32.2008.77
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20 febbraio 2009Italiano27 min
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Numero d'incarto:
32.2008.77
Data decisione, Autorità:
20.02.2009, TCA
Titolo:
Non entrata in materia su nuova domanda AI perché non c'è stato un peggioramento delle condizioni di salute. Prima domanda: inabile al 50%. Nuova domanda: inabile al 100% come panettiere,ma ricorrente è riuscito a lavorare al 50%.Quindi,NON c'è stato un peggioramento.Giusta la non entrata in materia
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
NON ENTRATA IN MATERIA
REVISIONE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.77
TB
Lugano
20 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 marzo 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. RI
1, 1966, di professione panettiere-pasticciere-confettiere, il 1° ottobre 2002
(doc. AI 2) ha formulato domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità per un fungo alle mani, che gli creava
gonfiore ed arrossamento delle dita.
B. Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 23 gennaio 2007
(doc. AI 77) l'Ufficio
assicurazione invalidità ha respinto la domanda dell'assicurato, negandogli il diritto ad una rendita d'invalidità essendo il grado d'invalidità (32%) inferiore al minimo legale
del 40%.
Questa decisione è cresciuta incontestata in
giudicato.
C. Il
21 agosto 2007 (doc. AI 82) l'assicurato
ha chiesto il riesame della decisione negativa e l'UAI ha quindi proceduto ad accertare la sua situazione presso il
medico curante (docc. AI 83, 91, 98).
Sentito poi il medico
SMR (docc. AI 85, 95, 99), il 17 marzo 2008 (doc. A) l'Amministrazione ha emanato una decisione con cui non è entrata nel
merito della richiesta di riesame della precedente decisione del 23 gennaio
2007, a motivo che la documentazione medica prodotta non ha messo in luce
elementi clinici atti a suffragare un peggioramento delle condizioni di salute,
giacché il medico curante stesso ha confermato la totale capacità lavorativa
dell'assicurato in attività
adeguate allo stato di salute.
D. Con
ricorso del 28 aprile 2008 (doc. I) l'interessato, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto di trasmettere l'incarto all'UAI affinché
riesamini la decisione del 23 gennaio 2007 e gli riconosca "un grado d'invalidità del 100%" per l'attività
lavorativa di panettiere-pasticciere, mentre "un grado d'invalidità del 50-60% per un'attività lavorativa globale". Infatti, il suo medico curante avrebbe stabilito che è "inabile
al lavoro" al 50%-60% per un'attività lavorativa globale, mentre nella sua attività di
panettiere-pasticciere "il grado d'invalidità" è del 100%. V'è quindi stato un peggioramento del suo stato
di salute, "con conseguente aumento del grado d'invalidità dello stesso e pertanto la
domanda di revisione risulta giustificata e da ammettere.".
E. Nella
risposta del 3 giugno 2008 (doc. VI) l'Ufficio AI ha ribadito che dagli atti medici non risultava
oggettivabile un peggioramento dello stato di salute del ricorrente rispetto
alla situazione accertata al momento della prima decisione di rifiuto della
rendita. Lo stato di salute sarebbe sostanzialmente analogo a quello riscontrato
e già preso in considerazione il 23 gennaio 2007.
L'insorgente ha prodotto il certificato del
18 giugno 2008 (doc. VIIIbis) del suo medico curante, sul quale l'UAI (doc. X) si è pronunciato dopo avere
interpellato il medico SMR (doc. Xbis).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
Considerandi
2.
Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare
che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel
caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
nel
merito
3.
Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Se tale condizione non
è soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando
una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante
modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione
è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117.
V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR
2002.
IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in
der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg.
84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di
invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF
109.
V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungs-anpassung als
Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision
von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire
sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non
tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28
cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,
posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione
invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione,
rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag.
38.
consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4).
Nella sentenza
pubblicata in DTF 130 V 64, l'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui
l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non
risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente
domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione,
facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici,
non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve
impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione
ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid.
1b; DTF 116 V 265, consid. 2a; RCC 1991 pag. 269, consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va
applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e del
nuovo tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell'8
marzo 2006).
4.
In
concreto, l'assicurato sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto
accertato in occasione della procedura sfociata nella decisione del 23 gennaio
2007.
(doc. AI 77), abbia subìto un peggioramento, perciò ha
inoltrato richiesta di riesame della predetta decisione.
A sostegno della
fondatezza della sua nuova domanda, l'assicurato ha trasmesso al TCA i certificati allestiti il 7 settembre 2007 (doc. B), il 12
febbraio 2008 (doc. D) ed il 13 febbraio 2008 (doc. D1) dal dr. med. __________,
suo medico curante.
Pendente causa, il
ricorrente ha prodotto il certificato del medico curante redatto il 18 giugno
2008.
(doc. VIIIbis) ed ha chiesto di esperire una perizia medica giudiziaria al
fine di ottenere un quadro esaustivo e del tutto oggettivo delle sue
condizioni.
5.
Il
TCA rileva innanzitutto che all'epoca del rifiuto della chiesta rendita di
invalidità, l'Amministrazione si è essenzialmente fondata sulle conclusioni a
cui è giunto il medico SMR, il quale a sua volta si è basato sui pareri del dr.
med. __________, medico curante dell'insorgente.
Il 9 marzo 2006 (doc. AI 57-3) il dr.
med. __________, medico SMR, ha così riassunto il parere del curante:
" (…)
Dal
gennaio 2002 l'A. presenta una paronichia mista (= infezione
da diversi germi) al letto ungueale delle mani, che peggiora sul lavoro, quando
deve mettere le mani in ambiente umido, e migliora se non lavora. Il
dermatologo curante certifica una IL dal 100% (breve) al 50% (per la maggior
parte del tempo).
In
attività in cui non debba tenere le mani in ambienti umidi la CL non è
diminuita.
Dal
punto di vista medico una IL 50% come pasticciere-panettiere appare
giustificata (tenendo conto specialmente dell'affezione
dermatologica).
Per
quanto riguarda altre attività esigibili è giustificato tener conto di un
moderato rallentamento (vedi rapporti del neuropsicologo) in attività che
richiedono un certo impegno intellettuale (non semplicemente esecutive-manuali)
attorno al 30%. (…).".
Nel suo rapporto del 18 ottobre 2006
(doc. AI 73), il consulente in integrazione ha evidenziato che il ricorrente
non ha nessuna intenzione di rinunciare alla sua attività di panettiere, visto
e considerato che ha investito tanti soldi per acquistare i macchinari. Partendo
da un reddito da valido di Fr. 50'000.- e da un reddito ipotetico da invalido
di Fr. 57'258.-, che è stato tuttavia ridotto del 30% per ragioni mediche e del
15% per motivi sociali, la differenza fra il reddito senza il danno alla salute
ed il reddito da invalido, riportato a Fr. 48'639.-, dà un grado d'invalidità
del 32%.
Ritenendo dunque un'abilità lavorativa
del 50% nell'attività svolta di panettiere-pasticciere ed una capacità
lavorativa del 70% in attività che non si svolgono in ambienti umidi e che non
richiedono un'eccessiva concentrazione, la decisione dell'UAI del 23 gennaio
2007.
(doc. AI 77) ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato per
il mancato raggiungimento del grado del 40%.
Questa decisione, è opportuno
ribadirlo, è cresciuta incontestata in giudicato. Pertanto, va considerato che
il ricorrente ha accettato la summenzionata interpretazione che l'Ufficio AI ha
dato ai referti medici allestiti dal medico curante dr. __________ prodotti a
suo tempo dall'assicurato (abilità del 50% rispettivamente 70%).
Occorre quindi partire da questi dati
medici e compararli con quelli intervenuti posteriormente alla decisione di
rifiuto della rendita AI, ossia successivi al 23 gennaio 2007, ma antecedenti l'emanazione
della decisione di non entrata in materia, dunque il 17 marzo 2008.
6.
Il
rapporto medico del 7 settembre 2007 (doc. B) redatto dal dr. med. __________,
specialista FMH dermatologia e malattie a trasmissione sessuale, specialista
FMH allergologia e immunologia clinica, si riferisce a cinque anni di
valutazione, avendo in cura l'assicurato dal 2002. L'esperto ha riferito che le
condizioni dell'interessato sono ancora labili, l'attività dell'infiammazione
cronica alle mani è variabile e dipende da molti fattori.
Egli ha considerato che globalmente,
per un'attività senza l'utilizzo delle mani e non in ambiente umido, il
paziente è inabile al lavoro al 50%-60%.
Per quanto attiene invece all'attività
lavorativa di panettiere-pasticciere finora esercitata, lo specialista ha
ritenuto che il paziente è inabile al 100%. Infatti, non deve utilizzare
le mani in lavori umidi o che prevedono il contatto con materie varie, poiché
le attività manuali di questo genere scatenano la recidiva della problematica
cutanea.
Egli ha potuto riscontrare che quando l'assicurato
riprendeva il suo lavoro sopraggiungevano numerose recidive della dermatosi,
mentre quando si limitava ad un'attività amministrativa con carta la situazione
cutanea rimaneva abbastanza stabile.
Nel successivo certificato del 12
febbraio 2008 (doc. D), posteriore al progetto di decisione del 14 dicembre
2007.
(doc. C), ma antecedente alla decisione impugnata del 17 marzo 2008 (doc.
A), lo stesso medico curante ha meglio chiarito l'anamnesi dell'assicurato, il
quale soffre di una paronichia cronica complessa combinata ad una psoriasi
volgare e ungueale. Per mesi e mesi il paziente è stato sottoposto a terapie
per interrompere la suppurazione e le infezioni del vallo perionicchiale e
della zona sottoungueale. Dopo la stabilizzazione clinica, tutti i tentativi
per una ripresa del lavoro al 100% hanno portato ad un'immediata recidiva.
Quando, invece, l'assicurato ha ridotto la sua attività lavorativa al 50% ed in
particolare ha ridotto tutte le attività meccaniche effettuate con le mani, la
situazione si è lentamente stabilizzata con conseguente diminuzione delle
recidive.
Pertanto, l'interessato ha delle serie
limitazioni alla sua attività lavorativa, limitazioni che sono differenziate a
seconda del tipo d'attività.
Globalmente, per una normale attività senza
l'utilizzo delle mani per lavori meccanici come pure per lavori che non
prevedono il contatto con acqua, sostanze chimiche, ecc, il dermatologo ha ritenuto
un'inabilità al lavoro del 50%-60%, poiché basta l'utilizzo delle mani
in maniera marcata per creare uno stimolo alla ripresa dell'attività infiammatoria
a livello del perionicchio.
Ideali sarebbero dei lavori di tipo
prettamente intellettuale senza grosso utilizzo delle mani. In tal caso,
egli sarebbe idoneo al lavoro al 100%.
Nell'attività specifica di panettiere,
pasticciere, confettiere, cioccolataio, ecc., il ricorrente deve essere
considerato inabile al 100%, dato che queste attività scatenano
immediate recidive. Questa professione può essere unicamente espletata con l'ausilio
di un impiegato che svolge la maggior parte dei lavori meccanici che richiedono
l'uso delle mani (impasto, imballaggio, ecc.).
Il giorno successivo, il 13 febbraio
2008.
(doc. D1), il dermatologo ha completato il suo referto, specificando che
dal 2002 egli ha attestato l'invalidità lavorativa (recte: inabilità
lavorativa) dell'assicurato nella sua attività sia del 100% (dal 16 al
27.
gennaio 2002 e dal 19 giugno al 30 settembre 2002), sia del 50% (dal
28.
gennaio al 28 maggio 2002 e dal 1° ottobre 2002 fino al momento attuale).
L'esperto ha poi precisato che l'inabilità
lavorativa del 50% dal 1° ottobre 2002 in poi è riferita ad un'attività
lavorativa globale, mentre l'inabilità lavorativa relativa alla sua specifica
attività di panettiere, pasticciere, confettiere, cioccolataio è del 100%
a causa della spiccata tendenza alle recidive.
Nel più recente certificato medico,
quello del 18 giugno 2008 (doc. VIIIbis) prodotto nelle more istruttoree, il
dr. med. __________ ha ulteriormente chiarito le condizioni di salute del suo
paziente:
"
Attesto che il paziente
sopraccitato è in mio trattamento dal 16.01.2002.
All'inizio
il paziente era in condizioni di salute gravi, tali da determinare un'invalidità
lavorativa al 100%, che si è estesa dal 16.01.2002 al 30.09.2002. Durante tutto
questo periodo sono state effettuate assidue cure dermatologiche e
internistiche con molteplici assunzioni di medicamenti sistemici quali
antibiotici, retinoidi e medicamenti anti-levurici a causa di un'infezione
mista molto difficile da eradicare, che si estendeva a tutte le dita della mano
nella forma di una paronichia cronica e infettiva.
In
seguito a partire dall'1.10.2002 il paziente ha lentamente ripreso un'attività
lavorativa al 50%. Combinando una riduzione dell'attività
lavorativa ad una assidua cura dermatologica il paziente è rimasto stabile
delle sue condizioni. Brevi tentativi di ripresa del lavoro al 100% effettuati
negli anni 2003, 2004 e 2005 hanno portato immediatamente a delle forti
recidive, cosicché questi tentativi sono stati interrotti. Durante queste
recidive il paziente era nuovamente inabile al 100% al lavoro.
Per
questo motivo, a causa dell'estrema instabilità delle condizioni cutanee delle
dita, è stata avviata una richiesta per un caso di invalidità.
Ribadisco
che il paziente è inabile per lavori di qualsiasi genere nella misura del
50-80% per un'attività globale, a seconda dell'utilizzo delle mani.
Per
un'attività puramente intellettuale, per la quale si
prevede un solo minimo dell'utilizzo delle mani, il paziente dovrebbe essere abile
nella misura del 50%. Per un'attività più di tipo meccanico reputo che il paziente
possa essere inabile ad un qualsiasi lavoro fino alla misura dell'80%.
Questo
grado di invalidità deve essere considerato di tipo permanente anche
alla luce dell'osservazione di casi di questo genere che sono noti
per la loro spiccata tendenza alla cronicità e recidiva.
Per
quanto attiene all'inabilità lavorativa legata alla specifica attività
di panettiere-pasticciere, confettiere e cioccolataio l'invalidità lavorativa è da considerarsi del 100%, qualora non si dovessero applicare le severe
misure preventive e terapeutiche che il paziente ha scrupolosamente seguito
durante tutti questi anni.
Seguendo
queste indicazioni il paziente è riuscito gradatamente a raggiungere un grado
di attività lavorativa stimato intorno al 50%. Sottolineo il forte impegno del paziente
a curarsi; è dunque solamente grazie al suo impegno e alla sua rettitudine terapeutica
che l'obbiettivo di un'occupazione
al 50% è stata raggiunta.
Rendo
noto che in altri casi simili è spesso impossibile riprendere un'attività
lavorativa manuale anche minima.
Ritengo
dunque che in questo caso sia assolutamente giustificata una decisione dell'AI
a favore di una rendita per un paziente che ha sempre avuto un esemplare
impegno e che è stato toccato dalla malasorte." (sottolineatura della
redattrice)
7.
Analizzando
ora lo stato di salute del ricorrente basandosi sui predetti certificati medici
allestiti dal medico curante, questo Tribunale rileva che l'ultimo certificato redatto
dal dermatologo dr. __________, ossia quello del 18 giugno 2008, dà un chiaro
quadro delle condizioni di salute dell'insorgente e pertanto, come tale, va
posto alla base del presente giudizio.
Infatti, lo specialista sostiene sì che
nell'attività specifica di panettiere-pasticciere il ricorrente sarebbe da
considerare inabile al lavoro al 100% vista la sua malattia. Ciò nonostante, il
dermatologo ha altresì osservato che grazie al grande impegno profuso dall'assicurato
– fatto, questo, di grande importanza e che il TCA mette in risalto lodando il
comportamento assunto dal ricorrente, che ha dato così seguito al principio
generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, secondo cui
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre lo scapito economico derivante dal
danno alla salute (STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008, consid. 4.1; DTF 123 V
230.
consid. 3c) -, alla sua forza di volontà di reagire alla malattia e quindi
di seguire attentamente la terapia medica prescritta, egli è riuscito a
raggiungere un grado d'occupazione del 50%, oltretutto nella sua professione.
Prova ne è che lo stesso medico curante
ha attestato già il 27 novembre 2006 (doc. AI 74) – quindi prima dell'emanazione
del progetto di decisione e della decisione stessa del 23 gennaio 2007 - che
dal 30 novembre 2006 al 31 marzo 2007 l'interessato era inabile al lavoro nella
misura del 50% (e non quindi del 100%, visto che per metà del tempo riusciva
comunque ad espletare la sua attività di panettiere-pasticciere). La medesima
certificazione è stata redatta sia il 26 marzo 2007 (doc. AI 78) per il periodo
dal 30 marzo al 31 luglio 2007, sia il 20 agosto 2007 (doc. AI 81) per il lasso
di tempo dal 1° agosto al 31 dicembre 2007 ed infine anche il 7 gennaio 2008
(doc. AI 91) relativamente al periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2008.
Peraltro, già nel rapporto del 18
ottobre 2006 (doc. AI 73) il consulente all'integrazione professionale sottolineava
la volontà dell'assicurato di continuare la sua attività professionale. Anche il
medico SMR __________ ne ha fatta menzione nelle annotazioni dell'11 febbraio
2008.
(doc. AI 95), dove ha osservato che secondo il rapporto CIP del 24 ottobre
2007, tuttavia non agli atti, risultava che l'assicurato continuava la sua
attività.
Visti dunque i pareri medici del
curante stesso, questo TCA ritiene che la situazione dermatologica dell'assicurato
non abbia subìto una modifica – nemmeno rilevante - tale da potere
giustificare l'introduzione della nuova domanda del 21 agosto 2007 giusta l'art.
87.
cpv. 4 OAI in connessione con l'art. 87 cpv. 3 OAI.
Infatti, determinante per potersi
pronunciare su tale mutazione è il periodo intercorso fra la decisione del 23
gennaio 2007, che si era basata sui referti del dr. med. __________, e la
presentazione della nuova domanda avvenuta il 21 agosto 2007, rispettivamente
il momento in cui è stata emanata la decisione di rifiuto di revisione, il 17
marzo 2008.
A mente di questo Tribunale, in questo
lasso di tempo non si sono realizzate le premesse per potere ammettere
che vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente.
Va al proposito evidenziato che già
nella prima decisione del 23 gennaio 2007 l'Ufficio AI aveva ritenuto un grado
di incapacità lavorativa dell'insorgente del 50% nell'attività di
panettiere-pasticciere e questa determinazione è cresciuta incontestata in
giudicato.
Il medico curante dell'assicurato ha
attestato che dall'ottobre 2006 in poi il grado d'incapacità lavorativa è del
50%. Lo specialista ha ribadito questa conclusione nel certificato del 18 giugno
2008.
In sostanza, quindi, almeno dall'ottobre
2006.
l'assicurato ha continuato – lodevolmente – a lavorare come
panettiere-pasticciere al 50%, essendo inabile nella misura dell'altro 50%.
Ne discende, dunque, come hanno
peraltro attestato i citati certificati d'incapacità allestiti dal dermatologo,
che dal momento della decisione di rifiuto della rendita – ma addirittura, come
visto, da prima ancora – all'emanazione della decisione di non entrata in
materia sulla domanda di riesame della predetta decisione negativa, lo stato di
salute del ricorrente è rimasto stabile, potendo egli continuare ad esercitare
la sua professione di panettiere-pasticciere sempre nella misura del 50%.
Va rammentato che,
nell'ambito dell'art. 87 OAI, è sufficiente rendere
verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali – “Glaubhaftmachen im Sinne
des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis
nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit
Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind
vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern
1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525
Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit
der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung
eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten
rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch
wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender
Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen
lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten
Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob
die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und
dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen
stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3)“ (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1c/aa).
Esaminati dunque i certificati medici
prodotti, questo Tribunale deve concludere che il
ricorrente non ha reso verosimile che la sua incapacità lavorativa si è
modificata in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi dell'art.
87.
cpv. 3 e 4 OAI, nel senso di un ulteriore - e verosimilmente duraturo -
peggioramento intervenuto successivamente alle constatazioni mediche effettuate
nel corso del 2006 e poste alla base della precedente procedura amministrativa
sfociata nella (prima) decisione negativa del 23 gennaio 2007.
Di conseguenza, è a giusta ragione che
l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni
presentata dall'assicurato il 21 agosto 2007.
La decisione impugnata va confermata ed
il ricorso respinto.
8.
Il ricorrente ha chiesto di far esperire una perizia medica al fine
di chiarire in modo esaustivo ed oggettivo le sue condizioni di salute (doc. I).
Questo TCA, alla luce della completezza dei
rapporti medici agli atti, in particolare del dr. med. __________, peraltro
medico curante dell'insorgente,
ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia all'allestimento di altre perizie (cfr. a
questo proposito, la STF U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.3).
A tal proposito va
ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223
consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
9.
Contestualmente
al ricorso, l'assicurato ha
formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Di principio, anche se
un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.
6).
Il diritto
all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e
garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le
stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;
DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad
art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad
art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.
6.
cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale,
la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza
giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura
giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale disposto mantiene
il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86, pag. 626).
Le tre condizioni cumulative
per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7
maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; STFA U 234/00 del 23 maggio
2002; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124
I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a,
181.
consid. 3a; Kieser, op. cit.,
art. 61 N. 88 segg.).
Per quanto concerne la
procedura per le cause davanti al TCA, questi principi sono stati codificati all'art. 21 cpv. 2 vLPTCA – applicabile alla fattispecie in virtù della norma transitoria
prevista nella nuova LPTCA (art.
32), in vigore dal 1° ottobre 2008 - secondo cui la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).
I criteri posti nella
legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni
sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28
novembre 2000).
In particolare, il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio
2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi
citata; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi
di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto,
alla luce delle considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce dei chiari certificati
medici allestiti dallo stesso medico curante del ricorrente che, come
evidenziato, almeno dall'ottobre
2006.
ha attestato che l'assicurato
era (sempre) inabile nella misura del 50%.
Formulando ugualmente
ricorso con l'aiuto di un
legale, ma non apportando novità particolari atte a contrastare la presa di posizione
dell'Amministrazione (il medico
curante ha confermato la conclusione a cui è giunto l'Ufficio AI il 23 gennaio 2007, che ha ritenuto l'assicurato inabile al 50% nella sua
attività), il ricorrente non aveva sin da subito chance di successo.
Ne discende che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.
10.
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in
vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese; l'entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.-
sono poste a carico del ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria in sede ricorsuale è
respinta.
3.
Le
spese di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'assicurato ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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