Lexipedia

Decisione

32.2009.115

Ufficio AI ha dichiarato priva di interesse giuridico una procedura inerente al rinnovo di un trattamento logopedico. Conferma della decisione amministrativa in quanto la richiesta di tale trattamento

18 novembre 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. Occorre

anzitutto ricordare che il 22 febbraio 2009 (quindi dopo la decisione

dell’Ufficio AI qui contestata) l’assicurato ha inoltrato al CdS ricorso per

denegata giustizia, chiedendo una decisione in merito alle richieste di rinnovo

del trattamento logopedico datate 23 dicembre 2005 e 14 maggio 2007 (dopo la

perizia __________, con decisione 8 luglio 2008 l’USC ha statuito sulla domanda

di trattamento logopedico per il periodo 16 agosto 2004 – 31.12.2005, oggetto

del ricorso 24 ottobre 2008 al CdS; cfr. consid. 1.3).

Solo a

seguito della richiesta di informazioni 3 marzo 2009 del Servizio dei ricorsi

del CdS (doc. D), la logopedista nella lettera 9 marzo 2009 ha chiesto, in

virtù dell’art. 4 cpv. 3 della Legge di procedura per le cause amministrative

(Lpamm; RL 3.3.1.1), uno scambio di opinioni tra il TCA e il citato servizio

dei ricorsi per accertare la competenza decisionale, chiedendo, nel caso in cui

tale competenza dovesse essere attribuita al TCA, che lo scritto 22 febbraio 2009

venga considerato quale ricorso contro la succitata decisione dell’Ufficio AI.

In primo luogo è necessario verificare se contro la decisione su opposizione 26

gennaio 2009 è stato inoltrato tempestivo ricorso, ossia entro 30 giorni dalla

notifica del provvedimento impugnato (art. 60 LPGA). Va ricordato che solo con

atto del 3 marzo 2009 al CdS l’assicurato, per il tramite della sua

logopedista, ha chiesto l’annullamento della decisione dell’Ufficio AI qui contestata.

Pertanto

vi è da chiedersi se il ricorso 22 febbraio 2009 possa essere

considerato inoltrato all’autorità incompetente. Se ciò fosse il caso, il succitato

termine sarebbe salvaguardato (cfr. art. 4 cpv. 2 Lpamm in ambito della

procedura amministrativa cantonale; cfr. anche art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione

all’art. 39 cpv. 2 LPGA per quanto riguarda gli assicuratori sociali. Sul

principio generale di diritto amministrativo, che con l’invio di un atto ad

un’autorità incompetente non deve sorgere alcun pregiudizio: cfr. Kieser,

ATSG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo 2009, ad art. 39, nota 9, p. 519).

Al riguardo, va tuttavia fatto

presente che nella decisione su opposizione 26 gennaio 2009 l’Ufficio AI ha

indicato correttamente i rimedi di diritto al TCA. D’altronde non è la prima

volta che l’assicurato, tramite la logopedista RA 1, ha impugnato dinnanzi alla

scrivente Corte una decisione dell’amministrazione. Non solo, nel petitum del ricorso

al CdS l’insorgente ha espressamente scritto di “decidere anche in merito alla

richiesta di rinnovo del 14 maggio 2007 …..” e, in caso contrario, di “considerare

il presente atto quale ricorso per denegata giustizia”. Solo rispondendo

alla richiesta di delucidazioni 3 marzo 2009 del Servizio dei ricorsi del CdS, con

lettera 9 marzo 2009 il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la

trasmissione al TCA per competenza decisionale, “al quale chiedo di

annullare la decisione del 26 gennaio 2009 dell’UAI e di ordinare a

quest’ultimo ufficio di entrare nel merito della controversia”.

La questione può rimanere

aperta, poiché nel merito il ricorso va comunque respinto.

Per lo

stesso motivo può parimenti rimanere indecisa la questione relativa alla legittimazione

della logopedista a rappresentare RI 1 nella presente procedura, visto che, su

richiesta del TCA, essa ha inviato due procure rilasciatele dai genitori affidatari

dell’assicurato riguardanti unicamente la vertenza del 2005 nei confronti dell’Ufficio

AI (procura rilasciata il 7 aprile 2005; doc. VII/1) e quella contro la STCA 27

marzo 2006 (procura rilasciata il 27 aprile 2006, doc. VII/2), cosi come

evidenziato dall’Ufficio AI nelle osservazioni 9 luglio 2009 (X).

Considerandi

Nel

merito

2.2

Dopo attento

esame degli atti, questo TCA non può che concordare con quanto sostenuto

dall’Ufficio AI nella decisione contestata, ossia che la procedura di opposizione

è divenuta priva d’interesse giuridico.

In primo

luogo va fatto presente che con la sentenza del 30 agosto 2007 il TF, accogliendo

il ricorso dell’assicurato, ha annullato il giudizio cantonale e la decisione

su opposizione 23 febbraio 2005, rinviando gli atti all’Ufficio AI per un complemento istruttorio, segnatamente per l’allestimento di una

perizia specialistica al fine di quantificare il tempo di terapia logopedica

necessaria.

Questo ha

pertanto implicato che la fattispecie fosse nuovamente esaminata in toto. La

perizia __________ è stata eseguita nel febbraio 2008 e rassegnata il 20 aprile

2008.

Pertanto anche le richieste di rinnovo del 23 dicembre 2006 e 14 maggio

2007, evase dall’USC il 14 febbraio 2006 e 22 maggio 2007 (quest’ultima oggetto

della decisione su opposizione qui contestata) pendente la causa presso il TF,

devono essere valutate sulla base della perizia anche se si riferiscono ad un

periodo diverso (01.01. 2006 – 31.12.2006; 16.4.07 – 31.12.2008). Certo, le due

succitate decisioni dell’USC non sono state annullate dal TF, non costituendo

l’oggetto dell’impugnativa. Va tuttavia ricordato che la perizia ordinata dall’Alta

Corte doveva pronunciarsi, come si legge al consid. 4.7 della stessa sentenza

(la sottolineatura è del redattore): “tenuto conto della situazione e delle

difficoltà concrete, previo esame del bambino, rispettivamente, se del caso,

previa interpellazione degli educatori, sui tempi settimanali per la terapia

(compreso il tempo per le attività previste dal tariffario)” e quindi la

problematica va intesa nel suo insieme e riguarda, appunto, la durata di ogni

singola seduta di terapia (45 o 60 minuti?) sin dalla prima richiesta. In questo senso, fondandosi sulla citata perizia,

l’8 luglio 2008 l’USC ha riconosciuto un intervento logopedico di 45 minuti per

due sedute a settimana ed in merito si dovrà esprimere il Tribunale

amministrativo cantonale presso cui è pendente un ricorso inoltrato

dall’assicurato contro la decisione 2 giugno 2009 del CdS. Non sarebbe del resto

auspicabile che sulla medesima fattispecie si esprimano due differenti Autorità

giudiziarie, ossia il TRAM riguardo alla richiesta d’intervento logopedico ed

il TCA per quel che concerne la domanda di rinnovo della stessa terapia.

In via

abbondaziale va fatto presente che alla base della STCA

17.

novembre 2008 (inc. 32.2008.177; cfr. consid. 1.2) vi era il principio di considerare la fattispecie nel suo insieme. Ricordato che dal

1° gennaio 2008 la competenza in materia di provvedimenti di logopedia era

passata ai Cantoni e che di conseguenza l’Ufficio AI, rispettivamente il TCA su

ricorso, non erano più competenti a derimere tali vertenze, la scrivente Corte

aveva evidenziato (sottolineatura del redattore):

"

È vero che la richiesta d’intervento logopedico

(quella inoltrata il 23 settembre 2004, n.d.r.), come pure la sentenza di

rinvio (del TF, n.d.r.), concernono “vecchie” fattispecie, verificatesi

antecedentemente al 1° gennaio 2008. Tuttavia, va ricordato che dal 1° gennaio

2008.

i provvedimenti di logopedia non rientrano (più) nella sfera di competenza

dell’Ufficio AI. Quindi quest’ultimo non può (più) determinarsi sul tempo di

durata del chiesto intervento logopedico ancorché si tratti di fatti intervenuti

prima della modifica dei rimedi di diritto.” (STCA citata, consid. 2.3, p.

9).

Per i

succitati motivi, la domanda di sospensione della presente procedura formulata

dall’insorgente non merita di essere accolta.

2.3

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Le spese

di fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster