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Decisione

32.2008.76

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 marzo 2009Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici, con decisione del 20 settembre 2005 (doc. AI

29) l'Ufficio assicurazione

invalidità ha respinto la domanda dell'assicurata, poiché l'inabilità totale al lavoro è stata inferiore ad un anno (dal 23

febbraio 2004 al 17 maggio 2004), dopodiché la perizia pluridisciplinare

esperita dal Servizio Accertamento Medico l'ha ritenuta abile all'80% nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizia

rispettivamente abile al 90% in un'attività adeguata e come casalinga. Essendo quindi il grado d'invalidità inferiore al minimo legale del

40%, le ha negato il diritto ad una rendita d'invalidità.

Il 9 ottobre 2006

(doc. AI 49) questo Tribunale (inc. n. 32.2006.2) ha ritenuto tempestiva l'opposizione del 15 novembre 2005 (doc. AI

31) ed ha quindi annullato la decisione su opposizione dell'Amministrazione che l'aveva ritenuta irricevibile per tardività.

C. L'Ufficio assicurazione invalidità ha

esaminato sia la documentazione medica prodotta con l'opposizione sia quella trasmessa successivamente (docc. AI 31, 32, 38,

54, 55, 59) ed ha deciso di risottoporre l'assicurata ad un esame psichiatrico, apparendo esserci stato un

peggioramento intervenuto posteriormente alla perizia SAM del 2005 (docc. AI 61,

64 e 65).

Sulla scorta del

rapporto peritale del 13 luglio 2007 (doc. AI 71) allestito dal medico psichiatra

SMR, di nuovi rapporti del medico curante (doc. AI 77) e del rapporto del 6

febbraio 2008 (doc. AI 79) del medico AI, il 18 marzo 2008 (doc. AI 80) l'Amministrazione ha emesso la decisione su

opposizione che ha respinto l'opposizione

del 15 novembre 2005. L'Ufficio

AI ha ritenuto che non vi fossero prove atte a mettere in dubbio le valutazioni

eseguite dai periti del SAM nel 2005 e dai medici SMR interpellati, che quindi continuano

ad essere valide. Pertanto, ha confermato il contenuto della decisione formale

del 20 settembre 2005, con cui ha negato le prestazioni AI all'assicurata.

D. Il

28 aprile 2008 (doc. I) RI 1, rappresentata dall'avv. RA 1, ha

inoltrato un ricorso "a titolo cautelare", postulando il

diritto ad una rendita AI intera dopo esperimento di una "perizia

giudiziaria equanime" e, in ogni caso, una rendita AI non inferiore al

50%. Dopo avere riassunto schematicamente i passi intrapresi dall'UAI, la

ricorrente ha evidenziato "il persistere dell'importante

sintomatologia oggettiva", che il suo medico curante ha approfondito

presso tre specialisti i cui referti sarebbero stati trasmessi pendente causa.

L'insorgente ha chiesto di approfondire l'aspetto psicologico e si è riservata

di completare il suo ricorso, aspetto, questo, a cui non ha tuttavia dato

seguito.

Nella risposta del 9 maggio 2008 (doc.

V) l'UAI, considerata l'assenza di motivazione e delle conclusioni, ha chiesto

che il ricorso fosse completato o dichiarato irricevibile.

Il 27 maggio 2008

(doc. VIII) la ricorrente ha prodotto due (e non tre come preannunciato) certificati:

uno del 15 aprile 2008 (doc. B1) del dr. med. __________, chirurgo ortopedico e

l'altro del 30 aprile 2008

(doc. B2) del dr. med. __________, reumatologo e medicina interna, sui quali l'Ufficio AI si è pronunciato il 3 marzo 2009

(doc. XVIII) ritenendo che essi non attestano una diversa capacità lavorativa

rispetto a quanto stabilito con la decisione.

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003).

Considerandi

2.

Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare

che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di

disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che

esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel

caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

nel

merito

3.

Oggetto

della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente negando alla ricorrente il diritto

ad una rendita AI per non raggiungimento del grado minimo d'invalidità del 40%.

4.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi

un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Giusta l'art. 28 cpv.

1.

LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una

rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30.

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21

consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità

non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di

una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dall'allora TFA [dal

1° gennaio 2007: TF] con sentenza del

14.

luglio 2006, U 156/05, consid. 5).

La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996.

IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).

5.

Con la decisione impugnata l'UAI ha ritenuto che l'assicurata

non avesse comprovato che le valutazioni eseguite dai periti SAM e dai medici

SMR fossero errate, perciò le ha riconfermate, negandole così il diritto ad una

rendita d'invalidità.

Dal lato medico, il perito reumatologo

(doc. AI 28-17) incaricato dall'Ufficio AI ha accertato nel 2005 che l'incapacità

lavorativa nella sua professione di ausiliaria di pulizie era del 20%,

mentre come operaia in un'attività da leggera a mediamente pesante l'inabilità

si riduceva al 10%.

Il perito psichiatra (doc. AI 28-14) non

ha invece individuato controindicazioni a continuare a svolgere l'attività

precedente, mentre visti i problemi di adattamento difficilmente l'assicurata

si sarebbe inserita a medio lungo termine in un processo lavorativo.

La ricorrente pretende che le sia

concessa una rendita intera d'invalidità, ma in ogni caso una rendita non

inferiore al 50%. Sostiene che v'è un'importante sintomatologia oggettiva, che

è stata ulteriormente indagata da tre specialisti curanti (in realtà, solo

due).

In un secondo tempo, l'assicurata ha prodotto per l'appunto i rapporti allestiti il 15 aprile 2008 (doc. B1) dal dr.

med. __________, ortopedico ed il 30 aprile 2008 (doc. B2) dal dr. med. __________,

reumatologo, mentre il preannunciato referto dello psichiatra (doc. XV) non è

mai giunto, non essendosi egli pronunciato sulla questione.

Sulla scorta della

valutazione finale del 6 febbraio 2008 (doc. AI 79) del

dr. med. __________, medico presso il Servizio Medico

Regionale, con decisione su opposizione del 18 marzo 2008 (doc. A1) l'Ufficio AI ha ribadito le conclusioni a cui

era giunto il 20 settembre 2005 con la decisione formale e quindi ha negato il

diritto alla rendita.

6.

Il

23.

febbraio 2004 (doc. AI 1-73) la ricorrente è caduta dalle scale ed ha subìto

una contusione a livello del rachide lombo-sacrale, per il quale la __________ ha

riconosciuto delle indennità giornaliere fino al 18 giugno 2004 (doc. AI 1-7).

L'11 febbraio 2005 (doc. AI 2-3) l'assicurata, passeggera di un'automobile, è stata tamponata da un'altra vettura ed ha riportato un trauma di

accelerazione laterale della colonna cervicale di grado 0 secondo classe Québec

senza componenti di natura post-traumatica. Il perito della __________ (doc. AI

2-7) ha ammesso il nesso causale tra i disturbi lamentati e l'infortunio, riconoscendo un'inabilità lavorativa totale dall'11 febbraio 2005 al 31 luglio 2005, poi del

50% dal 1° agosto al 5 settembre 2005. Dopodiché, il caso è stato chiuso.

L'Ufficio assicurazione invalidità ha

sottoposto la ricorrente ad una perizia pluridisciplinare in ambito

reumatologico e psichiatrico (doc. AI 25). Essa riporta gli atti medici sui

quali si sono basati i periti, l'anamnesi familiare, personale-sociale, professionale, patologica,

sistemica, le affezioni attuali, le constatazioni obiettive, la diagnosi con e

senza influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurata, la discussione che riassume i referti specialistici di

cui viene fatta menzione in seguito, la valutazione medico-teorica globale dell'attuale capacità lavorativa, le conseguenze

sulla capacità lavorativa e di integrazione, nonché le risposte alle domande

presentate dall'Ufficio AI ai

medici SAM.

Il 22 agosto 2005

(doc. AI 28-17) il dr. med. __________, FMH in reumatologia, ha visitato l'assicurata e nel referto di pari data ha

esposto l'anamnesi attuale,

remota, per sistemi, familiare di rilevanza reumatologica, sociale recente, lo

status (segni comportamentali, status internistico, status neurologico,

rachide, articolazioni sacroiliache, spalle, gomiti, polsi, mani, anche, ginocchia,

caviglie, piedi, criteri di iperlassità secondo Beighton e punti di fibromialgia),

la radiologia (colonna lombare e colonna cervicale). Ha posto poi la diagnosi:

sindrome somatoforme da dolore persistente; lombosciatalgia cronica a sinistra

con probabile sindrome lombospondilogena: stato dopo contusione lombare il 23

febbraio 2004 senza lesioni strutturali significative, con risonanza magnetica

lombare del 18 giugno 2004: assenza di neurocompressione, con osteocondrosi

L5/S1 con pseudospondilolistesi grado I; sindrome cervicospondilogena cronica

con minime alterazioni degenerative; obesità severa (BMI 40 kg/mq).

Nella discussione, l'esperto ha rilevato che il quadro clinico è

caratterizzato da importanti segni comportamentali e da una discrepanza tra l'importanza dei dolori riferiti dalla

paziente con le rispettive apparenti limitazioni funzionali e l'assenza di lesioni strutturali di entità

conforme ai disturbi della paziente. Si tratta di una sindrome somatoforme da

dolore persistente secondo i criteri ICD 10. Una problematica di somatizzazione

è nota da un pregresso ricovero nel 1993, ma dovrà essere confermata dalla

valutazione psichiatrica.

La lombosciatalgia

cronica a sinistra è stata diagnosticata con difficoltà, poiché la ricorrente

non collaborava. Non v'è

evidenza per una problematica radicolare irritativa o deficitaria ed anche la

risonanza magnetica del giugno 2004 avrebbe escluso una neurocompressione.

Il reumatologo ha

specificato che in assenza di dolori generalizzati, nonostante 18/18 punti di

fibromialgia siano eccessivamente dolorosi ad una pressione digitale di ca. 4

kg, non può essere formalmente ritenuta la diagnosi di fibromialgia secondo i

criteri diagnostici ACR 1990.

L'esperto ha risposto ai quesiti formulati

dall'UAI, ritenendo che dal

profilo reumatologico teorico, come ausiliaria di pulizia l'assicurata è inabile al lavoro al 20%

a causa delle modiche alterazioni degenerative lombari, mentre come operaia in

un'attività da leggera a

mediamente pesante, che le permetta il rispetto delle regole d'ergonomia della schiena ed eviti movimenti

eccessivamente ripetitivi con il tronco e la colonna cervicale, è inabile al

lavoro al massimo nella misura del 10%.

A suo parere, la

sindrome somatoforme è stata probabilmente accentuata dalla caduta, che non ha

provocato lesioni strutturali significative, ma che ha provocato una cesura

nella situazione psicosociale della ricorrente, già precaria.

Per lo specialista,

non vi sono possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa,

mentre dei provvedimenti di integrazione sono teoricamente possibili. Egli ha

poi descritto i limiti funzionali nella capacità funzionale residua: nel

sollevamento e trasporto di carichi, questa capacità è normale per carichi

molto leggeri e leggeri, è lievemente ridotta per carichi medi ed è molto ridotta

per carichi pesanti rispettivamente nulla per carichi molto pesanti. Anche la

capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle con pesi inferiori a

5.

kg è lievemente ridotta, mentre con pesi superiori è ridotta. Nella

manipolazione di oggetti leggeri e lavori di precisione, la capacità residua è

normale, mentre è lievemente ridotta per lavori medi rispettivamente molto

ridotta per lavori pesanti e di manovalanza; la rotazione della mano è normale.

Per posizioni di lavoro a braccia elevate, la capacità funzionale è lievemente

ridotta, la rotazione del tronco è ridotta, seduta e piegata in avanti è

ridotta, eretta e piegata in avanti è ridotta, inginocchiata normale e con

ginocchia in flessione è normale. L'assicurata può mantenere la posizione eretta e seduta con una

capacità funzionale da normale a lievemente ridotta. Può spostarsi per brevi

tragitti con una capacità funzionale lievemente ridotta, mentre per lunghi

tragitti con una capacità funzionale ridotta. Nella deambulazione su terreno accidentato

la capacità residua è ridotta, così pure per salire e scendere le scale, mentre

lavori su ponteggi e scale a pioli non sono esigibili, così come lavori in

equilibrio. Entrambe le mani possono essere impiegate normalmente.

Come casalinga, la ricorrente

è inabile al lavoro al massimo nella misura del 10%.

Il perito psichiatra,

dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha esaminato l'insorgente il 23 agosto 2005 ed il 5

settembre 2005 (doc. AI 28-14) ha reso il suo referto medico. Quali disturbi

soggettivi manifestati dall'assicurata,

l'esperto ha evidenziato

persistenti dolori alla schiena, ad una spalla, alle gambe e la fatica a

muoversi. Nelle sue constatazioni obiettive, invece, lo psichiatra ha rilevato

che la paziente si è presentata all'appuntamento accompagnata da una figlia nelle vesti di traduttrice presentando

apparentemente dei problemi di comprensione soprattutto linguistica - anche se

il perito riteneva che parlasse sufficientemente italiano -, camminava a fatica

sostenuta da una stampella e le capacità di orientamento temporale e personale

sono state difficili da definire, poiché il discorso biografico della paziente

era incongruo. Anche il corso del suo pensiero era digressivo ed a tratti

incoerente. L'ideazione prevalente

si permeava attorno alla sua incapacità di riprendere un'azione lavorativa. Affettivamente l'assicurata era impoverita con un tono

vitale sul depressivo. L'esperto

ha rilevato una diffidenza, un'inquietudine,

che tende a manifestare un sentimento di rovina immanente. È adinamica, inibita

a livello psicomotorio. Lo psichiatra ha osservato che è difficile definire le

sue competenze di socializzazione; la paziente ha un forte sentimento di

malattia soprattutto post traumatica. Conclude le sue constatazioni oggettive

affermando che si tratta di una donna psico-intellettualmente semplice che

aggrava in modo dimostrativo una sua patologia somatica.

La sua diagnosi è di

disturbo da dolore somatoforme in personalità ipoevoluta con problemi di

adattamento, che però non comporta controindicazioni psichiatriche per l'assicurata per poter svolgere l'attività di ausiliaria. Tuttavia, data la

sintomatologia evidenziata, lo psichiatra ha ritenuto difficile che la paziente

a medio lungo termine possa essere inserita in un processo lavorativo, a causa

dei suoi problemi di adattamento cronico e la sua scarsa acculturazione. Sul

piano sintomatico, la ricorrente manifestava algie a

svariato livello, non tendeva a comprendere l'italiano e si appoggiava alla

figlia per esprimere il suo disagio. Perciò, dal profilo psichiatrico non

intravede come possa esserle dato un aiuto riadattativo e professionale, né

tanto meno terapeutico. Infatti, la sua patologia ha soprattutto un'incidenza

somatica e psicosomatica reattiva ai problemi di adattamento.

Dispositivo

Per questi motivi,

ritiene che l'assicurata non sia in grado di svolgere altre attività.

Quanto all'attività di

casalinga, il perito ha ritenuto difficile determinarne la capacità lavorativa,

perché la paziente era circondata da familiari che vedevano in lei una grave

patologia.

Lo psichiatra ha

concluso il suo referto affermando "Non voglio parlare di un disturbo

fittizio ma mi sembra che sia a livello anamnestico che evolutivo ci si

avvicina a questo tipo di problematica. Secondo me il disturbo fittizio

descritto a livello di ICD 10 è in relazione ai problemi di adattamento.

Ritengo effettivamente che l'A. presenti una notevole aggravazione della sua

sintomatologia somatica tale da renderle appetitosa una rendita per incapacità

lavorativa da parte dell'AI.".

Nella valutazione

medico-teorica globale dell'attuale capacità lavorativa dell'interessata,

i medici SAM hanno concluso che nell'attività di ausiliaria di pulizia essa è valutabile

nella misura dell'80%, mentre in qualità di operaia non qualificata in

attività adatte e come casalinga nella misura del 90%.

Le conseguenze sulla

capacità lavorativa sono minime e si riferiscono ai disturbi constatati a

livello muscoloscheletrico. A livello psicologico e mentale non vi sono limitazioni

della capacità di lavoro, anzi, è stato rilevato un notevole aggravamento della

sua sintomatologia somatica, tale da rendere appetitosa all'assicurata una

rendita per incapacità lavorativa da parte dell'AI. Il perito responsabile, dr.

med. __________, ha evidenziato la presenza di sicuri elementi estranei all'AI

(carenza di conoscenze linguistiche, di formazione professionale, cattiva

situazione economica, situazione di stress legate all'immigrazione, problemi

familiari, ecc.). In mancanza di dati precisi, risulta difficile stabilire l'inizio

della limitazione della capacità di lavoro quale ausiliaria di pulizia. Visto

che questa attività è iniziata nel 2002, i medici interpellati dall'Ufficio AI

hanno confermato quanto risultava dagli atti messi loro a disposizione, ovvero

che dal 23 febbraio 2004 al 17 maggio 2004 l'inabilità è stata totale,

dopodiché l'interessata è da considerare abile al lavoro all'80% e da

allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro non ha presentato

cambiamenti.

Dati gli aspetti

psicologici e mentali, nonché quelli somatici, non ritengono possibile

effettuare provvedimenti di integrazione professionale, poiché l'attuale stato

valetudinario non è migliorabile, sebbene l'insorgente possa comunque svolgere

altre attività leggere - con le limitazioni evidenziate - al 90% e nella

stessa misura in qualità di casalinga.

Alla luce di quanto

esposto, i periti SAM hanno concluso che i molteplici disturbi (o, meglio, dolori

che vengono notevolmente aggravati dall'assicurata) di cui soffre attualmente

non sono da mettere in relazione di nesso di causalità con l'infortunio automobilistico,

ma sono fattori preesistenti.

La ricorrente, invece,

nella sua opposizione del 15 novembre 2005 alla decisione del 20 settembre

precedente che si è basata sull'esposta perizia pluridisciplinare, ha affermato

di essere totalmente inabile al lavoro dal momento del citato incidente.

Tuttavia, ella ha

prodotto sia il certificato medico del 25 gennaio 2005 (doc. AI 31-2) del suo

medico curante, dr. med. __________, FMH in medicina generale, che, per contro,

attesta che a seguito dell'infortunio del 23 febbraio 2004 alla schiena la paziente

è inabile al 50% dal 1° febbraio 2005 per lavori leggeri che non la costringono

ad alzare pesi o a rimanere a lungo nella stessa posizione, sia il referto

della risonanza magnetica della colonna lombare eseguita il 18 giugno 2004.

Entrambi questi

certificati sono quindi antecedenti l'infortunio dell'11 febbraio 2005.

Nell'attestato del 16

novembre 2005 (doc. AI 31-5) – quindi postdatato all'opposizione – lo

stesso curante ha riassunto le sintomatologie attuali derivanti dall'incidente

del 2004 ed in merito a quello del 2005 ha precisato che il trauma d'accelerazione

laterale della colonna cervicale ha peggiorato le poliartralgie e polimialgie

preesistenti. Ha poi menzionato il parere del medico fiduciario dell'assicuratore,

che ha ritenuto l'interessata inabile completamente dal giorno dell'incidente

al 31 luglio 2007, poi inabile al 50% fino al 5 settembre 2005.

Nel successivo

certificato del 6 dicembre 2005 (doc. AI 38-2), il dr. med. __________ ha ricordato

che la ricorrente è sua paziente dal 1993, che il 23 febbraio 2004 ha avuto il

primo incidente che l'ha portata a continuare a lamentare dei dolori diffusi

alla schiena irradianti in parte alla gamba sinistra indipendenti dalla posizione

o dalla sollecitazione della colonna, tanto che la sintomatica le impediva di

svolgere qualsiasi attività, anche quella di casalinga. Perciò, ella lo consultava

una o più volte al mese. Riguardo all'infortunio del 2005 il curante ha

riproposto le medesime osservazioni del mese precedente ed ha concluso che la

paziente ha sempre accusato ed accusa attualmente dolori diffusi alla schiena

irradianti in parte alle gambe che la rendono inabile al 100% e, visto il

decorso, non prevede un miglioramento.

Il referto dell'11

settembre 2006 (doc. AI 52) del dr. med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, traccia l'anamnesi personale dell'assicurata ed espone l'osservazione

clinica, che è stata mediata dal figlio quale interprete. Pertanto, lo psichiatra

riferisce che l'osservazione psicopatologica si è limitata a notare che l'affettività

è depressa, poco modulata, che la paziente è orientata nel tempo, nello spazio

e sulla sua persona e che soggettivamente presenta saltuariamente dei dolori a

carattere migrante. La diagnosi posta è di evoluzione depressiva con disturbo

somatoforme a livello scheletrico in una personalità frustra), ma evolutiva, e

provata dalle avversità sociali. Ha quindi proposto a livello terapeutico di

introdurre un antidepressivo e che l'interessata sia aiutata a livello sociale

nel gestire le scelte professionali dei figli.

Il 28 dicembre 2006

(doc. AI 5) l'assicurata ha avuto un terzo infortunio, ovvero ha battuto il gomito

destro contro una porta, ciò che ha comportato un'epicondilite radiale (doc. AI

9), curata con infiltrazioni (doc. AI 10). Dal 2 all'8 gennaio 2007 (doc. AI 3)

il medico curante dr. med. __________ ha certificato un'inabilità al lavoro del

100%.

Il 16 gennaio 2007

(doc. AI 55-2) il dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e

medicina interna, ha visitato la ricorrente su invito del medico curante dr.

med. __________. Nel parere del 22 gennaio seguente, lo specialista ha diagnosticato

una sindrome polialgica funzionale ed una sindrome lombo-vertebrale su discopatia

L4/L5 e L5/S1 con spondilolisi e listesi L5 di grado I. Durante la visita l'assicurata

ha affermato di lavorare al 50% come donna delle pulizie. All'esame clinico, la

paziente presentava una sintomatologia dolorosa diffusa sia a livello vertebrale

che agli arti superiori e inferiori, si presentava molto sofferente con un'aria

depressa ed estremamente tesa. Egli ha sottolineato come già lo sfioramento

della pelle è stato risentito come doloroso, pertanto non sorprendono i dolori

ed il bloccaggio lombare, dove è nota una patologia discale degenerativa e una

spondilolisi e listesi L5. Il quadro clinico è tuttavia dominato soprattutto da

un disturbo funzionale del dolore con ogni evidenza associato ad un disturbo

della sfera psichiatrica, quindi non di competenza organica/somatica. Fintanto

che tale problematica non sarà migliorata o risolta, ritiene il reumatologo,

non ci si potrà aspettare alcun miglioramento. Ha sconsigliato degli interventi

chirurgici, ma ha evidenziato la necessità di una presa a carico psichiatrica.

Il 12 giugno 2007

(doc. AI 14) v'è stato l'annuncio di una ricaduta avvenuta il 16 marzo 2007,

dato che l'interessata lamentava forti dolori all'uso dell'arto superiore e

alla chiusura della mano; dal 15 maggio 2007 ha nuovamente cessato l'attività

(doc. AI 18) e da allora è stata dichiarata inabile al lavoro al 100% (doc. AI

11, 13, 16). Questa ricaduta non è stata però presa a carico dalla __________

(doc. AI 31), trattandosi di un'affezione tendinitica inserzionale nell'ambito

di una fibromialgia generalizzata, che non ha nulla a che vedere con l'evento

del 28 dicembre 2006.

Il medico SMR dr. med.

__________, visto il tempo trascorso dall'ultima valutazione psichiatrica, il

14 giugno 2007 (doc. AI 64) ha ordinato d'esperire una nuova valutazione

psichiatrica in ambito SMR per valutare l'impatto di questa problematica sulla

capacità lavorativa. Dal lato somatico, invece, la documentazione agli atti

confermava uno stato di salute invariato.

Così, il 10 luglio

2007 la dr. med. __________, medico psichiatra SMR, ha visitato la ricorrente

ed il 13 successivo ha reso il suo rapporto medico (doc. AI 71), diagnosticando

principalmente una sindrome polialgica funzionale ed una sindrome lombovertebrale

su discopatia L4/L5, L5/S1 con spondilolisi e listesi L5 di grado I; quale

ulteriore diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, ha indicato

una sindrome somatoforme da dolore persistente, evidenziando che dal lato

psichiatrico non si rilevano limiti funzionali di rilievo, mentre dal lato

somatico l'esperta rinvia alla precedente perizia SAM, concludendo che riguardo

alla capacità lavorativa conferma le conclusioni dei periti SAM.

Il suo rapporto d'esame

clinico espone l'anamnesi (breve, siccome completata con la perizia SAM), la

terapia farmacologica attuale, la vita quotidiana, i disturbi soggettivi, lo

status psichiatrico, la diagnosi, la valutazione e conclusione. La specialista

ha rilevato che dal febbraio 2007 l'interessata è seguita dal Servizio

psicosociale di __________ con degli incontri mensili e supporto

psicofarmacologico. In casa non si occupa più delle faccende domestiche a causa

dei dolori ed a causa del problema al gomito non riesce a cucinare; esce di

casa di rado, solo per fare fisioterapia; la sera si trova spesso a

chiacchierare con dei vicini. L'assicurata riferisce di dolori persistenti

diffusi a livello vertebrale che si estendono anche alla gamba destra, resistenti

alle varie cure antalgiche e fisioterapiche. Dal terzo infortunio continua ad

avere dolori anche al gomito destro, ciò che la porta a non avere forza nella

mano. È preoccupata per la situazione finanziaria. Nell'esame psichiatrico, la

dottoressa rileva che l'assicurata capisce l'italiano se parlato in modo

semplice e si esprime, seppure con difficoltà, in modo comprensibile. Presenta

una scarsa capacità di introspezione, di critica e di giudizio, le capacità

intellettive appaiono modeste, il corso del pensiero non mostra elementi incoerenti

di tipo psicotico o dissociativo. L'esame dell'affettività ha evidenziato una

lieve flessione del tono dell'umore, ma non emergono sintomi clinici

significativi per un disturbo dell'umore. Prevalgono sentimenti di

rassegnazione, sfiducia e di inadeguatezza, preoccupazione per il suo stato di

salute ed in particolare per l'aspetto finanziario.

Nella sua valutazione,

la psichiatra ha riassunto gli antecedenti professionali e medici della

ricorrente ed ha osservato che a parte il ricovero del 1993, da allora non vengono

descritti a livello anamnestico sia soggettivo che clinico disturbi psichici di

rilievo: solo dal febbraio 2007 l'assicurata risulta in cura psichiatrica

presso il Servizio psicosociale, dove viene accompagnata da un familiare, il

quale si sostituisce a lei ad ogni colloquio. Contattato telefonicamente, il

dr. __________ ha riferito che l'assicurata è stata ricoverata fino ad alcuni

giorni prima in ospedale (doc. AI 75) a seguito di una riacutizzazione della

sintomatologia algica, ma che egli stesso, da tempo, non le ha più prescritto

alcun farmaco, anche perché le visite "mediche" presso di lui avevano

come oggetto soprattutto i problemi finanziari. Quindi, l'insorgente assume

medicamenti che non le sono prescritti dai medici curanti.

Conclude che si tratta

di una personalità semplice, poco differenziata, senza alcuna scolarità, con

scarse capacità intellettive e di insight, facilmente suscettibile allo stress,

con scarsa adattabilità; non evidenzia elementi clinici significativi per una depressione

maggiore, breve ricorrente o di disturbo distimico, presenta tuttavia un'organizzazione

depressiva di personalità con tendenza ad elaborare il proprio disagio psichico

attraverso l'espressione o l'accentuazione della sintomatologia algica. Dal

lato psichiatrico non si rilevano dunque limiti funzionali di rilievo, che l'impediscano

di svolgere un'attività medicalmente adeguata dal lato somatico, superando il

dolore con uno sforzo di volontà.

Il 20 agosto 2007

(doc. AI 77) l'Ufficio assicurazione invalidità ha sottoposto al medico curante

dr. med. __________ un rapporto medico per provvedimenti professionali/rendita,

che l'interessato ha compilato il 26 novembre 2007 specificando che dal 2004 esiste

una sindrome polialgica funzionale – fibromialgia in stadio di scompenso

cronico, una sindrome lombo-vertebrale su discopatia L4/L5 con spondilolisi e

listesi L5 grado I; dal 2004-2005, sindrome di stress post traumatico con isolamento

sociale, cefalea, cervicalgie; dal 2006-2007, stato depressivo evidente con

sofferenza psichica marcata nell'ambito di una sfera familiare sfavorevole; dal

2007, cervico-brachialgia a destra (DD sindrome épaule-main), stato dopo

infiltrazione spalla e gomito.

Quale donna delle

pulizie, è inabile al 100% dal 1° gennaio 2007.

Nell'anamnesi medica

riferisce che dagli anni '90 viene descritto un quadro di fibromialgia, che nel

2004 e nel 2005 ha subìto dei traumi con conseguente esacerbazione della

sintomatologia muscoloscheletrica nell'ambito di una sindrome di stress post

traumatico. Successivamente emergono episodi di riacutizzazione, nessun miglioramento

dello status psichico; dal 2007 compare una brachialgia a destra che la rende

inabile totalmente.

Riguardo ai disturbi

lamentati, il medico ritiene difficile quantificarli, poiché la paziente si

esprime con difficoltà ed all'esame clinico iperventila sempre. Presenta un

profilo di sofferenza psichica, triste, ha dolori dappertutto, manca di forza

alle mani e alle braccia, ha dolori alla deambulazione ed a volte deve usare la

stampella o farsi aiutare dai familiari.

Dal profilo oggettivo,

la palpazione è dolorosa in tutta la spina dorsale, in particolare al passaggio

dorso-lombare; l'ante e la retroflessione della schiena sono molto limitate; il

tono muscolare è normale, assenza di deficit sensitivo-motorio degli arti inferiori;

dolori alla palpazione della spalla destra, epicondilo radiale e mediante al polso.

Il medico ha definito

come suscettibile di peggioramento lo stato di salute dell'assicurata ed ha

valutato dal profilo medico le risorse fisiche della ricorrente, ritenendo praticamente

che essa non può svolgere alcuna attività come sollevare e portare oggetti

(peso medio e pesante all'altezza dei fianchi), maneggiare attrezzi (di peso

medio e pesante), adottare una particolare posizione corporea (rotazione,

seduta chinata, eretta chinata, inginocchiata, flessione delle ginocchia) e spostarsi

(camminare per lunghi tragitti e su terreni dissestati, salire le scale). Rimane

una minima capacità nel sollevare pesi leggeri fino a 9 kg, nello stare seduta

rispettivamente in piedi fino a mezz'ora, camminare fino a oltre 50 metri. Vi

sono limitazioni nell'equilibrio, nel lavorare sul bagnato, al freddo ed al

caldo.

Dal profilo

psichiatrico, la capacità di concentrazione è limitata a causa della depressione,

la capacità di comprensione è limitata per le difficoltà della lingua, la capacità

di adeguamento è limitata poiché non ha nessun contatto sociale e la caricabilità

è limitata a causa dello stato psichico.

Nel rapporto del 15

aprile 2008 (doc. B1) prodotto pendente causa, il dr. med. __________, FMH in

chirurgia ortopedica a cui il dr. __________ ha mandato la paziente per un

consulto, ha posto la diagnosi di sospetta sindrome femoro-patellare ginocchio

destro. Egli riferisce che da due settimane l'assicurata accusa, senza aver

subìto un trauma, dei dolori al ginocchio destro localizzati nella regione

anteriore, che sono presenti anche di notte. Nell'esame clinico lo specialista

riferisce che la deambulazione avviene con zoppia, che non v'è nessun

versamento, che l'articolazione femoro-patellare è dolente. Ha pure eseguito

una radiografia, che mostra la rotula piuttosto alta e lateralizzata. Egli ha

proposto un trattamento fisioterapico soprattutto di rinforzo muscolare e

stretching; in caso di non riduzione dei disturbi sarà da valutare un'artroscopia

al ginocchio. Il chirurgo non ha né previsto altri controlli né ha attestato un'incapacità

lavorativa.

Il reumatologo dr.

med. __________ ha rivisto la paziente il 23 aprile 2008 e nel referto del successivo

30 aprile (doc. B2) ha diagnosticato una sindrome polialgica funzionale

(probabilmente somatoforme) ed una discopatia L4/L5 e L5/S1 con spondilolisi e

spondilolistesi L5 di grado I. L'assicurata gli ha riferito di avere dolori

costanti ed irradianti anche agli arti inferiori, principalmente a destra. Lo

specialista ha osservato una paziente francamente depressa, che zoppica

vistosamente. Dolore diffuso dalla testa ai piedi già a pressioni molto lievi

sulla pelle. Riferisce che l'esame della colonna vertebrale è difficile per un

disturbo funzionale molto marcato, che quando è in piedi l'interessata comincia

ad ondeggiare ed a flettere continuamente le ginocchia come se le cedessero le

gambe, inizia a tremare grossolanamente anche da sdraiata non appena deve

muovere i piedi e le gambe; è quindi impossibile eseguire un esame attendibile

per quanto riguarda la mobilità cervicale e lombare.

Nella discussione

della fattispecie, l'esperto rileva un'evidente e molto importante componente

funzionale legata alla sua problematica psichiatrica presa a carico dal

Servizio psicosociale. Oltre alla nota discopatia, osserva che il quadro è

tuttavia dominato in modo nettamente preponderante da una sindrome polialgica

di natura sicuramente funzionale, con dolori diffusi dalla testa ai piedi anche

con lievi pressioni sulla pelle; ha una soglia di dolore estremamente bassa e

disturbi non qualificabili in alcuna malattia reumatologica, né in senso lato

né in una sindrome fibromialgica. Per esclusione, quindi, egli non vede altra

possibilità che considerare questi dolori nel contesto di una sindrome somatoforme

del dolore persistente. La componente funzionale è talmente importante che le

problematiche reumatologiche potranno essere affrontate unicamente una volta

che la paziente sarà migliorata dal profilo psichico.

In questo senso, è

difficile pronunciarsi sull'attuale capacità lavorativa. In ogni caso, la

patologia degli ultimi due segmenti lombari può effettivamente essere limitante

per delle attività lavorative pesanti e che richiedono frequenti o prolungate

posture inergonomiche (flessione e torsione lombare). Per contro, non dovrebbero

in via teorica esserci delle limitazioni per delle attività lavorative leggere

e variate.

Dal profilo

terapeutico, ritiene infine che è assolutamente impensabile che dei trattamenti

di natura somatica possano modificare il quadro clinico.

7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora

evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence

a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et

de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

8. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli

atti, ritiene che le valutazioni dei medici SAM e della psichiatra SMR che si

sono espressi nel 2005 rispettivamente nel 2007 in merito alla situazione

valetudinaria dell'insorgente

meritino conferma, mentre la tesi ricorsuale si rivela manifestamente infondata.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti

medici, l'Ufficio AI ha affidato

la valutazione dello stato di salute dell'assicurata al Servizio Accertamento Medico, e per esso a due

specialisti FMH: il primo in reumatologia, il secondo in psichiatria e psicoterapia.

Questi periti hanno visitato personalmente la paziente ed hanno potuto cerziorarsi

direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la documentazione

medica messa a loro disposizione, hanno allestito un referto medico completo,

scevro di contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sullo status della

paziente, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa

sia nell'attività precedente

sia in altre.

Dal profilo reumatologico,

nell'agosto 2005 lo specialista

del SAM ha fissato il grado di capacità lavorativa come ausiliaria di pulizia nell'80%, mentre in altre attività più leggere e

che rispettino determinati limiti è stato giudicato al 90%.

Dal profilo

psichiatrico, nell'agosto 2005 non

v'era alcuna controindicazione

psichiatria affinché l'assicurata

non potesse svolgere la sua precedente attività, malgrado lo specialista avesse

diagnosticato un disturbo da dolore somatoforme in personalità ipo evoluta con

problemi di adattamento.

Nella sua valutazione

del 7 febbraio 2007 (doc. AI 54), il medico SMR dr. __________ si è allineato

alle conclusioni dei periti SAM, giudicandole coerenti e vincolanti ed

osservando che hanno evidenziato le ampie discrepanze tra la manifestazione soggettiva

ed oggettiva dell'assicurata. Egli

si è pure pronunciato sulla documentazione medica apportata dall'interessata in sede d'opposizione, rilevando che però non induce

a smentire la decisione presa o, meglio, non porta nuovi ragguagli di tipo clinico

che mettano in discussione la dettagliata e neutrale valutazione clinica e

paraclinica del SAM. In particolare, la documentazione di parte riporta solo

date di cronistoria medica con percentuali di inabilità, senza però i motivi

obiettivi di tipo medico.

Anche la valutazione

dello psichiatra __________ è ininfluente.

Il 14 giugno 2007

(doc. AI 64) un altro medico SMR, il dr. med. __________, ha riassunto la

fattispecie e, alla luce dei certificati dell'11 settembre 2006 del dr. med. __________ e del 22 gennaio 2007 del

dr. med. __________, ha ritenuto necessario aggiornare i dati psichiatrici,

sottoponendo l'assicurata ad

una perizia SMR.

Il 6 febbraio 2008

(doc. AI 79) lo stesso medico SMR, preso atto dei nuovi certificati della dr.

med. __________, del rapporto di degenza presso l'Ospedale __________ dal 14 al 18 luglio 2007, del rapporto __________

riguardo all'infortunio del 28

dicembre 2006 come pure di quello del medico curante __________, ha concluso

che queste informazioni confermano la presenza di un quadro funzionale, quadro

non accompagnato da patologia psichiatrica di tipo invalidante. È invece

presente una forte componente socio-economica. Pertanto, il dr. __________ ha

confermato la valutazione valetudinaria espressa con la perizia SAM in assenza,

da allora, di una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurata.

Questo Tribunale

osserva che alcuni dei medici interpellati hanno notato una discrepanza tra la sintomatologia lamentata e le lesioni

oggettivabili.

Già lo stesso curante

dr. med. __________ aveva espresso questa sua opinione in merito agli esiti

dell'infortunio dell'11 febbraio 2005 (doc. AI 2-6).

In proposito, occorre rilevare che i periti hanno evidenziato che

"l'A. ostenta

grottesche difficoltà alla marcia appoggiata ad una stampella a ds. La raccolta

anamnestica è resa difficoltosa dalla ridotta collaborazione dell'A. (inizialmente afferma di non comprendere

la lingua italiana, ciò che in seguito non è il caso), dalle scarse conoscenze

linguistiche, da molteplici contraddizioni, malgrado l'aiuto, in un secondo tempo della figlia." (doc. AI 28-3).

Anche lo psichiatra

dr. __________ ha fatto notare che "si tratta di una donna psicointellettivamente

semplice che aggrava in modo dimostrativo una sua patologia somatica"

(doc. AI 28-10).

Il perito reumatologo

ha anch'egli rilevato che il

quadro clinico è caratterizzato da importanti segni comportamentali e da una discrepanza

tra l'importanza dei dolori riferiti

dalla ricorrente con le rispettive apparenti limitazioni funzionali e l'assenza di lesioni strutturali di entità

conforme ai disturbi segnalati.

Va inoltre evidenziata

la netta differenza di conclusioni fra i medici SAM ed i medici curanti riguardo

al grado di capacità lavorativa della ricorrente.

Se i primi hanno globalmente

accertato una capacità lavorativa dell'80% nell'attività

di ausiliaria di cure, i secondi hanno ritenuto l'assicurata inabile al 100%

dopo il secondo incidente (dr. med. __________ e __________), poiché la

sintomatica (ha sempre accusato dolori diffusi alla schiena irradianti in parte

alle gambe) le impedisce di svolgere qualsiasi attività.

A questo proposito, va

rilevato che il reumatologo interpellato dall'UAI ha anch'egli riscontrato dei

problemi somatici ed in effetti ha posto la diagnosi di lombosciatalgia cronica

a sinistra, probabile sindrome lombospondilogena su osteocondrosi L5/S1 con

pseudospondilolistesi di grado I nonché una sindrome cervicospondilogena

cronica su minime alterazioni degenerative. Ma, trattandosi soprattutto di una

sindrome somatoforme da dolore persistente e poiché i criteri diagnostici per

la diagnosi della fibromialgia non sono adempiuti, dal profilo

reumatologico-teorico ha concluso che la ricorrente è abile al lavoro di

ausiliaria di pulizie all'80% ed addirittura al 90% in qualità di operaia in

attività leggere fino a mediamente pesanti, fatti salvi i limiti funzionali che

egli ha ben descritto.

Il dr. __________

dapprima, il dr. __________ poi, si sono invece limitati ad attestare la totale

inabilità lavorativa dell'assicurata rispettivamente dopo il secondo ed il

terzo infortunio, ma senza spiegare nei dettagli il quadro clinico. Il primo ha

riferito dei continui dolori diffusi alla schiena irradianti alle gambe (doc.

AI 38-2), il secondo ha semplicemente certificato per praticamente tutto il

2007 un'inabilità del 100% sopraggiunta dopo l'infortunio del 28 dicembre 2006

(doc. AI 69), senza specificarne meglio i motivi.

A ben guardare, poi,

nemmeno i certificati del dr. med. __________ vengono in aiuto all'insorgente.

Nel certificato del 22

gennaio 2007 il reumatologo ha sostanzialmente posto la diagnosi del collega

incaricato dall'UAI (sindrome polialgica funzionale, sindrome lombo-vertebrale

su discopatia L4/L5 e L5/S1 con spondilolisi e listesi L5 di grado I), rilevando

una sintomatologia dolorosa diffusa ovunque. Al proposito, egli evidenzia che

il quadro clinico è dominato da un disturbo funzionale del dolore con ogni evidenza

associato ad un disturbo della sfera psichiatrica, quindi si tratta di una sintomatologia

quasi esclusivamente funzionale e non organica/somatica. Peraltro, lo

specialista non ha attestato un'inabilità lavorativa.

Nel referto del 30

aprile 2008 il medico curante ha ribadito che la paziente presenta un'evidente

e molto importante componente funzionale legata alla sua problematica

psichiatrica. La sindrome polialgica di cui soffre è quindi sicuramente di

natura funzionale, con dolori diffusi dalla testa ai piedi anche a pressioni

estremamente lievi sulla pelle. I disturbi di cui soffre non sono però inquadrabili

in una malattia reumatologica e men che meno in una fibromialgia (a questo

risultato era pure giunto il dr. med. __________), ma vanno contestualizzati nella

sindrome del dolore persistente. Anch'egli, comunque, afferma che in via

teorica non vi sono limitazioni per svolgere delle attività lavorative leggere

e variate, proprio come il collega interpellato dall'Ufficio AI.

Lo stesso dicasi per il

certificato del 15 aprile 2008 del chirurgo ortopedico __________, che si

riferisce unicamente a problemi al ginocchio destro. Nulla dice in merito alla

serie di dolori che l'insorgente lamenta da tempo soprattutto a livello

lombo-vertebrale. Nemmeno ha attestato un'incapacità lavorativa e neppure ha in

programma di rivedere l'assicurata per un ulteriore consulto.

Dal profilo

psichiatrico, già il dr. med. __________, a cui l'UAI ha affidato il compito di

peritare l'interessata, nel 2005 aveva diagnosticato un disturbo da dolore

somatoforme in personalità ipoevoluta con problemi di adattamento, ma tutto ciò

non le impediva di svolgere la sua attività di ausiliaria.

Lo psichiatra curante,

dr. med. __________, nel suo scarno certificato del 2006 si è limitato ad

osservare che l'affettività è depressa e che soggettivamente l'assicurata

presenta saltuariamente dei dolori a carattere migrante. Ha posto la diagnosi di

evoluzione depressiva con disturbo somatoforme a livello scheletrico in una

personalità frustrata, ma evolutiva, e provata dalle avversità sociali. Anch'egli

non ha attestato alcuna incapacità lavorativa.

La dottoressa __________

del Servizio Medico Regionale, chiamata in causa dallo stesso medico SMR, ha

invece allestito una dettagliata e completa perizia, in cui ha individuato che

la sindrome somatoforme da dolore persistente di cui è affetta l'insorgente non

ha alcun influsso sulla sua capacità lavorativa, non avendo riscontrato limiti

funzionali di rilievo. Tuttavia, basterebbe uno sforzo di volontà per superare

il dolore. Inoltre, ella ha evidenziato che malgrado il medico curante non le

prescrivesse più da tempo dei farmaci, l'assicurata ne faceva comunque uso autonomo.

Anche la psichiatra ha poi aggiunto che è presente un'organizzazione depressiva

di personalità con tendenza ad elaborare il proprio disagio psichico attraverso

l'espressione o l'accentuazione della sintomatologia algica.

Diversi medici, sia

curanti sia non, hanno inoltre attestato una preoccupazione da parte dell'assicurata

legata all'aspetto finanziario, data dalla circostanza che le sue condizioni di

salute, a suo dire, non la rendevano abile al lavoro.

Visto quanto precede,

il TCA rileva che l'insorgente non ha saputo giustificare a mano

di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici

effettuati che il suo stato di salute è di gran lunga peggiore rispetto a

quello individuato dai periti SAM e SMR. La ricorrente non ha minimamente messo

in dubbio le conclusioni dei periti. I due certificati prodotti pendente causa,

come visto, non dicono nulla di diverso da quanto già rilevato dal reumatologo

interpellato dall'Ufficio AI.

Anzi. Il reumatologo

ha affermato che non vi sono limitazioni per delle attività lavorative leggere

e variate, mentre il chirurgo ortopedico si è pronunciato unicamente a riguardo

del ginocchio, ma non si è espresso sul grado di abilità lavorativa dell'interessata.

Non va infine

dimenticato che malgrado i dolori lamentati e le patologie di cui era affetta, nel

luglio 2006 l'insorgente ha

ripreso l'attività lucrativa di

ausiliaria di pulizie con un montante ore lavorative dalle 12 alle 22,5 a settimana

(doc. AI 53) e ciò fino al terzo infortunio del 28 dicembre 2006, a seguito del

quale dal 2 gennaio 2007 il suo medico curante l'ha dichiarata inabile al lavoro al 100%.

9. Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(consid. 7), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far

proprie le conclusioni a cui sono giunti i periti SAM in psichiatria ed in reumatologia,

così pure la specialista in psichiatrica SMR, che hanno sia incontrato personalmente l'assicurata sia preso

visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente, dall'assicuratore infortuni e dall'Ufficio AI. Le conclusioni di questi esperti possono quindi essere

definite chiare, complete, attendibili, logiche, convincenti, molto

approfondite e prive di contraddizioni.

Non va peraltro

dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in

ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF

9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5

gennaio 2007, consid. 2), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008).

Vanno così pienamente

condivise le considerazioni degli esperti SAM e SMR che nel settembre 2005

rispettivamente nel luglio 2007 hanno valutato nel complesso - ossia dal

punto di vista fisico e psichico - le capacità di lavoro presentate dalla ricorrente

ed hanno stabilito che la capacità lavorativa globale medico-teorica dell'assicurata è dell'80% nella precedente attività di ausiliaria

di pulizie e del 90% in altre attività adeguate nel rispetto di determinati

limiti funzionali.

Dopo attento vaglio di

questi referti, nel febbraio 2008 (doc. AI 79) il medico SMR ha concluso ad un

quadro algico funzionale, quadro non accompagnato da patologia psichiatrica di

tipo invalidante, mentre è presente una forte componente socio-economica. Ha

quindi confermato la valutazione valetudinaria scaturita dalla perizia

pluridisciplinare SAM del 2005, non essendo da allora sopraggiunta una modifica

sostanziale dello stato di salute dell'assicurata.

In conclusione,

dunque, d'avviso del TCA, gli aspetti reumatologici come pure psichiatrici

dell'affezione dell'assicurata sono stati sufficientemente

chiariti.

Per questo motivo, la

richiesta della ricorrente di un'ulteriore perizia psichiatrica (doc. I pag. 2) va disattesa (STF U

397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.3).

A tal proposito va

ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223

consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

10. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel

diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b

pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale

obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Alla luce di tutto

quanto esposto, visto che l'assicurata

presentava dal 18 maggio 2004, secondo i periti interpellati dall'UAI, un tasso di capacità lavorativa

ancora dell'80% nella sua attività abituale di ausiliaria di

pulizie (fermo restando i periodi accertati di inabilità lavorativa dovuta all'infortunio dell'11 febbraio 2005), ella, per ridurre il danno, doveva continuare a

mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione. In

questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF

114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; STCA dell'8 settembre 2008, 32.2007.271; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154).

Ritenuto quindi che il

grado corrispondente di incapacità lavorativa del 20% della ricorrente nella

precedente attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile

del 40%, non vi sono i presupposti per concederle né il diritto stesso

ad una rendita d'invalidità a

far data dal 1° febbraio 2005, né tanto meno il diritto ad una rendita almeno

del 50% come da ella stessa preteso, non essendo per l'appunto adempiuti i criteri necessari in funzione dell'art. 28 cpv. 1 LAI.

In queste circostanze,

il Tribunale conferma quindi il rifiuto al diritto ad una rendita stabilito

dall'amministrazione per mezzo

della decisione impugnata datata 18 marzo 2008.

Il ricorso dell'assicurata è di conseguenza respinto.

11. L'assicurata ha formulato istanza di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. II).

Di principio, anche se

un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.

6).

Il diritto

all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e

garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le

stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;

DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad

art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad

art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.

6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale,

la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza

giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria

cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale disposto mantiene

il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86, pag. 626).

Le tre condizioni cumulative

per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7

maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; STFA U 234/00 del 23 maggio

2002; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124

I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a,

181 consid. 3a; Kieser, op. cit.,

art. 61 N. 88 segg.).

Per quanto concerne la

procedura per le cause davanti al TCA, questi principi sono stati codificati all'art. 21 cpv. 2 vLPTCA – applicabile alla fattispecie in virtù della norma transitoria

prevista nella nuova LPTCA (art.

32), in vigore dal 1° ottobre 2008 - secondo cui la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).

I criteri posti nella

legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni

sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28

novembre 2000).

In particolare, il requisito

della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere

la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio

2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi

citata; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF

124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi

di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267

consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto,

alla luce delle considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce dei chiari

certificati medici allestiti dai periti SAM e SMR sia in ambito reumatologico

sia soprattutto psichiatrico.

Pertanto, formulando

ugualmente ricorso "cautelativo" con l'aiuto di un legale, ma non apportando particolari novità atte a

contrastare la presa di posizione dell'Amministrazione che si è basata sulle conclusioni dei periti a cui

si è rivolta, il suo comportamento è stato alquanto azzardato. E ciò, in

particolare, alla luce del contenuto dei due referti medici sopraggiunti

pendente causa, che non hanno portato alcunché di nuovo nel suo quadro clinico né

tanto meno si sono - soprattutto - espressi sul grado di inabilità lavorativa

della ricorrente, la quale, quindi, con queste basi non aveva sin da subito alcuna

chance di successo.

Ne discende che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.

12. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in

vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese; l'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.-

sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria in sede ricorsuale è

respinta.

3. Le

spese di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'assicurata ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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