32.2008.79
Corretta la decisione con la quale l'UAI - sulla base della approfondita perizia del SAM e del confronto dei redditi - ha attribuito all'assicurato 1/2 rendita di invalidità a partire dal 1.8.2005
29 aprile 2009Italiano88 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.79
Data decisione, Autorità:
29.04.2009, TCA
Titolo:
Corretta la decisione con la quale l'UAI - sulla base della approfondita perizia del SAM e del confronto dei redditi - ha attribuito all'assicurato 1/2 rendita di invalidità a partire dal 1.8.2005
AFFEZIONE PSICHICA
DECORRENZA DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 29 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
88a cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.79
cr/DC/sc
Lugano
29 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 marzo
2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1960, di professione carpentiere, nel mese di dicembre 1995 ha presentato una domanda di
prestazioni AI per adulti al fine di poter beneficiare di un collocamento in un
altro posto di lavoro, a seguito di un infortunio occorsogli al gomito destro
nel mese di luglio 1994 (doc. 5/1-6).
Esperiti
gli accertamenti del caso - in particolare di natura professionale, con lo scopo
di definire con precisione i settori nei quali l’assicurato avrebbe potuto
svolgere una nuova attività lavorativa, nonostante il danno alla salute (cfr.
doc. 17-1, 20-1, 33-1, 55-1, 58-1) – con decisione del 16 giugno 1998, l’UAI ha
accordato all’interessato una riformazione professionale (empirica) quale
magazziniere-venditore di pezzi di ricambio presso il __________ di __________
dal 10 giugno 1998 al 30 giugno 2001 (doc. 65-1).
A seguito
di un nuovo infortunio verificatosi nel mese di ottobre 1999, l’assicurato ha
smesso di frequentare la scuola ed è stato spesso assente dal posto di lavoro,
non portando quindi a termine la riformazione professionale intrapresa (doc.
85, 110 e 125-1).
Con
decisione del 18 marzo 2005, l’assicuratore infortuni ha accordato
all’assicurato una rendita di invalidità per un’incapacità lucrativa del 70% a
partire dal 1° maggio 2005 e una indennità per menomazione dell’integrità del
20% (doc. 149/2-4).
1.2. L’UAI, dopo
avere verificato la capacità lavorativa residua dell’interessato dal profilo
medico – stabilendo che l’assicurato è inabile al lavoro al 70% nella sua
precedente attività di carpentiere, ma è da considerare abile al lavoro al 100%
in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. annotazioni del
16 settembre 2005 del dr. __________ del SMR, doc. 154-1) – e avere proceduto
alla valutazione economica del caso (cfr. doc. 159/1-3), con decisione del 28
dicembre 2005, ha rifiutato il
diritto ad una rendita, essendo il grado di invalidità inferiore al 40% (doc.
161/1-3).
A seguito
dell’opposizione dell’assicurato e della nuova documentazione medica prodotta
(doc. 162/1-3, 164, 166-2, 166/5-7), l’UAI, dopo avere disposto l’esecuzione di
una perizia pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento Medico
dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione su opposizione del 12 marzo 2008, ha riconosciuto all’assicurato una
mezza rendita d’invalidità (grado AI del 53%), a partire dal 1° agosto 2005, in applicazione dell’art. 88a cpv. 2
OAI (cfr. doc. B).
1.3. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dal Sindacato RA 1,
ha presentato un tempestivo ricorso al TCA.
Sostanzialmente
il rappresentante dell’assicurato ha contestato sia la decorrenza del diritto
alla rendita – che a suo modo di vedere deve essere accordata a partire dal
mese di gennaio 1996, ossia un anno e mezzo dopo l’insorgenza dei primi
problemi invalidanti al gomito – sia l’ammontare della stessa – che deve essere
intera dal 1° gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2006 e, poi, pari a ¾ di rendita
dal 1° gennaio 2007 e non dal 1° settembre 2005, come indicato erroneamente nel
ricorso (cfr. al riguardo la precisazione esposta dallo stesso rappresentante
nel suo successivo scritto del 4 giugno 2008, cfr. doc. VI).
Secondo il rappresentante, infatti, l’assicurato
ha diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 1996, in applicazione della media
retrospettiva, per i disturbi al gomito e alla cervicale e, da giugno 2001, per
motivi psichiatrici, che lo hanno reso inabile al lavoro al 100%, come
attestato dal dr. __________; da gennaio 2007, invece, la rendita intera è da
ridurre a ¾, essendo l’assicurato inabile al lavoro al 50% in attività adatte,
come stabilito dai medici del SAM e risultando, dal raffronto dei redditi, un
grado di invalidità del 63% (I).
1.4. In data 4
giugno 2008, il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA la
documentazione medica comprovante i disturbi psichiatrici dell’interessato,
ribadendo la richiesta ricorsuale di attribuzione di una rendita intera di
invalidità dal 1° gennaio 1996 e di tre quarti di rendita di invalidità (grado
AI del 63%) dal 1° gennaio 2007 (VI).
Il
rappresentante dell’assicurato ha rilevato che la data del 1° settembre 2005,
indicata in sede ricorsuale quale momento a partire dal quale l’interessato avrebbe
diritto a ¾ di rendita, è errata e va corretta con il 1° gennaio 2007, data
dell’esame peritale del SAM (VI).
1.5. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece
postulato la reiezione del ricorso, sottolineando che, come emerge dalla
valutazione del SMR, non vi è stato un peggioramento dello stato di salute
dell’interessato rispetto al momento della valutazione peritale del SAM (VIII +
1-3).
1.6. Con
osservazioni del 10 giugno 2008, l’UAI, a proposito della decorrenza del
diritto alla rendita, ha rilevato che prima del mese di maggio 2005
l’assicurato era da considerare abile al lavoro al 100% in attività alternative
adatte, con una incapacità al guadagno del 22%; quanto al periodo successivo,
dalla perizia del SAM è emerso che a partire dal mese di maggio 2005
l’assicurato, inabile al 70% come carpentiere, è invece abile al lavoro al 50%
in attività adatte, con conseguente incapacità al guadagno del 53% (IX).
1.7. In data 24
giugno 2008, il rappresentante dell’assicurato ha rilevato che la risposta
dell’UAI appare contraddittoria laddove indica che non vi è stato un
peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, peggioramento che
invece emerge dalla perizia del SAM e dai referti medici prodotti in corso di
causa. Secondo il rappresentante, il peggioramento dello stato di salute
intervenuto nel 2005, a seguito
dei gravi fatti che hanno coinvolto i figli dell’assicurato, non ha aggravato
la capacità lavorativa dell’interessato, che era già nulla ben prima del 2005.
L’assicurato non ha, infatti, potuto riprendere la sua attività lavorativa a
partire dal 1999; da allora, egli ha presentato una reazione depressiva, che ha
comportato ben 5 ricoveri presso strutture specializzate, comportando una
totale incapacità lavorativa (XI).
1.8. Con
osservazioni del 9 luglio 2008, l’UAI, alla luce della nuova presa di posizione
da parte del SMR, ha confermato la correttezza della propria decisione,
chiedendo la reiezione del ricorso (XV + bis).
Tale
scritto è stato trasmesso all’amministrazione (XVI), per conoscenza.
1.9. Pendente
causa, il TCA ha chiesto all’UAI di trasmettere i referti della Clinique __________
e quello del dr. __________, citati nella perizia del SAM, ma non presenti
nell’incarto AI.
In data
24 febbraio 2009 l’amministrazione ha provveduto a trasmettere quanto richiesto
dal Tribunale (XVII + 1-4).
1.10. In corso di
causa - dopo avere riscontrato che, all’interno dell’incarto AI inviato
dall’amministrazione unitamente alla risposta di causa, vi erano dei documenti
riguardanti un altro assicurato (indicati come “incarto LAINF”) - il TCA ha
trasmesso l’incarto AI all’UAI, invitandolo ad eliminare i documenti che non
concernevano il signor RI 1 (XVIII).
In data 13 marzo 2009 è pervenuto al TCA
l’incarto AI da parte dell’amministrazione, senza lettera accompagnatoria.
1.11. Il TCA ha
inoltre chiesto all’UAI di precisare quando ha avuto inizio, nel caso
dell’assicurato, l’anno di carenza prima di potere beneficiare di prestazioni
da parte dell’AI (XIX).
Con scritto del 2 aprile 2009, l’UAI ha
comunicato quanto segue:
"
Le comunichiamo che l’anno di carenza ex art. 29
cpv. 1 lett. b vLAI ha avuto inizio con il secondo infortunio (incidente della
circolazione) patito dall’assicurato in data 27.10.1999 (cfr. anche a tal
proposito le percentuali di inabilità lavorativa inviate dalla __________
all’UAI mediante lo scritto 11.10.2001 nonché la proposta per il medico datata
13.6.2005 agli atti).
Per quanto riguarda il periodo antecedente al
mese di maggio 2005, si ricorda nuovamente che il signor RI 1 presenta una
piena capacità lavorativa in attività alternative con susseguente incapacità al
guadagno pari al 22% (cfr. a tal proposito le annotazioni SMR 16.9.2005 rispettivamente
6.7.2006, il rapporto 27.12.2005 della consulente in integrazione professionale
nonché il punto 3.1. della decisione su opposizione impugnata).” (Doc. XX)
1.12. In data 21
aprile 2009 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito che per determinare “la
decorrenza della prestazione occorre applicare la cosiddetta media
retrospettiva”, fermo restando che “il requisito base resta l’anno di attesa, ma
tale anno va determinato in funzione dell’inizio dell’incapacità al lavoro
(almeno il 40% in media)” (XXII).
Queste osservazioni del rappresentante
dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (XXIII), per
conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato una mezza rendita di invalidità a partire dal 1° agosto 2005.
L’assicurato
ritiene, per contro, di avere diritto ad una rendita intera di invalidità dal
1° gennaio 1996 e a tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2007.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.4. Per chiarire
la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al SAM il mandato di
esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno
valutato la patologia reumatologica (dr. __________) e quella psichiatrica (dr.
__________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto del
30 gennaio 2007, ha posto le
diagnosi di “sindrome cervico-vertebrale cronica con componente cervico-cefale,
nonché irradiazioni a livello della spalla sinistra, su alterazioni di tipo
statico con tendenza cifotica a partire da C3 verso craniale, nonché
alterazioni degenerative soprattutto di tipo osteocondrosico C6/C7, in minor
misura anche a livello del segmento C3/C4; dolori a livello dell’avambraccio
destro in stato dopo epicondilopatia radiale destra e intervento chirurgico di
denervazione secondo Bosworth del gomito destro il 12.09.1994, re-intervento in
data 28.07.1995 con nuova denervazione del gomito e sinoviectomia
dell’articolazione radio-omerale e neurolisi del nervo radiale, terzo
intervento di ricostruzione del legamento collaterale laterale ed intervento
sul supinatore in data 10.06.1997 per un’instabilità laterale del gomito
destro; sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena a livello della
gamba di destra su iniziali alterazioni degenerative discali a livello L4/L5 e
L5/S1” (doc. 192-30).
Lo specialista ha indicato che, tenuto conto di
queste patologie, l’assicurato è da considerare inabile al lavoro al 70% nella
sua precedente attività di carpentiere, ma abile al lavoro al 70%-80% in
attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali, precisando che “vi è
una limitazione nel mantenere la colonna cervicale e lombare in posizioni
statiche prolungate in particolar modo in estensione e flessione laterale; vi è
una limitazione nei movimenti di estensione ripetuti della colonna lombare e
cervicale; vi sono delle limitazioni nel mantenere la posizione seduta per più
di un’ora; limitato il paziente nell’alzare pesi superiori ai 10 kg; per quanto riguarda il braccio
destro vi è una limitazione nello svolgere attività lavorative di tipo monotono
ripetitivo con il braccio destro, in particolar modo se devono essere svolte
contro resistenza o contro forza; limitazioni nel movimento del braccio destro
soprattutto nell’estensione ripetuta” (doc. 192-32).
L’aspetto psichico è, invece, stato vagliato dal
dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel
suo referto del 18 gennaio 2007, ha posto le diagnosi di “sindrome da disadattamento con reazione mista
ansioso-depressiva con prevalenza di aspetti emozionali (ICD10-F43.23);
disturbo Borderline di personalità di tipo impulsivo (ICD10-F60.30); sindrome
da dolore somatoforme (ICD10-F45.0)” (doc. 192-36).
Il dr. __________ ha considerato l’assicurato
inabile al lavoro al 50%, con una evoluzione lenta e una prognosi a medio-lungo
termine poco favorevole (doc. 192-36).
Lo specialista ha aggiunto che, visti i tentativi
di reintegrazione professionale già effettuati in passato, con esito negativo,
“non credo sia indicato un nuovo provvedimento, malgrado la sua età
relativamente giovane, ma vi è la problematica della polipatologia” (doc.
192-36).
Il dr. __________ ha sottolineato l’importanza
per l’assicurato di un sostegno psichiatrico a lungo termine, vista la
situazione familiare ancora molto critica (doc. 192-37).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 31 gennaio 2007, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome da disadattamento con reazione
mista ansioso-depressiva con prevalenza di aspetti emozionali (F43.23);
disturbo Borderline di personalità di tipo impulsivo (F60.3); sindrome
cervicovertebrale cronica con/su componente cervico-cefale, irritazioni a
livello della spalla sinistra, alterazioni di tipo statico con tendenza
cifotica a partire da C3 verso craniale, alterazioni degenerative soprattutto
di tipo osteocondrosico C6-C7, in minor misura C3-C4; dolori a livello
dell’avambraccio destro con/su pregressa epicondilopatia radiale, pregresso
intervento chirurgico di denervazione secondo Bosworth al gomito destro il
12.09.1994, pregresso reintervento con nuova denervazione del gomito,
sinoviectomia dell’articolazione radio-omerale, neurolisi del nervo radiale il
28.07.1995, pregresso intervento di ricostruzione del legamento collaterale
laterale ed intervento sul supinatore il 10.06.1997 per instabilità laterale
del gomito destro; sindrome lombovertebrale con/su componente spondilogena a
livello dell’arto inferiore di destra, iniziali alterazioni degenerative
discali L4-S1”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
quelle di “sindrome da dolore somatoforme (F45.0); sovrappeso con BMI 29.4 e
dislipidemia; ipertensione arteriosa; epatopatia; dispepsia” (doc. 192-17+18).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 70% nella sua precedente attività
di carpentiere, ma abile al lavoro al 50% in un ambiente lavorativo adatto, a
partire dal mese di maggio 2005 (data della decisione dell’assicuratore
infortuni) (doc. 192-21). Essi hanno anche sottolineato che “non possiamo
codificare la capacità lavorativa antecedente la decisione __________ del
maggio 2005” (doc. 192-21).
Fatti
I medici del SAM hanno aggiunto che, qualora
dovesse migliorare la patologia psichiatrica, l’assicurato potrebbe raggiungere
un grado di capacità lavorativa del 75% in attività adatte (doc. 192-21).
I medici del SAM hanno poi evidenziato di avere “dei
dubbi sulla compliance medicamentosa, poiché il tasso sierico del Tegretol
è molto basso e quello del Floxyfral non è detettabile. Abbiamo dunque dei
dubbi che l’assicurato assuma tutti i medicamenti prescritti dal curante. Come
fattori non medici vi sono le condizioni economiche non molto agiate della
famiglia __________ e la detenzione dei due figli maschi” (doc. 192-20, la
sottolineatura è della redattrice).
Nel suo rapporto medico del 12 dicembre 2007, il
dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto
per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr.
SVR 2008 IV Nr. 13), poste le diagnosi principali di “sindrome da
disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva; disturbo borderline di
personalità di tipo impulsivo; sindrome da dolore somatoforme” e, quali ulteriori
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome cervicovertebrale
cronica; dolori all’avambraccio e al gomito destro: stato dopo 3 interventi
(1994, 1995, 1997); sindrome lombovertebrale” (doc. 189-1), ha osservato:
"
Perizia SAM (31.01.2007) con valutazione
specialistica reumatologica e psichiatrica.
Si riconosce una caricabilità diminuita dal punto
di vista somatico per quanto riguarda la colonna e il braccio destro, i limiti
funzionali fisici vengono descritti (diversi e insorti non allo stesso tempo, i
motivi: dapprima al gomito nel 1994, poi cervicali 1999, lombare 2005).
Da notare che a diverse riprese era stato ritenuto
idoneo a attività lavorative con limiti funzionali descritti (ultima la
valutazione a __________ dell'ottobre 2004 ma anche quella del
novembre-dicembre 2000), ma i tentativi di intraprendere un'altra attività non
sono mai riusciti.
Dal punto di vista psichiatrico è riconosciuta
una tenuta diminuita (CL 50% nel rispetto dei limiti funzionali fisici).
Per quanto riguarda l'inizio della IL, è assai
difficile mettere un termine esatto.
Da notare che l'A. ha una rendita __________ 70%
dal maggio 2005, ottenuta su transazione (in presenza di un rapporto della
Clinica di riabilitazione __________ del 02.11.2004 che riconosceva una CL
normale in attività adatte).
Vista la valutazione pluridisciplinare di __________,
non possiamo riconoscere una IL negli anni precedenti il 2005.
Stabiliamo quindi l'inizio della IL con le % date
a partire dal maggio 2005 (decisione __________).
Visti i limiti funzionali dati la IL nella
professione abituale (carpentiere), viene stabilita al 100% (non 70% come da
perizia SAM)." (Doc. 189-2, la sottolineatura è della redattrice)
2.5. In sede
ricorsuale, contestando la decisione dell’UAI di attribuirgli una mezza rendita
di invalidità dal mese di maggio 2005, l’assicurato ha prodotto i seguenti
certificati medici:
-
rapporto di uscita del 2 agosto 2007 dalla
Clinica __________ di __________, sottoscritto dalla dr.ssa __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia e Capo clinica, e dal dr. __________, medico
assistente, inerente la degenza dal 17 aprile 2007 al 9 maggio 2007. In tale referto, gli specialisti,
poste le diagnosi di “disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo
borderline (ICD10-F60.30); sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)”,
hanno osservato:
" (...)
Valutazione,
decorso e proposte:
Durante il corso del
ricovero il paziente ha parzialmente recuperato la condizione eutimica,
diminuendo la quota d'ansia basale e ripristinando un adeguato ritmo sonno-veglia.
Durante i colloqui in
reparto il paziente esternava il profondo disagio per la propria situazione
familiare. All'episodio inerente le vicende giudiziarie dei propri figli il
paziente faceva risalire l'origine della propria psicopatologia, vivendo
inoltre come difficoltosa la conflittuale relazione con la moglie. Durante i colloqui il paziente è stato
inoltre confrontato sulla propria inadeguata compliance alla terapia
farmacologica.
Dopo un controllo
ematico che illustrava l'inadeguata assunzione di farmaci, si spiegava al
paziente l'importanza della costante assunzione degli stessi e si procedeva
all'instaurazione di una adeguata terapia farmacologica. A tal proposito, per
il ripristino di un adeguato e stabile tono dell'umore, si è introdotto in
terapia un antidepressivo serotoninergico, la fluvoxamina, ed uno
stabilizzatore del tono dell'umore, la carbamazepina, con beneficio. Per
dissipare la quota d'ansia è stato introdotto in terapia il clorazepato di
potassico e l'oxazepam. Il ritmo sonno-veglia è stato infine regolarizzato con
il flurazepam.
Non è stato possibile
completare il programma terapeutico in quanto il paziente, in data 09.05.2007,
si è autodimesso in seguito ad un grave lutto familiare (è deceduto uno dei
fratelli)." (Doc. D, sottolineature della redattrice)
-
rapporto di uscita del 15 ottobre 2007 in merito alla degenza dal 20 giugno
2007 al 6 agosto 2007 presso la Clinica __________, in cui il dr. __________,
Capo clinica e la dr.ssa __________, medico assistente, dopo aver posto le
diagnosi di “sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva
(ICD10-F43.22); disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline
(ICD10-F60.30)”, hanno indicato:
" (...)
Valutazione,
decorso e proposte:
Al momento
dell'ingresso è stata valutata la necessità di una terapia infusionale per
mitigare le quote d'ansia e favorire il riposo notturno, associando la
titolazione del Flurazepam. Poiché durante l'arco della giornata il paziente
lamentava il permanere di una certa quota d'ansia, nonostante la titolazione
dell'Oxazepam, quest'ultimo è stato sostituito dall'Alprazolam, con beneficio.
È stato quindi possibile sospendere gradualmente il Clorazepato, mantenendo lo
stato di benessere. Dopo la titolazione della Fluoxetina, inoltre, si è
assistito al ripristino della condizione eutimica. In breve tempo il paziente
ha riacquistato le proprie competenze funzionali, riuscendo a partecipare
attivamente ai momenti terapeutici organizzati in struttura, come l'ergoterapia
ed i gruppi di supporto psicologico. Inoltre ha beneficiato delle misure
fisiorilassanti, che hanno contribuito a diminuire la tensione. Dopo aver osservato la stabilità del
compenso psichico raggiunto attraverso dei congedi al domicilio, si sono così
potute organizzare le dimissioni. (...)" (Doc. D1)
L’assicurato ha poi trasmesso i seguenti referti
medici:
-
rapporto del 14 settembre 2001 della Clinica __________
di __________ (firmato dal dr. __________, Capo servizio del Settore __________
e dalla dr.ssa __________, medico assistente), dove l’interessato è rimasto
degente dal 10 luglio 2001 al 30 luglio 2001 (1a ammissione), in quanto affetto
da “sindrome da disadattamento con prevalente disturbo emozionale
(ICD10-F43.23); problematica relazionale con i figli (ICD10-Z63); cervicalgie
di origine tendomialgiche e ligamentari riacutizzate; stato dopo contusione
della spalla sinistra con instabilità dell’articolazione acromio-clavicolare
sinistra” (doc. E1).
-
rapporto dell’8 febbraio 2002 della Clinica __________
di __________ (sempre firmato dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________), in
merito alla degenza dal 5 dicembre 2001 al 16 gennaio 2002 (2a ammissione), nel
quale sono state poste le diagnosi di “sindrome da disadattamento con
prevalente disturbo emozionale (ICD10-F43.23); disturbo di personalità
emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD10-F60.30); problematica relazionale
con la moglie e i figli (ICD10-Z63); cervicalgie di origine tendomialgiche e legamentari
riacutizzate” (doc. E2).
-
rapporto del 14 maggio 2008, inerente la degenza
dal 17 gennaio 2002 al 1 febbraio 2002 presso l’Ospedale __________ di __________,
sottoscritto dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna e dal dr. __________,
medico assistente, nel quale sono state poste le diagnosi di “sindrome
dorso-cervicale su turbe statiche e degenerative in stato dopo trauma della
colonna cervicale (11.99), omalgia aspecifica destra su trauma (8.01); sindrome
da disadattamento con prevalente disturbo emozionale; disturbo di personalità
emotivamente instabile; stato da denervazione, sinoviectomia dell’articolazione
radio-omerale e neurolisi del nervo radiale (7.95); stato da ricostruzione
dell’apparato legamentare laterale del canale supinatorio (6.97); dislipidemia”
(doc. E3).
-
rapporto del 18 maggio 2005 della Clinica __________
di __________ (firmato dal dr. __________, medico capo servizio e dal dr. __________,
medico assistente), in merito alla degenza dal 30 aprile 2005 al 2 maggio 2005
(3a ammissione), nel quale è stata posta la diagnosi di “reazione acuta a
stress grave (ICD10-F43.02)”, a seguito dell’arresto dei due figli maschi
minorenni, con l’accusa di omicidio (doc. E4).
-
rapporto dell’8 giugno 2005 della Clinica __________
di __________ (firmato dal dr. __________, dal dr. __________ e dal dr. __________,
in merito alla degenza dal 27 maggio 2005 al 6 giugno 2005 (4a ammissione), nel
quale è stata posta la diagnosi di “sindrome da disadattamento con prevalente
disturbo di altri aspetti emozionali (ICD10-F43.23); sindrome di somatizzazione
(ICD10-F45.0)” (doc. E5).
-
rapporto d’uscita del 5 settembre 2005 dalla
Clinica __________, relativo alla degenza dal 6 giugno 2005 al 1° luglio 2005
(2a ammissione), indirizzato alla Clinica __________ di __________: in tale
referto, la dr.ssa __________, Capo clinica, il dr. __________, Direttore
medico e il dr. __________, medico assistente, hanno posto le diagnosi
psichiatriche di “sindrome da disadattamento, con disturbo prevalente di altri
aspetti emozionali (ICD0-F43.23); disturbo di personalità emotivamente
instabile, tipo borderline (ICD10-F60.31)” (doc. E6).
-
rapporto d’uscita del 19 aprile 2007 dalla Clinica
__________, dove l’interessato è rimasto degente dal 6 novembre 2006 al 24
novembre 2006 (4a ammissione), affetto da “sindrome post-traumatica da stress
(ICD10-F43.0) e disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline
(ICD10-F60.31)” (doc. E7).
-
rapporti d’uscita dalla Clinica __________ del
19 aprile 2007 (doc. E8) e del 15 ottobre 2008 (doc. E9), già prodotti
unitamente al ricorso (cfr. doc. D e D1).
Con scritto del 7 maggio 2008, indirizzato ai
medici del SAM, il dr. __________ ha chiesto i seguenti chiarimenti:
"
Purtroppo devo ritornare sul caso del
summenzionato assicurato richiedendovi alcune precisazioni.
In primo luogo si tratta di stabilire l'inizio
della IL di lunga durata. Voi nella vostra perizia vi limitate ad indicare la
data di maggio 2005, data che coincide con l'assegnazione d'una rendita del 70%
da parte della __________. Questo grado d'invalidità si basa sulla valutazione
della clinica di __________ di novembre 2004, valutazione che in seguito viene
"modificata" dopo breve scritto del curante dr. __________ che
ritiene che l'attività adatta risulta esigibile unicamente nella misura di
poche ore al giorno.
Vi prego quindi di rivalutare il caso, cercando,
con l'ausilio delle precedenti valutazioni peritali e del rapporto di __________,
di definire se e in quale misura la capacità lavorativa residua dell'assicurato
ha subito delle modifiche dal 2000 in poi, questo per il lato sia psichiatrico che somatico. In
particolare vi prego di valutare se lo stato di salute rispettivamente lo stato
valetudinario da voi riscontrato ha subito delle modifiche rispetto alla
valutazione di __________. Nel caso affermativo vi prego di indicare con
precisione in cosa consiste questa modifica.
Inoltre vi prego di specificare, onde evitare
malintesi, se la problematica psichiatria e quella reumatologica possano essere
sommabili o meno.
Dato che si tratta d'un caso di ricorso vi prego
di rispondere alla presente lettera con sollecitudine." (Doc. VIII/2)
In data 20 maggio 2008, i medici del SAM hanno
così risposto:
"
Volentieri rispondiamo alle domande poste nella
lettera del 7.05.2008, ricevuta il 16.05.2008. Per poter rispondere abbiamo a
disposizione la nostra perizia SAM con il consulto in psichiatria ed il
consulto reumatologico. Non siamo più in possesso del dossier UAI completo.
L'UAI ci invia una copia del rapporto d'uscita
della Clinica __________ di riabilitazione di __________ del 2.11.2004 e le
note del Dr. __________ del 7.05.2008. Da queste note, si evince che vi è una
decisione su opposizione da parte dell'UAI del 11.03.2008, codificante un grado
Al del 50% dal 1.08.2005. L'UAI ricevette due rapporti della Clinica __________
riguardanti le degenze dal 17.04 al 9.05.2007 e dal 20.06 al 6.08.2007 (questi
documenti sono postumi rispetto alla perizia SAM).
Si constata un peggioramento rispetto al periodo
del ricovero presso la Clinica __________ di riabilitazione della __________
dal 15.11 al 12.12.2000. A livello della colonna vertebrale subentrò un
peggioramento per la cervicale nel 2003 e per la lombare nel 2005.
Dal punto di vista psichico subentrò un
peggioramento dopo la perizia del Dr. __________ (7.06.2004); nel corso del 2005 vi fu l'arresto dei figli dell'A. (fatto
che ebbe un importante influsso sulla psiche dell'A.). La valutazione della
Clinica __________ di riabilitazione della __________ a __________ (degenza dal
4 al 22.10.2004) pone dei limiti funzionali più "stretti" rispetto
alla valutazione del 2000.
Secondo la valutazione SAM è subentrato un
peggioramento nel corso del 2005 a livello reumatologico (colonna vertebrale, cervicale e lombare) ed
a livello psichiatrico (sindrome da disadattamento con reazione mista
ansiodepressiva con prevalenza di aspetti emozionali).
Le limitazioni dovute ai problemi psichiatrici e
reumatologici non sono da sommare.
La limitazione della capacità lavorativa del 70%
come carpentiere, permette di rispettare le limitazioni dovute ai problemi
psichiatrici. Infatti le due patologie non vanno sommate, bensì integrate, in
quanto entrambe prendono in considerazione una diminuzione del rendimento.
La limitazione della capacità lavorativa del 50%
in attività adatte, a causa dei problemi reumatologici, permette di tenere
conto delle limitazioni dovute ai problemi psichici.
Inoltre ricordiamo che sia lo psichiatra, sia il
reumatologo hanno valutato ambedue la sindrome da dolore somatoforme."
(Doc. VIII/3, la sottolineatura è della redattrice)
Nelle sue annotazioni del 7 maggio 2008
(evidentemente completate dopo avere ottenuto la risposta del 20 maggio 2008 da
parte dei medici del SAM, n.d.r.), il dr. __________ del SMR, spec. FMH in
medicina generale, ha quindi
indicato:
"
Assicurato di professione aiuto-carpentiere.
A beneficio rendita __________ 70% (transazione) per
problematica braccio destro.
Moglie rendita Al 1/1 per motivi psi
2 figli in carcere
Riformazione professionale per epicondilopatia
postraumatica (trauma del 4.7.1994, __________) nel ramo della vendita.
Riformazione a partire dal 10.1.1998 quale
magazziniere (durata prevista 2 anni) interrotta per infortunio del 27.10.1999
(distorsione colonna cervicale e riattivazione epicondilopatia a destra) e
nuovo infortunio del 4.7.2002 con contusione spalla sinistra.
Clinica riabilitazione __________ del
19.11.2001: abile al 100% quale magazziniere o nella vendita dal 23.10.2000.
Già allora diagnosi psichiatrica di disturbo dell'adattamento con
reazione depressiva prolungata E 43.21 e probabile sindrome da dolore
somatoforme E 45.4.
Presa a carico __________ a
partire da 5.2001 (compliance ridotta).
Ricovero __________ dal 10.7.2001 al 30.7.2001 (conflittualità con
figlia adolescente).
Ricovero __________ dal 8.7.2002 al 26.8.2002.
Valutazione __________ del 9.9.2003 __________, Dr. __________,
chirurgo: attualmente inabilità completa per motivi psichiatrici.
Dr. __________ 7.6.2004: assenza di patologia psichiatrica
maggiore, attività lavorativa esigibile dal punto di vista psichiatrico
Clinica di riabilitazione __________
del 2.11.2004:
● diagnosi di disturbo somatoforme da
dolore persistente
●
viene negato un nesso causale con gli
infortuni del 1999 e del 2000
●
assicurato abile a riprendere qualsiasi attività senza pesi superiori ai 20 kg e senza movimenti ripetitivi o
prolungati con iperestensione del polso destro.
__________ chiude indennità giornaliera a partire
dal 1.5.2005, in seguito abile in misura massima possibile, fino al 30.4.2005
inabilità lavorativa completa.
Rendita __________ 70% dal 1.5.2005 su
transazione.
Decisione UAI 28.12.2005: CGR 78,02%.
Viene fatta opposizione
viene presentato un rapporto della clinica __________
con diagnosi di
- disturbo di personalità emotivamente
instabile E 60.30
- sindrome mista ansioso-depressiva da disadattamento con
prevalenza di aspetti emozionali.
SAM 1.2007
DIAGNOSI
Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome da disadattamento con reazione mista
ansiosodepressiva con prevalenza di aspetti emozionali (F43.23).
Disturbo borderline di personalità di tipo impulsivo
(F60.3).
Sindrome cervicovertebrale cronica con/su:
● componente cervicocefale,
● irritazioni a livello della
spalla sinistra,
● alterazioni di tipo statico con tendenza cifotica a
partire da C3 verso craniale,
● alterazioni degenerative soprattutto di tipo
osteocondrotico C6-C7, in minor misura C3-C4.
Dolori a livello dell'avambraccio destro con/su:
● pregressa epicondilopatia
radiale,
● pregresso intervento chirurgico di denervazione
secondo Bosworth al gomito destro, 12.09.1994,
● pregresso reintervento con nuova denervazione del
gomito, sinoviectomia dell'articolazione radio-omerale, neurolisi del nervo
radiale, 28.07.1995,
● pregresso intervento di ricostruzione del ligamento
collaterale laterale ed intervento sul supinatore, 10.06.1997 per instabilità
laterale del gomito destro.
Sindrome lombovertebrale con/su:
● componente spondilogena a livello
dell'arto inferiore di destra,
● iniziali alterazioni degenerative
discali L4-S1.
Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome da dolore somatoforme F45.0.
Sovrappeso con BMI 29,4 e dislipidemia.
Ipertensione arteriosa.
Epatopatia.
Dispepsia.
Conclusione SAM.
IL 70% quale carpentiere.
Attività adatta dal punto di vista reumatologico
esigibile al 70-80%. Impedimento psichiatrico valutato in un 50%.
Decisione su opposizione del 11.3.2008: grado
Al 53% dal 1.8.2005
Ricorso:
- viene contestato l'inizio della IL
di lunga durata
nuova documentazione medica:
rapporto clinica __________ concernente
degenza dal 17.4.2007 al 9.5.2007:
diagnosi di
disturbo di personalità emotivamente
instabile, tipo borderline F60.30
sindrome mista ansioso-depressiva F41.2
dal rapporto risulta:
- problematica relazionale con la moglie
e a livello sociale
- scarsa compliance medicamentosa riferita da parte del __________
e confermata dai tassi ematici
- assicurato auto-dimesso precocemente
per morte del fratello
rapporto clinica __________ concernente
degenza dal 20.6.2007 al 6.8.2007:
diagnosi idem
- "in breve tempo il paziente ha riacquistato la
proprie competenze funzionali"
Risposta SAM del 20.5.2008:
il SAM conferma un peggioramento dello stato
di salute avvenuto nel corso del 2005 in relazione all'arresto dei
figli. In assenza d'una chiara data il
peggioramento viene datato con maggio 2005.
Considerandi
II SAM conferma la non cumulabilità della IL
reumatologica e di quella psichiatrica.
Conclusione:
- si conferma quindi la valutazione SAM
- l'attuale documentazione inoltrata evidenzia i noti
problemi con importante componente socio-economica, dalla documentazione non
risulta una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto alla perizia
SAM."
(Doc. VIII/1, sottolineature della redattrice)
L’assicurato ha poi trasmesso al TCA i seguenti
documenti:
-
rapporto dell’11 settembre 2003 relativo alla
degenza dal 13 agosto 2003 al 9 settembre 2003 presso la Clinica di
riabilitazione di __________. In tale referto, il dr. __________, Primario e il
dr. __________, medico assistente, hanno posto le diagnosi di “1. disturbo
ansioso-depressivo con facile irritabilità ed impulsività, sovraccarico psicosociale;
2.
cervico-toraco-cefalgia aspecifica con/su: sindrome miofasciale, sindrome
delle faccette, turbe statiche con cifosi, alterazioni degenerative all’altezza
C6/C7; disturbi delle memoria in modalità visus-spaziale e verbale in stato
dopo trauma della colonna cervicale occorso in novembre ‘99 ed in data
29.12.2000
(incidente della circolazione); 3. lombalgia aspecifica
cronico-recidivante in stato dopo incidente stradale negli anni ‘90; 4. stato
dopo epicondilite radiale con/su: stato dopo intervento al gomito secondo
Bossworth nel ‘94, stato dopo denervazione, sinoviectomia dell’articolazione
radio-omerale e neurolisi del nervo radiale nel ‘95, ricostruzione
dell’apparato legamentare laterale del canale supinatorio nel ‘97; 5.
periartropatia omero-scapolare sinistra con/su: piccola lesione parziale del
sovraspinato all’ecografia del 27.08.03; 6. iperlipidemia con colesterolo a 6.8
mmol/l e trigliceridi a 3.6 mmol/l in data 25.8.03” (doc. F2). I medici hanno
indicato, tra l’altro, che “in considerazione del quadro clinico globale,
abbiamo richiesto un consulto psichiatrico. Dal punto di vista specialistico, è
stata diagnosticata una sindrome complessa che compromette soprattutto le
funzioni cognitive oltre al comportamento di tipo esplosivo, al momento attuale
non è presente una chiara deflessione del tono dell’umore. Al bisogno si
potrebbe potenziare il trattamento con Tegretol o sostituirlo con Depakin”
(doc. F2 pag. 3). Quanto alla capacità lavorativa, i medici della Clinica di __________
hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100% “per la persistente
cervicalgia ma soprattutto per la situazione psichiatrica” (doc. F2).
-
lettera d’uscita del 5 giugno 2004 dalla Clinica
__________ (sottoscritta dal dr. __________, Primario e direttore sanitario,
dal dr. __________, Primario e dalla dr.ssa __________, medico assistente),
dove l’assicurato è rimasto degente dal 2 aprile 2004 al 17 maggio 2004 (III
ammissione), nella quale sono state poste le diagnosi psichiatriche di “sindrome
mista ansioso-depressiva da disadattamento con prevalenza di aspetti emozionali
(ICD10-F43.23), in disturbo borderline di personalità, tipo impulsivo
(ICD10-F60.30); sindrome da dolore somatoforme (ICD10-F45.0)” (doc. F1). In
tale referto i medici hanno osservato:
" (...)
Per
rispondere alla richiesta inoltrataci da __________ in data 26.04.2004 e
04.05
, circa l'espressione di un nostro parere riguardante le osservazioni
peritali del Dr. med. __________ (settembre 2003), ci pregiamo di riferire
quanto segue:
il paziente in oggetto è in cura psichiatrica dal 2001 per
un'importante sintomatologia ansioso-depressiva, in un contesto di sindrome da
disadattamento, iniziata dopo un primo incidente d'auto nel 1999, seguito da un
altro incidente d'auto nel 2000. In entrambe le occasioni il signor RI 1 subì una distorsione della
colonna cervicale.
Da allora egli riferisce un radicale cambiamento del suo
carattere, che da adeguato e socialmente adattato, si sarebbe fatto scontroso,
irascibile, aggressivo, fino al rischio di agiti impulsivi nei confronti dei
familiari e di terze persone.
Per questo motivo egli è stato ricoverato in due occasioni
presso la __________ di __________ (2001-2002), in tre occasioni presso la
Clinica __________ (2002-2003-2004) ed è seguito presso il __________ di __________.
Nel corso del primo
ricovero in Clinica __________ si è provveduto a far effettuare una visita
neurochirurgica (Dr. med. __________, 25.07.2002), dalla quale si evinceva la
possibile presenza di micro-lesioni a livello del tronco dell'encefalo,
rapportabili evidentemente ai traumi citati e responsabili dei disturbi
psico-intellettuali riferiti dal paziente.
Per questo, dietro
suggerimento dello specialista neurochirurgo, abbiamo provveduto a far eseguire
un esame neuropsicologico (Neuropsicologa __________, 19.08.2002), che
confermava disturbi cognitivi compatibili con una disfunzione cerebrale
anteriore a predominanza emisferica destra.
La farmacoterapia
adottata ha lo scopo di contenere gli aspetti "esplosivi" del
carattere del paziente e, inevitabilmente, comporta un certo grado di
sedazione, così come, purtroppo, la comparsa di segnali di sofferenza epatica.
Per questo motivo si
è cercato, in particolare nel corso dell'ultimo ricovero, di limitare il più
possibile i medicamenti ad azione sedativa-neurolettica, ma al prezzo di vedere
ben presto riapparire sintomi ansiosi rilevanti.
La prognosi quo ad
valetudinem permane dunque riservata, proprio a causa della natura del disturbo
e delle conseguenti terapie adottate per il suo trattamento.
Il paziente
continuerà la presa a carico psichiatrica presso il __________ di __________,
dove è stato fissato un appuntamento col Dr. med. __________ per il giorno 25
maggio 2004 alle ore 11.45." (Doc. F1)
Nelle sue annotazioni mediche dell’8 luglio 2008,
il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
Non posso che confermare la valutazione espressa
in precedenza circa l'evoluzione della capacità lavorativa residua.
Determinante per questa valutazione è il
dettagliato rapporto fatto da parte della clinica specializzata di __________
che ha confermato in autunno 2004 la presenza d'una capacità lavorativa in
attività confacente." (Doc. XV/bis,
sottolineatura della redattrice)
2.6
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti
del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve
tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125.
V 351 consid. 3a p. 352)
qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il
convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV
Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294;
cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,
la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,
il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.7
Nel caso di
specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, non ha motivo per mettere in dubbio la
valutazione peritale effettuata dal SAM il 31 gennaio 2007 – secondo la quale
l’assicurato è inabile al lavoro al 70% nella sua precedente attività di
carpentiere, ma abile al lavoro in misura del 50% in un ambiente lavorativo
adatto - da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto, in data 30 gennaio 2007, ad
un accurato esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________,
dal quale è emerso che egli, viste le sue patologie, è inabile al lavoro al 70%
nella sua precedente attività di carpentiere, ma è abile al lavoro al 70%-80%
in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 192-32).
Queste
conclusioni specialistiche, che del resto non sono state contestate attraverso
dei referti medico-specialistici attestanti delle patologie reumatologiche
maggiormente invalidanti, possono essere fatte proprie dal TCA.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è
stato pure sottoposto ad un accurato esame psichiatrico, grazie al consulto
specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che egli, affetto da
sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva con prevalenza
di aspetti emozionali (ICD10-F43.23); disturbo Borderline di personalità di
tipo impulsivo (ICD10-F60.30); sindrome da dolore somatoforme (ICD10-F45.0)”
(doc. 192-36), è inabile al lavoro al 50%, con una evoluzione lenta e una
prognosi a medio-lungo termine poco favorevole (doc. 192-36).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da
tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Tali non
possono certo essere considerati i referti del 2 agosto 2007 (doc. D) e del 15
ottobre 2007 (doc. D1) della Clinica __________, prodotti dall’assicurato in
sede ricorsuale.
In questi
rapporti d’uscita, infatti, i medici della Clinica __________ non fanno che
confermare l’esistenza di patologie già riscontrate e prese in considerazione
dai medici del SAM, senza peraltro esprimersi in merito alla capacità
lavorativa dell’interessato.
A mente
del TCA, quindi, tali certificati medici non sono atti a mettere in dubbio le
conclusioni alle quali è giunto il dr. __________ nell’ambito della perizia del
SAM, circa la capacità lavorativa residua del 50% dell’assicurato (al riguardo,
cfr. STF 9C 376/2007 del 13
giugno 2008, nella quale l’Alta Corte ha considerato ininfluente un certificato
medico stilato dallo psichiatra curante, il quale riferisce unicamente
dell’inizio di un trattamento specialistico per un episodio depressivo di media
gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente su un’eventuale incidenza
(presente e/o passata) invalidante dei disturbi psichici).
Al momento
dell’esame peritale da parte del SAM l’assicurato andava dunque ritenuto
inabile al lavoro al 70% nella sua precedente professione di carpentiere, ma
abile al lavoro al 50% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti
funzionali, di natura reumatologica.
2.8
Occorre ora
verificare a partire da quando l’assicurato va considerato inabile al lavoro in
tale misura.
L’amministrazione ha infatti considerato che
queste percentuali di incapacità lavorativa perdurino dal mese di maggio 2005,
mentre l’assicurato, dal canto suo, rivendica il diritto ad una rendita intera
di invalidità dal mese di giugno 2001, allorquando è iniziata la sua inabilità
lavorativa completa a causa dei disturbi psichici di cui è affetto, così come
attestato dal dr. __________ del __________ di __________.
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene, per
i motivi di seguito esposti, che i medici del SAM abbiano convenientemente
stabilito il momento a partire dal quale l’assicurato è da considerare, dal
profilo psichiatrico, inabile al lavoro al 50%.
Va infatti rilevato che nonostante il dr. __________,
nel suo referto peritale del 18 gennaio 2007, non si sia espresso sull’inizio
dell’incapacità lavorativa (del 50%) dell’interessato causata dai disturbi
psichiatrici, lo specialista ha indicato che “in passato è stato tentato anche
un reinserimento professionale senza esiti positivi e poi, a causa di una
serie di problemi socio-affettivi, familiari ed economici, egli non ha più
potuto riprendere la sua attività lavorativa”, aggiungendo che “l’evento del 2005 ha peggiorato una sua situazione già
precaria e difficile, in particolar modo per quel che riguarda la salute
psichica della moglie che a quanto riferisce l’assicurato è peggiorata
nettamente dopo quell’evento” (doc. 192-36, il corsivo è della redattrice).
I medici del SAM, dal canto loro, nel referto
peritale del 31 gennaio 2007, hanno indicato che l’inizio dell’inabilità
lavorativa è da far risalire al mese di maggio 2005, data che corrisponde a
quella decisa dall’assicuratore infortuni come decorrenza del diritto alla
rendita LAINF, osservando che “nel passato l’assicurato ha avuto delle brevi
incapacità lavorative totali, dovute ai vari ricoveri ospedalieri” (doc.
192-21, il corsivo è della redattrice).
Rispondendo
ad una richiesta di chiarimenti da parte del dr. __________ del SMR (cfr. doc.
VIII/2), i medici del SAM, nella risposta del 20 maggio 2008, hanno osservato
che, dal punto di vista psichiatrico, è subentrato, dopo la perizia del dr. __________
del giugno 2004, un peggioramento dello stato di salute, da ricondurre
all’arresto dei figli dell’interessato nel corso del 2005 (doc. VIII/3, il
corsivo è della redattrice).
Tale
risposta è poi stata condivisa dal dr. __________ del SMR, sia nelle sue
osservazioni del 7 maggio 2008 (cfr. doc. VIII/1), sia in quelle dell’8 luglio
2008, nelle quali ha sottolineato che “determinante per questa
valutazione è il dettagliato rapporto fatto da parte della Clinica
specializzata di __________, che ha confermato in autunno 2004 la presenza di
una capacità lavorativa in attività confacente” (cfr. doc. XV/bis).
Il TCA non può che condividere queste
considerazioni del medico SMR e dei medici del SAM.
Va infatti evidenziato che, nel referto del 7
giugno 2004, redatto per conto dell’assicuratore infortuni, il dr. __________
ha espressamente osservato che “non ci sono patologie psichiatriche maggiori
o stressori psicosociali o familiari di entità tale da compromettere le
potenziali capacità lavorative dell’assicurato”, ritenendo “teoricamente
esigibile e terapeuticamente indicata un’attività lavorativa compatibile con le
eventuali limitazioni da un punto di vista neurologico-ortopedico” (cfr.
doc. XVII/3a, il corsivo è della redattrice).
Inoltre, nel rapporto del 2 novembre 2004 della
Clinica __________ di riabilitazione di __________, il dr. __________, Capo-servizio
di neurologia e il dr. __________, medico assistente, hanno confermato che
l’assicurato è da considerare pienamente abile al lavoro in attività
adeguate ai suoi limiti funzionali (doc. XVII/4, il corsivo è della
redattrice).
In tale rapporto, i medici del Servizio di
riabilitazione neurologica hanno concluso che:
"
Au vu des diagnostics retenus, 5 ans après un
accident de la voie publique, sans notion de fracture et sans lésion
traumatique mise en évidence radiologiquement avec un examen neurologique dans
les limites de la norme, nous pouvons admettre qu’il n’y a plus aucune relation
entre les plaintes émises par ce patient et les évènements traumatiques
survenus en 1999 et éventuellement en 2000. De même, les troubles
psychiatriques sont purement d’ordre psychosocial et ne sauraient être
expliqués par l’accident de 1999, en l’absence de toute lésion visible
radiologiquement au niveau cérébral. De même, si ces troubles du comportement
étaient d’origine organique, nous aurions beaucoup de peine à expliquer
puorquoi l’aggressivité, l’anxiété se manifestent essentiellement en présence
de la famille du patient, jamais à l’extérieur, ce qui a notamment été
objectivé durant tout le séjour du patient à la Clinique __________ de
réadaptation. De plus, si ces troubles du comportement sont dirigés contre les
proches du patient, la reprise d’une activité professionnelle ne pourrait
être que bénéfique pour l’éloigner de sa famille et lui redonner un rôle social.
En ce qui concerne l’atteinte à l’integrité
corporelle, hormis les séquelles des différentes interventions de l’épicondyle
D, nous ne saurions reconnaître una autre atteinte de l’intégrité corporelle.
En ce qui concerne la réinsertion professionnelle
via l’AI, nous maintenons que le patient est apte à reprendre tout type
d’activité professionnelle, notamment de vendeur pour autant qu’il n’ait pas à
porter des charges lourdes au-delà de 20 kg ou à effectuer des mouvements
répétitifs ou soutenus avec une hyperextension du poignet D.” (Doc. XVII/4 pag. 10, sottolineature della redattrice)
Alla luce di queste chiare indicazioni, il TCA ritiene
corretto considerare l’assicurato inabile al lavoro al 50%, per motivi
psichiatrici, a partire dal 2005, come stabilito dai medici del SAM e
confermato dai medici del SMR. Prima di tale data, per contro, l’interessato
deve essere ritenuto pienamente abile al lavoro in attività adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali, come indicato nel rapporto del 2
novembre 2004 della Clinica __________ di riabilitazione di __________ (cfr.
doc. XVII/4) e confermato dai medici del SMR (cfr. doc. VIII/1, XV/bis).
Quanto alla presenza di numerosi ricoveri
dell’assicurato presso strutture specializzate nel corso degli anni precedenti
il 2005 – circostanza addotta dall’assicurato al fine di dimostrare l’esistenza
di patologie psichiatriche invalidanti già prima del 2005 - questo Tribunale
non può esimersi dal sottolineare che dalla documentazione agli atti emerge che
in quel periodo l’assicurato non era regolarmente seguito tramite una presa a
carico psicoterapeutica regolare e che, inoltre, la compliance medicamentosa
dell’interessato era alquanto dubbia.
Nel suo referto peritale del 18 gennaio 2007,
infatti, il dr. __________ ha rilevato che dal 1999 l’interessato non ha più
potuto riprendere la sua attività lavorativa “all’inizio in seguito ai suoi
dolori e disturbi somatici e poi successivamente aveva presentato una reazione
depressiva ormai prolungata che dura tuttora e ragion per la quale è stato
ricoverato diverse volte presso varie cliniche ed ospedali del Cantone con
una proposta di una presa a carico ed assunzione di farmaci in modo regolare”
(doc. 192-36, il corsivo è della redattrice).
Il dr. __________ ha inoltre osservato che “egli
era seguito vari anni dal __________ di __________ ma a quanto riferisce non
in modo regolare ma piuttosto il __________ gestiva la sua situazione
socio-familiare” (doc. 192-36, il corsivo è della redattrice). Anche nel
rapporto del 2 novembre 2004 della Clinica di riabilitazione di __________, a
pag. 6, si legge che “le 15.06.2004 le dr. __________ téléphone au dr. __________.
Ce dernier l’informe qu’ils n’ont jamais vraiment pu
entreprendre de “thérapie” avec ce patient et plutôt effectuer une gestion des
problèmes rencontrés par le patient en famille. Il semblerait que l’assuré n’ait
jamais été très enthousiaste des interventions proposées par le service
psychosocial et qu’après sa sortie de la Clinique __________ il n’a jamais
rappelé ce psichiatre. Le dr. __________ est d’accord avec le dr. __________
qu’il n’y a pas d’utilité à poursuivre un traitement spécialisé psychiatrique
et que la dernière hospitalisation à la Clinique __________ n’était pas
réellement une urgence mais plutôt una domande de l’assuré” (doc. XVII/4, il corsivo è della redattrice).
Quanto alla compliance medicamentosa, in diversi
referti gli specialisti interpellati hanno espresso seri dubbi al riguardo.
Già il dr. __________, nel suo referto relativo
alla visita del 7 giugno 2004, ha sottolineato che “dubitiamo fortemente che l’assicurato assuma
realmente i medicamenti almeno nelle dosi che gli sono state prescritte”
(doc. XVII/3a, il corsivo è della redattrice).
Anche i medici della Clinica di riabilitazione di
__________ hanno evidenziato che “nous avons été surpris d’examiner un
patient parfaitement conscient, non ralenti, clair dans les informations qu’il
nous donne, sans qu’on ait l’impression de difficultés mnésiques, sans
faticabilité alors qu’il est sensé prendre de hautes doses de médicaments, qui,
s’ils étaient réellement pris, devraient certainement fortement modifier
l’état d’éveil de ce patient” (doc. XVII/4, il corsivo è della redattrice).
I medici del SAM, inoltre, nella perizia del 31
gennaio 2007, hanno evidenziato di avere “dei dubbi sulla compliance
medicamentosa, poiché il tasso sierico del Tegretol è molto basso e quello
del Floxyfral non è detettabile. Abbiamo dunque dei dubbi che l’assicurato
assuma tutti i medicamenti prescritti dal curante” (doc. 192-20, il corsivo è
della redattrice).
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può
essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti
ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo
1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo
il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore
delle assicurazioni sociali, che, a partire dal mese di maggio 2005,
l’assicurato presenta un grado di incapacità lavorativa del 70% nella sua
precedente attività di carpentiere, ma sia da considerare abile al lavoro al
50% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in attività
leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.9
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Il
confronto dei redditi va effettuato, contrariamente a quanto operato dalla
consulente incaricata nel rapporto del 26 febbraio 2008 (nel quale ha
utilizzato i dati relativi al 2006, cfr. doc. 194-2), con riferimento all’anno
2005, dato che è in quell’anno che è avvenuto, come visto (cfr. consid. 2.8.),
il peggioramento dello stato di salute ed è sorto il diritto alla rendita (cfr.
consid. 2.2).
2.9.1
Nel rapporto
del 26 febbraio 2008, la consulente incaricata ha quantificato il reddito
da valido che l’assicurato avrebbe potuto percepire, da sano, nel 2006 in fr. 63'981.68 (cfr. doc. 194-2),
aggiornando il reddito stabilito dalla precedente consulente nel rapporto del
27.
dicembre 2005 (pari a fr. 63'223) sulla base dei dati ritenuti
dall’assicuratore infortuni (cfr. doc. 159-3).
Il TCA constata, al riguardo, che la precedente
consulente IP, nel rapporto del 27 dicembre 2005, ha effettuato il raffronto dei
redditi con riferimento all’anno 2004, motivo per cui, aggiornando al 2005 il
reddito di fr. 63'223 relativo al 2004 (e non al 2005 come erroneamente
considerato dalla consulente nel rapporto del 26 febbraio 2008, cfr. doc.
195-2), si ottiene un reddito da valido di fr. 63'855.23.
2.9.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11.1; STFA del 5 settembre
2006.
nella causa P., I 222/04).
Il
Tribunale federale ha inoltre ricordato che "nel caso di un invalido che,
dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e
non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di
principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale)
conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul
posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001
consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129
V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento)" (cfr. STF 8C_334/2008 del
26.
novembre 2008)
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza
del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella
TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo
nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore
privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe
potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.
4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'812.59 oppure di fr. 57'751.08 per
l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12).
L’assicurato,
quale carpentiere presso la carpenteria del signor __________ di __________,
avrebbe guadagnato nel 2005 fr. 63'855.23/anno per un’occupazione a tempo
pieno. Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività
equivalente (cioè fr. 60’875.--/ anno; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 45
“Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 4’829.-- X 12 mesi = 57’948.--,
riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 60'265.92, aggiornato al 2005).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008.
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.7. e 2.8.), da un punto di vista medico,
l’assicurato può esercitare, da maggio 2005, un’attività adeguata alle sue
condizioni di salute al 50%, il reddito statistico citato va ridotto del 50% e
ammonta a fr. 28’875.54 (fr. 57'751.08 ridotti del 50%).
2.9.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung
der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung
C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002
S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an,
für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas
über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität
differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12
sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser
Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der
Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den
Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra
pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato
straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente
abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo
stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui
è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in
cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,
consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.9.4
In concreto,
nel rapporto del 26 febbraio 2008, la consulente incaricata ha applicato al
reddito da invalido una riduzione percentuale del 5% inerente l’attività
leggera (doc. 194-2).
L’assicurato
ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo bassa, che
avrebbe invece dovuto essere pari al 20%, per tenere conto della nazionalità,
dell’occupazione a tempo parziale, del danno alla salute e dell’anzianità di
servizio presso lo stesso datore di lavoro (doc. I).
Sulla
base della giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.9.3.), una
riduzione percentuale del salario statistico medio è stabilita dopo un esame
delle circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al
danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado d'occupazione).
Ai fini
della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va
innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è
stato giudicato in grado di esercitare un'attività adeguata al 50%, precisando
che si tratta della presenza durante tutto il giorno, ma con una riduzione del
rendimento del 50% (cfr. doc. 192-21).
Alla luce di questa precisazione, non può,
quindi, essere condivisa da questo Tribunale la richiesta del rappresentante
dell’assicurato di applicare al reddito da invalido una ulteriore riduzione
percentuale per tener conto del fatto che l’interessato è in grado di svolgere
un’attività adeguata unicamente a tempo parziale.
Va infatti sottolineato che il Tribunale
federale, in una sentenza I 69/07 del 2 novembre 2007, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
4.
Die Verwaltung hat im Einspracheentscheid vom 17.
August 2005 einen leidensbedingten Abzug vom statistischen Durchschnittslohn
mit der Begründung ausgeschlossen, der leidensbedingten Einschränkung sei mit
der Annahme einer auf 70% reduzierten Arbeitsfähigkeit in leichten bis
mittelschweren Tätigkeiten bereits Rechnung getragen. Sodann sei ein
Teilzeitabzug nicht gerechtfertigt, weil der Versicherte ganztags mit
eingeschränkter Leistung arbeiten könne.
Das kantonale Gericht führt im angefochtenen
Entscheid aus, die Verwaltung habe die statistischen Angaben über die
Entstehung eines überproportionalen Lohnnachteils bei Teilzeitbeschäftigung
falsch interpretiert, handle es sich doch auch bei einer vollzeitlichen
Tätigkeit mit reduzierter Leistung um eine "Teilzeittätigkeit". Im
vorliegenden Fall sei dafür ein Abzug von 10% vom statistischen
Durchschnittslohn angemessen.
Weiter hat die Vorinstanz erwogen, der
Versicherte habe als an einer psychischen Erkrankung leidender Hilfsarbeiter
einen zusätzlichen Lohnnachteil in Kauf zu nehmen. Dem sei mit einem zusätzlichen
Abzug im Umfang von 5% vom Tabellenlohn Rechnung zu tragen.
5.
Die Vorinstanz begründet den erstgenannten Abzug
damit, der sog. Teilzeitabzug vom Tabellenlohn umfasse auch eine reduzierte
Leistungsfähigkeit in Vollzeittätigkeiten, da sich diese - namentlich durch
höhere Kosten des Arbeitsplatzes im Verhältnis zum Wert des Arbeitsprodukts und
durch die das Angebot übersteigende Nachfrage nach solchen Arbeitsplätzen - in
gleicher Weise auf den erzielbaren Lohn auswirke wie eine Teilzeittätigkeit. Ob
dies zutrifft, ist als Rechtsfrage durch das Bundesgericht frei überprüfbar (BGE 132 V 393 E. 3.2 S. 398 f. und E. 3.3 S. 399, daselbst auch
Ausführungen zur Kognition betreffend Höhe des im konkreten Fall grundsätzlich
angezeigten Abzuges).
5.1
Indem das Eidgenössische Versicherungsgericht
(seit 1. Januar 2007: Bundesgericht) unter dem Titel des Beschäftigungsgrades
bei Teilzeittätigkeit einen Leidensabzug anerkannte, wollte es dem Umstand
Rechnung tragen, dass Teilzeitbeschäftigte in der Regel überproportional
weniger verdienen als Vollzeitangestellte (BGE 124 V
321.
E. 3b/aa S. 322 f.;
vgl. überdies BGE 126 V 75 E. 5a/cc S. 78 und
S. 79 in fine; AHI 1998 S. 175
E. 4b). Erfasst werden sollte mit diesem Abzug nur die eigentliche
Teilzeitarbeit, nicht aber eine vollzeitliche Tätigkeit mit eingeschränkter
Leistungsfähigkeit (vgl. Urteile I 292/05 vom 19. Oktober 2005, E. 5.3, und I
2/01 vom 24. Januar 2002, E. 2b/ee). Das Gericht stützte sich bei der
Begründung des Abzuges denn auch auf die zwischen Vollzeittätigkeiten (Pensen
über 90%) und prozentual abgestuften Teilzeittätigkeiten (Pensen von 25% und
weniger bis maximal 90%) differenzierende Tabelle 13* der LSE 1994 (BGE 124 V 321 E. 3b/aa S. 323). In den Erläuterungen
zu dieser Tabelle in LSE 1994 S. 30 wird sodann auf sich bei einzelnen
Kategorien von Arbeitnehmenden mit Teilzeitarbeit ergebende Besonderheiten
hingewiesen. Der Vorinstanz kann mithin darin nicht gefolgt werden, dass der
höchstrichterlich unter dem Titel Beschäftigungsgrad vorgesehene sog. Teilzeitabzug
auch Vollzeittätigkeiten mit eingeschränktem Rendement umfasse.
5.2
Die Ursachen, weshalb Teilzeittätigkeiten in
der Regel überproportional niedriger entlöhnt werden als Vollzeittätigkeiten,
sind höchstens teilweise bekannt. Daher kann eine Gleichbehandlung der beiden
Tätigkeitsarten beim Leidensabzug auch nicht damit begründet werden, bei
Vollzeittätigkeiten mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit wirkten sich
regelmässig die selben ökonomischen Gesichtspunkte aus wie bei
Teilzeittätigkeiten. Zwar mag in Einzelfällen eine solche Vollzeittätigkeit
tatsächlich mit einem überproportionalen Minderverdienst verbunden sein. Dass
dies in gleicher Weise wie bei den Teilzeittätigkeiten den Regelfall darstellt,
lässt sich aber nicht zuverlässig sagen, zumal auch Faktoren angeführt werden
könnten, welche eine Vollzeittätigkeit mit eingeschränktem Leistungsvermögen
für einen Arbeitgeber attraktiver erscheinen lassen als eine Teilzeittätigkeit.
Zu erwähnen ist hier etwa, dass eine vollzeitliche Anwesenheit grössere
Flexibilität bei der Einsatzplanung bietet.
5.3
Zusammenfassend besteht keine
rechtsgenügliche Grundlage, um bei vollzeitlich mit reduzierter
Leistungsfähigkeit tätigen Versicherten regelmässig eine über die Einschränkung
der Leistungsfähigkeit hinaus gehende, überproportionale Lohneinbusse
anzunehmen und - in Analogie zum bisherigen Abzugsfaktor Beschäftigungsgrad
oder als eigenständiges neues Merkmal - beim leidensbedingten Abzug zu
berücksichtigen. Was Beschwerdegegner und kantonales Gericht hiezu vernehmlassungsweise
vortragen, führt zu keiner anderen Betrachtungsweise.
5.4
Fällt demnach der von der Vorinstanz mit
dieser Begründung vorgenommene Abzug im Umfang von 10% weg, muss nicht näher
auf die zusätzlich mit 5% bemessene Abzugsposition betreffend die
lohnbeeinflussenden Auswirkungen der psychischen Erkrankung eingegangen werden.
Denn es resultiert unabhängig von der allfälligen Rechtmässigkeit dieses
Abzuges ein Invaliditätsgrad unterhalb der für eine Invalidenrente mindestens
erforderlichen 40%.”
Nel caso di specie, analogamente a quanto
stabilito nella sentenza appena riprodotta, essendo l’assicurato, dal profilo
medico, ancora abile a tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento del
50%, in un’attività adeguata, non è dunque possibile applicare una riduzione
del reddito da invalido per tenere conto del fatto che l’assicurato può
effettuare un’attività adatta solo a tempo parziale, come preteso dal
rappresentante dell’interessato.
Per quel che riguarda, invece, la percentuale di riduzione per gli
impedimenti alla salute, in una sentenza 8C_604/2007 del 7 aprile 2008, il
Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la
riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita
dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali
derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista
medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato
di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame,
l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza
motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era
giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il
precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%)
dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito
da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.
Anche
nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del
10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla
salute dell’interessato.
Altre
circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito
statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età
dell’assicurato, nato nel 1960).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2005, partendo da un
salario da invalido di fr. 57'751.08 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50%, ammettendo la
riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente
ammonta, quindi, a fr. 25'987.99 (fr. 28’875.54 - (fr. 28’875.54 x 10 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 63'855.23
(consid. 2.9.1.), emerge un tasso d’invalidità del 59.3%, arrotondato al 59% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità, come
stabilito dall'amministrazione.
Alla
medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi (da valido e da
invalido) agli ultimi dati disponibili del 2007 (dato che, come visto in
precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al
momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.2. in fine).
Dal raffronto tra il
reddito da valido, aggiornato al 2007, di fr. 65’655.43 – ossia fr. 63'855.23 + 1.2 per il 2006 e +1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione
dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007,
pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica - e da invalido
di fr. 27’101.73 – ossia fr. 59'197.32 (2006) aggiornati al 2007, per un
importo di fr. 60’226.07 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008,
p. 99), cui apportare una riduzione del 50% per
motivi medici e del 10% per altri motivi - emerge infatti un grado di
invalidità del 58.72%, arrotondato al 59%. Tale risultato dà
comunque diritto ad una mezza rendita di invalidità.
2.10
Il TCA non
può per contro accogliere la richiesta dell’insorgente di essere posto al
beneficio di una rendita di invalidità già nel periodo antecedente al
peggioramento dello stato di salute avvenuto nel maggio 2005, per i motivi seguenti.
Se, da
una parte, come verrà esposto qui di seguito, è vero che l’assicurato avrebbe
potuto, potenzialmente, avere diritto ad una rendita di invalidità già prima
del 2005, alla scadenza dell’anno di carenza (da fissare al 1° ottobre 2000,
cfr. infra consid. 2.11.), d’altra parte occorre sottolineare che, a
quel momento, l’interessato – che, come indicato in precedenza (cfr. consid.
2.8
), era da considerare abile al lavoro al 100% in attività adeguate - non
disponeva di una incapacità al guadagno del 40% almeno (cfr. infra
consid. 2.12.4.), presupposto necessario per ottenere il diritto ad una
rendita.
Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 1 vLAI:
"
il diritto alla rendita secondo l'articolo 28
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a. presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per
cento, oppure
b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al
lavoro per almeno il 40 per cento in media."
Nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2007, l’art. 29 cpv.
1.
LAI fa riferimento, in relazione all’incapacità permanente di guadagno di cui
alla lett. a, all’art. 7 LPGA e, per quanto concerne l’incapacità al lavoro di
cui alla lett. b, all’art. 6 LPGA.
Per
quanto attiene all’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI (nella versione in vigore fino al
31.
dicembre 2007), i presupposti per un’incapacità al guadagno permanente si
ritengono adempiuti allorché si può presumere che né un miglioramento né un
peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non debba secondo un’analisi
prognostica e non retrospettiva - intervenire in futuro (art. 29 OAI). La lett.
a dell’art. 29 cpv. 1 LAI si applica di conseguenza allorché il danno alla
salute dell’assicurato si è largamente stabilizzato ed è essenzialmente
irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno
probabilmente in modo permanente. Il carattere permanente è in particolare dato
se non sono da attendersi miglioramenti né da provvedimenti di cura né da
provvedimenti d’integrazione (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I
566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre
2007), il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel
momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
La lett.
b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati
patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un
peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA
del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05)).
Di regola
il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità
di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità -
questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i
disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni. Di conseguenza, una rendita intera (secondo l'art. 28 cpv. 1
LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003) potrà essere riconosciuta solo se
l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi
almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari
grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del
60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una
mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno
supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di
lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato
avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit.
pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127; STCA del 21 settembre 2005 nella
causa W., 32.2005.82; STCA del 27 aprile 2004 nella causa P., 32.2003.79).
Se
l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni
consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
Vi è
interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1
LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007) allorché l'assicurato è
interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una
capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua
rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro
interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di
sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30
giorni (RCC 1964 p. 168).
2.11
Nella
fattispecie in esame, rispondendo ad una esplicita richiesta in tal senso da
parte del TCA (cfr. doc. XIX), l’UAI, con scritto del 2 aprile 2009, ha comunciato che “l’anno di carenza
ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI ha avuto inizio con il secondo infortunio
(incidente della circolazione) patito dall’assicurato in data 27 ottobre 1999
(cfr. anche a tal proposito le percentuali di inabilità lavorativa inviate
dalla __________ all’UAI mediante lo scritto 11 ottobre 2001 nonché la proposta
per il medico datata 13 giugno 2005 agli atti)” (doc. XX).
Il TCA rileva, al riguardo, che anche il curante dell’assicurato,
dr. __________, nel rapporto medico del 15 giugno 2000, ha ritenuto l’assicurato pienamente inabile al lavoro dal 4 novembre 1999 al 14 maggio 2000,
poi inabile al lavoro al 66.6% dal 15 maggio 2000 al 30 giugno 2000 e, infine,
inabile al lavoro al 50% nella sua professione dal 1° luglio 2000 (cfr. doc.
87-1).
Alla luce di quanto appena
esposto, in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007), il
periodo di carenza di un anno va quindi dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre
2000.
Di
conseguenza l’assicurato avrebbe potenzialmente diritto a una rendita di
invalidità a far tempo dal 1° ottobre 2000.
2.12
Nel caso di
specie, tuttavia, occorre verificare, tramite confronto dei redditi, se alla
scadenza dell’anno di attesa, l'assicurato presenta o meno un'incapacità al
guadagno del 40% almeno, secondo i disposti dell'art. 28 LAI.
L’amministrazione
ha considerato che al momento dell’insorgenza dell’eventuale diritto alla
rendita (1° ottobre 2000) l’assicurato non presentava un grado di invalidità
pensionabile. Nello scritto del 2 aprile 2009, l’UAI ha osservato che “per
quanto riguarda il periodo antecedente al mese di maggio 2005, si ricorda
nuovamente che il signor RI 1 presenta una piena capacità lavorativa in
attività alternative, con susseguente incapacità al guadagno pari al 22% (cfr.
a tal proposito le annotazioni SMR del 16 settembre 2005 rispettivamente del 6
luglio 2006, il rapporto del 27 dicembre 2005 della consulente in integrazione
professionale nonché il punto 3.1. della decisione su opposizione impugnata”)
(cfr. doc. XX).
2.12.1
Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso, nel rapporto del 27 dicembre 2005, la
consulente incaricata ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe
potuto percepire da sano nel 2004 in fr. 63'223, sulla base del calcolo, non contestato dall’assicurato,
operato dall’assicuratore infortuni (cfr. doc. 159-3).
2.12.2
Quanto al reddito
da invalido, in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella
sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla
tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,
svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 4'588.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.
4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato,
quale carpentiere presso la carpenteria del signor __________ di __________,
avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 63’223.--/anno per un’occupazione a tempo
pieno. Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività
equivalente (cioè fr. 60’266.--/ anno; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 45
“Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 4’829.-- X 12 mesi = 57’948.--,
riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 60'265.92).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008.
2.12.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, come visto in precedenza
(cfr. consid. 2.9.3.), esaminare le circostanze specifiche del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del
salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,
percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che
possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
2.12.4
In concreto,
nel rapporto del 27 dicembre 2005, la consulente incaricata ha applicato al
reddito da invalido una riduzione percentuale del 7%, così motivata: “5% per
porto di pesi limitato a 20 chili e 2% per le lievi limitazioni funzionali del
polso destro” (doc. 159-3).
Sulla
base della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.9.3.), una riduzione
percentuale del salario statistico medio è stabilita dopo un esame delle
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione).
Ai fini
della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va
innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, prima del 2005 l'assicurato è stato giudicato in
grado di esercitare un'attività adeguata al 100% (cfr. consid. 2.8.).
Per quel che riguarda,
invece, la percentuale di riduzione per gli impedimenti alla salute, come visto
in precedenza (cfr. consid. 2.9.4.), il TCA ritiene corretto
applicare una riduzione del 10% per tenere conto degli impedimenti funzionali
derivanti dal danno alla salute dell’interessato (cfr. STF 8C_604/2007
del 7 aprile 2008).
Altre
circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito
statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età
dell’assicurato, nato nel 1960).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2004, partendo da un
salario da invalido di fr. 57'258.24 e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr.
51'532.42 (fr. 57'258.24 - (fr. 57'258.24 x 10 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 63’223
(consid. 2.12.1.), emerge un tasso d’invalidità del 18.49%, arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come
stabilito dall'amministrazione.
In
conclusione questo calcolo relativo al 2004 dimostra che nel periodo precedente
al peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato, con conseguente
aumento del grado d'inabilità lavorativa, avvenuta nel maggio 2005, il
ricorrente non aveva diritto a nessuna rendita.
2.13
L’UAI ha
pertanto agito correttamente, procedendo all’attribuzione all’assicurato del
diritto ad una mezza rendita di invalidità, in applicazione dell’art. 88a cpv.
2.
OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato o la
capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande
invalidità peggiora o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole – a partire dal 1° agosto 2005.
Nella misura in cui l’UAI ha attribuito una mezza rendita di invalidità dal 1° agosto 2005,
la decisione su opposizione del 12 marzo 2008 deve quindi essere confermata.
2.14
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster