32.2008.95
Irricevibile "ricorso" contro il "progetto di decisione". Rinvio atti a Ufficio AI perché tratti il "ricorso" alla stregua di osservazioni al progetto di decisione
9 giugno 2008Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.95
Data decisione, Autorità:
09.06.2008, TCA
Titolo:
Irricevibile "ricorso" contro il "progetto di decisione". Rinvio atti a Ufficio AI perché tratti il "ricorso" alla stregua di osservazioni al progetto di decisione
IRRICEVIBILITÀ
art. 57a LAI
art. 69 cpv. 1 let. b LAI
art. 42 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.95
FS
Lugano
9 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2008 di
RI 1
contro
la “decisione” del 6 maggio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti
e esaminati gli atti:
richiamato il progetto d’assegnazione di rendita del 6 maggio 2008
con il quale l’Ufficio AI – riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal
1. settembre 2003 al 31 dicembre 2004 – ha indicato che: “(…) le presentiamo di
seguito un progetto di decisione accordandole la possibilità di presentare
entro 30 giorni, per iscritto le sue eventuali osservazioni contro le presenti
conclusioni o di chiedere delle informazioni complementari al riguardo. Le
osservazioni devono essere firmate, contenere un esposto succinto dei fatti,
dei motivi e delle conclusioni ed essere corredate da eventuali mezzi di prova.
E’ anche possibile un incontro, su appuntamento. Trascorso il termine di 30
giorni, che non può essere prorogato, verrà emanata la decisione formale. (…)”
(doc. A1);
ritenuto
che secondo l’art. 57a cpv. 1 LAI, in vigore dal 1. luglio 2006,
l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione
prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione
della prestazione già assegnata. L’assicurato ha diritto di essere sentito
conformemente all’art. 42 LPGA;
che nel Messaggio concernente la modifica della legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità [misure di semplificazione della
procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, circa l’art. 57a cpv. 1 LAI si osserva
che: “(…) questa disposizione mira a garantire agli assicurati il
diritto di essere sentiti ai sensi dell’articolo 42 primo periodo LPGA prima
che l’ufficio AI prenda una decisione definitiva (decisione finale) su una
domanda di prestazioni o a proposito della riduzione o della soppressione di
una prestazione già assegnata. Per le decisioni intermedie legate all’accertamento
dei fatti (p. es. disposizione di una perizia), il diritto di essere sentiti
continua tuttavia ad essere garantito conformemente all’articolo 42 LPGA. Dato
che, in deroga all’articolo 52 LPGA, le decisioni degli uffici AI potranno ora
essere impugnate soltanto mediante ricorso, la procedura di preavviso
conferisce alla persona interessata il diritto di esprimersi in modo informale
sulla decisione prevista, generalmente entro un termine di 30 giorni. Ciò
significa che durante questo lasso di tempo la persona interessata può
consultare gli atti ed esprimersi nel merito e sull’esito dell’assunzione delle
prove. La persona assicurata può prendere posizione oralmente o per scritto. In
casi motivati, il termine può essere esteso se la domanda in tal senso perviene
per tempo. (…)” (FF 2005, pag. 2760);
che l’art. 69
cpv. 1 lett. b LAI stabilisce che, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni
degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale
delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI;
che, in
concreto, contro il progetto d’assegnazione di rendita del 6 maggio 2008, era quindi
possibile unicamente inoltrare delle osservazioni all’Ufficio AI;
che il presente
ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile e trasmesso all’Ufficio AI
affinché, trattato alla stregua di osservazioni al progetto di decisione 6
maggio 2008, proceda ad emettere una decisione impugnabile. Soluzione questa
peraltro rettamente proposta anche dall’Ufficio AI con la risposta di causa;
che giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso;
che viste le particolarità del caso specifico – in sede di ricorso
l’assicurato non è più rappresentato dall’avv. __________ e, soprattutto, nel progetto
Fatti
di decisione 6 maggio 2008 non è indicata con sufficiente chiarezza che
eventuali osservazioni sono da presentare all’Ufficio AI – si rinuncia
eccezionalmente al prelievo di spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso del 15 maggio 2008 è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché esamini il “ricorso”
dell’assicurato quali osservazioni e proceda ad emettere una decisione.
2. Non
si prelevano spese.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster