32.2009.115
Ufficio AI ha dichiarato priva di interesse giuridico una procedura inerente al rinnovo di un trattamento logopedico. Conferma della decisione amministrativa in quanto la richiesta di tale trattamento
18 novembre 2009Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2009.115
Data decisione, Autorità:
18.11.2009, TCA
Titolo:
Ufficio AI ha dichiarato priva di interesse giuridico una procedura inerente al rinnovo di un trattamento logopedico. Conferma della decisione amministrativa in quanto la richiesta di tale trattamento è oggetto di una vertenza giudiziaria, ancora pendente, presso il TRAM
PROVVEDIMENTO SANITARIO
art. 19 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.115
BS/lb
Lugano
18 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 gennaio
2009 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in fatto
RI 1,
nato il __________, in data 23 settembre 2004 ha presentato, tramite la sua logopedista
RA 1, una richiesta di assunzione delle spese di logopedia per il periodo 16
agosto 2004 – 31 dicembre 2005.
Con
decisione 28 settembre 2004 l’incaricato per la logopedia dell’Ufficio delle
scuole comunali (in seguito: USC) ha accolto tale domanda nel senso di
riconoscere due sedute settimanali di 45 minuti ciascuna invece dei 50 minuti
chiesti dalla logopedista.
Contro la
succitata decisione l'assicurato, tramite la citata logopedista, ha interposto
opposizione all'Ufficio AI.
Dopo aver
raccolto il parere 12 gennaio 2005 della Commissione __________ __________ in
merito al caso in esame e dopo aver avvisato l’assicurato di una reformatio in
peius, con decisione su opposizione 23 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha ridotto
l’intervento logopedico a 30 minuti per seduta, confermando la frequenza bisettimanale.
Contro la
citata decisione su opposizione RA 1, agente per conto dei genitori affidatari di
RI 1, ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso, postulando che
l’intervento logopedico venga fissato almeno in effettivi 50 minuti per seduta.
Con
sentenza 27 marzo 2006 questa Corte, sulla base dei pareri di due esperti interpellati
dall’Ufficio AI e di ulteriori accertamenti, ha respinto il ricorso e
confermato la decisione contestata (inc. 32.2005.36).
Accogliendo il ricorso di diritto amministrativo presentato
dall’assicurato, rappresentato dalla sua logopedista, quest’ultima a sua volta
patrocinata dall’avv. __________, con sentenza 30 agosto 2007 (I 423/06) il TF
ha annullato la pronunzia cantonale e rinviato gli atti all’Ufficio AI “per
complemento istruttorio e allestimento di una perizia specialistica che si
pronunci, tenuto conto della situazione e delle difficoltà concrete, previo
esame del bambino, rispettivamente, se del caso, previa interpellazione degli
educatori, sui tempi settimanali necessari per la terapia (compreso il tempo
per le attività previste dal tariffario)” (STF 30 agosto 2007 consid. 4.7).
1.2. Fondandosi
sulla perizia specialista del 20 aprile 2008 allestita dalla logopedista __________
__________ e dallo psicologo __________ (commissionata dal Dipartimento __________),
considerate inoltre le osservazioni 28 maggio 2008 della logopedista
dell’assicurato, mediante decisione dell’8 luglio 2008 l’USC, con riferimento
alla richiesta d’intervento logopedico del 23 settembre 2004, ha riconosciuto a
RI 1 un intervento logopedico di 45 minuti per due volte alla settimana, dal 16
agosto 2004 al 31 dicembre 2005. Quale rimedio di diritto è stato indicato il
ricorso, entro 15 giorni, al __________ (doc. AI 42-59).
Contro la
citata decisione dell’8 luglio 2008 RA 1, in nome e per conto dell’assicurato,
il 18 luglio 2008 ha inoltrato opposizione all’Ufficio AI.
In data
1° settembre 2008 l’Ufficio AI ha deciso di non entrare nel merito
dell’opposizione e di trasmettere gli atti all’USC per competenza decisionale.
Adito
dall’assicurato, con sentenza (definitiva) del 17 novembre 2008 il TCA ha respinto
il ricorso contro la decisione del 1° settembre 2008 dell’Ufficio AI. Preso
atto che, a seguito della Legge federale 6 ottobre 2006 sulla Nuova
impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti
tra Confederazione e Cantoni (NPC), con effetto dal 1° gennaio 2008, la responsabilità
per i provvedimenti di logopedia (e la terapia psicomotoria) ai sensi dell’art.
19 LAI è passata ai Cantoni e che con la risoluzione no. 6038 il Consiglio di
Stato ha stabilito che contro le decisioni rese dall’Ufficio delle scuole
comunali è data facoltà di reclamo dinnanzi alla medesima autorità e che contro
la decisione su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato, questa Corte ha
di conseguenza confermato la decisione di non entrata in materia. Ritenuto come
la norma procedurale concernente i rimedi di diritto sia entrata in vigore il
1° gennaio 2008, il TCA ha di conseguenza stabilito che competente per evadere
la decisione impugnata è l’USC e che quindi l’Ufficio AI non aveva più alcuna
competenza decisionale (inc. 32.2008.177).
1.3. Nel
frattempo, senza attendere la conclusione della procedura davanti al TCA, l’USC,
considerata l’opposizione 18 luglio 2008 all’Ufficio AI quale reclamo contro la
propria decisione 8 luglio 2008, con decisione su reclamo datata 13 ottobre
2008 ha confermato, sulla base della perizia __________, l’intervento logopedico
di 45 minuti per due volte alla settimana, dal 16 agosto 2004 al 31 agosto 2005.
Contro la
succitata decisione, RI 1, sempre rappresentato da RA 1, il 24 ottobre 2008 ha
presentato ricorso al Consiglio di Stato (in seguito: CdS). Facendo in particolare
presente come la procedura di reclamo all’USC doveva essere sospesa in attesa
del giudizio del TCA, egli ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata.
In via subordinata, l’insorgente ha proposto il riconoscimento di due sedute
settimanali di 60 minuti l’una per il periodo 16 agosto 2004 – 31 dicembre
2005.
1.4. In data 23
dicembre 2005 la logopedista ha inoltrato una prima richiesta di rinnovo della
terapia per il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2006, sempre per due
sedute settimanali di 60 minuti ciascuna.
Con
decisione 14 febbraio 2006 l’USC ha concesso il rinnovo per due sedute settimanali
limitando la durata di ogni singola seduta a 45 minuti.
1.5. Pendente il
ricorso presso il Tribunale federale, il 14 maggio 2007 RA 1 ha introdotto per
conto di RI 1 un’ulteriore domanda di rinnovo del trattamento logopedico per il
periodo 16 aprile 2007 – 31 dicembre 2008, visto il miglioramento dello stesso,
limitatamente ad una seduta settimanale di 60 minuti (doc. XVI).
Con
decisione 22 maggio 2007 l’USC ha respinto la domanda di rinnovo, non presentando
più il bambino un grave disturbo dell’eloquio (doc. C).
Rappresentando
il proprio paziente, la logopedista ha inoltrato all’Uffico AI tempestiva
opposizione datata 18 giugno 2007, mediante la quale è stato chiesto l’annullamento
della succitata decisione 22 maggio 2007 ed il rinvio degli atti all’USC per un
nuovo esame della fattispecie (doc. B).
Con
decisione 26 gennaio 2009 l’Ufficio AI ha stralciato dai ruoli l’opposizione in
quanto divenuta priva di interesse giuridico, rimarcando che “eventuali
contestazioni avverso la decisione dell’8 luglio 2008 resa dall’Ufficio delle
scuole comunali sono da interporre tramite reclamo all’Ufficio delle scuole
comunali di Bellinzona, non avendo l’Ufficio AI più competenza in materia”
(doc. A).
1.6. Il 22
febbraio 2009 RA 1, per conto di RI 1, ha presentato ricorso per denegata giustizia
al CdS contro l’USC. Secondo il ricorrente, il menzionato ufficio, con
decisione 8 luglio 2008, ha statuito sul trattamento logopedico relativamente
al periodo 16 agosto 2004 – 31 dicembre 2005, lasciando inevase le due
richieste di rinnovo 23 dicembre 2005 e 14 maggio 2007. Contestualmente
l’insorgente ha chiesto la congiunzione con il ricorso 24 ottobre 2008 (doc. I).
Rispondendo
al Servizio dei ricorsi del CdS di specificare se il succitato atto debba
essere inteso come ricorso contro la decisione (su opposizione) 26 gennaio 2009
dell’Ufficio AI e di completare il ricorso per denegata giustizia (doc. 3), il
9 marzo 2009 la logopedista ha chiesto:
"
(…)
chiedo in via principale che la controversia riguardante la richiesta
d'intervento del 14 maggio 2007 venga trattata
congiuntamente al ricorso del 24 ottobre 2008 e che di conseguenza, a RI 1
venga riconosciuto un provvedimento logopedico individuale di 2 sedute settimanali
della durata di 60 minuti dal 16 agosto 2004 al 31 dicembre 2008,
altrimenti, in via subordinata chiedo che gli atti riguardanti la richiesta d'intervento del 14 maggio
2007 in favore di RI 1 vengano trasmessi per competenza al Tribunale cantonale
delle assicurazioni, al quale chiedo di annullare la decisione del 26 gennaio
2009 dell'UAI e di ordinare a quest'ultimo ufficio di entrare nel merito della
controversia. (…)" (doc. II)
1.7. Con
pronunzia 2 giugno 2009 il CdS, in parziale accoglimento del ricorso 24 ottobre
2008, ha annullato la decisione 13 ottobre 2008 dell’USC e rinviato gli atti al
citato ufficio affinché emetta una nuova decisione su reclamo debitamente
motivata. Il ricorso 22 febbraio 2009 per denegata giustizia è stato invece
respinto. Contestualmente l’esecutivo ticinese ha disposto che “lo scritto
22 febbraio 2009, integrato dallo scritto 9 marzo 2009, va trasmesso per
competenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano” (doc. IV).
1.8. Ricevuta dal
CdS la succitata decisione 2 giugno 2009, il TCA ha trasmesso il ricorso 22
febbraio 2009 all’Ufficio AI per la risposta di causa.
Il 9
giugno 2009 questa Corte ha inoltre chiesto ad RA 1 di trasmettere le procure
dei rappresentanti legali del bambino (doc. VI).
1.9. Con scritto
12 giugno 2009 la logopedista, trasmettendo due procure, ha fatto presente di
aver contestato la decisione 2 giugno 2009 del Consiglio di Stato davanti al
Tribunale cantonale amministrativo. Essa ha di conseguenza chiesto la
sospensione della presente procedura in attesa dell’esito del suddetto ricorso (doc.
VIII).
1.10. Con la risposta
di causa 2 luglio 2009 l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso e
confermato la decisione su opposizione 26 gennaio 2009, ribadendo come sia
l’USC competente per derimere la vertenza.
Il 9
luglio 2009, in risposta alla domanda di sospensione, l’amministrazione ha
fatto rilevare come nella specie vi siano i presupposti per evadere il ricorso
(doc. X).
1.11. Il 13 luglio
2009 questa Corte ha chiesto alle parti di esprimersi sulla tempestività del ricorso
(doc. XI). Le osservazioni del ricorrente sono del 25 luglio 2009 (doc. XII),
quelle dell’Ufficio AI datano 13 agosto 2009 (doc. XIII).
considerando in diritto
In
ordine
Fatti
2.1. Occorre
anzitutto ricordare che il 22 febbraio 2009 (quindi dopo la decisione
dell’Ufficio AI qui contestata) l’assicurato ha inoltrato al CdS ricorso per
denegata giustizia, chiedendo una decisione in merito alle richieste di rinnovo
del trattamento logopedico datate 23 dicembre 2005 e 14 maggio 2007 (dopo la
perizia __________, con decisione 8 luglio 2008 l’USC ha statuito sulla domanda
di trattamento logopedico per il periodo 16 agosto 2004 – 31.12.2005, oggetto
del ricorso 24 ottobre 2008 al CdS; cfr. consid. 1.3).
Solo a
seguito della richiesta di informazioni 3 marzo 2009 del Servizio dei ricorsi
del CdS (doc. D), la logopedista nella lettera 9 marzo 2009 ha chiesto, in
virtù dell’art. 4 cpv. 3 della Legge di procedura per le cause amministrative
(Lpamm; RL 3.3.1.1), uno scambio di opinioni tra il TCA e il citato servizio
dei ricorsi per accertare la competenza decisionale, chiedendo, nel caso in cui
tale competenza dovesse essere attribuita al TCA, che lo scritto 22 febbraio 2009
venga considerato quale ricorso contro la succitata decisione dell’Ufficio AI.
In primo luogo è necessario verificare se contro la decisione su opposizione 26
gennaio 2009 è stato inoltrato tempestivo ricorso, ossia entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento impugnato (art. 60 LPGA). Va ricordato che solo con
atto del 3 marzo 2009 al CdS l’assicurato, per il tramite della sua
logopedista, ha chiesto l’annullamento della decisione dell’Ufficio AI qui contestata.
Pertanto
vi è da chiedersi se il ricorso 22 febbraio 2009 possa essere
considerato inoltrato all’autorità incompetente. Se ciò fosse il caso, il succitato
termine sarebbe salvaguardato (cfr. art. 4 cpv. 2 Lpamm in ambito della
procedura amministrativa cantonale; cfr. anche art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione
all’art. 39 cpv. 2 LPGA per quanto riguarda gli assicuratori sociali. Sul
principio generale di diritto amministrativo, che con l’invio di un atto ad
un’autorità incompetente non deve sorgere alcun pregiudizio: cfr. Kieser,
ATSG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo 2009, ad art. 39, nota 9, p. 519).
Al riguardo, va tuttavia fatto
presente che nella decisione su opposizione 26 gennaio 2009 l’Ufficio AI ha
indicato correttamente i rimedi di diritto al TCA. D’altronde non è la prima
volta che l’assicurato, tramite la logopedista RA 1, ha impugnato dinnanzi alla
scrivente Corte una decisione dell’amministrazione. Non solo, nel petitum del ricorso
al CdS l’insorgente ha espressamente scritto di “decidere anche in merito alla
richiesta di rinnovo del 14 maggio 2007 …..” e, in caso contrario, di “considerare
il presente atto quale ricorso per denegata giustizia”. Solo rispondendo
alla richiesta di delucidazioni 3 marzo 2009 del Servizio dei ricorsi del CdS, con
lettera 9 marzo 2009 il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la
trasmissione al TCA per competenza decisionale, “al quale chiedo di
annullare la decisione del 26 gennaio 2009 dell’UAI e di ordinare a
quest’ultimo ufficio di entrare nel merito della controversia”.
La questione può rimanere
aperta, poiché nel merito il ricorso va comunque respinto.
Per lo
stesso motivo può parimenti rimanere indecisa la questione relativa alla legittimazione
della logopedista a rappresentare RI 1 nella presente procedura, visto che, su
richiesta del TCA, essa ha inviato due procure rilasciatele dai genitori affidatari
dell’assicurato riguardanti unicamente la vertenza del 2005 nei confronti dell’Ufficio
AI (procura rilasciata il 7 aprile 2005; doc. VII/1) e quella contro la STCA 27
marzo 2006 (procura rilasciata il 27 aprile 2006, doc. VII/2), cosi come
evidenziato dall’Ufficio AI nelle osservazioni 9 luglio 2009 (X).
Considerandi
Nel
merito
2.2
Dopo attento
esame degli atti, questo TCA non può che concordare con quanto sostenuto
dall’Ufficio AI nella decisione contestata, ossia che la procedura di opposizione
è divenuta priva d’interesse giuridico.
In primo
luogo va fatto presente che con la sentenza del 30 agosto 2007 il TF, accogliendo
il ricorso dell’assicurato, ha annullato il giudizio cantonale e la decisione
su opposizione 23 febbraio 2005, rinviando gli atti all’Ufficio AI per un complemento istruttorio, segnatamente per l’allestimento di una
perizia specialistica al fine di quantificare il tempo di terapia logopedica
necessaria.
Questo ha
pertanto implicato che la fattispecie fosse nuovamente esaminata in toto. La
perizia __________ è stata eseguita nel febbraio 2008 e rassegnata il 20 aprile
2008.
Pertanto anche le richieste di rinnovo del 23 dicembre 2006 e 14 maggio
2007, evase dall’USC il 14 febbraio 2006 e 22 maggio 2007 (quest’ultima oggetto
della decisione su opposizione qui contestata) pendente la causa presso il TF,
devono essere valutate sulla base della perizia anche se si riferiscono ad un
periodo diverso (01.01. 2006 – 31.12.2006; 16.4.07 – 31.12.2008). Certo, le due
succitate decisioni dell’USC non sono state annullate dal TF, non costituendo
l’oggetto dell’impugnativa. Va tuttavia ricordato che la perizia ordinata dall’Alta
Corte doveva pronunciarsi, come si legge al consid. 4.7 della stessa sentenza
(la sottolineatura è del redattore): “tenuto conto della situazione e delle
difficoltà concrete, previo esame del bambino, rispettivamente, se del caso,
previa interpellazione degli educatori, sui tempi settimanali per la terapia
(compreso il tempo per le attività previste dal tariffario)” e quindi la
problematica va intesa nel suo insieme e riguarda, appunto, la durata di ogni
singola seduta di terapia (45 o 60 minuti?) sin dalla prima richiesta. In questo senso, fondandosi sulla citata perizia,
l’8 luglio 2008 l’USC ha riconosciuto un intervento logopedico di 45 minuti per
due sedute a settimana ed in merito si dovrà esprimere il Tribunale
amministrativo cantonale presso cui è pendente un ricorso inoltrato
dall’assicurato contro la decisione 2 giugno 2009 del CdS. Non sarebbe del resto
auspicabile che sulla medesima fattispecie si esprimano due differenti Autorità
giudiziarie, ossia il TRAM riguardo alla richiesta d’intervento logopedico ed
il TCA per quel che concerne la domanda di rinnovo della stessa terapia.
In via
abbondaziale va fatto presente che alla base della STCA
17.
novembre 2008 (inc. 32.2008.177; cfr. consid. 1.2) vi era il principio di considerare la fattispecie nel suo insieme. Ricordato che dal
1° gennaio 2008 la competenza in materia di provvedimenti di logopedia era
passata ai Cantoni e che di conseguenza l’Ufficio AI, rispettivamente il TCA su
ricorso, non erano più competenti a derimere tali vertenze, la scrivente Corte
aveva evidenziato (sottolineatura del redattore):
"
È vero che la richiesta d’intervento logopedico
(quella inoltrata il 23 settembre 2004, n.d.r.), come pure la sentenza di
rinvio (del TF, n.d.r.), concernono “vecchie” fattispecie, verificatesi
antecedentemente al 1° gennaio 2008. Tuttavia, va ricordato che dal 1° gennaio
2008.
i provvedimenti di logopedia non rientrano (più) nella sfera di competenza
dell’Ufficio AI. Quindi quest’ultimo non può (più) determinarsi sul tempo di
durata del chiesto intervento logopedico ancorché si tratti di fatti intervenuti
prima della modifica dei rimedi di diritto.” (STCA citata, consid. 2.3, p.
9).
Per i
succitati motivi, la domanda di sospensione della presente procedura formulata
dall’insorgente non merita di essere accolta.
2.3
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Le spese
di fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster