32.2008.87
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4 febbraio 2009Italiano41 min
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Numero d'incarto:
32.2008.87
Data decisione, Autorità:
04.02.2009, TCA
Titolo:
Senza i necessari accertamenti medici non é possibile concludere per un miglioramento duraturo dello stato di salute. Rinvio atti perché, esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, l'Ufficio AI si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
RIPETIBILI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.87
FS/td
Lugano
4 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'11 aprile 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1 classe __________, da ultimo attivo quale saldatore presso la __________ di __________
(doc. AI 6/1-3, 9/1 e 20/1-3), nel mese di settembre 2003 ha inoltrato una richiesta
di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) rottura cuffia dei
rotatori alla spalla destra (…)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del dr. __________
e una perizia reumatologica a cura del dr. __________, l’Ufficio AI, con
progetto 20 dicembre 2007 (doc. AI 51/1-3) – visto il rapporto finale 19 dicembre
2007 del consulente in integrazione e le tabelle allestite il medesimo giorno –,
ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. maggio
2003 al 31 luglio 2004, a un quarto di rendita dal 1. giugno 2006 al 31 agosto
2006 e a una rendita intera dal 1. settembre 2006, argomentando:
"
(…)
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, così
come dalle perizie specialistiche esperite rispettivamente il 13.06.2007 dal
Dr. __________ ed il 04.10.2007 dal Dr. __________, risulta
che il danno alla salute, di cui l'assicurato è portatore, gli ha comportato i
seguenti periodi di incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno, ossia:
80% in qualsiasi attività dal mese di maggio del 2002;
Capacità lavorativa del 70% in attività adatta dal mese
di aprile del 2004;
Inabilità del 75% in ogni attività dal mese di aprile
del 2006.
Questi periodi di inabilità lucrativa aprono
all'assicurato il diritto a prestazioni da parte dell'AI. Ciò nonostante, per
il periodo maggio 2002 - aprile 2004, confrontando il guadagno che l'assicurato
avrebbe potuto percepire senza il danno alla salute, ossia Fr. 47'096 annui, con
quello che avrebbe potuto raggiungere in attività adeguate, vale a dire Fr.
34'069 all'anno, si ottiene un grado di invalidità massimo pari al 28%, o
meglio come dallo schema seguente.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 47'096.00
con invalidità CHF 34'069.00
Perdita di guadagno CHF 13'027.00
= Grado d'invalidità 28%
Decidiamo pertanto:
Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal
01.05.2003, ossia trascorso l'anno d'attesa dall'insorgere del danno alla
salute (art. 29 cpv. 1 lett. b OAI [ndr. recte LAI]), sino al 31.07.2004, il
Signor RI 1 ha diritto alla rendita intera d'invalidità. Successivamente, dal
01.06.2006, ossia dal momento in cui vi è nuovamente un periodo di un anno con
inabilità media di almeno il 40% (tenendo conto del grado di invalidità
precedente del 28% ed effettuando il calcolo con il metodo della media
retrospettiva), è riconosciuto il diritto al ¼ di rendita e, dal 01.09.2006
(art. 88 OAI), l'assicurato ha nuovamente diritto alla rendita intera
d'invalidità.
(…)." (doc. AI 51/2-3)
1.3. L’Ufficio
AI – viste le osservazioni 28 gennaio 2008 (doc. AI 55/1) formulate
dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, e sulla base delle annotazioni 6
febbraio 2008 del dr. __________, medico SMR (doc. AI 57/1) –, con decisione
11 aprile 2008 (vedi le motivazioni sub doc. AI 61/1-3), ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. maggio 2003 al 31 luglio
2004 e dal 1. aprile 2007, argomentando:
"
(…)
Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal 01.05.2003,
ossia trascorso l’anno d’attesa dall’insorgere del danno alla salute (art. 29
cpv. 1 lett. b OAI [ndr. recte: LAI]), sino al 31.07.2004, il Signor RI 1 ha
diritto alla rendita intera d’invalidità. Successivamente, dal 01.04.2007,
anche qui dopo l’anno d’attesa, è riconosciuto il diritto alla rendita intera.
(…)." (doc. AI 61/2)
1.4. Contro
questa decisione l’assicurato, sempre tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e il
fatto che con la decisione non è stato confermato il progetto bensì si è deciso
a suo sfavore –, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rendita intera ininterrottamente
anche dopo il 31 luglio 2004.
Contestualmente
l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto al TCA di “(…) accogliere parzialmente
il ricorso nel senso di riformare la decisione impugnata riconoscendo il
diritto alla rendita come stabilito nel progetto di decisione 20.12.2007.
(…)” (IV, pag. 3).
1.6. Con
scritto 16 giugno 2008 l’avv. RA 1 – osservato che l’Ufficio AI ha accolto la
censura in merito alla mancata conformità della decisione 11 aprile 2008 al progetto
di decisione 20 dicembre 2007 – ha comunicato al TCA di essere in attesa dal dr. __________ di una
risposta in merito alla capacità lavorativa della sua assistita prima del mese
di aprile 2006 e precisato che “(…) qualora lo studio del dr. __________ potesse
certificare un’inabilità lavorativa prima dell’aprile 2006, chiedo già sin
d’ora l’allestimento di una perizia giudiziaria volta a determinare il suo
grado di incapacità al guadagno nel periodo 1. agosto 2004 – 31 agosto 2006.
(…)” (VI, pag. 2).
Con
ulteriore scritto 28 novembre 2008 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di non
avere ulteriore documentazione medica da produrre e trasmesso il Certificato
per l’ammis-sione all’assistenza giudiziaria.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. maggio 2003 al 31 luglio
2004 e dal 1. aprile 2007.
Con
la risposta di causa l’Ufficio AI propone di confermare il progetto di decisione
20 dicembre 2007 con il quale aveva riconosciuto all’assicurato il diritto ad
una rendita intera dal 1. maggio 2003 al 31 luglio 2004, a un quarto di rendita
dal 1. giugno 2006 al 31 agosto 2006 e a una rendita intera dal 1. settembre
2006.
L’assicurato
postula il diritto ad una rendita intera ininterrottamente anche dopo il 31
luglio 2004.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta
Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato
può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa
che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In
quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente
esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata
da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se
l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior
rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della
capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che
essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001
pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c
in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 pag. 137).
2.7. Nell’evenienza
concreta, nelle annotazioni 16 maggio 2007, il dr. __________, medico SMR, ha
osservato che:
"
(…)
A. 55enne, saldatore
IL del 100% dal 17.05.2002 per infortunio alla spalla
dx con rottura della cuffia
Le patologie invalidanti sembrano essere:
- di natura psichiatrica e risalire al 2000.
- di natura reumatologica e risalire al 2002.
Procedere
Si procede inizialmente con una perizia psichiatrica,
che verrà eventualmente ulteriormente completata con una perizia reumatologia.
(…)." (doc. AI 28/1)
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato un accertamento medico a cura del Centro peritale per le
assicurazioni sociali (doc. AI 29/1-2).
Nella
perizia 14 giugno 2007 (doc. AI 32/1-7), il dr. __________, FMH in psichiatria
e psicoterapia – posta la diagnosi di “(…) sindrome ansiosa generalizzata
(ICD-10:F41.1), grave – sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità
medio-grave (ICD-10:F33.1-2) – problemi nella relazione col coniuge
(ICD-10:Z63.0)/problemi correlati alle circostanze economiche (ICD-10:Z59) (…)”
(doc. AI 32/6) –, ha espresso la seguente valutazione e prognosi: “(…) da un punto
di vista psichiatrico l’attuale capacità lavorativa del periziando, a mio giudizio,
è ridotta di grado importante (capacità lavorativa medico-teorica del 25%). La
prognosi, date le diagnosi e l’entità e la durata della sua psicopatologia, non
si presenta favorevole. (…)” (doc. AI 32/6)
Circa
le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’inte-grazione il dr. __________ si
è così espresso:
"
(...)
1 Menomazioni (qualitative e
quantitative) dovute ai disturbi constatati:
Il periziando, che ha vissuto
un'infanzia/adolescenza difficile (presenza di fattori di rischio psicologici),
dall'anno 1997 è andato incontro a tutta una serie di situazioni
psicotraumatiche (perdita della figlia, infortunio sul lavoro con tutte le sue
conseguenze, scomparsa della moglie, impossibilità di reperire un posto di
lavoro adeguato alle sue condizioni di salute e la perdita della professione di
saldatore, conflittualità con attuale moglie e la difficoltà di gestire il figlio
di quest'ultima, difficoltà finanziarie) con conseguente sviluppo di una sintomatologia
ansiosa e depressiva, diventata via via con il passar degli anni, sempre più
grave. Questa psicopatologia (data la gravità dei sintomi ansiosi e depressivi
presenti si giustifica una diagnosi individuale di entrambe le condizioni
morbose) necessitante di una psicofarmacoterapia massiccia limita, ora, in modo
importante, la funzionalità sociale e lavorativa del periziando.
Considerandi
2.
Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuale:
I
disturbi psichici del periziando, più sopra elencati, compromettono di grado
importante la sua capacità lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui
idonee (incapacità lavorativa medico-teorica del 75%, da calcolarsi dal mese di
aprile 2006 / risulta dall'incarto in mio possesso).
3.
L'ambiente di lavoro dell'assicurato
è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Il periziando, dall'anno 2004, non ha più un
ambiente di lavoro.
(…)
1.
È possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione? Ve ne sono in corso?, Ne sono previsti?
Al momento attuale non sono da prendere in
considerazione.
2.
È possibile migliorare la capacità di
lavoro sul posto di lavoro attuale?
--------------------------------------------
3.
L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Attualmente no, per i dettagli e la percentuale
vedi più sopra.
(…)." (doc. AI 32/6-7)
Il
dr. __________, nelle annotazioni 20 agosto 2007 (doc. AI 37/1), ha osservato
che:
"
(…)
Dai dati medici messi a sua disposizione, il perito
psichiatrico ha potuto stabilire una IL del 75% solo dal mese di aprile 2006.
Prima di questa data, nell'anamnesi, si riferisce
l'insorgenza della sofferenza psichica nel 1997, in seguito a tutta una serie
di situazioni psicotraumatiche (scomparsa della figlia, infortunio sul lavoro
con tutte le sue conseguenze, scomparsa della moglie, impossibilità di reperire
un posto di lavoro...). Non sono tuttavia precisati i dati delle relative IL.
Per meglio definire il caso dal punto di vista
somatico, si procede ora ad una perizia reumatologica (come accennato nelle mie
annotazioni del 16.05.2007).
Si chiederà al perito di stabilire il grado di CL
residua in attività abituale e adeguata, con definizione precisa
dell'insorgenza dei periodi di IL.
(…)." (doc. AI 37/1)
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc.
AI 38/1-2).
Nella
perizia 8 ottobre 2007 (doc. AI 40/1-10), il dr. __________, FMH in medicina
interna e malattie reumatiche – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di
“(…) 1. persistenti dolori alla spalla dx su: - stato dopo lesione traumatica
del sopraspinato il 17.05.2002 - stato dopo reinserzione transossea del
sopraspinato il 22.08.2002 - stato dopo rottura del sopraspinato verosimilmente
nel novembre 2002 a seguito di un secondo infortunio 2. leggera sindrome lombovertebrale
cronica 3. importante sindrome ansio-depressiva cronica (…)” (doc. AI 40/6) –, ha concluso
che: “(…) sotto l’a-spetto puramente reumatologico ritengo che l’assicurato, in
considerazione della descritta problematica alla spalla dx, debba essere
considerato almeno 80% inabile allo svolgimento della sua attività di operaio
saldatore. Per un’attività fisicamente medio-leggera, che non richieda di dover
sollevare pesi superiori ai 5 kg al di sopra dell’orrizzontale, né pesi superiori
ai 20 kg a livello del bacino, ritengo che egli presenti un’incapacità
lavorativa, motivata dalla patologia ortopedico-reumatologica, di non oltre il
30%. Pesanti lavori in cantiere o in fabbrica non entrano comunque in
considerazione. Vista l’età, il suo semi-analfabetismo e la presenza della ben
conosciuta e ben descritta patologia psichiatrica sarà comunque estremamente
difficile poter reinserire l’assicurato nel mondo lavorativo. In linea
puramente teorica egli potrebbe ancora svolgere leggeri lavori quale magazziniere,
operaio, inserviente, ad esempio presso una stazione di servizio. La prognosi
valetudinaria risulta comunque estremamente sfavorevole, in considerazione
dell’ormai subentrata cronicizzazione dei dolori e della coesistente patologia
psichiatrica. (…)” (doc. AI 40/8).
Circa
le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’inte-grazione il dr. __________ si
è così espresso:
"
(...)
1.
Menomazioni (qualitative e quantitative)
dovute ai disturbi constatati
A livello psicologico
e mentale l'assicurato presenta un'importante sindrome ansio depressiva
che influenza sensibilmente la sua capacità lavorativa (Io psichiatra curante, dr.
__________, attesta una completa incapacità lavorativa, il perito __________ conferma
un'incapacità lavorativa di circa il 75%).
A livello fisico egli presenta una limitazione della capacità lavorativa dovuta alla patologia
sopra descritta alla spalla dx.
Nell'ambito sociale
vi è da sottolineare il semi-analfabetismo, che impedisce un qualsiasi provvedimento
di riqualifica professionale, nonché l'età, che pure rende difficile il
reinserimento in ambito lavorativo.
2.
Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
Come già precedentemente affermato ritengo che
l'assicurato per la precedente attività di operaio saldatore debba essere
considerato almeno 80% inabile al lavoro in modo definitivo. Questa limitazione
della capacità lavorativa sussiste ormai dal maggio 2002, data della lesione
della cuffia dei rotatori. A questo proposito ricordo come inizialmente il caso
sia stato coperto dalla __________, che lo ha però chiuso nell'aprile 2004.
(…)
1.
È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione?
Ve ne sono in corso?
In considerazione dell'età, del semi-analfabetismo e
delle precarie condizioni psico-fisiche, non sono ipotizzabili provvedimenti di
riqualifica professionale.
2.
È possibile migliorare la capacità di lavoro sul
posto di lavoro attuale?
In assenza di un'adeguata risposta alle terapie
medicamentose, fisiatriche e chirurgiche già eseguite nel corso degli ultimi
anni non è pensabile migliorare la sua capacità lavorativa per la pesante attività
da lui precedentemente svolta.
3.
L'assicurato è in grado di svolgere altre attività:
Sotto l'aspetto puramente medico-teorico, la patologia
ortopedico-reumatologica da lui presentata alla spalla dx deve essere
considerata ad origine di una limitazione della capacità lavorativa di circa il
30% per lo svolgimento di lavori fisicamente medio-leggeri che non implichino
il sollevamento ripetuto delle braccia al di sopra dell'orizzontale, il dover sollevare pesi superiori ai 5 kg pure
al di sopra dell'orizzontale, sollevare pesi maggiori di 20 kg all'altezza del
bacino o eseguire movimenti ripetuti con le braccia estese in avanti. In
assenza di una qualsiasi formazione scolastica ed in presenza di un
semi-analfabetismo egli potrà comunque svolgere solo lavori non qualificati, i
quali generalmente richiedono degli sforzi fisici più importanti.
Risultano essere perciò poche le attività lavorative
ancora realisticamente praticabili, soprattutto nell'attuale mondo del lavoro.
Egli potrebbe tuttalpiù ancora svolgere dei lavoretti leggeri in ambito protetto,
sempre che questi rispettino le limitazioni sopra menzionate.
(…)." (doc. AI 40/8-10)
Il
dr. __________, nel rapporto medico 20 novembre 2007 (doc. AI 43/1-2), ha
concluso che “(…) globalmente vi è dunque una IL del 80% in qualsiasi attività
a decorrere da maggio 2002 ed una CL del 70 in attività adatta da aprile 2004.
In seguito, ossia dal mese di aprile 2006, l’A. è riconosciuto inabile al 75%
in ogni attività per la problematica psichica. Per motivi psichici, l’A. non è
in grado di svolgere altre attività. Provvedimenti d’integrazione non sono da
prendere in considerazione.” (doc. AI 43/2).
L’Ufficio
AI – viste le risultanze delle perizie psichiatrica e reumatologica e
ritenuti il rapporto finale 19 dicembre 2007 del consulente in integrazione e
le tabelle allestite il medesimo giorno (doc. AI 47/1-2, 48/1 e 49/1) –, con progetto
20.
dicembre 2007 (doc. AI 51/1-3), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad
una rendita intera dal 1. maggio 2003 al 31 luglio 2004, a un quarto di rendita
dal 1. giugno 2006 al 31 agosto 2006 e a una rendita intera dal 1. settembre
2006.
(doc. AI 47/1-2).
Con
osservazioni 28 gennaio 2008 (doc. AI 55/1) l’assicurato, sempre tramite l’avv.
RA 1 – rilevato che il dr. __________ ha osservato che l’incapacità lavorativa
ha potuto essere certificata solo dal mese di aprile 2006 e considerato che già
in precedenza il suo assistito era assistito regolarmente dal dr. __________ –,
ha chiesto all’amministrazione di accertare la capacità lavorativa prima
dell’aprile 2006.
L’Ufficio
AI, con decisione 11 aprile 2008 (doc. AI 63/1-2, vedi le motivazioni sub doc.
AI 61/1-3) – sulla base delle annotazioni 6 febbraio 2008 nelle quali il dr. __________
ha osservato che “(…) dagli atti medici messi a sua disposizione, il Dr. __________,
che ha peritato l’A. (13.06.2007), ha ritenuto una IL del 75% da calcolarsi dal
mese di aprile 2006. Il Dr. __________ ha avuto in cura l’A. dal 04.07.2003.
L’A. ha lavorato fino al 31.10.2004. In seguito ha usufruito della disoccupazione
al 100% fino al 2006 (vedi scritto del __________ del 04.04.2007 – incarto
Cassa malati).” (doc. AI 57/1) –, ha riconosciuto all’assicurato il
diritto ad una rendita intera dal 1. maggio 2003 al 31 luglio 2004 e dal 1.
aprile 2007.
2.8
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001.
pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1
et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571.
seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9
Nel
caso concreto, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici e da un attento esame degli atti, questo TCA non
può confermare la decisione contestata e nemmeno il progetto 20 dicembre 2007.
Più
precisamente, senza ulteriori accertamenti medici, non è possibile concludere,
con la sufficiente tranquillità, che prima del mese di aprile 2006 (in
particolare a contare dall’aprile 2004, data in cui è stato ritenuto abile al
lavoro nella misura del 70% in un’attività adeguata), la patologia psichiatrica
non ha influito sulla capacità lavorativa.
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 22
giugno 2004 all’attenzione della Cassa malati (doc. 3/87-88 dell’incarto Cassa
malati) – osservato che “(…) il paziente ha lavorato in ambiente edile per 27
anni. Il decesso della moglie (10.7.03) ha portato il p. a sviluppare una
sintomatologia ansiosa con massicci tratti fobici. Visti i problemi fisici e
psichici il datore di lavoro gli ha concesso un “lavoro più leggero” a tempo
parziale. Egli è però stato licenziato (…)” e posta la diagnosi di “(…)
disturbo post traumatico da stress – disturbo dell’adattamento con sintomi
ansioso depressivi – disturbi psicologici legati a malatia somatica (…)” (doc.
3/87) – ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 10 maggio 2004 a
tempo indeterminato.
In
un precedente certificato medico 20 gennaio 2004, indirizzato all’avv. __________,
il dr. __________ aveva già rilevato che “(…) seguo il paziente a margine per
una sindrome depressiva con una spiccata sintomatologia ansiosa. La sintomatologia
è caratterizzata da incubi notturni con fenomeni depressivi al punto tale che
il paziente non è più in grado di dormire da solo. Egli si è recentemente
coniugato senza poter portare la nuova moglie nel nostro paese, a causa di problemi
amministrativi e burocratici. Ritengo però che, per il benessere del paziente,
sia necessario un ricongiungimento coniugale al più presto, e questo
considerata anche la sua sintomatologia che sta incidendo in modo negativo
sulle sue capacità lavorative. (…)”(doc. AI 8/5).
