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Decisione

32.2008.80

Rinvio degli atti all'UAI per una nuova valutazione dello stato di salute della ricorrente. La patologia psichiatrica e quella dermatologica necessitano di un ulteriore accertamento peritale specialis

26 marzo 2009Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.6. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants

[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,

en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité

de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme

douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif

que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux

traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé

mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour

justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.

135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque

l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la

priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,

déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise

lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation

de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se

trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9

mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique

toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être

qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les

différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont

pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où

cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels

permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques

émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces

conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des

autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une

personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de

travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed

inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.7. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica,

il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti

dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2.

A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante

nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una

perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le

ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza

del 12 marzo 2004 in re N., I

683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale

[ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora

recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è

tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura

della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti

ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i

fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni

alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con

riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto,

l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una

diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla

gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare

l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da

parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche

in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I

702/03), il TFA ha evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte

ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso

la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri

qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo

l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF

131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La

nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I

873/05), si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al

caso della fibromialgia, rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle

assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in

DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il

giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche

essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di

fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa

possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente

esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore

somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile

sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza,

rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di

giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una

componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la

sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione

durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di

integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione

dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le

regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona

assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto

dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo

difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal

profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine,

sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per

l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni

qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da

un’esagerazione dei sintomi. (…)”

(STFA del 19 maggio 2006 nella causa

O., I 873/05)

In

una sentenza del 4 luglio 2007 nella causa UAI contro M. e TCA (I 384/06) il

Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.8. Nella

presente fattispecie l’UAI, al fine di accertare in maniera approfondita lo

stato di salute dell’assicurata ha affidato al SAM il mandato di esperire una

perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato sia

la patologia reumatologica (Dr. __________) sia quella psichiatrica (Dr.ssa __________).

L’aspetto

reumatologico è stato vagliato dal Dr. Med. __________, spec. FMH in

reumatologia e riabilitazione, che nel proprio referto del 4 aprile 2007 ha posto la diagnosi di “fibromialgia;

cervicotoraco-lombalgia nell’ambito della diagnosi principale e su delle

alterazioni statiche con scoliosi a forma di S della colonna vertebrale, cifosi

toracale che si prolunga alle prime vertebre lombari”. (doc. AI 28-23)

Quanto

alla capacità lavorativa, il Dr. __________ ha ritenuto che dal punto di

vista dell’apparato muscolo-scheletrico la paziente non presenta

alcuna incapacità professionale in nessun tipo di attività professionale

svolta. In particolare la paziente è ritenuta abile al lavoro

sia come segretaria che come casalinga in misura completa (doc. AI

28-23).

L’aspetto

psichiatrico è invece stato valutato dalla Dr.ssa __________, la quale nel suo

referto del 21 marzo 2007 ha

posto la seguente valutazione:

"

(...)

Si tratta di una paziente con un quadro

depressivo trascinatosi e mai completamente risoltosi tale da configurare una

sindrome depressiva ricorrente. Anche la sintomatologia ansiosa si rivela

piuttosto disturbante ed in grado di incidere, pur in misura modesta, sulla

capacità lavorativa dell'A.. Il contesto delle difficili vicende economiche e

dei diversi problemi di salute dei figli, unitamente al disturbo di personalità

presentano (tratti dipendenti, tratti anancastici ed ansiosi) rappresenta

probabilmente un ostacolo alla completa remissione dei sintomi depressivi ed

ansiosi comunque molto meno accentuati che in passato ad indicare il

trattamento in corso sta dando i suoi frutti.

1. Diagnosi dal suo punto di vista

specialistico.

Sindrome depressiva ricorrente. Episodio attuale

di lieve entità (ICD-10: F33.0).

Disturbo di personalità misto (ICD-10: F 61.0).

Sindrome da attacchi di panico (ICD-10: F41.0).

Considerandi

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività

da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore a giorno o la

riduzione del rendimento sul lavoro).

La capacità lavorativa dell'A appare al momento

ancora parzialmente compromessa dai sintomi psichici che comunque sembrerebbero

in via di remissione; in ragione di una remissione che si valuta non sarà

completa si ritiene che un'influenza sulla capacità lavorativa permarrà in misura

del 30%.

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a

dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli

atti e la prognosi a medio-lungo termine.

Rispetto alle fasi di importante deflessione

timica con angoscia, ansia anticipatoria, anedomia ed astenia, la situazione

attuale appare molto migliorata. L'andamento positivo del quadro e la risposta

anche se lenta al trattamento a cui l'A. aderisce con buona compliance

depongono per una discreta prognosi, anche se i tratti patologici di

personalità sottesi sembrerebbero impedire una remissione completa e totale.

4.

Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?

Quali sono le limitazioni funzionali.

La diminuzione della capacità lavorativa è da

attribuire al permanere dei sintomi ansiosi, di ritiro sociale oltre che ai

tratti depressivi fluttuanti residui che interferiscono con la capacità dell'A.

di gestire adeguatamente le problematiche quotidiane.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa

dell'A.?

Il proseguimento delle cure in atto appare

imprescindibile per stabilizzare i risultati fino ad ora ottenuti ma una

ripresa totale dell'attività lavorativa risulta difficilmente pensabile.

Che

effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione

professionale presso quest'A.?

Non sussistono limitazioni sul piano psichico che

possano impedire eventuali provvedimenti d'integrazione professionale.

7.

Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre

attività? se sì descriva i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale

attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

I limiti funzionali del 30% riguardano sia

l'attività svolta che altre attività idonee per l'A." (Doc. AI 28-25+26)

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 9 maggio 2007 i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale di lieve entità (ICD-10:F33.0); disturbo di personalità misto

(ICD-10:F61.0); sindrome da attacchi di panico (ICD10: F41.0)” (doc. AI 28-11).

Quanto

alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al

lavoro nella misura del 70% nell’attività finora svolta di impiegata d’ufficio,

mentre abile in misura piena (100%) in qualità di casalinga (doc. AI 28-14).

L’assicurata

ha contestato il progetto di decisione dell’UAI tramite il rapporto medico

evolutivo dell’11 dicembre 2007 del Dr. Med. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, dal seguente tenore:

"

Si certifica che la RI 1 è in trattamento presso

il mio studio dal maggio 2004 in modo regolare.

Dal mio rapporto medico per l'AI del 28 aprile

2006.

ella ha continuato ad essere seguita regolarmente con un trattamento

psichiatrico integrato, ove veniva associata la farmacoterapia, alla psicoterapia

e alle cure in day hospital presso la Clinica __________.

Dal punto di vista medico ella si è sottoposta

nel settembre 2006 ad una valutazione dermatologica presso il Dr. __________

che ha evidenziato una orticaria invalidante.

La presenza di questa patologia orticaroide ha

creato una accentuazione dello stato ansioso, con aumento

dell'insicurezza, dei dubbi e quindi uno scivolamento depressivo.

Successivamente ella è stata vista in

consultazione anche dal Dr. __________, neurologo, a metà settembre 2006 ed

egli concluse per "un ipersonnia diurna probabilmente legata a disturbi

del sonno notturni, in qualche occasione avrebbe anche avuto la sensazione di

addormentarsi in macchina sempre però in condizioni di stress, in un'occasione

dove aveva avuto delle cefalee dal carattere emicranico".

È stata vista anche dal Dr. __________ nel

novembre 2006 che ha concluso per una "sindrome algica

somatoforme-fibriomialgia con distonia neurovegetativa con iperventilazioni e dermatografismo/orticaria e compromissione biopsicosociale".

Il Dr. __________ nella sua valutazione scriveva "...

riscontro elementi distonici neurovegetativi con spiccato dermatografismo rosso

(molto evidenti) e orticaria (anamnestica) in paziente con episodi dispnoici in

stato dopo iperventilazione nonché "gastrite" cronica. Fa da

corollario alla fibromialgia il netto affaticamento e i disturbi del sonno,

indepone per una personalità di tipo anancastico orientato allo scrupoloso

svolgimento dei propri doveri ...".

Ella pertanto ha presentato in questi mesi una

problematica dermatologica, una problematica neurologica e una problematica

reumatologica di tipo somatoforme con importante compromissione

biopsicosociale.

Dal lato soggettivo la Signora RI 1 percepisce

uno stato di debolezza, nervosismo, agitazione, irritabilità, paure, ansie

soprattutto nei confronti dei bambini e del marito, sensazione di efficienza

mentale e fisica fortemente ridotte, con un forte senso di affaticamento e una

grossa difficoltà a portare a termine i suoi compiti di madre e di moglie. A

questi disturbi psichici si aggiungono forti disturbi di concentrazione e di

memoria, con forti cefalee, disturbi premestruali, mialgia cronica,

intorpidimento e formicolio alle mani e ai piedi. La signora afferma anche di

non riuscire a sbrigare tutte le sue faccende domestiche e spesso i piatti e i

bicchieri le cadrebbero di mano.

Sostiene inoltre di percepire delle importanti difficoltà di concentrazione e

di disturbi della memoria, non riuscendo neanche a completare una lettura.

Inoltre, a causa dell'orticaria di cui soffre, deve assumere farmaci

antistaminici che provocano uno stato di sonnolenza diurna con spossatezza e

stanchezza perdurante.

Afferma inoltre che tutti questi problemi legati

anche ai disturbi del sonno creano un circolo vizioso che le impediscono di

trovare una tranquillità. Pertanto dal lato soggettivo ella sente una forte

spossatezza ed una impossibilità nel riuscire a seguire qualsiasi attività

lavorativa. Dal lato psichiatrico ella soffre di una sindrome depressiva

ricorrente, che è evoluta nell'ultimo anno in una sindrome depressiva

persistente, sindrome da disturbo di attacchi di panico, tratti di fobia

sociale e un disturbo di personalità anancastico. Dal lato psichiatrico

la presenza di una sindrome orticaroide ed emicranica, nonché della

fibromialgia, hanno determinato un marcato peggioramento del suo stato timico. Pertanto

ella rimane inabile al lavoro in maniera completa."

(Doc. AI 52-1+2)

2.9

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.10

Attentamente

esaminata la documentazione medica presente nell’incarto e richiamata la

giurisprudenza relativa al valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid.

2.9

), questo Tribunale non può confermare la decisione impugnata, per i motivi

che seguono.

2.10.1

Dal profilo

della patologia reumatologica, nel suo consulto peritale del 4 aprile 2007 il

Dr. __________, posta la diagnosi di “fibromialgia; cervicotoraco-lombalgia

nell’ambito della diagnosi principale e su delle alterazioni statiche con

scoliosi a forma di S della colonna vertebrale, cifosi toracale che si prolunga

alle prime vertebre lombari”, ha considerato l’assicurata abile in misura

completa sia nella sua precedente attività di segretaria che in quella di

casalinga (doc. AI 28-23).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni del perito reumatologo,

che non sono del resto state smentite da altri certificati medico-specialistici

attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

Questo

Tribunale ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo

reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr.

__________.

2.10.2

L’aspetto

psichiatrico è stato invece valutato dalla Dr.ssa __________, medico psichiatra

__________, che nel referto del 21 marzo 2007 posta la diagnosi di “sindrome

depressiva ricorrente. Episodio attuale di lieve entità (ICD-10: F33.0); disturbo

di personalità misto (ICD-10: F61.0); sindrome da attacchi di panico (ICD-10:

F41.0)” ha precisato che la capacità lavorativa dell’assicurata appare al

momento ancora parzialmente compromessa dai sintomi psichici che comunque sembrerebbero

in via di remissione. In ragione di una remissione che la specialista valuta comunque

incompleta l’influenza sulla capacità lavorativa viene valutata in misura del

30%. La Dr.ssa __________ ha poi aggiunto che la situazione attuale (data della

visita peritale 13 marzo 2007) appare molto migliorata dopo le fasi di

importante deflessione timica con angoscia, ansia anticipatoria, anedonia ed

astenia, consentendo una prognosi discreta (doc. AI 28-25).

Questa

conclusione è stata contestata dalla rappresentante dell’assicurata che ha

ritenuto il referto peritale della Dr.ssa __________ privo di valore probatorio,

secondo i criteri giurisprudenziali indicati al consid. 2.9.. In particolare, l’insorgente

ha rimproverato alla Dr.ssa __________ di non aver effettuato un’anamnesi completa

della paziente (limitandosi a riferire quanto aveva già indicato la Dr.ssa __________),

di non aver indicato la documentazione avuta a disposizione e di non aver valutato

la patologia fibromialgica, i tratti di fobia sociale e la sindrome orticaroide

dal profilo psichiatrico. Infine, la ricorrente ha criticato la perizia nella

misura in cui non indica per quale motivo si è discostata dalla valutazione del

Dr. __________ (doc. I).

La

ricorrente ha fondato inoltre le proprie argomentazioni sulla base del

certificato medico evolutivo dell’11 dicembre 2007 del Dr. Med. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha diagnosticato “una sindrome

depressiva ricorrente, che è evoluta nell’ultimo anno in una sindrome

depressiva persistente, sindrome da disturbo di attacchi di panico, tratti di

fobia sociale e un disturbo di personalità anancastico.”

Lo

specialista ha poi aggiunto che la presenza di una sindrome orticaroide ed

emicranica, nonché della fibromialgia, hanno determinato un marcato

peggioramento del suo stato timico.

La

paziente è ritenuta inabile in misura completa (doc. AI 52-2).

L’UAI,

con la risposta del 7 maggio 2008 (doc. IV +bis), ha prodotto le annotazioni

del medico del SMR, Dr. __________, il quale, pur ritenendo completa e dettagliata

la perizia del SAM, ha riconosciuto la necessità di una valutazione del quadro psichiatrico

e della relativa inabilità lavorativa dell’assicurata nel periodo successivo

alla perizia dell’amministrazione.

Questo Tribunale

ritiene che, a prescindere dal valore probante della perizia psichiatrica della

Dr.ssa __________ della completezza o meno dell’anamnesi effettuata e della

documentazione di cui si è servita la perita, alla luce del certificato del Dr.

__________ dell’11 dicembre 2007 ed in particolare della discordanza esistente

tra la valutazione della Dr.ssa __________ e quella del medico curante, in

merito alle patologie che affliggono l’assicurata e all’influsso che queste

hanno sulla sua capacità lavorativa residua, si impone un nuovo accertamento

peritale della patologia psichiatrica.

Dal punto

di vista psichiatrico la Dr.ssa __________ ha infatti rilevato che la capacità

lavorativa della paziente “…appare al momento (era il 13 marzo 2007,

N.d.R) ancora parzialmente compromessa dai sintomi psichici che comunque

sembrerebbero in via di remissione”. Ne discende che la valutazione

dell’incapacità lavorativa al 30% effettuata dalla specialista si riferisce ad

un quadro clinico non ancora realizzatosi al momento della visita peritale.

Ella afferma infatti: “…in ragione di una remissione che si valuta non sarà

completa si ritiene che un’influenza sulla capacità lavorativa permarrà in

misura del 30%”. (doc. AI 28-25).

Questa

indicazione non può costituire una base sufficiente per determinare con

sufficiente tranquillità l'entità dell’incapacità lavorativa della ricorrente e

di conseguenza il grado d'invalidità. A maggior ragione se si considera che il

Dr. __________ ha evidenziato un marcato peggioramento dello stato di salute

dell’assicurata con una sindrome depressiva che è evoluta nell’ultimo anno in

una sindrome depressiva persistente, in una sindrome da disturbo di attacchi di

panico con tratti di fobia sociale e un disturbo di personalità anancastico, e

posto una valutazione di piena incapacità lavorativa dell’assicurata (doc. AI

52-2).

Ora

questo certificato è antecedente alla decisione impugnata del 13 marzo 2008 che

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 9C_167/2008 dell'11 marzo 2008; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.,

pag. 220; DTF 121 V 362 consid. 1b pag. 366).

Visto

quanto sopra questa Corte ritiene che il quadro psichiatrico della ricorrente

vada ulteriormente indagato tramite un accertamento peritale che stabilisca

come si è evoluto il quadro valetudinario dell’assicurata e valuti se è

giustificata una riduzione dell’incapacità lavorativa.

In tale

contesto va ancora rilevato che, come giustamente sottolineato dal Dr. __________

nelle annotazioni del 6 maggio 2008 (doc. IV bis), la fibromialgia non è una

patologia psichiatrica, bensì innanzitutto reumatologica ed è dunque da questo

profilo che va in primis indagata. Ora il Dr. __________, spec. FMH in

reumatologia e riabilitazione, dopo avere diagnosticato una fibromialgia, ha

chiaramente concluso che “…dal punto di vista dell’apparato

muscolo-scheletrico, la paziente non presenti incapacità professionale alcuna

in nessun tipo di attività professionale svolta” (doc. AI 28-23).

2.10.3

Per quanto

riguarda la patologia dermatologica va rilevato che nel referto del 25

settembre 2006 il Dr. Med. __________ del Servizio cantonale di dermatologia

dell’Ospedale regionale di __________ ha diagnosticato alla paziente

un’orticaria cronica o acuta-recidivante che necessita di cura costante con

antistaminici e verosimilmente causata dai farmaci utilizzati a scopo

psichiatrico o antidolorifico (doc. AI 14-2).

Nel

certificato medico dell’11 dicembre 2007 il Dr. __________ ha aggiunto che la

patologia orticaroide “ha creato una accentuazione dello stato ansioso, con

aumento dell’insicurezza, dei dubbi e quindi uno scivolamento depressivo”

(doc. AI 52-1).

La

perizia SAM ha considerato l’orticaria cronica quale patologia senza influenza

sulla capacità lavorativa dell’assicurata senza tuttavia sottoporre la

questione ad un medico specialista in dermatologia e senza analizzare tale

problematica in un contesto pluridisciplinare, in particolare in relazione con

la patologia psichiatrica.

Ne

discende che anche la patologia dermatologica di cui soffre la ricorrente

impone un accertamento peritale inteso a delucidare le ripercussioni di tale

patologia sulla capacità lavorativa di RI 1.

2.10.4

Questa Corte,

per contro, non ritiene che vi sia una patologia di tipo neurologico che possa

influenzare la capacità lavorativa della ricorrente.

Nel

referto del 9 gennaio 2006 il Dr. Med. __________, spec. FMH in neurologia, ha

chiaramente indicato che “dal punto di vista neurologico non ho messo in

evidenza deficit evidenti, gli esami paraclinici confermano l’assenza di

patologie evidenti a livello del rachide lombo-sacrale, non segni di miopatia,

di sofferenza radicolare S1 ed apparentemente L5 a destra, anche una

compressione dei nervi mediani al canale carpale, almeno a destra, non è per il

momento confermata, probabilmente solo irritativa al momento”. Lo

specialista ha poi concluso affermando che la situazione sia da risolvere

nell’ambito psichiatrico e reumatologico (doc AI 8-11).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni del Dr. __________, che

non sono del resto state smentite da altri certificati medico-specialistici

attestanti delle patologie neurologiche maggiormente invalidanti.

2.11

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso

all'amministrazione, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a

livello psichiatrico, presso il Centro di accertamento peritale, e

dermatologico, inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le

ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

2.12

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1 ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata

DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 13 marzo 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.11..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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