Lexipedia

Decisione

32.2008.94

La decisione dell'Ufficio AI che sospende a titolo cautelativo l'erogazione di una rendita costituisce una decisione finale e quindi il destinatario ha il diritto di prendere preventivamente posizione

1 luglio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di essere eccezionalmente sanato nella presente sede ricorsuale (SVR 1995 IV

Nr. 41 consid. 4.c; STCA 28 maggio 2002 nella causa G., inc. 32.2001.110; RDAT

1993-I p. 223; RCC 1992 p. 227), la decisione impugnata deve essere annullata e

gli atti rinviati all’amministrazione affinché dia l’opportunità all’assicurata

di prendere posizione sulla ventilata soppressione (provvisoria) di

prestazioni. Dopo di che emanerà una nuova decisione prendendo posizione sulle

osservazioni già espresse nel memoriale 16 maggio 2008 (I) e nello scritto 23

giugno 2008 (VI), nonché di eventuali altre, tenendo altresì conto di tutti gli

Considerandi

elementi nel frattempo emersi (tra cui il doc. VIII/bis);

secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’as-segnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 15 aprile 2008 è annullata.

§§ Gli

atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai

considerandi.

2.- Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L'Ufficio

AI verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster