32.2008.91
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30 marzo 2009Italiano41 min
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Numero d'incarto:
32.2008.91
Data decisione, Autorità:
30.03.2009, TCA
Titolo:
Rendita AI a termine. Domanda di revisione. Esposizione dei certificati medici.Valutazioni UAI NON sono complete, perché assicurato è stato peritato solo dal profilo psichiatrico e non anche reumatologico.Il parere dello psichiatra su status reumatologico non vale,perché non fatto da uno specialista
AFFEZIONE PSICHICA
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 87 cpv. 3 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.91
TB
Lugano
30 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'11 aprile 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Il 2 maggio
2005 (doc. AI 3) RI 1, nato nel 1953, ha formulato domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità, indicando che il
danno alla salute esisteva dal 6 febbraio 2004.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medici, con decisione dell'11 aprile 2008 (doc. AI 63) l'Ufficio assicurazione invalidità ha accordato all'assicurato il diritto ad una rendita intera
d'invalidità dal 1° febbraio
2005 (dopo un anno d'attesa dal
sorgere dell'incapacità al
lavoro) al 31 marzo 2007 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di
salute). Poi, data una perdita di guadagno del 34%, il diritto alla rendita è
decaduto.
1.3. Il 14 maggio
2008 (doc. I) l'assicurato,
rappresentato dal RA 1, ha formulato ricorso chiedendo l'assegnazione di una mezza rendita d'invalidità dall'aprile 2007. A suo dire, esisterebbe un danno alla salute con
incidenze notevolmente maggiori rispetto a quelle riconosciute dall'amministrazione, nel senso che anche dopo
il dicembre 2006 egli è da considerare inabile almeno al 50% anche in lavori
leggeri confacenti.
Nella risposta del 4 giugno 2008 (doc. VI) l'UAI si è integralmente
confermato nella decisione impugnata.
1.4. L'11/17 settembre 2008 (doc. XV) il
ricorrente ha prodotto il certificato medico del 10 settembre 2008 (doc. C) del
proprio psichiatra, sul quale l'Ufficio AI si è pronunciato il 19 settembre 2008 (doc. XVII)
ritenendo che esso fosse ininfluente, siccome privo di diagnosi ed attestante
la situazione di fatto esistente a 2008 inoltrato e non al momento in cui la
decisione impugnata è stata emessa. Un eventuale comprovato e duraturo
peggioramento di salute potrà semmai essere fatto valere in una nuova procedura.
considerato in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le
norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel
diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore
al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF
129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di
fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.2. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente concedendo al ricorrente il
diritto ad una rendita (intera) AI soltanto dal 1° febbraio 2005 al 31 marzo
2007 e poi sopprimendo la rendita, a motivo di un grado d'invalidità del 34%.
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli
artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia
cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte
sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31
dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore
in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità
è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli
può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità
lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali
del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale
ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere
qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione
oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a
trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza
del 14 luglio 2006, U 156/05,
consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di
una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid.
2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato
che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei
redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla
rendita (e non quello della decisione).
2.4. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante
del grado d'invalidità o di
grande invalidità o dell'assistenza
dovuta all'invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se
è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d'invalidità o di grande
invalidità o il volume dell'assistenza
dovuta all'invalidità è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI).
Se la capacità al guadagno o la capacità di
svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava
o l'assistenza dovuta all'invalidità aumenta, occorre tenere conto
del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura
da tre mesi senza interruzione notevole. L'articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv.
2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P.
pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116
consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una
rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto
di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Per stabilire in una situazione concreta se vi
sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare
paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con
quelli esistenti nell'istante
della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista, un
provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è
rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Valterio,
Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag.
268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, pag. 258).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA
ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il
principio inquisitorio, secondo cui
Fatti
i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende
verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di
prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione,
quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di
prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel
merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
La giurisprudenza sopra menzionata va
applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il
nuovo tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell’8
marzo 2006).
2.5. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa
sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF
127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag.
318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29
settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 2003, pag. 128).
Nella STFA del 29 settembre 1998 (I 148/98), pag. 10 consid. 3b, l'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" Tra
i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,
pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)".
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra
l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999, I 441/99; STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag.
10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza del 4 luglio 2007 (I 384/06), il
Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4).”.
2.6. Con
la decisione impugnata l'UAI ha concesso al ricorrente il diritto ad una
rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio 2005 al 31 marzo 2007, poi l'ha
soppresso, poiché il raffronto fra il reddito conseguito senza invalidità ed il
reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile tenuto conto di una
riduzione del 10% per la possibilità di svolgere solo attività semplici e
ripetitive, dà una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 34% e quindi inferiore
al minimo legale del 40% (doc. AI 47).
Dal lato medico, il perito psichiatra (docc. AI 37 e 41)
incaricato dall'Ufficio AI ha accertato che l'incapacità lavorativa dell'assicurato
nella sua professione di carpentiere ed in altre attività adeguate era del 25%.
Sulla scorta della valutazione finale del 5
giugno 2007 (doc. AI 42) del medico presso il Servizio
Medico Regionale, il 27 settembre 2007 (doc. AI 47) il consulente in
integrazione professionale ha stabilito in Fr. 60'001.- (Fr. 27,15 all'ora x
42,5 ore x 4 settimane x 13 mesi) il salario da valido del ricorrente
aggiornato al 2006 senza il danno alla salute se avesse ancora lavorato come aiuto
carpentiere per il suo datore di lavoro.
In altre attività adeguate, ha fissato in Fr. 58'524.- la media
del salario ipotetico per gli uomini a livello nazionale aggiornato al 2006.
Riportando questo dato su una capacità lavorativa del 75% e ritenuta una
diminuzione del 10% per attività leggere, ha ottenuto un reddito da invalido di
Fr. 39'503.-. Partendo dunque da queste cifre, l'Ufficio AI ha calcolato un
grado d'invalidità del 34% ed ha interrotto il versamento della rendita dall'aprile
2007.
Il ricorrente contesta che le patologie causate dall'infortunio
del 2004 siano da ritenere guarite nell'estate 2005 rispettivamente quelle
psichiche siano di entità lieve dal dicembre 2006. A suo dire, esisterebbe
invece un danno alla salute notevolmente maggiore, che persiste anche dopo il
mese di dicembre 2006 ed a fronte del quale egli è inabile in misura almeno del
50% anche in lavori leggeri confacenti al suo stato di salute.
A sostegno della fondatezza del suo ricorso, l'assicurato ha fatto capo nelle more istruttorie
al rapporto allestito il 10 settembre 2008 (doc. C) dal dr. med. __________, psichiatra
e psicoterapeuta FMH.
2.7. Il 6
febbraio 2004 il ricorrente ha avuto un incidente sollevando un mobile e l'assicurazione infortuni ha preso a carico l'evento.
Lo psichiatra e psicoterapeuta FMH dr. med. __________,
il 9 maggio 2005 (doc. LAINF 1-14) ha eseguito una visita dell'assicurato per conto dell'assicurazione infortuni, diagnosticando una
sindrome somatoforme da dolore persistente (F.45.4) in soggetto poco
differenziato, con strategie di coping e convinzioni disfunzionali,
cinesiofobie, atteggiamenti autolimitanti. Questa sindrome ha assunto l'entità di una malattia di rilevanza clinica
con limitazione della capacità lavorativa in misura completa. L'assicurato disponeva di poche risorse
culturali e intellettive per far fronte alla situazione che si era creata. La
fissazione sulla sintomatologia algica, la convinzione della propria
inguaribilità, il decorso sfavorevole, l'esempio negativo del fratello invalido e della moglie disoccupata e
l'esito insoddisfacente delle
cure praticate, sono tutti fattori prognosticamente sfavorevoli, tendenti alla
cronicizzazione. Una cura psichiatrica non era quindi indicata.
Il 18 maggio 2005 il dr. med. __________, specialista
FMH in chirurgia ortopedica, medico di circondario, ha eseguito una perizia per
la __________. Nel suo referto del 25 seguente (doc. LAINF 1-10) ha concluso
che la frattura dell'angolo
antero inferiore di L5 era clinicamente guarita, in questa zona della colonna
lombare l'assicurato non
lamentava nessun problema, i problemi al passaggio toraco-lombare non erano di
origine post infortunistiche, poiché si sono sviluppati dopo l'evento. Anche le irradiazioni e la
debolezza alla gamba destra non trovavano correlato clinico in assenza di
atrofia muscolare e nemmeno un correlato para-clinico in assenza di
compressioni radicolari alla risonanza magnetica. Egli ha affermato che per i
soli postumi infortunistici, l'assicurato
era da considerare abile al lavoro in misura totale.
Il dr. med. __________, FMH in chirurgia, il 30
maggio 2005 (doc. AI 15) ha diagnosticato uno stato dopo frattura, schiacciamento
di L5, dolore di sciatalgia destra, che da allora lo rende inabile al 100% al
lavoro. Il curante ha inoltre affermato che il paziente non era in grado di
svolgere altre attività, essendoci una limitazione funzionale totale.
Nella perizia medica particolareggiata compilata
il 24 agosto 2005 (doc. AI 22) su invito dell'Ufficio AI, il chirurgo dr. __________ ha risposto dettagliatamente
a tutti i quesiti. Egli ha evidenziato uno stato dopo frattura somatica di L5
al 27 febbraio 2004 con residui dolori ingravescenti alla schiena e cedimento
all'arto inferiore destro. Dolore
al gomito destro, mancanza di forza all'arto superiore destro, forza regolare all'arto superiore sinistro. Agli arti inferiori lamenta dolori
persistenti nella fascia L4 e L5, mancanza di forza all'arto inferiore destro che fa sì che cammini con l'aiuto di un bastone, data inoltre la zoppia
all'arto inferiore destro. Il
decorso della patologia è cronico, evolutivo, ciò che influisce in maniera
determinante sull'attività
lavorativa, che lo rende non collocabile. Infatti, egli non può esercitare a
tempo pieno la precedente attività di carpentiere-manuale e nemmeno altri
lavori. Manifesta quindi un grado d'invalidità totale.
Il medico ha poi risposto a dei quesiti
riguardanti diverse attività fisiche, rispondendo prevalentemente in maniera
negativa (l'assicurato non può
lavorare a braccia alzate, lavorare esposto a improvvise variazioni di
temperatura, tollerare il contatto cutaneo intensivo con sostanze solide o
liquide, tollerare vibrazioni, mantenere un ritmo lavorativo sostenuto, restare
in piedi immobile, gestire situazioni conflittuali nell'ambiente di lavoro, svolgere un lavoro monotono, svolgere un lavoro
ripetitivo, assumersi responsabilità, lavorare solo, lavorare in gruppo),
mentre occasionalmente (sollecitare la nuca, effettuare movimenti di estensione
con gli arti superiori, usare le mani, sollevare e trasportare pesi superiori a
5 kg) o saltuariamente può eseguire delle attività (stare seduto, stare in
piedi, camminare, inginocchiarsi, lavorare in posizione flessa, effettuare
ripetutamente brevi flessioni o rotazioni). Ha infine certificato che l'assicurato soffre di gravi difficoltà di
apprendimento, rispondendo però negativamente alle successive domande in campo
psichiatrico.
Il dr. med. __________, capoclinica di ortopedia
presso l'Ospedale __________ di
__________, è stato interpellato dall'UAI e nel suo rapporto medico del 15 ottobre 2005 (doc. AI 26) ha
diagnosticato uno stato da frattura L5 curata conservativamente dal 6 febbraio
2004, dorsolombalgie invalidanti a decorso non traumatiche e sciatalgie croniche
dal dicembre 2004.
L'incapacità lavorativa era del 100% e lo stato di salute era
stazionario, senza possibilità di essere migliorata con provvedimenti sanitari
(la terapia non ha dato i suoi frutti), mentre dei provvedimenti professionali erano
indicati. Pertanto, l'assicurato
non era in grado di svolgere né l'attività precedente né altre, queste ultime a motivo soprattutto che
la formazione dell'interessato era
insufficiente.
Visti questi referti, il 21 luglio 2006 (doc. AI
34) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale dell'UAI ha voluto procedere con una valutazione
psichiatrica per stabilire la presenza di un disturbo somatoforme o solamente
la presenza di ampliamento.
Il 10 agosto 2006 (doc. AI 35) l'Ufficio assicurazione invalidità ha
designato il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, per l'accertamento medico ambulatoriale dell'assicurato, il quale ha avuto due colloqui
con l'esperto: il 27 settembre
2006 ed il 10 novembre 2006. Il perito ha suddiviso il suo referto in due
parti: la prima portante sui dati clinici, la seconda sulle conseguenze sulla
capacità di lavoro. Nei dati clinici figurano l'anamnesi, i dati soggettivi dell'assicurato (disturbi somatici, stanchezza, debolezza, perdita di
forza alla gamba destra, dolori lombari e disturbi del sonno), le constatazioni
obiettive (con lo status, i risultati del test e l'esame dell'incarto
AI/__________), la diagnosi e la sua valutazione e prognosi.
Nello status, l'esperto ha evidenziato che il ricorrente ha presentato una scarsa
collaborazione, come se fosse piuttosto disinteressato che oppositivo. Durante
tutto il colloquio è rimasto pressoché immobile, si è opposto alla prova della
scrittura sostenendo di non avere forza e che lo scrivere gli causa mal di
testa. La capacità di giudizio è apparsa compromessa dalla convinzione di
essere gravemente ammalato; lo stesso vale per la coscienza di malattia
praticamente composta di una concorrenza di pensiero ipocondriaco e probabile
dolore cronico. L'attività
motoria è apparsa ipoattiva con una deambulazione lenta e con cambiamento della
postura da seduta ad eretta con una certa difficoltà e aiutandosi con il
bastone. Non ha osservato movimenti abnormi e nemmeno segni di disturbo
psicomotorio sistematizzato o altri caratteri specifici della qualità motoria.
Lo specialista non ha rilevato particolari tratti di personalità che
permetterebbero di formulare uno specifico disturbo caratteriale. Il pessimismo
dell'assicurato, il
rallentamento e l'apatia
soprattutto durante il primo colloquio hanno dato l'impressione di un possibile disturbo depressivo della personalità.
Le sue convinzioni portano sentimenti di abbattimento, malinconia, assenza di
allegria, è privo di gioia e di felicità. Il tono dell'umore è apparso quantitativamente insufficiente, ma tutto sommato
adeguato. Il perito ha concluso che esiste una moderata deflessione del tono
dell'umore in un soggetto
chiuso nel proprio mondo pieno di ruminazioni concernenti i disturbi osteomuscolari;
egli è convinto di essere incapace e ammalato, senza espressione di paura,
ansia o rabbia. È carico di rimproveri rivolti ai familiari, i quali non
capirebbero la sua grave condizione; afferma quindi che sarebbe meglio morire.
Non si tratta però di un'ideazione
suicidale, ma di una modalità di attirare l'attenzione dei familiari e di mostrare quanto ha bisogno di aiuto.
Le prove neuropsicologiche effettuate presentano
i punteggi grezzi e la valutazione qualitativa sulla base di un confronto di riferimenti
di uguale età e scolarità nettamente sotto la norma. È possibile che il
periziato sia semianalfabeta, ciò che spiegherebbe l'insuccesso in due test, oppure che si tratti di un atteggiamento
manipolativo. Entrambe le possibilità riducono il valore dell'ipotesi del deterioramento cognitivo. Resta
comunque il dubbio che l'assicurato
tentasse di amplificare i suoi sintomi.
Lo psichiatra ha posto la diagnosi di disturbo da
disadattamento con reazione depressiva prolungata; disturbo somatoforme da
dolore persistente; ipocondria. Queste sindromi sono presenti da almeno tre anni
e presentano un significativo influsso sulla capacità lavorativa soltanto in
una nuova professione, mentre nell'ultima esercitata hanno soltanto un influsso marginale.
Nella sua valutazione, l'esperto ha evidenziato che si tratta di un soggetto che dispone di
scarse risorse e scarso patrimonio culturale; probabile semianalfabeta, ha
presentato un importante declino psicologico in seguito alla perdita del posto
di lavoro nel mese di agosto 2003, con un progressivo peggioramento delle
condizioni psicologiche dovute alla difficile situazione socio-economica nel
periodo trascorso a beneficio dell'assicurazione disoccupazione, quando si è formata l'autoconvinzione di essere leso ed incapace
a riprendere un'attività
qualsiasi. A prima vista, il quadro osservato richiama un possibile sviluppo
depressivo, ma il suo apparente deficit cognitivo non è null'altro che il prodotto della sua scarsa
istruzione ed il rifiuto di fronte alla richiesta di una ragionevole
prestazione. L'impressione
clinica non corrisponde alla valutazione quantitativa del test
neuropsicologico. La valutazione qualitativa dello stesso test indica invece
una probabile tendenza manipolativa. Va tuttavia ritenuta come diagnosi
differenziale anche una possibile fase prodromale di una demenza ancora di
scarso valore clinico nel determinare un'incapacità lavorativa.
Riguardo alla capacità lavorativa, lo specialista
ha rilevato che le menomazioni dovute ai disturbi constatati sono difficilmente
oggettivabili dal profilo psichiatrico e secondo la valutazione neuropsicologica.
Rispondendo a dei quesiti, lo psichiatra ha evidenziato che gli impedimenti a
livello psicologico e mentale sono soprattutto soggettivi. L'assicurato è convinto di essere gravemente
ammalato e che ha poco da vivere. L'esame neuropsicologico ha mostrato un importante deficit cognitivo,
ma non del tutto tipico per un quadro demenziale o pseudodemenziale. La
prestazione testistica è verosimilmente il frutto della sua scarsa informazione
ed il fatto che vi è un'importante
discrepanza rispetto al quadro clinico allontana i dubbi su una possibile
demenza incipiente, ma fa sospettare che vi sia un'esagerazione nei sintomi fisici per motivi psicologici. A livello
fisico le menomazioni si manifestano come un facile affaticamento e la perdita
di forza. Il quadro incontra notevoli problemi nelle relazioni interpersonali
sia in famiglia sia nelle nuove condizioni non sperimentate prima. Nell'ultima attività esercitata, i disturbi
psichici non dovrebbero rappresentare un impedimento maggiore del 25%, perciò
tale attività sarebbe ancora praticabile per i soli motivi psichiatrici, inizialmente
a metà tempo. Non è invece possibile stabilire l'inizio della limitazione della capacità lavorativa nell'ultima attività esercitata, siccome non ci
sono notizie riguardo ad un trattamento psichiatrico oltre alle informazioni
poco utili da parte dell'operatore
del Day Hospital __________ in assenza di uno specialista in psichiatria, né
informazioni riguardanti le cure e il decorso susseguenti ai disturbi di natura
psicosomatica riscontrati nel luglio 2004 e nel maggio 2005 da dei colleghi.
Comunque, questi disturbi non dovrebbero rappresentare un grosso problema in un
ambiente di lavoro nell'ambito
delle attività svolte in passato. Dei provvedimenti d'integrazione sono difficilmente proponibili, visto l'atteggiamento oppositivo manifestato dall'assicurato, convinto di essere privo di
forze. Inoltre, vista la lunga incapacità lavorativa, l'abitudine al processo lavorativo si è estinta. L'ideale sarebbe un collocamento in un centro
di osservazione dove potrebbero essere valutate eventuali rimanenti risorse. Un
altro grosso problema è la sua scarsa istruzione ed il probabile analfabetismo.
L'esercizio di capacità sociali
di base è molto dubbio e l'utilizzazione
delle risorse disponibili è difficilmente ottenibile, sempre a causa della sua
convinzione. Pertanto, l'interessato
Considerandi
non è in grado di svolgere altre attività. La riduzione della capacità di
lavoro deve essere valutata dal profilo reumatologico ortopedico.
Il medico SMR ha invitato il perito a precisare
le limitazioni funzionali dell'assicurato
(doc. AI 40), ciò che l'ha
portato a rivedere il paziente il 2 maggio 2007 ed a contattare telefonicamente
il dr. __________, per stendere il referto il 29 maggio 2007 (doc. AI 41).
In questo terzo incontro, l'assicurato ha espresso una serie di
preoccupazioni di natura socioeconomica in maniera molto più articolata
rispetto agli incontri precedenti. Inoltre, ha ammesso il suo analfabetismo
negato fino a quel momento e tutto ciò con toni rivendicativi e molto più
vivaci. Così, il quadro clinico attribuibile alle menomazioni psichiatriche
appare ancora più ridimensionato e rappresenta praticamente un equivalente di
un importante disagio sociale e atto a rappresentare un supporto utile nell'ottenere un risarcimento. Emerge ancor più
una specie di nevrosi da compenso.
L'esperto riferisce che il colloquio con il collega ha portato quest'ultimo a concludere che sia il quadro
clinico riscontrato in occasione della sua valutazione sia quello descritto dal
perito stesso, a distanza di due anni non è tale da giustificare un'incapacità lavorativa. Il collega ha
precisato che la sua valutazione era mirata a distinguere le cause dell'incapacità lavorativa ed a definire se si
trattava di un infortunio o di una malattia. Pertanto, i limiti funzionali di
un quadro somatoforme, descritti anche come "convinzioni disfunzionali e
atteggiamenti autolimitanti", sono soggettivi e presentati come tali per
documentare la richiesta di prestazioni da parte dell'assicurato. Da ciò derivano i diversi sintomi lamentati, che non
sono null'altro che la
convinzione dell'assicurato di
essere impossibilitato a conseguire un introito mensile a causa della sua
scarsa scolarità e competitività sul mercato del lavoro. I limiti funzionali
dovuti al disturbo da disadattamento sono esigui e sono ben lontani da altri
disturbi ansiosi e depressivi simili a quelli che si incontrano nel disturbo da
disadattamento, con la sola differenza che nei disturbi da disadattamento sono una
specie di linguaggio che serve per attirare l'attenzione su di sé, mentre in un autentico quadro depressivo sono
dovuti a meccanismi inconsci, quali l'apatia e l'abulia
contro le quali il paziente non è in grado di lottare. In specie, siccome la
problematica reumatologica non è stata accolta come un'entità invalidante o come una costellazione che porta all'erogazione di una rendita, si assiste ad un
ampliamento dei sintomi in forma di un insistente lamento ed amplificazione dei
sintomi più banali e del loro significato, costruendo muri di autolimitazione e
di opposizione ad una qualsiasi ragionevole richiesta di prestazioni.
Alla luce dell'intero incarto medico che lo psichiatra ha potuto esaminare, egli
esclude la presenza di un disturbo psichiatrico che possa giustificare l'erogazione di una rendita, soprattutto in
una persona che svolge unicamente un'attività fisica.
Il 17 gennaio 2008 (doc. AI 59-2) il dr. med. __________
ha certificato che "a causa del deterioramento psico-fisico importante,
il signor RI 1, non è in grado di riprendere più nessun lavoro psico-fisico.
Tra l'altro deve portare
il busto. È in cure per stato depressivo con Zoloft.".
Nel rapporto del 10 settembre 2008 (doc. C), il
dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, ha attestato che il ricorrente
è in sua cura dal 28 aprile 2008 a causa di una pesante ed invalidante
problematica clinica, psicopatologica, caratteriale e psicovolutiva pervasiva.
Lo psichiatra ha evidenziato uno stato di profondo e pervasivo vissuto psicotraumatologico
legato all'infortunio e all'intervento subiti e, soprattutto, all'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni
fisiche. Il curante ha rilevato che il paziente è totalmente invalido e inabile
e presenta un'incapacità lavorativa
del 100% dovuta alle lesioni fisiche, dipendente da terzi e deambula
esclusivamente con il bastone. L'infortunio del 2004 ha determinato la comparsa dei disturbi
psichici, giacché l'assicurato
deve convivere a livello fisico con dolori persistenti alla colonna lombare,
all'arto inferiore destro ed al
gomito destro, soffre di artrosi cervicale, di sciatalgia cronica e tutto ciò
ha scatenato il quadro clinico e psicopatologico attuale che ha assunto,
malgrado la presa a carico specialistica, una modalità evolutiva regressiva e invalidante.
L'insorgente presenta uno stato
ansioso depressivo cronico postraumatico da infortunio, disturbo da disadattamento
con reazione depressiva prolungata, formula disturbi somatici, stanchezza,
debolezza, perdita di forza alla gamba, insonnia a causa del forte dolore
persistente alla colonna lombare. Il paziente è in uno stato di profonda
disperazione, angoscia, non ha più futuro, né possibilità di migliorare la sua
compromessa situazione clinica, psicopatologica, somatica e psicosociale. Anche
la prognosi appare seria e condizionata da un'intensa presa a carico psichiatrica, psicoterapica, psicosociale e
riabilitativa in regime ambulatoriale e semistazionario.
2.8
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie
mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già
avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni
logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329
e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied
un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il
est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartiali-té de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora rilevare che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto
proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),
in ambito psichiatrico l'esperto
deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della
persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su
diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli
osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane
sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le
informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto
che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9
Chiamato ora
a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo attento esame degli atti, ritiene che le
valutazioni dell'Ufficio AI non
siano complete, nel senso che il ricorrente è stato peritato soltanto dal
profilo psichiatrico, mentre da quello reumatologico/ortopedico nulla è stato
detto.
Non va dimenticato che il chirurgo curante, dr. __________,
nei suoi referti ha certificato che l'assicurato soffriva di dolori alla schiena e presentava cedimenti
all'arto inferiore destro che
causavano una zoppia, con conseguente deambulazione con l'aiuto di un bastone (doc. AI 22). Sempre nell'agosto 2005, come visto, egli ha ritenuto
che queste condizioni di salute rendessero impossibile all'assicurato effettuare determinati movimenti
con il corpo e/o parti del corpo.
Anche il collega dr. __________, nell'ottobre 2005, ha rilevato dal febbraio 2004
una diminuzione del rendimento del 100% in tutte le attività lavorative (doc.
AI 26).
Successivamente non sono più giunti ulteriori
certificati da parte dei medici curanti del ricorrente. Solo nel gennaio 2008
(doc. AI 59-2) il chirurgo dr. __________ ha attestato che l'insorgente non era in grado di riprendere
più nessun lavoro psico-fisico e che tra l'altro portava ancora il busto già prescritto a suo tempo dall'assicuratore infortuni.
In merito alla valutazione del ricorrente per
quanto concerne le sue patologie fisiche, questo Tribunale rileva che perfino
lo stesso perito psichiatra interpellato dall'Ufficio assicurazione invalidità ha osservato il 27 dicembre 2006
che a livello fisico le menomazioni si manifestano come un facile affaticamento
e perdita di forza e perciò richiedono un'attenta valutazione reumatologica (doc. AI 37-8 risposta n. 1.2) e,
ancora, che la riduzione della capacità di lavoro deve essere valutata dal
punto di vista reumatologico ortopedico (doc. AI 37-9 risposta 3.3).
A questo proposito, il medico SMR ha affermato il
26.
marzo 2007 (doc. AI 40) che "Questa valutazione è già avvenuta nel
contesto della visita per la __________. In particolare, non viene rilevata una
correlazione tra i disturbi somatici (tra cui dolori alla colonna in zona
toraco-lombare) e correlati paraclinici (RM). Per questi disturbi l'assicurato ha anche beneficiato di un
soggiorno presso la clinica di __________ (14.7 al 10.8.04). Nel rapporto concernente
una visita in agenzia per la __________ indicava il 9.5.2005 un'IL del 100% a causa di disturbi somatoformi
invalidanti. Il 25.5.2005 l'assicurato veniva ritenuto abile al 100% per disturbi puramente
somatici. Attualmente, sulla base del rapporto periziale non è possibile
determinare chiaramente se vi sia stato un cambiamento netto della situazione
(dati obiettivi). Dr. __________ suggerisce telefonicamente il 26.3.2007 un
aggiornamento peritale al fine di determinare in modo più preciso quanto sia
attualmente invalidante il disturbo somatoforme e il disturbo depressivo e in
che misura vi sia autolimitazione o ampliamento dei sintomi, eventualmente
anche con l'ausilio di
test psicometrici.".
Nel suo secondo rapporto del 29 maggio 2007 il
dr. med. __________, perito psichiatra interpellato dall'Ufficio AI, ha affermato che "Nella
nostra discussione telefonica il Collega afferma che sia il quadro clinico
riscontrato in occasione della sua valutazione sia quello descritto da parte
mia, oggi a distanza di due anni non è tale da giustificare un'incapacità lucrativa. I limiti funzionali
di un quadro somatoforme, descritte anche come "convinzioni disfunzionali
e atteggiamenti autolimitanti" (__________) sono effettivamente soggettivi
e presentati come tali per documentare la richiesta di prestazioni da parte
dell'assicurato.". Egli prosegue evidenziando che "quando una
problematica reumatologica non è accolta come una entità invalidante o come una
costellazione che porta all'erogazione di una rendita, si assiste ad un ampliamento di sintomi
in forma di un insistente lamento ed amplificazione dei sintomi più banali e
del loro significato, costruendo muri di autolimitazione e di opposizione ad
una qualsiasi ragionevole richiesta di prestazioni.".
Ed ancora che "tutto il resto della documentazione nonché le indagini
psicometriche escludono la presenza di un disturbo psichiatrico che possa
giustificare l'erogazione
di una rendita. Questo soprattutto in un soggetto che svolge unicamente un'attività fisica." (doc. AI 41).
In merito a queste ultime considerazioni, il
Tribunale è dell'avviso che sebbene
il perito abbia evocato la problematica reumatologica, tuttavia l'ha valutata unicamente dal profilo
psichiatrico, sostenendo che poiché i suoi dolori fisici non sono stati
ritenuti invalidanti, l'assicurato
li ha ampliati in forma di un insistente lamento ed ha amplificato i sintomi
più banali. Questa conclusione non può però essere assimilata ad un parere
rilasciato da uno specialista reumatologo, ma va presa soltanto come tale,
ossia come l'opinione di uno
psichiatra che ha valutato l'intero
quadro clinico del ricorrente basandosi anche sulle problematiche reumatologiche
– siano esse effettive o solo soggettive – da esso lamentate. E, d'altronde, non potrebbe essere altrimenti.
In questo senso, una vera verifica delle patologie
somatiche di cui sarebbe affetto l'insorgente non è dunque mai stata eseguita dall'Ufficio AI, anche perché l'Amministrazione si è attenuta al risultato
a cui è giunto a suo tempo l'assicuratore
infortuni, che nella decisione su opposizione del 19 agosto 2005 (doc. AI 28-2)
si è basato sui referti del dr. med. __________, medico di circondario, e del
dr. med. __________, medico all'Ospedale __________ di __________, ritenendo il ricorrente
nuovamente abile al 100% dal 1° luglio 2005.
Al proposito, occorre osservare che entrambi gli
specialisti interpellati hanno confermato che la frattura dello spigolo
antero-inferiore di L5 era clinicamente guarita. Il primo medico ha concluso
che per i postumi dell'infortunio
l'assicurato deve essere
considerato abile al lavoro in misura totale sul mercato generale del lavoro,
dato che i problemi al passaggio toraco-lombare, sviluppatisi dopo l'evento, non sono in relazione causale con
lo stesso; il secondo, invece, ha chiesto l'esame di uno specialista della schiena, fermo restando che non può
essere escluso un legame con l'infortunio,
visto che la sintomatologia (dolori alla giunzione toraco-lombare) si è sviluppata
nel decorso di una frattura.
Riguardo a queste due discordanti conclusioni, l'assicuratore infortuni ha considerato che
il fatto che d'avviso del dr. __________
non possa essere escluso un nesso con l'infortunio non basta, poiché l'assicuratore deve versare le prestazioni unicamente quando un danno
alla salute è in relazione causale naturale almeno probabile con l'infortunio. La semplice possibilità non basta.
Pertanto, poiché dal punto di vista medico l'infortunio del 2004 non lascia conseguenze tali da pregiudicare in
misura apprezzabile la capacità di guadagno, per le sole conseguenze dell'infortunio la __________ ha chiuso il caso
con effetto dal 1° luglio 2005, ritenendo l'assicurato abile al 100%.
Ora, la conclusione dell'assicuratore LAINF non vuol però ancora dire che dal 1° luglio 2005
in poi non vi siano state conseguenze dal profilo morboso, ovvero che il
ricorrente non abbia manifestato dei disturbi aventi connotazione di malattia
che interessano quindi l'assicurazione
invalidità. Infatti, la __________ era interessata soltanto all'aspetto causale dell'infortunio, mentre all'UAI devono destare interesse le conseguenze
di questo evento dal profilo (psico)somatico.
L'UAI avrebbe quindi dovuto verificare autonomamente questi disturbi
somatici lamentati a lungo dall'assicurato - ed ancora perfino nel gennaio 2008 -, procedendo con
una perizia reumatologica e/o ortopedica.
In questo senso, gli atti vanno retrocessi all'autorità competente, affinché proceda a
peritare il ricorrente dal profilo reumatologico e/o ortopedico con
riferimento, in particolare, alla determinazione della sua capacità lavorativa
nell'attività di
carpentiere-manovale rispettivamente in altre attività adeguate alle sue
condizioni fisiche, a partire dal momento in cui l'UAI ha soppresso il diritto alla rendita intera a causa del
miglioramento intervenuto sul piano psichiatrico.
La capacità di lavoro dell'assicurato dovrà poi essere valutata globalmente,
ossia alla luce delle eventuali limitazioni reumatologiche/ortopediche e psichiatriche.
Tutto ben considerato, quindi, seppure per motivi
diversi da quelli esposti dall'assicurato,
il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati all'Ufficio AI affinché proceda con la succitata perizia.
Al ricorrente, vincente in causa, siccome rappresentato
da un sindacato vanno attribuite delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
2.10
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1°
luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.-
e Fr. 1'000.- in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
1.1. La decisione
impugnata è annullata.
1.2. Gli atti
vanno rinviati all'Ufficio
assicurazione invalidità affinché proceda con gli accertamenti indicati al
considerando 2.9.
2. Le spese
di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio assicurazione invalidità, che verserà
al ricorrente Fr. 1'000.- a
titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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