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32.2008.92

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16 marzo 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per l’accogli-mento della richiesta avanzata dalla Signora RI 1.

Nel rispetto del principio della parità di trattamento (vedi allegati). (…)”

(IV).

1.5. Il

giurista della RA 1, con lettera 26 giugno 2008, ritenuto che:

"

(…)

- l’unico presupposto da verificare è

appunto la presumibile durata dell’uso dei copricapo,

- l’Ufficio AI avrebbe in ogni caso

dovuto richiedere a suo tempo una tale certificazione, rendendo attenta

l’assicurata che eventualmente al posto del costo dei copricapo avrebbe potuto

beneficiare del costo di una parrucca,

- tale prevedibile durata minima ci è

stata confermata dall’oncologa curante dr.ssa __________ con certificato del 24

giugno 2008 (vedi allegato: “Con il presente certificato si certifica che la

summenzionata paziente, signora RI 1, ha iniziato presso il nostro Istituto una

chemioterapia nel mese di giugno 2007 ed ha per questo motivo necessitato di un

copricapo per la durata di almeno 1 anno”)

(…)." (VI)

ha

chiesto al TCA “(…) di voler, per economicità di procedura, già decidere nel

merito e riconoscere il rimborso della spesa per fr. 224.-- per i copricapo

acquistati dall’assicurata, analogamente alla cifra marg. 5.06 dell’allegato

all’OMAI che prevede il rimborso dei costi di una parrucca. (…)” (VI).

Al

riguardo l’Ufficio AI ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da formulare.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.

SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA

del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella

causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;

STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002

pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26

ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato

all’assicurata il rimborso, a titolo di mezzi ausiliari, dell’importo di fr.

224.-- per copricapi.

2.3. L’art.

8 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 qui applicabile,

stabilisce che:

"

Gli assicurati invalidi o

minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti

d’integrazione per quanto:

a. essi siano necessari e idonei per ripristinare,

conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere

le mansioni consuete; e

b. le condizioni per il diritto ai diversi

provvedimenti siano adempiute."

Al

riguardo, nel Messaggio (pubblicato sul FF N. 30 del 2 agosto 2005, pag.

3989-4130) concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per

l’invalidità (5a revisione

dell’AI) si legge che:

"

Capoverso 1: il presente capoverso stabilisce le condizioni generali

d’assegna-zione per i provvedimenti d’integrazione. Le condizioni applicabili

rimangono essenzialmente le stesse, ma in futuro basterà che vi sia una

minaccia di invalidità e non più una minaccia diretta di invalidità. La legge

precisa ora espressamente che i provvedimenti d’integrazione possono essere

assegnati solo se sono adempiute sia le condizioni d’assegnazione generali sia

le condizioni specifiche applicabili ai diversi provvedimenti d’integrazione."

Il

diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste

indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o

di svolgimento delle mansioni consuete (art. 8 cpv. 3 LAI).

Fra

i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti

i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

Questi

provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono

le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell’ambito dell’attività

svolta o dell’in-tegrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del

corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna

2003, § 36 n.1, pag. 241).

2.4. Secondo

l’art. 21 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004 (che non ha

comunque apportato alcuna modifica dal punto di vista sostanziale rispetto al

vecchio art. 21 cpv. 1 LAI [cfr. STFA inedita 28 agosto 2004 nella causa M, I

3/04, consid. 1] e il cui tenore è rimasto invariato con la 5a revisione dell’AI), l’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco

allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare

un’attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o

migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una

professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale.

L’assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni

plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti

sanitari d’integra-zione.

Il

cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l’assicura-to, il quale a causa

della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire

contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto,

indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari

compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.

In

virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui

l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é

oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla

consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI,

RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta Ia consegna di mezzi ausiliari

(lett. a).

Giusta

l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari é stabilito nei

limiti tracciati dall'elenco allegato all’ordi-nanza. In particolare

l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un

asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività

lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione,

a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente

citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992

pag. 224 consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC 1989 pag. 44 consid. 2a,

RCC 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

La

lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera

le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve

esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è

esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 131 V 14 consid. 3.4.2, 121 V 260

consid. 2b; 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26

luglio 1993 in re M.V.).

Secondo

la giurisprudenza, non è lecito far derivare un diritto al mezzo ausiliario non

previsto nelle categorie elencate dall’allegato OMAI, facendo diretto riferimento

ai principi generali dell’AI, in quanto il margine di competenza del Consiglio

federale rispettivamente del Dipartimento degli Interni nella scelta dei

singoli mezzi da includere nel succitato allegato non può essere sostituito né

dall’amministrazione né dal giudice delle assicurazioni sociali (DTF 131 V 14

consid. 3.4.2 in fine, con riferimento a SVR 1996 IV Nr. 90, pag. 269s.,

consid. 2b e 3b e STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., I 267/00, consid.

4c).

L’allegato

OMAI non sfugge comunque all’esame del giudice per quanto concerne la

costituzionalità e la legalità. Disponendo l’autorità esecutiva di un grande

potere di apprezzamento, l’esame del giudice si limita tuttavia ad un controllo

sotto l’aspetto dell’arbitrio (art. 9 Cost), della parità di trattamento (art.

8 cpv. 1 Cost.) o del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost) (DTF 131

V 15 consid. 3.4.2 con riferimenti giurisprudenziali).

Inoltre,

l’art. 21 cpv. 3 LAI prescrive che i mezzi ausiliari sono forniti in proprietà

o a prestito in un tipo semplice e adeguato, che l’assicurato deve assumersi personalmente

le spese sup-plementari di un modello più costoso.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1°

gennaio 2007 Tribunale federale; DTF 121 V 258, consid. 2c, pag. 260 e DTF 119

V 416, consid. 2, pag. 421 nonché le sentenze ivi citate) di regola l'assicurato

ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione

prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie. La legge

infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria

e sufficiente. Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il

successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso.

Su

questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 599 e segg.

(599-607).

In

particolare, il cpv. 5 dell’art. 2 OMAI stabilisce che se un assicurato ha

diritto a un mezzo ausiliario figurante nell’elen-co allegato ma si accontenta

di un altro mezzo più economico, che ha la stessa funzione, quest’ultimo

deve’essergli consegnato anche se non è menzionato nell’elenco.

2.5. Il

TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 127 V 121, riguardo alla giurisprudenza

in materia di diritto alla sostituzione della prestazione nel campo dei mezzi

ausiliari, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

2. a)

Die aus dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz (vgl. Art. 8 Abs. 1 IVG) fliessende Rechtsfigur der Austauschbefugnis hat das Eidg.

Versicherungsgericht in den invalidenversicherungsrechtlichen Bereichen der

Hilfsmittelversorgung (Art. 21 IVG) und der medizinischen Massnahmen (Art. 12 f.

IVG) entwickelt (BGE 107 V 92 Erw. 2b mit Hinweisen auf die frühere

Rechtsprechung) und seither in ständiger Rechtsprechung in verschiedenen

Sozialversicherungszweigen zur Anwendung gebracht (BGE 120 V 285 Erw. 4a, 292

Erw. 3c; vgl. auch BGE 126 III 351 Erw. 3c). So kann beispielsweise die

Austauschbefugnis zwar grundsätzlich auch in der obligatorischen

Krankenversicherung zur Anwendung gelangen; sie darf jedoch nicht dazu führen,

Pflichtleistungen durch Nichtpflichtleistungen zu ersetzen (RKUV 2000 S. 290

Erw. 1b mit Hinweisen; vgl. auch BGE 126 III 351 Erw. 3c). Sie stellt indessen

nicht einen im gesamten Sozialversicherungsrecht anwendbaren Grundsatz dar

(nicht veröffentlichtes Urteil K. vom 10. Juli 1995, H 283/94; JÜRG MAESCHI,

Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni

1992, Bern 2000, N 46 zu Art. 21) und ist in der Anwendung an bestimmte

Voraussetzungen gebunden. So setzt sie namentlich immer einen substitutionsfähigen

aktuellen gesetzlichen Leistungsanspruch voraus (BGE 120 V 277; MEYER-BLASER,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: MURER/STAUFFER [Hrsg.],

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zürich

1997, S. 61).

b) Im Bereich der Hilfsmittel in der

Invalidenversicherung, wo die Austauschbefugnis in Art 2 Abs. 5 HVI (in der

seit 1. Januar 1989 geltenden Fassung) normiert ist, hat das Eidg.

Versicherungsgericht folgenden Grundsatz aufgestellt (zuletzt in AHI 2000 S. 73

Erw. 2a): Umfasst das vom Versicherten selber angeschaffte Hilfsmittel auch die

Funktion eines ihm an sich zustehenden Hilfsmittels, so steht einer Gewährung

von Amortisations- und Kostenbeiträgen nichts entgegen; diese sind alsdann auf

der Basis der Anschaffungskosten des Hilfsmittels zu berechnen, auf das der

Versicherte an sich Anspruch hat (Austauschbefugnis; BGE 120 V 292 Erw. 3c, BGE

111 V 213 Erw. 2b; ZAK 1988 S. 182 Erw. 2b, 1986 S. 527 Erw. 3a; MEYER-BLASER,

Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern

1985, S. 87 ff.). In der jüngeren Rechtsprechung hat das Eidg. Versicherungsgericht

die Austauschbefugnis auch im Bereich weiterer Arten von Eingliederungsmassnahmen

BGE 127 V 121 S. 124 (Art. 8, Art. 12 ff IVG) zur Anwendung

gebracht. Die Austauschbefugnis kommt jedoch insbesondere nur zum Tragen, wenn

zwei unterschiedliche, aber von der Funktion her austauschbare Leistungen in

Frage stehen. Vorausgesetzt wird mithin neben einem substitutionsfähigen

aktuellen gesetzlichen Leistungsanspruch auch die funktionelle Gleichartigkeit

der Hilfsmittel (vgl. BGE 120 V 280 Erw. 4; nicht veröffentlichtes Urteil S.

vom 21. Dezember 1995, I 171/95).

Diese Grundsätze haben aber auch dann Geltung, wenn

eine versicherte Person Anspruch auf mehrere invaliditätsbedingt notwendige

Hilfsmittel hat. Es muss ihr freigestellt sein, an Stelle der Anschaffung

mehrerer Hilfsmittel eine Gesamtlösung zu treffen, welche als Ganzes einen

Behelf im Sinne der Austauschbefugnis darstellt. Wählt sie eine ihren

individuellen Bedürfnissen angepasste Gesamtlösung, so beurteilt sich ihr

Anspruch danach, inwieweit die Ersatzlösung, gesamthaft betrachtet, notwendige

Hilfsmittel in einfacher und zweckmässiger Ausführung ersetzt. Bei baulichen

Änderungen in der Wohnung oder im Eigenheim oder bei Neubauten ist überdies zu

beachten, dass nur die eindeutig und einzeln umschriebenen baulichen

Anpassungen einer Leistungszusprechung zugänglich sind (erwähntes Urteil S. vom

21. Dezember 1995). Wegen des abschliessenden Charakters dieser Kategorie der

Hilfsmittel können aber keine Beiträge an die allgemeinen Mehrkosten aus der

Erstellung eines rollstuhlgängigen Hauses gewährt werden (nicht

veröffentlichtes Urteil S. vom 21. April 1988, I 386/87). Dient die

Gesamtlösung andern als invaliditätsbedingten Zwecken, geht sie im Standard

über eine einfache und zweckmässige Ausstattung hinaus oder bewirkt sie zusätzliche

Folgekosten, welche bei der Abgabe des Hilfsmittels oder bei entsprechenden

Kostenbeiträgen nicht entstanden wären, so hat die Invalidenversicherung dafür

nicht aufzukommen. Schliesslich ist noch zu beachten, dass für die Anwendung

der Austauschbefugnis massgeblich ist, dass das von der versicherten Person

angeschaffte Hilfsmittel nicht nur unter den Voraussetzungen der unmittelbaren

Gegenwart, sondern auch unter den Voraussetzungen, mit welchen auf weitere

Sicht gerechnet werden muss, die Funktion des ihr rechtens zustehenden

Hilfsmittels erfüllt (BGE 111 V 218 Erw. 2d).

(…)." (DTF 127 V 121, consid. 2a e 2b, pag.

123-124)

L’Alta

Corte, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa L. (I 170/04), ha, in

particolare, riconosciuto il diritto alla sostituzione della prestazione a

un’assicurata che a seguito di chemioterapia aveva accusato un’alopecia e si

era vista rifiutare dall’AI le spese per l’acquisto di copricapi (fr. 286.--).

I giudici federali, riconosciuto che lo scopo funzionale di coprire il capo per

nascondere l’alopecia poteva benissimo venir raggiunto anche con altri

copricapo che non fossero la parrucca, unico mezzo ausiliario previsto per questo

scopo dalla cifra 5.06 dell’allegato all’OMAI, hanno osservato:

"

(…)

3.

3.1 Nach der Wortbedeutung handelt es sich bei der

Perücke wie beim Kopftuch um ein den Kopf bedeckendes Kleidungsstück: Der Duden

Band 10 (Das Bedeutungswörterbuch, 3. Auflage) umschreibt die

"Perücke" als "eine wie eine Kappe den Kopf bedeckende

künstliche Frisur aus echten oder synthetischen Haaren (z.B. als Ersatz für

fehlende Haare)". Das "Kopftuch" ist "ein Tuch, das um den

Kopf gebunden getragen wird." Beide sind als "Kopfbedeckung"

"der Teil der Kleidung, die auf dem Kopf getragen wird".

3.2 Die Vorinstanz grenzte die Perücke als Hilfsmittel

mit der Begründung vom Kopftuch (als blossem Bekleidungsstück) ab, dass die

Perücke den körperlichen Defekt der Kahlköpfigkeit "kaschiere" und

die optischen und protektiven Funktionen der verloren gegangenen Haartracht

wiederherstelle. Deren Gebrauch vermöge den Ausfall gewisser Teile oder

Funktionen des menschlichen Körpers zu ersetzen. Nach der Rechtsprechung geht

es bei Perücken darum, dass die äusserlich sichtbare Behinderung anhand dieses

Hilfsmittels "kaschiert" werde (Urteil K. vom 4. Januar 2002, I

71/01, Erw. 1b/cc). Kaschieren heisst aber nicht, dass die Behinderung

vollständig unsichtbar sein muss. Nach Duden Band 5 (Fremdwörterbuch, 7.

Auflage) bedeutet "kaschieren" in einem einschränkenden Sinn

verstanden "verhüllen, verbergen, verheimlichen", in einem etwas

weiteren Sinne auch "so darstellen, verändern, dass eine positivere

Wirkung erzielt wird, bestimmte Mängel nicht erkennbar, nicht sichtbar

werden". Wie die Perücke "kaschiert" somit ebenso das Kopftuch

die Kahlköpfigkeit, auch wenn die Trägerin darauf verzichtet, mit einer Perücke

zusätzlich auch die optische Funktion der verloren gegangenen Haartracht

wiederherzustellen. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht vorbringt, erfüllt das

Kopftuch bei Frauen die Aufgabe, die Kahlköpfigkeit zu verbergen, ebenso wie

eine Perücke, die letztlich doch häufig als solche erkennbar bleibt. Denn in

diesem Zusammenhang ist wesentlich, dass an das Hilfsmittel nicht der Anspruch

zu stellen ist, es habe die Illusion zu vermitteln, dass ein Mangel gar nicht

existiert. Es geht lediglich darum, die durch die Kahlköpfigkeit unvorteilhaft

beeinträchtigte äussere Erscheinung zu korrigieren und so gemäss dem

Kreisschreiben des Bundesamtes die dadurch verursachten erheblichen psychischen

Belastungen zu verringern. Auch was die von der Vorinstanz angeführte

protektive Funktion einer Perücke anbetrifft, ist davon auszugehen, dass keine

relevanten Unterschiede hinsichtlich des Schutzes vor Wärme, Kälte, Nässe oder

beim Anstossen des Kopfes gegeben sind, die gegen eine Austauschbefugnis

zwischen Perücke und Kopftuch sprechen. Da neben einem substitutionsfähigen

aktuellen gesetzlichen Leistungsanspruch vorliegend auch die funktionelle

Gleichartigkeit der Hilfsmittel gegeben ist, sind die Voraussetzungen dafür

erfüllt, dass die Austauschbefugnis zum Tragen kommen darf (vgl. BGE 127 V 121 Erw.

2b).

4.

Im Rahmen der Austauschbefugnis besteht vorliegend auch

Anspruch auf ein Hilfsmittel wie ein Kopftuch, das relativ geringe

Anschaffungs- und Unterhaltskosten verursacht. Ansonsten würden, wie die

Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht, falsche Anreize für den Umgang mit

Versicherungsgeldern gesetzt. Für die Vorinstanz erscheint es gerade wegen der

geringen Kosten als mit der Schadenminderungspflicht vereinbar, diese den

Versicherten zu überbinden, umso mehr, als es sich bei Kopfbedeckungen auch und

vor allem um Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs handle. Zudem sei den

Versicherten immer dann eine Kostenbeteiligung aufzuerlegen, wenn ein

Hilfsmittel Gegenstände ersetze, die auch ohne Invalidität angeschafft würden.

Die in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf die Lehre (Meyer-Blaser,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [Hrsg.],

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zürich

1997, S. 16, 70 und 163) erwogenen Gründe für eine Verweigerung des

Leistungsanspruches überzeugen im vorliegenden Zusammenhang nicht. Die

Beschwerdeführerin hat nach ihrer unbestritten gebliebenen Darstellung früher

keine Kopftücher verwendet und sie wegen der Alopezie an Stelle der Perücke

angeschafft. Zudem steht die vorinstanzliche Argumentation im Widerspruch zum

Wortlaut von Art. 2 Abs. 5 HVI. Da sich die Versicherte mit den Kopftüchern mit

einem kostengünstigeren Hilfsmittel begnügte, das dem gleichen Zweck dient wie

die Perücke, ist ihr dieses gemäss Art. 2 Abs. 5 HVI abzugeben, auch wenn es

nicht auf der Liste des HVI Anhangs aufgeführt ist. Bei Anschaffungskosten von

insgesamt Fr. 286.-- für zwei Seidentücher und einen Seidenschlauch ist auch

die in Art. 2 Abs. 4 HVI genannte Anspruchsvoraussetzung einer einfachen und

zweckmässigen Ausführung des Hilfsmittels erfüllt.

(…)." (STFA del 22 giugno 2004 nella causa L., I

170/04, consid. 3 e 4)

2.6. Alla cifra 5.06 dell’allegato OMAI sono indicati, quali mezzi

ausiliari per il cranio e per la testa – i quali, non essendo contrassegnati da

un asterisco (*), sono riconosciuti anche se non servono per svolgere

un’attività lucrativa o sopperire alla mansioni concrete e quindi svolgono uno

scopo socio-riabilitativo (cfr. art. 21 cpv. 2 LAI) – le “parrucche”.

La

Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par

l’assurance-invalidité (CMAI), valida dal 1° gennaio 2008, prevede quanto

segue, quanto all’esame del diritto a prestazioni per la consegna dei mezzi ausiliari:

"

(…)

1059 L’AI doit examiner l’existence des

conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires suivantes:

– l’utilisation d’un moyen

auxiliaire doit être indispensable et en rapport avec l’invalidité;

– le

moyen doit répondre aux principes de simplicité et d’adéquation;

– la personne assurée doit être apte à

utiliser le moyen auxiliaire en question.

1060 L’OFAS doit charger des centres d’examen autorisés ou qu’il aura désignés (selon la 2e

partie: dispositions particulières) ou des centres spécialisés (selon la 3e partie:

examens) de pratiquer les examens techniques nécessaires.

1061 En cas de divergences de vues entre

le centre d’examen et l’office AI, les deux parties doivent en discuter

ensemble avant la prise de décision.

(…)." (CMAI, pag. 22)

La

stessa Circolare prevede poi quanto segue, a proposito delle parrucche:

"

(…)

5.06 OMAI Perruques:

contribution

annuelle maximale de 1500 francs

Prendre en considération, en

particulier, le n° 1007.

5.06.1 Les assurés dont la calvitie

modifie l’aspect de façon désavantageuse et conduit à des problèmes psychiques

considérables ont droit à une perruque lorsque les cheveux sont tombés

rapidement ou par touffes, suite à une atteinte aiguë à la santé ou à son traitement,

p. ex. une radiothérapie ou une chimiothérapie. 37.

5.06.2 Les assurés peuvent

choisir eux-mêmes la catégorie de prix et le nombre de perruques à acquérir, le

plafond fixé s’entendant comme montant maximal par année civile pour ces acquisitions

(y compris les teintures, la coiffure, le nettoyage de la perruque et les

éventuels frais de réparation). Un autre type de perruque peut également être

pris en charge s’il répond au même but. Pendant l’année de la première remise,

le montant maximal peut être complètement épuisé (pas de limitation au

prorata).

(…)." (CMAI, pag. 36-37)

Infine,

secondo il menzionato n° 1007

"

(…)

1007 La personne assurée a en principe

droit à la remise d’un moyen auxiliaire jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de

la retraite (ou de la rente anticipée) même lorsque les conditions du droit ne

sont plus remplies pendant une année entière. Il faut toutefois examiner, lors

de chaque décision, si une remise à court terme est encore adéquate.

En revanche, un handicap purement

provisoire exclut la remise de dispositifs auxiliaires au titre de moyens

auxiliaires. Il faut pouvoir prévoir l’usage probable du dispositif pendant une

durée d’une année au minimum.

(…)." (CMAI, pag. 10)

2.7. Nel

caso di specie dagli atti di causa risulta quanto segue.

Il

dr. __________ e la dr.ssa __________, vice-primario rispettivamente medico

assistente presso l’Istituto __________ della __________, nel certificato

medico 7 dicembre 2007, hanno attestato che l’assicurata “(…) necessita di

protesi mammaria a seguito di intervento chirurgico per l’affezione tumorale al

seno sinistro.” (doc. AI 16/1).

L’Ufficio

AI, con lettera 22 gennaio 2008, ha comunicato all’assicurata di assumersi i

costi di protesi del seno dal 20.12.2007 al 31.12.2010 (doc. AI 17/1-2).

La

dr.ssa __________, nel certificato medico 17 dicembre 2007, ha attestato che

l’assicurata “(…) necessita dell’ausilio di un copricapo.” (doc. AI 14/2).

La

stessa sanitaria, con certificato medico 24 giugno 2008, ha attestato che “(…)

la summenzionata paziente, signora RI 1, ha iniziato presso il nostro Istituto

una chemioterapia nel mese di giugno 2007 ed ha per questo motivo necessitato

di un copricapo per la durata di almeno 1 anno. (…)” (doc. E).

Dalle

risultanze appena esposte emerge che l’assicurata, a seguito di una chemioterapia

iniziata nel mese di giugno 2007, per motivi medici e per la durata di almeno

un anno, ha necessitato di un copricapo.

L’Ufficio

AI – che, conformemente alla legge

e alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3, 2.4 e 2.5) e come ammesso esplicitamente

nella risposta di causa, a torto ha negato all’assicu-rata il diritto alla

chiesta prestazione solo perché ha ritenuto i copricapo in oggetto non “equiparati”

alla parrucca – non ha accertato

se, in ossequio al punto 5.06.1 della Circolare CMAI, la modifica dell’aspetto

dovuta alla perdita dei capelli abbia condotto a problemi psichici

considerevoli.

Di

conseguenza – come del resto

proposto con la risposta “(…) si ritiene pertanto corretto richiedere il rinvio

degli atti allo scrivente Ufficio, onde verificare i presupposti per

l’acco-glimento della richiesta avanzata dalla Signora __________. Nel rispetto

del principio della parità di trattamento (…)” (IV, pag. 2) e ricordato che i

copricapi vanno ritenuti quale sostituzione della prestazione

“parrucche” riconosciuta quale mezzo ausiliario alla cifra 5.06 dell’allegato

OMAI e che, da un punto di vista medico, è indicata la necessità degli stessi

per la durata di almeno un anno – la decisione impugnata va annullata e gli

atti rinviati all’Ufficio AI affinché, accertato se la modifica

dell’aspetto dovuta alla perdita dei capelli ha condotto a problemi psichici

considerevoli, proceda ad emettere un nuovo provvedimento.

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI. La ricorrente, patrocinata dalla __________, ha diritto ad

un'indennità per ripetibili (STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e

la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda come indicato al

consid. 2.7.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà alla ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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