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Decisione

32.2009.101

Casalinga. Metodo misto. Salariata al 50%, casalinga al 50%, poi da febbraio 2007 al 100%. Ha diritto a mezza rendita da settembre 2004, negata a far tempo dall'ottobre 2005 non essendo il grado d'inv

30 settembre 2009Italiano68 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.8. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen

der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133

ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un

fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf

Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich

von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision

von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables

(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante

en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux

traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont

divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à

la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le

syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant

une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni

d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique

susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent

s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble

somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue

pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais

remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de

fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont

cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils

insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il

s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du

droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque

l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la

priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,

déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise

lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation

de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se

trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9

mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique

toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être

qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les

différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont

pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où

cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels

permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques

émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de

crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes

d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que

l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits

dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une

surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed

inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.9. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,

la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99;

STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC

1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

"(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)" (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.10. Nella

decisione su opposizione del 3 aprile 2009 l’UAI ha attribuito all’assicurata

una mezza rendita d’invalidità dal 1° settembre 2004 al 31 dicembre 2005,

sopprimendo poi questa prestazione a partire dal 1° gennaio 2006, ritenuto che

dal mese di ottobre 2005 a gennaio 2007 ella risulta inabile al 40% con un

grado d’invalidità del 20% per la parte salariata, mentre per la quota parte di

casalinga la limitazione è del 18,5% con un grado d’invalidità del 9,25% e, dal

confronto dei redditi, in applicazione del metodo misto di calcolo, risulta un

grado d’invalidità del 29,25%, che non dà diritto ad una rendita.

Mentre

per il periodo da febbraio 2007 e per i sei mesi successivi l’assicurata è

considerata casalinga a tempo pieno con un grado d’invalidità del 19% (doc. AI

53-9).

Il TCA è,

quindi, chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.6.,

2.7., 2.8., se l’UAI ha correttamente o meno negato la rendita a RI 1 a far

tempo dal 1° gennaio 2006.

2.11. L’UAI, al

fine di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata ha

affidato all’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale il mandato di esperire

una perizia psichiatrica.

Il medico

psichiatra aggiunto Dr. __________ e il medico assistente Dr.ssa __________ nel

referto dell’8 febbraio 2006, dopo aver illustrato l’anamnesi della paziente, i

dati soggettivi e le constatazioni obiettive, hanno posto la seguente diagnosi

e valutazione:

"

(…)

4. DIAGNOSI

4.1 Diagnosi con ripercussioni sulle capacità

di lavoro

L'esame psichiatrico confortato dai rilievi

anamnestici appresi dagli atti e dalla peritanda, ci hanno consentito di

individuare un quadro clinico riferibile ad una:

·

Sindrome da disadattamento con disturbo prevalente

di altri aspetti emozionali (ICD 10; F 43.23).

·

Reazione depressiva prolungata (ICD10 F 43.21)

·

Storia personale di malattia specifica (ICD10 Z

86)

Esistenti da quando?

Dal maggio 2003

4.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla

capacità di lavoro

Diabete mellito tipo 1

Esistenti da quando?

Dal maggio 2003.

5. VALUTAZIONE E PROGNOSI

Trattasi di una paziente 38enne che ha lamentato

un primo episodio di sovraccarico gestionale all'epoca della prima gravidanza

nel 1997. Affronta correttamente la situazione e dal 1999 riduce spontaneamente

il suo lavoro al 50‑60% per dedicarsi alla famiglia.

Nel 2001, in concomitanza con la seconda gravidanza ed il diabete gestazionale insorto dopo quest'ultima, la paziente ha

ancora un transitorio periodo di malessere superato con il sostegno del medico

curante.

Quando, nel maggio 2003, viene scoperto un diabete

di tipo 1, che necessita di trattamento insulinico associato con controlli

giornalieri della glicemia, subentra uno stato di disagio psichico più marcato,

descritto dal medico curante come reazione ansioso‑depressiva con

inabilità lavorativa completa dal settembre 2003.

Sempre in cura dal medico curante, tale stato è

stato affrontato con colloqui di sostegno e un blando trattamento

antidepressivo con Jarsin (prodotto fitoterapico) per un periodo di 6 mesi,

successivamente sospeso d'accordo con il curante. Altri trattamenti

psicofarmacologici proposti sono stati abbandonati per il presentarsi di

effetti avversi non meglio descritti.

Dalla documentazione messa a disposizione

(rapporto SMR del 2.2.2005), risulta che la patologia organica non incide sulla

capacità lavorativa, e non giustifica nessuna inabilità in un'attività leggera

al 50%. Un'eventuale inabilità viene ricondotta prioritariamente alla

problematica psichiatrica.

Nella valutazione psichiatrica osserviamo che è

senz'altro presente una reazione psicologica alla notizia della malattia

fisica. Essa risponde ad una scarsa accettazione di una menomazione, e

accettazione ancor minore per le necessità di riorganizzare la propria

quotidianità con una responsabilità maggiore rispetto alla cura di sé e quindi

la necessità di integrare una serie di limitazioni. Benché ella abbia appreso

le nuove abitudini mostra ancora una sofferenza per la perdita del Sè ideale,

poco coscientizzato e che si esprime attraverso poco gestibili esplosioni di

pianto. Il fatto che nel passato la madre abbia sofferto dello stesso disturbo,

e che all'epoca ella si fosse attivata nelle cure della genitrice, comporta un

carico emotivo accessorio ma rilevante. Una persistenza nella mancata

elaborazione di tale lutto, potrebbe condurre ad una situazione di

cronicizzazione depressiva, così come il mantenimento in uno stato di totale

incapacità lavorativa. Proponiamo un graduale reinserimento nell'attuale posto

di lavoro con una verifica del rendimento. Un trattamento specialistico psichiatrico

e psicoterapico è opportuno. Inoltre una rivalutazione peritale fra un anno.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA DI LAVORO

1. MENOMAZIONI (QUALITATIVE E QUANTITATIVE)

DOVUTE Al DISTURBI CONSTATATI.

1.1 a livello

psicologico mentale

Sulla base della nostra valutazione, al momento,

la peritanda appare in grado di svolgere un'attività lucrativa nonostante ella

descriva una certa sofferenza di tipo cognitivo: infatti, in caso di valori

glicemici alti, ella lamenta testa pesante e mancanza di concentrazione, mentre

in caso di abbassamento della glicemia, avverte debolezza associata ad "un

cerchio alla testa".

A livello psichiatrico presenta una sindrome da

disadattamento con prevalente labilità emozionale, ed una reazione depressiva

mascherata. Di certo ella è risultata impegnata con il proprio medico curante

nel tentativo di controllare un diabete piuttosto instabile, fattore che ha

prodotto per mesi un sovraccarico da affrontare pragmaticamente con attivazione

nel processo di cura. A ciò si è aggiunto un cambiamento delle proprie

condizioni fisiche, della struttura organizzativa della giornata a cui la

peritanda non appare ancora adattata. Appare esservi un'accettazione solo

parziale della menomazione, che si riflette in un'amplificazione del vissuto di

disabilità. L'autostima della peritanda nei confronti delle proprie capacità

professionali appare fortemente diminuita, vi è il timore di sbagliare ed

un'insufficiente capacità di assumersi responsabilità.

1.2 a livello

fisico

In base all'incarto la peritanda non presenta

menomazioni tali da limitare la capacità lavorativa.

1.3 nell'ambito sociale

In base alle constatazioni obiettive e ai dati

soggettivi non sussiste una compromissione delle capacità relazionali della

peritanda. Viene tuttavia riferito un cambiamento delle abitudini con

riorganizzazione di varie attività sociali, e limitazioni all'attività fisica,

lo sport, lo sci.

Considerandi

2.

CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITA

ATTUALE

2.1

Come si ripercuotono i disturbi

sull'attività attuale dell'assicurato?

In una ridotta concentrazione, incapacità a

riorganizzare le proprie mansioni in vista di una ripresa lavorativa parziale,

timore di non effettuare un lavoro di buona qualità.

2.2

L'attività

attuale è ancora praticabile?

Sì. Con adeguata supervisione e supporto da

organizzare in collaborazione col datore di lavoro.

2.3

Se si, in quale misura (ore al giorno)

Inizialmente al 30%, con progressivo aumento al

50% (attività lucrativa). Non vi è inabilità nelle mansioni di casalinga,

2.4

È constatabile una diminuzione della

capacità di lavoro?

Sì.

2.5

Se si, in che misura?

Attualmente consideriamo un'inabilità al 20%,

migliorabile con provvedimenti di reintegrazione sul posto di lavoro.

2.6

Da quando esiste una limitazione della

capacità di lavoro provata a livello medico di almeno 20%?

Dal 2003.

2.7

Quale è stato

da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

La peritanda non ha più ripreso l'attività

lavorativa che esercitava a tempo parziale. Non è stato segnalato un ulteriore

peggioramento.

3.

L'AMBIENTE

DI LAVORO DELL'ASSICURATO È IN GRADO DI SOPPORTARE I DISTURBI PSICHICI?

Sì.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE

1.

È POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI D'INTEGRAZIONE?

VE NE SONO IN CORSO? NE SONO PREVISTI?

E' possibile ma non

sono stati previsti. Da organizzare con il __________.

1.1

Se sì, La preghiamo di descrivere il piano

di riabilitazione, in special modo per quanto riguarda:

·

L'abitudine al processo lavorativo:

Progressiva reintroduzione al lavoro in termini temporali

onde facilitare un riadattamento organizzativo (cura personale e familiare),

organizzazione delle fasi di lavoro secondo step discussi con il responsabile,

verifica costante su punti specifici delle difficoltà lavorative (cosa non

riesco a fare? Perché?)

·

L'esercizio di capacità sociali di base:

Nessun provvedimento.

·

L'utilizzo delle risorse disponibili:

Riconoscimento delle proprie capacità,

possibilità di effettuare le cure per il proprio diabete in adeguato

spazio privato sul posto di lavoro.

Se no, La preghiamo di darcene ragione

2.

È POSSIBILE MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO SUL POSTO DI LAVORO ATTUALE?

2.1

Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti

(p.e. provvedimenti medici)?

Un trattamento specialistico psichiatrico e

psicoterapico potrebbe migliorare la capacità lavorativa

dell'assicurata. Se possibile consigliamo la reintegrazione nel posto di

lavoro attuale.

2.2

Secondo Lei che effetti hanno questi

provvedimenti sulla capacità di lavoro?

Restituire dignità specifica alle capacità

lavorative ancora disponibili, evitando la generalizzazione sulle

proprie capacità e valore attualmente portata dalla peritanda come

risposta al proprio disagio.

3.

L'ASSICURATO È IN GRADO DI SVOLGERE ATRE

ATTIVITA?

3.1

Se sì, a quali esigenze deve rispondere al

posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di

un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento,

clima di lavoro ecc.)?

La peritanda svolge un'attività altamente

qualificata.

La menomazione maggiore documentabile

consiste in una ridotta capacità di concentrazione.

Per le attività di casalinga è abile. Così

per ogni attività che non richieda un elevato livello di concentrazione.

3.2

In che misura si possono svolgere attività

consone alle menomazioni (ore al giorno)?

3.3

E constatabile una riduzione della

capacità di lavoro?

3.4

Se sì, in che misura?

3.5

Qualora non siano possibili altre

attività: per quali motivi?

D. OSSERVAZIONI, ALTRE DOMANDE

(…)” (doc. AI 20-5/11)

2.12

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto

concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice

non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui

compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze

specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.

Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio

la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,

altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.13

Al fine di stabilire il grado

d’invalidità, l’Ufficio AI, appurato come l’assicurata svolgesse l’attività di

collaboratrice scientifica presso la __________ l’ha considerata salariata

nella misura del 50% e casalinga per il restante 50%, applicando il metodo

misto.

Questa suddivisione merita

conferma. La stessa si fonda sul questionario del datore di lavoro, dal quale

emerge un orario di 4 ore e 12 minuti al giorno per 5 giorni alla settimana

(doc. AI 9-1), e sull’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica, dove la ricorrente ha risposto che se non fosse

intervenuto il danno alla salute ella eserciterebbe un’attività lucrativa nella

misura del 50% (doc. AI 45-2).

La ricorrente non

ha inoltre mai contestato tale ripartizione.

2.14

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio il referto peritale dell’8

febbraio 2006 dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale e la valutazione

medica del SMR, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti

i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica, nella perizia dell’8 febbraio

2006.

del medico psichiatra aggiunto Dr. __________ e del medico assistente

Dr.ssa __________ viene posta la diagnosi di “Sindrome

da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (ICD 10;

F 43.23). Reazione depressiva prolungata (ICD10 F 43.21). Storia personale di

malattia specifica (ICD10 Z 86)” (doc. AI 20-5).

I periti hanno

ritenuto che l’attività attuale è ancora praticabile inizialmente al 30%, con

progressivo aumento al 50%, mentre nelle mansioni di casalinga l’insorgente è

considerata abile in misura piena (doc. AI 20-8).

Interpellati

dall’Ufficio AI, in merito alle conseguenze dei disturbi sull’attività attuale

(pto. 2.3 della perizia), i periti hanno precisato quanto segue:

“In quanto la paziente già lavorava al 50%, prima

della perizia in oggetto, secondo noi dovrebbe iniziare un’integrazione

professionale graduale al 30% che corrisponde a due ore e mezzo al giorno per

un periodo di tre mesi. Dopo questo periodo, a seconda del decorso, andrà

valutato un ulteriore aumento delle ore di lavoro” (doc. AI 42-1).

Questa valutazione peritale può essere fatta

propria dal TCA. Essa non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Il

certificato medico del 23 giugno 2006 del Dr. __________, FMH in medicina

generale e medicina manuale (SAMM), non permette a questa Corte una diversa

valutazione della fattispecie. Il medico curante, peraltro generalista, prende

posizione in particolare sul diabete mellito tipo 1, di cui soffre la

ricorrente, ritenendo che lo stesso non sia stato adeguatamente valutato in

sede medica. A suo dire le ipoglicemie, particolarmente quelle notturne,

causano un disequilibrio della salute. Il diabete mellito tipo 1 ha causato la sindrome depressiva reattiva e provocherebbe una diminuzione del rendimento per

l’attività finora svolta e per le mansioni di casalinga. Secondo il Dr. __________

“la totale incapacità lavorativa, visto l’andamento del diabete, è

assolutamente giustificata…” (doc. AI 34-5).

La

patologia di tipo diabetico è stata tuttavia, indagata dal medico curante Dr.

__________, spec. FMH in diabetologia / endocrinologia, che nel referto del 19

luglio 2006 ha chiaramente indicato che “…il diabete mellito di tipo 1 della

paziente summenzionata al mio avviso non giustifica una incapacità

lavorativa. In Svizzera ci sono numerosi pazienti diabetici di tipo 1, ben

integrati nei processi di lavoro! Non è la malattia in sè, ma le sue tristi

complicanze (retinopatia, neuropatia, nefropatia, cardiopatia) che possono

limitare la sua capacità lavorativa, ma la nostra paziente per fortuna non

ne ha di queste.” (doc. AI 39-1, la sottolineatura è del redattore).

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo di

tale patologia, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr.

__________, le cui conclusioni possono essere fatte proprie dal TCA.

Nel

rapporto medico del 7 agosto 2006 del Dr. __________ del SMR viene ripresa la

diagnosi principale di sindrome da disadattamento con

disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (F 43.23). Reazione depressiva

prolungata (F 43.21) e storia personale di malattia specifica (Z 86), mentre

come ulteriore diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa viene

indicato il diabete mellito tipo 1 e la gravidanza con termine al 28.1.2007

(doc. AI 43-1).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa viene indicata un’abilità lavorativa del

30% (2 ½ ore al giorno) dall’ottobre 2005, mentre per il periodo precedente,

l’assicurata è ritenuta inabile in misura completa (100%).

In

conclusione, rispecchiando la perizia dell’Organizzazione sociopsichiatrica

cantonale i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 2.12.), alla stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,

a far tempo dal mese di settembre 2003 l’assicurata è inabile al 100%, mentre a

partire dall’ottobre 2005, l’abilità è del 30% nell’attività precedentemente

svolta di collaboratrice scientifica.

Nel

rapporto finale del 3 aprile 2009 la consulente in integrazione professionale

ha precisato che l’attività abituale risulta essere quella che permette

all’assicurata di sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua (doc.

AI 50-2).

2.15

Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 27 ottobre 2006 l’assistente

sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 18,5% (cfr. doc. AI 45-7).

2.16

Come è già

stato anticipato ai consid. 2.3.; 2.4., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora

accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una

persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122.

prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia,

nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la

sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito

domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità

di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta

decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144

consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen

und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten

Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.17

Come detto,

l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel

rapporto del 27 ottobre 2006 (cfr. doc. 45-1 e segg.) dal seguente tenore:

"

(...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

20%

percentuale

di invalidità

1.

%

La signora RI 1 riferisce di incontrare molte

difficoltà nell'organizzazione delle giornate. Di fronte a più impegni risente

uno stress eccessivo, non è in grado di suddividere e svolgere i lavori e viene

facilmente sopraffatta dall'ansia. "Se ho troppe cose da fare, vado in tilt.”

Descrive uno stress fisico e mentale, e spiega la necessità della

collaborazione dei marito nel garantire una conduzione adeguata dell'economia

domestica. Ricorda più volte come le situazioni di stress fisico o mentale

possano influire negativamente sui valori glicemici e sull'evoluzione della

malattia.

Come ha già ben descritto nella lettera di

opposizione del 5 maggio 2006, l'assicurata ha dovuto adattare il suo stile di

vita per evitare l'insorgere di complicanze conseguenti al diabete mellito di

tipo l. Medicalmente, sono oggettivati dei limiti funzionali di ordine psichico

nel far fronte ad attività organizzative, tuttavia non riconosciuti in ambito

casalingo. L'assicurata stessa nega, nel corso del colloquio, impedimenti nell'assolvere

pratiche amministrative o nel controllo delle necessità.

Nondimeno, in considerazione delle difficoltà di

concentrazione e del plausibile maggior affaticamento dovuto al danno alla

salute, valuto una diminuzione del rendimento medio annua del 20%.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

35%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

7%

La signora RI 1 spiega che il solo pensiero di

prevedere cosa cucinare è motivo di stress. Per questo motivo, almeno due volte

alla settimana la madre le prepara dei pasti che lei deve poi solo riscaldare.

Abitualmente non riceve nessun aiuto, ma afferma di assolvere il compito

culinario con molta fatica, in particolare se durante la giornata sono previsti

altri impegni.

Dispone di una lavastoviglie, e dopo il pranzo si

incarica della pulizia dei piatti e del riordino del locale. Alla sera divide

il compito con il marito, e i piccoli figlioletti aiutano a sparecchiare la

tavola. Svolge le periodiche pulizie di fino degli elettrodomestici o del

locale con difficoltà, spesso rimandandole, e quando si sente troppo

sovraccaricata riceve la collaborazione del marito che l'aiuta durante i fine settimana.

Lo specialista dottor __________, che rileva come

“numerosi pazienti diabetici di tipo 1 siano ben intergrati nei processi di

lavoro”, non giustifica alcun limite funzionale dovuto alla patologia diabetica

di cui l'assicurata soffre, pur ricordando, la necessità di attenersi ad alcune

regole fondamentali. Né la lettura della perizia psichiatrica permette di

sostenere impedimenti oggettivi nell'ambito considerato.

Tuttavia, i frequenti malesseri e la conseguente

necessità di riposo dovuti alla malattia, permettono di valutare una

diminuzione del rendimento del 20%.

5.3

Pulizia

dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

30.

%

percentuale

di invalidità

4,5

%

La signora RI 1 afferma di occuparsi regolarmente

dei quotidiani lavori di pulizia dell'appartamento, comunque spesso interrotti

a causa degli improvvisi cali di zuccheri nel sangue che le causano un'intensa

debolezza. Anche in questo ambito, il danno alla salute le ha imposto una

completa riorganizzazione dell'attività e una diminuzione dei ritmi e del

rendimento. Talvolta lascia i figlioletti alla suocera, in modo di potersi

dedicare con maggior tranquillità alle mansioni domestiche. I lavori più

impegnativi vengono sempre suddivisi con altre persone, per esempio la mamma o

il marito, non disponendo della sufficiente resistenza fisica per portarli a

termine da sola. Ribadisce nuovamente che situazioni di sovraccarico fisico o

di stress mentale possono determinare un aggravamento del suo stato di salute.

L'assicurata descrive un rendimento

compromesso dal facile affaticamento, il disagio ad adattarsi a nuovi ritmi e

l'impossibilità di garantire l'efficienza sempre dimostrata. Segnala inoltre difficoltà

organizzative e la necessità di sostegno nei lavori più pesanti, motivi per i

quali l'intervento di terzi sarebbe indispensabile.

Gli elementi medici all'incarto non sostengono

un’incapacità lavorativa. Tuttavia, in ragione dell’importante fatica espressa

e del minor rendimento valuto una percentuale di impedimenti del 30%.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

10.

%

percentuale

di invalidità

1.

%

La signora RI 1 è automunita, ed effettua

personalmente le spese di prima necessità. Le spese settimanali, al contrario,

sono sempre state fatte in collaborazione con il marito che, tramite il suo

lavoro, ha stabilito contatti con venditori all'ingrosso o produttori.

Provvedono pertanto abitualmente all'acquisto di importanti riserve alimentari,

per esempio di carne, rivolgendosi direttamente all'allevatore.

Afferma di compilare personalmente la lista della

spesa e di avere un adeguato controllo di ogni necessità.

Non incontra difficoltà nell'assolvere le

pratiche amministrative.

In questo ambito, il danno alla salute non ha

portato alcun cambiamento nelle abitudini famigliari. Tuttavia, in

considerazione della fatica più volte dichiarata nell'assolvere i compiti

quotidiani, valuto una percentuale di impedimenti del 10%,

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

3.

%

Il locale lavanderia si trova nello scantinato.

La signora RI 1 si occupa del bucato e stende ogni singolo capo senza ricorrere

all'aiuto di terzi. Non si incarica invece più dello stiro, un'attività che

definisce “eccessiva”. Gli indumenti vengono stirati dalla madre,

alla quale l'assicurata li porta regolarmente. In questo modo ho un minor

affaticamento mentale, una cosa in meno alla quale pensare." Per

praticità, talvolta effettua il bucato direttamente nella casa materna.

Non si è mai dedicata a lavori di maglia o

cucito.

Ancora una volta, le difficoltà descritte

dall’assicurata non trovano un sostegno medico. La signora RI 1 potrebbe

inoltre distribuire il carico di lavoro sull'arco della settimana mantenendo in

tal modo una completa autonomia. In considerazione di un minor rendimento giustificato dal rallentamento del lavoro,

valuto una percentuale di impedimenti del 20%.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della

famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

10.

%

percentuale

di invalidità

2.

%

L'assicurata è mamma di due bambini di nove e

cinque anni. L'impegno richiesto dalla loro cura è spesso faticoso, e asserisce

di aver bisogno di molta tranquillità per poterli seguire adeguatamente. Se si

sente sovraccaricata da troppi impegni diventa facilmente nervosa. Nel limite

dei possibile si organizza in modo da dare loro priorità rispetto ad altre

mansioni, e talvolta li può lasciare dalla suocera in modo di potersi dedicare

alle attività domestiche nel rispetto dei propri ritmi. È cosciente che con

l'arrivo del terzo figlio la spossatezza sarà maggiore, ma spera nel sostegno

dei famigliari.

La signora RI 1 non segnala difficoltà

relazionali con i figli, né impedimenti nell'assolvere i compiti educativi o

seguirli nelle attività scolastiche. Il facile affaticamento dichiarato,

giustificato dall’instabilità dei valori glicemici, permette di valutare una

percentuale di impedimenti del 10%.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

-.-

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

18,5 %

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

I famigliari

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto

ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dal mese di settembre 2003." (Doc. AI 45/4-7)

2.18

Sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

quindi stabilito una limitazione complessiva del 18.5%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa

gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della

valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e

risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare

alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti

accertati in sede medica.

Nella

fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la

perizia dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale e il SMR hanno

compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla

base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti

medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176,

122.

V 161; cfr. consid. 2.10.).

Per

quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,

giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle

percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole

mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre

tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti

dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione

coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette

senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento

evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e

sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione

del marito della ricorrente, che risultano peraltro giustificate anche alla

luce delle suevocate risultanze mediche.

A tal

proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le

circostante concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado

d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base

dell'accertamento domiciliare.

2.19

Ne

discende che l’assicurata presentava, per la quota parte di

salariata (50%), a partire dal mese di settembre 2003 al settembre 2005 (l’UAI

ha erroneamente indicato il 2004) un’incapacità lavorativa del 100%, mentre dal

mese di ottobre 2005 a gennaio 2007 del 30%, e non del 40% come erroneamente

indicato dall’Ufficio AI, mentre per la quota parte di casalinga (50%) del

18,5% dal mese di settembre 2003 fino a gennaio 2007. Dal mese di febbraio 2007

l’assicurata è invece ritenuta casalinga a tempo pieno (cfr. inchiesta

economica del 27 ottobre 2007, doc. AI 45-7).

Va qui

rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è

arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato

inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

2.20

Per quanto

concerne il periodo dal mese di settembre 2003 al mese di settembre 2005,

viste le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è del 59,25% (50 X 100% + 50 X 18,5%), in applicazione del metodo misto, ossia

un grado d’invalidità che permette la concessione di una mezza rendita dal 1°

settembre 2004.

Per il

periodo da ottobre 2005 a gennaio 2007, viste le quote parti tra

attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione, il

grado di invalidità globale è invece del 24,25% (50 X 30% + 50 X 18,5%), in

applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non permette la

concessione di una rendita.

Dal

mese di febbraio 2007 e per sei mesi successivi l’assicurata è considerata

casalinga in misura completa (100%). Ella aveva infatti dichiarato che il terzo

figlio sarebbe nato nel mese di gennaio 2007 e dopo il parto avrebbe chiesto un

congedo di sei mesi (doc. AI 45-2).

Ne

discende che il grado d’invalidità del 19%, stabilito nell’ambito

dell’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica del 27

ottobre 2006, non permette la concessione di una rendita d’invalidità.

Per il

periodo posteriore al mese di agosto 2007 l’UAI procederà ad ulteriori

accertamenti volti a determinare l’evoluzione della capacità lavorativa (doc.

AI 53-9).

La

decisione dell’UAI nel suo risultato va quindi confermata.

2.21

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per CHF 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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