32.2008.89
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31 luglio 2008Italiano20 min
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Numero d'incarto:
32.2008.89
Data decisione, Autorità:
31.07.2008, TCA
Titolo:
Assicurato,fabbro industriale ma, al momento dell'insorgenza danno salute, edicolante a tempo parziale, affetto da patologie di rilevanza ortopedica. Determinazione diritto rendita invalidità. Diritto negato poiché assicurato ritenuto in grado esercitare a tempo pieno attività di edicolante
DIRITTO ALLA RENDITA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.89
mm
Lugano
31 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione formale del 30 aprile 2008
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 10
febbraio 1996, RI 1 - fabbro industriale che a quel momento si trovava al
beneficio delle indennità di disoccupazione -, ha lamentato, segnatamente, la
rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro giocando una
partita di calcio.
Facendo
capo alle risultanze di una valutazione peritale eseguita presso il Servizio di
chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 48 - inc. __________),
l’assicurato è stato dichiarato dall’__________I totalmente abile nella sua
professione di fabbro a far tempo dal 12 agosto 1997 (doc. 49 - inc. __________).
La cura
medica è invece stata chiusa con comunicazione del 7 ottobre 1997 (doc. 51 -
inc. __________), salvo poi assumere i costi di un soggiorno di riabilitazione
(dal 12 al 23 gennaio 1998) presso l’Ospedale __________ di __________ (periodo
durante il quale è stato ripristinato il diritto all’indennità giornaliera; doc.
64 - inc. __________).
1.2. Nel corso
del mese di luglio 1998, RI 1 ha presentato istanza all’Ufficio AI per
l’assegnazione di prestazioni per adulti, in particolare di provvedimenti
integrativi volti a conseguire una riformazione professionale.
Con
decisione formale del 10 dicembre 1998, l’amministrazione ha respinto la
richiesta, posto che l’assicurato non presentava alcuna invalidità (doc. 12).
Con
sentenza del 17 maggio 2000 - cresciuta in giudicato incontestata -, questa
Corte ha respinto l’impugnativa che l’assicurato aveva inoltrato contro la
decisione formale appena menzionata (cfr. doc. 16).
1.3. Nel
prosieguo, precisamente nel corso del mese di gennaio 2005, all’assicuratore
LAINF è stata annunciata una ricaduta, determinata da dolori localizzati al
ginocchio destro, a quello sinistro, nonché al rachide lombare (doc. 85 - inc. __________),
assunta limitatamente alla problematica riguardante il ginocchio destro.
L’11
aprile 2006 RI 1 è stato sottoposto a un intervento chirurgico di revisione del
LCA del ginocchio destro presso la __________ di __________ (doc. 135 - inc. __________).
Successivamente
egli è stato posto al beneficio di cure conservative.
1.4. Nel mese di
maggio 2007, l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni AI
per adulti (doc. 18).
Mediante
decisione formale del 24/30 aprile 2008, l’amministrazione lo ha posto al
beneficio di tre quarti di rendita di invalidità per il periodo 1° giugno-30
settembre 2006 e ad un quarto di rendita fino al 30 giugno 2007 (doc. 41).
1.5. La decisione
formale dell’UAI é stata impugnata dall’assicurato, con atto di ricorso dell’8
maggio 2008, mediante il quale egli ha chiesto che l’amministrazione venga
condannata a riconoscergli una mezza rendita anche dopo il 24 luglio 2006
(recte: 2007).
Questi
gli argomenti che l’insorgente ha sviluppato a sostegno della propria pretesa
ricorsuale:
"
Con la decisione che mi è stata notificata, mi è
stata concessa una rendita transitoria.
A mio modo di vedere la stessa deve essere
continuata anche dopo il 24 luglio 2007, poiché il mio stato di salute non è
cambiato.
Ritengo di conseguenza che vi sia una
incongruenza nella decisione dell’Assicurazione Invalidità.
Chiedo inoltre che venga dato seguito ad una
perizia, dalla quale si potrà accertare che il mio stato di salute, senza
nessun intervento di riabilitazione, non mi permette di conseguire il medesimo
reddito che potevo ottenere con la mia attività di metalcostruttore, e prima
dell’incidente in discussione.”
(doc. I)
1.6. Con risposta
di causa del 21 maggio 2008 (doc. III), l’UAI ha postulato che il ricorso venga
integralmente respinto, facendo essenzialmente riferimento al contenuto della
decisione formale del 24/30 aprile 2008 (doc. V).
1.7. Il 27 maggio
2008, l’avv. RA 1, che nel frattempo aveva assunto il patrocinio
dell’assicurato, ha chiesto l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria
(doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicurato ha diritto a
una rendita di invalidità da parte dell’assicuratore per l’invalidità (dopo il
30 giugno 2007).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di
apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA del 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI
è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato
abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
2.5. Dalle tavole
processuali emerge che la decisione dell’UAI di negare all’assicurato il
diritto a una rendita di invalidità a contare dal 1° luglio 2007, è stata presa
sulla base, in particolare, delle risultanze della valutazione della capacità
funzionale (EFL), eseguita il 4 e 5 giugno 2007 presso la __________, e del
rapporto 31 agosto 2007 del dott. __________, spec. FMH in medicina generale,
attivo presso il SMR.
In
effetti, dal rapporto 22 giugno 2007 del dott. __________ e della
fisioterapista/ergoterapista __________, entrambi attivi presso la __________,
risulta che - tenuto conto dei disturbi al ginocchio destro e di quelli alla
regione lombosacrale sinistra con irradiazione verso il fianco -, RI 1 è stato
riconosciuto in grado di svolgere a tempo pieno un’attività lavorativa leggera:
"
Vista la complessità dei fattori, innanzitutto
il dolore cronico con il fattore psichico (già tre interventi chirurgici
fatti), lo scaricamento della gamba destra durante tutti i test del
sollevamento dei pesi a causa del dolore, i problemi funzionali come la zoppia
durante la deambulazione e la diminuzione della mobilità del ginocchio destro …
ecc., rafforzano la nostra decisione che un’attività professionale
nell’ambito leggero per tutto il giorno è attualmente auspicabile. Il
futuro lavoro dovrebbe essere variato nelle posizioni (seduto-in
piedi-camminare), posizioni come “strisciare a carponi” o “stare inginocchiato”
sono possibili per poco tempo. Il cliente è attualmente incapace di stare in
posizione accovacciato.”
(doc. 186
- inc. __________ - il corsivo è del redattore)
D’altro
canto, il dott. __________ si è espresso in questi termini a proposito
dell’esigibilità lavorativa:
"
Alla luce dei rapporti medici di cui sopra
possiamo confermare che non vi sono patologie extra-infortunistiche che
incidono ulteriormente sulla capacità lavorativa dell’A., pertanto, ritenendo
valida la valutazione ultima (EFL) eseguita alla Clinica di __________, ritengo
che un’attività professionale nell’ambito leggero per tutto il giorno è
attualmente auspicabile (l’A. lavora dal 1995 in misura parziale, 4 ore al
giorno, c/o un chiosco) rispettando i limiti funzionali sopradescritti,
mentre non è più esigibile l’attività professionale come fabbro/carpentiere.”
(doc. 28
- il corsivo è del redattore)
Merita di essere ancora
segnalato che, in occasione della visita di controllo del 25
settembre 2007, il medico di circondario dell’__________, dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha ritenuto l’assicurato totalmente abile
nella professione di edicolante e, con riferimento al mercato generale del
lavoro, in grado di svolgere a tempo pieno un’attività adeguata, ovvero dei,
citiamo: “… lavori da leggeri a medio-pesanti, con la possibilità di cambiare
posizione e dove si possa evitare il più possibile la posizione inginocchiata.”
(doc. 194, p. 4 - inc. INSAI).
2.6. Chiamata a
pronunciarsi, questa Corte constata innanzitutto che, al momento in cui è
rimasto vittima del sinistro del 10 febbraio 1996, RI 1 aveva già abbandonato
la sua originaria professione di metalcostruttore, avendo egli interrotto il
rapporto di lavoro con la ditta __________ di __________ per il 31 gennaio 1995
(cfr. doc. 1-6/7/9).
A
quell’epoca, egli controllava la disoccupazione ed era altresì al beneficio di
un guadagno intermedio, in quanto lavorava a tempo parziale presso il Chiosco “__________”
di __________, di proprietà della sua convivente, __________ (cfr. doc. 1 e 2 -
inc. __________).
Gli atti
di causa dimostrano inoltre che nel frattempo l’insorgente ha continuato a
svolgere l’attività di edicolante, sempre a tempo parziale (cfr., ad esempio,
il rapporto ispettivo del 28 giugno 2005, doc. 105 - inc. __________: “La
disoccupazione è finita nel 1997 circa. In seguito il signor RI 1 si è
adattato a lavorare parzialmente presso il Chiosco __________, di proprietà
della signora __________, di Via __________. Dal profilo fiscale, il signor
RI 1 risulta dunque dipendente del chiosco. Questo da anni. (…). Per quanto
riguarda l’attività svolta qui al chiosco (vendita di giornali, sigarette,
ecc.), essa è un’attività parziale. Prima del 1.6.2005 il signor RI 1 apriva il
chiosco alle ore 7 e restava nel chiosco, alternandosi con la signora __________,
fino alla chiusura del chiosco stesso alle ore 19. Ora che l’inabilità è del 50%
(come da rapporto del dr. __________ in atti del 20.6.2005), il signor RI 1
rimane meno tempo nel chiosco, poiché dice che ha male al ginocchio destro: a
seguito di questa inabilità parziale, la signora __________ deve restare nel
chiosco più tempo rispetto a prima del 1.6.2005.” - il corsivo è del
redattore).
In queste
condizioni, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente (cfr. doc. 168, p. 2
- inc. __________: “Io sono dell’avviso che la nuova valutazione vada fatta
basandosi sul fatto che io non posso più fare la mia professione originaria.”),
il diritto alla rendita di invalidità non può certo essere determinato in
funzione dell’attività di metalcostruttore, posto che l’assicurato l’aveva
abbandonata circa un anno prima dell’infortunio in questione e che, nel
frattempo, nonostante fosse stato dichiarato abile in misura completa proprio
in quella professione, sia dal Prof. dott. __________, Primario del Servizio di
chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 48, p. 5 -
inc. __________), sia dal medico di circondario dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica (doc. 72, p. 3 - inc. __________; cfr., del resto, la STCA
32.1999.12 del 17 maggio 2000, consid. 2.8.: “… va rilevato che, se è vero da
un lato che dopo l’infortunio e malgrado i diversi interventi chirurgici
effettuati, il ginocchio dell’assicurato, seppur stabile, non si è ripreso
perfettamente, è anche vero che, dopo il 12 agosto 1997, ben un anno prima
della presentazione della domanda di prestazioni AI, nessun medico - malgrado
gli accertamenti approfonditi intrapresi, in particolare dal dottor __________
presso l’Ospedale __________ di __________ - ha stabilito l’esistenza di
un’inabilità lavorativa anche solo parziale. Al contrario a partire da
quella data, l’abilità lavorativa è stata considerata all’unanimità come totale.”
- il corsivo è del redattore), egli non l’ha più ripresa.
L’UAI ha
dunque correttamente valutato il diritto alla rendita di invalidità in funzione
dell’attività di edicolante - intrapresa a decorrere (perlomeno) dal mese di
gennaio 1996 (cfr. doc. 2 e doc. 186, p. 4 - inc. __________: “Ultima attività
lavorativa svolta aiuto-gerente in un chiosco della sua compagna. Tempo
parziale (4 ore al giorno, diviso in due turni alla mattina e alla sera). Nella
stessa ditta da >1 anno (ca. 11 anni).”) e da allora non più
interrotta, tanto che essa non può più essere considerata una soluzione
transitoria (cfr. doc. 168, p. 1 - inc. __________) -, rispettivamente, di
un’attività adeguata reperibile sul mercato generale del lavoro.
Ora, il
TCA ritiene, vista anche l’assenza di pareri specialistici contrari, che le
risultanze della valutazione della capacità funzionale eseguita presso la __________
nel mese di giugno 2007 (doc. 186 - inc. __________) ed i referti dei dottori __________
(doc. 28) e __________ (doc. 194 - inc. __________) - documentazione in base
alla quale RI 1 deve essere giudicato in grado di esercitare a tempo pieno
l’attività di edicolante, così come ogni altra attività che rispetti i limiti
funzionali descritti dai sanitari (e ciò tenuto conto tanto dei disturbi al
ginocchio destro, quanto di quelli, di eziologia morbosa, alla regione
lombo-sacrale) -, possa validamente costituire da supporto probatorio al
presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere all’atto
istruttorio richiesto dal ricorrente (perizia medica giudiziaria).
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
Considerandi
2.
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Del
resto, non può neppure essere ignorata la circostanza che, nonostante il danno
alla salute, l’insorgente è comunque stato in grado di giocare a calcio sino al
termine della stagione 2004/2005 (doc. 119 - inc. __________) e,
successivamente, di allenare, così come emerge dall’articolo pubblicato sul
quotidiano “__________” di martedì 31 ottobre 2006 (cfr. doc. 175 - inc. __________).
In
conclusione, tutto ben ponderato, questo Tribunale ritiene dimostrato,
perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico
del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e
riferimenti; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che, a decorrere dal mese di aprile 2007, RI 1 aveva
ritrovato una piena capacità lavorativa sia nell’attività di edicolante, sia in
ogni altra attività adeguata reperibile sul mercato generale del lavoro, ciò
che esclude l’esistenza di una qualsiasi perdita di guadagno.
Pertanto, la decisione emanata
dall’Ufficio AI di negare il riconoscimento della rendita di invalidità a
contare dal 1° luglio 2007 (cfr. l’art. 88a cpv. 1 OAI), va senz’altro tutelata.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 vanno poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’assicurato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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