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32.2008.90

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 giugno 2009Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre

2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9. Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(cfr. consid. 2.5.), questo Tribunale non può confermare l’operato

dell’amministrazione, in quanto le conseguenze dei disturbi che affliggono

l’assicurato non sono state sufficientemente chiarite.

Il Dr. __________,

spec. FMH in reumatologia e medicina interna, nel referto del 14 novembre 2006, ha posto la diagnosi di “Esiti di

sindrome cervico-radicolare C7 a sx con: - lieve deficit sensitivo-motorio

residuo; - discopatia C3/4 e C6/7. Sindrome lombo-vertebrale cronica senza

neurologia con: - osteocondrosi L4/5, antelistesi L4 di 5 mm, ernia discale lussata medio-laterale

dx con stenosi del forame,

canale lombare stretto e spondilartrosi; -iniziale

discopatia L5/S1. Lieve displasia dell'anca dx.” (doc. AI 71-9).

In merito

ai limiti funzionali il perito ha fissato un limite di carico di circa 10-15 kg, sia per quanto riguarda la colonna

cervicale che quella lombare. Vi è inoltre una limitazione nei lavori che

necessitano di posizioni ergonomiche sfavorevoli ripetute o prolungate

(flessione o torsione lombare) così come posizioni monotone senza poter di

tanto in tanto cambiare posizione (ogni 1-2 ore). Vi è, per contro, normale

possibilità di manipolare oggetti con l’arto superiore destro, mentre è

leggermente limitata tale possibilità con l’arto superiore sinistro (doc. AI

71-10).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa secondo il Dr. __________ l’assicurato

nella sua attività di scultore ha “una capacità lavorativa residua di 4 ore

al giorno per dei lavori di “piccola scultura” con una limitazione del rendimento

del 10% per inserire delle piccole pause. Il paziente è per contro inabile per

dei lavori di scultura su oggetti pesanti” (doc. AI 71-11).

In

attività adeguate, un lavoro leggero, prevalentemente sedentario o in cui sia

possibile variare o alternare regolarmente la posizione, l’assicurato è abile

al 50% (doc. AI 71-11).

Il medico

del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 9 gennaio 2007, ha ripreso integralmente la diagnosi

e le valutazioni del Dr. __________ (doc. AI 74-1).

Tuttavia,

nel mese di giugno 2007 l’assicurato ha informato l’Ufficio AI di un

peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 79-1) e prodotto la valutazione

del 4 ottobre 2007 Dr. __________ (doc. AI 81-1) unitamente allo scritto

dell’11 settembre 2007 del Dr. __________ (doc. AI 81-6).

Il Prof.

Dr. __________, medico aggiunto del Servizio di chirurgia ortopedica e

traumatologia dell’apparato locomotore dell’Ospedale Regionale di __________,

nello scritto del 17 settembre 2007 ha riferito che “…il test di impigement sia sotto acromiale che

acromio claveare sono positivi per entrambe le spalle 3+ a destra, 1+ a

sinistra, pertanto il sospetto diagnostico è quello di una sindrome di

impigement alla spalla destra ed in misura minore a sinistra, a destra vi è

anche la sospetta lesione parziale del tendine del sovra spinato” (doc. AI

81-69).

Lo

specialista ha quindi consigliato una serie di accertamenti radiologici

(doc. AI 81-6).

Anche il

Dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto del 14 ottobre 2007, dopo

aver diagnosticato una “Periartrite scapolo-omerale bilaterale, spondilartrosi

L5 S1 L4 L5” ha segnalato un peggioramento del quadro valetudinario

dell’assicurato (doc. AI 81-5).

Considerandi

Nelle

annotazioni del 18 ottobre 2007 il medico del SMR, Dr. __________, ha indicato

che lo stato è suscettibile di peggioramento e che rispetto alla valutazione

peritale del Dr. __________ è segnalata una patologia bilaterale a livello

delle spalle. I limiti funzionali descritti dal perito sono dunque stati

considerati incompleti, “in modo particolare per quanto riguarda le braccia”.

Il medico del SMR ha poi rinviato ad un consulto specialistico presso il Dr. __________

per una completazione dello status clinico (doc. AI 83-1).

In data

22.

ottobre 2007, dopo gli accertamenti radiologici, il Dr. __________ ha posto

la diagnosi di “sindrome da impigement bilaterale con rottura parziale del

bicipite e del sovraspinato a destra”. Egli ha poi consigliato

un’artroscopia chirurgica di decompressione sottoacromiale e di riparazione del

sovra spinato + tenotomia del bicipite. In alternativa, una o due infiltrazioni

con del cortisone per ridurre la sintomatologia dolorosa (doc. AI 84-2)

Nel

referto del 28 novembre 2008 del Dr. __________, medico aggiunto, spec. in

fisiatria dell’Ospedale Regionale di __________, viene confermata la diagnosi

del Dr. __________ del 22 ottobre 2007 e vengono fissati ulteriori limiti

funzionali, in particolare l’assicurato non può alzare pesi maggiori di 5-10 kg e non può eseguire lavori sopra il

livello delle spalle (doc. AI 86-3).

Il medico

del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 6 dicembre 2007 ha confermato il peggioramento dello

stato di salute rispetto alla perizia del Dr. __________ del 14 novembre 2006 e

i nuovi limiti funzionali rispetto alle precedenti valutazioni. Il Dr. __________

ha aggiunto che il peggioramento è segnalato nel giugno del 2007 e le relative

cure iniziate nel mese di settembre 2007 (doc. AI 87-1).

Alla luce

di quanto sopra esposto, questa Corte non può condividere il modo di procedere

dell’amministrazione per le ragioni che seguono.

Per

quanto riguarda l’attività di scultore indipendente l’Ufficio AI ha ripreso la

valutazione del Dr. __________ che aveva fissato un’abilità lavorativa del 50%

(4 ore al giorno) con una riduzione del rendimento del 10% e ha arbitrariamente

aumentato al 60% la limitazione nell’eseguire lavori di scultura aggiungendo,

quali limiti funzionali “la limitazione nel sollevare pesi maggiori di 5-10 kg e l’impedimento di eseguire lavori al

di sopra delle spalle”.

Tale

valutazione, che ha poi condotto l’UAI, su segnalazione del servizio di

ispettorato esterno, a considerare una limitazione della capacità lavorativa

del 63%, è stata eseguita senza interpellare il perito, il medico curante o

il SMR.

Questo a

maggior ragione se se si considera che rispetto alla perizia svolta nel 2006,

secondo i medici curanti e il SMR, si sono aggiunte nuove patologie (sindrome

da impigement bilaterale con rottura parziale del bicipite e del sovraspinato a

destra) e nuovi importanti limiti funzionali.

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, visto il peggioramento

del quadro valetudinario dell’assicurato, constatato sia dai medici curanti che

dal SMR, non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti,

condividere la valutazione dell’UAI circa un’inabilità dell’assicurato

nell’attività di scultore “intorno al 60%”.

2.10

Il ricorso va accolto anche

per un altro motivo.

L’invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o

parzialmente) di attività umanitarie o di volontariato, in casu si

tratta di un assicurato filantropo in __________, deve essere stabilita

confrontando le singole attività svolte in tale attività ancora accessibili al

richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Questo, in

analogia con quanto previsto dalle Direttive UFAS sull’invalidità e la grande

invalidità in vigore dal 1° gennaio 2004, per i membri di comunità religiose

(cfr. art. 27 OAI)

Secondo

le direttive UFAS, in particolare la cifra 3103:

"

L'attività esigibile dalla persona assicurata

dopo l'insorgere dell'invalidità è valutata non solo in base ai precedenti

compiti, ma all'insieme delle mansioni possibili nella comunità.

La cifra

3104.

prevede:

"

Per esempio, il religioso costretto

dall'invalidità a rinunciare al ministero esercitato fuori dal convento, ma che

può svolgere almeno parzialmente una delle attività affidate abitualmente ai

monaci che lavorano all'interno del convento, è ritenuto invalido solo nella

misura in cui è impedito nell'esercizio di questa attività.

Nell’evenienza concreta,

l’Ufficio AI si è limitato a rilevare che

"

Per quanto concerne l’attività umanitaria svolta

in __________, essendo la stessa volontaria e spontanea

per definizione, l’assicurato può di conseguenza organizzarla nel miglior modo

possibile in funzione del danno alla salute di cui egli è portatore,

adoperandosi così maggiormente alle attività di controllo, di sorveglianza o

direzione lavori piuttosto che a quelle di manovalanza. Non vi è quindi un

grado invalidante relativo alla quota parte quale filantropo.”

(doc. AI 96-4).

Tale modo di procedere non

può essere fatto proprio da questa Corte.

L’invalidità

dell’assicurato andava infatti valutata sulla base di un confronto delle

attività possibili quale volontario / filantropo, da effettuare mediante una

specifica inchiesta.

Per analogia con quanto

applicato per le mansioni consuete di una persona occupata nell’economia

domestica, si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima

della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere

posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.

139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A.

Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

L'amministrazione, non ha

invece proceduto in tal senso, ma ha sbrigativamente negato qualsiasi grado

d’invalidità con la motivazione che, essendo l’assicurato attivo in un’attività

umanitaria volontaria e spontanea, egli potrebbe organizzarla nel miglior modo

possibile in funzione del suo danno alla salute adoperandosi così maggiormente

alle attività di controllo, di sorveglianza o direzione lavori piuttosto che a

quelle di manovalanza.

In simili

circostanze, visto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli

atti rinviati all’amministrazione affinché proceda nella corretta

determinazione delle attività ancora accessibili all’assicurato nella

propria attività di volontario / filantropo, da effettuare mediante una

specifica inchiesta e tenendo conto della cifra 3014 della direttiva dell'UFAS

citata.

2.11

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso

all'amministrazione, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a

livello reumatologico, inteso a delucidare l’aspetto diagnostico e soprattutto

le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente (cfr.

consid. 2.8).

L'amministrazione

dovrà inoltre procedere ad una corretta determinazione delle attività

possibili all’assicurato nella propria attività di volontario / filantropo, da

effettuare mediante una specifica inchiesta (cfr. consid. 2.10).

In tale contesto

l'amministrazione verificherà nuovamente (cfr. al riguardo Doc. VI) qual è la

quota parte dedicata dal ricorrente ad ognuna delle due attività.

Quindi,

in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 3 aprile 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.10.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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