32.2009.104
Domanda di ripristino dell'effetto sospensivo tolto dall'Ufficio AI in una decisione annullata dal TCA con rinvio degli atti per resa di un nuovo provvedimento. Il ritiro dell'effetto sospensivo dura
18 giugno 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
32.2009.104
Data decisione, Autorità:
18.06.2009, TCA
Titolo:
Domanda di ripristino dell'effetto sospensivo tolto dall'Ufficio AI in una decisione annullata dal TCA con rinvio degli atti per resa di un nuovo provvedimento. Il ritiro dell'effetto sospensivo dura anche nella procedura d'istruzione che segue che segue il rinvio fino alla notifica nuova decisione
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
EFFETTO SOSPENSIVO
art. 52 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.104
FS
Lugano
18 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 13 maggio
2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
sentenza 31 marzo 2009 (doc. AI 245/1-25) questo Tribunale ha accolto il
ricorso del 16 dicembre 2008 inoltrato dall’assicurato contro la decisione 12 novembre
2008 (doc. AI 230/1-4) – con la quale l’Ufficio AI aveva soppresso il diritto alla rendita
intera con effetto dal 1. gennaio 2009 e tolto l’effetto sospensivo a un
eventuale ricorso – e rinviato gli atti all’amministrazione affinché, procedendo
conformemente ai considerandi, si pronunciasse nuovamente sul diritto a prestazioni.
1.2. Con
decisione incidentale 13 maggio 2009 l’Ufficio AI ha respinto la domanda 20
aprile 2009 con la quale l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha chiesto il
ripristino del pagamento della rendita.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, sempre tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale ha chiesto:
"
(…)
In via cautelare e inaudita parte
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza il ritiro
dell’effetto sospensivo pronunciato dall’Ufficio AI, è annullato.
In via cautelare e nel merito
2. Il ricorso è accolto. Di conseguenza il ritiro
dell’effetto sospensivo pronunciato dall’Ufficio AI è annullato.
3. Protestate spese e ripetibili, riservata l’ammissione
all’assistenza giudiziaria, e al gratuito patrocinio del signor RI 1.
(…)." (doc. AI 264/4)
Il
patrocinatore ha, in particolare, addotto che:
"
(…)
A base delle risultanze emerse nella procedura
ricorsuale, segnatamente i complementi delle attestazioni mediche rilasciate
dai medici curanti, emerge un quadro fisico e psichico del ricorrente molto
preoccupante, che condurrà al ripristino dell’intera rendita d’invalidità.
Considerata pertanto la grave situazione finanziaria in
cui si trova ora il ricorrente, quest’ultimo deve chiedere a questa Corte che
la revoca dell’effetto sospensivo al ricorso, sia annullata con effetto immediato,
affinché il pagamento della rendita sia ripristinato.
(…)." (doc. AI 264/3)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso osservando,
in particolare, che:
"
(…)
Lo scrivente Ufficio non reputa dati i requisiti per
definire diversamente la questione sull’effetto sospensivo. In effetti:
- l’assicurato ha problemi economici,
quindi vige un rischio maggiore per l’am-ministrazione di non potere
ulteriormente recuperare quanto versato indebitamente;
- lo scrivente Ufficio è in attesa degli
esiti dell’accertamento medico pluridisciplinare svolto il 20 maggio 2009
presso il Servizio accertamento medico (SAM). Non appena possibile (ricevuta la
perizia pluridisciplinare SAM), lo scrivente Ufficio procederà alle verifiche
del caso e alla definizione dello stesso tramite decisione;
- lo scrivente Uffico ritiene che un
primo esame di referti medici prodotti nel precedente gravame al TCA non
permette di ritenere in maniera chiara ed univoca quale sarà l’esito finale
degli accertamenti richiesti con rinvio da parte del TCA, quindi è contestata
l’affermazione di controparte che reputa il proprio stato valetudinario tale “che
condurrà al ripristino dell’intera rendita d’invalidi-tà”.
Trattandosi del resto di soppressione di prestazioni in
precedenza erogate e considerato come il ricorrente abbia espressamente fatto
presente di versare in ristrettezze economiche, l’interesse
dell’amministrazione di non recuperare le prestazioni versate pendente causa è
concreto. Tale rischio è prioritario all’inte-resse del ricorrente di poter
beneficiare delle prestazioni assicurative durante la procedura amministrativa,
al fine di non dover fare capo all’assistenza.
(…)." (V)
1.5. Con
scritto 15 giugno 2009 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di non avere ulteriori
mezzi di prova da presentare.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Ai
sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni amministrative possono essere impugnate
entro trenta giorni mediante opposizione all’autorità che le ha notificate;
fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Quest’ultime sono
quindi direttamente impugnabili mediante ricorso alla competente autorità
giudiziaria cantonale (Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2009, ad art. 52, N. 28
in fine pag. 659 e ad art 56, N. 11 pag. 705).
Un
ricorso contro una decisione incidentale è ammesso se la stessa può causare un
pregiudizio irreparabile. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) è sufficiente che il ricorrente
abbia un interesse degno di protezione affinché la decisione incidentale
impugnata venga immediatamente annullata o modificata. Non è chiesto un
interesse giuridico; un semplice interesse economico può essere degno di
protezione (DTF 128 V 33 consid. 1a con riferimenti; Kieser, op. cit., ad art.
56, N. 10 pag. 705).
Nel
caso in esame, avendo l’assicurato un interesse degno di protezione (il ripristino
della rendita intera), contro la decisione incidentale 13 maggio 2009 egli ha
rettamente presentato un tempestivo atto di ricorso al TCA.
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il
ripristino dell’effetto sospensivo, e conseguentemente il versamento della
rendita, dopo la sentenza di questo Tribunale del 31 marzo 2009 (cfr. consid.
1.1) e la richiesta in questo senso formulata il 20 aprile 2009 (doc. AI 252/1)
e ribadita con gli scritti 29 aprile e 7 maggio 2009 (doc. AI 254/1 e 257/1).
2.4. Nel
caso di specie con la decisione 12 novembre 2008 l’Ufficio AI aveva soppresso
il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. gennaio 2009 e tolto l’effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 230/1-4).
Nell’ambito
della procedura ricorsuale – sfociata nella sentenza 31 marzo 2009 con cui questo Tribunale,
annullata la decisione 12 novembre 2008, ha rinviato gli atti
all’ammini-strazione affinché, procedendo conformemente ai considerandi, si
pronunciasse nuovamente sul diritto a prestazioni (doc. AI 245/1-25) – l’insorgente
non aveva chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo.
2.5. Nella
DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la
riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione
di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo
ulteriore istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato
la seguente considerazione:
"
(…)
Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage
unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig
missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch
die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung
oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der
aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die
Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum
Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen.
(…)." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 il TFA si è confermato in questa giurisprudenza e
ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto
contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un
assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti
all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino alla
notifica della nuova decisione. In questa occasione la nostra Massima Istanza
ha, in particolare, osservato:
"
(…)
Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von
SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche
Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2.
Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen
Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter
gelten kann. Indessen haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier
interessierenden Konstellation nach der Konzeption von BGE
106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu treffen. Dafür sprechen
namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die
Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine
Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf.
(…)." (DTF
129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)
Questa giurisprudenza è stata confermata ancora nella STF del 2
febbraio 2009 nella causa T.,9C_1016/2008, consid. 1.3.2 e nella STFA del 12
agosto 2004 nella causa A., I 476/02, consid. 2.2.
2.6. Conformemente
alla suddetta giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5) rettamente
l’amministrazione ha confermato l’effetto sospensivo tolto con la precedente decisione
12 novembre 2008 (doc. AI 230/1-4).
2.7. A
titolo abbondanziale il TCA rileva che, in ogni caso, nemmeno sarebbero dati materialmente
Fatti
i presupposti per ripristinare l’effetto sospensivo.
Trattandosi
di soppressione di prestazioni, in precedenza erogate, allorché non è possibile
stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che,
per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il
rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è
concreto. Questo rischio è infatti prioritario rispetto all'interesse
dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la
procedura ricorsuale, al fine di non dover far capo all'assistenza (SVR 1994
Nr. 31 p. 81/82; ZAK 1990 p. 152). Secondo la giurisprudenza federale
l'interesse dell'assicurato prevale su quello generale solo quando si può ammettere
con grande verosimiglianza che egli risulterà vincente nella procedura
principale (DTF 105 V 269-270 consid. 3) e meglio quando la decisione risulta
palesemente errata (SVR 1994 Nr. 31 p. 81).
Ora,
osservato come questo Tribunale nella sentenza di rinvio 31 marzo 2009 (doc. AI
245/1-25) ha ritenuto necessario un accertamento medico pluridisciplinare, alla
luce degli atti all’inserto non è dato di stabilire in modo chiaro quale sarà l’esito finale della vertenza. Inoltre, considerato come il ricorrente abbia
espressamente fatto presente di versare in stato di ristrettezze economiche:
“(…) con la presente, le chiedo di voler immediatamente procedere al versamento
degli arretrati, considerando la gravissima situazione finanziaria del
signor RI 1. (…)”; “(…) la sitazione dell’assicurato è estremamente grave, sia
dal profilo psichico che fisico, e questo anche a causa della totale assenza
di mezzi di sostentamento. (…)” (doc. AI 252/1 e 254/1, sottolineature del
redattore), l'interesse dell'amministrazione di evitare il rischio di non poter
recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della
ricorrente.
2.9. Nel
ricorso l’assicurato ha, in particolare, chiesto: “(…) protestate spese e ripetibili,
riservata l’ammissione all’assistenza giudiziaria, e al gratuito patrocinio del
signor RI 1. (…)” (doc. AI 264/4).
Al
riguardo, ammettendo che con tale formulazione l’avv. RA 1 ha implicitamente
formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, il TCA
rileva.
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale
deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma
di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett.
f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che
l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del
caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione
della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,
op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”,
ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno
(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno
indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente
privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non
sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA
del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella
causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA
del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella
causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000;
DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
Per
valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9
agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I
173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del
29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano
o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande
non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale e delle considerazioni
sopra esposte, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente
sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del
ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente
minori dei rischi di perdere la causa.
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
2.10. Con
la resa del presente giudizio le domande di provvedimenti cautelari, formulate
nel gravame, diventano prive di oggetto.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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