Lexipedia

Decisione

32.2008.98

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 marzo 2009Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI),

la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 cpv. 1

LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

2.4. L’art.

17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 108, consid. 2b, pag, 110-111;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti

di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al

termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa

senza previa formazione professionale a causa dell’in-validità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 108, consid. 2a, pag. 109-110;

DTF 122 V 77, consid. 3b/bb, pag. 79-80; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.

2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a

carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 108, consid. 2b, pag. 110-111) richiesta per aver

diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio

2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000, pag. 31-32, consid. 2 e 3b,

RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di

regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i

due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA

inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003

nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato

può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa

che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In

quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente

esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata

da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se

l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior

rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della

capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che

essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001

pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c

in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I

166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

Va

altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo

specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità

della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49 e nella STF del 29 luglio 2008 nella causa M., 9_C830/2007),

l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata

oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente

l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti

ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di

provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I

702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;

STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., [I 873/05]).

2.7. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta

l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.

268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.

41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte

del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

2.8. Nel

caso concreto – dopo la richiesta di prestazioni 9 luglio 2002 (doc. AI 1/1-6),

sfociata nella decisione 21 novembre 2003, con la quale l’assicurato è stato posto

al beneficio di una mezza rendita dal 1. novembre 2002 (doc. AI 31/1-4 e le

motivazioni sub doc. AI 26/1-2) – l’Ufficio AI, nell’ambito della procedura

di revisione intrapresa d’ufficio nel mese di giugno 2004 (doc. AI 36/2) – viste le risultanze

del rapporto 21 febbraio 2005 del dr. __________, specialista in chirurgia e esperto

in medicina infortunistica, indirizzato alla __________ (doc. AI 91/9-14), del

rapporto 29 maggio 2006 (doc. AI 78/1) del dr. __________, FMH in neurologia, della

perizia psichiatrica 11 settembre 2006 (doc. AI 91/1-8) a cura del dr. __________,

del rapporto complementare 3 aprile 2008 della consulente in integrazione

professionale (doc. AI 128/1-3) e delle annotazioni 14 aprile 2008 (doc. AI

132/1) del dr. __________, medico SMR –, ha soppresso la mezza rendita

precedentemente erogata (doc. AI 133/1-5).

Il

dr. __________, nel rapporto 21 febbraio 2005 indirizzato alla __________ (doc.

AI 91/9-14) – evidenziati i seguenti esiti dell’infortunio del 22 giugno 2000

“(…) ● contusioni multiple

guarite senza reliquati; ● trauma contusivo alla spalla destra con successivo riscontro di

instabilità ventrocraniale. Esiti di artroscopia diagnostica e stabilizzazione

anteriore con Suretac in data 12 febbraio 2001; ● contrattura permanente del trapezio destro che diventa

ingravescente ed aumenta di intensità nelle stazioni statiche prolungate

(vedasi in piedi a lungo o seduto a lungo); questa è la sintomatologia attuale;

● evoluzione depressiva

prolungata in sindrome da disadattamento in disturbo di personalità ansioso e

dipendente in terapia specialistica con remissione completa del quadro depressivo

interessante le sequele infortunistiche. (…)” (doc. AI 91/12), ritenuto che

“(…) per i disturbi interessanti la spalla destra non sussistono fattori

estranei all’infortunio in causa e sono da ritenersi guariti con minima

limitazione funzionale (vedi misurazioni). La contrattura dolorosa del trapezio

destro è con alta probabilità una componente post-infortunistica. (…)” (doc. AI

91/12) e posto che “(…) il signor RI 1 viene dichiarato abile al lavoro nella

misura massima possibile a partire dal 01.06.2005. (…)” (doc. AI 91/13) –, ha espresso

la seguente valutazione:

"

(...)

Il paziente non è in grado di restare a lungo in

posizioni statiche vale a dire seduto davanti un computer o in piedi ad uno

sportello per oltre un'ora: ha bisogno quindi di cambiamenti di posizione da seduto

ad eretto, di poter muovere le braccia e di poter anche deambulare movimenti

che permettono di non peggiorare la contrattura a livello del trapezio destro e

conseguentemente di mantenere le algie in condizione accettabile.

Il paziente non ha impedimenti per quanto attiene e

riguarda il sollevamento i pesi sino a circa 25 kg, ovviamente non in maniera

ripetitiva (se esegue questo 3 volte in un'ora non succede comunque niente); a

parte queste limitazioni non vi sono altri impedimenti pratici.

Resta non indicato un lavoro sedentario, per esempio

davanti ad un computer o ad uno sportello bancario.

Allo stato attuale quindi, ritenuta per altro la

giovane età dell'assicurato sarebbe opportuno indirizzare il paziente verso una

riforma professionale. A questo riguardo, il signor RI 1 ha accenna [ndr.: accennato]

che si era interessato per la scuola di tecnici di radiologia: considerando che

l'interessato ha conseguito la maturità scientifica, l'ammissione a questa

scuola non dovrebbe trovare ostacoli: l'occupazione medesima poi consente e

richiede cambiamenti di posizione frequenti, implica il controllo delle

esposizioni davanti allo schermo del computer ed eseguire eventualmente esami

più specifici tipo TAC o RMI che non superano di media i 40 minuti consecutivi di

tempo e comunque con possibilità di cambiare posizione da seduto ad eretto e

deambulare; raramente è richiesto aiutare i pazienti. Questo indirizzo potrebbe

essere una buona opportunità per il signor RI 1 di riqualificarsi in una

occupazione interessante. Rimane ora compito dell'Assicurazione Invalidità

approfondire questo aspetto ed esprimersi al riguardo." (doc. AI 91/14)

Il

dr. __________, nel rapporto 29 maggio 2006, ha attestato che “(…) da parte mia

avevo visto il paziente una volta nel giugno 2001 e successivamente di nuovo

solo nel 2006 due volte, da ultimo il 29 marzo 2006, in seguito a cefalee. E’

pure in trattamento psichiatrico. Non ho potuto evidenziare deficit neurologici

e sto seguendo di nuovo il paziente da pochi mesi per cefalee. Non sono in

grado di prendere posizione sulla capacità lavorativa, non conoscendo nei

dettagli la sua storia medica esulante gli aspetti neurologici, in particolare

anche gli aspetti psichiatrici. Per quel che riguarda la situazione neurologica

in sé non trovo motivi per un’inabilità lavorativa. (…)” (doc. AI 78/1).

Il

dr. __________, nella perizia psichiatrica 11 settembre 2006 (doc. AI 91/1-8) –

posta la diagnosi di “(…) ♦ sindrome da dolore somatoforme (ICD-10:F45.4) di gravità

medio-lieve ♦ tratti di

Disturbi di personalità misti (ICD-10:F61.0 / tratti di quello ansioso-di evitamento

e di quello narcisistico) (…)” e ritenuta la seguente valutazione e prognosi:

“(…) da un punto di vista psichiatrico l’attuale capacità lavorativa del

periziando, a mio avviso, è valutabile al 75-80%. La prognosi, date le diagnosi

e la difficoltà fin qua evidenziata nel reintegrarsi nel mondo del lavoro,

mantiene qualche riserva e sarà determinata dal tempo. (…)” (doc. AI 91/7) –,

circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione, ha poi concluso

che:

"

(…)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1. Menomazioni (qualitative e

quantitative) dovute ai disturbi constata-

ti:

Il periziando non presenta, ora, sintomi

della sfera psichica da mettere in relazione con il sinistro del 22 giugno

2000; i sintomi presentati in passato quali ansia-fobie e depressione sono

estinti.

Anche se la Collega psichiatra dott.ssa

__________ reputava il periziando totalmente capace al lavoro dal mese di

gennaio 2004 (suo Rapporto peritale del 05 luglio 2004) a mio parere, nel

periodo 2004-06 (in assenza di altri più recenti rapporti

specialistici-psichiatrici e basandomi, unicamente quindi, su dati anamnestici

o di altra provenienza), vi erano elementi psichici di natura, prevalentemente,

ansiosa d'importanza clinica, ora, pressoché scomparsi durante l'anno 2006. Il

periziando presenta, attualmente, una psicopatologia nella quale si riscontrano

sintomi del dolore, che non può essere completamente spiegato da una malattia

somatica (problemi psicosociali, perdita del padre), e quelli dovuti all'alterazione

riscontrabile nella sua costituzione caratteriale. E' mia l'impressione che il

fatto di essere diventato padre, nel mese di maggio 2006, l'abbia, ulteriormente,

responsabilizzato e rinforzato.

Mi chiedo, in ultimo, se non sarebbe

opportuno sottoporre il periziando anche ad una valutazione ortopedica

considerando che l'ultima, quella effettuata dai Colleghi della Clinica __________

di __________, risale a quattro anni fa (luglio 2002) per una più completa definizione

del caso.

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale:

I disturbi psichici del periziando, più

sopra elencati, compromettono nella misura del 20-25% la sua capacità

lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui idonee (da valutarsi al 50%

dal novembre 2002 all'agosto 2006 e al 20-25% dal settembre 2006 ad oggi e

continua).

3.

L'ambiente di lavoro

dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Il periziando non ha più un ambiente di

lavoro.

C) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE:

1.

È possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Sono da prendere in considerazione nel

contesto di una reintegrazione nel mondo del lavoro (cito le parole del

periziando ... "mi piacerebbe anche fare una formazione empirica, ...

mi piacerebbe lavorare in Posta come postino, ... farei anche venditore in un

negozio di articoli sportivi, ... io ce la metto tutta anche per lavorare una

giornata intera"...).

2.

È possibile migliorare la

capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

---------------------------------

3.

L'assicurato è in grado di svolgere

altre attività?

Dal lato psichiatrico sì, per i dettagli

e la percentuale vedi più sopra.

(…)" (doc. AI 91-7/8)

Il

dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto 19 dicembre 2006

indirizzato alla __________ (doc. AI 108/4-5) – attestato che “(…)

l’assicurato mi riferisce che negli ultimi due anni e quattro mesi la

situazione è tendenzialmente peggiorata, ossia le contrazioni involontari

muscolari e le cefalee si manifestano più spesso. Clinicamente trovo una tumefazione

indurita nella fossa sopraspinata misurante 5x7 cm dolente alla palpazione

specialmente sul versante anteriore. La mobilità della spalla è simmetrica,

rotazione esterna 45°, interna pollice su Th12, abduzione 120°, elevazione

140°, non segni per una lesione transmurale della cuffia, articolazione

acromio-clavicolare indolente, segni per conflitto sottoacromiale negativo.

Rotazione colonna cervicale destra-sinistra 90°-0°-90°, distanza mento-sterno

2-20 cm. (…)” (doc. AI 108/4) –, ha posto la seguente valutazione: “(…) soggettivamente e

oggettivamente vi è un peggioramento della situazione, all’occasione

dell’ultima visita le dimensioni della tumefazione erano 5x5 cm. Visto che la

diagnosi esatta tutt’oggi non è chiara al 100% consiglio di eseguire una RM

della zona scapolare. Visto che il paziente soffre di una claustrofobia

marcata, questo intervento sarà da eseguire in un apparecchio aperto il quale è

disponibile alla Clinica __________ a __________. (…)” (doc. AI 108/5).

Nel

rapporto 17 gennaio 2008 indirizzato alla __________ (doc. 20/1 dell’incarto

Lainf), il dr. __________ – dopo che, con precedente scritto 23 marzo 2007

(doc. 9/1 dell’incarto Lainf), aveva osservato che la RM alla __________ di __________

non aveva potuto essere eseguita e di essere in attesa di indicazioni in merito

ad una seconda punzione – ha attestato che:

"

(…)

ho potuto rivedere il Signor RI 1 dopo la biopsia

parascapolare del trapezio a destra. L’esito dell’Istituto citologico di __________

non mostra segni per neoplasie maligne. Il referto però non permette di

eseguire un esame citologico ulteriore.

Soggettivamente la situazione è rimasta invariata e

purtroppo fino ad oggi nè i miei colleghi ortopedici che hanno potuto vedere

l’assicurato in precedenza e nemmeno io possiamo formulare una diagnosi precisa

tranne una contrattura secondaria di origine indeterminata della muscolatura

parascapolare a destra in uno stato dopo una stabilizzazione artroscopica nel

febbraio 2001.

Consiglio come prossimo passo visto che esami medici

(consulto neurologico e vari consulti ortopedici), misure miorilassanti

(miorilassanti per via orale, iniezioni locali ed applicazione di Botox) sono

già tutte eseguite e nessuna senza effetto significativo, di procedere ad una

riqualifica professionale per poter reintegrare l’assicurato nel mondo del

lavorativo. Le limitazioni da rispettare saranno di non lavorare con l’arto

superiore destro in abduzione anche se il gomito risulta essere appoggiato,

posizione sedentaria esclusiva è da evitare, nessuna controindicazione a lavori

in piedi per esempio camminando. Sarà mia premura fornire più dettagli qualora

l’ente assicurativo o l’AI me lo richiede.

(…)." (doc. 22/1 dell’incarto Lainf)

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 14 aprile 2008, ha

concluso che “(…) in data 17 gennaio 2008, il Dr. __________ conferma la presenza

di una contrattura muscolare secondaria in sede parascapolare destra in stato

dopo stabilizzazione in artroscopia nel 2001. L’origine della contrattura rimane

indeterminata. I limiti funzionali sono definiti: non può lavorare con l’arto

superiore destro in abduzione, nemmeno con il gomito appoggiato, non può lavorare

esclusivamente in posizione sedentaria; la deambulazione non è limitata.

L’assicuratore Lainf conferma in data 30 gennaio 2008 il nesso causale preponderante

tra l’evento del 22 giugno 2000 ed il danno della salute a carico della spalla

destra. Si conferma il grado di capacità residua, riferita ad un’attività rispettosa

dei limiti funzionali citati. Dal recente rapporto del Dr. __________ non

emerge un peggioramento dello stato di salute.” (doc. AI 132/1).

Il

dr. __________, nelle precedenti annotazioni 10 ottobre e 30 novembre 2006,

aveva concluso che “(…) l’inabilità lavorativa persisteva fino all’agosto 2006

nella misura del 50%. Il miglioramento dello stato di salute con scomparsa

della sintomatologia ansiosa durante il 2006 permette la ripresa del lavoro in

un’attività rispettosa dei limiti funzionali nella misura del 75-80%. Da notare

che l’assicurato non presenta un’inabilità lavorativa dal punto di vista

neurologico (rapporto Dr. __________ del 29 maggio 2006). (…)” (doc. AI 95/1) e

che “(…) per quanto riguarda la capacità lavorativa per le attività precedenti

di impiegato di banca e di grafico valgono i limiti funzionali formulati dal

Dr. __________ nel suo rapporto del 18 gennaio 2006. Le pause supplementari ed

il cambiamento di posizione si realizzano nei limiti della citata capacità

lavorativa residuale di 75-80% intesa come orario normale e rendimento ridotto.

(…)” (doc. AI 98/1).

L’Ufficio

AI – viste le risultanze appena esposte e considerato che la consulente

in integrazione (ritenuto il diploma di Graphic Designer conseguito presso l’__________

di __________; doc. AI 73/12), nel rapporto complementare 3 aprile 2008 (doc.

AI 128/1-3), ha concluso che “(…) sulla base di queste indicazioni si ritiene

che, nonostante non abbia mai svolto questa attività dopo la formazione, tale

attività possa essere considerata adeguata dal punto di vista fisico. Si tratta

infatti di un lavoro molto variato che comprende diverse attività (analisi,

ideazione, progettazione, divulgamento, mediazione) che possono essere svolte

in parte seduti ed in parte in piedi senza l’obbligo di alzare pesi pesanti. La

mancanza di esperienza in questa professione non è sufficiente per giustificare

una non reintegrabilità anche perché il fatto di non aver trovato un impiego in

questo contesto non è legato al danno alla salute ma bensì a motivi

congiunturali del mercato del lavoro. Si può dunque affermare che anche senza

il danno alla salute l’assicurato si troverebbe nella stessa condizione. In

conclusione, si ritiene che egli potrebbe essere integrato nel settore della

grafica previo un periodo di riallenamento/introduzione al posto di lavoro. Come

indicato sopra il signor RI 1 potrebbe inoltre essere impiegato nel settore del

commercio oppure in quello della vendita essendo delle attività che ha già

svolto in passato. Sulla base di quanto indicato sopra non vi sono quindi i

presupposti per finanziare una nuova formazione professionale. Per contro, dopo

aver discusso del caso con i colleghi collocatori __________ e __________ si

ritiene che vi siano i presupposti per attivare il nostro servizio di

collocamento per un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro

adeguato allo stato di salute ed alle competenze dell’A. Si raccomanda pertanto

di conferire mandato al collega __________ per attivare un aiuto al collocamento.

Ritengo pertanto conclusa la lavorazione della pratica. (…)” (doc. AI 128/2-3) –, con

decisione 15 aprile 2008 (doc. AI 133/1-3), ha soppresso il diritto alla mezza

rendita con effetto dal 1. giugno 2008 e negato il diritto ad una riformazione

professionale.

2.9

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001.

pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1

et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571.

seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.10

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ il quale,

fondandosi sugli esiti degli accertamenti evidenziati al considerando precedente,

ha concluso per una capacità lavorativa del 75-80% in un’attività adeguata dal

settembre 2006.

Occorre

innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05

del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento

temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado

di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione

è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta

in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel

caso concreto si tratta quindi della decisione 21 novembre 2003 con la quale

all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1.

novembre 2002 (doc. AI 31/1-4 e le motivazioni sub doc. AI 26/1-2). Questa

decisione, cresciuta incontestata in giudicato, è stata presa fondandosi, per

quanto riguarda l’aspetto medico, sul rapporto medico 20 maggio 2003 del dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 20/1-5), che aveva attestato una capacità

lavorativa del 50% in un’attività adeguata e sulla perizia psichiatrica 20 giugno

2003.

(doc. 1/2-11 dell’incarto Lainf, menzionata dal dr. __________, medico

SMR, nella proposta 2 settembre 2003; doc. AI 24/1), nella quale la dr.ssa __________

– posta la diagnosi di “(…) evoluzione depressiva prolungata in sindrome da disadattamento

(F 43.21 dell’ICD 10) in disturbo di personalità ansioso e dipendente (F 61.0

dell’ICD 10) (…)” (doc. 1/7 dell’incarto Lainf) –, aveva concluso che “(…)

prevedo prognosticamente una possibilità di miglioramento e di chiusura del

caso. L’incapacità lavorativa per ora rimane invariata, ossia del 50% (mezza

giornata) visto quanto da me sopra descritto. Il nesso di causalità con

l’infortunio nel futuro dovrà essere prosciolto. (…)” (doc. 1/10 dell’incarto

Lainf). Occorre quindi verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

Al

riguardo, va rilevato che, come esposto al considerando precedente, l’Ufficio

AI, in sede di revisione e viste le osservazioni 8 febbraio 2007 inoltrate

tramite l’avv. RA 1 (doc. AI 108/1-3), ha disposto ulteriori accertamenti.

Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, nella perizia 11 settembre

2006.

(doc. AI 91/1-8), ha concluso che:

"

(…)

Il periziando non presenta, ora, sintomi della sfera

psichica da mettere in relazione con il sinistro del 22 giugno 2000; i sintomi

presentati in passato quali ansia-fobie e depressione sono estinti. Anche se la

Collega psichiatrica dott.sa __________ reputava il periziando totalmente

capace al lavoro dal mese di gennaio 2004 (suo rapporto del 05 luglio 2004) a

mio parere, nel periodo 2004-06 (in assenza di altri più recenti rapporti

specialistici-psichiatrici e basandomi, unicamente quindi, su dati anamnestici

o di altra provenienza), vi erano elementi psichici di natura, prevalentemente,

ansiosa d’importanza clinica, ora, pressoché scomparsi durante l’anno 2006. Il

periziando presenta, attualmente, una psicopatologia nella quale si riscontrano

sintomi del dolore, che non può essere completamente spiegato da una malattia

somatica (problemi psicosociali, perdita del padre), e quelli dovuti

all’alterazione riscontrabile nella sua costituzione caratteriale. E’ mia

l’impressione che il fatto di essere diventato padre, nel mese di maggio 2006,

l’abbia, ulteriormente, responsabilizzato e rinforzato.

(…)

I disturbi psichici del periziando, più sopra elencati,

compromettono nella misura del 20-25% la sua capacità lavorativa nella sua

attività o nelle altre a lui idonee (da valutarsi al 50% dal novembre 2002

all’agosto 2006 e al 20-25% dal settembre 2006 ad oggi e continua).

(…)." (doc. AI 91/7)

Questa

valutazione non è stata contestata dall’assicurato.

Dal

punto di vista neurologico il dr. __________, nel rapporto 29 maggio 2006, ha,

in particolare, attestato che “(…) Per quel che riguarda la situazione neurologica

in sé non trovo motivi per un’inabilità lavorativa. (…)” (doc. AI 78/1).

Anche

questa valutazione non è stata validamente contestata e l’assicurato non ha del

resto prodotto alcun certificato medico di altri specialisti che la contraddicessero.

Il

dr. __________, per quanto riguarda i disturbi alla spalla, nel rapporto 21 febbraio

2005.

indirizzato alla __________ (doc. AI 91/9-14) – posto che “(…) per i

disturbi interessanti la spalla destra non sussistono fattori estranei

all’infortunio in causa e sono da ritenersi guariti con minima limitazione funzionale

(vedi misurazioni). La contrattura dolorosa del trapezio destro è con alta

probabilità una componente post-infortunistica. (…)” (doc. AI 91/12) –, ha concluso

che, in un’attività rispettosa dei limiti funzionali posti, “(…) il signor RI 1

viene dichiarato abile al lavoro nella misura massima possibile a partire dal

01.06.2005

(…)” (doc. AI 91/13).

La

valutazione del dr. __________ non è stata contestata dal dr. __________ che,

oltre a non esprimersi sulla capacità lavorativa residua, non ha oggettivato un

peggioramento dello stato valetudinario e ha da ultimo proposto “(…) di

procedere ad una riqualifica professionale per poter reintegrare l’assicurato

nel mondo lavorativo. (…)” indicando che “(…) le limitazioni da rispettare

saranno di non lavorare con l’arto superiore destro in abduzione anche se il

gomito risulta essere appoggiato, posizione sedentaria esclusiva è da evitare,

nessuna controindicazione a lavori in piedi per esempio camminando. (…)."

(doc. 22/1 dell’incarto Lainf).

Viste

le risultanze appena esposte questo Tribunale deve concludere che lo stato

valetudinario dell’assicurato é migliorato a tale punto da giustificare una

capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata.

Non

è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al certificato

medico 28 luglio 2008 nel quale il dr. __________, ancora una volta, non si è

espresso sulla capacità lavorativa residua e, in modo del tutto generico, ha

attestato che l’assicurato “(…) da un punto di vista medico risulta essere non

idoneo a svolgere la professione di graphic designer nella quale si è diplomato

undici anni fa. Risulta essere controindicato lavorare con il braccio destro in

abduzione anche se il gomito è appoggiato su un tavolo. La stragrande maggioranza

delle ore lavorative di un graphic designer si svolge proprio in questa

posizione lavorando con il mouse. (…)” (VIII/Bis).

Al

riguardo la consulente in integrazione, nel rapporto complementare 22 agosto

2008, ha riferito che “(…) dopo aver chiesto una conferma al Dr. __________ si

può affermare che per quanto riguarda l’uso del mouse il movimento di abduzione

può essere limitato in modo importante se si presta attenzione ad alcuni accorgimenti.

Ad esempio bisogna mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati in

posizione diritta quando si lavora alla tastiera. Il mouse, invece, va collocato

molto vicino alla tastiera evitando così il movimento di abduzione. Per gli

spostamenti in orizzontale con il mouse, invece di muovere tutto il braccio si

dovrebbe limitare il movimento solamente al polso. Come confermato anche dal

Dr. __________ sarebbe inoltre esigibile che l’assicurato impari ad utilizzare

il mouse con il braccio sinistro invece che con il destro (grazie ad un po’ di

allenamento). Si può inoltre segnalare che l’assicurato potrebbe utilizzare il

sistema TouchPad (periferica di input utilizzata per spostare il cursore

captando il movimento del dito dell’utente sulla tastiera) al posto del mouse

che comporta unicamente un movimento del dito per muovere il cursore sul PC.

(…)” (X/2).

In

conclusione, visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360,

125.

V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che – dopo la stabilizzazione

della situazione alla spalla destra e il miglioramento della patologia psichiatrica

– l'assicurato è abile al 75% in un’atti-vità adeguata

e rispettosa dei limiti funzionali posti dal settembre 2006.

2.11

Appurata

una capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata e rispettosa delle

limitazioni funzionali poste dal mese di settembre 2006, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo

economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), nel caso concreto

sono determinanti i dati del 2008 visto che è in questo anno, più precisamente

con effetto dal 1. giugno 2008, che l’amministrazione ha soppresso il diritto

alla mezza rendita.

2.11.1

Riguardo

all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella

causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure

delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali

la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi

sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635

consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato

come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato

avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo

guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita

dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224) o comunque il salario che potrebbe

essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in

un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità

e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Dagli

atti risulta che nel 2004 e 2005, quale impiegato di banca, senza il danno alla

salute, l’assicurato avrebbe potuto conseguire un reddito annuo pari a fr.

60'220.-- rispettivamente fr. 61'090.-- (doc. AI 60/1).

Di

conseguenza il reddito da valido per l’anno 2008 è pari a fr. 64'005.68 (fr.

61'090.-- moltiplicati per le rispettive variazioni

percentuali dei salari del 1,2% e del 1.6% negli anni 2006 e 2007 [cfr. tabella

B10.2 pubblicata in La vie économique 3-2009, pag. 99] e – non essendo ancora disponibile dovendo quindi

riferirsi al valore più recente esistente, certo parziale, ma comunque

indicativo, che è rappresentato dalla variazione percentuale

dei salari in termini nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008 – per 1,9%

[cfr. Evoluzione dei salari – stima trimestrale in:

http://www.bfs.admin.ch/ bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html]).

2.11.2

Per quanto riguarda invece il reddito da invalido,

la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata

in DTF 126 V 75 seg..

Tale

reddito va segnatamente determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Questa

Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi

sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U

8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Il

TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato

aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui

il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

2.11.3

Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che

consideri la sua formazione e che più le si avvicini (attestato di maturità del

liceo cantonale di __________ e diploma in Graphic Design dell’__________ di __________;

doc. AI 73/13 e 73/12) avrebbe potuto realizzare un reddito annuo

ipotetico da invalido pari a fr. 77'996,20 (Tabella TA1 2006, pto. 70-74 “informatica; R-S e altre att. professionali”, livello di qualifica

3, fr. 6'020.-- riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 98) moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a], aggiornati al

2007.

[moltiplicando per 2175 e dividendo per 2140; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 99] e

moltiplicati per 1,9% [pari alla

variazione percentuale dei salari in termini nominali

riscontrata nei primi tre trimestri del

2008]).

Se

invece si volesse tenere conto del reddito ipotetico in una attività semplice e

ripetitiva, livello di qualifica 3, il reddito annuo ipotetico da invalido

ammonterebbe a fr. 72'658,25 (fr. 5'608.-- riportati su 41.7 ore [cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2009,

pag. 98) moltiplicati per 12 [ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a], aggiornati al 2007 [moltiplicando per 2175 e dividendo per 2140;

cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

3-2009, pag. 99] e moltiplicati per 1,9% [pari alla variazione percentuale dei salari in

termini nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008]).

L’assicurato,

quale impiegato di banca presso il suo ultimo datore di lavoro, avrebbe potuto

ipoteticamente guadagnare nel 2008 fr. 64'005.68 (cfr. consid. 2.11.1).

Tale

reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei

salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 68'073.88; Tabella TA1

2006, p.to 67 “Serv, ausiliari attività finanziarie e assicuraz.”, livello di

qualifica 4: fr. 5'256.-- riportato su 41.7 ore/settimana x 12 mesi, moltiplicato

per la variazione percentuale dei salari dell’1.6% nell’anno 2007 [tabella

B10.2 pubblicata in La vie économique 3-2009, pag. 99] e per 1,9% [pari alla variazione percentuale

dei salari in termini nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008]).

Sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido,

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008 sopra menzionata (cfr. consid. 2.11.2), della

stessa percentuale, ossia del 5,98% (fr. 68'073.88 contro fr. 64'005.68).

L’importo

da considerare sarebbe pertanto, nell’ipotesi di un reddito ipotetico da invalido

di fr. 77'996,20, di fr. 73’332.02 (fr. 77'996,20

ridotti del 5.98%) e, nell’ipotesi invece di un reddito ipotetico da invalido

di fr. 72'658,25, di fr. 68'313,28 (fr. 72'658,25

ridotti del 5.98%)

Vista

la capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221) – e applicata la riduzione riconosciuta dalla consulente in integrazione

professionale del 15% – “(…) riduzione del 5% per attività leggera e 10% per

svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (VI/2, la tabella

allestita il 23 giugno 2008) –, il reddito statistico da invalido corrisponde,

infine, nelle rispettive varianti a fr. 46'749.16 (fr. 73’332.02 x 75% ridotti del 15% = fr. 46'749.16)

e a fr. 43'549.71 (fr. 68'313,28 x 75% ridotti del 15% = fr. 46'319.63).

Quanto

alla riduzione del 15% il TCA si limita qui ad osservare che la stessa tiene

adeguatamente conto del fatto che l’as-sicurato, a dipendenza del danno alla

salute, è stato giudicato in grado di esercitare un’attività sostitutiva, ma

nella misura del 75%. Pertanto, a prescindere dal fatto che per costante

giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 75, consid. 5b/dd e 6,

pag. 80-81), la riduzione del 15% tiene conto sia del fatto che lavorando a

tempo parziale (75%, cfr. consid. 2.10) l’interessato può percepire un salario

inferiore rispetto ad una persona impiegata al 100% che degli impedimenti

funzionali derivanti dal danno alla salute.

2.11.4

In

simili circostanze, ritenuti i redditi da valido (anno 2008) di fr. 64'005.68 e

da invalido, nelle rispettive varianti considerate, di fr. 46'749.16

e di fr. 43'549.71, il grado d’invalidità deve essere

cifrato al 27% ([64'005.68 – 46'749.16] : 64'005.68 x 100 = 26.96% arrotondato al 27% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) rispettivamente al 32% ([64'005.68 – 43'549.71] : 64'005.68 x 100 = 31.95%

arrotondato al 32% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.

3.

).

Di

conseguenza, a ragione l’Ufficio AI ha soppresso, in via di revisione, il

diritto alla mezza rendita riconosciuta all’assicura-to con la decisione 21

novembre 2003 (cfr. consid. 2.5 e 2.7).

Per

contro, ritenuti i gradi d’invalidità del 27% rispettivamente del 32% e considerato

che gli stessi, in entrambe le varianti, sarebbero superiori al 20% anche se

non si volesse apportare ai redditi da invalido considerati la riduzione del

5,98% in quanto troppo esigua (cfr. consid. 2.11.2), gli atti vanno trasmessi

all’Ufficio AI affinché si pronunci sul diritto ad una riformazione

professionale (cfr. consid. 2.4).

2.12

In

simili circostanze, visto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata

e il ricorso respinto.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

§ Gli atti sono

trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sul diritto ad una riformazione

professionale.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster