32.2008.80
Rinvio degli atti all'UAI per una nuova valutazione dello stato di salute della ricorrente. La patologia psichiatrica e quella dermatologica necessitano di un ulteriore accertamento peritale specialis
26 marzo 2009Italiano49 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.80
Data decisione, Autorità:
26.03.2009, TCA
Titolo:
Rinvio degli atti all'UAI per una nuova valutazione dello stato di salute della ricorrente. La patologia psichiatrica e quella dermatologica necessitano di un ulteriore accertamento peritale specialistico
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
PERIZIA
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69bis cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.80
LG/DC/sc
Lugano
26 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 marzo 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1968, precedentemente attiva in qualità di segretaria, in data 26 aprile 2006 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti per uno stato ansioso-depressivo e una discopatia
L4-5 con spondiloartrosi (doc. AI 1-1; 8-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
pluridisciplinare (doc. AI 28-1) a cura del Servizio Accertamento Medico
dell’assicurazione invalidità (SAM) del 9 maggio 2007, l’UAI con la decisione
del 13 marzo 2008 (doc. AI 55-1), preavvisata con progetto del 21 novembre 2007
(doc. AI 49-1), ha attribuito all’assicurata una rendita intera (grado 100%)
dal 1° aprile 2006, successivamente una mezza rendita dal 1° agosto 2006 (grado
50%), per poi negare il diritto a prestazioni a partire dal 1° maggio 2007
essendo il grado d’invalidità del 30%.
1.3. L’assicurata
tramite la propria rappresentante la RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso
contro questo provvedimento al TCA contestando gli accertamenti medici svolti
dal SAM che non avrebbe – a suo dire - compiutamente valutato e approfondito la
patologica dermatologica, quella fibromialgica e constatato il peggioramento di
quella psichiatrica. Per quanto concerne il calcolo della capacità di guadagno
residua, l’insorgente ha contestato la percentuale di riduzione applicata
dall’amministrazione (10%) che non contemplerebbe tutti i fattori di riduzione
a cui la ricorrente avrebbe diritto.
In via
principale la ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione e il rinvio
degli atti all’UAI, affinché proceda all’allestimento di una perizia
pluridisciplinare.
In via
subordinata ella ha postulato il riconoscimento di una rendita intera dal 1°
aprile 2006 al 31 agosto 2007 e di un quarto di rendita a far tempo dal 1°
settembre 2007 (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta, ha precisato di aver nuovamente sottoposto tutta la documentazione
medica al vaglio del Servizio medico regionale (SMR), il quale ha ritenuto
necessaria una rivalutazione peritale dal profilo psichiatrico per considerare
l’evoluzione di tale problematica e della relativa inabilità lavorativa
successivamente alla perizia. L’UAI ha dunque postulato l’accoglimento del
ricorso e la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici (doc.
IV + bis).
1.5. La
ricorrente in sede di osservazioni del 20 maggio 2008 ha rilevato che l’amministrazione, pur
riconoscendo il peggioramento dello stato di salute della ricorrente non è
entrata nel merito delle singole contestazioni relative alla perizia SAM e alla
valutazione retrospettiva della capacità lavorativa.
Pur
prendendo atto del riconoscimento da parte dell’UAI della necessità di
effettuare ulteriori accertamenti medici dopo la perizia SAM, l’assicurata si
riconferma nell’impugnativa del 28 aprile 2008 (doc. IV).
Il
doc. IV è stato trasmesso all’UAI per conoscenza con facoltà di presentare
osservazioni.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi dell'art.
16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.5. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.6. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux
diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme
douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants
[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,
en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité
de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme
douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif
que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux
traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé
mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente
- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour
justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.
135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque
l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la
priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,
déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise
lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation
de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se
trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9
mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente
entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau
clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses
aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique
toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être
qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les
différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont
pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).
Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où
cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels
permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques
émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces
conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des
autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une
personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant
comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré
et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données
médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du
COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait
pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût
permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed
inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.7. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica,
il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti
dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2.
A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante
nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una
perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le
ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza
del 12 marzo 2004 in re N., I
683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale
[ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora
recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è
tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura
della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi
dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti
ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i
fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni
alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con
riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto,
l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una
diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla
gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare
l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da
parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche
in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I
702/03), il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte
ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso
la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri
qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo
l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF
131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La
nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I
873/05), si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al
caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle
assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in
DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il
giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche
essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia
presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si
giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di
applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere
invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di
fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa
possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente
esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore
somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile
sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza,
rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di
giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una
componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la
sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione
durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di
integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione
dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le
regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona
assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto
dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo
difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal
profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine,
sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per
l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni
qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da
un’esagerazione dei sintomi. (…)”
(STFA del 19 maggio 2006 nella causa
O., I 873/05)
In
una sentenza del 4 luglio 2007 nella causa UAI contro M. e TCA (I 384/06) il
Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.8. Nella
presente fattispecie l’UAI, al fine di accertare in maniera approfondita lo
stato di salute dell’assicurata ha affidato al SAM il mandato di esperire una
perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato sia
la patologia reumatologica (Dr. __________) sia quella psichiatrica (Dr.ssa __________).
L’aspetto
reumatologico è stato vagliato dal Dr. Med. __________, spec. FMH in
reumatologia e riabilitazione, che nel proprio referto del 4 aprile 2007 ha posto la diagnosi di “fibromialgia;
cervicotoraco-lombalgia nell’ambito della diagnosi principale e su delle
alterazioni statiche con scoliosi a forma di S della colonna vertebrale, cifosi
toracale che si prolunga alle prime vertebre lombari”. (doc. AI 28-23)
Quanto
alla capacità lavorativa, il Dr. __________ ha ritenuto che dal punto di
vista dell’apparato muscolo-scheletrico la paziente non presenta
alcuna incapacità professionale in nessun tipo di attività professionale
svolta. In particolare la paziente è ritenuta abile al lavoro
sia come segretaria che come casalinga in misura completa (doc. AI
28-23).
L’aspetto
psichiatrico è invece stato valutato dalla Dr.ssa __________, la quale nel suo
referto del 21 marzo 2007 ha
posto la seguente valutazione:
"
(...)
Si tratta di una paziente con un quadro
depressivo trascinatosi e mai completamente risoltosi tale da configurare una
sindrome depressiva ricorrente. Anche la sintomatologia ansiosa si rivela
piuttosto disturbante ed in grado di incidere, pur in misura modesta, sulla
capacità lavorativa dell'A.. Il contesto delle difficili vicende economiche e
dei diversi problemi di salute dei figli, unitamente al disturbo di personalità
presentano (tratti dipendenti, tratti anancastici ed ansiosi) rappresenta
probabilmente un ostacolo alla completa remissione dei sintomi depressivi ed
ansiosi comunque molto meno accentuati che in passato ad indicare il
trattamento in corso sta dando i suoi frutti.
1. Diagnosi dal suo punto di vista
specialistico.
Sindrome depressiva ricorrente. Episodio attuale
di lieve entità (ICD-10: F33.0).
Disturbo di personalità misto (ICD-10: F 61.0).
Sindrome da attacchi di panico (ICD-10: F41.0).
Considerandi
2.
Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività
da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore a giorno o la
riduzione del rendimento sul lavoro).
La capacità lavorativa dell'A appare al momento
ancora parzialmente compromessa dai sintomi psichici che comunque sembrerebbero
in via di remissione; in ragione di una remissione che si valuta non sarà
completa si ritiene che un'influenza sulla capacità lavorativa permarrà in misura
del 30%.
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a
dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli
atti e la prognosi a medio-lungo termine.
Rispetto alle fasi di importante deflessione
timica con angoscia, ansia anticipatoria, anedomia ed astenia, la situazione
attuale appare molto migliorata. L'andamento positivo del quadro e la risposta
anche se lenta al trattamento a cui l'A. aderisce con buona compliance
depongono per una discreta prognosi, anche se i tratti patologici di
personalità sottesi sembrerebbero impedire una remissione completa e totale.
4.
Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?
Quali sono le limitazioni funzionali.
La diminuzione della capacità lavorativa è da
attribuire al permanere dei sintomi ansiosi, di ritiro sociale oltre che ai
tratti depressivi fluttuanti residui che interferiscono con la capacità dell'A.
di gestire adeguatamente le problematiche quotidiane.
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa
dell'A.?
Il proseguimento delle cure in atto appare
imprescindibile per stabilizzare i risultati fino ad ora ottenuti ma una
ripresa totale dell'attività lavorativa risulta difficilmente pensabile.
Che
effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
6.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione
professionale presso quest'A.?
Non sussistono limitazioni sul piano psichico che
possano impedire eventuali provvedimenti d'integrazione professionale.
7.
Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre
attività? se sì descriva i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale
attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).
I limiti funzionali del 30% riguardano sia
l'attività svolta che altre attività idonee per l'A." (Doc. AI 28-25+26)
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 9 maggio 2007 i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale di lieve entità (ICD-10:F33.0); disturbo di personalità misto
(ICD-10:F61.0); sindrome da attacchi di panico (ICD10: F41.0)” (doc. AI 28-11).
Quanto
alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al
lavoro nella misura del 70% nell’attività finora svolta di impiegata d’ufficio,
mentre abile in misura piena (100%) in qualità di casalinga (doc. AI 28-14).
L’assicurata
ha contestato il progetto di decisione dell’UAI tramite il rapporto medico
evolutivo dell’11 dicembre 2007 del Dr. Med. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, dal seguente tenore:
"
Si certifica che la RI 1 è in trattamento presso
il mio studio dal maggio 2004 in modo regolare.
Dal mio rapporto medico per l'AI del 28 aprile
2006.
ella ha continuato ad essere seguita regolarmente con un trattamento
psichiatrico integrato, ove veniva associata la farmacoterapia, alla psicoterapia
e alle cure in day hospital presso la Clinica __________.
Dal punto di vista medico ella si è sottoposta
nel settembre 2006 ad una valutazione dermatologica presso il Dr. __________
che ha evidenziato una orticaria invalidante.
La presenza di questa patologia orticaroide ha
creato una accentuazione dello stato ansioso, con aumento
dell'insicurezza, dei dubbi e quindi uno scivolamento depressivo.
Successivamente ella è stata vista in
consultazione anche dal Dr. __________, neurologo, a metà settembre 2006 ed
egli concluse per "un ipersonnia diurna probabilmente legata a disturbi
del sonno notturni, in qualche occasione avrebbe anche avuto la sensazione di
addormentarsi in macchina sempre però in condizioni di stress, in un'occasione
dove aveva avuto delle cefalee dal carattere emicranico".
È stata vista anche dal Dr. __________ nel
novembre 2006 che ha concluso per una "sindrome algica
somatoforme-fibriomialgia con distonia neurovegetativa con iperventilazioni e dermatografismo/orticaria e compromissione biopsicosociale".
Il Dr. __________ nella sua valutazione scriveva "...
riscontro elementi distonici neurovegetativi con spiccato dermatografismo rosso
(molto evidenti) e orticaria (anamnestica) in paziente con episodi dispnoici in
stato dopo iperventilazione nonché "gastrite" cronica. Fa da
corollario alla fibromialgia il netto affaticamento e i disturbi del sonno,
indepone per una personalità di tipo anancastico orientato allo scrupoloso
svolgimento dei propri doveri ...".
Ella pertanto ha presentato in questi mesi una
problematica dermatologica, una problematica neurologica e una problematica
reumatologica di tipo somatoforme con importante compromissione
biopsicosociale.
Dal lato soggettivo la Signora RI 1 percepisce
uno stato di debolezza, nervosismo, agitazione, irritabilità, paure, ansie
soprattutto nei confronti dei bambini e del marito, sensazione di efficienza
mentale e fisica fortemente ridotte, con un forte senso di affaticamento e una
grossa difficoltà a portare a termine i suoi compiti di madre e di moglie. A
questi disturbi psichici si aggiungono forti disturbi di concentrazione e di
memoria, con forti cefalee, disturbi premestruali, mialgia cronica,
intorpidimento e formicolio alle mani e ai piedi. La signora afferma anche di
non riuscire a sbrigare tutte le sue faccende domestiche e spesso i piatti e i
bicchieri le cadrebbero di mano.
Sostiene inoltre di percepire delle importanti difficoltà di concentrazione e
di disturbi della memoria, non riuscendo neanche a completare una lettura.
Inoltre, a causa dell'orticaria di cui soffre, deve assumere farmaci
antistaminici che provocano uno stato di sonnolenza diurna con spossatezza e
stanchezza perdurante.
Afferma inoltre che tutti questi problemi legati
anche ai disturbi del sonno creano un circolo vizioso che le impediscono di
trovare una tranquillità. Pertanto dal lato soggettivo ella sente una forte
spossatezza ed una impossibilità nel riuscire a seguire qualsiasi attività
lavorativa. Dal lato psichiatrico ella soffre di una sindrome depressiva
ricorrente, che è evoluta nell'ultimo anno in una sindrome depressiva
persistente, sindrome da disturbo di attacchi di panico, tratti di fobia
sociale e un disturbo di personalità anancastico. Dal lato psichiatrico
la presenza di una sindrome orticaroide ed emicranica, nonché della
fibromialgia, hanno determinato un marcato peggioramento del suo stato timico. Pertanto
ella rimane inabile al lavoro in maniera completa."
(Doc. AI 52-1+2)
2.9
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.10
Attentamente
esaminata la documentazione medica presente nell’incarto e richiamata la
giurisprudenza relativa al valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid.
2.9
), questo Tribunale non può confermare la decisione impugnata, per i motivi
che seguono.
2.10.1
Dal profilo
della patologia reumatologica, nel suo consulto peritale del 4 aprile 2007 il
Dr. __________, posta la diagnosi di “fibromialgia; cervicotoraco-lombalgia
nell’ambito della diagnosi principale e su delle alterazioni statiche con
scoliosi a forma di S della colonna vertebrale, cifosi toracale che si prolunga
alle prime vertebre lombari”, ha considerato l’assicurata abile in misura
completa sia nella sua precedente attività di segretaria che in quella di
casalinga (doc. AI 28-23).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni del perito reumatologo,
che non sono del resto state smentite da altri certificati medico-specialistici
attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Questo
Tribunale ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo
reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr.
__________.
2.10.2
L’aspetto
psichiatrico è stato invece valutato dalla Dr.ssa __________, medico psichiatra
__________, che nel referto del 21 marzo 2007 posta la diagnosi di “sindrome
depressiva ricorrente. Episodio attuale di lieve entità (ICD-10: F33.0); disturbo
di personalità misto (ICD-10: F61.0); sindrome da attacchi di panico (ICD-10:
F41.0)” ha precisato che la capacità lavorativa dell’assicurata appare al
momento ancora parzialmente compromessa dai sintomi psichici che comunque sembrerebbero
in via di remissione. In ragione di una remissione che la specialista valuta comunque
incompleta l’influenza sulla capacità lavorativa viene valutata in misura del
30%. La Dr.ssa __________ ha poi aggiunto che la situazione attuale (data della
visita peritale 13 marzo 2007) appare molto migliorata dopo le fasi di
importante deflessione timica con angoscia, ansia anticipatoria, anedonia ed
astenia, consentendo una prognosi discreta (doc. AI 28-25).
Questa
conclusione è stata contestata dalla rappresentante dell’assicurata che ha
ritenuto il referto peritale della Dr.ssa __________ privo di valore probatorio,
secondo i criteri giurisprudenziali indicati al consid. 2.9.. In particolare, l’insorgente
ha rimproverato alla Dr.ssa __________ di non aver effettuato un’anamnesi completa
della paziente (limitandosi a riferire quanto aveva già indicato la Dr.ssa __________),
di non aver indicato la documentazione avuta a disposizione e di non aver valutato
la patologia fibromialgica, i tratti di fobia sociale e la sindrome orticaroide
dal profilo psichiatrico. Infine, la ricorrente ha criticato la perizia nella
misura in cui non indica per quale motivo si è discostata dalla valutazione del
Dr. __________ (doc. I).
La
ricorrente ha fondato inoltre le proprie argomentazioni sulla base del
certificato medico evolutivo dell’11 dicembre 2007 del Dr. Med. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha diagnosticato “una sindrome
depressiva ricorrente, che è evoluta nell’ultimo anno in una sindrome
depressiva persistente, sindrome da disturbo di attacchi di panico, tratti di
fobia sociale e un disturbo di personalità anancastico.”
Lo
specialista ha poi aggiunto che la presenza di una sindrome orticaroide ed
emicranica, nonché della fibromialgia, hanno determinato un marcato
peggioramento del suo stato timico.
La
paziente è ritenuta inabile in misura completa (doc. AI 52-2).
L’UAI,
con la risposta del 7 maggio 2008 (doc. IV +bis), ha prodotto le annotazioni
del medico del SMR, Dr. __________, il quale, pur ritenendo completa e dettagliata
la perizia del SAM, ha riconosciuto la necessità di una valutazione del quadro psichiatrico
e della relativa inabilità lavorativa dell’assicurata nel periodo successivo
alla perizia dell’amministrazione.
Questo Tribunale
ritiene che, a prescindere dal valore probante della perizia psichiatrica della
Dr.ssa __________ della completezza o meno dell’anamnesi effettuata e della
documentazione di cui si è servita la perita, alla luce del certificato del Dr.
__________ dell’11 dicembre 2007 ed in particolare della discordanza esistente
tra la valutazione della Dr.ssa __________ e quella del medico curante, in
merito alle patologie che affliggono l’assicurata e all’influsso che queste
hanno sulla sua capacità lavorativa residua, si impone un nuovo accertamento
peritale della patologia psichiatrica.
Dal punto
di vista psichiatrico la Dr.ssa __________ ha infatti rilevato che la capacità
lavorativa della paziente “…appare al momento (era il 13 marzo 2007,
N.d.R) ancora parzialmente compromessa dai sintomi psichici che comunque
sembrerebbero in via di remissione”. Ne discende che la valutazione
dell’incapacità lavorativa al 30% effettuata dalla specialista si riferisce ad
un quadro clinico non ancora realizzatosi al momento della visita peritale.
Ella afferma infatti: “…in ragione di una remissione che si valuta non sarà
completa si ritiene che un’influenza sulla capacità lavorativa permarrà in
misura del 30%”. (doc. AI 28-25).
Questa
indicazione non può costituire una base sufficiente per determinare con
sufficiente tranquillità l'entità dell’incapacità lavorativa della ricorrente e
di conseguenza il grado d'invalidità. A maggior ragione se si considera che il
Dr. __________ ha evidenziato un marcato peggioramento dello stato di salute
dell’assicurata con una sindrome depressiva che è evoluta nell’ultimo anno in
una sindrome depressiva persistente, in una sindrome da disturbo di attacchi di
panico con tratti di fobia sociale e un disturbo di personalità anancastico, e
posto una valutazione di piena incapacità lavorativa dell’assicurata (doc. AI
52-2).
Ora
questo certificato è antecedente alla decisione impugnata del 13 marzo 2008 che
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 9C_167/2008 dell'11 marzo 2008; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.,
pag. 220; DTF 121 V 362 consid. 1b pag. 366).
Visto
quanto sopra questa Corte ritiene che il quadro psichiatrico della ricorrente
vada ulteriormente indagato tramite un accertamento peritale che stabilisca
come si è evoluto il quadro valetudinario dell’assicurata e valuti se è
giustificata una riduzione dell’incapacità lavorativa.
In tale
contesto va ancora rilevato che, come giustamente sottolineato dal Dr. __________
nelle annotazioni del 6 maggio 2008 (doc. IV bis), la fibromialgia non è una
patologia psichiatrica, bensì innanzitutto reumatologica ed è dunque da questo
profilo che va in primis indagata. Ora il Dr. __________, spec. FMH in
reumatologia e riabilitazione, dopo avere diagnosticato una fibromialgia, ha
chiaramente concluso che “…dal punto di vista dell’apparato
muscolo-scheletrico, la paziente non presenti incapacità professionale alcuna
in nessun tipo di attività professionale svolta” (doc. AI 28-23).
2.10.3
Per quanto
riguarda la patologia dermatologica va rilevato che nel referto del 25
settembre 2006 il Dr. Med. __________ del Servizio cantonale di dermatologia
dell’Ospedale regionale di __________ ha diagnosticato alla paziente
un’orticaria cronica o acuta-recidivante che necessita di cura costante con
antistaminici e verosimilmente causata dai farmaci utilizzati a scopo
psichiatrico o antidolorifico (doc. AI 14-2).
Nel
certificato medico dell’11 dicembre 2007 il Dr. __________ ha aggiunto che la
patologia orticaroide “ha creato una accentuazione dello stato ansioso, con
aumento dell’insicurezza, dei dubbi e quindi uno scivolamento depressivo”
(doc. AI 52-1).
La
perizia SAM ha considerato l’orticaria cronica quale patologia senza influenza
sulla capacità lavorativa dell’assicurata senza tuttavia sottoporre la
questione ad un medico specialista in dermatologia e senza analizzare tale
problematica in un contesto pluridisciplinare, in particolare in relazione con
la patologia psichiatrica.
Ne
discende che anche la patologia dermatologica di cui soffre la ricorrente
impone un accertamento peritale inteso a delucidare le ripercussioni di tale
patologia sulla capacità lavorativa di RI 1.
2.10.4
Questa Corte,
per contro, non ritiene che vi sia una patologia di tipo neurologico che possa
influenzare la capacità lavorativa della ricorrente.
Nel
referto del 9 gennaio 2006 il Dr. Med. __________, spec. FMH in neurologia, ha
chiaramente indicato che “dal punto di vista neurologico non ho messo in
evidenza deficit evidenti, gli esami paraclinici confermano l’assenza di
patologie evidenti a livello del rachide lombo-sacrale, non segni di miopatia,
di sofferenza radicolare S1 ed apparentemente L5 a destra, anche una
compressione dei nervi mediani al canale carpale, almeno a destra, non è per il
momento confermata, probabilmente solo irritativa al momento”. Lo
specialista ha poi concluso affermando che la situazione sia da risolvere
nell’ambito psichiatrico e reumatologico (doc AI 8-11).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni del Dr. __________, che
non sono del resto state smentite da altri certificati medico-specialistici
attestanti delle patologie neurologiche maggiormente invalidanti.
2.11
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso
all'amministrazione, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a
livello psichiatrico, presso il Centro di accertamento peritale, e
dermatologico, inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le
ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
2.12
Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1 ha diritto ad un'indennità per
ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata
DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 13 marzo 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.11..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster