32.2008.92
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16 marzo 2009Italiano23 min
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Numero d'incarto:
32.2008.92
Data decisione, Autorità:
16.03.2009, TCA
Titolo:
Mezzi ausiliari. Diritto alla sostituzione della prestazione. Lo scopo della parrucca, riconosciuta quale mezzo ausiliario, può essere raggiunto anche con altri copricapi. Rinvio per stabilire se la modifica dell'aspetto dovuto alla perdita dei capelli ha condotto a problemi psichici considerevoli
MEZZI AUSILIARI
RIPETIBILI
art. 8 LAI
art. 21 LAI
art. 14 OAI
art. 2 OMAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.92
FS
Lugano
16 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco
Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 aprile 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nata nel 1972, in cura per una protesi mammaria a seguito di intervento chirurgico
per l’affezione tumorale al seno sinistro, ha presentato una richiesta
all’Ufficio AI tendente ad ottenere il rimborso, a titolo di mezzi ausiliari,
dell’importo di fr. 224.-- per copricapi (doc. AI 12/1-8, 13/1-3 e 14/1-2).
1.2. L’Ufficio
AI, con decisione 15 aprile 2008 (doc. AI 20/1-2), preavvisata con progetto 28
febbraio 2008 (doc. AI 19/1-2), ha negato l’assunzione di tali costi, adducendo:
"
(…)
Assumiamo il costo di mezzi ausiliari di tipo semplice
e adeguato, se:
- sono elencati nella lista esaustiva
annessa all’ordinanza sulla consegna dei mezzi ausiliari, oppure
- se possono essere assimilati a una
delle categorie menzionate in questa lista (art. 21 della Legge federale
sull’assicurazione invalidità (LAI)).
Copricapo, foulards, cappelli, casquette, turbanti,
bandane ecc. non sono considerati mezzi ausiliari elencati in questa lista e
non possono essere equiparati a nessuna delle categorie conteneute nella
stessa.
(…)." (doc. AI 20/1)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, tramite la RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di
riconoscerle la garanzia per copricapo quale sostituzione della prestazione “parrucche”
riconosciuta quale mezzo ausiliario alla cifra 5.06 dell’allegato OMAI.
1.4. Con
la risposta di causa l’ufficio AI – evidenziato che “(…) il diritto alla
consegna di mezzi ausiliari è subordinato alla necessità per l’assicurato di
farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la
propria autonomia. Gli assicurati per i quali la perdita di capelli modifica
l’aspetto conducendo a problemi psichici considerevoli hanno diritto a vedersi
rimborsato l’acquisto di una parrucca. La parrucca, come gli altri mezzi
ausiliari, deve inoltre essere di regola necessaria durante almeno un anno per
motivi medici. Nella concreta fattispecie, lo scrivente Ufficio si è limitato a
non riconoscere le pretese dell’assicurata ritenendo i copricapo in oggetto non
“equiparati” alla parrucca. Come giustamente sottolinea il Signor __________,
questo modo di procedere non è corretto anche solo a riguardo alla
giurisprudenza in materia. Sempre nel caso concreto, dalla documentazione agli
atti, non risultano sufficientemente indagate le condizioni ricordate ed in
particolare la durata (prevedibile) dell’uso dei copricapo. (…)” (IV) – ha proposto
al TCA “(…) il rinvio degli atti allo scrivente Ufficio, onde verificare
Fatti
i presupposti per l’accogli-mento della richiesta avanzata dalla Signora RI 1.
Nel rispetto del principio della parità di trattamento (vedi allegati). (…)”
(IV).
1.5. Il
giurista della RA 1, con lettera 26 giugno 2008, ritenuto che:
"
(…)
- l’unico presupposto da verificare è
appunto la presumibile durata dell’uso dei copricapo,
- l’Ufficio AI avrebbe in ogni caso
dovuto richiedere a suo tempo una tale certificazione, rendendo attenta
l’assicurata che eventualmente al posto del costo dei copricapo avrebbe potuto
beneficiare del costo di una parrucca,
- tale prevedibile durata minima ci è
stata confermata dall’oncologa curante dr.ssa __________ con certificato del 24
giugno 2008 (vedi allegato: “Con il presente certificato si certifica che la
summenzionata paziente, signora RI 1, ha iniziato presso il nostro Istituto una
chemioterapia nel mese di giugno 2007 ed ha per questo motivo necessitato di un
copricapo per la durata di almeno 1 anno”)
(…)." (VI)
ha
chiesto al TCA “(…) di voler, per economicità di procedura, già decidere nel
merito e riconoscere il rimborso della spesa per fr. 224.-- per i copricapo
acquistati dall’assicurata, analogamente alla cifra marg. 5.06 dell’allegato
all’OMAI che prevede il rimborso dei costi di una parrucca. (…)” (VI).
Al
riguardo l’Ufficio AI ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da formulare.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il rimborso, a titolo di mezzi ausiliari, dell’importo di fr.
224.-- per copricapi.
2.3. L’art.
8 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 qui applicabile,
stabilisce che:
"
Gli assicurati invalidi o
minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti
d’integrazione per quanto:
a. essi siano necessari e idonei per ripristinare,
conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere
le mansioni consuete; e
b. le condizioni per il diritto ai diversi
provvedimenti siano adempiute."
Al
riguardo, nel Messaggio (pubblicato sul FF N. 30 del 2 agosto 2005, pag.
3989-4130) concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità (5a revisione
dell’AI) si legge che:
"
Capoverso 1: il presente capoverso stabilisce le condizioni generali
d’assegna-zione per i provvedimenti d’integrazione. Le condizioni applicabili
rimangono essenzialmente le stesse, ma in futuro basterà che vi sia una
minaccia di invalidità e non più una minaccia diretta di invalidità. La legge
precisa ora espressamente che i provvedimenti d’integrazione possono essere
assegnati solo se sono adempiute sia le condizioni d’assegnazione generali sia
le condizioni specifiche applicabili ai diversi provvedimenti d’integrazione."
Il
diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste
indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o
di svolgimento delle mansioni consuete (art. 8 cpv. 3 LAI).
Fra
i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti
i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Questi
provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono
le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell’ambito dell’attività
svolta o dell’in-tegrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del
corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna
2003, § 36 n.1, pag. 241).
2.4. Secondo
l’art. 21 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004 (che non ha
comunque apportato alcuna modifica dal punto di vista sostanziale rispetto al
vecchio art. 21 cpv. 1 LAI [cfr. STFA inedita 28 agosto 2004 nella causa M, I
3/04, consid. 1] e il cui tenore è rimasto invariato con la 5a revisione dell’AI), l’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco
allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare
un’attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o
migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una
professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale.
L’assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni
plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti
sanitari d’integra-zione.
Il
cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l’assicura-to, il quale a causa
della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire
contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto,
indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari
compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.
In
virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui
l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é
oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla
consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI,
RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta Ia consegna di mezzi ausiliari
(lett. a).
Giusta
l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari é stabilito nei
limiti tracciati dall'elenco allegato all’ordi-nanza. In particolare
l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un
asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività
lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione,
a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente
citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992
pag. 224 consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC 1989 pag. 44 consid. 2a,
RCC 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).
La
lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera
le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve
esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è
esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 131 V 14 consid. 3.4.2, 121 V 260
consid. 2b; 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26
luglio 1993 in re M.V.).
Secondo
la giurisprudenza, non è lecito far derivare un diritto al mezzo ausiliario non
previsto nelle categorie elencate dall’allegato OMAI, facendo diretto riferimento
ai principi generali dell’AI, in quanto il margine di competenza del Consiglio
federale rispettivamente del Dipartimento degli Interni nella scelta dei
singoli mezzi da includere nel succitato allegato non può essere sostituito né
dall’amministrazione né dal giudice delle assicurazioni sociali (DTF 131 V 14
consid. 3.4.2 in fine, con riferimento a SVR 1996 IV Nr. 90, pag. 269s.,
consid. 2b e 3b e STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., I 267/00, consid.
4c).
L’allegato
OMAI non sfugge comunque all’esame del giudice per quanto concerne la
costituzionalità e la legalità. Disponendo l’autorità esecutiva di un grande
potere di apprezzamento, l’esame del giudice si limita tuttavia ad un controllo
sotto l’aspetto dell’arbitrio (art. 9 Cost), della parità di trattamento (art.
8 cpv. 1 Cost.) o del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost) (DTF 131
V 15 consid. 3.4.2 con riferimenti giurisprudenziali).
Inoltre,
l’art. 21 cpv. 3 LAI prescrive che i mezzi ausiliari sono forniti in proprietà
o a prestito in un tipo semplice e adeguato, che l’assicurato deve assumersi personalmente
le spese sup-plementari di un modello più costoso.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale; DTF 121 V 258, consid. 2c, pag. 260 e DTF 119
V 416, consid. 2, pag. 421 nonché le sentenze ivi citate) di regola l'assicurato
ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione
prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie. La legge
infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria
e sufficiente. Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il
successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso.
Su
questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 599 e segg.
(599-607).
In
particolare, il cpv. 5 dell’art. 2 OMAI stabilisce che se un assicurato ha
diritto a un mezzo ausiliario figurante nell’elen-co allegato ma si accontenta
di un altro mezzo più economico, che ha la stessa funzione, quest’ultimo
deve’essergli consegnato anche se non è menzionato nell’elenco.
2.5. Il
TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 127 V 121, riguardo alla giurisprudenza
in materia di diritto alla sostituzione della prestazione nel campo dei mezzi
ausiliari, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2. a)
Die aus dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz (vgl. Art. 8 Abs. 1 IVG) fliessende Rechtsfigur der Austauschbefugnis hat das Eidg.
Versicherungsgericht in den invalidenversicherungsrechtlichen Bereichen der
Hilfsmittelversorgung (Art. 21 IVG) und der medizinischen Massnahmen (Art. 12 f.
IVG) entwickelt (BGE 107 V 92 Erw. 2b mit Hinweisen auf die frühere
Rechtsprechung) und seither in ständiger Rechtsprechung in verschiedenen
Sozialversicherungszweigen zur Anwendung gebracht (BGE 120 V 285 Erw. 4a, 292
Erw. 3c; vgl. auch BGE 126 III 351 Erw. 3c). So kann beispielsweise die
Austauschbefugnis zwar grundsätzlich auch in der obligatorischen
Krankenversicherung zur Anwendung gelangen; sie darf jedoch nicht dazu führen,
Pflichtleistungen durch Nichtpflichtleistungen zu ersetzen (RKUV 2000 S. 290
Erw. 1b mit Hinweisen; vgl. auch BGE 126 III 351 Erw. 3c). Sie stellt indessen
nicht einen im gesamten Sozialversicherungsrecht anwendbaren Grundsatz dar
(nicht veröffentlichtes Urteil K. vom 10. Juli 1995, H 283/94; JÜRG MAESCHI,
Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni
1992, Bern 2000, N 46 zu Art. 21) und ist in der Anwendung an bestimmte
Voraussetzungen gebunden. So setzt sie namentlich immer einen substitutionsfähigen
aktuellen gesetzlichen Leistungsanspruch voraus (BGE 120 V 277; MEYER-BLASER,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: MURER/STAUFFER [Hrsg.],
Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zürich
1997, S. 61).
b) Im Bereich der Hilfsmittel in der
Invalidenversicherung, wo die Austauschbefugnis in Art 2 Abs. 5 HVI (in der
seit 1. Januar 1989 geltenden Fassung) normiert ist, hat das Eidg.
Versicherungsgericht folgenden Grundsatz aufgestellt (zuletzt in AHI 2000 S. 73
Erw. 2a): Umfasst das vom Versicherten selber angeschaffte Hilfsmittel auch die
Funktion eines ihm an sich zustehenden Hilfsmittels, so steht einer Gewährung
von Amortisations- und Kostenbeiträgen nichts entgegen; diese sind alsdann auf
der Basis der Anschaffungskosten des Hilfsmittels zu berechnen, auf das der
Versicherte an sich Anspruch hat (Austauschbefugnis; BGE 120 V 292 Erw. 3c, BGE
111 V 213 Erw. 2b; ZAK 1988 S. 182 Erw. 2b, 1986 S. 527 Erw. 3a; MEYER-BLASER,
Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern
1985, S. 87 ff.). In der jüngeren Rechtsprechung hat das Eidg. Versicherungsgericht
die Austauschbefugnis auch im Bereich weiterer Arten von Eingliederungsmassnahmen
BGE 127 V 121 S. 124 (Art. 8, Art. 12 ff IVG) zur Anwendung
gebracht. Die Austauschbefugnis kommt jedoch insbesondere nur zum Tragen, wenn
zwei unterschiedliche, aber von der Funktion her austauschbare Leistungen in
Frage stehen. Vorausgesetzt wird mithin neben einem substitutionsfähigen
aktuellen gesetzlichen Leistungsanspruch auch die funktionelle Gleichartigkeit
der Hilfsmittel (vgl. BGE 120 V 280 Erw. 4; nicht veröffentlichtes Urteil S.
vom 21. Dezember 1995, I 171/95).
Diese Grundsätze haben aber auch dann Geltung, wenn
eine versicherte Person Anspruch auf mehrere invaliditätsbedingt notwendige
Hilfsmittel hat. Es muss ihr freigestellt sein, an Stelle der Anschaffung
mehrerer Hilfsmittel eine Gesamtlösung zu treffen, welche als Ganzes einen
Behelf im Sinne der Austauschbefugnis darstellt. Wählt sie eine ihren
individuellen Bedürfnissen angepasste Gesamtlösung, so beurteilt sich ihr
Anspruch danach, inwieweit die Ersatzlösung, gesamthaft betrachtet, notwendige
Hilfsmittel in einfacher und zweckmässiger Ausführung ersetzt. Bei baulichen
Änderungen in der Wohnung oder im Eigenheim oder bei Neubauten ist überdies zu
beachten, dass nur die eindeutig und einzeln umschriebenen baulichen
Anpassungen einer Leistungszusprechung zugänglich sind (erwähntes Urteil S. vom
21. Dezember 1995). Wegen des abschliessenden Charakters dieser Kategorie der
Hilfsmittel können aber keine Beiträge an die allgemeinen Mehrkosten aus der
Erstellung eines rollstuhlgängigen Hauses gewährt werden (nicht
veröffentlichtes Urteil S. vom 21. April 1988, I 386/87). Dient die
Gesamtlösung andern als invaliditätsbedingten Zwecken, geht sie im Standard
über eine einfache und zweckmässige Ausstattung hinaus oder bewirkt sie zusätzliche
Folgekosten, welche bei der Abgabe des Hilfsmittels oder bei entsprechenden
Kostenbeiträgen nicht entstanden wären, so hat die Invalidenversicherung dafür
nicht aufzukommen. Schliesslich ist noch zu beachten, dass für die Anwendung
der Austauschbefugnis massgeblich ist, dass das von der versicherten Person
angeschaffte Hilfsmittel nicht nur unter den Voraussetzungen der unmittelbaren
Gegenwart, sondern auch unter den Voraussetzungen, mit welchen auf weitere
Sicht gerechnet werden muss, die Funktion des ihr rechtens zustehenden
Hilfsmittels erfüllt (BGE 111 V 218 Erw. 2d).
(…)." (DTF 127 V 121, consid. 2a e 2b, pag.
123-124)
L’Alta
Corte, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa L. (I 170/04), ha, in
particolare, riconosciuto il diritto alla sostituzione della prestazione a
un’assicurata che a seguito di chemioterapia aveva accusato un’alopecia e si
era vista rifiutare dall’AI le spese per l’acquisto di copricapi (fr. 286.--).
I giudici federali, riconosciuto che lo scopo funzionale di coprire il capo per
nascondere l’alopecia poteva benissimo venir raggiunto anche con altri
copricapo che non fossero la parrucca, unico mezzo ausiliario previsto per questo
scopo dalla cifra 5.06 dell’allegato all’OMAI, hanno osservato:
"
(…)
3.
3.1 Nach der Wortbedeutung handelt es sich bei der
Perücke wie beim Kopftuch um ein den Kopf bedeckendes Kleidungsstück: Der Duden
Band 10 (Das Bedeutungswörterbuch, 3. Auflage) umschreibt die
"Perücke" als "eine wie eine Kappe den Kopf bedeckende
künstliche Frisur aus echten oder synthetischen Haaren (z.B. als Ersatz für
fehlende Haare)". Das "Kopftuch" ist "ein Tuch, das um den
Kopf gebunden getragen wird." Beide sind als "Kopfbedeckung"
"der Teil der Kleidung, die auf dem Kopf getragen wird".
3.2 Die Vorinstanz grenzte die Perücke als Hilfsmittel
mit der Begründung vom Kopftuch (als blossem Bekleidungsstück) ab, dass die
Perücke den körperlichen Defekt der Kahlköpfigkeit "kaschiere" und
die optischen und protektiven Funktionen der verloren gegangenen Haartracht
wiederherstelle. Deren Gebrauch vermöge den Ausfall gewisser Teile oder
Funktionen des menschlichen Körpers zu ersetzen. Nach der Rechtsprechung geht
es bei Perücken darum, dass die äusserlich sichtbare Behinderung anhand dieses
Hilfsmittels "kaschiert" werde (Urteil K. vom 4. Januar 2002, I
71/01, Erw. 1b/cc). Kaschieren heisst aber nicht, dass die Behinderung
vollständig unsichtbar sein muss. Nach Duden Band 5 (Fremdwörterbuch, 7.
Auflage) bedeutet "kaschieren" in einem einschränkenden Sinn
verstanden "verhüllen, verbergen, verheimlichen", in einem etwas
weiteren Sinne auch "so darstellen, verändern, dass eine positivere
Wirkung erzielt wird, bestimmte Mängel nicht erkennbar, nicht sichtbar
werden". Wie die Perücke "kaschiert" somit ebenso das Kopftuch
die Kahlköpfigkeit, auch wenn die Trägerin darauf verzichtet, mit einer Perücke
zusätzlich auch die optische Funktion der verloren gegangenen Haartracht
wiederherzustellen. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht vorbringt, erfüllt das
Kopftuch bei Frauen die Aufgabe, die Kahlköpfigkeit zu verbergen, ebenso wie
eine Perücke, die letztlich doch häufig als solche erkennbar bleibt. Denn in
diesem Zusammenhang ist wesentlich, dass an das Hilfsmittel nicht der Anspruch
zu stellen ist, es habe die Illusion zu vermitteln, dass ein Mangel gar nicht
existiert. Es geht lediglich darum, die durch die Kahlköpfigkeit unvorteilhaft
beeinträchtigte äussere Erscheinung zu korrigieren und so gemäss dem
Kreisschreiben des Bundesamtes die dadurch verursachten erheblichen psychischen
Belastungen zu verringern. Auch was die von der Vorinstanz angeführte
protektive Funktion einer Perücke anbetrifft, ist davon auszugehen, dass keine
relevanten Unterschiede hinsichtlich des Schutzes vor Wärme, Kälte, Nässe oder
beim Anstossen des Kopfes gegeben sind, die gegen eine Austauschbefugnis
zwischen Perücke und Kopftuch sprechen. Da neben einem substitutionsfähigen
aktuellen gesetzlichen Leistungsanspruch vorliegend auch die funktionelle
Gleichartigkeit der Hilfsmittel gegeben ist, sind die Voraussetzungen dafür
erfüllt, dass die Austauschbefugnis zum Tragen kommen darf (vgl. BGE 127 V 121 Erw.
2b).
4.
Im Rahmen der Austauschbefugnis besteht vorliegend auch
Anspruch auf ein Hilfsmittel wie ein Kopftuch, das relativ geringe
Anschaffungs- und Unterhaltskosten verursacht. Ansonsten würden, wie die
Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht, falsche Anreize für den Umgang mit
Versicherungsgeldern gesetzt. Für die Vorinstanz erscheint es gerade wegen der
geringen Kosten als mit der Schadenminderungspflicht vereinbar, diese den
Versicherten zu überbinden, umso mehr, als es sich bei Kopfbedeckungen auch und
vor allem um Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs handle. Zudem sei den
Versicherten immer dann eine Kostenbeteiligung aufzuerlegen, wenn ein
Hilfsmittel Gegenstände ersetze, die auch ohne Invalidität angeschafft würden.
Die in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf die Lehre (Meyer-Blaser,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [Hrsg.],
Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zürich
1997, S. 16, 70 und 163) erwogenen Gründe für eine Verweigerung des
Leistungsanspruches überzeugen im vorliegenden Zusammenhang nicht. Die
Beschwerdeführerin hat nach ihrer unbestritten gebliebenen Darstellung früher
keine Kopftücher verwendet und sie wegen der Alopezie an Stelle der Perücke
angeschafft. Zudem steht die vorinstanzliche Argumentation im Widerspruch zum
Wortlaut von Art. 2 Abs. 5 HVI. Da sich die Versicherte mit den Kopftüchern mit
einem kostengünstigeren Hilfsmittel begnügte, das dem gleichen Zweck dient wie
die Perücke, ist ihr dieses gemäss Art. 2 Abs. 5 HVI abzugeben, auch wenn es
nicht auf der Liste des HVI Anhangs aufgeführt ist. Bei Anschaffungskosten von
insgesamt Fr. 286.-- für zwei Seidentücher und einen Seidenschlauch ist auch
die in Art. 2 Abs. 4 HVI genannte Anspruchsvoraussetzung einer einfachen und
zweckmässigen Ausführung des Hilfsmittels erfüllt.
(…)." (STFA del 22 giugno 2004 nella causa L., I
170/04, consid. 3 e 4)
2.6. Alla cifra 5.06 dell’allegato OMAI sono indicati, quali mezzi
ausiliari per il cranio e per la testa – i quali, non essendo contrassegnati da
un asterisco (*), sono riconosciuti anche se non servono per svolgere
un’attività lucrativa o sopperire alla mansioni concrete e quindi svolgono uno
scopo socio-riabilitativo (cfr. art. 21 cpv. 2 LAI) – le “parrucche”.
La
Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par
l’assurance-invalidité (CMAI), valida dal 1° gennaio 2008, prevede quanto
segue, quanto all’esame del diritto a prestazioni per la consegna dei mezzi ausiliari:
"
(…)
1059 L’AI doit examiner l’existence des
conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires suivantes:
– l’utilisation d’un moyen
auxiliaire doit être indispensable et en rapport avec l’invalidité;
– le
moyen doit répondre aux principes de simplicité et d’adéquation;
– la personne assurée doit être apte à
utiliser le moyen auxiliaire en question.
1060 L’OFAS doit charger des centres d’examen autorisés ou qu’il aura désignés (selon la 2e
partie: dispositions particulières) ou des centres spécialisés (selon la 3e partie:
examens) de pratiquer les examens techniques nécessaires.
1061 En cas de divergences de vues entre
le centre d’examen et l’office AI, les deux parties doivent en discuter
ensemble avant la prise de décision.
(…)." (CMAI, pag. 22)
La
stessa Circolare prevede poi quanto segue, a proposito delle parrucche:
"
(…)
5.06 OMAI Perruques:
contribution
annuelle maximale de 1500 francs
Prendre en considération, en
particulier, le n° 1007.
5.06.1 Les assurés dont la calvitie
modifie l’aspect de façon désavantageuse et conduit à des problèmes psychiques
considérables ont droit à une perruque lorsque les cheveux sont tombés
rapidement ou par touffes, suite à une atteinte aiguë à la santé ou à son traitement,
p. ex. une radiothérapie ou une chimiothérapie. 37.
5.06.2 Les assurés peuvent
choisir eux-mêmes la catégorie de prix et le nombre de perruques à acquérir, le
plafond fixé s’entendant comme montant maximal par année civile pour ces acquisitions
(y compris les teintures, la coiffure, le nettoyage de la perruque et les
éventuels frais de réparation). Un autre type de perruque peut également être
pris en charge s’il répond au même but. Pendant l’année de la première remise,
le montant maximal peut être complètement épuisé (pas de limitation au
prorata).
(…)." (CMAI, pag. 36-37)
Infine,
secondo il menzionato n° 1007
"
(…)
1007 La personne assurée a en principe
droit à la remise d’un moyen auxiliaire jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de
la retraite (ou de la rente anticipée) même lorsque les conditions du droit ne
sont plus remplies pendant une année entière. Il faut toutefois examiner, lors
de chaque décision, si une remise à court terme est encore adéquate.
En revanche, un handicap purement
provisoire exclut la remise de dispositifs auxiliaires au titre de moyens
auxiliaires. Il faut pouvoir prévoir l’usage probable du dispositif pendant une
durée d’une année au minimum.
(…)." (CMAI, pag. 10)
2.7. Nel
caso di specie dagli atti di causa risulta quanto segue.
Il
dr. __________ e la dr.ssa __________, vice-primario rispettivamente medico
assistente presso l’Istituto __________ della __________, nel certificato
medico 7 dicembre 2007, hanno attestato che l’assicurata “(…) necessita di
protesi mammaria a seguito di intervento chirurgico per l’affezione tumorale al
seno sinistro.” (doc. AI 16/1).
L’Ufficio
AI, con lettera 22 gennaio 2008, ha comunicato all’assicurata di assumersi i
costi di protesi del seno dal 20.12.2007 al 31.12.2010 (doc. AI 17/1-2).
La
dr.ssa __________, nel certificato medico 17 dicembre 2007, ha attestato che
l’assicurata “(…) necessita dell’ausilio di un copricapo.” (doc. AI 14/2).
La
stessa sanitaria, con certificato medico 24 giugno 2008, ha attestato che “(…)
la summenzionata paziente, signora RI 1, ha iniziato presso il nostro Istituto
una chemioterapia nel mese di giugno 2007 ed ha per questo motivo necessitato
di un copricapo per la durata di almeno 1 anno. (…)” (doc. E).
Dalle
risultanze appena esposte emerge che l’assicurata, a seguito di una chemioterapia
iniziata nel mese di giugno 2007, per motivi medici e per la durata di almeno
un anno, ha necessitato di un copricapo.
L’Ufficio
AI – che, conformemente alla legge
e alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3, 2.4 e 2.5) e come ammesso esplicitamente
nella risposta di causa, a torto ha negato all’assicu-rata il diritto alla
chiesta prestazione solo perché ha ritenuto i copricapo in oggetto non “equiparati”
alla parrucca – non ha accertato
se, in ossequio al punto 5.06.1 della Circolare CMAI, la modifica dell’aspetto
dovuta alla perdita dei capelli abbia condotto a problemi psichici
considerevoli.
Di
conseguenza – come del resto
proposto con la risposta “(…) si ritiene pertanto corretto richiedere il rinvio
degli atti allo scrivente Ufficio, onde verificare i presupposti per
l’acco-glimento della richiesta avanzata dalla Signora __________. Nel rispetto
del principio della parità di trattamento (…)” (IV, pag. 2) e ricordato che i
copricapi vanno ritenuti quale sostituzione della prestazione
“parrucche” riconosciuta quale mezzo ausiliario alla cifra 5.06 dell’allegato
OMAI e che, da un punto di vista medico, è indicata la necessità degli stessi
per la durata di almeno un anno – la decisione impugnata va annullata e gli
atti rinviati all’Ufficio AI affinché, accertato se la modifica
dell’aspetto dovuta alla perdita dei capelli ha condotto a problemi psichici
considerevoli, proceda ad emettere un nuovo provvedimento.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI. La ricorrente, patrocinata dalla __________, ha diritto ad
un'indennità per ripetibili (STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e
la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda come indicato al
consid. 2.7.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà alla ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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