32.2008.90
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24 giugno 2009Italiano38 min
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Numero d'incarto:
32.2008.90
Data decisione, Autorità:
24.06.2009, TCA
Titolo:
Assicurato attivo quale filantropo e scultore indipendente. Rinvio atti all'amministrazione per nuovi accertamenti medici visto il peggioramento dello stato di salute e determinazione delle attività ancora accessibili all'A. quale filantropo, da effettuare mediante specifica inchiesta economica
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
LAVORATORE INDIPENDENTE
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 28ter cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 cpv. 1 OAI
art. 27bis cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.90
LG/DC/sc
Lugano
24 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 aprile
2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1943, attivo dal 1994 quale filantropo in __________ dal mese di gennaio a
giugno e scultore indipendente per la parte rimanente dell’anno, in data 31
luglio 2003 ha presentato una
domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere
affetto da “schiacciamento nervi alla cervicale con paresi a due dita mano
sinistra e perdita di forza al braccio sinistro” (doc. 3-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 2 aprile 2004
(doc. AI 23-1), poi confermata con decisione su opposizione del 28 febbraio
2005 (doc. AI 41-1), cresciuta in giudicato, l’UAI ha negato il diritto a
prestazioni essendo il grado d’invalidità dell’assicurato pari allo 0%.
1.3. In data 6
giugno 2005 RI 1 ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti
(doc. AI 45-1) riprendendo il medesimo danno alla salute indicato nella
precedente domanda.
1.4. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia affidata al Dr. __________,
con decisione del 3 aprile 2008 (doc. AI 97-1), preavvisata con progetto del 4
febbraio 2008 (doc. AI 94-1), l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni
essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% ed ha in particolare rilevato:
"
Trattasi di un singolare caso di uno scultore
64enne prossimo all'età AVS che si è visto respingere su opposizione la prima
domanda di prestazioni ed, a seguito di un peggioramento dello stato di salute,
ha ripresentato una nuova domanda.
Il signor RI 1 da 15 anni dedica un semestre alla
scultura in Svizzera mentre è filantropo in __________ per i restanti sei mesi.
Attualmente è partito in __________ il 20.01.2008.
Si tratta quindi di valutare due distinti gradi
d'invalidità equamente suddivisi in quote a parte del 50%.
Quota parte filantropo in __________
Per quanto concerne l'attività umanitaria svolta
in __________, essendo la stessa volontaria e spontanea per definizione,
l'assicurato può di conseguenza organizzarla nel miglior modo possibile in
funzione del danno alla salute di cui egli è portatore, adoperandosi così
maggiormente alle attività di controllo, di sorveglianza o direzione lavori
piuttosto che a quelle di manovalanza. Non vi è quindi un grado invalidante
relativo alla quota parte quale filantropo.
A tal proposito non è nemmeno possibile
identificare la quota a parte come casalingo come previsto dall'art. 8 LPGA in
quanto non corrisponde a verità che l'assicurato abbia ripartito la sua
attività a sei mesi per curare l'abitazione per i restanti 6 mesi. In tal senso
la giurisprudenza si è già espressa indicando che la riduzione del tasso di
occupazione esigibile in un'attività lucrativa senza che questo tempo libero
venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete (casalingo) è
irrilevante per il metodo di valutazione dell'invalidità.
Quota parte scultore in Svizzera
Più complicata è invece la determinazione del
grado invalidante quale scultore a causa di numerosi aspetti, in primis in
quanto svolto quale indipendente. E' infatti la perdita economica direttamente
imputabile al danno alla salute che determina il grado invalidante e non
l'impedimento fisico stesso (di conseguenza non è la valutazione medico teorica
che fa stato ma il disagio economico che ne consegue). L'attività di scultore
indipendente infatti procura cespiti discontinui che sono poco indicativi
poiché la produzione della statua e la vendita della stessa possono essere
temporalmente divise da lassi di tempo anche di anni. Ne consegue che la cifra
d'affari non corrisponde per forza al frutto del lavoro annuale (o semestrale
nel presente caso).
Ma poiché il lato valetudinario rappresenta pur
sempre il mezzo per determinare l'incapacità al lavoro in attività adeguata ed
abituale (ma non quella al guadagno e quindi il grado invalidante!), esso deve
essere preso in considerazione per attendere delle conclusioni medico‑teoriche.
La perizia esperita dal Dr. __________ infatti conclude che il lavoro di
scultore è in sunto proponibile nella misura del 50% (4 ore/die) con una
riduzione del rendimento del 10% (maggiori pause), limitandosi alla produzione
di statue di dimensioni contenute. Il peggioramento segnalato nel giugno 2007
che ha portato ad un inizio delle cure nel settembre 2007 aggiunge a quanto
valutato in sede peritale la limitazione nel sollevare pesi maggiori di 5‑10
kg e l'impedimento di eseguire lavori al di sopra delle spalle.
Una limitazione nell'eseguire lavori di scultura
intorno al 60% è stata valutata, oltre che in sede medica, anche dal servizio
ispettorato esterno il quale concludeva che per l'attività prettamente di
lavorazione del sasso vi era una limitazione del 63% (valutazione comprendente
la progettazione, la vendita e soprattutto la produzione delle statue). Il
cambio d'attività in una professione alternativa invece non risulta
ragionevolmente esigibile in prossimità della quiescenza AVS con un vissuto di
15 anni di arte scultoria interrotta ogni 6 mesi da missioni umanitarie di rilevante
importanza nel paese del __________.
In conclusione
Gli elementi medici e l'ispezione sul posto
portano a concludere che il lavoro è impedito in misura del 60% ma non è dato
sapere se ciò abbia ripercussioni sulla capacità di guadagno per un duplice
motivo: la mancanza di possibilità di interpellare l'assicurato medesimo oramai
ripartito per il levante e l'impossibilità di esaminare i dati economici in
modo approfondito a causa della tassazione ancora arretrata al 2005 ed in ogni
caso scarna di quelle informazioni che potrebbero portare a determinare con
precisione la ripercussione sulla capacità al guadagno in quanto, come detto,
la vendita della merce (cespiti) non rispecchia la produzione (capacità
lavorativa) ed in ogni caso dal 2003 è costante nel tempo e varia fra Fr. 5000.‑
annui e Fr. 10000.‑, in particolare la tassazione 2006 indica un reddito
da indipendente di Fr. 8000.‑ contro i Fr. 5000.‑ dell'anno
precedente e nuovamente Fr. 8000.‑ nel 2004.‑.
Ciò porta al di fuori dei limiti della rendita Al
secondo il seguente specchietto:
quota
parte 50%: lavoro di volontariato impedimento 0%
quota
parte 50%: lavorazione del sasso impedimento 63%
grado d'invalidità ponderato 32%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%,
il diritto alla rendita non esiste”.
1.5. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, con il
quale ha contestato il provvedimento dell’amministrazione e descritto le
attività svolte in __________ oltre ai suoi problemi di salute (doc. I).
1.6. Nella
risposta di causa l’UAI ha confermato la correttezza della propria decisione
fondandosi dal profilo medico sulla perizia del Dr. __________ e sulle
valutazioni del SMR, mentre da quello economico sulle valutazioni della consulente
in integrazione professionale e del Servizio ispettorato AI (doc. IV).
1.7. In data 24
giugno 2008 il ricorrente si è rivolto a questo Tribunale riassumendo i propri
problemi di salute e l’attività umanitaria svolta in __________ e contestando
le valutazioni mediche effettuate dall’amministrazione (doc. VI).
1.8. Con
osservazioni del 1° luglio 2008 l’UAI si è riconfermato nella propria risposta
di causa (doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99
del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra
1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003) secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata
secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il
grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003):
"
Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
La
giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I
156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa è
stata ribadita in una STF 9C
15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata
in DTF 133 V 504.
2.5. Al fine di
determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare,
fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in
assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.6. Al
fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI ha considerato
l’assicurato filantropo nella misura del 50% e scultore indipendente per il
restante 50% applicando il metodo misto.
Questa suddivisione merita
conferma, in quanto è lo stesso ricorrente che nel formulario per la richiesta
di prestazioni AI per adulti del 31 luglio 2003 aveva indicato di svolgere
l’attività di “scultore indipendente da giugno a gennaio” e “attività
umanitaria in __________ da gennaio a giugno” (doc. AI 3-1).
Inoltre, contrariamente a
quanto egli sostiene poi nel ricorso, nel recente scritto del mese di gennaio 2009 ha nuovamente confermato che “Ebbene come da tempo ormai, verso la metà di gennaio, parto per
la mia missione in __________ e ritornerò verosimilmente verso giugno 2009” (doc. X).
2.7. Per chiarire
la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al Dr. Med. __________,
spec. FMH in reumatologia e medicina interna, il mandato di esperire una
perizia reumatologica.
Lo
specialista, nel referto del 14 novembre 2006, dopo aver illustrato l’anamnesi
del paziente, lo status, la documentazione radiologica e medica ha posto la
seguente diagnosi:
"
(...)
A.4 DIAGNOSI
A.4.1
Diagnosi reumatologica con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
Esiti di sindrome cervico-radicolare
C7 a sx con:
- lieve deficit sensitivo-motorio
residuo;
- discopatia C3/4 e C6/7.
Sindrome lombo-vertebrale cronica
senza neurologia con:
- osteocondrosi
L4/5, antelistesi L4 di 5 mm,
ernia discale lussata medio-laterale dx con stenosi del forame, canale lombare stretto e spondilartrosi.
- iniziale
discopatia L5/S1.
Lieve displasia dell'anca dx. (...)" (Doc. AI 71-9)
Il Dr. __________
ha poi espresso la propria valutazione e prognosi:
"
(...)
A.5 VALUTAZIONE E PROGNOSI:
Nel maggio 2005 il
paz. ha dunque presentato una sindrome cervico-radicolare C7 a sx con rilevante
deficit restrittivo-motorio come risulta dalla abbondante documentazione medica
riassunta sopra. Con un trattamento conservativo, preferito dal paz.,
l'evoluzione è risultata favorevole tanto è vero che il paz. ha recuperato in
gran parte i deficit neurologici. In pratica persiste unicamente una lieve
debolezza del muscolo tricipite
così come una iposensibilità delle dita II-III della mano sx. Persistono per
contro, anche se in modo fluttuante, i dolori cervicali che si accompagnano di
un certo handicap funzionale ai movimenti di rotazione. E' inoltre presente una
sindrome lombo-vertebrale cronica su una discopatia degenerativa in particolare
del segmento L4/5 con una stenosi relativamente importante del canale spinale,
come è stato evidenziato dal Prof. __________ nel suo rapporto. La situazione è relativamente ben compensata a
riposo con una mobilità lombare solo lievemente limitata, senza segni
radicolari irritativi o deficitari agli arti inferiori.
Sia per i disturbi
cervico-brachiali a sx che quelli lombari, si tratta di problematiche
strettamente correlate all'attività fisica e agli sforzi, ciò che è senz'altro
credibile anche se i reperti oggettivi sono relativamente blandi a riposo.
Per quanto riguarda
la prognosi, come già evidenziato dal Dr. __________, difficilmente si può
sperare in ulteriore recupero della problematica neurologica all'arto superiore
sx. Per quanto riguarda i dolori cervicali e lombari, essendo associati a delle
alterazioni discali degenerative, è difficile fare una prognosi affidabile a
medio-lungo termine. E' tuttavia da presumere, che il paz. continuerà ad essere
sofferente in caso di sollecitazioni meccaniche eccessive.
Da ultimo è presente
una lieve displasia radiologica dell'anca dx, che non si traduce tuttavia in
alcuna limitazione funzionale né disturbi della marcia. La prognosi a riguardo è
senz'altro da valutare favorevolmente, mancando a tutt'ora alterazioni
degenerative.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
B.1 Menomazioni (qualitative e (quantitative} dovute ai
disturbi constatati:
II paz. è dunque
limitato per delle attività lavorative pesanti. In particolare si può ritenere
un limite di carico, se non occasionalmente, di ca. 10-15 kg, sia per quanto riguarda la colonna
cervicale che quella lombare. E' inoltre limitato nei lavori che necessitano
posizioni ergonomiche sfavorevoli ripetute o prolungate (flessione o torsione
lombare), così come posizioni monotone senza poter di tanto in tanto cambiare
posizione (ogni 1-2 ore). Normale possibilità di manipolare oggetti con l'arto
superiore dx, leggermente limitata a sx.
B.2 Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuale:
Nei suoi rapporti il
Dr. __________ riteneva una limitazione della capacità lavorativa del 70% per
quanto riguarda la professione di scultore, mentre in un'attività leggera
riteneva un rendimento ridotto al massimo al 50%.
In effetti tenendo
conto delle considerazioni precedenti risulta che il paz. è effettivamente
limitato in una parte delle sue attività di scultore. Di conseguenza dal punto
di vista medico si può ritenere una capacità lavorativa residua di 4 ore al
giorno per dei lavori di "piccola scultura" con una limitazione del
rendimento del 10% per inserire delle piccole pause. Il
paz. è per contro inabile per dei lavori di scultura su
oggetti pesanti.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE:
C.1 É possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono
in corso o previsti?
Non sono in corso o
previsti particolari provvedimenti di integrazione. Terapie chirurgiche non
sono attualmente indicate. E' difficile preventivare l'effetto di un
trattamento riabilitativo a lungo termine sui disturbi e dunque sulla capacità
lavorativa del paz.
C.2 É possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di
lavoro attuale?
No.
C.3 L'assicurato è in grado di svolgere
altre attività?
Un'attività adatta
alle possibilità del paz. sarebbe dunque un lavoro leggero, (limiti di carico,
vedi sopra), prevalentemente sedentario o in cui sia possibile variare o
alternare regolarmente la posizione. Una capacità lavorativa residua del 50% (a
giornata intera con rendimento ridotto del 50%, oppure a metà giornata con
rendimento intero) può essere ritenuta ragionevole in questo caso." (Doc. AI 71-9+10+11)
2.8. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
Fatti
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre
2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti
interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.9. Attentamente
esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché
richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici
(cfr. consid. 2.5.), questo Tribunale non può confermare l’operato
dell’amministrazione, in quanto le conseguenze dei disturbi che affliggono
l’assicurato non sono state sufficientemente chiarite.
Il Dr. __________,
spec. FMH in reumatologia e medicina interna, nel referto del 14 novembre 2006, ha posto la diagnosi di “Esiti di
sindrome cervico-radicolare C7 a sx con: - lieve deficit sensitivo-motorio
residuo; - discopatia C3/4 e C6/7. Sindrome lombo-vertebrale cronica senza
neurologia con: - osteocondrosi L4/5, antelistesi L4 di 5 mm, ernia discale lussata medio-laterale
dx con stenosi del forame,
canale lombare stretto e spondilartrosi; -iniziale
discopatia L5/S1. Lieve displasia dell'anca dx.” (doc. AI 71-9).
In merito
ai limiti funzionali il perito ha fissato un limite di carico di circa 10-15 kg, sia per quanto riguarda la colonna
cervicale che quella lombare. Vi è inoltre una limitazione nei lavori che
necessitano di posizioni ergonomiche sfavorevoli ripetute o prolungate
(flessione o torsione lombare) così come posizioni monotone senza poter di
tanto in tanto cambiare posizione (ogni 1-2 ore). Vi è, per contro, normale
possibilità di manipolare oggetti con l’arto superiore destro, mentre è
leggermente limitata tale possibilità con l’arto superiore sinistro (doc. AI
71-10).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa secondo il Dr. __________ l’assicurato
nella sua attività di scultore ha “una capacità lavorativa residua di 4 ore
al giorno per dei lavori di “piccola scultura” con una limitazione del rendimento
del 10% per inserire delle piccole pause. Il paziente è per contro inabile per
dei lavori di scultura su oggetti pesanti” (doc. AI 71-11).
In
attività adeguate, un lavoro leggero, prevalentemente sedentario o in cui sia
possibile variare o alternare regolarmente la posizione, l’assicurato è abile
al 50% (doc. AI 71-11).
Il medico
del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 9 gennaio 2007, ha ripreso integralmente la diagnosi
e le valutazioni del Dr. __________ (doc. AI 74-1).
Tuttavia,
nel mese di giugno 2007 l’assicurato ha informato l’Ufficio AI di un
peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 79-1) e prodotto la valutazione
del 4 ottobre 2007 Dr. __________ (doc. AI 81-1) unitamente allo scritto
dell’11 settembre 2007 del Dr. __________ (doc. AI 81-6).
Il Prof.
Dr. __________, medico aggiunto del Servizio di chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore dell’Ospedale Regionale di __________,
nello scritto del 17 settembre 2007 ha riferito che “…il test di impigement sia sotto acromiale che
acromio claveare sono positivi per entrambe le spalle 3+ a destra, 1+ a
sinistra, pertanto il sospetto diagnostico è quello di una sindrome di
impigement alla spalla destra ed in misura minore a sinistra, a destra vi è
anche la sospetta lesione parziale del tendine del sovra spinato” (doc. AI
81-69).
Lo
specialista ha quindi consigliato una serie di accertamenti radiologici
(doc. AI 81-6).
Anche il
Dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto del 14 ottobre 2007, dopo
aver diagnosticato una “Periartrite scapolo-omerale bilaterale, spondilartrosi
L5 S1 L4 L5” ha segnalato un peggioramento del quadro valetudinario
dell’assicurato (doc. AI 81-5).
Considerandi
Nelle
annotazioni del 18 ottobre 2007 il medico del SMR, Dr. __________, ha indicato
che lo stato è suscettibile di peggioramento e che rispetto alla valutazione
peritale del Dr. __________ è segnalata una patologia bilaterale a livello
delle spalle. I limiti funzionali descritti dal perito sono dunque stati
considerati incompleti, “in modo particolare per quanto riguarda le braccia”.
Il medico del SMR ha poi rinviato ad un consulto specialistico presso il Dr. __________
per una completazione dello status clinico (doc. AI 83-1).
In data
22.
ottobre 2007, dopo gli accertamenti radiologici, il Dr. __________ ha posto
la diagnosi di “sindrome da impigement bilaterale con rottura parziale del
bicipite e del sovraspinato a destra”. Egli ha poi consigliato
un’artroscopia chirurgica di decompressione sottoacromiale e di riparazione del
sovra spinato + tenotomia del bicipite. In alternativa, una o due infiltrazioni
con del cortisone per ridurre la sintomatologia dolorosa (doc. AI 84-2)
Nel
referto del 28 novembre 2008 del Dr. __________, medico aggiunto, spec. in
fisiatria dell’Ospedale Regionale di __________, viene confermata la diagnosi
del Dr. __________ del 22 ottobre 2007 e vengono fissati ulteriori limiti
funzionali, in particolare l’assicurato non può alzare pesi maggiori di 5-10 kg e non può eseguire lavori sopra il
livello delle spalle (doc. AI 86-3).
Il medico
del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 6 dicembre 2007 ha confermato il peggioramento dello
stato di salute rispetto alla perizia del Dr. __________ del 14 novembre 2006 e
i nuovi limiti funzionali rispetto alle precedenti valutazioni. Il Dr. __________
ha aggiunto che il peggioramento è segnalato nel giugno del 2007 e le relative
cure iniziate nel mese di settembre 2007 (doc. AI 87-1).
Alla luce
di quanto sopra esposto, questa Corte non può condividere il modo di procedere
dell’amministrazione per le ragioni che seguono.
Per
quanto riguarda l’attività di scultore indipendente l’Ufficio AI ha ripreso la
valutazione del Dr. __________ che aveva fissato un’abilità lavorativa del 50%
(4 ore al giorno) con una riduzione del rendimento del 10% e ha arbitrariamente
aumentato al 60% la limitazione nell’eseguire lavori di scultura aggiungendo,
quali limiti funzionali “la limitazione nel sollevare pesi maggiori di 5-10 kg e l’impedimento di eseguire lavori al
di sopra delle spalle”.
Tale
valutazione, che ha poi condotto l’UAI, su segnalazione del servizio di
ispettorato esterno, a considerare una limitazione della capacità lavorativa
del 63%, è stata eseguita senza interpellare il perito, il medico curante o
il SMR.
Questo a
maggior ragione se se si considera che rispetto alla perizia svolta nel 2006,
secondo i medici curanti e il SMR, si sono aggiunte nuove patologie (sindrome
da impigement bilaterale con rottura parziale del bicipite e del sovraspinato a
destra) e nuovi importanti limiti funzionali.
Alla luce
di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, visto il peggioramento
del quadro valetudinario dell’assicurato, constatato sia dai medici curanti che
dal SMR, non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti,
condividere la valutazione dell’UAI circa un’inabilità dell’assicurato
nell’attività di scultore “intorno al 60%”.
2.10
Il ricorso va accolto anche
per un altro motivo.
L’invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o
parzialmente) di attività umanitarie o di volontariato, in casu si
tratta di un assicurato filantropo in __________, deve essere stabilita
confrontando le singole attività svolte in tale attività ancora accessibili al
richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Questo, in
analogia con quanto previsto dalle Direttive UFAS sull’invalidità e la grande
invalidità in vigore dal 1° gennaio 2004, per i membri di comunità religiose
(cfr. art. 27 OAI)
Secondo
le direttive UFAS, in particolare la cifra 3103:
"
L'attività esigibile dalla persona assicurata
dopo l'insorgere dell'invalidità è valutata non solo in base ai precedenti
compiti, ma all'insieme delle mansioni possibili nella comunità.
La cifra
3104.
prevede:
"
Per esempio, il religioso costretto
dall'invalidità a rinunciare al ministero esercitato fuori dal convento, ma che
può svolgere almeno parzialmente una delle attività affidate abitualmente ai
monaci che lavorano all'interno del convento, è ritenuto invalido solo nella
misura in cui è impedito nell'esercizio di questa attività.
Nell’evenienza concreta,
l’Ufficio AI si è limitato a rilevare che
"
Per quanto concerne l’attività umanitaria svolta
in __________, essendo la stessa volontaria e spontanea
per definizione, l’assicurato può di conseguenza organizzarla nel miglior modo
possibile in funzione del danno alla salute di cui egli è portatore,
adoperandosi così maggiormente alle attività di controllo, di sorveglianza o
direzione lavori piuttosto che a quelle di manovalanza. Non vi è quindi un
grado invalidante relativo alla quota parte quale filantropo.”
(doc. AI 96-4).
Tale modo di procedere non
può essere fatto proprio da questa Corte.
L’invalidità
dell’assicurato andava infatti valutata sulla base di un confronto delle
attività possibili quale volontario / filantropo, da effettuare mediante una
specifica inchiesta.
Per analogia con quanto
applicato per le mansioni consuete di una persona occupata nell’economia
domestica, si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A.
Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
L'amministrazione, non ha
invece proceduto in tal senso, ma ha sbrigativamente negato qualsiasi grado
d’invalidità con la motivazione che, essendo l’assicurato attivo in un’attività
umanitaria volontaria e spontanea, egli potrebbe organizzarla nel miglior modo
possibile in funzione del suo danno alla salute adoperandosi così maggiormente
alle attività di controllo, di sorveglianza o direzione lavori piuttosto che a
quelle di manovalanza.
In simili
circostanze, visto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli
atti rinviati all’amministrazione affinché proceda nella corretta
determinazione delle attività ancora accessibili all’assicurato nella
propria attività di volontario / filantropo, da effettuare mediante una
specifica inchiesta e tenendo conto della cifra 3014 della direttiva dell'UFAS
citata.
2.11
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso
all'amministrazione, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a
livello reumatologico, inteso a delucidare l’aspetto diagnostico e soprattutto
le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente (cfr.
consid. 2.8).
L'amministrazione
dovrà inoltre procedere ad una corretta determinazione delle attività
possibili all’assicurato nella propria attività di volontario / filantropo, da
effettuare mediante una specifica inchiesta (cfr. consid. 2.10).
In tale contesto
l'amministrazione verificherà nuovamente (cfr. al riguardo Doc. VI) qual è la
quota parte dedicata dal ricorrente ad ognuna delle due attività.
Quindi,
in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 3 aprile 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.10.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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