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32.2008.91

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 marzo 2009Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di

rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende

verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di

prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione,

quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di

prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel

merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

La giurisprudenza sopra menzionata va

applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il

nuovo tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell’8

marzo 2006).

2.5. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa

sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF

127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag.

318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29

settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,

Berna 2003, pag. 128).

Nella STFA del 29 settembre 1998 (I 148/98), pag. 10 consid. 3b, l'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" Tra

i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,

pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)".

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999, I 441/99; STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag.

10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza del 4 luglio 2007 (I 384/06), il

Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4).”.

2.6. Con

la decisione impugnata l'UAI ha concesso al ricorrente il diritto ad una

rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio 2005 al 31 marzo 2007, poi l'ha

soppresso, poiché il raffronto fra il reddito conseguito senza invalidità ed il

reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile tenuto conto di una

riduzione del 10% per la possibilità di svolgere solo attività semplici e

ripetitive, dà una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 34% e quindi inferiore

al minimo legale del 40% (doc. AI 47).

Dal lato medico, il perito psichiatra (docc. AI 37 e 41)

incaricato dall'Ufficio AI ha accertato che l'incapacità lavorativa dell'assicurato

nella sua professione di carpentiere ed in altre attività adeguate era del 25%.

Sulla scorta della valutazione finale del 5

giugno 2007 (doc. AI 42) del medico presso il Servizio

Medico Regionale, il 27 settembre 2007 (doc. AI 47) il consulente in

integrazione professionale ha stabilito in Fr. 60'001.- (Fr. 27,15 all'ora x

42,5 ore x 4 settimane x 13 mesi) il salario da valido del ricorrente

aggiornato al 2006 senza il danno alla salute se avesse ancora lavorato come aiuto

carpentiere per il suo datore di lavoro.

In altre attività adeguate, ha fissato in Fr. 58'524.- la media

del salario ipotetico per gli uomini a livello nazionale aggiornato al 2006.

Riportando questo dato su una capacità lavorativa del 75% e ritenuta una

diminuzione del 10% per attività leggere, ha ottenuto un reddito da invalido di

Fr. 39'503.-. Partendo dunque da queste cifre, l'Ufficio AI ha calcolato un

grado d'invalidità del 34% ed ha interrotto il versamento della rendita dall'aprile

2007.

Il ricorrente contesta che le patologie causate dall'infortunio

del 2004 siano da ritenere guarite nell'estate 2005 rispettivamente quelle

psichiche siano di entità lieve dal dicembre 2006. A suo dire, esisterebbe

invece un danno alla salute notevolmente maggiore, che persiste anche dopo il

mese di dicembre 2006 ed a fronte del quale egli è inabile in misura almeno del

50% anche in lavori leggeri confacenti al suo stato di salute.

A sostegno della fondatezza del suo ricorso, l'assicurato ha fatto capo nelle more istruttorie

al rapporto allestito il 10 settembre 2008 (doc. C) dal dr. med. __________, psichiatra

e psicoterapeuta FMH.

2.7. Il 6

febbraio 2004 il ricorrente ha avuto un incidente sollevando un mobile e l'assicurazione infortuni ha preso a carico l'evento.

Lo psichiatra e psicoterapeuta FMH dr. med. __________,

il 9 maggio 2005 (doc. LAINF 1-14) ha eseguito una visita dell'assicurato per conto dell'assicurazione infortuni, diagnosticando una

sindrome somatoforme da dolore persistente (F.45.4) in soggetto poco

differenziato, con strategie di coping e convinzioni disfunzionali,

cinesiofobie, atteggiamenti autolimitanti. Questa sindrome ha assunto l'entità di una malattia di rilevanza clinica

con limitazione della capacità lavorativa in misura completa. L'assicurato disponeva di poche risorse

culturali e intellettive per far fronte alla situazione che si era creata. La

fissazione sulla sintomatologia algica, la convinzione della propria

inguaribilità, il decorso sfavorevole, l'esempio negativo del fratello invalido e della moglie disoccupata e

l'esito insoddisfacente delle

cure praticate, sono tutti fattori prognosticamente sfavorevoli, tendenti alla

cronicizzazione. Una cura psichiatrica non era quindi indicata.

Il 18 maggio 2005 il dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica, medico di circondario, ha eseguito una perizia per

la __________. Nel suo referto del 25 seguente (doc. LAINF 1-10) ha concluso

che la frattura dell'angolo

antero inferiore di L5 era clinicamente guarita, in questa zona della colonna

lombare l'assicurato non

lamentava nessun problema, i problemi al passaggio toraco-lombare non erano di

origine post infortunistiche, poiché si sono sviluppati dopo l'evento. Anche le irradiazioni e la

debolezza alla gamba destra non trovavano correlato clinico in assenza di

atrofia muscolare e nemmeno un correlato para-clinico in assenza di

compressioni radicolari alla risonanza magnetica. Egli ha affermato che per i

soli postumi infortunistici, l'assicurato

era da considerare abile al lavoro in misura totale.

Il dr. med. __________, FMH in chirurgia, il 30

maggio 2005 (doc. AI 15) ha diagnosticato uno stato dopo frattura, schiacciamento

di L5, dolore di sciatalgia destra, che da allora lo rende inabile al 100% al

lavoro. Il curante ha inoltre affermato che il paziente non era in grado di

svolgere altre attività, essendoci una limitazione funzionale totale.

Nella perizia medica particolareggiata compilata

il 24 agosto 2005 (doc. AI 22) su invito dell'Ufficio AI, il chirurgo dr. __________ ha risposto dettagliatamente

a tutti i quesiti. Egli ha evidenziato uno stato dopo frattura somatica di L5

al 27 febbraio 2004 con residui dolori ingravescenti alla schiena e cedimento

all'arto inferiore destro. Dolore

al gomito destro, mancanza di forza all'arto superiore destro, forza regolare all'arto superiore sinistro. Agli arti inferiori lamenta dolori

persistenti nella fascia L4 e L5, mancanza di forza all'arto inferiore destro che fa sì che cammini con l'aiuto di un bastone, data inoltre la zoppia

all'arto inferiore destro. Il

decorso della patologia è cronico, evolutivo, ciò che influisce in maniera

determinante sull'attività

lavorativa, che lo rende non collocabile. Infatti, egli non può esercitare a

tempo pieno la precedente attività di carpentiere-manuale e nemmeno altri

lavori. Manifesta quindi un grado d'invalidità totale.

Il medico ha poi risposto a dei quesiti

riguardanti diverse attività fisiche, rispondendo prevalentemente in maniera

negativa (l'assicurato non può

lavorare a braccia alzate, lavorare esposto a improvvise variazioni di

temperatura, tollerare il contatto cutaneo intensivo con sostanze solide o

liquide, tollerare vibrazioni, mantenere un ritmo lavorativo sostenuto, restare

in piedi immobile, gestire situazioni conflittuali nell'ambiente di lavoro, svolgere un lavoro monotono, svolgere un lavoro

ripetitivo, assumersi responsabilità, lavorare solo, lavorare in gruppo),

mentre occasionalmente (sollecitare la nuca, effettuare movimenti di estensione

con gli arti superiori, usare le mani, sollevare e trasportare pesi superiori a

5 kg) o saltuariamente può eseguire delle attività (stare seduto, stare in

piedi, camminare, inginocchiarsi, lavorare in posizione flessa, effettuare

ripetutamente brevi flessioni o rotazioni). Ha infine certificato che l'assicurato soffre di gravi difficoltà di

apprendimento, rispondendo però negativamente alle successive domande in campo

psichiatrico.

Il dr. med. __________, capoclinica di ortopedia

presso l'Ospedale __________ di

__________, è stato interpellato dall'UAI e nel suo rapporto medico del 15 ottobre 2005 (doc. AI 26) ha

diagnosticato uno stato da frattura L5 curata conservativamente dal 6 febbraio

2004, dorsolombalgie invalidanti a decorso non traumatiche e sciatalgie croniche

dal dicembre 2004.

L'incapacità lavorativa era del 100% e lo stato di salute era

stazionario, senza possibilità di essere migliorata con provvedimenti sanitari

(la terapia non ha dato i suoi frutti), mentre dei provvedimenti professionali erano

indicati. Pertanto, l'assicurato

non era in grado di svolgere né l'attività precedente né altre, queste ultime a motivo soprattutto che

la formazione dell'interessato era

insufficiente.

Visti questi referti, il 21 luglio 2006 (doc. AI

34) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale dell'UAI ha voluto procedere con una valutazione

psichiatrica per stabilire la presenza di un disturbo somatoforme o solamente

la presenza di ampliamento.

Il 10 agosto 2006 (doc. AI 35) l'Ufficio assicurazione invalidità ha

designato il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, per l'accertamento medico ambulatoriale dell'assicurato, il quale ha avuto due colloqui

con l'esperto: il 27 settembre

2006 ed il 10 novembre 2006. Il perito ha suddiviso il suo referto in due

parti: la prima portante sui dati clinici, la seconda sulle conseguenze sulla

capacità di lavoro. Nei dati clinici figurano l'anamnesi, i dati soggettivi dell'assicurato (disturbi somatici, stanchezza, debolezza, perdita di

forza alla gamba destra, dolori lombari e disturbi del sonno), le constatazioni

obiettive (con lo status, i risultati del test e l'esame dell'incarto

AI/__________), la diagnosi e la sua valutazione e prognosi.

Nello status, l'esperto ha evidenziato che il ricorrente ha presentato una scarsa

collaborazione, come se fosse piuttosto disinteressato che oppositivo. Durante

tutto il colloquio è rimasto pressoché immobile, si è opposto alla prova della

scrittura sostenendo di non avere forza e che lo scrivere gli causa mal di

testa. La capacità di giudizio è apparsa compromessa dalla convinzione di

essere gravemente ammalato; lo stesso vale per la coscienza di malattia

praticamente composta di una concorrenza di pensiero ipocondriaco e probabile

dolore cronico. L'attività

motoria è apparsa ipoattiva con una deambulazione lenta e con cambiamento della

postura da seduta ad eretta con una certa difficoltà e aiutandosi con il

bastone. Non ha osservato movimenti abnormi e nemmeno segni di disturbo

psicomotorio sistematizzato o altri caratteri specifici della qualità motoria.

Lo specialista non ha rilevato particolari tratti di personalità che

permetterebbero di formulare uno specifico disturbo caratteriale. Il pessimismo

dell'assicurato, il

rallentamento e l'apatia

soprattutto durante il primo colloquio hanno dato l'impressione di un possibile disturbo depressivo della personalità.

Le sue convinzioni portano sentimenti di abbattimento, malinconia, assenza di

allegria, è privo di gioia e di felicità. Il tono dell'umore è apparso quantitativamente insufficiente, ma tutto sommato

adeguato. Il perito ha concluso che esiste una moderata deflessione del tono

dell'umore in un soggetto

chiuso nel proprio mondo pieno di ruminazioni concernenti i disturbi osteomuscolari;

egli è convinto di essere incapace e ammalato, senza espressione di paura,

ansia o rabbia. È carico di rimproveri rivolti ai familiari, i quali non

capirebbero la sua grave condizione; afferma quindi che sarebbe meglio morire.

Non si tratta però di un'ideazione

suicidale, ma di una modalità di attirare l'attenzione dei familiari e di mostrare quanto ha bisogno di aiuto.

Le prove neuropsicologiche effettuate presentano

i punteggi grezzi e la valutazione qualitativa sulla base di un confronto di riferimenti

di uguale età e scolarità nettamente sotto la norma. È possibile che il

periziato sia semianalfabeta, ciò che spiegherebbe l'insuccesso in due test, oppure che si tratti di un atteggiamento

manipolativo. Entrambe le possibilità riducono il valore dell'ipotesi del deterioramento cognitivo. Resta

comunque il dubbio che l'assicurato

tentasse di amplificare i suoi sintomi.

Lo psichiatra ha posto la diagnosi di disturbo da

disadattamento con reazione depressiva prolungata; disturbo somatoforme da

dolore persistente; ipocondria. Queste sindromi sono presenti da almeno tre anni

e presentano un significativo influsso sulla capacità lavorativa soltanto in

una nuova professione, mentre nell'ultima esercitata hanno soltanto un influsso marginale.

Nella sua valutazione, l'esperto ha evidenziato che si tratta di un soggetto che dispone di

scarse risorse e scarso patrimonio culturale; probabile semianalfabeta, ha

presentato un importante declino psicologico in seguito alla perdita del posto

di lavoro nel mese di agosto 2003, con un progressivo peggioramento delle

condizioni psicologiche dovute alla difficile situazione socio-economica nel

periodo trascorso a beneficio dell'assicurazione disoccupazione, quando si è formata l'autoconvinzione di essere leso ed incapace

a riprendere un'attività

qualsiasi. A prima vista, il quadro osservato richiama un possibile sviluppo

depressivo, ma il suo apparente deficit cognitivo non è null'altro che il prodotto della sua scarsa

istruzione ed il rifiuto di fronte alla richiesta di una ragionevole

prestazione. L'impressione

clinica non corrisponde alla valutazione quantitativa del test

neuropsicologico. La valutazione qualitativa dello stesso test indica invece

una probabile tendenza manipolativa. Va tuttavia ritenuta come diagnosi

differenziale anche una possibile fase prodromale di una demenza ancora di

scarso valore clinico nel determinare un'incapacità lavorativa.

Riguardo alla capacità lavorativa, lo specialista

ha rilevato che le menomazioni dovute ai disturbi constatati sono difficilmente

oggettivabili dal profilo psichiatrico e secondo la valutazione neuropsicologica.

Rispondendo a dei quesiti, lo psichiatra ha evidenziato che gli impedimenti a

livello psicologico e mentale sono soprattutto soggettivi. L'assicurato è convinto di essere gravemente

ammalato e che ha poco da vivere. L'esame neuropsicologico ha mostrato un importante deficit cognitivo,

ma non del tutto tipico per un quadro demenziale o pseudodemenziale. La

prestazione testistica è verosimilmente il frutto della sua scarsa informazione

ed il fatto che vi è un'importante

discrepanza rispetto al quadro clinico allontana i dubbi su una possibile

demenza incipiente, ma fa sospettare che vi sia un'esagerazione nei sintomi fisici per motivi psicologici. A livello

fisico le menomazioni si manifestano come un facile affaticamento e la perdita

di forza. Il quadro incontra notevoli problemi nelle relazioni interpersonali

sia in famiglia sia nelle nuove condizioni non sperimentate prima. Nell'ultima attività esercitata, i disturbi

psichici non dovrebbero rappresentare un impedimento maggiore del 25%, perciò

tale attività sarebbe ancora praticabile per i soli motivi psichiatrici, inizialmente

a metà tempo. Non è invece possibile stabilire l'inizio della limitazione della capacità lavorativa nell'ultima attività esercitata, siccome non ci

sono notizie riguardo ad un trattamento psichiatrico oltre alle informazioni

poco utili da parte dell'operatore

del Day Hospital __________ in assenza di uno specialista in psichiatria, né

informazioni riguardanti le cure e il decorso susseguenti ai disturbi di natura

psicosomatica riscontrati nel luglio 2004 e nel maggio 2005 da dei colleghi.

Comunque, questi disturbi non dovrebbero rappresentare un grosso problema in un

ambiente di lavoro nell'ambito

delle attività svolte in passato. Dei provvedimenti d'integrazione sono difficilmente proponibili, visto l'atteggiamento oppositivo manifestato dall'assicurato, convinto di essere privo di

forze. Inoltre, vista la lunga incapacità lavorativa, l'abitudine al processo lavorativo si è estinta. L'ideale sarebbe un collocamento in un centro

di osservazione dove potrebbero essere valutate eventuali rimanenti risorse. Un

altro grosso problema è la sua scarsa istruzione ed il probabile analfabetismo.

L'esercizio di capacità sociali

di base è molto dubbio e l'utilizzazione

delle risorse disponibili è difficilmente ottenibile, sempre a causa della sua

convinzione. Pertanto, l'interessato

Considerandi

non è in grado di svolgere altre attività. La riduzione della capacità di

lavoro deve essere valutata dal profilo reumatologico ortopedico.

Il medico SMR ha invitato il perito a precisare

le limitazioni funzionali dell'assicurato

(doc. AI 40), ciò che l'ha

portato a rivedere il paziente il 2 maggio 2007 ed a contattare telefonicamente

il dr. __________, per stendere il referto il 29 maggio 2007 (doc. AI 41).

In questo terzo incontro, l'assicurato ha espresso una serie di

preoccupazioni di natura socioeconomica in maniera molto più articolata

rispetto agli incontri precedenti. Inoltre, ha ammesso il suo analfabetismo

negato fino a quel momento e tutto ciò con toni rivendicativi e molto più

vivaci. Così, il quadro clinico attribuibile alle menomazioni psichiatriche

appare ancora più ridimensionato e rappresenta praticamente un equivalente di

un importante disagio sociale e atto a rappresentare un supporto utile nell'ottenere un risarcimento. Emerge ancor più

una specie di nevrosi da compenso.

L'esperto riferisce che il colloquio con il collega ha portato quest'ultimo a concludere che sia il quadro

clinico riscontrato in occasione della sua valutazione sia quello descritto dal

perito stesso, a distanza di due anni non è tale da giustificare un'incapacità lavorativa. Il collega ha

precisato che la sua valutazione era mirata a distinguere le cause dell'incapacità lavorativa ed a definire se si

trattava di un infortunio o di una malattia. Pertanto, i limiti funzionali di

un quadro somatoforme, descritti anche come "convinzioni disfunzionali e

atteggiamenti autolimitanti", sono soggettivi e presentati come tali per

documentare la richiesta di prestazioni da parte dell'assicurato. Da ciò derivano i diversi sintomi lamentati, che non

sono null'altro che la

convinzione dell'assicurato di

essere impossibilitato a conseguire un introito mensile a causa della sua

scarsa scolarità e competitività sul mercato del lavoro. I limiti funzionali

dovuti al disturbo da disadattamento sono esigui e sono ben lontani da altri

disturbi ansiosi e depressivi simili a quelli che si incontrano nel disturbo da

disadattamento, con la sola differenza che nei disturbi da disadattamento sono una

specie di linguaggio che serve per attirare l'attenzione su di sé, mentre in un autentico quadro depressivo sono

dovuti a meccanismi inconsci, quali l'apatia e l'abulia

contro le quali il paziente non è in grado di lottare. In specie, siccome la

problematica reumatologica non è stata accolta come un'entità invalidante o come una costellazione che porta all'erogazione di una rendita, si assiste ad un

ampliamento dei sintomi in forma di un insistente lamento ed amplificazione dei

sintomi più banali e del loro significato, costruendo muri di autolimitazione e

di opposizione ad una qualsiasi ragionevole richiesta di prestazioni.

Alla luce dell'intero incarto medico che lo psichiatra ha potuto esaminare, egli

esclude la presenza di un disturbo psichiatrico che possa giustificare l'erogazione di una rendita, soprattutto in

una persona che svolge unicamente un'attività fisica.

Il 17 gennaio 2008 (doc. AI 59-2) il dr. med. __________

ha certificato che "a causa del deterioramento psico-fisico importante,

il signor RI 1, non è in grado di riprendere più nessun lavoro psico-fisico.

Tra l'altro deve portare

il busto. È in cure per stato depressivo con Zoloft.".

Nel rapporto del 10 settembre 2008 (doc. C), il

dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, ha attestato che il ricorrente

è in sua cura dal 28 aprile 2008 a causa di una pesante ed invalidante

problematica clinica, psicopatologica, caratteriale e psicovolutiva pervasiva.

Lo psichiatra ha evidenziato uno stato di profondo e pervasivo vissuto psicotraumatologico

legato all'infortunio e all'intervento subiti e, soprattutto, all'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni

fisiche. Il curante ha rilevato che il paziente è totalmente invalido e inabile

e presenta un'incapacità lavorativa

del 100% dovuta alle lesioni fisiche, dipendente da terzi e deambula

esclusivamente con il bastone. L'infortunio del 2004 ha determinato la comparsa dei disturbi

psichici, giacché l'assicurato

deve convivere a livello fisico con dolori persistenti alla colonna lombare,

all'arto inferiore destro ed al

gomito destro, soffre di artrosi cervicale, di sciatalgia cronica e tutto ciò

ha scatenato il quadro clinico e psicopatologico attuale che ha assunto,

malgrado la presa a carico specialistica, una modalità evolutiva regressiva e invalidante.

L'insorgente presenta uno stato

ansioso depressivo cronico postraumatico da infortunio, disturbo da disadattamento

con reazione depressiva prolungata, formula disturbi somatici, stanchezza,

debolezza, perdita di forza alla gamba, insonnia a causa del forte dolore

persistente alla colonna lombare. Il paziente è in uno stato di profonda

disperazione, angoscia, non ha più futuro, né possibilità di migliorare la sua

compromessa situazione clinica, psicopatologica, somatica e psicosociale. Anche

la prognosi appare seria e condizionata da un'intensa presa a carico psichiatrica, psicoterapica, psicosociale e

riabilitativa in regime ambulatoriale e semistazionario.

2.8

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già

avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni

logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329

e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied

un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en

cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il

est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartiali-té de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora rilevare che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto

proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),

in ambito psichiatrico l'esperto

deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su

diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9

Chiamato ora

a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo attento esame degli atti, ritiene che le

valutazioni dell'Ufficio AI non

siano complete, nel senso che il ricorrente è stato peritato soltanto dal

profilo psichiatrico, mentre da quello reumatologico/ortopedico nulla è stato

detto.

Non va dimenticato che il chirurgo curante, dr. __________,

nei suoi referti ha certificato che l'assicurato soffriva di dolori alla schiena e presentava cedimenti

all'arto inferiore destro che

causavano una zoppia, con conseguente deambulazione con l'aiuto di un bastone (doc. AI 22). Sempre nell'agosto 2005, come visto, egli ha ritenuto

che queste condizioni di salute rendessero impossibile all'assicurato effettuare determinati movimenti

con il corpo e/o parti del corpo.

Anche il collega dr. __________, nell'ottobre 2005, ha rilevato dal febbraio 2004

una diminuzione del rendimento del 100% in tutte le attività lavorative (doc.

AI 26).

Successivamente non sono più giunti ulteriori

certificati da parte dei medici curanti del ricorrente. Solo nel gennaio 2008

(doc. AI 59-2) il chirurgo dr. __________ ha attestato che l'insorgente non era in grado di riprendere

più nessun lavoro psico-fisico e che tra l'altro portava ancora il busto già prescritto a suo tempo dall'assicuratore infortuni.

In merito alla valutazione del ricorrente per

quanto concerne le sue patologie fisiche, questo Tribunale rileva che perfino

lo stesso perito psichiatra interpellato dall'Ufficio assicurazione invalidità ha osservato il 27 dicembre 2006

che a livello fisico le menomazioni si manifestano come un facile affaticamento

e perdita di forza e perciò richiedono un'attenta valutazione reumatologica (doc. AI 37-8 risposta n. 1.2) e,

ancora, che la riduzione della capacità di lavoro deve essere valutata dal

punto di vista reumatologico ortopedico (doc. AI 37-9 risposta 3.3).

A questo proposito, il medico SMR ha affermato il

26.

marzo 2007 (doc. AI 40) che "Questa valutazione è già avvenuta nel

contesto della visita per la __________. In particolare, non viene rilevata una

correlazione tra i disturbi somatici (tra cui dolori alla colonna in zona

toraco-lombare) e correlati paraclinici (RM). Per questi disturbi l'assicurato ha anche beneficiato di un

soggiorno presso la clinica di __________ (14.7 al 10.8.04). Nel rapporto concernente

una visita in agenzia per la __________ indicava il 9.5.2005 un'IL del 100% a causa di disturbi somatoformi

invalidanti. Il 25.5.2005 l'assicurato veniva ritenuto abile al 100% per disturbi puramente

somatici. Attualmente, sulla base del rapporto periziale non è possibile

determinare chiaramente se vi sia stato un cambiamento netto della situazione

(dati obiettivi). Dr. __________ suggerisce telefonicamente il 26.3.2007 un

aggiornamento peritale al fine di determinare in modo più preciso quanto sia

attualmente invalidante il disturbo somatoforme e il disturbo depressivo e in

che misura vi sia autolimitazione o ampliamento dei sintomi, eventualmente

anche con l'ausilio di

test psicometrici.".

Nel suo secondo rapporto del 29 maggio 2007 il

dr. med. __________, perito psichiatra interpellato dall'Ufficio AI, ha affermato che "Nella

nostra discussione telefonica il Collega afferma che sia il quadro clinico

riscontrato in occasione della sua valutazione sia quello descritto da parte

mia, oggi a distanza di due anni non è tale da giustificare un'incapacità lucrativa. I limiti funzionali

di un quadro somatoforme, descritte anche come "convinzioni disfunzionali

e atteggiamenti autolimitanti" (__________) sono effettivamente soggettivi

e presentati come tali per documentare la richiesta di prestazioni da parte

dell'assicurato.". Egli prosegue evidenziando che "quando una

problematica reumatologica non è accolta come una entità invalidante o come una

costellazione che porta all'erogazione di una rendita, si assiste ad un ampliamento di sintomi

in forma di un insistente lamento ed amplificazione dei sintomi più banali e

del loro significato, costruendo muri di autolimitazione e di opposizione ad

una qualsiasi ragionevole richiesta di prestazioni.".

Ed ancora che "tutto il resto della documentazione nonché le indagini

psicometriche escludono la presenza di un disturbo psichiatrico che possa

giustificare l'erogazione

di una rendita. Questo soprattutto in un soggetto che svolge unicamente un'attività fisica." (doc. AI 41).

In merito a queste ultime considerazioni, il

Tribunale è dell'avviso che sebbene

il perito abbia evocato la problematica reumatologica, tuttavia l'ha valutata unicamente dal profilo

psichiatrico, sostenendo che poiché i suoi dolori fisici non sono stati

ritenuti invalidanti, l'assicurato

li ha ampliati in forma di un insistente lamento ed ha amplificato i sintomi

più banali. Questa conclusione non può però essere assimilata ad un parere

rilasciato da uno specialista reumatologo, ma va presa soltanto come tale,

ossia come l'opinione di uno

psichiatra che ha valutato l'intero

quadro clinico del ricorrente basandosi anche sulle problematiche reumatologiche

– siano esse effettive o solo soggettive – da esso lamentate. E, d'altronde, non potrebbe essere altrimenti.

In questo senso, una vera verifica delle patologie

somatiche di cui sarebbe affetto l'insorgente non è dunque mai stata eseguita dall'Ufficio AI, anche perché l'Amministrazione si è attenuta al risultato

a cui è giunto a suo tempo l'assicuratore

infortuni, che nella decisione su opposizione del 19 agosto 2005 (doc. AI 28-2)

si è basato sui referti del dr. med. __________, medico di circondario, e del

dr. med. __________, medico all'Ospedale __________ di __________, ritenendo il ricorrente

nuovamente abile al 100% dal 1° luglio 2005.

Al proposito, occorre osservare che entrambi gli

specialisti interpellati hanno confermato che la frattura dello spigolo

antero-inferiore di L5 era clinicamente guarita. Il primo medico ha concluso

che per i postumi dell'infortunio

l'assicurato deve essere

considerato abile al lavoro in misura totale sul mercato generale del lavoro,

dato che i problemi al passaggio toraco-lombare, sviluppatisi dopo l'evento, non sono in relazione causale con

lo stesso; il secondo, invece, ha chiesto l'esame di uno specialista della schiena, fermo restando che non può

essere escluso un legame con l'infortunio,

visto che la sintomatologia (dolori alla giunzione toraco-lombare) si è sviluppata

nel decorso di una frattura.

Riguardo a queste due discordanti conclusioni, l'assicuratore infortuni ha considerato che

il fatto che d'avviso del dr. __________

non possa essere escluso un nesso con l'infortunio non basta, poiché l'assicuratore deve versare le prestazioni unicamente quando un danno

alla salute è in relazione causale naturale almeno probabile con l'infortunio. La semplice possibilità non basta.

Pertanto, poiché dal punto di vista medico l'infortunio del 2004 non lascia conseguenze tali da pregiudicare in

misura apprezzabile la capacità di guadagno, per le sole conseguenze dell'infortunio la __________ ha chiuso il caso

con effetto dal 1° luglio 2005, ritenendo l'assicurato abile al 100%.

Ora, la conclusione dell'assicuratore LAINF non vuol però ancora dire che dal 1° luglio 2005

in poi non vi siano state conseguenze dal profilo morboso, ovvero che il

ricorrente non abbia manifestato dei disturbi aventi connotazione di malattia

che interessano quindi l'assicurazione

invalidità. Infatti, la __________ era interessata soltanto all'aspetto causale dell'infortunio, mentre all'UAI devono destare interesse le conseguenze

di questo evento dal profilo (psico)somatico.

L'UAI avrebbe quindi dovuto verificare autonomamente questi disturbi

somatici lamentati a lungo dall'assicurato - ed ancora perfino nel gennaio 2008 -, procedendo con

una perizia reumatologica e/o ortopedica.

In questo senso, gli atti vanno retrocessi all'autorità competente, affinché proceda a

peritare il ricorrente dal profilo reumatologico e/o ortopedico con

riferimento, in particolare, alla determinazione della sua capacità lavorativa

nell'attività di

carpentiere-manovale rispettivamente in altre attività adeguate alle sue

condizioni fisiche, a partire dal momento in cui l'UAI ha soppresso il diritto alla rendita intera a causa del

miglioramento intervenuto sul piano psichiatrico.

La capacità di lavoro dell'assicurato dovrà poi essere valutata globalmente,

ossia alla luce delle eventuali limitazioni reumatologiche/ortopediche e psichiatriche.

Tutto ben considerato, quindi, seppure per motivi

diversi da quelli esposti dall'assicurato,

il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati all'Ufficio AI affinché proceda con la succitata perizia.

Al ricorrente, vincente in causa, siccome rappresentato

da un sindacato vanno attribuite delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

2.10

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1°

luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.-

e Fr. 1'000.- in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

1.1. La decisione

impugnata è annullata.

1.2. Gli atti

vanno rinviati all'Ufficio

assicurazione invalidità affinché proceda con gli accertamenti indicati al

considerando 2.9.

2. Le spese

di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio assicurazione invalidità, che verserà

al ricorrente Fr. 1'000.- a

titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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