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Decisione

32.2009.103

"Ricorso" contro uno scritto della Cassa di compensazione che accerta il minimo esistenziale prima di decidere su un'evenutuale compensazione della rendita con credito risarcitorio ex art. 52 LAVS. "R

19 maggio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

32.2009.103

Data decisione, Autorità:

19.05.2009, TCA

Titolo:

"Ricorso" contro uno scritto della Cassa di compensazione che accerta il minimo esistenziale prima di decidere su un'evenutuale compensazione della rendita con credito risarcitorio ex art. 52 LAVS. "RIcorso" dichiarato irricevibile poiché non rivolto contro una decisione formale.

IRRICEVIBILITÀ

art. 56 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2009.103

BS/RG

Lugano

19 maggio 2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul “ricorso” del 4 maggio 2009

di

RI 1

contro

lo scritto 2 aprile 2009 della

Cassa CO 1

considerato in fatto e in

diritto

che con

scritto 2 aprile 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha comunicato a RI 1 l’intenzione

di procedere alla trattenuta, sul versamento della rendita di sua spettanza,

dell’importo da esso dovuto a titolo di risarcimento ex art. 52 LAVS (fondato

sulla decisione del 12 gennaio 1999 in relazione alla fallita __________ di __________,

della quale l’assicurato è stato amministratore unico). Con lo scopo di

accertare il minimo esistenziale LEF, presupposto per poter valutare

l’esigibilità della prospettata compensazione, l’amministrazione ha trasmesso

all’interessato il relativo formulario con l’invito a volerlo compilare e ritornare

entro 20 giorni (doc. A 4);

Considerandi

con

il “ricorso” in oggetto RI 1 si oppone alla suddetta paventata compensazione, sostenendo

da un lato che il credito risarcitorio ex art. 52 LAVS è prescritto, dall’altro

che la rendita erogata é appena sufficiente per la copertura del suo fabbisogno

minimo e che pertanto ogni deduzione lo priverebbe della garanzia del minimo

vitale;

a

seguito degli accertamenti eseguiti dal TCA presso la Cassa è risultato che

l’assicurato è beneficiario di una rendita AI e di una prestazione

complementare e che l’eventuale trattenuta di cui allo scritto 2 aprile 2009

verrà effettuata sulla rendita AI; la Cassa ha precisato al riguardo che non è

stata formalmente ancora emessa una decisione e che la trattenuta verrà decisa

unicamente dopo aver stabilito la situazione economica dell’assicurato (cfr. comunicazione

13.

maggio 2009 della Cassa al TCA [VI] e scritto 12 maggio 2009 della Cassa al

TCA [VII]);

secondo

l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed

è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

le

decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso

il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e

quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante

ricorso (art. 56 LPGA); è competente a giudicare come istanza di ricorso il

Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato

nel momento in cui interpone il gravame (art. 58 LPGA); in deroga agli artt. 52

e 58 LPGA le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente

dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI (art. 69

cpv. 1 lett. a LAI); il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione (art. 60 cpv. 1 LPGA); il termine di ricorso non

può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 60 cpv. 2

LPGA);

nel

caso in esame, l’Ufficio AI, competente per decidere l’eventuale compensazione

della rendita AI (cfr. marg. n. 10924 delle Direttive sulle rendite, edite

dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009; l’accertamento del fabbisogno

minimo e dell’importo da compensare spetta invece alla cassa di compensazione),

non risulta aver (ancora) emesso una decisione formale impugnabile tramite

ricorso;

lo

scritto 2 aprile 2009 della Cassa costituisce unicamente un accertamento delle

condizioni economiche dell’assicurato, poiché, come da giurisprudenza, la

compensazione con una rendita (o assegno per grandi invalidi) è ammissibile

solo a condizione che il minimo vitale non sia intaccato (DTF 131 V 252 consid.

1.2

con riferimento a DTF 115 V 343 consid. 2c);

per costante giurisprudenza l'autorità di ricorso può pronunciarsi

su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione, se del caso su

opposizione, emessa da un’autorità amministrativa (DTF 131 V 164 consid. 2.1

con riferimenti);

di

conseguenza il “ricorso” deve essere dichiarato irricevibile;

considerate

le particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

“ricorso” non è ricevibile.

2.- Non

si prelevano spese di giustizia.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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