Lexipedia

Decisione

32.2008.85

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 maggio 2009Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.5. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants

[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,

en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité

de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syndrome somatoforme

douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au

motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité

aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale

importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour

justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.

135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même

qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe

de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier

2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être

admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la

situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un

tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de

ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne

suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.

Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce

sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association

d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants

n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait

de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au

recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de

l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des

données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en

méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise

du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne

laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé

qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation

professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui

l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto

è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio

2007, I 384/06).

2.7. Generalmente le depressioni reattive non sono considerate affezioni

invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e scompaiono dopo

poco tempo, ad esempio se viene meno la causa di tale affezione (DTF 127 V 294

consid. 4a con riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata del 28 dicembre

1981, 585/79; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 17).

Al

riguardo, in un caso giudicato dal TCA, in cui un assicurato aveva sviluppato

uno scompenso ansioso depressivo reattivo principalmente dovuto alle

innovazioni introdotte sul posto di lavoro - scompenso che, anche a detta del

perito, era migliorato dopo l'interruzione dell'attività lavorativa – questo

Tribunale ha confermato l’inabilità lavorativa dell’assicurato nella sua

precedente attività presso il precedente datore di lavoro, considerando per il

resto l’assicurato pienamente abile al lavoro sia nella sua attività presso un

altro datore di lavoro, sia in altre attività (cfr. STCA 32.2004.111 del 2

giugno 2005).

In una sentenza K 98/00 del 7 dicembre 2000,

pubblicata in RDAT II-2001, N. 88, pag. 366, il Tribunale federale ha stabilito

che non si giustifica l’erogazione di indennità giornaliere per perdita di

guadagno causata da malattia, qualora un assicurato soffra di problemi

depressivi causati unicamente da conflitti sul posto di lavoro (mobbing). In

tali condizioni, secondo l’Alta Corte, l’assicurato deve immediatamente

procedere ad un cambiamento di datore di lavoro.

Al

contrario, in un sentenza 32.04.31 del 7 novembre 2005, concernente un

assicurato, ritenuto dall’amministrazione inabile al lavoro solo con

riferimento specifico al suo precedente posto di lavoro, ma pienamente abile

nella stessa professione da svolgere presso altri datori di lavoro, il TCA ha

annullato la decisione dell’UAI e ha attribuito all’interessato una rendita

intera di invalidità, ritenendolo affetto da una sindrome ansioso-depressiva di

carattere duraturo, ciò che non è raro nel caso di gravi e durevoli tensioni

sul posto di lavoro. (Si veda ad esempio la sentenza del Tribunale federale 4C.293/2004 del 15

luglio 2005, in materia di

diritto del lavoro, concernente un assicurato licenziato dopo notevoli tensioni

sorte sul posto di lavoro, nella quale il Tribunale federale ha, tra l'altro,

ricordato che "le licenciement a eu des

répercussions sur le psychisme de A.______ et l'Office AI du canton de Vaud lui

a reconnu un droit à une rente ordinaire d'invalidité à 50% de janvier à juin

1999, puis de 100 % dès juillet 1999, pour lesquelles il a reçu les rentes

afférentes, de même que des rentes mensuelles d'invalidité de sa caisse de

prévoyance, dans les mêmes termes").

2.8. Nella

decisione del 26 marzo 2008, l’UAI ha attribuito

all’assicurato una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo dal 1°

febbraio 2007 al 31 ottobre 2007, sopprimendola poi a partire dal 1° novembre

2007, ritenuto che dalla perizia del Centro peritale è emerso che l’interessato

è abile al lavoro al 100% in qualsiasi attività a partire dal mese di agosto

2007.

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi

2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita

spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° novembre 2007.

2.9. Per chiarire

la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al Centro peritale per le

assicurazioni sociali di __________ l’incarico di eseguire una perizia

psichiatrica.

Nel suo rapporto peritale del 20 settembre 2007,

la dr.ssa __________, medico assistente, ha ritenuto non sussistere alcuna

diagnosi invalidante. La specialista si è così espressa:

"

(...)

6. VALUTAZIONE E PROGNOSI

Siamo confrontati

con un uomo di 51 anni che ha sempre mostrato un buon funzionamento sia in

ambito lavorativo che professionale fino al 2003, anno in cui lamenta i primi

disturbi della sfera psichica ascrivibili ad un quadro reattivo ad una

situazione conflittuale e di insoddisfazione sul posto di lavoro.

Dai colloqui avuti

in sede peritale e dalla narrazione personale, emergono caratteristiche

personologiche di rigidità e limitata capacità a sopportare le frustrazioni, elementi

quest'ultimi però non significativi di patologia psichiatrica. Sulla base

di tali caratteristiche, i cambiamenti avvenuti in ambito professionale

negli anni successivi (cambio di ruolo professionale, cambio di superiori, ...)

hanno portato l'assicurato a sviluppare una crescente tensione interiore ed una

difficoltà ad adattarsi alle nuove condizioni, fino all'abbandono completo

dell'attività lavorativa. Le difficoltà riportate sono tutte descritte come superabili

con sforzi volitivi ("non riesco a fare le cose di mia iniziativa, ma

se la moglie insiste le faccio; ...; ho paura delle situazioni nuove, ma dopo

15 min va meglio; ...; vorrei dormire al pomeriggio, ma mi sforzo di non farlo

così dormo meglio di notte; ..."). Inoltre è presente una modalità di

narrarsi ricca di particolari e di elementi forniti spontaneamente, che non

depone per un quadro depressivo maggiore. Egli stesso parla di

"piaceri della vita" ammettendo di aver bene in chiaro cosa gli rechi

ancora piacere e cosa no: sorridendo riferisce che lui stesso si dedica alla

preparazione dei pasti da lui preferiti. Lamenta un calo energetico, ma riesce

comunque ad alzarsi alle 7.00 del mattino, coricandosi verso le 24.00-01.00 e

tentando ancora di leggere a letto. Per quanto attiene alle risorse relative

alla possibilità di trovare nuovi impieghi, riteniamo che non vi siano reali

limiti, bensì un atteggiamento di evitamento di nuove delusioni: dopo un

unico tentativo di richiesta di assunzione, che non è risultato corrispondente

alle sue aspettative iniziali, egli ha deciso di interrompere le ricerche.

È lamentata una

tristezza che appare peraltro congrua agli eventi ed una stanchezza

generalizzata alla quale riesce tuttavia a far fronte. L'assenza di piaceri e

stimoli è contrastata dall'espresso desiderio di star meglio. L'ansia rispetto

a situazioni nuove, è contenibile e fondamentalmente non lo limita e la rabbia

descritta non ha mai portato a comportamenti violenti o esplosioni

incontrollate ed è ben criticata.

Gli elementi

caratteristici di un quadro depressivo maggiore o perlomeno di entità media,

non sono pertanto oggettivabili.

Per quel che

riguarda la diagnosi di disturbo di personalità emotivamente instabile, posta

dal dr. __________, ci limitiamo a sottolineare che notoriamente tale disturbo

si manifesta nella prima età adulta, tendendo piuttosto ad un ridimensionamento

del quadro psicopatologico con l'avanzare degli anni. Posto che tale diagnosi

sia verosimile, appare dissonante che fino al 2003 non abbia comportato alcuna

limitazione funzionale, nè in ambito professionale, nè in ambito sociale: al

contrario l'assicurato ha sempre agito in maniera determinata e stabile,

secondo le proprie convinzioni e i propri vissuti, mantenendo una solida

coerenza interna, poco caratteristica del disturbo sopraccitato. Ha potuto

sposarsi mantenendo la relazione coniugale anche in presenza di impossibilità

di avere figli (caratteristico del disturbo di personalità emotivamente

instabile sono frequenti cambi di partner e timore dell'abbandono) ed ha

mantenuto lo stesso impiego per molti anni mostrandosi altresì determinato

nelle proprie scelte anche in ambito privato. Riteniamo pertanto che anche

in quest'ambito non siano oggettivabili elementi di patologia psichiatrica.

Alla luce di quanto

esposto non riteniamo che l'assicurato presenti una patologia psichiatrica che

lo invalidi in maniera definitiva, pur ammettendo la possibilità di una

sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata ai problemi in

ambito lavorativo, che abbia comportato una precedente IL come certificato

dai colleghi Dr.ssa __________ e Dr. __________

Al momento

dell'attuale valutazione riteniamo che la capacità lavorativa dell'assicurato

sia piena per qualsiasi attività a lui idonea.

Per quanto attiene

ai periodi precedenti ammettiamo una limitazione nell'ambito di una reazione

depressiva prolungata e riconosciamo i certificati dei colleghi, ritenendo

l'assicurato inabile in misura completa fino al mese di luglio 2007.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1. Menomazioni qualitative e quantitative dovute ai disturbi constatati.

Nessuna.

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale.

2.1

Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale

dell'assicurato?

Nessuna ripercussione è constatabile.

2.2

L'attività attuale è ancora

praticabile?

Sì.

2.3

È constatabile una diminuzione della

capacità di lavoro?

No.

2.4

Da quanto esiste una limitazione della capacità di lavoro

provata a livello medico-teorico di almeno il 20%?

IL del 100% da febbraio 2006 a luglio 2007.

Da agosto 2007 abile al 100%.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

1.

È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne

sono in corso? Ne sono previsti?

Non

fa al caso: l'assicurato ha le risorse per trovare un nuovo impiego autonomamente.

2.

È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di

lavoro attuale?

No.

3.

L'assicurato è in grado di svolgere

altre attività?

Sì, qualsiasi attività a lui idonea.

4.

È constatabile una riduzione della capacità di lavoro per

altre attività?

Non dal punto di vista psichico e per

attività a lui confacenti." (Doc. 19-6+7+8, la sottolineatura è della

redattrice)

Nelle sue annotazioni del 16 ottobre 2007, il dr.

__________ del SMR, spec. FMH medicina generale e FMH medicina manuale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei

medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"

Concordo pienamente con le conclusioni peritali

della perizia psichiatrica effettuata in agosto 2007, dalla quale si evince che

l'A. in questione non presenta attualmente una patologia psichiatrica che lo

invalidi in maniera definitiva, pur ammettendo una sindrome da disadattamento

con reazione depressiva prolungata ai problemi in ambito lavorativo, che ha

comportato una precedente IL come certificato dagli psichiatri curanti in

precedenza.

Riconoscendo comunque i periodi precedenti di

invalidità totale, riteniamo che l'A. sia inabile al lavoro in misura totale

a partire dal 02.2006 al 07.2007, con CL nella misura del 100% a partire dal 08.2007,

avendo le risorse per trovare un nuovo impiego autonomamente." (Doc. 21-1)

Contro il progetto dell’UAI di assegnazione di

una rendita di invalidità solo fino al 31 ottobre 2007, poi soppressa,

l’assicurato ha inviato all’UAI uno scritto del dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

"

Così come richiesto dall'avv. RA 1 che ci legge

in copia, possiamo volentieri trasmettervi l'aggiornamento circa gli sviluppi,

il decorso clinico, la nostra valutazione e la prognosi definitiva del nostro

paziente citato in epigrafe.

Si tratta di un paziente con pregressi episodi di

aggressività, con un'anamnesi psichiatrica positiva.

Nel 1999 sorgono i primi problemi nell'ambito

dell'attività professionale (__________ di __________): gli viene negata

un'attività adeguata alla sua formazione e viene addetto invece a lavori

marginali, senza giustificazione (operatore al computer anziché addetto al

monitoraggio di prodotti farmaceutici in laboratorio).

Nel 2004 arriva il crollo psicofisico: si sente

degradato dalle sua funzioni, insicuro, umore deflesso, tratti di personalità

passivo-agressivo, aspetti narcisistici, ideazioni suicidali.

Sorge la necessità di un intervento psichiatrico.

Dal maggio 2005 è seguito dalla nostra équipe

psicoterapeutica: dal titolare, da un medico assistente e da uno psicologo per

un trattamento psicofarmacologico e psicoterapico orientato all'elaborazione

dei vissuti frustranti, di inutilità e della paura di una deriva psicologica

imminente.

Dal giugno 2005 lavorerà all'80% per una scelta,

per poter gestire la pressione esercitata dalla direzione dell'azienda, per la

demotivazione e la passività che lentamente lo attanagliano.

Il 17 febbraio 2006 non è più in grado di

riprendere l'attività lavorativa a causa dell'esacerbazione della

sintomatologia di base, delle tensioni della valorizzazione del ruolo a livello

lavorativo.

Il 17 gennaio 2007 inoltra la domanda di

invalidità.

È stato licenziato con effetto 31 ottobre 2007.

Tenuto conto dell'anamnesi psico-sociale

positiva: i trascorsi politici in __________, la prigione, la fuga, la

delusione di un progetto famigliare e professionale irrealizzato, soprattutto

in funzione della sua formazione (diploma di tecnico di laboratorio) e

attualmente l'esclusione dagli accordi dell'azienda; della diagnosi: disturbo

di personalità emotivamente instabile di tipo passivo-agressivo e di un decorso

della malattia ingravescente per la deflessione dell'umore, la perdita

dell'autostima, sentimenti di colpa e d'inutilità, l'anedonia, la perdita

d'iniziativa e il calo delle funzioni vitali generali, non possiamo che

confermare la prognosi emessa nel nostro rapporto medico del 15 febbraio 2007.

In quell'occasione annunciavamo uno sviluppo

cronicizzante della sintomatologia ed un'attestazione della struttura di

personalità su un modello aggressivo-passivo invalidante con grave

perturbazione delle relazioni; professionalmente in maniera evidente, ma anche

nel sociale (nessun amico) e in maniera larvata anche con la moglie (dipendenza)

contrariamente a quanto asserisce la dottoressa __________ nelle sue

conclusioni.

Si tratta quindi di una situazione psicologica

compromessa priva di risorse, di speranze di recupero. Sopprimendo il sostegno

psico-sociale assisteremmo con forte probabilità ad un degrado irreversibile e

funesto.

La raccolta anamnestica e la discussione della

dottoressa __________ mettono chiaramente in luce tutta la gravità della

psicopatologia di cui il signor RI 1 è portatore, ma le conclusioni, a nostro

avviso, non corrispondono all'analisi esaustiva e accurata presentata.

Il paziente è tuttora in nostra cura, possiamo

quindi volentieri fornirvi nuovi ragguagli sull'evoluzione del caso qualora lo

riteneste necessario." (Doc. 28-2+3)

Al riguardo, nelle annotazioni del 18 dicembre

2007, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna, ha osservato:

"

Trattasi di osservazioni al progetto di

decisione

Vengono inoltrate, a nome dell'A. osservazioni al

progetto di decisione dell'UAI del 30.10.2007 di accordare, dopo la carenza

dell'anno d'attesa, una rendita temporanea dal 01.02.2007 al 31.10.2007.

In questa fase, viene allegato un certificato

medico da parte dello psichiatra curante, Dr. __________ del 04.12.2007.

- Il Dr. __________ è del parere che la raccolta anamnestica

e la discussione della Dr.ssa __________ nella sua perizia per l'AI di agosto

2007.

mettono chiaramente in luce tutta la gravità della psicopatologia di cui

l'A è portatore, ma le conclusioni, a suo avviso, non corrispondono all'analisi

esaustiva e accurata presentata.

- Nella sua perizia, la Dr.ssa __________, dopo dettagliata

anamnesi ed accurato esame clinico arriva alla conclusione che non vi sono

attualmente diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro.

Secondo

la specialista, dai colloqui avuti in sede peritale e dalla narrazione

personale, emergono caratteristiche personologiche di rigidità e limitata

capacità a sopportare le frustrazioni, elementi quest'ultimi però non

significativi di patologia psichiatrica. Le difficoltà riportare sono tutte

descritte come superabili con sforzi volitivi. Inoltre è presente una modalità

di narrarsi ricca di particolari e di elementi forniti spontaneamente che non

depone per un quadro depressivo maggiore. L'A parla di "piaceri della

vita" ammettendo di aver ben in chiaro cosa gli rechi ancora piacere e

cosa no: sorridendo riferisce che lui stesso si dedica alla preparazione dei

pasti da lui preferiti.

Per quanto attiene

alle risorse relative alla possibilità di trovare nuovi impieghi, non vi sono

reali limiti, bensì un atteggiamento di evitamento di nuove delusioni: dopo un

unico tentativo di richiesta di assunzione, che non è risultato corrispondente

alle due aspettative iniziali, egli ha deciso di interrompere le ricerche.

È

lamentata una tristezza che appare peraltro congrua agli eventi ed una

stanchezza generalizzata alla quale riesce tuttavia far fronte.

L'assenza

di piaceri e stimoli è contrastata dall'espresso desiderio di star meglio.

L'ansia

rispetto a situazioni nuove è contenibile e fondamentalmente non limita l'A e

la rabbia descritta non ha mai portato a comportamenti violenti o esplosioni

incontrollate ed è ben criticata.

Gli

elementi caratteristici di un quadro depressivo maggiore, o perlomeno di entità

media, non sono pertanto oggettivabili.

Per

quel che riguarda la diagnosi di disturbo di personalità emotivamente

instabile, posta dal Dr. __________, tale disturbo si manifesta nella prima età

adulta, tendendo piuttosto ad un ridimensionamento del quadro psicopatologico

con l'avanzare degli anni. È strano che fino al 2003 questa patologia non abbia

comportato alcuna limitazione funzionale (professionale, matrimonio con

mantenimento della relazione coniugale).

Valutazione

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che l'A.

non presenti una patologia psichiatrica che lo invalidi in maniera definitiva,

pur ammettendo la possibilità di una sindrome da disadattamento con reazione

depressiva prolungata ai problemi in ambito lavorativo, che abbia comportato

una precedente IL come certificato dai colleghi Dr.ssa __________ e Dr. __________.

La perizia della Dr.ssa __________ risponde a

tutti i criteri di qualità e oggettività dal punto di vista medico ed il suo

contenuto può senz'altro essere accettato nella sua integralità." (Doc.

31-1+2)

2.10

In corso di

causa, l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione di

sopprimere il diritto alla rendita dopo il 31 ottobre 2007, trasmettendo al TCA

un referto datato 5 febbraio 2009 del dr. __________, indirizzato alla

patrocinatrice dell’interessato, del seguente tenore:

"

In risposta alla Sua richiesta del 19 gennaio

u.s. possiamo confermare, inequivocabilmente, che lo stato di salute del nostro

paziente, e Suo mandante, sta vieppiù peggiorando.

Ricordiamo che le vicende che hanno portato il

signor RI 1 al licenziamento attraverso azioni offensive, lesive della sua

dignità e dei valori professionali, hanno influito in modo catastrofico sulle

sue condizioni di salute e sulla sua vita massicciamente.

Assistiamo ora ad un ulteriore calo dell'iniziativa

e della motivazione legati ad un’evidente depressione dell'umore, ma anche a

disturbi psicotici tenuto conto di una visione non sempre adeguata della realtà

e agli spunti interpretativi.

Questi disturbi si manifestano attraverso

esplosioni aggressive, atteggiamento polemico, irritabilità nei confronti di

tutto e di tutti e non consentono più, ormai, un rapporto adeguato con la

realtà sociale.

Nulla è cambiato, anche ovviamente, riguardo la

prognosi lavorativa che rimane tuttora infausta, escludendo nel contempo anche

le opportunità reintegrative." (Doc. B)

Nelle annotazioni del 24 febbraio 2009, il dr. __________

del SMR, spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________, psichiatra del

SMR, hanno osservato:

"

Assicurato nato nel 1956, laboratorista

IL da 2.2006

Perizia psichiatrica centro peritale (dr.ssa __________)

8.

:

Diagnosi: nessuna patologia psichiatrica.

Per i periodi precedenti la perizia viene

riconosciuto sulla base dei certificati dei curanti (sindrome da disadattamento

con reazione depressiva prolungata ai problemi in ambito lavorativo) una IL del

100% fino 7.2007.

Decisione UAI del 26.3.2008: rendita limitata

nel tempo fino al 31.10.2007.

Ricorso:

viene presentato un breve certificato del dr. __________

/ psicologo __________ del 5.2.2009:

- viene

confermata una valutazione valetudinaria infausta come già in passato.

Il Dr. __________ nel suo certificato del

05.02.2009

sostiene che lo stato di salute sta peggiorando. Riporta

"assistiamo ora ad un ulteriore calo dell'iniziativa e della motivazione

legati ad un’evidente depressione dell'umore, ma anche a disturbi psicotici

tenuto conto di una visione non sempre adeguata della realtà e agli spunti

interpretativi.

Questi disturbi si manifestano attraverso

esplosioni aggressive, atteggiamento polemico, irritabilità nei confronti di

tutto e di tutti e non consentono più, ormai, un rapporto adeguato con la

realtà sociale ..."

Nello scritto del dr. __________ non viene citata

nessuna diagnosi psichiatrica ma vengono riportati una serie di sintomi a

livello psichico aspecifici.

Viene segnalata la presenza di disturbi psicotici

intesi come una visione non sempre adeguata alla realtà e a spunti

interpretativi; già la Dr.ssa __________ nell'esame psichico della sua perizia

del 20.09.2007 riportava un "atteggiamento polemico e rivendicativo

...", l'assenza di ideazione delirante e disturbi della percezione e

"una tendenza ad attribuire all'esterno le responsabilità delle sue

difficoltà con la presenza, in qualche occasione, di spunti persecutori e

interpretazioni vittimistiche ..."

La presente certificazione non aggiunge quindi

elementi che giustifichino una diversa valutazione rispetto alla precedente

decisione." (Doc. X/bis)

2.11

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,

a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109.

consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment

pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.12

Nell’evenienza

concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di

salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per

distanziarsi dalla valutazione peritale della dr.ssa __________ del Centro peritale,

che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico

abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.11.) e può quindi validamente

servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere

ad ulteriori misure di istruzione (perizia medica giudiziaria).

2.12.1

In tale

contesto, va preliminarmente rilevato che in una sentenza I 65/07 del 31

agosto 2007, il Tribunale federale ha ritenuto non probante la perizia

effettuata da un medico SMR, a causa di irregolarità formali legate alla sua

persona e all’esercizio della sua attività. In quel caso, il medico SMR aveva

infatti effettuato una valutazione psichiatrica, apponendo, accanto alla sua

firma, l’indicazione “specialista FMH in psichiatria”. L’Alta Corte ha tuttavia

sottolineato che, al momento di esprimere la sua valutazione, il medico SMR non

era in possesso del titolo di “specialista in psichiatria e psicoterapia” ai

sensi della legislazione federale in materia. Pur avendo seguito la formazione

completa in psichiatria e psicoterapia, ricevendo una attestazione dalla FMH,

egli non aveva conseguito il titolo postgrado di specialista, dato che non

possedeva un diploma federale di medicina o un diploma di medicina riconosciuto

in Svizzera. Per le medesime ragioni egli non era nemmeno titolare del titolo

di “psichiatra FMH”, posto che la sigla FMH è esclusivamente riservata ai

membri della Federazione dei medici svizzeri (FMH) in possesso di un titolo

postgrado federale o di un titolo di formazione postgraduata riconosciuto.

Inoltre, nel caso in esame, il medico SMR, oltre a non essere

abilitato ad esercitare la professione di medico a titolo indipendente, non era

neppure abilitato ad esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma

federale svizzero o di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari

per ottenere un’autorizzazione in tal senso.

In una sentenza 32.2007.162 dell’8 maggio 2008, cresciuta

incontestata in giudicato, questo Tribunale ha già avuto modo

di rilevare, sulla base delle precisazioni richieste in quell’occasione al SAM,

che in quel caso la dottoressa responsabile dello svolgimento della perizia

psichiatrica era in possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un

certificato di riconoscimento a livello federale del titolo in psichiatria e

psicoterapia, sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del

diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione

all’esercizio della medicina e della chirurgia conseguiti all’estero (cfr. doc.

XII e i relativi allegati presenti nell’inc. 32.07.162), ritenendo pertanto di

poter prendere in considerazione il referto peritale psichiatrico stilato dal

medico in questione.

In un’altra sentenza 32.2007.187 del 18 giugno 2008, cresciuta

incontestata in giudicato, questo Tribunale ha ritenuto di poter prendere in

considerazione la perizia psichiatrica effettuata da un medico del SMR, dopo

avere accertato che lo stesso era in possesso del titolo di specialista in

psichiatria e psicoterapia, riconosciuto dalle competenti autorità, come

espressamente indicato dal medico responsabile del SMR,

rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del TCA.

Occorre qui sottolineare che, come giustamente

rilevato dall’amministrazione, in una sentenza 9C_218/2008 del 4 marzo 2009, il

Tribunale federale ha precisato che, con riferimento alle perizie mediche specialistiche,

il perito, ai sensi della giurisprudenza, deve avere una formazione

specialistica e non necessariamente essere in possesso del titolo FMH. L’Alta

Corte ha infatti osservato che:

"

(…)

Zu Unrecht macht die Versicherte geltend, die

Vorinstanz habe den Sachverhalt im Sinne von Art. 97 BGG offensichtlich

unrichtig festgestellt und dabei Bundesrecht im Sinne von Art. 95 BGG verletzt.

Soweit sie die Beweistauglichkeit des MEDAS-Gutachtens vom 11. Dezember 2006

anzweifelt mit der Begründung, mehrere der beteiligten Gutachter seien nicht

Träger eines Schweizerischen FMH-Facharzttitels, sei darauf hingewiesen, dass

ein Gutachter nach der Rechtsprechung über eine Fachausbildung, nicht jedoch

über eine FMH-Ausbildung verfügen muss und es bei Beteiligung mehrerer Ärzte an

einem Gutachten (z.B. bei einer Begutachtung durch eine MEDAS) genügt, wenn der

verantwortliche Gutachter die entsprechende Fachausbildung absolviert hat

(Urteil 9C_270/2008 vom 12. August 2008 E. 3.3).”

Nella citata sentenza 9C_270/2008 del 12 agosto

2008, il Tribunale federale ha indicato:

"

(…)

3.3

Soweit der Beschwerdeführer unter Hinweis

auf das Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts vom 20.

November 2007 (I 142/07) die fachliche Ausbildung und Titel der am MEDAS-Gutachten

beteiligten Ärzte beanstandet oder in Zweifel zieht, ist dies unbegründet. Das

Bundesgericht hat im erwähnten Urteil vom 20. November 2007 entgegen der

Auffassung des Beschwerdeführers nicht zwingend eine FMH-Ausbildung für

Gutachter verlangt, sondern nur eine Fachausbildung, welche auch, wie dies auf

die Gutachterin B.________ zutrifft, im Ausland erworben werden kann. Das

interdisziplinäre Gutachten der MEDAS vom 19. Oktober 2006 wurde vom Chefarzt

und einer Fachärztin für Innere Medizin erstellt. Bei den konsiliarisch

zugezogenen Fachärzten hat u.a. Prof. Dr. med. F.________, Facharzt für

Psychiatrie, das Gutachten eingesehen und sich mit den Schlussfolgerungen

einverstanden erklärt. Damit kommt dem MEDAS-Gutachten auch hinsichtlich des

psychiatrischen Teils voller Beweiswert zu (vgl. auch BGE

123.

V 175; AHI 1998 S. 125). Zusätzlich ist

festzuhalten, dass ohnehin nicht sämtliche an der Ausarbeitung eines Gutachtens

beteiligten Ärzte über eine Fachausbildung verfügen müssen. Es genügt in diesem

Zusammenhang, dass der verantwortliche Gutachter die entsprechende

Fachausbildung absolviert hat.”

Il TCA,

in una sentenza 35.2009.26 del 22 aprile 2009, a proposito del fatto che uno dei

medici chiamato ad esprimere il proprio parere peritale nell’ambito di una

perizia pluridisciplinare, specializzatosi in neurologia e psichiatria in

Germania, non fosse in possesso di un titolo FMH, ha evidenziato che “ai sensi

della giurisprudenza della nostra Massima Istanza da un perito non si pretende

una formazione FMH, bensì è sufficiente che lo stesso disponga di una

formazione specialistica, la quale può essere conseguita anche all’estero (cfr.

STF 9C_270/2008 del 12 agosto 2008 consid. 3.3.; STF 9C_218/2008 del 4 marzo

2009.

consid. 4.2.)”.

Va inoltre rilevato che, in una sentenza STF

8C_343/07 del 1° febbraio 2008, l’Alta Corte, confermando la sentenza di questo

Tribunale 35.2006.8 del 21 maggio 2007, ha ribadito (cfr. sul tema sentenza

I 648/04 del 9 maggio 2005, consid. 4.1) che è ammesso

e riconosciuto che un mandato peritale affidato ad un primario o sostituto

primario di un centro ospedaliero universitario possa essere delegato, ad

esempio ad un capoclinica. Il Tribunale federale ha quindi considerato

pienamente probante la perizia giudiziaria affidata al PD dott. H.________, ma

svolta dal dott. L.________, capoclinica, sottolineando che il PD dott.

H.________, pronunciandosi in un complemento peritale sulle valutazioni del PD

dott. K.________, critico nei confronti della perizia in oggetto, ha

integralmente confermato le conclusioni cui era in precedenza pervenuto il

dott. L.________.

Nella fattispecie concreta, in corso di causa il

TCA ha chiesto al dr. __________ Direttore del Centro peritale per le

assicurazioni sociali, alcune precisazioni in merito al titolo di cui

beneficiava la dr.ssa __________ al momento dell’esame peritale e al ruolo

svolto dallo stesso dr. __________ nell’ambito del mandato peritale, in

particolare circa il significato del termine “visto” apposto accanto alla sua

firma in calce al referto peritale (XII).

Con scritto del 7 aprile 2009, il dr. __________

ha risposto:

"

In merito alla sua missiva del 27.3.2009

premetto quanto segue.

I medici assistenti

che lavorano al Centro peritale per le assicurazioni sociali si trovano alla

fine dell’iter di specializzazione in psichiatria e psicoterapia. Tutti hanno

completato la loro formazione presso i servizi psichiatrici ad essa preposti.

Le disposizioni

dell’FMH sulla formazione richiedono che un medico assistente, per ottenere il

titolo di specialista, tra le altre attività svolga anche dei lavori in ambito

peritale, con la supervisione di un medico specializzato nella disciplina.

Secondo prassi

usuale, l’assistente presta la sua attività sotto la responsabilità del medico

specialista. Il responsabile stabilisce il grado di competenza ed autonomia del

singolo collega, differenziato in base al livello di formazione raggiunto,

verificando le sue capacità nella materia.

Al momento della

perizia suddetta, la dr.ssa __________ aveva concluso tutto l’iter formativo in

psichiatria e psicoterapia ed era solo in attesa della delibera ufficiale da

parte dell’FMH. A prova di questo vi è il fatto che la dottoressa ha ricevuto

il riconoscimento di “specialista FMH in psichiatria e psicoterapia” il 27 settembre

2007, appena una settimana dopo la stesura del rapporto.

Pertanto, il livello

di competenza e soprattutto di autonomia della dr.ssa __________ era

oggettivamente molto elevato, pur necessitando la mia attiva supervisione.

Ciò premesso,

rispondo alle sue domande:

1.

I colloqui e il referto peritale sono stati effettuati dalla dr.ssa __________,

come indicato a pag. 1 della perizia.

2.

Il sottoscritto non ha semplicemente apposto un “visto” formale in

calce alla perizia. La mia firma significa che ho personalmente ponderato,

supervisionato ed approvato il lavoro svolto, come prescritto dal mio ruolo di

responsabile verso i medici assistenti. Nella fattispecie: ho preso visione

dell’incarto dell’assicurato, ho discusso il caso clinico con la dr.ssa __________,

sia prima che dopo il suo incontro con l’assicurato, l’ho ritenuta idonea a

svolgere la perizia. Ho

verificato infine il suo elaborato peritale, per garantire la conformità ai

criteri di qualità per le perizie psichiatriche.

3.

Come ho detto, al momento dell’esame peritale, la dr.ssa __________

aveva concretamente terminato tutto l’iter di formazione in psichiatria e

psicoterapia. Dal punto di vista medico, il suo livello di competenza ed

autonomia era elevato. Era semplicemente in attesa della delibera di Berna, che

riconoscesse formalmente il corrispettivo titolo FMH, come avvenuto il

27.09.2007

” (Doc.XIII)

Pertanto, nel caso di

specie, alla luce di quanto sopra esposto, la perizia psichiatrica del 20

settembre 2007, allestita dalla dr.ssa __________ – la quale,

come precisato dal dr. __________, aveva concluso tutto l’iter formativo in

psichiatria e psicoterapia ed era solo in attesa del riconoscimento formale del

titolo di specialista FMH, ottenuto una settimana dopo la stesura del referto

peritale (cfr. doc. XIII, il corsivo è della

redattrice) – con la supervisione, l’approvazione del lavoro svolto e sotto

la responsabilità del dr. __________, Direttore del Centro peritale e

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. XIII, il corsivo è

della redattrice), può essere presa in considerazione dal TCA.

2.12.2

Quanto alle

patologie dell’interessato, va innanzitutto sottolineato che, contrariamente a

quanto preteso dalla patrocinatrice del ricorrente, l’UAI non ha ignorato la

presenza di una problematica a livello epatico, ma ha semplicemente considerato

non necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, in quanto l’epatopatia

in questione non aveva carattere invalidante. Nel suo rapporto medico del 19

luglio 2007, infatti, il dr. __________ del SMR ha espressamente indicato, tra

le “ulteriori diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa”, quella di

“epatopatia mista citolitica colestatica di lieve entità”, come indicato dal

dr. __________ (doc. 15-1).

Il TCA

non può che condividere queste conclusioni del medico SMR.

Dalla

documentazione agli atti, risulta infatti che nel rapporto medico per l’UAI del

30.

gennaio 2007, il curante dell’interessato, dr. __________, spec. FMH in

medicina generale, ha posto quali diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa quella di “importante stato depressivo”, mentre quali diagnosi senza

ripercussione sulla capacità lavorativa ha indicato, fra l’altro, quella di

“epatopatia colestatica-citolitica mista di origine non chiara” (doc. 6-1, il corsivo

è della redattrice).

Inoltre, nel rapporto medico dell’11 agosto 2006

inviato al dr. __________, il Prof. dr. __________, Primario dell’Ambulatorio

di epatologia presso l’Ospedale regionale di __________, ha espresso le

seguenti considerazioni:

"

(...)

VALUTAZIONE E PROPOSTA DI PROCEDERE:

Il bilancio eseguito tramite accertamenti a

livello di labor non ha portato nuovi elementi eziologici per spiegare la

continua presenza di un'epatopatia mista citolitica e colestatica. Alla

ricerca di eventuali informazioni disponibili nelle diverse banche dati che riferiscono su effetti

collaterali da farmaci, non abbiamo potuto trovare dati sull'associazione di

un'esposizione al Numesulide per inalazione o contatto ed epatopatia. Il

consulto farmacologico è allegato.

Per valutare il decorso di questa epatopatia, in

precedenza accertata con una biopsia, abbiamo eseguito una nuova biopsia

epatica alla ricerca di eventuali nuovi elementi istomorfologici che potrebbero

fornire ulteriori chiarimenti sull'eziologia. Purtroppo anche questo esame non

ha portato a nuovi elementi diagnostici, mostrando una lieve epatite cronica

portale aspecifica, con una lieve fibrosi periportale. Elementi per

granulomi o per la presenza di un'iperplasia nodulare rigenerativa, come precedentemente

ipotizzata, mancano. Senza elementi diagnostici e chiari, ogni discussione su

una potenziale eziologia rimane speculativa.

Dal punto di vista pratico, eseguirei dei controlli

dei test epatici 2x all'anno, una sonografia addominale 1x all'anno ed una nuova

biopsia epatica tra ca. 5 anni, quest'ultima per valutare il decorso della

fibrosi che, rispetto alla descrizione di una precedente biopsia eseguita

all'inizio degli anni 2000, sembra essere progredita. Dal punto di vista del

fegato non vedo una controindicazione ad introdurre una statina in questo

paziente forte fumatore e ipercolesterolemico, con i dovuti controlli."

(Doc. 6-12, sottolineatura della redattrice)

Alla luce di questi referti, il TCA ritiene che

la problematica epatica non ha - per lo meno fino al momento di emanazione

della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice -

influito sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

L’insorgente, del resto, pur criticando il fatto

che l’amministrazione non abbia predisposto ulteriori accertamenti medici

riguardo all’aspetto epatico, non ha tuttavia prodotto dei referti medici

specialistici attestanti delle patologie a livello epatico in grado di influire

sulla capacità lavorativa dell’interessato.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

2.12.3

Quanto

all’aspetto psichiatrico, nel rapporto peritale del 20 settembre 2007, la dr.ssa

__________, sulla base dello studio della documentazione medica agli atti e

dopo due colloqui con l’interessato (in data 2 agosto 2007 e 23 agosto 2007),

ha ritenuto che l’interessato non presenti alcuna patologia psichiatrica

invalidante, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla capacità lavorativa del 100% nella precedente attività, così come in

altre attività adeguate.

Tali conclusioni sono poi state fatte proprie dal

dr. __________, dal dr. __________, dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________

del SMR.

L’assicurato

ha criticato le conclusioni del perito psichiatra, che a suo avviso non ha

adeguatamente tenuto conto delle sue patologie che lo rendono totalmente

inabile al lavoro, producendo, a comprova di quanto sostenuto, il referto del 4

dicembre 2007 del dr. __________, il quale ha considerato che l’assicurato sia affetto

da un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo passivo-aggressivo

(doc. 28-3).

Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale rileva

che già nel rapporto medico del 15 febbraio 2007 all’attenzione dell’UAI –

redatto prima della valutazione peritale della dr.ssa __________ - il dr. __________

ha posto la diagnosi di “disturbo di personalità emotivamente instabile,

depressione dell’umore, delle funzioni vitali e cognitive” dal 2005, ritenendo

l’assicurato totalmente inabile al lavoro dal 17 febbraio 2006 (doc. 9-1).

Al riguardo, nel suo referto peritale, la dr.ssa __________

ha osservato che notoriamente il disturbo di personalità emotivamente

instabile, diagnosticato dal dr. __________, si manifesta nella prima età

adulta, tendendo poi ad un ridimensionamento del quadro psicopatologico con

l’avanzare degli anni. La dr.ssa __________ ha ben spiegato che, anche volendo

ritenere verosimile tale disturbo, “appare dissonante che fino al 2003 non

abbia comportato alcuna limitazione funzionale, né in ambito professionale, né

in ambito sociale: al contrario l’assicurato ha sempre agito in maniera

determinata e stabile, secondo le proprie convinzioni e i propri vissuti,

mantenendo una solida coerenza interna, poco caratteristica del disturbo sopraccitato.

Ha potuto sposarsi, mantenendo la relazione coniugale anche in presenza di

impossibilità di avere figli (caratteristico del disturbo di personalità

emotivamente instabile sono frequenti cambi di partner e timore dell’abbandono)

ed ha mantenuto lo stesso impiego per molti anni mostrandosi altresì

determinato nelle proprie scelte anche in ambito privato. Riteniamo pertanto

che anche in quest’ambito non siano oggettivabili elementi di patologia

psichiatrica” (doc. 19-7).

La dr.ssa __________ ha quindi sottolineato di

ammettere la possibilità che l’assicurato abbia presentato una sindrome da

disadattamento con reazione depressiva prolungata ai problemi in ambito

lavorativo, che ha comportato una precedente inabilità lavorativa come

attestato dai colleghi dr.ssa __________ e dr. __________, aggiungendo tuttavia

che “al momento dell’attuale valutazione riteniamo che la capacità lavorativa

dell’assicurato sia piena per qualsiasi attività a lui idonea” (doc. 19-7, il

corsivo è della redattrice).

Queste conclusioni

della dr.ssa __________, ben motivate, possono essere condivise da questo

Tribunale.

Non va

dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in

ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF

9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5

gennaio 2007, consid. 2), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008).

Va

inoltre rilevato che, con scritto del 18 aprile 2007, il precedente datore di

lavoro dell’assicurato, ditta __________, ha posto termine al rapporto di

lavoro, con effetto dal 31 ottobre 2007, ma esonerando fin da subito

l’interessato dalla presenza sul posto di lavoro (cfr. doc. 17/2-3).

Il TCA sottolinea che, conformemente alla

giurisprudenza sopra esposta (cfr. consid. 2.7.) in merito al carattere

normalmente non invalidante delle depressioni reattive - che di regola

scompaiono quando viene meno la causa di tale affezione - nel caso di specie

appare verosimile che i disturbi dell’assicurato, di natura reattiva, non

inficino più la sua capacità lavorativa dopo la cessazione definitiva

dell’attività lavorativa presso __________, come stabilito dalla dr.ssa __________.

La dr.ssa

__________, nel suo referto peritale, ha potuto riscontrare nell’assicurato

caratteristiche personologiche di rigidità e limitata capacità a sopportare le

frustrazioni, rilevando tuttavia che si tratta di elementi “non

significativi di patologia psichiatrica” (doc. 19-6, il corsivo è della

redattrice).

La

specialista ha quindi osservato che, sulla base di tali caratteristiche, i

cambiamenti avvenuti in ambito professionale dopo il 2003 (con cambiamento sia

di ruolo professionale, sia di superiori) hanno portato l’assicurato a

sviluppare una crescente tensione interiore e una difficoltà di adattamento

alle nuove condizioni, fino all’abbandono completo dell’attività lavorativa.

La dr.ssa __________ ha tuttavia sottolineato che

tutte le difficoltà citate sono descritte dall’assicurato come superabili

tramite sforzi volitivi – (la specialista ha infatti indicato che

l’assicurato ha affermato che “non riesco a fare le cose di mia iniziativa, ma

se la moglie insiste le faccio”; “ho paura delle situazioni nuove, ma dopo 15

minuti va meglio”; “vorrei dormire nel pomeriggio, ma mi sforzo di non farlo

così dormo meglio di notte”, cfr. doc. 19-6). Inoltre, a mente della

specialista, il fatto che l’interessato presenti una modalità di narrarsi ricca

di particolari e di elementi forniti spontaneamente “non depone per un

quadro depressivo maggiore” (doc. 19-6, il corsivo è della redattrice).

Ancora, la dr.ssa __________ ha indicato che l’assicurato

stesso parla di “piaceri della vita”, avendo ben chiaro cosa gli reca piacere e

cosa no.

La specialista ha poi evidenziato che, per quanto

attiene alle risorse relative alla possibilità di trovare nuovi impieghi, “riteniamo

che non vi siano reali limiti, bensì un atteggiamento di evitamento

di nuove delusioni: dopo un unico tentativo di richiesta di assunzione, che

non è risultato corrispondente alle sue aspettative iniziali, egli ha deciso di

interrompere le ricerche” (doc. 19-6, il corsivo è della redattrice).

In base a tutti questi elementi, la dr.ssa __________

ha quindi concluso che non sono oggettivabili gli elementi caratteristici di

un quadro depressivo maggiore o per lo meno di entità media (doc. 19-6, il

corsivo è della redattrice).

Il TCA

considera condivisibili queste riflessioni della dr.ssa __________, che sono

poi state approvate da tutti i medici del SMR che sono stati chiamati a

valutare la situazione dell’interessato.

Nelle sue annotazioni del 16 ottobre 2007, il dr.

__________ del SMR ha infatti confermato le conclusioni peritali, riconoscendo

che vi è stata una inabilità lavorativa totale dell’interessato dal mese di febbraio

2006.

fino al mese di luglio 2007, a causa della presenza di una sindrome da disadattamento con reazione

depressiva prolungata ai problemi in ambito lavorativo; in seguito, tuttavia, a

partire dall’esame peritale della dr.ssa __________ di agosto 2007, l’assicurato

va considerato pienamente abile al lavoro, avendo le risorse per trovare un

impiego autonomamente (doc. 21-1).

Dal canto suo, il dr. __________, nelle annotazioni

del 18 dicembre 2007, ha

rilevato che “la perizia della dr.ssa __________ risponde a tutti i criteri di

qualità e oggettività dal punto di vista medico ed il suo contenuto può

senz’altro essere accettato nella sua integralità”, di modo che va considerato

che l’assicurato non presenta una patologia psichiatrica invalidante in maniera

definitiva, ma solo che ha presentato, prima dell’esame peritale, una sindrome

da disadattamento con reazione depressiva prolungata ai problemi in ambito

lavorativo, che ha comportato una inabilità lavorativa come certificato dalla

dr.ssa __________ e dal dr. __________ (doc. 31/1-2).

Infine, nelle loro annotazioni del 24 febbraio

2009, il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno nuovamente confermato la

correttezza della valutazione peritale della dr.ssa __________ (doc. X/bis).

Quanto al

certificato del 5 febbraio 2009 del dr. __________ - il quale ha attestato un

peggioramento dello stato di salute dell’interessato (doc. B) - va qui

ricordato che per costante giurisprudenza, il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli

sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne

emanata – in concreto il 26 marzo 2008

– quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali

elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.

1.

, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il possibile peggioramento dello stato di salute

dell’interessato – che secondo il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR

non è dato, visto che il dr. __________ non cita una diagnosi psichiatrica, ma

riporta solo una serie di sintomi a livello psichico aspecifici, non atti a

sovvertire le risultanze peritali della dr.ssa __________ (cfr. doc. X/bis) - è

successivo alla decisione impugnata e non può quindi essere preso in

considerazione: il dr. __________, infatti, nel suo scritto del 5 febbraio 2009

inviato alla patrocinatrice dell’interessato, ha indicato che “assistiamo

ora ad un ulteriore calo dell’iniziativa e della motivazione legati ad

una evidente depressione dell’umore, ma anche a disturbi psicotici tenuto conto

di una visione non sempre adeguata della realtà e agli spunti interpretativi”

(doc. B, il corsivo è della redattrice).

Si ribadisce

tuttavia che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti dell’assicurato

nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca

successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il

potere cognitivo del giudice: spetterà quindi al ricorrente, se del caso,

inoltrare un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché

completa documentazione relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi

psichiatrici che potrebbero influire sul suo grado di inabilità.

Alla luce

di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

della perizia del Centro peritale per le assicurazioni sociali, le quali hanno

permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che l'assicurato presenta, a

partire dal mese di agosto 2007, una piena capacità lavorativa sia nella sua

precedente occupazione (cfr. al riguardo STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008),

sia in altre attività adeguate.

L’UAI ha pertanto agito correttamente, procedendo

alla soppressione delle prestazioni, in applicazione dell’art. 88a OAI - che prevede che se

la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni

consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta

all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e

che presumibilmente continuerà a durare - a partire dal 1°

novembre 2007.

Nella misura in cui l’UAI

ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità dopo il 31 ottobre 2007, la sua decisione formale del 26 marzo 2008

merita quindi conferma.

2.13

L’assicurato

ha chiesto al TCA l’esecuzione di una nuova perizia (VI).

Al

proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster