32.2008.88
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
30 marzo 2009Italiano76 min
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Numero d'incarto:
32.2008.88
Data decisione, Autorità:
30.03.2009, TCA
Titolo:
Assicurato va considerato abile al lavoro al 100% in attività adeguate a partire dal 1.1.2007,come stabilito dal SMR:pertanto,egli ha sì diritto ad una rendita intera di invalidità,limitata nel tempo,come deciso dall'UAI,che va però soppressa a partire da 1.4.07 e non dal 1.1.2007 come deciso da UAI
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. g LPGA
88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.88
cr/sc
Lugano
30 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'11 aprile 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1960, di professione fabbro, ma una volta giunto in Svizzera attivo quale
pizzaiolo, ausiliario di pulizia, addetto alla manutenzione di giardini e, da
ultimo, come giardiniere indipendente, in data 16 giugno 2006 ha presentato una domanda di
prestazioni AI per adulti a causa della rottura della spalla destra dopo una
caduta nel luglio 2005 (doc. 1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 13 dicembre 2007 (doc.
34/1-3), poi confermato con decisione dell’11 aprile 2008, l’UAI ha accordato
all’interessato una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2006 al 31
dicembre 2006, negando in seguito il diritto ad una rendita, non sussistendo
dopo tale data un grado di invalidità (doc. A).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una mezza rendita di
invalidità a partire dal 1° gennaio 2007.
Sostanzialmente
il patrocinatore dell’assicurato ha contestato la decisione
dell’amministrazione, basata su un esame peritale eseguito in ambito
infortunistico, senza che l’UAI abbia provveduto autonomamente agli accertamenti
medici del caso.
L’avv. RA
1 ha osservato che l’assicurato non può essere considerato ancora abile al
lavoro al 100% in attività adatte, dato che, come attestato dal dr. __________,
egli è inabile al lavoro al 50%. Inoltre, a mente del patrocinatore, non può
essere preteso dall’assicurato un cambiamento di attività, visto che
l’interessato - a causa della sua età, delle sue scarse conoscenze e delle
difficoltà con la lingua italiana - potrebbe reperire una nuova occupazione
solo in attività non adeguate alle sue condizioni di salute, di tipo manuale e
comportanti sforzi fisici.
Il
patrocinatore ha quindi chiesto al TCA di ordinare una perizia giudiziaria atta
a verificare le reali condizioni di salute dell’interessato e il loro influsso
sulla sua capacità lavorativa residua (I).
1.3. Con la
risposta di causa, l’Ufficio AI - dopo avere ribadito la correttezza della
valutazione operata dal SMR, sulla base dell’esame specialistico eseguito dal
dr. __________ per conto dell’assicuratore infortuni - ha confermato la propria
decisione, chiedendo la reiezione del ricorso (IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della
LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.5. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux
diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme
douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants
[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,
en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité
de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme
douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au
motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité
aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé
mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente
- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour
justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.
135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe
de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier
2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente
entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau
clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses
aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique
toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être
qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les
différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont
pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).
Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où
cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels
permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les
critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces
conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence
des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à
une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au
recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de
l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des
données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en
méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise
du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne
laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé
qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation
professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6. Nella
decisione dell’11 aprile 2008, l’UAI ha attribuito
all’assicurato una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo dal 1°
luglio 2006 al 31 dicembre 2006, sopprimendola poi a partire dal 1° gennaio
2007. Il dr. __________ del SMR, facendo propria la valutazione eseguita dal
dr. __________ in ambito LAINF, ha infatti considerato l’interessato inabile al
lavoro al 100% nella sua precedente attività di giardiniere, ma ancora abile al
lavoro al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti
funzionali.
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3.,
2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI
1 a fare tempo dal 1° gennaio 2007.
2.7. Per chiarire
la situazione dal profilo medico, l’UAI ha dapprima acquisito agli atti alcuni
referti medici contenuti nell’incarto dell’assicuratore infortuni e meglio:
-
rapporto medico intermedio LAINF del 6 settembre
2006, redatto dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
ortopedia, del seguente tenore:
" Evoluzione
relativamente favorevole per quello che concerne la forza e la mobilità.
Tuttavia persistenza
di dolori con anche una limitazione funzionale con solo un'antepulsione
all'abduzione di 80°. Avevo tentato un'infiltrazione di cortisone con tuttavia
un successo relativo. Il paziente ha sempre eseguito della fisioterapia con
miglioramento temporaneo.
È chiaro che il
futuro non è brillante e penso che ci avviciniamo ad un'invalidità almeno
parziale. Comunque solo un lavoro leggero senza pesi può essere preso in
considerazione. Tutti i lavori che necessitano l'uso di una scala o pesanti
sono impossibili anche in un prossimo o lontano futuro.
Intanto l'inabilità è
totale. È stata inoltrata una domanda d'invalidità.
In allegato una copia
del rapporto operatorio all'attenzione del Dr. __________.
Prossimo controllo
fra un mese." (Doc. 32-1)
-
rapporto medico peritale del 13 settembre 2006,
redatto per conto dell’assicuratore infortuni, in cui il dr. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica, ha posto le seguenti diagnosi:
" (...)
DIAGNOSI:
- Sindrome algica a riposo e sotto carico, diminuzione della
forza e dalla resistenza agli sforzi, deficit funzionale spalla destra in
presenza di uno stato dopo contusione il 23.7.2005 con rottura transmurale
pre-inserzionale del sopra-spinato, rottura e lussazione del labbro glenoidale
inferiore e contusione delle parti molli gleno-omerali anteriori, decorso
complicato/rallentato dell'insorgenza di una capsulite retrattile e stato dopo
intervento di revisione il 15.3.2006.
- Disturbi
periartropatici anca/zona trocanterica sinistra.
- Disestesie
emiviso sinistro.
- Nozione di disturbo della vista, nozione di frattura non
dislocata del pavimento orbitale (certificato medico dr. __________ del
24.8.2005).”
Il dr. __________ ha poi indicato:
“2. Problematiche
soggettive / oggettivabili riferite dal paziente
Soggettivamente disturbi a riposo e sotto carico, deficit funzionale in abduzione
(mettere la retromarcia) al di sopra dell'orizzontale.
Disturbi in sede
trocanterica a sinistra, talvolta con estensione disestesica lungo l'arto
inferiore, mantenendo per periodi prolungati una posizione seduta. Gonfiore
locale alla marcia oltre una mezz'oretta.
Persistenza di
un'alterazione della sensibilità all'emiviso sinistro.
Disturbi al gomito
sinistro e alle ginocchia nel frattempo regrediti.
Disturbi alla
lettura.
Oggettivamente cicatrice all'altezza della spalla destra calma, funzione attiva e
passiva limitata al di sopra dell'orizzontale e in rotazione, diminuzione
diffusa (antalgico) dello sviluppo della forza muscolare all'esame isometrico
contrariato, compreso il bicipite capolungo.
Disturbi in sede
trocanterica, così come lungo il III prossimale della fascia latae a sinistra,
così come alla sollecitazione del piriforme. Funzione delle anche conservata.
Disestesia
all'emiviso/regione zigomatica a sinistra.
3. Inabilità
lavorativa giustificata nella misura del 100%?
In qualità di
giardiniere il signor RI 1 risulta essere inabile al lavoro in misura completa.
4. Ulteriore inabilità lavorativa giustificata? Se sì, per quanto e
in quale misura?
In considerazione del
quadro clinico complessivo riscontrato in data odierna, ritengo piuttosto
improbabile che il signor RI 1 possa riprendere anche in futuro la propria
attività, se non limitatamente a certe mansioni puntuali, come per esempio la
cura di aiuole, il taglio di prati erbosi con l'ausilio di un
"trattorino", rastrellare, ...
5. Quali sono gli impedimenti oggettivi che rendono inabile il
paziente?
La limitata
caricabilità dell'art. superiore destro dominante, soprattutto se tenuto scostato
dal tronco, la limitazione funzionale in abduzione/rotazione e al di sopra
dell'orizzontale, la riduzione della resistenza agli sforzi (movimenti
ripetitivi anche non sotto sforzo), la distanza degli spostamenti, ...
6. L'attuale cura medica è appropriata? Se no, quali cure propone?
In considerazione
della natura delle lesioni riportate dal signor RI 1, così come del quadro
clinico oggettivabile, ritengo che le misure terapeutiche adottate siano state
appropriate.
Da parte del paziente
stesso si preconizza l'uso regolare, nei limiti della caricabilità, del
braccio, così come l'esecuzione puntuale di una serie di fisioterapia in
funzione dell'intensità temporanea dei disturbi. Allo stadio attuale ritengo
ragionevole considerare circa 4 serie di terapie all'anno, a partire da ora.
7. Impedimenti ed
esigibilità in altre professioni
Entrano in linea di
conto delle attività leggere che non richiedono l'ingaggio dell'arto superiore
destro dominante nel trasporto e manipolazione di pesi superiori ai 5 kg tenuti
scostati dal tronco, l'esecuzione ripetuta di movimenti anche a corto raggio
con il braccio flesso e abdotto, l'esecuzione frequente di movimenti fino
all'orizzontale, anche senza pesi particolari, l'uso di macchinari o strumenti
vibranti, rispettivamente contundenti, ...
Ideale sarebbe la
possibilità di poter scegliere liberamente la posizione di lavoro, entrano
tuttavia pure in linea di conto delle mansioni piuttosto sedentarie, con
possibilità di intercalare regolarmente dei periodi in posizione eretta, oppure
degli spostamenti su superfici regolari.
L'attività di
pizzaiolo, svolta in precedenza, non risulta più essere medicalmente esigibile
in considerazione dell'ingaggio dell'arto superiore destro dominante nella
preparazione della pasta, nel mettere, rispettivamente togliere le pizze dal
forno, ...
Entrerebbero per
contro in linea di conto delle mansioni di controllo produzione nell'ambito
dell'industria con ingaggio limitato dell'arto superiore destro, delle mansioni
di controllo nell'ambito della video-sorveglianza, portineria, gestione della
posta interna, ...
8. Abile in attività confacenti - medio/leggere? Se sì , da subito?
Nello svolgimento di
attività esigibili dal punto di vista medico, il signor RI 1 risulterebbe
essere abile al lavoro nella misura del 50% a decorrere dalla metà del mese di
settembre (indicativamente l'11.9.2006) e in misura praticamente completa a
decorrere (indicativamente) dal 23.10.2006.
9. Eventuali
osservazioni o precisazioni.
Secondo quanto
riferitomi, il signor RI 1 avrebbe inoltrato una richiesta di prestazioni da
parte dell'Assicurazione Invalidità.
Con riferimento alla
situazione complessiva e ai referti riscontrati, ritengo senz'altro opportuna
tale richiesta nel senso di una riformazione professionale." (Doc. 34/4+5)
-
scritto del 2 novembre 2006 del dr. __________,
indirizzato al patrocinatore dell’assicurato, del seguente tenore:
" In
seguito al nostro colloquio telefonico e con l'accordo del paziente, le
comunico che ho operato il paziente a livello della spalla destra in data del
15 marzo '06 con una revisione complessa. Intervento con un risultato
relativamente soddisfacente per quello che concerne i dolori con tuttavia
ancora una notevole diminuzione funzionale in particolare a livello della forza
che ci si poteva aspettare dopo una lesione importante.
Comunque siamo ancora
in fase di riabilitazione e mi sembra ancora presto giudicare la capacità
lavorativa definitiva di questo paziente che attualmente è inabile dal 23.7.05
come giardiniere.
Una valutazione
definitiva prima di 18 mesi dall'intervento non può essere onestamente presa in
considerazione.
Intanto le allego una
copia del rapporto operatorio e una copia del mio rapporto all'Assicurazione
Invalidità datata 2.8.06."
(Doc. 37-1)
-
scritto del 23 novembre 2006 inviato dal dr. __________
alla __________ - in risposta ad una precisa richiesta di chiarimenti da parte
dello stesso assicuratore LAINF in merito alle osservazioni presentate dal dr. __________
- in cui ha indicato:
" Con
riferimento alla vostra lettera dell'8.11.2006, dopo aver preso visione degli
atti aggiuntivi gentilmente messi a disposizione, posso esprimere le seguenti
considerazioni alle domande da voi poste.
1. Possiamo confermare all'assicurato che in attività confacenti
medio-leggere sarebbe da considerare abile al lavoro?
Sì, la capacità
lavorativa nell'esecuzione di attività confacenti medio-leggere che tengano
conto delle limitazioni presentate alla spalla destra può venire confermata.
Il tenore della
lettera del dr. __________ del 2.11.2006 non contiene in effetti nessun
elemento di giudizio clinico che permetta di invalidare il tenore delle
considerazioni espresse in precedenza.
Considerandi
2.
In base ai nuovi atti medici l'incapacità lavorativa in attività
di controllo produzione nell'ambito dell'industria con ingaggio limitato
dell'arto superiore destro, controllo nell'ambito della video-sorveglianza,
portineria, gestione della posta, sarebbe giustificata?
Se sì, in
quale misura?
No, la diminuzione
residuale della forza dell'arto superiore destro (in fase di miglioramento)
riportata dal dr. __________ nel certificato del 2.11.2006 non giustifica a
priori un'incapacità lavorativa oltre il primo gennaio 2007 nello svolgimento
di attività medicalmente esigibili.
3.
Possiamo giudicare la capacità lavorativa dell'assicurato prima
dei 18 mesi dall'intervento?
Sì, il grado di
capacità lavorativa del signor RI 1 può venir valutato prima del decorrere di
18.
mesi dall'intervento tenuto conto dell'attività lavorativa svolta,
particolarmente gravosa per quanto attiene agli arti superiori, quello destro
peraltro dominante.
4.
Eventuali
osservazioni.
Il fatto di voler
aspettare ben 18 mesi prima di valutare il potenziale divenire professionale di
un paziente si scontra peraltro palesemente con le esperienze ben documentate,
ritenute anche nella quinta revisione AI, sull'importanza di intervenire
precocemente con misure di integrazione professionale."
(Doc. 40-1+2)
L’UAI ha
poi chiesto al dr. __________ di compilare l’usuale rapporto medico.
Con
scritto del 2 aprile 2007 indirizzato all’UAI, il dr. __________ ha risposto:
"
In risposta alla vostra lettera del 16.3.07,
confermo di aver stabilito una capacità lavorativa di 33 1/3 dal 12.2.07,
attività lavorativa che il paziente svolge con difficoltà tenendo conto del suo
mestiere di giardiniere.
Comunque, la capacità lavorativa stabilita dal
medico dell'Assicurazione che risponde per la perdita di guadagno, è
chiaramente anche per me difficile da valutare visto che l'unico mestiere che
riesce a svolgere il paziente è quello di giardiniere.
In conseguenza, anche se ho l'impressione che la
situazione non sia così male tenendo conto della gravità della lesione
iniziale, penso comunque che occorra una perizia da parte vostra per valutare
esattamente la capacità lavorativa ed eventuale riconversione."
(Doc. 23-8)
Nelle sue
annotazioni del 10 luglio 2007, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in
medicina interna (sul diritto per gli assicurati di
conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha
osservato:
"
Ben redatta valutazione fiduciaria per __________
del 9.2006 agli atti LAINF dell'infortunio del 23.7.2005 che riporta in maniera
ben dettagliata esigibilità sia per l'attuale attività che per attività
ritenute adeguate e leggere. L'__________ ha pertanto dal 1.1.2007 chiuso il
caso ritenendo l’Ato abile al 100% in attività adeguate.
Non vi sono patologie extrainfortunistiche in
base alla documentazione che possono limitare le esigibilità per cui non sono a
mio giudizio necessari ulteriori accertamenti d'ordine medico
assicurativo." (Doc. 28-1)
Contro il progetto di decisione dell’UAI di
attribuirgli una rendita limitata nel tempo solo fino al 31 dicembre 2006,
l’assicurato ha inviato all’amministrazione un referto del dr. __________,
datato 14 gennaio 2008, del seguente tenore:
"
La informo sul paziente che è stato operato il
19.12.07
a livello della spalla destra consecutivamente a delle aderenze
residuali a livello dell'articolazione acromioclavicolare e un piccolo residuo
anteriore a livello dell'acromio.
Si è proceduto con una nuova artrolisi. Da notare
che durante l'intervento si è constatata una perfetta rinserzione della cuffia
dei rotatori con un tendine libero e di buona qualità.
Di conseguenza il paziente è di nuovo inabile al
100% dal 27.11.07 per circa tre mesi con una ripresa al 50% e probabilmente non
di più a tre mesi dall'intervento." (Doc. 39-1)
Nella “proposta per il medico” del 21 gennaio
2008, il funzionario incaricato ha chiesto al dr. __________ del SMR quanto
segue:
"
Incarto di ritorno per una presa di posizione in
merito allo scritto del Dr. __________.
Si può ritenere che l'eventuale peggioramento non
influisca oltre 3 mesi sulla CL e quindi confermare la nostra presa di
posizione ed assegnare la rendita intera per un periodo limitato dal 01.07.2006
al 31.12.2006?" (Doc. 38-1)
Nelle sue annotazioni del 16 febbraio 2008, il
dr. __________ ha osservato:
"
Sono pienamente d'accordo che si tratti di una
IL 100% per un lasso di tempo inferiore ai 3 mesi post-operativamente
specialmente considerando che la valutazione di abilità lavorativa si riferisce
ad attività confacenti ergonomicamente." (Doc. 40-1)
Con scritto del 17 marzo 2008, inviato all’UAI,
il dr. __________ ha ancora rilevato:
"
Vi comunico che in seguito alla mia lettera del
14.1
, il paziente è stato rimesso abile al 50% dal 1.4.08. Capacità
probabilmente ammissibile, definitiva tenendo conto della professione di base
del paziente." (Doc. 44-1)
In sede
ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione di sopprimere
il diritto alla rendita dopo il 31 dicembre 2006, senza tuttavia produrre nuovi
referti medici a comprova della - a suo avviso - incapacità lavorativa del 50%.
2.8
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125.
V 351 consid. 3a p. 352)
qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il
convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV
Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9
Nell’evenienza
concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di
salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per
distanziarsi dalla valutazione del SMR.
Nelle sue
annotazioni del 10 luglio 2007, il dr. __________ del SMR ha ritenuto
l’assicurato, in base alla valutazione peritale del 13 settembre 2006 del dr. __________,
eseguita per conto dell’assicuratore infortuni e alle successive precisazioni
del 23 novembre 2006 dello stesso dr. __________, totalmente inabile nella sua
precedente attività di giardiniere, ma pienamente abile in attività adeguate,
rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 28-1). Il medico del SMR ha
indicato che “l’assicurazione __________ ha pertanto dal 1° gennaio 2007 chiuso
il caso ritenendo l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività adeguate”
(doc. 28-1).
Il dr. __________
ha poi osservato che l'assicurato non presenta delle patologie
extra-infortunistiche che possano limitare l'esigibilità lavorativa definita
dal dr. __________, motivo per il quale non occorrono ulteriori accertamenti di
natura medica (doc. 28-1).
Il TCA
condivide queste considerazioni del SMR.
Va dapprima rilevato che, come correttamente
stabilito dal dr. __________, dalla documentazione medica agli atti non emerge
che l’assicurato presenti delle patologie extra-infortunistiche, in grado di
influire sulla capacità lavorativa residua, né del resto il patrocinatore
dell’interessato sostiene il contrario.
Di
conseguenza, presentando l’assicurato solo patologie ortopediche, già vagliate
dal dr. __________ per conto dell’assicuratore infortuni, è a giusta ragione
che l’amministrazione - contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore
dell’interessato in sede ricorsuale (doc. I) - ha fatto capo a tale valutazione
specialistica per determinare la capacità lavorativa dell’assicurato, senza procedere
a ulteriori atti istruttori.
