32.2008.97
Redditi da valido e da invalido. Riduzione del diritto ad una rendita intera a tre quarti di rendita in via di revisione
10 novembre 2008Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2008.97
Data decisione, Autorità:
10.11.2008, TCA
Titolo:
Redditi da valido e da invalido. Riduzione del diritto ad una rendita intera a tre quarti di rendita in via di revisione
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
REVISIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 69 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 58 LPGA
art. 40 cpv. 3 OAI
art. 88 cpv. 1 OAI
art. 88a OAI
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.97
FS/td
Lugano
10 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 maggio 2008 di
RI 1 __________
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 aprile
2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, con decisione 31 agosto 1999, emessa dall’Uf-ficio AI del Canton __________
e cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 3/22-25), è stato posto al
beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1. febbraio 1998.
1.2. L’Ufficio
AI del Canton __________, con lettera 9 novembre 1999, visto il nuovo domicilio
dell’assicurato a __________, ha trasmesso gli atti all’Ufficio AI del canton
Ticino con l’indicazione di intraprendere la revisione prevista per il maggio
2000 (doc. AI 3/1)
1.3. Nell’ambito
della procedura di revisione, avviata d’ufficio nel mese di maggio 2000 (doc.
AI 8/1-2), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia a cura del __________ di __________
(doc. AI 61/1-2).
Sulla
base delle risultanze della perizia pluridisciplinare 28 ottobre 2004 del __________
(doc. AI 71/1-53) e del rapporto finale 21 aprile 2008 del consulente in
integrazione (doc. AI 103/1-3 e 104/1), l’Ufficio AI, con decisione su opposizione
22 aprile 2008 (doc. AI 105/1-6), ha confermato la decisione 29 luglio 2005
(doc. AI 80/1-5) con la quale ha ridotto la corrente prestazione (rendita
intera) a tre quarti di rendita con effetto dal primo giorno del secondo mese
che segue la decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.4. Contro
la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione
medica e economica – ha chiesto il ripristino del diritto ad una rendita intera
a contare dal 1. settembre 2005.
Con
istanza 20 maggio 2005, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha chiesto di
essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
1.5. Con
la risposta di causa, osservato che l’assicurato solleva questioni già trattate
con la decisione impugnata, l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. In
seguito agli accertamenti richiesti dal TCA, con lettera 15 ottobre 2008, rilevato
che il suo assistito risiede a __________ (__________) dal 22 marzo 2005,
l’avv. RA 1 ha espresso il suo parere secondo cui “(…) il Signor RI 1 debba essere
considerato quale assicurato residente all’estero, e che il ricorso,
interposto il 20.05.2008 innanzi a codesta lodevole Corte, debba essere
trasmesso per competenza al Tribunale Amministrativo Federale. (…)” (XVI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Secondo
l’art. 58 LPGA, che regola la competenza in caso di contenzioso, é competente
il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è
domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv. 1).
Se
l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale
delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo
datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di
queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del
Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).
L’autorità
che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente
tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).
Il
capoverso 1 dell’art. 69 LAI stabilisce che:
"
1In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA
a. le
decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al
tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI;
b. le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati
residenti all’estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale
amministrativo federale."
Nel
caso concreto, conformemente all’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI, visto che la decisione
su opposizione impugnata è stata resa dall’Ufficio AI del canton Ticino, è data
la competenza di questo Tribunale.
L’Ufficio
AI del canton Ticino – ritenuto che quando è stata intrapresa la revisione
(maggio 2000, cfr. doc. AI 8/1-2) l’assicurato era domiciliato in questo
cantone – era poi competente a procedere nella revisione d’ufficio (art. 88
cpv. 1 OAI e 40 cpv. 3 OAI). E’ quindi ininfluente che l’insorgente abbia
acquisito residenza all’estero (doc. D) successivamente all’avvio della
procedura di revisione.
L’Alta
Corte, in una sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 57 pag. 187 – ribadito che
la competenza dell’Ufficio AI originariamente competente dal profilo territoriale
rimane acquisita anche se la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio
all’estero dopo la presentazione della domanda di prestazioni. Una “cessione”
della procedura, concretamente della procedura di opposizione all’Ufficio AI
per gli assicurati residenti all’estero, non è possibile. –, ha, in
particolare, sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3
3.1 Nach ständiger Rechtsprechung prüft das Gericht von
Amtes wegen die formellen Gültigkeitserfordernisse des Verfahrens (BGE 128 V 89
Erw. 2a mit Hinweisen). Vorab stellt sich die Frage, ob der vorinstanzliche
Entscheid nicht wegen Verletzung von Zuständigkeitsvorschriften aufzuheben ist,
nachdem die IV-Stelle des Kantons Aargau Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt,
der angefochtene Einspracheentscheid indes von der IV-Stelle für Versicherte im
Ausland erlassen wurde.
3.2 Nachdem die kantonale IV-Stelle die Verfügung vom
18. März 2004 erlassen hatte, überwies sie - infolge Verlegung des Wohnsitzes
des Gesuchstellers ins Ausland - die Sache zum Erlass des Einspracheentscheides
an die IV-Stelle für Versicherte im Ausland.
Grundsätzlich ist eine IV-Stelle, welche nicht selbst
die Verfügung erlassen hat, die im Beschwerdeverfahren angefochten war, nicht
berechtigt, Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu führen (BGE 130 V 514). Nach Art.
40 Abs. 3 IVV bleibt indes die einmal begründete Zuständigkeit der IV-Stelle im
Verlauf des Verfahrens erhalten (Urteile S. vom 29. Juni 2005, I 19/05, und R.
vom 19. Dezember 2002, I 516/01), weshalb die IV-Stelle des Kantons Aargau gar
keine Kompetenz hatte, die Sache an die IV-Stelle für Versicherte im Ausland
"abzutreten", sondern auch für den Erlass des Einspracheentscheides
zuständig gewesen wäre. Dass dies nicht geschehen ist, stellt die Legitimation
der kantonalen IV-Stelle als ursprünglich verfügender Verwaltungsinstanz nicht
in Frage und führt auch nicht zur Nichtigkeit des Einspracheentscheides (SVR
2005 IV Nr. 39 S. 145 [Urteil S. vom 22. Januar 2004; I 232/03]). Schliesslich
wird damit auch die vorinstanzliche Zuständigkeit nicht in Frage gestellt:
Diese bestimmt sich nach ständiger Rechtsprechung (die auch unter der
Herrschaft des ATSG gilt, SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145 [Urteil S. vom 22. Januar
2004; I 232/03]) für die Beurteilung von Streitigkeiten im Bereich
der Invalidenversicherung einzig nach dem Wohnsitz (im Ausland) der Beschwerde
führenden Person bei Einreichung des Rechtsmittels (BGE 100 V 57 Erw. 3c).
(…)" (SVR
2008 IV Nr. 57, consid. 3, pag. 187-188)
Questo
Tribunale entra pertanto nel merito della presente vertenza.
Nel merito
2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU
2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione su opposizione 22 aprile 2008 (doc. AI
105/1-6) – che ha confermato la decisione 29 luglio 2005 (doc.
AI 80/1-5) con la quale ha ridotto la corrente prestazione (rendita intera) a
tre quarti di rendita – è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurato
postula il ripristino del diritto ad una rendita intera a contare
dal 1. settembre 2005.
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della
LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.
41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
2.7. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un
danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che
il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato
di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.8. Nel caso concreto – dopo la richiesta di prestazioni AI del 28 aprile 1997 (doc. AI
1/1-6), sfociata nella decisione 31 agosto 1999 con la quale l’Ufficio AI del Canton
__________ gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità
dal 1. febbraio 1998 (doc. AI 3/22-25) – l’Ufficio AI del Canton
Ticino, nell’ambito della revisione intrapresa nel mese di maggio 2000 (doc. AI
8/1-2) – viste le risultanze della perizia pluridisciplinare 28 ottobre 2004
del __________ (doc. AI 71/1-53) e del rapporto finale 21 aprile 2008 del
consulente in integrazione (doc. AI 103/1-3 e 104/1) –, ha ridotto la rendita
intera precedentemente erogata a tre quarti di rendita dal 1. settembre 2005
(doc. AI 80/1-5 e 105/1-6).
Dalla perizia pluridisciplinare 28 ottobre 2004 (doc. AI 71/1-53) risulta
che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni
obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche di natura
reumatologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________) e cardiologica
(dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti, riguardo alla capacità
lavorativa, hanno espresso la seguente valutazione:
"
(…)
5. Beurteilung der
Arbeitsfähigkeit
5.1. ARBEITSFÄHIGKEIT IN BISHERIGER
TÄTIGKEIT
Die zuvor ausgeübte Tätigkeit als Monteur sowie jede
andere körperlich schwere und mittelschwere Tätigkeit sowie jede Tätigkeit mit
Positionsmonotonien im Stehen und im Gehen, mit kauernder oder kniender Haltung
sind dem Versicherten nicht mehr zumutbar (Arbeitsfähigkeit 0%).
Limitierend sind die rheumatologischen und
kardiologischen Befunde.
5.2. ARBEITSFÄHIGKEIT BEI ANDERER TÄTIGKEIT
Körperlich leichte, weitgehend sitzende Arbeit ist dem
Versicherten mit einer Arbeitsfähigkeit von 50% zumutbar. Limitierend sind die
rheumatologischen Befunde. Kardiologische und psychiatrische Befunde schränken
in diesen Tätigkeiten nicht ein.
5.3. MÖGLICHKEITEN ZUR VERBESSERUNG DER
ARBEITSFÄHIGKEIT DURCH MEDIZINISCHE ODER BERUFLICHE MASSNAHMEN
Medizinische Massnahmen
Der Rheumatologe empfiehlt eine Sohlenerhöhung links
vorzunehmen, um den markanten Beinlängenunterschied auszugleichen. Eine
drastische Gewichtsabnahme wäre aus rheumatologischer, kardiologischer und endokrinologischer
Sicht zu begrüssen. Die Therapie der diabetischen Stoffwechsellage wurde
bereits angegangen (telefonische Auskunft von Herrn RI 1 am 23.08.2004).
Berufliche Massnahmen
Aufgrund der Akten und der Angaben bleiben Ausbildungsstand,
intellektuelle und handwerkliche Fähigkeiten undurchsichtig. Um Fähigkeiten und
Ausbildungsstand zu erfassen, kann eine __________ sinnvoll sein.
5.4. MUTMASSLICHER BEGINN DER
REDUZIERTEN ARBEITSFÄHIGKEIT
Die von uns geschätzte reduzierte Arbeistfähigkeit gilt
ab dem 25.08.2004 (Datum der Schlussbesprechung.
Seit 1998 bezieht der Versicherte eine volle
IV-Rente.
5.5. Prognose
Wir erwarten über die nächsten 1-2 Jahre einen
stationären Verlauf.
6. Weitere Angaben
Überwachung und allfällige Therapie des Diabetes
mellitus und die orthopädischen Schuhzurichtungen empfehlen wir der
hausärztlichen Umsetzung.
(…)." (doc. AI 71/33-34)
L’Ufficio
AI, sulla base degli accertamenti medici sopra descritti e del rapporto finale
21 aprile 2008 del consulente in integrazione (doc. AI 103/1-3 e 104/1), ha quindi
ridotto la rendita intera precedentemente erogata a tre quarti di rendita dal
1. settembre 2005 (doc. AI 80/1-5 e 105/1-6).
2.9. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I
355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.10. Nell’evenienza
concreta, considerato che – per i motivi di cui si dirà in seguito –, anche ritenute
le conclusioni cui sono giunti i periti del __________ (abilità lavorativa al
50% in un’attivi-tà adeguata dal 25 agosto 2004), è a torto che l’Ufficio AI ha
ridotto il diritto alla rendita intera, questo Tribunale non ritiene di dovere esaminare
oltre le censure di ordine medico sollevate dall’assicurato.
2.11. Nella decisione su opposizione impugnata l’amministrazione,
procedendo al consueto raffronto dei redditi e basandosi sul rapporto finale 21
aprile 2008 del consulente in integrazione nonché sulla tabella allestita lo
stesso giorno (doc. AI 103/1-4 e 104/1), ha stabilito un grado d’invalidità del
62% (doc. AI 105/5).
2.11.1. Riguardo all’accertamento del reddito da valido, va ricordato
che, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa
G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).
Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è
dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle
competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che
senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente
attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al
rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400
pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad
esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,
ha ribadito che:
"
(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.
2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro
considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una
carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161
consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"
Dagli
atti risulta che – come stabilito nella decisione 31 agosto 1999 emessa dall’Ufficio
AI del canton __________ (doc. AI 3/22-25) – nel 1998, senza il danno alla
salute, l’assicurato avrebbe potuto conseguire un reddito annuo pari a fr.
78'000.--: “(…) die Abklärungen ergaben, dass Sie seit 13.02.1997 zu 100% arbeitsunfähig
sind. Ohne Behinderung könnten Sie heute ein Erwerbseinkommen
von Fr. 78'000.--(12 x Fr. 6'500.-- vereinbarter Monatslohn mit der __________)
erzielen. (…)” (doc. AI 3/24).
Di
conseguenza – ritenuto quale anno determinante il 2005: la riduzione della
rendita avrebbe infatti avuto effetto dal settembre di quest’anno, e conformemente
alla giurisprudenza sopra esposta –, il reddito da valido per l’anno 2005 è
pari a fr. 85'452.96 (fr. 78'000.-- moltiplicati per le
rispettive variazioni percentuali dei salari dello 0.3%, 1,3%, 2,5%, 1,8%,
1,4%, 0,9% e 1% negli anni dal 1999 al 2005; cfr. tabella B10.2 pubblicata in
La vie économique 12-2003, pag. 95 e 10-2007, pag. 91).
E’
quindi a torto che – a differenza
di quanto fatto nella decisione 29 luglio 2005 dove, per il calcolo del reddito
da valido, aveva rettamente aggiornato al 2004 il salario annuo di fr. 78'000.--
giungendo ad un importo pari a fr. 84'708.--; doc. AI 80/4) –, nella decisione su opposizione 22 aprile
2008, l’Ufficio AI ha fatto proprie le considerazioni del consulente in integrazione
e ha considerato quale reddito da valido l’importo di fr. 65'383.-- pari alla
media dei salari validi nei settori falegnameria e commercio (doc. AI 103/2 e
105/4).
2.11.2. Conformemente alla giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido
è determinato sulla base della
situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle
principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel
caso di specie – considerato che
nel rapporto finale 21 aprile 2008 il consulente in integrazione ha concluso
che “(…) considerando la diagnosi e i limiti funzionali che l’A. presenta sono
esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e ripetitive tipiche
del settore Secondario e Terziario che rispettano i limiti invalidanti e nel
contempo il profilo attitudinale (personale e professionale) dell’A. Si tratta
di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono
già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro e un
breve periodo di rodaggio. Esempi: l’A. potrebbe essere impiegato in lavori di
controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure operaio generico (assemblaggio,
produzione, stampa, lucidatura, …) (…)” (doc. AI 103/2) –, utilizzando i dati
forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica,
il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori
nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali
nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag.
47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a
fr. 4’588.-.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 10-2007, pag. 90) esso ammonta a fr.
4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18
febbraio 1999, consid. 3a).
Aggiornato
al 2005 il reddito ipotetico da invalido ammonta poi a fr. 57'804.85 (fr.
57'258.24 x 2115 : 2095; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in
La Vie économique, 10-2007, pag. 91).
Vista
la capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti
funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221) – e applicata la riduzione riconosciuta dal consulente in integrazione
del 15% – 10% per attività leggera e 5% per lungo periodo d’inattività e età
(doc. AI 103/2) –, il reddito statistico da invalido corrisponde infine a fr.
24'567.06 (fr. 57'804.85 x 50% e ridotti del 15% = fr. 24'567.06).
2.11.3. In
simili circostanze, ritenuto i redditi da valido e da invalido (anno 2005) di fr.
85'452.96 rispettivamente di fr. 24'567.06, il grado
d’invalidità deve essere cifrato al 71%% ([85'452,96 –24'567.06]
: 85'452.96 x 100 = 71.25% arrotondato al 71% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
Di
conseguenza è a torto che l’Ufficio AI ha ridotto il diritto ad una rendita
intera a tre quarti di rendita con effetto al 1. settembre 2005.
La
decisione su opposizione impugnata va pertanto annullata e all’assicurato riconosciuto
il diritto ad una rendita intera dal 1. settembre 2005.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese, per complessivi fr. 200.--, sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
2.13. Visto l’esito del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha
diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di
ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF
124 V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA
del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ L’assicurato ha diritto
ad una rendita intera dal 1. settembre 2005.
Considerandi
2.
Le
spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto
l’istanza di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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