Sempre
il dr. __________, nel rapporto medico 8 luglio 2004 (doc. AI 15/1-3) – posta la
diagnosi di “(…) disturbo ansioso depressivo reattivo alla malattia della
moglie – disturbo post-trauma-tico da stress per la perdita accidentale del figlio
– disturbi di somatizzazione – disturbi d’ansia (…)” (doc. AI 15/1) –, ha attestato
che “(…) il paziente non è più in grado di svolgere la sua abituale attività
(…)” (doc. AI 15/2) e, riguardo alla possibilità di svolgere un’altra attività,
ha risposto “(…) eventualmente si […] da subito (…)”, precisando che “(…) per i
problemi reumatologici e psichiatrici egli necessita di un inserimento professionale
consono sia alle attività eseguite, sia alle sue capacità di sopportazione
soggettiva. Penso che sia importante proporre al signor RI 1 un reinserimento
professionale previo un orientamento professionale che tenga conto dei suoi
problemi. (…)” (doc. AI 15/2-3).
La
dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia per adulti, nella perizia
20.
luglio 2004 all’intenzione della Cassa malati (doc. 3/80-85 dell’incarto
Cassa malati) – posta la diagnosi di “(…) problemi nella relazione con il coniuge
(ICD 10, Z 63.0) – sindrome da disadattamento, reazione ansiosa (ICD 10, F
43.
) –, ha confermato un’inabilità lavorativa del “(…) 100% dal 10.05.2002
al tuttora (…)” (doc. 3/83) precisando che “(…) lo stato psichico non lede al
momento la capacità lavorativa del peritando (doc. 3/84) e concludendo che “(…)
a parer mio il signor RI 1 ha una capacità lavorativa pari al 100% quindi può
essere reinserito in una nuova attività lavorativa a lui confacente in base al
danno fisico rilevato (doc.- 3/85).
Il
dr. __________, nella perizia 14 giugno 2007 (doc. AI 32/1-7) – osservato che
“(…) a causa delle sue precarie condizioni di salute psichica il periziando ha
dovuto essere ospedalizzato, in due occasioni, nella Clinica __________ di __________
(degenza dal 24.04.2006 al 14.06.2006 con diagnosi d’uscita … Sindrome
depressiva ricorrente, attuale episodio di grave entità con sintomi psicotici
congrui all’umore (ICD-10:F33.30) … e dal 19.09.2006 al 06.10.2006 con diagnosi
d’uscita … Sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata
(ICD-10:F43.21) (…)” (doc. AI 32/4 e i menzionati rapporti prodotti sub doc. AI
19/4-6 e 19/11) e posta la diagnosi di “(…) sindrome ansiosa generalizzata
(ICD-10:F41.1) grave – sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità
medio-grave (ICD-10:F33.1-2) – problemi nella relazione col coniuge (ICD-10:Z63.0)
/problemi correlati alle circostanze economiche (ICD-10:Z59) (…)” (doc. AI
32/6) –, ha concluso per una incapacità lavorativa, nella sua o in altre attività
adeguate, del 75% da aprile 2006 e non si è espresso sull’evolu-zione della
capacità lavorativa prima di detto mese.
Considerato
che, come sopra esposto, tanto il dr. __________ quanto la dr.ssa Zürcher
avevano già confermato un’inabilità totale al lavoro in un periodo posteriore
all’aprile 2004 – a tempo indeterminato il dr. __________ e fino al momento
della valutazione (16 giugno 2004 data della visita, cfr. doc. 3/80 incarto Cassa
malati) la dr.ssa __________ –, l’Ufficio AI, anche se
il perito dr. __________ ha ritenuto una “(…) incapacità lavorativa
medico-teorica del 75%, da calcolarsi dal mese di aprile 2006 / risulta
dall’incarto in mio possesso). (…)” (doc. AI 32/7), non poteva ancora
concludere che dall’aprile 2004, da un punto di vista psichiatrico,
l’assicurato fosse pienamente abile al lavoro.
L’amministrazione
avrebbe dovuto invece chiedere un complemento peritale al dr. __________
affinché, chiarite meglio le attestazioni degli specialisti psichiatrici che
già si erano occupati del caso, si pronunciasse compiutamente sull’evoluzione
della patologia psichiatrica nel tempo.
In
particolare, solo per il fatto che l’assicuratore LAINF ha chiuso il caso
dell’assicurato a decorrere dal 26 aprile 2004 (doc. 3/2 e 3/3-4 dell’incarto
Lainf), l’Ufficio AI non poteva ancora concludere per una duratura e piena
capacità lavorativa, da un punto di vista psichiatrico, a contare da quel mese.
Infatti,
se da una parte, con lettera 18 marzo 2004 all’assicu-ratore LAINF, il dr. __________,
visto il cambiamento della sua normale attività lavorativa, ha consigliato
all’assicurato “(…) di aderire a questa proposta e questo perché dal punto di
vista psichiatrico non sussistono elementi tali da controindicare questa attività
lavorativa. (…)” (doc. 3/7 dell’incarto Lainf), dall’altra parte, lo stesso dr.
__________, con certificati medico 10 e 26 maggio 2004 (doc. 3/92 e 3/97
dell’incarto Cassa malati), ha attestato un’inabilità al lavoro del 100% dal 10
maggio 2004, in un primo tempo per circa 3 settimane e in seguito a tempo indeterminato,
a causa di malattia. Sempre il dr. __________, come sopra evidenziato, nel
rapporto medico 22 giugno 2004 all’attenzione della Cassa malati (doc. 3/87-88
dell’incarto Cassa malati), ha poi ancora confermato l’incapacità lavorativa
del 100% dal 10 maggio 2004 a tempo indeterminato.
In
simili circostanze – vista la necessità di un complemento peritale volto a
chiarire gli effetti della patologia psichiatrica sulla capacità lavorativa nel
tempo e quindi a concludere se, dal mese di aprile 2004, è effettivamente
subentrato un miglioramento valetudinario duraturo tale da giustificare, globalmente
(avuto riguardo alle due patologie, psichiatrica e reumatologica), una capacità
lavorativa del 70% in un’attività adeguata fino al mese di aprile 2006
allorquando è stato riconosciuto incapace al lavoro nella misura del 75% in
qualsiasi attività – gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché si
pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dal 1. agosto 2004.
2.10
Per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente.
In
ogni caso al riguardo il TCA rileva quanto segue.
Dagli
atti di causa risulta che in merito al salario da valido il consulente in integrazione,
nel rapporto finale 19 dicembre 2007 (doc. AI 47/1-2), ha concluso che “(…)
l’ultimo anno in cui c’è stato un salario intero è stato nel 2000, e ammontava
a Fr. 44'115.--. In seguito ci sono stati malattie ed infortunio, ritengo
dunque corretto prendere quel salario come riferimento. Aggiornato (ndr. al
2004, cfr. doc. AI 49/1) sarebbe stato di Fr. 47'096.--. (…)” (doc. AI 47/1).
Ritenuto
lo scritto 8 marzo 2004 con il quale l’ex datore di lavoro ha fornito i seguenti
dati aggiornati:
"
(…)
● SALARIO ORARIO SENZA DANNO ALLA SALUTE CHF
24.
/ora
● GRATIFICA ANNUA SENZA DANNI ALLA SALUTE CHF
3'700.00/anno
● GIORNI FESTIVI GR 2004 8 giorni
● GIORNI VACANZA 2004 25
giorni
(…)" (doc. AI 9/1)
è
su questi dati che deve essere calcolato il reddito da valido per il 2004.
Il
TCA sottolinea inoltre che nel momento in cui procederà alla valutazione economica
l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale
nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165).
Infatti,
questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha
stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327) (…)”.
Infine,
alla luce delle risultanze degli accertamenti medici effettuati e ritenute le
osservazioni appena esposte, anche il consulente in integrazione professionale
dovrà aggiornare il proprio rapporto.
2.11
In
conclusione, visto tutto quanto precede, gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI
affinché proceda come indicato ai considerandi 2.9 e 2.10 e si pronunci
nuovamente sul diritto a prestazioni dal 1. agosto 2004.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
2.13
Visto l’esito del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha
diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di
ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF
124.
V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA
del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato
al consid. 2.11.
2.
Le
spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto
l’istanza di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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