lo consultava
una o più volte al mese. Riguardo all'infortunio del 2005 il curante ha
riproposto le medesime osservazioni del mese precedente ed ha concluso che la
paziente ha sempre accusato ed accusa attualmente dolori diffusi alla schiena
irradianti in parte alle gambe che la rendono inabile al 100% e, visto il
decorso, non prevede un miglioramento.
Il referto dell'11
settembre 2006 (doc. AI 52) del dr. med. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, traccia l'anamnesi personale dell'assicurata ed espone l'osservazione
clinica, che è stata mediata dal figlio quale interprete. Pertanto, lo psichiatra
riferisce che l'osservazione psicopatologica si è limitata a notare che l'affettività
è depressa, poco modulata, che la paziente è orientata nel tempo, nello spazio
e sulla sua persona e che soggettivamente presenta saltuariamente dei dolori a
carattere migrante. La diagnosi posta è di evoluzione depressiva con disturbo
somatoforme a livello scheletrico in una personalità frustra), ma evolutiva, e
provata dalle avversità sociali. Ha quindi proposto a livello terapeutico di
introdurre un antidepressivo e che l'interessata sia aiutata a livello sociale
nel gestire le scelte professionali dei figli.
Il 28 dicembre 2006
(doc. AI 5) l'assicurata ha avuto un terzo infortunio, ovvero ha battuto il gomito
destro contro una porta, ciò che ha comportato un'epicondilite radiale (doc. AI
9), curata con infiltrazioni (doc. AI 10). Dal 2 all'8 gennaio 2007 (doc. AI 3)
il medico curante dr. med. __________ ha certificato un'inabilità al lavoro del
100%.
Il 16 gennaio 2007
(doc. AI 55-2) il dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e
medicina interna, ha visitato la ricorrente su invito del medico curante dr.
med. __________. Nel parere del 22 gennaio seguente, lo specialista ha diagnosticato
una sindrome polialgica funzionale ed una sindrome lombo-vertebrale su discopatia
L4/L5 e L5/S1 con spondilolisi e listesi L5 di grado I. Durante la visita l'assicurata
ha affermato di lavorare al 50% come donna delle pulizie. All'esame clinico, la
paziente presentava una sintomatologia dolorosa diffusa sia a livello vertebrale
che agli arti superiori e inferiori, si presentava molto sofferente con un'aria
depressa ed estremamente tesa. Egli ha sottolineato come già lo sfioramento
della pelle è stato risentito come doloroso, pertanto non sorprendono i dolori
ed il bloccaggio lombare, dove è nota una patologia discale degenerativa e una
spondilolisi e listesi L5. Il quadro clinico è tuttavia dominato soprattutto da
un disturbo funzionale del dolore con ogni evidenza associato ad un disturbo
della sfera psichiatrica, quindi non di competenza organica/somatica. Fintanto
che tale problematica non sarà migliorata o risolta, ritiene il reumatologo,
non ci si potrà aspettare alcun miglioramento. Ha sconsigliato degli interventi
chirurgici, ma ha evidenziato la necessità di una presa a carico psichiatrica.
Il 12 giugno 2007
(doc. AI 14) v'è stato l'annuncio di una ricaduta avvenuta il 16 marzo 2007,
dato che l'interessata lamentava forti dolori all'uso dell'arto superiore e
alla chiusura della mano; dal 15 maggio 2007 ha nuovamente cessato l'attività
(doc. AI 18) e da allora è stata dichiarata inabile al lavoro al 100% (doc. AI
11, 13, 16). Questa ricaduta non è stata però presa a carico dalla __________
(doc. AI 31), trattandosi di un'affezione tendinitica inserzionale nell'ambito
di una fibromialgia generalizzata, che non ha nulla a che vedere con l'evento
del 28 dicembre 2006.
Il medico SMR dr. med.
__________, visto il tempo trascorso dall'ultima valutazione psichiatrica, il
14 giugno 2007 (doc. AI 64) ha ordinato d'esperire una nuova valutazione
psichiatrica in ambito SMR per valutare l'impatto di questa problematica sulla
capacità lavorativa. Dal lato somatico, invece, la documentazione agli atti
confermava uno stato di salute invariato.
Così, il 10 luglio
2007 la dr. med. __________, medico psichiatra SMR, ha visitato la ricorrente
ed il 13 successivo ha reso il suo rapporto medico (doc. AI 71), diagnosticando
principalmente una sindrome polialgica funzionale ed una sindrome lombovertebrale
su discopatia L4/L5, L5/S1 con spondilolisi e listesi L5 di grado I; quale
ulteriore diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, ha indicato
una sindrome somatoforme da dolore persistente, evidenziando che dal lato
psichiatrico non si rilevano limiti funzionali di rilievo, mentre dal lato
somatico l'esperta rinvia alla precedente perizia SAM, concludendo che riguardo
alla capacità lavorativa conferma le conclusioni dei periti SAM.
Il suo rapporto d'esame
clinico espone l'anamnesi (breve, siccome completata con la perizia SAM), la
terapia farmacologica attuale, la vita quotidiana, i disturbi soggettivi, lo
status psichiatrico, la diagnosi, la valutazione e conclusione. La specialista
ha rilevato che dal febbraio 2007 l'interessata è seguita dal Servizio
psicosociale di __________ con degli incontri mensili e supporto
psicofarmacologico. In casa non si occupa più delle faccende domestiche a causa
dei dolori ed a causa del problema al gomito non riesce a cucinare; esce di
casa di rado, solo per fare fisioterapia; la sera si trova spesso a
chiacchierare con dei vicini. L'assicurata riferisce di dolori persistenti
diffusi a livello vertebrale che si estendono anche alla gamba destra, resistenti
alle varie cure antalgiche e fisioterapiche. Dal terzo infortunio continua ad
avere dolori anche al gomito destro, ciò che la porta a non avere forza nella
mano. È preoccupata per la situazione finanziaria. Nell'esame psichiatrico, la
dottoressa rileva che l'assicurata capisce l'italiano se parlato in modo
semplice e si esprime, seppure con difficoltà, in modo comprensibile. Presenta
una scarsa capacità di introspezione, di critica e di giudizio, le capacità
intellettive appaiono modeste, il corso del pensiero non mostra elementi incoerenti
di tipo psicotico o dissociativo. L'esame dell'affettività ha evidenziato una
lieve flessione del tono dell'umore, ma non emergono sintomi clinici
significativi per un disturbo dell'umore. Prevalgono sentimenti di
rassegnazione, sfiducia e di inadeguatezza, preoccupazione per il suo stato di
salute ed in particolare per l'aspetto finanziario.
Nella sua valutazione,
la psichiatra ha riassunto gli antecedenti professionali e medici della
ricorrente ed ha osservato che a parte il ricovero del 1993, da allora non vengono
descritti a livello anamnestico sia soggettivo che clinico disturbi psichici di
rilievo: solo dal febbraio 2007 l'assicurata risulta in cura psichiatrica
presso il Servizio psicosociale, dove viene accompagnata da un familiare, il
quale si sostituisce a lei ad ogni colloquio. Contattato telefonicamente, il
dr. __________ ha riferito che l'assicurata è stata ricoverata fino ad alcuni
giorni prima in ospedale (doc. AI 75) a seguito di una riacutizzazione della
sintomatologia algica, ma che egli stesso, da tempo, non le ha più prescritto
alcun farmaco, anche perché le visite "mediche" presso di lui avevano
come oggetto soprattutto i problemi finanziari. Quindi, l'insorgente assume
medicamenti che non le sono prescritti dai medici curanti.
Conclude che si tratta
di una personalità semplice, poco differenziata, senza alcuna scolarità, con
scarse capacità intellettive e di insight, facilmente suscettibile allo stress,
con scarsa adattabilità; non evidenzia elementi clinici significativi per una depressione
maggiore, breve ricorrente o di disturbo distimico, presenta tuttavia un'organizzazione
depressiva di personalità con tendenza ad elaborare il proprio disagio psichico
attraverso l'espressione o l'accentuazione della sintomatologia algica. Dal
lato psichiatrico non si rilevano dunque limiti funzionali di rilievo, che l'impediscano
di svolgere un'attività medicalmente adeguata dal lato somatico, superando il
dolore con uno sforzo di volontà.
Il 20 agosto 2007
(doc. AI 77) l'Ufficio assicurazione invalidità ha sottoposto al medico curante
dr. med. __________ un rapporto medico per provvedimenti professionali/rendita,
che l'interessato ha compilato il 26 novembre 2007 specificando che dal 2004 esiste
una sindrome polialgica funzionale – fibromialgia in stadio di scompenso
cronico, una sindrome lombo-vertebrale su discopatia L4/L5 con spondilolisi e
listesi L5 grado I; dal 2004-2005, sindrome di stress post traumatico con isolamento
sociale, cefalea, cervicalgie; dal 2006-2007, stato depressivo evidente con
sofferenza psichica marcata nell'ambito di una sfera familiare sfavorevole; dal
2007, cervico-brachialgia a destra (DD sindrome épaule-main), stato dopo
infiltrazione spalla e gomito.
Quale donna delle
pulizie, è inabile al 100% dal 1° gennaio 2007.
Nell'anamnesi medica
riferisce che dagli anni '90 viene descritto un quadro di fibromialgia, che nel
2004 e nel 2005 ha subìto dei traumi con conseguente esacerbazione della
sintomatologia muscoloscheletrica nell'ambito di una sindrome di stress post
traumatico. Successivamente emergono episodi di riacutizzazione, nessun miglioramento
dello status psichico; dal 2007 compare una brachialgia a destra che la rende
inabile totalmente.
Riguardo ai disturbi
lamentati, il medico ritiene difficile quantificarli, poiché la paziente si
esprime con difficoltà ed all'esame clinico iperventila sempre. Presenta un
profilo di sofferenza psichica, triste, ha dolori dappertutto, manca di forza
alle mani e alle braccia, ha dolori alla deambulazione ed a volte deve usare la
stampella o farsi aiutare dai familiari.
Dal profilo oggettivo,
la palpazione è dolorosa in tutta la spina dorsale, in particolare al passaggio
dorso-lombare; l'ante e la retroflessione della schiena sono molto limitate; il
tono muscolare è normale, assenza di deficit sensitivo-motorio degli arti inferiori;
dolori alla palpazione della spalla destra, epicondilo radiale e mediante al polso.
Il medico ha definito
come suscettibile di peggioramento lo stato di salute dell'assicurata ed ha
valutato dal profilo medico le risorse fisiche della ricorrente, ritenendo praticamente
che essa non può svolgere alcuna attività come sollevare e portare oggetti
(peso medio e pesante all'altezza dei fianchi), maneggiare attrezzi (di peso
medio e pesante), adottare una particolare posizione corporea (rotazione,
seduta chinata, eretta chinata, inginocchiata, flessione delle ginocchia) e spostarsi
(camminare per lunghi tragitti e su terreni dissestati, salire le scale). Rimane
una minima capacità nel sollevare pesi leggeri fino a 9 kg, nello stare seduta
rispettivamente in piedi fino a mezz'ora, camminare fino a oltre 50 metri. Vi
sono limitazioni nell'equilibrio, nel lavorare sul bagnato, al freddo ed al
caldo.
Dal profilo
psichiatrico, la capacità di concentrazione è limitata a causa della depressione,
la capacità di comprensione è limitata per le difficoltà della lingua, la capacità
di adeguamento è limitata poiché non ha nessun contatto sociale e la caricabilità
è limitata a causa dello stato psichico.
Nel rapporto del 15
aprile 2008 (doc. B1) prodotto pendente causa, il dr. med. __________, FMH in
chirurgia ortopedica a cui il dr. __________ ha mandato la paziente per un
consulto, ha posto la diagnosi di sospetta sindrome femoro-patellare ginocchio
destro. Egli riferisce che da due settimane l'assicurata accusa, senza aver
subìto un trauma, dei dolori al ginocchio destro localizzati nella regione
anteriore, che sono presenti anche di notte. Nell'esame clinico lo specialista
riferisce che la deambulazione avviene con zoppia, che non v'è nessun
versamento, che l'articolazione femoro-patellare è dolente. Ha pure eseguito
una radiografia, che mostra la rotula piuttosto alta e lateralizzata. Egli ha
proposto un trattamento fisioterapico soprattutto di rinforzo muscolare e
stretching; in caso di non riduzione dei disturbi sarà da valutare un'artroscopia
al ginocchio. Il chirurgo non ha né previsto altri controlli né ha attestato un'incapacità
lavorativa.
Il reumatologo dr.
med. __________ ha rivisto la paziente il 23 aprile 2008 e nel referto del successivo
30 aprile (doc. B2) ha diagnosticato una sindrome polialgica funzionale
(probabilmente somatoforme) ed una discopatia L4/L5 e L5/S1 con spondilolisi e
spondilolistesi L5 di grado I. L'assicurata gli ha riferito di avere dolori
costanti ed irradianti anche agli arti inferiori, principalmente a destra. Lo
specialista ha osservato una paziente francamente depressa, che zoppica
vistosamente. Dolore diffuso dalla testa ai piedi già a pressioni molto lievi
sulla pelle. Riferisce che l'esame della colonna vertebrale è difficile per un
disturbo funzionale molto marcato, che quando è in piedi l'interessata comincia
ad ondeggiare ed a flettere continuamente le ginocchia come se le cedessero le
gambe, inizia a tremare grossolanamente anche da sdraiata non appena deve
muovere i piedi e le gambe; è quindi impossibile eseguire un esame attendibile
per quanto riguarda la mobilità cervicale e lombare.
Nella discussione
della fattispecie, l'esperto rileva un'evidente e molto importante componente
funzionale legata alla sua problematica psichiatrica presa a carico dal
Servizio psicosociale. Oltre alla nota discopatia, osserva che il quadro è
tuttavia dominato in modo nettamente preponderante da una sindrome polialgica
di natura sicuramente funzionale, con dolori diffusi dalla testa ai piedi anche
con lievi pressioni sulla pelle; ha una soglia di dolore estremamente bassa e
disturbi non qualificabili in alcuna malattia reumatologica, né in senso lato
né in una sindrome fibromialgica. Per esclusione, quindi, egli non vede altra
possibilità che considerare questi dolori nel contesto di una sindrome somatoforme
del dolore persistente. La componente funzionale è talmente importante che le
problematiche reumatologiche potranno essere affrontate unicamente una volta
che la paziente sarà migliorata dal profilo psichico.
In questo senso, è
difficile pronunciarsi sull'attuale capacità lavorativa. In ogni caso, la
patologia degli ultimi due segmenti lombari può effettivamente essere limitante
per delle attività lavorative pesanti e che richiedono frequenti o prolungate
posture inergonomiche (flessione e torsione lombare). Per contro, non dovrebbero
in via teorica esserci delle limitazioni per delle attività lavorative leggere
e variate.
Dal profilo
terapeutico, ritiene infine che è assolutamente impensabile che dei trattamenti
di natura somatica possano modificare il quadro clinico.
7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora
evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence
a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et
de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
8. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli
atti, ritiene che le valutazioni dei medici SAM e della psichiatra SMR che si
sono espressi nel 2005 rispettivamente nel 2007 in merito alla situazione
valetudinaria dell'insorgente
meritino conferma, mentre la tesi ricorsuale si rivela manifestamente infondata.
Nell'analisi specifica dei singoli rapporti
medici, l'Ufficio AI ha affidato
la valutazione dello stato di salute dell'assicurata al Servizio Accertamento Medico, e per esso a due
specialisti FMH: il primo in reumatologia, il secondo in psichiatria e psicoterapia.
Questi periti hanno visitato personalmente la paziente ed hanno potuto cerziorarsi
direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la documentazione
medica messa a loro disposizione, hanno allestito un referto medico completo,
scevro di contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sullo status della
paziente, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa
sia nell'attività precedente
sia in altre.
Dal profilo reumatologico,
nell'agosto 2005 lo specialista
del SAM ha fissato il grado di capacità lavorativa come ausiliaria di pulizia nell'80%, mentre in altre attività più leggere e
che rispettino determinati limiti è stato giudicato al 90%.
Dal profilo
psichiatrico, nell'agosto 2005 non
v'era alcuna controindicazione
psichiatria affinché l'assicurata
non potesse svolgere la sua precedente attività, malgrado lo specialista avesse
diagnosticato un disturbo da dolore somatoforme in personalità ipo evoluta con
problemi di adattamento.
Nella sua valutazione
del 7 febbraio 2007 (doc. AI 54), il medico SMR dr. __________ si è allineato
alle conclusioni dei periti SAM, giudicandole coerenti e vincolanti ed
osservando che hanno evidenziato le ampie discrepanze tra la manifestazione soggettiva
ed oggettiva dell'assicurata. Egli
si è pure pronunciato sulla documentazione medica apportata dall'interessata in sede d'opposizione, rilevando che però non induce
a smentire la decisione presa o, meglio, non porta nuovi ragguagli di tipo clinico
che mettano in discussione la dettagliata e neutrale valutazione clinica e
paraclinica del SAM. In particolare, la documentazione di parte riporta solo
date di cronistoria medica con percentuali di inabilità, senza però i motivi
obiettivi di tipo medico.
Anche la valutazione
dello psichiatra __________ è ininfluente.
Il 14 giugno 2007
(doc. AI 64) un altro medico SMR, il dr. med. __________, ha riassunto la
fattispecie e, alla luce dei certificati dell'11 settembre 2006 del dr. med. __________ e del 22 gennaio 2007 del
dr. med. __________, ha ritenuto necessario aggiornare i dati psichiatrici,
sottoponendo l'assicurata ad
una perizia SMR.
Il 6 febbraio 2008
(doc. AI 79) lo stesso medico SMR, preso atto dei nuovi certificati della dr.
med. __________, del rapporto di degenza presso l'Ospedale __________ dal 14 al 18 luglio 2007, del rapporto __________
riguardo all'infortunio del 28
dicembre 2006 come pure di quello del medico curante __________, ha concluso
che queste informazioni confermano la presenza di un quadro funzionale, quadro
non accompagnato da patologia psichiatrica di tipo invalidante. È invece
presente una forte componente socio-economica. Pertanto, il dr. __________ ha
confermato la valutazione valetudinaria espressa con la perizia SAM in assenza,
da allora, di una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurata.
Questo Tribunale
osserva che alcuni dei medici interpellati hanno notato una discrepanza tra la sintomatologia lamentata e le lesioni
oggettivabili.
Già lo stesso curante
dr. med. __________ aveva espresso questa sua opinione in merito agli esiti
dell'infortunio dell'11 febbraio 2005 (doc. AI 2-6).
In proposito, occorre rilevare che i periti hanno evidenziato che
"l'A. ostenta
grottesche difficoltà alla marcia appoggiata ad una stampella a ds. La raccolta
anamnestica è resa difficoltosa dalla ridotta collaborazione dell'A. (inizialmente afferma di non comprendere
la lingua italiana, ciò che in seguito non è il caso), dalle scarse conoscenze
linguistiche, da molteplici contraddizioni, malgrado l'aiuto, in un secondo tempo della figlia." (doc. AI 28-3).
Anche lo psichiatra
dr. __________ ha fatto notare che "si tratta di una donna psicointellettivamente
semplice che aggrava in modo dimostrativo una sua patologia somatica"
(doc. AI 28-10).
Il perito reumatologo
ha anch'egli rilevato che il
quadro clinico è caratterizzato da importanti segni comportamentali e da una discrepanza
tra l'importanza dei dolori riferiti
dalla ricorrente con le rispettive apparenti limitazioni funzionali e l'assenza di lesioni strutturali di entità
conforme ai disturbi segnalati.
Va inoltre evidenziata
la netta differenza di conclusioni fra i medici SAM ed i medici curanti riguardo
al grado di capacità lavorativa della ricorrente.
Se i primi hanno globalmente
accertato una capacità lavorativa dell'80% nell'attività
di ausiliaria di cure, i secondi hanno ritenuto l'assicurata inabile al 100%
dopo il secondo incidente (dr. med. __________ e __________), poiché la
sintomatica (ha sempre accusato dolori diffusi alla schiena irradianti in parte
alle gambe) le impedisce di svolgere qualsiasi attività.
A questo proposito, va
rilevato che il reumatologo interpellato dall'UAI ha anch'egli riscontrato dei
problemi somatici ed in effetti ha posto la diagnosi di lombosciatalgia cronica
a sinistra, probabile sindrome lombospondilogena su osteocondrosi L5/S1 con
pseudospondilolistesi di grado I nonché una sindrome cervicospondilogena
cronica su minime alterazioni degenerative. Ma, trattandosi soprattutto di una
sindrome somatoforme da dolore persistente e poiché i criteri diagnostici per
la diagnosi della fibromialgia non sono adempiuti, dal profilo
reumatologico-teorico ha concluso che la ricorrente è abile al lavoro di
ausiliaria di pulizie all'80% ed addirittura al 90% in qualità di operaia in
attività leggere fino a mediamente pesanti, fatti salvi i limiti funzionali che
egli ha ben descritto.
Il dr. __________
dapprima, il dr. __________ poi, si sono invece limitati ad attestare la totale
inabilità lavorativa dell'assicurata rispettivamente dopo il secondo ed il
terzo infortunio, ma senza spiegare nei dettagli il quadro clinico. Il primo ha
riferito dei continui dolori diffusi alla schiena irradianti alle gambe (doc.
AI 38-2), il secondo ha semplicemente certificato per praticamente tutto il
2007 un'inabilità del 100% sopraggiunta dopo l'infortunio del 28 dicembre 2006
(doc. AI 69), senza specificarne meglio i motivi.
A ben guardare, poi,
nemmeno i certificati del dr. med. __________ vengono in aiuto all'insorgente.
Nel certificato del 22
gennaio 2007 il reumatologo ha sostanzialmente posto la diagnosi del collega
incaricato dall'UAI (sindrome polialgica funzionale, sindrome lombo-vertebrale
su discopatia L4/L5 e L5/S1 con spondilolisi e listesi L5 di grado I), rilevando
una sintomatologia dolorosa diffusa ovunque. Al proposito, egli evidenzia che
il quadro clinico è dominato da un disturbo funzionale del dolore con ogni evidenza
associato ad un disturbo della sfera psichiatrica, quindi si tratta di una sintomatologia
quasi esclusivamente funzionale e non organica/somatica. Peraltro, lo
specialista non ha attestato un'inabilità lavorativa.
Nel referto del 30
aprile 2008 il medico curante ha ribadito che la paziente presenta un'evidente
e molto importante componente funzionale legata alla sua problematica
psichiatrica. La sindrome polialgica di cui soffre è quindi sicuramente di
natura funzionale, con dolori diffusi dalla testa ai piedi anche a pressioni
estremamente lievi sulla pelle. I disturbi di cui soffre non sono però inquadrabili
in una malattia reumatologica e men che meno in una fibromialgia (a questo
risultato era pure giunto il dr. med. __________), ma vanno contestualizzati nella
sindrome del dolore persistente. Anch'egli, comunque, afferma che in via
teorica non vi sono limitazioni per svolgere delle attività lavorative leggere
e variate, proprio come il collega interpellato dall'Ufficio AI.
Lo stesso dicasi per il
certificato del 15 aprile 2008 del chirurgo ortopedico __________, che si
riferisce unicamente a problemi al ginocchio destro. Nulla dice in merito alla
serie di dolori che l'insorgente lamenta da tempo soprattutto a livello
lombo-vertebrale. Nemmeno ha attestato un'incapacità lavorativa e neppure ha in
programma di rivedere l'assicurata per un ulteriore consulto.
Dal profilo
psichiatrico, già il dr. med. __________, a cui l'UAI ha affidato il compito di
peritare l'interessata, nel 2005 aveva diagnosticato un disturbo da dolore
somatoforme in personalità ipoevoluta con problemi di adattamento, ma tutto ciò
non le impediva di svolgere la sua attività di ausiliaria.
Lo psichiatra curante,
dr. med. __________, nel suo scarno certificato del 2006 si è limitato ad
osservare che l'affettività è depressa e che soggettivamente l'assicurata
presenta saltuariamente dei dolori a carattere migrante. Ha posto la diagnosi di
evoluzione depressiva con disturbo somatoforme a livello scheletrico in una
personalità frustrata, ma evolutiva, e provata dalle avversità sociali. Anch'egli
non ha attestato alcuna incapacità lavorativa.
La dottoressa __________
del Servizio Medico Regionale, chiamata in causa dallo stesso medico SMR, ha
invece allestito una dettagliata e completa perizia, in cui ha individuato che
la sindrome somatoforme da dolore persistente di cui è affetta l'insorgente non
ha alcun influsso sulla sua capacità lavorativa, non avendo riscontrato limiti
funzionali di rilievo. Tuttavia, basterebbe uno sforzo di volontà per superare
il dolore. Inoltre, ella ha evidenziato che malgrado il medico curante non le
prescrivesse più da tempo dei farmaci, l'assicurata ne faceva comunque uso autonomo.
Anche la psichiatra ha poi aggiunto che è presente un'organizzazione depressiva
di personalità con tendenza ad elaborare il proprio disagio psichico attraverso
l'espressione o l'accentuazione della sintomatologia algica.
Diversi medici, sia
curanti sia non, hanno inoltre attestato una preoccupazione da parte dell'assicurata
legata all'aspetto finanziario, data dalla circostanza che le sue condizioni di
salute, a suo dire, non la rendevano abile al lavoro.
Visto quanto precede,
il TCA rileva che l'insorgente non ha saputo giustificare a mano
di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici
effettuati che il suo stato di salute è di gran lunga peggiore rispetto a
quello individuato dai periti SAM e SMR. La ricorrente non ha minimamente messo
in dubbio le conclusioni dei periti. I due certificati prodotti pendente causa,
come visto, non dicono nulla di diverso da quanto già rilevato dal reumatologo
interpellato dall'Ufficio AI.
Anzi. Il reumatologo
ha affermato che non vi sono limitazioni per delle attività lavorative leggere
e variate, mentre il chirurgo ortopedico si è pronunciato unicamente a riguardo
del ginocchio, ma non si è espresso sul grado di abilità lavorativa dell'interessata.
Non va infine
dimenticato che malgrado i dolori lamentati e le patologie di cui era affetta, nel
luglio 2006 l'insorgente ha
ripreso l'attività lucrativa di
ausiliaria di pulizie con un montante ore lavorative dalle 12 alle 22,5 a settimana
(doc. AI 53) e ciò fino al terzo infortunio del 28 dicembre 2006, a seguito del
quale dal 2 gennaio 2007 il suo medico curante l'ha dichiarata inabile al lavoro al 100%.
9. Richiamata
la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici
(consid. 7), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni a cui sono giunti i periti SAM in psichiatria ed in reumatologia,
così pure la specialista in psichiatrica SMR, che hanno sia incontrato personalmente l'assicurata sia preso
visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente, dall'assicuratore infortuni e dall'Ufficio AI. Le conclusioni di questi esperti possono quindi essere
definite chiare, complete, attendibili, logiche, convincenti, molto
approfondite e prive di contraddizioni.
Non va peraltro
dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in
ragione della diversità dell'incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF
9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5
gennaio 2007, consid. 2), poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008).
Vanno così pienamente
condivise le considerazioni degli esperti SAM e SMR che nel settembre 2005
rispettivamente nel luglio 2007 hanno valutato nel complesso - ossia dal
punto di vista fisico e psichico - le capacità di lavoro presentate dalla ricorrente
ed hanno stabilito che la capacità lavorativa globale medico-teorica dell'assicurata è dell'80% nella precedente attività di ausiliaria
di pulizie e del 90% in altre attività adeguate nel rispetto di determinati
limiti funzionali.
Dopo attento vaglio di
questi referti, nel febbraio 2008 (doc. AI 79) il medico SMR ha concluso ad un
quadro algico funzionale, quadro non accompagnato da patologia psichiatrica di
tipo invalidante, mentre è presente una forte componente socio-economica. Ha
quindi confermato la valutazione valetudinaria scaturita dalla perizia
pluridisciplinare SAM del 2005, non essendo da allora sopraggiunta una modifica
sostanziale dello stato di salute dell'assicurata.
In conclusione,
dunque, d'avviso del TCA, gli aspetti reumatologici come pure psichiatrici
dell'affezione dell'assicurata sono stati sufficientemente
chiariti.
Per questo motivo, la
richiesta della ricorrente di un'ulteriore perizia psichiatrica (doc. I pag. 2) va disattesa (STF U
397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.3).
A tal proposito va
ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223
consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,
122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
10. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel
diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b
pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile
per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione
(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Alla luce di tutto
quanto esposto, visto che l'assicurata
presentava dal 18 maggio 2004, secondo i periti interpellati dall'UAI, un tasso di capacità lavorativa
ancora dell'80% nella sua attività abituale di ausiliaria di
pulizie (fermo restando i periodi accertati di inabilità lavorativa dovuta all'infortunio dell'11 febbraio 2005), ella, per ridurre il danno, doveva continuare a
mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione. In
questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF
114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; STCA dell'8 settembre 2008, 32.2007.271; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154).
Ritenuto quindi che il
grado corrispondente di incapacità lavorativa del 20% della ricorrente nella
precedente attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile
del 40%, non vi sono i presupposti per concederle né il diritto stesso
ad una rendita d'invalidità a
far data dal 1° febbraio 2005, né tanto meno il diritto ad una rendita almeno
del 50% come da ella stessa preteso, non essendo per l'appunto adempiuti i criteri necessari in funzione dell'art. 28 cpv. 1 LAI.
In queste circostanze,
il Tribunale conferma quindi il rifiuto al diritto ad una rendita stabilito
dall'amministrazione per mezzo
della decisione impugnata datata 18 marzo 2008.
Il ricorso dell'assicurata è di conseguenza respinto.
11. L'assicurata ha formulato istanza di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. II).
Di principio, anche se
un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.
6).
Il diritto
all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e
garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le
stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;
DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad
art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad
art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.
6 cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale,
la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza
giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria
cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale disposto mantiene
il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86, pag. 626).
Le tre condizioni cumulative
per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7
maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; STFA U 234/00 del 23 maggio
2002; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124
I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a,
181 consid. 3a; Kieser, op. cit.,
art. 61 N. 88 segg.).
Per quanto concerne la
procedura per le cause davanti al TCA, questi principi sono stati codificati all'art. 21 cpv. 2 vLPTCA – applicabile alla fattispecie in virtù della norma transitoria
prevista nella nuova LPTCA (art.
32), in vigore dal 1° ottobre 2008 - secondo cui la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).
I criteri posti nella
legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni
sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28
novembre 2000).
In particolare, il requisito
della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere
la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio
2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi
citata; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF
124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi
di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto,
alla luce delle considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce dei chiari
certificati medici allestiti dai periti SAM e SMR sia in ambito reumatologico
sia soprattutto psichiatrico.
Pertanto, formulando
ugualmente ricorso "cautelativo" con l'aiuto di un legale, ma non apportando particolari novità atte a
contrastare la presa di posizione dell'Amministrazione che si è basata sulle conclusioni dei periti a cui
si è rivolta, il suo comportamento è stato alquanto azzardato. E ciò, in
particolare, alla luce del contenuto dei due referti medici sopraggiunti
pendente causa, che non hanno portato alcunché di nuovo nel suo quadro clinico né
tanto meno si sono - soprattutto - espressi sul grado di inabilità lavorativa
della ricorrente, la quale, quindi, con queste basi non aveva sin da subito alcuna
chance di successo.
Ne discende che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.
12. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in
vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese; l'entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.-
sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria in sede ricorsuale è
respinta.
3. Le
spese di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'assicurata ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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