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Decisione

32.2008.81

Le patologie dell'assicurata, sia somatiche, che psichiche, non sono state adeguatamente approfondite. Rinvio atti a UAI affinché ordini una perizia pluridisciplinare

8 giugno 2009Italiano91 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.7. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants

[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,

en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité

de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syndrome somatoforme

douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au

motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité

aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé

mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour

justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.

135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration

peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en

force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est

certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable,

l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi

modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon

l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que

la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en

invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125

V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390

consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément

prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe

de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier

2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être

admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la

situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un

tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de

ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne

suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.

Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce

sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association

d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants

n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait

de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au

recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de

l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des

données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en

méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise

du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne

laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé

qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation

professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.8. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

165= RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;

ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.

3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser,

Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81

seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea

di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con

riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

A proposito dell'esame dei

criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27

gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

" (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de

recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble

somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation

de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son

examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté

que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant : d'une part,

l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif

s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la

présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan

thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de

résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En

revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la

perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que

l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes

aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la

motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des

troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le

recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence,

cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier

l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la

capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits

manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les

avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au

dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet

2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du

tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre

pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration

sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la

vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens

collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des

traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié

l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de

l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses

douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le

recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point

l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces

derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls

deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la

reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc

pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme

douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur

G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état

dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre

l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il

en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers

juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui

n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21

juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision

du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables

en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second

rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,

l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio

2007, I 384/06).

2.9. Nella decisione del 13

febbraio 2008, l’UAI ha attribuito all’assicurata una mezza

rendita di invalidità limitatamente al periodo dal 1° aprile 2006 al 31 luglio

2006, sopprimendo poi questa prestazione a partire dal 1° agosto 2006, ritenuto

che dal mese di maggio 2006 l’assicurata è ancora abile al lavoro in maniera

completa, ma con una riduzione del rendimento del 20%, nella sua precedente

attività lavorativa e, dal confronto dei redditi, in applicazione del metodo

misto di calcolo, risulta un grado di invalidità del 23%, che non dà diritto ad

una rendita.

Il TCA è,

quindi, chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.5.,

2.6. e 2.7., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI

1 a fare tempo dal 1° agosto 2006.

2.10. Nel caso di

specie, nel rapporto medico all’attenzione dell’UAI del 10 marzo 2006, il dr. __________,

spec. FMH in chirurgia della mano, poste le diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di “stato dopo resezione del trapezio destro per rizartrosi

sintomatica stadio 3 con dolori residui locali (8.11.2005)”, ha indicato che

l’assicurata è inabile al lavoro al 100% dall’8 novembre 2005, con uno stato di

salute suscettibile di miglioramento (doc. 9-1).

Il dr. __________

non ha per contro risposto alle domande relative alla capacità lavorativa

residua dell’interessata elencate nell’“Allegato al rapporto medico”,

evidenziando che “visti i miglioramenti ancora suscettibili e prevedibili

ritengo prematura questa parte del questionario” (doc. 9-3).

Nel

rapporto medico per l’UAI del 6 aprile 2006, il curante dell’interessata, dr. __________.,

spec. in medicina generale, poste le diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di “stato depressivo-ansioso cronico con somatizzazioni dal 1993;

sindrome panvertebrale cronica su base mista degenerativo-muscolo-tensiva con

frequenti attivazioni dal 1994 a tutt’oggi”, ha considerato l’assicurata abile al lavoro al 50%

nella sua attività di ausiliaria delle pulizie presso una casa per anziani e,

al 50%-75%, in attività leggere, che non comportino sforzi importanti, con

possibilità di cambiamento frequente della posizione (doc. 10-3).

Dal canto

suo, nel rapporto medico per l’UAI del 4 maggio 2006, il dr. __________, spec.

FMH in reumatologia, dopo aver posto le diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di “fibromialgia; sindrome lombospondilogena cronica con

discopatia L5/S1 con piccola ernia discale mediolaterale foraminale destra alla

IRM del 1996; sindrome cervicospondilogena cronica con modiche alterazioni

degenerative; poliartrosi delle dita; stato dopo operazione per rizartrosi a

destra (8.11.2005, dr. __________)”, si è così espresso in merito alla capacità

lavorativa residua dell’interessata:

"

1. Domande sull'attività attuale.

1.1. Che conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale

attività? La problematica reumatologica (senza tener conto dello stato dopo

operazione per rizartrosi, la valutazione della capacità lavorativa da questo

punto di vista compete a mio avviso al Dr. __________), la fibromialgia

limita la capacità lavorativa in ogni attività a causa dei dolori cronici

generalizzati, dei disturbi del sonno e della stanchezza che ne deriva. La

problematica lombare e la problematica cervicale limitano parzialmente la

capacità lavorativa in attività pesanti a mediamente pesanti e attività che

richiedano movimenti ripetitivi con il tronco. La poliartrosi delle dita limita

attività che richiedano l'uso della forza con le mani.

1.2. È ancora proponibile l'attività attuale? ¨Sì ¨No

Se sì, per quanto

tempo (ore al giorno)?

Tenendo conto dei

problemi reumatologici elencati, ma non dell'operazione per rizartrosi

realizzata dal Dr. __________ l'8.11.2005, l'assicurata è tuttora abile al

lavoro come assistente di cura o ausiliaria di pulizia a tempo pieno, con un rendimento

ridotto al massimo nella misura del 20%. Per quanto riguarda il problema

della rizartrosi operata a destra, ritengo si debba rivolgersi al Dr. __________.

L'attuale incapacità lavorativa al 100% sembra infatti sia stata determinata

dal problema della rizartrosi.

1.3. Esiste inoltre una diminuzione del

rendimento? ¨ Sì ¨No

Se sì, in che misura?

Considerandi

2.

Domande su possibili provvedimenti

d'integrazione.

2.1

Si può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro

attuale o nel campo di attività attuale? ¨ Sì xNo

Se sì, con quali

ragionevoli provvedimenti (p.es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari,

modifiche del posto di lavoro ecc.)?

Come si ripercuotono

questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

2.2

L'assicurato è in grado di svolgere altre

attività? ý Sì ¨No

2.2.1

Se sì, da quanto

Di che tipo di attività si potrebbe

trattare?

Di che cosa bisognerebbe tener

particolarmente conto?

In quale misura (ore

al giorno) queste attività possono essere svolte.

L'assicurata è in

grado di svolgere attività leggere, che possano saltuariamente implicare anche

compiti mediamente pesanti, che non richiedano l'uso della forza con le mani,

che evitino movimenti eccessivamente ripetitivi con il tronco e permettano il

rispetto delle regole di ergonomia della schiena, a tempo pieno, con un

rendimento ridotto al massimo nella misura del 5-10%." (Doc. 17-3, la

sottolineatura è della redattrice)

Nelle sue annotazioni mediche del 23 agosto 2006,

il dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto

per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr.

SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"

La % riportata dal medico curante è basata sulla

condizione clinica generale che tiene conto di un danno alla salute

plurifattoriale con evoluzioni e prognosi diverse a secondo della tipologia

causale.

Tralasciando alcune patologie che hanno tuttora

modesta incidenza sulla capacità lavorativa in senso continuativo e più che

altro incidenti a livello episodico (mi riferisco all'ipertensione arteriosa,

ai disturbi tachicardici, alle coliche biliari ed alle emorroidi, in parte

risolti con interventi chirurgici), i disturbi che hanno avuto una certa

incidenza e costanza nel causare un danno alla salute sono di tipo

reumatologico, intesi principalmente con la rizartrosi e generalmente con

poliartrosi pluridistrettuali e fibromialgia, e di tipo psichiatrico con

diverse riattivazioni ansioso-depressive.

Sotto questo aspetto lo stesso reumatologo, in

accordo con altre osservazioni mediche, considera fra le cause della

fibromialgia una problematica di tensione endogena tanto da indirizzare anche

in tal senso la terapia, per il resto, rizartrosi a parte, l'artrosi risulta

essere basata su modiche alterazioni degenerative.

Per una valutazione di valetudine fisica mi sembra

che il rapporto del dr. __________ possa essere sufficiente per una valutazione

del grado di invalidità e per stabilire dei limiti per un'attività adeguata.

Per una valutazione globale bisognerebbe

discutere la differenza di % IL tra la valutazione del reumatologo e quella del

medico curante, la differenza mi sembra sia dovuta agli aspetti psichici prima

accennati per i quali non ci si è adeguatamente soffermati per una valutazione

specialistica, cosa che sarà andata bene in fase pratica nel momento di

stabilire una capacità temporanea per il lavoro e per stabilire una terapia ma

che non possiamo sottovalutare noi per il rischio che, in seguito ad una nostra

soluzione non confacente le aspettative dell'assicurata, ci venga poi

rinfacciata.

Pertanto prima di dare un giudizio definitivo

ritengo opportuna una perizia psichiatrica da parte del dr. __________."

(Doc. 18-1)

Per

chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha quindi affidato al dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il mandato di esperire una perizia psichiatrica.

Nel suo

referto peritale del 26 ottobre 2006, il dr. __________, poste le diagnosi di “sindrome

mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) di entità lieve; sindrome da dolore

somatoforme (ICD10-F45.4) di entità lieve/fibromialgia” (doc. 22-5), ha

considerato l’assicurata inabile al lavoro al “15%-20%, calcolando il tempo

normale di lavoro”, con una prognosi non sfavorevole (doc. 22-5).

Il dr. __________ ha aggiunto che il grado di

incapacità lavorativa, dal profilo psichiatrico, del 15%-20% “non è cumulabile

con quello decretato dal perito reumatologo” (doc. 22-5).

Lo specialista ha, infine, rilevato che “la

perizianda non necessita di un trattamento psichiatrico-ambulatoriale” (doc.

22-6).

Sulla

base di queste considerazioni del perito psichiatra, il dr. __________, nelle

sue annotazioni dell’8 novembre 2006, ha indicato:

"

Con la perizia del dr. __________ ed il rapporto

del dr. __________ sarebbe possibile giungere alla valutazione della capacità

lavorativa tenendo conto dell'aspetto psichico e funzionale residuo

muscolo-scheletrico; mancano alcuni dati relativi agli esiti dell'intervento

alla mano per rizartrosi, a questo proposito il dr. __________ aveva, a suo

tempo, ritenuto prematuro pronunciarsi; ora mi sembra il momento giusto per

riproporgli le domande contenute in "allegato al rapporto medico".

Inviare richiesta di rapporto ed allegato al dr.

__________." (Doc. 21-1, sottolineatura della redattrice)

Il dr. __________, con scritto del 20 novembre 2006

indirizzato all’amministrazione, senza tuttavia rispondere alle domande

elencate sull’usuale rapporto medico inviatogli dall’UAI (doc. 23/2-4, sottolineatura

della redattrice), ha osservato:

"

Vi trasmetto copia dei documenti a mia

disposizione concernenti la succitata paziente.

Il problema principale mi sembra piuttosto

quello del controllo dei dolori nel quadro della fibromialgia (vedi a tal proposito il rapporto del Dr. __________).

Da un punto di vista della chirurgia della mano,

la resezione del trapezio destro ha dato un risultato funzionale senza

spostamenti di rilievo dalle radiografie a disposizione. Come poi segnalato dal

Dr. __________ non entrano in linea di conto interventi sul lato sinistro prima

di una stabilizzazione della fibromialgia." (Doc. 23-1, sottolineatura

della redattrice)

Il dr. __________ ha trasmesso all’UAI anche uno

scritto del 10 novembre 2006 ricevuto dal dr. __________, del seguente tenore:

"

Effettivamente la paziente non ha ben sopportato

la terapia medicamentosa, non riuscendo però a differenziare bene tra gli

effetti collaterali secondari attribuibili al Tramal, all’Efexor o al

Tryptizol. Attualmente la paziente assume solo Dafalgan oltre alla terapia

antipertensiva.

La paziente ha dolori dappertutto, sta

malissimo, è un dolore solo.

L’unica misura che la paziente ritiene finora

efficace è l’eutonia che la obbliga a trasferirsi settimanalmente a __________.

La paziente segue tuttora un programma di fisioterapia e fa regolarmente

ginnastica con un gruppo di pazienti fibromialgici.

In questa situazione, visto l’importantissimo

disagio, non vedo altra possibilità che offrire alla signora RI 1 un

programma multidisciplinare per pazienti fibromialgici come quello che si

svolge a __________.

Per quanto riguarda i medicamenti ho proposto di

riprendere almeno il Tryptizol all’ora di cena.

Ho proposto inoltre di continuare la fisioterapia

presso il signor __________ di __________ e una presa a carico di osteopatia

presso il signor __________ di __________.

Al momento non ho previsto altri appuntamenti, ma

resto a disposizione in ogni momento per eventuali domande.” (Doc. 23-16,

sottolineature della redattrice)

Nelle sue annotazioni del 18 gennaio 2007, il dr.

__________ ha osservato:

"

In risposta alle nostre domande il dr. __________

riferisce che l'intervento chirurgico alla mano ha dato dei buoni esiti

funzionali; la problematica del dolore, a suo parere, è collegata all'aspetto

fibromialgico, come diagnosticato dal dr. __________.

Il dr. __________ nel suo rapporto, in considerazione

delle diagnosi reumatologiche (s. cervico-lombo-spondilogena e poliartrosi

delle dita), in attesa della risoluzione del problema della rizartrosi delegato

al dr. __________, riteneva parzialmente limitanti la capacità lavorativa in

attività pesanti in base alla condizione clinica su cui influiva maggiormente

la fibromialgia; in attività di assistente di cura o ausiliaria di pulizie, la

considerava abile a tempo pieno con un rendimento ridotto del 20% che diventava

minimo con il variare dei compiti se adeguati in attività leggere ed

ergonomicamente non impegnative per la schiena.