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re
O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella
causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il
rapporto del dr. __________ (cfr. doc. 34-1 segg.) non contiene, in effetti,
contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché
possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in
particolare, il perito ha tenuto conto delle singole patologie invalidanti di
cui l’assicurato è affetto e ha espresso la sua valutazione in modo chiaro,
motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
Nel suo referto del 13 settembre 2006, redatto su
incarico dell’assicuratore infortuni, il dr. __________, dopo avere elencato le
patologie che affliggono l’interessato, ha ritenuto che lo stesso non possa più
svolgere la sua precedente attività di giardiniere, incompatibile con le sue
limitazioni funzionali. Lo specialista ha infatti indicato che l’arto superiore
destro dominante dell’assicurato presenta delle limitazioni nella caricabilità,
nella abduzione/rotazione, nei movimenti sopra l’orizzontale; inoltre,
l’interessato è limitato nella resistenza agli sforzi e in relazione alla
distanza negli spostamenti (doc. 34-4).
Il dr. __________ ha poi indicato che non può
essere considerata esigibile nemmeno la professione di pizzaiolo, svolta in
passato dall’assicurato, dato che tale attività implica l’utilizzo dell’arto
superiore destro dominante nella preparazione della pasta, così come nel
mettere e togliere le pizze dal forno (doc. 34-5).
Lo specialista ha per contro ritenuto esigibili
“attività leggere, che non richiedano l’ingaggio dell’arto superiore destro
dominante nel trasporto e manipolazione di pesi superiori ai 5 kg tenuti scostati dal tronco,
l’esecuzione ripetuta di movimenti anche a corto raggio con il braccio flesso o
abdotto, l’esecuzione frequente di movimenti fino all’orizzontale, anche senza
pesi particolari, l’uso di macchinari o strumenti vibranti, rispettivamente
contundenti” (doc. 34-5). Il dr. __________ ha aggiunto che sarebbe ideale
poter scegliere liberamente la posizione di lavoro, ma che “entrano tuttavia
pure in linea di conto delle mansioni piuttosto sedentarie, con possibilità di
intercalare regolarmente dei periodi in posizione eretta, oppure degli
spostamenti su superfici regolari” (doc. 34-5).
A titolo di esempio, lo specialista ha ritenuto
esigibili “delle mansioni di controllo produzione nell’ambito dell’industria
con ingaggio limitato dell’arto superiore destro, delle mansioni di controllo
nell’ambito della video-sorveglianza, portineria, gestione della posta interna”
(doc. 34-5).
Quanto al momento a partire dal quale
l’assicurato può essere considerato abile al lavoro in attività adeguate al suo
stato di salute, il dr. __________ ha osservato che “nello svolgimento di
attività esigibili dal punto di vista medico, il signor RI 1 risulterebbe
essere abile al lavoro nella misura del 50% a decorrere dalla metà del mese
di settembre (indicativamente l’11.9.2006) e in misura praticamente completa a
decorrere (indicativamente) dal 23.10.2006” (doc. 34-5, il corsivo è della
redattrice).
Tali conclusioni sono tuttavia state contestate
dal dr. __________, autore dell’intervento alla spalla destra in data 15 marzo
2006, il quale ha ritenuto prematura la valutazione della capacità lavorativa
dell’assicurato eseguita dal dr. __________, sottolineando che “una valutazione
definitiva prima di 18 mesi dall’intervento non può onestamente essere presa in
considerazione” (doc. 37-1).
Il dr. __________ ha infatti spiegato che
l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento di revisione complessa
dell’articolazione acromio-clavicolare destra, che ha dato un risultato
relativamente soddisfacente per quello che concerne i dolori, “con tuttavia
ancora una notevole diminuzione funzionale in particolare a livello della forza
che ci si poteva aspettare dopo una lesione importante”. Il dr. __________ ha
quindi indicato che, essendo ancora in una fase di riabilitazione, “mi sembra
ancora presto giudicare la capacità lavorativa definitiva di questo paziente
che attualmente è inabile dal 23.7.2005 come giardiniere” (doc. 37-1).
Chiamato dall’assicuratore infortuni ad
esprimersi in merito a queste considerazioni del curante, il dr. __________,
con scritto del 23 novembre 2006, ha confermato la sua precedente valutazione della capacità lavorativa
dell’interessato, sottolineando che “la diminuzione residuale della forza
dell’arto superiore destro (in fase di miglioramento) riportata dal dr. __________
nel certificato del 2 novembre 2006 non giustifica a priori un’incapacità
lavorativa oltre il primo gennaio 2007 nello svolgimento di attività
medicalmente esigibili” (doc. 40-1, il corsivo è della redattrice).
Il dr. __________ ha poi evidenziato che “il
grado di capacità lavorativa del signor RI 1 può venir valutato prima del
decorrere di 18 mesi dall’intervento tenuto conto dell’attività lavorativa
svolta, particolarmente gravosa per quanto attiene agli arti superiori, quello
destro peraltro dominante” (doc. 40-1). Lo specialista ha inoltre aggiunto che
“il fatto di dover aspettare ben 18 mesi prima di valutare il potenziale
divenire professionale di un paziente si scontra peraltro palesemente con le
esperienze ben documentate, ritenute anche nella quinta revisione AI, sull’importanza
di intervenire precocemente con misure di integrazione professionale” (doc.
40-2).
Alla luce
di queste osservazioni del dr. __________, il TCA non ha motivo per
distanziarsi dalla valutazione del citato specialista, il quale ha considerato
l’assicurato inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di
giardiniere, ma ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose
dei suoi limiti funzionali, a partire dal 1° gennaio 2007.
Va del
resto rilevato che, nel rapporto medico per l’UAI del 2 aprile 2007, lo stesso
dr. __________, dopo avere indicato che è difficile valutare la capacità
lavorativa dell’interessato, dato che l’unico mestiere che riesce a svolgere è
quello di giardiniere, ha aggiunto “anche se ho l'impressione che la
situazione non sia così male tenendo conto della gravità della lesione
iniziale” (doc. 23-8, il corsivo è della redattrice).
Stante
quanto precede, il TCA non può quindi che ritenere corretta la valutazione del
dr. __________ in merito ad una piena capacità lavorativa dell’assicurato in
attività adatte dopo il 1° gennaio 2007.
Tale
conclusione non può essere contraddetta dal rapporto medico del 14 gennaio 2008
del dr. __________, il quale ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal
27.
novembre 2007 per circa tre mesi e poi nuovamente un’abilità lavorativa del
50%, a seguito di un nuovo intervento chirurgico a livello della spalla destra,
cui è stato sottoposto l’assicurato in data 19 dicembre 2007, a seguito di aderenze residuali a
livello dell’articolazione acromio-clavicolare e di un piccolo residuo
anteriore a livello dell’acromio (doc. 39-1).
Orbene,
ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre
tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre
mesi senza interruzione notevole, ritenuto inoltre che per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa - in concreto il 12 marzo 2008 - quando si ritenga che fatti
verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25
consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V
366.
consid. 1b) - gli eventuali
effetti sulla capacità lavorativa del problema alla spalla destra, che ha reso
necessario un nuovo intervento chirurgico in data 19 dicembre 2007, non possono
in casu essere presi in considerazione, dato che al momento di emanazione della
decisione impugnata non erano ancora trascorsi tre mesi dall’intervento
chirurgico.
Va
ancora detto che eccezionalmente, il giudice può anche
tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente alla data della decisione litigiosa, a condizione che questi
ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui
essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di
facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid.
2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6
settembre 1996 in re S., I
174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97; RCC 1989 pag. 123
consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582
consid. 3).
In
casu, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 16
febbraio 2008, ha osservato che
l’incapacità lavorativa del 100% attestata dal curante è limitata ad un periodo
di tre mesi dopo l’intervento chirurgico (doc. 40-1). Tale considerazione del
medico SMR sembrerebbe poi confermata dallo scritto stesso dr. __________ del
17.
marzo 2008, il quale ha indicato che a partire dal 1° aprile 2008
l’assicurato è nuovamente abile al lavoro al 50%, percentuale probabilmente
definitiva tenuto conto della professione di base del paziente (doc. 44-1).
In ogni
caso, qualora al contrario il peggioramento dello stato di salute sia durato
oltre tre mesi, spetterà al ricorrente inoltrare un’ulteriore domanda di
rendita ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa ad
eventuali nuovi o maggiori disturbi ortopedici che potrebbero influire sul grado
di inabilità.
In
conclusione, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,
a partire dal mese di gennaio 2007, l’assicurato presenta un grado di incapacità
lavorativa del 100% nella sua precedente professione di giardiniere, ma sia da
considerare abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate, rispettose
dei suoi limiti funzionali, di natura ortopedica.
Riguardo
alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle
condizioni di salute della sua spalla destra, è utile ricordare quanto il TFA e
il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati
anch'essi con problematiche agli arti superiori.
In una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità
era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,
il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva
unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una
sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA
con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - il TCA ha riconosciuto come
reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei
medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile,
ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è
pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001,
parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità
superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto
leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il
sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano):
"
(…)
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als
Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -
nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann
ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen
rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu
2.
kg zu heben. Überdies fallen häufigere
Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen
ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten
Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und
halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im
Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der
linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen
Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die
Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer
die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige
Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)." (STFA succitata, consid.
3b)
In
un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte federale ha pure
giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata, vittima di un grave
politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare
un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante il
sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente
importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da
eseguire al di sopra dell'orizzontale:
"
(…)
La tesi cantonale, in quanto conforme alla
giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a
quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi
con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in
re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale
aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.
331.
consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità
di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale
ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con
conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione
(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata
del 4 aprile 2002 in re W.
consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità
di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno
poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto
il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296
consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli
inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa
dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né
inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297
consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52
consid. 3d e 114 V 285
consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)
In una
sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente
abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in
prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un,
citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto
superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei
movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari
vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio
pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita,
tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
È pure
stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che
soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome
dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una
lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra
– di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38
del 3 marzo 2005).
È poi
stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza
del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un
assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito
sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni
eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a
livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).
Infine,
con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
In
concreto, quindi, il TCA ritiene che sul mercato generale del lavoro esistano
delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il
ricorrente, nonostante i disturbi che interessano il suo arto superiore destro,
sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.
In questo
contesto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI
1998.
p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
In esito
alle considerazioni appena esposte, questa Corte deve concludere che - dal punto
di vista medico - l'assicurato, dal gennaio 2007, è limitato nell’esercizio
della sua ultima professione di giardiniere, ma è in grado di svolgere a tempo
pieno e con rendimento completo un’attività confacente al suo stato di salute,
rispettosa dei limiti funzionali indicati dal dr. __________ (cfr. doc. 34-5
riprodotto per esteso al consid. 2.7.)
2.10
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2007 (visto che è in
quell’anno che è avvenuta la soppressione della rendita).
L’amministrazione ha eseguito il raffronto dei
redditi con riferimento all’anno 2006, motivo per il quale i redditi da valido
e da invalido vanno aggiornati al 2007.
2.11
Per quel che
concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2006 in fr. 36’000.- (cfr. doc. 31-1),
conformemente a quanto indicato dall’assicuratore LAINF.
Dai
questionari dei datori di lavoro all’incarto, emerge che l’assicurato ha
lavorato dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2005 presso la ditta __________ di __________,
in qualità di ausiliario di pulizia (attivo per 4.5 ore al giorno, per 7 giorni
alla settimana), percependo uno stipendio di fr. 14.50 all’ora più indennità
vacanze/giorni festivi dell’8.33%, guadagnando nel 2003 fr. 27’376 e nel 2004
fr. 21'709 (doc. 13/2-3); l’interessato svolgeva inoltre un’attività accessoria
di manutenzione giardino, pari a 20 ore mensili, per 6 mesi all’anno, presso il
condominio __________, per conto dell’Immobiliare __________ di __________,
percependo nel 2003 fr. 2’450 e nel 2004 fr. 4’555.70 (doc. 16/2).
Nelle
annotazioni per l’incarto del 13 settembre 2007, il funzionario incaricato ha
osservato:
"
Assicurato che da molti anni lavorava come
dipendente pizzaiolo presso il ristorante __________ di __________ (fino al
2000) e si occupava delle pulizie delle sale cinema presso il __________ di __________
(fino al 31 gennaio 2005).
A partire da febbraio 2005 diventa indipendente
giardiniere fino al 23 luglio 2005 (momento dell'infortunio).
Risulta evidente che un'attività di soli 5 mesi
di indipendente non risulta rappresentativa ai fini della determinazione del
reddito da valido.
Quindi per la determinazione del reddito da
valido vi sono due alternative.
La prima, grazie ad un’inchiesta d'ispettorato, è
quella di calcolare una media dei redditi di giardinieri indipendenti (con
condizioni simili all'assicurato: senza dipendenti, ...) con attività avviata
da qualche tempo.
La seconda è quella di utilizzare come reddito da
valido la categoria 4.2 delle statistiche RSS." (Doc. 30-1)
Nelle successive annotazioni del 24 settembre
2007, il funzionario incaricato ha aggiunto:
"
Caso discusso con __________:
Come reddito da sano possiamo adottare quello
annunciato alla __________ di Fr. 36'000.-- con i dovuti adeguamenti.
Inoltre, considerando l'estratto dei CI si nota
come a decorrere dal 2001, quindi ben prima dell'infortunio, i suoi redditi
abbiano iniziato a calare con una media ben inferiore a Fr. 36'000.-- nei 3
anni precedenti il danno alla salute." (Doc. 31-1)
Il TCA ritiene condivisibili queste osservazioni
dei funzionari incaricati e non ha quindi motivo per distanziarsi
dall’ammontare citato, il cui importo non è del resto stato contestato in sede
di ricorso.
Adeguando tale importo al 2007, si ottiene un
reddito da valido di fr. 36’576 (+1.6% per il 2007,
cfr. tab. relativa all’evoluzione
dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007,
pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).
2.12
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11.1; STFA del 5 settembre
2006.
nella causa P., I 222/04).
Il
Tribunale federale ha inoltre ricordato che "nel caso di un invalido che,
dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e
non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di
principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale)
conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul
posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001
consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129
V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento)" (cfr. STF 8C_334/2008 del
26.
novembre 2008)
In una sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9
("Questo Tribunale constata che il
salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore
semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro
dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.
25.
, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello
realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della
costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di
qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =
66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il
2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta
Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12
ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004.
UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%
rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola
media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2
con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con
qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,
adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327).
In una
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, consid. 6.2., il Tribunale federale,
su questo tema, ha ancora rilevato:
" A proposito del richiesto adeguamento va tuttavia rilevato che
finora è stato ammesso dalla Corte federale nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell'8% in sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).”
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza
del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella
TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,
svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 4'732.
Riportato
su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili
oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).
Dopo adeguamento
all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tabella B 10.3,
pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito annuo di fr.
60'226.07.
2.13
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle
varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung
der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung
C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002
S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an,
für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas
über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität
differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12
sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser
Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der
Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den
Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra
pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato
straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente
abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo
stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa
M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio
di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui
è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in
cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,
consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.14
In concreto,
nel rapporto finale dell’11 ottobre 2007, il consulente IP ha accordato una
riduzione percentuale del 18%, così giustificata: “riduzione dell’8% per
attività leggere e del 10% per le limitazioni reumatologiche (alternanza della
postura, piccole pause, ecc.)” (cfr. doc. 32-2).
Nel caso
di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione
percentuale del 18% applicata dall’amministrazione, che non è del resto stata
contestata dall’assicurato.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un
salario da invalido di fr. 60'226.07 e ammettendo la riduzione del 18%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 49'385.38
(fr. 60'226.07 - (fr. 60'226.07 x 18 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 36’576
(consid. 2.11.), non emerge perdita di guadagno alcuna.
Stante
quanto sopra, non presentando l’assicurato un grado di invalidità, è da
considerare corretto l’agire dell’UAI, con riferimento alla soppressione delle
prestazioni (cfr. STF 8C_688/2007 del 7 agosto 2008).
A titolo
abbondanziale, il TCA rileva che il risultato non cambierebbe nemmeno volendo ridurre
il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui
alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata.
Anche
volendo considerare, infatti, che nella sua precedente attività di ausiliario
di pulizia, nel 2007, l’assicurato avrebbe potuto conseguire un reddito di fr.
22’544 (lavorando al 75%), pari a fr. 30’059/anno per un’occupazione a tempo
pieno, importo che si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività
equivalente (cioè fr. 50’840.64/anno; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 93 “servizi
personali”, livello di qualifica 4: fr. 4’000.-- X 12 mesi : 40 x 41.7 [La Vie économique, 12-2008, pag. 94, tabella
B9.2], aggiornato al 2007) - il reddito statistico da invalido (fr. 60'226.07) andrebbe ridotto del 40.87%, percentuale corrispondente al gap
salariale (fr. 30’059 vs. fr. 50'840.64), e si attesterebbe pertanto a fr. 35’611.68.
Ammettendo la riduzione del 18%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonterebbe, quindi, a fr.
29’201.57, che raffrontato all’ammontare del reddito da valido nel medesimo
anno di fr. 36’576 (consid. 2.11.), dà un tasso d’invalidità del 20.16%, arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà in ogni caso diritto ad una rendita di
invalidità.
D’altra
parte, tuttavia, in applicazione dell’art. 88a OAI, la soppressione delle
prestazioni non poteva avere luogo a decorrere dal 1° gennaio 2007, come deciso
dall’amministrazione, visto che, come indicato dal dr. __________ nello scritto
del 23 novembre 2006 (cfr. doc. 40-1 incarto LAINF contenuto nell’incarto AI
1-48), confermato dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. 28-1) e ripreso anche
dal consulente IP nel suo rapporto dell’11 ottobre 2007 (cfr. doc. 32-1),
l’interessato va considerato abile al lavoro al 100% in attività adeguate alle
sue condizioni di salute solo a partire dal 1° gennaio 2007.
L’art.
88a OAI prevede infatti che se la capacità di guadagno dell’assicurato o la
capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande
invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché
è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare.
In
concreto, nello scritto del 13 settembre 2006 il dr. __________ aveva dapprima indicativamente
ritenuto l’assicurato pienamente abile al lavoro in attività adatte dal 23
ottobre 2006 (doc. 34-5, il corsivo è della redattice); in seguito, tuttavia, nello
scritto del 23 novembre 2006 in
risposta alle domande poste dall’assicuratore infortuni, il dr. __________ ha
espressamente indicato che “la diminuzione della forza all’arto superiore
destro riportata dal dr. __________ nel certificato del 2 novembre 2006 non
giustifica a priori una incapacità lavorativa oltre il primo gennaio 2007
nello svolgimento di attività medicalmente esigibili” (cfr. doc. 40-1, il
corsivo è della redattrice).
Di
conseguenza, i tre mesi dopo il subentrare della totale capacità lavorativa
dell’assicurato, ex art. 88a OAI, vengono a scadere il 31 marzo 2007 (cfr. SVR
2006.
IV Nr. 13; STFA I 632/05 del 25 ottobre 2006).
Pertanto, è a partire dal 1° aprile 2007 che
l’assicurato non ha più diritto a prestazioni.
La decisione impugnata va dunque modificata nel
senso che l’assicurato ha diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1°
luglio 2006 al 31 marzo 2007 e non solo fino al 31 dicembre 2006 come stabilito
dall’amministrazione.
2.15
L’assicurato
ha chiesto al TCA l’espletamento di una perizia medica (cfr. doc. I).
Al
proposito va ribadito che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
Nel caso
in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente
per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari
ulteriori provvedimenti probatori.
Non è
pertanto necessario procedere alla valutazione peritale richiesta.
2.16
Parzialmente
vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un
legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett.
g LPGA).
2.17
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 200.-- in misura di
fr.
150.
-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La decisione dell’11
aprile 2008 impugnata è annullata.
§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurato una
rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2006 al 31
marzo 2007. Dal 1° aprile 2007 la rendita è soppressa.
2. Le
spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico
dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico di RI 1.
L’UAI
verserà all’assicurato fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili
parziali.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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