32.2009.111
Rendita limitata nel tempo. Perizia del SAM
22 ottobre 2009Italiano46 min
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Numero d'incarto:
32.2009.111
Data decisione, Autorità:
22.10.2009, TCA
Titolo:
Rendita limitata nel tempo. Perizia del SAM
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.111
FS/lb
Lugano
22 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 aprile 2009 (00024257/VE)
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1961, il 22 marzo 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti in quanto affetto da “(…) coxartrosi anca di sinistra invalidante
(…)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio accertamento medico (SAM), con decisioni 23 aprile 2009, preavvisate
con progetto 6 giugno 2008 (doc. AI 47/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assi-curato il diritto ad una rendita intera, dal 1. marzo al 30 giugno
2006 (prima decisione 00024244/VE sub. doc. AI 73/1-5) e dal 1. luglio 2006 al
31 gennaio 2007 (seconda decisione 00024257/VE sub. doc. AI 74/1-5).
1.3. Contro
la seconda decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni
di cui si dirà, se necessario, nel merito – ha chiesto di accertare un grado d’invalidità
del 100% anche dopo il 31 gennaio 2007 e pertanto l’erogazione di una rendita
intera anche dopo quella data.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – evidenziato, riguardo all’operazione
all’anca dell’agosto 2007, che “(…) “L’interven-to di protesi all’anca
sinistra effettuata in agosto 2007 non ha modificato la sintomatologia algica a
livello dell’anca/gluteale sinistra, esito negativo prospettato dai medici
del __________ (vedi perizia SAM pagina 10). Attualmente la situazione
clinica è da ritenersi sovrapponibile a quella presente in occasione della
perizia SAM di luglio 2007. L’intervento all’anca ha portato, in assenza
di complicazioni, ad un peggioramento della CL residua della durata inferiore
ai 3 mesi per la relativa riabilitazione (dopo un impianto di protesi è
possibile effettuare in pratica qualsiasi attività sportiva a distanza di 3
mesi dall’intervento).” (…)”, rilevato che il dr. __________, in merito
alla necessità delle stampelle, ha precisato che “(…) “Da segnalare che clinicamente
non si evidenzia, malgrado l’A. asserisca di camminare regolarmente con due
stampelle e di caricare parzialmente solo il 20% del peso sulla gamba sinistra,
un’assimetria della muscolatura, sia alla coscia sia a livello del polpaccio;
assenza di atrofie muscolari alla gamba sinistra.” (…)” e puntualizzato che
“(…) non va dimenticato che la consulente in integrazione professionale, nel
suo rapporto di data 06 maggio 2008 (doc. 44 incarto AI), ha considerato
esigibili attività “prevalentemente di tipo sedentario”. Va
inoltre sottolineato che l’interessato non produce nessun documento a
sostegno delle sue asserzioni e questo segnatamente in relazione con
l’operazione alla caviglia a cui sarebbe stato sottoposto nel mese di gennaio
2008 presso l’Ospedale __________ di __________ (punto 5 del ricorso). (IV) – ha chiesto di
respingere il ricorso.
1.5. Con
scritto 27 agosto 2009 il TCA ha assegnato all’avv. RA 1 un termine per
produrre la documentazione indicata nella sua lettera 26 giugno 2009 e per indicare
gli aspetti ritenuti importanti ai fini del giudizio.
La
documentazione richiesta è pervenuta al TCA il 15 settembre 2009 ed è stata
trasmessa all’Ufficio AI per conoscenza.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (5a revisione del-l’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del
diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a
DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme
sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008
al 23 aprile 2009 seguente, data della decisione impugnata, che delimita
temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF
132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le
nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va
qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale
le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La
giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità
(STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una rendita intera solo fino al 31 gennaio 2007.
L’assicurato
postula il diritto ad una rendita intera anche dopo il 31 gennaio 2007.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra
1991, pagg. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007 (cpv. 2 dal 1° gennaio
2008), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi
almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una
mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; vedi inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nella STF del 29 luglio 2008 nella causa M., 9_C830/2007),
l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata
oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità
di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e
la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario
tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4)
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole
dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi
dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio
2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid.
3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c;
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähig-keit,
San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., [I 873/05]).
2.6. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 pag. 137).
2.7. Nell’evenienza
concreta, nel rapporto medico 26 febbraio 2007 (doc. AI 24/1-3), il dr. __________,
medico SMR – poste le diagnosi di “(…) ● dolore persistente dell’arto inferiore sinistro con impotenza
funzionale dopo caduta 2.2005 – RM colonna lombare: minime manifestazioni
artrosiche con bulging discale L3/L5 – coxartrosi bilaterale – 10.8.2006 artroscopia
con ripristino dell’offset cervicocefalico per conflitto coxo-femorale anca
sinistra ● viene sospettato uno stato ansioso
depressivo (…)” (doc. AI 24/1) – ha concluso per
la necessità di una perizia pluridisciplinare presso il SAM: “(…) in
considerazione persistente IL e possibile componente funzionale indicata
perizia SAM per determinare presenza di eventuale capacità lavorativa residua (…)”
(doc. AI 24/2).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 25/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 26 settembre 2007 (doc. AI 33/1-29) risulta che i
periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica
(dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa:
Dolori a livello dell’anca di sinistra e nella zona del
gluteo di sinistra di origine non determinata in stato dopo trauma diretto per
caduta avvenuta nel febbraio 2005.
Iniziale coxartrosi a sinistra e stato dopo intervento
chirurgico artroscopico con: acetaboloplastica, cervicoplastica, sinoviectomia
parziale, resezione parziale del labbro nonché cardioplastica in data
10.08.2006 per un conflitto coxofemorale dell’anca sinistra.
Sindrome lombovertebrale su minime alterazioni di tipo
degenerativo.
Sindrome somatoforme da dolore persistente.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Stato dopo nefrolitiasi nel 2002.
Obesità con BMI 31 kg/m2
Tabagismo cronico." (doc. AI 33/9)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,
posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità
lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale
dell’A., nell’attività da ultimo esercitata come addetto alla manutenzione ed
aiuto cucina in un motel, è da considerare nella misura del 30%, intesa come
riduzione della capacità funzionale residua sull’ar-co di una giornata intera
(…)” (doc. AI 33/11), hanno concluso:
" (...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’
LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle
patologie reumatologiche e psichiatriche esaminate.
Dal punto di vista reumatologico, tenendo in
considerazione le patologie descritte al capitolo 6, il nostro consulente
ritiene l'A. attualmente inabile al lavoro, per quanto riguarda l'attività
lavorativa svolta (da considerare piuttosto pesante nell'ambito della
professione di guardiano ed inserviente, nonché addetto alle opere di manutenzione
presso l'Albergo Motel __________, nonché uomo tutto fare) nella forma del 70%.
Le limitazioni sono dettate soprattutto dai dolori a livello dell'anca e gluteo
sinistri, al passaggio lombosacrale di sinistra e da una difficoltà del carico
sulla gamba sinistra.
Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente
diagnostica una sindrome somatoforme da dolore persistente e valuta una
limitazione della capacità lavorativa nella misura del 10% in qualunque attività
professionale: la limitazione funzionale è data dalla sintomatologia algica,
che comporta nell'A. una maggiore affaticabilità, maggiore esauribilità, una
minore precisione e costanza in ogni attività lavorativa che presuppone uno
sforzo fisico.
Riteniamo che le incapacità lavorative determinate dai
nostri consulenti non debbano essere sommate, in quanto tutte le patologie che
causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una
diminuzione del rendimento.
Riassumendo, per le ragioni su esposte, dal punto di
vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale,
nell'attività da ultimo esercitata come addetto alla manutenzione ed aiuto
cucina in un motel, nella misura del 30%.
La capacità lavorativa del 30% descritta sopra vale da
novembre 2006 (3 mesi dopo l'ultimo intervento effettuato in agosto 2006): in
precedenza riteniamo giustificata un'incapacità lavorativa totale, come
attestato agli atti.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
L'A. è ritenuto in grado di poter esercitare altre
attività.
Dal punto di vista fisico, per quanto riguarda
un'attività professionale prevalentemente di tipo sedentario nella quale l'A.
possa comunque alle volte cambiare posizione, fare dei piccoli spostamenti, alzarsi,
cambiare posizione, camminare, possa evitare di piegarsi ripetutamente con la
colonna vertebrale e doversi inginocchiare, e non debba alzare dei pesi
ripetutamente sopra i 10 kg, vi è una capacità lavorativa anche in un'attività
lavorativa non qualificata nella forma completa con un rendimento al 100%
sull'arco di una giornata lavorativa di 8 ore e 1/2.
Tenendo in considerazione che dal punto di vista
psichico il nostro consulente valuta una diminuzione della capacità lavorativa
nella misura del 10% in qualunque attività professionale, giungiamo alla
conclusione che la capacità lavorativa globale in un'altra attività, che tenga
conto di tutte le limitazioni descritte sopra, è valutata nella misura del 90%,
intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
Quale casalingo l'A. è abile al lavoro in forma
completa.
Vista l'elevata capacità lavorativa residua, non
riteniamo necessari provvedimenti di reintegrazione professionale.
Per quanto riguarda la prognosi e le possibilità
terapeutiche, possiamo fare le seguenti considerazioni:
Secondo quanto asserito dall'A. sarebbe in
discussione con il dr. med. __________ l'opportunità di intervenire
chirurgicamente con posa di una protesi totale dell'anca di sinistra. In tal caso
si dovrà rivalutare l'A. a sei mesi al più tardi da questo intervento. Il
nostro consulente esprime comunque dei dubbi riguardo al fatto che, anche dopo
questo intervento chirurgico, i disturbi dell'A. migliorino in modo sostanziale
da modificare la valutazione della sua capacità professionale. In particolare
non pensa che con la posa di una protesi totale all'anca sinistra egli possa
ritornare a svolgere dei lavori di tipo particolarmente pesante come quello
svolto ultimamente.
Secondo il nostro consulente psichiatra l'A.
dovrebbe essere seguito regolarmente da un profilo psichiatrico, in
considerazione del rischio di peggioramento del quadro somatoforme. La prognosi
è ritenuta stazionaria.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo il compito al servizio medico regionale,
rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di eventualmente inviare copia
della nostra perizia ai curanti.
(…)" (doc. AI 33/11-13)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto finale 6 maggio
2008 del consulente in integrazione con le tabelle allestite il 13 maggio 2008
(doc. AI 44/1-3 e 45/-21) e considerato che, avuto riguardo al rapporto 12 settembre
2008 del dr. __________, il dr. __________, nelle annotazioni 1. ottobre 2008,
ha concluso che “(…) l’intervento di protesi all’anca sinistra effettuata in
agosto 2007 non ha modificato la sintomatologia algica a livello
dell’anca/gluteale sinistra, esito negativo prospettato dai medici del __________
(vedi perizia SAM pagina 10). Attualmente la situazione clinica è da ritenersi
sovrapponibile a quella presente in occasione della perizia SAM di luglio 2007.
L’intervento all’anca ha portato, in assenza di complicazioni, ad un
peggioramento della CL residua della durata inferiore ai 3 mesi per la relativa
riabilitazione (dopo un impianto di protesi è possibile effettuare in pratica
qualsiasi attività sportiva a distanza di 3 mesi dall’intervento). (…)” (doc.
AI 63/1) –, con decisioni 23 aprile 2009 (doc. AI 73/1-5 e 74/1-5), ha
confermato il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2006 al 31 gennaio
2007.
2.8. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag.
332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009,9C_332/2009 destinata
alla pubblicazione, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali
e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision
(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.
Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG
sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung
der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen
zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen
Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden
funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit
soll eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten
(Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des
Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren
Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen
medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche
Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen
Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben
des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver
Sicht noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung
des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572
zu Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der
Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale
Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.
Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in
der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die
5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf
Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.
45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel
Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,
Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht,
Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und
Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung
[IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).
4.3
4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur
abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an
einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der
Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der
medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen
sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann
über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen
verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10.
April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen
sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der
Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).
Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte
Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die
Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei
Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er
seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572
zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich
ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,
wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen
Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten
Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.
3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).
4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter
der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte
regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.
etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.
2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie
beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil
9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni
2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009
haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und
formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren
Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2
mit weiteren Hinweisen).
Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren
Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen
gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und
-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische
Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der
verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung.
Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist
nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der
Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den
Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten
medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden
zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E.
2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).
(…)" (STF del 14 luglio 2009 nella causa Z.,
9C_323/2009, consid. 4.2 e 4.3)
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in
materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede
ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i
periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di
cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di
contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 30% nell’attività da
ultimo svolta quale addetto alla manutenzione ed aiuto cucina in un motel e del
90% in un’attività adeguata, da novembre 2006.
Innanzitutto
il TCA rileva che la dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare
non é stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici
specialisti attestanti nuove patologie.
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto
che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di
prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Nemmeno
dai documenti prodotti dall’avv. RA 1 con scritto 14 settembre 2009:
- rapporto operatorio
intervento del 23.8.2007 del dr. __________, medico aggiunto di ortopedia,
(doc. F);
- rapporto 20 settembre
2007 del dr. __________ e del dr. __________, primario e assistente di
ortopedia, (doc. G);
- rapporto operatorio
16/01/2008 del dr. __________, capo clinica dell’Ospedale Regionale di __________,
(doc. H)
è
possibile concludere che le valutazioni dei periti del SAM siano errate.
Infatti,
tutti i medici appena menzionati non si sono espressi sulla capacità lavorativa
dell’assicurato e nel rapporto 20 settembre 2007 si attesta che “(…)
l’intervento chirurgico si è svolto il giorno 23.08.07 in anestesia spinale; al
termine degli effetti non abbiamo rilevato alcun deficit neurologico di nuova
insorgenza. Il decorso post-operatorio è stato regolare, la ferita chirurgica è
apparsa calma e, regrediti i dolori iniziali, ha ripreso la deambulazione con
le stampelle. (…)” (doc. G).
In
questo senso questo Tribunale deve fare proprie le conclusioni del dr. __________
secondo il quale “(…) la situazione clinica è da ritenersi sovrapponibile a
quella presente in occasione della perizia SAM di luglio 2007. (…)” (doc.
63/1).
Rispecchiando
la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti
dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), alla stessa può dunque esser fatto
riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie
invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale
ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato l'obbligo che
incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con
il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115
V 142 consid. 8b, DTF 113 V
323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino
al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurato presentava
una capacità lavorativa del 30% nella sua attività abituale e del 90% in
un’attività adeguata.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
Infatti il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei
confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca
successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il
potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.10. Appurata
una capacità lavorativa del 90% in un’attività adeguata, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico
(DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),
occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), nel caso
concreto sono determinanti i dati del 2006 visto che è dal marzo di quest’anno
che l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita
intera limitata nel tempo.
2.10.1. Riguardo
all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire,
secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa
T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr.
anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente
possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire
tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali
per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che
senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente
attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al
rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400
pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad
esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,
ha ribadito che:
"
(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.
2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro
considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una
carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161
consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"
Dagli
atti risulta che nel 2006, quale giardiniere – aiuto cucina
presso il Motel __________, senza il danno alla salute, l’assicurato
avrebbe potuto conseguire un reddito annuo pari a fr. 55'640.-- (4'280.-- x 13
= 55'640.-- vedi doc. AI 8/1-3).
L’importo
di fr. 55'640.--, peraltro rimasto incontestato e determinato correttamente dal
consulente in integrazione professionale sulla base di quanto attestato dal
datore di lavoro, va quindi ritenuto quale reddito da valido per l’anno
2006.
2.10.2. Per
quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg..
Tale
reddito va segnatamente determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Questa
Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi
sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U
8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in
RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Il
TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato
aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui
il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.
45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza la quale,
nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, ha ricordato che:
"
(…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione
una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e
professionali.
(cfr. STFA del 3 giugno 2009 nella causa P.,
8C_44/2009, consid. 3.3)
2.10.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una attività semplice
e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido pari a fr. 59’197.32 (fr. 4'732.--
riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 3-2009, pag. 98) moltiplicati per 12
[ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98
del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Vista
la capacità lavorativa del 90% in un’attività adeguata e applicata
la riduzione riconosciuta dal consulente in integrazione professionale del 18% – “(…) nel caso
specifico ritengo adeguato applicare una riduzione globale del 18% per la necessità
di cambio posturale con conseguente diminuzione di rendimento e per limite di
caricabilità (…)” (doc. AI 55/3) –, il reddito statistico da invalido corrisponde
a fr. 43'687.62 (fr. 59’197.32 ridotti del 10% = fr.
53'277.58 ridotti del 18% = fr. 43'687.62).
All’importo
di fr. 43'687.62 non va poi applicata alcuna riduzione per gap salariale.
Infatti,
il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2006 presso il suo ultimo
datore di lavoro (fr. 55'640.--, cfr. consid. 2.10.1), è
superiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero
dai lavoratori del settore servizi personali (Tabella TA1 2006, p.to 93, livello
di qualifica 4: fr. 4’000.-- riportato su 41.7 ore/settimana x 12 mesi = fr. 50'040.--).
Quanto
alla riduzione del 18% – a prescindere dal fatto che in base ad una giurisprudenza
sviluppata da questo Tribunale ad ognuno dei fattori di rilievo sarebbe meglio
applicare una decurtazione del 5%; cfr. STCA del 25 aprile 2005 nella causa R.
(32.2004.104) e ricordato che per costante giurisprudenza il giudice non può
scostarsi dalla valutazione dell’am-ministrazione senza fondati motivi (DTF 126
V 75, consid. 5b/dd e 6, pag. 80-81) – il TCA si limita qui ad
osservare che, come si vedrà al prossimo considerando, anche volendo applicare
la deduzione massima del 25% in ogni caso non si raggiungerebbe un grado
d’invalidità pensionabile.
2.10.4. Ritenuti
i redditi da valido (anno 2006) di fr. 55'640.-- (cfr.
consid. 2.10.1) e da invalido di fr. 43'687.62 (cfr. consid.
2.10.3), il grado d’invalidità deve essere cifrato al 21% ([55'640 – 43'687.62]:
55'640 x 100 = 21.48% arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di cui alla
DTF 130 V 121 consid. 3.2).
Anche
volendo applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima consentita
dalla giurisprudenza federale del 25%, il reddito da invalido ammonterebbe a
fr. 39'958.19 (fr. 59’197.32 ridotti del 10% = fr.
53'277.58 ridotti del 25% = fr. 39'958.19) e, in questa evenienza, il grado
d’invalidità sarebbe del 28% ([55'640 – 39'958.19]: 55'640 x 100 = 28.18% arrotondato
al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2)
Allo
stesso risultato, grado d’invalidità inferiore al 40%, si giungerebbe con ogni
verosimiglianza anche volendo applicare i salari validi per il 2007 (anno in
cui è stata soppressa la rendita) e considerare l’evoluzione dei redditi sino
al 2009 (anno in cui è stata resa la decisione impugnata).
2.11. In
simili circostanze – ritenuto che l’inizio dell’inabilità lavorativa totale va
fatto risalire al mese di marzo 2005 e che dal novembre 2006 vi è una capacità
lavorativa del 90% in un’attività adeguata – è a giusto titolo che l’Ufficio AI
ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo
2006 (un anno dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa totale attestata dal
marzo 2005, cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007
[art. 28 cpv. 1 lett. b dal 1° gennaio 2008]) fino al 31 gennaio 2007 (tre mesi
dopo l’attestata capacità lavorativa del 90% in un’attività adeguata dal mese
di novembre 2006, cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).
La
decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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