La valutazione clinica è stata completata con una

perizia psichiatrica, la quale ha concluso per una s. ansioso-depressiva di

lieve entità e la conferma di fibromialgia di lieve entità, ovvero due

patologie che per le loro caratteristiche non raggiungono un quadro invalidante

tutelabile con provvedimenti AI in quanto suscettibili di esigibile sforzo di

volontà per superare le difficoltà legate allo stato di salute (infatti nelle

conclusioni il perito aggiunge che l'assicurata non necessita di cure per il

caso specifico).

In conclusione, tenendo conto del quadro clinico

generale, possiamo definire:

IL 20% in attività pesante e quelle normalmente

professate di assistente di cure e ausiliaria di pulizie dal maggio 2006

(valutazione dr. __________), su un orario normale di lavoro.

CL 100% in attività leggera ed ergonomicamente

adatta alla schiena che non richieda un particolare uso della forza manuale che

in questo caso darebbe una riduzione del rendimento del 10%.

IL 100% di tipo temporaneo dovuta ad interventi

chirurgici ed esiti di traumi dal gennaio 2005 al 06.06.05 e poi al 50% fino al

07.11.05

quindi ancora 100% fino a tutto aprile 2006 (un mese ulteriore dopo il

controllo del dr. __________)." (Doc. 25-1)

Contro il progetto di decisione dell’UAI di

assegnazione di una mezza rendita per un periodo limitato di tempo, poi

soppressa dal 1° agosto 2006, l’assicurata ha trasmesso all’UAI i seguenti

referti medici:

-

referto del 6 settembre 2007 del dr. __________,

medicina generale, del seguente tenore:

" Certifico

che la paziente sopraccitata è tuttora in mia cura per malattia (fibromialgia

con lombalgia aspecifica e cervico-brachialgie, poliartrosi alle dita, stato

dopo intervento di fissazione per rizartrosi del pollice destro, depressione

con somatizzazioni, ipertensione arteriosa e iperlipidemia) e che la stessa

lamenta quasi regolarmente (più di tre volte alla settimana) dolori lombari al

mattino importanti con difficoltà a alzarsi e a vestirsi (deve farsi allacciare

le scarpe dal marito) e che durante questi giorni la stessa non è in grado di

essere attiva prima delle 10.00 del mattino; molto spesso gli scivolano dalle

mani le padelle e i piatti durante i lavori in cucina, le pulizie di casa può

farle solo a piccole tappe, per un massimo di ½ ora continuata, per stirare idem con dolori ai polsi e alla schiena

e dolori diffusi alle mani per i quali deve togliere tutti gli anelli.

I sintomi dolorosi

sono variabili di intensità e presenti più o meno tutti i giorni con

accentuazione 3-4 volte alla settimana soprattutto al mattino e la limitano in

modo importante già nell'attività di casalinga; un tentativo di trattamento con

oppiacei non è stato sopportato e per questi dolori può prendere solo del

Dafalgan 1 gr (fino a 4/die).

La terapia attuale

consiste in: Simcora 20 mg/sera, Amlodipina 5 mg 1/mattino, Omed su domanda,

Paroxetine 20 mg 1/mattino e Femicine per la sindrome post-menopausale.

Nonostante questi

disturbi la paziente si mantiene attiva, fa regolarmente ginnastica tutti i

giorni e cammina anche 1-2 ore al giorno.

Visto quanto sopra

ritengo che la stessa non possa essere abile in qualunque attività (anche

quella di casalinga ma soprattutto quella di donna delle pulizie) per non più

di un 30-40% il che equivale a un'incapacità lavorativa nelle attività

sopraccitate di almeno il 60% a partire dal 01.01.2007 per una malattia di

lunga durata." (Doc. 40-2)

-

referto del 3 settembre 2007 del dr. __________,

indirizzato alla rappresentante dell’assicurata, del seguente tenore:

" Confermo

di avere avuto in cura la succitata paziente dall'agosto 2005 e di averla

operata per una rizartrosi sintomatica avanzata a destra

e resistente alla terapia conservativa.

L'evoluzione

post-operatoria è stata caratterizzata da persistenti dolori che mi

avevano dapprima fatto sospettare un'algodistrofia, poi non confermata

scintigraficamente. La paziente aveva in seguito rilevato un'estensione dei

dolori che avevano giustificato un consulto presso il Dr. __________, FMH

in reumatologia, che aveva posto come diagnosi anche quella della fibromialgia.

Nel frattempo la paziente aveva anche beneficiato di una consultazione

universitaria a __________ (rapporto allegato), dove si confermava la prudenza

nell'intervenire a sinistra prima di avere stabilizzato il disturbo

fibromialgico.

Ho visto la paziente

l'ultima volta il 06.10.2006 ed effettivamente soggettivamente il disturbo era

ancora presente e costante. Se da un lato la situazione a livello del raggio 1

destro poteva considerarsi stabilizzata anche da un profilo radiologico,

dall'altra l'estensione dei dolori rendevano difficile la ripresa dell'attività

professionale.

Non credo che

esistano soluzioni chirurgiche miracolose atte a lenire i disturbi residui alla

mano destra e confermo quanto detto dal Prof. __________ di __________, e

abbiamo consigliato prudenza ad intervenire sulla mano sinistra visto il

risultato insoddisfacente ottenuto con un intervento analogo a destra.

Per quanto attiene

alla problematica della fibromialgia lascerei la valutazione alla

competenza del Dr. __________. E' difficile valutare, con patologie

combinate post-chirurgiche e reumatiche, quale sia il grado di attività ancora

esigibile. Per quanto attiene alla sola patologia della mano, facendo quindi

teoricamente astrazione della fibromialgia, l'intervento di resezione del

trapezio comporta già normalmente una diminuzione della forza di presa ed una

limitazione di certi movimenti del pollice, soprattutto nelle posizioni estreme

di apertura e di chiusura della spanna. Generalmente dopo un intervento di resezione del trapezio il paziente è in misura di riprendere

un'attività lavorativa evitando gli sforzi e soprattutto le attività ripetitive

a carico del raggio 1.

Per quanto concerne

la Signora RI 1 non va però dimenticato che una patologia analoga,

sintomatica e non operata esiste sull'arto controlaterale e soprattutto vi è

una sintomatologia non indifferente, almeno all'ultimo controllo, legata alla

fibromialgia.

Spero che queste informazioni possano esserle utili nella

risoluzione della problematica assicurativa. Le allego per conoscenza il mio

scritto al Prof. __________, nonché la sua risposta del 29.08.2006." (Doc. 42-2+3, le sottolineature sono della redattrice)

Nell’allegato referto del 1° settembre 2006, il

PD dr. __________ __________, medico responsabile dell’Unità di chirurgia della

mano dell’Ospedale cantonale __________ di __________, ha osservato:

"

Examen clinique:

à l’examen clinique, la patiente est en parfait état

général, présentant des pouces eutrophes avec une cicatrice calme à droite.

La mobilisation de la trapézo-métacarpienne

gauche est ressentie comme douloureuse. En revanche, la mobilisation du 1er

rayon du côté droit ne provoque pas de douleur. Il n’y a par ailleurs ni

raideur ni instabilité d’un côté comme de l’autre. La mobilité de la

métacarposcaphoïdienne et de la

trapézo-métacarpienne gauche sont pratiquement symétriques. Il n’y a pas

d’hyperextension compensatrice de la métacarpo-phalangienne.

La pince pollicidigitale est réduite à 2 kilos à

gauche pour 3.5 kilos à droite et la force de serrage à 16 kilos à gauche pour

19.

kilos à droite, ces manoeuvres engendrant une douleur à droite et une gêne

du côté gauche.

J’explique à Mme RI 1 que l’intervention

chirurgicale avait été correctement réalisée et que les radiographies de

contrôle actuelles ne présentaient pas d’anomalie. Je lui fais savoir qu’en

conséquence, les douleurs sont à mettre sur le compte de la fibromyalgie pour laquelle

je préconise un ajustement du traitement anti-inflammatoire auprès de son

rhumatologue.

Je lui explique également que je resterai

réticent à une intervention du côté gauche avant une stabilisation de sa

fibromyalgie.

Mme RI 1 reprendra contact avec le Dr. __________

pour la suite du traitement.” (Doc. 42/6-7)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 22

novembre 2007, il dr. __________ __________ del SMR, spec. FMH in medicina

generale, ha osservato:

"

Ausiliaria di pulizia, licenziata per il

31.7.2006

IL in pratica dal 7.4.2005

Dr. __________, 4.5.2006:

diagnosi: fibromialgia

sindrome lombospondilogena

cronica

-

discopatia L5/S1 con piccola ernia discale medio laterale foraminale a

destra (RM del 1996)

sindrome cervicospondilogena

cronica

- modiche alterazioni

degenerative

poliartrosi alle dita

stato dopo operazione per

rizartrosi a destra il 8.11.2005

impedimento dal lato reumatologico (senza

problema pollice): 20% (rendimento ridotto), attività leggera, adatta,

esigibile con riduzione rendimento del 5-10%

Dr. __________, 12.3.2006

Diagnosi: stato dopo resezione del trapezio destro per

rizartrosi sintomatica stadio * con dolori residui locali

- stato dopo algodistrofia

intercorrente

IL 100% dal 8.11.2005

Consulto __________, servizio di chirurgia

della mano, 1.9.2006:

- dolori residui da mettere sul conto della

fibromialgia

Perizia dr. __________ del 25.10.2006:

Diagnosi: sindrome mista ansioso-depressiva F

41.2

di entità lieve

Sindrome da dolore

somatoforme, F 45.4 di lieve entità / fibromialgia

Impedimento dal lato psichiatrico minimo: 15-20%,

calcolando il tempo normale di lavoro, non cumulabile con l'impedimento

reumatologico.

L'SMR ritiene giustificati i seguenti periodi

di IL:

100% da 1.2005 al 6.6.2005**

50% dal 7.6.2005 al 6.11.2005

100% dal 7.11.2005 (intervento) fino 4.2006, 1

mese dopo controllo dr. __________

**errata corrige: di fatto secondo il datore di

lavoro l'assicurata ha presentato una IL del 100% dal 14.1.2005 al 6.3.2005 e

poi nuovamente dal 7.4.2005 continua, quindi interruzione sec. OAI art. 29 ter.

Inchiesta casalinghe del 22.2.2007: impedimento 27%

Calcolo CGR del 15.3.2007: Attività esigibili:

Nel caso specifico si può considerare che la

signora RI 1, a livello teorico e in un mercato del lavoro supposto in

equilibrio, possa ancora svolgere in misura ridotta attività leggere nel

settore della produzione, nel settore della vendita, nel settore industriale,

ecc.

In fase di osservazione vengono presentati:

Lettera dr. __________ del 3.9.2007 indirizzata

al rappresentante legale:

-

limiti funzionali dopo operazione di resezione del trapezio: evitare sforzi

con la mano, non lavori ripetitivi con il pollice

Certificato medico del medico curante Dr. __________

del 6.9.2007: viene genericamente attestata una IL del 60% dal 1.1.2007 per le

note patologie: fibromialgia, poliartorsi, depressione, ipertensione arteriosa

e iperlipidemia

Valutazione:

per quanto concerne il certificato del dr. __________

si può constatare che i limiti funzionali esposti dal medico risultano già

presi in considerazione nella scelta delle attività esigibili. Non risulta

quindi ragione per una modifica della valutazione.

Per quanto concerne invece il certificato del dr.

__________ questo non contiene elementi in favore di una sostanziale modifica

dello stato di salute dell'assicurata, stato di salute condizionato in

particolare dalla nota fibromialgia, ma rispecchia la valutazione soggettiva

dell'assicurata per quanto concerne le proprie risorse.

Conclusione: assenza di modifica dello stato di

salute, si conferma validità del progetto di decisione."

(Doc. 46-1+2)

Pendente causa, il TCA ha interpellato il dr. __________,

chiedendogli di valutare se gli scritti dei dr. __________, dr. __________ e PD

dr. __________, prodotti agli atti, sono in grado, o meno, di modificare la sua

valutazione di una incapacità lavorativa dell’assicurata, a causa delle sue

patologie reumatologiche, del 20% (doc. VI).

Con scritto del 2 aprile 2009, il dr. __________

ha risposto:

"

Devo premettere di non avere più rivisto la

paziente dopo l’8.11.2006. Non sono in grado dunque di valutare se vi sono

stati nel frattempo peggioramenti delle diagnosi reumatologiche elencate e

discusse nei miei rapporti oppure nuovi elementi che possano avere un’influenza

sulla capacità lavorativa dell’assicurata. Fatta questa premessa, dopo avere

letto tutti i rapporti contenuti nei documenti che mi ha sottoposto, non trovo

nuovi elementi che giustifichino un cambiamento di posizione da parte mia.

Confermo anche come il giudizio a riguardo

dell’influenza sulla capacità lavorativa dell’intervento chirurgico realizzato

dal dr. __________ per rizartrosi a destra l’8.11.2005 compete al chirurgo.

Se vi fossero dubbi circa un cambiamento della

situazione avvenuto dopo l’8.11.2006 sarebbero a mio avviso senz’altro indicate

una perizia reumatologica e una perizia psichiatrica.” (Doc. VII, sottolineature della redattrice)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 20 aprile

2009, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

"

Richiesta AI 3.2006

Addetta alle pulizie al 50% / casalinga con IL da

4.2005

Vedi nota riassuntiva del 22.11.2007

Decisione UAI del 13.2.2008:

grado AI del 53% dal 1.4.2006, grado AI 24% dal

1.8.2006

Ricorso:

risposta dr. __________ del 2.4.2009 al TCA:

- assicurata non più vista

dall’8.11.2006

Valutazione:

In assenza di nuovi elementi si conferma la presa

di posizione del 22.11.2007 nella quale si sono debitamente presi in

considerazione i limiti funzionali esposti dai vari specialisti.” (Doc. IX/1)

L’assicurata ha poi prodotto i seguenti

certificati medici:

-

referto del 28 aprile 2009 del dr. __________.,

del seguente tenore:

" Certifico

che la paziente sopraccitata è tuttora in mia cura per mioartralgie diffuse su

base fibromialgica e stato ansioso-depressivo per il quale verrà vista nei

prossimi giorni dallo psichiatra dr. __________ che l’aveva già avuta in cura

qualche anno fa.” (Doc. XII/A)

-

referto del 29 aprile 2009 del dr. __________,

indirizzato alla rappresentante dell’assicurata, del seguente tenore:

" Faccio

riferimento al suo scritto del 27.4.2009 nel quale mi chiede se la situazione

che affligge la signora RI 1 si sia stabilizzata o meno. La risposta a tale

quesito può farsi unicamente sulla base dell’ultima consultazione, avvenuta il

18.11.2008

e sull’evoluzione temporale e anamnestica dei disturbi della

paziente.

L’intervento

dell’8.11.2005 quale cura della rizartrosi a destra era stato caratterizzato da

persistenti dolori che, esclusa l’algodistrofia, avevano orientato le

investigazioni in un contesto reumatologico. Il dr. __________ aveva posto la

diagnosi di fibromialgia e un secondo consulto universitario a __________

consigliava la prudenza prima di intervenire sul lato sinistro. A questo

proposito faccio riferimento al mio scritto del 3.9.2007.

Avevo poi rivisto la

paziente nell’aprile 2008 e riferiva che sul lato destro la situazione era poi

progressivamente, seppur lentamente, migliorata e si definiva poco sintomatica

in data 3.4.2008, mentre erano in primo piano i dolori di rizartrosi a

sinistra. La terapia conservativa con un’ortesi in neoprene non aveva dato

beneficio ed avevo quindi infiltrato l’articolazione trapezio-metacarpale il

29.5.2008

Al controllo del

18.11.2008

la paziente riferisce di un’infiltrazione efficace per circa 6 mesi

e poi della riapparizione di dolori nuovamente ad entrambi i pollici. Radiologicamente

assistiamo ad una progressione dei fenomeni artrosici a sinistra e ad

un’estensione degli stessi all’intervallo tra lo scafoide e il trapezoide sulla

destra, con la presenza di alcune calcificazioni ectopiche nella loggia di

resezione del trapezio.

Come da me già

precedentemente indicato, non posso che sottolineare il carattere progressivo

delle affezioni degenerative artrosiche che seguiranno, in maniera altalenante

e spesso stagionale, un trend di peggioramento,

quantomeno radiologico. La correlazione tra il peggioramento radiologico e le

manifestazioni cliniche non può essere sempre data con linearità in quanto, a

volte, la diminuita mobilità legata alla diminuzione della cartilagine comporta

paradossalmente una diminuzione dei dolori. Nella maggior parte dei casi la

progressione radiologica comporta comunque un peggioramento della funzione

globale della mano.

Sulla base di queste

osservazioni, non penso che la situazione della signora RI 1 possa definirsi

stabilizzata. A proposito di stabilizzazione, e in ambito peritale,

bisognerebbe poi distinguere se considerare la stabilizzazione clinica

soggettiva, con tutte le incertezze legate all’aspetto soggettivo della clinica,

o la stabilizzazione radiologica che, come sottolineato precedentemente, non ha

necessariamente correlazione lineare con quanto poi la paziente realmente

percepisce.

Per quanto

attiene alla problematica delle attività ancora esigibili, rimango dell’opinione

del settembre 2007 e richiederei una valutazione peritale globale vista la fibromialgia. L’intervento

di resezione del trapezio comporta normalmente una diminuzione della forza di

presa globale e della forza pollice-indice e limitazione nei movimenti di

apertura massima del pollice. Nella maggior parte dei casi, dopo un intervento

di resezione del trapezio, il paziente è in misura di riprendere un’attività

lavorativa evitando gli sforzi e soprattutto le attività ripetitive a carico

del raggio 1.

L’intervento

sull’arto superiore sinistro rimane proponibile ma nel contesto di

fibromialgia, con dolori cronici e generalizzati, il decorso post-operatorio

potrebbe rivelarsi lungo, difficile e il risultato finale imprevedibile (e

anche qui indipendentemente dal risultato radiologico, che potrebbe essere

molto soddisfacente). Ecco perché sia il Prof. __________, a suo tempo, che il

sottoscritto consigliano prudenza prima di intervenire sul lato sinistro.”

(Doc. XII/B, sottolineature della redattrice)

Al riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue

annotazioni del 20 maggio 2009, ha osservato:

"

Vedi nota riassuntiva del 22.11.2007

Attualmente siamo in sede di ricorso (decisione

UAI del 14.1.2008)

Nuova documentazione medica presentata:

- breve certificato dr. __________ del

28.4

:

- viene

certificato che l’assicurata risulta essere in cura per fibromialgia e stato

ansioso-depressivo, prevista visita psichiatrica nei prossimi giorni da parte

del dr. __________

- rapporto dr. __________ indirizzato al

rappresentante legale:

▪ viene indicato che al controllo

di 4.2008 sul lato destro la situazione era progressivamente migliorata mentre

a sinistra erano peggiorati i disturbi, disturbi regrediti per ca. 6 mesi con

una infiltrazione locale. Al controllo del 18.11.2008 viene descritta una progressione

radiologica dell’artrosi a sinistra, progressione che secondo il dr. __________

non deve corrispondere ad una progressione della sintomatologia.

▪ Per quanto concerne la

limitazione funzionale viene riconfermata l’esigibilità di attività che evitano

sforzi con le mani e soprattutto attività ripetitive a carico del pollice.

Valutazione:

-

non posso che confermare la valutazione espressa

in precedenza, valutazione che tiene conto dei limiti funzionali derivanti

dalla problematica della mano, della problematica fibromialgica e della

problematica psichica, limiti funzionali che si basano su certificazione

specialistica

-

dalla certificazione presentata non risulta un

sostanziale peggioramento dello stato di salute dell’assicurata, in particolare

non risulta una sostanziale modifica dello stato psichico.”

(Doc. XV/bis)

2.11

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.12

Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(cfr. consid. 2.11.), questo Tribunale non può confermare l’operato

dell’amministrazione, in quanto i disturbi che affliggono l’assicurata non sono

stati sufficientemente chiariti.

2.12.1

Dal profilo somatico, l’UAI,

basandosi sulle attestazioni del dr. __________, ha considerato l’assicurata

abile al lavoro a tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento del 20%,

nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizie.

Al

riguardo, il TCA rileva che, come giustamente osservato dalla rappresentante

dell’interessata, la valutazione relativa alla capacità lavorativa residua

dell’assicurata espressa dal dr. __________ riguardava unicamente l’aspetto

reumatologico, senza tener conto del problema della rizartrosi alla mano

destra, oggetto di intervento chirurgico, di competenza del dr. __________.

Nel suo

rapporto medico del 4 maggio 2006, infatti, il dr. __________ ha sottolineato che

la capacità lavorativa dell’assicurata è limitata dalla problematica

reumatologica e in particolare la fibromialgia, precisando “senza tener

conto dello stato dopo operazione per rizartrosi, la valutazione della capacità

lavorativa da questo punto di vista compete a mio avviso al dr. __________”

(doc. 17-3, il corsivo è della redattrice). Il dr. __________ ha poi aggiunto

che “tenendo conto dei problemi reumatologici elencati, ma non

dell’operazione per rizartrosi realizzata dal dr. __________ l’8 novembre 2005,

l’assicurata è tuttora abile al lavoro come assistente di cura o ausiliaria di

pulizia a tempo pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del

20%” (doc. 17-3, il corsivo è della redattrice).

A fronte

di queste indicazioni del dr. __________, il dr. __________ del SMR, nelle sue

annotazioni dell’8 novembre 2006, ha correttamente ritenuto opportuno richiedere al dr. __________ di

compilare il formulario “allegato al rapporto medico” relativo alla capacità

lavorativa residua dell’interessata, che non era stato compilato dallo stesso

dr. __________ in data 12 marzo 2006 (allorquando aveva redatto il rapporto

medico per l’UAI), in quanto, a suo parere, a quel momento una valutazione

appariva prematura (cfr. doc. 9-3).

Ricevuto

il formulario citato da parte dell’UAI, il dr. __________ non ha tuttavia fornito

delle indicazioni in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessata,

limitandosi, per contro, ad inviare la documentazione medica in suo possesso,

relativa all’intervento di resezione-sospensione-interposizione del trapezio a

destra. Il dr. __________ ha inoltre indicato che “il problema principale mi

sembra piuttosto quello del controllo dei dolori nel quadro della fibromialgia”

(cfr. doc. 23-5, il corsivo è della redattrice).

Nonostante

la mancata valutazione, da parte del dr. __________, in considerazione dei

problemi alle mani, della capacità lavorativa dell’assicurata, il dr. __________

del SMR, nelle sue annotazioni del 18 gennaio 2007, ha considerato l’assicurata inabile

al lavoro al 20% nella sua precedente attività lavorativa, così come attestato

dal dr. __________. Il dr. __________ ha infatti osservato che “in risposta

alle nostre domande il dr. __________ riferisce che l’intervento chirurgico

alla mano ha dato dei buoni esiti funzionali; la problematica del dolore, a suo

parere, è collegata all’aspetto fibromialgico, come diagnosticato dal dr. __________”

(doc. 25-1).

Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale non può, per i motivi di seguito esposti,

condividere queste considerazioni del medico del SMR. Secondo il TCA, infatti,

sia l’aspetto reumatologico, sia quello legato alla rizartrosi dell’assicurata,

necessitano di ulteriori approfondimenti, tramite una perizia pluridisciplinare.

Dal

profilo dei disturbi alla mano, va infatti rilevato che il dr. __________ non

si è espresso sulla capacità lavorativa residua dell’interessata, limitandosi

ad indicare di ritenere opportuna una valutazione pluridisciplinare, che tenga

conto sia delle patologie post-chirurgiche, sia degli aspetti reumatologici

legati alla fibromialgia che affligge l’assicurata.

Lo

specialista, difatti, in uno scritto del 3 settembre 2007 indirizzato alla

rappresentante dell’assicurata, ha indicato di lasciare alla competenza del dr.

__________ la valutazione della fibromialgia dell’interessata, aggiungendo che

“è difficile valutare, con patologie combinate post-chirurgiche e reumatiche,

quale sia il grado di attività ancora esigibile” (doc. 42-2, il corsivo è della

redattrice).

Il dr. __________ ha poi osservato che, con

riferimento alla sola patologia della mano e facendo astrazione dalla

fibromialgia, “l’intervento di resezione del trapezio comporta già

normalmente una diminuzione della forza di presa ed una limitazione di

certi movimenti del pollice, soprattutto nelle posizioni estreme di apertura e

di chiusura della spanna”. Lo specialista ha aggiunto che “generalmente

dopo un intervento di resezione del trapezio il paziente è in misura di

riprendere un’attività lavorativa, evitando gli sforzi e soprattutto le

attività ripetitive a carico del raggio 1”, sottolineando tuttavia come nel caso di

specie non va dimenticato che “una patologia analoga, sintomatica e non

operata esiste sull’arto controlaterale e soprattutto vi è una sintomatologia

non indifferente, almeno all’ultimo controllo, legata alla fibromialgia”

(doc. 42-3, il corsivo è della redattrice).

Infine,

nello scritto del 29 aprile 2009, indirizzato alla rappresentante

dell’assicurata, il dr. __________ ha ribadito la presenza di persistenti

dolori, anche a sinistra, rilevando che “come da me già precedentemente

indicato, non posso che sottolineare il carattere progressivo delle

affezioni degenerative artrosiche che seguiranno, in maniera

altalenante e spesso stagionale, un trend di peggioramento, quantomeno

radiologico” (doc. XII/B, il corsivo è della redattrice).

Quanto alle patologie reumatologiche dell’interessata,

il TCA ritiene che le stesse debbano essere ulteriormente investigate.

Infatti, rispetto alla valutazione fornita nel

rapporto medico del 4 maggio 2006, nel successivo rapporto medico del 10

novembre 2006, indirizzato al dr. __________, il dr. __________ ha constatato

un aumento dei dolori dell’interessata (indicando che ella “ha dolori

dappertutto, sta malissimo, è un dolore solo” e quindi, “visto

l’importantissimo disagio, non vedo altra possibilità che offrire alla

signora RI 1 un programma multidisciplinare per pazienti fibromialgici”, cfr.

doc. 23-16, il corsivo è della redattrice).

Anche il dr. __________, nel suo referto dell’11

novembre 2006 indirizzato all’UAI, ha indicato di ritenere che “il problema

principale mi sembra piuttosto quello del controllo dei dolori nel quadro della

fibromialgia” (cfr. doc. 23-1).

Interpellato dal TCA al fine di ottenere maggiori

precisazioni in merito alle patologie reumatologiche dell’interessata, il dr. __________,

con scritto del 2 aprile 2009, ha sottolineato di non avere più visto l’assicurata dopo l’8

novembre 2006 e di non essere quindi in grado di pronunciarsi circa l’insorgenza

di un eventuale peggioramento dei disturbi dopo tale data. Il dr. __________

ha quindi considerato indicata una perizia reumatologica al fine di

verificare se vi è stato un peggioramento delle patologie (cfr. doc. VII, il

corsivo è della redattrice).

Alla luce

di queste considerazioni del dr. __________ e di quelle del dr. __________,

dunque, il TCA non può ritenere corretta la valutazione del SMR riguardo alla

capacità lavorativa residua, dal profilo somatico, dell’interessata, basata

unicamente sull’apprezzamento del 4 maggio 2006 del dr. __________, senza

verificare se, successivamente, sia intervenuto o meno un peggioramento delle

condizioni di salute dell’interessata, come sembrerebbe emergere dallo scritto

del 10 novembre 2006 del dr. __________, in cui lo specialista ha descritto una

situazione di “importantissimo disagio” (doc. 23-16).

Inoltre e

soprattutto, a fronte di patologie “combinate post-chirurgiche e reumatiche”

(doc. 42-2), a mente del TCA, l’UAI avrebbe dovuto predisporre una perizia

pluridisciplinare, in grado di stabilire con precisione le patologie che

affliggono l’interessata e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa

residua, tenendo conto dei disturbi di natura reumatologica, di quelli

derivanti dall’intervento di resezione del trapezio alla mano destra a seguito

della rizartrosi e, non da ultimo, di quelli relativi alla rizartrosi,

sintomatica e non operata, all’arto sinistro, come indicato dal dr. __________.

A tale

proposito, il TCA non può condividere le osservazioni del dr. __________ del

SMR, il quale, nelle annotazioni del 22 novembre 2007, ha rilevato che i limiti funzionali

esposti dal dr. __________ “risultano già presi in considerazione nella scelta

delle attività esigibili” (doc. 46-2). Il dr. __________, infatti, come esposto

in precedenza, ha espresso, in data 4 maggio 2006, la sua valutazione circa la

capacità lavorativa residua dell’interessata, sia nella precedente attività,

sia con riferimento ad attività adeguate alle sue condizioni di salute, tenendo

conto unicamente delle patologie reumatologiche e facendo astrazione dai

disturbi agli arti dell’assicurata, che avrebbero invece dovuto essere

giudicati dal dr. __________ (cfr. doc. 17-3, il corsivo è della redattrice).

Il dr. __________,

tuttavia, dopo avere indicato nel suo rapporto medico del 12 marzo 2006 che

l’assicurata era inabile al lavoro al 100% dall’8 novembre 2005 (doc. 9-1), nei

suoi successivi referti non si è più espresso sulla capacità lavorativa

residua dell’interessata nella sua precedente attività e in altre adeguate alle

sue condizioni di salute, ritenendo necessario effettuare una perizia

pluridisciplinare. Inoltre, come esposto in precedenza, la patologia

reumatologica dell’interessata potrebbe essere nel frattempo peggiorata, come

sembrerebbe emergere dallo scritto del 10 novembre 2006 del dr. __________.

Già solo per tali aspetti l’incarto va quindi

rinviato all’UAI per ulteriori accertamenti medici somatici pluridisciplinari.

2.12.2

L’aspetto

psichiatrico è stato valutato dal dr. __________, il quale, dopo avere

riscontrato la presenza di una “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)

di lieve entità; sindrome da dolore somatoforme (ICD10-F45.4) di entità

lieve/fibromialgia”, ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 15%-20% (doc.

22-5).

Al riguardo, il TCA rileva innanzitutto che nel

suo referto peritale il dr. __________ ha concluso per un’incapacità lavorativa

del 15%-20%, senza tuttavia precisare a quale delle affezioni diagnosticate si

riferisca tale diminuzione dell’abilità lavorativa.

Questo Tribunale constata in particolare che,

nonostante abbia posto, tra le altre, la diagnosi di sindrome somatoforme da

dolore persistente, il dr. __________ non ha specificato se tale diagnosi sia

da considerare invalidante o meno.

Il perito non ha in ogni caso proceduto ad

un esame dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza federale per ritenere eccezionalmente

inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del

lavoro, nonostante la costante giurisprudenza federale in materia

(sull’applicabilità dei principi restrittivi sviluppati dalla giurisprudenza

per ammettere, a titolo eccezionale, che un disturbo del dolore somatoforme

comporti una limitazione duratura della capacità

lavorativa suscettiva di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, cfr. consid. 2.8.

e in particolare la sentenza del Tribunale federale I 683/03 del 12

marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352 e le successive STF I 1093/06 del 3

dicembre 2007; STF I 404/03 del 23 aprile 2004 e I 702/03 del

28.

maggio 2004. Sulla non applicabilità di tali principi in caso di revisione

della rendita, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 901/06 del 23 novembre

2007).

Va infatti sottolineato che, secondo la giurisprudenza

federale, la diagnosi di sindrome del dolore somatoforme persistente non

costituisce, di per sé, una base sufficiente per concludere ad un’invalidità.

Esiste per contro una presunzione che i disturbi derivanti da una sindrome

somatoforme dolorosa possano essere superati tramite uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.8. e STF

I 1093/2006 del 3 dicembre 2007).

Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.8.), per

ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa

da parte di un assicurato che soffre di una sindrome del dolore somatoforme, la

giurisprudenza esige l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali

ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da

un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.

Il TCA sottolinea, inoltre, come la necessità di

procedere, in caso di esistenza di una diagnosi di sindrome da dolore

somatoforme, ad un accurato esame dei criteri appena ricordati è stata più

volte evidenziata anche da questa Corte in numerose sentenze (cfr. al riguardo,

solo per citarne alcune, STCA 32.2008.66 del 19 febbraio 2009; 32.2007.394 dell’11

dicembre 2008; 32.2007.367 del 6 novembre 2008; 32.2007.250 dell’8 ottobre

2008; 32.2007.277 del 6 agosto 2008; 32.2007.132 del 29 maggio 2008;

32.2007.162

dell’8 maggio 2008; 32.2007.167 del 20 marzo 2008; 32.2007.130 del

18.

febbraio 2008; 32.2007.43 del 24 gennaio 2008).

Da notare, inoltre, che in una sentenza

8C_348/2008 del 7 gennaio 2009, il Tribunale federale ha annullato la

valutazione espressa dai primi giudici circa il carattere invalidante dei

disturbi derivanti dalla sindrome somatoforme da dolore persistente di cui era

affetto un assicurato, ritenendo corretto rinviare gli atti all’amministrazione

per nuovi accertamenti riguardo a tale argomento. L’Alta Corte ha infatti

considerato che nella perizia pluridisciplinare effettuata per conto dell’amministrazione

non fossero stati analizzati i criteri richiesti dalla giurisprudenza per

ritenere eccezionalmente invalidanti i disturbi somatoformi dell’assicurato,

osservando:

"

(…)

4.1

Das kantonale Gericht hat erwogen, die

MEDAS-Experten hätten bei der Einschätzung der Arbeitsunfähigkeit auf die

Vorgaben der höchstrichterlichen Rechtsprechung (E. 3.1 hievor) abgestellt. Zu

prüfen sei, ob die Gutachter diese Vorgaben falsch angewendet hätten. Diese

Prüfung ergebe Folgendes: Der Versicherte leide an chronischen

Begleiterkrankungen. Diese seien so ausgeprägt, dass sie die Ausübung einer

körperlichen schweren Arbeit ausschlössen. Sie seien hingegen nicht geeignet,

die Arbeitsfähigkeit in einer körperlich leichten bis mittelschweren Tätigkeit

einzuschränken. Das bedeute aber nicht, dass sie im Alltag keine Schmerzen und

keine anderen Einschränkungen bewirkten. Auch die Überwindung der Folgen der

Beeinträchtigung der körperlichen Gesundheit setze eine ständige

Willensanstrengung voraus. Im MEDAS-Gutachten sei zudem dargelegt worden, eine

Therapie der Somatisierungsstörung hätte sehr wenig Aussicht auf Erfolg und die

Prognose sei ungünstig. Es liege also auch ein verfestigter, therapeutisch

nicht mehr beeinflussbarer innerseelischer Verlauf einer missglückten

Konfliktbewältigung vor. Aufgrund dieser beiden zusätzlichen Faktoren - nebst

der Diagnose einer Somatisierungsstörung - sei die Arbeitsfähigkeitsschätzung

der MEDAS-Experten als überzeugend, ja sogar als eher streng zu qualifizieren.

Damit stehe gestützt auf das MEDAS-Gutachten mit dem Beweisgrad der

überwiegenden Wahrscheinlichkeit fest, dass der Versicherte in einer seinen

körperlichen Beschwerden angepassten Erwerbstätigkeit nur noch zu 50 %

arbeitsfähig sei. Hingegen stehe des Ausmass der Behinderung in der bisherigen

Tätigkeit eines Bauführers nicht fest, weshalb die IV-Stelle hiezu ergänzende

psychische Abklärungen zu treffen habe. Gegebenenfalls habe dies auch für die

Tätigkeit eines Verkaufskoordinators zu erfolgen. Komme keine dieser Tätigkeiten

mehr in Frage, sei entweder das zumutbare Invalideneinkommen anhand einer

Hilfsarbeit festzulegen oder auf die ablehnende Verfügung betreffend berufliche

Massnahmen zurückzukommen.

4.2

Im MEDAS-Gutachten vom 15. August 2006 wird

aus psychiatrischer Sicht eine Somatisierungsstörung diagnostiziert, welche

nach Auffassung der Experten eine Arbeitsunfähigkeit von 50 % bewirkt. Das

Gutachten setzt sich aber nicht mit der Frage der Überwindbarkeit einer

somatoformen Störung und den hiebei rechtsprechungsgemäss (E. 3.1 hievor) zu

beachtenden Zusatzfaktoren auseinander. Wie oben dargelegt betrachtet das

kantonale Gericht dennoch gestützt auf das MEDAS-Gutachten zwei dieser

Kriterien als in genügender Weise erfüllt und bejaht deswegen einen

invalidisierenden psychischen Gesundheitsschaden im Sinne der Rechtsprechung.

Die diesbezüglichen Erwägungen überzeugen nicht. Chronische körperliche

Begleiterkrankungen müssen ein erhebliches Ausmass aufweisen, um als relevantes

Zusatzkriterium Berücksichtigung zu finden. Dass dies hier zutrifft, erscheint

mit Blick auf die gemäss MEDAS-Gutachten vom 15. August 2006 nur bescheidenen

organischen Befunde und den Umstand, dass körperlich leichte bis mittelschwere

Arbeiten aus somatischer Sicht vollumfänglich zumutbar sind, zumindest

fraglich. Es ergeben sich sodann weder aus der MEDAS-Expertise noch anderweitig

genügende Sachverhaltsmerkmale, um auf das Vorhandensein oder Fehlen eines

innerseelischen Verlaufs im verlangten Sinne und Ausmass (E. 3.1 hievor)

schliessen zu können. Soweit die Vorinstanz dieses Kriterium bejaht und ihm

zusammen mit dem Faktor der körperlichen Begleiterkrankungen entscheidendes

Gewicht beimisst, stützt sie sich auf diskutable Interpretationen der

gutachterlichen Aussagen. Eine verlässliche Grundlage für die Bejahung (oder

Verneinung) eines invalidisierenden psychischen Gesundheitsschadens kann darin

nicht gesehen werden. Zutreffend ist sodann zwar, dass es weiterer

psychiatrischer Abklärungen bedarf. Diese haben sich aber entgegen dem

angefochtenen Entscheid nicht auf das Ausmass einer psychisch bedingten

Arbeitsunfähigkeit zu beschränken. Vielmehr sollen sie die notwendigen

Erkenntnisse für die zuverlässige Beantwortung der Frage erbringen, ob die

festgestellte Somatisierungsstörung überhaupt Folgen für die Arbeitsfähigkeit

hat, welche mit zumutbarer Willensanstrengung nicht überwindbar sind. Dabei

wird den bisher ausgeübten Berufen, aber auch Verweistätigkeiten Rechnung zu

tragen sein. Entgegen dem angefochtenen Entscheid ist indessen nicht

erforderlich, dass die Berufsberatung der IV-Stelle vorab entsprechende

Berufsprofile erstellt. Von einem psychiatrischen Experten kann erwartet

werden, dass er sich auch ohne solche Profile zuverlässig zur Frage der

psychischen Belastbarkeit in verschiedenen Berufen äussern kann.

Die Beschwerde ist somit in dem Sinne

gutzuheissen, dass die vorinstanzliche Feststellung eines invalidisierenden

psychischen Gesundheitsschadens aufgehoben wird. Ansonsten bleibt es bei der

Rückweisung zur ergänzenden Abklärung - mit den genannten Präzisierungen - und

zur neuen Verfügung an die IV-Stelle. Bestand hat daher auch der

Kostenentscheid.”

Nel caso di specie, a fronte quindi di una

perizia psichiatrica priva di un accurato approfondimento a proposito del

carattere invalidante o meno della sindrome somatoforme dell’interessata,

l’UAI, vista la chiara giurisprudenza federale in materia, più volte ricordata

dal TCA, non poteva ritenere esaustiva la relazione peritale del dr. __________

e avrebbe dovuto procedere ad un complemento peritale.

Pertanto, la perizia psichiatrica del dr. __________

non può essere ritenuta completa ed approfondita e l’incarto deve quindi essere

rinviato all’UAI per nuovi accertamenti medici specialistici.

2.12.3

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare, al fine

di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla

capacità lavorativa della ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

La richiesta dell’assicurata di procedere ad una

perizia multidisciplinare (I) è quindi superata dal rinvio degli atti

all’amministrazione per nuovi accertamenti pluridisciplinari.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 13 febbraio 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.12.3..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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