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Decisione

32.2008.87

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4 febbraio 2009Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 pag. 137).

2.7. Nell’evenienza

concreta, nelle annotazioni 16 maggio 2007, il dr. __________, medico SMR, ha

osservato che:

"

(…)

A. 55enne, saldatore

IL del 100% dal 17.05.2002 per infortunio alla spalla

dx con rottura della cuffia

Le patologie invalidanti sembrano essere:

- di natura psichiatrica e risalire al 2000.

- di natura reumatologica e risalire al 2002.

Procedere

Si procede inizialmente con una perizia psichiatrica,

che verrà eventualmente ulteriormente completata con una perizia reumatologia.

(…)." (doc. AI 28/1)

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato un accertamento medico a cura del Centro peritale per le

assicurazioni sociali (doc. AI 29/1-2).

Nella

perizia 14 giugno 2007 (doc. AI 32/1-7), il dr. __________, FMH in psichiatria

e psicoterapia – posta la diagnosi di “(…) sindrome ansiosa generalizzata

(ICD-10:F41.1), grave – sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità

medio-grave (ICD-10:F33.1-2) – problemi nella relazione col coniuge

(ICD-10:Z63.0)/problemi correlati alle circostanze economiche (ICD-10:Z59) (…)”

(doc. AI 32/6) –, ha espresso la seguente valutazione e prognosi: “(…) da un punto

di vista psichiatrico l’attuale capacità lavorativa del periziando, a mio giudizio,

è ridotta di grado importante (capacità lavorativa medico-teorica del 25%). La

prognosi, date le diagnosi e l’entità e la durata della sua psicopatologia, non

si presenta favorevole. (…)” (doc. AI 32/6)

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’inte-grazione il dr. __________ si

è così espresso:

"

(...)

1 Menomazioni (qualitative e

quantitative) dovute ai disturbi constatati:

Il periziando, che ha vissuto

un'infanzia/adolescenza difficile (presenza di fattori di rischio psicologici),

dall'anno 1997 è andato incontro a tutta una serie di situazioni

psicotraumatiche (perdita della figlia, infortunio sul lavoro con tutte le sue

conseguenze, scomparsa della moglie, impossibilità di reperire un posto di

lavoro adeguato alle sue condizioni di salute e la perdita della professione di

saldatore, conflittualità con attuale moglie e la difficoltà di gestire il figlio

di quest'ultima, difficoltà finanziarie) con conseguente sviluppo di una sintomatologia

ansiosa e depressiva, diventata via via con il passar degli anni, sempre più

grave. Questa psicopatologia (data la gravità dei sintomi ansiosi e depressivi

presenti si giustifica una diagnosi individuale di entrambe le condizioni

morbose) necessitante di una psicofarmacoterapia massiccia limita, ora, in modo

importante, la funzionalità sociale e lavorativa del periziando.

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale:

I

disturbi psichici del periziando, più sopra elencati, compromettono di grado

importante la sua capacità lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui

idonee (incapacità lavorativa medico-teorica del 75%, da calcolarsi dal mese di

aprile 2006 / risulta dall'incarto in mio possesso).

3.

L'ambiente di lavoro dell'assicurato

è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Il periziando, dall'anno 2004, non ha più un

ambiente di lavoro.

(…)

1.

È possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione? Ve ne sono in corso?, Ne sono previsti?

Al momento attuale non sono da prendere in

considerazione.

2.

È possibile migliorare la capacità di

lavoro sul posto di lavoro attuale?

--------------------------------------------

3.

L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

Attualmente no, per i dettagli e la percentuale

vedi più sopra.

(…)." (doc. AI 32/6-7)

Il

dr. __________, nelle annotazioni 20 agosto 2007 (doc. AI 37/1), ha osservato

che:

"

(…)

Dai dati medici messi a sua disposizione, il perito

psichiatrico ha potuto stabilire una IL del 75% solo dal mese di aprile 2006.

Prima di questa data, nell'anamnesi, si riferisce

l'insorgenza della sofferenza psichica nel 1997, in seguito a tutta una serie

di situazioni psicotraumatiche (scomparsa della figlia, infortunio sul lavoro

con tutte le sue conseguenze, scomparsa della moglie, impossibilità di reperire

un posto di lavoro...). Non sono tuttavia precisati i dati delle relative IL.

Per meglio definire il caso dal punto di vista

somatico, si procede ora ad una perizia reumatologica (come accennato nelle mie

annotazioni del 16.05.2007).

Si chiederà al perito di stabilire il grado di CL

residua in attività abituale e adeguata, con definizione precisa

dell'insorgenza dei periodi di IL.

(…)." (doc. AI 37/1)

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc.

AI 38/1-2).

Nella

perizia 8 ottobre 2007 (doc. AI 40/1-10), il dr. __________, FMH in medicina

interna e malattie reumatiche – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di

“(…) 1. persistenti dolori alla spalla dx su: - stato dopo lesione traumatica

del sopraspinato il 17.05.2002 - stato dopo reinserzione transossea del

sopraspinato il 22.08.2002 - stato dopo rottura del sopraspinato verosimilmente

nel novembre 2002 a seguito di un secondo infortunio 2. leggera sindrome lombovertebrale

cronica 3. importante sindrome ansio-depressiva cronica (…)” (doc. AI 40/6) –, ha concluso

che: “(…) sotto l’a-spetto puramente reumatologico ritengo che l’assicurato, in

considerazione della descritta problematica alla spalla dx, debba essere

considerato almeno 80% inabile allo svolgimento della sua attività di operaio

saldatore. Per un’attività fisicamente medio-leggera, che non richieda di dover

sollevare pesi superiori ai 5 kg al di sopra dell’orrizzontale, né pesi superiori

ai 20 kg a livello del bacino, ritengo che egli presenti un’incapacità

lavorativa, motivata dalla patologia ortopedico-reumatologica, di non oltre il

30%. Pesanti lavori in cantiere o in fabbrica non entrano comunque in

considerazione. Vista l’età, il suo semi-analfabetismo e la presenza della ben

conosciuta e ben descritta patologia psichiatrica sarà comunque estremamente

difficile poter reinserire l’assicurato nel mondo lavorativo. In linea

puramente teorica egli potrebbe ancora svolgere leggeri lavori quale magazziniere,

operaio, inserviente, ad esempio presso una stazione di servizio. La prognosi

valetudinaria risulta comunque estremamente sfavorevole, in considerazione

dell’ormai subentrata cronicizzazione dei dolori e della coesistente patologia

psichiatrica. (…)” (doc. AI 40/8).

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’inte-grazione il dr. __________ si

è così espresso:

"

(...)

1.

Menomazioni (qualitative e quantitative)

dovute ai disturbi constatati

A livello psicologico

e mentale l'assicurato presenta un'importante sindrome ansio depressiva

che influenza sensibilmente la sua capacità lavorativa (Io psichiatra curante, dr.

__________, attesta una completa incapacità lavorativa, il perito __________ conferma

un'incapacità lavorativa di circa il 75%).

A livello fisico egli presenta una limitazione della capacità lavorativa dovuta alla patologia

sopra descritta alla spalla dx.

Nell'ambito sociale

vi è da sottolineare il semi-analfabetismo, che impedisce un qualsiasi provvedimento

di riqualifica professionale, nonché l'età, che pure rende difficile il

reinserimento in ambito lavorativo.

2.

Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

Come già precedentemente affermato ritengo che

l'assicurato per la precedente attività di operaio saldatore debba essere

considerato almeno 80% inabile al lavoro in modo definitivo. Questa limitazione

della capacità lavorativa sussiste ormai dal maggio 2002, data della lesione

della cuffia dei rotatori. A questo proposito ricordo come inizialmente il caso

sia stato coperto dalla __________, che lo ha però chiuso nell'aprile 2004.

(…)

1.

È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione?

Ve ne sono in corso?

In considerazione dell'età, del semi-analfabetismo e

delle precarie condizioni psico-fisiche, non sono ipotizzabili provvedimenti di

riqualifica professionale.

2.

È possibile migliorare la capacità di lavoro sul

posto di lavoro attuale?

In assenza di un'adeguata risposta alle terapie

medicamentose, fisiatriche e chirurgiche già eseguite nel corso degli ultimi

anni non è pensabile migliorare la sua capacità lavorativa per la pesante attività

da lui precedentemente svolta.

3.

L'assicurato è in grado di svolgere altre attività:

Sotto l'aspetto puramente medico-teorico, la patologia

ortopedico-reumatologica da lui presentata alla spalla dx deve essere

considerata ad origine di una limitazione della capacità lavorativa di circa il

30% per lo svolgimento di lavori fisicamente medio-leggeri che non implichino

il sollevamento ripetuto delle braccia al di sopra dell'orizzontale, il dover sollevare pesi superiori ai 5 kg pure

al di sopra dell'orizzontale, sollevare pesi maggiori di 20 kg all'altezza del

bacino o eseguire movimenti ripetuti con le braccia estese in avanti. In

assenza di una qualsiasi formazione scolastica ed in presenza di un

semi-analfabetismo egli potrà comunque svolgere solo lavori non qualificati, i

quali generalmente richiedono degli sforzi fisici più importanti.

Risultano essere perciò poche le attività lavorative

ancora realisticamente praticabili, soprattutto nell'attuale mondo del lavoro.

Egli potrebbe tuttalpiù ancora svolgere dei lavoretti leggeri in ambito protetto,

sempre che questi rispettino le limitazioni sopra menzionate.

(…)." (doc. AI 40/8-10)

Il

dr. __________, nel rapporto medico 20 novembre 2007 (doc. AI 43/1-2), ha

concluso che “(…) globalmente vi è dunque una IL del 80% in qualsiasi attività

a decorrere da maggio 2002 ed una CL del 70 in attività adatta da aprile 2004.

In seguito, ossia dal mese di aprile 2006, l’A. è riconosciuto inabile al 75%

in ogni attività per la problematica psichica. Per motivi psichici, l’A. non è

in grado di svolgere altre attività. Provvedimenti d’integrazione non sono da

prendere in considerazione.” (doc. AI 43/2).

L’Ufficio

AI – viste le risultanze delle perizie psichiatrica e reumatologica e

ritenuti il rapporto finale 19 dicembre 2007 del consulente in integrazione e

le tabelle allestite il medesimo giorno (doc. AI 47/1-2, 48/1 e 49/1) –, con progetto

20.

dicembre 2007 (doc. AI 51/1-3), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad

una rendita intera dal 1. maggio 2003 al 31 luglio 2004, a un quarto di rendita

dal 1. giugno 2006 al 31 agosto 2006 e a una rendita intera dal 1. settembre

2006.

(doc. AI 47/1-2).

Con

osservazioni 28 gennaio 2008 (doc. AI 55/1) l’assicurato, sempre tramite l’avv.

RA 1 – rilevato che il dr. __________ ha osservato che l’incapacità lavorativa

ha potuto essere certificata solo dal mese di aprile 2006 e considerato che già

in precedenza il suo assistito era assistito regolarmente dal dr. __________ –,

ha chiesto all’amministrazione di accertare la capacità lavorativa prima

dell’aprile 2006.

L’Ufficio

AI, con decisione 11 aprile 2008 (doc. AI 63/1-2, vedi le motivazioni sub doc.

AI 61/1-3) – sulla base delle annotazioni 6 febbraio 2008 nelle quali il dr. __________

ha osservato che “(…) dagli atti medici messi a sua disposizione, il Dr. __________,

che ha peritato l’A. (13.06.2007), ha ritenuto una IL del 75% da calcolarsi dal

mese di aprile 2006. Il Dr. __________ ha avuto in cura l’A. dal 04.07.2003.

L’A. ha lavorato fino al 31.10.2004. In seguito ha usufruito della disoccupazione

al 100% fino al 2006 (vedi scritto del __________ del 04.04.2007 – incarto

Cassa malati).” (doc. AI 57/1) –, ha riconosciuto all’assicurato il

diritto ad una rendita intera dal 1. maggio 2003 al 31 luglio 2004 e dal 1.

aprile 2007.

2.8

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001.

pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1

et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571.

seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9

Nel

caso concreto, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici e da un attento esame degli atti, questo TCA non

può confermare la decisione contestata e nemmeno il progetto 20 dicembre 2007.

Più

precisamente, senza ulteriori accertamenti medici, non è possibile concludere,

con la sufficiente tranquillità, che prima del mese di aprile 2006 (in

particolare a contare dall’aprile 2004, data in cui è stato ritenuto abile al

lavoro nella misura del 70% in un’attività adeguata), la patologia psichiatrica

non ha influito sulla capacità lavorativa.

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 22

giugno 2004 all’attenzione della Cassa malati (doc. 3/87-88 dell’incarto Cassa

malati) – osservato che “(…) il paziente ha lavorato in ambiente edile per 27

anni. Il decesso della moglie (10.7.03) ha portato il p. a sviluppare una

sintomatologia ansiosa con massicci tratti fobici. Visti i problemi fisici e

psichici il datore di lavoro gli ha concesso un “lavoro più leggero” a tempo

parziale. Egli è però stato licenziato (…)” e posta la diagnosi di “(…)

disturbo post traumatico da stress – disturbo dell’adattamento con sintomi

ansioso depressivi – disturbi psicologici legati a malatia somatica (…)” (doc.

3/87) – ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 10 maggio 2004 a

tempo indeterminato.

In

un precedente certificato medico 20 gennaio 2004, indirizzato all’avv. __________,

il dr. __________ aveva già rilevato che “(…) seguo il paziente a margine per

una sindrome depressiva con una spiccata sintomatologia ansiosa. La sintomatologia

è caratterizzata da incubi notturni con fenomeni depressivi al punto tale che

il paziente non è più in grado di dormire da solo. Egli si è recentemente

coniugato senza poter portare la nuova moglie nel nostro paese, a causa di problemi

amministrativi e burocratici. Ritengo però che, per il benessere del paziente,

sia necessario un ricongiungimento coniugale al più presto, e questo

considerata anche la sua sintomatologia che sta incidendo in modo negativo

sulle sue capacità lavorative. (…)”(doc. AI 8/5).

Sempre

il dr. __________, nel rapporto medico 8 luglio 2004 (doc. AI 15/1-3) – posta la

diagnosi di “(…) disturbo ansioso depressivo reattivo alla malattia della

moglie – disturbo post-trauma-tico da stress per la perdita accidentale del figlio

– disturbi di somatizzazione – disturbi d’ansia (…)” (doc. AI 15/1) –, ha attestato

che “(…) il paziente non è più in grado di svolgere la sua abituale attività

(…)” (doc. AI 15/2) e, riguardo alla possibilità di svolgere un’altra attività,

ha risposto “(…) eventualmente si […] da subito (…)”, precisando che “(…) per i

problemi reumatologici e psichiatrici egli necessita di un inserimento professionale

consono sia alle attività eseguite, sia alle sue capacità di sopportazione

soggettiva. Penso che sia importante proporre al signor RI 1 un reinserimento

professionale previo un orientamento professionale che tenga conto dei suoi

problemi. (…)” (doc. AI 15/2-3).

La

dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia per adulti, nella perizia

20.

luglio 2004 all’intenzione della Cassa malati (doc. 3/80-85 dell’incarto

Cassa malati) – posta la diagnosi di “(…) problemi nella relazione con il coniuge

(ICD 10, Z 63.0) – sindrome da disadattamento, reazione ansiosa (ICD 10, F

43.

) –, ha confermato un’inabilità lavorativa del “(…) 100% dal 10.05.2002

al tuttora (…)” (doc. 3/83) precisando che “(…) lo stato psichico non lede al

momento la capacità lavorativa del peritando (doc. 3/84) e concludendo che “(…)

a parer mio il signor RI 1 ha una capacità lavorativa pari al 100% quindi può

essere reinserito in una nuova attività lavorativa a lui confacente in base al

danno fisico rilevato (doc.- 3/85).

Il

dr. __________, nella perizia 14 giugno 2007 (doc. AI 32/1-7) – osservato che

“(…) a causa delle sue precarie condizioni di salute psichica il periziando ha

dovuto essere ospedalizzato, in due occasioni, nella Clinica __________ di __________

(degenza dal 24.04.2006 al 14.06.2006 con diagnosi d’uscita … Sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio di grave entità con sintomi psicotici

congrui all’umore (ICD-10:F33.30) … e dal 19.09.2006 al 06.10.2006 con diagnosi

d’uscita … Sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata

(ICD-10:F43.21) (…)” (doc. AI 32/4 e i menzionati rapporti prodotti sub doc. AI

19/4-6 e 19/11) e posta la diagnosi di “(…) sindrome ansiosa generalizzata

(ICD-10:F41.1) grave – sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità

medio-grave (ICD-10:F33.1-2) – problemi nella relazione col coniuge (ICD-10:Z63.0)

/problemi correlati alle circostanze economiche (ICD-10:Z59) (…)” (doc. AI

32/6) –, ha concluso per una incapacità lavorativa, nella sua o in altre attività

adeguate, del 75% da aprile 2006 e non si è espresso sull’evolu-zione della

capacità lavorativa prima di detto mese.

Considerato

che, come sopra esposto, tanto il dr. __________ quanto la dr.ssa Zürcher

avevano già confermato un’inabilità totale al lavoro in un periodo posteriore

all’aprile 2004 – a tempo indeterminato il dr. __________ e fino al momento

della valutazione (16 giugno 2004 data della visita, cfr. doc. 3/80 incarto Cassa

malati) la dr.ssa __________ –, l’Ufficio AI, anche se

il perito dr. __________ ha ritenuto una “(…) incapacità lavorativa

medico-teorica del 75%, da calcolarsi dal mese di aprile 2006 / risulta

dall’incarto in mio possesso). (…)” (doc. AI 32/7), non poteva ancora

concludere che dall’aprile 2004, da un punto di vista psichiatrico,

l’assicurato fosse pienamente abile al lavoro.

L’amministrazione

avrebbe dovuto invece chiedere un complemento peritale al dr. __________

affinché, chiarite meglio le attestazioni degli specialisti psichiatrici che

già si erano occupati del caso, si pronunciasse compiutamente sull’evoluzione

della patologia psichiatrica nel tempo.

In

particolare, solo per il fatto che l’assicuratore LAINF ha chiuso il caso

dell’assicurato a decorrere dal 26 aprile 2004 (doc. 3/2 e 3/3-4 dell’incarto

Lainf), l’Ufficio AI non poteva ancora concludere per una duratura e piena

capacità lavorativa, da un punto di vista psichiatrico, a contare da quel mese.

Infatti,

se da una parte, con lettera 18 marzo 2004 all’assicu-ratore LAINF, il dr. __________,

visto il cambiamento della sua normale attività lavorativa, ha consigliato

all’assicurato “(…) di aderire a questa proposta e questo perché dal punto di

vista psichiatrico non sussistono elementi tali da controindicare questa attività

lavorativa. (…)” (doc. 3/7 dell’incarto Lainf), dall’altra parte, lo stesso dr.

__________, con certificati medico 10 e 26 maggio 2004 (doc. 3/92 e 3/97

dell’incarto Cassa malati), ha attestato un’inabilità al lavoro del 100% dal 10

maggio 2004, in un primo tempo per circa 3 settimane e in seguito a tempo indeterminato,

a causa di malattia. Sempre il dr. __________, come sopra evidenziato, nel

rapporto medico 22 giugno 2004 all’attenzione della Cassa malati (doc. 3/87-88

dell’incarto Cassa malati), ha poi ancora confermato l’incapacità lavorativa

del 100% dal 10 maggio 2004 a tempo indeterminato.

In

simili circostanze – vista la necessità di un complemento peritale volto a

chiarire gli effetti della patologia psichiatrica sulla capacità lavorativa nel

tempo e quindi a concludere se, dal mese di aprile 2004, è effettivamente

subentrato un miglioramento valetudinario duraturo tale da giustificare, globalmente

(avuto riguardo alle due patologie, psichiatrica e reumatologica), una capacità

lavorativa del 70% in un’attività adeguata fino al mese di aprile 2006

allorquando è stato riconosciuto incapace al lavoro nella misura del 75% in

qualsiasi attività – gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché si

pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dal 1. agosto 2004.

2.10

Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

In

ogni caso al riguardo il TCA rileva quanto segue.

Dagli

atti di causa risulta che in merito al salario da valido il consulente in integrazione,

nel rapporto finale 19 dicembre 2007 (doc. AI 47/1-2), ha concluso che “(…)

l’ultimo anno in cui c’è stato un salario intero è stato nel 2000, e ammontava

a Fr. 44'115.--. In seguito ci sono stati malattie ed infortunio, ritengo

dunque corretto prendere quel salario come riferimento. Aggiornato (ndr. al

2004, cfr. doc. AI 49/1) sarebbe stato di Fr. 47'096.--. (…)” (doc. AI 47/1).

Ritenuto

lo scritto 8 marzo 2004 con il quale l’ex datore di lavoro ha fornito i seguenti

dati aggiornati:

"

(…)

● SALARIO ORARIO SENZA DANNO ALLA SALUTE CHF

24.

/ora

● GRATIFICA ANNUA SENZA DANNI ALLA SALUTE CHF

3'700.00/anno

● GIORNI FESTIVI GR 2004 8 giorni

● GIORNI VACANZA 2004 25

giorni

(…)" (doc. AI 9/1)

è

su questi dati che deve essere calcolato il reddito da valido per il 2004.

Il

TCA sottolinea inoltre che nel momento in cui procederà alla valutazione economica

l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale

nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165).

Infatti,

questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha

stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327) (…)”.

Infine,

alla luce delle risultanze degli accertamenti medici effettuati e ritenute le

osservazioni appena esposte, anche il consulente in integrazione professionale

dovrà aggiornare il proprio rapporto.

2.11

In

conclusione, visto tutto quanto precede, gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI

affinché proceda come indicato ai considerandi 2.9 e 2.10 e si pronunci

nuovamente sul diritto a prestazioni dal 1. agosto 2004.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

2.13

Visto l’esito del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha

diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di

ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF

124.

V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA

del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato

al consid. 2.11.

2.

Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto

l’istanza di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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