32.2009.103
"Ricorso" contro uno scritto della Cassa di compensazione che accerta il minimo esistenziale prima di decidere su un'evenutuale compensazione della rendita con credito risarcitorio ex art. 52 LAVS. "R
19 maggio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2009.103
Data decisione, Autorità:
19.05.2009, TCA
Titolo:
"Ricorso" contro uno scritto della Cassa di compensazione che accerta il minimo esistenziale prima di decidere su un'evenutuale compensazione della rendita con credito risarcitorio ex art. 52 LAVS. "RIcorso" dichiarato irricevibile poiché non rivolto contro una decisione formale.
IRRICEVIBILITÀ
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.103
BS/RG
Lugano
19 maggio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul “ricorso” del 4 maggio 2009
di
RI 1
contro
lo scritto 2 aprile 2009 della
Cassa CO 1
considerato in fatto e in
diritto
che con
scritto 2 aprile 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha comunicato a RI 1 l’intenzione
di procedere alla trattenuta, sul versamento della rendita di sua spettanza,
dell’importo da esso dovuto a titolo di risarcimento ex art. 52 LAVS (fondato
sulla decisione del 12 gennaio 1999 in relazione alla fallita __________ di __________,
della quale l’assicurato è stato amministratore unico). Con lo scopo di
accertare il minimo esistenziale LEF, presupposto per poter valutare
l’esigibilità della prospettata compensazione, l’amministrazione ha trasmesso
all’interessato il relativo formulario con l’invito a volerlo compilare e ritornare
entro 20 giorni (doc. A 4);
Considerandi
con
il “ricorso” in oggetto RI 1 si oppone alla suddetta paventata compensazione, sostenendo
da un lato che il credito risarcitorio ex art. 52 LAVS è prescritto, dall’altro
che la rendita erogata é appena sufficiente per la copertura del suo fabbisogno
minimo e che pertanto ogni deduzione lo priverebbe della garanzia del minimo
vitale;
a
seguito degli accertamenti eseguiti dal TCA presso la Cassa è risultato che
l’assicurato è beneficiario di una rendita AI e di una prestazione
complementare e che l’eventuale trattenuta di cui allo scritto 2 aprile 2009
verrà effettuata sulla rendita AI; la Cassa ha precisato al riguardo che non è
stata formalmente ancora emessa una decisione e che la trattenuta verrà decisa
unicamente dopo aver stabilito la situazione economica dell’assicurato (cfr. comunicazione
13.
maggio 2009 della Cassa al TCA [VI] e scritto 12 maggio 2009 della Cassa al
TCA [VII]);
secondo
l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed
è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso
il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e
quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante
ricorso (art. 56 LPGA); è competente a giudicare come istanza di ricorso il
Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato
nel momento in cui interpone il gravame (art. 58 LPGA); in deroga agli artt. 52
e 58 LPGA le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente
dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI (art. 69
cpv. 1 lett. a LAI); il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione (art. 60 cpv. 1 LPGA); il termine di ricorso non
può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 60 cpv. 2
LPGA);
nel
caso in esame, l’Ufficio AI, competente per decidere l’eventuale compensazione
della rendita AI (cfr. marg. n. 10924 delle Direttive sulle rendite, edite
dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009; l’accertamento del fabbisogno
minimo e dell’importo da compensare spetta invece alla cassa di compensazione),
non risulta aver (ancora) emesso una decisione formale impugnabile tramite
ricorso;
lo
scritto 2 aprile 2009 della Cassa costituisce unicamente un accertamento delle
condizioni economiche dell’assicurato, poiché, come da giurisprudenza, la
compensazione con una rendita (o assegno per grandi invalidi) è ammissibile
solo a condizione che il minimo vitale non sia intaccato (DTF 131 V 252 consid.
1.2
con riferimento a DTF 115 V 343 consid. 2c);
per costante giurisprudenza l'autorità di ricorso può pronunciarsi
su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione, se del caso su
opposizione, emessa da un’autorità amministrativa (DTF 131 V 164 consid. 2.1
con riferimenti);
di
conseguenza il “ricorso” deve essere dichiarato irricevibile;
considerate
le particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
“ricorso” non è ricevibile.
2.- Non
si prelevano spese di giustizia.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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