32.2008.98
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24 marzo 2009Italiano55 min
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Numero d'incarto:
32.2008.98
Data decisione, Autorità:
24.03.2009, TCA
Titolo:
Revisione. Viste le risultanze mediche che attestano un miglioramento dello stato valetudinario e considerato il grado d'invalidità a ragione l'Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita. Trasmissione atti all'Ufficio AI per pronunciarsi sul diritto a una riformazione professionale
REVISIONE DELLA RENDITA
RIFORMAZIONE
art. 4 LAI
art. 8 LAI
art. 17 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 6 OAI
art. 88a OAI
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.98
FS/sc
Lugano
24 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 aprile 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, da ultimo attivo quale impiegato di ban-ca (doc. AI 9/1-3 e 73/9), con decisione
21 novembre 2003 (doc. AI 31/1-4 e le motivazioni sub doc. AI 26/1-2), cresciuta
incontestata in giudicato, è stato posto al beneficio di una mezza rendita dal
1. novembre 2002.
1.2. Nell’ambito
della revisione d’ufficio intrapresa nel giugno 2004 (doc. AI 36/2) –
effettuati i necessari accertamenti, in particolare un accertamento
professionale presso il __________ e una perizia psichiatrica a cura del dr. __________
–, l’Ufficio AI, con progetto 5 gennaio 2007 (doc. AI 104/1-3), ha preavvisato
all’assicurato la soppressione della mezza rendita con effetto dalla fine del
mese che segue l’intimazione della decisione.
1.3. L’Ufficio
AI – viste le osservazioni 8 febbraio 2007 inoltrate tramite l’avv. RA 1 (doc.
AI 108/1-3) e lo scritto 5 febbraio 2008 con il quale lo stesso legale ha comunicato
che il suo assistito “(…) ha manifestato una seria e concreta volontà di
intraprendere una riformazione professionale. (…)” (doc. AI 122/1-2) –, preso atto
degli accertamenti medici intrapresi dall’assicuratore infortuni, ha affidato
il caso al Servizio integrazione (doc. AI 123/1).
Con
decisione 15 aprile 2008 (doc. AI 133/1-5) – sulla base del rapporto complementare
3 aprile 2008 della consulente in integrazione e delle annotazioni 14 aprile
2008 del medico SMR (doc. AI 128/1-3 e 132/1) –, l’Ufficio AI ha quindi confermato
la soppressione della mezza rendita tramite decisione formale.
1.4. Contro
questa decisione l’assicurato, sempre tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica, la
possibilità di essere reintegrato nel settore della grafica e del commercio o
della vendita e la mancanza dell’usuale confronto dei redditi – ha chiesto di
annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all’Ufficio AI per
nuovi accertamenti.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – confermata la valutazione medica e sulla
base delle precisazioni fornite dalla consulente in integrazione professionale
alle domande postele dal giurista (VI/1 e VI/2) – ha chiesto di respingere il
ricorso.
1.6. Con
scritto 14 agosto 2008 l’avv. RA 1 – ribadite le contestazioni in merito alle
possibilità di reintegrazione indicate –, ha trasmesso al TCA il certificato
medico 28 luglio 2007 del dr. __________.
1.7. Con
osservazioni 1. settembre 2008 l’Ufficio AI – visto anche il rapporto complementare
22 agosto 2008 della consulente in integrazione professionale (X/2) – ha
insistito nel chiedere la reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 15 aprile 2008, con la quale l’Ufficio
AI ha soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. giugno 2008 e
negato il diritto ad una riformazione professionale, è conforme o meno alla legislazione
federale.
2.3. L’art.
8 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 qui applicabile,
stabilisce che:
"
Gli assicurati invalidi o
minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti
d’integrazione per quanto:
a. essi siano necessari e idonei per ripristinare,
conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di
svolgere le mansioni consuete; e
b. le condizioni per il diritto ai diversi
provvedimenti siano adempiute."
Al
riguardo, nel Messaggio (pubblicato sul FF N. 30 del 2 agosto 2005, pag.
3989-4130) concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità (5a revisione
dell’AI) si legge che:
"
Capoverso 1: il presente capoverso stabilisce le condizioni generali
d’assegna-zione per i provvedimenti d’integrazione. Le condizioni applicabili
rimangono essenzialmente le stesse, ma in futuro basterà che vi sia una
minaccia di invalidità e non più una minaccia diretta di invalidità. La legge
precisa ora espressamente che i provvedimenti d’integrazione possono essere
assegnati solo se sono adempiute sia le condizioni d’assegnazione generali sia
le condizioni specifiche applicabili ai diversi provvedimenti d’integrazione."
Fra
Fatti
i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i
provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI),
la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 cpv. 1
LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).
2.4. L’art.
17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha
diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità
esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno
possa essere presumibilmente conservata o migliorata.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,
una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 108, consid. 2b, pag, 110-111;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti
di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al
termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa
senza previa formazione professionale a causa dell’in-validità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in
particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a
procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente
equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti
atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno
(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 108, consid. 2a, pag. 109-110;
DTF 122 V 77, consid. 3b/bb, pag. 79-80; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.
2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 108, consid. 2b, pag. 110-111) richiesta per aver
diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio
2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000, pag. 31-32, consid. 2 e 3b,
RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato
può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa
che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In
quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente
esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata
da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se
l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior
rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della
capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che
essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001
pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c
in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nella STF del 29 luglio 2008 nella causa M., 9_C830/2007),
l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata
oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti
ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I
702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., [I 873/05]).
2.7. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.
41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte
del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
2.8. Nel
caso concreto – dopo la richiesta di prestazioni 9 luglio 2002 (doc. AI 1/1-6),
sfociata nella decisione 21 novembre 2003, con la quale l’assicurato è stato posto
al beneficio di una mezza rendita dal 1. novembre 2002 (doc. AI 31/1-4 e le
motivazioni sub doc. AI 26/1-2) – l’Ufficio AI, nell’ambito della procedura
di revisione intrapresa d’ufficio nel mese di giugno 2004 (doc. AI 36/2) – viste le risultanze
del rapporto 21 febbraio 2005 del dr. __________, specialista in chirurgia e esperto
in medicina infortunistica, indirizzato alla __________ (doc. AI 91/9-14), del
rapporto 29 maggio 2006 (doc. AI 78/1) del dr. __________, FMH in neurologia, della
perizia psichiatrica 11 settembre 2006 (doc. AI 91/1-8) a cura del dr. __________,
del rapporto complementare 3 aprile 2008 della consulente in integrazione
professionale (doc. AI 128/1-3) e delle annotazioni 14 aprile 2008 (doc. AI
132/1) del dr. __________, medico SMR –, ha soppresso la mezza rendita
precedentemente erogata (doc. AI 133/1-5).
Il
dr. __________, nel rapporto 21 febbraio 2005 indirizzato alla __________ (doc.
AI 91/9-14) – evidenziati i seguenti esiti dell’infortunio del 22 giugno 2000
“(…) ● contusioni multiple
guarite senza reliquati; ● trauma contusivo alla spalla destra con successivo riscontro di
instabilità ventrocraniale. Esiti di artroscopia diagnostica e stabilizzazione
anteriore con Suretac in data 12 febbraio 2001; ● contrattura permanente del trapezio destro che diventa
ingravescente ed aumenta di intensità nelle stazioni statiche prolungate
(vedasi in piedi a lungo o seduto a lungo); questa è la sintomatologia attuale;
● evoluzione depressiva
prolungata in sindrome da disadattamento in disturbo di personalità ansioso e
dipendente in terapia specialistica con remissione completa del quadro depressivo
interessante le sequele infortunistiche. (…)” (doc. AI 91/12), ritenuto che
“(…) per i disturbi interessanti la spalla destra non sussistono fattori
estranei all’infortunio in causa e sono da ritenersi guariti con minima
limitazione funzionale (vedi misurazioni). La contrattura dolorosa del trapezio
destro è con alta probabilità una componente post-infortunistica. (…)” (doc. AI
91/12) e posto che “(…) il signor RI 1 viene dichiarato abile al lavoro nella
misura massima possibile a partire dal 01.06.2005. (…)” (doc. AI 91/13) –, ha espresso
la seguente valutazione:
"
(...)
Il paziente non è in grado di restare a lungo in
posizioni statiche vale a dire seduto davanti un computer o in piedi ad uno
sportello per oltre un'ora: ha bisogno quindi di cambiamenti di posizione da seduto
ad eretto, di poter muovere le braccia e di poter anche deambulare movimenti
che permettono di non peggiorare la contrattura a livello del trapezio destro e
conseguentemente di mantenere le algie in condizione accettabile.
Il paziente non ha impedimenti per quanto attiene e
riguarda il sollevamento i pesi sino a circa 25 kg, ovviamente non in maniera
ripetitiva (se esegue questo 3 volte in un'ora non succede comunque niente); a
parte queste limitazioni non vi sono altri impedimenti pratici.
Resta non indicato un lavoro sedentario, per esempio
davanti ad un computer o ad uno sportello bancario.
Allo stato attuale quindi, ritenuta per altro la
giovane età dell'assicurato sarebbe opportuno indirizzare il paziente verso una
riforma professionale. A questo riguardo, il signor RI 1 ha accenna [ndr.: accennato]
che si era interessato per la scuola di tecnici di radiologia: considerando che
l'interessato ha conseguito la maturità scientifica, l'ammissione a questa
scuola non dovrebbe trovare ostacoli: l'occupazione medesima poi consente e
richiede cambiamenti di posizione frequenti, implica il controllo delle
esposizioni davanti allo schermo del computer ed eseguire eventualmente esami
più specifici tipo TAC o RMI che non superano di media i 40 minuti consecutivi di
tempo e comunque con possibilità di cambiare posizione da seduto ad eretto e
deambulare; raramente è richiesto aiutare i pazienti. Questo indirizzo potrebbe
essere una buona opportunità per il signor RI 1 di riqualificarsi in una
occupazione interessante. Rimane ora compito dell'Assicurazione Invalidità
approfondire questo aspetto ed esprimersi al riguardo." (doc. AI 91/14)
Il
dr. __________, nel rapporto 29 maggio 2006, ha attestato che “(…) da parte mia
avevo visto il paziente una volta nel giugno 2001 e successivamente di nuovo
solo nel 2006 due volte, da ultimo il 29 marzo 2006, in seguito a cefalee. E’
pure in trattamento psichiatrico. Non ho potuto evidenziare deficit neurologici
e sto seguendo di nuovo il paziente da pochi mesi per cefalee. Non sono in
grado di prendere posizione sulla capacità lavorativa, non conoscendo nei
dettagli la sua storia medica esulante gli aspetti neurologici, in particolare
anche gli aspetti psichiatrici. Per quel che riguarda la situazione neurologica
in sé non trovo motivi per un’inabilità lavorativa. (…)” (doc. AI 78/1).
Il
dr. __________, nella perizia psichiatrica 11 settembre 2006 (doc. AI 91/1-8) –
posta la diagnosi di “(…) ♦ sindrome da dolore somatoforme (ICD-10:F45.4) di gravità
medio-lieve ♦ tratti di
Disturbi di personalità misti (ICD-10:F61.0 / tratti di quello ansioso-di evitamento
e di quello narcisistico) (…)” e ritenuta la seguente valutazione e prognosi:
“(…) da un punto di vista psichiatrico l’attuale capacità lavorativa del
periziando, a mio avviso, è valutabile al 75-80%. La prognosi, date le diagnosi
e la difficoltà fin qua evidenziata nel reintegrarsi nel mondo del lavoro,
mantiene qualche riserva e sarà determinata dal tempo. (…)” (doc. AI 91/7) –,
circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione, ha poi concluso
che:
"
(…)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1. Menomazioni (qualitative e
quantitative) dovute ai disturbi constata-
ti:
Il periziando non presenta, ora, sintomi
della sfera psichica da mettere in relazione con il sinistro del 22 giugno
2000; i sintomi presentati in passato quali ansia-fobie e depressione sono
estinti.
Anche se la Collega psichiatra dott.ssa
__________ reputava il periziando totalmente capace al lavoro dal mese di
gennaio 2004 (suo Rapporto peritale del 05 luglio 2004) a mio parere, nel
periodo 2004-06 (in assenza di altri più recenti rapporti
specialistici-psichiatrici e basandomi, unicamente quindi, su dati anamnestici
o di altra provenienza), vi erano elementi psichici di natura, prevalentemente,
ansiosa d'importanza clinica, ora, pressoché scomparsi durante l'anno 2006. Il
periziando presenta, attualmente, una psicopatologia nella quale si riscontrano
sintomi del dolore, che non può essere completamente spiegato da una malattia
somatica (problemi psicosociali, perdita del padre), e quelli dovuti all'alterazione
riscontrabile nella sua costituzione caratteriale. E' mia l'impressione che il
fatto di essere diventato padre, nel mese di maggio 2006, l'abbia, ulteriormente,
responsabilizzato e rinforzato.
Mi chiedo, in ultimo, se non sarebbe
opportuno sottoporre il periziando anche ad una valutazione ortopedica
considerando che l'ultima, quella effettuata dai Colleghi della Clinica __________
di __________, risale a quattro anni fa (luglio 2002) per una più completa definizione
del caso.
Considerandi
2.
Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuale:
I disturbi psichici del periziando, più
sopra elencati, compromettono nella misura del 20-25% la sua capacità
lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui idonee (da valutarsi al 50%
dal novembre 2002 all'agosto 2006 e al 20-25% dal settembre 2006 ad oggi e
continua).
3.
L'ambiente di lavoro
dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Il periziando non ha più un ambiente di
lavoro.
C) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE:
1.
È possibile effettuare
provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
Sono da prendere in considerazione nel
contesto di una reintegrazione nel mondo del lavoro (cito le parole del
periziando ... "mi piacerebbe anche fare una formazione empirica, ...
mi piacerebbe lavorare in Posta come postino, ... farei anche venditore in un
negozio di articoli sportivi, ... io ce la metto tutta anche per lavorare una
giornata intera"...).
2.
È possibile migliorare la
capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
---------------------------------
3.
L'assicurato è in grado di svolgere
altre attività?
Dal lato psichiatrico sì, per i dettagli
e la percentuale vedi più sopra.
(…)" (doc. AI 91-7/8)
Il
dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto 19 dicembre 2006
indirizzato alla __________ (doc. AI 108/4-5) – attestato che “(…)
l’assicurato mi riferisce che negli ultimi due anni e quattro mesi la
situazione è tendenzialmente peggiorata, ossia le contrazioni involontari
muscolari e le cefalee si manifestano più spesso. Clinicamente trovo una tumefazione
indurita nella fossa sopraspinata misurante 5x7 cm dolente alla palpazione
specialmente sul versante anteriore. La mobilità della spalla è simmetrica,
rotazione esterna 45°, interna pollice su Th12, abduzione 120°, elevazione
140°, non segni per una lesione transmurale della cuffia, articolazione
acromio-clavicolare indolente, segni per conflitto sottoacromiale negativo.
Rotazione colonna cervicale destra-sinistra 90°-0°-90°, distanza mento-sterno
2-20 cm. (…)” (doc. AI 108/4) –, ha posto la seguente valutazione: “(…) soggettivamente e
oggettivamente vi è un peggioramento della situazione, all’occasione
dell’ultima visita le dimensioni della tumefazione erano 5x5 cm. Visto che la
diagnosi esatta tutt’oggi non è chiara al 100% consiglio di eseguire una RM
della zona scapolare. Visto che il paziente soffre di una claustrofobia
marcata, questo intervento sarà da eseguire in un apparecchio aperto il quale è
disponibile alla Clinica __________ a __________. (…)” (doc. AI 108/5).
Nel
rapporto 17 gennaio 2008 indirizzato alla __________ (doc. 20/1 dell’incarto
Lainf), il dr. __________ – dopo che, con precedente scritto 23 marzo 2007
(doc. 9/1 dell’incarto Lainf), aveva osservato che la RM alla __________ di __________
non aveva potuto essere eseguita e di essere in attesa di indicazioni in merito
ad una seconda punzione – ha attestato che:
"
(…)
ho potuto rivedere il Signor RI 1 dopo la biopsia
parascapolare del trapezio a destra. L’esito dell’Istituto citologico di __________
non mostra segni per neoplasie maligne. Il referto però non permette di
eseguire un esame citologico ulteriore.
Soggettivamente la situazione è rimasta invariata e
purtroppo fino ad oggi nè i miei colleghi ortopedici che hanno potuto vedere
l’assicurato in precedenza e nemmeno io possiamo formulare una diagnosi precisa
tranne una contrattura secondaria di origine indeterminata della muscolatura
parascapolare a destra in uno stato dopo una stabilizzazione artroscopica nel
febbraio 2001.
Consiglio come prossimo passo visto che esami medici
(consulto neurologico e vari consulti ortopedici), misure miorilassanti
(miorilassanti per via orale, iniezioni locali ed applicazione di Botox) sono
già tutte eseguite e nessuna senza effetto significativo, di procedere ad una
riqualifica professionale per poter reintegrare l’assicurato nel mondo del
lavorativo. Le limitazioni da rispettare saranno di non lavorare con l’arto
superiore destro in abduzione anche se il gomito risulta essere appoggiato,
posizione sedentaria esclusiva è da evitare, nessuna controindicazione a lavori
in piedi per esempio camminando. Sarà mia premura fornire più dettagli qualora
l’ente assicurativo o l’AI me lo richiede.
(…)." (doc. 22/1 dell’incarto Lainf)
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 14 aprile 2008, ha
concluso che “(…) in data 17 gennaio 2008, il Dr. __________ conferma la presenza
di una contrattura muscolare secondaria in sede parascapolare destra in stato
dopo stabilizzazione in artroscopia nel 2001. L’origine della contrattura rimane
indeterminata. I limiti funzionali sono definiti: non può lavorare con l’arto
superiore destro in abduzione, nemmeno con il gomito appoggiato, non può lavorare
esclusivamente in posizione sedentaria; la deambulazione non è limitata.
L’assicuratore Lainf conferma in data 30 gennaio 2008 il nesso causale preponderante
tra l’evento del 22 giugno 2000 ed il danno della salute a carico della spalla
destra. Si conferma il grado di capacità residua, riferita ad un’attività rispettosa
dei limiti funzionali citati. Dal recente rapporto del Dr. __________ non
emerge un peggioramento dello stato di salute.” (doc. AI 132/1).
Il
dr. __________, nelle precedenti annotazioni 10 ottobre e 30 novembre 2006,
aveva concluso che “(…) l’inabilità lavorativa persisteva fino all’agosto 2006
nella misura del 50%. Il miglioramento dello stato di salute con scomparsa
della sintomatologia ansiosa durante il 2006 permette la ripresa del lavoro in
un’attività rispettosa dei limiti funzionali nella misura del 75-80%. Da notare
che l’assicurato non presenta un’inabilità lavorativa dal punto di vista
neurologico (rapporto Dr. __________ del 29 maggio 2006). (…)” (doc. AI 95/1) e
che “(…) per quanto riguarda la capacità lavorativa per le attività precedenti
di impiegato di banca e di grafico valgono i limiti funzionali formulati dal
Dr. __________ nel suo rapporto del 18 gennaio 2006. Le pause supplementari ed
il cambiamento di posizione si realizzano nei limiti della citata capacità
lavorativa residuale di 75-80% intesa come orario normale e rendimento ridotto.
(…)” (doc. AI 98/1).
L’Ufficio
AI – viste le risultanze appena esposte e considerato che la consulente
in integrazione (ritenuto il diploma di Graphic Designer conseguito presso l’__________
di __________; doc. AI 73/12), nel rapporto complementare 3 aprile 2008 (doc.
AI 128/1-3), ha concluso che “(…) sulla base di queste indicazioni si ritiene
che, nonostante non abbia mai svolto questa attività dopo la formazione, tale
attività possa essere considerata adeguata dal punto di vista fisico. Si tratta
infatti di un lavoro molto variato che comprende diverse attività (analisi,
ideazione, progettazione, divulgamento, mediazione) che possono essere svolte
in parte seduti ed in parte in piedi senza l’obbligo di alzare pesi pesanti. La
mancanza di esperienza in questa professione non è sufficiente per giustificare
una non reintegrabilità anche perché il fatto di non aver trovato un impiego in
questo contesto non è legato al danno alla salute ma bensì a motivi
congiunturali del mercato del lavoro. Si può dunque affermare che anche senza
il danno alla salute l’assicurato si troverebbe nella stessa condizione. In
conclusione, si ritiene che egli potrebbe essere integrato nel settore della
grafica previo un periodo di riallenamento/introduzione al posto di lavoro. Come
indicato sopra il signor RI 1 potrebbe inoltre essere impiegato nel settore del
commercio oppure in quello della vendita essendo delle attività che ha già
svolto in passato. Sulla base di quanto indicato sopra non vi sono quindi i
presupposti per finanziare una nuova formazione professionale. Per contro, dopo
aver discusso del caso con i colleghi collocatori __________ e __________ si
ritiene che vi siano i presupposti per attivare il nostro servizio di
collocamento per un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro
adeguato allo stato di salute ed alle competenze dell’A. Si raccomanda pertanto
di conferire mandato al collega __________ per attivare un aiuto al collocamento.
Ritengo pertanto conclusa la lavorazione della pratica. (…)” (doc. AI 128/2-3) –, con
decisione 15 aprile 2008 (doc. AI 133/1-3), ha soppresso il diritto alla mezza
rendita con effetto dal 1. giugno 2008 e negato il diritto ad una riformazione
professionale.
2.9
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001.
pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1
et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571.
seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.10
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ il quale,
fondandosi sugli esiti degli accertamenti evidenziati al considerando precedente,
ha concluso per una capacità lavorativa del 75-80% in un’attività adeguata dal
settembre 2006.
Occorre
innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05
del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento
temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado
di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione
è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta
in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel
caso concreto si tratta quindi della decisione 21 novembre 2003 con la quale
all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1.
novembre 2002 (doc. AI 31/1-4 e le motivazioni sub doc. AI 26/1-2). Questa
decisione, cresciuta incontestata in giudicato, è stata presa fondandosi, per
quanto riguarda l’aspetto medico, sul rapporto medico 20 maggio 2003 del dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 20/1-5), che aveva attestato una capacità
lavorativa del 50% in un’attività adeguata e sulla perizia psichiatrica 20 giugno
2003.
(doc. 1/2-11 dell’incarto Lainf, menzionata dal dr. __________, medico
SMR, nella proposta 2 settembre 2003; doc. AI 24/1), nella quale la dr.ssa __________
– posta la diagnosi di “(…) evoluzione depressiva prolungata in sindrome da disadattamento
(F 43.21 dell’ICD 10) in disturbo di personalità ansioso e dipendente (F 61.0
dell’ICD 10) (…)” (doc. 1/7 dell’incarto Lainf) –, aveva concluso che “(…)
prevedo prognosticamente una possibilità di miglioramento e di chiusura del
caso. L’incapacità lavorativa per ora rimane invariata, ossia del 50% (mezza
giornata) visto quanto da me sopra descritto. Il nesso di causalità con
l’infortunio nel futuro dovrà essere prosciolto. (…)” (doc. 1/10 dell’incarto
Lainf). Occorre quindi verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
Al
riguardo, va rilevato che, come esposto al considerando precedente, l’Ufficio
AI, in sede di revisione e viste le osservazioni 8 febbraio 2007 inoltrate
tramite l’avv. RA 1 (doc. AI 108/1-3), ha disposto ulteriori accertamenti.
Per
quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, nella perizia 11 settembre
2006.
(doc. AI 91/1-8), ha concluso che:
"
(…)
Il periziando non presenta, ora, sintomi della sfera
psichica da mettere in relazione con il sinistro del 22 giugno 2000; i sintomi
presentati in passato quali ansia-fobie e depressione sono estinti. Anche se la
Collega psichiatrica dott.sa __________ reputava il periziando totalmente
capace al lavoro dal mese di gennaio 2004 (suo rapporto del 05 luglio 2004) a
mio parere, nel periodo 2004-06 (in assenza di altri più recenti rapporti
specialistici-psichiatrici e basandomi, unicamente quindi, su dati anamnestici
o di altra provenienza), vi erano elementi psichici di natura, prevalentemente,
ansiosa d’importanza clinica, ora, pressoché scomparsi durante l’anno 2006. Il
periziando presenta, attualmente, una psicopatologia nella quale si riscontrano
sintomi del dolore, che non può essere completamente spiegato da una malattia
somatica (problemi psicosociali, perdita del padre), e quelli dovuti
all’alterazione riscontrabile nella sua costituzione caratteriale. E’ mia
l’impressione che il fatto di essere diventato padre, nel mese di maggio 2006,
l’abbia, ulteriormente, responsabilizzato e rinforzato.
(…)
I disturbi psichici del periziando, più sopra elencati,
compromettono nella misura del 20-25% la sua capacità lavorativa nella sua
attività o nelle altre a lui idonee (da valutarsi al 50% dal novembre 2002
all’agosto 2006 e al 20-25% dal settembre 2006 ad oggi e continua).
(…)." (doc. AI 91/7)
Questa
valutazione non è stata contestata dall’assicurato.
Dal
punto di vista neurologico il dr. __________, nel rapporto 29 maggio 2006, ha,
in particolare, attestato che “(…) Per quel che riguarda la situazione neurologica
in sé non trovo motivi per un’inabilità lavorativa. (…)” (doc. AI 78/1).
Anche
questa valutazione non è stata validamente contestata e l’assicurato non ha del
resto prodotto alcun certificato medico di altri specialisti che la contraddicessero.
Il
dr. __________, per quanto riguarda i disturbi alla spalla, nel rapporto 21 febbraio
2005.
indirizzato alla __________ (doc. AI 91/9-14) – posto che “(…) per i
disturbi interessanti la spalla destra non sussistono fattori estranei
all’infortunio in causa e sono da ritenersi guariti con minima limitazione funzionale
(vedi misurazioni). La contrattura dolorosa del trapezio destro è con alta
probabilità una componente post-infortunistica. (…)” (doc. AI 91/12) –, ha concluso
che, in un’attività rispettosa dei limiti funzionali posti, “(…) il signor RI 1
viene dichiarato abile al lavoro nella misura massima possibile a partire dal
01.06.2005
(…)” (doc. AI 91/13).
La
valutazione del dr. __________ non è stata contestata dal dr. __________ che,
oltre a non esprimersi sulla capacità lavorativa residua, non ha oggettivato un
peggioramento dello stato valetudinario e ha da ultimo proposto “(…) di
procedere ad una riqualifica professionale per poter reintegrare l’assicurato
nel mondo lavorativo. (…)” indicando che “(…) le limitazioni da rispettare
saranno di non lavorare con l’arto superiore destro in abduzione anche se il
gomito risulta essere appoggiato, posizione sedentaria esclusiva è da evitare,
nessuna controindicazione a lavori in piedi per esempio camminando. (…)."
(doc. 22/1 dell’incarto Lainf).
Viste
le risultanze appena esposte questo Tribunale deve concludere che lo stato
valetudinario dell’assicurato é migliorato a tale punto da giustificare una
capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata.
Non
è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al certificato
medico 28 luglio 2008 nel quale il dr. __________, ancora una volta, non si è
espresso sulla capacità lavorativa residua e, in modo del tutto generico, ha
attestato che l’assicurato “(…) da un punto di vista medico risulta essere non
idoneo a svolgere la professione di graphic designer nella quale si è diplomato
undici anni fa. Risulta essere controindicato lavorare con il braccio destro in
abduzione anche se il gomito è appoggiato su un tavolo. La stragrande maggioranza
delle ore lavorative di un graphic designer si svolge proprio in questa
posizione lavorando con il mouse. (…)” (VIII/Bis).
Al
riguardo la consulente in integrazione, nel rapporto complementare 22 agosto
2008, ha riferito che “(…) dopo aver chiesto una conferma al Dr. __________ si
può affermare che per quanto riguarda l’uso del mouse il movimento di abduzione
può essere limitato in modo importante se si presta attenzione ad alcuni accorgimenti.
Ad esempio bisogna mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati in
posizione diritta quando si lavora alla tastiera. Il mouse, invece, va collocato
molto vicino alla tastiera evitando così il movimento di abduzione. Per gli
spostamenti in orizzontale con il mouse, invece di muovere tutto il braccio si
dovrebbe limitare il movimento solamente al polso. Come confermato anche dal
Dr. __________ sarebbe inoltre esigibile che l’assicurato impari ad utilizzare
il mouse con il braccio sinistro invece che con il destro (grazie ad un po’ di
allenamento). Si può inoltre segnalare che l’assicurato potrebbe utilizzare il
sistema TouchPad (periferica di input utilizzata per spostare il cursore
captando il movimento del dito dell’utente sulla tastiera) al posto del mouse
che comporta unicamente un movimento del dito per muovere il cursore sul PC.
(…)” (X/2).
In
conclusione, visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360,
125.
V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che – dopo la stabilizzazione
della situazione alla spalla destra e il miglioramento della patologia psichiatrica
– l'assicurato è abile al 75% in un’atti-vità adeguata
e rispettosa dei limiti funzionali posti dal settembre 2006.
2.11
Appurata
una capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata e rispettosa delle
limitazioni funzionali poste dal mese di settembre 2006, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo
economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), nel caso concreto
sono determinanti i dati del 2008 visto che è in questo anno, più precisamente
con effetto dal 1. giugno 2008, che l’amministrazione ha soppresso il diritto
alla mezza rendita.
2.11.1
Riguardo
all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire,
secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella
causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,
cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più
concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato
avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure
delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali
la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi
sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635
consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato
come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato
avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo
guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita
dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid.
4.3.1
pag. 224) o comunque il salario che potrebbe
essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in
un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità
e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,
ha ribadito che:
"
(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente
svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale
contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.
Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e
percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161
consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"
Dagli
atti risulta che nel 2004 e 2005, quale impiegato di banca, senza il danno alla
salute, l’assicurato avrebbe potuto conseguire un reddito annuo pari a fr.
60'220.-- rispettivamente fr. 61'090.-- (doc. AI 60/1).
Di
conseguenza il reddito da valido per l’anno 2008 è pari a fr. 64'005.68 (fr.
61'090.-- moltiplicati per le rispettive variazioni
percentuali dei salari del 1,2% e del 1.6% negli anni 2006 e 2007 [cfr. tabella
B10.2 pubblicata in La vie économique 3-2009, pag. 99] e – non essendo ancora disponibile dovendo quindi
riferirsi al valore più recente esistente, certo parziale, ma comunque
indicativo, che è rappresentato dalla variazione percentuale
dei salari in termini nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008 – per 1,9%
[cfr. Evoluzione dei salari – stima trimestrale in:
http://www.bfs.admin.ch/ bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html]).
2.11.2
Per quanto riguarda invece il reddito da invalido,
la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata
in DTF 126 V 75 seg..
Tale
reddito va segnatamente determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Questa
Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi
sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U
8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in
RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Il
TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato
aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui
il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
2.11.3
Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che
consideri la sua formazione e che più le si avvicini (attestato di maturità del
liceo cantonale di __________ e diploma in Graphic Design dell’__________ di __________;
doc. AI 73/13 e 73/12) avrebbe potuto realizzare un reddito annuo
ipotetico da invalido pari a fr. 77'996,20 (Tabella TA1 2006, pto. 70-74 “informatica; R-S e altre att. professionali”, livello di qualifica
3, fr. 6'020.-- riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 98) moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già
compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a], aggiornati al
2007.
[moltiplicando per 2175 e dividendo per 2140; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 99] e
moltiplicati per 1,9% [pari alla
variazione percentuale dei salari in termini nominali
riscontrata nei primi tre trimestri del
2008]).
Se
invece si volesse tenere conto del reddito ipotetico in una attività semplice e
ripetitiva, livello di qualifica 3, il reddito annuo ipotetico da invalido
ammonterebbe a fr. 72'658,25 (fr. 5'608.-- riportati su 41.7 ore [cfr.
tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2009,
pag. 98) moltiplicati per 12 [ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a], aggiornati al 2007 [moltiplicando per 2175 e dividendo per 2140;
cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
3-2009, pag. 99] e moltiplicati per 1,9% [pari alla variazione percentuale dei salari in
termini nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008]).
L’assicurato,
quale impiegato di banca presso il suo ultimo datore di lavoro, avrebbe potuto
ipoteticamente guadagnare nel 2008 fr. 64'005.68 (cfr. consid. 2.11.1).
Tale
reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei
salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 68'073.88; Tabella TA1
2006, p.to 67 “Serv, ausiliari attività finanziarie e assicuraz.”, livello di
qualifica 4: fr. 5'256.-- riportato su 41.7 ore/settimana x 12 mesi, moltiplicato
per la variazione percentuale dei salari dell’1.6% nell’anno 2007 [tabella
B10.2 pubblicata in La vie économique 3-2009, pag. 99] e per 1,9% [pari alla variazione percentuale
dei salari in termini nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008]).
Sono,
perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido,
in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20
febbraio 2008 sopra menzionata (cfr. consid. 2.11.2), della
stessa percentuale, ossia del 5,98% (fr. 68'073.88 contro fr. 64'005.68).
L’importo
da considerare sarebbe pertanto, nell’ipotesi di un reddito ipotetico da invalido
di fr. 77'996,20, di fr. 73’332.02 (fr. 77'996,20
ridotti del 5.98%) e, nell’ipotesi invece di un reddito ipotetico da invalido
di fr. 72'658,25, di fr. 68'313,28 (fr. 72'658,25
ridotti del 5.98%)
Vista
la capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti
funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221) – e applicata la riduzione riconosciuta dalla consulente in integrazione
professionale del 15% – “(…) riduzione del 5% per attività leggera e 10% per
svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (VI/2, la tabella
allestita il 23 giugno 2008) –, il reddito statistico da invalido corrisponde,
infine, nelle rispettive varianti a fr. 46'749.16 (fr. 73’332.02 x 75% ridotti del 15% = fr. 46'749.16)
e a fr. 43'549.71 (fr. 68'313,28 x 75% ridotti del 15% = fr. 46'319.63).
Quanto
alla riduzione del 15% il TCA si limita qui ad osservare che la stessa tiene
adeguatamente conto del fatto che l’as-sicurato, a dipendenza del danno alla
salute, è stato giudicato in grado di esercitare un’attività sostitutiva, ma
nella misura del 75%. Pertanto, a prescindere dal fatto che per costante
giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 75, consid. 5b/dd e 6,
pag. 80-81), la riduzione del 15% tiene conto sia del fatto che lavorando a
tempo parziale (75%, cfr. consid. 2.10) l’interessato può percepire un salario
inferiore rispetto ad una persona impiegata al 100% che degli impedimenti
funzionali derivanti dal danno alla salute.
2.11.4
In
simili circostanze, ritenuti i redditi da valido (anno 2008) di fr. 64'005.68 e
da invalido, nelle rispettive varianti considerate, di fr. 46'749.16
e di fr. 43'549.71, il grado d’invalidità deve essere
cifrato al 27% ([64'005.68 – 46'749.16] : 64'005.68 x 100 = 26.96% arrotondato al 27% secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) rispettivamente al 32% ([64'005.68 – 43'549.71] : 64'005.68 x 100 = 31.95%
arrotondato al 32% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.
3.
).
Di
conseguenza, a ragione l’Ufficio AI ha soppresso, in via di revisione, il
diritto alla mezza rendita riconosciuta all’assicura-to con la decisione 21
novembre 2003 (cfr. consid. 2.5 e 2.7).
Per
contro, ritenuti i gradi d’invalidità del 27% rispettivamente del 32% e considerato
che gli stessi, in entrambe le varianti, sarebbero superiori al 20% anche se
non si volesse apportare ai redditi da invalido considerati la riduzione del
5,98% in quanto troppo esigua (cfr. consid. 2.11.2), gli atti vanno trasmessi
all’Ufficio AI affinché si pronunci sul diritto ad una riformazione
professionale (cfr. consid. 2.4).
2.12
In
simili circostanze, visto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata
e il ricorso respinto.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
§ Gli atti sono
trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sul diritto ad una riformazione
professionale.
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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