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Decisione

32.2009.105

Nuova domanda di prestazioni. A torto l'Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda. La documentazione prodotta nella procedura ricorsuale rende verosimile un peggioramento. Irricevibile d

18 novembre 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.

269 consid. 1a).

In

concreto, conformemente alla giurisprudenza suenunciata, ritenuto che l’Ufficio

AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni e ricordato

anche che è la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 131 V

164, consid. 2.1; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid.

3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti),

il TCA non può pronunciarsi sul diritto ad una rendita.

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;

DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.4. Occorre

qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la

prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle

assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere

l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto

all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal

senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità

che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure

STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel

tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del

rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung

u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon

längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere

oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,

123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I

619/06, consid. 3).

2.5. Nel

caso in esame è da ritenere che rispetto a quanto emerso dagli accertamenti alla

base della decisione 25 ottobre 2004 sia verosimilmente intervenuta una

modifica della situazione invalidante.

Occorre

innanzitutto ricordare che all’epoca della decisione di rifiuto, nel rapporto

medico 30 settembre 2004 (doc. AI 15/1-3), il dr. __________, FMH in medicina

interna e reumatologia, alla domanda in merito all’incapacità lavorativa medicalmente

giustificata del 20% almeno per l’ultima attività esercitata quale operaio in

impresa di costruzioni aveva così risposto: “(…) 100% dal 14.10.2003 al

31.03.2004, (0% dal 01.04.2004 per un’attività leggera adattata: dopo visita medico-fiduciaria,

il lavoro non era stato ripreso). 50% dal 28.06.2004. 0% dal 01.09.2004,

probatorio (…)” (doc. AI 15/1, punto B). Lo stesso sanitario aveva precisato

che “(…) la prognosi, tenendo conto del tipo di elaborazione del dolore,

peraltro assolutamente credibile e concordante ma espresso con caratteristiche

piuttosto dimostrative, e del tipo di attività pesante effettuata, è da

valutare come piuttosto sfavorevole. Nonostante questa considerazione, la

capacità lavorativa per l’attività lavorativa come manovale/muratore eseguita

al 100% dal 01.09.2004 è soggetta a peggiorare vista la persistenza dei dolori

e la necessità di utilizzo di AINS con effetto parziale. (…)” (doc. AI 15/2,

punto 7).

L’Ufficio

AI, appurato presso l’impresa di costruzione datrice di lavoro che l’assicurato

aveva effettivamente ripreso nella misura del 100% la sua solita attività dal

1. settembre 2004 (doc. AI 16/1 e 17/1), aveva quindi respinto la domanda di

prestazioni in quanto non adempiuto il presupposto del periodo di carenza (art.

28 cpv. 1 lett. b LAI; all’epoca della decisione art. 29 cpv. 1 lett. b LAI):

“(…) dalla documentazione raccolta agli atti e in particolare dal rapporto

medico stilato dal Dr. __________ e dalla conferma avuta dal suo datore di lavoro

risulta che lei ha presentato una totale incapacità lavorativa inferiore ad un

anno e cioè dal 14 ottobre 2003 al 31 agosto 2004. […] I presupposti necessari

per il riconoscimento di una rendita AI non sono pertanto assolti. (…)” (doc.

AI 18/1).

Dagli

atti prodotti con scritto 9 ottobre 2009 risulta che:

• nel rapporto medico 6 ottobre 2009 il dr. __________ ha posto

delle diagnosi che non figuravano sul precededente rapporto 30 settembre 2004

(cfr. doc. AI 15/1-3 e B/6);

• nei certificati all’intenzione della __________, il dr. __________,

FMH in medicina generale, il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e il

dr. __________, hanno attestato, in momenti diversi, un’incapacità lavorativa

del 100% dal 1. settembre 2008 in avanti (doc. B1);

• l’assicurato è stato ricoverato presso il reparto di chirurgia

dell’Ospedale regionale di __________ durante i periodi dal 23 al 25 ottobre

2008 e dal 29 giugno al 1. luglio 2009 e in quelle evenienze è stata attestata

un’inabilità lavorativa del 100% fino all’8 novembre 2008 rispettivamente al 29

luglio 2009 e poi secondo decorso clinico (doc. B/1);

• nel “Modulo di comunicazione per adulti: rilevamento tempestivo”

l’assicuratore malattia del datore di lavoro ha dichiarato un’inabilità

lavorativa del 100% quale gruista dal 1. settembre 2008 (doc. B2). Lo stesso

assicuratore ha corrisposto al datore di lavoro le relative prestazioni dal 3

settembre 2008 (dopo il periodo di attesa di 2 giorni) fino al 31 agosto 2008

(doc. B/4).

Viste

le risultanze appena esposte, anche se va stigmatizzato il fatto che mai in

precedenza l’assicurato ha menzionato e tantomeno prodotto la documentazione

suenunciata – ritenuto anche il tempo intercorso tra la decisione

di rifiuto del 25 ottobre 2004 e quella del 3 aprile 2009 di non entrata nel merito

e ribadito che già nel settembre 2004 il dr. __________ aveva espresso una

prognosi sfavorevole nonostante il tentativo di ripresa del lavoro al 100% –, questo

Tribunale deve concludere che, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid.

Considerandi

2.

), la documentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale rende

verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria ed è quindi a torto

che l’amministrazione non è entrata nel merito della domanda di prestazioni.

Di

conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni

ed esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia

effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sui presupposti

del diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno dell’assicurato.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda come al consid.

2.5

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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