32.2008.78
Provvedimenti sanitari a minorenne a seguito di una lesione all'occhio. Rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché accerti se i provvedimenti siano di competenza LAINF e, se non fosse il caso, esamini
5 marzo 2009Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.78
Data decisione, Autorità:
05.03.2009, TCA
Titolo:
Provvedimenti sanitari a minorenne a seguito di una lesione all'occhio. Rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché accerti se i provvedimenti siano di competenza LAINF e, se non fosse il caso, esamini l'aspetto integrativo
PROVVEDIMENTO SANITARIO
art. 5 LAI
art. 12 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.78
BS/td
Lugano
5 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 marzo 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1992, a seguito di un infortunio (occorso il 15 gennaio 2006) ha subito
un’ampia lesione dell’occhio destro con danno alla cornea, all’iride, al cristallino
ed alla retina (cfr. certificato 16 agosto 2006 del Capo Clinica del __________
e __________ dell’Ospedale __________; doc. AI 12-3).
1.2. Nel
giugno 2006 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per assicurati
che non hanno ancora compiuto i 20 anni, volta in particolare all’assunzione da
parte dell’AI di provvedimenti sanitari (doc. 2-1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione 28 marzo 2008 (preavvisata il 29
ottobre 2007), l’Ufficio AI respinto la domanda di prestazioni. A motivazione
del provvedimento preso, l’amministrazione ha evidenziato:
"
Sulla base della
documentazione medica in nostro possesso, non è presente un'infermità congenita
riconosciuta e mancano altresì le condizioni per la copertura dei costi in
conformità con l'art. 12 LAI.
Infatti i danni all'occhio destro presentati dal
ragazzo sono tutti conseguenza dell'infortunio subito in data 15.01.2006.
In data 20 novembre 2007 sono pervenute al nostro
ufficio delle osservazioni contro il nostro progetto di decisione del
29.10.2007 tendenti al riconoscimento dei provvedimenti sanitari in forza
dell'art. 12 LAI. A sostegno delle stesse è stato trasmesso un certificato
medico del Dr. med. __________.
La pratica è stata nuovamente sottoposta al Servizio
Medico Regionale per valutare se la nuova documentazione presentata permetteva
di rivalutare la nostra precedente presa di posizione.
Il SMR conferma come non siano date le condizioni per
il riconoscimento dei provvedimenti sanitari né secondo art. 13 LAI né secondo
art. 12 LAI.
Dal lato medico la situazione è ritenuta stazionaria ma
la prognosi è ancora incerta, nel rapporto del 26 ottobre 2007 dell'Ospedale __________
viene indicato come nel futuro potrebbero rendersi necessari ulteriori interventi.
Secondo l'art. 12 LAI i provvedimenti sanitari sono a
nostro carico nel caso in cui lo stato di salute dell'assicurato sia
essenzialmente stabilizzato. Da quanto sopra esposto si evince che i
criteri per l'applicazione di tale articolo vengono a mancare." (Doc. AI
28)
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA
1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso.
Postulando
il riconoscimento di provvedimenti sanitari, l’insorgente ha innanzitutto rilevato
di non essere stato visitato dai medici del SMR i quali non hanno potuto
verificare la realtà della situazione. Inoltre, egli evidenzia come i prospettati
interventi sono destinati direttamente all’integrazione nella vita
professionale ed atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità
di guadagno o almeno di evitare di pregiudicarla.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, ribadendo
che lo stato patologico dell’occhio non è ancora stabilizzato e che quindi non
sono date le condizioni per l’erogazione di provvedimenti sanitari ex art. 12
LAI.
1.5. In
data 11 giugno 2008 il ricorrente ha indicato i mezzi di prova da assumere.
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99
del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se, a ragione oppure no, l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il rilascio della garanzia per i provvedimenti sanitari ex art.
12 LAI in relazione alle affezioni all’occhio destro dovute all’infortunio del
maggio 2006. Pacifico che non si tratta di un’infermità congenita ex art. 13
LAI dal momento che le lesioni dell’occhio sono appunto le conseguenze di un
evento infortunistico.
2.4.
2.4.1 Quale
misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai
provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male
ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo
duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale
di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione si intende
la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile.
L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico
unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati
patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di
funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo
durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (cfr. DTF 120 V 279
consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301 consid. 2a).
La
succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare il campo di applicazione
dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione contro le
malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio secondo il
quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata
dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione contro
le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC
1981 p. 159 consid. 3a).
2.4.2. L’art.
5 cpv. 2 LAI prevede che le persone d'età inferiore a 20 anni, menomate nella
salute fisica o psichica, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerate
invalide se il danno alla salute cagionerà probabilmente un'incapacità di guadagno
ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 LPGA.
Per
valutare il diritto a provvedimenti sanitari non è rilevante il momento in cui
la misura viene eseguita, bensì l'istante in cui il giovane entrerà a far parte
della vita attiva (DTF 100 V 104).
Secondo
la giurisprudenza ricapitolata nella STFA 10 novembre 2006 nella causa R [I
436/05], consid. 3.2. “purché si possa prevedere il necessario successo
integrativo (DTF 100 V 43 consid. 2a, 99 consid. 3; cfr. pure la sentenza del
29 settembre 2005 in re O., I 426/04), i provvedimenti sanitari dispensati ad
assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa possono essere diretti
in modo prevalente all'integrazione professionale ed essere così assunti, nonostante
il carattere ancora momentaneamente labile dell'affezione, dall'assicurazione
per l'invalidità, se, senza queste misure - che possono essere subitanee (ad
es. un'operazione) oppure estese nel tempo (ad. es. fisioterapia, ergoterapia),
ma comunque non illimitate (RCC 1984 pag. 523) -, si otterrebbe una guarigione
incompiuta o sussisterebbe un difetto stabile, difficilmente correggibile,
pregiudicante la formazione professionale o/e la capacità di guadagno (DTF 131
v 21 consid. 4.2 con riferimenti, 105 V 20; VSI 2003 pag. 105 consid. 2). Dev'essere,
in altre parole, impedita la sopravvenienza di un difetto stabile. Sono per
contro esclusi i provvedimenti che si limitano a ritardare l'insorgere di uno
stato stabilizzato con l'ausilio di trattamenti e terapie di durata indeterminata
(STFA 23 settembre 2004 nella causa Z, I 23/04, consid. 2)”.
Vengono
quindi ad esempio posti a carico dell'AI i trattamenti psichiatrici relativi ad
una malattia psichica che evolverà con grande verosimiglianza in uno stato
patologico stabile difficilmente correggibile, che danneggerà in maniera
rilevante la formazione e la capacità lavorativa dell'assicurato (DTF 105 V 19;
100 V 41). L’assicurazione invalidità non si fa invece carico della (psico)terapia
per malattie e anomalie la cui prognosi è incerta ed il trattamento costituisce
un provvedimento sanitario di durata illimitata, anche se si tratta di
minorenni (ad esempio: anoressia: Pratique VSI 2000 pag. 65, disturbo
ipercinetico: Pratique VSI 2003 pag. 104).
2.5. Nel
caso in esame, l’Ufficio AI ha negato il diritto ai provvedimenti sanitari in
quanto l’affezione all’occhio non è ancora stabilizzata. In effetti, secondo il
SMR (Servizio medico regionale dell’AI), fondandosi sulla documentazione
specialistica acquisita, ha evidenziato:
"
Con l'infortunio del
15.01.2006 il giovane ha subito un'ampia lesione dell'occhio destro, comprendente
un danno corneale, un danno al cristallino, un danno alla retina.
Le cure finora effettuate sono quindi indirizzate su
molteplici affezioni dell'occhio dx. Nel caso specifico non si tratta soltanto
di un intervento di cataratta.
Dal lato medico la situazione, seppure con dei deficit,
è ritenuta stazionaria ma la prognosi è ancora comunque ancora incerta. Infatti
dal lato medico si indicano, come possibili nel futuro, interfenti per
introduzione di lente intra-oculare in sostituzione del cristallino aspirato a
causa delle conseguenza del trauma o di una cheratoplastica per l'eventuale
evoluzione del danno corneale. Pure la retina sebbene l'osservazione finora
deponga per una stazionarietà, potrebbe portare a necessità di controlli
ampiamente stabilizzato per cui i criteri per l'applicazione dell'art. 12 LAI
vengono a mancare." (Doc. AI 27)
Va
qui evidenziato che, trattandosi in casu di un assicurato minore di 20 anni non
esercitante un’attività lucrativa, la fattispecie doveva essere esaminata sotto
l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAI. Secondo la giurisprudenza sopra indicata, sono
erogati provvedimenti sanitari nel misura in cui senza i provvedimenti chiesti la
futura formazione professionale o capacità lavorativa risulterebbe pregiudicata,
questo anche – qui sta la differenza con l’art. 12 LAI - in presenza di uno
stato momentaneamente labile. Al riguardo occorre nella fattispecie evidenziare
che nel certificato 13 giugno 2006 del Servizio di Oftalmologia e Oftalmochirurgia
dell’Ospedale regionale di __________ è stato pronosticato un danno permanente
dell’acuità visiva (doc. AI 1-1), valutato (con correzione) al 30% (cfr. rapporto
26 ottobre 2007 dello stesso servizio medico; doc. AI 14-2). Va poi aggiunta la
problematica relativa allo strabismo dell’occhio leso ed al “vedere doppio”,
così come indicato nello scritto 29 gennaio 2008 all’avv. RA 1 all’Ufficio AI
(doc. AI 26-1).
Occorre
inoltre rilevare che l’amministrazione non ha esaminato l’evenienza concreta dal
punto di vista del successo integrativo.
Va
poi ricordato che generalmente la cura delle sequele di un infortunio sono di
competenza dell’assicuratore LAINF. Ciononostante il danno alla salute, a seguito
di un infortunio, può essere ragione di provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI
nella misura in cui non esiste una stretta relazione materiale e temporale con
le cura primaria delle conseguenze dell’infortunio (cfr. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 89 con riferimento
a DTF 114 V 18 consid. 1b).
Conformemente
al marg. no. 77 della CPSAI (Circolare sui provvedimenti sanitari
d’integrazione dell’assicurazione per l’invalidità), l’AI non è tenuta ad
assegnare prestazioni per provvedimenti sanitari d’integrazione finché tale
obbligo incombe all’assicurazione contro gli infortuni. L’AI è invece obbligata
ad accordare prestazioni alle persone non sottoposte all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni (particolarmente ai bambini, alle casalinghe
ed agli indipendenti) non appena lo stretto nesso temporale con la cura
dell’infortunio è interrotto (marg. no. 80 CPSAI).
In
conclusione, trattandosi in concreto di un accertamento lacunoso, gli atti sono
rinviati all’Ufficio AI affinché, previo esame delle connessione temporale e
materiale con l’assicuratore contro gli infortuni, valuti la fattispecie sotto
l’aspetto dell’art. 5 cpv. 2 LAI, rendendo successivamente una nuova decisione
sulla richiesta di prestazioni inoltrata dall’assicurato.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI per gli
accertamenti di cui al consid. 2.5.
Fatti
2. Le
spese di giustizia di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
Considerandi
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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