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Decisione

32.2008.97

Redditi da valido e da invalido. Riduzione del diritto ad una rendita intera a tre quarti di rendita in via di revisione

10 novembre 2008Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I

355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.10. Nell’evenienza

concreta, considerato che – per i motivi di cui si dirà in seguito –, anche ritenute

le conclusioni cui sono giunti i periti del __________ (abilità lavorativa al

50% in un’attivi-tà adeguata dal 25 agosto 2004), è a torto che l’Ufficio AI ha

ridotto il diritto alla rendita intera, questo Tribunale non ritiene di dovere esaminare

oltre le censure di ordine medico sollevate dall’assicurato.

2.11. Nella decisione su opposizione impugnata l’amministrazione,

procedendo al consueto raffronto dei redditi e basandosi sul rapporto finale 21

aprile 2008 del consulente in integrazione nonché sulla tabella allestita lo

stesso giorno (doc. AI 103/1-4 e 104/1), ha stabilito un grado d’invalidità del

62% (doc. AI 105/5).

2.11.1. Riguardo all’accertamento del reddito da valido, va ricordato

che, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa

G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).

Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è

dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle

competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che

senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente

attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al

rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400

pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad

esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Dagli

atti risulta che – come stabilito nella decisione 31 agosto 1999 emessa dall’Ufficio

AI del canton __________ (doc. AI 3/22-25) – nel 1998, senza il danno alla

salute, l’assicurato avrebbe potuto conseguire un reddito annuo pari a fr.

78'000.--: “(…) die Abklärungen ergaben, dass Sie seit 13.02.1997 zu 100% arbeitsunfähig

sind. Ohne Behinderung könnten Sie heute ein Erwerbseinkommen

von Fr. 78'000.--(12 x Fr. 6'500.-- vereinbarter Monatslohn mit der __________)

erzielen. (…)” (doc. AI 3/24).

Di

conseguenza – ritenuto quale anno determinante il 2005: la riduzione della

rendita avrebbe infatti avuto effetto dal settembre di quest’anno, e conformemente

alla giurisprudenza sopra esposta –, il reddito da valido per l’anno 2005 è

pari a fr. 85'452.96 (fr. 78'000.-- moltiplicati per le

rispettive variazioni percentuali dei salari dello 0.3%, 1,3%, 2,5%, 1,8%,

1,4%, 0,9% e 1% negli anni dal 1999 al 2005; cfr. tabella B10.2 pubblicata in

La vie économique 12-2003, pag. 95 e 10-2007, pag. 91).

E’

quindi a torto che – a differenza

di quanto fatto nella decisione 29 luglio 2005 dove, per il calcolo del reddito

da valido, aveva rettamente aggiornato al 2004 il salario annuo di fr. 78'000.--

giungendo ad un importo pari a fr. 84'708.--; doc. AI 80/4) –, nella decisione su opposizione 22 aprile

2008, l’Ufficio AI ha fatto proprie le considerazioni del consulente in integrazione

e ha considerato quale reddito da valido l’importo di fr. 65'383.-- pari alla

media dei salari validi nei settori falegnameria e commercio (doc. AI 103/2 e

105/4).

2.11.2. Conformemente alla giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido

è determinato sulla base della

situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle

principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel

caso di specie – considerato che

nel rapporto finale 21 aprile 2008 il consulente in integrazione ha concluso

che “(…) considerando la diagnosi e i limiti funzionali che l’A. presenta sono

esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e ripetitive tipiche

del settore Secondario e Terziario che rispettano i limiti invalidanti e nel

contempo il profilo attitudinale (personale e professionale) dell’A. Si tratta

di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono

già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro e un

breve periodo di rodaggio. Esempi: l’A. potrebbe essere impiegato in lavori di

controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure operaio generico (assemblaggio,

produzione, stampa, lucidatura, …) (…)” (doc. AI 103/2) –, utilizzando i dati

forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica,

il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori

nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali

nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag.

47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a

fr. 4’588.-.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 10-2007, pag. 90) esso ammonta a fr.

4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

Aggiornato

al 2005 il reddito ipotetico da invalido ammonta poi a fr. 57'804.85 (fr.

57'258.24 x 2115 : 2095; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in

La Vie économique, 10-2007, pag. 91).

Vista

la capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221) – e applicata la riduzione riconosciuta dal consulente in integrazione

del 15% – 10% per attività leggera e 5% per lungo periodo d’inattività e età

(doc. AI 103/2) –, il reddito statistico da invalido corrisponde infine a fr.

24'567.06 (fr. 57'804.85 x 50% e ridotti del 15% = fr. 24'567.06).

2.11.3. In

simili circostanze, ritenuto i redditi da valido e da invalido (anno 2005) di fr.

85'452.96 rispettivamente di fr. 24'567.06, il grado

d’invalidità deve essere cifrato al 71%% ([85'452,96 –24'567.06]

: 85'452.96 x 100 = 71.25% arrotondato al 71% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Di

conseguenza è a torto che l’Ufficio AI ha ridotto il diritto ad una rendita

intera a tre quarti di rendita con effetto al 1. settembre 2005.

La

decisione su opposizione impugnata va pertanto annullata e all’assicurato riconosciuto

il diritto ad una rendita intera dal 1. settembre 2005.

2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per complessivi fr. 200.--, sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

2.13. Visto l’esito del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha

diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di

ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF

124 V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA

del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ L’assicurato ha diritto

ad una rendita intera dal 1. settembre 2005.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto

l’istanza di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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