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Decisione

32.2009.104

Domanda di ripristino dell'effetto sospensivo tolto dall'Ufficio AI in una decisione annullata dal TCA con rinvio degli atti per resa di un nuovo provvedimento. Il ritiro dell'effetto sospensivo dura

18 giugno 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per ripristinare l’effetto sospensivo.

Trattandosi

di soppressione di prestazioni, in precedenza erogate, allorché non è possibile

stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che,

per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il

rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è

concreto. Questo rischio è infatti prioritario rispetto all'interesse

dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la

procedura ricorsuale, al fine di non dover far capo all'assistenza (SVR 1994

Nr. 31 p. 81/82; ZAK 1990 p. 152). Secondo la giurisprudenza federale

l'interesse dell'assicurato prevale su quello generale solo quando si può ammettere

con grande verosimiglianza che egli risulterà vincente nella procedura

principale (DTF 105 V 269-270 consid. 3) e meglio quando la decisione risulta

palesemente errata (SVR 1994 Nr. 31 p. 81).

Ora,

osservato come questo Tribunale nella sentenza di rinvio 31 marzo 2009 (doc. AI

245/1-25) ha ritenuto necessario un accertamento medico pluridisciplinare, alla

luce degli atti all’inserto non è dato di stabilire in modo chiaro quale sarà l’esito finale della vertenza. Inoltre, considerato come il ricorrente abbia

espressamente fatto presente di versare in stato di ristrettezze economiche:

“(…) con la presente, le chiedo di voler immediatamente procedere al versamento

degli arretrati, considerando la gravissima situazione finanziaria del

signor RI 1. (…)”; “(…) la sitazione dell’assicurato è estremamente grave, sia

dal profilo psichico che fisico, e questo anche a causa della totale assenza

di mezzi di sostentamento. (…)” (doc. AI 252/1 e 254/1, sottolineature del

redattore), l'interesse dell'amministrazione di evitare il rischio di non poter

recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

2.9. Nel

ricorso l’assicurato ha, in particolare, chiesto: “(…) protestate spese e ripetibili,

riservata l’ammissione all’assistenza giudiziaria, e al gratuito patrocinio del

signor RI 1. (…)” (doc. AI 264/4).

Al

riguardo, ammettendo che con tale formulazione l’avv. RA 1 ha implicitamente

formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, il TCA

rileva.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma

di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett.

f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che

l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del

caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”,

ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno

(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA

del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella

causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA

del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella

causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000;

DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale e delle considerazioni

sopra esposte, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del

ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente

minori dei rischi di perdere la causa.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

2.10. Con

la resa del presente giudizio le domande di provvedimenti cautelari, formulate

nel gravame, diventano prive di oggetto.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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