Lexipedia

Decisione

32.2009.114

Decorrenza del diritto alla rendita. Verifica del calcolo (scala rendita e reddito annuo medio) della rendita

26 novembre 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

-

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra il 1° gennaio che

segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede

l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo

diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i

quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.

29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi

agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale

su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.

5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.5. Ritornando

al caso in esame, nella già citata presa di posizione 19 giugno 2009 – alla

quale va data piena adesione – la Cassa ha dettagliatamente spiegato le

modalità di calcolo delle prestazioni, confermando l’importo esposto nelle decisioni

contestate.

Nondimeno

occorre rilevare che essendo l’assicurata nata il 5 maggio 1960, il suo periodo

di contribuzione inizia il 1° gennaio 1981 (anno susseguente il compimento del

20.o anno di età) e termina il 31 dicembre 2008 (anno precedente l’inizio della

Considerandi

rendita d’invalidità). Come risulta dai fogli di calcolo contenuti negli atti richiamati

dalla Cassa (XIII), in quel periodo essa presenta una durata di contribuzione

di 15 anni e 8 mesi (9 anni di contribuzione personale e 6 anni e 8 mesi

tramite suo marito ai sensi dell’art. 29ter cpv. 1 lett. b LANS). Rispetto ai

28.

anni di contribuzione di assicurati della sua classe di età, l’insorgente

presenta dunque delle lacune contributive (non colmabili) essendo entrata in Svizzera

nel maggio 1993 (cfr. permesso di domicilio C). Prima di quel mese l’insorgente

era domiciliata all’estero e quindi non era assicurata all’AVS. Di conseguenza,

il rapporto tra gli anni contributivi assolti dall’assicurata e quelli previsti

dagli assicurati della sua stessa classe di età, in applicazione delle tavole

sulle rendite edite dall’UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni sociali), determina

la scala di rendita n. 24.

Per

quel che concerne il RAM (reddito annuo medio), dai citati fogli di calcolo risulta

che la Cassa ha rettamente considerato i redditi da attività lucrativa registrati

nel conto individuale dell’assicurata e relativi al succitato periodo di contribuzione.

Non è stato effettuato un riparto dei redditi coniugali, mancando uno dei

requisiti ex art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS (un riparto verrà effettuato nella

misura in cui suo marito verrà anche lui posto al beneficio di una rendita

d’invalidità; cfr. al riguardo la comunicazione 27 marzo 2009 indirizzata al coniuge

dell’assicurata dall’Ufficio AI circa la non attuazione di provvedimenti

integrativi e l’esame di un eventuale diritto alla rendita in doc. A7).

Siccome

dal matrimonio sono nati due figli (nel 1977 rispettivamente nel 1980) l’insorgente

avrebbe diritto, conformemente all’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS (cfr. consid. 2.4

in fine) a degli accrediti per compiti educativi dal 1978 (anno successivo la nascita

del primo figlio) sino al 1996 (compimento del 16.o anno dell’ultimogenito). Va

tuttavia rilevato che nessun accredito è però assegnato per il periodo in cui

la ricorrente era domiciliata all’estero e quindi non assicurata in Svizzera.

Siccome solo dal 1993 essa è assicurata all’AVS, la Cassa ha rettamente

assegnato 3 accrediti (1994, 1995 e 1996; nessuna assegnazione per il 1993 poiché

in quell’anno la ricorrente non è stata assicurata 12 mesi; cfr. art. 52f cpv.

5.

OAVS) nella misura di mezzi accrediti essendo l’interessata coniugata (art.

29.

sexies cpv. 3 LAVS; cfr. consid. 2.4 in fine).

Infine,

tenuto conto di un reddito anno medio, inclusivo degli accrediti educativi, di

fr. 17'784.--, nonché di una scala di rendita 24, con l’ausilio delle citate tabelle

UFAS sulle rendite, l’assicurata ha diritto ad una rendita intera di fr. 670.--

al mese.

Essendo

l’ammontare della rendita corretto, la decisione contestata va di conseguenza

confermata ed il ricorso respinto.

Va

qui fatto presente che è comprensibile come con un simile importo la ricorrente

“non riesca a sopravvivere”. Tuttavia essa ha la possibilità di richiedere, qualora

non l’avesse ancora fatto, al competente Servizio delle prestazioni complementari

della Cassa cantonale di compensazione, per il tramite della propria agenzia

comunale AVS, una prestazione complementare che le verrà erogata nella misura

in cui i relativi presupposti saranno adempiuti.

Infine,

il paragone fatto dall’insorgente con le rendita AI percepite da altri assicurati

(di cui essa, nelle osservazioni 7 luglio 2009, ha fornito nome e cognome) non

regge poiché, come visto, l’ammontare della rendita dipende, oltre che dal

grado d’invalidità, dal periodo di contribuzione (incompleto per quanto

concerne la ricorrente) e dall’ammontare dei redditi da attività lucrativa.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster