32.2008.99
Anno di incapacità al lavoro per almeno il 40% in media
1 aprile 2009Italiano43 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2008.99
Data decisione, Autorità:
01.04.2009, TCA
Titolo:
Anno di incapacità al lavoro per almeno il 40% in media
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 29 LAI
art. 16 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.99
FS/sc
Lugano
1 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 aprile 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1959, da ultimo attiva come ausiliaria di pulizie presso la __________
(doc. AI 13/1-8), ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in
quanto affetta da problemi al ginocchio sinistro (doc. AI 1/1-8).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso - tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio di accertamento medico dell’as-sicurazione invalidità (SAM) -, con decisione
16 aprile 2008 (doc. AI 35/1-2), preavvisata con progetto 20 febbraio 2008
(doc. AI 27/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a
prestazioni adducendo:
"
(...)
La documentazione medico-specialistica acquisita
all’incarto, ed in particolare la perizia eseguita dal Servizio accertamento
medico AI (SAM) di __________, oggettiva i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
100% dal 28.01.2006, 50% dal 14.07.2006 e 0% dal 01.12.2006. Emerge quindi che
alla scadenza dell’anno di attesa fa stato una completa capacità lavorativa sia
nell’attività abituale di ausiliaria di pulizie che quale casalinga, pertanto,
non è trascorso un anno intero con incapacità lavorativa almeno del 40%.
Si precisa che nei diversi scritti ricevuti per
contestare il progetto di decisione del 20.02.2008 non sono mai stati forniti
elementi oggettivi atti a mettere in discussione la nostra presa di posizione
che viene pertanto confermata.
(…)." (doc. AI 35/1)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale - contestata la valutazione medica con argomentazioni
di cui si dirà, se necessario, nel merito - ha chiesto di annullare la decisione
impugnata e di rinviare gli atti all’Ufficio AI per determinare il grado
d’invalidità. Contestualmente ha chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato, in particolare, che “(…) il
ricorso in oggetto, come la documentazione ad esso allegata, non indica
elementi idonei a sovvertire l’esito delle risultanze peritali.
Argomentazioni “di principio” non possono essere prese in considerazione ai
fini del presente giudizio (caso concreto) in quanto non sufficientemente
circostanziate. Non viene in particolare indicato dove gli specialisti del SAM
avrebbero commesso degli errori di valutazione. (…)” (IV, pag. 2) – ha chiesto
di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritti 16 giugno e 25 luglio 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA i rapporti
medici 26 maggio e 30 giugno 2008 del dr. __________ (VI e allegato doc. F, XII
e XII/Bis).
1.6. Con
osservazioni 23 luglio e 22 agosto 2008 – sulla base delle annotazioni 16
luglio e 18 agosto 2008 del dr. __________ e della dr.ssa __________, medici
SMR –, l’Ufficio AI ha preso posizione sull’ulteriore documentazione medica prodotta
(X, X/1, XIV e XIV/Bis).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata
il diritto a prestazioni.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, pp. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto ad
una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se
sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio,
Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp.
200ss.).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale) ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia
di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi
della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. AI
sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
"
il diritto alla rendita
secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a) presenta un'incapacità permanente di guadagno pari
almeno al 40 per cento, oppure
b) è stato, per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media." (sottolineatura del redattore)
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
Di
regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità
di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità –
questa volta – di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti
dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni.
Di
conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media
di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito
sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263).
Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni,
l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se
allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente,
se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità
di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza
rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag.
126-127).
Se
l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi,
il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
2.7. Nell’evenienza
concreta, nel rapporto 22 agosto 2007, il dr. __________, medico SMR – posta la
diagnosi di “(…) sindrome dolorosa gamba sinistra (dopo trauma al ginocchio
gennaio 2006) – sindrome depressiva reattiva – spondilartrosi L4/5, una
asserita ernia discale non viene confermata dal neurochirurgo (dr. __________
16.01.2007, in precedenza trattata con infiltrazione periradicolare, dr. __________
30.11.2006, documentazione medica della __________ agli atti) – obesità (…)” –, ha concluso
che “(…) nel rapporto fiduciario del 16.01.2007 l’attività abituale non è più
ritenuta possibile, però un'attività sedentaria sì. Non si valuta l’impatto
dell’asserita depressione. Perizia SAM, per determinare i limiti funzionali.
(…)” (doc. AI 16/1).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 17/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 24 gennaio 2008 (doc. AI 23/1-50) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura
neurologica (dr. __________, doc. AI 23/19-21), psichiatrica (dr.ssa __________,
doc. AI 23/22-26) e reumatologica (dr. __________, doc. AI 23/27-36).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa:
Nessuna.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Periartropia omeroscapolare tendinopatica a livello
della spalla sin. senza segni per una lesione della cuffia dei rotatori.
Epicondilopatia radiale ed ulnare a sin., con
tendomioghelosi della muscolatura dell’avambraccio.
Gonalgia a sin. in:
- stato dopo distorsione ginocchio
sin.,
- presenza di iniziali alterazioni
di tipo degenerativo in particolar modo all’ar-ticolazione femorotibiale
mediale ed a livello del menisco mediale (RM del 7.06.2006).
Sindrome lombovertebrale su alterazioni degenerative di
modesta entità in particolar modo su una dscopatia a livello L4-L5 senza segni
compressivi od irritativi radicolari.
Sperone calcaneare a sin..
Obesità permagna (BMI 47%).
Ipertensione arteriosa trattata.
Sindrome da disadattamento mista, in fase di
miglioramento."
(doc. AI 23/12-3)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti
del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale
capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico –
teorica globale dell’A. nell’attività svolta di ausiliaria per pulizie e
casalinga, é valutabile nella misura del 100% come discusso sopra. (…)” (doc.
AI 23/17), hanno concluso:
"
(...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Alla luce degli accertamenti peritali effettuati e
discussi sopra, non riteniamo vi siano attualmente conseguenze sulla capacità
di lavoro dell’A. quale ausiliaria per pulizie e casalinga, sia per disturbi
constatati a livello fisico, sia a livello psicologico e mentale.
Per quanto riguarda la determinazione temporale della
limitazione della capacità di lavoro possiamo confermare una totale incapacità
lavorativa a partire dall’evento traumatico del 28.01.2006 con ripresa
nella misura del 50% a partire dal 14.07.2006 e completa a partire
dall’1.12.2006 (dopo l’infiltrazione periradicolare della radice S1 a sin.).
Non possiamo pertanto concordare con le valutazioni dei medici curanti (2.03 e
28.03.2007).
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
In considerazione di quanto discusso sopra non
riteniamo indicato effettuare provvedimenti d’integrazione professionale. Dal
lato medico-teorico riteniamo che l’A. possa reinserirsi nelle attività
precedentemente svolte o di simile impegno, con un grado di capacità lavorativo
completo.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)." (doc. AI 23/17)
L’Ufficio
AI – considerate le risultanze della perizia del SAM – con progetto 20 febbraio
2008 (doc. AI 27/1-2), ha preavvisato all’assicurata che la richiesta di
prestazioni é respinta.
Vista
la lettera 28 marzo 2008 (doc. AI 32/1) – con la quale, tramite __________
del __________, l’assicurata ha osservato che, in base ai certificati medici,
non vi sono stati dei periodi in cui è stata abile al lavoro e chiesto un
colloquio –, ritenuta la nota 1. aprile 2008 – nella quale il funzionario
__________ ha annotato: “(…)ho chiamato il Signor __________ del __________ in
seguito alla sua richiesta di un colloquio. Mi dice che nell’incarto vi sono
certificati medici che si sovrappongono e quindi il tutto deve essere rivisto;
preciso che la nostra presa di posizione si basa sulla perizia del SAM che
indica chiaramente di non concordare con le valutazioni dei curanti circa i
periodi d’incapacità lavorativa, pertanto, a questo punto si tratta di
contestare la perizia del SAM, cosa che ben difficilmente possono fare in
assenza di atti medici a sostegno delle loro motivazioni. Stanno attendendo
nuove valutazioni dai curanti, questo anche per la CM che versa le IG in quanto
ha sospeso il versamento e chiede una proroga di almeno 3 settimane. Gli ho
fatto notare che il termine per l’inoltro delle osservazioni, grazie alle ferie
giudiziarie, termina il 15.04.2008, quindi non concediamo una proroga e il
15.4.2008 se non riceviamo niente di nuovo intimiamo la relativa decisione formale.”
(doc. AI 33/1) – e considerate le osservazioni 10 aprile 2008 – con le quali,
tramite __________, l’assicurata ha comunicato “(…) di non condividere il
contenuto e le motivazioni in merito al vostro progetto di decisione. (…)”
(doc. AI 34/1) senza produrre ulteriore documentazione medica – l’Uf-ficio
AI, con decisione 16 aprile 2008 (doc. AI 35/1-2), ha negato all’assicurata il
diritto a prestazioni.
2.8. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i
quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata
è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in
merito alla capacità lavorativa del 100% nella sua attività di ausiliaria di
pulizie e casalinga dal 1. dicembre 2006 e riguardo ai precedenti gradi e
periodi di incapacità lavorativa a contare dal 28 gennaio 2006 (giorno in cui
si è infortunata al ginocchio sinistro, doc. 1/102 dell’incar-to Lainf).
La
dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata
smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove
patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie esistenti.
In
particolare, le seguenti puntuali conclusioni poste dai periti del SAM in sede
di discussione:
"
(...)
Patologia psichiatrica
Come discusso sopra il medico curante e pure il medico
fiduciario dell'assicurazione __________ descrivono lo sviluppo di una sindrome
ansio-depressiva, probabilmente reattiva alla perdita di autonomia, ai dolori
cronici, alla perdita del posto di lavoro e da ultimo alla perdita del padre in
__________. Finora l'A. non è stata presa a carico in ambito psichiatrico. Ella
è quindi stata presentata alla nostra consulente in psichiatria Dr.ssa __________
(vedasi consulto allegato). Nella sua introduzione la nostra consulente
riprende i dati anamnestici focalizzando sugli aspetti psicologici e mentali e
dando pure spazio alla problematica dell'obesità corporea. Afferma che le
limitazioni seguite al trauma del 2006 ed al licenziamento, in parte hanno
assunto l'aspetto di un quadro somatizzato di una lieve depressione, in parte con
il dolore sono di fatto il prodotto di una condizione di grave obesità, situazione
in cui il prezzo di un trauma inevitabilmente pesa sul soggetto con qualità maggiori
sia rispetto ai dati organici, sia rispetto ad un altro soggetto normopeso. La
Dr.ssa __________ precisa questo aspetto in quanto teme ci sia il rischio di
deviare l'A. in una deriva psichiatrica che a suo avviso non le compete. Viene
in seguito descritto lo stato psichico attuale, dove constata un atteggiamento
disponibile, quasi solare, l'eloquio è spontaneo, congruo. II pensiero non
mostra particolari alterazioni, fatto salvo una sorta di idea prevalente riferita
ai limiti funzionali che il trauma ha lasciato. L'umore è sfumatamente deflesso,
non si rilevano quote importanti d'ansia libera. La Dr.ssa __________ pone la
diagnosi di una sindrome da disadattamento mista, in fase di miglioramento.
Nelle sue conclusioni ribadisce che, pur non negando la problematica psicologica
dell'A., la ridefinisce in chiave evolutiva inserendola in un processo di miglioramento
lento ma presente. Afferma quindi di non ritenere che la situazione psichica
sia tale da determinare nell'A., al momento attuale, alcuna percentuale
d'inabilità lavorativa. L'A. è quindi valutata abile al lavoro per gli aspetti
d'interesse psichiatrico nella misura del 100%. Precisa che la situazione è
senz'altro migliorata da gennaio 2007, visto che l'A. ha potuto iniziare una
dietoterapia, dimostrando d'essere in grado di sostenere la tensione emotiva
che questo produce, non potendo più utilizzare le note vie di reazione -
funzionamento - sedazione che coinvolgono il cibo.
Patologia neurologica
L'A. riferisce la persistenza di dolori irradianti
nell'arto inferiore sin. con origine in sede gluteale, irradianti lungo il
versante laterale della coscia, comprendenti tuttavia tutta la gamba sin. sino
a raggiungere il calcagno. Inoltre da alcuni mesi lamenta dolori irradianti
dalla regione cervicobrachiale sin. sino alle dita I e Il di tipo parestetico.
L'A. è quindi stata presentata al nostro consulente in neurologia Dr. __________
(vedasi consulto allegato). In entrata il nostro consulente riprende i dati anamnestici,
focalizzando sugli aspetti neurologici. Descrive in seguito, in modo
dettagliato, lo stato neurologico, dove non evidenzia deficit, ad eccezione di
una soggettiva ipoestesia diffusa al braccio, al tronco ed alla gamba sin..
Nelle sue conclusioni finali il Dr. __________ sottolinea di non avere indizi
per una patologia neurologica focale o per una lesione neurogena di tipo radicolare
agli arti inferiori. Ritiene quindi che i dolori saranno da valutare in ambito
reumatologico, mentre dal lato neurologico giudica l'A. abile al lavoro al
100%.
Patologia reumatologica
Sul piano muscoloscheletrico l'A., malgrado
un'importante obesità corporea nota già alla fine degli anni '70, è rimasta
asintomatica sino all'evento traumatico del 28.01.2006 con contusione e distorsione
al ginocchio ed alla caviglia sin.. Il decorso postinfortunistico è stato
piuttosto sfavorevole, con persistenza di dolori sia al ginocchio che alla
caviglia, le cui indagini hanno evidenziato un menisco mediale sublussato,
nonché lesioni degenerative riferibili ad una gonartrosi. A partire da fine
estate 2006 sono poi apparsi dolori lombari e lombosciatalgici a sin. e le
indagini hanno evidenziato un prolasso discale paramediano sin. L5-S1 ed una
spondilartrosi L4-L5. A partire da marzo - aprile 2007 I'A. riferisce pure l'apparizione
di dolori all'emicinto scapolo-omerale sin. con irradiazione lungo il braccio e
l'avambraccio. L'A. è quindi stata presentata al nostro consulente in
reumatologia Dr. __________ (vedasi consulto allegato). In entrata riassume i
dati anamnestici, focalizzando sugli aspetti reumatologici. Riprende in modo particolare
l'evoluzione dei disturbi muscoloscheletrici dopo l'evento traumatico del
gennaio 2006. Descrive i disturbi attuali dell'A., lo stato reumatologico in dettaglio,
nonché gli esami radiologici in visione (vedasi capitolo 4.2.2). Espone in seguito
le diagnosi reumatologiche da noi riferite al capitolo 5. Nella sua conclusione
finale il Dr. __________ afferma che l'A. presenta dolori piuttosto diffusi a livello
dell'apparato muscoloscheletrico che interessano in particolar modo l'emicorpo
di sin.. Descrive una tendenza alla generalizzazione dei disturbi che spinge il
quadro clinico verso lo sviluppo di un reumatismo delle parti molli. Attualmente
constata una periatropatia della spalla sin., senza clinicamente la presenza di
sospetti per una lesione della cuffia dei rotatori. Non si evidenziano segni
per sinoviti o gonfiori articolari alle estremità superiori. Vi sono poi dolori
a livello della colonna lombare insorti progredientemente nel decorso. Fa
notare che la valutazione neurochirurgica ha escluso la presenza di una
problematica maggiore a livello della colonna lombare, in particolar modo che
spieghi i dolori irradianti lungo l'arto inferiore di sin.. Vi sono infine
dolori a livello del ginocchio sin. che si estendono anche nella zona del
polpaccio nell'ambito di uno stato distorsivo. Riferisce i referti degli esami
radiologici effettuati e precisa che si tratta di alterazioni da considerare di
modica entità.
Il Dr. __________ fa poi notare una certa discrepanza
tra i dolori accusati a carattere invalidizzante da parte dell'A. ed i reperti
clinici e radiologici che considera piuttosto modesti. In questo contesto ritiene
piuttosto inspiegabile il fatto che l'A. deambuli con una stampella ancora
attualmente per i dolori accusati. Ribadisce che una parte dei disturbi sono
interpretabili nell'ambito di un reumatismo delle parti molli con
un'emisindrome dolorosa a sin.. Fa notare che le limitazioni funzionali che ne
derivano sono da ritenere poco rilevanti. Ritiene infine che le patologie
evidenziate in ambito reumatologico non comportano limitazioni funzionali significative
e quindi giudica l'A, abile al lavoro in misura completa per l'attività svolta
di donna di pulizie sull'arco di trentacinque ore settimanali. Per quanto
riguarda l'attività lavorativa di casalinga non ritiene vi siano limitazioni
dal lato reumatologico.
(…)" (doc. AI 23/15-16)
non
sono state in alcun modo contestate né dal dr. __________ FMH in chirurgia
ortopedica, che, nel rapporto medico 2 marzo 2007 (doc. AI 9/2-6), aveva attestato
un’incapacità lavorativa quale impiegata presso una ditta di pulizie del “(…)
50% dal 03.07.06 – 100% dal 04.09.06 al persiste (…)” (doc. AI 9/2); né dal dr.
__________, FMH in medicina interna, che, nel rapporto medico 28 marzo 2007
(doc. AI 14/1-5), aveva attestato un’incapacità lavorativa del “(…) 100% dal
28.01.06 al tuttora (…)” (doc. AI 14/1).
La
perizia del SAM non può nemmeno essere messa in dubbio in base alle differenze
tra i gradi e i periodi di incapacità lavorativa riconosciuti dall’assicuratore
infortuni e quelli dei periti.
Dalla
documentazione all’incarto Lainf risulta infatti che – dopo il fallimento della
ripresa lavorativa al 50% nel mese di aprile 2006 (doc. 1/87-88, 1/81, 1/74 e
1/73) e visto il rapporto 26 giugno 2006 del dr. __________ indirizzato al dr. __________
(doc. 1/52) – il dr. __________, medico di circondario e FMH in reumatologia,
nel rapporto 31 luglio 2006 concernente la visita del 14.07.2007 (doc.
1/37-39), ha confermato la capacità lavorativa nelle percentuali del 50% dal 14
luglio 2006 e del 100% dal 28 luglio 2006, così come indicato dal dr. __________
nel certificato medico 6 luglio 2006 (doc. 1/44).
Il
dr. __________ – vista la lettera 28 luglio 2006 con la quale il dr. __________
gli aveva chiesto di rivalutare l’assicurata (doc. 1/29) – ha poi espresso una
diversa valutazione e, in modo del tutto generico e oltretutto probabilistico,
con scritto 18 agosto 2006 ha attestato che “(…) la paziente lamenta dei dolori
a tutto l’arto inferiore sinistro. Ho preso atto della valutazione del dr. __________
e devo dire che anch’io penso che uno stato sine quo ante sia stato raggiunto.
Ciò non toglie che la paziente probabilmente rimane ancora inabile al
suo lavoro per un po’ di tempo. Ho prescritto della fisioterapia antalgica
locale al ginocchio destro e degli ischio crurali e del gastrocnemio e ho
prescritto un paio di plantari con un soft spot calcaneare per lo sperone.
L’incapacità lavorativa è stata da me attestata fino al 04.09.06 e qualche
giorno dopo farò seguire un controllo clinico. (…)” (doc. 1/22, la
sottolineatura è del redattore).
Il
dr. __________ non ha poi più fatto seguire il preannunciato rapporto limitandosi
a certificare un’inabilità al 100% dal 17 agosto al 31 ottobre 2006 (doc. 1/23,
1/16 e 1/15) e il dr. __________ nella lettera 27 ottobre 2006 indirizzata alla
__________, ha solo comunicato in modo del tutto generico e senza minimamente documentare
che “(…) con riferimento alla vostra richiesta telefonica, preciso che dopo
aver sentito il Dr. __________, l’inabilità dovuta all’infortunio
termina il 30.09.2006. In seguito, la paziente rimane inabile al 100% come malattia.
(…)” (doc. 1/12).
Ribadite
l’affidabilità e la completezza della perizia SAM – i periti hanno valutato
tutta la documentazione presente negli incarti Lainf e Cassa malati e il dr. __________,
nel suo consulto 8 gennaio 2008 (doc. AI 23/27-36), ha, in particolare, rilevato
che “(…) tenendo in considerazione quindi una certa discrepanza dei dolori
accusati a carattere invalidizzante ed i reperti clinici e radiologici da
considerare piuttosto modesti, è piuttosto inspiegabile, in particolar modo
il fatto che deambuli con una stampella ancora attualmente per i dolori
accusati. (…)” (doc. AI 23/36, la sottolineatura è del redattore) – questo
Tribunale deve dunque concludere che, sulla base delle generiche attestazioni
poste dal dr. __________ e dal dr. __________ e sulle loro diverse valutazioni
(peraltro debitamente e in modo motivato contestate dai periti del SAM), non è
possibile in questa sede dipartirsi dalle conclusioni peritali.
Viste
le risultanze appena sopra esposte, non è poi nemmeno possibile sostenere, come
sembrerebbe fare l’avv. RA 1RA 1 riferendosi all’operato dei medici coinvolti,
che la perizia del SAM sarebbe inaffidabile in quanto “(…) non è immaginabile
che gli uni decretino la totale incapacità lavorativa della ricorrente mentre
gli altri la giudichino perfettamente sana e capace al lavoro al 100%. (…)” (I,
pag. 6).
Non
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo ai certificati
medici 17 marzo e 2 aprile 2008 (prodotti sub doc. B) del dr. __________ e del
dr. __________.
Il
dr. __________, riferendosi alla RM del 06.07.2006, non ha posto diagnosi nuove
e non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa.
Il
dr. __________, osservato che è pendente una nuova valutazione, ha attestato
che “(…) l’inabilità rimane, fino a prova del contrario, al 100%. E’ da tenere
inoltre presente che sono sopraggiunti nuovi sintomi ed un'ulteriore presa a
carico […] è prevista nelle prossime settimane. La paziente continua
l’inabilità lavorativa come finora e fino a data da stabilire. (…)”.
Il
dr. __________, FMH in reumatologia, nel rapporto 25 aprile 2008 indirizzato al
dr. __________ (prodotto sub doc. A) – poste le diagnosi note senza predisporre
nuovi accertamenti clinici e/o radiologici e senza contestare la perizia del
SAM di cui nemmeno disponeva dei risultati – non ha attestato un peggioramento
della situazione valetudinaria e ha concluso che “(…) tutte queste affezioni limitano
fortemente le capacità lavorative della paziente, che risultano secondo me
nulle in un’attivi-tà lavorativa pesante come quella di operaia di pulizie. Si
potrebbe al limite concepire un’attività leggera essenzialmente di ufficio (di
cui dubito comunque che la paziente possegga le capacità) ma anche qui
limitatamente a un 50% visto i forti handicap funzionali che la paziente
presenta. In effetti ella cammina con una stampella a causa di cedimenti
all’arto inferiore sx. Deve frequentemente cambiare posizione, non può rimanere
a lungo in posizioni statiche sia seduta che in piedi, non può portare pesi
superiori ai 5 kg. (…)”.
Al
riguardo va qui evidenziato che i reperti clinici e radiologici sono stati
considerati dal SAM piuttosto modesti e che i periti hanno ritenuto
inspiegabile il fatto che l’assicurata deambuli con una stampella concludendo
che le limitazioni funzionali sono da ritenere poco rilevanti.
Quanto
ai rapporti medici 26 maggio e 30 giugno 2008 (doc. F e
XII/Bis) del dr. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, il dr. __________ e la dr.ssa __________, medici SMR, nelle
annotazioni 18 luglio e 18 agosto 2008, hanno osservato che “(…) nella sua
perizia psichiatrica del 15.12.2007 la Dr.ssa med. __________ evidenzia una “sindrome
da disadattamento mista (ICD 10 F 43.22), giudicata in fase di miglioramento”.
Il Dr. med. __________, psichiatra curante dell’A. nel rapporto medico inviato
alla __________ del 26.05.2008 pone anch’egli la diagnosi di Sindrome da disadattamento
con reazione ansiosa e depressiva ma aggiunge la presenza di DAP (Disturbo da
attacchi di panico) senza fornire ulteriori elementi clinici e/o anamnestici in
favore di tale diagnosi. Nella valutazione SAM non emerge la presenza di una
sintomatologia ansiosa inquadrabile in un disturbo [ndr. da] panico (nello
stato psichico la Dr.ssa __________ non rileva quote importanti di ansia libera
né vengono riferiti dall’as-sicurata quel corteo di sintomi necessari per
classificare un disturbo d’attacco di panico secondo la classificazione ICD o
DSM). Nella certificazione del Dr. med. __________ non vengono forniti elementi
clinici che possano modificare la valutazione SAM per quanto riguarda la
capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico. (…)” (doc. X/1) e che “(…)
nel decorso clinico viene confermata la presenza di una sindrome da
disadattamento ora definita come prolungata. Tale patologia è caratterizzata
secondo la definizione dell’ICD 10 dall’essere “uno stato depressivo lieve
verificatosi in risposta all’esposizione prolungata ad una situazione
stressante, ma di durata non superiore ai due anni”. Viene riportato che
alla base del disagio sul piano psicologico vi sarebbe anche la poca chiarezza
del riconoscimento della sua inabilità lavorativa da parte dell’UAI. Viene segnalato
in maniera generale un grave disagio sul piano psicologico che però non
comporta sul piano psicopatologico una sintomatologia importante (assenza di
disturbi cognitivi) e non vengono descritte limitazioni sulla CL. In conclusione
non risulta una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurata
rispetto alla perizia SAM. (…)” (doc. XIV/Bis).
Questo
Tribunale, conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici (consid. 2.8), deve ritenere valide le conclusioni a cui sono
giunti il dr. __________ e la dr.ssa __________.
Il
dr. __________ non ha infatti contestato puntualmente la valutazione psichiatrica
effettuata dai periti del SAM, nemmeno si è espresso sempre chiaramente sulla
capacità lavorativa e non ha attestato esattamente quando e per quali ragioni
sarebbe subentrato un peggioramento della situazione valetudinaria.
2.10. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere
che dal 1. dicembre 2006 l’assicurata era completamente abile al lavoro.
Di
conseguenza è a ragione che – conformemente a quanto disposto all’art. 29 cpv.
2 lett. b LAI (cfr. consid. 2.6), non essendo stata, per un anno senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media – l’Ufficio AI ha
negato il diritto a prestazioni.
La
decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda.
2.11. Nella
misura in cui l’avv. RA 1 chiede l’allestimento di una perizia giudiziaria – nel
ricorso ha infatti osservato che “(…) l’allestimento di un’altra perizia non
potrebbe risolvere la questione principale qui in esame (…)” – va rilevato che
per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha riconosciuto loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli
indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del
10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento
dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che
l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti
dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
Inoltre
va ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto che il dr. __________ e il dr. __________ dopo
aver attestato che l’inabilità dovuta all’infortu-nio è terminata il 30
settembre 2006, in seguito, in modo del tutto generico e senza documentare,
hanno attestato che “(…) la paziente rimane inabile al 100% come malattia. (…)”
(doc. 1/12 dell’incarto Lainf). Gli stessi medici, unitamente al dr. __________
e al dr. __________, non hanno poi contestato validamente la valutazione peritale
del SAM e nemmeno hanno dimostrato un peggioramento dello stato di salute, con
influsso sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la perizia pluridisciplinare
24 gennaio 2008 e prima della decisione impugnata. Né vi sono validi motivi per
ritenere inaffidabile suddetta perizia.
La
richiesta di una perizia giudiziaria va pertanto disattesa.
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della
ricorrente.
2.13. L’assicurata
ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria.
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale
deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione
della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,
op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”,
ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno
(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno
indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente
privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non
sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA
del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella
causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA
del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella
causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P
281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
Per
valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9
agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I
173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del
29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano
o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande
non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza
doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso
già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali
emerge in modo chiaro che i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al
lavoro in misura completa dal 1.12.2006 scostandosi motivatamente dalle
conclusioni del dr. __________ e del dr. __________.
La
conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole
si giustifica tanto più se si considera che – nonostante dalla nota 1.
aprile 2008 risulta che il funzionario __________ aveva comunicato a __________,
del __________ e all’epoca rappresentante dell’assicurata, che “(…) la nostra
posizione si basa sulla perizia SAM che indica chiaramente di non concordare
con le valutazioni dei curanti circa i periodi d’incapacità lavorativa,
pertanto, a questo punto, si tratta di contestare la perizia del SAM (…)” (doc.
AI 33/1) – in sede ricorsuale l’interessata non ha prodotto alcuna valida documentazione
medica che contestasse, in qualche modo, l’assunto dei periti del SAM e/o che potesse
attestare il contrario.
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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