32.2009.105
Nuova domanda di prestazioni. A torto l'Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda. La documentazione prodotta nella procedura ricorsuale rende verosimile un peggioramento. Irricevibile d
18 novembre 2009Italiano14 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2009.105
Data decisione, Autorità:
18.11.2009, TCA
Titolo:
Nuova domanda di prestazioni. A torto l'Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda. La documentazione prodotta nella procedura ricorsuale rende verosimile un peggioramento. Irricevibile domanda di rendita
IRRICEVIBILITÀ
NON ENTRATA IN MATERIA
NUOVA DOMANDA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.105
FS
Lugano
18 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2009 di
RI 1
contro
la decisione del 3 aprile 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 25 ottobre 2004 (doc. AI 18/1-2), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta
di prestazioni di RI 1, classe 1959, adducendo:
"
(...)
• Dalla documentazione raccolta agli atti
e in particolare dal rapporto medico stilato dal Dr. __________ e dalla
conferma avuta dal suo datore di lavoro risulta che lei ha presentato una totale
incapacità lavorativa inferiore ad un anno e cioè dal 14 ottobre 2003 al 31
agosto 2004.
• Dal 1. settembre 2004 ha ripreso
l’attività in misura completa e senza particolari limitazioni.
• I presupposti necessari per il
riconoscimento di una rendita AI non sono pertanto assolti.
(…)"
(doc. AI 18/1)
La
decisione amministrativa è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nel
mese di gennaio 2009 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni
(doc. AI 19/1-8).
Con
decisione 3 aprile 2009 (doc. AI 21/1-2), preavvisata con progetto 2 febbraio
2009 (doc. AI 20/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di
prestazioni sulla base della seguente motivazione:
"
(...)
Lei ha nuovamente inoltrato un richiesta per
Provvedimenti professionali e rendita.
Con decisione del 25.10.2004 avevamo respinto la sua
precedente richiesta di prestazioni.
Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente
dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a
prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.
Con la sua nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato,
sotto il profilo medico, che dopo l’emissione della precedente decisione, le
circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto
alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.
(…)"
(doc. AI 21/1)
1.3. Con
il presente ricorso l’assicurato – rilevato, in particolare, che ha “(…) ripresentato
la domanda in quanto le mie condizioni di salute, oltre al danno già segnalato
erano notevolmente peggiorate. L’Istituto delle assicurazioni sociali, senza
esperire ulteriori accertamenti ed approfondimenti, ha negato ogni diritto alla
prestazione e ciò anche in contrasto alla nuova procedura per quanto riguarda
l’evasione di domande di prestazioni. (…)” (I) – ha chiesto:
"
(...)
• Il ricorso è accolto.
• Alla cassa è dato mandato di
approfondire la tematica e di rilasciare una nuova decisione fondata sui dati
effettivi alla nuova situazione al 01.01.2009.
• Viene riconosciuta una rendita
d’invalidità completa con effetto a partire dal 01.01.2009.
(…)"
(I)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso
evidenziando che “(…) l’assicurato con il ricorso non ha prodotto nuova documentazione
medica e quella agli atti è stata oggetto di corretta valutazione da parte
dell’UAI, che ha poi correttamente ritenuto invariata la capacità lavorativa
del ricorrente. Il ricorso non evidenzia e comprova elementi di valutazione
dell’invalidità che non siano stati correttamente valutati nell’ambito della
decisione impugnata, che viene quindi confermata. (…)” (IV).
1.5. Con
lettera 16 giugno 2009 – osservato che dal 1. settembre 2008 è inabile al lavoro, che
l’assicuratore malattie del datore di lavoro ha riconosciuto il caso e che
dovrà sottoporsi ad un’ulteriore operazione chirurgica – l’assicurato
ha chiesto che “(…) venga acquisito agli atti l’intero incarto presso l’Ente
assicuratore del mio datore di lavoro __________ di __________. Dal quale
risulta la mia incapacità lavorativa. (…)” (VI)
Con
scritto 29 settembre 2009 il vicepresidente del TCA ha assegnato all’assicurato
un termine di 10 giorni per produrre la documentazione richiesta nella lettera
16 giugno 2009 e eventuale ulteriore documentazione medica concernente il suo
stato di salute, con l’avvertenza che diversamente il Tribunale deciderà sulla
base degli atti (VIII).
Con
lettera 9 ottobre 2009 l’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto medico 6
ottobre 2009 del dr. __________ e la documentazione del suo incarto presso la __________
(IX e allegati B1-B6).
1.6. I
doc. VIII, IX e allegati B1-B6 sono stati notificati all’Ufficio AI che, con
osservazioni 20 ottobre 2009, ha chiesto di respingere il ricorso (XI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 3 aprile 2009 – con la quale l’Ufficio
AI non è entrato nel merito dalla nuova domanda di prestazioni inoltrata
dall’assicurato nel gennaio 2009 – è conforme o meno alla legislazione
federale.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche
e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione
non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198
consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999
pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se
nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
Fatti
130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
In
concreto, conformemente alla giurisprudenza suenunciata, ritenuto che l’Ufficio
AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni e ricordato
anche che è la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 131 V
164, consid. 2.1; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid.
3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti),
il TCA non può pronunciarsi sul diritto ad una rendita.
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;
DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Occorre
qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la
prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle
assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere
l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto
all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal
senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità
che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure
STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel
tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del
rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung
u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon
längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere
oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,
123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I
619/06, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame è da ritenere che rispetto a quanto emerso dagli accertamenti alla
base della decisione 25 ottobre 2004 sia verosimilmente intervenuta una
modifica della situazione invalidante.
Occorre
innanzitutto ricordare che all’epoca della decisione di rifiuto, nel rapporto
medico 30 settembre 2004 (doc. AI 15/1-3), il dr. __________, FMH in medicina
interna e reumatologia, alla domanda in merito all’incapacità lavorativa medicalmente
giustificata del 20% almeno per l’ultima attività esercitata quale operaio in
impresa di costruzioni aveva così risposto: “(…) 100% dal 14.10.2003 al
31.03.2004, (0% dal 01.04.2004 per un’attività leggera adattata: dopo visita medico-fiduciaria,
il lavoro non era stato ripreso). 50% dal 28.06.2004. 0% dal 01.09.2004,
probatorio (…)” (doc. AI 15/1, punto B). Lo stesso sanitario aveva precisato
che “(…) la prognosi, tenendo conto del tipo di elaborazione del dolore,
peraltro assolutamente credibile e concordante ma espresso con caratteristiche
piuttosto dimostrative, e del tipo di attività pesante effettuata, è da
valutare come piuttosto sfavorevole. Nonostante questa considerazione, la
capacità lavorativa per l’attività lavorativa come manovale/muratore eseguita
al 100% dal 01.09.2004 è soggetta a peggiorare vista la persistenza dei dolori
e la necessità di utilizzo di AINS con effetto parziale. (…)” (doc. AI 15/2,
punto 7).
L’Ufficio
AI, appurato presso l’impresa di costruzione datrice di lavoro che l’assicurato
aveva effettivamente ripreso nella misura del 100% la sua solita attività dal
1. settembre 2004 (doc. AI 16/1 e 17/1), aveva quindi respinto la domanda di
prestazioni in quanto non adempiuto il presupposto del periodo di carenza (art.
28 cpv. 1 lett. b LAI; all’epoca della decisione art. 29 cpv. 1 lett. b LAI):
“(…) dalla documentazione raccolta agli atti e in particolare dal rapporto
medico stilato dal Dr. __________ e dalla conferma avuta dal suo datore di lavoro
risulta che lei ha presentato una totale incapacità lavorativa inferiore ad un
anno e cioè dal 14 ottobre 2003 al 31 agosto 2004. […] I presupposti necessari
per il riconoscimento di una rendita AI non sono pertanto assolti. (…)” (doc.
AI 18/1).
Dagli
atti prodotti con scritto 9 ottobre 2009 risulta che:
• nel rapporto medico 6 ottobre 2009 il dr. __________ ha posto
delle diagnosi che non figuravano sul precededente rapporto 30 settembre 2004
(cfr. doc. AI 15/1-3 e B/6);
• nei certificati all’intenzione della __________, il dr. __________,
FMH in medicina generale, il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e il
dr. __________, hanno attestato, in momenti diversi, un’incapacità lavorativa
del 100% dal 1. settembre 2008 in avanti (doc. B1);
• l’assicurato è stato ricoverato presso il reparto di chirurgia
dell’Ospedale regionale di __________ durante i periodi dal 23 al 25 ottobre
2008 e dal 29 giugno al 1. luglio 2009 e in quelle evenienze è stata attestata
un’inabilità lavorativa del 100% fino all’8 novembre 2008 rispettivamente al 29
luglio 2009 e poi secondo decorso clinico (doc. B/1);
• nel “Modulo di comunicazione per adulti: rilevamento tempestivo”
l’assicuratore malattia del datore di lavoro ha dichiarato un’inabilità
lavorativa del 100% quale gruista dal 1. settembre 2008 (doc. B2). Lo stesso
assicuratore ha corrisposto al datore di lavoro le relative prestazioni dal 3
settembre 2008 (dopo il periodo di attesa di 2 giorni) fino al 31 agosto 2008
(doc. B/4).
Viste
le risultanze appena esposte, anche se va stigmatizzato il fatto che mai in
precedenza l’assicurato ha menzionato e tantomeno prodotto la documentazione
suenunciata – ritenuto anche il tempo intercorso tra la decisione
di rifiuto del 25 ottobre 2004 e quella del 3 aprile 2009 di non entrata nel merito
e ribadito che già nel settembre 2004 il dr. __________ aveva espresso una
prognosi sfavorevole nonostante il tentativo di ripresa del lavoro al 100% –, questo
Tribunale deve concludere che, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid.
Considerandi
2.
), la documentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale rende
verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria ed è quindi a torto
che l’amministrazione non è entrata nel merito della domanda di prestazioni.
Di
conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni
ed esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia
effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sui presupposti
del diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno dell’assicurato.
2.6
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda come al consid.
2.5
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico dell’Ufficio AI.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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