32.2008.8
UAI ha a giusta ragione attribuito all'assicurato una rendita intera per un certo periodo,poi ridotta ad 1/4,essendo egli totalmente inabile nella sua precedente professione,ma abile al lavoro al 60%
11 marzo 2009Italiano84 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2008.8
Data decisione, Autorità:
11.03.2009, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione attribuito all'assicurato una rendita intera per un certo periodo,poi ridotta ad 1/4,essendo egli totalmente inabile nella sua precedente professione,ma abile al lavoro al 60% in attività adatte e risultando,dal raffronto dei redditi,un grado AI del 46%
AFFEZIONE PSICHICA
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.8
cr/DC/sc
Lugano
11 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 dicembre 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1955, precedentemente attivo in qualità di ausiliario di cure, in data 11
giugno 2003 ha presentato una
domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, in quanto affetto
da “distorsione spalla sinistra” (doc. 1/1-7).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia ortopedica
affidata al dr. __________, con progetto di decisione del 13 luglio 2006,
l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato una rendita intera di invalidità
(grado AI del 100%) dal 1° aprile 2003 al 30 aprile 2004, negando in seguito il
diritto a prestazioni a fronte di un grado di invalidità del 5% (doc. 34/1-3).
A seguito
delle contestazioni dell’assicurato, rappresentato dall’RA 1, contro tale
progetto di decisione, l’UAI, dopo avere disposto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare
a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM),
con decisione del 13 dicembre 2007 ha attribuito all’interessato una rendita intera di invalidità (grado
AI del 100%) dal 1° aprile 2003 al 28 febbraio 2005 e un quarto di rendita di
invalidità (grado AI del 46%) dal 1° marzo 2005 (doc. A1).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione, anziché di un quarto di rendita
a partire dal 1° marzo 2005, di una rendita di invalidità superiore (I).
Il
rappresentante dell’assicurato ha sostanzialmente contestato la valutazione
economica operata dall’UAI, criticando da una parte l’utilizzazione, nella
determinazione del reddito da invalido, dei dati statistici nazionali di cui
alla tabella TA1, anziché di quelli regionali della tabella TA13 e, dall’altra,
considerando insufficiente la riduzione percentuale del 10% applicata dalla
consulente IP, che avrebbe invece dovuto essere pari al 20%, ritenuta l’incapacità
lavorativa completa dell’interessato nella sua precedente attività e la ridotta
capacità lavorativa in attività adeguate (I).
1.4. L’UAI, in
risposta, dopo avere ribadito la correttezza sia della perizia
pluridisciplinare del SAM, sia del calcolo dei redditi operato dalla consulente
IP, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.5. In data 29
gennaio 2008 il rappresentante dell’assicurato ha nuovamente contestato
l’ammontare della riduzione percentuale accordata dalla consulente IP (del
10%), a suo avviso troppo esigua, ribadendo che il Tribunale federale ha già
più volte ammesso una riduzione percentuale del 20% in casi in cui, come quello
di specie, un assicurato sia da considerare totalmente inabile al lavoro nella
sua precedente attività e parzialmente inabile al lavoro in attività
sostitutive esigibili (VI).
Tale
scritto è stato trasmesso all’amministrazione (VII), con la facoltà di
presentare eventuali osservazioni scritte.
1.6. Pendente
causa il TCA ha chiesto all’UAI di trasmettere copia della perizia SAM ordinata
dall’amministrazione in data 29 settembre 2006 (doc. 41-1), della quale non vi
è traccia nell’incarto AI.
L’UAI ha
trasmesso quanto richiesto in data 18 dicembre 2008 (VIII + 1).
1.7. In corso di causa,
il TCA ha interpellato l’UAI, chiedendo di spiegare le ragioni per le quali,
contrariamente alla giurisprudenza federale in materia, nella determinazione
della riduzione percentuale, non si è tenuto conto del fatto che l’assicurato
può esercitare un’attività lavorativa adeguata alle sue condizioni di salute
solo nella misura del 60% (IX).
L’amministrazione
ha risposto con scritto del 10 febbraio 2009 (X + bis), che è stato trasmesso
all’assicurato per una presa di posizione (XI).
Con
scritto del 19 febbraio 2009, il rappresentante dell’assicurato, ritenendo non
condivisibile la tesi espressa dalla consulente IP, ha nuovamente ribadito le
richieste ricorsuali (XII).
Questo scritto è stato trasmesso
all’amministrazione (XIII), per conoscenza.
1.8. In data 23
febbraio 2009 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia dello
scritto datato 17 febbraio 2009, con il quale l’UAI ha comunicato che “in
riferimento allo scritto del 3.2.2009 dell’__________ di __________, vi
informiamo che il nostro ufficio valuterà l’entrata in materia della richiesta
di aggravamento dello stato di salute dell’assicurato non appena sarà conclusa
la procedura di ricorso contro la decisione del 13 dicembre 2007” (XIV + bis).
Alla luce di tale scritto, il TCA ha richiesto
all’UAI copia del referto dell’__________ di __________, non presente agli
atti, che l’amministrazione ha trasmesso in data 2 marzo 2009 (XVI + 1-5).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU
2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.5. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.6. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art.
17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p.
ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux
diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme
douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants
[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,
en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité
de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme
douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au
motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité
aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé
mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente
- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour
justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.
135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe
de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier
2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne
suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.
Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce
sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association
d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants
n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait
de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au
recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de
l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des
données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en
méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise
du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne
laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé
qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation
professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.7. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165= RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.
3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.8. Nella
decisione del 13 dicembre 2007, l’UAI ha attribuito
all’assicurato una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo dal 1°
aprile 2003 al 28 febbraio 2005, riducendola poi ad un quarto a partire dal 1°
marzo 2005, ritenuto che i medici del SAM hanno considerato l’assicurato
inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di ausiliario di cure
presso una casa per anziani, ma ancora abile al lavoro al 60% in attività
leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi
2.4., 2.5. e 2.6., se l’UAI ha correttamente o meno ridotto ad un quarto la
rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° marzo 2005.
2.9. Per chiarire
la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al SAM il mandato di
esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno
valutato la patologia reumatologica (dr. __________), quella neurologica (dr. __________)
e quella psichiatrica (dr. __________.
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, il quale nel suo referto del 12 marzo 2007 ha posto le diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa di “▪ sindrome somatoforme da dolore persistente DD: amplificazione dei
sintomi; ▪ sindrome
algica cronica alla spalla e a tutto l’arto superiore destro su rottura
completa del sovraspinato e ricostruzione il 5 maggio 2004; normale reperto
post-operatorio alla artro-IRM del 6 maggio 2005; gonfiore diffuso dell’arto
superiore destro distale da risparmio; ▪ sindrome algica cronica alla spalla e a tutto l’arto superiore
sinistro su rottura del sovraspinato dopo trauma il 7 aprile 2002,
ricostruzione e acromioplastica il 2 luglio 2002, rirottura del sovra- e
infraspinato, seconda ricostruzione e nuova acromioplastica il 23 aprile 2003;
stato dopo lesione del nervo ascellare con paresi del deltoide (ENG del 25
novembre 2002);
▪ sindrome
cervicospondilogena cronica con modiche alterazioni degenerative; ▪ sindrome lombospondilogena cronica;
▪ sindrome
femoropatellare al ginocchio sinistro; ▪ probabile DISH (iperostosi scheletrale idiopatica diffusa)” (doc.
VIII/1.3 pag. 4+5).
Lo specialista ha ritenuto, in accordo con le
valutazioni del Prof. __________, spec. FMH in ortopedia e del dr. __________,
spec. FMH in ortopedia, che il quadro clinico dell’interessato sia dominato da
segni comportamentali, con una discrepanza molto importante tra le sue
lamentele soggettive e le sue limitazioni funzionali soggettive e i reperti
oggettivi a livello clinico e strumentale.
Il dr. __________ ha concluso che, a suo avviso,
il disagio del paziente sia in larga misura espressione di una problematica
psicosomatica, mentre i problemi somatici siano in secondo piano.
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha considerato che la precedente attività di assistente di cura in casa anziani
non sia più esigibile, mentre ha ritenuto l’assicurato ancora abile a tempo
pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 40%, in
un’attività leggera, che eviti ampi movimenti eccessivamente ripetitivi con gli
arti superiori e movimenti con le spalle sopra l’orizzontale (doc. VIII/1.3
pag. 6+7).
L’aspetto
neurologico è invece stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in
neurologia, il quale, nel suo rapporto peritale del 2 marzo 2007, ha posto le diagnosi di “sindrome
dolorosa diffusa in stato dopo interventi per rottura delle cuffie dei
rotatori, post-traumatica a sinistra; esoforia dell’occhio destro ambliope,
dopo trauma perforante” (doc. VIII/1.1).
Lo specialista ha rilevato come sia difficile,
nel contesto dei disturbi funzionali, oggettivare e confermare la presenza di
un disturbo realmente organico, osservando che probabilmente il problema del
paziente sia piuttosto di competenza reumatologica, ortopedica e probabilmente
psichiatrica.
Il dr. __________ ha quindi concluso che, dal
punto di vista strettamente neurologico, non vi siano motivi validi per
giustificare un’incapacità lavorativa (doc. VIII/1.1 pag. 4).
Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dal
dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel
suo referto del 6 marzo 2007, ha indicato che l’assicurato presenta una serie di sintomi e disturbi
come ansia, angoscia, varie preoccupazioni, umore depressivo e disturbi del
sonno, senza tuttavia avere potuto riscontrare una vera e propria patologia
psichiatrica. Il dr. __________ ha quindi considerato l’interessato, dal
profilo psichiatrico, pienamente abile al lavoro (doc. VIII/1.2 pag. 3).
Lo specialista ha osservato che l’assicurato non
assume al momento alcun farmaco in modo regolare, ma a causa dei suoi dolori e
disturbi utilizza, al bisogno, degli analgesici. Secondo il dr. __________, nel
caso di persistenza dei sintomi e dei disagi psichici, sarebbe auspicabile
l’introduzione di una farmacologia antidepressiva ansiolitica (tramite
l’assunzione di Efexor, Edronax o Saroten), “che potrebbe migliorare anche la
sua patologia dolorosa, aumentando la sua autostima e sicurezza per riprendere
un’attività lavorativa adeguata, che potrebbe migliorare ulteriormente la sua
situazione globale” (doc. VIII/1.2 pag. 3).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 30 marzo 2007, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “▪ sindrome algica cronica alle spalle bilateralmente a tutto l’arto
superiore bilateralmente con/su pregressa rottura completa del sovraspinato a
destra e pregressa ricostruzione il 5 maggio 2004; gonfiore diffuso a destra in
sede distale da risparmio; pregressa rottura del sovraspinato a sinistra dopo
trauma (7 aprile 2002); pregressa ricostruzione acromioplastica sinistra (2
luglio 2002); pregressa rirottura del sovra- e dell’infraspinato a sinistra;
pregressa seconda ricostruzione e nuova acromioplastica (23 aprile 2003) a
sinistra; ▪ sindrome cervicospondilogena e
lombospondilogena cronica con/su modiche alterazioni degenerative a livello
cervicale”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni
sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “▪
sindrome femoropatellare al ginocchio sinistro; probabile iperostosi
scheletrale idiopatica diffusa (DISH); dislipidemia; esoforia all’occhio di
destra, ambliope” (doc. VIII/1 pag. 12+13).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente
attività di assistente di cura in una casa per anziani (doc. VIII/1 pag. 15),
ma abile al lavoro al 60% (da intendersi come presenza durante tutto il giorno,
ma con un rendimento ridotto) in un’attività leggera adeguata ai suoi limiti
funzionali. I medici del SAM hanno infatti ritenuto esigibile un’attività
leggera, che eviti ampi movimenti eccessivamente ripetitivi con gli arti
superiori e movimenti con le spalle al di sopra dell’orizzontale; il
sollevamento ed il trasporto di carichi leggeri è lievemente ridotto, di
carichi medi è molto ridotto, di carichi pesanti è esiguo ed è nullo per
carichi molto pesanti; la capacità funzionale per lavori sopra il piano delle
spalle con pesi inferiori a 5 kg è esigua ed è nulla con pesi superiori ai 5 kg; la capacità funzionale per la
manipolazione di oggetti leggeri e lavori di precisione è normale, per lavori
medi è ridotta, per lavori pesanti e di manovalanza è esigua, per lavori molto
pesanti è nulla; non v’è alcuna limitazione alla rotazione del tronco, in
un’attività seduta e piegata in avanti, in un’attività eretta e piegata in
avanti, in un’attività inginocchiata ed in un’attività con le ginocchia flesse;
non v’è nessuna limitazione per mantenere la posizione seduta od eretta; la
capacità funzionale per qualsiasi spostamento su qualunque tragitto è normale,
come pure nel salire e scendere le scale. I medici del SAM hanno inoltre
indicato che l’assicurato può svolgere attività in cui non sia necessaria
un’acuità visiva perfetta ed in un’attività non pericolosa per gli occhi, vista
la cecità all’occhio destro (doc. VIII/1 pag. 16).
I medici del SAM hanno rilevato che la capacità
lavorativa del 60% in attività leggere adeguate è presente dal 5 novembre 2004
(ossia sei mesi dopo l’ultimo intervento alla spalla), mentre per il periodo
precedente, dal 17 aprile 2004 (trauma alla spalla sinistra) al 5 novembre 2004
vi era una incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività, a causa degli
interventi chirurgici, degli accertamenti e della riabilitazione (doc. VIII/1
pag. 16).
In data 3 maggio 2007, il medico responsabile del
SMR, dr. __________, ha chiesto al SAM:
"
Vi ringrazio per la relazione peritale
riguardante il paziente citato in ingresso che ho avuto modo di leggere oggi.
Dalla relazione si evince che i disturbi che
limitano la funzionalità in campo lavorativo del soggetto sono quelli a carico
dell’apparato locomotore, per i quali il dr. __________ ha espresso la sua
valutazione puntuale.
Nelle conclusioni generali si riferisce alla
possibilità di svolgere attività adeguate allo stato di salute nella misura del
60%, cioè sull’arco di un’intera giornata, ma con diminuzione del rendimento.
A proposito di questa valutazione, che non riesco
a leggere direttamente dal rapporto del collega __________, mi permetto di
chiedere come possa essere motivata.
Mi permetto pure di chiedervi la descrizione
dell’evoluzione a far stato dall’esame, pure peritale, eseguito dal dr. __________
nel giugno 2005.” (Doc. 46-1)
Con scritto del 30 maggio 2007, il dr. __________,
medico aggiunto del SAM, ha risposto:
"
Nel consulto del dr. __________ (redatto il
12.3.2007) ed allegato alla nostra perizia SAM (del 30.03.2007) è descritta
un’attività adeguata con una riduzione del rendimento del 40%. Dunque si può
concludere per una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il
giorno, ma con un rendimento ridotto).
Il dr. __________ nella sua perizia UAI del
26.6.2005 (visita del 16.6.2005) valuta le spalle dell’assicurato. Il dr. __________,
nel suo consulto per il SAM, esegue una valutazione reumatologica complessiva
dell’assicurato e valuta anche i problemi alla colonna vertebrale ed agli arti
inferiori. Il reumatologo curante dr. __________, a causa di un peggioramento
dei disturbi, ha eseguito delle infiltrazioni, oltre alla terapia medicamentosa
per orale.
Rispetto alla valutazione (perizia) del dr. __________,
vi è stato un peggioramento globale dell’assicurato e per questo motivo
giungiamo alle capacità lavorative descritte nella nostra perizia (0% come
assistente di cura e 60% - presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento
ridotto – in un’attività adatta).” (Doc. 46-2)
Nelle sue annotazioni del 4 luglio 2007 il dr. __________
del SMR ha quindi rilevato:
"
Per brevità mi permetto di richiamare i limiti
funzionali descritti dal dr. __________ come co-perito SAM (allegato alla
relazione principale – pag. 7) e confermo la CL 60% per le attività descritte.”
(Doc. 48-1)
Sulla
base di queste conclusioni mediche, l’UAI ha quindi attribuito all’interessato
una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° aprile 2003 al 28
febbraio 2005 e un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 46%) dal 1°
marzo 2005 (doc. A1).
In sede
ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione di ridurre
ad un quarto il diritto alla rendita dopo il 28 febbraio 2005, senza tuttavia produrre
nuovi referti medici a comprova della, a suo avviso totale, incapacità
lavorativa.
Solo in
data 2 marzo 2009 e su richiesta del TCA (doc. XVI) – alla luce dello scritto
del 17 febbraio 2009 inviato dall’UAI al rappresentante dell’assicurato, per
comunicare che la richiesta di aggravamento dello stato di salute
dell’interessato inoltrata dall’__________ di __________ sarebbe stata esaminata
una volta conclusa la procedura di ricorso contro la decisione del 13 dicembre
2007 (doc. XIV/bis) – l’amministrazione ha trasmesso i seguenti referti:
-
scritto del 3 febbraio 2009 del dr. __________
dell’__________ di __________, indirizzato all’UAI, nel quale ha indicato che
“come da richiesta del paziente, vi invio la documentazione concernente
l’aggravamento del paziente e vi allego copia degli ultimi referti di RM nonché
la lettera scritta al neurochirurgo dr. __________ al quale mando il paziente
per un consulto” (doc. XVI/2).
-
referto del 3 febbraio 2009, redatto dal dr. __________,
inviato al dr. __________, Vice Primario di neurochirurgia dell’Ospedale __________
di __________, del seguente tenore:
" La
prego di convocare il più presto possibile il sunnominato paziente che da
alcune settimane presenta fortissimi dolori a livello cervicale con
irradiazione cervicobrachialgie sia a sinistra che a destra.
Questo paziente nel
passato ebbe 2 interventi di ricostruzione della cuffia della spalla sinistra e
un intervento di ricostruzione della cuffia della spalla destra.
Per quanto concerne
la spalla sinistra vi è ancora una fissurazione del tendine del sopraspinato e
in parte anche del sottoscapolare diagnosticata con un’artro RM fatta il
23.1.2009 della quale le mando copia del referto.
Clinicamente si
tratta di disturbi già cronici a questa spalla con i quali il paziente convive.
Il dolore che però manifesta ultimamente è un dolore che parte dalla colonna
cervicale e coinvolge la muscolatura panvertebrale a sinistra, il trapezio e
l’elevatore della scapola. Inoltre, lamenta una sensazione di dolore che scende
lungo il braccio sinistro e che arriva al III, IV e V dito della mano sinistra.
Gli ho praticato
un’infiltrazione del gruppo muscolare trapezio e elevatore della scapola dopo
di che andava un po’ meglio per quanto riguarda i dolori in questa sede, ma
rimanevano i disturbi algici ad ambedue gli arti superiori.
Ho fatto eseguire
anche una RM della colonna cervicale della quale le mando copia del referto e
il CD.
Dal punto di vista
ortopedico, non vedo possibilità né necessità per interventi alla spalla
sinistra. Gli ho prescritto antinfiammatori e analgesici nonché miorilassanti.
Inoltre ha ricevuto
una prescrizione per fisioterapia nell’attesa di una sua convocazione.” (Doc.
XVI/3)
-
referto del 23 gennaio 2009 concernente l’esame
di artro-RM alla spalla sinistra del 23 gennaio 2009, redatto dal dr. __________
del Servizio di radiologia dell’__________ di __________, che giunge alle
seguenti conclusioni:
" Esiti
di pregressi interventi con fessure trasmurali nel tendine muscolo sovraspinato
e fessure almeno parziali, ma molto estese, nel tendine muscolo
sottoscapolare.” (Doc. XVI/4)
-
referto del 2 febbraio 2009 concernente l’esame
di MRI alla colonna cervicale del 30 gennaio 2009, redatto dal dr. __________
del Servizio di radiologia dell’__________ di __________, il quale esprime le
seguenti conclusioni:
" Discopatia
plurisegmentale con:
- leggera
protrusione circolare e piccole retrospondilofita di appoggio in C3-C4 e C4-C5
senza compressione delle strutture nervose e:
- osteocondrosi
e protrusione circolare e artrosi uncovertebrale in C5-C6 e:
- osteocondrosi,
protrusione circolare e piccola ernia medio-laterale a destra in C6-C7 con
inoltre stenosi foraminale relativa bilaterale in questo segmento. Lan però
fascia adiposa attorno ai nervi C7 durante il passaggio foraminale è però
conservata.
Una chiara radicolopatia a sinistra non è apprezzabile. Una
sintomatologia C7 a destra sarebbe però ipotizzabile dovuta alla stenosi
foraminale C6-C7.” (Doc. XVI/5)
Al riguardo, con scritto del 17 febbraio 2009,
l’UAI ha comunicato al rappresentante dell’assicurato che “in riferimento allo
scritto del 3 febbraio 2009 dell’__________ di __________, vi informiamo che il
nostro ufficio valuterà l’entrata in materia della richiesta di aggravamento
dello stato di salute dell’assicurato non appena sarà conclusa la procedura di
ricorso contro la decisione del 13 dicembre 2007” (doc. XIV/bis).
2.10. Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.
109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé
la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352)
qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il
convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV
Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294;
cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.11. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dal SAM il 30 marzo 2007, da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati.
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato infatti sottoposto, in data 28 febbraio
2007, ad un esame psichiatrico, grazie al consulto specialistico del dr. __________,
dal quale è emerso che egli non presenta delle patologie psichiatriche
invalidanti, motivo per il quale deve essere considerato pienamente abile al
lavoro (cfr. doc. VIII/1.2 pag. 3).
Queste
conclusioni specialistiche, che del resto non sono state contestate attraverso
dei referti medico-specialistici attestanti delle patologie psichiatriche con
influsso sulla capacità lavorativa residua, possono essere fatte proprie dal
TCA.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato pure sottoposto ad un accurato esame
reumatologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è
emerso che egli è inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di
ausiliario di cure presso una casa per anziani, ma è da ritenere abile al
lavoro al 60% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti
funzionali (doc. VIII/1.3 pag. 6+7).
Il dr. __________
ha inoltre evidenziato che vi è una discrepanza molto importante tra le
lamentele e le limitazioni funzionali soggettive dell’interessato e i reperti
oggettivi a livello clinico e strumentale (doc. VIII/1.3 pag. 5).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Infine, per
quanto concerne la patologia neurologica, nel suo consulto peritale del 28
febbraio 2007, il dr. __________, poste le diagnosi di “sindrome dolorosa
diffusa in stato dopo interventi per rottura delle cuffie dei rotatori,
post-traumatica a sinistra; esoforia dell’occhio destro ambliope, dopo trauma
perforante”, ha considerato l’assicurato pienamente abile al lavoro, non
trovando, dal profilo strettamente neurologico, “una motivazione evidente per
un’incapacità lavorativa” (doc. VIII/1.1 pag. 4).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi nemmeno da queste conclusioni del perito neurologo, che non sono
del resto state smentite - per lo meno fino al momento di
emanazione della decisione impugnata (13 dicembre 2007), che delimita il potere
cognitivo del giudice - da altri certificati medico-specialistici
attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Per quanto concerne invece il periodo successivo
alla decisione impugnata, va rilevato che in un referto del 3 febbraio 2009
inviato all’UAI, il dr. __________ dell’__________ di __________ ha attestato
un aggravamento delle condizioni dell’assicurato (doc. XVI/2).
Al
riguardo, va qui ricordato che per costante
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della
Considerandi
decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento
in cui essa venne emanata – in concreto il 13 dicembre 2007 – quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;
DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.
1b).
In concreto, il possibile peggioramento dello stato di salute dell’interessato
è successivo alla decisione impugnata: il dr. __________, infatti, nel suo
scritto del 3 febbraio 2009 inviato al dr. __________, ha indicato che
l’assicurato “da alcune settimane presenta fortissimi dolori a livello
cervicale con irradiazione cervicobrachialgie sia a sinistra che a destra”,
chiedendo quindi al neurochirurgo di convocare al più presto l’interessato
(doc. XVI/3, il corsivo è della redattrice).
Il possibile peggioramento dello stato di salute dell’interessato, in un periodo successivo alla decisione impugnata, che delimita il
potere cognitivo del giudice, non può quindi essere preso in considerazione nel
caso di specie e dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell’AI in sede
di revisione, come del resto comunicato dall’amministrazione con scritto del 17
febbraio 2009 (in cui ha indicato che l’UAI “valuterà l’entrata in materia
della richiesta di aggravamento dello stato di salute dell’assicurato non
appena sarà conclusa la procedura di ricorso contro la decisione del 13 dicembre
2007”, cfr. doc. XIV/bis).
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.), alla stessa può
essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,
a partire dal mese di novembre 2004, l’assicurato presenta un grado di incapacità
lavorativa del 100% nella sua precedente professione di ausiliario di cure
presso una casa per anziani, ma sia da considerare abile al lavoro a tempo
pieno, ma con una riduzione del rendimento del 40%, in attività leggere
adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, di natura reumatologica.
2.12
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2005 (visto che è in
quell’anno che è avvenuta la riduzione della rendita, a seguito della capacità
lavorativa del 60% dell’assicurato a partire dal novembre 2004).
L’amministrazione ha eseguito il raffronto dei
redditi con riferimento all’anno 2004, motivo per il quale i redditi da valido
e da invalido vanno aggiornati al 2005.
2.13
Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2004 in fr. 57’505.20.- (cfr. doc. 53-2),
conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro, __________
(doc. 50-1 e 51-1).
Adeguando tale importo al 2005, si ottiene un
reddito da valido di fr. 58’080.25 (+1% per il 2005,
cfr. tab. relativa all’evoluzione
dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007,
pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).
2.14
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg.
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di
sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.14.1
Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati
salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal
TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone
in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale,
ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito
dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo
Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in
RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito costantemente
confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e
assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere
dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,
ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni
in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi,
sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido
ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che
sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996"
pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche
ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta
per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,
Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in
CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,
"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in
Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing &
Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg.
e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le
motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena
citata:
"
(...)
8.2
In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di
trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone
Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex
ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento
e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle
tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a
un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti
regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel
Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il
reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che
spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni
determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa
maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o
l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e
nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione
abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che
abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in
una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito
ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della
tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel
settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per
ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi
giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino
cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche
sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso
d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."
Alla luce
di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti
"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006
pag. 311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA
applicando i valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione,
adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione
invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Il 17
dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una
domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato
che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions
de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la
structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des
différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour
le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des
assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una
semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:
"
Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous
affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une
circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes
collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,
comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va
vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo
Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio
dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre
divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma
anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui
présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre
nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005
p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit
constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,
p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9
("Questo Tribunale constata che il
salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore
semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro
dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.
25.
, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello
realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della
costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di
qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =
66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il
2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta
Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12
ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004.
UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%
rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola
media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2
con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con
qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,
adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327).
In una
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, consid. 6.2., il Tribunale federale,
su questo tema, ha ancora rilevato:
" A proposito del richiesto adeguamento va tuttavia rilevato che
finora è stato ammesso dalla Corte federale nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell'8% in sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).”
2.14.2
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno
alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati
statistici nazionali della Tabella TA1.
Alla luce
della giurisprudenza appena citata (cfr. consid. 2.14.1.), non può quindi
essere accolta la censura ricorsuale del rappresentante dell’assicurato circa
il fatto che l’applicazione dei dati statistici nazionali, in luogo di quelli
regionali, comporta una discriminazione per i lavoratori ticinesi, i quali non
possono conseguire i redditi di cui alla Tabella TA1 (cfr. consid. 1.3.).
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza
del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella
TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,
svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 4'588.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.
4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'812.59 oppure di fr. 57'751.08 per
l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12).
L’assicurato,
quale assistente di cure presso la Casa per anziani __________, avrebbe
guadagnato, nel 2005, fr. 58’080.25/anno per un’occupazione a tempo pieno. Tale
reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cioè fr. 56’873.--/ anno; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 85 “Sanità e servizi
sociali”, livello di qualifica 4, dopo adeguamento
all'evoluzione salariale per il 2005: fr. 4’512.-- X 12 mesi : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2008, pag. 94, tabella
B9.2] x 1.01 [v. La Vie économique, 12-2008, pag. 95, tabella B10.2]).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata.
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.11.), da un punto di vista medico, l’assicurato può
esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 60%, il
reddito statistico citato va ridotto del 40% e ammonta a fr. 34’650.65 (fr. 57'751.08 ridotti del 40%).
2.15
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen,
in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark
nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das
Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so
dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von
teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000
S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen
der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist
(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung
getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,
erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.
Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung
abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui
è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in
cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,
consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.16
In concreto,
l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 10% per
“attività leggera e le difficoltà di adattamento causate dal cambio di attività
e dalla prolungata inattività lavorativa” (doc. 53-2).
L’assicurato
ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo bassa, che
avrebbe invece dovuto essere pari al 20%, conformemente alla giurisprudenza
federale in materia, vista la sua incapacità lavorativa completa nella
precedente attività e la ridotta capacità lavorativa in attività adeguate (I).
Rispondendo ad un’esplicita richiesta del TCA
volta a chiarire i motivi per i quali, contrariamente alla giurisprudenza
federale in materia, l’UAI non ha ritenuto opportuno applicare una percentuale
di riduzione per tenere conto del fatto che l’assicurato può esercitare
un’attività lavorativa adeguata solo a tempo parziale, l’amministrazione, con
scritto del 10 febbraio 2009, ha confermato la correttezza della riduzione percentuale del 10%
stabilita nel rapporto della consulente IP del 27 settembre 2007. L’UAI ha
fondato la sua risposta sul rapporto di valutazione del 6 febbraio 2009 redatto
dalla consulente IP, del seguente tenore:
"
Su richiesta del TCA (vedi missiva del lodevole
Tribunale ricevuta in data 28 gennaio 2009), il giurista Signor __________ –
nell’ambito del suo mandato – mi chiede di giustificare ed eventualmente
modificare le riduzioni per svantaggi salariali applicate nel calcolo della CGR
a favore dell’A. ed esplicitate nel rapporto stilato dalla sottoscritta in data
27.
settembre 2007.
Anzitutto bisogna specificare che l’assicurato
possiede una capacità lavorativa piena con rendimento ridotto (aspetto più
volte specificato nella perizia SAM ricevuta in data 10 aprile 2007 in particolare a pag. 6) e non una
capacità lavorativa del 60% come erroneamente riportato sia dalla
vicecancelliera del TCA Sig.ra __________ (nello scritto citato sopra) che dal
rappresentante legale dell’assicurato nello scritto pervenuto al TCA in data 11
gennaio 2009.
Questa distinzione è necessaria perché dà adito a
fraintendimenti. La sottoscritta, prediligendo la brevità/sintesi di scrittura
ad una corretta espressione della capacità lavorativa reale che ripeto essere
del 100% con rendimento ridotto del 40%, ha erroneamente indicato – nella parte
conclusiva del rapporto stilato in data 27 settembre 2007 – una CL del 60%.
Una capacità lavorativa completa con riduzione di
rendimento, nel caso specifico, vuol dire che l’assicurato può essere presente
sul posto di lavoro in misura completa (100%) ma il suo rendimento economico
corrisponderà solamente al 60% (del 100%). Questa diminuzione di rendimento è
difficilmente quantificabile a livello salariale, infatti vi saranno delle
volte in cui l’assicurato starà fisicamente meglio e quindi renderà economicamente
di più e a volte il suo danno alla salute influenzerà maggiormente il suo
rendimento lavorativo portandolo ad un prodotto minore del 60%, risulta quindi
chiaro che un DL difficilmente riuscirà a quantificare a livello salariale il
rendimento dell’assicurato, a meno che l’assicurato non lavori a cottimo.
Per tale motivo durante l’elaborazione
dell’incarto, in base alle indicazioni del SMR, viene applicata una media
salariale corrispondente al diminuito rendimento medico-teorico, senza
ulteriore riduzione salariale.
Il TFA rileva che i dipendenti a tempo parziale non
guadagnano necessariamente meno, proporzionalmente parlando, dei lavoratori a
tempo pieno, notoriamente negli ambiti in cui esistono delle nicchie da colmare
con dei lavori a tempo parziale, molto ricercati dai datori di lavoro e
remunerati di conseguenza. Questo fattore di riduzione può essere considerato
se l’attività esigibile esaminata è un’occupazione essenzialmente femminile,
inteso come posto di lavoro femminile occupato da un uomo. Ciò non è il caso
del nostro assicurato che, nonostante il danno alla salute, possiede ancora un
ampio ventaglio di possibilità di impiego direttamente accessibili e confacenti
al problema di salute.
La riduzione richiesta dal rappresentante legale
può essere giustificata solamente nel caso che, in una determinata categoria di
attività a tempo parziale, quest’ultima è meno remunerata in rapporto al tempo
pieno.
Per concludere, un’ulteriore riduzione per
svantaggi salariali legati all’attività a tempo parziale non viene applicata
innanzitutto perché l’assicurato possiede una capacità lavorativa del 100% con
rendimento ridotto che non può essere comparata ad un’attività a tempo parziale
(es.: occupazione lavorativa pari al rendimento economico) per i motivi
summenzionati e, secondariamente, il ventaglio di attività lavorative
accessibili all’assicurato non presentano una perdita di guadagno rispetto ad
un impiego al 100% con rendimento al 100%.
Su tale base si ritiene conclusa la lavorazione
della pratica.” (Doc. X/bis)
Al riguardo, il patrocinatore dell’interessato,
nello scritto del 19 febbraio 2009, ha ritenuto non condivisibile la tesi espressa dalla consulente IP
(doc. XII).
Nel caso
di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione
percentuale del 10% (per tener conto dell’attività leggera e delle difficoltà
di adattamento causate dal cambio di attività e dalla prolungata inattività
lavorativa) stabilita dalla consulente IP nel rapporto del 27 settembre 2007
(doc. 53-2).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Non può, in particolare, essere condivisa da
questo Tribunale la richiesta del rappresentante dell’assicurato di applicare
al reddito da invalido una ulteriore riduzione percentuale per tener conto del
fatto che l’interessato è in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente
a tempo parziale.
Va infatti sottolineato che, come giustamente
rilevato dalla consulente IP nel suo rapporto di valutazione del 6 febbraio
2009.
(cfr. doc. X/bis), il Tribunale federale, in una sentenza I 69/07 del 2
novembre 2007, ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
(…)
4.
Die Verwaltung hat im Einspracheentscheid vom 17.
August 2005 einen leidensbedingten Abzug vom statistischen Durchschnittslohn
mit der Begründung ausgeschlossen, der leidensbedingten Einschränkung sei mit
der Annahme einer auf 70% reduzierten Arbeitsfähigkeit in leichten bis
mittelschweren Tätigkeiten bereits Rechnung getragen. Sodann sei ein
Teilzeitabzug nicht gerechtfertigt, weil der Versicherte ganztags mit
eingeschränkter Leistung arbeiten könne.
Das kantonale Gericht führt im angefochtenen
Entscheid aus, die Verwaltung habe die statistischen Angaben über die
Entstehung eines überproportionalen Lohnnachteils bei Teilzeitbeschäftigung
falsch interpretiert, handle es sich doch auch bei einer vollzeitlichen
Tätigkeit mit reduzierter Leistung um eine "Teilzeittätigkeit". Im
vorliegenden Fall sei dafür ein Abzug von 10% vom statistischen
Durchschnittslohn angemessen.
Weiter hat die Vorinstanz erwogen, der
Versicherte habe als an einer psychischen Erkrankung leidender Hilfsarbeiter
einen zusätzlichen Lohnnachteil in Kauf zu nehmen. Dem sei mit einem zusätzlichen
Abzug im Umfang von 5% vom Tabellenlohn Rechnung zu tragen.
5.
Die Vorinstanz begründet den erstgenannten Abzug
damit, der sog. Teilzeitabzug vom Tabellenlohn umfasse auch eine reduzierte Leistungsfähigkeit
in Vollzeittätigkeiten, da sich diese - namentlich durch höhere Kosten des
Arbeitsplatzes im Verhältnis zum Wert des Arbeitsprodukts und durch die das
Angebot übersteigende Nachfrage nach solchen Arbeitsplätzen - in gleicher Weise
auf den erzielbaren Lohn auswirke wie eine Teilzeittätigkeit. Ob dies zutrifft,
ist als Rechtsfrage durch das Bundesgericht frei überprüfbar (BGE 132 V 393 E. 3.2 S. 398 f. und E. 3.3 S. 399, daselbst auch
Ausführungen zur Kognition betreffend Höhe des im konkreten Fall grundsätzlich
angezeigten Abzuges).
5.1
Indem das Eidgenössische Versicherungsgericht
(seit 1. Januar 2007: Bundesgericht) unter dem Titel des Beschäftigungsgrades
bei Teilzeittätigkeit einen Leidensabzug anerkannte, wollte es dem Umstand
Rechnung tragen, dass Teilzeitbeschäftigte in der Regel überproportional
weniger verdienen als Vollzeitangestellte (BGE 124 V
321.
E. 3b/aa S. 322 f.;
vgl. überdies BGE 126 V 75 E. 5a/cc S. 78 und
S. 79 in fine; AHI 1998 S. 175
E. 4b). Erfasst werden sollte mit diesem Abzug nur die eigentliche
Teilzeitarbeit, nicht aber eine vollzeitliche Tätigkeit mit eingeschränkter
Leistungsfähigkeit (vgl. Urteile I 292/05 vom 19. Oktober 2005, E. 5.3, und I
2/01 vom 24. Januar 2002, E. 2b/ee). Das Gericht stützte sich bei der Begründung
des Abzuges denn auch auf die zwischen Vollzeittätigkeiten (Pensen über 90%)
und prozentual abgestuften Teilzeittätigkeiten (Pensen von 25% und weniger bis
maximal 90%) differenzierende Tabelle 13* der LSE 1994 (BGE 124 V 321 E. 3b/aa S. 323). In den Erläuterungen zu dieser
Tabelle in LSE 1994 S. 30 wird sodann auf sich bei einzelnen Kategorien von
Arbeitnehmenden mit Teilzeitarbeit ergebende Besonderheiten hingewiesen. Der
Vorinstanz kann mithin darin nicht gefolgt werden, dass der höchstrichterlich
unter dem Titel Beschäftigungsgrad vorgesehene sog. Teilzeitabzug auch
Vollzeittätigkeiten mit eingeschränktem Rendement umfasse.
5.2
Die Ursachen, weshalb Teilzeittätigkeiten in
der Regel überproportional niedriger entlöhnt werden als Vollzeittätigkeiten,
sind höchstens teilweise bekannt. Daher kann eine Gleichbehandlung der beiden
Tätigkeitsarten beim Leidensabzug auch nicht damit begründet werden, bei
Vollzeittätigkeiten mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit wirkten sich
regelmässig die selben ökonomischen Gesichtspunkte aus wie bei
Teilzeittätigkeiten. Zwar mag in Einzelfällen eine solche Vollzeittätigkeit
tatsächlich mit einem überproportionalen Minderverdienst verbunden sein. Dass
dies in gleicher Weise wie bei den Teilzeittätigkeiten den Regelfall darstellt,
lässt sich aber nicht zuverlässig sagen, zumal auch Faktoren angeführt werden
könnten, welche eine Vollzeittätigkeit mit eingeschränktem Leistungsvermögen
für einen Arbeitgeber attraktiver erscheinen lassen als eine Teilzeittätigkeit.
Zu erwähnen ist hier etwa, dass eine vollzeitliche Anwesenheit grössere
Flexibilität bei der Einsatzplanung bietet.
5.3
Zusammenfassend besteht keine
rechtsgenügliche Grundlage, um bei vollzeitlich mit reduzierter
Leistungsfähigkeit tätigen Versicherten regelmässig eine über die Einschränkung
der Leistungsfähigkeit hinaus gehende, überproportionale Lohneinbusse
anzunehmen und - in Analogie zum bisherigen Abzugsfaktor Beschäftigungsgrad
oder als eigenständiges neues Merkmal - beim leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen.
Was Beschwerdegegner und kantonales Gericht hiezu vernehmlassungsweise
vortragen, führt zu keiner anderen Betrachtungsweise.
5.4
Fällt demnach der von der Vorinstanz mit
dieser Begründung vorgenommene Abzug im Umfang von 10% weg, muss nicht näher
auf die zusätzlich mit 5% bemessene Abzugsposition betreffend die
lohnbeeinflussenden Auswirkungen der psychischen Erkrankung eingegangen werden.
Denn es resultiert unabhängig von der allfälligen Rechtmässigkeit dieses
Abzuges ein Invaliditätsgrad unterhalb der für eine Invalidenrente mindestens
erforderlichen 40%.”
Nel caso di specie, analogamente a quanto
stabilito nella sentenza appena riprodotta, essendo l’assicurato, dal profilo
medico, ancora abile a tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento del
40%, in un’attività adeguata, non è dunque possibile applicare una riduzione
del reddito da invalido per tenere conto del fatto che l’assicurato può
effettuare un’attività adatta solo a tempo parziale, come preteso dal
rappresentante dell’interessato.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2005, partendo da un
salario da invalido di fr. 57'751.08 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 60%,
ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico
dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 31'185.58 (fr. 34’650.65 - (fr. 34’650.65
x 20 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 58'080.25
(consid. 2.13.), emerge un tasso d’invalidità del 46.31%, arrotondato al 46% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità,
come stabilito dall'amministrazione.
Alla
medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi (da valido e da
invalido) al 2007 (dato che, come visto in precedenza, occorre valutare se vi è
stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici
di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid.
2.3
in fine).
Dal raffronto tra il
reddito da valido, aggiornato al 2007, di fr. 59’717.65 – ossia fr. 58’080.25 +1.2%
per il 2006 e +1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari
reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica
- e da invalido di fr. 32’522.08 – ossia fr. 59'197.32 (2006) aggiornati al
2007, per un importo di fr. 60’226.07 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008,
p. 99), cui apportare una riduzione del 40% per motivi
medici e del 10% per altri motivi - emerge infatti un grado di invalidità del 45.54%,
arrotondato al 46%. Tale risultato dà comunque diritto ad un
quarto di rendita di invalidità.
L’UAI ha
pertanto agito correttamente, procedendo alla riduzione delle prestazioni, in
applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno
dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure
se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo
di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare – a partire dal 1° marzo 2005.
Nella misura in cui l’UAI ha attribuito una rendita intera limitatamente al periodo fra il 1°
aprile 2003 e il 28 febbraio 2005 e un quarto di rendita di invalidità dal 1°
marzo 2005, la decisione del 13 dicembre 2007 deve quindi essere
confermata.
L’UAI è quindi invitato a valutare, in sede di
revisione - così come del resto già comunicato con scritto del 17 febbraio 2009
(cfr. doc. XIV/bis) - il possibile peggioramento dello stato di salute
dell’interessato intervenuto in un periodo successivo alla decisione impugnata.
2.17
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è respinto.
2. Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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