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Decisione

32.2008.89

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 luglio 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o

d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener

conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso

perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA del 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI

è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato

abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

2.5. Dalle tavole

processuali emerge che la decisione dell’UAI di negare all’assicurato il

diritto a una rendita di invalidità a contare dal 1° luglio 2007, è stata presa

sulla base, in particolare, delle risultanze della valutazione della capacità

funzionale (EFL), eseguita il 4 e 5 giugno 2007 presso la __________, e del

rapporto 31 agosto 2007 del dott. __________, spec. FMH in medicina generale,

attivo presso il SMR.

In

effetti, dal rapporto 22 giugno 2007 del dott. __________ e della

fisioterapista/ergoterapista __________, entrambi attivi presso la __________,

risulta che - tenuto conto dei disturbi al ginocchio destro e di quelli alla

regione lombosacrale sinistra con irradiazione verso il fianco -, RI 1 è stato

riconosciuto in grado di svolgere a tempo pieno un’attività lavorativa leggera:

"

Vista la complessità dei fattori, innanzitutto

il dolore cronico con il fattore psichico (già tre interventi chirurgici

fatti), lo scaricamento della gamba destra durante tutti i test del

sollevamento dei pesi a causa del dolore, i problemi funzionali come la zoppia

durante la deambulazione e la diminuzione della mobilità del ginocchio destro …

ecc., rafforzano la nostra decisione che un’attività professionale

nell’ambito leggero per tutto il giorno è attualmente auspicabile. Il

futuro lavoro dovrebbe essere variato nelle posizioni (seduto-in

piedi-camminare), posizioni come “strisciare a carponi” o “stare inginocchiato”

sono possibili per poco tempo. Il cliente è attualmente incapace di stare in

posizione accovacciato.”

(doc. 186

- inc. __________ - il corsivo è del redattore)

D’altro

canto, il dott. __________ si è espresso in questi termini a proposito

dell’esigibilità lavorativa:

"

Alla luce dei rapporti medici di cui sopra

possiamo confermare che non vi sono patologie extra-infortunistiche che

incidono ulteriormente sulla capacità lavorativa dell’A., pertanto, ritenendo

valida la valutazione ultima (EFL) eseguita alla Clinica di __________, ritengo

che un’attività professionale nell’ambito leggero per tutto il giorno è

attualmente auspicabile (l’A. lavora dal 1995 in misura parziale, 4 ore al

giorno, c/o un chiosco) rispettando i limiti funzionali sopradescritti,

mentre non è più esigibile l’attività professionale come fabbro/carpentiere.”

(doc. 28

- il corsivo è del redattore)

Merita di essere ancora

segnalato che, in occasione della visita di controllo del 25

settembre 2007, il medico di circondario dell’__________, dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha ritenuto l’assicurato totalmente abile

nella professione di edicolante e, con riferimento al mercato generale del

lavoro, in grado di svolgere a tempo pieno un’attività adeguata, ovvero dei,

citiamo: “… lavori da leggeri a medio-pesanti, con la possibilità di cambiare

posizione e dove si possa evitare il più possibile la posizione inginocchiata.”

(doc. 194, p. 4 - inc. INSAI).

2.6. Chiamata a

pronunciarsi, questa Corte constata innanzitutto che, al momento in cui è

rimasto vittima del sinistro del 10 febbraio 1996, RI 1 aveva già abbandonato

la sua originaria professione di metalcostruttore, avendo egli interrotto il

rapporto di lavoro con la ditta __________ di __________ per il 31 gennaio 1995

(cfr. doc. 1-6/7/9).

A

quell’epoca, egli controllava la disoccupazione ed era altresì al beneficio di

un guadagno intermedio, in quanto lavorava a tempo parziale presso il Chiosco “__________”

di __________, di proprietà della sua convivente, __________ (cfr. doc. 1 e 2 -

inc. __________).

Gli atti

di causa dimostrano inoltre che nel frattempo l’insorgente ha continuato a

svolgere l’attività di edicolante, sempre a tempo parziale (cfr., ad esempio,

il rapporto ispettivo del 28 giugno 2005, doc. 105 - inc. __________: “La

disoccupazione è finita nel 1997 circa. In seguito il signor RI 1 si è

adattato a lavorare parzialmente presso il Chiosco __________, di proprietà

della signora __________, di Via __________. Dal profilo fiscale, il signor

RI 1 risulta dunque dipendente del chiosco. Questo da anni. (…). Per quanto

riguarda l’attività svolta qui al chiosco (vendita di giornali, sigarette,

ecc.), essa è un’attività parziale. Prima del 1.6.2005 il signor RI 1 apriva il

chiosco alle ore 7 e restava nel chiosco, alternandosi con la signora __________,

fino alla chiusura del chiosco stesso alle ore 19. Ora che l’inabilità è del 50%

(come da rapporto del dr. __________ in atti del 20.6.2005), il signor RI 1

rimane meno tempo nel chiosco, poiché dice che ha male al ginocchio destro: a

seguito di questa inabilità parziale, la signora __________ deve restare nel

chiosco più tempo rispetto a prima del 1.6.2005.” - il corsivo è del

redattore).

In queste

condizioni, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente (cfr. doc. 168, p. 2

- inc. __________: “Io sono dell’avviso che la nuova valutazione vada fatta

basandosi sul fatto che io non posso più fare la mia professione originaria.”),

il diritto alla rendita di invalidità non può certo essere determinato in

funzione dell’attività di metalcostruttore, posto che l’assicurato l’aveva

abbandonata circa un anno prima dell’infortunio in questione e che, nel

frattempo, nonostante fosse stato dichiarato abile in misura completa proprio

in quella professione, sia dal Prof. dott. __________, Primario del Servizio di

chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 48, p. 5 -

inc. __________), sia dal medico di circondario dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica (doc. 72, p. 3 - inc. __________; cfr., del resto, la STCA

32.1999.12 del 17 maggio 2000, consid. 2.8.: “… va rilevato che, se è vero da

un lato che dopo l’infortunio e malgrado i diversi interventi chirurgici

effettuati, il ginocchio dell’assicurato, seppur stabile, non si è ripreso

perfettamente, è anche vero che, dopo il 12 agosto 1997, ben un anno prima

della presentazione della domanda di prestazioni AI, nessun medico - malgrado

gli accertamenti approfonditi intrapresi, in particolare dal dottor __________

presso l’Ospedale __________ di __________ - ha stabilito l’esistenza di

un’inabilità lavorativa anche solo parziale. Al contrario a partire da

quella data, l’abilità lavorativa è stata considerata all’unanimità come totale.”

- il corsivo è del redattore), egli non l’ha più ripresa.

L’UAI ha

dunque correttamente valutato il diritto alla rendita di invalidità in funzione

dell’attività di edicolante - intrapresa a decorrere (perlomeno) dal mese di

gennaio 1996 (cfr. doc. 2 e doc. 186, p. 4 - inc. __________: “Ultima attività

lavorativa svolta aiuto-gerente in un chiosco della sua compagna. Tempo

parziale (4 ore al giorno, diviso in due turni alla mattina e alla sera). Nella

stessa ditta da >1 anno (ca. 11 anni).”) e da allora non più

interrotta, tanto che essa non può più essere considerata una soluzione

transitoria (cfr. doc. 168, p. 1 - inc. __________) -, rispettivamente, di

un’attività adeguata reperibile sul mercato generale del lavoro.

Ora, il

TCA ritiene, vista anche l’assenza di pareri specialistici contrari, che le

risultanze della valutazione della capacità funzionale eseguita presso la __________

nel mese di giugno 2007 (doc. 186 - inc. __________) ed i referti dei dottori __________

(doc. 28) e __________ (doc. 194 - inc. __________) - documentazione in base

alla quale RI 1 deve essere giudicato in grado di esercitare a tempo pieno

l’attività di edicolante, così come ogni altra attività che rispetti i limiti

funzionali descritti dai sanitari (e ciò tenuto conto tanto dei disturbi al

ginocchio destro, quanto di quelli, di eziologia morbosa, alla regione

lombo-sacrale) -, possa validamente costituire da supporto probatorio al

presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere all’atto

istruttorio richiesto dal ricorrente (perizia medica giudiziaria).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

Considerandi

2.

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Del

resto, non può neppure essere ignorata la circostanza che, nonostante il danno

alla salute, l’insorgente è comunque stato in grado di giocare a calcio sino al

termine della stagione 2004/2005 (doc. 119 - inc. __________) e,

successivamente, di allenare, così come emerge dall’articolo pubblicato sul

quotidiano “__________” di martedì 31 ottobre 2006 (cfr. doc. 175 - inc. __________).

In

conclusione, tutto ben ponderato, questo Tribunale ritiene dimostrato,

perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico

del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e

riferimenti; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che, a decorrere dal mese di aprile 2007, RI 1 aveva

ritrovato una piena capacità lavorativa sia nell’attività di edicolante, sia in

ogni altra attività adeguata reperibile sul mercato generale del lavoro, ciò

che esclude l’esistenza di una qualsiasi perdita di guadagno.

Pertanto, la decisione emanata

dall’Ufficio AI di negare il riconoscimento della rendita di invalidità a

contare dal 1° luglio 2007 (cfr. l’art. 88a cpv. 1 OAI), va senz’altro tutelata.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 vanno poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’assicurato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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