32.2008.94
La decisione dell'Ufficio AI che sospende a titolo cautelativo l'erogazione di una rendita costituisce una decisione finale e quindi il destinatario ha il diritto di prendere preventivamente posizione
1 luglio 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
32.2008.94
Data decisione, Autorità:
01.07.2008, TCA
Titolo:
La decisione dell'Ufficio AI che sospende a titolo cautelativo l'erogazione di una rendita costituisce una decisione finale e quindi il destinatario ha il diritto di prendere preventivamente posizione prima dell'emissione della stessa
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
TRASMISSIONE ATTI
art. 22 cpv. 2 COST
art. 57a LAI
art. 73ter OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.94
rg/sc
Lugano
1 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 aprile
2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che da
maggio 1994 RI 1 beneficia di una rendita intera d’invalidità (doc. AI 14-1,
38-1. 52-1, 70-1, 79);
per
decisione 15 aprile 2008 l’Ufficio AI – informato dalla __________
dell’avvenuta sospensione della rendita d’invalidità LAINF (erogata dal gennaio
1996) che l’assicurata avrebbe percepito in maniera fraudolenta – ritenendo
esservi il sospetto di una riscossione illecita di prestazioni AI, ha sospeso a
titolo cautelare, con effetto dal 1. maggio 2008, il versamento della rendita
precisando che ulteriori accertamenti medici verranno predisposti (cfr. al
riguardo doc. B, doc. AI 98-1, 106-1, 109-1 e 112-1). In suddetta
decisione, l’amministrazione ha pure tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale
ricorso;
con
il presente gravame l’assicurata, rappresentato dall’avv. RA 1, contestando sia
la valutazione medica che i risultati delle indagini investigative messe in
atto dall’assicuratore LAINF, chiede l’annullamento della decisione 15 aprile
2008 e postula pure il ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso;
con
la risposta di causa l’Ufficio AI propone la reiezione del gravame e si oppone
al ripristino dell’effetto sospensivo. Precisa che dopo l’esecuzione di
accertamenti supplementari verrà emanata una nuova decisione e che nel caso in
cui dovesse risultare vincente nella procedura principale l’assicurata avrebbe
il diritto a percepire le prestazioni con effetto retroattivo senza subire
alcun pregiudizio;
con scritto 23 giugno 2008 l’insorgente ha chiesto l’assunzione
di diversi mezzi probatori (VI);
il
26 giugno 2008 l’amministrazione ha trasmesso al TCA copia della sentenza 16
giugno 2008 emessa dalla CRP a dipendenza dell’istanza di promozione
dell’accusa presentata da __________ avverso il non luogo a procedere emanato
nei confronti di RI 1 (VIII/bis);
la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
la
decisione con cui l’amministrazione disciplina in maniera provvisoria un determinato
rapporto giuridico, segnatamente quando dispone la sospensione provvisoria (a
titolo cautelativo) di prestazioni, è una decisione finale (RCC 1988 p.
548; Schlauri, Grundstrukturen des nichtstreitigen Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Verfah-rensfragen in der Sozialversicherung, 1996, p. 61; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
1983, p. 141). In particolare costituisce decisione finale munita di
condizione risolutiva la decisione che sospende provvisoriamente
l’erogazione di prestazioni in attesa dell’esito di ulteriori accertamenti
atti a chiarire definitivamente la situazione (STFA 31 agosto 2001 nella causa
H., I 406/ 01; SVR 1995 IV n. 41; DTF 111 V 223, 107 V 29; cfr. anche sentenza
29 ottobre 2004 del Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich nella causa
M., in: www.swisslex.ch). Una siffatta decisione obbliga quindi
l’amministrazione a riformare la prima decisione se in esito ai successivi atti
istruttori emergono elementi che permettono un diverso apprezzamento della fattispecie
e di conseguenza la resa di una altra decisione, i cui effetti possono essere
fatti risalire retroattivamente al massimo alla data fissata dalla prima
decisione (RCC 1982 p. 252, 1988 p. 548; DTF 111 V 225);
nel
caso in esame con decisione 15 aprile 2008 l’Ufficio AI, sospettando – sulla base
delle informazioni ricevute dall’as-sicuratore LAINF (__________) – una riscossione illecita di prestazioni, ha sospeso, a
titolo cautelativo e con effetto dal 1. maggio 2008, l’erogazione della rendita
intera di cui RI 1 è al beneficio, precisando che accertamenti supplementari
verranno predisposti. Con la risposta di causa, come accennato,
l’amministrazione, nel postulare la reiezione sia dell’impugnativa che della
richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo, ha tra l’altro evidenziato che
dopo l’esecuzione di accertamenti supplementari (segnatamente di natura medica;
cfr. doc. B, doc. AI 98-1, 106-1, 109-1 e 112-1) verrà emanata una nuova decisione e che nel caso in cui dovesse
risultare vincente nella procedura principale l’assicurata avrebbe il diritto a
percepire le prestazioni con effetto retroattivo senza subire alcun pregiudizio;
stante
quanto sopra, la decisione 15 aprile 2008 costituisce una decisione finale
munita di condizione risolutiva ai sensi della summenzionata giurisprudenza;
ora,
considerata la natura della decisione 15 aprile 2008, prima dell’emanazione
della stessa, trattandosi di soppressione di prestazioni, l’amministrazione – in
applicazione degli artt. 57a LAI e 73ter OAI disciplinanti la procedura di
preavviso (procedura già prevista all’art. 73bis OAI, abrogato dal n. 1
dell’Ordinanza 11 settembre 2002, e reintrodotta con effetto dal 1. luglio 2006
dal n. 1 della LF del 16 dicembre 2005) – avrebbe dovuto concedere
all’assicurata, a garanzia del suo diritto di essere sentita, la facoltà di
esprimersi e di presentare quindi le proprie obiezioni, ciò che in concreto non
è avvenuto (SVR 1995 IV Nr. 41 consid. 4; Schlau-ri,
Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozial-versicherung, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, 1999, p. 223);
in simili condizioni, tale grave vizio procedurale non essendo suscettibile
Fatti
di essere eccezionalmente sanato nella presente sede ricorsuale (SVR 1995 IV
Nr. 41 consid. 4.c; STCA 28 maggio 2002 nella causa G., inc. 32.2001.110; RDAT
1993-I p. 223; RCC 1992 p. 227), la decisione impugnata deve essere annullata e
gli atti rinviati all’amministrazione affinché dia l’opportunità all’assicurata
di prendere posizione sulla ventilata soppressione (provvisoria) di
prestazioni. Dopo di che emanerà una nuova decisione prendendo posizione sulle
osservazioni già espresse nel memoriale 16 maggio 2008 (I) e nello scritto 23
giugno 2008 (VI), nonché di eventuali altre, tenendo altresì conto di tutti gli
Considerandi
elementi nel frattempo emersi (tra cui il doc. VIII/bis);
secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’as-segnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione 15 aprile 2008 è annullata.
§§ Gli
atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai
considerandi.
2.- Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L'Ufficio
AI verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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