Lexipedia

Decisione

32.2008.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 gennaio 2009Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I reperti

radiologici e clinici rendono probabili i disturbi accusati dal paziente e

determinano una incapacità lavorativa completa del 100% nella sua attività

principale di copritetto. Per contro, vedo che in attività adatte si possa

raggiungere un’abilità lavorativa, deve trattarsi di lavori in cui il paziente

non deve frequentemente flettere il tronco e che non richiedono una rotazione

del tronco, si deve trattare di un lavoro che gli permette di cambiare con una

certa frequenza posizione tra seduto o in piedi con attività principale

comunque da seduto, il paziente non deve portare o sollevare pesi maggiori a 10 kg. Per un’attività così adattata, vedo

una capacità lavorativa del 50%, ossia 4 ore al giorno, con possibilità di

effettuare una pausa di 30 minuti a metà tempo lavorativo. Il rendimento in

questa capacità lavorativa del 50% nel lavoro adatto sarebbe normale.

Né dal lato clinico,

né dal lato diagnostico vi sono sostanziali differenze tra la mia valutazione e

quella del dr. med. __________, il motivo della discrepanza nella valutazione

della capacità lavorativa in un lavoro adatto dipende più che altro dal diverso

peso dato ai sintomi constatati.

Da parte mia posso

solo confermare che il paziente alle visite nel mio studio si è sempre mostrato

completamente collaborante, buona parte dei suoi sintomi sono oggettivabili e

non ho mai avuto dubbi che il paziente presenti effettivamente una

sintomatologia algica importante che determini questa incapacità lavorativa del

50% anche in un lavoro adatto.” (Doc. A3)

-

certificato del 19 dicembre 2007 del dr. __________,

spec. FMH in medicina interna, indirizzato al rappresentante dell’assicurato,

in cui si legge:

" Conformemente

alla nostra intesa telefonica del 18.12.2007, ho ridiscusso la faccenda del

sig. RI 1 con il neurologo dr. __________.

Anche il collega

giudica i problemi del paziente (ernia discale a livello lombare e recentemente

cervicale) come problematiche primariamente dovute a patologie

neurologiche-neurochirurgiche. Come sempre in tali casi – innanzitutto quando

si cronificano –potrebbero entrarci in seguito problemi piuttosto reumatologici

ossia problemi algici più o meno generalizzati e non più legati strettamente a

tipici campi anatomoneurologici.

Il paziente è

attualmente giudicabile probabilmente abile a svolgere lavori da medi a leggeri

in una misura del 50%. Per potere quantificare meglio l’effettiva capacità

lavorativa (che si aggira comunque attorno a una attività di manovalanza e non

ad un’attività intellettuale) potrebbe essere utile una valutazione tramite il __________

a __________.

Se il Tribunale non

è in grado di poter attribuire una inabilità lavorativa tale da risultarne una

rendita parziale, penso che almeno possa essere indicativa per una valutazione

specialistica ergonomica come menzionato.” (Doc. A4)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 25 gennaio

2008, il dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina generale, ha

osservato:

"

Copritetto con inabilità dal 13.1.2003

Perizia dr. __________ dell’8.3.2004:

Diagnosi:

▪ lombosciatalgie

croniche a destra in

- fibrosi periradicolare di L5 a destra,

dopo laminectomia e

microdiscectomia di un’ernia discale L4/L5 con compressione

della radice di L5 a destra il 2.6.2003

▪ sindrome

cervicospondilogena su

- disturbi statici del rachide

- sbilancio e decondizionamento muscolare probabile poliartrosi

delle dita

▪ obesità

Il perito ritiene l’assicurato inabile al 100%

quale copritetto mentre ritiene un’attività adatta esigibile in misura del

100%.

Status in occasione della perizia:

colonna dorsale limitata di 2/3 alla flessione,

bloccata all’estensione, minimamente limitata alle lateroflessioni con impatti

muscolari;

colonna lombare libera alla flessione/estensione,

limitata di 2/3 alle lateroflessioni, dolori riferiti continui lombari e

sciatalgici nella gamba destra a traiettoria dorsale, in aumento alla

lateroflessione verso sinistra a fine corsa…Schober 10-13, distanza dita-suolo 19 cm.

Decisione UAI del 10.5.2005: rifiuto rendita in presenza di invalidità del 30,38%.

Ricorso, decisione Tribunale cantonale del

16.11.2006: indicato aggiornamento istruttoria a

causa di possibile peggioramento dello stato di salute.

Il 26.3.2007 viene ripetuta la perizia

reumatologica dr. __________:

- viene riconosciuto un peggioramento della sintomatologia a

livello cervicale

“per quanto riguarda la capacità lavorativa, i

limiti funzionali e di carico rimangono sovrapponibili a quanto evidenziato

alla visita precedente dell’8.3.2004, ossia considero come lavoro

ergonomicamente idoneo alle patologie menzionate un’attività con carichi

variabili (carico massimo: 10 kg) che permette di cambiare spesso la posizione del rachide, senza

movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale,

rispettivamente senza estensione prolungata del rachide; attività che

richiedono una posizione prevalentemente statica sono inadatte.

In un lavoro adatto allo stato di salute,

giudico l’assicurato abile al lavoro al 100%, ma con una diminuzione del

rendimento del 10%, a causa dell’insorgenza di una sindrome cervicoradicolare

al braccio dominante destro, a decorrere dalla primavera del 2006, quindi da

marzo 2006 circa”

Progetto di decisione del 12.10.2007: nessun

diritto a rendita in presenza di grado AI del 25%

Ricorso TCA dell’11.1.2008:

in sede di ricorso vengono presentati due

rapporti del dr. __________ del 6.11.2006 e del 9.11.2007 oltre ad un rapporto

del dr. __________ del 19.12.2007. Da questi rapporti non risulta una modifica

dello stato di salute dell’assicurato ma confermano la loro valutazione di una

IL del 50% anche in attività adatta (vs. 10% riconosciuti dal perito).

Valutazione:

assenza di nuovi elementi medici.” (Doc. IV/1)

2.7. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,

altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124

I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43

consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per

mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal dr. __________, che

soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico

abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.7.) e può quindi validamente

servire da base al presente giudizio.

Nel suo referto peritale,

infatti, il dr. __________ ha debitamente tenuto conto delle

affezioni invalidanti di cui l’assicurato è affetto, giungendo ad una

conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa

del 90%, dal mese di marzo 2006, in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali

(doc. 71-7). Il dr. __________ ha sottolineato come, rispetto al suo precedente

esame peritale dell’8 marzo 2004, vi è stata, a partire dal mese di marzo 2006,

una modifica della sintomatologia algica alla colonna cervicale. Ciononostante,

il dr. __________ ha sottolineato che l’assicurato continua a presentare i

medesimi limiti funzionali già riscontrati durante l’esame peritale dell’8

marzo 2004 (doc. 71-7).

Tali

conclusioni sono poi state condivise dai medici del SMR.

Nelle sue

annotazioni dell’11 luglio 2007, il dr. __________ del SMR ha indicato che il

dr. __________, che aveva già avuto modo di svolgere un esame peritale nel

marzo 2004, ha riscontrato un

cambiamento dello stato di salute dell’assicurato rispetto al 2004, con una

modifica della sintomatologia algica a livello della colonna cervicale, senza

tuttavia che ciò abbia un influsso sulle limitazioni funzionali

dell’interessato, le quali sono rimaste sovrapponibili a quelle indicate nella

perizia dell’8 marzo 2004 (doc. 74-1).

I medici

del SMR hanno inoltre considerato che i certificati medici del dr. __________ e

del dr. __________ prodotti dall’assicurato non fossero in grado di smentire

quanto appurato in sede peritale dal dr. __________.

Nelle sue annotazioni del 28 novembre 2007, il

dr. __________ del SMR ha rilevato che quanto certificato dal dr. __________

nel referto del 9 novembre 2007 corrisponde a quanto già attestato nel

precedente referto del 6 novembre 2006, che era quindi noto al dr. __________

al momento dell’esame peritale del 2 febbraio 2007 (doc. 83-1). Il dr. __________

ha inoltre evidenziato che lo stesso dr. __________ ha sottolineato che non vi

sono, dal profilo clinico e diagnostico, sostanziali differenze tra la sua

valutazione e quella del dr. __________, indicando che la diversa conclusione

alla quale giungono in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessato

in attività adatte (secondo il dr. __________ del 50%, mentre secondo il dr. __________

del 90%) è dovuta al diverso peso dato ai sintomi constatati (doc. 83-1).

Anche il dr. __________ del SMR, nelle sue

annotazioni del 25 gennaio 2008, ha confermato la correttezza della valutazione peritale del dr. __________,

rilevando che il dr. __________ e il dr. __________, nei loro rispettivi certificati

del 9 novembre 2007 e del 19 dicembre 2007, hanno ribadito la valutazione di

una capacità lavorativa residua dell’assicurato del 50% in attività adeguate,

senza tuttavia apportare nuovi elementi medici giustificanti un peggioramento

delle sue condizioni di salute (doc. IV/1).

Il TCA

condivide queste considerazioni dei medici del SMR.

In particolare, questo Tribunale sottolinea che,

come correttamente rilevato dal dr. __________ del SMR, il dr. __________, nel

suo referto del 9 novembre 2007, ha espressamente indicato che “né dal lato clinico, né dal lato

diagnostico, vi sono sostanziali differenze tra la mia valutazione e quella del

dr. __________, il motivo della discrepanza nella valutazione della

capacità lavorativa in un lavoro adatto dipende più che altro dal diverso

peso dato ai sintomi constatati” (doc. A3, il corsivo è della redattrice).

Alla luce

di tale affermazione, occorre ritenere che il dr. __________, partendo dalle

medesime diagnosi già poste anche dal perito, è giunto ad una diversa

valutazione del grado di capacità lavorativa residua - a suo avviso del 50% –

senza ulteriori specificazioni.

Questo Tribunale non ha

quindi motivo per distanziarsi dalle conclusioni del perito reumatologo,

ritenuto che i referti del 9 novembre 2007 del dr. __________

e del 19 dicembre 2007 del dr. __________ non apportano nuovi

elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla

valutazione specialistica approfondita e ben motivata del dr. __________.

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

Visto

quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che il ricorrente, dal mese di gennaio 2003, è inabile al 100% nella sua

precedente attività di copritetto, ma è abile al lavoro in attività adeguate,

rispettose delle sue limitazioni di natura reumatologica, al 100% dal mese di

gennaio 2003 e al 90% a partire dal mese di marzo 2006.

2.9. Essendo quindi

esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 90%,

in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali

Considerandi

svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF

116.

V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre

esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.10

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2003 (essendo l’assicurato

inabile al lavoro al 100% nella sua attività dal gennaio 2003), come del resto

riconosciuto dall’UAI e non contestato dall’assicurato.

Nel suo

rapporto del 6 settembre 2007 (cfr. doc. 78/1-4), la consulente IP ha correttamente utilizzato i dati

dal 2003, valutando poi l’evoluzione fino al 2006.

2.11

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2003 in fr. 56’628.- (cfr. doc. 78-3),

conformemente a quanto indicato dal datore di lavoro, ditta __________ di __________

(doc. 7/2-4).

2.12

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Recentemente

con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

Alla luce

della giurisprudenza sopra citata, l’utilizzo dei dati statistici federali da

parte dell’UAI non può essere censurato dal TCA.

In applicazione della giurisprudenza sviluppata

nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti

dalla tabella TA1 2002 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,

svolgendo nel 2002 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4’557.

Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique,

11-2008, p. 90), esso ammonta a fr. 4'189.80 mensili oppure a fr. 57’008.- per l'intero anno.

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali

("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del

20.

febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2003, un reddito mensile

di fr. 4'817 oppure di fr. 57'804 per l'intero anno.

L’assicurato,

quale copritetto presso la ditta __________ di __________, avrebbe guadagnato

nel 2003 fr. 56’628.--/anno per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si

situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri

per un’attività equivalente (cioè fr. 60’381.--/ anno; cfr. Tabella TA1 2002

p.to 45 “Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 4’765.-- X 12 mesi = 57’180.--,

riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 59'610, aggiornato al 2003 per un totale

di fr. 60’381).

Sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008 sopra menzionata, della stessa percentuale,

ossia del 6,22 %, per un importo di fr. 54’208.59.

Il TCA

rileva comunque che, come vedremo (cfr. consid. 2.14.), il risultato finale non

cambierebbe se si volesse utilizzare, quale reddito da invalido, l’importo di

fr. 57’804, senza apportare la riduzione del 6,22% (in quanto ritenuta troppo

esigua).

2.13

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen

an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso

di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo

dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione

del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro

gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le

seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui

è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in

cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.14

In concreto,

l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 17%,

così ripartita: 7% per la limitazione nel porto dei pesi e 10% per le restanti

limitazioni funzionali (doc. 78-3).

La

percentuale del 17% stabilita dalla consulente, in considerazione dei problemi

di salute dell’assicurato e del fatto che può svolgere solo attività leggere –

del resto non contestata dal ricorrente - può essere confermata dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2003, partendo da un

salario da invalido di fr. 54’208.59 e ammettendo la riduzione del 17%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 44’993.13.

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 56’628.--

(consid. 2.11.), emerge un tasso d’invalidità del 20.55%, arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come

stabilito dall'amministrazione.

Come già

anticipato al consid. 2.12., il risultato non cambierebbe anche volendo

considerare, quale reddito da invalido, l’importo di fr. 57’504, cui apportare

una riduzione del 17%, per un reddito ipotetico di fr. 47'977.32. Confrontando

questo dato con l’importo di fr. 56’628.- corrispondente al reddito che

l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell’anno 2003 (cfr. consid. 2.11.) emerge

un’incapacità al guadagno del 15,28 % arrotondato al 15% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) percentuale

che, anche in questo caso, non dà diritto ad una rendita di invalidità.

2.15

Il risultato al quale il TCA è

giunto al consid. precedente non cambia anche aggiornando i redditi (da valido

e da invalido) al 2006, anno in cui è avvenuto il peggioramento delle

cervicalgie dell’assicurato, che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.8.),

lo hanno reso abile al lavoro in attività adeguate al 90%.

Il reddito da valido da

prendere in considerazione, aggiornato al 2006, è pari a fr. 58’286 (cfr. doc.

7-3).

Quanto al

reddito da invalido, in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella

sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla

tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,

svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4’732.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr.

4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurato,

quale copritetto presso la ditta __________ di __________, avrebbe guadagnato

nel 2006 fr. 58’286.--/anno per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si

situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri

per un’attività equivalente (cioè fr. 62'637.57/ anno; cfr. Tabella TA1 2006

p.to 45 “Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 5’007.-- X 12 mesi = 60’084.--,

riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 62'637.57).

Sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008 sopra menzionata, della stessa percentuale,

ossia del 7%, per un importo di fr. 55’053.51.

Il TCA

rileva comunque che, come vedremo qui di seguito, il risultato finale non

cambierebbe se si volesse utilizzare, quale reddito da invalido, l’importo di

fr. 59’197.32, senza apportare la riduzione del 7% (in quanto ritenuta troppo

esigua).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un

salario da invalido di fr. 55’053.51, applicando una riduzione del 10%

per motivi medici (cfr. consid. 2.8.) e ammettendo la riduzione del 17%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr.

41’124.97.

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 58’286.--

(cfr. doc. 78-3.), emerge un tasso d’invalidità del 29.44%, arrotondato al 29% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà comunque diritto ad una rendita di invalidità,

come stabilito dall'amministrazione.

Il

risultato non cambierebbe anche volendo considerare, quale reddito da invalido,

l’importo di fr. 59'197.32 (ritenendo la riduzione del 7% troppo esigua), cui apportare una riduzione del 10% per motivi medici e del 17%

per altri motivi, per un reddito ipotetico di fr. 44'220.4. Confrontando questo

dato con l’importo di fr. 58’286.- corrispondente al reddito che l’insorgente

avrebbe conseguito da valido nell’anno 2006, emerge un’incapacità al guadagno

del 24,13 % arrotondato al 24%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV

Nr. 11 pag. 41) percentuale che, anche in questo caso,

non dà diritto ad una rendita di invalidità.

Alla

medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi (da valido e da

invalido) al 2007 (dato che, come visto in precedenza, occorre valutare se vi è

stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici

di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid.

2.4

in fine).

Dal raffronto tra il

reddito da valido, aggiornato al 2007, di fr. 59’218.58 – ossia fr. 58’286

(reddito del 2006, cfr. doc. 7-3) +1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa

all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al

consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio

federale di statistica - e da invalido di fr. 41’839.65 – ossia fr.

59'197.32 (2006) aggiornati al 2007, per un importo di fr. 60’226.07 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La

Vie économique, 9-2008, p. 99), cui apportare

una riduzione del 7% (gap salariale), del 10% per motivi medici e del 17% per

altri motivi - emerge infatti un grado di invalidità del 29.35%, arrotondato al

29%. Tale risultato non dà comunque diritto ad una rendita di

invalidità, come calcolato dall’amministrazione.

La

decisione contestata deve, quindi, nel suo risultato essere confermata.

2.16

A titolo

abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente

superiore al 20%, l'assicurato potrebbe teoricamente avere diritto ad una

riformazione professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,

ritenuto che la consulente ha chiuso il caso, senza ulteriori proposte (cfr.

doc. 78-4) e che il precedente consulente, nel rapporto del 3 maggio 2005,

aveva espressamente indicato che “l’assicurato non ha le basi sufficienti per

intraprendere una formazione” (doc. 29-3).

Questo Tribunale rileva comunque che la consulente IP, nel rapporto del 6 settembre 2007, ha segnalato all’assicurato che

“qualora lo desiderasse e su sua esplicita richiesta, potrebbe beneficiare di

misure di aiuto al collocamento UAI” (doc. 78-4).

Spetta dunque all’assicurato attivarsi, facendone

richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento.

2.17

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster