Lexipedia

Decisione

32.2008.77

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 febbraio 2009Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 23 gennaio 2007

(doc. AI 77) l'Ufficio

assicurazione invalidità ha respinto la domanda dell'assicurato, negandogli il diritto ad una rendita d'invalidità essendo il grado d'invalidità (32%) inferiore al minimo legale

del 40%.

Questa decisione è cresciuta incontestata in

giudicato.

C. Il

21 agosto 2007 (doc. AI 82) l'assicurato

ha chiesto il riesame della decisione negativa e l'UAI ha quindi proceduto ad accertare la sua situazione presso il

medico curante (docc. AI 83, 91, 98).

Sentito poi il medico

SMR (docc. AI 85, 95, 99), il 17 marzo 2008 (doc. A) l'Amministrazione ha emanato una decisione con cui non è entrata nel

merito della richiesta di riesame della precedente decisione del 23 gennaio

2007, a motivo che la documentazione medica prodotta non ha messo in luce

elementi clinici atti a suffragare un peggioramento delle condizioni di salute,

giacché il medico curante stesso ha confermato la totale capacità lavorativa

dell'assicurato in attività

adeguate allo stato di salute.

D. Con

ricorso del 28 aprile 2008 (doc. I) l'interessato, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto di trasmettere l'incarto all'UAI affinché

riesamini la decisione del 23 gennaio 2007 e gli riconosca "un grado d'invalidità del 100%" per l'attività

lavorativa di panettiere-pasticciere, mentre "un grado d'invalidità del 50-60% per un'attività lavorativa globale". Infatti, il suo medico curante avrebbe stabilito che è "inabile

al lavoro" al 50%-60% per un'attività lavorativa globale, mentre nella sua attività di

panettiere-pasticciere "il grado d'invalidità" è del 100%. V'è quindi stato un peggioramento del suo stato

di salute, "con conseguente aumento del grado d'invalidità dello stesso e pertanto la

domanda di revisione risulta giustificata e da ammettere.".

E. Nella

risposta del 3 giugno 2008 (doc. VI) l'Ufficio AI ha ribadito che dagli atti medici non risultava

oggettivabile un peggioramento dello stato di salute del ricorrente rispetto

alla situazione accertata al momento della prima decisione di rifiuto della

rendita. Lo stato di salute sarebbe sostanzialmente analogo a quello riscontrato

e già preso in considerazione il 23 gennaio 2007.

L'insorgente ha prodotto il certificato del

18 giugno 2008 (doc. VIIIbis) del suo medico curante, sul quale l'UAI (doc. X) si è pronunciato dopo avere

interpellato il medico SMR (doc. Xbis).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003).

Considerandi

2.

Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare

che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di

disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che

esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel

caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

nel

merito

3.

Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante

per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).

Se tale condizione non

è soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando

una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante

modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione

è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF

117.

V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR

2002.

IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in

der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg.

84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pag. 270).

Se l'amministrazione

entra nel merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto

di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di

invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF

109.

V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla

revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungs-anpassung als

Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision

von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,

consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché

sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni

cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire

sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non

tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28

cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,

posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione

invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione,

rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag.

38.

consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.

4).

Nella sentenza

pubblicata in DTF 130 V 64, l'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui

l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio

inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non

risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente

domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione,

facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici,

non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve

impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in

questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della

domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione

ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la

nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in

materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa

attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid.

1b; DTF 116 V 265, consid. 2a; RCC 1991 pag. 269, consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va

applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e del

nuovo tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell'8

marzo 2006).

4.

In

concreto, l'assicurato sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto

accertato in occasione della procedura sfociata nella decisione del 23 gennaio

2007.

(doc. AI 77), abbia subìto un peggioramento, perciò ha

inoltrato richiesta di riesame della predetta decisione.

A sostegno della

fondatezza della sua nuova domanda, l'assicurato ha trasmesso al TCA i certificati allestiti il 7 settembre 2007 (doc. B), il 12

febbraio 2008 (doc. D) ed il 13 febbraio 2008 (doc. D1) dal dr. med. __________,

suo medico curante.

Pendente causa, il

ricorrente ha prodotto il certificato del medico curante redatto il 18 giugno

2008.

(doc. VIIIbis) ed ha chiesto di esperire una perizia medica giudiziaria al

fine di ottenere un quadro esaustivo e del tutto oggettivo delle sue

condizioni.

5.

Il

TCA rileva innanzitutto che all'epoca del rifiuto della chiesta rendita di

invalidità, l'Amministrazione si è essenzialmente fondata sulle conclusioni a

cui è giunto il medico SMR, il quale a sua volta si è basato sui pareri del dr.

med. __________, medico curante dell'insorgente.

Il 9 marzo 2006 (doc. AI 57-3) il dr.

med. __________, medico SMR, ha così riassunto il parere del curante:

" (…)

Dal

gennaio 2002 l'A. presenta una paronichia mista (= infezione

da diversi germi) al letto ungueale delle mani, che peggiora sul lavoro, quando

deve mettere le mani in ambiente umido, e migliora se non lavora. Il

dermatologo curante certifica una IL dal 100% (breve) al 50% (per la maggior

parte del tempo).

In

attività in cui non debba tenere le mani in ambienti umidi la CL non è

diminuita.

Dal

punto di vista medico una IL 50% come pasticciere-panettiere appare

giustificata (tenendo conto specialmente dell'affezione

dermatologica).

Per

quanto riguarda altre attività esigibili è giustificato tener conto di un

moderato rallentamento (vedi rapporti del neuropsicologo) in attività che

richiedono un certo impegno intellettuale (non semplicemente esecutive-manuali)

attorno al 30%. (…).".

Nel suo rapporto del 18 ottobre 2006

(doc. AI 73), il consulente in integrazione ha evidenziato che il ricorrente

non ha nessuna intenzione di rinunciare alla sua attività di panettiere, visto

e considerato che ha investito tanti soldi per acquistare i macchinari. Partendo

da un reddito da valido di Fr. 50'000.- e da un reddito ipotetico da invalido

di Fr. 57'258.-, che è stato tuttavia ridotto del 30% per ragioni mediche e del

15% per motivi sociali, la differenza fra il reddito senza il danno alla salute

ed il reddito da invalido, riportato a Fr. 48'639.-, dà un grado d'invalidità

del 32%.

Ritenendo dunque un'abilità lavorativa

del 50% nell'attività svolta di panettiere-pasticciere ed una capacità

lavorativa del 70% in attività che non si svolgono in ambienti umidi e che non

richiedono un'eccessiva concentrazione, la decisione dell'UAI del 23 gennaio

2007.

(doc. AI 77) ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato per

il mancato raggiungimento del grado del 40%.

Questa decisione, è opportuno

ribadirlo, è cresciuta incontestata in giudicato. Pertanto, va considerato che

il ricorrente ha accettato la summenzionata interpretazione che l'Ufficio AI ha

dato ai referti medici allestiti dal medico curante dr. __________ prodotti a

suo tempo dall'assicurato (abilità del 50% rispettivamente 70%).

Occorre quindi partire da questi dati

medici e compararli con quelli intervenuti posteriormente alla decisione di

rifiuto della rendita AI, ossia successivi al 23 gennaio 2007, ma antecedenti l'emanazione

della decisione di non entrata in materia, dunque il 17 marzo 2008.

6.

Il

rapporto medico del 7 settembre 2007 (doc. B) redatto dal dr. med. __________,

specialista FMH dermatologia e malattie a trasmissione sessuale, specialista

FMH allergologia e immunologia clinica, si riferisce a cinque anni di

valutazione, avendo in cura l'assicurato dal 2002. L'esperto ha riferito che le

condizioni dell'interessato sono ancora labili, l'attività dell'infiammazione

cronica alle mani è variabile e dipende da molti fattori.

Egli ha considerato che globalmente,

per un'attività senza l'utilizzo delle mani e non in ambiente umido, il

paziente è inabile al lavoro al 50%-60%.

Per quanto attiene invece all'attività

lavorativa di panettiere-pasticciere finora esercitata, lo specialista ha

ritenuto che il paziente è inabile al 100%. Infatti, non deve utilizzare

le mani in lavori umidi o che prevedono il contatto con materie varie, poiché

le attività manuali di questo genere scatenano la recidiva della problematica

cutanea.

Egli ha potuto riscontrare che quando l'assicurato

riprendeva il suo lavoro sopraggiungevano numerose recidive della dermatosi,

mentre quando si limitava ad un'attività amministrativa con carta la situazione

cutanea rimaneva abbastanza stabile.

Nel successivo certificato del 12

febbraio 2008 (doc. D), posteriore al progetto di decisione del 14 dicembre

2007.

(doc. C), ma antecedente alla decisione impugnata del 17 marzo 2008 (doc.

A), lo stesso medico curante ha meglio chiarito l'anamnesi dell'assicurato, il

quale soffre di una paronichia cronica complessa combinata ad una psoriasi

volgare e ungueale. Per mesi e mesi il paziente è stato sottoposto a terapie

per interrompere la suppurazione e le infezioni del vallo perionicchiale e

della zona sottoungueale. Dopo la stabilizzazione clinica, tutti i tentativi

per una ripresa del lavoro al 100% hanno portato ad un'immediata recidiva.

Quando, invece, l'assicurato ha ridotto la sua attività lavorativa al 50% ed in

particolare ha ridotto tutte le attività meccaniche effettuate con le mani, la

situazione si è lentamente stabilizzata con conseguente diminuzione delle

recidive.

Pertanto, l'interessato ha delle serie

limitazioni alla sua attività lavorativa, limitazioni che sono differenziate a

seconda del tipo d'attività.

Globalmente, per una normale attività senza

l'utilizzo delle mani per lavori meccanici come pure per lavori che non

prevedono il contatto con acqua, sostanze chimiche, ecc, il dermatologo ha ritenuto

un'inabilità al lavoro del 50%-60%, poiché basta l'utilizzo delle mani

in maniera marcata per creare uno stimolo alla ripresa dell'attività infiammatoria

a livello del perionicchio.

Ideali sarebbero dei lavori di tipo

prettamente intellettuale senza grosso utilizzo delle mani. In tal caso,

egli sarebbe idoneo al lavoro al 100%.

Nell'attività specifica di panettiere,

pasticciere, confettiere, cioccolataio, ecc., il ricorrente deve essere

considerato inabile al 100%, dato che queste attività scatenano

immediate recidive. Questa professione può essere unicamente espletata con l'ausilio

di un impiegato che svolge la maggior parte dei lavori meccanici che richiedono

l'uso delle mani (impasto, imballaggio, ecc.).

Il giorno successivo, il 13 febbraio

2008.

(doc. D1), il dermatologo ha completato il suo referto, specificando che

dal 2002 egli ha attestato l'invalidità lavorativa (recte: inabilità

lavorativa) dell'assicurato nella sua attività sia del 100% (dal 16 al

27.

gennaio 2002 e dal 19 giugno al 30 settembre 2002), sia del 50% (dal

28.

gennaio al 28 maggio 2002 e dal 1° ottobre 2002 fino al momento attuale).

L'esperto ha poi precisato che l'inabilità

lavorativa del 50% dal 1° ottobre 2002 in poi è riferita ad un'attività

lavorativa globale, mentre l'inabilità lavorativa relativa alla sua specifica

attività di panettiere, pasticciere, confettiere, cioccolataio è del 100%

a causa della spiccata tendenza alle recidive.

Nel più recente certificato medico,

quello del 18 giugno 2008 (doc. VIIIbis) prodotto nelle more istruttoree, il

dr. med. __________ ha ulteriormente chiarito le condizioni di salute del suo

paziente:

"

Attesto che il paziente

sopraccitato è in mio trattamento dal 16.01.2002.

All'inizio

il paziente era in condizioni di salute gravi, tali da determinare un'invalidità

lavorativa al 100%, che si è estesa dal 16.01.2002 al 30.09.2002. Durante tutto

questo periodo sono state effettuate assidue cure dermatologiche e

internistiche con molteplici assunzioni di medicamenti sistemici quali

antibiotici, retinoidi e medicamenti anti-levurici a causa di un'infezione

mista molto difficile da eradicare, che si estendeva a tutte le dita della mano

nella forma di una paronichia cronica e infettiva.

In

seguito a partire dall'1.10.2002 il paziente ha lentamente ripreso un'attività

lavorativa al 50%. Combinando una riduzione dell'attività

lavorativa ad una assidua cura dermatologica il paziente è rimasto stabile

delle sue condizioni. Brevi tentativi di ripresa del lavoro al 100% effettuati

negli anni 2003, 2004 e 2005 hanno portato immediatamente a delle forti

recidive, cosicché questi tentativi sono stati interrotti. Durante queste

recidive il paziente era nuovamente inabile al 100% al lavoro.

Per

questo motivo, a causa dell'estrema instabilità delle condizioni cutanee delle

dita, è stata avviata una richiesta per un caso di invalidità.

Ribadisco

che il paziente è inabile per lavori di qualsiasi genere nella misura del

50-80% per un'attività globale, a seconda dell'utilizzo delle mani.

Per

un'attività puramente intellettuale, per la quale si

prevede un solo minimo dell'utilizzo delle mani, il paziente dovrebbe essere abile

nella misura del 50%. Per un'attività più di tipo meccanico reputo che il paziente

possa essere inabile ad un qualsiasi lavoro fino alla misura dell'80%.

Questo

grado di invalidità deve essere considerato di tipo permanente anche

alla luce dell'osservazione di casi di questo genere che sono noti

per la loro spiccata tendenza alla cronicità e recidiva.

Per

quanto attiene all'inabilità lavorativa legata alla specifica attività

di panettiere-pasticciere, confettiere e cioccolataio l'invalidità lavorativa è da considerarsi del 100%, qualora non si dovessero applicare le severe

misure preventive e terapeutiche che il paziente ha scrupolosamente seguito

durante tutti questi anni.

Seguendo

queste indicazioni il paziente è riuscito gradatamente a raggiungere un grado

di attività lavorativa stimato intorno al 50%. Sottolineo il forte impegno del paziente

a curarsi; è dunque solamente grazie al suo impegno e alla sua rettitudine terapeutica

che l'obbiettivo di un'occupazione

al 50% è stata raggiunta.

Rendo

noto che in altri casi simili è spesso impossibile riprendere un'attività

lavorativa manuale anche minima.

Ritengo

dunque che in questo caso sia assolutamente giustificata una decisione dell'AI

a favore di una rendita per un paziente che ha sempre avuto un esemplare

impegno e che è stato toccato dalla malasorte." (sottolineatura della

redattrice)

7.

Analizzando

ora lo stato di salute del ricorrente basandosi sui predetti certificati medici

allestiti dal medico curante, questo Tribunale rileva che l'ultimo certificato redatto

dal dermatologo dr. __________, ossia quello del 18 giugno 2008, dà un chiaro

quadro delle condizioni di salute dell'insorgente e pertanto, come tale, va

posto alla base del presente giudizio.

Infatti, lo specialista sostiene sì che

nell'attività specifica di panettiere-pasticciere il ricorrente sarebbe da

considerare inabile al lavoro al 100% vista la sua malattia. Ciò nonostante, il

dermatologo ha altresì osservato che grazie al grande impegno profuso dall'assicurato

– fatto, questo, di grande importanza e che il TCA mette in risalto lodando il

comportamento assunto dal ricorrente, che ha dato così seguito al principio

generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, secondo cui

all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre lo scapito economico derivante dal

danno alla salute (STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008, consid. 4.1; DTF 123 V

230.

consid. 3c) -, alla sua forza di volontà di reagire alla malattia e quindi

di seguire attentamente la terapia medica prescritta, egli è riuscito a

raggiungere un grado d'occupazione del 50%, oltretutto nella sua professione.

Prova ne è che lo stesso medico curante

ha attestato già il 27 novembre 2006 (doc. AI 74) – quindi prima dell'emanazione

del progetto di decisione e della decisione stessa del 23 gennaio 2007 - che

dal 30 novembre 2006 al 31 marzo 2007 l'interessato era inabile al lavoro nella

misura del 50% (e non quindi del 100%, visto che per metà del tempo riusciva

comunque ad espletare la sua attività di panettiere-pasticciere). La medesima

certificazione è stata redatta sia il 26 marzo 2007 (doc. AI 78) per il periodo

dal 30 marzo al 31 luglio 2007, sia il 20 agosto 2007 (doc. AI 81) per il lasso

di tempo dal 1° agosto al 31 dicembre 2007 ed infine anche il 7 gennaio 2008

(doc. AI 91) relativamente al periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2008.

Peraltro, già nel rapporto del 18

ottobre 2006 (doc. AI 73) il consulente all'integrazione professionale sottolineava

la volontà dell'assicurato di continuare la sua attività professionale. Anche il

medico SMR __________ ne ha fatta menzione nelle annotazioni dell'11 febbraio

2008.

(doc. AI 95), dove ha osservato che secondo il rapporto CIP del 24 ottobre

2007, tuttavia non agli atti, risultava che l'assicurato continuava la sua

attività.

Visti dunque i pareri medici del

curante stesso, questo TCA ritiene che la situazione dermatologica dell'assicurato

non abbia subìto una modifica – nemmeno rilevante - tale da potere

giustificare l'introduzione della nuova domanda del 21 agosto 2007 giusta l'art.

87.

cpv. 4 OAI in connessione con l'art. 87 cpv. 3 OAI.

Infatti, determinante per potersi

pronunciare su tale mutazione è il periodo intercorso fra la decisione del 23

gennaio 2007, che si era basata sui referti del dr. med. __________, e la

presentazione della nuova domanda avvenuta il 21 agosto 2007, rispettivamente

il momento in cui è stata emanata la decisione di rifiuto di revisione, il 17

marzo 2008.

A mente di questo Tribunale, in questo

lasso di tempo non si sono realizzate le premesse per potere ammettere

che vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente.

Va al proposito evidenziato che già

nella prima decisione del 23 gennaio 2007 l'Ufficio AI aveva ritenuto un grado

di incapacità lavorativa dell'insorgente del 50% nell'attività di

panettiere-pasticciere e questa determinazione è cresciuta incontestata in

giudicato.

Il medico curante dell'assicurato ha

attestato che dall'ottobre 2006 in poi il grado d'incapacità lavorativa è del

50%. Lo specialista ha ribadito questa conclusione nel certificato del 18 giugno

2008.

In sostanza, quindi, almeno dall'ottobre

2006.

l'assicurato ha continuato – lodevolmente – a lavorare come

panettiere-pasticciere al 50%, essendo inabile nella misura dell'altro 50%.

Ne discende, dunque, come hanno

peraltro attestato i citati certificati d'incapacità allestiti dal dermatologo,

che dal momento della decisione di rifiuto della rendita – ma addirittura, come

visto, da prima ancora – all'emanazione della decisione di non entrata in

materia sulla domanda di riesame della predetta decisione negativa, lo stato di

salute del ricorrente è rimasto stabile, potendo egli continuare ad esercitare

la sua professione di panettiere-pasticciere sempre nella misura del 50%.

Va rammentato che,

nell'ambito dell'art. 87 OAI, è sufficiente rendere

verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante

valida nell’ambito delle assicurazioni sociali – “Glaubhaftmachen im Sinne

des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis

nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden

Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit

Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind

vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern

1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525

Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit

der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung

eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten

rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch

wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender

Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen

lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten

Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob

die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und

dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen

stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3)“ (SVR 2002 IV Nr. 10

consid. 1c/aa).

Esaminati dunque i certificati medici

prodotti, questo Tribunale deve concludere che il

ricorrente non ha reso verosimile che la sua incapacità lavorativa si è

modificata in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi dell'art.

87.

cpv. 3 e 4 OAI, nel senso di un ulteriore - e verosimilmente duraturo -

peggioramento intervenuto successivamente alle constatazioni mediche effettuate

nel corso del 2006 e poste alla base della precedente procedura amministrativa

sfociata nella (prima) decisione negativa del 23 gennaio 2007.

Di conseguenza, è a giusta ragione che

l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni

presentata dall'assicurato il 21 agosto 2007.

La decisione impugnata va confermata ed

il ricorso respinto.

8.

Il ricorrente ha chiesto di far esperire una perizia medica al fine

di chiarire in modo esaustivo ed oggettivo le sue condizioni di salute (doc. I).

Questo TCA, alla luce della completezza dei

rapporti medici agli atti, in particolare del dr. med. __________, peraltro

medico curante dell'insorgente,

ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia all'allestimento di altre perizie (cfr. a

questo proposito, la STF U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.3).

A tal proposito va

ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223

consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

9.

Contestualmente

al ricorso, l'assicurato ha

formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Di principio, anche se

un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.

6).

Il diritto

all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e

garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le

stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;

DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad

art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad

art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.

6.

cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale,

la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza

giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura

giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale disposto mantiene

il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86, pag. 626).

Le tre condizioni cumulative

per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7

maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; STFA U 234/00 del 23 maggio

2002; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124

I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a,

181.

consid. 3a; Kieser, op. cit.,

art. 61 N. 88 segg.).

Per quanto concerne la

procedura per le cause davanti al TCA, questi principi sono stati codificati all'art. 21 cpv. 2 vLPTCA – applicabile alla fattispecie in virtù della norma transitoria

prevista nella nuova LPTCA (art.

32), in vigore dal 1° ottobre 2008 - secondo cui la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).

I criteri posti nella

legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni

sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28

novembre 2000).

In particolare, il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio

2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi

citata; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi

di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267

consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto,

alla luce delle considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce dei chiari certificati

medici allestiti dallo stesso medico curante del ricorrente che, come

evidenziato, almeno dall'ottobre

2006.

ha attestato che l'assicurato

era (sempre) inabile nella misura del 50%.

Formulando ugualmente

ricorso con l'aiuto di un

legale, ma non apportando novità particolari atte a contrastare la presa di posizione

dell'Amministrazione (il medico

curante ha confermato la conclusione a cui è giunto l'Ufficio AI il 23 gennaio 2007, che ha ritenuto l'assicurato inabile al 50% nella sua

attività), il ricorrente non aveva sin da subito chance di successo.

Ne discende che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.

10.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in

vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese; l'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.-

sono poste a carico del ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria in sede ricorsuale è

respinta.

3.

Le

spese di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'assicurato ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster