32.2008.81
Le patologie dell'assicurata, sia somatiche, che psichiche, non sono state adeguatamente approfondite. Rinvio atti a UAI affinché ordini una perizia pluridisciplinare
8 giugno 2009Italiano91 min
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Numero d'incarto:
32.2008.81
Data decisione, Autorità:
08.06.2009, TCA
Titolo:
Le patologie dell'assicurata, sia somatiche, che psichiche, non sono state adeguatamente approfondite. Rinvio atti a UAI affinché ordini una perizia pluridisciplinare
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
RENDITA LIMITATA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2ter LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.81
cr/sc
Lugano
8 giugno 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 febbraio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1954, in precedenza attiva
in qualità di ausiliaria di pulizie a tempo parziale presso una casa per
anziani, in data 8 marzo 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto
affetta da “rizartrosi alla mano destra” (doc. 5/1-7).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del dr. __________
e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica, con progetto di decisione del 5 luglio 2007 (doc. 32/1-3), poi
confermato con decisione del 13 febbraio 2008 (doc. F1), l’Ufficio AI,
applicando il metodo misto di valutazione dell’invalidità, ha riconosciuto all’assicurata
il diritto ad una mezza rendita di invalidità (grado d’invalidità 53%) dal 1° aprile
2006 al 31 luglio 2006, negando in seguito il diritto ad una rendita, alla luce
di un grado di invalidità del 24%. L’amministrazione ha così motivato la sua
decisione:
"
(...)
Esito degli accertamenti:
Dall'aprile 2005 (inizio dell'anno di attesa) la
sua capacità lavorativa nell'ambito della sua economia domestica,
rispettivamente in quello professionale, è stata limitata in modo rilevante.
Dalla documentazione acquisita all'incarto, con
particolare riferimento alla valutazione 18.01.2007 del Servizio medico
regionale dell'Al, risulta che lei a decorrere dal maggio 2006, nonostante il
danno alla salute presentato, dispone ancora di una capacità di lavoro completa
ma con una riduzione del rendimento del 20% nell'esercizio dell'attività di
ausiliaria di pulizia, mentre in altre attività la riduzione del rendimento
risulta essere unicamente del 10%.
Per il periodo precedente al maggio 2006,
l'inabilità al lavoro media dovuta ad interventi chirurgici ed esiti di traumi
è stata del 79%.
La residua capacità di lavoro e di guadagno può
essere sfruttata al meglio nell'esercizio della consueta attività (ausiliaria
di pulizia).
Questo in quanto nell'esercizio dell'ultima attività
svolta in misura completa ma con una riduzione di rendimento del 20%, il
reddito conseguibile risulta essere superiore a quello ottenibile nello
svolgimento di attività non qualificate, semplici e leggere secondo i dati
editi dall'Ufficio federale di statistica (tabelle RSS).
L'impedimento nello svolgimento delle abituali
mansioni richieste nella conduzione dell'economia domestica, come a inchiesta
del 22.02.2007, è del 27%.
Lo specchietto sottostante indica il calcolo
misto effettuato per fissare il grado d'invalidità complessivo dal 01.04.2006
(dopo un anno di attesa):
Quota parte limitazione
grado d'invalidità
Salariata 50% 79% 39.50%
Casalinga 50% 27% 13.50%
Grado d'invalidità 53%
Lo specchietto sottostante indica il calcolo
misto effettuato per fissare il grado d'invalidità complessivo dal 01.08.2006
(art. 88 OAI, 3 mesi dopo il miglioramento dello stato di salute e della
capacità lavorativa):
Quota parte limitazione
grado d'invalidità
Salariata 50% 20% 10%
Casalinga 50% 27% 13.50%
Grado d'invalidità 24%
Contro il progetto di assegnazione temporanea di
rendita del 05.07.2007, il rappresentante legale ha interposto il proprio
dissenso, producendo in particolare le certificazioni mediche 03.09.2007 del
Dr. __________ e 06.09.2007 del Dr. __________.
In sostanza, è stato rivendicato il riesame del
caso, l'assegnazione di un grado di invalidità del 50% ed eventualmente, in via
subordinata, l'allestimento di una perizia medica pluridisciplinare.
Al fine di far luce sulla fattispecie, gli atti
dell'incarto sono stati vagliati da parte del nostro Servizio medico regionale
(SMR).
Con rapporto 22.11.2007, è stato tuttavia
rilevato quanto segue:
'' Per
quanto concerne il certificato del dr. __________, si può costatare che i
limiti funzionali esposti dal medico risultano già presi in considerazione
nella scelta delle attività esigibili. Non vi risulta quindi ragione per una
modifica della valutazione.
Per quanto concerne
invece il certificato del dr. __________, questo non contiene elementi in
favore di una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurata, stato
di salute condizionato in particolare dalla nota fibromialgia, ma rispecchia la
valutazione soggettiva dell'assicurata per quanto concerne le proprie
risorse."
Di conseguenza, la richiesta volta all'attuazione
di una nuova indagine medica peritale non ha ragione di essere accolta, in
quanto si può desumere che la situazione sia stata adeguatamente indagata, in
modo tale che altri passi istruttori non siano reputati necessari.
Confermati sono dunque le risultanze e le
limitazioni di carattere medico, nonché quanto emerso dall'indagine della
consulente in integrazione professionale, motivo per cui il contestato progetto
di decisione è riconfermato." (Doc. F1)
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dalla __________, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando in via principale il ripristino del
diritto ad una mezza rendita di invalidità anche dopo il 31 luglio 2006 e, in
via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione affinché accerti,
tramite una perizia pluridisciplinare, l’effettiva capacità lavorativa residua
dell’interessata.
Sostanzialmente
l’assicurata ha criticato la decisione dell’UAI, che si fonderebbe, a suo
avviso, su accertamenti medici lacunosi e quindi non affidabili. Ella ha,
infatti, rilevato che il dr. __________ – il quale l’ha ritenuta ancora abile
al lavoro a tempo pieno, con una riduzione del rendimento del 20%, nella sua
attività di ausiliaria di pulizie e, con una riduzione del rendimento del 10%,
in altre attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali – ha
espresso la propria valutazione in merito alla residua capacità lavorativa
tenendo conto unicamente dell’aspetto strettamente reumatologico, senza
considerare la poliartrosi delle mani.
L’interessata
ha, poi, contestato che vi sia stato un miglioramento delle sue condizioni di
salute a partire dal mese di agosto 2006, come preteso dall’amministrazione,
sottolineando che, al contrario, le sue patologie continuano a peggiorare.
L’assicurata
ha, infatti, evidenziato come dal rapporto medico del 10 novembre 2006 del dr. __________
emerga un grave peggioramento delle sue condizioni di salute, ignorato
dall’UAI, il quale non ha provveduto ad espletare alcun accertamento peritale
dopo tale data, nonostante le richieste dell’interessata. L’insorgente, alla
luce delle patologie che le inibiscono l’uso delle mani, ha pure criticato il
fatto che vi siano delle attività adatte alle sue condizioni di salute, ancora
esigibili nonostante il danno alla salute, come indicato dal consulente
dell’UAI.
Infine,
l’insorgente ha comunicato che, visti i dolori ormai insopportabili, ha deciso
di sottoporsi ad un intervento anche alla mano sinistra, programmato dal dr. __________
per l’autunno 2008 (I).
1.3. Con la risposta
di causa, l’Ufficio AI - dopo avere ribadito la correttezza degli accertamenti
medici effettuati e, in particolare, della perizia psichiatrica eseguita dal
dr. __________ - ha confermato la propria decisione, chiedendo la reiezione del
ricorso (IV).
1.4. In corso di
causa, il TCA ha chiesto alcune precisazioni al dr. __________ (VI).
Con
scritto del 2 aprile 2009, il dr. __________ ha indicato di non avere più visto
l’assicurata dopo l’8 novembre 2006, non essendo dunque in grado di valutare se
nel frattempo vi siano stati dei peggioramenti delle diagnosi o nuovi elementi
che possano avere un’influenza sulla capacità lavorativa residua
dell’interessata. Lo specialista ha aggiunto che, in caso di dubbi circa un
eventuale cambiamento della situazione dopo l’8 novembre 2006, sarebbero a suo
avviso senz’altro indicate una perizia reumatologica e una perizia psichiatrica
(VII).
1.5. Il TCA ha
invitato le parti a prendere posizione in merito al succitato referto (VIII).
Con
scritto del 21 aprile 2009, l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza della
decisione impugnata, osservando che i medici del SMR, ai quali è stato
sottoposto lo scritto del dr. __________, hanno confermato la loro precedente valutazione
del 22 novembre 2007, evidenziando l’assenza di nuovi elementi medici di
valutazione (IX + 1).
Dal canto
suo, la rappresentante dell’assicurata, con scritto del 7 maggio 2009, ha rilevato che lo stato di salute
dell’assicurata è soggetto a continui peggioramenti, come attestato dal dr. __________
e dal dr. __________. Pertanto, alla luce della situazione già critica
evidenziata dal dr. __________ e visti i certificati medici allegati, il
rappresentante dell’assicurata ha concluso che lo stato di salute
dell’interessata è ancora invalidante e non ha subito alcun miglioramento
complessivo (XII + A-B).
1.6. Queste
osservazioni delle parti sono state trasmesse alla rispettiva controparte
(XIII, XIV), per una presa di posizione.
Con osservazioni del 22 maggio 2009, l’UAI ha
rilevato di avere sottoposto la documentazione medica prodotta dall’assicurata
al vaglio del SMR, il quale ha confermato la propria precedente valutazione,
che tiene conto dei limiti funzionali derivanti dalla problematica alla mano,
di quella fibromialgica e di quella psichiatrica, concludendo quindi che non vi
è stato alcun sostanziale peggioramento dello stato di salute dell’interessata,
in particolare dal profilo psichico (XV + bis).
La rappresentante dell’assicurata, con scritto
del 25 maggio 2009, ha ribadito
quanto già esposto in sede ricorsuale e nelle osservazioni del 7 maggio 2009
(XVI).
Queste
considerazioni delle parti sono state trasmesse alla rispettiva controparte
(XVII, XVIII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’art. 4
cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA prevede che con
invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta
Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Anche in
altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007, in una STF I 126/07 del 6 agosto
2007, pubblicata in DTF 133 V 504 e in una STF 9C_536/2008 del 14 novembre
2008.
In una
sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la
possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività
lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
In
particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
7.3 Anlässlich ihrer
Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3
BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen
im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von
Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:
7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen
vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist
namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die
versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im
Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste
erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter
IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit
Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der
sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche
Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen,
grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen
Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt
möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche
anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine
grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den
Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit
allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich
erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je
komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind
(beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher
intellektuell).
Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit
der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung
berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein
(beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder
psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner,
behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber
nach dem G
BGE 134 V 9 S. 13
esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf
Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit
ausgeschlossen werden kann.
7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn
aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht
bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen
Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen,
dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E.
7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht
hinreichend gewürdigt worden ist.
7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche
Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden,
wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll
ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die
Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.
7.3.4 Ein
allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der
Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt
werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen
Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die
Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch
frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet wird,
für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für die Statusfrage, ohne
Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person gesundheitlich in der Lage, voll
erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das Arbeitspensum aus freien Stücken,
insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys etc.) zu haben, hat dafür nicht die
Invalidenversicherung einzustehen. Allein stehende Personen werden bei einer
freiwilligen Herabsetzung des Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch
zu Teilerwerbstätigen mit einem Aufgabenbereich Haushalt neben der
Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine Haushaltführung ohne weiter
gehende häusliche Obliegenheiten wie Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem
Fall statusrelevant, kann auch nicht von einer dadurch verursachten,
IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im erwerblichen Bereich ausgegangen
werden.
7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig
bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide
Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich
stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist
demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren
Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen
Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.
7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge
der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte
Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig
ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets
auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung
an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der
Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens
keine Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller
jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt
ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint
vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen
ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten
Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer,
auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz.
7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist
schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei
Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen
Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst
würde." (DTF 134 V 12-14)
Al
riguardo il giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die
familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des
Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
4. Invaliditätsbemessung
Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur
sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung
findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne
gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbstätig und im Übrigen im
Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich
wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für
den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinderung im Aufgabenbereich
massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im
Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war
offengelassen worden, ob eine allfällige verminderte Leistungsfähigkeit im
erwerblichen Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspruchung im
jeweils anderen Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04
vom 13. Dezember 2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren
Tätigkeiten in beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter
Berücksichtigung allfälliger Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9
wurden die Grundsätze der Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs-
und Aufgabenbereich präzisiert. So muss die sich aus der schlechten
Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- bereiche ergebende negative
gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar
sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann
gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und
Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die
verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Bereich voll ausgenützt wird und
wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich
vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich
stärker auswirken, und die Berücksichtigung ist auf (ungewichtet) 15 % beschränkt.
Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als Telefonistin
tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre Erwerbstätigkeit auf
40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirklichen konnte, da sie
wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelastung über keine
Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten diese
Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."
2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione
con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,
contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono
essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni
amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV
Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre
2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I
38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005
nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.6. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.7. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux
diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme
douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants
[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,
en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité
de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme
douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au
motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité
aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé
mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente
- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour
justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.
135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration
peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en
force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est
certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable,
l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi
modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon
l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que
la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en
invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125
V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390
consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément
prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe
de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier
2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne
suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.
Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce
sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association
d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants
n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait
de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au
recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de
l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des
données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en
méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise
du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne
laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé
qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation
professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.8. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165= RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.
3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser,
Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81
seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea
di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con
riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
A proposito dell'esame dei
criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27
gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:
" (...)
3.
3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de
recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble
somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation
de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son
examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté
que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant : d'une part,
l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la
présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan
thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de
résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En
revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que
l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes
aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la
motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des
troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le
recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence,
cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier
l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la
capacité de travail.
Le recourant invoque une constatation des faits
manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les
avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au
dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet
2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du
tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre
pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration
sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la
vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens
collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des
traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié
l'existence.
En ce qui concerne l'appréciation globale de
l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses
douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le
recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point
l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces
derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls
deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la
reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc
pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme
douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur
G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état
dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre
l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il
en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers
juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui
n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21
juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision
du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables
en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second
rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,
l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.9. Nella decisione del 13
febbraio 2008, l’UAI ha attribuito all’assicurata una mezza
rendita di invalidità limitatamente al periodo dal 1° aprile 2006 al 31 luglio
2006, sopprimendo poi questa prestazione a partire dal 1° agosto 2006, ritenuto
che dal mese di maggio 2006 l’assicurata è ancora abile al lavoro in maniera
completa, ma con una riduzione del rendimento del 20%, nella sua precedente
attività lavorativa e, dal confronto dei redditi, in applicazione del metodo
misto di calcolo, risulta un grado di invalidità del 23%, che non dà diritto ad
una rendita.
Il TCA è,
quindi, chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.5.,
2.6. e 2.7., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI
1 a fare tempo dal 1° agosto 2006.
2.10. Nel caso di
specie, nel rapporto medico all’attenzione dell’UAI del 10 marzo 2006, il dr. __________,
spec. FMH in chirurgia della mano, poste le diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa di “stato dopo resezione del trapezio destro per rizartrosi
sintomatica stadio 3 con dolori residui locali (8.11.2005)”, ha indicato che
l’assicurata è inabile al lavoro al 100% dall’8 novembre 2005, con uno stato di
salute suscettibile di miglioramento (doc. 9-1).
Il dr. __________
non ha per contro risposto alle domande relative alla capacità lavorativa
residua dell’interessata elencate nell’“Allegato al rapporto medico”,
evidenziando che “visti i miglioramenti ancora suscettibili e prevedibili
ritengo prematura questa parte del questionario” (doc. 9-3).
Nel
rapporto medico per l’UAI del 6 aprile 2006, il curante dell’interessata, dr. __________.,
spec. in medicina generale, poste le diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di “stato depressivo-ansioso cronico con somatizzazioni dal 1993;
sindrome panvertebrale cronica su base mista degenerativo-muscolo-tensiva con
frequenti attivazioni dal 1994 a tutt’oggi”, ha considerato l’assicurata abile al lavoro al 50%
nella sua attività di ausiliaria delle pulizie presso una casa per anziani e,
al 50%-75%, in attività leggere, che non comportino sforzi importanti, con
possibilità di cambiamento frequente della posizione (doc. 10-3).
Dal canto
suo, nel rapporto medico per l’UAI del 4 maggio 2006, il dr. __________, spec.
FMH in reumatologia, dopo aver posto le diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa di “fibromialgia; sindrome lombospondilogena cronica con
discopatia L5/S1 con piccola ernia discale mediolaterale foraminale destra alla
IRM del 1996; sindrome cervicospondilogena cronica con modiche alterazioni
degenerative; poliartrosi delle dita; stato dopo operazione per rizartrosi a
destra (8.11.2005, dr. __________)”, si è così espresso in merito alla capacità
lavorativa residua dell’interessata:
"
1. Domande sull'attività attuale.
1.1. Che conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale
attività? La problematica reumatologica (senza tener conto dello stato dopo
operazione per rizartrosi, la valutazione della capacità lavorativa da questo
punto di vista compete a mio avviso al Dr. __________), la fibromialgia
limita la capacità lavorativa in ogni attività a causa dei dolori cronici
generalizzati, dei disturbi del sonno e della stanchezza che ne deriva. La
problematica lombare e la problematica cervicale limitano parzialmente la
capacità lavorativa in attività pesanti a mediamente pesanti e attività che
richiedano movimenti ripetitivi con il tronco. La poliartrosi delle dita limita
attività che richiedano l'uso della forza con le mani.
1.2. È ancora proponibile l'attività attuale? ¨Sì ¨No
Se sì, per quanto
tempo (ore al giorno)?
Tenendo conto dei
problemi reumatologici elencati, ma non dell'operazione per rizartrosi
realizzata dal Dr. __________ l'8.11.2005, l'assicurata è tuttora abile al
lavoro come assistente di cura o ausiliaria di pulizia a tempo pieno, con un rendimento
ridotto al massimo nella misura del 20%. Per quanto riguarda il problema
della rizartrosi operata a destra, ritengo si debba rivolgersi al Dr. __________.
L'attuale incapacità lavorativa al 100% sembra infatti sia stata determinata
dal problema della rizartrosi.
1.3. Esiste inoltre una diminuzione del
rendimento? ¨ Sì ¨No
Se sì, in che misura?
Considerandi
2.
Domande su possibili provvedimenti
d'integrazione.
2.1
Si può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro
attuale o nel campo di attività attuale? ¨ Sì xNo
Se sì, con quali
ragionevoli provvedimenti (p.es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari,
modifiche del posto di lavoro ecc.)?
Come si ripercuotono
questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?
2.2
L'assicurato è in grado di svolgere altre
attività? ý Sì ¨No
2.2.1
Se sì, da quanto
Di che tipo di attività si potrebbe
trattare?
Di che cosa bisognerebbe tener
particolarmente conto?
In quale misura (ore
al giorno) queste attività possono essere svolte.
L'assicurata è in
grado di svolgere attività leggere, che possano saltuariamente implicare anche
compiti mediamente pesanti, che non richiedano l'uso della forza con le mani,
che evitino movimenti eccessivamente ripetitivi con il tronco e permettano il
rispetto delle regole di ergonomia della schiena, a tempo pieno, con un
rendimento ridotto al massimo nella misura del 5-10%." (Doc. 17-3, la
sottolineatura è della redattrice)
Nelle sue annotazioni mediche del 23 agosto 2006,
il dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto
per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr.
SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
La % riportata dal medico curante è basata sulla
condizione clinica generale che tiene conto di un danno alla salute
plurifattoriale con evoluzioni e prognosi diverse a secondo della tipologia
causale.
Tralasciando alcune patologie che hanno tuttora
modesta incidenza sulla capacità lavorativa in senso continuativo e più che
altro incidenti a livello episodico (mi riferisco all'ipertensione arteriosa,
ai disturbi tachicardici, alle coliche biliari ed alle emorroidi, in parte
risolti con interventi chirurgici), i disturbi che hanno avuto una certa
incidenza e costanza nel causare un danno alla salute sono di tipo
reumatologico, intesi principalmente con la rizartrosi e generalmente con
poliartrosi pluridistrettuali e fibromialgia, e di tipo psichiatrico con
diverse riattivazioni ansioso-depressive.
Sotto questo aspetto lo stesso reumatologo, in
accordo con altre osservazioni mediche, considera fra le cause della
fibromialgia una problematica di tensione endogena tanto da indirizzare anche
in tal senso la terapia, per il resto, rizartrosi a parte, l'artrosi risulta
essere basata su modiche alterazioni degenerative.
Per una valutazione di valetudine fisica mi sembra
che il rapporto del dr. __________ possa essere sufficiente per una valutazione
del grado di invalidità e per stabilire dei limiti per un'attività adeguata.
Per una valutazione globale bisognerebbe
discutere la differenza di % IL tra la valutazione del reumatologo e quella del
medico curante, la differenza mi sembra sia dovuta agli aspetti psichici prima
accennati per i quali non ci si è adeguatamente soffermati per una valutazione
specialistica, cosa che sarà andata bene in fase pratica nel momento di
stabilire una capacità temporanea per il lavoro e per stabilire una terapia ma
che non possiamo sottovalutare noi per il rischio che, in seguito ad una nostra
soluzione non confacente le aspettative dell'assicurata, ci venga poi
rinfacciata.
Pertanto prima di dare un giudizio definitivo
ritengo opportuna una perizia psichiatrica da parte del dr. __________."
(Doc. 18-1)
Per
chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha quindi affidato al dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il mandato di esperire una perizia psichiatrica.
Nel suo
referto peritale del 26 ottobre 2006, il dr. __________, poste le diagnosi di “sindrome
mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) di entità lieve; sindrome da dolore
somatoforme (ICD10-F45.4) di entità lieve/fibromialgia” (doc. 22-5), ha
considerato l’assicurata inabile al lavoro al “15%-20%, calcolando il tempo
normale di lavoro”, con una prognosi non sfavorevole (doc. 22-5).
Il dr. __________ ha aggiunto che il grado di
incapacità lavorativa, dal profilo psichiatrico, del 15%-20% “non è cumulabile
con quello decretato dal perito reumatologo” (doc. 22-5).
Lo specialista ha, infine, rilevato che “la
perizianda non necessita di un trattamento psichiatrico-ambulatoriale” (doc.
22-6).
Sulla
base di queste considerazioni del perito psichiatra, il dr. __________, nelle
sue annotazioni dell’8 novembre 2006, ha indicato:
"
Con la perizia del dr. __________ ed il rapporto
del dr. __________ sarebbe possibile giungere alla valutazione della capacità
lavorativa tenendo conto dell'aspetto psichico e funzionale residuo
muscolo-scheletrico; mancano alcuni dati relativi agli esiti dell'intervento
alla mano per rizartrosi, a questo proposito il dr. __________ aveva, a suo
tempo, ritenuto prematuro pronunciarsi; ora mi sembra il momento giusto per
riproporgli le domande contenute in "allegato al rapporto medico".
Inviare richiesta di rapporto ed allegato al dr.
__________." (Doc. 21-1, sottolineatura della redattrice)
Il dr. __________, con scritto del 20 novembre 2006
indirizzato all’amministrazione, senza tuttavia rispondere alle domande
elencate sull’usuale rapporto medico inviatogli dall’UAI (doc. 23/2-4, sottolineatura
della redattrice), ha osservato:
"
Vi trasmetto copia dei documenti a mia
disposizione concernenti la succitata paziente.
Il problema principale mi sembra piuttosto
quello del controllo dei dolori nel quadro della fibromialgia (vedi a tal proposito il rapporto del Dr. __________).
Da un punto di vista della chirurgia della mano,
la resezione del trapezio destro ha dato un risultato funzionale senza
spostamenti di rilievo dalle radiografie a disposizione. Come poi segnalato dal
Dr. __________ non entrano in linea di conto interventi sul lato sinistro prima
di una stabilizzazione della fibromialgia." (Doc. 23-1, sottolineatura
della redattrice)
Il dr. __________ ha trasmesso all’UAI anche uno
scritto del 10 novembre 2006 ricevuto dal dr. __________, del seguente tenore:
"
Effettivamente la paziente non ha ben sopportato
la terapia medicamentosa, non riuscendo però a differenziare bene tra gli
effetti collaterali secondari attribuibili al Tramal, all’Efexor o al
Tryptizol. Attualmente la paziente assume solo Dafalgan oltre alla terapia
antipertensiva.
La paziente ha dolori dappertutto, sta
malissimo, è un dolore solo.
L’unica misura che la paziente ritiene finora
efficace è l’eutonia che la obbliga a trasferirsi settimanalmente a __________.
La paziente segue tuttora un programma di fisioterapia e fa regolarmente
ginnastica con un gruppo di pazienti fibromialgici.
In questa situazione, visto l’importantissimo
disagio, non vedo altra possibilità che offrire alla signora RI 1 un
programma multidisciplinare per pazienti fibromialgici come quello che si
svolge a __________.
Per quanto riguarda i medicamenti ho proposto di
riprendere almeno il Tryptizol all’ora di cena.
Ho proposto inoltre di continuare la fisioterapia
presso il signor __________ di __________ e una presa a carico di osteopatia
presso il signor __________ di __________.
Al momento non ho previsto altri appuntamenti, ma
resto a disposizione in ogni momento per eventuali domande.” (Doc. 23-16,
sottolineature della redattrice)
Nelle sue annotazioni del 18 gennaio 2007, il dr.
__________ ha osservato:
"
In risposta alle nostre domande il dr. __________
riferisce che l'intervento chirurgico alla mano ha dato dei buoni esiti
funzionali; la problematica del dolore, a suo parere, è collegata all'aspetto
fibromialgico, come diagnosticato dal dr. __________.
Il dr. __________ nel suo rapporto, in considerazione
delle diagnosi reumatologiche (s. cervico-lombo-spondilogena e poliartrosi
delle dita), in attesa della risoluzione del problema della rizartrosi delegato
al dr. __________, riteneva parzialmente limitanti la capacità lavorativa in
attività pesanti in base alla condizione clinica su cui influiva maggiormente
la fibromialgia; in attività di assistente di cura o ausiliaria di pulizie, la
considerava abile a tempo pieno con un rendimento ridotto del 20% che diventava
minimo con il variare dei compiti se adeguati in attività leggere ed
ergonomicamente non impegnative per la schiena.
La valutazione clinica è stata completata con una
perizia psichiatrica, la quale ha concluso per una s. ansioso-depressiva di
lieve entità e la conferma di fibromialgia di lieve entità, ovvero due
patologie che per le loro caratteristiche non raggiungono un quadro invalidante
tutelabile con provvedimenti AI in quanto suscettibili di esigibile sforzo di
volontà per superare le difficoltà legate allo stato di salute (infatti nelle
conclusioni il perito aggiunge che l'assicurata non necessita di cure per il
caso specifico).
In conclusione, tenendo conto del quadro clinico
generale, possiamo definire:
IL 20% in attività pesante e quelle normalmente
professate di assistente di cure e ausiliaria di pulizie dal maggio 2006
(valutazione dr. __________), su un orario normale di lavoro.
CL 100% in attività leggera ed ergonomicamente
adatta alla schiena che non richieda un particolare uso della forza manuale che
in questo caso darebbe una riduzione del rendimento del 10%.
IL 100% di tipo temporaneo dovuta ad interventi
chirurgici ed esiti di traumi dal gennaio 2005 al 06.06.05 e poi al 50% fino al
07.11.05
quindi ancora 100% fino a tutto aprile 2006 (un mese ulteriore dopo il
controllo del dr. __________)." (Doc. 25-1)
Contro il progetto di decisione dell’UAI di
assegnazione di una mezza rendita per un periodo limitato di tempo, poi
soppressa dal 1° agosto 2006, l’assicurata ha trasmesso all’UAI i seguenti
referti medici:
-
referto del 6 settembre 2007 del dr. __________,
medicina generale, del seguente tenore:
" Certifico
che la paziente sopraccitata è tuttora in mia cura per malattia (fibromialgia
con lombalgia aspecifica e cervico-brachialgie, poliartrosi alle dita, stato
dopo intervento di fissazione per rizartrosi del pollice destro, depressione
con somatizzazioni, ipertensione arteriosa e iperlipidemia) e che la stessa
lamenta quasi regolarmente (più di tre volte alla settimana) dolori lombari al
mattino importanti con difficoltà a alzarsi e a vestirsi (deve farsi allacciare
le scarpe dal marito) e che durante questi giorni la stessa non è in grado di
essere attiva prima delle 10.00 del mattino; molto spesso gli scivolano dalle
mani le padelle e i piatti durante i lavori in cucina, le pulizie di casa può
farle solo a piccole tappe, per un massimo di ½ ora continuata, per stirare idem con dolori ai polsi e alla schiena
e dolori diffusi alle mani per i quali deve togliere tutti gli anelli.
I sintomi dolorosi
sono variabili di intensità e presenti più o meno tutti i giorni con
accentuazione 3-4 volte alla settimana soprattutto al mattino e la limitano in
modo importante già nell'attività di casalinga; un tentativo di trattamento con
oppiacei non è stato sopportato e per questi dolori può prendere solo del
Dafalgan 1 gr (fino a 4/die).
La terapia attuale
consiste in: Simcora 20 mg/sera, Amlodipina 5 mg 1/mattino, Omed su domanda,
Paroxetine 20 mg 1/mattino e Femicine per la sindrome post-menopausale.
Nonostante questi
disturbi la paziente si mantiene attiva, fa regolarmente ginnastica tutti i
giorni e cammina anche 1-2 ore al giorno.
Visto quanto sopra
ritengo che la stessa non possa essere abile in qualunque attività (anche
quella di casalinga ma soprattutto quella di donna delle pulizie) per non più
di un 30-40% il che equivale a un'incapacità lavorativa nelle attività
sopraccitate di almeno il 60% a partire dal 01.01.2007 per una malattia di
lunga durata." (Doc. 40-2)
-
referto del 3 settembre 2007 del dr. __________,
indirizzato alla rappresentante dell’assicurata, del seguente tenore:
" Confermo
di avere avuto in cura la succitata paziente dall'agosto 2005 e di averla
operata per una rizartrosi sintomatica avanzata a destra
e resistente alla terapia conservativa.
L'evoluzione
post-operatoria è stata caratterizzata da persistenti dolori che mi
avevano dapprima fatto sospettare un'algodistrofia, poi non confermata
scintigraficamente. La paziente aveva in seguito rilevato un'estensione dei
dolori che avevano giustificato un consulto presso il Dr. __________, FMH
in reumatologia, che aveva posto come diagnosi anche quella della fibromialgia.
Nel frattempo la paziente aveva anche beneficiato di una consultazione
universitaria a __________ (rapporto allegato), dove si confermava la prudenza
nell'intervenire a sinistra prima di avere stabilizzato il disturbo
fibromialgico.
Ho visto la paziente
l'ultima volta il 06.10.2006 ed effettivamente soggettivamente il disturbo era
ancora presente e costante. Se da un lato la situazione a livello del raggio 1
destro poteva considerarsi stabilizzata anche da un profilo radiologico,
dall'altra l'estensione dei dolori rendevano difficile la ripresa dell'attività
professionale.
Non credo che
esistano soluzioni chirurgiche miracolose atte a lenire i disturbi residui alla
mano destra e confermo quanto detto dal Prof. __________ di __________, e
abbiamo consigliato prudenza ad intervenire sulla mano sinistra visto il
risultato insoddisfacente ottenuto con un intervento analogo a destra.
Per quanto attiene
alla problematica della fibromialgia lascerei la valutazione alla
competenza del Dr. __________. E' difficile valutare, con patologie
combinate post-chirurgiche e reumatiche, quale sia il grado di attività ancora
esigibile. Per quanto attiene alla sola patologia della mano, facendo quindi
teoricamente astrazione della fibromialgia, l'intervento di resezione del
trapezio comporta già normalmente una diminuzione della forza di presa ed una
limitazione di certi movimenti del pollice, soprattutto nelle posizioni estreme
di apertura e di chiusura della spanna. Generalmente dopo un intervento di resezione del trapezio il paziente è in misura di riprendere
un'attività lavorativa evitando gli sforzi e soprattutto le attività ripetitive
a carico del raggio 1.
Per quanto concerne
la Signora RI 1 non va però dimenticato che una patologia analoga,
sintomatica e non operata esiste sull'arto controlaterale e soprattutto vi è
una sintomatologia non indifferente, almeno all'ultimo controllo, legata alla
fibromialgia.
Spero che queste informazioni possano esserle utili nella
risoluzione della problematica assicurativa. Le allego per conoscenza il mio
scritto al Prof. __________, nonché la sua risposta del 29.08.2006." (Doc. 42-2+3, le sottolineature sono della redattrice)
Nell’allegato referto del 1° settembre 2006, il
PD dr. __________ __________, medico responsabile dell’Unità di chirurgia della
mano dell’Ospedale cantonale __________ di __________, ha osservato:
"
Examen clinique:
à l’examen clinique, la patiente est en parfait état
général, présentant des pouces eutrophes avec une cicatrice calme à droite.
La mobilisation de la trapézo-métacarpienne
gauche est ressentie comme douloureuse. En revanche, la mobilisation du 1er
rayon du côté droit ne provoque pas de douleur. Il n’y a par ailleurs ni
raideur ni instabilité d’un côté comme de l’autre. La mobilité de la
métacarposcaphoïdienne et de la
trapézo-métacarpienne gauche sont pratiquement symétriques. Il n’y a pas
d’hyperextension compensatrice de la métacarpo-phalangienne.
La pince pollicidigitale est réduite à 2 kilos à
gauche pour 3.5 kilos à droite et la force de serrage à 16 kilos à gauche pour
19.
kilos à droite, ces manoeuvres engendrant une douleur à droite et une gêne
du côté gauche.
J’explique à Mme RI 1 que l’intervention
chirurgicale avait été correctement réalisée et que les radiographies de
contrôle actuelles ne présentaient pas d’anomalie. Je lui fais savoir qu’en
conséquence, les douleurs sont à mettre sur le compte de la fibromyalgie pour laquelle
je préconise un ajustement du traitement anti-inflammatoire auprès de son
rhumatologue.
Je lui explique également que je resterai
réticent à une intervention du côté gauche avant une stabilisation de sa
fibromyalgie.
Mme RI 1 reprendra contact avec le Dr. __________
pour la suite du traitement.” (Doc. 42/6-7)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 22
novembre 2007, il dr. __________ __________ del SMR, spec. FMH in medicina
generale, ha osservato:
"
Ausiliaria di pulizia, licenziata per il
31.7.2006
IL in pratica dal 7.4.2005
Dr. __________, 4.5.2006:
diagnosi: fibromialgia
sindrome lombospondilogena
cronica
-
discopatia L5/S1 con piccola ernia discale medio laterale foraminale a
destra (RM del 1996)
sindrome cervicospondilogena
cronica
- modiche alterazioni
degenerative
poliartrosi alle dita
stato dopo operazione per
rizartrosi a destra il 8.11.2005
impedimento dal lato reumatologico (senza
problema pollice): 20% (rendimento ridotto), attività leggera, adatta,
esigibile con riduzione rendimento del 5-10%
Dr. __________, 12.3.2006
Diagnosi: stato dopo resezione del trapezio destro per
rizartrosi sintomatica stadio * con dolori residui locali
- stato dopo algodistrofia
intercorrente
IL 100% dal 8.11.2005
Consulto __________, servizio di chirurgia
della mano, 1.9.2006:
- dolori residui da mettere sul conto della
fibromialgia
Perizia dr. __________ del 25.10.2006:
Diagnosi: sindrome mista ansioso-depressiva F
41.2
di entità lieve
Sindrome da dolore
somatoforme, F 45.4 di lieve entità / fibromialgia
Impedimento dal lato psichiatrico minimo: 15-20%,
calcolando il tempo normale di lavoro, non cumulabile con l'impedimento
reumatologico.
L'SMR ritiene giustificati i seguenti periodi
di IL:
100% da 1.2005 al 6.6.2005**
50% dal 7.6.2005 al 6.11.2005
100% dal 7.11.2005 (intervento) fino 4.2006, 1
mese dopo controllo dr. __________
**errata corrige: di fatto secondo il datore di
lavoro l'assicurata ha presentato una IL del 100% dal 14.1.2005 al 6.3.2005 e
poi nuovamente dal 7.4.2005 continua, quindi interruzione sec. OAI art. 29 ter.
Inchiesta casalinghe del 22.2.2007: impedimento 27%
Calcolo CGR del 15.3.2007: Attività esigibili:
Nel caso specifico si può considerare che la
signora RI 1, a livello teorico e in un mercato del lavoro supposto in
equilibrio, possa ancora svolgere in misura ridotta attività leggere nel
settore della produzione, nel settore della vendita, nel settore industriale,
ecc.
In fase di osservazione vengono presentati:
Lettera dr. __________ del 3.9.2007 indirizzata
al rappresentante legale:
-
limiti funzionali dopo operazione di resezione del trapezio: evitare sforzi
con la mano, non lavori ripetitivi con il pollice
Certificato medico del medico curante Dr. __________
del 6.9.2007: viene genericamente attestata una IL del 60% dal 1.1.2007 per le
note patologie: fibromialgia, poliartorsi, depressione, ipertensione arteriosa
e iperlipidemia
Valutazione:
per quanto concerne il certificato del dr. __________
si può constatare che i limiti funzionali esposti dal medico risultano già
presi in considerazione nella scelta delle attività esigibili. Non risulta
quindi ragione per una modifica della valutazione.
Per quanto concerne invece il certificato del dr.
__________ questo non contiene elementi in favore di una sostanziale modifica
dello stato di salute dell'assicurata, stato di salute condizionato in
particolare dalla nota fibromialgia, ma rispecchia la valutazione soggettiva
dell'assicurata per quanto concerne le proprie risorse.
Conclusione: assenza di modifica dello stato di
salute, si conferma validità del progetto di decisione."
(Doc. 46-1+2)
Pendente causa, il TCA ha interpellato il dr. __________,
chiedendogli di valutare se gli scritti dei dr. __________, dr. __________ e PD
dr. __________, prodotti agli atti, sono in grado, o meno, di modificare la sua
valutazione di una incapacità lavorativa dell’assicurata, a causa delle sue
patologie reumatologiche, del 20% (doc. VI).
Con scritto del 2 aprile 2009, il dr. __________
ha risposto:
"
Devo premettere di non avere più rivisto la
paziente dopo l’8.11.2006. Non sono in grado dunque di valutare se vi sono
stati nel frattempo peggioramenti delle diagnosi reumatologiche elencate e
discusse nei miei rapporti oppure nuovi elementi che possano avere un’influenza
sulla capacità lavorativa dell’assicurata. Fatta questa premessa, dopo avere
letto tutti i rapporti contenuti nei documenti che mi ha sottoposto, non trovo
nuovi elementi che giustifichino un cambiamento di posizione da parte mia.
Confermo anche come il giudizio a riguardo
dell’influenza sulla capacità lavorativa dell’intervento chirurgico realizzato
dal dr. __________ per rizartrosi a destra l’8.11.2005 compete al chirurgo.
Se vi fossero dubbi circa un cambiamento della
situazione avvenuto dopo l’8.11.2006 sarebbero a mio avviso senz’altro indicate
una perizia reumatologica e una perizia psichiatrica.” (Doc. VII, sottolineature della redattrice)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 20 aprile
2009, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
"
Richiesta AI 3.2006
Addetta alle pulizie al 50% / casalinga con IL da
4.2005
Vedi nota riassuntiva del 22.11.2007
Decisione UAI del 13.2.2008:
grado AI del 53% dal 1.4.2006, grado AI 24% dal
1.8.2006
Ricorso:
risposta dr. __________ del 2.4.2009 al TCA:
- assicurata non più vista
dall’8.11.2006
Valutazione:
In assenza di nuovi elementi si conferma la presa
di posizione del 22.11.2007 nella quale si sono debitamente presi in
considerazione i limiti funzionali esposti dai vari specialisti.” (Doc. IX/1)
L’assicurata ha poi prodotto i seguenti
certificati medici:
-
referto del 28 aprile 2009 del dr. __________.,
del seguente tenore:
" Certifico
che la paziente sopraccitata è tuttora in mia cura per mioartralgie diffuse su
base fibromialgica e stato ansioso-depressivo per il quale verrà vista nei
prossimi giorni dallo psichiatra dr. __________ che l’aveva già avuta in cura
qualche anno fa.” (Doc. XII/A)
-
referto del 29 aprile 2009 del dr. __________,
indirizzato alla rappresentante dell’assicurata, del seguente tenore:
" Faccio
riferimento al suo scritto del 27.4.2009 nel quale mi chiede se la situazione
che affligge la signora RI 1 si sia stabilizzata o meno. La risposta a tale
quesito può farsi unicamente sulla base dell’ultima consultazione, avvenuta il
18.11.2008
e sull’evoluzione temporale e anamnestica dei disturbi della
paziente.
L’intervento
dell’8.11.2005 quale cura della rizartrosi a destra era stato caratterizzato da
persistenti dolori che, esclusa l’algodistrofia, avevano orientato le
investigazioni in un contesto reumatologico. Il dr. __________ aveva posto la
diagnosi di fibromialgia e un secondo consulto universitario a __________
consigliava la prudenza prima di intervenire sul lato sinistro. A questo
proposito faccio riferimento al mio scritto del 3.9.2007.
Avevo poi rivisto la
paziente nell’aprile 2008 e riferiva che sul lato destro la situazione era poi
progressivamente, seppur lentamente, migliorata e si definiva poco sintomatica
in data 3.4.2008, mentre erano in primo piano i dolori di rizartrosi a
sinistra. La terapia conservativa con un’ortesi in neoprene non aveva dato
beneficio ed avevo quindi infiltrato l’articolazione trapezio-metacarpale il
29.5.2008
Al controllo del
18.11.2008
la paziente riferisce di un’infiltrazione efficace per circa 6 mesi
e poi della riapparizione di dolori nuovamente ad entrambi i pollici. Radiologicamente
assistiamo ad una progressione dei fenomeni artrosici a sinistra e ad
un’estensione degli stessi all’intervallo tra lo scafoide e il trapezoide sulla
destra, con la presenza di alcune calcificazioni ectopiche nella loggia di
resezione del trapezio.
Come da me già
precedentemente indicato, non posso che sottolineare il carattere progressivo
delle affezioni degenerative artrosiche che seguiranno, in maniera altalenante
e spesso stagionale, un trend di peggioramento,
quantomeno radiologico. La correlazione tra il peggioramento radiologico e le
manifestazioni cliniche non può essere sempre data con linearità in quanto, a
volte, la diminuita mobilità legata alla diminuzione della cartilagine comporta
paradossalmente una diminuzione dei dolori. Nella maggior parte dei casi la
progressione radiologica comporta comunque un peggioramento della funzione
globale della mano.
Sulla base di queste
osservazioni, non penso che la situazione della signora RI 1 possa definirsi
stabilizzata. A proposito di stabilizzazione, e in ambito peritale,
bisognerebbe poi distinguere se considerare la stabilizzazione clinica
soggettiva, con tutte le incertezze legate all’aspetto soggettivo della clinica,
o la stabilizzazione radiologica che, come sottolineato precedentemente, non ha
necessariamente correlazione lineare con quanto poi la paziente realmente
percepisce.
Per quanto
attiene alla problematica delle attività ancora esigibili, rimango dell’opinione
del settembre 2007 e richiederei una valutazione peritale globale vista la fibromialgia. L’intervento
di resezione del trapezio comporta normalmente una diminuzione della forza di
presa globale e della forza pollice-indice e limitazione nei movimenti di
apertura massima del pollice. Nella maggior parte dei casi, dopo un intervento
di resezione del trapezio, il paziente è in misura di riprendere un’attività
lavorativa evitando gli sforzi e soprattutto le attività ripetitive a carico
del raggio 1.
L’intervento
sull’arto superiore sinistro rimane proponibile ma nel contesto di
fibromialgia, con dolori cronici e generalizzati, il decorso post-operatorio
potrebbe rivelarsi lungo, difficile e il risultato finale imprevedibile (e
anche qui indipendentemente dal risultato radiologico, che potrebbe essere
molto soddisfacente). Ecco perché sia il Prof. __________, a suo tempo, che il
sottoscritto consigliano prudenza prima di intervenire sul lato sinistro.”
(Doc. XII/B, sottolineature della redattrice)
Al riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue
annotazioni del 20 maggio 2009, ha osservato:
"
Vedi nota riassuntiva del 22.11.2007
Attualmente siamo in sede di ricorso (decisione
UAI del 14.1.2008)
Nuova documentazione medica presentata:
- breve certificato dr. __________ del
28.4
:
- viene
certificato che l’assicurata risulta essere in cura per fibromialgia e stato
ansioso-depressivo, prevista visita psichiatrica nei prossimi giorni da parte
del dr. __________
- rapporto dr. __________ indirizzato al
rappresentante legale:
▪ viene indicato che al controllo
di 4.2008 sul lato destro la situazione era progressivamente migliorata mentre
a sinistra erano peggiorati i disturbi, disturbi regrediti per ca. 6 mesi con
una infiltrazione locale. Al controllo del 18.11.2008 viene descritta una progressione
radiologica dell’artrosi a sinistra, progressione che secondo il dr. __________
non deve corrispondere ad una progressione della sintomatologia.
▪ Per quanto concerne la
limitazione funzionale viene riconfermata l’esigibilità di attività che evitano
sforzi con le mani e soprattutto attività ripetitive a carico del pollice.
Valutazione:
-
non posso che confermare la valutazione espressa
in precedenza, valutazione che tiene conto dei limiti funzionali derivanti
dalla problematica della mano, della problematica fibromialgica e della
problematica psichica, limiti funzionali che si basano su certificazione
specialistica
-
dalla certificazione presentata non risulta un
sostanziale peggioramento dello stato di salute dell’assicurata, in particolare
non risulta una sostanziale modifica dello stato psichico.”
(Doc. XV/bis)
2.11
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125.
V 351 consid. 3a p. 352)
qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il
convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV
Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294;
cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.12
Attentamente
esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché
richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici
(cfr. consid. 2.11.), questo Tribunale non può confermare l’operato
dell’amministrazione, in quanto i disturbi che affliggono l’assicurata non sono
stati sufficientemente chiariti.
2.12.1
Dal profilo somatico, l’UAI,
basandosi sulle attestazioni del dr. __________, ha considerato l’assicurata
abile al lavoro a tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento del 20%,
nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizie.
Al
riguardo, il TCA rileva che, come giustamente osservato dalla rappresentante
dell’interessata, la valutazione relativa alla capacità lavorativa residua
dell’assicurata espressa dal dr. __________ riguardava unicamente l’aspetto
reumatologico, senza tener conto del problema della rizartrosi alla mano
destra, oggetto di intervento chirurgico, di competenza del dr. __________.
Nel suo
rapporto medico del 4 maggio 2006, infatti, il dr. __________ ha sottolineato che
la capacità lavorativa dell’assicurata è limitata dalla problematica
reumatologica e in particolare la fibromialgia, precisando “senza tener
conto dello stato dopo operazione per rizartrosi, la valutazione della capacità
lavorativa da questo punto di vista compete a mio avviso al dr. __________”
(doc. 17-3, il corsivo è della redattrice). Il dr. __________ ha poi aggiunto
che “tenendo conto dei problemi reumatologici elencati, ma non
dell’operazione per rizartrosi realizzata dal dr. __________ l’8 novembre 2005,
l’assicurata è tuttora abile al lavoro come assistente di cura o ausiliaria di
pulizia a tempo pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del
20%” (doc. 17-3, il corsivo è della redattrice).
A fronte
di queste indicazioni del dr. __________, il dr. __________ del SMR, nelle sue
annotazioni dell’8 novembre 2006, ha correttamente ritenuto opportuno richiedere al dr. __________ di
compilare il formulario “allegato al rapporto medico” relativo alla capacità
lavorativa residua dell’interessata, che non era stato compilato dallo stesso
dr. __________ in data 12 marzo 2006 (allorquando aveva redatto il rapporto
medico per l’UAI), in quanto, a suo parere, a quel momento una valutazione
appariva prematura (cfr. doc. 9-3).
Ricevuto
il formulario citato da parte dell’UAI, il dr. __________ non ha tuttavia fornito
delle indicazioni in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessata,
limitandosi, per contro, ad inviare la documentazione medica in suo possesso,
relativa all’intervento di resezione-sospensione-interposizione del trapezio a
destra. Il dr. __________ ha inoltre indicato che “il problema principale mi
sembra piuttosto quello del controllo dei dolori nel quadro della fibromialgia”
(cfr. doc. 23-5, il corsivo è della redattrice).
Nonostante
la mancata valutazione, da parte del dr. __________, in considerazione dei
problemi alle mani, della capacità lavorativa dell’assicurata, il dr. __________
del SMR, nelle sue annotazioni del 18 gennaio 2007, ha considerato l’assicurata inabile
al lavoro al 20% nella sua precedente attività lavorativa, così come attestato
dal dr. __________. Il dr. __________ ha infatti osservato che “in risposta
alle nostre domande il dr. __________ riferisce che l’intervento chirurgico
alla mano ha dato dei buoni esiti funzionali; la problematica del dolore, a suo
parere, è collegata all’aspetto fibromialgico, come diagnosticato dal dr. __________”
(doc. 25-1).
Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale non può, per i motivi di seguito esposti,
condividere queste considerazioni del medico del SMR. Secondo il TCA, infatti,
sia l’aspetto reumatologico, sia quello legato alla rizartrosi dell’assicurata,
necessitano di ulteriori approfondimenti, tramite una perizia pluridisciplinare.
Dal
profilo dei disturbi alla mano, va infatti rilevato che il dr. __________ non
si è espresso sulla capacità lavorativa residua dell’interessata, limitandosi
ad indicare di ritenere opportuna una valutazione pluridisciplinare, che tenga
conto sia delle patologie post-chirurgiche, sia degli aspetti reumatologici
legati alla fibromialgia che affligge l’assicurata.
Lo
specialista, difatti, in uno scritto del 3 settembre 2007 indirizzato alla
rappresentante dell’assicurata, ha indicato di lasciare alla competenza del dr.
__________ la valutazione della fibromialgia dell’interessata, aggiungendo che
“è difficile valutare, con patologie combinate post-chirurgiche e reumatiche,
quale sia il grado di attività ancora esigibile” (doc. 42-2, il corsivo è della
redattrice).
Il dr. __________ ha poi osservato che, con
riferimento alla sola patologia della mano e facendo astrazione dalla
fibromialgia, “l’intervento di resezione del trapezio comporta già
normalmente una diminuzione della forza di presa ed una limitazione di
certi movimenti del pollice, soprattutto nelle posizioni estreme di apertura e
di chiusura della spanna”. Lo specialista ha aggiunto che “generalmente
dopo un intervento di resezione del trapezio il paziente è in misura di
riprendere un’attività lavorativa, evitando gli sforzi e soprattutto le
attività ripetitive a carico del raggio 1”, sottolineando tuttavia come nel caso di
specie non va dimenticato che “una patologia analoga, sintomatica e non
operata esiste sull’arto controlaterale e soprattutto vi è una sintomatologia
non indifferente, almeno all’ultimo controllo, legata alla fibromialgia”
(doc. 42-3, il corsivo è della redattrice).
Infine,
nello scritto del 29 aprile 2009, indirizzato alla rappresentante
dell’assicurata, il dr. __________ ha ribadito la presenza di persistenti
dolori, anche a sinistra, rilevando che “come da me già precedentemente
indicato, non posso che sottolineare il carattere progressivo delle
affezioni degenerative artrosiche che seguiranno, in maniera
altalenante e spesso stagionale, un trend di peggioramento, quantomeno
radiologico” (doc. XII/B, il corsivo è della redattrice).
Quanto alle patologie reumatologiche dell’interessata,
il TCA ritiene che le stesse debbano essere ulteriormente investigate.
Infatti, rispetto alla valutazione fornita nel
rapporto medico del 4 maggio 2006, nel successivo rapporto medico del 10
novembre 2006, indirizzato al dr. __________, il dr. __________ ha constatato
un aumento dei dolori dell’interessata (indicando che ella “ha dolori
dappertutto, sta malissimo, è un dolore solo” e quindi, “visto
l’importantissimo disagio, non vedo altra possibilità che offrire alla
signora RI 1 un programma multidisciplinare per pazienti fibromialgici”, cfr.
doc. 23-16, il corsivo è della redattrice).
Anche il dr. __________, nel suo referto dell’11
novembre 2006 indirizzato all’UAI, ha indicato di ritenere che “il problema
principale mi sembra piuttosto quello del controllo dei dolori nel quadro della
fibromialgia” (cfr. doc. 23-1).
Interpellato dal TCA al fine di ottenere maggiori
precisazioni in merito alle patologie reumatologiche dell’interessata, il dr. __________,
con scritto del 2 aprile 2009, ha sottolineato di non avere più visto l’assicurata dopo l’8
novembre 2006 e di non essere quindi in grado di pronunciarsi circa l’insorgenza
di un eventuale peggioramento dei disturbi dopo tale data. Il dr. __________
ha quindi considerato indicata una perizia reumatologica al fine di
verificare se vi è stato un peggioramento delle patologie (cfr. doc. VII, il
corsivo è della redattrice).
Alla luce
di queste considerazioni del dr. __________ e di quelle del dr. __________,
dunque, il TCA non può ritenere corretta la valutazione del SMR riguardo alla
capacità lavorativa residua, dal profilo somatico, dell’interessata, basata
unicamente sull’apprezzamento del 4 maggio 2006 del dr. __________, senza
verificare se, successivamente, sia intervenuto o meno un peggioramento delle
condizioni di salute dell’interessata, come sembrerebbe emergere dallo scritto
del 10 novembre 2006 del dr. __________, in cui lo specialista ha descritto una
situazione di “importantissimo disagio” (doc. 23-16).
Inoltre e
soprattutto, a fronte di patologie “combinate post-chirurgiche e reumatiche”
(doc. 42-2), a mente del TCA, l’UAI avrebbe dovuto predisporre una perizia
pluridisciplinare, in grado di stabilire con precisione le patologie che
affliggono l’interessata e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa
residua, tenendo conto dei disturbi di natura reumatologica, di quelli
derivanti dall’intervento di resezione del trapezio alla mano destra a seguito
della rizartrosi e, non da ultimo, di quelli relativi alla rizartrosi,
sintomatica e non operata, all’arto sinistro, come indicato dal dr. __________.
A tale
proposito, il TCA non può condividere le osservazioni del dr. __________ del
SMR, il quale, nelle annotazioni del 22 novembre 2007, ha rilevato che i limiti funzionali
esposti dal dr. __________ “risultano già presi in considerazione nella scelta
delle attività esigibili” (doc. 46-2). Il dr. __________, infatti, come esposto
in precedenza, ha espresso, in data 4 maggio 2006, la sua valutazione circa la
capacità lavorativa residua dell’interessata, sia nella precedente attività,
sia con riferimento ad attività adeguate alle sue condizioni di salute, tenendo
conto unicamente delle patologie reumatologiche e facendo astrazione dai
disturbi agli arti dell’assicurata, che avrebbero invece dovuto essere
giudicati dal dr. __________ (cfr. doc. 17-3, il corsivo è della redattrice).
Il dr. __________,
tuttavia, dopo avere indicato nel suo rapporto medico del 12 marzo 2006 che
l’assicurata era inabile al lavoro al 100% dall’8 novembre 2005 (doc. 9-1), nei
suoi successivi referti non si è più espresso sulla capacità lavorativa
residua dell’interessata nella sua precedente attività e in altre adeguate alle
sue condizioni di salute, ritenendo necessario effettuare una perizia
pluridisciplinare. Inoltre, come esposto in precedenza, la patologia
reumatologica dell’interessata potrebbe essere nel frattempo peggiorata, come
sembrerebbe emergere dallo scritto del 10 novembre 2006 del dr. __________.
Già solo per tali aspetti l’incarto va quindi
rinviato all’UAI per ulteriori accertamenti medici somatici pluridisciplinari.
2.12.2
L’aspetto
psichiatrico è stato valutato dal dr. __________, il quale, dopo avere
riscontrato la presenza di una “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)
di lieve entità; sindrome da dolore somatoforme (ICD10-F45.4) di entità
lieve/fibromialgia”, ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 15%-20% (doc.
22-5).
Al riguardo, il TCA rileva innanzitutto che nel
suo referto peritale il dr. __________ ha concluso per un’incapacità lavorativa
del 15%-20%, senza tuttavia precisare a quale delle affezioni diagnosticate si
riferisca tale diminuzione dell’abilità lavorativa.
Questo Tribunale constata in particolare che,
nonostante abbia posto, tra le altre, la diagnosi di sindrome somatoforme da
dolore persistente, il dr. __________ non ha specificato se tale diagnosi sia
da considerare invalidante o meno.
Il perito non ha in ogni caso proceduto ad
un esame dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza federale per ritenere eccezionalmente
inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del
lavoro, nonostante la costante giurisprudenza federale in materia
(sull’applicabilità dei principi restrittivi sviluppati dalla giurisprudenza
per ammettere, a titolo eccezionale, che un disturbo del dolore somatoforme
comporti una limitazione duratura della capacità
lavorativa suscettiva di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, cfr. consid. 2.8.
e in particolare la sentenza del Tribunale federale I 683/03 del 12
marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352 e le successive STF I 1093/06 del 3
dicembre 2007; STF I 404/03 del 23 aprile 2004 e I 702/03 del
28.
maggio 2004. Sulla non applicabilità di tali principi in caso di revisione
della rendita, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 901/06 del 23 novembre
2007).
Va infatti sottolineato che, secondo la giurisprudenza
federale, la diagnosi di sindrome del dolore somatoforme persistente non
costituisce, di per sé, una base sufficiente per concludere ad un’invalidità.
Esiste per contro una presunzione che i disturbi derivanti da una sindrome
somatoforme dolorosa possano essere superati tramite uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.8. e STF
I 1093/2006 del 3 dicembre 2007).
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.8.), per
ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa
da parte di un assicurato che soffre di una sindrome del dolore somatoforme, la
giurisprudenza esige l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali
ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da
un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
Il TCA sottolinea, inoltre, come la necessità di
procedere, in caso di esistenza di una diagnosi di sindrome da dolore
somatoforme, ad un accurato esame dei criteri appena ricordati è stata più
volte evidenziata anche da questa Corte in numerose sentenze (cfr. al riguardo,
solo per citarne alcune, STCA 32.2008.66 del 19 febbraio 2009; 32.2007.394 dell’11
dicembre 2008; 32.2007.367 del 6 novembre 2008; 32.2007.250 dell’8 ottobre
2008; 32.2007.277 del 6 agosto 2008; 32.2007.132 del 29 maggio 2008;
32.2007.162
dell’8 maggio 2008; 32.2007.167 del 20 marzo 2008; 32.2007.130 del
18.
febbraio 2008; 32.2007.43 del 24 gennaio 2008).
Da notare, inoltre, che in una sentenza
8C_348/2008 del 7 gennaio 2009, il Tribunale federale ha annullato la
valutazione espressa dai primi giudici circa il carattere invalidante dei
disturbi derivanti dalla sindrome somatoforme da dolore persistente di cui era
affetto un assicurato, ritenendo corretto rinviare gli atti all’amministrazione
per nuovi accertamenti riguardo a tale argomento. L’Alta Corte ha infatti
considerato che nella perizia pluridisciplinare effettuata per conto dell’amministrazione
non fossero stati analizzati i criteri richiesti dalla giurisprudenza per
ritenere eccezionalmente invalidanti i disturbi somatoformi dell’assicurato,
osservando:
"
(…)
4.1
Das kantonale Gericht hat erwogen, die
MEDAS-Experten hätten bei der Einschätzung der Arbeitsunfähigkeit auf die
Vorgaben der höchstrichterlichen Rechtsprechung (E. 3.1 hievor) abgestellt. Zu
prüfen sei, ob die Gutachter diese Vorgaben falsch angewendet hätten. Diese
Prüfung ergebe Folgendes: Der Versicherte leide an chronischen
Begleiterkrankungen. Diese seien so ausgeprägt, dass sie die Ausübung einer
körperlichen schweren Arbeit ausschlössen. Sie seien hingegen nicht geeignet,
die Arbeitsfähigkeit in einer körperlich leichten bis mittelschweren Tätigkeit
einzuschränken. Das bedeute aber nicht, dass sie im Alltag keine Schmerzen und
keine anderen Einschränkungen bewirkten. Auch die Überwindung der Folgen der
Beeinträchtigung der körperlichen Gesundheit setze eine ständige
Willensanstrengung voraus. Im MEDAS-Gutachten sei zudem dargelegt worden, eine
Therapie der Somatisierungsstörung hätte sehr wenig Aussicht auf Erfolg und die
Prognose sei ungünstig. Es liege also auch ein verfestigter, therapeutisch
nicht mehr beeinflussbarer innerseelischer Verlauf einer missglückten
Konfliktbewältigung vor. Aufgrund dieser beiden zusätzlichen Faktoren - nebst
der Diagnose einer Somatisierungsstörung - sei die Arbeitsfähigkeitsschätzung
der MEDAS-Experten als überzeugend, ja sogar als eher streng zu qualifizieren.
Damit stehe gestützt auf das MEDAS-Gutachten mit dem Beweisgrad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit fest, dass der Versicherte in einer seinen
körperlichen Beschwerden angepassten Erwerbstätigkeit nur noch zu 50 %
arbeitsfähig sei. Hingegen stehe des Ausmass der Behinderung in der bisherigen
Tätigkeit eines Bauführers nicht fest, weshalb die IV-Stelle hiezu ergänzende
psychische Abklärungen zu treffen habe. Gegebenenfalls habe dies auch für die
Tätigkeit eines Verkaufskoordinators zu erfolgen. Komme keine dieser Tätigkeiten
mehr in Frage, sei entweder das zumutbare Invalideneinkommen anhand einer
Hilfsarbeit festzulegen oder auf die ablehnende Verfügung betreffend berufliche
Massnahmen zurückzukommen.
4.2
Im MEDAS-Gutachten vom 15. August 2006 wird
aus psychiatrischer Sicht eine Somatisierungsstörung diagnostiziert, welche
nach Auffassung der Experten eine Arbeitsunfähigkeit von 50 % bewirkt. Das
Gutachten setzt sich aber nicht mit der Frage der Überwindbarkeit einer
somatoformen Störung und den hiebei rechtsprechungsgemäss (E. 3.1 hievor) zu
beachtenden Zusatzfaktoren auseinander. Wie oben dargelegt betrachtet das
kantonale Gericht dennoch gestützt auf das MEDAS-Gutachten zwei dieser
Kriterien als in genügender Weise erfüllt und bejaht deswegen einen
invalidisierenden psychischen Gesundheitsschaden im Sinne der Rechtsprechung.
Die diesbezüglichen Erwägungen überzeugen nicht. Chronische körperliche
Begleiterkrankungen müssen ein erhebliches Ausmass aufweisen, um als relevantes
Zusatzkriterium Berücksichtigung zu finden. Dass dies hier zutrifft, erscheint
mit Blick auf die gemäss MEDAS-Gutachten vom 15. August 2006 nur bescheidenen
organischen Befunde und den Umstand, dass körperlich leichte bis mittelschwere
Arbeiten aus somatischer Sicht vollumfänglich zumutbar sind, zumindest
fraglich. Es ergeben sich sodann weder aus der MEDAS-Expertise noch anderweitig
genügende Sachverhaltsmerkmale, um auf das Vorhandensein oder Fehlen eines
innerseelischen Verlaufs im verlangten Sinne und Ausmass (E. 3.1 hievor)
schliessen zu können. Soweit die Vorinstanz dieses Kriterium bejaht und ihm
zusammen mit dem Faktor der körperlichen Begleiterkrankungen entscheidendes
Gewicht beimisst, stützt sie sich auf diskutable Interpretationen der
gutachterlichen Aussagen. Eine verlässliche Grundlage für die Bejahung (oder
Verneinung) eines invalidisierenden psychischen Gesundheitsschadens kann darin
nicht gesehen werden. Zutreffend ist sodann zwar, dass es weiterer
psychiatrischer Abklärungen bedarf. Diese haben sich aber entgegen dem
angefochtenen Entscheid nicht auf das Ausmass einer psychisch bedingten
Arbeitsunfähigkeit zu beschränken. Vielmehr sollen sie die notwendigen
Erkenntnisse für die zuverlässige Beantwortung der Frage erbringen, ob die
festgestellte Somatisierungsstörung überhaupt Folgen für die Arbeitsfähigkeit
hat, welche mit zumutbarer Willensanstrengung nicht überwindbar sind. Dabei
wird den bisher ausgeübten Berufen, aber auch Verweistätigkeiten Rechnung zu
tragen sein. Entgegen dem angefochtenen Entscheid ist indessen nicht
erforderlich, dass die Berufsberatung der IV-Stelle vorab entsprechende
Berufsprofile erstellt. Von einem psychiatrischen Experten kann erwartet
werden, dass er sich auch ohne solche Profile zuverlässig zur Frage der
psychischen Belastbarkeit in verschiedenen Berufen äussern kann.
Die Beschwerde ist somit in dem Sinne
gutzuheissen, dass die vorinstanzliche Feststellung eines invalidisierenden
psychischen Gesundheitsschadens aufgehoben wird. Ansonsten bleibt es bei der
Rückweisung zur ergänzenden Abklärung - mit den genannten Präzisierungen - und
zur neuen Verfügung an die IV-Stelle. Bestand hat daher auch der
Kostenentscheid.”
Nel caso di specie, a fronte quindi di una
perizia psichiatrica priva di un accurato approfondimento a proposito del
carattere invalidante o meno della sindrome somatoforme dell’interessata,
l’UAI, vista la chiara giurisprudenza federale in materia, più volte ricordata
dal TCA, non poteva ritenere esaustiva la relazione peritale del dr. __________
e avrebbe dovuto procedere ad un complemento peritale.
Pertanto, la perizia psichiatrica del dr. __________
non può essere ritenuta completa ed approfondita e l’incarto deve quindi essere
rinviato all’UAI per nuovi accertamenti medici specialistici.
2.12.3
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare
generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,
ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente
accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare, al fine
di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla
capacità lavorativa della ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
La richiesta dell’assicurata di procedere ad una
perizia multidisciplinare (I) è quindi superata dal rinvio degli atti
all’amministrazione per nuovi accertamenti pluridisciplinari.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 13 febbraio 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.12.3..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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